Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Reati ministeriali - A.C. 891 (Elementi per l'istruttoria legislativa)
Riferimenti:
AC N. 891/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 47
Data: 22/09/2008
Descrittori:
REATI MINISTERIALI     
Organi della Camera: II-Giustizia

22 settembre 2008                                                                                                                                            n. 47/0

Casella di testo: Progetti di leggeReati ministeriali

A.C. 891

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

891

Titolo

Modifica all'articolo 2 della legge 2 giugno 1989, n. 219, in materia di reati ministeriali

Iniziativa

Parlamentare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione alla Camera

8 maggio 2008

assegnazione

30 luglio 2008

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Aff. costituzionali)

 

 


Contenuto

La proposta di legge A.C. 891, composta da un solo articolo, reca una modifica all'articolo 2, comma 1 della legge n. 219 del 1989, recante disposizioni in materia di reati ministeriali.

In particolare, il provvedimento in esame novella la citata normativa nella parte in cui prevede che ove il fatto contestato ad un membro del Governo integri un reato diverso da quelli indicati dall’articolo 96 della Costituzione (ossia reati commessi nell’esercizio delle funzioni), il c.d. Tribunale dei ministri dispone la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

Al riguardo, la modifica proposta interviene sul descritto procedimento riservando alla Camera competente ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, il compito di valutare l'eventuale natura "non ministeriale" del fatto ascritto ad un membro del Governo, sottraendo, quindi, tale giudizio all'apposito collegio per i reati ministeriali (c.d. Tribunale dei ministri).

L’articolo 1, comma 1, della pdl in esame prevede infatti che, anche laddove il Tribunale dei ministrivaluti che il fatto contestato ad un membro del Governo costituisca un reato comune, debba trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente.

L’A.C. 891, quindi, prevedendo una pronuncia parlamentare per i casi in cui il Tribunale dei ministri non ravvisi una ipotesi di reato commesso nell’esercizio delle funzioni ministeriali, stabilisce che l’ultima parola circa la natura giuridica dei fatti ascritti al ministro spetti alla Camera competente.

Il comma 2 dispone, infine, che la nuova disciplina debba essere applicata anche ai procedimenti in corso al momento dell’entrata in vigore della riforma.

 

Si ricorda che la questione della qualificazione - in base al testo vigente della citata legge n. 219 del 1989 - della natura giuridica dei fatti ascritti ad un membro del Governo, è stata di recente oggetto di un conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato davanti alla Corte costituzionale, sollevato dalla Camera dei deputati (nella seduta dell’Assemblea del 16 maggio 2007) nei confronti dell’autorità giudiziaria.

 

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata della sola relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge in esame interviene su una disposizione normativa di rango primario. Si giustifica, pertanto, l'utilizzo dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame, allo scopo di modificare l'attuale competenza a valutare la natura "non ministeriale" di un fatto di reato contestato ad un membro del Governo, novella una norme di carattere penal-processuale contenuta nell'articolo 2, comma 1 della legge n. 219 del 1989.

Si tratta, pertanto, di materia rientrante nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l) – giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa -.

 

 

Rispetto degli altri principi costituzionali

 

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, il Presidente del Consiglio ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera o del Senato

In relazione alla citata materia, la proposta di legge in esame interviene sulla legge ordinaria legge n. 219 del 1989, che ha dettato nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, apportando talune modifiche alle attuali competenze assegnate su questo argomento al c.d. Tribunale dei ministri e al Parlamento.

 

 

Impatto sui destinatari delle norme

Destinatari del possibile impatto della disciplina recata dalla proposta di legge in esame sono, da un lato, gli organi attualmente titolari del procedimento riguardante i reati ministeriali, dall'altro lato, la Camera competente ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, alla quale, come più volte rilevato, la proposta di legge in esame assegna una nuova competenze in relazione alla valutazione giuridica del fatto di reato ascritto ad un membro del Governo.