Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Misure contro gli atti persecutori (stalking) - A.C. 1440-A - Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 1171/XVI   AC N. 1231/XVI
AC N. 1233/XVI   AC N. 1252/XVI
AC N. 1261/XVI   AC N. 1440/XVI
AC N. 204/XVI   AC N. 966/XVI
AC N. 35/XVI   AC N. 407/XVI
AC N. 667/XVI   AC N. 787/XVI
AC N. 856/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 9    Progressivo: 3
Data: 15/12/2008
Descrittori:
MINACCE   REATI SESSUALI
Organi della Camera: II-Giustizia

Casella di testo: Progetti di legge15 dicembre 2008                                                                                                                                                n. 9/3

Misure contro gli atti persecutori (stalking)

A.C. 1440-A

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del disegno di legge

A.C. 1440-A e abb.

Titolo

Misure contro gli atti persecutori

Date:

 

approvazione in Commissione

11 dicembre 2008

 

 


Contenuto

Il testo all’esame dell’Assemblea è il frutto di un ampio e approfondito dibattito svoltosi presso la Commissione giustizia e risulta dall’approvazione di alcune proposte emendative all’A.C. 1440, di iniziativa governativa, presentato in data 2 luglio 2008 e assunto come testo base per l’esame in sede referente.

In primo luogo, tale testo novella il codice penale al fine di inserirvi una nuova fattispecie di reato denominata "atti persecutori” e reca quindi misure connesse alla medesima.

In particolare l’articolo 1 introduce, dopo l’articolo 612 del codice penale (che definisce il delitto di minaccia), e quindi nella sezione “Delitti contro la libertà morale”, l’articolo 612-bis.

Perché sussista la fattispecie delittuosa si richiede la necessaria ripetitività della condotta: gli atti e comportamenti volti alla minaccia o alla molestia devono essere reiterati. Per la sussistenza della fattispecie delittuosa occorre inoltre che i suddetti comportamenti siano idonei a provocare:

§       un perdurante e grave stato di ansia o di paura;

§       ovvero a ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva;

§       ovvero a costringere lo stesso ad alterare le proprie scelte o abitudini di vita.

Per quanto riguarda la pena si prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Si prevede inoltre un particolare regime delle aggravanti, in base al quale la pena è aumentata:

§       se il fatto è commesso dal coniuge anche se separato o divorziato o da persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa;

§       se il fatto è commesso a danno di un minore o di un soggetto diversamente abile, ovvero con armi, o da persona travisata, o con scritto anonimo. In tal caso la pena è aumentata fino alla metà.

Per la nuova fattispecie è prevista la procedibilità a querela della persona offesa. È però prevista la procedibilità di ufficio:

§       se il reato viene commesso contro un minore, o persona diversamente abile;

§       ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio;

§       nel caso di fatto commesso da soggetto ammonito ai sensi del successivo articolo 2 (articolo 2, comma 3).

Viene inoltre apportata una modifica all’art. 577 c.p., nel senso di aggiungere alle circostanze aggravanti del delitto di omicidio, in conseguenza delle quali si applica l’ergastolo, l’aver compiuto gli atti persecutori  in occasione dei quali si sia verificata la morte della vittima.

L’articolo 2, al fine di apprestare una tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela, anche allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta e disciplina l’esercizio di tale potere da parte del questore.

L’articolo 3 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale volte a consentire l’applicazione, anche nelle indagini relative al reato di “atti persecutori”, di alcuni istituti processuali quali:

§       le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni (novella dell’art. 266, comma 1, lett. f) c.p.p.);

§       l’acquisizione, mediante incidente probatorio, della testimonianza di minori di sedici anni, anche al di fuori dei casi previsti ordinariamente dall’art. 392 c.p.p. (novella dell’art. 392, comma 1-bis);

§       per quanto riguarda le modalità di assunzione della prova, si novella l’art. 398, comma 5-bis, c.p.p. disponendo che se fra le persone interessate all’assunzione della prova vi sono minorenni (e non solo infrasedicenni, come attualmente previsto), l’assunzione stessa può avvenire con modalità particolari, in luogo diverso dal tribunale, e che tengano conto anche delle esigenze della persona offesa;

§       l’esame in dibattimento del minore ovvero del maggiorenne infermo di mente vittime del reato, mediante l’uso di un vetro specchio, unitamente ad un impianto citofonico (novella dell’art. 498, comma 4-ter).

Viene inoltre prevista una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell’imputato ai luoghi frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, attraverso l’inserimento nel codice di rito dell’art. 282-ter. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva.

Si prevede inoltre che il divieto di avvicinamento potrà accompagnarsi alla prescrizione di non comunicare con le predette persone, attraverso qualsiasi mezzo.

Si stabilisce poi che laddove l’avvicinamento sia inevitabile per ragioni lavorative o abitative il giudice detti apposite prescrizioni.

Sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione (nuovo art. 282-quater) all’autorità di pubblica sicurezza competente, dei  provvedimenti di cui al nuovo art. 282-ter nonché dell’art. 282-bis (allontanamento dalla casa familiare) ai fini dell’eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Tali provvedimenti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

L’articolo 4 reca una novella di carattere generale all’articolo 342-ter del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l’efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l’allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L’articolo 5, introdotto nel corso dell’esame in commissione, prevede l’obbligo per le forze dell’ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed eventualmente di accompagnarla presso tali strutture.

Gli articoli 6 e 7 prevedono rispettivamente la clausola di invarianza finanziaria e la norma di entrata in vigore.

Necessità dell’intervento con legge

L’A.C. 1440-A è diretto a modificare le disposizioni del codice penale introducendo una nuova fattispecie di reato: si giustifica pertanto l’utilizzazione dello strumento legislativo anche in forza del principio di legalità di cui all’articolo 25, secondo comma, della Costituzione.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le nuove disposizioni introducono una nuova fattispecie di reato; pertanto esse sono riconducibili essenzialmente all’ambito di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (“giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale”), ambito riservato alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si segnala che la I Commissione ha espresso, sul testo, un parere con una condizione e tre osservazioni, con riferimento in particolare ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza, nonché del principio secondo cui la finalità della pena è rieducativa, e dunque la necessità che vi sia proporzionalità da un lato tra la pena e l'offesa, e dall’altro tra le diverse pene previste per fattispecie di reato omogenee, nonché con riferimento al principio costituzionale di tassatività nella definizione del fatto penalmente sanzionato.

In particolare, la condizione riguarda l’inserimento all'art. 1, c.1, lett. a), capoverso «articolo 612-bis», primo comma, siano inserite, in principio, le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;

le osservazioni, tutte riferite all'art. 1, c.1, lett. a), capoverso «articolo 612-bis», riguardano: l'opportunità di verificare che le pene per il reato di atti persecutori e per le circostanze aggravanti siano proporzionate al fatto che costituisce reato, tenuto conto delle pene previste dall'ordinamento per condotte assimilabili per gravità o per tipologia; l'opportunità di chiarire con più precisione in quali casi l'alterazione delle proprie scelte o abitudini di vita cui la vittima degli atti persecutori viene costretta costituisce, per il grado o per la natura, una limitazione della libertà morale tale da giustificare l'irrogazione della sanzione penale ivi prevista; l'opportunità di definire il più oggettivamente possibile cosa si intenda per «persona che sia o sia stata legata da relazione affettiva con la persona offesa».