Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di violenza sessuale - A.C. 574 e abb.-A (Elementi per l'esame in Assemblea)
Riferimenti:
AC N. 688/XVI   AC N. 952/XVI
AC N. 1424/XVI   AC N. 2142/XVI
AC N. 2167/XVI   AC N. 2194/XVI
AC N. 611/XVI   AC N. 666/XVI
AC N. 817/XVI   AC N. 924/XVI
AC N. 574/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 8    Progressivo: 3
Data: 06/07/2009
Descrittori:
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: II-Giustizia

 

6 luglio 2009

 

n. 8/3

Disposizioni in materia di violenza sessuale

A.C. 574 e abb.-A

Elementi per l’esame in Assemblea

 

Numero del progetto di legge

AC. 574 e abb.-A

Titolo

Disposizioni in materia di violenza sessuale

Data approvazione in Commissione

1° luglio 2009

 

 


Contenuto

Il testo unificato si compone di dieci articoli.

L’articolo 1, comma 1, novella l’articolo 609-bis c.p. che punisce il delitto di violenza sessuale.

La disposizione, in particolare,

§         inasprisce il regime sanzionatorio (in luogo della reclusione da cinque a dieci anni, viene prevista la reclusione da sei a dodici anni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato).

§         interviene sull’ipotesi di violenza sessuale realizzata abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa, eliminando la precisazione secondo la quale tale situazione di inferiorità deve sussistere al momento del fatto;

§         nei casi di minore gravità, prevede la reclusione da due a sei anni (in luogo della previsione della diminuzione della pena in misura non eccedente i due terzi).

Il comma 2, attraverso una novella all’art. 407, comma 2, lett. a), c.p.p., inserisce anche la fattispecie semplice di violenza sessuale tra quelle per le quali opera il termine di durata massima delle indagini preliminari di due anni (piuttosto che quello ordinario di diciotto mesi). In virtù dei richiami all’art. 407, comma 2, lett. a), contenuti nell’articolo 99 c.p. e nell’articolo 303 c.p.p., dalla novella deriva anche rispettivamente l’obbligatorietà dell’aumento di pena per la recidiva e il prolungamento della durata massima della custodia cautelare.

L’articolo 2, attraverso la novella all’art. 609-ter, interviene sulle circostanze aggravanti speciali della violenza sessuale, sotto il profilo sia dell’entità dell’aumento di pena sia dell’individuazione delle fattispecie aggravate.

In particolare, rispetto alle fattispecie aggravate di cui al testo attuale del comma 1 dell’articolo 609-ter, si prevede la reclusione da sette a quindici anni (anziché da sei a dodici anni); viene inoltre integrato il catalogo delle circostanze aggravanti attraverso l’inserimento del fatto compiuto nei confronti di donna in stato di gravidanza e su persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica. La fattispecie aggravata opera poi nel caso di violenza nei confronti di minore di anni sedici (anziché, come nel testo vigente, quattordici anni) e, a prescindere dall’età della persona offesa, nel caso in cui il colpevole sia ascendente, genitore anche adottivo o tutore.

Per la fattispecie aggravata di cui all’attuale comma 2 (violenza a danno di minore di anni dieci) viene aumentata l’entità della pena detentiva (reclusione da otto a sedici anni, anziché da sette a quattordici anni); la medesima pena è prevista nel caso di concorso di due o più circostanze aggravanti di cui al nuovo comma 1.

I nuovi commi 3, 4 e 5 prevedono inoltre:

§         l’ergastolo, se dal fatto è derivata la morte della persona offesa;

§         una pena non inferiore a otto anni, se dal fatto è derivata una lesione personale grave;

§         una pena non inferiore a dieci anni, se dal fatto è derivata una lesione personale gravissima.

L’articolo 3 introduce la nuova fattispecie di reato delle Molestie sessuali, consistente nell’arrecare molestia mediante un atto o un comportamento a contenuto esplicitamente sessuale e sanzionata con la reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 1.000 a 3.000 euro.

L’articolo 4 interviene sul reato di violenza sessuale di gruppo (articolo 609-octies), prevedendo in particolare la pena da sette a sedici anni (anziché da sei a dodici anni) per la partecipazione ad atti violenza sessuale di gruppo (piuttosto che, come nel testo attuale, per la commissione dei medesimi) e specificando, nel caso di concorso di taluna delle circostanze aggravanti previste per la violenza sessuale, che la pena applicabile è della reclusione da dieci a venti anni.

La disposizione, inoltre contempla le seguenti circostanze aggravanti specifiche:

§         violenza in danno di minore di dieci anni (reclusione non inferiore a dodici anni);

§         presenza di due o più circostanze aggravanti previste dall’articolo 609-ter, primo comma (reclusione non inferiore a dodici anni);

§         lesione personale grave (reclusione non inferiore a dodici anni);

§         lesione personale gravissima (reclusione non inferiore a quindici anni).

La disposizione precisa, inoltre, nel caso di recidiva, l’aumento della pena fino alla metà.

Il testo novellato, infine, conferma le due circostanze attenuanti previste dal testo vigente, operanti rispettivamente nel caso di minima importanza dell’opera del partecipante nella preparazione o nell’esecuzione del reato e a favore di chi sia stato determinato a commettere il reato, sempre che concorrano le condizioni indicate.

L’articolo 5 prevede il raddoppio dell’ordinario termine di prescrizione per i reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo (salvo che ricorrano le circostanze attenuanti da essi contemplate).

L’articolo 6 prevede la possibilità da parte del questore di disporre la collocazione nel territorio di competenza (in luoghi o esercizi pubblici nonché sui mezzi di trasporto) dei rilievi fotografici dei latitanti, nei confronti dei quali si procede per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e violenza sessuale di gruppo, quando vi sia il sospetto che i medesimi possano trovarsi nel territorio provinciale stesso.

L’articolo 7 novella l’articolo 572 c.p., attualmente rubricato Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli.

Rispetto alla disposizione vigente, il testo novellato:

§         aggiunge tra i soggetti passivi del reato la persona comunque convivente;

§         aumenta l’entità della pena detentiva (da due a sei anni, anziché da uno a cinque anni);

§         contempla come autonoma aggravante il caso di fatto commesso a danno di minore di quattordici anni;

§         nel caso di fatto da cui deriva una lesione grave aumenta il limite massimo della reclusione (nove anni anziché otto anni);

§         modifica conseguentemente la rubrica (che viene così sostituita: “Maltrattamenti contro familiari e conviventi”).

L’articolo 8 attribuisce la facoltà di intervenire in giudizio ai sensi dell’articolo 91 c.p.p., nei procedimenti per i delitti di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, corruzione di minorenne, violenza sessuale di gruppo:

§         all’ente locale e al centro antiviolenza che prestano assistenza alla persona offesa;

§         alla Presidenza del Consiglio (anche attraverso l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile), se i medesimi delitti sono commessi nei confronti di minori o in ambito familiare.

L’articolo 9, nel quadro di misure per l’informazione e l’assistenza sociale delle vittime, prevede campagne di sensibilizzazione e di informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente, sui servizi e sui centri antiviolenza e demanda ai servizi sociali il compito di garantire alle persone vittime di violenze le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un loro totale recupero.

L’articolo 10 prevede, infine, un obbligo di relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro per le pari opportunità sull’attività di coordinamento e attuazione delle azioni contro gli atti persecutori di cui all’articolo 612-bis c.p. e contro gli atti di violenza sessuale.

Relazioni allegate

Ciascuno dei progetti di legge originari era corredato della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento è volto principalmente a novellare disposizioni del codice penale, il che rende necessario l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il contenuto prevalente del provvedimento è riconducibile all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (nella parte giurisdizione e norme processuali; ordinamento penale), ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

Con riferimento a specifiche disposizioni (artt. 6, 9 e 10) vengono altresì in rilievo le materie ordine pubblico e sicurezza e coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, anch’esse di competenza legislativa esclusiva dello Stato (art. 117, secondo comma, lettere h) ed r), Cost.).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento si realizza essenzialmente attraverso la tecnica della novellazione.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Con specifico riferimento all’articolo 5, si segnala che in Commissione giustizia è in corso di esame una proposta di legge che riforma integralmente la disciplina codicistica della prescrizione (AC 1235).