Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato - A.C. 1235 - Schede di lettura e riferimenti normativi
Riferimenti:
AC N. 1235/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 151
Data: 21/04/2009
Descrittori:
ESECUZIONE DI SENTENZE PENALI   PRESCRIZIONE DEL REATO
Organi della Camera: II-Giustizia

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

A.C. 1235

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

n. 151

 

 

21 aprile 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato

A.C. 1235

Schede di lettura e riferimenti normativi

 

 

 

 

 

 

n. 151

 

 

 

21 aprile 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Giustizia

( 066760-9559 / 066760-9148 – * st_giustizia@camera.it

 

 

 

 

 

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File: GI0159.doc

 


INDICE

Schede di lettura

Contenuto della proposta di legge  5

Testo a fronte  11

§      Codice Penale (artt. 157, 158, 159, 160, 161, 416, 416-bis, 600, 630)22

§      Codice di Procedura Penale (artt. 38, 47, 51, 444)33

§      L. 25 ottobre 1977, n. 881. Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966  (art. 14)39

§      D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468 (art. 52)41

§      L. 5 dicembre 2005, n. 251. Modifiche al codice penale e alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione  42

Giurisprudenza costituzionale

§      Sentenza n. 393 del 2006  51

 


SIWEB

Schede di lettura

 


Contenuto della proposta di legge

La proposta di legge A.C. 1235 (Ferranti ed altri) propone una nuova disciplina dell'istituto della prescrizione intervenendo sull’attuale normativa del codice penale, radicalmente riformata dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251[1] (cd. ex Cirielli).

La legge 251/2005 ha introdotto rilevanti modifiche al sistema di calcolo della prescrizione dei reati sostituendo, in particolare - con il riformulato art. 157 c.p - il criterio precedente delle classi di reato individuate per fasce di pena con l’attuale criterio che equipara il tempo necessario a prescrivere al massimo della pena edittale stabilita dalla legge per ogni singolo reato, precisando che comunque, il periodo necessario alla prescrizione non può essere inferiore a 6 anni in caso di delitto e a 4 anni in caso di contravvenzione, anche se puniti con sola pena pecuniaria (primo comma).

Al fine dell’individuazione del massimo della pena edittale, l’art. 157 stabilisce che non si debba tener conto né delle aggravanti né delle attenuanti, salvo che delle circostanze aggravanti ad effetto speciale (che comportano cioè un aumento della pena superiore ad un terzo, cfr art. 63 c.p., terzo comma) e quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria; in tal caso, si tiene conto dell’aumento massimo di pena previsto per l’aggravante (secondo comma). Analogamente, non si tiene conto della disciplina del concorso di circostanze aggravanti e attenuanti di cui all’art. 69 c.p. (terzo comma). Se il reato è punito congiuntamente o alternativamente con pena pecuniaria si dovrà tener conto della sola pena detentiva (quarto comma), mentre in caso di pene di natura diversa il termine di prescrizione è fissato in tre anni (quinto comma). Per i delitti colposi di danno (art. 449 c.p.), l‘omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada (art. 589 c.p., secondo e terzo comma) nonché per i reati di associazione mafiosa e di terrorismo, che di norma richiedono indagini molto più complesse, i termini di prescrizione, calcolati ai sensi del nuovo articolo 157 c.p., sono raddoppiati (sesto comma).

Gli ultimi due commi del nuovo articolo 157 (settimo e ottavo comma) prevedono, rispettivamente, che l’istituto della prescrizione sia sempre rinunciabile dall’imputato e che i reati puniti con la pena dell’ergastolo, sia direttamente sia nelle ipotesi in cui tale pena derivi dalla applicazione di una circostanza aggravante, sono in ogni caso imprescrittibili

 

Il provvedimento in esame, che consta di un unico articolo, novella gli articoli da 157 a 161 del codice penale, con la finalità indicata nella relazione illustrativa, da un lato, di disincentivare condotte processuali chiaramente dilatorie, strumentali ad allungare i tempi del procedimento; dall'altro a modificare gli istituti vigenti che, allo stato, determinano inutili appesantimenti procedurali (quali reiterazioni delle notifiche di atti, rinvii, ecc.) senza tuttavia intaccare il nucleo delle garanzie sancite dall’articolo 111 della Costituzione.

 

La lettera a) sostituisce integralmente l’articolo 157 c.p..

Il primo comma del testo novellato contiene la principale novità della proposta di legge in esame, ovvero il ricalcolo dei tempi di prescrizione. Esso, in particolare, prevede che la prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà (come accennato, attualmente basta il decorso del tempo corrispondente al massimo della pena edittale).

Il secondo comma, oltre a confermare quanto già previsto dall’attuale primo comma per i limiti temporali minimi (6 anni per i delitti e 4 anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria), stabilisce che il tempo necessario a prescrivere il reato non può comunque superare i 20 anni. Essa tuttavia, mantiene il cd. doppio binario per soli i gravi delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. (associazione mafiosa, terrorismo e altri reati di particolare allarme sociale, come tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione, ecc.) per i quali il termine prescrittivo è fissato in 30 anni.

Come ricordato, la disciplina vigente inserisce anche l‘omicidio colposo plurimo o commesso in violazione di norme del codice della strada tra i delitti per i quali è attualmente previsto il raddoppio dei termini di prescrizione.

 

Stabilisce poi il terzo comma che per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo (cd. circostanze ad efficacia speciale o indipendenti). Rispetto al testo vigente, ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere, la proposta di legge prende in considerazione non soltanto le aggravanti, ma tutte le circostanze ad efficacia speciale o indipendentie non precisa il criterio dell’aumento massimo di pena derivante dall’applicazione della circostanza.

 

Il quarto comma non ha effetti innovativi confermando che quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

 

Mentre l’attuale quinto comma dell’art. 157 prevede che, quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine prescrittivo triennale, la corrispondente nuova disposizione stabilisce un termine di prescrizione unico di 6 anni, applicabile sia quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, sia per le sanzioni applicate dal giudice di pace diverse da quella pecuniaria (es, il lavoro di pubblica utilità). Tale termine, reso omogeneo a quello minimo ordinario per i delitti, trova quindi applicazione sia nel caso in cui il magistrato onorario applichi una pena pecuniaria sia se nel caso in cui applichi una pena di natura paradetentiva (come il citato lavoro di pubblica utilità o la permanenza in casa) ex art. 52 del D.Lgs 274/2000, pene espressamente equiparate (dall'art. 58 del citato decreto) per ogni effetto giuridico alle pene detentive).

 

Si ricorda come il regime prescrizionale dei reati di competenza del giudice di pace è stato dalla giurisprudenza costituzionale ricondotto all’ambito applicativo del primo comma dell’art. 157 c.p. (C. cost, 18 gennaio 2008, n. 2) con conseguente inapplicabilità dell’attuale termine triennale di cui al quinto comma; in senso analogo la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione[2].

 

I nuovi sesto e settimo comma dell’articolo 157 c.p. riproducono il contenuto dei vigenti settimo e sesto comma della medesima disposizione.

Il nuovo sesto comma conferma che la prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di aggravanti. Il nuovo settimo comma continua a considerare la prescrizione sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

 

 

In merito alla decorrenza del termine di prescrizione, la lettera b) novella il primo comma dell’art. 158 c.p. riportando la formulazione del testo a quella antecedente all’entrata in vigore della legge 251 del 2005, al fine di prevedere, per il reato continuato, che il termine della prescrizione decorra dal giorno in cui è cessata la continuazione.

 

La lettera c) dell’articolo in esame modifica l’articolo 159, primo comma, c.p., relativo alle cause di sospensione del corso della prescrizione.

 

Si ricorda che ai sensi del primo comma dell’art.159 c.p., il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare norma di legge, oltre che nei casi di:

§         autorizzazione a procedere;

§         deferimento della questione ad altro giudizio;

§         sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore.

 

Con le modifiche in esame, al primo comma dell’articolo 159 vengono aggiunti ulteriori casi di sospensione della prescrizione.

Si tratta dei seguenti:

§      presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 c.p.p.; la sospensione decorre dalla data della presentazione fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento del giudice competente (corte d’appello o cassazione) che dichiara l'inammissibilità della ricusazione (n. 3-bis);

§      concessione di termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, per un periodo corrispondente al termine concesso (n. 3-ter);

§      rinnovazione, a richiesta dell’imputato, delle prove assunte in dibattimento a seguito del cambiamento della persona fisica del giudice per tutto il tempo necessario alla rinnovazione; il corso della prescrizione non è, tuttavia, sospeso per i coimputati cui non si riferiscano le prove da rinnovare, se è disposta la separazione dei processi né se la nuova assunzione probatoria riguardi fatti nuovi (n. 3-quater);

§      richiesta di estradizione di un imputato dall'estero (n. 3-quinquies);

§      richiesta di rogatoria all’estero (n. 3-sexies).

 

Con riferimento all’interruzione della prescrizione, la lettera d) dell’articolo in esame apporta alcune modificazioni sostanziali all’articolo 160 c.p..

Fermo restando che il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna[3] o dal decreto di condanna (art. 160, primo comma), il secondo comma dell’art. 160 viene integrato in più punti dal numero 1) della lettera d) in commento al fine di prevedere che la prescrizione sia interrotta anche:

§      dall’interrogatorio reso dinanzi alla polizia giudiziaria, in tal senso delegata dal pubblico ministero ex art. 370 c.p.p.; la previsione mira a risolvere un contrasto sorto nell’ambito della giurisprudenza di legittimità[4];

§      dall’avviso di conclusione delle indagini preliminari;

§      dalla richiesta di emissione del decreto penale di condanna.

 

Il successivo numero 2) incide sul profilo del prolungamento dei termini di prescrizione, nel caso di interruzione della medesima, a tal fine novellando il terzo comma dell’art. 160. Il testo novellato conferma che la prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione e, in presenza di più atti interruttivi, che decorre dall'ultimo di essi. La modifica apportata dalla norma in commento prevede che i termini di prescrizione dettati dall’art. 157 non possono essere prolungati oltre la metà anziché, come nel testo attuale (risultante dal combinato disposto dell’articolo 157, terzo comma, e 161, secondo comma):

§      oltre un quarto;

§      oltre la metà nei casi di recidiva aggravata (art. 99, secondo comma, c.p.);

§      oltre due terzi,  nel caso di plurirecidiva (art. 99, quarto comma c.p.);

§      oltre il doppio nei casi di delinquente abituale o professionale (artt. 102, 103 e 105 c.p.).

Come nel testo attuale, viene inoltre esclusa l’applicazione di tale limite per i reati del doppio binario (art. 51-bis, commi 3-bis e 3-quater, c.p.p.). Viene, tuttavia, in ogni caso prevista l’insuperabilità assoluta dei termini di cui all’art. 157, secondo comma, numero 2) – introdotto dal comma 1, lett. a) – ovvero venti anni in termini generali e trent’anni per i gravi reati sopracitati.

La medesima lettera d) introduce poi due commi aggiuntivi dopo il terzo comma dell’art. 160, volti a prevedere:

-       l’uno che la prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere quando il relativo ricorso per cassazione sia dichiarato inammissibile;

-       l’altro che la prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione dopo una cd. doppia conforme (cioè quando il ricorso riguardi una sentenza di appello, di conferma di quella di primo grado) ovvero quando la sentenza appellata per cassazione abbia solo modificato la specie o la misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. Tuttavia, se il ricorso per cassazione viene accolto, il termine occorso per il relativo giudizio deve essere computato ai fini del calcolo della prescrizione.

 

La lettera e) dell’articolo in esame infine sostituisce integralmente il secondo comma dell’art. 161 c.p., che, nel suo testo attuale (su cui cfr. sopra) individua i limiti del prolungamento dei termini di prescrizione in caso di interruzione della medesima. La novella è volta a reintrodurre la formulazione anteriore alla novella recata dalla legge n. 251 del 2005per consentire, in particolare, l’individuazione di un dies a quo unico e certo in caso di contestazione congiunta di più reati.

Il nuovo secondo comma dell’art. 161 stabilisce, quindi, l’effetto estensivo della sospensione e della interruzione della prescrizione quando per più reati connessi si procede congiuntamente. Ciò comporta che se si sospende o interrompe il corso della prescrizione per uno dei reati connessi, l’effetto sospensivo o interruttivo si trasmette a tutti gli altri reati.

 


Testo a fronte

Al fine di un più agevole raffronto tra le disposizioni del codice penale vigenti e il testo novellato dalla proposta di legge in esame, si è proceduto alla numerazione dei commi.

 

Normativa vigente

A.C. 1235

 

 

Codice penale

 

 

Art. 157

Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

1. La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

1.La prescrizione estingue il reato con il decorso di un tempo pari al massimo della pena edittalmente prevista aumentato della metà.

2. Il tempo necessario a prescrivere non può comunque:

1) essere inferiore a sei anni per i delitti e a quattro anni per le contravvenzioni, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria;

2) essere superiore a venti anni. Per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale, il termine è di trenta anni.

2. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

3. Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

3. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo cheper le circostanze ad effetto speciale e per quelle per le quali la legge determina la pena in modo autonomo.

4. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

4. Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

5. Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

5.Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, siapplica il termine di sei anni.

6. I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

 

7. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

8. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

7. La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato

6. La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

 

 

Art. 158

Decorrenza del termine della prescrizione

1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente dal giorno in cui è cessata la permanenza.

1. Il termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l'attività del colpevole; per il reato permanente o continuato dal giorno in cui è cessata la permanenza o la continuazione.

2. Quando la legge fa dipendere la punibilità del reato dal verificarsi di una condizione, il termine della prescrizione decorre dal giorno in cui la condizione si è verificata. Nondimeno nei reati punibili a querela, istanza o richiesta, il termine della prescrizione decorre dal giorno del commesso reato.

2. Identico.

 

 

Art. 159

Sospensione del corso della prescrizione

1. Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di:

1. Identico:

1) autorizzazione a procedere;

1) identico;

2) deferimento della questione ad altro giudizio;

2) identico;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale.

3) identico;

 

3-bis) presentazione di dichiarazione di ricusazione ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura penale, dalla data della presentazione della stessa fino a quella della comunicazione al giudice procedente del provvedimento che dichiara l'inammissibilità della medesima;

3-ter) concessione di termine a difesa in caso di rinuncia, revoca, incompatibilità e abbandono della difesa, per un periodo corrispondente al termine concesso;

3-quater) rinnovazione, su richiesta dell'imputato, delle prove assunte in dibattimento, a seguito di mutamento della persona fisica del giudice, per tutto il tempo necessario alla rinnovazione; tale disposizione non si applica ai coimputati cui non si riferisce la richiesta di rinnovazione, se è disposta la separazione dei processi, né al caso in cui al nuova assunzione concerna fatti e circostanze nuovi;

3-quinquies) richiesta di estradizione di un imputato dall'estero, per tutto il tempo decorrente dalla data della relativa richiesta fino a quella dell'effettiva estradizione;

3-sexies) richiesta, nell'udienza preliminare o nel corso del dibattimento, di una rogatoria all'estero, per tutto il periodo compreso tra la data dell'inoltro della richiesta di assistenza giudiziaria e quella in cui perviene la risposta all'autorità giudiziaria precedente.

2. Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta.

2. Identico.

3. La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione.

3. Identico.

 

 

 

 

Art. 160

Interruzione del corso della prescrizione

1. Il corso della prescrizione è interrotto dalla sentenza di condanna o dal decreto di condanna.

1. Identico.

2. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, la richiesta di rinvio a giudizio, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

2. Interrompono pure la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogatorio reso davanti al pubblico ministero o alla polizia giudiziaria da questi delegata o al giudice, l'invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l'interrogatorio, il provvedimento del giudice di fissazione dell'udienza in camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di archiviazione, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari, la richiesta di rinvio a giudizio o di emissione del decreto penale di condanna, il decreto di fissazione della udienza preliminare, l'ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, il decreto di fissazione della udienza per la decisione sulla richiesta di applicazione della pena, la presentazione o la citazione per il giudizio direttissimo, il decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio e il decreto di citazione a giudizio.

3. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno della interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi; ma in nessun caso i termini stabiliti nell'articolo 157 possono essere prolungati oltre i termini di cui all'articolo 161, secondo comma, fatta eccezione per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

3. La prescrizione interrotta comincia nuovamente a decorrere dal giorno dell'interruzione. Se più sono gli atti interruttivi, la prescrizione decorre dall'ultimo di essi. Salvo che per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, i termini stabiliti dall'articolo 157, primo e secondo comma, non possono essere prolungati oltre la metà. In ogni caso, non possono essere superati i termini stabiliti dal medesimo articolo 157, secondo comma, numero 2).

 

La prescrizione del reato interrotta dalla sentenza di condanna non comincia nuovamente a decorrere nel caso in cui il ricorso per cassazione presentato avverso la predetta sentenza sia dichiarato inammissibile.

 

La prescrizione non comincia nuovamente a decorrere, altresì, nel caso in cui sia presentato ricorso per cassazione avverso una sentenza pronunciata in grado di appello che abbia confermato la sentenza di condanna di primo grado ovvero che abbia riformato la stessa limitatamente alla specie o alla misura della pena, anche con riferimento al giudizio di comparazione tra circostanze. La disposizione di cui al presente comma non si applica in caso di accoglimento del ricorso.

 

 

Art. 161

Effetti della sospensione e della interruzione

1. La sospensione e l'interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato.

1. Identico.

2. Salvo che si proceda per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, in nessun caso l'interruzione della prescrizione può comportare l'aumento di più di un quarto del tempo necessario a prescrivere, della metà nei casi di cui all'articolo 99, secondo comma, di due terzi nel caso di cui all'articolo 99, quarto comma, e del doppio nei casi di cui agli articoli 102, 103 e 105.

2. Quando per più reati connessi si procede congiuntamente, la sospensione o l'interruzione della prescrizione per taluno di essi ha effetto anche per gli altri.

 

 

 




[1]    Legge 5 dicembre 2005, n. 251, Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione.

[2] Cfr., in tal senso, tra le altre, Cass., Sez. IV, Sent. n. 43412 del 24-10-2007; Sez. IV, Sent. n. 44341 del 03-10-2007; Sez. V, Sent. n. 8268 del 11-01-2008; contra, invece, Cass., Sez. V, Sent. n. 17399 del 20-02-2007.

[3] L'interruzione della prescrizione si verifica al momento della lettura del dispositivo e non alla data di deposito della sentenza di condanna (Cass., Sez. V, sent. n. 46231 del 02 dicembre 2003).

[4] Cfr. Cass., Sez. VI, sent. n. 144 del 24 febbraio 1999, Sez. V, sent. n. 2787 del 16 dicembre 2005; contra, Sez. V, sent. n. 938 del 27 giugno 2000, Sez. IV, sent. n. 37476 del 2 ottobre 2003.