Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di violenza sessuale - A.C. 611 e abb. Testo a fronte
Riferimenti:
AC N. 611/XVI   AC N. 666/XVI
AC N. 817/XVI   AC N. 924/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 8    Progressivo: 2
Data: 23/06/2008
Descrittori:
REATI SESSUALI     
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni in materia di violenza sessuale

A.C. 611 e abb.

Testo a fronte

 

 

 

 

n. 8/2

 

 

23 giugno 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: gi0015b.doc

 

 


INDICE

Le modifiche alle disposizioni del codice penale in tema di violenza sessuale                                                                                                            3

Le ulteriori modifiche proposte alla normativa vigente

Le modifiche al codice penale  23

Le modifiche al codice di procedura penale  33

Le modifiche al codice civile  57

Le modifiche ad altre disposizioni legislative  59

 

 


Le modifiche alle disposizioni del codice penale in tema di violenza sessuale



Normativa vigente


A.C. 611 (Caparini e altri)


A.C. 666 (Lussana)٭


A.C. 817 (Angela Napoli)


A.C. 924 (Pollastrini e al.)

 

 

 

 

 

Art. 609-bis

Violenza sessuale

Art. 609-bis

Violenza sessuale

Art. 586-bis

Violenza sessuale

Art. 609-bis

Violenza sessuale

Art. 609-bis

Violenza sessuale

Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Identico.

Chiunque con violenza, minaccia o abuso di autorità costringe taluno a compiere o a subire atti sessuali è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da sette a dodici anni.

Identico.

Identico.

Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali:

Identico:

Identico.

Identico.

Identico:

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto;

1) identico;

1) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa;

1) Abrogato.

1) identico;

2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona.

2) identico.

2) identico.

2) identico.

2) identico.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Identico.

Nei casi di minore gravità la pena può essere diminuita in misura non eccedente i due terzi.

Identico.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psico-fisiche della vittima.

 

 

La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.

 

 

Art. 609-ter

Circostanze aggravanti

Art. 609-ter

Circostanze aggravanti

Art. 586-ter

Circostanze aggravanti

Art. 609-ter

Circostanze aggravanti

Art. 609-ter

Circostanze aggravanti

La pena è della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all'articolo 609-bis sono commessi:

Identico:

La pena è della reclusione da otto a quattordici anni se i fatti di cui all'articolo 586-bis sono commessi:

Identico:

Identico:

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici;

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici;

1) identico;

1) identico;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

2) identico;

2) con l'uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze in grado di ridurre, in tutto o in parte, la capacità di intendere o di volere della persona offesa;

2) identico;

2) con l'uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o comunque idonee a ridurne la capacità di determinarsi, o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa;

3) da persona travisata o che simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) identico;

3) identico;

3) identico;

3) identico;

4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della libertà personale;

4) identico;

4) identico;

4) identico;

4) identico;

5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore.

5) identico.

5) in presenza di una delle circostanze previste ai numeri 4), 5), 6), 8), 9) e 11) dell'articolo 61.

5) identico.

5) nei confronti di persona [che non ha compiuto gli anni sedici][1] della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il tutore;

 

 

 

5-bis) abusando delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della persona offesa al momento del fatto.

5-bis) nei confronti di persona della quale il colpevole sia il coniuge, il convivente o comunque la persona che sia o sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza

5-ter) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza;

5-quater) nei confronti di donna in stato di gravidanza.

La pena è della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto è commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci.

Identico.

La pena è della reclusione da dieci a sedici anni se il fatto è commesso:

1) in danno di una persona che non ha compiuto gli anni dieci;

2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel primo comma.

La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.

La pena non può comunque essere inferiore a otto anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.

La pena non può comunque essere inferiore a dieci anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.

Identico.

Identico.

Art. 609-quater

Atti sessuali con minorenne

Art. 609-quater

Atti sessuali con minorenne

Art. 586-quater

Atti sessuali con minorenne

Art. 609-quater

Atti sessuali con minorenne

Art. 609-quater

Atti sessuali con minorenne

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste in detto articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

Identico:

Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 586-bis chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel medesimo articolo, compie atti sessuali con persona che, al momento del fatto:

Identico:

Identico:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

1) non ha compiuto gli anni sedici;

1) identico;

1) identico;

1) identico;

2) non ha compiuto gli anni sedici, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

2) non ha compiuto gli anni diciotto, quando il colpevole sia l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, ovvero altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza.

2) identico.

2) identico.

2) identico.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 609-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Identico.

Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 586-bis, l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, o il tutore che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici è punito con la reclusione da tre a sei anni.

Identico.

Identico.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 609-bis, compie atti sessuali con un minorenne che abbia compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Identico.

Non è punibile il minorenne che, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 586-bis, compie atti sessuali con un minorenne che ha compiuto gli anni tredici, se la differenza di età tra i soggetti non è superiore a tre anni.

Identico.

Identico.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita fino a due terzi.

Identico.

Identico.

Identico.

Nei casi di minore gravità la pena è diminuita in misura non eccedente i due terzi. Ai fini della concedibilità dell'attenuante il giudice valuta, oltre all'intensità del dolo e alla materialità del fatto, le modalità della condotta criminosa, il danno arrecato alla parte offesa e le condizioni psico-fisiche della vittima.

Si applica la pena di cui all'articolo 609-ter, secondo comma, se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Art. 609-quinquies

Corruzione di minorenne

Art. 609-quinquies

Corruzione di minorenne

Art. 586-quinquies

Corruzione di minorenne

Art. 609-quinquies

Corruzione di minorenne

Art. 609-quinquies

Corruzione di minorenne

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni quattordici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Chiunque compie atti sessuali in presenza di persona minore di anni sedici, al fine di farla assistere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Identico.

Identico.

Identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 586-sexies

Molestie sessuali

 

 

 

 

Chiunque costringe taluno ad assistere ad atti sessuali è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 5.000.

 

 

 

 

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa di euro 10.000 se la persona offesa non ha compiuto gli anni quattordici al momento del fatto.

 

 

 

 

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa di euro 15.000 se la persona offesa non ha compiuto gli anni dieci al momento del fatto.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 609-sexies

Ignoranza dell'età della persona offesa

Art. 609-sexies

Ignoranza dell'età della persona offesa

Art. 586-septies

Ignoranza dell'età della persona offesa

Art. 609-sexies

Ignoranza dell'età della persona offesa

Art. 609-sexies

Ignoranza dell'età della persona offesa

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni sedici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Quando i delitti previsti negli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-sexies e 586-novies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 586-quinquies, il colpevole non può invocare a propria scusa l'ignoranza dell'età della persona offesa.

Identico.

Quando i delitti previsti negli articoli 609-bis, [609-ter,][2] 609-quater e 609-octies sono commessi in danno di persona minore di anni quattordici, nonché nel caso del delitto di cui all'articolo 609-quinquies, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 609-septies

Querela di parte

Art. 609-septies

Querela di parte

Art. 586-octies

Querela di parte

Art. 609-septies

Querela di parte

Art. 609-septies

Querela di parte

I delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Identico.

I delitti previsti dagli articoli 586-bis, 586-ter e 586-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Identico.

I delitti previsti dagli articoli 609-bis [, 609-ter][3] e 609-quater sono punibili a querela della persona offesa.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Identico.

Identico.

Identico.

Salvo quanto previsto dall'articolo 597, terzo comma, il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. Se il reato è commesso in danno di minore, l’offeso può proporre querela fino a sei mesi dopo il compimento della maggiore età.

La querela proposta è irrevocabile.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Si procede tuttavia d'ufficio:

Identico:

Identico:

Identico:

Identico:

1) se il fatto di cui all'articolo 609-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

1) identico;

1) se il fatto di cui all'articolo 586-bis è commesso nei confronti di persona che al momento del fatto non ha compiuto gli anni diciotto;

1) identico;

1) identico;

2) se il fatto è commesso dall'ascendente, dal genitore, anche adottivo, o dal di lui convivente, dal tutore ovvero da altra persona cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia o che abbia con esso una relazione di convivenza;

2) identico;

2) identico;

2) identico;

2) identico;

3) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle proprie funzioni;

3) identico;

3) identico;

3) identico;

3) identico;

4) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio;

4) identico;

4) identico;

4) identico;

4) identico;

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 609-quater, ultimo comma.

5) identico.

5) se il fatto è commesso nell'ipotesi di cui all'articolo 586-quater, quarto comma.

5) identico.

5) identico.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 609-octies

Violenza sessuale di gruppo

Art. 609-octies

Violenza sessuale di gruppo

Art. 586-novies

Violenza sessuale di gruppo

Art. 609-octies

Violenza sessuale di gruppo

Art. 609-octies

Violenza sessuale di gruppo

La violenza sessuale di gruppo consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis.

Identico.

Soppresso.

Identico.

Identico.

Chiunque commette atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

Identico.

Chiunque partecipa ad atti di violenza sessuale di gruppo è punito con la reclusione da otto a sedici anni.

Identico.

Identico.

La pena è aumentata se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 609-ter.

Identico.

La pena è della reclusione da dieci a venti anni se concorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 586-ter, primo comma.

Identico.

Identico.

La pena è diminuita per il partecipante la cui opera abbia avuto minima importanza nella preparazione o nella esecuzione del reato. La pena è altresì diminuita per chi sia stato determinato a commettere il reato quando concorrono le condizioni stabilite dai numeri 3) e 4) del primo comma e dal terzo comma dell'articolo 112.

Identico.

La pena è della reclusione non inferiore a dodici anni se il fatto è commesso:

1) in danno di persona che non ha compiuto gli anni dieci;

2) in presenza di due o più delle circostanze indicate nel secondo comma.

La pena è dell'ergastolo se dal fatto è derivata, per qualsiasi ragione, la morte della persona offesa.

La pena non può essere inferiore a dodici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale grave.

La pena non può essere inferiore a quindici anni se dal fatto è derivata alla persona offesa una lesione personale gravissima.

La pena è aumentata fino alla metà in caso di recidiva.

Identico.

Identico.

Art. 609-nonies

Pene accessorie ed altri effetti penali

Art. 609-nonies

Pene accessorie ed altri effetti penali

Art. 609-nonies

Pene accessorie ed altri effetti penali

Art. 609-nonies

Pene accessorie ed altri effetti penali

Art. 609-nonies

Pene accessorie ed altri effetti penali

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

Identico:

Identico:

Identico:

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, [609-ter,][4] 609-quater, 609-quinquies e 609-octies comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato;

1) identico;

1) identico;

1) identico;

1) identico;

2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla curatela;

2) identico;

2) identico;

2) identico;

2) identico;

3) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.

3) identico.

3) identico.

3) identico.

3) identico.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Identico.

Identico.

Identico.

La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis [, 609-ter][5] e 609-octies, se commessi nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni diciotto, 609-quater e 609-quinquies, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o in altre strutture pubbliche o private frequentate prevalentemente da minori.

Art. 609-decies

Comunicazione dal tribunale per i minorenni

Art. 609-decies

Comunicazione dal tribunale per i minorenni

Art. 609-decies

Comunicazione dal tribunale per i minorenni

Art. 609-decies

Comunicazione dal tribunale per i minorenni

Art. 609-decies

Comunicazione dal tribunale per i minorenni

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Identico.

Identico.

Identico.

Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, [609-ter,][6] 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni.

Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenne è assicurata, in ogni stato e grado di procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenne e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

In ogni caso al minorenne è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti dagli enti locali.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Dei servizi indicati nel terzo comma si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

 

 

 

 

Art. 609-undecies

Computo delle circostante

 

 

 

 

Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 609-ter, 609-quater, quinto comma, e 609-octies, terzo comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 62, numero 6), 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle predette aggravanti e le diminuzioni di pena si operano sulla pena risultante dall'aumento conseguente alle medesime aggravanti.


Le ulteriori modifiche proposte
alla normativa vigente

 


Le modifiche al codice penale

a) La prescrizione

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 157

Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

Art. 157

Prescrizione. Tempo necessario a prescrivere

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.

Identico.

Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.

Identico.

Non si applicano le disposizioni dell'articolo 69 e il tempo necessario a prescrivere è determinato a norma del secondo comma.

Identico.

Quando per il reato la legge stabilisce congiuntamente o alternativamente la pena detentiva e la pena pecuniaria, per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo soltanto alla pena detentiva.

Identico.

Quando per il reato la legge stabilisce pene diverse da quella detentiva e da quella pecuniaria, si applica il termine di tre anni.

Identico.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449 e 589, secondo e terzo comma, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

I termini di cui ai commi che precedono sono raddoppiati per i reati di cui agli articoli 449, 572, 589, commi secondo e terzo, 600-bis, 600-ter, 609-bis aggravato dalle circostanze di cui all'articolo 609-ter, primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), 609-quater, 609-octies e 609-undecies, nonché per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.

La prescrizione è sempre espressamente rinunciabile dall'imputato.

Identico.

La prescrizione non estingue i reati per i quali la legge prevede la pena dell'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

Identico.

 

 

 


b) Le misure di sicurezza personali

 

Normativa vigente

A.C. 666 (Lussana)

 

 

Art. 215

Specie

Art. 215

Specie

Le misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive.

Identico.

Sono misure di sicurezza detentive:

Identico:

1. l'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro;

1. identico;

2. il ricovero in una casa di cura e di custodia;

2. identico;

3. il ricovero in un manicomio giudiziario;

3. identico;

4. il ricovero in un riformatorio giudiziario.

4. identico.

Sono misure di sicurezza non detentive:

Identico:

1. la libertà vigilata;

1. identico;

2. il divieto di soggiorno in uno o più comuni, o in una o più province;

2. identico;

3. il divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche;

3. identico;

4. l'espulsione dello straniero dallo Stato.

4. identico.

 

4-bis. il trattamento farmacologico di blocco androgenico totale associato, per un equivalente periodo di tempo, a un programma di recupero psicoterapeutico[7].

Quando la legge stabilisce una misura di sicurezza senza indicarne la specie, il giudice dispone che si applichi la libertà vigilata a meno che, trattandosi di un condannato per delitto, ritenga di disporre l'assegnazione di lui a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

Identico.

c) I delitti contro l’attività giudiziaria

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 384

Casi di non punibilità

Art. 384

Casi di non punibilità

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé o un prossimo congiunto, ovvero persona con cui, pur senza esserne coniuge, come tale conviva, da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimonio, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione.

Identico.

 

 

 


d) I delitti contro l’assistenza familiare

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 572

Maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli

Art. 572

Maltrattamenti contro familiari e conviventi

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, maltratta una persona della famiglia, o un minore degli anni quattordici, o una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragione di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo 571, maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia o per l'esercizio di una professione o di un'arte, è punito con la reclusione da due a sei anni.

 

La pena è aumentata se il fatto è commesso in danno di persona minore degli anni quattordici.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

 

 

 


e) Le circostanze aggravanti dell’omicidio

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 576

Circostanze aggravanti. [Pena di morte]

Art. 576

Circostanze aggravanti. [Pena di morte]

Si applica la pena [di morte] se il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

Identico:

1. col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61;

1. identico;

2. contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione;

2. identico;

3. dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

3. identico;

4. dall'associato per delinquere [c.p. 416], per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

4. identico;

5. nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli artt. 519, 520 e 521.

5. in occasione della commissione di taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel n. 6 dell'articolo 61.

Identico.

 

 

 


f) I delitti contro la personalità individuale

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 604

Fatto commesso all’estero

Art. 604

Fatto commesso all’estero

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

Le disposizioni di questa sezione, nonché quelle previste dagli articoli 609-bis, [609-ter,][8] 609-quater e 609-quinquies, si applicano altresì quando il fatto è commesso all'estero da cittadino italiano, ovvero in danno di cittadino italiano, ovvero dallo straniero in concorso con cittadino italiano. In quest'ultima ipotesi lo straniero è punibile quando si tratta di delitto per il quale è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

 

 

 

 

 

Art. 604-bis

Ignoranza dell’età della persona offesa

 

Quando i delitti previsti negli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 601 e 602 sono commessi in danno di persona minore degli anni quattordici, il colpevole non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona.

 

 

 


g) Atti persecutori

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e al.))

 

 

 

Art. 612-bis

Atti persecutori

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nei confronti del coniuge divorziato, del coniuge separato anche non legalmente o nei confronti di persona che sia o sia stata legata al soggetto da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso in danno di persona minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

 

 

 


h) Le contravvenzioni concernenti la tutela della riservatezza

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e al.))

 

 

Art. 734-bis

Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

Art. 734-bis

Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale.

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.

Chiunque, nei casi di delitti previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, [609-ter,][9] 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso, è punito con l'arresto da tre a sei mesi.

 

 

 


Le modifiche al codice di procedura penale

a) La persona offesa dal reato

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini ealtri)

 

 

Art. 90

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

Art. 90

Diritti e facoltà della persona offesa dal reato

1. La persona offesa dal reato, oltre ad esercitare i diritti e le facoltà ad essa espressamente riconosciuti dalla legge, in ogni stato e grado del procedimento può presentare memorie e, con esclusione del giudizio di cassazione, indicare elementi di prova.

1. Identico.

2. La persona offesa minore, interdetta per infermità di mente o inabilitata esercita le facoltà e i diritti a essa attribuiti a mezzo dei soggetti indicati negli articoli 120 e 121 del codice penale.

2. Identico.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa.

3. Qualora la persona offesa sia deceduta in conseguenza del reato, le facoltà e i diritti previsti dalla legge sono esercitati dai prossimi congiunti di essa e da chi, pur non essendo suo coniuge, conviveva stabilmente con essa.

 

 

 


b) La prova in casi particolari

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini ealtri)

 

 

Art. 190-bis

Requisiti della prova in casi particolari

Art. 190-bis

Requisiti della prova in casi particolari

1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando è richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno già reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio o in dibattimento nel contraddittorio con la persona nei cui confronti le dichiarazioni medesime saranno utilizzate ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame è ammesso solo se riguarda fatti o circostanze diversi da quelli oggetto delle precedenti dichiarazioni ovvero se il giudice o taluna delle parti lo ritengono necessario sulla base di specifiche esigenze.

1. Identico.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.

1-bis. La stessa disposizione si applica quando si procede per uno dei reati previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, 600-ter, 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, [609-ter,][10] 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, se l'esame richiesto riguarda un testimone minore degli anni sedici.

 

 

 


c) Le intercettazioni

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini eal.)

 

 

Art. 266

Limiti di ammissibilità

Art. 266

Limiti di ammissibilità

1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

1. Identico.

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

a) identica;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;

b) identica;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

c) identica;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

d) identica;

e) delitti di contrabbando;

e) identica;

f) reati di ingiuria, minaccia, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f) reati di ingiuria, minaccia, atti persecutori, usura, abusiva attività finanziaria, abuso di informazioni privilegiate, manipolazione del mercato, molestia o disturbo alle persone col mezzo del telefono;

f-bis) delitti previsti dall'articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1 del medesimo codice.

f-bis) identica;

2. Negli stessi casi è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa.

2. Identico.

 

 

 


d) Le misure cautelari

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini ealtri)

 

 

Art. 282-bis

Allontanamento dalla casa familiare

Art. 282-bis

Allontanamento dalla casa familiare

1. Con il provvedimento che dispone l'allontanamento il giudice prescrive all'imputato di lasciare immediatamente la casa familiare, ovvero di non farvi rientro, e di non accedervi senza l'autorizzazione del giudice che procede. L'eventuale autorizzazione può prescrivere determinate modalità di visita.

1. Identico.

2. Il giudice, qualora sussistano esigenze di tutela dell'incolumità della persona offesa o dei suoi prossimi congiunti, può inoltre prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa, in particolare il luogo di lavoro, il domicilio della famiglia di origine o dei prossimi congiunti, salvo che la frequentazione sia necessaria per motivi di lavoro. In tale ultimo caso il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

2. Identico.

3. Il giudice, su richiesta del pubblico ministero, può altresì ingiungere il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto della misura cautelare disposta, rimangano prive di mezzi adeguati. Il giudice determina la misura dell'assegno tenendo conto delle circostanze e dei redditi dell'obbligato e stabilisce le modalità ed i termini del versamento. Può ordinare, se necessario, che l'assegno sia versato direttamente al beneficiario da parte del datore di lavoro dell'obbligato, detraendolo dalla retribuzione a lui spettante. L'ordine di pagamento ha efficacia di titolo esecutivo.

3. Identico.

4. I provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 possono essere assunti anche successivamente al provvedimento di cui al comma 1, sempre che questo non sia stato revocato o non abbia comunque perduto efficacia. Essi, anche se assunti successivamente, perdono efficacia se è revocato o perde comunque efficacia il provvedimento di cui al comma 1. Il provvedimento di cui al comma 3, se a favore del coniuge o dei figli, perde efficacia, inoltre, qualora sopravvenga l'ordinanza prevista dall'articolo 708 del codice di procedura civile ovvero altro provvedimento del giudice civile in ordine ai rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi ovvero al mantenimento dei figli.

4. Identico.

5. Il provvedimento di cui al comma 3 può essere modificato se mutano le condizioni dell'obbligato o del beneficiario, e viene revocato se la convivenza riprende.

5. Identico.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

6. Qualora si proceda per uno dei delitti previsti dagli articoli 570, 571, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 609-bis, [609-ter,][11] 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, commesso in danno dei prossimi congiunti o del convivente, la misura può essere disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dall'articolo 280.

 

6-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

 

 

 

 

 

Art. 282-ter

Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa

 

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

 

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da stabile relazione affettiva.

 

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

 

4. Con il provvedimento che dispone il divieto di comunicazione con determinate persone il giudice impone altresì limiti o divieti alla facoltà dell'imputato di comunicare con il mezzo del telefono ovvero con ogni altro strumento di comunicazione anche telematico.

 

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

 

 

 

 

Art. 293

Adempimenti esecutivi

Art. 293

Adempimenti esecutivi

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 156, l'ufficiale o l'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare consegna all'imputato copia del provvedimento e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia, informa immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato a norma dell'articolo 97 e redige verbale di tutte le operazioni compiute. Il verbale è immediatamente trasmesso al giudice che ha emesso l'ordinanza e al pubblico ministero.

1. Identico.

2. Le ordinanze che dispongono misure diverse dalla custodia cautelare sono notificate all'imputato.

2. Identico.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore.

3. Le ordinanze previste dai commi 1 e 2, dopo la loro notificazione o esecuzione, sono depositate nella cancelleria del giudice che le ha emesse insieme alla richiesta del pubblico ministero e agli atti presentati con la stessa. Avviso del deposito è notificato al difensore dell’imputato e all’eventuale difensore della persona offesa dal reato.

4. Copia dell'ordinanza che dispone una misura interdittiva è trasmessa all'organo eventualmente competente a disporre l'interdizione in via ordinaria.

4. Identico.

 

 

 


e) L’arresto in flagranza e il fermo[12]

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 380

Arresto obbligatorio in flagranza

Art. 380

Arresto obbligatorio in flagranza

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.

1. Identico.

2. Anche fuori dei casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

2. Identico:

a) delitti contro la personalità dello Stato previsti nel titolo I del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;

a) identica;

b) delitto di devastazione e saccheggio previsto dall'articolo 419 del codice penale;

b) identica;

c) delitti contro l'incolumità pubblica previsti nel titolo VI del libro II del codice penale per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni o nel massimo a dieci anni;

c) identica;

d) delitto di riduzione in schiavitù previsto dall'articolo 600, delitto di prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-bis, primo comma, delitto di pornografia minorile previsto dall'articolo 600-ter, commi primo e secondo, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies del codice penale;

d) identica;

 

d-bis) delitti di violenza sessuale di cui all'articolo 609-bis e di atti sessuali con minorenne di cui all'articolo 609-quater del codice penale, qualora ricorrano una o più circostanze tra quelle indicate all'articolo 609-ter del medesimo codice, nonché delitto di violenza sessuale di gruppo di cui all'articolo 609-octies del citato codice penale.

e) delitto di furto, quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1977, n. 533 quella prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 2), prima ipotesi, del codice penale, salvo che, in quest'ultimo caso, ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e) identica;

e-bis) delitti di furto previsti dall'articolo 624-bis del codice penale, salvo che ricorra la circostanza attenuante di cui all'articolo 62, primo comma, numero 4), del codice penale;

e-bis) identica;

f) delitto di rapina previsto dall'articolo 628 del codice penale e di estorsione previsto dall'articolo 629 del codice penale;

f) identica;

g) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

g) identica;

h) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti a norma dell'art. 73 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che ricorra la circostanza prevista dal comma 5 del medesimo articolo;

h) identica;

i) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a quattro anni o nel massimo a dieci anni;

i) identica;

l) delitti di promozione, costituzione, direzione e organizzazione delle associazioni segrete previste dall'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, delle associazioni di carattere militare previste dall'articolo 1 della legge 17 aprile 1956, n. 561, delle associazioni, dei movimenti o dei gruppi previsti dagli articoli 1 e 2, della legge 20 giugno 1952, n. 645, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'art. 3, comma 3, della L. 13 ottobre 1975, n. 654;

l) identica;

l-bis) delitti di partecipazione, promozione, direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso prevista dall'articolo 416-bis del codice penale;

l-bis) identica;

m) delitti di promozione, direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere prevista dall'articolo 416 commi 1 e 3 del codice penale, se l'associazione è diretta alla commissione di più delitti fra quelli previsti dal comma 1 o dalle lettere a), b), c), d), f), g), i) del presente comma.

m) identica.

3. Se si tratta di delitto perseguibile a querela, l'arresto in flagranza è eseguito se la querela viene proposta, anche con dichiarazione resa oralmente all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria presente nel luogo. Se l'avente diritto dichiara di rimettere la querela, l'arrestato è posto immediatamente in libertà.

3. Identico.

 

 

 

 

 

Art. 384-bis

Divieto provvisorio di avvicinamento

 

1. Anche fuori dei casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per l'incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazione provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale.

 

2. Entro quarantotto ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

 

3. Il giudice, entro i cinque giorni successivi alla richiesta di cui al comma 2, fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato e al difensore.

 

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, il giudice provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per cassazione.

 

5. Quando non provvede a norma del comma 4, il giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

 

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e all'articolo 391.

 

 

 


f) L’incidente probatorio

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 392

Casi

Art. 392

Casi

1. Nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio:

1. Identico:

a) all'assunzione della testimonianza di una persona, quando vi è fondato motivo di ritenere che la stessa non potrà essere esaminata nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento;

a) identica;

b) all'assunzione di una testimonianza quando, per elementi concreti e specifici, vi è fondato motivo di ritenere che la persona sia esposta a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilità affinché non deponga o deponga il falso;

b) identica;

c) all'esame della persona sottoposta alle indagini su fatti concernenti la responsabilità di altri;

c) identica;

d) all'esame delle persone indicate nell'articolo 210;

d) identica;

e) al confronto tra persone che in altro incidente probatorio o al pubblico ministero hanno reso dichiarazioni discordanti, quando ricorre una delle circostanze previste dalle lettere a) e b);

e) identica;

f) a una perizia o a un esperimento giudiziale, se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;

f) identica;

g) a una ricognizione, quando particolari ragioni di urgenza non consentono di rinviare l'atto al dibattimento.

g) identica;

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale il pubblico ministero o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minore degli anni sedici, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, [609-ter,][13] 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento, ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

2. Identico.

 

 

 

 

Art. 393

Richiesta

Art. 393

Richiesta

1. La richiesta è presentata entro i termini per la conclusione delle indagini preliminari e comunque in tempo sufficiente per l'assunzione della prova prima della scadenza dei medesimi termini e indica:

1. Identico:

a) la prova da assumere, i fatti che ne costituiscono l'oggetto e le ragioni della sua rilevanza per la decisione dibattimentale;

a) identica;

b) le persone nei confronti delle quali si procede per i fatti oggetto della prova;

b) identica;

c) le circostanze che, a norma dell'articolo 392, rendono la prova non rinviabile al dibattimento.

c) identica.

2. La richiesta proposta dal pubblico ministero indica anche i difensori delle persone interessate a norma del comma 1 lettera b), la persona offesa e il suo difensore.

2. Identico.

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero deposita tutti gli atti di indagine compiuti.

2-bis. Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392, comma 1-bis, il pubblico ministero indica le ragioni di tutela ai fini del provvedimento di cui all'articolo 398, comma 5-bis

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si osservano a pena di inammissibilità.

3. Identico.

4. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere la proroga del termine delle indagini preliminari ai fini dell'esecuzione dell'incidente probatorio. Il giudice provvede con decreto motivato, concedendo la proroga per il tempo indispensabile all'assunzione della prova quando risulta che la richiesta di incidente probatorio non avrebbe potuto essere formulata anteriormente. Nello stesso modo il giudice provvede se il termine per le indagini preliminari scade durante l'esecuzione dell'incidente probatorio. Del provvedimento è data in ogni caso comunicazione al procuratore generale presso la corte di appello.

4. Identico.

 

 

Art. 396

Deduzioni

Art. 396

Deduzioni

1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).

1. Entro due giorni dalla notificazione della richiesta, il pubblico ministero, la persona offesa dal reato ovvero la persona sottoposta alle indagini può presentare deduzioni sull'ammissibilità e sulla fondatezza della richiesta, nonché sulle modalità di assunzione per il provvedimento di cui all’art. 398, comma 5-bis, depositare cose, produrre documenti nonché indicare altri fatti che debbano costituire oggetto della prova e altre persone interessate a norma dell'articolo 393 comma 1 lettera b).

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

2. Copia delle deduzioni è consegnata dalla persona sottoposta alle indagini o dalla persona offesa dal reato alla segreteria del pubblico ministero, che comunica senza ritardo al giudice le indicazioni necessarie per gli avvisi. La persona sottoposta alle indagini o la persona offesa dal reato può prendere visione ed estrarre copia delle deduzioni da altri presentate.

 

 

 

 

Art. 398

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

Art. 398

Provvedimenti sulla richiesta di incidente probatorio

1. Entro due giorni dal deposito della prova della notifica e comunque dopo la scadenza del termine previsto dall'articolo 396 comma 1, il giudice pronuncia ordinanza con la quale accoglie, dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di incidente probatorio. L'ordinanza di inammissibilità o di rigetto è immediatamente comunicata al pubblico ministero e notificata alle persone interessate.

1. Identico.

2. Con l'ordinanza che accoglie la richiesta il giudice stabilisce:

2. Identico.

a) l'oggetto della prova nei limiti della richiesta e delle deduzioni;

a) identica;

b) le persone interessate all'assunzione della prova individuate sulla base della richiesta e delle deduzioni;

b) identica;

c) la data dell'udienza. Tra il provvedimento e la data dell'udienza non può intercorrere un termine superiore a dieci giorni.

c) identica;

3. Il giudice fa notificare alla persona sottoposta alle indagini, alla persona offesa e ai difensori avviso del giorno, dell'ora e del luogo in cui si deve procedere all'incidente probatorio almeno due giorni prima della data fissata con l'avvertimento che nei due giorni precedenti l'udienza possono prendere cognizione ed estrarre copia delle dichiarazioni già rese dalla persona da esaminare. Nello stesso termine l'avviso è comunicato al pubblico ministero.

3. Identico.

3-bis. La persona sottoposta alle indagini ed i difensori delle parti hanno diritto di ottenere copia degli atti depositati ai sensi dell'articolo 393, comma 2-bis.

3-bis. Identico.

4. Se si deve procedere a più incidenti probatori, essi sono assegnati alla medesima udienza, sempre che non ne derivi ritardo.

4. Identico.

5. Quando ricorrono ragioni di urgenza e l'incidente probatorio non può essere svolto nella circoscrizione del giudice competente, quest'ultimo può delegare il giudice per le indagini preliminari del luogo dove la prova deve essere assunta.

5. Identico.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze del minore lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

5-bis. Nel caso di indagini che riguardino ipotesi di reato previste dagli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, [609-ter,][14] 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori ovvero persone offese anche maggiorenni, con l'ordinanza di cui al comma 2, stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio, quando le esigenze di tutela delle persone lo rendono necessario od opportuno. A tal fine l'udienza può svolgersi anche in luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione della persona interessata all’assunzione della prova. Le dichiarazioni testimoniali debbono essere documentate integralmente con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva. Quando si verifica una indisponibilità di strumenti di riproduzione o di personale tecnico, si provvede con le forme della perizia, ovvero della consulenza tecnica. Dell'interrogatorio è anche redatto verbale in forma riassuntiva. La trascrizione della riproduzione è disposta solo se richiesta dalle parti.

 

 

 


g) Il patteggiamento[15]

 

Normativa vigente

A.C. 688 (Prestigiacomo)

A.C. 924 (Pollastrini e al.)

 

 

 

Art. 444

Applicazione della pena su richiesta

Art. 444

Applicazione della pena su richiesta

Art. 444

Applicazione della pena su richiesta

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1. Identico.

1. Identico.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1-bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, i procedimenti per i delitti di cui agli articoli 600-bis, primo e terzo comma, 600-quater, primo, secondo, terzo e quinto comma, 600-quater, secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, nonché 609-bis, [609-ter,][16] 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

2. Identico.

2. Identico.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

3. Identico.

3. Identico.

 

 

3-bis. Il giudice, anche su richiesta del pubblico ministero o della persona offesa, può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno ovvero al risarcimento del danno.

 

 

 

 


h) Il giudizio immediato

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini ealtri)

 

 

Art. 454

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

Art. 454

Presentazione della richiesta del pubblico ministero

1. Entro novanta giorni dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335, il pubblico ministero trasmette la richiesta di giudizio immediato alla cancelleria del giudice per le indagini preliminari.

1. Identico.

 

1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis del codice penale, il termine di cui al comma 1 è di centoventi giorni.

2. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari. Il corpo del reato e le cose pertinenti al reato, sono allegati al fascicolo, qualora non debbano essere custoditi altrove.

2. Identico.

 

 

 


i) Il dibattimento

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 472

Casi in cui si procede a porte chiuse

Art. 472

Casi in cui si procede a porte chiuse

1. Il giudice dispone che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere al buon costume ovvero, se vi è richiesta dell'autorità competente, quando la pubblicità può comportare la diffusione di notizie da mantenere segrete nell'interesse dello Stato.

1. Identico.

2. Su richiesta dell'interessato, il giudice dispone che si proceda a porte chiuse all'assunzione di prove che possono causare pregiudizio alla riservatezza dei testimoni ovvero delle parti private in ordine a fatti che non costituiscono oggetto dell'imputazione. Quando l'interessato è assente o estraneo al processo, il giudice provvede di ufficio.

2. Identico.

3. Il giudice dispone altresì che il dibattimento o alcuni atti di esso si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla pubblica igiene, quando avvengono da parte del pubblico manifestazioni che turbano il regolare svolgimento delle udienze ovvero quando è necessario salvaguardare la sicurezza di testimoni o di imputati.

3. Identico.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

3-bis. Il dibattimento relativo ai delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, [609-ter][17] e 609-octies del codice penale si svolge a porte aperte; tuttavia, la persona offesa può chiedere che si proceda a porte chiuse anche solo per una parte di esso. Si procede sempre a porte chiuse quando la parte offesa è minorenne. In tali procedimenti non sono ammesse domande sulla vita privata o sulla sessualità della persona offesa se non sono necessarie alla ricostruzione del fatto.

4. Il giudice può disporre che avvenga a porte chiuse l'esame dei minorenni.

4. Identico.

 

 

 


l) L’esame dei testimoni in dibattimento

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 498

Esame diretto e controesame dei testimoni

Art. 498

Esame diretto e controesame dei testimoni

1. Le domande sono rivolte direttamente dal pubblico ministero o dal difensore che ha chiesto l'esame del testimone.

1. Identico.

2. Successivamente altre domande possono essere rivolte dalle parti che non hanno chiesto l'esame, secondo l'ordine indicato nell'articolo 496.

2. Identico.

3. Chi ha chiesto l'esame può proporre nuove domande.

3. Identico.

4. L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame.

4. Identico.

4-bis. Si applicano, se una parte lo richiede ovvero se il presidente lo ritiene necessario, le modalità di cui all'articolo 398, comma 5-bis.

4-bis. Identico.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, l'esame del minore vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

4-ter. Quando si procede per i reati di cui agli articoli 572, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, [609-ter,][18] 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis del codice penale, l'esame del minore vittima del reato ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato viene effettuato, su richiesta sua o del suo difensore, mediante l'uso di un vetro specchio unitamente ad un impianto citofonico.

 

 


Le modifiche al codice civile

a) Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 342-ter

Contenuto degli ordini di protezione

Art. 342-ter

Contenuto degli ordini di protezione

Con il decreto di cui all'articolo 342-bis il giudice ordina al coniuge o convivente, che ha tenuto la condotta pregiudizievole, la cessazione della stessa condotta e dispone all'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro.

Identico.

Il giudice può disporre, altresì, ove occorra l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni che abbiano come fine statutario il sostegno e l'accoglienza di donne e minori o di altri soggetti vittime di abusi e maltrattamenti; il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti di cui al primo comma, rimangono prive di mezzi adeguati, fissando modalità e termini di versamento e prescrivendo, se del caso, che la somma sia versata direttamente all'avente diritto dal datore di lavoro dell'obbligato, detraendola dalla retribuzione allo stesso spettante.

Identico.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a sei mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice, nei casi di cui ai precedenti commi, stabilisce la durata dell'ordine di protezione, che decorre dal giorno dell'avvenuta esecuzione dello stesso. Questa non può essere superiore a dodici mesi e può essere prorogata, su istanza di parte, soltanto se ricorrano gravi motivi per il tempo strettamente necessario.

Con il medesimo decreto il giudice determina le modalità di attuazione. Ove sorgano difficoltà o contestazioni in ordine all'esecuzione, lo stesso giudice provvede con decreto ad emanare i provvedimenti più opportuni per l'attuazione, ivi compreso l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale sanitario.

Con il medesimo decreto il giudice determinale modalità di attuazione. Qualora disponga l'allontanamento dalla casa familiare, il giudice prevede l'ausilio della forza pubblica e l'allontanamento coattivo del destinatario dell'ordine che non provveda spontaneamente a tale adempimento. Il giudice può altresì indicare le misure idonee a prevenire successive violazioni del predetto provvedimento.

 

Il decreto emesso ai sensi dell'articolo 342-bis è sempre comunicato all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

 

 


Le modifiche ad altre disposizioni legislative

a) Legge 13 ottobre 1975, n. 654, Ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 3

Art. 3

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, anche ai fini dell'attuazione della disposizione dell'articolo 4 della convenzione, è punito:

1. Identico:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

 

a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla disabilità ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla disabilità ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

2.  (Soppresso)

 

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

3. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla disabilità ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

 

 

 


b) Legge 5 febbraio 1992, n. 104, Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 36

Aggravamento delle sanzioni penali

Art. 36

Aggravamento delle sanzioni penali

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 , qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui ai titoli XI e XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75 , qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare e delle associazioni ed enti individuati ai sensi dell’articolo 4 della legge 1° marzo 2006, n. 67, che hanno prestato assistenza alla vittima.

 

 

 


c) Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 1

Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

Art. 1

Tutela del diritto alla salute, programmazione sanitaria e definizione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza.

1. La tutela della salute come diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività è garantita, nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, attraverso il Servizio sanitario nazionale, quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionali e delle altre funzioni e attività svolte dagli enti e istituzioni di rilievo nazionale, nell'ambito dei conferimenti previsti dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché delle funzioni conservate allo Stato dal medesimo decreto.

1. Identico.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse.

2. Il Servizio sanitario nazionale assicura, attraverso le risorse finanziarie pubbliche individuate ai sensi del comma 3 e in coerenza con i princìpi e gli obiettivi indicati dagli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i livelli essenziali e uniformi di assistenza definiti dal Piano sanitario nazionale nel rispetto dei princìpi della dignità della persona umana, del bisogno di salute, dell'equità nell'accesso all'assistenza, della qualità delle cure e della loro appropriatezza riguardo alle specifiche esigenze, nonché dell'economicità nell'impiego delle risorse, senza alcuna distinzione di razza, etnia, nazionalità, religione, età, sesso od orientamento sessuale.

3. L'individuazione dei livelli essenziali e uniformi di assistenza assicurati dal Servizio sanitario nazionale, per il periodo di validità del Piano sanitario nazionale, è effettuata contestualmente all'individuazione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l'intero sistema di finanza pubblica nel Documento di programmazione economico-finanziaria. Le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza sono garantite dal Servizio sanitario nazionale a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nelle forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.

3. Identico.

4. Le regioni, singolarmente o attraverso strumenti di autocoordinamento, elaborano proposte per la predisposizione del Piano sanitario nazionale, con riferimento alle esigenze del livello territoriale considerato e alle funzioni interregionali da assicurare prioritariamente, anche sulla base delle indicazioni del Piano vigente e dei livelli essenziali di assistenza individuati in esso o negli atti che ne costituiscono attuazione. Le regioni trasmettono al Ministro della sanità, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione annuale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sui risultati di gestione e sulla spesa prevista per l'anno successivo.

4. Identico.

5. Il Governo, su proposta del Ministro della sanità, sentite le commissioni parlamentari competenti per la materia, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dell'atto, nonché le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative, le quali rendono il parere entro venti giorni, predispone il Piano sanitario nazionale, tenendo conto delle proposte trasmesse dalle regioni entro il 31 luglio dell'ultimo anno di vigenza del piano precedente, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 4. Il Governo, ove si discosti dal parere delle commissioni parlamentari, è tenuto a motivare. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

5. Identico.

6. I livelli essenziali di assistenza comprendono le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni relativi alle aree di offerta individuate dal Piano sanitario nazionale. Tali livelli comprendono, per il 1998-2000:

a) l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro;

b) l'assistenza distrettuale;

c) l'assistenza ospedaliera.

6. Identico.

7. Sono posti a carico del Servizio sanitario le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che presentano, per specifiche condizioni cliniche o di rischio, evidenze scientifiche di un significativo beneficio in termini di salute, a livello individuale o collettivo, a fronte delle risorse impiegate. Sono esclusi dai livelli di assistenza erogati a carico del Servizio sanitario nazionale le tipologie di assistenza, i servizi e le prestazioni sanitarie che:

a) non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai princìpi ispiratori del Servizio sanitario nazionale di cui al comma 2;

b) non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili o sono utilizzati per soggetti le cui condizioni cliniche non corrispondono alle indicazioni raccomandate;

c) in presenza di altre forme di assistenza volte a soddisfare le medesime esigenze, non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse, ovvero non garantiscono un uso efficiente delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

7. Identico.

8. Le prestazioni innovative per le quali non sono disponibili sufficienti e definitive evidenze scientifiche di efficacia possono essere erogate in strutture sanitarie accreditate dal Servizio sanitario nazionale esclusivamente nell'ambito di appositi programmi di sperimentazione autorizzati dal Ministero della sanità.

8. Identico.

9. Il Piano sanitario nazionale ha durata triennale ed è adottato dal Governo entro il 30 novembre dell'ultimo anno di vigenza del Piano precedente. Il Piano sanitario nazionale può essere modificato nel corso del triennio con la procedura di cui al comma 5.

9. Identico.

10. Il Piano sanitario nazionale indica:

a) le aree prioritarie di intervento, anche ai fini di una progressiva riduzione delle diseguaglianze sociali e territoriali nei confronti della salute;

b) i livelli essenziali di assistenza sanitaria da assicurare per il triennio di validità del Piano;

c) la quota capitaria di finanziamento per ciascun anno di validità del Piano e la sua disaggregazione per livelli di assistenza;

d) gli indirizzi finalizzati a orientare il Servizio sanitario nazionale verso il miglioramento continuo della qualità dell'assistenza, anche attraverso la realizzazione di progetti di interesse sovra regionale;

e) i progetti-obiettivo, da realizzare anche mediante l'integrazione funzionale e operativa dei servizi sanitari e dei servizi socio-assistenziali degli enti locali;

f) le finalità generali e i settori principali della ricerca biomedica e sanitaria, prevedendo altresì il relativo programma di ricerca;

g) le esigenze relative alla formazione di base e gli indirizzi relativi alla formazione continua del personale, nonché al fabbisogno e alla valorizzazione delle risorse umane;

h) le linee guida e i relativi percorsi diagnostico-terapeutici allo scopo di favorire, all'interno di ciascuna struttura sanitaria, lo sviluppo di modalità sistematiche di revisione e valutazione della pratica clinica e assistenziale e di assicurare l'applicazione dei livelli essenziali di assistenza;

i) i criteri e gli indicatori per la verifica dei livelli di assistenza assicurati in rapporto a quelli previsti.

10. Identico.

11. I progetti obiettivo previsti dal Piano sanitario nazionale sono adottati dal Ministro della sanità con decreto di natura non regolamentare, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri competenti per materia, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

11. Identico.

12. La Relazione sullo stato sanitario del Paese, predisposta annualmente dal Ministro della sanità:

a) illustra le condizioni di salute della popolazione presente sul territorio nazionale;

b) descrive le risorse impiegate e le attività svolte dal Servizio sanitario nazionale;

c) espone i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi fissati dal Piano sanitario nazionale;

d) riferisce sui risultati conseguiti dalle regioni in riferimento all'attuazione dei piani sanitari regionali;

e) fornisce indicazioni per l'elaborazione delle politiche sanitarie e la programmazione degli interventi.

12. Identico.

13. Il piano sanitario regionale rappresenta il piano strategico degli interventi per gli obiettivi di salute e il funzionamento dei servizi per soddisfare le esigenze specifiche della popolazione regionale anche in riferimento agli obiettivi del Piano sanitario nazionale. Le regioni, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale, adottano o adeguano i Piani sanitari regionali, prevedendo forme di partecipazione delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, nonché delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria, delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati e delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.

13. Identico.

14. Le regioni e le province autonome trasmettono al Ministro della sanità i relativi schemi o progetti di piani sanitari allo scopo di acquisire il parere dello stesso per quanto attiene alla coerenza dei medesimi con gli indirizzi del Piano sanitario nazionale. Il Ministro della sanità esprime il parere entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'atto, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali.

14. Identico.

15. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, promuove forme di collaborazione e linee guida comuni in funzione dell'applicazione coordinata del Piano sanitario nazionale e della normativa di settore, salva l'autonoma determinazione regionale in ordine al loro recepimento.

15. Identico.

16. La mancanza del Piano sanitario regionale non comporta l'inapplicabilità delle disposizioni del Piano sanitario nazionale.

16. Identico.

17. Trascorso un anno dalla data di entrata in vigore del Piano sanitario nazionale senza che la regione abbia adottato il Piano sanitario regionale, alla regione non è consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il Ministro della sanità, sentita la regione interessata, fissa un termine non inferiore a tre mesi per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, adotta gli atti necessari per dare attuazione nella regione al Piano sanitario nazionale, anche mediante la nomina di commissari ad acta.

17. Identico.

18. Le istituzioni e gli organismi a scopo non lucrativo concorrono, con le istituzioni pubbliche e quelle equiparate di cui all'articolo 4, comma 12, alla realizzazione dei doveri costituzionali di solidarietà, dando attuazione al pluralismo etico-culturale dei servizi alla persona. Esclusivamente ai fini del presente decreto sono da considerarsi a scopo non lucrativo le istituzioni che svolgono attività nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria, qualora ottemperino a quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere d), e), f), g), e h), e comma 6 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460; resta fermo quanto disposto dall'articolo 10, comma 7, del medesimo decreto. L'attribuzione della predetta qualifica non comporta il godimento dei benefìci fiscali previsti in favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

18. Identico.

 

 

 


d) Decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa[19]

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

 

 

Decreto legge 26 aprile 1993, n. 122

Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa

Decreto legge 26 aprile 1993, n. 122

Misure urgenti in materia di discriminazione, odio o violenza per motivi sociali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su altre motivazioni

 

 

Art. 1

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi

Art. 1

Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali, sulla disabilità ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»

1. [20]

 

1-bis. Con la sentenza di condanna per uno dei reati previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, o per uno dei reati previsti dalla legge 9 ottobre 1967, n. 962, il tribunale può altresì disporre una o più delle seguenti sanzioni accessorie:

a) obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità, secondo le modalità stabilite ai sensi del comma 1-ter;

b) obbligo di rientrare nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora entro un'ora determinata e di non uscirne prima di altra ora prefissata, per un periodo non superiore ad un anno;

c) sospensione della patente di guida, del passaporto e di documenti di identificazione validi per l'espatrio per un periodo non superiore ad un anno, nonché divieto di detenzione di armi proprie di ogni genere;

d) divieto di partecipare, in qualsiasi forma, ad attività di propaganda elettorale per le elezioni politiche o amministrative successive alla condanna, e comunque per un periodo non inferiore a tre anni.

1-bis. Identico.

1-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro di grazia e giustizia determina, con proprio decreto, le modalità di svolgimento dell'attività non retribuita a favore della collettività di cui al comma 1-bis, lettera a).

1-ter. Identico.

1-quater. L'attività non retribuita a favore della collettività, da svolgersi al termine dell'espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere determinata dal giudice con modalità tali da non pregiudicare le esigenze lavorative, di studio o di reinserimento sociale del condannato.

1-quater. Identico.

1-quinquies. Possono costituire oggetto dell'attività non retribuita a favore della collettività: la prestazione di attività lavorativa per opere di bonifica e restauro degli edifici danneggiati con scritte, emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui al comma 3 dell'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654 ; lo svolgimento di lavoro a favore di organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato, quali quelle operanti nei confronti delle persone handicappate, dei tossicodipendenti, degli anziani o degli extracomunitari; la prestazione di lavoro per finalità di protezione civile, di tutela del patrimonio ambientale e culturale, e per altre finalità pubbliche individuate con il decreto di cui al comma 1-ter.

1-quinquies. Identico.

1-sexies. L'attività può essere svolta nell'ambito e a favore di strutture pubbliche o di enti ed organizzazioni privati.

1-sexies. Identico.

 

 

 

 

Art. 3

Circostanza aggravante

Art. 3

Circostanza aggravante

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

1. Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale, religioso o motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali, dalla disabilità ovvero dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà.

2. Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98 del codice penale, concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

2. Identico.

 

 

Art. 6

Disposizioni processuali

Art. 6

Disposizioni processuali

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, si procede in ogni caso d'ufficio.

1. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale, si procede in ogni caso d'ufficio.

2. Nei casi di flagranza, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di procedere all'arresto per uno dei reati previsti dai commi quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 , nonché, quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, per uno dei reati previsti dai commi primo e secondo del medesimo articolo 4 della legge n. 110 del 1975.

2. Identico.

2-bis. All'articolo 380, comma 2, lettera l), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «, delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 13 ottobre 1975, n. 654».

2-bis. Identico.

3. Per i reati aggravati dalla circostanza di cui all'articolo 3, comma 1, che non appartengono alla competenza della corte di assise è competente il tribunale.

3. Identico.

4. Il tribunale è altresì competente per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654.

4. Identico.

5. Per i reati indicati all'articolo 5, comma 1, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dall'articolo 449 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini.

5. Identico.

6. ... [21].

 

 

 

 


e) Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 284

Specifiche iniziative di aggiornamento

Art. 284

Specifiche iniziative di aggiornamento

1. Il Ministero della pubblica istruzione adotta ai sensi dell'articolo 115 apposite iniziative per l'aggiornamento dei docenti che impartiscono l'insegnamento nelle attività di sostegno e di integrazione nelle scuole dell'obbligo che accolgono alunni figli di lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della Comunità europea.

1. Identico.

2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

2. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del personale della scuola è data priorità alle iniziative in materia di educazione alla salute, e di prevenzione delle tossicodipendenze come previsto dall'articolo 104 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché, d'intesa con il Ministro per le pari opportunità, alle iniziative sul rispetto del principio di uguaglianza tra i sessi costituzionalmente garantito e della dignità della donna.

3. Per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all'estero il Ministero della pubblica istruzione, di concerto con il Ministero degli affari esteri, promuove l'organizzazione di corsi di aggiornamento.

3. Identico.

 

 

 


f) Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero[22]

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e altri)

 

 

Art. 18

Soggiorno per motivi di protezione sociale

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

Art. 18

Soggiorno per motivi di protezione sociale

(Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 16)

1. Quando, nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento per taluno dei delitti di cui all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, o di quelli previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, siano accertate situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, ed emergano concreti pericoli per la sua incolumità, per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di un'associazione dedita ad uno dei predetti delitti o delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del Procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale e di partecipare ad un programma di assistenza ed integrazione sociale.

1. Identico.

2. Con la proposta o il parere di cui al comma 1, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità ed attualità del pericolo ed alla rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma. Le modalità di partecipazione al programma di assistenza ed integrazione sociale sono comunicate al Sindaco.

2. Identico.

 

2-bis. Nel corso di operazioni di polizia, di indagine o di un procedimento per taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 583 e 583-bis del codice penale o per uno dei delitti previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale, sempre che tali delitti siano commessi in ambito familiare, ovvero nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, quando sono accertate situazioni di violenza in ambito familiare nei confronti di uno straniero o apolide ed emerge un concreto e attuale pericolo per la sua incolumità, come conseguenza della scelta di sottrarsi alla medesima violenza familiare o per effetto delle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o del giudizio, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia lo speciale permesso di soggiorno di cui al comma 1 per consentire alla vittima di sottrarsi alla violenza familiare e di partecipare a un programma di assistenza e integrazione sociale.

 

2-ter. Con la proposta o il parere di cui al comma 2-bis, sono comunicati al questore gli elementi da cui risulta la sussistenza delle condizioni ivi indicate, con particolare riferimento alla gravità e attualità del pericolo di vita. Ove necessario, nel superiore interesse del minore, previo parere del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, il permesso di soggiorno di cui al citato comma 2-bis è esteso ai figli minori dello straniero vittima della violenza familiare».

3. Con il regolamento di attuazione sono stabilite le disposizioni occorrenti per l'affidamento della realizzazione del programma a soggetti diversi da quelli istituzionalmente preposti ai servizi sociali dell'ente locale, e per l'espletamento dei relativi controlli. Con lo stesso regolamento sono individuati i requisiti idonei a garantire la competenza e la capacità di favorire l'assistenza e l'integrazione sociale, nonché la disponibilità di adeguate strutture organizzative dei soggetti predetti.

3. Identico.

4. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, o per il maggior periodo occorrente per motivi di giustizia. Esso è revocato in caso di interruzione del programma o di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

4. Identico.

5. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato o rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.

5. Identico.

6. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale.

6. Identico.

6-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche ai cittadini di Stati membri dell'Unione europea che si trovano in una situazione di gravità ed attualità di pericolo.

6-bis. Identico.

7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 5 miliardi per l'anno 1997 e in lire 10 miliardi annui a decorrere dall'anno 1998.

7. Identico.

 

 

 


g) Decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

 

Normativa vigente

A.C. 924 (Pollastrini e al.))

 

 

Libro II - Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali

Libro II - Pari opportunità tra uomo e donna nei rapporti etico-sociali

Titolo II - Contrasto alla violenza nelle relazioni familiari

Titolo II - Contrasto della violenza nelle relazioni familiari e sostegno alle vittime attraverso misure di tipo sanitario, previdenziale e di comunicazione

 

 

Art. 24

Violenza nelle relazioni familiari.

Art. 24

Violenza nelle relazioni familiari.

1. Per il contrasto alla violenza nelle relazioni familiari si applicano le disposizioni di cui alla legge 4 aprile 2001, n. 154.

1. Identico.

 

 

 

 

 

Art. 24-bis

Sistema sanitario

 

1. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di tutelare le vittime di violenza, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, programmi di sensibilizzazione e di formazione del personale sanitario anche attraverso l'integrazione dei programmi di studio dei diplomi universitari e dei programmi di specializzazione delle professioni socio-sanitarie con contenuti concernenti la prevenzione e la diagnosi precoce della violenza, nonché l'intervento e il sostegno in favore delle vittime di violenze familiari determinate anche da conflitti culturali e intergenerazionali.

 

 

 

 

 

Art. 24-ter

Sistema comunicativo e pubblicità discriminatoria

 

1. I mezzi di comunicazione promuovono la protezione e la tutela dell'uguaglianza tra uomini e donne ed evitano ogni discriminazione tra loro.

 

2. È vietato utilizzare l'immagine della donna in modo vessatorio o discriminatorio a fini pubblicitari.

 

3. Il Ministro per le pari opportunità, anche su denuncia del pubblico, di associazioni e di organizzazioni, nonché ogni altra pubblica amministrazione che vi abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, possono chiedere all'Autorità garante della concorrenza e del mercato che siano inibiti gli atti di pubblicità in contrasto con il divieto di cui al comma 2, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.

 

4. Per l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nell'ambito della tutela dalla pubblicità discriminatoria e per le relative sanzioni si applica, in quanto compatibile, l'articolo 27 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.

 

 

 

 

 

Art. 24-quater

Statistiche sulla violenza

 

1. Ai fini della progettazione e della realizzazione di politiche per il contrasto della violenza in famiglia e contro le donne e del monitoraggio delle politiche di prevenzione, l'Istituto nazionale di statistica, nell'ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, assicura con cadenza almeno quadriennale lo svolgimento di una rilevazione statistica sulla violenza e sui maltrattamenti che ne misuri le caratteristiche fondamentali e individui i soggetti più a rischio.

 

 

 



٭    L’A.C. n. 666 prevede, all’articolo ,1 l’abrogazione degli articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-sexies, 609-septies e 609-octies del codice penale. Analoghe fattispecie penali vengono collocate, dall’art. 2 della p.d.l., nell’ambito dei delitti contro la vita e l’incolumità  individuale (artt. da 586-bis a 586-novies).

[1]    Soppresso.

[2]    Soppresso.

[3]    Soppresso.

[4]    Soppresso.

[5]    Soppresso.

[6]    Soppresso.

[7]    Si evidenzia che l’A.C. 666 (Lussana), pur non novellando disposizioni vigenti, prevede che «I condannati alla reclusione per i reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-novies del codice penale, introdotti dalla presente legge, possono essere sottoposti al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, previa valutazione da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi rapporti con la vittima del reato» (art. 13).

[8]    Soppresso.

[9]    Soppresso.

[10]   Soppresso.

[11]   Soppresso.

[12]   Si evidenzia che l’A.C. 666 (Lussana), pur non novellando il codice di procedura penale, dispone che «per i responsabili dei reati di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-novies del codice penale» sia previsto l'arresto obbligatorio e si proceda con giudizio direttissimo (art. 11, comma 1).

[13]   Soppresso.

[14]   Soppresso.

[15]   Si evidenzia che l’A.C. 666 (Lussana), pur non novellando il codice di procedura penale, dispone che «Agli imputati per i reati previsti dal comma 1 del presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale» (art. 11, comma 2).

[16]   Soppresso.

[17]   Soppresso.

[18]   Soppresso.

[19]   Convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, n. 205 (Gazz. Uff. 26 giugno 1993, n. 148).

[20]   L'articolo che si omette, modificato dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205, sostituisce l'art. 3, L. 13 ottobre 1975, n. 654.

[21]   Comma soppresso dalla legge di conversione 25 giugno 1993, n. 205.

[22]   Si evidenzia che l’A.C. 666 (Lussana), pur non novellando il T.U. immigrazione, dispone che «In caso di condanna per i delitti di cui agli articoli 586-bis, 586-ter, 586-quater, 586-quinquies, 586-sexies e 586-novies del codice penale, introdotti dalla presente legge, al cittadino straniero si applica la sanzione accessoria dell'espulsione dal territorio dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» (art. 12).