Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di pedofilia - AA.C. 665 e 1155 - Schede di lettura
Riferimenti:
AC N. 665/XVI   AC N. 1155/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 11
Data: 16/06/2008
Descrittori:
MINORI   REATI SESSUALI
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni in materia di pedofilia

AA.C. 665 e 1155

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 11

 

 

16 giugno 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: gi0022.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

§      Disciplina penale  4

§      Disciplina processuale  11

§      Ulteriori disposizioni di contrasto e di coordinamento  14

§      Proposta di legge A.C. n. 665 (Lussana)18

§      Proposta di legge A.C. n. 1155 (Bongiorno, Merloni)20

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell'ufficio rapporti con l'unione europea)27

§      Codice penale (artt. 384, 414, 444, 600-602, 609-bis, 609-bis, 609-decies, 734-bis)32

§      Codice di procedura penale (artt. 33-bis, 190-bis, 266, 282, 351, 362, 380, 381, 391-bis, 392, 398, 444, 472 e 498)48

§      L. 3 agosto 1998, n. 269. Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù. (artt. 14-17)69

Documentazione

§      Carta di Noto (aggiornata al 7 luglio 2002)79

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

Una disciplina penale specifica in materia di pedofilia è stata introdotta dalla legge 6 febbraio 1996, n. 66, sulla violenza sessuale, che ha aggiunto - nell’ambito dei reati contro la libertà personale - due illeciti in danno di minori:

§         gli atti sessuali con minorenne (art. 609-quater);

§         la corruzione di minorenne (art. 609-quinquies).

La stessa legge n. 66 ha previsto l’irrilevanza penale dell’ignoranza dell’età della persona offesa (art. 609-sexies) nonché la comunicazione obbligatoria da parte della Procura al tribunale dei minorenni dell’avvio di procedimenti per reati sessuali in danno di minori (art. 609-decies).

Successivamente, allo scopo di adeguare l’ordinamento ai principi della Convenzione sui diritti del fanciullo (ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 276) e a quanto sancito dalla dichiarazione finale della Conferenza mondiale di Stoccolma (adottata il 31 agosto 1996), è intervenuta la legge 3 agosto 1998, n. 269, considerata una vera e propria legge quadro in materia di pedofilia e, più in generale, di sfruttamento sessuale dei minori.

La legge n. 269 ha introdotto nel codice penale gli articoli da 600-bis a 600-septies, prevedendo, in particolare, ulteriori fattispecie di reato sessuale in danno di minori:

§         la prostituzione minorile (art. 600-bis);

§         la pornografia minorile (art. 600-ter);

§         la detenzione di materiale pornografico (art. 600-ter);

§         la detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater);

§         il cd. turismo sessuale ovvero le iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies).

La nuova disciplina ha inserito i nuovi reati nella sezione I del Capo III del Titolo XII del Libro II del Codice penale, quindi nella Sezione dei “delitti contro la personalità individuale”, accanto ai già previsti reati di riduzione in schiavitù (ora riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù,art. 600 c.p.), tratta e commercio di schiavi (ora tratta di persone, art. 601 c.p.) ed alienazione ed acquisto di schiavi (art. 602 c.p.). Lo stesso titolo della legge, peraltro, qualifica le varie tipologie di sfruttamento sessuale dei minori come una “nuova forma di riduzione in schiavitù”[1].

Più recentemente, in relazione alla necessità di assicurare il perseguimento del reato di pedofilia commesso per il tramite della rete internet, è stata approvata la legge 6 febbraio 2006, n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo INTERNET).

Tale nuova disciplina, anche in attuazione di quanto previsto dalla decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea del 22 dicembre 2003, ha adeguato il quadro legislativo prevedendo, in generale, un inasprimento delle sanzioni introdotte dalla legge quadro del 1998 ed una più stringente definizione di alcune delle fattispecie di reato. La seconda parte della legge è interamente dedicata al contrasto della pedopornografia a mezzo Internet.

La vigente disciplina penalistica sulla pedopornografia è quindi attualmente contenuta nel codice penale e nella legge n. 269 del 1998, così come novellati dalla legge n. 38 del 2006.

Di seguito è dato sinteticamente conto della normativa codicistica (sostanziale e processuale) nonché delle ulteriori disposizioni in materia di pedopornografia contenute in diverse leggi.

Nei box viene riportato il testo vigente del codice penale

Disciplina penale

La legge 38/2006 ha esteso, anzitutto, la sfera di applicazione dell’art. 600-bis sulla prostituzione minorile, che nel caso del secondo comma (atti sessuali con minore in cambio di denaro o altra utilità economica) ora scatta quando il minore coinvolto ha un’età compresa tra 14 e 18 anni (la norma previgente prevedeva una forbice minore, tra 14 e 16 anni). Le sanzioni già previste sono rimaste immutate, mentre si è contestualmente stabilito:

§      un aggravamento della pena (reclusione da 2 a 5 anni) nel caso in cui la vittima del reato non abbia compiuto sedici anni;

§      una riduzione della pena (da 1/3 a 2/3) quando il colpevole sia un minore di 18 anni.

 

 

Art. 600-bis. Prostituzione minorile.

Chiunque induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.493 a euro 154.937.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 5.164.

Nel caso in cui il fatto di cui al secondo comma sia commesso nei confronti di persona che non abbia compiuto gli anni sedici, si applica la pena della reclusione da due a cinque anni.

Se l'autore del fatto di cui al secondo comma è persona minore di anni diciotto si applica la pena della reclusione o della multa, ridotta da un terzo a due terzi.

 

L’articolo 600-ter del codice penale (Pornografia minorile) sanzionava, nel testo previgente, lo sfruttamento dei minori degli anni diciotto, al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, nonché il commercio di tale materiale.

La nuova norma reca:

§         la riformulazione della fattispecie criminosa in termini di dolo generico anziché di dolo specifico come in precedenza previsto: viene infatti sanzionata dal nuovo art. 600-ter c.p. la realizzazione di esibizioni pornografiche o la produzione di materiale pornografico mediante l'utilizzazione di minori di anni diciotto o l'induzione degli stessi minori a partecipare ad esibizioni pornografiche;

§         la sostituzione del termine "sfruttamento" con quello di "utilizzazione".

E’ stata altresì confermata la punibilità (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 2.582 a 51.645 euro) dell’illecito descritto dal terzo comma dell’art. 600-ter (condotta di chi, al di fuori delle ipotesi citate, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza il materiale pornografico o distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all’adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori di anni diciotto) ed è stata incriminata, accanto alla "divulgazione", anche la "diffusione" di materiale pornografico.

Un’ulteriore modifica ha interessato il quarto comma dell’art. 600-ter che, nella previgente versione, puniva (con la reclusione fino a 3 anni o con la multa da 1.549 a 5.164 euro) la consapevole cessione ad altri, anche a titolo gratuito, di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

La norma è stata novellata per quanto attiene:

§         all'incriminazione (accanto alla condotta della "cessione", c’è ora anche quella dell' "offerta", anche a titolo gratuito, di materiale pornografico);

§         all’eliminazione del riferimento alla “consapevolezza” dell’illecito (che amplia l’ambito della punibilità);

§         alla previsione dell'applicazione congiunta (e non più alternativa) della pena della multa e di quella della reclusione (entrambe rimaste invariate nel loro ammontare). Tale disposizione è stata dettata in attuazione della previsione di cui all'articolo 5 della citata decisione quadro UE del 22 dicembre 2003, che prevede la pena della reclusione per tutti i reati in essa contemplati.

E’ stato infine aggiunto un ulteriore comma diretto a prevedere un aumento di pena (non oltre i 2/3) qualora il materiale sia di ingente quantità.

 

Art. 600-ter. Pornografia minorile.

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228.

Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164.

Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

 

La legge n. 38 ha novellato altresì l'articolo 600-quater c.p., relativo al reato di detenzione di materiale pornografico.

 

Il previgente articolo 600-quater puniva (con la reclusione fino a 3 anni o con la multa non inferiore a euro 1.549) chiunque, al di fuori delle ipotesi rientranti nella fattispecie di pornografia minorile, consapevolmente si procurasse o disponesse di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

 

Le modifiche apportate alla norma sono limitate ed attengono alla sostituzione della condotta di "disposizione" con quella di "detenzione" e alla previsione, dell’applicazione congiunta e non più alternativa della pena detentiva e pecuniaria (invariate nel loro ammontare). Anche in tal caso, è stato, infine, aggiunto un ulteriore comma diretto a prevedere un aumento di pena fino a 2/3 qualora il materiale sia di ingente quantità.

 

Art. 600-quater. Detenzione di materiale pornografico.

Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549.

La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

 

L’articolo 600-quater.1, relativo alla nuova fattispecie delittuosa di “Pornografia virtuale”, stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applichino ma la pena è diminuita di 1/3 anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali, realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Il comma 2 definisce il concetto di immagine virtuale.

 

Art. 600-quater.1. Pornografia virtuale.

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

 

Gli articoli 600-quinquies e 600-sexies, introdotti dalla legge n. 269 del 1998, non hanno subito modifiche per effetto della legge n.38.

 

Art. 600-quinquies. Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.

Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da € 15.493 a € 154.937.

 

Art. 600-sexies. Circostanze aggravanti ed attenuanti.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso in danno di minore degli anni quattordici.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, se il fatto è commesso in danno di minore, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero se è commesso in danno di minore in stato di infermità o minoranza psichica, naturale o provocata.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter la pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia.

Nei casi previsti dagli articoli 600-bis e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è ridotta da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al primo e secondo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

A seguito della legge 38/2006 è stato aggiunto un comma all'articolo 600-septies del codice penale, che dispone in tema di confisca e pene accessorie in caso di condanna, o di patteggiamento ex art. 444 c.p.p., per i delitti contro la personalità individuale di cui agli artt. da 600 a 604 del codice penale, e dunque anche per i delitti di natura sessuale in danno di minori.

In particolare, viene inserita la previsione secondo cui la condanna o il patteggiamento per uno dei citati delitti comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture frequentate prevalentemente da minori.

 

Art. 600-septies. Confisca e pene accessorie.

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni ed al risarcimento dei danni, la confisca di cui all'articolo 240 e, quando non è possibile la confisca di beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto. In ogni caso è disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulta finalizzata ai delitti previsti dalla presente sezione, nonché la revoca della licenza d'esercizio o della concessione o dell'autorizzazione per le emittenti radiotelevisive.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti di cui al primo comma comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

 

Inoltre, alcune modifiche sono state apportate nel 2006 anche all'articolo 609-quater del codice penale. Tale norma, disciplinante la fattispecie di atti sessuali con minorenne, sottopone alle pene stabilite per i casi di violenza sessuale (art. 609-bis) chiunque compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

§         non ha compiuto gli anni quattordici;

§         non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

La disposizione sancisce poi espressamente la non punibilità del minorenne che, al di fuori delle ipotesi di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni 13, se la differenza di età tra i due soggetti non è superiore a 3 anni. Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

 

Sostanzialmente le modifiche apportate nel 2006 hanno riguardato l'inserimento, tra i soggetti attivi del reato, del convivente del genitore, e devono essere lette in correlazione con quelle che novellano l'articolo 609-septies, comma 4, c.p.p. (v. ultra) riguardante i casi di procedibilità di ufficio: viene stabilita la pena della reclusione da tre a sei anni, al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 609-bis (violenza sessuale) per chi compia atti sessuali con minore di anni sedici, purché il colpevole sia uno dei soggetti indicati al numero 2 del comma 1 dell’art. 609-quater (l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore) e abbia agito abusando dei poteri connessi alla sua posizione.

 

Il nuovo testo dell’art. 609-quater prevede, inoltre, la punibilità degli atti sessuali con minorenni tra i sedici e i diciotto anni compiuti dalla citate persone legati alla vittima da rapporti di parentela o convivenza.

 

 

Art. 609-quater. Atti sessuali con minorenne.

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

 

L’articolo 609-septies statuisce la punibilità a querela di parte per i reati di violenza sessuale, anche aggravati, e per gli atti sessuali con minorenne.

La norma prevede, però, al quarto comma, delle specifiche ipotesi di procedibilità d’ufficio,nei casi in cui, ricorrendo la sola fattispecie criminosa di violenza sessuale (art. 609-bis), il soggetto passivo sia persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto (e non i quattordici, come in precedenza previsto). Si procede comunque d’ufficio anche nell’ipotesi di cui all’art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne), se il soggetto passivo del reato non ha compiuto 10 anni.

E’ stata poi estesa la procedibilità d'ufficio alle ipotesi in cui il soggetto attivo del reato oltre al genitore, anche adottivo, al tutore o altra persona cui il minore è affidato sia il convivente del genitore, armonizzando così le previsioni in esame con quelle di cui all'articolo 609-quater, comma 2.

 

 

Art. 609-septies. Querela di parte.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La querela proposta è irrevocabile.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

 

L'articolo 609-nonies del codice penale prevede che la condanna per uno dei reati di cui agli artt. 609-bis, 609-ter (Violenza sessuale sia semplice che aggravata) e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo), se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, nonché per i delitti di cui agli artt. 609-quater (Atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies (Corruzione di minorenne), comporti le seguenti pene accessorie:

§      la perdita della potestà dei genitori, quando la qualità di genitore sia elemento costitutivo del reato o circostanza aggravante;

§      l'interdizione perpetua dagli uffici di tutore e curatore;

§      la perdita del diritto agli alimenti e l'incapacità successoria nei confronti della persona offesa.

In particolare, le modifiche introdotte dalla novella del 2006 attengono:

§      alla previsione che le pene accessorie sopra indicate vengano applicate in conseguenza, non soltanto di una sentenza di condanna, ma anche di una sentenza di patteggiamento emanata ai sensi dell'articolo 444 c.p.p.;

§      alla previsione della perdita della potestà dei genitori come conseguenza della sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti non solo nel caso in cui la qualità di genitore è elemento costitutivo del reato, ma anche quando la stessa è circostanza aggravante;

§      all'introduzione, mediante l'aggiunta di un ulteriore comma all’art. 609-nonies, di una norma diretta a stabilire che la condanna o il patteggiamento per uno dei delitti sopraelencati comporti in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture frequentate prevalentemente da minori.

 

Art. 609-nonies.
Pene accessorie ed altri effetti penali.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

 

L’art. 734-bis del codice penale, come modificato dalla citata legge 38/2006, estende ora la protezione dell'immagine e delle generalità delle vittime dei reati di violenza sessuale e pornografia minorile alla nuova fattispecie criminosa di cui all’articolo 600-quater 1. (Pornografia virtuale).

 

Art. 734-bis
Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi

Disciplina processuale

Specifiche disposizioni sono state introdotte dalla legge n. 269 del 1998 al fine di assicurare alle nuove fattispecie penali un trattamento processuale che risultasse coerente con quello previsto dal codice di rito per i reati più gravi nonché con la legge n. 66 del 1996 per i reati di violenza sessuale e al fine di assicurare l’applicazione di misure di tutela immediata in favore dei minori vittime dei predetti reati.

Tale disciplina è stata da ultimo parzialmente novellata dalla più volte citata legge n. 38 del 2006, soprattutto per adeguarla all’introduzione del nuovo reato di pornografia virtuale.

Di seguito sono riportate le modifiche di natura processuale introdotte dalla legge 38/2006:

 

§         Competenza (art. 33-bis c.p.p.). Sui reati previsti dagli articoli da 600-bis a 600-sexies c.p. puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni, nonché per i reati di violenza sessuale (art. 609-bis) e atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), la competenza viene attribuita al tribunale in composizione collegiale;

 

§         Arresto obbligatorio in flagranza (art. 380, comma 2, lett. d) c.p.p.). E’ previsto per i reati di prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile (art. 600-ter), anche “virtuale” (art. 600-quater. 1) e turismo sessuale (art. 600-quinquies).

 

§         Arresto facoltativo in flagranza (art. 381, comma 2, lett. l-bis) c.p.p.). E’ previsto per i reati di offerta, cessione e detenzione di materiale pornografico previsti dagli articoli 600-ter, comma 4 e 600-quater c.p., anche se relativi al materiale pornografico “virtuale”.

 

§         Intercettazioni (art. 266, comma 1, lett. f-bis) c.p.p.). Sono ammesse nelle fattispecie di distribuzione, divulgazione o pubblicizzazione – anche in via telematica – di materiale pornografico (anche “virtuale”), che coinvolgano minori ovvero siano dirette al loro adescamento o sfruttamento sessuale.

 

§         Incidente probatorio (art. 392, comma 1-bis, e 398, comma 5-bis, c.p.p.). Nei procedimenti per riduzione o mantenimento in schiavitu o in  servitù (art. 600), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602), prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile, anche “virtuale” (art. 600-ter e 600-quater.1), turismo sessuale (art. 600-quinquies), violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-bis e ter), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater), corruzione di minorenne (art. 609-quinquies) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies) per l’assunzione della testimonianza di persona minore di 16 anni il PM o l’indagato possono chiedere l’utilizzo dell’incidente probatorio anche al di fuori delle ipotesi normalmente previste[2] (art. 392, comma 1-bis, c.p.p.). Nelle indagini relative ai citati delitti il giudice, con l’ordinanza che accoglie la richiesta di incidente probatorio riguardante minore di 16 anni, quando le esigenze di quest’ultimo lo rendano necessario ed opportuno, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari con cui si procede all’assunzione della prova. All’udienza, che può svolgersi anche presso strutture specializzate di assistenza ovvero presso la stessa abitazione del minore, la testimonianza deve essere documentata integralmente con riprese audio-video e verbalizzata in forma riassuntiva (art. 398, comma 5-bis, c.p.p.)

 

§         Patteggiamento (art. 444, comma 1-bis). Oltre che per i gravi reati di criminalità organizzata, tratta e terrorismo di cui all’art. 51, commi 3-bis e quater, c.p.p., il patteggiamento non può essere richiesto al giudice per i delitti di induzione alla prostituzione minorile e atti sessuali a pagamento con minore di 16 anni (art. 600-bis, primo e terzo comma), pornografia minorile, esclusa l’ipotesi di offerta o cessione gratuita del materiale (art. 600-ter, primo, secondo, terzo e quinto comma), detenzione di materiale pornografico di ingente quantità (600-quater, secondo comma), produzione o commercio di materiale pornografico “virtuale” (art. 600-quater.1), secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, turismo sessuale (art. 600-quinquies), violenza sessuale semplice e aggravata (artt. 609-bis e ter), atti sessuali con minorenne (art. 609-quater) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).

 

§         Protezione del minore nel dibattimento (artt. 190-bis, 472, comma 3-bis, e 498, commi 4, 4-bis e 4-ter, c.p.p.).

-         Un minore degli anni 16 può essere sottoposto a esame testimoniale in un procedimento per uno dei reati di natura sessuale in danno dei minori, solo se non ha già reso precedenti dichiarazioni (o queste riguardano fatti diversi) o se il giudice (o taluna delle parti) lo reputa assolutamente necessario (art. 190-bis, comma 1-bis).

-         Oltre al dibattimento relativo a delitti di violenza sessuale (se parte offesa è un minore) anche quelli relativi a prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile (600-ter) e turismo sessuale (600-quinquies), si svolgono sempre a porte chiuse (art. 472, comma 3-bis).

-         L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti ed il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza (revocabile nel corso dell’esame) che la deposizione prosegua nelle forme ordinarie. (art. 498, comma 4) Ferma restando la possibilità per il presidente del collegio di procedere all’esame testimoniale del minorenne avvalendosi dell’ausilio di un familiare o di un esperto di psicologia infantile, la testimonianza può essere resa con le modalità particolari di cui all’art. 398, comma 5-bis, c.p.c., se il presidente o una delle parti lo ritengano necessario (art. 498, comma 4-bis). Quando si procede per prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile (600-ter) detenzione di materiale pornografico (600-quater), turismo sessuale (600 –quinquies), atti sessuali con minorenne (609-quater) l’esame del minore vittima del reato avviene, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l’uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico (art. 498, comma 4-ter).

 

§         Comunicazioni al tribunale dei minorenni e misure di tutela (art. 609-decies c.p.; RDL 20 luglio 1934, n. 1404, art. 25-bis). Quando si procede per uno dei nuovi delitti di prostituzione minorile (600-bis), pornografia minorile (600-ter), turismo sessuale (600–quinquies), atti sessuali con minorenne (609-quater) e corruzione di minorenne (609-quinquies) il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni, in modo che sia assicurata alle vittime, in ogni stato e grado del giudizio, l’assistenza affettiva e psicologica dei genitori e di altre persone idonee. Inoltre, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio, qualora abbiano notizia che un minore di anni 18 esercita la prostituzione, ne danno immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni, che promuove i procedimenti per la tutela del minore, adottando i provvedimenti utili all’assistenza, anche di carattere psicologico, al recupero ed al reinserimento del minore; nei casi urgenti, peraltro, il tribunale per i minorenni procede d’ufficio. Peraltro, qualora un minore straniero, privo di assistenza in Italia, sia vittima dei reati di prostituzione minorile e pornografia minorile, il tribunale adotta (d’ufficio) le predette misure di tutela in via di urgenza.

Ulteriori disposizioni di contrasto e di coordinamento

L’art. 14 della legge n. 269/1998 autorizza un complesso di attività investigative volte a favorire, con ogni mezzo, i contatti con possibili pedofili - o con persone che fruiscono, comunque, di materiale pornografico minorile - anche per via telematica;

 

Il servizio di polizia delle telecomunicazioni del Ministero dell’interno svolge, su richiesta dell’autorità giudiziaria, le attività di indagine necessarie all’accertamento e alla repressione dei reati introdotti dalla legge. A tal fine, il personale di polizia specializzato potrà utilizzare nominativi di copertura anche al fine di attivare nelle rete appositi siti, partecipare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici.

 

L’articolo 15 della legge n. 269/1998 prevede che chiunque compia atti sessuali con un minore di età compresa tra i 14 ed i 18 anni in cambio di denaro o altra utilità economica sia sottoposto ad accertamenti sanitari per l’individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, qualora le modalità del fatto possano prospettare un rischio di trasmissione delle patologie medesime.

 

L’articolo 17 della stessa legge attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di coordinamento delle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni ai fini della prevenzione, assistenza e tutela dei minori (anche in sede legale) dallo sfruttamento sessuale.

 

Viene istituito un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri; tale fondo è destinato a finanziare specifici programmi di prevenzione, assistenza e recupero psicoterapeutico dei minori degli anni 18 vittime dei reati di sfruttamento della prostituzione minorile, pornografia minorile e turismo sessuale. Anche in riferimento all’utilizzo del fondo, la legge pone a carico del governo l’obbligo di relazionare annualmente al Parlamento (cfr. Camera dei deputati, Doc. CLXXIV, n. 1).

 

L’articolo 11 della legge 11 agosto 2003, n. 228 e l’articolo 16 della legge 6 febbraio 2006, n. 38, prevedono l’applicabilità ai collaboratori di giustizia nei procedimenti per i reati di cui all’600-ter, 600-quater - anche se relativi al materiale pornografico “virtuale” di cui all'articolo 600-quater.1, e 600-quinquies del codice penale - delle speciali misure di protezione previste dal D.L. 15 gennaio 1991, n. 8 (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonché per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia) convertito, con modificazioni, dalla L. 15 marzo 1991, n. 82.

 

L’articolo 25-quinquies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, come novellato dalla legge n. 38/2006, prevede la responsabilità amministrativa degli enti anche per una specifica serie di reati sessuali in danno di minori previsti dal codice penale.

 

L’articolo 4-bis della legge n. 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), come novellato dalla legge n. 38/2006, subordina la concessione dei benefici penitenziari alla circostanza che, per buona parte dei delitti in tema di pedofilia espressamente indicati, non sussistano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.

 

E’ stato, poi, introdotto dall’art. 17 della legge n. 38 del 2006 l’obbligo, per gli operatori turistici che organizzano viaggi all’estero, di inserire nei materiali propagandistici, nei programmi o nei documenti di viaggio, nei cataloghi, l’avvertenza relativa alla punibilità con la reclusione dei reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.

La violazione comporta l’irrogazione di una sanzione amministrativa, da parte del Ministero delle attività produttive, che può variare da 1.500 a 6.000 euro.

 

L’articolo 18 della legge n. 38/2006 (intervenendo sul comma 2 dell’articolo 17 della legge 269/1998) prevede che anche coloro che sono stati condannati per i delitti di cui agli articoli 600-ter, comma 3 (distribuzione, divulgazione, diffusione e pubblicizzazione, anche per via telematica di materiale pornografico minorile) e 600-quater (detenzione di materiale pornografico), anche relativi al materiale di pornografia virtuale, possono essere ammessi ad iniziative di recupero finanziate attraverso parte del fondo istituito dal medesimo art. 17 della legge 269/1998 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (v. sopra).

 

Inoltre, una serie di norme contro la pedopornografia a mezzo Internet sono state introdotte nella legge quadro 269/1998 dalla legge n. 38 del 2006. In particolare, aggiungendo dopo l’art. 14[3], quattro ulteriori disposizioni, si prevede:

§         l’istituzione presso il servizio di polizia postale delle telecomunicazioni del Ministero dell’interno di un Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete INTERNET, che ha il compito di raccogliere, in un elenco costantemente aggiornato, tutte le informazioni, provenienti dalla polizia giudiziaria e da altri soggetti, sui siti che diffondono materiale pedopornografico, sui relativi gestori, sui beneficiari di pagamenti. I dati così raccolti sono comunicati alla Presidenza del Consiglio, al fine della predisposizione di un Piano nazionale di contrasto e prevenzione alla pedofilia e della relazione annuale al Parlamento di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 269/1998 (art. 14-bis);

§         l’obbligo per i fornitori di servizi resi attraverso reti di comunicazioni elettronica di comunicare al Centro, affinché esso possa adeguatamente svolgere i suoi compiti, i contratti con imprese o soggetti che diffondono materiale pedopornografico: tale obbligo, ovviamente, sorge soltanto qualora il fornitore venga a conoscenza del contenuto di quanto trasmesso; il materiale oggetto di segnalazione deve essere conservato per 45 giorni. La violazione di quanto disposto comporta l’applicazione, da parte del Ministero delle comunicazioni (ora accorpato al Ministero dello sviluppo economico), di una sanzione pecuniaria che può variare da 50.000 a 250.000 euro (art. 14-ter);

§         l’obbligo per i fornitori di connettività alla rete, di utilizzare sistemi di filtraggio per impedire l’accesso ai siti, individuati dal Centro sulla base delle segnalazioni ricevute, che diffondono materiale osceno. Tali sistemi sono stati individuati con decreto del Ministro delle comunicazioni 8 gennaio 2007. Anche in tal caso, la violazione degli obblighi prescritti comporta l’irrogazione di una sanzione pecuniaria variabile da € 50.000 a € 250.000 (art. 14-quater);

§         misure finanziarie di contrasto alla commercializzazione di materiale pedopornografico.

Si tratta di:

-         uno scambio di informazioni tra Centro, Ufficio Italiano Cambi ed istituti di moneta elettronica, Poste Italiane Spa ed intermediari finanziari: in particolare, attraverso l’UIC, il Centro comunica agli operatori finanziari le informazioni relative ai siti che diffondono materiale pedopornografico, ai relativi gestori, ai beneficiari di pagamenti e riceve da essi, sempre attraverso l’intermediazione dell’UIC, i dati di cui sono in possesso;

-         la risoluzione ope legis dei contratti, stipulati tra operatori finanziari e beneficiari dei pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale pedopornografico, relativi alla accettazione di carte di pagamento;

-         la possibilità per gli operatori finanziari di revocare l’autorizzazione all’utilizzo della carta di pagamento a coloro che risultino, a seguito delle informazioni fornite dal Centro, acquirenti di materiale concernente lo sfruttamento sessuale dei minori; i casi di revoca sono comunicati all’archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento, disciplinato all’art. 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386;

-         l’obbligo per gli operatori finanziari di comunicare, tramite l’UIC, al Centro, i casi di risoluzione dei contratti relativi alla accettazione delle carte di pagamento ed ogni altra informazione relativa a rapporti e ad operazioni con i soggetti beneficiari di pagamenti effettuati per la commercializzazione di materiale pedopornografico;

-         l’emanazione di un regolamento che definisca le procedure per lo scambio di informazioni riservate prima descritto;

-         l’attribuzione alla Banca d’Italia e all’UIC del compito di vigilare sull’osservanza delle disposizioni appena esaminate da parte degli operatori finanziari (banche, istituti di moneta elettronica, Poste italiane Spa, intermediari finanziari) e del correlato potere sanzionatorio: quest’ultimo è esercitato, al di fuori dei casi concernenti l’uso della moneta elettronica, dal Ministero dell’economia e delle finanze;

-         la destinazione delle somme derivanti dalla applicazione delle sanzioni di cui al punto precedente al ricordato fondo, istituito presso la Presidenza del Consiglio dall’articolo 17 della legge 269/1998, ed il loro impiego per il finanziamento di iniziative per il contrasto della pornografia minorile su INTERNET.

 

Infine, con l’articolo 20 della legge n. 38/2006 è stato istituzionalizzato l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, già attivo presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio, con compiti di monitoraggio in merito all’attività svolta da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e repressione dei fenomeni di pedofilia. E’ stata anche prevista la messa a punto di una banca dati e la definizione ed organizzazione di quest’ultima e dell’Osservatorio (cfr. D.M. Politiche per la famiglia 30 ottobre 2007, n. 240).

 

In base al regolamento, in particolare, l'Osservatorio:

a)acquisisce dati e informazioni a livello nazionale ed internazionale relativi alle attività svolte per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori e alle strategie di contrasto programmate e realizzate anche da altri Paesi;

b)         analizza, studia ed elabora i dati forniti dalle pubbliche amministrazioni;

c)         promuove studi e ricerche sul fenomeno;

d)         informa sull'attività svolta, anche attraverso il proprio sito Internet istituzionale e la diffusione di pubblicazioni mirate;

e)         redige una relazione tecnico-scientifica annuale a consuntivo delle attività svolte, anche ai fini della predisposizione della relazione che il Presidente del Consiglio dei Ministri presenta annualmente al Parlamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269;

f) predispone il Piano nazionale di prevenzione e contrasto dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori, che sottopone all'approvazione del Comitato interministeriale per la lotta alla pedofilia. Il Piano costituisce parte integrante del Piano nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, predisposto dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

g) acquisisce i dati inerenti le attività di monitoraggio e di verifica dei risultati, coordinandone le modalità e le tipologie di acquisizione ed assicurandone l'omogeneità;

h)         partecipa, a mezzo di suoi componenti designati dal capo del Dipartimento delle politiche per la famiglia, all'attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori.

 

Infine, dopo che già la legge finanziaria 2007 (art. 1, comma 1250) aveva previsto che il Ministro delle politiche per la famiglia utilizzasse il Fondo per le politiche per la famiglia per sostenere finanziariamente le attività dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, la legge 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha affidato al Fondo il compito di alimentare iniziative di carattere informativo-educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti dei minori promosse dall’Osservatorio (art. 2, comma 462).

Proposta di legge A.C. n. 665 (Lussana)

La proposta di legge consta di 2 articoli.

 

L’articolo 1 è volto ad introdurre, dopo l’articolo 414 del codice penale (Istigazione a delinquere) - e dunque tra i delitti contro l’ordine pubblico di cui al Titolo V - l’articolo 414-bis contenente una nuova fattispecie di reato denominata “Pedofilia e pedopornografia culturale”.

La fattispecie delittuosa si configura qualora sia ravvisabile una condotta volta, anche al solo fine culturale, a legittimare pubblicamente o diffondere giudizi legittimanti o istigare a commettere o effettuare apologia dei reati di cui agli articoli 600-bis (Prostituzione minorile), 600-ter (Pornografia minorile), 600-quater (Detenzione di materiale pornografico), 600-quater.1 (Pornografia virtuale), 600-quinquies (Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile), 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne) e 609-quinquies (Corruzione di minorenne) del codice penale.

Si può osservare che attualmente l’istigazione a commettere reati e l’apologia di reato sono punibili ai sensi dell’art. 414 c.p. Il combinato disposto dell’articolo 414 e degli articoli sopra citati in materia di pedofilia e pedopornografia consente dunque la punibilità di condotte volte all’istigazione o all’apologia di tali reati.

Per quanto riguarda la portata innovativa dell’articolo 1 della proposta in esame, si può rilevare che in esso si specifica che sono punibili altresì le condotte volte alla pubblica legittimazione – che sembrerebbe in qualche modo riconducibile all’apologia di reato - e alla diffusione di opinioni che legittimino la pedofilia e la pedopornografia[4]. Con riguardo a tale ultima ipotesi si può ritenere che essa si riferisca anche ai casi in cui vengono riportate opinioni legittimanti di soggetti diversi da colui che le diffonde.

Va osservato con particolare riferimento alla fattispecie di reato della diffusione di opinioni legittimanti che non sono definite leconcrete modalità che l'azione causale deve assumere. Al riguardo, in relazione al principio di tassatività dei reati di cui all’art. 25 Cost., si potrebbe valutare l’opportunità di circoscrivere le condotte idonee a diffondere le suddette opinioni.

 

L’articolo 414-bis introdotto dall’articolo 1 specifica altresì che la condotta delittuosa può esercitarsi con qualsiasi mezzo e forma di espressione, tra i quali è esplicitamente citato il mezzo telematico.

La pena prevista è la reclusione da tre a cinque anni.

Al riguardo si può osservare che la pena prevista è più alta nel minimo rispetto a quella prevista dall’articolo 414 c.p. per l’istigazione a commettere delitti e per l’apologia di reato che è stabilita nella reclusione da uno a cinque anni.

 

Si segnala che con riguardo alle fattispecie previste all’art. 414 (istigazione a delinquere e apologia di reato) mentre parte della dottrina ha posto in dubbio la compatibilità di esse con le disposizioni costituzionali, e segnatamente con il principio sancito dall’articolo 21, improntata ad una maggiore cautela è stata la giurisprudenza della Corte Costituzionale nonché della Corte di cassazione.

La Consulta, ha infatti invocato i limiti che, accanto a quello del buon costume, la Costituzione implicitamente porrebbe alla libertà di pensiero, nella necessità di tutelare altri beni o principi di rilievo primario, specificando che apologia punibile non è quella che si estrinseca in una semplice manifestazione del pensiero, ma è quella che per le modalità con le quali viene compiuta rivesta carattere di effettiva pericolosità per l’esistenza di beni costituzionalmente protetti e integri un comportamento concretamente idoneo a promuovere la commissione di delitti (in tal senso le sentenze n. 108 del 1974 e n.71 del 1978).

In particolare si può ricordare la sentenza n.65 del 1970, in cui relativamente all’art.114 c.p., si afferma che la pubblica apologia è “diretta, e idonea, a provocare la violazione delle leggi penali. Plaudire a fatti che l'ordinamento giuridico punisce come delitto e glorificarne gli autori è da molti considerata una ipotesi di istigazione indiretta: certo è attacco contro le basi stesse di ogni immaginabile ordinamento apologizzare il delitto come mezzo lodevole per ottenere l'abrogazione della legge che lo prevede come tale. Non sono concepibili, infatti, libertà e democrazia se non sotto forma di obbedienza alle leggi che un popolo libero si dà liberamente e può liberamente mutare”.

Nel medesimo senso anche la giurisprudenza della Cassazione Penale, secondo cui “La libertà di manifestazione del pensiero non può ritenersi assoluta, ma deve trovare limiti nella necessità di proteggere altri beni di rilievo costituzionale e nell’esigenza di prevenire o far cessare turbamenti della sicurezza pubblica, la cui tutela costituisce una finalità immanente del sistema” (Cass. Pen. Sez. I, sent. n. 8236 del 15-10-1983)

 

 

L’articolo 2 prevede l’esclusione dell’applicazione dell’istituto della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento) di cui all’articolo 444 c.p.c. per gli imputati per il reato di pedofilia e pedopornografia culturale.

 

Si può osservare che sotto il profilo del coordinamento con la legislazione vigente sembrerebbe opportuno apportare una modifica testuale all’art. 444, comma 1-bis c.p.c. che prevede i casi di esclusione del patteggiamento includendovi anche i reati di pedofilia e pedopornografia culturale .

 

Si ricorda che l’articolo 11 della legge 6 febbraio 2006 n. 38 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet) ha modificato l’articolo 444, comma 1-bis del codice di procedura civile escludendo dall’applicazione del patteggiamento gli imputati per una serie di delitti in materia di sfruttamento e induzione alla prostituzione minorile (art. 600 bis, primo e terzo comma); pornografia minorile (art. 600 ter, primo, secondo, terzo e quinto comma); detenzione di materiale pornografico (600 quater); commercio e produzione di materiale pornografico (art. 600-quater.1); iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies); violenza sessuale (art. 609-bis); atti sessuali con minorenne(art.609-quater) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies).

Proposta di legge A.C. n. 1155 (Bongiorno, Merloni)

La proposta di legge consta di 7 articoli ripartiti in due capi:

§     il capo I (artt. 1-2) contiene novelle al codice penale volte principalmente a introdurre due nuove fattispecie di reato;

§     il capo II (artt. 3-7) contiene novelle al codice di rito, finalizzate a tutelare la posizione della vittima minorenne nel processo penale.

 

Analiticamente, l’articolo 1, comma 1, inserisce nel codice penale l’art. 364-bis, rubricato “Omessa denuncia di reato in danno di minore”, che punisce con la reclusione fino a 2 anni colui che, pur avendo avuto notizia della commissione in danno di un minore di alcuni specifici delitti, ne ometta o ritardi la denuncia all’Autorità giudiziaria.

Autore del reato può essere soltanto colui che ha avuto notizia del reato «nell'esercizio o a causa delle sue funzioni» e relativamente a un minore «a lui affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza o custodia».

La nuova fattispecie si perfeziona quando non vengono denunciati, o sono denunciati con ritardo:

§     i delitti di sfruttamento sessuale di minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies);

§     la commissione in danno di un minore dei delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), di tratta di persone (art. 601), di acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);

§     la commissione in danno di un minore dei reati di natura sessuale di cui agli artt. 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) del codice penale.

 

Il comma 2 interviene sull’art. 384, comma 1, del codice penale, per aggiungere la nuova fattispecie di “omessa denuncia di reato in danno di minore” (art. 364-bis) all’elenco dei delitti contro l’attività giudiziaria per i quali la punibilità è esclusa se l’agente «ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore».

 

Si ricorda che l’art. 384, comma 1, configura un’esimente speciale, riconducibile solo in parte allo “stato di necessità”, previsto, in via generale, dall'art. 54 c.p. e che le circostanze di cui all’art. 384 hanno carattere soggettivo perché riguardano la condizione personale del soggetto attivo. La giurisprudenza ha individuato la ratio di queste esimenti nell’applicazione del principio nemo tenetur se accusare attribuendo questa norma particolare rilievo all’incoercibile forza degli affetti familiari.

Per la nozione penalistica di “prossimo congiunto”, occorre far riferimento al comma 4 dell'art. 307 del codice penale, a norma del quale «s'intendono per prossimi congiunti gli ascendenti, i discendenti, il coniuge, i fratelli, le sorelle, gli affini nello stesso grado, gli zii e i nipoti: nondimeno, nella denominazione di prossimi congiunti, non si comprendono gli affini, allorché sia morto il coniuge e non vi sia prole».

I delitti per i quali è prevista questa scriminante sono attualmente i seguenti: art. 361 (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale), art. 362 (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio), art. 363 (Omessa denuncia aggravata), art. 364 (Omessa denuncia di reato da parte del cittadino), art. 365 (Omissione di referto), art. 366 (Rifiuto di uffici legalmente dovuti), art. 369 (Autocalunnia), art. 371-bis (False informazioni al pubblico ministero), art. 371-ter (False dichiarazioni al difensore), art. 372 (Falsa testimonianza), art. 373 (Falsa perizia o interpretazione), art. 374 (Frode processuale) e 378 (Favoreggiamento personale).

 

Il comma 3 novella l’art. 609-septies del codice penale per escludere la procedibilità a querela per i delitti di cui all’art. 609-quater (Atti sessuali con minorenne); in tali ipotesi si potrà dunque sempre procedere d’ufficio.

Tale obiettivo viene realizzato eliminando il riferimento all’art. 609-quater dal comma 1 e abrogando il numero 5) del comma 4, che attualmente prevede la procedibilità d’ufficio se il reato di atti sessuali con minorenne è commesso in danno di bambino di età inferiore a 10 anni.

 

 

L’articolo 2, comma 1, inserisce nel codice penale il nuovo delitto di “Distrazione di documenti redatti dal minore” (art. 600-ter.1).

Tale disposizione (comma 1) punisce con la reclusione da 1 a 3 anni - sempre che il fatto non costituisca più grave reato - chiunque, intenzionalmente (fattispecie dolosa) “occulta, distrugge o altera in tutto o in parte gli scritti e gli elaborati redatti da un minore, dai quali emerge che questi o altro minore sia stato vittima” di uno dei seguenti reati:

§         sfruttamento sessuale di minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies);

§         riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600), tratta di persone (art. 601), acquisto e alienazione di schiavi (art. 602);

§         reati di natura sessuale di cui agli artt. 609-bis (Violenza sessuale), 609-quater (Atti sessuali con minorenne), 609-quinquies (Corruzione di minorenne) e 609-octies (Violenza sessuale di gruppo) del codice penale.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 600-ter.1 la pena della reclusione da 1 a 3 anni si applica anche a chiunque, senza l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria, divulghi o diffonda gli elaborati di cui al primo comma.

 

Il comma 2 novella l’art. 609-quinquies del codice penale relativo al delitto di corruzione di minorenne.

 

L'art. 609-quinquies c.p., aggiunto dall'art. 6 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, disciplina il delitto di corruzione di minorenne sanzionando con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di 14 anni, al fine di farla assistere (dolo specifico).

 

Aggiungendo un ultimo comma, la p.d.l. sanziona con la reclusione da 6 mesi a 3 anni anche chiunque «sottopone alla visione» di un minore di 14 anni immagini o filmati pornografici «recanti rappresentazione di atti sessuali».

 

Con questa novella al codice penale la p.d.l. si propone di superare la giurisprudenza della Corte di cassazione, per la quale - sulla base della formulazione vigente dell’art. 609-quinquies - «non integra gli estremi del reato di corruzione di minorenni (…), anche soltanto tentato, il fatto di mostrare a minori giornali e videocassette a contenuto pornografico; esula, infatti, la predetta condotta dal concetto e dal significato di "atto sessuale", che deve necessariamente concretizzarsi in un'attività fisica che coinvolga in qualche modo direttamente gli organi sessuali, maschile e femminile, con il proposito, ai fini dell'applicabilità dell'art. 609-quinquies c.p., di farvi assistere persone minori per suscitare in loro eccitazione dei sensi» (Sez. III, sentenza n. 4264 del 21 gennaio 1999).

 

 

L’articolo 3 della proposta di legge apre il Capo II che apporta modifiche al codice di procedura penale finalizzate a tutelare il minore che partecipa al procedimento penale.

In particolare, l’articolo in commento novella l’art. 190-bis del codice di rito, in tema di requisiti della prova, con l’obiettivo di escludere in qualsiasi procedimento l’esame del testimone infrasedicenne quando lo stesso abbia già reso sul fatto precedenti dichiarazioni.

 

Si ricorda che attualmente l’art. 190-bis (Requisiti della prova in casi particolari) dispone che se si procede per uno dei delitti di competenza del procuratore distrettuale antimafia (ex art. 51, comma 3-bis c.p.p.), l’esame di un testimone o di una persona imputata in un procedimento connesso che abbiano già reso dichiarazioni è ammesso solo laddove riguardi fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni, ovvero se il giudice o una delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze. Ciò purché le precedenti dichiarazioni siano state rese in sede di incidente probatorio o in dibattimento, nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate, ovvero si tratti di dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti (comma 1).

Il comma 1-bis aggiunge che tale regola si applica anche quando si procede per uno dei reati pedo-pornografici (di cui agli articoli 600-bis, comma 1, 600-ter, 600-quater, 600 quater.1, 600-quinquies), e di natura sessuale (di cui agli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p.), se l'esame riguarda un testimone minore infrasedicenne.

 

L’articolo 3 della p.d.l. elimina dal comma 1-bis dell’art. 190-bis il richiamo ai reati pedopornografici e di natura sessuale: così facendo la norma sui testimoni infrasedicenni ha un’applicazione generalizzata, che prescinde dalla natura del reato per il quale si procede.

 

 

L’articolo 4 della proposta di legge inserisce il comma 2-bis all’art. 282 c.p.p., relativo alla misura coercitiva dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

 

Si tratta del provvedimento con il quale il giudice ordina all’imputato di presentarsi, in giorni ed ore prestabilite, in un determinato ufficio di polizia giudiziaria (comma 1). Nel disporre l’ordine il giudice deve tener conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato (comma 2).

 

Il comma 2-bis prevede che se il procedimento penale riguarda i delitti di tratta e riduzione in schiavitù (artt. 600, 601, 602), di sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies), o di violenza sessuale (di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p.) e la persona offesa è un minore, il giudice - nel disporre l’obbligo quotidiano di presentazione all’ufficio di polizia giudiziaria - prescriva anche all’imputato di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa.

 

 

L’articolo 5 novella varie disposizioni del codice di procedura penale con l’obiettivo di affermare che ogniqualvolta debbano essere assunte informazioni da un minorenne in ordine ad un delitto di tratta e riduzione in schiavitù (artt. 600, 601, 602), di sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies), o di violenza sessuale (di cui agli artt. 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies c.p.), sia obbligatorio l’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile.

A tal fine vengono inseriti ulteriori commi nei seguenti articoli del codice di rito:

§     art. 351, relativo all’assunzione di sommarie informazioni da parte della polizia giudiziaria; la nomina del consulente deve essere effettuata dal pubblico ministero (comma 1-ter);

§     art. 362, relativo all’assunzione di informazioni da parte del PM (comma 1-bis);

§     art. 391-bis, relativo all’assunzione di informazioni da parte del difensore nell’ambito delle investigazioni difensive (comma 5-bis).

 

 

L’articolo 6 contiene modifiche al codice di procedura penale in tema di incidente probatorio, finalizzate a consentire l’impiego di questo istituto anche al di fuori delle ipotesi ordinarie, a tutela del minore (infrasedicenne) che partecipa al procedimento penale.

 

In particolare, il comma 1, novellando l’art. 392 c.p.p. rende obbligatorio l’incidente probatorio ogni qualvolta:

§     come testimone debba essere sentito un minore di 16 anni e vi sia una apposita richiesta del PM o dell’indagato (comma 1-bis). Il risultato è ottenuto dalla p.d.l. attraverso eliminazione dell’elenco dei delitti in riferimento ai quali è attualmente consentito il ricorso all’istituto;

§     come vittima del reato debba essere sentito un minore di 16 anni; la p.d.l. inserisce un apposito comma 1-ter.

 

Il comma 2 novella l’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. disponendo che se fra le persone interessate all’assunzione della prova vi sono minori di 16 anni, il giudice debba disporre che l’incidente probatorio avvenga con modalità particolari, anche in luogo diverso dal tribunale ed eventualmente presso la stessa abitazione del minore e ciò a prescindere dal tipo di delitto per il quale si svolgono le indagini. La p.d.l., infatti, elimina dal comma 5-bis l’elenco dei delitti in riferimento ai quali è attualmente consentito il ricorso alle modalità particolari.

 

 

L’articolo 7 interviene sull’articolo 498 del codice di rito, relativo all’esame dei testimoni in dibattimento, per apportarvi tre modifiche finalizzate a:

§     prevedere (in analogia con quanto disposto dall’art. 5, v. sopra) che laddove debba essere sentito come testimone un minore, vittima del reato per il quale si procede, l’esame da parte del presidente debba obbligatoriamente avvenire con l’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria, eventualmente affiancato da un familiare del minore;

§     disporre sempre l’applicazione delle modalità particolari per l’esame del testimone previste dall’art. 398 comma 5-bis in tema di incidente probatorio (v. sopra), e ciò a prescindere da un’eventuale richiesta in tal senso di una parte ovvero da una valutazione del presidente (come attualmente previsto);

 

In merito si osserva che, per come è formulato il comma 4-bis, l’applicazione delle modalità particolari di esame del testimone, in conseguenza delle modifiche apportate dalla norma in esame, appare sempre obbligatoria, a prescindere dall’età del teste, dalla sua posizione di persona offesa ovvero dal tipo di reato per il quale si procede.

Si potrebbe, al riguardo valutare l’opportunità di specificare la portata normativa della modifica in oggetto, sotto il profilo dell’ambito soggettivo di applicazione.

 

§         prevedere che, a prescindere dal tipo di reato per il quale si procede, l’esame del minore vittima del reato venga effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio.

 

 

Normativa vigente

AC. 1155

Art. 498
Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

1. Identico.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

2. Identico.

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

3. Identico.

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente si avvale dell’ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, che può essere affiancato da un familiare del minore, nei casi in cui quest’ultimo sia vittima dei reati per cui si procede.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-bis. Si applicano le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-ter. L'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE
(a cura dell'ufficio rapporti con l'unione europea)

Nella comunicazione sugli obiettivi strategici 2005-2009 la Commissione ha posto i diritti dei minori al centro della sua attenzione: “Una particolare priorità consiste nell’efficace tutela dei diritti dei minori contro lo sfruttamento economico e tutte le forme di abuso. A tale riguardo, l’Unione dovrebbe fungere da esempio per il resto del mondo”[5].

In questo quadro, il 4 luglio 2006 la Commissione europea ha presentato la comunicazione intitolata “Verso una strategia dell’Unione europea sui diritti dei minori” (COM(2006)367), con la quale propone di elaborare una strategia globale dell’UE per promuovere e salvaguardare i diritti dei minori nelle politiche interne ed esterne dell’Unione europea, e di sostenere gli sforzi degli Stati membri in questo settore[6].

Sulla base della comunicazione della Commissione il 16 gennaio 2008 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzionesu una strategia dell'Unione europea sui diritti dei minori nella quale, tra le altre cose, il Parlamento:

-         chiede a tutte le Istituzioni e agli Stati membri di impegnarsi nella lotta allo sfruttamento sessuale dei minori, alla tratta di bambini, alla pedofilia, agli abusi sessuali dei bambini su Internet, alla prostituzione minorile e al turismo sessuale con il coinvolgimento di minori, adottando tutte le misure necessarie per completare l'armonizzazione delle legislazioni nazionali conformemente ai principi minimi comuni stabiliti nella decisione quadro 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile, nonché in altri strumenti legislativi i quali prevedono la partecipazione di tutti i soggetti interessati, pubblici e privati, come indicato anche nella comunicazione della Commissione intitolata "Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità”[7];

-         afferma che lo sfruttamento sessuale dei minori dovrebbe essere equiparato al reato di stupro a livello di sanzioni penali; ritiene che occorra tener conto delle circostanze aggravanti quando un minore è vittima di sfruttamento o abuso sessuale;

-         esorta il Consiglio e la Commissione alla luce del direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, a vietare la pornografia infantile e la violenza sui bambini in tutti i servizi di media audiovisivi; ritiene che una delle priorità fondamentali della Commissione debba essere quella di rafforzare le operazioni transfrontaliere contro i siti Internet di pornografia infantile e di migliorare la cooperazione tra autorità pubbliche ed enti privati perché si impegnino a chiudere tali siti web illegali;

-          segnala con preoccupazione il crescente fenomeno dello scambio di immagini pornografiche o relative ad abusi sessuali sui minori attraverso MMS; manifesta il suo sostegno al programma Safer Internet plus[8] attraverso l'attuazione di misure operative e tecniche, in particolare per proteggere i minori; invita altresì, in tale contesto, gli Stati membri e i fornitori di servizi Internet, in collaborazione con i gestori di motori di ricerca e le forze di polizia, ad applicare tecnologie di bloccaggio per impedire agli utenti Internet di accedere a siti illegali correlati ad abusi sessuali su minori e impedire al pubblico di accedere a materiale che mostra abusi sessuali su minori;

-         sottolinea che è necessario sviluppare un quadro giuridico adeguato in materia di sfruttamento sessuale e di abusi contro i minori e rafforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia tra gli Stati membri, Europol, Eurojust e tutti gli organismi internazionali competenti.

Si ricorda inoltre che è attualmente all’esame del Parlamento europeo una proposta di risoluzione (relatrice on. Roberta Angelilli - gruppo UEN) sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile.

La proposta di risoluzione, tra le altre cose raccomanda al Consiglio di

-         invitare gli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto a dare attuazione quanto prima alla decisione quadro 2004/68/GAI, relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile (per quanto riguarda l’Italia si ricorda che i principi che informano la decisione quadro sono stati tenuti presenti nella legge 6 febbraio 2006, n.38, recante disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet);

-         invitare gli Stati membri che ancora non l'abbiano fatto ad adottare quanto prima disposizioni legislative, volte a rafforzare la protezione ed assistenza dei minori vittime di sfruttamento sessuale.

 

 




[1]     A differenza della legge 15 febbraio 1996, n. 66 che, introducendo (artt. 609-bis-609-decies) le ipotesi criminose in materia di violenza sessuale le ha qualificate come delitti contro la libertà personale, la legge 269 mostra di considerare il bene giuridico leso dalle nuove fattispecie di reato sotto il profilo della libera determinazione della personalità individuale piuttosto che della cosciente esplicazione della libertà personale. Le nuove figure di reato, infatti, non insistono sul terreno degli atti sessuali compiuti con violenza e minaccia (e dunque in assenza del libero consenso della vittima), ma sul piano dello sfruttamento della prostituzione e della pornografia minorile, che oltre ad essere di per sé atti caratterizzati da profondo disvalore sociale e morale, costituiscono anche una grave lesione alla personalità individuale di soggetti che, a causa dell’età, non sono completamente in grado di autodeterminare la propria condotta.

[2]     I presupposti per l’utilizzo dell’incidente probatorio sono il fondato motivo di ritenere che la persona non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento, ovvero in quanto esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità.

[3]    L’articolo 14 della legge n. 269/1998 disciplina una serie di attività della polizia giudiziaria o della polizia delle telecomunicazioni dirette alla prevenzione e repressione dei delitti sessuali (tra esse l’acquisto simulato di materiale pornografico, la partecipazione ad iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile, l’utilizzazione di indicazioni di copertura per attivare siti, realizzare reti, ecc.).

[4]    Si ricorda che la fattispecie di apologia di reato cui all’art. 414 è configurabile, secondo consolidata giurisprudenza, come reato con evento di pericolo presunto: non è necessario l’accertamento dell’effettiva lesione dell’ordine pubblico derivante dalle condotte descritte, ma è sufficiente la sola possibilità di una effettiva lesioneSi vedano, con riguardo all’apologia di reato Cass.Pen. Sez II, sent. n. 2190 del 6-3-1985; Cass. Pen. Sez. VI, sent. n. 8600 del 25-08-1986

[5]    “Obiettivi strategici 2005-2009 – Europa 2010: un partenariato per il rinnovamento europeo – Prosperità, solidarietà e sicurezza”, COM(2005)12 del 26 gennaio 2005.

[6]    La comunicazione ricorda che i minori sono intesi, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo  del 20 novembre 1989, come le persone di età inferiore a 18 anni.

[7]    Il 22 maggio 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione “Verso una politica generale di lotta contro la cibercriminalità” (COM(2007)267), volta ad individuare azioni specifiche per incrementare la cooperazione a livello internazionale e migliorare la collaborazione e il coordinamento tra le autorità di contrasto e gli operatori del settore privato. La comunicazione è stata esaminata dal Consiglio giustizia e affari interni il 9 novembre 2007

[8]    Al fine di garantire la protezione dei minori nei servizi audiovisivi e di informazione in linea, con la decisione n. 854/2005/CE è stato istituito un programma comunitario pluriennale (2005-2008) “Safer Internet Plus”, inteso a promuovere un uso più sicuro di Internet e delle nuove tecnologie in linea, in particolare per i bambini, e a lottare contro i contenuti illegali e i contenuti indesiderati dall’utente finale