Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||
Titolo: | Disposizioni in materia di violenza sessuale - AA.C. 611 e 666 - Elementi per l'istruttoria legislativa - II edizione | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 8 | ||||||
Data: | 18/06/2008 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | II-Giustizia |
18 giugno 2008 n. 8/0 - 2a edizione
Disposizioni in materia di violenza sessualeAA.C. 611 e abb.Elementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del progetto di legge. |
611 |
666 |
688 |
817 |
924 |
Titolo
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Modifiche al codice penale concernenti l'innalzamento dell'età del consenso nei rapporti sessuali |
Modifiche al codice penale concernenti la disciplina dei reati di violenza sessuale nell'ambito dei delitti contro la vita e l'incolumità individuale |
Nuove disposizioni in materia di contrasto dei reati di violenza sessuale |
Modifiche agli articoli 609 - bis e 609 - ter del codice penale in materia di violenza sessuale |
Disposizioni per la prevenzione e la repressione degli atti di discriminazione, degli atti persecutori e delle violenze nei riguardi delle donne, dei disabili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, nonché misure per la tutela e il sostegno delle vittime di tali reati |
Iniziativa |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Parlamentare |
Iter al Senato |
No |
No |
No |
No |
No |
Numero di articoli: |
1 |
14 |
3 |
2 |
18 |
Date: |
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presentazione alla Camera |
29 aprile 2008 |
30 aprile 2008 |
30 aprile 2008 |
7 maggio 2008 |
8 maggio 2008 |
assegnazione |
27 maggio 2008 |
22 maggio 2008 |
10 giugno 2008 |
3 giugno 2008 |
4 giugno 2008 |
Commissione competente |
II (Giustizia) |
II (Giustizia) |
II (Giustizia) |
II (Giustizia) |
II (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I (Aff. costit.), V (Bilancio) |
I (Aff. costit.), XII (Aff. sociali) |
I (Aff. costit.), V (Bilancio), XII (Aff. sociali) |
I (Aff. costit.), XII (Aff. sociali) |
I (Aff. costit.), V (Bilancio), VII (Cultura), X (Att. produt.), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), Questioni regionali |
Le proposte di legge, d’iniziativa
parlamentare, AA..C 611 e abb. sono finalizzate ad introdurre specifiche
disposizioni in materia di violenza sessuale. Alcune proposte di legge (A.C.
Nel corso della XV
legislatura, infatti,
Quanto al progetto di leggeA.C. 924, esso, nel riprendere in parte il disegno di legge (A.C. 2169) presentato dal Governo nella scorsa legislatura, tiene conto del dibattito che ha portato, nella seduta del 15 gennaio 2008, all’approvazione di un testo unificato (A.C. 1249-ter-A) da parte della Commissione Giustizia della Camera recante misure contro gli atti persecutori e contro la discriminazione e la violenza determinate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere.
Più nel dettaglio, la proposta di legge A.C. 611, che consta di un solo
articolo, è volta ad innalzare l’età del
consenso nei rapporti sessuali da
La proposta di legge A.C. 666 introduce, invece, diverse modifiche al codice penale. Oltre che per una nuova opzione sistematica (gli illeciti in materia di violenza sessuale sono collocati tra i delitti contro la vita e l'incolumità individuale e non più tra i delitti contro la libertà personale), la citata proposta si caratterizza soprattutto per un maggior rigore sanzionatorio rispetto alla vigente disciplina codicistica. Per quanto concerne il reato di violenza sessuale, le principali novità della proposta riguardano l’incremento di 2 anni dei limiti di pena, la previsione della discrezionalità del giudice di diminuire la pena nei casi di minore gravità e l’introduzione di un aumento di pena fino alla metà per i recidivi. Il progetto di legge rivisita in più punti il sistema delle circostanze aggravanti, prevedendo, tra l’altro, la pena dell’ergastolo quando dal reato di violenza sessuale, per qualsiasi ragione, sia derivata la morte della persona offesa. E’ altresì ridefinito il quadro sanzionatorio per la violenza sessuale di gruppo e viene delineata una nuova disciplina per il delitto di “molestie sessuali”. Previsioni innovative riguardano anche l’espulsione a titolo di misura di sicurezza dello straniero condannato per i delitti di violenza sessuale e il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale per i soggetti condannati per tali reati.
La proposta di legge A.C. 688 si propone, da un lato, di garantire il gratuito patrocinio in favore delle vittime dei reati afferenti alla sfera delle violenze sessuali e, dall’altro, di escludere per coloro che hanno commesso il delitto di corruzione di minorenne la possibilità di ricorrere al “patteggiamento”.
La proposta di legge A.C. 817 reca modifiche agli articoli 609-bis e 609-ter del codice penale in materia di violenza sessuale, al fine di assicurare che l'abuso delle condizioni di inferiorità della vittima del reato di violenza sessuale integri un’aggravante del reato e non un suo elemento costitutivo.
Il progetto di legge A.C. 924 detta disposizioni per la prevenzione e la repressione degli atti di discriminazione, degli atti persecutori e delle violenze nei riguardi delle donne, dei disabili e per motivi connessi all'orientamento sessuale, nonché misure per la tutela e il sostegno delle vittime di tali reati. Le nuove norme si propongono tre livelli integrati di intervento, che includono misure di informazione, sensibilizzazione e prevenzione della violenza alle donne (Capo I), misure per il contrasto della violenza (Capo II) e misure per la tutela delle vittime (Capo III). Per quanto concerne le misure di prevenzione della violenza, il progetto di legge promuove piani di informazione e di sensibilizzazione da parte delle autorità pubbliche, la piena realizzazione del diritto all’assistenza sociale integrale per le vittime delle violenze, l’affermazione dei principi di uguaglianza e pari dignità sociale nel sistema dell’istruzione e in quello sanitario, il divieto di pubblicità discriminatoria e il potenziamento delle rilevazioni statistiche sui citati fenomeni. Quanto al contrasto della violenza, si interviene su diverse norme del codice penale, inasprendo il sistema sanzionatorio per i maltrattamenti in famiglia e per il delitto di violenza sessuale. Il progetto di legge introduce, inoltre, il delitto di “atti persecutori” e modifica in più punti la normativa vigente in materia di prevenzione e repressione delle discriminazioni, anche mediante il riferimento alle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e l’identità di genere. In relazione alla tutela delle vittime di violenza, la proposta di legge reca una delega legislativa per la tutela dei diritti lavorativi delle vittime di violenza, l’introduzione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, la misura del divieto provvisorio di avvicinamento adottabile direttamente dal pubblico ministero, la rivisitazione delle norme concernenti l’incidente probatorio e la facoltà di intervento in giudizio per gli enti pubblici che prestano assistenza alle vittime e per i centri antiviolenza. Sono altresì modificate le disposizioni del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, al fine di consentire il rilascio di uno speciale permesso di soggiorno per gli extracomunitari vittime di violenza. Infine, si statuisce l’obbligo in capo al Ministro per le pari opportunità di presentare al Parlamento una relazione annuale sulle azioni adottate in materia di molestie e violenze e di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere.
I progetti di legge in esame, d’iniziativa parlamentare, sono corredati della sola relazione illustrativa.
I provvedimenti sono diretti, in gran parte, a modificare ed integrare disposizioni del codice penale e del codice di procedura penale: si giustifica pertanto il ricorso allo strumento legislativo anche in forza del principio di legalità di cui all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione. La proposta di legge A.C. 924, inoltre, interviene a modificare la disciplina di materie già oggetto di precedenti provvedimenti legislativi. Gli AA.C. 924 e 688 conferiscono, infine, una delega legislativa al Governo, che richiede, ai sensi degli articoli 76 e 77, primo comma, della Costituzione, l’intervento con legge.
Gli AA.C. 611, 666, 817 e 688 apportano essenzialmente modifiche ed integrazioni al codice penale e al codice di procedura penale al fine di potenziare gli strumenti di repressione per i delitti di violenza sessuale. Le norme in questione sono quindi riconducibili essenzialmente all’ambito di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (“giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”), ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.
Il progetto di legge A.C. 924 interviene anche su altre materie ed, in particolare, sui principi e sulle finalità del sistema dell’istruzione e del servizio sanitario nazionale, sul sistema della comunicazione, sui diritti lavorativi delle persone offese dai reati e sulla disciplina dell'immigrazione e della condizione dello straniero vittima di violenze. Tali norme investono una pluralità di ambiti sia riservati alla legislazione esclusiva dello Stato (“norme generali sull’istruzione”, “condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea”, “immigrazione”, di cui, rispettivamente, alle lettere a), b) e n) del secondo comma del citato articolo 117) che demandati alla legislazione concorrente (“tutela e sicurezza del lavoro”, “istruzione”, “tutela della salute”, “ordinamento della comunicazione” ai sensi del terzo comma del medesimo articolo 117).
In relazione agli articoli 4 e 10 dalla proposta di legge A.C. 666, sarebbe opportuno verificare – alla luce dell’articolo 25 della Costituzione e dei principi di tassatività e determinatezza della fattispecie penale – la corretta formulazione delle disposizioni recate, rispettivamente, dai nuovi articoli 586-ter, terzo comma, e 586-novies, quarto comma, c.p., che introducono la pena dell’ergastolo, ove “per qualsiasi ragione” derivi dal reato la morte della persona offesa.
Con riferimento all’articolo 13 della stessa proposta di legge, che prevede un trattamento farmacologico al quale sottoporre i condannati per i reati di violenza sessuale, potrebbe risultare opportuno un approfondimento in relazione alla piena compatibilità di tale misura con i principi posti dagli articoli 13, secondo comma, 27, terzo comma, e 32, secondo comma, della Costituzione.
Con decisione n. 779
del 20 giugno 2007 è stato istituito il programma specifico “Lotta alla
violenza (Daphne III)”. Il programma, istituito per il periodo dal 1º gennaio
2007 al 31 dicembre 2013 con una dotazione di 116,85 milioni di euro, persegue
l’obiettivo specifico di contribuire alla prevenzione e alla lotta contro tutte
le forme di violenza che si verificano nella sfera pubblica o privata contro i
bambini, i giovani e le donne, compresi lo sfruttamento sessuale e la tratta
degli esseri umani, adottando misure di prevenzione e fornendo sostegno e protezione
alle vittime e ai gruppi a rischio. Al fine di conseguire l’indicato obiettivo,
il programma intende sostenere specifici tipi di azione, quali ad esempio studi
e ricerche, elaborazione di indicatori, sviluppo e diffusione di dati e
statistiche, supporto e gestione di reti di esperti nazionali e progetti
transnazionali specifici. Il 7 agosto 2006
Il 1° marzo 2006
L'articolo 1 dell’A.C. 688 demanda al Governo, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, l’adozione del regolamento di attuazione delle nuove disposizioni riguardanti il gratuito patrocinio a carico dello Stato in favore delle vittime di specifici reati legati alla sfera delle violenze sessuali.
L'articolo 13 del progetto di legge A.C. 924 delega il Governo ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi recanti norme per la tutela dei diritti lavorativi delle persone vittime di maltrattamenti, di violenza e di atti persecutori.
Con riferimento alla proposta di legge A.C. 666, si segnala quanto segue.
L’articolo 3 prevede un aumento della pena fino alla metà per i recidivi del reato di violenza sessuale (art. 586-bis, quarto comma). Al riguardo, si osserva che, ai sensi dell’art. 99, comma 2, lett. a), c.p., la pena può essere aumentata fino alla metà in caso di nuovo delitto non colposo della stessa indole. Potrebbe pertanto risultare opportuno un approfondimento in ordine alla portata del quarto comma del nuovo art. 586-bis c.p., il quale sembrerebbe avere il solo effetto di rendere obbligatorio l’aumento di pena (ora discrezionale) per chi incorra nella recidiva del reato di violenza sessuale.
L’articolo 12 si riferisce all’espulsione come “sanzione accessoria”: tale qualificazione sembrerebbe utilizzata in senso atecnico, essendo questo tipo di espulsione già prevista a titolo di misura di sicurezza sia dall’articolo 215 c.p. che dalla legge sull’immigrazione (art. 15, T.U. 286/1998).
Per quanto concerne l’articolo 8, comma 1, della proposta di legge A.C. 924, appare opportuno assicurare un più stretto coordinamento tra il nuovo articolo 604-bis c.p., in materia di inescusabilità del reato per ignoranza dell’età della persona offesa (che fa riferimento ad un minore di anni 14), e le previsioni di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., che prevedono un aggravio di pena se la vittima è minore di anni 18.
Le proposte di legge sono, in gran parte, dirette ad apportare integrazioni e modifiche alle norme del codice penale e del codice di procedura penale al fine di potenziare le misure di contrasto alla violenza sessuale e ad altre fattispecie criminose. Le nuove norme risultano pertanto destinate ad esplicare effetti principalmente nei confronti degli operatori del settore chiamati a garantirne l’applicazione (magistrati, Forze di polizia, amministrazione penitenziaria) nonché degli autori dei reati e delle potenziali vittime.
Il progetto di legge A.C. 924 interviene, inoltre, su diversi altri profili, che interessano il sistema dell’istruzione, il servizio sanitario nazionale, i mezzi di comunicazione, la tutela delle donne e dei disabili e la disciplina dell'immigrazione (con particolare riferimento agli extracomunitari vittime di violenze).
In relazione alla proposta di legge A.C. 666, si fa presente quanto segue.
L’art. 9 della proposta di legge introduce il nuovo articolo 586-octies c.p., il quale, al quarto comma, n. 5, prevede la procedibilità d’ufficio per i delitti di violenza sessuale nei casi – richiamati dal quarto comma dell’articolo 586-quater c.p. – di minore gravità per i quali la pena è diminuita fino a due terzi. Andrebbe verificata la correttezza del riferimento al citato quarto comma dell’articolo 586-quater c.p., in quanto tale riferimento non appare coerente con le finalità perseguite dalla proposta di legge. Presumibilmente, per un refuso è stato soppresso il quinto comma dell’articolo 586-quater c.p., al quale il nuovo articolo 586-octies c.p. doveva correttamente fare richiamo.
Con riferimento all’articolo 10, sembra opportuna, per ragioni sistematiche, una sistemazione progressiva dei commi del nuovo art. 586-novies c.p. in ragione dell’entità della pena inflitta.
Si osserva infine che andrebbero verificati gli eventuali effetti finanziari dell’articolo 13, comma 3, ove si prevede la facoltà dell’amministrazione penitenziaria di avvalersi di centri convenzionati pubblici e privati ai fini dello svolgimento di un programma di recupero psicoterapeutico nell’ambito del quale attuare anche il trattamento di blocco androgenico totale, provvedendo, se del caso, alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura.
In relazione al comma 2 dell’articolo 8 della proposta di legge A.C. 924, che novella l’articolo 609-bis c.p., si rileva l’opportunità di meglio definire il riferimento alla “materialità del fatto”, come circostanza da apprezzare ai fini della concessione delle attenuanti per il delitto di violenza sessuale.