Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Molestie insistenti (stalking) - AA.C. 35, 407, 667, 787, 856 (Lavori parlamentari nella XV Legislatura)
Riferimenti:
AC N. 204/XVI   AC N. 966/XVI
AC N. 1171/XVI   AC N. 1231/XVI
AC N. 1233/XVI   AC N. 1252/XVI
AC N. 1261/XVI   AC N. 1440/XVI
AC N. 35/XVI   AC N. 407/XVI
AC N. 667/XVI   AC N. 787/XVI
AC N. 856/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 9    Progressivo: 1
Data: 03/06/2008
Descrittori:
MINACCE   REATI SESSUALI
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Molestie insistenti

(stalking)

AA.C. 35, 407, 667, 787, 856

Lavori parlamentari nella XV Legislatura

 

 

 

 

n. 9/1

 

 

3 giugno 2008

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: gi0009a.doc

 


INDICE

Lavori parlamentari nella XV Legislatura

Progetti di legge

§      A.C. 1249-ter, (on. Bianchi ed altri), Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti5

§      A.C. 1639, (on. De Simone e Mascia), Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione motivata dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale  7

§      A.C. 1819, (on. Lussana), Introduzione del delitto di molestia insistente  11

§      A.C. 1901, (on. Codurelli ed altri), Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti15

§      A.C. 2033, (on. Brugger ed altri), Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti21

§      A.C. 2066-ter, (on. Incostante), Introduzione dell'articolo 609-bis.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti25

§      A.C. 2101-ter, (on. Mura ed altri), Introduzione del delitto di molestie insistenti29

§      A.C. 2169-ter, (Governo), Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere  31

§      A.C. 2781, (on. Cirielli ed altri), Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti35

Iter alla Camera

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 23 ottobre 2007  45

Seduta del 30 ottobre 2007  49

Seduta del 6 novembre 2007  53

Seduta del 13 novembre 2007  55

Seduta del 13 novembre 2007 (pomeridiana)63

Seduta del 14 novembre 2007  71

Seduta dell’11 dicembre 2007  77

Seduta del 12 dicembre 2007  97

Seduta del 13 dicembre 2007  117

Seduta del 17 dicembre 2007  135

Seduta del 15 gennaio 2008  137

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 19 dicembre 2007  141

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 18 dicembre 2007  145

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 19 dicembre 2007  151

Seduta del 15 gennaio 2008  153

Relazione della II Commissione Giustizia

§      AA.C. 1249-ter-1639-1819-1901-2033-2066-ter-2101-ter-2169-ter-2781-A  161

 

 


Lavori parlamentari nella XV Legislatura

 


Progetti di legge

 


N. 1249-ter

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

d’iniziativa dei deputati

BIANCHI, SUPPA, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, D'ANTONA, FINCATO, GHIZZONI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, OTTONE, PELLEGRINO, SAMPERI, SERVODIO, SQUEGLIA

¾

 

 

Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti

 

 

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Presentata il 29 giugno 2006

 

(Già articolo 7 della proposta di legge n. 1249, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, il 17 ottobre 2007)

 

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proposta di legge

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Artt. 1-6.

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Art. 7.

(Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti).

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-ter.1. - (Molestie assillanti). - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, paura o disagio emotivo, tali da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psicofisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa di 20.000 euro.

Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.

La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia assillante.

Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestia assillante il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure previste dagli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile».

Artt. 8-11.

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N. 1639

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

d’iniziativa dei deputati

DE SIMONE, MASCIA

¾

 

 

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione motivata dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale

 

 

 

 

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Presentata il 14 settembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Sono molteplici le forme di intolleranza, di aperta discriminazione, di negazione di diritti, che colpiscono cittadine e cittadini italiani a causa del proprio personale orientamento sessuale. Mentre il dibattito politico, culturale e perfino religioso pone l'accento su un'idea delle differenze e delle diversità intese come arricchimento e stimolo a un'etica dell'accoglienza e della solidarietà; mentre da ogni parte si enfatizza la necessità storicamente matura di allargare gli orizzonti della cittadinanza; mentre cresce il bisogno sociale di una democrazia che ponga al centro i soggetti e le soggettività, nel concreto della odierna vita quotidiana le diversità sono tuttora oggetto di stigmatizzazione e di crudeltà. La cronaca nera, ad esempio, riferisce con crescente frequenza episodi di violenza (spinta talvolta fino al limite della soppressione di una vita) che vedono come vittime gay e lesbiche. Non può non presumersi un rapporto tra ogni singolo episodio di discriminazione e la più complessiva persistenza di una cultura omofoba e, più latamente, razzista, maschilista e sessista.

 La presente proposta di legge prevede l'estensione dell'applicazione delle vigenti norme antidiscriminatorie, introdotte dalla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, includendovi la sanzione di atti di discriminazione di persone a causa del loro personale orientamento sessuale o della loro identità di genere.

Pur nella modestia del suo ambito di applicazione, la normativa qui proposta ha prevalentemente una valenza simbolica, etica e culturale. La violenza e l'intolleranza devono essere interdette e sanzionate sempre, anche e a maggior ragione quando sono esercitate nei confronti di minoranze. Si intende, con la presente proposta di legge, inviare al Paese un messaggio elementare di civiltà e di diritto.


 


 

 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o relativi all'identità di genere o all'orientamento sessuale»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o relativi all'identità di genere o all'orientamento sessuale»;

c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o relativi all'identità di genere o all'orientamento sessuale».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o relativi all'identità di genere o all'orientamento sessuale».

3. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale».

 

 


N. 1819

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato LUSSANA

¾

 

Introduzione del delitto di molestia insistente

 

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Presentata il 12 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Nel nostro Paese si stanno verificando con sempre maggiore frequenza gravi episodi di cronaca nera che impongono una maggiore attenzione da parte della nostra legislazione nei confronti delle molestie e delle minacce messe in atto da molestatori assillanti, in grado di procurare - secondo la definizione che ne forniscono gli psichiatri - una vera e propria «sindrome da molestie assillanti». Si tratta di qualcosa di molto più grave della molestia o del disturbo alle persone, sanzionati dal nostro codice penale con l'arresto fino a sei mesi. Secondo la terminologia mutuata dal mondo anglosassone, lo «stalking» consiste in una persecuzione asfissiante che finisce per sconvolgere l'esistenza della vittima, costringendola a vivere in una condizione di perenne attenzione, se non addirittura di terrore. Oltre l'80 per cento delle vittime sono donne e il fenomeno è in paurosa ascesa, tanto da non poter essere ulteriormente ignorato, visto che oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia è stato preceduto da atti di «stalking». Questi episodi di minaccia e di molestie continue sono considerati penalmente rilevanti nel nostro Paese solo quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone. Tuttavia la «molestia assillante» non si ascrive all'interno di questo reato, che si manifesta al massimo come semplice contravvenzione fino al comprovato atto della molestia stessa (un esempio rientrante in questi casi è la violenza fisica). Circostanza, questa che comprova come, oltre un certo limite, le attuali norme sanzionatorie - quali quelle dell'articolo 610 del codice penale sulla violenza privata o dell'articolo 612 del codice penale che punisce le minacce - siano chiaramente insufficienti mentre occorrerebbe, invece, individuare una nuova e specifica figura di reato che consenta di punire coloro che in modo intenzionale e persistente seguono, molestano o minacciano un'altra persona, prima che tali comportamenti sfocino in ben più gravi episodi di omicidio. In ragione di quanto illustrato si è fermamente convinti della necessità di prevedere una nuova e più grave fattispecie di reato, che assorbe e unifica, aggiungendovi il requisito della ripetitività nel tempo, reati quali quelli di minaccia, di percosse e di violenza privata nei confronti del medesimo soggetto.

La presente proposta di legge, pertanto, definisce la fattispecie prevedendo che commette il delitto di molestia insistente chiunque pone in essere intenzionalmente, in modo malevolo e persistente, un comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa. Tale fattispecie viene punita con una pena superiore a quella prevista per la semplice molestia, ma inferiore rispetto a quella stabilita per la violenza privata; mentre la pena della reclusione viene innalzata fino a quattro anni nel caso di reiterazione del reato o se il reato è commesso dopo specifica diffida formale da parte dell'autorità giudiziaria richiesta dalla persona perseguitata. Quest'ultima previsione è necessaria per evitare che i comportamenti persecutori possano degenerare in fatti ben più gravi se non vengono tempestivamente controllati e ridimensionati.

La modulazione della pena risponde a una precisa scelta, ovvero quella di rendere possibile nei confronti del persecutore l'applicazione di misure coercitive, quali il divieto di frequentare i luoghi in cui vive e lavora la vittima, per le ipotesi più lievi, o la custodia in carcere, per i casi più gravi.

È inoltre prevista l'istituzione di uno sportello aperto al pubblico presso ogni questura e di un numero verde nazionale allo scopo di dare sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti e agli operatori della sicurezza che si occupano delle segnalazioni delle presunte vittime. 

 



 


proposta  di legge

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Art. 1.

(Delitto molestia insistente).

1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

4. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a quattro anni.

Art. 2.

(Istituzione dello sportello aperto al pubblico e del numero verde nazionale).

1. Presso ogni questura è istituito uno sportello aperto al pubblico a tutela delle persone che sono fatte oggetto di molestie insistenti, individuate ai sensi dell'articolo

1. Ogni sportello deve prevedere la presenza di uno psicologo, di uno psichiatra e di un assistente sociale. È compito dello sportello prestare assistenza e sostegno alle persone che si ritengono vittime di molestie insistenti.

2. È istituito un numero verde nazionale a favore delle vittime di molestie insistenti, con il compito di fornire una prima assistenza psicologica e giuridica, e, in particolare, di indirizzare le vittime presso gli sportelli di cui al comma 1. Il numero verde nazionale è attivo 24 ore su 24 e il personale ad esso adibito è scelto, nell'ambito dell'organico del Ministero della giustizia, tra soggetti in possesso di adeguate competenze in campo giuridico e psicologico.

 

 


N. 1901

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CODURELLI, RUSCONI, DE BIASI, INCOSTANTE, CINZIA MARIA FONTANA, DI SALVO, SAMPERI, CORDONI, INTRIERI, MOTTA, BENZONI, CASSOLA, TREPICCIONE, LARATTA, PELLEGRINO, CARTA, FIANO, BURTONE, FOGLIARDI, BARANI, FASCIANI, OTTONE, RAMPI, MIGLIOLI, MARIANI, GHIZZONI, MARINO, SCHIRRU, CRISCI, CECCUZZI, ROSSI GASPARRINI, FEDI, POLETTI

¾

 

Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

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Presentata l'8 novembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il fenomeno cosiddetto dello «stalking» (derivante dal verbo inglese to stalk, che possiamo tradurre in italiano come inseguire, pedinare, fare la posta), configura quell'insieme di «comportamenti ripetuti ed intrusivi di sorveglianza e controllo, di ricerca di contatto e comunicazione nei confronti di una vittima che risulta infastidita e/o preoccupata da tali attenzioni e comportamenti non graditi», per usare la definizione datane nello studio «Sindrome del molestatore assillante (stalking): una rassegna»; condotto dal professor Paolo Curci e dal dottor Gian Maria Galeazzi del dipartimento di patologia neuropsicosensoriale dell'università di Modena e Reggio Emilia.

L'interesse che si sta concentrando verso questo fenomeno è nato in seguito a casi di molestie che hanno avuto come vittime personalità dello spettacolo e ad aggressioni nei loro confronti, prima delle quali il colpevole aveva adottato questa forma di persecuzione. Ma, al di là di questi episodi «clamorosi», recenti studi epidemiologici hanno mostrato che i casi di stalking che risultano di gran lunga prevalenti si verificano nel contesto della violenza domestica. Secondo una classificazione del professor Curci e del dottor Galeazzi ricavata dagli studi maggiormente qualificati su questo tema (per esempio: Mullen P.E., Pathè M., Purcell R., Stuart G.W. «Study of stalkers», Am J Psychiatry, 1999), gli stalker agiscono tipicamente attraverso:

a) comunicazioni intrusive, distinte secondo il mezzo usato (telefoniche, per posta, e-mail, facsimile o altro, ad esempio messaggi lasciati sulla macchina o sulla porta di casa del molestato);

b) contatti, distinti in comportamento di controllo indiretto (seguire, spiare, mantenere la sorveglianza attorno l'abitazione) oppure di approccio diretto al molestato, in pubblico, sul luogo di lavoro;

c) comportamenti associati, come ordinare beni per conto del molestato, inviare doni, far trovare oggetti (per esempio, animali o parti di animali morti), vandalizzare le proprietà del molestato (per esempio tagliare le gomme dell'automobile), uccidere gli animali domestici della vittima.

Strumento per eccellenza dello stalker rimane comunque il telefono, con cui iniziano, nella maggior parte dei casi, le «campagne di stalking»: del resto, i mezzi indiretti di comunicazione, come appunto il telefono, appaiono i più utili e semplici, affinché il molestatore assillante possa raggiungere la propria vittima. Il telefono, e di recente anche i brevi messaggi da cellulare (gli sms), divengono un vero e proprio mezzo di persecuzione, consentendo di superare distanze geografiche e convenzioni sociali.

Per i medesimi motivi, anche attraverso la rete INTERNET, con la diffusione del suo utilizzo da parte di milioni di persone in ogni parte del mondo, vengono posti in essere comportamenti di stalking (attuati tramite i servizi classici della rete, e-mail e chat) dando vita al cosiddetto cyberstalking.

Tuttavia, tali mezzi sono sempre più spesso solo l'inizio della campagna di stalking, cui vengono ad aggiungersi, in un momento successivo, i contatti indiretti dello stalker con la propria vittima (pedinamenti, appostamenti) o di approccio diretto.

Secondo quanto sostenuto dal dottor Marco Strano, direttore scientifico del Telematic Journal of Clinical Criminology (www.criminologia.org) alla luce delle ricerche più recenti, sviluppate in prevalenza nel mondo scientifico statunitense, è possibile sintetizzare una tipologia, semplificata, di persecutori:

1) soggetti che non riescono ad accettare l'abbandono del partner o di altre figure significative e attuano una vera e propria persecuzione nel tentativo maldestro di ristabilire il rapporto o semplicemente di vendicarsi dei torti subiti nel corso del distacco (la maggior parte dei casi). Sono i molestatori statisticamente più pericolosi per quanto riguarda la possibilità che lo stalking degeneri in atti di violenza fisica nei confronti della vittima;

2) soggetti che sfogano attraverso lo stalking un rancore dovuto a cause molteplici nei confronti di una persona con cui sono entrati in conflitto, al di fuori di un rapporto affettivo. Tipico il caso dell'ex collega di lavoro che si è comportato male con lui o del professionista (esempio dal un medico) che gli ha provocato un danno giudicato grave. Normalmente questi stalker presentano un livello di pericolosità contenuta per ipotesi di violenza fisica, rappresentata attraverso le molestie e gli insulti, ma difficilmente agìta;

3) molestatori sessuali abituali o conquistatori maldestri, che individuano l'oggetto del loro desiderio nella vittima (anche sconosciuta) ed effettuano una serie di tentativi di approccio. I soggetti appartenenti a questa categoria talvolta presentano modalità compulsive o possono giungere a vere e proprie forme di delirio. Per ciò che attiene agli indici di pericolosità, i molestatori sessuali possono divenire potenziali stupratori, mentre la categoria dei cosiddetti «conquistatori maldestri» normalmente è pressoché innocua.

Talvolta si rilevano soggetti che possono essere inseriti parzialmente in più di una delle tre categorie.

 Il comportamento di stalking, così come descritto, presenta dunque numerose sfaccettature sia nelle modalità di attuazione della campagna persecutoria sia nella motivazione che porta all'ossessione-compulsione dello stalker nei confronti della propria vittima.

Tuttavia, benché tale fenomeno descriva una costellazione comportamentale, solo in alcuni casi è ascrivibile ad un conclamato disturbo psichiatrico con manifestazioni deliranti o con anomalie patologiche della personalità, rilevando nella prevalenza dei casi motivazioni razionali attinenti ad un desiderio di vendetta o all'incapacità di accettare e di elaborare cognitivamente l'abbandono di un partner o di un'altra figura significativa.

La ricerca psichiatrica sul fenomeno dello stalking si è spinta anche su un altro fondamentale campo, che riguarda l'impatto psicologico dello stalking sulle vittime. Del resto, l'impatto delle molestie è, in parte, implicito nella definizione stessa della sindrome.

Come sostenuto dal professor Curci e dal dottor Galeazzi, per definizione, infatti, nei casi di molestie assillanti le comunicazioni e la ricerca di contatto indiretto e/o diretto del molestatore risultano non solo sgradite e inopportune alla vittima, ma anche fonte di preoccupazione e paura per la propria sicurezza personale e/o di persone care, fino ad un vero senso di terrore.

Da un punto di vista pratico, l'impatto per le vittime di una campagna di stalking può essere estremamente gravoso: giornate di lavoro perse, necessità di aumentare il grado di protezione personale con conseguenti spese per la sicurezza, cambiamento di residenza eccetera.

A tutto ciò si accompagna una variabile frequenza ed intensità di sintomi correlati: tra i più diffusi, secondo uno studio condotto negli Stati Uniti (Pathè M., Mullen P.E., «The impact of stalkers on their victims», Br J Psychiatry, 1997), sono gli stati ansiosi, i disturbi del sonno e i ricordi intrusivi.

Dal medesimo studio emerge come la continua insistenza del molestatore e la sua capacità di penetrare nella vita privata della vittima, unitamente alla percezione che gli interventi legali sono inefficaci a fronteggiare i comportamenti molesti, provocano in quasi tutti i soggetti vessati un vero e proprio senso di impotenza e una percentuale rilevante di essi giunge a contemplare, e in alcuni casi anche tentare, il suicidio per sfuggire alla condizione di persecuzione cui è sistematicamente sottoposta.

Anche senza giungere a queste reazioni estreme, altri studi (tra cui ricordiamo, Hall D.M, «The victims of stalking», Meloy J.R., ed., The Psichology of stalking, San Diego, Academic Press, 1998) hanno evidenziato quanto una campagna persecutoria possa incidere sulla vittima fino a registrare un vero cambiamento di carattere. Infatti, si è verificato che in seguito alle molestie nel soggetto/vittima aumenta il grado di «timorosità», sospettosità, introversione e stato di allarme, ma anche il nervosismo e il senso di rabbia, e alcuni soggetti giungono alla depressione.

Di fronte a un fenomeno quale lo stalking, letteralmente capace di distruggere la vita della vittima designata, anche il mondo giuridico ha dovuto affrontare specificamente tale problema.

La giurisprudenza nordamericana è stata la prima a dare una definizione giuridica del fenomeno dello stalking e a porvi un rimedio. Nel 1994 tutti gli Stati degli USA avevano approvato una legislazione anti-stalking: ad essere punito è colui che, secondo una formula che si rinviene nella maggior parte delle leggi dei vari Stati, pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento consistente nel seguire o nel molestare un'altra persona.

Anche il Canada ha una normativa, contenuta nel Criminal Code of Canada, che definisce il delitto di molestia criminale (criminal harassment), che si concretizza nel molestare intenzionalmente o imprudentemente un'altra persona in ciascuno di questi modi:

1) seguendo o comunicando direttamente o indirettamente con quella persona o con suoi conoscenti;

 2) sorvegliando i luoghi dove quella persona o un suo conoscente risiede, lavora o si trova ad essere;

3) mettendo in atto condotte minacciose di qualsiasi tipo dirette a quella persona o ai suoi familiari, tali da indurre la persona stessa a temere ragionevolmente per la sua sicurezza.

Nel Regno Unito, al fine di affrontare in modo più preciso della precedente legislazione i comportamenti di stalking, è stato adottato il Protection from Harassment Act del 1997. Esso prevede che la persona non deve attuare una condotta che sa o dovrebbe sapere essere causa di molestia a un'altra. Se una persona ragionevole in possesso delle medesime informazioni pensa che la condotta dell'imputato corrisponde a molestia, ciò significa che il crimine è stato commesso.

Occorre peraltro dimostrare che l'imputato sapeva o avrebbe dovuto sapere che la sua condotta avrebbe causato timore di violenza nella vittima. In presenza di semplice abuso verbale, ai fini della punibilità è necessaria la ripetizione del comportamento molesto per due volte.

Anche la legislazione degli Stati della Federazione australiana prevede una disciplina volta a contrastare il fenomeno dello stalking, contemplando, tra l'altro, la possibilità di emanare provvedimenti inibitori (intervention/protettive or restraining order) che, qualora vengano trasgrediti dallo stalker, comportano l'aggravante del reato o l'esecuzione dell'arresto o la fine della sospensione condizionale della pena detentiva per stalking già giudicata, anche se il reato è consumato senza minacce esplicite o atti violenti.

In Italia a tutt'oggi non esiste una specifica legislazione per contrastare e punire colui che pone in essere un comportamento ripetitivo e assillante di molestie. Le condotte degli stalker sono considerate penalmente rilevanti quando integrano la fattispecie contravvenzionale di cui all'articolo 660 del codice penale, rubricato come «Molestia o disturbo alle persone». La ratio della norma in questione è volta alla tutela della tranquillità pubblica proprio per l'incidenza che il relativo turbamento può avere sull'ordine pubblico, stante la possibilità di reazione del molestato, mentre l'interesse della vittima riceve una protezione solo riflessa. Altre condotte, quali l'ingiuria, la minaccia semplice o aggravata, la violenza privata, il danneggiamento, sono punite autonomamente a titolo di delitto.

In considerazione della rapidità con cui il fenomeno dello stalking sta dilagando anche nel nostro Paese e delle conseguenze che tali campagne persecutorie creano in capo alle vittime, ci è apparso assolutamente necessario porre rimedio al mancato riconoscimento giuridico del fenomeno con la presente proposta di legge, la cui elaborazione non sarebbe stata possibile senza il fondamentale contributo della Commissione per le pari opportunità della provincia di Lecco.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Introduzione degli articoli 612-bis

e 612-ter del codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 612-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 10.000.

Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o conoscenti della stessa.

Se la frequentazione dei luoghi di cui al secondo comma è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 612-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a quattro anni.

I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate».

Art. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 2033

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

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Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

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Presentata il 6 dicembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende introdurre anche in Italia il reato di molestie persistenti, comunemente denominato come fenomeno di «stalking» nei Paesi anglosassoni, ovvero «sindrome del molestatore assillante», intendendosi con esso un insieme di comportamenti che una persona compie in modo persistente nei confronti della propria vittima. Il nostro codice penale prevede, all'articolo 660, il reato di molestia o disturbo alle persone, punito con il carcere fino a sei mesi o una multa fino a 516 euro. La giurisprudenza dettata in materia dalla Corte di cassazione ha peraltro aggiunto che, affinché una condotta possa assumere rilievo, non è sufficiente la semplice molestia o il disturbo, ma è necessario che sia accompagnata da petulanza e da insistenza.

Diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che gli episodi di «stalking» avvengono con maggiore frequenza all'interno dell'ampia casistica della violenza domestica e solo quando colpiscono personaggi dello spettacolo assumono la dovuta rilevanza da parte dell'opinione pubblica. Inoltre va rilevato che i vari psichiatri che hanno studiato il fenomeno sono giunti alla conclusione che gli effetti di tali condotte sulle vittime arrivano a sconvolgerne l'esistenza, provocando disturbi d'ansia e del sonno, paura, terrore e stato perenne di allerta nei casi più comuni: il fenomeno viene considerato nella sua gravità solo nel momento in cui sfocia in un omicidio o in un suicidio.  

A tal proposito si citano alcuni dati sulla portata del fenomeno per il quale è necessario configurare una specifica fattispecie di reato: oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia ha avuto come prologo comportamenti di «stalking»; più dell'80 per cento delle vittime sono donne, di cui il 20 per cento ha un'età compresa tra i 18 e i 24 anni, il 7 per cento circa ha tra i 35 e i 44 anni e circa l'1,5 per cento ha più di 55 anni; solo a Roma è stato denunciato che il 21 per cento della popolazione è vittima di molestie assillanti almeno una volta nella vita.

Dai dati esposti si desume che esistono sostanzialmente due tipologie di «stalker»: la prima è costituita da uomini che, nel 55 per cento dei casi, hanno un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e molestano la vittima a causa di un abbandono o di un amore non corrisposto; la seconda categoria è sempre costituita da uomini la cui età sale a 55 anni e oltre se la causa del comportamento patologico è una separazione o un divorzio.

Sempre sulle basi degli studi psichiatrici effettuati sul fenomeno di «stalking», è stato rilevato che il semplice ricorso alle vie legali non serve a contenere gli episodi di molestie che determinano, quindi, un senso di impotenza nella vittima. La strategia migliore, allo stato attuale, sembra essere l'indifferenza: il molestatore infatti sembra alimentare la sua petulanza con la reazione manifesta della vittima, sia essa di paura, rabbia o altro.

Per tutti i motivi che sono stati spiegati è urgente un intervento legislativo anche in Italia, posto che tale fenomeno è esploso con l'avvento di INTERNET e che è entrato nei codici penali negli anni novanta: la prima è stata l'America, che nel 1994 aveva in tutti i suoi Stati una legge anti-stalking; il Regno Unito ha adottato il «Protection from Harassment Act» nel 1997. Nella legislazione di questi Paesi, per la configurazione del reato, sembra essere prevalso il consenso su ciò che una persona ragionevole giudicherebbe minaccioso, prescindendo dalla presenza di minacce: ciò ha determinato evidenti ripercussioni sulla difficoltà di classificare l'importanza e la gravità dei comportamenti molesti.

Per venire incontro alle tante vittime del fenomeno, dando loro una concreta possibilità di difesa, nonché per contenere e reprimere il diffondersi del fenomeno stesso, la presente proposta di legge prevede l'introduzione di due articoli nel codice penale, in materia di molestie persistenti e di reiterazione della condotta molesta. L'articolo 660-bis introduce la fattispecie del reato di molestie persistenti inteso quale «comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona» che da ciò risulta infastidita e preoccupata e associa a tale comportamento un senso di minaccia e di paura. Per tale reato si giudica più efficace, ai fini del contenimento degli atti molesti, una pena pecuniaria elevata, fino a 20.000 euro, che è raddoppiata in caso di reiterazione. Il successivo articolo 660-ter disciplina, invece, il caso della reiterazione della condotta molesta, inasprendo le pene della reclusione e della multa e prevedendo la possibilità di un recupero del molestatore attraverso il suo inserimento in strutture specializzate.

L'articolo 2 stabilisce, infine, che l'entrata in vigore della legge avvenga il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti).

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 660-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque pone in essere un comportamento intenzionale malevolo e persistente finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con atti ripetuti e intrusivi di sorveglianza che procurano alla vittima fastidi e preoccupazioni, suscitando in essa reazioni ragionevoli di paura o di disagio emotivo, ovvero che limitano la sua libertà personale o che incidono sulla sua salute psico-fisica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Art. 660-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - Qualora ricorra il fondato pericolo di reiterazione del reato da parte di un molestatore già denunciato per il reato di cui all'articolo 660-bis, la vittima delle molestie persistenti può chiedere all'autorità competente la diffida formale dell'indagato.

La diffida formale è notificata all'indagato a norma degli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se l'indagato commette nuovi atti di molestia, nonostante la diffida formale, il reato è perseguibile d'ufficio e, in questo caso, la pena della reclusione è raddoppiata a quattro anni e la multa è aumentata fino a 40.000 euro.

I soggetti condannati per il reato di cui all'articolo 660-bis possono essere inseriti, su decisione dell'autorità giudiziaria competente, in programmi di recupero attuati presso strutture specializzate».

 

Art. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


N. 2066-ter

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

d'iniziativa del deputato INCOSTANTE

¾

 

Introduzione dell'articolo 609-bis.1 del codice penale,
concernente il reato di molestie assillanti

 

 

 

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Presentata il 14 dicembre 2006

(Già articolo 3 della proposta di legge n. 2066, stralciato, con deliberazione dell'Assemblea, il 17 ottobre 2007)

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proposta di legge

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Artt. 1-2.

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Art. 3.

(Introduzione dell'articolo 609-bis.1 del codice penale).

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 609-bis.1. - (Reato di molestie assillanti). - Chiunque, con comportamenti intrusivi e reiterati di sorveglianza, controllo, ricerca di contatto e di momenti di intimità indesiderati, pone taluno in uno stato di soggezione, di paura o di disagio emotivo, tale da ledere la altrui libertà morale o personale o la salute psichica, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Il delitto di cui al primo comma è perseguibile a querela della persona offesa.

La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al primo comma può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida all'autore delle stesse. In presenza di specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestie assillanti.

Se nonostante la diffida formale l'indagato compie nuovi atti di molestie assillanti il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri posti abitualmente frequentati dalla persona offesa o al domicilio di parenti, affini o conoscenti della stessa.

Nel caso in cui l'indagato è il coniuge o il convivente, un parente o un affine convivente, il giudice può prescrivere all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis, 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordinare le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile».

Artt. 4-9.

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....................................

 

 

 


N. 2101-ter

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

 

d'iniziativa dei deputati

MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

¾

 

Introduzione del delitto di molestie insistenti

 

 

 

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Presentata il 21 dicembre 2006

(Già articoli 12 e 13 della proposta di legge n. 2101, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, il 17 ottobre 2007)

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proposta di legge

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Artt. 1-11.

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Art.12.

1. Chiunque, indebitamente ponendo in essere con continuità atti volti alla sorveglianza, alla molestia, all'intrusione nella vita privata e pubblica o al contatto fisico indesiderato, infligge a un'altra persona un grave stato di disagio emotivo, di paura o di soggezione, tale da ledere la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona medesima, è punito con la reclusione fino a due anni.

Art.13.

1. La persona che si ritiene vittima delle condotte di cui all'articolo 12 può presentare all'autorità giudiziaria competente richiesta di diffida dell'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, previa autorizzazione del giudice, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia reiterata.

2. Per tutelare l'incolumità fisica o psicologica della persona offesa, il giudice può rivolgere all'indagato ogni opportuna prescrizione, compresi i divieti di avvicinarsi al domicilio e ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o dai suoi familiari, nonché di contattarla attraverso il mezzo telefonico o un altro strumento di comunicazione elettronica.

3. Se nonostante la diffida formale irrogata ai sensi del comma 1 l'indagato compie nuovi atti di molestia reiterata, la pena della reclusione è aumentata da uno a cinque anni.

 

Artt.14-15.

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N. 2169-ter

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro per i diritti e le pari opportunità

(POLLASTRINI)

 

dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

dal ministro delle politiche per la famiglia

(BINDI)

 

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

 

con il ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

 

con il ministro della solidarietà sociale

(FERRERO)

 

con il ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

 

con il ministro della salute

(TURCO)

 

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

 

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

 

e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO) ¾

 

Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

 

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Presentato il 25 gennaio 2007

(Già articoli 13 e 18 del disegno di legge n. 2169, stralciati, con deliberazione dell'Assemblea, il 17 ottobre 2007)

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 disegno di legge

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Artt. 1-12.

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Art. 13.

(Atti persecutori).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Chiunque ripetutamente molesta o minaccia taluno in modo tale da turbare le sue normali condizioni di vita ovvero da porlo in uno stato di soggezione o di grave disagio fisico o psichico, ovvero in modo tale da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di persona ad esso legata da stabile legame affettivo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

Artt. 14-17.

....................................

....................................

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Art. 18.

(Delitti motivati da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».

Artt. 19-22.

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....................................

 

 

 


 

N. 2781

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, AMORUSO, ANGELI, DE CORATO, MURGIA,

NESPOLI, RAISI, RAMPELLI, ZACCHERA

 

¾

 

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

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Presentata il 13 giugno 2007

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Onorevoli Colleghi! - In Italia sono sempre più frequenti i casi di violenza legati alle molestie persistenti. Negli Stati Uniti d'America (USA) e in altre nazioni occidentali questo reato, che nel nostro Paese non ha ancora trovato una sua corretta collocazione nel codice penale, è stato introdotto e reso punibile già nel 1994. Nel mondo anglosassone il fenomeno è conosciuto con il termine di «stalking».

 

Con la parola stalking si intende un insieme di comportamenti tramite i quali una persona ne affligge e perseguita un'altra con comportamenti indesiderati tali da provocare ansia o paura nella vittima.

 

Il termine stalking significa letteralmente «perseguitare» o, più propriamente, «seguire con insistenza» e indica quegli atteggiamenti tramite i quali una persona ne perseguita un'altra con appostamenti, tentativi di comunicazione ripetuti e indesiderati, come ad esempio lettere, telefonate, e-mail o sms, tali da provocare nella «vittima» uno stato psicologico che rende impossibile il normale svolgimento della sua esistenza.

 

Secondo uno studio condotto dal «Modena Group on Stalking» dell'università di Modena, le condotte indesiderate legate al fenomeno in questione possono essere classificate in tre tipologie: comunicazioni indesiderate, contatti indesiderati e comportamenti associati.

 

Le comunicazioni indesiderate di solito sono rivolte direttamente alla vittima di stalking, ma possono concretizzarsi anche in minacce o in contatti con la famiglia, gli amici o i colleghi della vittima stessa. Lettere e telefonate sono le forme più comuni attraverso le quali si manifesta la comunicazione indesiderata, ma gli stalker ricorrono spesso anche a scritti non necessariamente inviati in modo diretto alla vittima, oppure utilizzano altri mezzi, come l'invio di sms e di e-mail.

 

I contatti indesiderati comprendono, invece, i comportamenti tipici dello stalker diretti ad avvicinare in qualche modo la vittima. Tra questi i più diffusi sono i pedinamenti, il presentarsi alla porta dell'abitazione o gli appostamenti sotto casa, il recarsi negli stessi luoghi frequentati dalla vittima o lo svolgere le stesse attività.

 

Tra i comportamenti associati, infine, si collocano anche l'ordine o la cancellazione di beni e servizi a carico della vittima, al fine di danneggiarla o intimidirla.

 

Le conseguenze per chi è vittima del fenomeno dello stalking sono gravissime. La vita della vittima può divenire particolarmente difficile: molte persone, per timore di ricevere nuove molestie, hanno paura di uscire di casa, non riescono a mantenere il proprio lavoro, non sono in grado di instaurare nuove relazioni e, quindi, sono incapaci di salvaguardare la propria quotidianità.

Come già detto, le ricerche dimostrano che molte vittime, in seguito a tali esperienze, soffrono di ansia, depressione o disturbo post-traumatico da stress. Diversi studi in tutto il mondo evidenziano come l'esperienza di stalking produca spesso danni significativi e addirittura veri e propri disturbi psichiatrici.

 

In Italia, oltre l'80 per cento delle vittime di stalking è rappresentato da donne e il fenomeno è in paurosa ascesa, tanto da non poter essere ulteriormente ignorato dal nostro codice penale, atteso che ben oltre il 5 per cento degli omicidi in Italia è stato preceduto da atti di stalking.

Purtroppo, come spesso accade, il fenomeno in questione viene preso nella dovuta considerazione solo allorquando la molestia persistente sfocia in un omicidio o in un suicidio.

 

Una recente indagine denominata «Indagine Multiscopo sulla sicurezza delle donne», condotta dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT, 2007) e che ha misurato la violenza (fisica, sessuale e psicologica) e i maltrattamenti contro le donne dentro e fuori la famiglia, ha reso noti alcuni preoccupanti dati sul fenomeno dello stalking.

 

Il campione dell'indagine è costituito da 25.000 donne di età compresa tra i 16 e i 70 anni, intervistate telefonicamente tra il gennaio e l'ottobre 2006. Le violenze rilevate nell'ambito di comportamenti di stalking si riferiscono a episodi messi in atto da ex partner al momento della separazione, che avrebbero coinvolto 2 milioni e 77.000 donne, pari al 18,8 per cento del totale.

 

In particolare, è emerso che il 48,8 per cento delle donne vittime di violenza fisica o sessuale ad opera di un ex partner ha subìto anche comportamenti persecutori. Ed è quest'ultimo il dato più preoccupante, che deve spingere il Parlamento ad approvare una legge che consenta di punire questi comportamenti lesivi della libertà personale.

 

Si riporta di seguito una tabella, relativa all'indagine citata, che sottolinea in quali modi, e in che percentuali, lo stalker tenta di avvicinare e molesta la sua vittima.


 

 

Tabella

Comportamenti dello «Stalker»

 

ha cercato insistentemente di parlarle

68,5 per cento

ha chiesto ripetutamente appuntamenti

61,8 per cento

si è appostato nei pressi di casa/lavoro/scuola

57 per cento

ha inviato sms, e-mail, lettere, telefonate o regali indesiderati

55,4 per cento

l'ha seguita o spiata

40,8 per cento

Altro

11 per cento

FONTE: ISTAT 2007 (http://www.istat.it/salastampa/comtuucati/non-calendario/20070221-00).

 


Nel nostro Paese, i casi di molestie persistenti sono considerati penalmente rilevanti soltanto quando integrano la fattispecie prevista dall'articolo 660 del codice penale, norma che punisce la molestia o il disturbo alle persone, puniti con il carcere fino a sei mesi o una multa fino a 516 euro. Chiaramente un'inezia rispetto alla gravità del danno. In ogni caso questo tipo di molestia non è contemplato all'interno del codice penale ed è palese come sia necessario integrarlo configurando una nuova fattispecie di reato che, appunto, contempli e punisca la «molestia persistente». Come già ricordato, oggi lo stalking configura una fattispecie autonoma di reato nella maggior parte delle giurisdizioni dei Paesi di lingua inglese, quali USA, Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito. Lo stalking è illegale anche in alcuni Paesi dell'Europa del nord. In alcuni Paesi, come accade in Inghilterra e nel Galles, bastano due episodi per punire l'autore delle condotte moleste e indesiderate, configurando il reato di stalking.

 

La presente proposta di legge, pertanto, si prefigge lo scopo di introdurre nel nostro codice penale il reato di molestie persistenti.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti).

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 660-bis. - (Molestie persistenti). - Chiunque ponga in essere un comportamento intenzionale, malevolo e ripetuto nel tempo, finalizzato a molestare un'altra persona con attività che procurano allarme o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, ovvero che ledono la altrui libertà morale o personale o la altrui salute psico-fisica, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Il giudice, al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa o da congiunti o da conoscenti della stessa.

Se la frequentazione dei luoghi di cui al secondo comma è necessaria all'indagato per motivi di lavoro o di cura, il giudice, quando lo ritiene opportuno, prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

Art. 660-ter. - (Diffida e pericolo di reiterazione). - La persona che si ritiene offesa da una condotta che può configurare gli elementi del reato di cui all'articolo 660-bis può presentare all'autorità competente formale richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato da parte delle persone denunciate per il reato di cui all'articolo 660-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia persistente.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti di molestia persistente espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 660-bis è aumentata fino a quattro anni.

I soggetti condannati per il reato di molestie persistenti possono essere ammessi, qualora il comportamento delittuoso non sia valutato di gravità apprezzabile, con decisione dell'autorità giudiziaria, alla sostituzione della pena detentiva con trattamenti di recupero presso strutture di rieducazione specializzate».

Art. 2.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Iter alla Camera

 


 

 

 

 

 

Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 23 ottobre 2007 - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.10  Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Esame e rinvio)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che, nella seduta del 17 ottobre scorso, l'Assemblea ha deliberato lo stralcio dei progetti di legge nn. 2169, 1249, 2101 e 2066, che hanno assunto la numerazione 2169-ter, 1249-ter, 2101-ter e 2066-ter, recanti misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. A questi sono state abbinate le proposte di legge C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, e C. 2781 Cirielli, vertenti sulla medesima materia.

Dopo essersi richiamato alle considerazioni svolte nel corso dell'esame del disegno di legge C. 2169 e delle abbinate proposte di legge in relazione all'esigenza di introdurre nell'ordinamento i delitti di molestie insistenti e di discriminazione fondate sull'orientamento sessuale, si sofferma sull'esigenza che la Commissione pervenga ad una formulazione delle predette fattispecie conforme al principio costituzionale di legalità con particolare riferimento al profilo della determinatezza. Preannuncia, quindi, la presentazione di una proposta di testo unificato composta da tre articoli: i primi due volti a disciplinare sotto i profili sostanziali e processuali il delitto di atti persecutori, il terzo in materia di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Il primo articolo sarà diretto ad introdurre il delitto di atti persecutori nel codice penale. Come già sottolineato, evidenzia l'esigenza di formulare la fattispecie in maniera sufficientemente determinata. Prospetta, quindi, una formulazione del predetto delitto del seguente tenore: «Chiunque minaccia o molestia taluno in modo tale da infliggere forti sofferenze fisiche o mentali ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di un terzo, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339. Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio». L'articolo 2 dovrebbe invece contenere modifiche al codice di procedura penale al fine di consentire l'applicabilità di una serie di istituti processuali al nuovo delitto di atti persecutori, riformulando, tra l'altro, la disposizione relativa al divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L'articolo 3 avrà per oggetto le modifiche alla cosiddetta «legge Mancino», estendendo le fattispecie penali anche alle ipotesi di discriminazioni o di violenza fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Per quanto attiene alla formulazione del delitto di atti persecutori, sottolinea che quella da lui illustrata costituisce unicamente una ipotesi di lavoro che potrà essere migliorata dalla Commissione. Con tale ipotesi, basata sulla formulazione adottata dal Governo, dichiara di aver voluto sottolineare l'esigenza di formulare una fattispecie sufficientemente determinata, non ritenendo che possa essere considerata tale quella contenuta nei progetti dal Governo che nelle altre proposte di legge. Sottolinea, infine, l'esigenza che la Commissione valuti la determinatezza della formulazione relativa alla identità di genere, che il testo del Governo e la proposta di legge C. 1639 De Simone contengono in relazione alla modifica della «legge Mancino».

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime alcune perplessità sulla correttezza della definizione di atti persecutori prospettata dal relatore, evidenziando l'esigenza che questa contenga anche un riferimento alla natura reiterata della condotta. Tale obiettivo potrebbe essere raggiunto  specificando che le minacce e le molestie debbano avvenire ripetutamente. Circa la determinatezza della formulazione relativa alla identità di genere, ritiene che questa possa essere riportata alla nozione di distinzione di sesso. Ritiene, inoltre, che la disciplina volta a punire gli atti persecutori debba contenere anche una modifica dell'articolo 342-ter del codice civile relativo al contenuto degli ordini di protezione.

Marilena SAMPERI (Ulivo) ritiene che la formulazione del delitto di atti persecutori prospettata dal relatore debba essere precisata evidenziando il carattere della persistenza delle molestie nonché la circostanza che l'atto persecutorio possa consistere in una turbativa della vita di una persona senza che tale atto debba necessariamente trasformarsi in un atto di minaccia o violenza.

Erminia MAZZONI (UDC) dopo essersi riservata di approfondire meglio la formulazione del delitto di atti persecutori appena rappresentata dal relatore, evidenzia alcune perplessità in ragione della indeterminatezza e completezza della medesima. Per quanto attiene al delitto di discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, sottolinea come la Commissione debba pervenire ad una formulazione che sia pienamente conforme alla costituzione ed in particolare alla formulazione di cui all'articolo 3 della medesima. Dichiara pertanto la propria contrarietà alla nozione di identità di genere.

Luigi COGODI (RC-SE) si sofferma in primo luogo sulla formulazione del delitto di atti persecutori, ritenendo che questa non sia adeguata per descrivere il fenomeno dello stalking. In particolare ritiene che sia necessario introdurre la nozione dei reiterazione della condotta nonché della malevolenza e del carattere irrispettoso della medesima, rilevando che in caso contrario si rischierebbe di riprodurre, con alcune differenze, le condotte dei reati di violenza o minaccia. In relazione alla formulazione del nuovo delitto di discriminazione, ritiene del tutto conforme alla costituzione una formulazione che faccia riferimento anche alla nozione di identità di genere.

Giulia BONGIORNO (AN), pur ritenendo che la fattispecie di atti persecutori descritta dal relatore migliori sotto il profilo della determinatezza quella prevista nel disegno di legge del Governo, essendo stato eliminato ogni riferimento allo stato di soggezione della vittima, che aveva portato la Corte Costituzionale a dichiarare incostituzionale l'articolo 604 del codice penale in materia di plagio, sottolinea l'esigenza di apportare alcune modifiche al testo del relatore. Ricorda a tale proposito si tratta di una nozione che. Dichiara la sua contrarietà alla introduzione nell'ordinamento di una fattispecie delittuosa che faccia riferimento a nozioni indeterminate, quale è in particolare quella relativa all'identità di genere.

Pierluigi MANTINI (Ulivo) ritiene che la fattispecie relativa al delitto di atti persecutori preannunciata dal relatore debba essere migliorata anche prevedendo che la condotta avvenga ripetutamente. Sottolinea inoltre la sproporzione, sotto il profilo della gravità, delle condotte alternative che, secondo la formulazione del relatore, andrebbero a costituire la fattispecie del delitto in esame: da un lato vi è una condotta di danno, dall'altro una condotta di pericolo.

Paola BALDUCCI (Verdi) pur ritenendo che la fattispecie penale del delitto di atti persecutori individuata dal relatore sia maggiormente determinata rispetto a quelle descritte dai progetti di legge in esame, evidenzia la necessità di apportarvi alcune modifiche come, ad esempio, quella relativa al carattere persistente della condotta. Dichiara, inoltre, il proprio favore all'introduzione nell'ordinamento penale delle nozioni di orientamento sessuale e di identità di genere, trattandosi di formulazioni sufficientemente determinate.

Alessandro MARAN (Ulivo) ritiene che la formulazione del delitto di atti persecutori contenuta nel disegno di legge del Governo descriva in maniera più precisa il fenomeno dello stalking rispetto a quella formulata dal relatore. Eventualmente la formulazione utilizzata dal Governo potrebbe essere precisata ulteriormente sotto il profilo della determinatezza, ma non certamente stravolta. Dichiara inoltre di essere contrario alla introduzione nella fattispecie in esame di elementi propri del reato di tortura contenuti nella proposta di legge approvata dalla Camera dei deputati nello scorso dicembre, trattandosi di un reato la cui configurazione è necessariamente ben diversa da quella del delitto di atti persecutori.

Giancarlo LAURINI (FI) si sofferma in particolare sulla parte della fattispecie di molestie insistenti relativa alla determinazione di un giustificato timore per la sicurezza personale della vittima dell'atto persecutorio o di un terzo, ritenendo che sarebbe opportuno individuare un rapporto che collega la vittima al terzo stesso. Evidenziando a tale proposito, che la nozione di persona legata da stabile legame affettivo utilizzata nel testo del Governo appare essere indeterminata, sottolinea l'esigenza di trovare un compromesso tra questa e quella utilizzata dal relatore.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver ricordato che la formulazione del delitto di atti persecutori da lui sottoposta alla Commissione costituisce unicamente un'ipotesi di lavoro che ha intesto sottoporre alla Commissione per facilitarne il lavoro, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 30 ottobre 2007 - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2007.

Giulia BONGIORNO (AN), riferendosi all'intervento già svolto nell'ultima seduta,  ribadisce di essere a favore della introduzione nell'ordinamento della fattispecie relativa allo stalking, sottolineando come l'ipotesi di testo rappresentata dal relatore in tale seduta, risulti migliore rispetto a quello del disegno di legge governativo, con particolare riguardo all'eliminazione del riferimento allo stato di soggezione, che esporrebbe la fattispecie a dichiarazione di incostituzionalità. Sarebbe peraltro opportuno inserire il riferimento alla necessaria ripetitività della condotta.

Sotto il profilo del nomen juris osserva che sarebbe più opportuno quello di violenze e minacce persecutorie. Quanto all'aggravante di cui al secondo comma, rileva che nell'articolo 339 sono comprese talune ipotesi che non sembrano adattarsi alla fattispecie dello stalking, mentre appare necessario configurare come l'aggravante il compimento della condotta nei confronti di vittime di età inferiore ai diciotto anni.

Sottolinea che non è sufficiente limitarsi ad introdurre nell'ordinamento la nuova figura di reato, ma occorre creare un microsistema che offra una tutela integrale nei confronti del fenomeno in questione, con lo scopo di bloccare l'escalation dalla molestia alla violenza. Si potrebbe, ad esempio, prevedere una iniziale diffida, anche effettuata dal difensore della vittima. In seconda battuta, in caso di violazione della prima diffida, potrebbe intervenire l'autorità di pubblica sicurezza, convocando presso i propri uffici il presunto stalker. Occorrerebbe, inoltre, prevedere la possibilità di applicare, in via cautelare, una misura interdittiva che disponga il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima. Sarebbe, poi, opportuno valutare i presupposti per l'apertura del processo per direttissima. Infine, sottolinea come, per gli episodi di minore gravità, possa essere previsto un trattamento per il recupero dello stalker sotto il profilo psicologico.

Manlio CONTENTO (AN) con riferimento al concetto di identità di genere, sottolinea come la relativa fattispecie sia formulata in modo estremamente generico, tale da suscitare dubbi di costituzionalità. Una fattispecie così formulata, d'altra parte, rischia di essere rimessa alla totale discrezione interpretativa del magistrato.

Con riferimento allo stalking, sottolinea l'opportunità di anticipare la tutela della persona minacciata. Muovendo dai numerosi casi di cronaca, ritiene importante la sensibilizzazione delle Forze di polizia che si trovino di fronte alla presentazione di atti di querela o di denuncia, affinché essi siano rimessi immediatamente all'attenzione del procuratore competente. Rileva, però, anche l'esigenza di permettere al magistrato inquirente l'anticipazione, nei casi di urgenza, dei provvedimenti previsti dalla proposta notoriamente di competenza del giudice per le indagini preliminari e diretti ad imporre all'indagato il divieto di avvicinamento alla persona offesa o ai luoghi dalla stessa frequentati.

Sotto questo profilo indica la possibilità che, come per altre fattispecie già esistenti nel codice processuale, il provvedimento in questione sia anticipato da un atto del pubblico ministero procedente con la specifica previsione che il medesimo venga convalidato nelle quarantotto ore successive dal giudice delle indagini preliminari che adotta, in quell'occasione e su richiesta dello stesso pubblico ministero, il divieto definitivo da applicare all'imputato. In difetto di convalida, il provvedimento provvisorio perderebbe ogni efficacia. Sottolinea, quindi, che un'ipotesi di questo tipo potrebbe essere utile per sollecitare l'attenzione di tutti gli operatori di giustizia sulla delicatezza delle situazioni denunciate.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) preliminarmente sottolinea l'esigenza di formulare la fattispecie incriminatrice del delitto di atti persecutori nel senso di rendere chiara la ripetitività della condotta, al fine di evitare di punire meri comportamenti fastidiosi ma non certo meritevoli di sanzioni penali. Condivide la preoccupazione dell'onorevole Contento di individuare una soluzione alla questione dell'eccessivo  lasso di tempo che solitamente passa tra la denuncia degli atti di molestia e gli interventi, quando ci sono, delle forze di polizia. Troppo spesso infatti accade che tali interventi siano tardivi. Osserva inoltre che la legislazione vigente non prevede comunque strumenti adeguati per contrastare efficacemente il fenomeno delle molestie insistenti, lasciando così le vittime senza alcuna tutela. Dichiara di essere favorevole alla previsione di trattamenti psicologici nei confronti dei molestatori, i quali il più delle volte presentano dei problemi di natura psicologica.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo) dopo aver dichiarato di condividere le preoccupazioni emerse nel corso del dibattito circa la tardività degli interventi delle forze di polizia a fronte di denunce da parte delle vittime di atti persecutori, sottolinea l'esigenza che le misure di prevenzione che si interebbero introdurre nell'ordinamento non siano affidati alle forze di polizia, quanto piuttosto all'autorità giudiziaria secondo lo schema della convalida della richiesta del pubblico ministero da parte del giudice per le indagini preliminari. Dichiara di essere d'accordo con la previsione di un'aggravante nel caso in cui la vittima sia minore, mentre esprime perplessità circa l'ipotesi del trattamento riabilitativo volontario, non essendo comunque configurabile quello obbligatorio, che contrasterebbe con il secondo comma dell'articolo 32 della Costituzione. Auspica l'introduzione nell'ordinamento di una disciplina normativa volta a punire il fenomeno delle molestie insistenti che sia eccessivamente complessa e quindi di difficile applicazione. Quanto all'ipotesi di prevedere il giudizio per direttissima in relazione al nuovo reato di molestie insistenti, sottolinea la complessità degli approfondimenti necessari nel corso del processo al fine di accertare se la condotta concretamente configuri il nuovo reato. In caso contrario si rischierebbero condanne affrettate per fatti penalmente non rilevanti. Invita la Commissione a formulare una fattispecie che descriva comportamenti certi ed univoci riconducibili al fenomeno delle molestie insistenti.

Franco GRILLINI (Misto) dichiara di condividere in linea di massima l'intervento dell'onorevole Buongiorno in materia di molestie insistenti. Esprime la propria contrarietà circa l'ipotesi di prevedere interventi terapeutici obbligatori per i molestatori, ritenendo che questi possano avere possibilità di successo solamente nel caso in cui il fruitore volontariamente vi acceda. Ricorda che il fenomeno delle molestie insistenti presuppone una concezione errata del rapporto uomo-donna, nel quale della donna si ha una «idea proprietaria».

Per quanto attiene all'introduzione del delitto di discriminazione o violenza per l'orientamento sessuale ovvero per l'identità di genere, dichiara di essere favorevole alla formulazione di una fattispecie penale che non lasci alcun dubbio interpretativo circa la sua reale portata. Ritiene opportuno sottolineare che il reato in esame non può essere in alcun modo ricondotto alla categoria incostituzionale dei reati di opinione, anche laddove si prevede di punire attività di propaganda. Considerato che la Commissione deve a breve concludere i propri lavori essendo imminenti votazioni in Assemblea, si riserva di proseguire il proprio intervento in una prossima seduta.

Pino PISICCHIO, presidente, essendo imminenti votazioni in Assemblea rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 6 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.15.

(omissis)

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 ottobre 2007.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) auspica che l'espressione «identità di genere» sia prevista nella fattispecie incriminatrice che si intende introdurre nell'ordinamento al fine di punire nuove condotte discriminatorie, considerato che si tratta comunque di un termine il cui esatto significato è generalmente riconosciuto a livello sia internazionale che nazionale. Mentre infatti il concetto di «genere» si riferisce alla diversità di sesso biologico, l'identità di genere, tenendo conto dei caratteri sessuali primari e secondari, riguarda anche le persone transessuali, le quali appartengono anagraficamente ad un sesso nel quale non si riconoscono. L'identità di genere, inoltre, si distingue concettualmente dall'orientamento sessuale. Ricorda quindi come la normativa comunitaria già da tempo abbia evidenziato la necessità di approntare una adeguata tutela con riferimento all'identità di genere.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ricorda che, nel corso del dibattito, è stata sottolineata l'opportunità dell'avvenuta eliminazione, dalla fattispecie degli atti discriminatori, dell'elemento dello stato di  soggezione, poiché tale fattispecie sarebbe stata altrimenti incostituzionale, in virtù della giurisprudenza della Corte costituzionale che ha espunto dall'ordinamento il delitto di plagio. A tale proposito, ricorda che in realtà l'articolo 603 del codice penale è stato dichiarato incostituzionale per l'indeterminatezza della condotta, sostanzialmente a forma libera, e per il riferimento non allo stato di soggezione ma allo stato di «totale» soggezione. Ricorda altresì come l'articolo 600 del codice penale preveda una fattispecie, costituzionalmente legittima, della quale lo «stato di soggezione» costituisce elemento costitutivo. Pertanto, il delitto di atti persecutori, come originariamente configurato dall'articolo 13 del disegno di legge C. 2169, non era affetto da alcun vizio di incostituzionalità.

Ricorda quindi che nel corso del dibattito è stata anche prospettata l'opportunità di prevedere, per il reato di atti persecutori, il ricorso al giudizio direttissimo. Rileva tuttavia come, in considerazione della natura del delitto in questione, si corra il rischio che molto spesso il giudizio direttissimo si riveli promosso ad di fuori del casi previsti dall'articolo 449 del codice di rito e che, quindi, si trasformi in ordinario ai sensi dell'articolo 452 del medesimo codice. Ritiene quindi più appropriata la scelta del giudizio immediato, poiché il presupposto dell'apparente evidenza della prova, di cui all'articolo 453 del codice di procedura penale, meglio si adatta al caso di specie.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 12.45.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 6 novembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte di aver presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato 1) che tiene conto del dibattito che si è svolto in Commissione in ordine ai provvedimenti in esame ed all'ipotesi di formulazione di testo da lui rappresentata nella seduta del 23 ottobre scorso.

Paola BALDUCCI (Verdi) esprime apprezzamento per il testo proposto dal Presidente, che rappresenta certamente un passo in avanti verso la migliore formulazione delle fattispecie in esame. Concorda, in particolare, con la reintroduzione del riferimento al carattere necessariamente reiterato della condotta e con la costruzione della fattispecie a forma libera. Esprime, peraltro, talune perplessità sull'espressione «giustificato timore», previsto dall'articolo 612-bis, primo comma, che potrebbe essere sostituito con «oggettivo timore», nonché sulla perseguibilità del reato esclusivamente a querela di parte. Quanto all'articolo 3, esprime perplessità sul concetto di identità di genere, che forse potrebbe essere sostituito con quello di identità sessuale.

Sottolinea, infine, la necessità di approvare il procedimento con la massima celerità ed urgenza.

Rosa SUPPA (PD-U) ritiene che il testo proposto dal Presidente sia ampiamente condivisibile e il frutto di un evidente sforzo di accogliere i rilievi emersi dal dibattito. Sottolinea come la fattispecie di molestie sia caratterizzata da una condotta reiterata in modo ossessivo, che progressivamente si aggrava. Per questo motivo è necessario poter intervenire il prima possibile, per interrompere l'escalation che può condurre a compimento di atti di efferata violenza e, pertanto, appare opportuno reintrodurre una forma di diffida formale rimessa alla competenza delle forze di polizia, la cui inottemperanza potrebbe far scattare pene superiori e la procedibilità d'ufficio.

Concorda con i rilievi mossi dal Governo nelle precedenti sedute, con i quali si evidenziava la necessità di adeguare l'articolo 342-bis del codice civile alla fattispecie in esame.

Condivide, inoltre, la formulazione dell'articolo 3, non ritenendo che la relativa fattispecie configuri un reato di opinione.

Ritiene, infine, che sarebbe opportuno e ricco di significato riuscire ad approvare il provvedimento entro il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che lo stralcio delle disposizioni relative allo stalking e all'omofobia è stato effettuato proprio al fine di consentire alla Commissione di effettuare un esame più rapido possibile. Ricorda, inoltre, che tra non molto la Camera sarà impegnata nell'esame della legge finanziaria. Dichiarando di condividere il rilievo formulato dall'onorevole Rosa Suppa circa l'esigenza di prevedere nel testo anche l'ipotesi della diffida in relazione al compimento di ulteriori atti persecutori, riformula la proposta di testo unificato prevedendo anche la disciplina dell'istituto della diffida in relazione al delitto di atti persecutori (vedi allegato 2).

Edmondo CIRIELLI (AN) sottolinea di non avere avuto il tempo necessario per approfondire il contenuto del testo proposto dal Presidente, che è stato consegnato pochi minuti fa. Quanto agli articoli 1 e 2, si riserva quindi di intervenire nel prosieguo dell'esame, sottolineando, peraltro, di concordare con l'osservazione dell'onorevole Suppa circa la necessità di reintrodurre l'istituto della diffida da parte delle forze di pubblica sicurezza.

Ribadisce, quindi, la propria ferma contrarietà alla fattispecie di cui all'articolo 3, configurata come reato d'opinione, tanto da far pensare alla possibile configurazione del delitto di associazione a delinquere nei confronti, ad esempio, di associazioni che manifestino la propria contrarietà ai matrimoni e alle adozioni da parte di persone omosessuali. Respinge, tuttavia, ogni accusa di omofobia ingiustamente rivolta al gruppo di Alleanza nazionale, che, al contrario, si batte contro tutte le forme di discriminazione. Rileva, peraltro, che l'attuale legislazione contiene già gli strumenti idonei a contrastare questo tipo di discriminazione, non essendo quindi necessaria una norma ad hoc. In realtà l'articolo 3 intende attribuire riconoscimento giuridico ad una determinata visione della società, colpendo chi invece ha una visione differente.

Inoltre, poiché l'articolo 3 implica scelte estremamente complesse, la compresenza nello stesso provvedimento, insieme alla disciplina dello stalking, finisce semplicemente per determinare un rallentamento dell'iter di approvazione di quest'ultima. D'altra parte sottolinea come la volontà di accostare in modo forzato due fattispecie che non hanno nulla in comune, rappresenti un atto demagogico e di prepotenza perpetrato ai danni dell'opposizione e del Paese. Il gruppo di Alleanza nazionale è disponibile ad approvare in tempi rapidissimi gli articoli 1 e 2 sullo stalking, anche in sede legislativa, purché venga soppresso l'articolo 3.

Erminia MAZZONI (UDC) riconosce che il testo predisposto dal Presidente costituisce un notevole passo avanti, che ha tenuto attentamente conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito. Concorda sostanzialmente con la formulazione degli articoli 1 e 2 esprimendo, peraltro, con riferimento a quest'ultimo, talune perplessità su possibili sovrapposizioni tra la disciplina del comma 5 e l'articolo 283 del codice di procedura penale.

Quanto all'articolo 3, conferma le perplessità già espresse che, anzi, sono ulteriormente acuite dall'intervento che l'onorevole Guadagno ha svolto nella precedente seduta, con particolare riferimento alla indeterminatezza della fattispecie e dalla mancanza di oggettività degli elementi che la compongono. Né il concetto di orientamento sessuale, né quello di identità di genere, sono elementi dotati di quella necessaria oggettività che invece caratterizza l'appartenenza ad un sesso biologico. Non appare quindi opportuno collegare effetti giuridici, seri e gravi, a concetti che si ricollegano alla percezione che, in un dato momento, il soggetto ha di sé in ordine al proprio genere o orientamento sessuale. Un serio confronto dovrebbe, piuttosto, aprirsi e svilupparsi sul tema della discriminazione basata sul sesso biologico.

Luisa CAPITANIO SANTOLINI (UDC) rileva come ogni persona di buon senso sia sicuramente d'accordo nel ritenere ingiusto ed odioso far mancare il rispetto e sminuire la dignità di una persona a causa del suo modo di vivere la sessualità, né tanto meno alcuno si sognerebbe mai di osteggiare una proposta di legge che amplia la sfera dei diritti dei cittadini.

Rileva, peraltro, come in questo caso si sia di fronte a qualcosa di diverso: si vuole introdurre la previsione di una fattispecie incriminatrice di cui mancano le giustificazioni e le motivazioni, si vuole introdurre il riconoscimento di una categoria di persone da distinguersi in base ad un criterio completamente inesistente e per questo discutibile: «l'identità di genere».

In altri termini, la differenza sessuale è biologicamente riconducibile, senza margini per discussioni in tal caso necessariamente fuorvianti, all'incontestabile dato  biologico della distinzione tra uomo e donna. Aprirebbe il campo ad una inaccettabile spirale degenerativa dei principi e dei fondamenti della nostra società e della nostra cultura, l'ammissione, voluta palesemente nelle proposte di legge in esame, con l'ammissione del concetto di identità di genere, che la differenza sessuale sarebbe dovuta alle influenze culturali o a un orientamento, cioè ad una interpretazione soggettiva del desiderio sessuale, e pertanto, potrebbe cambiare nella stessa persona e nei diversi periodi della vita. Il concetto di genere riferisce della differenza tra un uomo ed una donna. L'identità di genere si caratterizza invece come una auto valutazione individuale sulla (propria) sessualità.

E proprio questo concetto di identità di genere rappresenta il primo passo per sviluppare in modo più ampio lo sganciamento dell'identità sessuale dalla realtà biologica. «La teoria del gender» viene utilizzata per negare la differenza biologica fra i sessi, sperando così di renderli uguali: si tratta dunque di una ennesima versione delle utopie egualitarie, che da oltre due secoli percorrono il panorama ideologico dell'occidente. Dimenticando che si può essere differenti senza essere per forza diseguali, perché la differenza non è sinonimo di discriminazione. La differenza, infatti, non si oppone all'eguaglianza, ma alla similitudine e all'identità. Anche se si presenta solo come un allargamento delle identità sessuali ai fini di aumentare le possibilità di scelta individuale, la teoria del gender, negando la differenza sessuale, trasforma in modo definitivo la cultura occidentale, cambiando completamente l'idea di natura e di identità naturale, il concetto dì famiglia e di procreazione, tutti nodi fondamentali di qualsiasi sistema antropologico.

Non è solo questione di esaudire desideri di singoli, o di gestire degli affetti, ma di riconoscere e istituire le strutture fondanti dell'essere umano; a questo fine, l'ancoraggio fisico della paternità in un corpo maschile e della maternità in un corpo femminile costituisce un dato di fatto irriducibile e strutturante da cui non si deve prescindere, Quello che rischiamo di distruggere, introducendo disposizioni del genere, è un complesso sistema simbolico e culturale che è a fondamento della nostra tradizione ed i valori della nostra civiltà: un sistema dì parentela è un'istituzione che attribuisce a ognuno un suo spazio, definendo chi è rispetto a chi. La confusione degli spazi comporta una confusione dell'identità. È importante rendersi conto della vera portata di questo cambiamento prima di prendere decisioni legislative su questi problemi, e magari contribuire, anche solo in modo passivo, alla diffusione della cultura dell'identità dì genere.

Ricorda quindi come il collega Vladimiro Guadagno, nel suo intervento di martedì 6 novembre, avesse poi ricordato come il concetto di «identità di genere» sia generalmente riconosciuto anche a livello comunitario. Ed a tal proposito, sottolinea come tutti siano a conoscenza di quanto ragguardevole sia l'impegno profuso dall'Unione europea per smantellare dalle esistenze quotidiane degli Stati membri il tipo di architettura familiare e genitoriale introdotto pressoché ovunque dal codice Napoleonico da più di due secoli. Da un decennio abbondante infatti, i battaglieri organi della Unione europea vanno sollecitando, invitando ed ammonendo, gli Stati membri a superare le discriminazioni vigenti verso gli omosessuali, ad abbattere i paletti giuridici e culturali che impediscono alle persone dello stesso sesso di accedere a diritti, facoltà e servizi pacificamente riconosciuti agli eterosessuali. Ma, a parte la discrasia tra l'atteggiamento della Unione europea il sentire della maggioranza degli Stati aderenti, un dato cruciale non può essere taciuto; nelle suddette spinte e sollecitazioni della Unione europea, non è difficile ravvisare una forzatura generalizzata del diritto comunitario, in base al quale infatti la famiglia e la sua definizione giuridica sono stati, sono e saranno temi e questioni di competenza propria del singolo Stato membro.

Rileva, infine, come l'apertura all'ideologia di genere, ed esempi di questo rischio  vi sono purtroppo già in alcune regioni italiane, sia il trampolino di lancio verso la nascita di vaste aree di privilegio economico e sociale per alcune categorie, mediante l'impiego di denaro pubblico. In tal senso si riferisce alle previsioni legislative regionali (in particolare di Toscana e Umbria) che, dietro la maschera della lotta alla discriminazione sessuale, nascondono lo scopo mal celato di privilegiare, giocoforza a discapito degli altri, l'accesso al lavoro, ai percorsi formativi e all'attività imprenditoriale delle persone che semplicemente dichiarino diverso orientamento sessuale o identità di genere. L'ipotesi non remota di dover correre certi rischi appare francamente inaccettabile e foriera di previsioni, queste sì, chiaramente discriminatorie. Fare propri i contenuti dell'ideologia di genere significa avversare i principi che sono alla base della verità dell'uomo e delle donne, e contrastare inesorabilmente i concetti più ampi, ma evidentemente correlati, della famiglia fondata sul matrimonio e la generale visione «naturale» dell'affettività e della sessualità.

Franco GRILLINI (Misto) rileva con rammarico che le questioni relative all'articolo 3 non sono ancora del tutto chiarite, come egli invece sperava. Si dichiara in particolare stupito, soprattutto dai toni dell'intervento dell'onorevole Cirielli, perché i temi del matrimonio e dell'adozione da parte degli omosessuali sono del tutto estranei al dibattito in corso. Quanto all'intervento dell'onorevole Santolini, ricorda che ben ventidue Paesi dell'Unione europea hanno adottato normative contro le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Né può dirsi che in seno alle istituzioni dell'Unione europea vi sia stata alcuna forzatura, anche in considerazione del fatto che anche il suo gruppo, insieme quello cui appartengono Forza Italia e Alleanza nazionale, ha votato a favore della Carta dei diritti fondamentali dell'uomo. Sottolinea, in particolare, l'importanza degli articoli 21 e 52 della predetta Carta.

Ritiene del tutto improprio ed inopportuno, da un lato, creare gerarchie tra diverse forme di violenza e, dall'altro, ritornare su questioni che dovrebbero essere state già risolte, proponendo oggi di espungere l'articolo 3 dal testo.

Ancora con riferimento all'intervento dell'onorevole Santolini, ritiene del tutto erroneo il riferimento ad un ipotetico sperpero di denaro pubblico, connesso con l'approvazione del predetto articolo 3. Ricorda, a tale proposito, che la Chiesa cattolica costa allo Stato italiano circa 4 miliardi di euro l'anno e che tali risorse potrebbero essere utilizzate per perseguire politiche di sostegno alla famiglia e ai giovani, nonché per creare nuovi ammortizzatori sociali.

La disciplina prevista dall'articolo 3 è del tutto coerente con il quadro europeo e le osservazioni dell'onorevole Santolini debbono essere totalmente respinte, anche perché conformi a culture e regimi di tipo autoritario, se non addirittura integralista.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, in considerazione della circostanza che ha appena presentato una proposta di testo unificato che tiene conto anche del dibattito svoltosi sia in Commissione che in Assemblea in ordine allo stralcio delle disposizioni relative alle molestie insistenti ed alla omofobia, invita i deputati a svolgere interventi sulle questioni tecniche che suscita tale testo piuttosto che svolgere interventi su questioni ideologiche che sono state già oggetto di approfondito dibattito. Ritiene, infatti, che la Commissione debba oramai confrontarsi su un testo e sugli emendamenti che a tale testo saranno presentati, in maniera tale da poter affrontare le questioni di merito e di giungere celermente all'approvazione di un testo da trasmettere all'Assemblea ovvero, qualora fosse possibile procedere in sede legislativa, all'altro ramo del Parlamento.

Edmondo CIRIELLI (AN) dichiara di non condividere assolutamente l'intento acceleratorio del Presidente, in quanto la formulazione dell'articolo 3, relativo al delitto di omofobia che si intenderebbe introdurre nella cosiddetta legge Mancino, non consente assolutamente di giungere a  quell'accordo unanime tra i gruppi che giustificherebbe l'accelerazione del procedimento legislativo. Osserva a tale proposito che la questione dell'omofobia, indipendentemente dal fatto che comunque il gruppo di Alleanza Nazionale è contrario ad ogni forma di discriminazione, rappresenta un tema tanto controverso e delicato da non consentire di approvare, come auspica il Presidente, in tempi celeri la proposta di testo unificato. Sottolinea, infine, che il proprio gruppo è favorevole ad approvare in sede legislativa un testo che sia limitato unicamente alla disciplina del reato di molestie insistenti.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver ricordato che anche il gruppo di Alleanza Nazionale è stato favorevole a che la Commissione chiedesse all'Assemblea di stralciare dai provvedimenti in materia di violenza sessuale sia le disposizioni sulle molestie insistenti sia quelle sull'omofobia, ribadisce l'esigenza che la Commissione acceleri l'iter legislativo dei provvedimenti in esame, al fine di garantire alle vittime di gravi reati, come quelli previsti in tali provvedimenti, una efficace tutela penale.

Erminia MAZZONI (UDC) ritiene che la proposta di testo unificato presentata dal Presidente possa essere utile solamente alla maggioranza per superare le proprie contrapposizioni in ordine all'introduzione nell'ordinamento del delitto di omofobia, mentre crea gravi disagi per i gruppi di opposizione, che vedono abbinare a disposizioni condivise, sia pure migliorabili, come quelle sulle molestie insistenti, le disposizioni sull'omofobia, che invece sono da considerare del tutto errate. Ricorda che si è proceduto allo stralcio al fine di superare tutte quelle difficoltà che il disegno di legge del Governo C. 2169 ha determinato a causa della previsione di una serie di disposizioni tra loro eterogenee, che si sono andate ad inserire in un dibattito che, fino alla presentazione di tale disegno di legge, aveva registrato una piena condivisione tra i gruppi di maggioranza e di opposizione. Ricorda che tale condivisione riguardava specificamente le modifiche da apportare alla legislazione in materia sessuale. Esprimendo una totale contrarietà al testo dell'articolo 3 della proposta di testo unificato, invita il relatore a riformularlo in maniera tale da poter arrivare anche sulla materia oggetto di tale articolo ad una pressoché unanime condivisione da parte dei gruppi in Commissione. Qualora il relatore non intendesse modificare l'articolo 3, avverte che il suo gruppo presenterà emendamenti interamenti soppressivi.

I deputati Alessandro MARAN (PD-U), Elettra DEIANA (RC-SE) e Paola BALDUCCI (Verdi) ritengono che la Commissione debba oramai procedere all'adozione del testo base, per poter poi passare all'esame degli emendamenti a partire dalla prossima settimana.

Luigi VITALI (FI), pur non condividendo in alcune sue parti la proposta di testo unificato del relatore, come ad esempio l'articolo 3, ritiene opportuno che la Commissione proceda oggi all'adozione del testo base, rimandando all'esame degli emendamenti la soluzione delle diverse questioni che tale testo suscita.

Giulia BONGIORNO (AN) ritiene che la Commissione non sia in grado di adottare già nella seduta odierna il testo base, in quanto questo è stato presentato dal relatore solamente oggi e che, pertanto, sia necessario approfondirne il contenuto.

Edmondo CIRIELLI (AN) dichiara di condividere le osservazioni del deputato Bongiorno in quanto ritiene che il testo unificato proposto dal relatore sia estremamente complesso e quindi meritevole di un ulteriore approfondimento. Per tali ragioni non ritiene corretto, neanche sotto il profilo regolamentare, che la Commissione proceda oggi all'adozione di un testo che, peraltro, non è a conoscenza di tutti quei deputati membri della Commissione che oggi sono assenti e che non sono stati preventivamente informati che proprio  oggi sarebbe stata presentata la proposta di testo unificato.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) ritiene che l'atteggiamento dilatorio dei deputati di Alleanza Nazionale sia un fatto grave, poiché finisce per comportare un ulteriore slittamento dei tempi di approvazione di un provvedimento volto a colmare una grave lacuna dell'ordinamento la quale determina una carenza di tutela per le vittime di fatti gravi, come le molestie insistenti o la discriminazione per omofobia.

Erminia MAZZONI (UDC), in replica all'onorevole Gambescia, osserva che non sussiste alcun atteggiamento dilatorio da parte dei gruppi di opposizione, i quali sono tutti concordi a introdurre con urgenza nell'ordinamento il delitto di molestie insistenti. Sottolinea che la responsabilità dei rallentamenti dell'iter legislativo delle disposizioni volte ad introdurre tale delitto sono tutte da riferire al Governo e ai gruppi di maggioranza che hanno inteso accompagnare le disposizioni in questione con altre del tutto eterogenee e non condivisibili, come quelle sul delitto di omofobia. Osserva che anche in questo caso la maggioranza ha dimostrato di non essere capace di dare una pronta risposta alla domanda di sicurezza che i cittadini rivolgono quotidianamente alle istituzioni.

Pino PISICCHIO, presidente, avvertendo che sono imminenti votazioni in Assemblea e che, pertanto, la Commissione a breve dovrà concludere la seduta in corso, ritiene che si debba passare all'adozione del testo base, votando la propria proposta di testo unificato.

Edmondo CIRIELLI (AN), ribadendo che la Commissione oggi non è in grado di adottare il testo base, dichiara di intendere utilizzare, avendone diritto, tutto il tempo ancora a disposizione della Commissione al fine di chiarire quale sia la posizione del suo gruppo su tale testo. In primo luogo, manifesta forte perplessità sulla formulazione della fattispecie di atti persecutori contenuta nell'articolo 1 della proposta di testo unificato, sottolineando inoltre di non condividere pienamente anche il sistema di aggravanti ivi previsto. Ritiene che la disposizione relativa alla diffida prevista dal medesimo articolo 1 sia alquanto complessa e, quindi, da approfondire ulteriormente. In ordine all'articolo 2 osserva che, oltre alle modifiche del codice di procedura penale, sarebbero necessarie anche delle modifiche o, comunque, dei richiami al Testo Unico di pubblica sicurezza, specie con riferimento all'istituto della diffida.

Pino PISICCHIO, presidente, considerato che sono imminenti votazioni in Assemblea, avverte che l'intervento del deputato Cirielli proseguirà nella seduta convocata oggi al termine delle votazioni della seduta pomeridiana dell'Assemblea. Avverte altresì che la Commissione procederà all'adozione del testo base nella seduta convocata domani alle ore 9.30. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle 14.10.

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 13 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 19.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana di oggi.

Edmondo CIRIELLI (AN), richiamandosi al proprio intervento della seduta antimeridiana, preannuncia il voto contrario sulla proposta di testo unificato presentata dal relatore, precisando che tale voto non è dovuto ad una totale non condivisione del testo, ma al fatto che questo presenta un contenuto eterogeneo, disciplinando due temi, quali le molestie insistenti e l'omofobia, che non hanno nulla in comune. Osserva che tale diversità è resa ancora più evidente dalla circostanza che il delitto di discriminazione per l'orientamento sessuale o per l'identità di genere costituisce una ipotesi di reato di opinione. In relazione a tale delitto, ritiene opportuno sottolineare, sia a nome del gruppo che personalmente, la necessità di contrastare ogni discriminazione. Vi è, pertanto, totale disponibilità a discutere lealmente e ad approfondire i punti controversi del delitto che si intende introdurre nell'ordinamento in relazione al fenomeno dell'omofobia. Ciò non toglie, tuttavia, che dall'esigenza di contrastare gravi fatti di omofobia debba derivare la previsione di un nuovo reato di opinione che finisce per punire unicamente chi ha diverse opinioni come, ad esempio, chi è convinto che non sia opportuno consentire il matrimonio tra omosessuali o l'adozione di minori da parte di costoro. Forse, come l'onorevole Grillini ha assicurato, non è questa la finalità dell'articolo 3 del provvedimento, tuttavia non vi sono dubbi che, così come è formulato tale articolo, sarebbero queste le conseguenze dell'introduzione nell'ordinamento di una norma così formulata.

Per le ragioni appena esposte, dichiara che il gruppo di Alleanza Nazionale ritiene, anche procedendo ad un ulteriore stralcio dell'articolo 18 del disegno di legge C. 2169-ter e il disabbinamento della proposta di legge C. 1639 De Simone, che i due temi oggetto del testo unificato siano scissi e possano procedere separatamente. Sugli articoli 1 e 2 relativi allo stalking, che vede la piena condivisione anche del gruppo di Alleanza Nazionale, si potrà procedere con estrema rapidità anche in sede legislativa. Il tema dell'omofobia, invece, richiede un approccio completamente diverso e maggiori tempi di approfondimento.

Conclusivamente ringrazia il Presidente Pisicchio per non aver posto in votazione nella seduta odierna la proposta di testo unificato da lui presentata.

Carolina LUSSANA (LNP) preliminarmente sottolinea come la Lega nord si sia opposta anche in Assemblea allo stralcio comune delle disposizioni sullo stalking e sull'omofobia dal complesso dei provvedimenti abbinati in materia di violenza sessuale. Ricorda, quindi, come la presentazione di un provvedimento così eterogeneo come il disegno di legge C. 2169 del Governo abbia determinato un drastico rallentamento dell'iter in Commissione del complesso dei progetti di legge relativi alla violenza sessuale e a tematiche affini, il cui esame è stato avviato da circa un anno. Tale rallentamento è avvenuto nonostante continuassero a verificarsi nel Paese gravi episodi di «femminicidio». Auspica che la Commissione riprenda a breve anche l'esame dei progetti di legge in materia di violenza sessuale, che sembrano essere stati messi da parte dopo lo stralcio delle disposizioni in materia di molestie insistenti e di omofobia. A tale proposito sottolinea che, per quanto il provvedimento presenti una serie di disposizioni non pienamente condivisibili, il disegno di legge del Governo C. 2169-bis contenga anche profili positivi, come ad esempio quelli relativi alle campagne di sensibilizzazione contro la violenza sessuale.

Tornando alla proposta di testo unificato del relatore, rileva che, nel momento in cui si è deciso di isolare il tema che raccoglieva un consenso pressoché unanime, quale lo stalking, e di assicurare allo stesso un percorso parlamentare privilegiato, si è commesso il grave errore di abbinarvi l'esame di un tema completamente diverso e che non raccoglie lo stesso grado di consenso. Tra stalking ed omofobia non vi è alcuna affinità e quest'ultima avrebbe dovuto, opportunamente, rimanere nell'ambito del disegno di legge C. 2169. Se ciò non è accaduto è perché vi  è stato un vero e proprio ricatto da parte di ben precise forze politiche che hanno condizionato il proprio consenso alle disposizioni sullo stalking all'inserimento nel testo da approvare anche delle disposizioni, del tutto eterogenee, inerenti all'omofobia.

Sottolinea come tutti i gruppi politici, compresa la Lega, siano contrari ad ogni forma di discriminazione. La Lega, tuttavia, ha sempre contrastato l'impostazione della cosiddetta legge Mancino, e ribadisce oggi che tale strumento non si presta ad essere esteso alle fattispecie di omofobia anche in considerazione della circostanza che la «legge Mancino» ha modificato una disposizione diretta a ratificare una Convenzione internazionale che certamente non prevedeva l'omofobia tra le condotte da contrastare. Ritiene che, così come è stato formulato l'articolo 3 della proposta di testo unificato, si finisce per perseguire anche le opinioni di coloro che ritengono che l'omosessualità sia un fatto contro natura o che non sia opportuno che gli omosessuali contraggano matrimonio o adottino minori. In tale contesto sottolinea come non sia affatto vero che la «legge Mancino» colpisca solo comportamenti, poiché essa colpisce anche la diffusione di idee. È quindi necessario percorrere altre strade per raggiungere l'obiettivo, comune a tutti i gruppi politici, del contrasto di ogni forma di discriminazione, compresa quella per l'orientamento sessuale.

La forzatura che ha condotto ad un esame contestuale dei temi dello stalking e dell'omofobia oggi pregiudica gravemente tutti i soggetti che attendono una risposta al problema degli atti persecutori, siano essi uomini, donne, omosessuali o transgender. Sottolinea che questo ricatto sta impedendo al legislatore di colmare un grave vuoto normativo relativo alla mancanza del delitto di stalking nell'ordinamento italiano.

Condivide, a nome della Lega, la richiesta avanzata dall'onorevole Cirielli di proporre all'Assemblea un ulteriore stralcio, in modo che le norme relative allo stalking possano proseguire autonomamente ed essere rapidamente approvate anche in sede legislativa. Ciò non toglie che, sia pure con distinti procedimenti parlamentari, si debbano assolutamente continuare ad esaminare i temi della violenza sessuale e dell'omofobia. Per quanto riguarda quest'ultimo tema, ribadisce che non si debba assolutamente modificare la «legge Mancino», in quanto altrimenti si prevedrebbero dei nuovi reati di opinione. Conclude invitando ad espungere dal testo l'articolo 3, evidenziando, in caso contrario, il rischio di una mancata approvazione da parte del Senato del testo trasmesso dalla Camera, qualora questo continuasse a contenere tale articolo.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver rilevato come l'intervento dell'onorevole Lussana presenti molti punti meritevoli di attenzione, ricorda, tuttavia, che il percorso che si sta seguendo è stato tracciato da una precisa scelta politica, rappresentata dal voto sullo stralcio espresso dall'Assemblea. Proprio alla luce di tale stralcio ha ritenuto di presentare una proposta di testo unificato che contenesse tanto le disposizioni sugli atti persecutori quanto quelle sull'omofobia, lasciando alla Commissione il compito di migliorare tecnicamente tale testo attraverso l'esame degli emendamenti. In relazione alla tesi secondo cui la «legge Mancino» prevedrebbe unicamente dei reati di opinione, ricorda che l'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 13 ottobre 1975, n. 654, così come modificata dalla «legge Mancino», punisce delle condotte che certamente non possono essere riportate alla categoria dei reati di opinione, quali la commissione di violenza o di atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) interviene in replica all'onorevole Lussana sottolineando di non concordare con le sue osservazioni circa un presunto ricatto da parte di alcune forze politiche e, in particolare, dell'onorevole Grillini, al fine di costringere la Commissione ad esaminare contestualmente alle disposizioni sullo stalking quelle sull'omofobia. In realtà si è  trattato della decisa affermazione delle proprie posizioni politiche circa l'opportunità di inserire nell'ordinamento anche le disposizioni in materia di discriminazione per l'orientamento sessuale o l'identità di genere, le quali, come quelle sulle molestie insistenti, sono dirette a tutelare delle vittime che, secondo la legislazione vigente, si trovano ad essere prive di alcuna difesa giuridica.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 19.45.


 


 


ALLEGATO 1

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

 

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECUTORI E LA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE

 

 


Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.».

2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4), è aggiunto il seguente: «5) a seguito degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

3. All'articolo 609-ter del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da quattro a quattordici anni se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. All'articolo 392, il comma 1-bis, la parole 609-bis è aggiunta la seguente: «612-bis».

3. Al comma 5-bis dell'articolo 398 dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».

4. Al comma 4-ter dell'articolo 498 dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».

5. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato  di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».


 

ALLEGATO 2

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

 

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE RIFORMULATA

 

MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECUTORI E LA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE

 

 


Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

Art. 612-ter. - (Diffida). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni.».

2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4), è aggiunto il seguente: «5) a seguito degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

3. All'articolo 609-ter del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da quattro a quattordici anni se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale).

6. All'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

7. All'articolo 392, il comma 1-bis, la parole 609-bis è aggiunta la seguente: «612-bis».

8. Al comma 5-bis dell'articolo 398 dopo la parola: « 609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».

9. Al comma 4-ter dell'articolo 498 dopo la parola: « 609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».

10. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».

 


 

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 14 novembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 9.35.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Seguito esame e rinvio - Adozione del testo base).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 novembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri, in veste di relatore, ha presentato una proposta di testo unificato sulla quale si è svolto un dibattito in Commissione. Come già annunciato ieri, oggi tale proposta di testo unificato verrà posta in votazione. Tuttavia, prima di procedere a tale votazione, la Commissione dovrà esaminare la richiesta formulata nella seduta di ieri da deputati appartenenti al gruppo di Alleanza nazionale relativa allo stralcio dell'articolo 18 del disegno di legge C. 2169-ter, recante disposizioni in materia di contrasto alla  discriminazione ed alla violenza fondate sull'orientamento sessuale o l'identità di genere. Naturalmente, qualora la Commissione dovesse approvare la proposta di chiedere il predetto stralcio all'Assemblea, nella seduta di oggi non verrebbe più posta in votazione la proposta di testo unificato presentata ieri, in quanto questa, all'articolo 3, contiene una disposizione di contenuto identico all'articolo 18 del disegno di legge C. 2169-ter.

Giuseppe CONSOLO (AN) ricorda che il gruppo di Alleanza nazionale si è espresso a favore dello stralcio delle disposizioni relative allo stalking e all'omofobia dal disegno di legge C. 2169 e abbinati. Oggi, valutata la posizione dei vari gruppi politici, con la stessa onestà intellettuale chiede, a nome del proprio gruppo, che la Commissione deliberi di proporre all'Assemblea lo stralcio degli articoli relativi alle molestie insistenti dai progetti di legge C. 1249-ter e abbinati.

Marilena SAMPERI (PD-U) esprime forti perplessità sull'ammissibilità della richiesta dell'onorevole Consolo, poiché l'Assemblea ha già deliberato lo stralcio delle disposizioni relative alle molestie insistenti e all'omofobia in seguito a seguito della proposta approvata all'unanimità dalla Commissione.

Paola BALDUCCI (Verdi) concorda con l'onorevole Samperi.

Pino PISICCHIO, presidente, rileva che la richiesta presentata dall'onorevole Consolo relativa allo stralcio delle disposizioni in materia di discriminazioni o violenze fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere è del tutto ammissibile e non rappresenta una violazione del principio del ne bis in idem, in quanto tale richiesta è formulata in un procedimento legislativo diverso rispetto a quello in cui la Commissione ha deliberato di chiedere all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni in materia di molestie insistenti e di omofobia. Non essendovi altre richieste di intervento sul punto, pone in votazione la proposta dell'onorevole Consolo di chiedere lo stralcio dell'articolo 18 del disegno di legge C. 2169-ter.

La Commissione respinge la proposta di chiedere lo stralcio dell'articolo 18 del disegno di legge C. 2169-ter.

Pino PISICCHIO, presidente, dopo aver dato conto delle sostituzioni, dichiara chiuso l'esame preliminare e propone di adottare quale testo base per il prosieguo dell'esame la propria proposta di testo unificato presentata nella seduta di ieri.

La Commissione approva la proposta e adotta quale testo base il testo unificato presentato dal relatore (vedi allegato 1).

Pino PISICCHIO, presidente, ritiene che il termine per gli emendamenti potrebbe essere fissato alle ore 15 di martedì 20 novembre 2007 per poi iniziare l'esame degli emendamenti il giorno successivo.

Giulia BONGIORNO (AN), pur riconoscendo che il testo base testé adottato raccoglie molte delle indicazioni emerse dal dibattito, tuttavia sottolinea la necessità di fissare un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti, in modo da consentire lo svolgimento degli opportuni approfondimenti.

Rosa SUPPA (PD-U) ricorda che nel corso delle sedute di ieri si è sostanzialmente preso un impegno ad approvare il testo entro la settimana prossima. Proprio per tale ragione, ritiene che sia opportuno anticipare di qualche ora il termine per la presentazione degli emendamenti, al fine di consentire l'esame dei medesimi già nella seduta di martedì 20 novembre.

Enrico COSTA (FI) ritiene opportuno proseguire nella discussione dei profili controversi del testo base, che è stato presentato solo ieri. Inoltre sottolinea l'esigenza di prevedere un termine più ampio per la presentazione degli emendamenti.

Edmondo CIRIELLI (AN), nel replicare all'onorevole Suppa, sottolinea come nel corso del dibattito di ieri non sia stato preso nessun impegno in ordine ai tempi di approvazione del provvedimento. Sottolinea, anzi, la necessità che la Commissione sia più garantista o, comunque, che i membri della Commissione siano maggiormente coerenti quando proclamano il proprio garantismo. Occorre riflettere attentamente prima di introdurre nell'ordinamento norme che possono determinare una seria limitazione della libertà personale. Non è opportuno prevedere un termine per la presentazione degli emendamenti che scade poco prima dell'inizio dell'esame degli emendamenti medesimi: accorrono tempi più congrui.

Enrico BUEMI (RosanelPugno) pur ritenendo che le opinioni dei gruppi di opposizione debbano essere tenute nella massima considerazione, ricorda che i temi in esame sono stati già ampiamente dibattuti, anche prima di chiedere lo stralcio all'Assemblea. Se l'esigenza comune è di dare copertura giuridica a condotte caratterizzate da grave disvalore, non appare affatto opportuno che alcuni gruppi politici assumano un comportamento dilatorio.

Giuseppe CONSOLO (AN) nel replicare all'onorevole Buemi, ricorda che le disposizioni sulle molestie insistenti sono di primaria importanza per Alleanza nazionale e sottolinea come le richieste degli onorevoli Bongiorno e Cirielli, di concedere tempi più congrui per approfondire il contenuto degli emendamenti presentati prima che la Commissione inizi ad esaminarli, non sia affatto ostruzionistica. La richiesta di disporre di un tempo maggiore per apportare ulteriori miglioramenti al testo base non appare inopportuna. Il gruppo di Alleanza nazionale comunque non terrà comportamenti ostruzionistici.

Giancarlo LAURINI (FI) ritiene che sia importante concedere tempi congrui per gli approfondimenti, anche al fine di raggiungere una maggiore condivisione.

Carolina LUSSANA (LNP) nel replicare all'onorevole Buemi, sottolinea che i gruppi di opposizione non stanno affatto tenendo comportamenti dilatori. Rileva che se la maggioranza avesse davvero voluto pervenire ad una rapida approvazione delle disposizioni sulle molestie insistenti, avrebbero dovuto evitare l'esame contestuale con i delitti di omofobia. Che l'omofobia debba essere contrastata non vi è dubbio, ma l'estensione della legge Mancino non è lo strumento adatto per conseguire questo comune obiettivo. L'opposizione deve avere almeno un giorno in più per presentare emendamenti e per esaminare gli emendamenti che saranno presentati.

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) anche in considerazione dell'imminenza dell'esame della legge finanziaria, ritiene che non possa costituire un problema un breve spostamento del termine per la presentazione degli emendamenti.

Erminia MAZZONI (UDC) dichiara di non essere assolutamente d'accordo con l'accelerazione dell'esame del testo unificato appena approvato, che sarebbe determinato dalla fissazione del termine per gli emendamenti già dalla prossima settimana. Assicura tuttavia che, qualora venisse confermata la scelta del Presidente circa la presentazione degli emendamenti, il gruppo dell'UDC presenterà gli emendamenti necessari per migliorare il testo unificato. Ritiene opportuno ricordare che per altri provvedimenti, dopo l'adozione del testo base, si è prima discusso su tale testo e poi si è fissato il termine per la presentazione degli emendamenti. Nel caso in esame, l'esigenza di un confronto sul testo base appare del tutto evidente se solo si considera che l'articolo 3, relativo all'omofobia, pur rappresentando il punto più controverso del dibattito svoltosi in Commissione, è stato recepito dal relatore senza modificare in alcun punto la disposizione contenuta nel disegno di legge del Governo C. 2169-ter.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda di avere compiuto una scelta ben  precisa sull'articolo 3. Il testo è stato mantenuto volutamente immutato rispetto a quello del disegno di legge governativo, in quanto si è ritenuto opportuno rimetterlo alla Commissione ed in particolare all'esame degli emendamenti che su di esso verranno presentati. Ritiene pertanto opportuno ribadire che da parte sua non vi è alcuna preclusione ad accogliere emendamenti migliorativi di tale disposizione, specialmente per eliminare qualsiasi rischio di introduzione nell'ordinamento reati di opinione o comunque fattispecie penali la cui formulazione sia indeterminata.

Tenendo conto delle richieste provenienti dai gruppi dell'opposizione, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di mercoledì 21 novembre 2007. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


ALLEGATO 1

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

TESTO UNIFICATO

 

MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECUTORI E LA DISCRIMINAZIONE FONDATA SULL'ORIENTAMENTO SESSUALE O SULL'IDENTITÀ DI GENERE

 

 


Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente, con qualunque mezzo, minaccia o molesta taluno in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso da persona già condannata per il delitto di cui al primo comma.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio.

Art. 612-ter. - (Diffida). - La persona che si ritiene offesa da condotta che può presentare gli elementi del reato di cui all'articolo 612-bis può presentare all'autorità competente richiesta di diffida all'autore della stessa.

Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione del reato di cui all'articolo 612-bis, l'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti persecutori.

La diffida è notificata all'indagato con le forme di cui agli articoli da 148 a 171 del codice di procedura penale.

Se nonostante la diffida formale l'indagato commette nuovi atti persecutori espressamente denunciati all'autorità, il reato è perseguibile d'ufficio e la pena detentiva prevista dal primo comma dell'articolo 612-bis è aumentata fino a sei anni.».

2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4), è aggiunto il seguente: «5) a seguito degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

3. All'articolo 609-ter del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «La pena è della reclusione da quattro a quattordici anni se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis».

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. All'articolo 392, il comma 1-bis, la parole 609-bis è aggiunta la seguente: «612-bis».

3. Al comma 5-bis dell'articolo 398 dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».

4. Al comma 4-ter dell'articolo 498 dopo la parola: «609-octies» è aggiunta la seguente: «612-bis».

5. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente: «Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi.

3. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

4. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

Art. 3.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654 ed al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 1, lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

c) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».


 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 11 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.10.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 14 novembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al testo unificato adottato come testo base dalla Commissione nella seduta del 14 novembre scorso (vedi allegato 1). Prima che sia espresso il parere di competenza sulle proposte emendative, avvisa che l'onorevole Costa ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori.

Enrico COSTA (FI) ritiene che prima di passare all'esame degli emendamenti il Governo debba precisare quale sia la propria posizione in relazione all'articolo 3 del testo unificato, recante disposizioni in materia di omofobia. Sottolinea l'esigenza che il Governo fornisca tali chiarimenti alla luce della circostanza che una disposizione del medesimo tenore è stata inserita dal Senato nel decreto legge in materia di sicurezza attualmente all'esame delle Commissioni I e II riunite della Camera. Ricorda che successivamente all'approvazione da parte del Senato delle disposizioni sull'omofobia, il Ministro con i rapporti con il Parlamento ha dichiarato ufficialmente che il Governo, attraverso proposte emendative,  avrebbe chiesto alla Camera di sopprimere tali disposizioni, anche in considerazione di un errore materiale contenuto nel testo approvato. A tale proposito ritiene che la Commissione giustizia prima di procedere all'esame di un testo unificato che contiene anche disposizioni sull'omofobia debba essere nelle condizioni di conoscere quale sia la reale intenzione del Governo circa le disposizioni sulla medesima materia contenute nel decreto legge sulla sicurezza. A suo parere sarebbe opportuno sopprimere la disposizione introdotta dal Senato nel decreto legge e consentire alla Commissione giustizia di proseguire l'esame delle disposizioni in materia di omofobia contenute nel testo unificato nell'esame.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, prima di dare la parola al rappresentante del Governo, sottolinea l'esigenza che la Commissione giustizia esamini le disposizioni in materia di omofobia in relazione ad un unico procedimento legislativo, in quanto sarebbe del tutto incongruo che la Commissione procedesse all'esame di una medesima materia nell'ambito di diversi procedimenti legislativi. Nel caso in questione la Commissione potrà intanto esaminare gli articoli 1 e 2 del testo unificato, aventi questi ad oggetto la materia delle molestie insistenti. Una volta che si sarà concluso l'esame di tale materia si potrà passare all'esame dell'articolo 3 relativo all'omofobia tenendo conto dell'andamento dell'esame del decreto legge in materia di sicurezza.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI, dopo aver dichiarato di condividere l'intervento del presidente della Commissione, dichiara che nella seduta odierna esprimerà il parere anche sugli emendamenti presentati sull'articolo 3, il quale peraltro riproduce fedelmente l'articolo 18 del disegno di legge n. 2169 del Governo in materia di violenza sessuale.

Franco GRILLINI (Misto-Socp.C) ritiene che non vi sia alcuna interferenza tra il testo all'esame delle Commissioni riunite I e II ed il testo unificato all'esame della II Commissione, in quanto, a causa di un errore tecnico, le disposizioni in materia di omofobia contenute nel primo testo in realtà si riferiscono a tutt'altra materia. Ciò significa che la II Commissione deve comunque procedere all'esame delle disposizioni in materia di omofobia contenute nel testo unificato.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, esprime parere favorevole sugli emendamenti Pecorella 1.1, Contento 1.63, in relazione alla sola seconda parte, Samperi 1.57 e 1.12, Bongiorno 1. 19, Samperi 1.24, Bongiorno 2.2, Suppa 2.14, Samperi 2.3 e 2.4, Contento 2.15, Lussana 2.12, Pecorella 2.5, Samperi 2.8 e 2.9 e Lussana 2.01 nonché sull'articolo aggiuntivo Lussana 3.06.

Si rimette alla Commissione sugli emendamenti Pecorella 1.13, Bertolini 1.54, Pecorella 1.14, Balducci 1.53, Bertolini 1.56, Contento 1.62, Pecorella 1.20, Bongiorno 3.5, Cirielli 3.6, Bertolini 3.68, Lussana 3.54, Palomba 3.7, Mazzoni 3.8, Cirielli 3.12, Bertolini 3.59, Mazzoni 3.13, Capotosti 3.47, Cirielli 3.18, Bertolini 3.61, Capotosti 3.49, Mazzoni 3.19 e 3.36, Bertolini 3.100, Cirielli 3.40, Capotosti 3.51, Cirielli 3.43, Bertolini 3.66, Capotosti 3.52, Mazzoni 3.41, Cirielli 3.42, Samperi 3.01 e 3.02, Bimbi 3.04 e 3.05.

Chiede chiarimenti sull'emendamento Suppa 2.11 e invita al ritiro sui restanti emendamenti.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Lussana 1.31 1.32, 1. 33, 1.34 e 1.35, Contento 1.63 prima parte, Bongiorno 1.3, Deiana 1.5, 1.6 e 1.9, Pecorella 1.15, Deiana 1.16, Bertolini 1.55, Bongiorno 1.18, Lussana 1.40, Bongiorno 1.23, Contento 1.61, Lussna 1.47, 1.45 e 1.46, Pecorella 1.27, Suppa 1.48, Pecorella 1.28 e 1.29, Suppa 2.14, Bongiorno 2.7, Cirielli 3.1, Mazzoni 3.2, Bertolini 3.67, Lussana 3.53 Mazzoni 3.3, Bertolini 3.71, Cirielli 3.4 e 3.11, Lussana 3.59 e 3.60, Bertolini 3.74 e 3.58, Mazzoni, 3.10 e 3.14, Lussana 3. 55, Bertolini 3.69, Lussana 3.61, Cirielli 3. 16, Bertolini 3.75,  Mazzoni 3.17, Bertolini 3.60, Mazzoni 3.23, Bertolini 3.70, Lussana 3.56, Cirielli 3.21, Bertolini 3.76, Mazzoni 3.22, Bertolini 3.62, Cirielli 3.24, Bertolini 3.63, Capotosti 3.50, Mazzoni 3.25, Cirielli 3.26, Mazzoni 3.27, Lussana 3.57, Bertolini 3.72, Mazzoni 3.30, 3.31, 3.34, 3.32, 3.35, 3.36, 3.37, 3.33 e 3.38, Cirielli 3.39, Bertolini 3.77, Mazzoni 3.35, Mazzoni 3.36, Cirielli 3.40, Lussana 3.58, Mazzoni 3.44, Bongiorno 3.38, Cirielli 3.45, Bertolini 3.78, Mazzoni 3.39, Bertolini 3.65, Mazzoni 3.46.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime parere favorevole sugli emendamenti Pecorella 1.2, Samperi 1.57, Deiana 1.6, Suppa 1.10, Samperi 1.11, Balducci 1.53 nella seconda parte, Pecorella 1.15, Deiana 1.16, Bertolini 1.55, Suppa 1.49, Lussana 1.45, Samperi 2.4, Contento 2.15, Samperi 2.6 e 2.8.

Si rimette alla Commissione sugli emendamenti Lussana 1.40, Suppa 2.11.

Esprime parere contrario sugli emendamenti Lussana 1.31 1.32, 1. 33, 1.34 e 1.35, Pecorella 1.1, Balducci 1.50, Contento 1.63, Balducci 1.51, Lussana 1.36, Balducci 1.52, Bongiorno 1.3, Pecorella 1.4, Deiana 1.5, Deiana 1.6, Pecorella 1.7, Deiana 1.8 e 1.9, Pecorella 1.13, Bertolini 1.54, Lussana 1.39, 1.38 e 1.37, Samperi 1.12, Pecorella 1.14, Balducci 1.53 prima parte, Deiana 1.17, Bongiorno 1.18, Contento 1.62, Bertolini 1.56, Bongiorno 1.19, Pecorella 1.20, Suppa 1.21, Bongiorno 1.23, Contento 1.61, Samperi 1.24, Pecorella 1.25, Deiana 1.26, Lussana 1.41, 1.42, 1.44, 1.43, 1.47, 1.45 e 1.46, Pecorella 1.27, Suppa 1.48, Pecorella 1.28, Bimbi 1.29, Pecorella 2.1, Bongiorno 2.2, Suppa 2.14, Samperi 2.10, Samperi 2.3, Contento 2.15, Lussana 2.12, Bongiorno 2.7, Pecorella 2.5, Samperi 2.9, Lussana 2.01, Cirielli 3.1, Mazzoni 3.2, Bertolini 3.67, Lussana 3.53, Mazzoni 3.3, Bertolini 3.71, Cirielli 3.4, Bongiorno 3.5, Cirielli 3.11, Bertolini 3.68, Lussana 3.54, Palomba 3.7, Mazzoni 3.8, Cirielli 3.11, Lussana 3.59 e 3.60, Bertolini 3.74 e 3.58, Mazzoni, 3.10, Cirielli 3.12, Bertolini 3.59, Mazzoni 3.13, Capotosti 3.47, Mazzoni 3.14, Lussana 3.55, Bertolini 3.69, Lussana 3.61, Cirielli 3.16, Bertolini 3.75, Mazzoni 3.17, Bertolini 3.60, Cirielli 3.18, Bertolini 3.61, Capotosti 3.49, Mazzoni 3.19 e 3.23, Bertolini 3.70, Lussana 3.56, Cirielli 3.21, Bertolini 3.76, Mazzoni 3.22, Bertolini 3.62, Cirielli 3.24, Bertolini 3.63, Capotosti 3.50, Mazzoni 3.25, Cirielli 3.26, Mazzoni 3.27, Lussana 3.57, Bertolini 3.72, Mazzoni 3.30, 3.31, 3.34, 3.32, 3.35, 3.36, 3.37, 3.33 e 3.38, Cirielli 3.39, Bertolini 3.77, Mazzoni 3.35 e 3.36, Bertolini 3.100, Cirielli 3.40, Capotosti 3.51, Cirielli 3.43, Bertolini 3.73, Lussana 3.58, Mazzoni 3.44, Bongiorno 3.38, Cirielli 3.45, Bertolini 3.78, Mazzoni 3.39, Bertolini 3.65, Mazzoni 3.46, Bertolini 3.66, Capotosti 3.59, Mazzoni 3.41, Cirielli 3.42, Suppa 3.01, Samperi 3.02 e 3.03, Bimbi 3.04 e 3.05, Lussana 3.06, Capotosti tit.1.

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che la Commissione giustizia stia esaminando una disposizione che in realtà verrà superata da quella contenuta nel decreto legge in materia di sicurezza e che, pertanto, sia opportuno fissare un nuovo termine per la presentazione degli emendamenti che tenga conto della nuova disposizione in materia di omofobia che in breve sarà inserita nell'ordinamento.

Giuseppe CONSOLO (AN) invita la Commissione ad accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 per poter così sopprimere l'articolo 3, avente ad oggetto la materia dell'omofobia contenuta nel decreto legge all'esame delle Commissioni riunite I e II.

Paola BALDUCCI (Verdi) dichiara di non essere d'accordo con la proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Consolo, ritenendo opportuno procedere intanto all'esame degli emendamenti in materia di molestie insistenti.

Giancarlo LAURINI (FI) dichiara di condividere la proposta di accantonamento formulata dall'onorevole Consolo, in quanto la preventiva soppressione dell'articolo 3  renderebbe più celere l'iter legislativo relativo alle molestie insistenti.

Enrico COSTA (FI) ritiene che la materia dell'omofobia non debba essere trattata nell'ambito del decreto legge sicurezza, quanto piuttosto in relazione al testo unificato in esame.

Manlio CONTENTO (AN), alla luce del parere contrario espresso dal rappresentante del Governo in relazione agli emendamenti riferiti all'articolo 3, ritiene che sia politicamente necessario un intervento del Ministro della giustizia in Commissione con il quale sia chiarita la posizione del Governo. Ricorda infatti che quest'ultimo ha dichiarato espressamente di essere favorevole alla soppressione delle disposizioni in materia di omofobia contenute nel testo del decreto legge sicurezza così come modificato dal Senato. La contrarietà del Ministro della giustizia in ordine a tali disposizioni era dovuta ad una contrarietà di natura sostanziale e non legata alla circostanza che il testo del Senato contenesse degli errori tecnici. Nella seduta odierna un rappresentante della Commissione giustizia ha ufficialmente dichiarato il favore del dicastero da lui rappresentato in relazione ad una disposizioni che ha il medesimo contenuto della norma approvata dal Senato.

Federico PALOMBA (IdV) ritiene che la Commissione debba prima procedere all'esame delle disposizioni delle molestie insistenti, e poi, all'esito dell'esame del decreto legge in materia di sicurezza, a quelle sulla omofobia.

Pino PISICCHIO, presidente, ricordando che alle ore 16 sono convocate le Commissioni riunite II e X per esaminare i provvedimenti in materia di professioni, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 16, è ripresa alle 17.10.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) rileva che gli interventi di cui agli articolo 1 e 2 rappresentano una vera e propria emergenza sociale, mentre con l'articolo 3 si intende affermare una, sia pure rilevante, questione di principio. Lo svolgimento del dibattito in Commissione ha dimostrato che affrontare contestualmente le due questioni, entrambe degne della massima considerazione, comporta dei ritardi intollerabili. Ritiene quindi che si debba procedere con la massima rapidità per approvare la parte del testo relativa alle molestie, sottolineando come le donne non possano essere vittime anche dei predetti ritardi.

Franco GRILLINI (Misto-Socp.C) invita i colleghi dell'opposizione a non riaprire questioni già definite e superate, sottolineando come il testo debba essere esaminato ed approvato integralmente. Lo strumento per accelerare l'iter di approvazione del provvedimento non è e non può essere uno stralcio, un accantonamento o la soppressione dell'articolo 3, bensì eventualmente l'esame in sede legislativa. La responsabilità dei ritardi non può essere certo imputata a chi sostiene la necessità di introdurre un'adeguata tutela contro l'omofobia, ma semmai di che non ha reso possibile l'esame in sede legislativa.

Quanto alla asserita contraddizione tra il provvedimento in esame e il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 181 del 2007, all'esame delle Commissioni riunite I e II, sottolinea come nel secondo sussista un errore tecnico che rende l'articolo 1-bis sostanzialmente inutile e come tale articolo addirittura determini l'abrogazione di una parte della legge Mancino.

Enrico COSTA (FI) sottolinea che oggi, nel corso della seduta delle Commissioni riunite I e II relativa all'esame del disegno di legge C. 3292, dopo che dal dibattito è emerso che l'articolo 1-bis è affetto da un errore tecnico che lo rende sostanzialmente inapplicabile, il Governo non abbia fatto chiarezza su quali siano i suoi intendimenti.

Una precisa presa di posizione del Governo sarebbe stata necessaria anche per orientare i lavori della Commissione Giustizia in relazione al provvedimento in esame.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, precisa che il Governo fornirà tutti i chiarimenti richiesti nel corso della seduta delle Commissioni riunite I e II prevista per domani. Invita quindi la Commissione a proseguire l'esame degli emendamenti.

Manlio CONTENTO (AN) fa propri gli emendamenti Lussana 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35. Chiede quindi al Presidente chiarimenti sulla prosecuzione dei lavori della Commissione.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, precisa che la Commissione proseguirà l'esame degli emendamenti per circa un'ora e quindi il seguito dell'esame sarà rinviato alla seduta di domani.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Lussana 1.31, 1.32, 1.33, 1.34 e 1.35.

Enrico COSTA (FI) fa proprio l'emendamento Pecorella 1.1 e ne raccomanda l'approvazione, sottolineando l'importanza del dolo specifico nella determinazione della fattispecie.

Rosa SUPPA (PD-U) ritiene che l'introduzione del dolo specifico restringa eccessivamente l'ambito di applicazione della fattispecie.

Manlio CONTENTO (AN) non ritiene opportuna l'introduzione dell'elemento del dolo specifico, poiché escluderebbe la punibilità per molti comportamenti materialmente riconducibili alla fattispecie. Chiede quindi al relatore chiarimenti, avendo egli espresso parere favorevole sull'emendamento Pecorella 1.1.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene che una qualificazione ulteriore in termini di dolo specifico possa determinare un'opportuna restrizione della fattispecie.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ritiene superflua l'introduzione del dolo specifico, inteso quale fine persecutorio della condotta, dal momento che la disposizione in esame qualifica una serie di fattispecie che sono di per sé, oggettivamente, persecutorie.

Enrico COSTA (FI) ritira l'emendamento Pecorella 1.1, pur ribadendo che la specificazione in termini di dolo specifico avrebbe valore rafforzativo.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI, con riferimento all'emendamento Pecorella 1.2, ritiene che l'espressione «con qualunque mezzo» sia tautologica.

Manlio CONTENTO (AN) considera più corretta l'espressione «in qualsiasi modo» e ritiene che l'emendamento dovrebbe essere accantonato.

Rosa SUPPA (PD-U) concorda sull'opportunità di accantonare l'emendamento Pecorella 1.2.

Paola BALDUCCI (Verdi) sottolinea come nell'ordinamento tedesco, per evitare di lasciare al giudice un margine interpretativo troppo ampio, la condotta relativa allo stalking sia descritta in modo estremamente analitico.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, propone di accantonare gli emendamenti Pecorella 1.2. e Balducci 1.50.

La Commissione approva la proposta di accantonamento del Presidente.

Manlio CONTENTO (AN) illustra il suo emendamento 1.63, sottolineando l'importanza di descrivere con maggiore oggettività gli effetti della condotta sulla vittima degli atti persecutori.

Enrico COSTA (FI) valuta positivamente l'utilizzo del termine «sofferenza» in luogo del termine «disagio», che appare generico.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI modificando il proprio precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 1.63., che rende la fattispecie maggiormente determinata, eliminando termini ed espressioni generici come «rilevante» e «modi di vivere».

Emilia Grazia DE BIASI (PD-U) ritiene preferibile l'espressione «modo di vivere» e non quella utilizzata nell'emendamento in esame, che fa riferimento alle «abitudini di vita». Ricorda che gli atti persecutori hanno la caratteristica di limitare la libertà della vittima e quindi appare più appropriato fare riferimento al «modo di vivere».

Enrico COSTA (FI) sottolinea l'importanza di non utilizzare termini generici che si prestino a valutazioni diverse in situazioni del tutto analoghe.

Rosa SUPPA (PD-U) pur valutando favorevolmente la ratio dell'emendamento Contento 1.63, sottolinea come lo stesso sembri espungere una parte importante dell'articolo 1 e, segnatamente, quella che fa riferimento alla sicurezza personale della «persona vicina». Ritiene quindi che l'emendamento potrebbe essere riformulato ed integrato.

Manlio CONTENTO (AN) si dichiara disponibile ad una riformulazione dell'emendamento, che potrebbe recepire il contenuto dell'emendamento Samperi 1.57, che fa riferimento alle persone legate da «relazione affettiva».

Enrico COSTA (FI) ritiene che la riformulazione dovrebbe recepire il contenuto dell'emendamento Deiana 1.6, che appare maggiormente determinato, riferendosi ai prossimi congiunti e alle persone che con la vittima convivono stabilmente.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, sottolinea come il riferimento alla convivenza rischi di restringere eccessivamente il campo di applicazione della norma.

Luigi COGODI (RC-SE) concorda con l'onorevole Costa, ritenendo opportuno adottare la formulazione dell'emendamento Deiana 1.6.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) ritiene che la riformulazione debba fare riferimento tanto ai prossimi congiunti e alle persone che con la vittima convivono stabilmente, quanto alle persone legate da relazione affettiva.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI evidenzia l'opportunità di evitare un eccessivo numero di specificazioni nella riformulazione dell'emendamento Contento 1.63.

Rosa SUPPA (PD-U) sottolinea l'opportunità di fare riferimento ad un legame affettivo stabile.

Marilena SAMPERI (PD-U) ritiene che l'emendamento debba essere riformulato anche sopprimendo l'aggettivo «grave», riferito alla sofferenza provocata alla vittima.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, invita l'onorevole Contento ad esprimersi sulle proposte di riformulazione del suo emendamento 1.63.

Manlio CONTENTO (AN) accoglie, sia pure con qualche riserva, la proposta di riformulazione dell'onorevole Samperi, volta alla soppressione dell'aggettivo «grave». Con riferimento alle proposte di riformulazione degli onorevoli Costa, Cogodi e Guadagno, evidenzia come il riferimento alle persone legate da relazione affettiva sia tale da comprendere anche prossimi congiunti e le persone che convivono stabilmente con la vittima. Riformula quindi l'emendamento 1.63 nel senso che la condotta persecutoria debba suscitare nella vittima una sofferenza psichica  o un fondato timore per la incolumità propria o di persona ad essa legata da relazione affettiva.

Enrico COSTA (FI) esprime la propria contrarietà sull'emendamento 1.63, come riformulato, poiché nella fattispecie rientrerebbero comportamenti di lieve entità, cui però sarebbe applicata una pena molto severa.

La Commissione approva l'emendamento Contento 1.63 (nuova formulazione).

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Contento 1.63 (nuova formulazione), non saranno posti in votazione gli emendamento Lussana 1.36, Balducci 1.52, Bongiorno 1.3, Pecorella 1.4, Deiana 1.5, Samperi 1.57, Deiana 1.6, Pecorella 1.7, Deiana 1.8 e 1.9, Suppa 1.10 e Samperi 1.11.

Pone in votazione gli emendamenti Pecorella 1.2 e Balducci 1.50, precedentemente accantonati.

La Commissione approva l'emendamento Pecorella 1.2.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in conseguenza dell'approvazione dell'emendamento Pecorella 1.2, l'emendamento Balducci 1.50 non sarà posto in votazione. Rileva quindi che il prossimo emendamento da esaminare, Pecorella 1.13, pone la delicatissima questione della procedibilità d'ufficio o a querela di parte del delitto in esame, sulla quale occorre riflettere con estrema attenzione. Rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.



 

ALLEGATO 1

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

 

 


ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

4. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a quattro anni».

1. 31. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

4. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a quattro anni e la multa è aumentata fino a 40 mila euro».

1. 32. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

4. Nel caso in cui l'indagato è il coniuge o il convivente, un parente o un affine convivente, il giudice prescrive all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordina le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile.

5. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a sei anni».

1. 33. Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

4. Nel caso in cui l'indagato è il coniuge o il convivente, un parente o un affine convivente, il giudice prescrive all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordina le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile.

5. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a sei anni e la multa è aumentata fino a 60 mila euro».

1. 34. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con reiterate minacce o molestie, infligge forti sofferenze fisiche o mentali, ovvero determina un fondato timore per la sicurezza propria o di un terzo è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 20 mila euro.

1. 35. Lussana.

Al comma 1, Art. 612-bis, dopo la parola: reiteratamente, aggiungere le seguenti: a fini persecutori.

1. 1. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis, sopprimere le parole: con qualunque mezzo.

1. 2. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis, dopo le parole: con qualunque mezzo, aggiungere le seguenti: compresi i pedinamenti e i contatti indesiderati, ovvero con intrusioni nella vita privata realizzate attraverso sistemi informatici o telematici,.

1. 50. Balducci.

Al comma 1, Art. 612-bis, le parole da: in modo sino a: diverse sono sostituite dalle seguenti: suscitando in lui una grave sofferenza psichica o un fondato timore per la propria incolunità ovvero arrecandogli un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita.

1. 63. Contento.

Al comma 1, capoverso 612-bis, sostituire le parole da: in modo alla parola: dividere con le seguenti: suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecandogli un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita.

1. 63. (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 1, Art. 612-bis, sostituire le parole: un grave disagio psichico con le seguenti: una grave sofferenza psichica.

1. 51. Balducci.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, sostituire la parola: giustificato con la seguente: fondato.

1. 36. Lussana.

Al comma 1, Art. 612-bis, sostituire le parole: giustificato timore con le seguenti: fondato timore.

1. 52. Balducci.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, sostituire le parole: in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico, ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare, con le seguenti: in modo idoneo a cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero a determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque a pregiudicare.

1. 3. Bongiorno.

Al comma 1, Art. 612-bis, sostituire la parola: disagio con la parola: turbamento.

1. 4. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis le parole: sicurezza personale, sono sostituite dalle seguenti: incolumità fisica o psichica.

1. 5. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, sostituire le parole: di persona vicina con le seguenti: di persona ad esso legata da relazione affettiva.

1. 57. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-bis le parole: o di una persona vicina, sono sostituite dalle  seguenti: di un prossimo congiunto, o della, persona con cui conviva stabilmente.

1. 6. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, Art. 612-bis, comma 1, sopprimere le parole da: o comunque a: il suo modo di vivere.

1. 7. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bisivi richiamato, le parole: o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, sono soppresse.

1. 8. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, Art. 612-bis ivi richiamato, le parole: o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, sono sostituite dalle seguenti: o comunque da ostacolare la persona offesa nello svolgimento delle proprie attività o nella normale conduzione della propria vita.

1. 9. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, sopprimere le parole: in maniera rilevante.

1. 10. Suppa.

Al comma 1 sostituire le parole: il suo modo di vivere con le seguenti: le sue abituali condizioni di vita.

1. 11. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 1, sopprimere le parole: a querela della persona offesa.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e si procede d'ufficio.

1. 13. Pecorella.

Al comma 1, primo capoverso, le parole: da sei mesi a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: da sei mesi a 5 anni

1. 54. Sertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis dopo le parole: reclusione da sei mesi a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa da 10mila a 20mila euro.

1. 39. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis comma 1, dopo le parole: reclusione da sei mesi a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa fino a 20mila euro.

1. 38. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis comma 1, dopo le parole: reclusione da sei mesi a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa fino a 10mila euro.

1. 37. Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni inserire le seguenti: La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge divorziato, separato anche non legalmente o da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

1. 12. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-bis dopo il primo comma, è aggiunto il comma 1-bis: Il fatto è punibile a querela della persona offesa  se è commesso ai danni di un prossimo congiunto.

1. 14. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis (Atti persecutori), dopo il comma primo, aggiungere il seguente comma: Il termine per la proposizione, della querela é di sei mesi, La querela proposta è irrevocabile.

1. 53. Balducci.

Al comma 1, Art. 612-bis sopprimere le parole:

1. 15. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis le parole: ivi richiamato, il comma 2 è soppresso.

1. 16. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al secondo comma Art. 612-bis, ivi richiamato, le parole: fino a due terzi, sono sostituite dalle seguenti: fino alla metri, e dopo la parola: condannata, inserite le seguenti: con sentenza irrevocabile.

1. 17. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, secondo capoverso, le parole: fino a due terzi sono sostituite dalle seguenti: fino al doppio.

1. 55. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 2, dopo le parole: se il fatto è commesso aggiungere le seguenti: , a danno della stessa vittima,.

1. 18. Bongiorno.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 2, dopo le parole: da persona già condannata aggiungere le seguenti parole: anche in via non definitiva.

1. 40. Lussana.

Al comma 1, capoverso, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente: 3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'Ufficio se il fatto è connesso nei confronti di un minore o se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339 oppure se il fatto è connesso con un altro delitto non perseguibile a querela da parte.

1. 62. Contento.

Al comma 1, terzo capoverso, le parole: fino alla metà sono sostituite dalle seguenti: fino al doppio.

1. 56. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con anni, o da persona travisata, o con scritto anonimo, o in modo simbolico.

1. 19. Bongiorno.

Al comma 1, Art. 612-bis sopprimere il comma 4.

1. 20. Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis ultimo comma, dopo le parole: procidibilità d'ufficio sono inserire le seguenti: La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge o comunque da persone già legata alla vittima di stabile legame affettivo.

1. 21. Suppa.

Al comma 1, capoverso, Art. 612-bis sostituire la rubrica: (Atti persecutori), con la seguente: (Molestie e minacce persecutorie).

1. 23. Bongiorno.

Al comma 1, sostituire il capoverso, Art. 612-ter con il seguente comma: La persona offesa da una condotta suscettibile di integrare il reato di cui all'articolo 612-bis, può chiedere che il pubblico Ministero autorizzi l'autorità di pubblica sicurezza a diffidare il responsabile dal compiere ulteriori atti persecutori.

L'autorizzazione è data quando sussistono specifiche circostanze che fanno ritenere fondato il pericolo di reitezazione della condotta.

1. 61. Contento.

Al comma 1, sopprimere il capoverso, Art. 612-ter.

Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente 1-bis. Dopo l'articolo 384 è inserito il seguente: «Art. 384-bis - (Divieto provvisorio di avvicinamento). - 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazìone provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter c.p.p. nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391».

1. 24. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-ter. è sostituito dal seguente: (Diffida). Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo del compimento di atti persecutori, l'autorità di pubblica sicurezza, su richiesta dell'interessato, convoca l'autore degli stessi e lo diffida dal proseguire nella sua condotta.

1. 25. Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter. al comma 3 si sostituiscono le parole da: con le forme sino a: penale con la seguente: personalmente.

1. 49. Suppa.

Al secondo comma dell'Art. 612-ter. secondo comma, vi richiamato, le parole: specifici elementi sono sostituite dalle seguenti: specifici ed obiettivi elementi di fatto.

1. 26. Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: denunciati all'autorità, aggiungere le seguenti parole: il pubblico ministero dispone la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, convalidata entro 48 ore dal giudice.

1. 41. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: denunciati all'autorità, aggiungere le seguenti parole: il pubblico ministero dispone la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, convalidata entro 48 ore dal giudice.

1. 42. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: la reclusione è aumentata fino a sei anni aggiungere le seguenti parole: e la multa è aumentata fino a 40mila euro.

1. 44. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: la reclusione è aumentata fino a sei armi aggiungere le seguenti parole: è aumentata da due a sei anni.

1. 43. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

«4-bis. Per i responsabili del reato di cui all'articolo 612-bis, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.

4-ter. Agli imputati per il reato di cui all'articolo 612-bis non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

4-quater. I condannati per il delitto di cui all'articolo 612-bis sono esclusi dalla concessione dei benefici di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1. 47. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 612-bis, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato.

1. 45. Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i responsabili del reato di cui all'articolo 612-bis, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo».

1. 46. Lussana.

Al comma 2, sopprimere il comma 2.

1. 27. Pecorella.

Al comma 2 sostituire le parole: a seguito atti persecutori di cui all'articolo 612-bis. con le seguenti: da persona già autore di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis.

1. 48. Suppa.

Sostituire il comma 3 con il seguente: Art. 609-ter del codice penale, al comma 1, aggiungere: 6) se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis.

1. 28. Pecorella.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'articolo 165 del codice penale aggiungere i seguenti commi:

2. Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 612-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinato, se il condannato non si oppone, alla partecipazione ad un programma di riabilitazione.

3. Il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro della salute, disciplina, con decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata  in vigore della presente legge, i programmi di riabilitazione di cui al comma 4 del presente articolo.

1. 29. Bellanova, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Di Girolamo, Fasciani, Fincato, Fontana, Intrieri, Narducci, Ottone, Pertoldi, Samperi, Schirru, Vico, Bafile, Gozi, Servodio.

ART. 2.

Al comma 1 nell'articolo 2 abrogare il comma 1.

2. 1. Pecorella.

Al comma 2, sostituire le parole da: il comma 1-bis a 612-bis con le seguenti: comma 1-bis, dopo la parola: 609-bis è aggiunta la seguente: 612-bis.

2. 22. Buongiorno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. All'articolo 393, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392 comma 1-bis il pubblico ministero deposita gli atti di indagine indispensabili all'assunzione della prova.

2. 10. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3) Al comma 5-bis dell'articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: e 609-octie sono sostituite dalle seguenti: , 609-octies e 612-bis;

2) le parole: vi siano minori di anni 16 sono sostituite dalle seguenti: vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni;

3) le parole: quando le esigenze del minore sono sostituite dalle seguenti: quando le esigenze di tutela delle persone;

4) le parole: l'abitazione dello stesso minore sono sostituite dalle seguenti: l'abitazione della persona interessata all'assunzione di prova.

2. 3. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente: Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenza di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi, o comunque legate da relazione affettiva.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; e sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio assistenziali del territorio.

2. 4. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 5, capoverso Art. 28-bis. comma 1 e 2 sostituiti dai seguenti:

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'indagato di mantenere una distanza determinata dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero da quest'ultima.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il giudice può prescrivere all'indagato di mantenere una distanza determinata dai luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti dalla persona offesa o da terzi anche conviventi ovvero da quest'ultimi.

2. 15. Contento.

Al comma 5 al numero 1 aggiungere dopo: persone offese le parole: e\o il divieto di utilizzare nei confronti della stessa mezzi di comunicazione telefonici o telematici.

2. 6. Bianchi, Lucà, Codurelli.

Al comma 5, capoverso, Art. 282-ter, comma 2, sostituire le parole: può prescrivere con le seguenti parole: prescrive.

2. 12. Lussana.

Al comma 5, capoverso, Art. 282-ter, comma 2, dopo la parola: conviventi aggiungere le seguenti: o comunque a lei vicine.

2. 7. Bongiorno.

Al comma 5, capoverso, Art. 282-ter, comma 3, dopo la parole: per motivi di lavoro inserire le parole seguenti: ovvero per esigenze abitative.

2. 5. ....

Al comma 5, capoverso, Art. 282-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

2. 8. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

6. Al comma 4-ter dell'articolo 498 sono apportate le seguenti modificazioni:

5) le parole: e 609-octies sono sostituite dalle seguenti: , 609-octies e 612-bis;

6) dopo le parole: d'esame del minore vittima del reato sono inserite le seguenti: ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato;

2. 9. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente: 5-bis. Art. 342-ter,1 comma 3, si sopprimere le parole da: Questa non può essere superiori fino a:»1 strettamente necessario.

2. 11. Suppa, ....

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

Art. 2-bis.

(Gratuito patrocinio).

Il patrocinio delle vittime di reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale è a totale carico dello Stato.

2. 01. Lussana.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1. Giulietti.

Sopprimerlo.

3. 2. Giulietti.

È soppresso.

3. 67. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Sopprimerlo.

3. 53. Lussana.

Sopprimere il comma 1.

3. 3. Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 1 è soppresso.

3. 71. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono nell'articolo, le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere contenute nel presente articolo sono sostituite dalle seguenti: fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali.

3. 4. Cirielli, La Russa, Alemanno.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sessuali.

3. 5.

Al comma 1, lettera a): sopprimerla.

3. 6. Cirielli.

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

3. 68. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 54. Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 7. Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 8. Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera a) le parole: fondati dall'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite con: di sesso.

3. 11. Cirielli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti parole: o compie gravi atti di discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;.

3. 59. Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti parole: , o compie, in violazione di disposizioni di legge, gravi atti di discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;.

3. 60. Lussana.

Al comma 1 lettera a) le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. 74. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a) le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.

3. 58. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a) eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.

3. 10. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1 lettera a) le parole: sull'identità di genere sono soppresse.

3. 12. Cirielli.

Al comma 1, lettera a) le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.

3. 59. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a) eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.

3. 13. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere; al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere; al comma 2, sopprimere le parole: o sull'identità di genere; all'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: o sull'identità di genere; nel Titolo della proposta di legge, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

3. 47. Capotosti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

3. 14. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 55. Lussana.

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

3. 69. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga violentemente a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

3. 61. Lussana.

Al comma 1 lettera b), le parole: fondati dall'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite con le seguenti: di sesso.

3. 16. Cirielli.

Al comma 1 lettera b) le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. 75. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera b) eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.

3. 17. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1, lettera b) le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.

3. 60. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Comma 1 lettera b), le parole: sull'identità di genere sono soppresse.

3. 18. Cirielli.

Al comma 1, lettera b) le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.

3. 61. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

3. 49. Capotosti.

Al comma 1, lettera b) eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.

3. 19. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3. 23. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1 la lettera c) è soppressa.

3. 70. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 56. Lussana.

Al comma 1, lettera c), le parole: fondati dall'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite con le seguenti: di sesso.

3. 21. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1 lettera c) le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. 76. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera c) eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.

3. 22. Mazzoni, Santolini.

Al comma 1, lettera c) le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.

3. 62. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1 lettera e), le parole: sull'identità di genere sono soppresse.

3. 24. Cirielli.

Al comma 1, lettera e) le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.

3. 63. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

3. 50. Capotosti.

Al comma 1, lettera e) eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.

3. 25. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è soppresso.

3. 26. Cirielli.

Sopprimere il comma 2.

3. 27. Mazzoni, Santolini.

Sopprimere il comma 2.

3. 57. Lussana.

Il comma 2 è soppresso.

3. 72. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi».

3. 30. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi».

3. 31. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi».

3. 34. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi razziali, nazionali, religiosi».

3. 32. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi religiosi».

3. 35. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione o violenza per motivi religiosi».

3. 36. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione e odio per motivi religiosi».

3. 37. Mazzoni, Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi etnici, nazionali, religiosi».

3. 33. Mazzoni, Santolini.

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

3. 38. Mazzoni, Santolini.

Al comma 2 sesto capoverso, le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite da: di sesso.

3. 39. Cirielli.

Al comma 2, le parole: o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: , di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. 77. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.

3. 35. Mazzoni, Santolini.

Al comma 2, le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.

3. 64. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.

3. 36. Mazzoni, Santolini.

Al comma 2, le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.

3. 64. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 2 sesto capoverso, le parole: sull'identità di genere sono soppresse.

3. 40. Cirielli.

Al comma 2, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

3. 51. Capotosti.

Al comma 3 é soppresso.

3. 43. Cirielli.

Il comma 3 è soppresso.

3. 73. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Sopprimere il comma 3.

3. 58. Lussana.

Sopprimere il comma 3.

3. 44. Mazzoni, Santolini.

Al comma 3, sostituire le parole: o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere con le seguenti: o sessuale.

3. 38. Bongiorno.

Al comma 3, le parole: orientamento sessuale o dall'identità di genere sono sostituite da: dal sesso.

3. 45. Cirielli.

Al comma 3, le parole: o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. 78. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 3 eliminare le seguenti parole: dall'orientamento sessuale o.

3. 39. Mazzoni, Santolini.

Al comma 3, le parole: o motivato dall'orientamento sessuale sono soppresse.

3. 65. Bertolini, Paoletti Carfagna, Santelli.

Al comma 3, le parole: o dall'identità di genere sono soppresse.

3. 66. Bertolini, Paoletti Carfagna, Santelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

3. 52. Capotosti.

Al comma 3 eliminare le seguenti parole: o dall'identità di genere.

3. 41. Mazzoni, Santolini.

Al comma 3, le parole: dall'identità di genere sono soppresse.

3. 42. Cirielli.

Sopprimere il comma 4.

3. 46. Mazzoni, Santolini.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono:

a) campagne d'informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione degli atti persecutori;

b) informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo gli atti persecutori;

c) l'informazione sui servizi e sui centri antiviolenza cui siano attribuite competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza vittima di atti persecutori;

d) le informazioni sui luoghi e gli enti competenti a ricevere denunce o segnalazioni in materia di atti persecutori.

3. 01. Samperi, Lupi, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Diritto all'assistenza sociale integrale).

1. I servizi sociali devono garantire alle persone vittime di atti persecutori le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un totale recupero.

2. L'attività dei servizi sociali di cui al comma 1 è coordinata con quella delle Forze di polizia e dei magistrati competenti ad emanare provvedimenti d'urgenza nei casi di atti persecutori.

3. 02. Samperi, Lupi, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis.

(Diritti lavorativi).

1. Le persone vittime di gravi atti persecutori hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro o alla risoluzione del contratto di lavoro.

2. Le assenze o i ritardi motivati dalla situazione fisica o psicologica causata dagli atti persecutori sono giustificati in base al parere dei servizi sociali o sanitari o dei centri antiviolenza.

3. 03. Samperi, Lupi, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis.

(Prevenzione e contrasto dei reati di cui all'articolo 1 e valutazione di efficacia della legge).

1. Sono istituite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta dei Centri Antiviolenza, la Consulta della Rete Antiviolenza delle Città e delle Amministrazioni Pubbliche, la Consulta delle Associazioni e degli Osservatori GLBT.

2. Le Consulte sono organismi di consultazione del Governo per le campagne di informazione relative al perseguimento dei reati di cui all'articolo 1 e per la valutazione periodica degli effetti della presente legge in ordine alla prevenzione e al contrasto degli stessi.

3. 04. Bellanova, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Di Girolamo, Fasciani, Fincato, Fontana, Intrieri, Ghizzoni, Narducci, Ottone, Pertoldi, Samperi, Schirru, Vico, Bafile, Gozi, Servodio.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 4.

(Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale).

1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ed accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

2. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla stessa tutte le informazioni utili sugli Osservatori GLBT presenti sul territorio e dì accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesto.

3. 05. Bellanova, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Di Girolamo, Fasciani, Fincato, Fontana, Intrieri, Ghizzoni, Narducci, Ottone, Pertoldi, Samperi, Schirru, Vico, Bafile, Gozi, Servodio.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4.

(Entrata in vigore).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

3. 06. Lussana.

TITOLO

Nel Titolo della proposta di legge, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

Tit. 1. Capotosti.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 15.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 dicembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione ha avviato l'esame degli emendamenti presentati al testo unificato (vedi allegato).

Edmondo CIRIELLI (AN) intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che, con riferimento alla materia dell'omofobia, si sia verificata l'ipotesi prevista dall'articolo 78 del Regolamento. Chiede quindi che il Presidente della Commissione investa della questione il Presidente della Camera, affinché questi ne informi il Presidente del Senato per raggiungere le possibili intese.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che il presupposto per l'applicazione dell'articolo 78 del Regolamento si verifica quando sia posto all'ordine del giorno di una Commissione un progetto di legge avente un oggetto identico o strettamente connesso rispetto a quello di un progetto già presentato al Senato. Nel caso di specie, vi sono due provvedimenti aventi ad oggetto, tra l'altro, l'omofobia, entrambi in corso d'esame presso la Camera, uno all'ordine del giorno della Commissione Giustizia e l'altro all'ordine del giorno delle Commissioni riunite I e II. Il richiamo all'articolo 78 del Regolamento non appare quindi conferente.

Ricorda quindi che oggi la Commissione dovrà riprendere l'esame degli emendamenti a partire dall'emendamento Pecorella 1.13. Tale emendamento è particolarmente delicato perché la Commissione dovrà scegliere se il reato di atti persecutori sia perseguibile d'ufficio o a querela di parte.

Manlio CONTENTO (AN) ritiene che l'emendamento Pecorella 1.13 richieda un'attenta valutazione poiché si possono rinvenire ragioni tanto a favore della procedibilità d'ufficio che a favore della procedibilità a querela. Quest'ultima, peraltro, appare preferibile poiché possono sussistere molteplici interessi, di natura privata, familiare e comunque soggettiva che debbono essere lasciati alla decisione personale della vittima. D'altra parte la perseguibilità del reato a querela di parte, non necessariamente esclude la possibilità di adottare misure cautelari, come dimostrano gli articoli 380 e 381 del codice penale.

Paola BALDUCCI (Verdi) ritiene che potrebbe essere particolarmente adatta alla fattispecie dello stalking una querela che, oltre a essere proponibile entro un termine più ampio, sia anche irrevocabile. Ritiene quindi che dovrebbe essere approvato il suo emendamento 1.53.

Giulia BONGIORNO (AN) preannuncia il proprio voto contrario sull'emendamento Pecorella 1.13 poiché la fattispecie si incentra sulla sofferenza inflitta al soggetto passivo, che in genere è la donna, alla quale occorre lasciare la libertà di scegliere se proporre o meno la querela. Nel caso in cui la vittima fosse un minore, sarebbe invece giustificata la procedibilità d'ufficio.

Enrico COSTA (FI) concorda sostanzialmente con l'onorevole Bongiorno ed esprime forti perplessità sulla procedibilità d'ufficio.

Rosa SUPPA (PD-U) ritiene che la scelta in ordine alla procedibilità d'ufficio o a querela del delitto di atti persecutori sia scelta estremamente delicata e che richiede un'attenta riflessione. Sembrerebbe quindi opportuno accantonare l'emendamento Pecorella 1.13 per esaminarlo, in un secondo momento, contestualmente agli emendamenti riferiti all'articolo 1, comma 1, capoverso «Articolo 612-ter».

Paolo GAMBESCIA (PD-U) e Giancarlo LAURINI (FI) concordano sull'opportunità di accantonare l'emendamento Pecorella 1.13.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, propone di accantonare l'emendamento Pecorella 1.13.

La Commissione, approva la proposta di accantonamento formulata dal Presidente.

Enrico COSTA (FI) fa proprio l'emendamento Bertolini 1.54.

La Commissione respinge l'emendamento Bertolini 1.54.

Manlio CONTENTO (AN) fa proprio l'emendamento Lussana 1.39.

La Commissione respinge l'emendamento Lussana 1.39.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 1.38 e 1.37, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Rosa SUPPA (PD-U), intervenendo sull'emendamento Samperi 1.12, rileva la presenza di un errore di formulazione, poiché si fa riferimento al coniuge «separato anche non legalmente», mentre la separazione non legale è mera situazione di fatto non riconosciuta dall'ordinamento. Ritiene quindi necessaria una riformulazione correttiva.

Giulia BONGIORNO (AN) condivide l'osservazione dell'onorevole Suppa, la quale ha evidenziato un errore di formulazione nell'emendamento Samperi 1.12. Ritiene tuttavia che l'emendamento sia volto ad introdurre un'aggravante superflua, poiché nella maggior parte dei casi gli atti persecutori sono compiuti dai soggetti ivi descritti.

Enrico COSTA (FI) sottolinea come anche le stabili relazioni affettive, cui pure fa riferimento l'emendamento in esame, sono situazioni di fatto non riconosciute dall'ordinamento.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che la Commissione ha già approvato un emendamento che introduce nella descrizione della fattispecie di atti persecutori, il riferimento alle «relazioni affettive». In caso di approvazione dell'emendamento Samperi 1.12 il testo manterrebbe quindi, sotto questo profilo, la propria coerenza.

Manlio CONTENTO (AN) pur esprimendo un giudizio favorevole sull'emendamento Samperi 1.12, ove lo stesso fosse riformulato eliminando l'imprecisione tecnica precedentemente evidenziata, sottolinea la necessità di razionalizzare il complesso delle aggravanti che si intendono introdurre con gli emendamenti successivi a quello in esame.

Giuseppe CONSOLO (AN) esprime anch'egli un giudizio favorevole sull'emendamento Samperi 1.12, purchè riformulato secondo le indicazioni dell'onorevole Suppa.

Paola BALDUCCI (Verdi), concordando con l'onorevole Bongiorno, ritiene superflua l'aggravante che si intende introdurre con l'emendamento Samperi 1.12.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime talune perplessità sulla formulazione dell'emendamento in esame poiché non appare chiaro se lo stesso configuri una circostanza aggravante ovvero un reato proprio.

Marilena SAMPERI (PD-U) chiarisce che il suo emendamento 1.12 configura un'aggravante che è particolarmente opportuno inserire nel testo normativo.

Enrico COSTA (FI) sottolinea come le ipotesi previste dall'aggravante che si vorrebbe introdurre con l'emendamento in  esame, rientrino in realtà tutte nel reato base. Sembrerebbe quindi più opportuno aumentare la pena del reato base.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI evidenzia che l'approvazione dell'emendamento introdurrebbe un elemento di incoerenza nella fattispecie giacchè, ove il fatto fosse compiuto da un soggetto che è stato legato da uno stabile rapporto affettivo, si applicherebbe l'aggravante. Al contrario, ove l'autore del fatto fosse un soggetto che è ancora legato da uno stabile legame affettivo con la vittima, l'aggravante non si applicherebbe.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) concorda con l'onorevole Costa, poiché quasi sempre le ipotesi di atti persecutori coincidono con quelle previste dall'aggravante di cui all'emendamento Samperi 1.12. Sembrerebbe allora più opportuno costruire un'ipotesi molto rigorosa di reato base ed eventualmente aumentare la pena di quest'ultimo.

Manlio CONTENTO (AN) condivide le considerazioni testè espresse dal rappresentante del Governo e ritiene che, per eliminare ogni elemento di incoerenza dalla fattispecie, l'emendamento Samperi 1.12 potrebbe essere riformulato facendo esclusivamente riferimento alle persone che siano state legate da stabile relazione affettiva.

Marilena SAMPERI (PD-U) accetta la proposta di riformulazione dell'onorevole Contento (vedi allegato).

Manuela GHIZZONI (PD-U) sottoscrive l'emendamento Samperi 1.12, come riformulato.

Enrico COSTA (FI) ribadisce la propria contrarietà all'uso di concetti che non siano sufficientemente chiari ed oggettivi. Sottolinea, in particolare, come il concetto di «relazione affettiva» sia in realtà molto più ampio di quanto pensino i proponenti dell'emendamento in esame, poiché idoneo a ricomprendere anche i rapporti di amicizia.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene che, per consentire il più razionale svolgimento dei lavori della Commissione, prima di procedere alla votazione dell'emendamento Samperi 1.12, debba essere posto in votazione l'emendamento Pecorella 1.13, in modo da risolvere preliminarmente la questione della procedibilità d'ufficio o a querela di parte.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) dichiara la propria astensione sull'emendamento Pecorella 1.13.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.13.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti Bertolini 1.54 e Lussana 1.39, 1.38 e 1.37, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato. Pone quindi in votazione l'emendamento Samperi 1.12 (nuova formulazione).

La Commissione approva l'emendamento Samperi 1.12 (nuova formulazione).

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione della reiezione dell'emendamento Pecorella 1.13, l'emendamento Pecorella 1.14 non sarà posto in votazione.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI, modificando il proprio precedente avviso, esprime parere favorevole sull'emendamento Balducci 1.53, sia nella parte che prevede il termine di sei mesi per la proposizione della querela, sia in quella che stabilisce che la querela sia irrevocabile.

Giulia BONGIORNO (AN) dichiara la propria contrarietà all'irrevocabilità della querela, mentre valuta favorevolmente l'estensione del termine a sei mesi.

Marilena SAMPERI (PD-U) chiede che l'emendamento Balducci 1.53 sia posto in votazione per parti separate.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, pone in votazione l'emendamento Balducci 1.53, primo periodo, che prevede che il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

La Commissione approva il primo periodo dell'emendamento Balducci 1.53.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, pone in votazione l'emendamento Balducci 1.53, secondo periodo, che prevede che la querela proposta è irrevocabile.

La Commissione respinge il secondo periodo dell'emendamento Balducci 1.53.

Manlio CONTENTO (AN) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Pecorella 1.15. Ritiene infatti superfluo l'articolo 612-bis, secondo comma, poiché appare sufficiente la disposizione di cui agli articoli 99 e seguenti del codice penale in materia di recidiva.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, precisa che il codice penale conosce anche ipotesi speciali di recidiva.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI concorda con l'onorevole Contento.

Luigi COGODI (RC-SE) ritiene che sarebbe più appropriato introdurre la formulazione di cui all'emendamento Deiana 1.17.

Giulia BONGIORNO (AN) concorda con l'onorevole Contento. Rileva inoltre che un'eventuale aggravante dovrebbe essere formulata nei termini previsti dal suo emendamento 1.18, che fa riferimento al fatto commesso a danno della stessa vittima.

Enrico COSTA (FI) condivide quanto affermato dall'onorevole Bongiorno.

La Commissione approva gli identici emendamenti Pecorella 1.15 e Deiana 1.16.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione dell'approvazione degli identici emendamenti Pecorella 1.15 e Deiana 1.16, non saranno posti in votazione gli emendamenti Deiana 1.17, Bertolini 1.55, Bongiorno 1.18 e Lussana 1.40.

Manlio CONTENTO (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.62, volto a chiarire e uniformare la formulazione dell'articolo 612-bis, commi terzo e quarto. Si evidenziano, in particolare, talune ipotesi nelle quali appare opportuno procedere d'ufficio. Si dichiara comunque disponibile a discutere eventuali modifiche.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 1.62 ritenendo opportuno che nelle ipotesi ivi previste il reato sia procedibile d'ufficio.

Rosa SUPPA (PD-U) ritiene che l'emendamento potrebbe essere riformulato facendo riferimento anche all'ipotesi delle minacce gravi.

Enrico COSTA (FI) invita a mantenere la coerenza del testo relativamente alle ipotesi nelle quali si può procedere a querela e a quelle nelle quali si può procedere d'ufficio.

Manlio CONTENTO (AN) alla luce di quanto emerso dal dibattito, riformula il proprio emendamento inserendo il riferimento alle ipotesi di cui all'articolo 612, secondo comma, del codice penale.

La Commissione respinge l'emendamento Contento 1.62 (nuova formulazione) (vedi allegato).

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Bertolini 1.56, del quale è cofirmataria.

La Commissione respinge l'emendamento Bertolini 1.56.

Giulia BONGIORNO (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.19, volto ad evidenziare le aggravanti di cui all'articolo 339 del codice penale che sono concretamente applicabili alla fattispecie di atti persecutori.

La Commissione respinge l'emendamento Bongiorno 1.19.

Enrico COSTA (FI) fa proprio l'emendamento Pecorella 1.20.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.20.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che in considerazione dell'approvazione dell'emendamento Samperi 1.12 (nuova formulazione), l'emendamento Suppa 1.21 non sarà posto in votazione.

Giulia BONGIORNO (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.23 volto a modificare e precisare il nomen juris del delitto in questione.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, evidenzia come per l'opinione pubblica sia più facile identificare la fattispecie di stalking con il nomen juris «atti persecutori».

La Commissione respinge l'emendamento Bongiorno 1.23.

Manlio CONTENTO (AN) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.61 volto a consentire che la persona offesa da una condotta suscettibile di integrare il reato di cui all'articolo 612-bis possa chiedere che il pubblico ministero autorizzi l'autorità di pubblica sicurezza a diffidare il responsabile dal compiere ulteriori atti persecutori. L'autorizzazione è data quando sussistono specifiche circostanze che fanno ritenere fondato il pericolo di reiterazione della condotta. Precisa quindi come in caso di atti persecutori l'azione del pubblico ministero sia fondamentale e insostituibile. Il pubblico ministero, in particolare, deve essere al più presto reso edotto della notitia criminis e investito di una competenza diretta.

Enrico COSTA (FI) ritiene che debbano essere esaminati congiuntamente gli emendamenti Contento 1.61, Samperi 1.24 e Pecorella 1.25, in modo tale da poter scegliere la soluzione che appare più razionale e concretamente applicabile.

Rosa SUPPA (PD-U) e Paola BALDUCCI (Verdi) sottolineano come dalla formulazione dell'emendamento Contento 1.61 non appaia del tutto chiaro quale sia l'autorità che deve autorizzare la diffida.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI fa presente che la diffida è atto amministrativo di competenza dell'autorità di pubblica sicurezza, non previsto dal codice penale, non sembra quindi conferente che sia il pubblico ministero ad autorizzarla. Ove si ritenesse diversamente, sarebbe necessario riscrivere le norme del codice di procedura penale che definiscono le competenze del pubblico ministero. Rileva inoltre una discrasia tra la formulazione del primo e del secondo comma. In particolare, non vi è un pubblico ministero procedente, non essendovi alcuna iscrizione nel registro dei reati.

Manlio CONTENTO (AN) ribadisce come la fattispecie di atti persecutori presenti delle particolarità tali da far ritenere che il pubblico ministero debba intervenire direttamente a tutela delle vittime, mentre esprime dei dubbi sul fatto che l'autorità di pubblica sicurezza possa assumere questo particolare ruolo. Le osservazioni del rappresentante del Governo potrebbero anche essere condivisibili, ma solo da un punto di vista formale. Occorre infatti configurare una figura di diffida che sia qualificabile come misura di sicurezza. In questo campo occorre una responsabilità diretta del magistrato.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) ricorda che la ratio delle norme che la Commissione  sta esaminando è di impedire l'escalation dagli atti persecutori a forme di reato più gravi. Occorre che la vittima sia tutelata ancor prima che si convinca a presentare la querela. In tal caso, tuttavia, è solo l'autorità di pubblica sicurezza che può intervenire, a meno che non si vogliano inserire nell'ordinamento delle nuove misure di prevenzione.

Enrico COSTA (FI) ritiene che sia possibile integrare la diffida, che ha carattere amministrativo, con misure cautelari successive alla presentazione della querela.

Giulia BONGIORNO (AN) fa presente che la diffida è già prevista in alcuni testi di pubblica sicurezza e che la stessa, pur se scarsamente applicata, risulta essere efficace. Rileva tuttavia che vi è una discrasia nella formulazione dell'emendamento in esame, poiché il primo comma presuppone che non sia stato ancora commesso il reato, a differenza di quanto avviene nel secondo comma.

Rosa SUPPA (PD-U) e Paola BALDUCCI (Verdi) sottolineano la necessità di distinguere due momenti, quello anteriore e quello successivo alla querela e stabilire per ciascuno di essi la forma più idonea di tutela preventiva.

Giancarlo LAURINI (FI) ritiene che la diffida possa essere particolarmente utile nelle forme previste dall'emendamento Pecorella 1.25.

Marilena SAMPERI (PD-U) ritiene che siano conciliabili le ipotesi previste dal primo comma dell'emendamento Contento 1.61, con gli opportuni adattamenti, e dall'emendamento Samperi 1.24. In tal modo sarebbe possibile disporre sia di una diffida di carattere amministrativo sia di una misura di carattere giurisdizionale.

Manlio CONTENTO (AN), rilevata la complessità della questione, ritiene che la seduta debba essere rinviata per consentire gli opportuni approfondimenti.

Pino PISICCHIO, presidente, apprezzate le circostanze, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 17.10.



 

ALLEGATO

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

 


ART. 1.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

4. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a quattro anni».

1. 31.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

4. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a quattro anni e la multa è aumentata fino a 40 mila euro».

1. 32.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

4. Nel caso in cui l'indagato è il coniuge o il convivente, un parente o un affine convivente, il giudice prescrive all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordina le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile.

5. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a sei anni».

1. 33.Lussana.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«Art. 612-bis. - (Delitto di molestia insistente). - 1. Chiunque pone in essere un intenzionale, malevolo e persistente comportamento finalizzato a seguire o a molestare un'altra persona con attività che allarmano o suscitano una ragionevole paura o disagio emotivo, che ledono la libertà morale o personale o la salute psicofisica della persona offesa, è punito con la reclusione fino a due anni.

2. Al fine di tutelare l'incolumità fisica o psicologica o la libertà personale o morale della persona offesa, dei suoi congiunti o di suoi conoscenti, il giudice può prescrivere all'indagato di non avvicinarsi al domicilio o ad altri luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, o al domicilio di parenti, di affini o di conoscenti della stessa.

3. La persona che si ritiene offesa dalle condotte di cui al comma 1 può presentare all'autorità giudiziaria competente formale richiesta di diffida all'autore delle stesse. L'autorità di pubblica sicurezza, su autorizzazione del pubblico ministero che procede, diffida formalmente l'indagato dal compiere ulteriori atti di molestia insistente.

4. Nel caso in cui l'indagato è il coniuge o il convivente, un parente o un affine convivente, il giudice prescrive all'indagato le misure cautelari di cui agli articoli 282-bis 283 e 285 del codice di procedura penale, nonché ordina le misure di cui agli articoli 342-bis e 342-ter del codice civile.

5. Se il reato è reiterato o commesso dopo specifica diffida da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, irrogata ai sensi del comma 3, la pena è aumentata fino a sei anni e la multa è aumentata fino a 60 mila euro».

1. 34.Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, comma 1, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con reiterate minacce o molestie, infligge forti sofferenze fisiche o mentali, ovvero determina un fondato timore per la sicurezza propria o di un terzo è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa di 20 mila euro.

1. 35.Lussana.

Al comma 1, Art. 612-bis, dopo la parola: reiteratamente, aggiungere le seguenti: a fini persecutori.

1. 1.Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis, sopprimere le parole: con qualunque mezzo.

1. 2.Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis, dopo le parole: con qualunque mezzo, aggiungere le seguenti: compresi i pedinamenti e i contatti indesiderati, ovvero con intrusioni nella vita privata realizzate attraverso sistemi informatici o telematici,.

1. 50.Balducci.

Al comma 1, Art. 612-bis, le parole da: in modo sino a: diverse sono sostituite dalle seguenti: suscitando in lui una grave sofferenza psichica o un fondato timore per la propria incolunità ovvero arrecandogli un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita.

1. 63.Contento.

Al comma 1, capoverso 612-bis, sostituire le parole da: in modo alla parola: dividere con le seguenti: suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecandogli un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita.

1. 63. (Nuova formulazione) Contento.

Al comma 1, Art. 612-bis, sostituire le parole: un grave disagio psichico con le seguenti: una grave sofferenza psichica.

1. 51.Balducci.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, sostituire la parola: giustificato con la seguente: fondato.

1. 36.Lussana.

Al comma 1, Art. 612-bis, sostituire le parole: giustificato timore con le seguenti: fondato timore.

1. 52.Balducci.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis, sostituire le parole: in modo tale da infliggergli un grave disagio psichico, ovvero da determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque da pregiudicare, con le seguenti: in modo idoneo a cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o paura, ovvero a determinare un giustificato timore per la sicurezza personale propria o di una persona vicina o comunque a pregiudicare.

1. 3.Bongiorno.

Al comma 1, Art. 612-bis, sostituire la parola: disagio con la parola: turbamento.

1. 4.Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis le parole: sicurezza personale, sono sostituite dalle seguenti: incolumità fisica o psichica.

1. 5.Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, sostituire le parole: di persona vicina con le seguenti: di persona ad esso legata da relazione affettiva.

1. 57.Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-bis le parole: o di una persona vicina, sono sostituite dalle  seguenti: di un prossimo congiunto, o della, persona con cui conviva stabilmente.

1. 6.Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, Art. 612-bis, comma 1, sopprimere le parole da: o comunque a: il suo modo di vivere.

1. 7.Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bisi vi richiamato, le parole: o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, sono soppresse.

1. 8.Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, Art. 612-bis ivi richiamato, le parole: o comunque da pregiudicare in maniera rilevante il suo modo di vivere, sono sostituite dalle seguenti: o comunque da ostacolare la persona offesa nello svolgimento delle proprie attività o nella normale conduzione della propria vita.

1. 9.Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, sopprimere le parole: in maniera rilevante.

1. 10.Suppa.

Al comma 1 sostituire le parole: il suo modo di vivere con le seguenti: le sue abituali condizioni di vita.

1. 11.Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 1, sopprimere le parole: a querela della persona offesa.

Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: e si procede d'ufficio.

1. 13.Pecorella.

Al comma 1, primo capoverso, le parole: da sei mesi a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: da sei mesi a 5 anni

1. 54. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis dopo le parole: reclusione da sei mesi a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa da 10mila a 20mila euro.

1. 39.Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis comma 1, dopo le parole: reclusione da sei mesi a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa fino a 20mila euro.

1. 38.Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-bis comma 1, dopo le parole: reclusione da sei mesi a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa fino a 10mila euro.

1. 37.Lussana.

Al comma 1, dopo le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni inserire le seguenti: La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge divorziato, separato anche non legalmente o da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva anche senza convivenza.

1. 12.Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, dopo le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni inserire le seguenti: La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

1. 12.(nuova formulazione) Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 1, Art. 612-bis dopo il primo comma, è aggiunto il comma 1-bis: Il fatto è punibile a querela della persona offesa se è commesso ai danni di un prossimo congiunto.

1. 14.Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis (Atti persecutori), dopo il comma primo, aggiungere il seguente comma: Il termine per la proposizione, della querela è di sei mesi, La querela proposta è irrevocabile.

1. 53.Balducci.

Al comma 1, Art. 612-bis sopprimere le parole:

1. 15.Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis le parole: ivi richiamato, il comma 2 sono soppresse.

1. 16.Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al secondo comma Art. 612-bis, ivi richiamato, le parole: fino a due terzi, sono sostituite dalle seguenti: fino alla metri, e dopo la parola: condannata, inserite le seguenti: con sentenza irrevocabile.

1. 17.Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, secondo capoverso, le parole: fino a due terzi sono sostituite dalle seguenti: fino al doppio.

1. 55.Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 2, dopo le parole: se il fatto è commesso aggiungere le seguenti: , a danno della stessa vittima,.

1. 18. Bongiorno.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 2, dopo le parole: da persona già condannata aggiungere le seguenti parole: anche in via non definitiva.

1. 40.Lussana.

Al comma 1, capoverso, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'Ufficio se il fatto è connesso nei confronti di un minore o se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339 oppure se il fatto è connesso con un altro delitto non perseguibile a querela da parte.

1. 62.Contento.

Al comma 1, capoverso, i commi 3 e 4 sono sostituiti dal seguente:

3. La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'Ufficio se il fatto è connesso nei confronti di un minore, se ricorre l'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 612 o se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339 oppure se il fatto è connesso con un altro delitto non perseguibile a querela da parte.

1. 62.(nuova formulazione) Contento.

Al comma 1, terzo capoverso, le parole: fino alla metà sono sostituite dalle seguenti: fino al doppio.

1. 56.Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, Art. 612-bis comma 3, sostituire le parole: se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339, con le seguenti: con anni, o da persona travisata, o con scritto anonimo, o in modo simbolico.

1. 19.Bongiorno.

Al comma 1, Art. 612-bis sopprimere il comma 4.

1. 20.Pecorella.

Al comma 1, Art. 612-bis ultimo comma, dopo le parole: procidibilità d'ufficio sono inserire le seguenti: La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge o comunque da persone già legata alla vittima di stabile legame affettivo.

1. 21.Suppa.

Al comma 1, capoverso, Art. 612-bis sostituire la rubrica: (Atti persecutori), con la seguente: (Molestie e minacce persecutorie).

1. 23.Bongiorno.

Al comma 1, sostituire il capoverso, Art. 612-ter con il seguente comma: La persona offesa da una condotta suscettibile di integrare il reato di cui all'articolo 612-bis, può chiedere che il pubblico Ministero autorizzi l'autorità di pubblica sicurezza a diffidare il responsabile dal compiere ulteriori atti persecutori.

L'autorizzazione è data quando sussistono specifiche circostanze che fanno ritenere fondato il pericolo di reitezazione della condotta.

1. 61.Contento.

Al comma 1, sopprimere il capoverso, Art. 612-ter.

Conseguentemente all'articolo 2 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. Dopo l'articolo 384 è inserito il seguente:

«Art. 384-bis - (Divieto provvisorio di avvicinamento). - 1. Anche fuori dai casi di flagranza, quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere imminente un pericolo per la incolumità della persona offesa, il pubblico ministero dispone con decreto motivato l'applicazìone provvisoria delle prescrizioni previste dall'articolo 282-ter c.p.p. nei confronti della persona gravemente indiziata del delitto previsto dall'articolo 612-bis codice penale.

2. Entro 48 ore dall'emissione del provvedimento, il pubblico ministero richiede la convalida al Giudice competente in relazione al luogo di esecuzione.

3. Il Giudice entro 5 giorni successivi fissa l'udienza di convalida dandone avviso, senza ritardo, al pubblico ministero, all'indiziato ed al difensore.

4. Quando risulta che il provvedimento è stato legittimamente eseguito, provvede alla convalida con ordinanza contro la quale il pubblico ministero e l'indiziato possono proporre ricorso per Cassazione.

5. Quando non provvede a norma del comma che precede, il Giudice dispone con ordinanza la revoca del provvedimento.

6. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3 e 3-bis dell'articolo 390 e dell'articolo 391».

1. 24.Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Il comma 1, Art. 612-ter è sostituito dal seguente: (Diffida). Quando sussistono specifici elementi che fanno ritenere fondato il pericolo del compimento di atti persecutori, l'autorità di pubblica sicurezza, su richiesta dell'interessato, convoca l'autore degli stessi e lo diffida dal proseguire nella sua condotta.

1. 25.Pecorella.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter al comma 3 si sostituiscono le parole da: con le forme sino a: penale con la seguente: personalmente.

1. 49.Suppa.

Al secondo comma dell'Art. 612-ter secondo comma, ivi richiamato, le parole: specifici elementi sono sostituite dalle seguenti: specifici  ed obiettivi elementi di fatto.

1. 26.Deiana, Gogodi, Farina, De Simone, Guadagno.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: denunciati all'autorità, aggiungere le seguenti parole: il pubblico ministero dispone la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, convalidata entro 48 ore dal giudice.

1. 41.Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: denunciati all'autorità, aggiungere le seguenti parole: il pubblico ministero dispone la misura del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, convalidata entro 48 ore dal giudice.

1. 42.Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: la reclusione è aumentata fino a sei anni aggiungere le seguenti parole: e la multa è aumentata fino a 40mila euro.

1. 44.Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo le parole: la reclusione è aumentata fino a sei armi aggiungere le seguenti parole: è aumentata da due a sei anni.

1. 43.Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, comma 4, dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

4-bis. Per i responsabili del reato di cui all'articolo 612-bis, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo.

4-ter. Agli imputati per il reato di cui all'articolo 612-bis non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale.

4-quater. I condannati per il delitto di cui all'articolo 612-bis sono esclusi dalla concessione dei benefici di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

1. 47.Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 612-bis, se ricorrono le condizioni previste dagli articoli 453 e seguenti del codice di procedura penale, il pubblico ministero procede con le forme del giudizio immediato.

1. 45.Lussana.

Al comma 1, capoverso Art. 612-ter, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Per i responsabili del reato di cui all'articolo 612-bis, è previsto l'arresto obbligatorio e si procede con giudizio direttissimo».

1. 46.Lussana.

Al comma 2, sopprimere il comma 2.

1. 27.Pecorella.

Al comma 2 sostituire le parole: a seguito atti persecutori di cui all'articolo 612-bis. con le seguenti: da persona già autore di atti persecutori di cui all'articolo 612-bis.

1. 48.Suppa.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

Art. 609-ter del codice penale, al comma 1, aggiungere: 6) se il fatto è commesso in seguito ad atti persecutori di cui all'articolo 612-bis.

1. 28.Pecorella.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

4. All'articolo 165 del codice penale aggiungere i seguenti commi:

2. Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 612-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinato, se il condannato non si oppone, alla partecipazione ad un programma di riabilitazione.

3. Il Ministro della Giustizia, d'intesa con il Ministro della salute, disciplina, con decreto da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i programmi di riabilitazione di cui al comma 4 del presente articolo.

1. 29. Bimbi, Bellanova, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Di Girolamo, Fasciani, Fincato, Fontana, Intrieri, Narducci, Ottone, Pertoldi, Samperi, Schirru, Vico, Bafile, Gozi, Servodio.

ART. 2.

Al comma 1 nell'articolo 2 abrogare il comma 1.

2. 1.Pecorella.

Al comma 2, sostituire le parole da: il comma 1-bis a: 612-bis con le seguenti: comma 1-bis, dopo la parola: 609-bis è aggiunta la seguente: 612-bis.

2. 22.Bongiorno.

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

3. All'articolo 393, il comma 2-bis è sostituito dal seguente: Con la richiesta di incidente probatorio di cui all'articolo 392 comma 1-bis il pubblico ministero deposita gli atti di indagine indispensabili all'assunzione della prova.

2. 10. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3) Al comma 5-bis dell'articolo 398 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) le parole: e 609-octies sono sostituite dalle seguenti: , 609-octies e 612-bis;

2) le parole: vi siano minori di anni 16 sono sostituite dalle seguenti: vi siano minorenni ovvero persone offese anche maggiorenni;

3) le parole: quando le esigenze del minore sono sostituite dalle seguenti: quando le esigenze di tutela delle persone;

4) le parole: l'abitazione dello stesso minore sono sostituite dalle seguenti: l'abitazione della persona interessata all'assunzione di prova.

2. 3. Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenza di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi, o comunque legate da relazione affettiva.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; e sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio assistenziali del territorio.

2. 4.Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Al comma 5, capoverso Art. 28-bis, commi 1 e 2 sostituiti dai seguenti:

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'indagato di mantenere una distanza determinata dai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero da quest'ultima.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1, il giudice può prescrivere all'indagato di mantenere una distanza determinata dai luoghi abitualmente frequentati da prossimi congiunti dalla persona offesa o da terzi anche conviventi ovvero da quest'ultimi.

2. 15.Contento.

Al comma 5 al numero 1 aggiungere dopo: persone offese le parole: e/o il divieto di utilizzare nei confronti della stessa mezzi di comunicazione telefonici o telematici.

2. 6.Bianchi, Lucà, Codurelli.

Al comma 5, capoverso, Art. 282-ter, comma 2, sostituire le parole: può prescrivere con le seguenti parole: prescrive.

2. 12.Lussana.

Al comma 5, capoverso, Art. 282-ter, comma 2, dopo la parola: conviventi aggiungere le seguenti: o comunque a lei vicine.

2. 7.Bongiorno.

Al comma 5, capoverso, Art. 282-ter, comma 3, dopo la parole: per motivi di lavoro inserire le parole seguenti: ovvero per esigenze abitative.

2. 5.Pecorella

Al comma 5, capoverso, Art. 282-bis, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni, alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

2. 8.Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

6. Al comma 4-ter dell'articolo 498 sono apportate le seguenti modificazioni:

5) le parole: e 609-octies sono sostituite dalle seguenti: , 609-octies e 612-bis;

6) dopo le parole: d'esame del minore vittima del reato sono inserite le seguenti: ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato;

2. 9.Samperi, Suppa, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. Art. 342-ter, comma 3, si sopprimere le parole da: Questa non può essere superiori fino a: 1 strettamente necessario.

2. 11.Suppa, ....

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo:

Art. 2-bis. (Gratuito patrocinio). - Il patrocinio delle vittime di reati di cui all'articolo 612-bis del codice penale è a totale carico dello Stato.

2. 01.Lussana.

ART. 3.

Sopprimerlo.

3. 1.Cirielli.

Sopprimerlo.

3. 2.Cirielli.

È soppresso.

3. 67. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Sopprimerlo.

3. 53.Lussana.

Sopprimere il comma 1.

3. 3.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 1 è soppresso.

3. 71. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a), e ovunque ricorrono nell'articolo, le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere contenute nel presente articolo sono sostituite dalle seguenti: fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali.

3. 4.Cirielli, La Russa, Alemanno.

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: o sessuali.

3. 5....

Al comma 1, lettera a): sopprimerla.

3. 6.Cirielli.

Al comma 1, la lettera a) è soppressa.

3. 68. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 54.Lussana.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 7.Palomba.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3. 8.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera a) le parole: fondati dall'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite con: di sesso.

3. 11.Cirielli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti parole: o compie gravi atti di discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;.

3. 59.Lussana.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti parole: , o compie, in violazione di disposizioni di legge, gravi atti di discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere;.

3. 60.Lussana.

Al comma 1 lettera a) le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. 74. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a) le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.

3. 58. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a) eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.

3. 10.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 1 lettera a) le parole: sull'identità di genere sono soppresse.

3. 12.Cirielli.

Al comma 1, lettera a) le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.

3. 59. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera a) eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.

3. 13.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

Conseguentemente, al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere; al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere; al comma 2, sopprimere le parole: o sull'identità di genere; all'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: o sull'identità di genere; nel Titolo della proposta di legge, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

3. 47.Capotosti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

3. 14.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

3. 55.Lussana.

Al comma 1 la lettera b) è soppressa.

3. 69. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) al comma 1, la lettera b) è sostituita con la seguente:

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga violentemente a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali etnici, nazionali o religiosi o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

3. 61.Lussana.

Al comma 1 lettera b), le parole: fondati dall'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite con le seguenti: di sesso.

3. 16.Cirielli.

Al comma 1 lettera b) le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. 75. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera b) eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.

3. 17.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera b) le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.

3. 60. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Comma 1 lettera b), le parole: sull'identità di genere sono soppresse.

3. 18.Cirielli.

Al comma 1, lettera b) le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.

3. 61. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

3. 49.Capotosti.

Al comma 1, lettera b) eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.

3. 19.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 1 sopprimere la lettera c).

3. 23.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 1 la lettera c) è soppressa.

3. 70. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

3. 56.Lussana.

Al comma 1, lettera c), le parole: fondati dall'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite con le seguenti: di sesso.

3. 21. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1 lettera c) le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. 76. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera c) eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.

3. 22.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 1, lettera c) le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.

3. 62. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1 lettera e), le parole: sull'identità di genere sono soppresse.

3. 24.Cirielli.

Al comma 1, lettera e) le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.

3. 63. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

3. 50.Capotosti.

Al comma 1, lettera e) eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.

3. 25.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 2 è soppresso.

3. 26.Cirielli.

Sopprimere il comma 2.

3. 27.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Sopprimere il comma 2.

3. 57.Lussana.

Il comma 2 è soppresso.

3. 72. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi».

3. 30.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi».

3. 31.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi razziali, etnici, religiosi».

3. 34.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi razziali, nazionali, religiosi».

3. 32.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi religiosi».

3. 35.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione o violenza per motivi religiosi».

3. 36.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione e odio per motivi religiosi».

3. 37.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. All'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Discriminazione per motivi etnici, nazionali, religiosi».

3. 33.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

3. 38.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 2 sesto capoverso, le parole: fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite da: di sesso.

3. 39.Cirielli.

Al comma 2, le parole: o fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: , di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. 77. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: sull'orientamento sessuale o.

3. 35.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 2, le parole: o fondati sull'orientamento sessuale sono soppresse.

3. 64. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 2 eliminare le seguenti parole: o sull'identità di genere.

3. 36.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 2, le parole: o sull'identità di genere sono soppresse.

3. 64. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 2 sesto capoverso, le parole: sull'identità di genere sono soppresse.

3. 40.Cirielli.

Al comma 2, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

3. 51.Capotosti.

Al comma 3 é soppresso.

3. 43.Cirielli.

Il comma 3 è soppresso.

3. 73. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Sopprimere il comma 3.

3. 58.Lussana.

Sopprimere il comma 3.

3. 44.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 3, sostituire le parole: o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere con le seguenti: o sessuale.

3. 38.Bongiorno.

Al comma 3, le parole: orientamento sessuale o dall'identità di genere sono sostituite da: dal sesso.

3. 45.Cirielli.

Al comma 3, le parole: o motivato dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere sono sostituite dalle seguenti parole: di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

3. 78. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 3 eliminare le seguenti parole: dall'orientamento sessuale o.

3. 39.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 3, le parole: o motivato dall'orientamento sessuale sono soppresse.

3. 65. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 3, le parole: o dall'identità di genere sono soppresse.

3. 66. Bertolini, Paoletti Tangheroni, Carfagna, Santelli.

Al comma 3, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

3. 52.Capotosti.

Al comma 3 eliminare le seguenti parole: o dall'identità di genere.

3. 41.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Al comma 3, le parole: dall'identità di genere sono soppresse.

3. 42.Cirielli.

Sopprimere il comma 4.

3. 46.Mazzoni, Capitanio Santolini.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis. - 1. Le autorità pubbliche, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, promuovono:

a) campagne d'informazione e sensibilizzazione volte alla prevenzione degli atti persecutori;

b) informazione sulle misure previste dalla legislazione vigente riguardo gli atti persecutori;

c) l'informazione sui servizi e sui centri antiviolenza cui siano attribuite competenze e funzioni socio-assistenziali, facilmente individuabili e raggiungibili dall'utenza vittima di atti persecutori;

d) le informazioni sui luoghi e gli enti competenti a ricevere denunce o segnalazioni in materia di atti persecutori.

3. 01.Samperi, Lupi, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis. (Diritto all'assistenza sociale integrale). - 1. I servizi sociali devono garantire alle persone vittime di atti persecutori le cure, le soluzioni di emergenza e il sostegno necessari ai fini di un totale recupero.

2. L'attività dei servizi sociali di cui al comma 1 è coordinata con quella delle Forze di polizia e dei magistrati competenti ad emanare provvedimenti d'urgenza nei casi di atti persecutori.

3. 02.Samperi, Lupi, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

Art. 3-bis. (Diritti lavorativi). - 1. Le persone vittime di gravi atti persecutori hanno diritto alla riduzione e alla riorganizzazione dell'orario di lavoro, alla mobilità geografica, alla sospensione dell'attività lavorativa con conservazione del posto di lavoro o alla risoluzione del contratto di lavoro.

2. Le assenze o i ritardi motivati dalla situazione fisica o psicologica causata dagli atti persecutori sono giustificati in base al parere dei servizi sociali o sanitari o dei centri antiviolenza.

3. 03.Samperi, Lupi, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Incostante, Bianchi, Intrieri.

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

Art. 4-bis. (Prevenzione e contrasto dei reati di cui all'articolo 1 e valutazione di efficacia della legge). 1. Sono istituite, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, la Consulta dei Centri Antiviolenza, la Consulta della Rete Antiviolenza delle Città e  delle Amministrazioni Pubbliche, la Consulta delle Associazioni e degli Osservatori GLBT.

2. Le Consulte sono organismi di consultazione del Governo per le campagne di informazione relative al perseguimento dei reati di cui all'articolo 1 e per la valutazione periodica degli effetti della presente legge in ordine alla prevenzione e al contrasto degli stessi.

3. 04. Bimbi Bellanova, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Di Girolamo, Fasciani, Fincato, Fontana, Intrieri, Ghizzoni, Narducci, Ottone, Pertoldi, Samperi, Schirru, Vico, Bafile, Gozi, Servodio.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 4. - (Misure a sostegno delle vittime del reato di molestie insistenti e discriminazione fondata sull'orientamento sessuale) - 1. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di molestie insistenti, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla vittima stessa, tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio, ed in particolare nella zona di residenza, e di provvedere inoltre ed accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesta.

2. Le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di discriminazione fondata sull'orientamento sessuale, di cui all'articolo 1 della presente legge, hanno l'obbligo di fornire alla stessa tutte le informazioni utili sugli Osservatori GLBT presenti sul territorio e dì accompagnare la vittima presso tali strutture, qualora ne faccia espressamente richiesto.

3. 05.Bimbi Bellanova, Benzoni, Codurelli, De Biasi, Di Girolamo, Fasciani, Fincato, Fontana, Intrieri, Ghizzoni, Narducci, Ottone, Pertoldi, Samperi, Schirru, Vico, Bafile, Gozi, Servodio.

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Art. 4. - (Entrata in vigore) La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

3. 06.Lussana.

TITOLO

Nel Titolo della proposta di legge, sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

Tit. 1. Capotosti.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 13 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO indi del vicepresidente Daniele FARINA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 10.10.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 12 dicembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che all'esito del dibattito di ieri relativo all'istituto della diffida ha presentato un emendamento (vedi allegato) che tiene conto degli interventi che si sono svolti.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.100.

Manlio CONTENTO (AN), per quanto l'emendamento possa essere migliorato sotto il profilo della formulazione, dichiara di condividerne il contenuto che riprende e risolve le diverse questioni sollevate nel corso della seduta di ieri in ordine all'istituto della diffida da applicare al reato di atti persecutori.

Enrico COSTA (FI) ritiene che l'emendamento presentato dal relatore sia sostanzialmente condivisibile, anche se esprime alcune perplessità sull'ultimo comma relativo all'ipotesi in cui si procede d'ufficio per il reato di atti persecutori quando questi siano commessi da persona diffidata. Ritiene che sarebbe opportuno individuare un limite temporale entro il quale far operare tale disposizione, come per altro già accade per altre ipotesi di diffida già previste dall'ordinamento. Inoltre,  occorre considerare che contro la diffida dovrebbe essere ammesso il ricorso al giudice amministrativo, per cui sarebbe opportuno riflettere come tale giudice possa conoscere degli elementi di fatto che hanno portato all'adozione dell'atto oggetto di ricorso. Un'ulteriore questione è quella di prevedere che l'ultimo comma sia applicabile solamente nel caso in cui il soggetto diffidato compia degli atti persecutori nei confronti del soggetto istante.

Lanfranco TENAGLIA (PD-U) dichiara di condividere l'emendamento del relatore che consente una tutela penale anticipata nel caso di atti persecutori. La formulazione dell'emendamento è sicuramente condivisibile, in quanto garantisce la persona diffidata e, allo stesso tempo, attribuisce al giudice un certo margine di discrezionalità nella valutazione dei fatti che possono portare alla diffida.

Giulia BONGIORNO (AN) ritiene che l'emendamento presentato dal relatore sia sostanzialmente condivisibile anche se ritiene opportuno privilegiare maggiormente la natura prognostica del giudizio di pericolosità che deve essere compiuto dal questore nel decidere se adottare l'atto di diffida. Sottolinea infatti che l'istituto della diffida potrà avere una valenza pratica solo nel caso in cui possa essere utilizzato come strumento per prevenire glia atti persecutori. Per raggiungere tale obiettivo è opportuno modificare il secondo comma dell'emendamento del relatore sostituendo la parte in cui si prevede che la diffida possa essere adottata qualora il questore ritiene fondata l'istanza. In tal caso sarebbe opportuno precisare che la diffida può essere adottata ogni qual volta sussistano precisi elementi dai quali è desumibile la possibilità di una futura reiterazione degli atti persecutori.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, pur comprendendo le perplessità dell'onorevole Bongiorno, ritiene di non riformulare il proprio emendamento in quanto questo comunque consente al questore di adottare un atto la cui valenza è proprio quella di impedire ulteriori atti persecutori.

Giulia BONGIORNO (AN) ribadisce le proprie perplessità sull'emendamento, ritenendo che così come riformulato comporti il rischio di introdurre nell'ordinamento più che uno strumento preventivo volti ad impedire volti atti persecutori, uno strumento punitivo di atti persecutori già posti in essere.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ribadisce il proprio favore all'emendamento del relatore, ritenendo che questo sia formulato in maniera tale da coprire tutte le ipotesi in cui è necessario garantire alla vittima strumenti adeguati di tutela anche preventiva rispetto al rischio di atti persecutori.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) ritiene che le osservazioni dell'onorevole Bongiorno siano superate dalla stessa struttura del reato di atti persecutori, il quale viene posto in essere attraverso la commissione di una serie di atti tra loro collegati.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, all'esito del dibattito sul suo emendamento presenta una riformulazione del medesimo (vedi allegato).

La Commissione approva l'emendamento del relatore 1.100 (nuova formulazione).

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento del relatore 1.100 (nuova formulazione) non saranno posti in votazione gli emendamenti Contento 1.61, Samperi 1.24, Pecorella 1.25, Suppa 1.49, Deiana 1.26, Lussana 1.41, 1.42, 1.44, 1.43, 1.47, 1.45 e 1.46.

Enrico COSTA (FI) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Pecorella 1.27, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 1 del testo unificato, raccomandandone l'approvazione.

Manlio CONTENTO (AN) dichiara di essere favorevole all'emendamento 1.27, il quale sopprime una disposizione del testo erronea volta a prevedere l'ergastolo nel caso in cui la morte sia conseguenza di atti persecutori. in questo caso sarebbe sufficiente applicare i principi generali in base ai quali vi è un concorso di reati. Inoltre nel caso in cui la morte sia conseguenza degli atti persecutori ricorre l'ipotesi di premeditazione, la quale è di per sé sufficiente per punire con l'ergastolo il reato di omicidio.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ribadisce la propria contrarietà all'emendamento 1.27, rilevando che la disposizione che questo è diretto a sopprimere si riferisce ad un fenomeno grave che si verifica nei casi di atti persecutori nel 10 per cento dei casi. La disposizione è quindi volta a punire l'ipotesi in cui si verifica una sorta di progressione criminosa da un reato meno grave a un reato più grave. Osserva inoltre che in alcuni casi non sussiste alcuna premeditazione.

Enrico COSTA (FI) osserva che la disposizione che l'emendamento in questione intende sopprimere rappresenterebbe una peculiarità nell'ordinamento in quanto l'aggravamento di pena per un determinato reato sarebbe determinata non tanto dalla modalità di commissione del medesimo o comunque da circostanze in esso inerenti, quanto piuttosto da un fatto commesso antecedentemente rispetto al quale la morte della vittima potrebbe anche non essere collegata teleologicamente.

Paola BALDUCCI (Verdi) dichiara di condividere le osservazioni del relatore, ritenendo opportuno prevedere l'aggravamento della pena prevista per l'ergastolo in ragione della peculiarità del fenomeno delle molestie insistenti.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene che la circostanza che la disposizione del testo unificato che si intende sopprimere sia peculiare rispetto ad altre disposizioni penali non sia un ostacolo per il legislatore, il quale ha come limiti solamente quelli dettati dalla Costituzione, ed in particolare, dal principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Manlio CONTENTO (AN) ribadisce la propria contrarietà al comma 2, dell'articolo 1 del testo unificato.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ribadisce il parere favorevole sull'emendamento 1.27, ritenendo che nel caso di omicidio successivo agli atti persecutori debba essere applicato l'istituto del concorso di reati.

Rosa SUPPA (PD-U) ritiene opportuno non sopprimere il comma 2, in quanto compimento di atti di stalking si conclude troppo spesso con l'omicidio della vittima.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI sottolinea come in realtà l'aggravamento non intervenga sulla fattispecie degli atti persecutori ma su quella di omicidio.

Enrico COSTA (FI) ricorda che una simile forma di aggravamento non è stata prevista nemmeno con riferimento al reato di tortura e, a maggior ragione, non sembra opportuno inserirlo con riferimento agli atti persecutori.

La Commissione respinge l'emendamento Pecorella 1.27.

Pino PISICCHIO, presidente, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.20, riprende alle 10.25.

Rosa SUPPA (PD-U) ritira il proprio emendamento 1.48.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 1.28, s'intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Manlio CONTENTO (AN) esprime un giudizio fortemente negativo sull'emendamento Bimbi 1.29.

Giulia BONGIORNO (AN) concorda con l'onorevole Contento e aggiunge che l'emendamento in questione introdurrebbe una disposizione a forte rischio di incostituzionalità.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, in considerazione di quanto è emerso da dibattito, modificando il proprio precedente avviso, esprime parere contrario sull'emendamento Bimbi 1.29.

La Commissione respinge l'emendamento Bimbi 1.29.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI fa presente che la disposizione di cui all'articolo 1, comma 3, determina, nel caso in cui il reato di violenza sessuale sia commesso in seguito ad atti persecutori, una riduzione di pena rispetto a quella che risulterebbe dall'applicazione dell'articolo 81 del codice penale. Ritiene quindi che la Commissione debba riflettere anche su questo delicato aspetto.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, evidenzia come la questione posta dal rappresentante del Governo, sia estremamente seria e delicata. Trattandosi peraltro di una parte del testo già esaminata dalla Commissione, ricorda che è necessario il consenso unanime per apportare eventuali modifiche all'articolo 1, comma 3. Ritiene quindi opportuno accantonare momentaneamente la questione e verificare, una volta concluso l'esame dell'articolo 1, se sussistano i presupposti per apportare una modifica.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, si rammarica di non aver potuto partecipare ai lavori della Commissione sin dalle 9.30, poiché impegnata nella discussione che contemporaneamente si stava svolgendo in Assemblea. Si dice quindi perplessa sulla sussistenza dei presupposti di legittimità della seduta Commissione giustizia.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, precisa che, per quanto concerne il coordinamento dei lavori della Commissione con quelli dell'Assemblea, l'unico limite per la Commissione è rappresentato dallo svolgimento di votazioni in Assemblea. Precisa altresì che questa mattina quando era riunita la Commissione Giustizia in Assemblea non si sono svolte votazioni e che la seduta della Commissione, originariamente convocata per le 9.30 è stata rinviata alle 10. Sottolinea che comunque la seduta della Commissione è stata sospesa nel momento in cui il Presidente della Camera ha disposto la sconvocazione. La seduta è ripresa quando la seduta dell'Assemblea è stata sospesa.

Enrico COSTA (FI) conferma che il presidente Pisicchio ha organizzato e gestito i lavori della Commissione in modo del tutto conforme al Regolamento. Conferma inoltre di avere partecipato alla discussione che si è finora svolta in Commissione, nella consapevolezza della sua legittimità in relazione alle attività che contemporaneamente si stavano svolgendo in Assemblea.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ringrazia l'onorevole Costa per il suo intervento, con il quale conferma la tradizione di grande lealtà e correttezza che caratterizza i rapporti fra i deputati appartenenti alla Commissione giustizia.

Enrico COSTA (FI) fa proprio l'emendamento Pecorella 2.1, volto a sopprimere l'articolo 2, comma 1, con il quale si intende estendere la possibilità di disporre intercettazioni anche per il delitto di atti persecutori.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI conferma il proprio parere contrario sull'emendamento in esame. Fa presente infatti che, se l'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, prevede che le intercettazioni possano essere  disposte per il reato di minaccia, appare illogico non prevedere che le intercettazioni possano essere disposte per il reato di atti persecutori, che è caratterizzato da una pluralità di minacce.

Enrico COSTA (FI) ricorda che l'articolo 266 del codice di procedura penale è formulato in modo estremamente impreciso, come d'altronde più volte evidenziato dalla dottrina, e che lo stesso non contempla la possibilità di disporre intercettazioni per reati ben più gravi.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Pecorella 2.1 e approva gli emendamento Bongiorno 2.2 e Suppa 2.14.

Rosa SUPPA (PD-U) ritira l'emendamento Samperi 2.10, del quale è cofirmataria.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, con riferimento all'emendamento Samperi 2.3, propone, al fine di evitare problemi interpretativi, di riformulare il punto n. 2) nel senso di fare riferimento ai soli minorenni e non anche alle «persone offese anche maggiorenni».

Rosa SUPPA (PD-U) accetta la proposta di riformulazione dell'emendamento Samperi 2.3, del quale è cofirmataria.

La Commissione approva l'emendamento Samperi 2.3, così come riformulato.

Enrico COSTA (FI) rilevata la complessità dell'emendamento Samperi 2.4, chiede se sia possibile sospendere brevemente la seduta per consentire i dovuti approfondimenti.

Pino PISICCHIO, presidente, apprezzate le circostanze, sospende brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 11.15, riprende alle 11.25.

Enrico COSTA (FI) dopo aver ringraziato il presidente Pisicchio per avere concesso la sospensione della seduta, pur affermando di condividere i principi alla base dell'emendamento Samperi 2.4, esprime talune perplessità sull'indeterminatezza della fattispecie che descrive i presupposti della misura cautelare ivi prevista, con particolare riferimento al concetto di «avvicinamento». Sotto questo profilo rileva che l'emendamento Contento 2.15 appare meglio formulato.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) ritiene che, data la natura del reato di atti persecutori, appare opportuno lasciare un certo margine di discrezionalità al giudice, anche nella determinazione delle più opportune misure preventive e cautelari. Esprime quindi perplessità sulla formulazione dell'emendamento Contento 2.15 laddove prevede che il divieto di avvicinamento possa riferirsi a distanze determinate.

Manlio CONTENTO (AN) evidenzia come la disciplina prevista dal suo emendamento 2.15 e quella dell'emendamento Samperi 2.4 siano in realtà perfettamente conciliabili. Ritiene infatti opportuno che il giudice possa, apprezzate le circostanze del caso concreto, disporre sia il divieto di avvicinamento a determinati luoghi sia l'obbligo di mantenere una determinata distanza.

Paolo GAMBESCIA (PD-U) ritiene convincenti le argomentazioni dell'onorevole Contento.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI sottolinea la necessità di verificare come la disciplina in esame interferisca con l'articolo 282-bis del codice di procedura penale, creando possibili sovrapposizioni.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, all'esito di quanto è emerso da dibattito presenta l'emendamento 2.100, volto a conciliare tutte le istanze rappresentate (vedi allegato). L'emendamento in particolare armonizza la formulazione degli  emendamenti Samperi 2.4, Contento 2.15 e Pecorella 2.5.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 2.100.

Enrico COSTA (FI) evidenzia l'opportunità di scorporare in sede di coordinamento formale il comma 5 dell'articolo 1-bis testé introdotto con l'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che in considerazione dell'approvazione dell'emendamento 2.100 del relatore, non saranno posti in votazione gli emendamenti Bianchi 2.6, Lussana 2.12, Bongiorno 2.7, Pecorella 2.5 e Samperi 2.8.

Enrico COSTA (FI) chiede al rappresentante del Governo di precisare le ragioni per le quali ha espresso parere contrario sull'emendamento Samperi 2.9.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI chiarisce di non essere contrario al principio sotteso all'emendamento, ma di ritenere che l'intervento sia parziale.

La Commissione approva l'emendamento Samperi 2.9.

Rosa SUPPA (PD-U) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.11, volto a fissare un periodo di efficacia adeguato per gli ordini di protezione all'articolo 342-ter del Codice civile.

Manlio CONTENTO (AN) rileva che, trattandosi di provvedimenti che incidono sulla libertà personale, il periodo di efficacia non può essere illimitato.

Enrico COSTA (FI) ritiene superfluo l'emendamento, poiché l'articolo 342-ter del Codice civile prevede la possibità di prorogare il termine di efficacia degli ordini di protezione.

Rosa SUPPA (PD-U) riformula il suo emendamento 2.11 nel senso di sostituire le parole «sei mesi» con le seguenti: «dodici mesi», in modo tale da ampliare le possibilità di prorogare il termine di efficacia degli ordini di protezione (vedi allegato).

La Commissione approva l'emendamento Suppa 2.11 (nuova formulazione)

Pino PISICCHIO presidente e relatore, modificando il proprio precedente parere, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lussana 2.01.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) fa proprio l'articolo aggiuntivo Lussana 2.01.

La Commissione respinge l'articolo Lussana 2.01.

Pino PISICCHIO presidente e relatore, ricorda come il sottosegretario Li Gotti avesse posto la questione, seria e delicata, relativa all'articolo 1, comma 3. Tale disposizione, infatti, comporterebbe l'applicazione di una pena inferiore rispetto a quella risultante dall'applicazione dell'articolo 81 del Codice penale. Ritenendo opportuno sopprimere il predetto articolo 1, comma 3, presenta l'emendamento soppressivo 1.300. Ricorda altresì che, per intervenire su una parte del testo già esaminata dalla Commissione, è necessario il consenso unanime. Non essendovi obiezioni, pone in votazione il suo emendamento 1.300.

La Commissione approva l'emendamento 1.300 del relatore.

Edmondo CIRIELLI (AN) sottolinea come l'articolo 3 non sia il risultato di un adeguato bilanciamento fra gli interessi che intende tutelare ed interessi di rilevanza costituzionale, quali la libertà di pensiero e la libertà di associazione. Ritiene quindi che tale articolo debba essere soppresso o quantomeno modificato in modo sostanziale.

Patrizia PAOLETTI TANGHERONI (FI) concorda con l'onorevole Cirielli, sottolineando come l'articolo 3 sia sostanzialmente superfluo e finisca per complicare l'applicazione di norme già esistenti.

Franco GRILLINI (Misto-Socp.C) ricorda come l'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che diventerà operativa dal 2009, riconosca i diritti dei quali si sta discutendo, e come la stessa sia stata approvata anche con il voto di Alleanza nazionale e Forza Italia. Ribadisce altresì che l'articolo 3 del provvedimento in esame, facendo riferimento ad atti di discriminazione, non introduce un reato di opinione né costituisce un presupposto per il riconoscimento di diritti ulteriori. Si tratta quindi solo di stabilire se si vuole che l'Italia si adegui alla normativa comunitaria.

Manlio CONTENTO (AN) evidenzia come le rassicurazioni circa l'intenzione di non introdurre nell'ordinamento giuridico un reato di opinione non possano essere sufficienti, poiché, una volta approvata una norma, sarà l'interprete ad applicarla. Le rassicurazioni, pertanto, dovrebbero essere accompagnate quantomeno da una riformulazione dell'articolo 3 volta a garantire in concreto il rispetto della libertà di pensiero.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, rileva che i profili più critici e problematici della discussione si imperniano sull'articolo 3, comma 1, lettera a), cioè sulle disposizioni relative alla discriminazione. Pertanto i presentatori degli emendamenti soppressivi dell'articolo 3 potrebbero ritirarli e consentire così di passare direttamente agli emendamenti soppressivi della lettera a).

Carlo LEONI (Ulivo) ritiene opportuno non invertire l'ordine di votazione e affrontare in primo luogo le questioni connesse all'articolo 3, comma 1, lettera a).

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, fa presente di non aver assolutamente rappresentato l'opportunità di invertire l'ordine di votazione ma di passare agli emendamenti soppressivi della lettera a) successivamente al ritiro degli emendamenti soppressivi dell'intero articolo.

Enrico COSTA (FI) rileva come sembri sussistere l'obiettivo comune di non creare un reato di opinione e quindi di evitare interpretazioni estensive della lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975. Ritiene quindi necessario effettuare una verifica della giurisprudenza sulla predetta disposizione, al fine di trarre eventuali utili indicazioni. Concorda con l'onorevole Contento sul fatto che le rassicurazioni di non voler introdurre un reato di opinione non sono sufficienti, poiché la norma sarà comunque interpretata ed applicata dal giudice. Esprime inoltre forti perplessità sulla collocazione dell'articolo 3 nel contesto del provvedimento in esame.

Ricorda infine che l'articolo 1-bis del disegno di legge di conversione del decreto-legge sulla sicurezza, all'esame delle Commissioni riunite I e II, determinerà comunque l'abrogazione della norma della legge Mancino che si intende modificare con l'articolo 3 del provvedimento in esame. Pertanto, il lavoro che si sta svolgendo in Commissione giustizia in materia di omofobia è perfettamente inutile se l'articolo 3 andrà ad incidere su una norma che non esiste più.

Edmondo CIRIELLI (AN) dichiara di condividere in linea di principio le osservazioni dell'onorevole Grillini, sottolineando come Alleanza nazionale condivida la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e sia contraria ad ogni forma di discriminazione. Ricorda inoltre che la tutela dei diritti implica il previo bilanciamento dei diritti medesimi e non richiede necessariamente che chi li viola sia punito con una sanzione penale. Quanto alle considerazioni in merito ai reati di opinione, invita alla semplice lettura dell'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché del comma 3 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 che punisce non solo  chi commette, ma anche chi istiga a commettere determinati fatti.

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur) ritiene che l'articolo 3, con particolare riferimento al concetto di identità di genere, si ponga in contrasto con la Costituzione e determini un grave vulnus nell'ordinamento giuridico. Il concetto di identità di genere è estremamente indeterminato, crea una inopportuna confusione e sovrapposizione fra il concetto di «genere» e quello di «specie», aprendo le porte dell'ordinamento ad ogni forma di relativismo. Sottolinea come, per quanto sia indiscutibile il diritto delle minoranze ad essere tutelate, non siano invece accettabili forme di prepotenza, ovvero l'imposizione ad una maggioranza di idee, costumi e comportamenti che appartengono ad una minoranza.

Giancarlo LAURINI (FI) sottolinea l'esigenza di costruire una norma condivisa che raggiunga effettivamente lo scopo di combattere le discriminazioni senza, tuttavia, andare oltre tale scopo. A tale fine è indispensabile tenere ferma la distinzione fra reato di opinione e comportamento concretamente lesivo dell'interesse protetto. Potrebbe quindi essere opportuno esaminare per prima la lettera b) del comma 1 che riguarda comportamenti violenti e concretamente lesivi di interessi.

Erminia MAZZONI (UDC) riterrebbe opportuna una sospensione della seduta per consentire gli opportuni approfondimenti.

Daniele FARINA, presidente, avverte che i lavori della Commissione saranno sospesi subito dopo la votazione degli emendamenti soppressivi dell'articolo 3.

Erminia MAZZONI (UDC) ricorda di non avere nessun pregiudizio nei confronti del tema dell'omofobia, come dall'altra parte dimostra il suo voto favorevole allo stralcio della relativa disposizione, ma ritiene inaccettabile che il testo sia blindato e che non sia possibile un effettivo confronto. L'esame dell'articolo 3 è infatti fortemente condizionato dai noti problemi di sopravvivenza del Governo. Non è questo il modo di tutelare chi oggettivamente subisce forme di discriminazione inaccettabili. Non ritiene opportuno esaminare l'articolo 3 invertendo l'ordine di votazione dei suoi commi.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI evidenzia che i rilievi mossi dai gruppi di opposizione con riferimento all'asserita introduzione di un reato di opinione, potrebbero forse avere un fondamento se l'estensione di tutela in questione fosse riferibile alla condotta di «propaganda» di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, di cui alla prima parte della lettera a) del comma 1, dell'articolo 3 della legge Mancino. Se tuttavia si esamina la struttura della predetta lettere a), si comprende che l'estensione di tutela non potrebbe affatto riferirsi alla «propaganda», bensì alla seconda parte della disposizione, che punisce l'istigazione a commettere o la commissione di atti di discriminazione. Ribadisce la necessità di estendere la tutela contro gli atti di discriminazione a tutti i cittadini e sottolinea con rammarico come il presente dibattito abbia assunto toni talvolta discriminatori.

Erminia MAZZONI (UDC) chiede al rappresentante del Governo se, a suo parere, gli omosessuali non siano già tutelati dall'ordinamento come tutti gli altri cittadini.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI ritiene che la normativa vigente non consenta di punire adeguatamente gli atti di discriminazione nei confronti degli omosessuali.

Giancarlo LAURINI (FI) con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera a) della legge Mancino, rileva che è punita la propaganda di idee fondate sulla superiorità e che il concetto di «superiorità», riferendosi ad una comparazione dei modi di essere delle persone, appare interpretabile  estensivamente. Pertanto l'estensione di tutela che si intende introdurre, seppure formalmente inserita nella seconda parte della predetta lettera a), appare tuttavia riferibile anche alla prima parte e quindi alla condotta di propaganda. Sarebbe quindi opportuno, per evitare dubbi interpretativi, dividere la lettera a) in due parti formalmente distinte: una relativa alla propaganda e l'altra riferita all'istigazione e agli atti discriminatori. In tal modo l'estensione di tutela sarebbe certamente riferibile solo a questi ultimi.

Gino CAPOTOSTI (Pop-Udeur), dopo avere evidenziato come l'ordinamento appresti molteplici forme di tutela che garantiscono tutti i cittadini contro le discriminazioni, sottolinea come l'articolo 3 introduca soprattutto con il concetto di identità di genere, una specificazione tra i destinatari delle predette norme che appare priva di giustificazione. Soprattutto nell'ambito della normativa penale, non appare opportuna l'identificazione di soggetti di diritto particolari.

Edmondo CIRIELLI (AN) contesta con decisione l'affermazione del sottosegretario Li Gotti, secondo la quale avere delle opinioni diverse dal Governo o da questa maggioranza costituisce di per sé un atto discriminatorio. Ribadisce, al contrario, la necessità di porre rimedio ad una grave forma di discriminazione, senza creare forme di discriminazione ulteriori.

Pino PISICCHIO presidente e relatore, pone in votazione gli emendamenti soppressivi dell'articolo 3 e quelli soppressivi del comma 1 dell'articolo 3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Cirielli 3.1, Mazzoni 3.2, Bertolini 3.67, Lussana 3.53, nonché respinge gli emendamenti Mazzoni 3.3 e Bertolini 3.71.

Pino PISICCHIO, presidente, apprezzate le circostanze, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.20, riprende alle 14.40.

Edmondo CIRIELLI (AN) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 3.4, volto ad introdurre nella cosiddetta «Legge Mancino» non il riferimento all'orientamento sessuale ed all'identità di genere, bensì alla formulazione dell'articolo 3 della costituzione. L'emendamento dimostra la buona fede del suo gruppo, che non ha posizioni omofobe. Ribadisce che l'ordinamento giuridico già consente di sanzionare gli atti discriminatori. Se esiste in Italia una emergenza per la discriminazione, che egli non vede, il legislatore ha il dovere di formulare una norma che preveda tutte le forme di discriminazione delle persone deboli. Tale obiettivo può essere raggiunto utilizzando la formula utilizzata dall'articolo 3 della Costituzione. Tutte le ipotesi di discriminazioni devono essere sanzionate. Non è giusto titolare solo i soggetti che hanno la forza di aggregarsi in lobbies che riescono a condizionare il Parlamento ed il Governo. La formulazione dell'articolo 3 impone di non fare discriminazioni tra i soggetti che possono essere discriminati. Alleanza nazionale vuole difendere tutti i soggetti deboli. Se ciò non si vuole fare, significa che si vuole tutelare solo una categoria considerata amica per la sua forza persuasiva.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ritiene le argomentazioni dell'onorevole Contento siano condivisibili nella parte in cui si sottolinea l'esigenza di tutelare tutte le parti deboli, così come peraltro prevede il Trattato di Amsterdam. In questa ottica si potrebbe modificare l'emendamento 3.4 trasformandolo in emendamento aggiuntivo e non sostitutivo delle parole «identità di genere» e «orientamento sessuale».

Edmondo CIRIELLI (AN) ritiene che l'orientamento sessuale e l'identità di genere rientrino nelle condizioni personali. Preferisce la formula della Costituzione. Si voti per parti separate.

Giancarlo LAURINI (FI) condivide l'ipotesi aggiuntiva purchè sia chiaro che nella lettera a) dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975 sussistono due diverse ipotesi di reato: la propaganda e la discriminazione.

Carlo LEONI (SDpSE) invita a fare ordine su cosa votare. Potrebbe essere opportuno che il relatore presenti un nuovo emendamento che faccia chiarimento

Edmondo CIRIELLI (AN) ribadisce di non condividere l'enucleazione della categoria dell'identità di genere, per cui ritiene che il suo emendamento riformulato sia posto in votazione per parti separate.

Franco GRILLINI (Misto-Socp.C) si dichiara d'accordo con l'ipotesi di Laurini che serve a chiarire che nel caso in esame non ricorre un reato di opinione.

Wladimiro GUADAGNO detto Vladimir Luxuria (RC-SE) dichiara di essere d'accordo con l'ipotesi dell'onorevole Laurini. Ritiene invece che l'onorevole Cirielli abbia dimostrato che il suo unico intento è quello di non tutelare le vittime di atti discriminatori a causa dell' orientamento sessuale o dell'identità di genere.

Paola BALDUCCI (Verdi) si associa alle considerazioni dell'onorevole Laurini, ma dichiara di essere contraria alla votazione per parti separate.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, preannunciando un emendamento che tenga conto del dibattito sinora svoltosi sulla fattispecie penale in materia di discriminazione o violenza per l'orientamento sessuale o l'identità di genere di cui all'articolo 3, sospende la seduta al fine di predisporre tale emendamento.

La seduta, sospesa alle 15.40 riprende alle 16.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, presenta l'emendamento 3.100 (vedi allegato), con il quale è stata suddivisa in due parti la fattispecie penale contenuta alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 654 del 1975, al fine di rendere ancora più chiaro che le nuove motivazioni inserite in tale fattispecie si riferiscono unicamente alla seconda parte della lettera a). Inoltre, alle nuove motivazioni previste dal testo unificato in esame, che si riferiscono all'orientamento sessuale ed all'identità di genere, sono state aggiunte quelle richiamate dall'emendamento Cirielli 3.4. Avverte che il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.100, è fissato alle ore 16.15 della giornata odierna

Enrico COSTA (FI), richiamando quanto affermato nei propri precedenti interventi, ribadisce che l'articolo 3 in esame andrà ad incidere su una norma non più esistente. Chiede quindi al Governo quali soluzioni intenda adottare sotto il profilo della tecnica normativa.

Pino PISICCHIO presidente e relatore, con riferimento alle osservazioni dell'onorevole Costa, sottolinea come la Commissione, allo stato, non possa che lavorare sulle norme attualmente esistenti nel diritto positivo.

Giulia BONGIORNO (AN), intervenendo a titolo personale, dichiara di non condividere, in linea generale, la formulazione della legge Mancino, connotata dall'uso di termini vaghi e generici, ma di essere contraria a qualunque forma di discriminazione. Coerentemente, dato che comunque la legge Mancino esiste ed è vigente, esprime un giudizio complessivamente favorevole sull'emendamento 3.100 del relatore, pur ribadendo le sue perplessità sulla distinzione tra identità di genere e orientamento sessuale. Avverte quindi che gli interventi dei componenti del gruppo di Alleanza nazionale sull'articolo 3 saranno effettuati a titolo personale.

Pino PISICCHIO presidente e relatore, sospende la seduta per consentire l'eventuale  presentazione di subemendamenti all'emendamento 3.100 del relatore.

La seduta, sospesa alle 16.05, riprende alle 16.15.

Pino PISICCHIO presidente e relatore, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 3.100 del relatore, (vedi allegato). Invita quindi al ritiro di tutti i subemendamenti presentati.

Il sottosegretario Luigi LI GOTTI invita al ritiro dei subemendamenti, conformemente al relatore.

Jole SANTELLI (FI) raccomanda l'approvazione del subemendamento Cirielli 0.3.100.1, volto a correggere l'emendamento del relatore nella parte in cui viola il principio di determinatezza della fattispecie penale. Chiede infine che la votazione del subemendamento avvenga per appello nominale.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, dopo aver dato conto delle richieste di sostituzione pervenute alla presidenza, verificato che la richiesta di votazione per appello nominale è avanzata dal prescritto numero di deputati e che su di essa vi è unanime consenso, procede all'appello nominale. Dichiara quindi il risultato della votazione.

Presenti: 40

Votanti: 40

Maggioranza: 21

Voti favorevoli 19

Voti contrari 21

Hanno votato a favore:

Bongiorno, Cirielli, Ulivi (in sostituzione di Consolo), Contento, Filipponio Tatarella (in sostituzione di Siliquini), Gardini (in sostituzione di Bondi), Costa, Lazzari (in sostituzione di Craxi), Santelli (in sostituzione di Gelmini), Laurini, Cossiga (in sostituzione di Mormino), Tortoli (in sostituzione di Paniz), Fitto (in sostituzione di Pecorella), Ceccacci (in sostituzione di Mari Pepe), Bocciardo (in sostituzione di Vitali), Capotosti, Galletti (in sostituzione di Mazzoni), Peretti (in sostituzione di Romano) e Compagnoni (in sostituzione di Vietti).

Hanno votato contro:

Crapolicchio, Fluvi (in sostituzione di Bordo), Fogliardi (in sostituzione di Cesario), Froner (in sostituzione di Gambescia), Giachetti, Miglioli (in sostituzione di Intrieri), Bellanova (in sostituzione di Mantini), Maran, Cuperlo (in sostituzione di Naccarato), Burchellaro (in sostituzione di Samperi), Codurelli (in sostituzione di Squaglia), Suppa, Tenaglia, Fiano (in sostituzione di Tocci), Benzoni (in sostituzione di Velo), Cogodi, Daniele Farina, Guadagno, detto Vladimir Luxuria (in sostituzione di Migliore), Leoni, Balducci e Grillini.

La Commissione respinge il subemendamento Cirielli 0.3.100.1.

Manlio CONTENTO (AN) raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.3.100.3, volto ad uniformare la terminologia utilizzata a quella dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che fa riferimento alla nozione di «tendenze sessuali».

Franco GRILLINI (Ulivo) ricorda di avere già chiarito che l'articolo 21 della Carta è stato erroneamente tradotto e che nei testi di tutti gli altri paesi si parla di sexual orientation.

Jole SANTELLI (FI) chiede che la votazione del subemendamento Contento 0.3.100.3 avvenga per appello nominale.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, verificato che la richiesta di votazione per appello nominale è avanzata dal prescritto numero di deputati e che su di essa vi è unanime consenso, procede all'appello nominale. Dichiara quindi il risultato della votazione.

Presenti: 40

Votanti: 40

Maggioranza: 21 

Voti favorevoli: 19

Voti contrari: 21

Hanno votato a favore:

Bongiorno, Cirielli, Ulivi (in sostituzione di Consolo), Contento, Filipponio Tatarella (in sostituzione di Siliquini), Gardini (in sostituzione di Bondi), Costa, Lazzari (in sostituzione di Craxi), Santelli (in sostituzione di Gelmini), Laurini, Cossiga (in sostituzione di Mormino), Tortoli (in sostituzione di Paniz), Fitto (in sostituzione di Pecorella), Ceccacci (in sostituzione di Mari Pepe), Bocciardo (in sostituzione di Vitali), Capotosti, Galletti (in sostituzione di Mazzoni), Peretti (in sostituzione di Romano) e Compagnoni (in sostituzione di Vietti).

Hanno votato contro:

Crapolicchio, Fluvi (in sostituzione di Bordo), Fogliardi (in sostituzione di Cesario), Froner (in sostituzione di Gambescia), Giachetti, Miglioli (in sostituzione di Intrieri), Bellanova (in sostituzione di Mantini), Maran, Cuperlo (in sostituzione di Naccarato), Burchellaro (in sostituzione di Samperi), Codurelli (in sostituzione di Squaglia), Suppa, Tenaglia, Fiano (in sostituzione di Tocci), Benzoni (in sostituzione di Velo), Cogodi, Daniele Farina, Guadagno, detto Vladimir Luxuria (in sostituzione di Migliore), Leoni, Balducci e Grillini.

La Commissione respinge il subemendamento Contento 0.3.100.3.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, pone in votazione il subemendamento Santelli 0.3.100.2.

La Commissione respinge il subemendamento Santelli 0.3.100.2.

Giulia BONGIORNO (AN) con riferimento all'emendamento 3.100 del relatore, ribadisce quanto affermato nel proprio precedente intervento. Ritiene comunque che sarebbe stato preferibile il testo come modificato dal subemendamento Santelli 0.3.100.2.

Elisabetta GARDINI (FI) esprime fortissime perplessità in merito al fatto che si inserisca in una norma penale il riferimento alla identità di genere, trattandosi di una espressione non ancora chiaramente definita da un punto di vista sia normativo che dottrinale. Al riguardo, ricorda che già nel corso della IV Conferenza ONU sulle donne di Pechino del 1995 venne affrontato il problema relativo all'esistenza di un genere diverso da quello tradizionalmente inteso. Pur tuttavia, in quella occasione, così, come in altri successivi convegni internazionali dove si è affrontato questo tema, non è stata fornita una definizione di genere rinviandosi, su questo punto, a dati acquisiti nel linguaggio comune. Osserva, quindi, che la disposizione in esame rischia di contrastare con il principio di tipicità che deve caratterizzare nel nostro ordinamento giuridico le norme penali le quali, pertanto, anche in considerazione delle rilevanti sanzioni che derivano dalla loro violazione, devono essere formulate in maniera chiara e precisa, senza possibilità di equivoci interpretativi.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, in considerazione dell'imminente inizio della seduta dell'Assemblea, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 17, riprende alle 17.20.

Elisabetta GARDINI (FI) invita la Commissione a riflettere attentamente sul rischio che il nuovo reato che si intende introdurre nell'ordinamento si traduca in una limitazione del principio costituzionalmente garantito della libera manifestazione del proprio pensiero andando a censurare semplici manifestazioni di dissenso. Nel puntualizzare, conclusivamente, che per propria formazione personale e culturale, il rispetto della persona umana rappresenta, comunque, un valore assoluto, esprime parere contrario alla disposizione  in esame per gli effetti negativi che possono derivare dalla sua applicazione anche il termini di limitazione dei diritti costituzionalmente garantiti.

Angelo ALESSANDRI (LNP) intervenendo sull'emendamento 3.100, ritiene che la questione che pone l'articolo 3 del testo unificato in esame non è tanto quella relativa alla omofobia, quanto piuttosto il tentativo da parte di una minoranza di inserire nella legislazione delle nozioni che si riferiscono a valori sui quali non si riconosce la società. Troppo spesso si assiste al tentativo di inserire tra i valori della società valori ad essa estranei, come ad esempio quelli dell'Islam. La norma che si vuole introdurre nell'ordinamento finisce per configurare un nuovo reato di opinione volto a tutelare valori che non corrispondono a quelli della società naturale la quale si fonda sul matrimonio, sui figli e sul rispetto delle regole. La maggioranza in questo modo sta compiendo un atto di «fascismo normativo», in quanto impone alla società civile dei valori nei quali questa non crede.

Enrico COSTA (FI) esprime la propria contrarietà all'emendamento 3.100 del relatore, ritenendo che tanto l'identità di genere quanto l'orientamento sessuale siano già ricompreso nel più ampio concetto di «condizioni personali».

Giancarlo LAURINI (FI) ritiene che le modifiche previste dall'emendamento 3.100 del relatore non siano sufficienti e, associandosi alle considerazioni dell'onorevole Costa, si dichiara contrario all'emendamento 3.100 del relatore.

Edmondo CIRIELLI (AN) non condividendo una parte dell'emendamento in esame, chiede la votazione per parti separate.

Pino PISICCHIO, presidente, fa presente che non è possibile procedere alla votazione per parti separate, perché le singole parti dell'emendamento 3.100 non hanno un'autonomia logico-normativa. Per intervenire su una singola parte dell'emendamento, sarebbe stato necessario la presentazione di appositi subemendamenti.

Jole SANTELLI (FI), pur dichiarando di rispettare profondamente tutte le opinioni espresse dai colleghi ed, in particolare dell'onorevole Guadagno e dell'onorevole Grillini, tuttavia ritiene che il concetto di genere non possa essere sganciato dal dato biologico e naturalistico. Ribadisce dunque la propria contrarietà all'emendamento 3.100 del relatore.

Edmondo CIRIELLI (AN) e Manlio CONTENTO (AN) preannunciano il proprio voto contrario sull'emendamento 3.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 3.100.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 3.100, gli emendamenti riferiti ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 3 non saranno posti in votazione.

La Commissione respinge l'emendamento Mazzoni 3.46, sottoscritto dall'onorevole Santelli.

Enrico COSTA (FI) chiede di sottoscrivere gli articoli aggiuntivi all'articolo 3 presentati dall'onorevole Samperi.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, avverte che tali articoli aggiuntivi non possono essere sottoscritti in quanto sono stati ritirati dalla presentatrice prima dell'inizio della seduta.

Enrico COSTA (FI) dichiara che tale ritiro non è stato annunciato dal Presidente e che pertanto non può essere ritenuto valido ai fini della non sottoscrivibilità da parte di altri deputati.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ribadisce che l'articolo aggiuntivo non può essere sottoscritto in quanto è stato ritirato prima dell'inizio della seduta, essendo  del tutto irrilevante l'annuncio del ritiro stesso.

Enrico COSTA (FI) ritiene che il ritiro degli emendamenti debba risultare da un atto sottoscritto dal presentatore.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, fa presente all'onorevole Costa che il ritiro dell'emendamento è stato a lui personalmente formulato dall'onorevole Samperi prima dell'inizio della seduta.

Enrico COSTA (FI) ricorda che in altre circostanze è stato chiesto a lui l'atto scritto per ritirare un emendamento, per cui in questo caso si sta commettendo una grave violazione regolamentare che pregiudica il diritto di un deputato a sottoscrivere un emendamento, che in realtà non può essere considerato ritirato.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ribadisce che l'unica circostanza rilevante è che alla Presidenza sia noto che l'emendamento è stato ritirato prima dell'inizio della seduta.

Roberto GIACHETTI (PD-U) esprime forti dubbi di perplessità sugli articoli aggiuntivi 3.04 e 3.05 presentati dall'onorevole Bimbi in quanto estranei al contenuto dei progetti di legge in esame e rientranti invece in quello dei progetti di legge dai quali quelli sono stati stralciati. Invita i deputati dell'opposizione ad abbandonare l'atteggiamento ostruzionistico diretto a ritardare l'approvazione di un provvedimento importante.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, osserva che gli articoli aggiuntivi in questione sono strettamente connessi al tema degli atti persecutori.

Lucia CODURELLI (PD-U) ritira gli articoli aggiuntivi Bimbi 3.04e 3.05 dei quali è cofirmataria.

Jole SANTELLI (FI), dopo aver fatto propri gli articoli aggiuntivi 3.04 e 3.05, ricorda che nella precedente legislatura la maggioranza ha fatto più volte ostruzionismo su provvedimenti importanti, per cui ritiene che sia del tutto ingiustificata l'accusa fatta dall'onorevole Giachetti ai deputati di opposizione. Esprime rammarico per l'atteggiamento della maggioranza, la quale vorrebbe impedire all'opposizione di esercitare le proprie prerogative.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, assicura che non sussiste alcuna volontà di non consentire all'opposizione di esercitare il proprio ruolo. Nella presente seduta, ad esempio, è stata ammessa su richiesta dell'opposizione le votazioni per parti separate di due subemendamenti nonostante che ciò non sia consentito dal regolamento. Ricorda, infatti, che sulla possibilità di procedere a votazioni per appello nominale la presidenza della Camera, con lettera del 4 luglio 1996, ha ribadito che la possibilità di procedere a votazioni qualificate è stata esplicitamente esclusa da una circolare del Presidente della Camera del 30 luglio 1958. Nel caso in esame, per venire incontro ad una richiesta di un gruppo di opposizione e acquisito l'assenso unanime dei deputati presenti si è ritenuto opportuno procedere a votazioni per appello nominale. È chiaro, naturalmente, che ciò non può essere in alcun modo considerato un precedente.

Enrico COSTA (FI) e Jole SANTELLI (FI) raccomandano l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 3.04.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3.04 fatto proprio dall'onorevole Santelli.

Giancarlo LAURINI (FI) esprime contrarietà all'articolo aggiuntivo 3.05.

Elisabetta GARDINI (FI) in relazione all'articolo aggiuntivo 3.05 sottolinea l'esigenza che alle donne vittime dei reati di violenza siano garantite strutture adeguate di sostegno.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo 3.05 fatto proprio dall'onorevole Santelli.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, osserva che gli interventi dei deputati di opposizione diretti a ritardare l'approvazione delle ultime proposte emendative al testo unificato in realtà sono del tutto irrilevanti per quanto attiene ai tempi di approvazione finale del provvedimento, il cui esame, dovendo ancora acquisiti i pareri delle Commissioni competenti, non si può comunque concludere nella seduta odierna. In questa seduta, piuttosto, si è ottenuto l'importante risultato di pervenire ad una nuova definizione del reato di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 654 del 1975, includendovi anche le discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere. Al fine di evitare un ulteriore e forse inutile ostruzionismo, ritiene che la Commissione possa comunque concludere immediatamente i propri lavori per riprenderli la prossima settimana. In quell'occasione saranno esaminati i restanti emendamenti.

Jole SANTELLI (FI) dichiara di non condividere assolutamente l'intervento del Presidente in quanto l'opposizione è riuscita a non far concludere l'esame degli emendamenti al provvedimento in esame, come invece era intenzione della maggioranza a seguito di una sorta di ricatto da parte di un gruppo politico, secondo il quale l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto sulla sicurezza deve presupporre la preventiva conclusione dell'esame da parte della Commissione Giustizia del provvedimento sull'omofobia. Proprio per consentire alla Commissione di concludere l'esame degli emendamenti, la Commissione Bilancio è ancora riunita impedendo in tal modo che l'Assemblea possa iniziare la propria seduta e conseguentemente la Commissione Giustizia terminare la seduta in corso.

Roberto GIACHETTI (PD-U) contesta l'interpretazione data dall'onorevole Santelli all'andamento dei lavori della Commissione Bilancio, rilevando che questa è attualmente alle prese dei maxi-emendamenti sui quali il Governo ha preannunciato la fiducia.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.30.



 

ALLEGATO

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

 

EMENDAMENTI E SUBEMENDAMENTI

 

 

 


ART. 1.

Al comma 1, sopprimere il capoverso

Art. 612-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

Se risulta che la persona avvisata ai sensi delle disposizioni che precedono commette successivamente uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

1. 100. Il Relatore.

Al comma 1, sopprimere il capoverso

Art. 612-ter.

Conseguentemente dopo l'articolo 1 inserire il seguente:

Art. 1-bis.

Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

Se risulta che la persona avvisata ai sensi delle disposizioni che precedono commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procedé d'ufficio in ordine a tale reato.

1. 100 (Seconda formulazione).Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

1. 300. Il Relatore.

ART. 2.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. Dopo l'articolo 282-bis è inserito il seguente:

Art. 282-ter.

(Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa).

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da quest'ultima.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenza di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da quest'ultima.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis, sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; e sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio assistenziali del territorio.

2. 100. Il Relatore.

Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

5-bis. All'articolo 342-ter, terzo comma, le parole: «sei mesi sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

2. 11 (Nuova formulazione).Suppa.

Subemendamenti all'emendamento del relatore 3.100.

Ovunque ricorrano sopprimere le parole: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

0. 3. 100. 1. Cirielli, Galletti.

Ovunque ricorrano sostituire le parole: sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere con le seguenti: sulle tendenze sessuali.

0. 3. 100. 3. Contento.

Al comma 1, lettere a-bis) e b), sopprimere le parole: o sull'identità di genere.

0. 3. 100. 2. Santelli, Galletti.

 

ART. 3.

Al comma 1 la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6 mila euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6  mila euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere.

Conseguentemente:

alla lettera b) dopo le parole: o fondati inserire le seguenti: sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero;

alla lettera c) dopo le parole: o fondati inserire le seguenti: sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero;

al comma 2, dopo le parole: o fondati inserire le seguenti: sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero;

al comma 3, dopo le parole: o motivato inserire le seguenti: dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali ovvero.

3. 100. Il Relatore.


 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Lunedì 17 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 13.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 13 dicembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 13 dicembre scorso sono stati esaminati gli emendamenti ed articoli aggiuntivi presentati al testo unificato all'ordine del giorno.

La Commissione nella seduta odierna dovrà esaminare il restante articolo aggiuntivo Lussana 3.06, considerato che l'emendamento Capotosti Tit. 1 riferito al Titolo del testo unificato, è da considerarsi precluso a seguito della reiezione degli emendamenti volti a sopprimere dall'articolo 3 le parole: «o sull'identità di genere». Avverte quindi che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'articolo aggiuntivo Lussana 3.06, si intende che lo stesso vi abbia rinunciato.

Gaetano PECORELLA (FI) sottolinea che, per come è formulata la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2, potrebbe verificarsi che la stessa si applichi alla vittima degli atti persecutori che uccida il proprio molestatore. Ritiene quindi che la norma debba essere meglio formulata.

Pino PISICCHIO, presidente e relatore, presenta l'emendamento 1.400 che, tenendo conto delle osservazioni dell'onorevole Pecorella, riformula l'articolo 1, comma 2, nel senso che l'aggravamento del delitto di omicidio si applichi nei confronti dell'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi (vedi allegato). Non essendovi obiezioni, pone in votazione l'emendamento 1.400.

La Commissione approva l'emendamento 1.400 del Relatore (vedi allegato).

Pino PISICCHIO, presidente, dopo avere avvertito che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.20.



 

ALLEGATO

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

EMENDAMENTO

 

 


ART. 1.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente: «5) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

1. 400.Il Relatore.


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti e Alberto Maritati.

La seduta comincia alle 14.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli.

(Seguito esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 dicembre 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che la Commissione I e XII hanno espresso parere favorevole, quest'ultima con osservazioni, sul testo unificato, come risultante dell'approvazione degli emendamenti approvati, mentre la V Commissione ha formulato il nulla osta all'ulteriore corso del procedimento.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, onorevole Pino Pisicchio, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo unificato dei progetti di legge C. 1249-ter Bianchi, C. 1639 De Simone, C. 1819 Lussana, C. 1901 Codurelli, C. 2033 Brugger, C. 2066-ter Incostante, C. 2101-ter Mura, C. 2169-ter Governo e C. 2781 Cirielli, come risultante 

dall'approvazione degli emendamenti. Delibera altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire favorevolmente.

Pino PISICCHIO, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 14.10.


 


 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 19 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

C. 1249-ter Bianchi ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Riccardo MARONE (PD-U), presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento in esame e formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

Gabriele BOSCETTO (FI) annuncia il voto contrario da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore, con particolare riferimento all'articolo  4 del provvedimento ed al concetto di «identità di genere» che, a proprio avviso, è privo del requisito di determinatezza, essenziale per concorrere ad integrare una fattispecie di reato.

Domenico BENEDETTI VALENTINI (AN) dichiara il voto contrario da parte del proprio gruppo sulla proposta di parere presentata dal relatore. Al riguardo ritiene che su concetti quali «identità di genere» o «orientamento sessuale», collegati alla previsione di ipotesi di reato di cui all'articolo 4 della proposta in esame, debba essere riservato un approfondimento in una sede diversa, essendo lui stesso contrario a prevedere la sussistenza di reati basati sull'espressione delle proprie opinioni.

Marco BOATO (Verdi) esprime perplessità sulle osservazioni svolte dai deputati Boscetto e Benedetti Valentini in quanto l'articolo 4 del provvedimento in esame non è volto a prevedere nuove ipotesi di reati di opinione, su cui sarebbe personalmente contrario, ma solo a punire la commissione o l'istigazione alla commissione di atti discriminatori fondati su motivi religiosi, sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. In proposito fa presente che questi ultimi due concetti fanno ormai parte stabile del patrimonio giuridico dell'Unione europea, che li tutela in ambiti diversi. Conclude preannunciando il proprio voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Graziella MASCIA (RC-SE) fa presente che il provvedimento in esame, lungi dal prevedere nuove ipotesi di reati di opinione, è volto a punire, all'articolo 4, la commissione o l'istigazione alla commissione di atti di discriminazione basati sui presupposti ivi indicati. Al riguardo fa presente che il concetto di «identità di genere» trova una sua legittimazione sul piano comunitario essendo una specificazione del concetto di «tendenza di genere», presente in diversi atti dell'Unione europea.

Gianpiero D'ALIA (UDC) fa presente preliminarmente che interverrà sul provvedimento in esame sotto il profilo di competenza del Comitato pareri, evitando perciò di soffermarsi sugli aspetti di merito, che sono rimessi alla valutazione della II Commissione.

Si dichiara tuttavia contrario alle modalità di esame del provvedimento, che sono state particolarmente accelerate a seguito delle correlate vicende del decreto-legge sulle espulsioni dei cittadini comunitari, esaminato dalle Commissioni riunite I e II, e che ora il Governo ha dichiarato di voler far decadere senza procedere alla sua conversione in legge.

I motivi della contrarietà da parte del proprio gruppo sul provvedimento in esame si fondano essenzialmente sui problemi di interpretazione che saranno creati, in sede applicativa, dall'articolo 4 che ha aggiunto, distinti dalle «condizioni personali o sociali», i concetti di «orientamento sessuale» e «identità di genere», anziché fare riferimento al consolidato concetto di «diritto all'identità sessuale», già individuato e riconosciuto dalla Corte costituzionale nel novero dei diritti fondamentali.

Sesa AMICI (PD-U) dichiara preliminarmente di condividere i contenuti degli interventi svolti dai deputati Boato e Mascia. Si sofferma in particolare sul concetto di «identità di genere», che, in quanto ampiamente riconosciuto nella legislazione europea e nella giurisprudenza costituzionale, non ritiene presentare problemi di costituzionalità. Conclude dichiarando la propria opinione favorevole sul provvedimento in esame.

Riccardo MARONE, presidente e relatore, ringrazia i deputati per l'ampio dibattito svoltosi sul provvedimento in esame che tuttavia non ne ha evidenziato profili di incostituzionalità, ma solo contrarietà attinenti a motivi di merito politico.

Per queste ragioni non ritiene di dover modificare la propria proposta di parere favorevole già presentata.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore



 

ALLEGATO 1

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (Testo unificato C. 1249-ter Bianchi ed abb.).


PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1249-ter, recante «Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale»

ritenuto che le disposizioni dallo stesso recate siano riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 

 

 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 18 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.

La seduta comincia alle 14.10.

(omissis)

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Testo unificato C. 1249-ter e abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Maino MARCHI (PD-U), relatore, illustra il contenuto del provvedimento che consta di 4 articoli e ha ad oggetto una serie di misure - di natura per lo più penale - tese a contrastare atti persecutori e discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. L'articolo 1, introduce, con il comma 1, l'articolo 612-bis del codice penale, con il quale si istituisce il nuovo reato di Atti persecutori, che si configura in caso di minacce o molestie che suscitino nei soggetti destinatari una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva, ovvero arrechino un apprezzabile pregiudizio alle abitudini di vita. La pena prevista, salvo aggravanti specifiche previste dalla nuova disciplina, è costituita dalla reclusione da sei mesi a 4 anni. Il comma 2 dell'articolo 1 introduce una modifica dell'articolo 577 del codice penale, in base al quale è punito con l'ergastolo l'omicidio commesso dall'autore degli atti persecutori di cui al precedente comma e in conseguenza dei medesimi. L'articolo 2, prevede che, fino a quando non è proposta querela per il reato di atti persecutori, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare tale reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale, di cui all'articolo 4 della legge n. 1423 del 1956. L'articolo 3 introduce, nei primi quattro commi, alcune limitate modifiche ad articoli del codice di procedura penale, conseguenti all'introduzione del reato di atti persecutori. Il comma 5 dell'articolo 3 introduce il nuovo articolo 282-ter del codice di procedura penale che prevede la possibilità per il giudice di disporre il divieto, a carico dell'imputato di delitti puniti con la pena dell'ergastolo o con la reclusione superiore nel massimo a tre anni, di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla persona offesa. Il comma 6 dell'articolo 3, infine, modifica il terzo comma dell'articolo 342-ter del codice civile, estendendo la durata iniziale dell'ordine di protezione, emesso dal giudice con decreto, da sei a dodici mesi. L'articolo 4 introduce modifiche alla legge n. 654 del 1975 ed al decreto-legge n. 122 del 1993, inserendo tra le fattispecie penalmente rilevanti il riferimento alle discriminazioni compiute per motivi fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale e sull'identità di genere. Osserva che le disposizioni recate dal provvedimento in esame appaiono di natura ordinamentale e, pertanto, non suscettibili di determinare effetti finanziari onerosi. Chiede sul punto di acquisire in ogni caso l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Mario LETTIERI conferma che il provvedimento non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.

Maino MARCHI (PD-U), relatore, propone di esprimere sul provvedimento un parere di nulla osta.

La Commissione approva la proposta del relatore.

La seduta termina alle 14.20.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 269 di venerdì 7 dicembre 2007 sono apportate le seguenti correzioni:

a pagina 3, quarantaduesima riga, le parole «Seguito esame congiunto e rinvio» sono sostituite con le seguenti: «Seguito esame congiunto e conclusione»;

a pagina 10, ovunque ricorrano, le parole «Chiaromonte 12.20» sono sostituite dalle seguenti: «Chiaromonte 12.6 (nuova formulazione)»;

a pagina 22, dopo l'ultima riga sono aggiunte le seguenti parole: «Lino DUILIO, presidente, segnala che l'articolo aggiuntivo Leone 48.013 è di contenuto pressoché identico all'emendamento Di Gioia 48.6 ora approvato»;

a pagina 24, prima colonna, dopo la dodicesima riga, sono aggiunte le seguenti parole: «Lino DUILIO, presidente, avverte che, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, l'emendamento 62.99, nella nuova formulazione, deve ritenersi ammissibile»;

alla medesima pagina, prima colonna, sedicesima riga, le parole «62.99 del relatore» sono sostituite dalle seguenti: «62.99 (nuova formulazione) del relatore»;

a pagina 24, prima colonna, dopo la ventiquattresima riga sono inserite le seguenti parole: «Michele VENTURA, relatore per il disegno di legge finanziaria, osserva che il proprio articolo aggiuntivo 62.037 riproduce il contenuto dell'articolo aggiuntivo 69.034 presentato dal deputato Galletti»;

a pagina 24, seconda colonna, ventinovesima riga, le parole «Luana ZANELLA (Verdi), Laura FINCATO (PD-U) e Gabriele FRIGATO (PD-U) sottoscrivono l'emendamento Zorzato 63.17» sono sostituite con le seguenti: «Laura FINCATO (PD-U) e Gabriele FRIGATO (PD-U) sottoscrivono l'emendamento Zorzato 63.17 Luana ZANELLA (Verdi) annuncia voto contrario sull'emendamento Zorzato 63.17»;

a pagina 35, seconda colonna, ventiquattresima riga, sono soppresse le parole: «Aurisicchio 10.8»;

a pagina 36, seconda colonna, quarantasettesima riga, dopo la parola «relatore» è aggiunto il seguente periodo: «Ricorda in proposito che, come riconosciuto espressamente dal relatore, l'articolo aggiuntivo 62.037 del relatore medesimo riproduce ed accoglie il contenuto del proprio articolo aggiuntivo 69.034»;

a pagina 38, prima colonna, ventesima riga, dopo le parole «Lino DUILIO, presidente,» sono aggiunte le seguenti: «con riferimento agli emendamenti al disegno di legge bilancio, avverte che non può ritenersi ammissibile l'emendamento Villetti Tab.2.1 in quanto prevede l'incremento della dotazione di voci relative ai singoli capitoli, mentre in sede di disegno di legge di bilancio risultano emendabili soltanto le dotazioni delle unità previsionali di base. Avverte altresì che l'emendamento Tab.10.1 del Governo può ritenersi ammissibile in quanto emendamento di natura tecnica, volto ad adeguare la dotazione di unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e del Ministero dei trasporti alla ripartizione delle competenze tra i due Ministeri stabilita per legge»;

a pagina 93, prima colonna, ventunesima riga, le parole: «0. 101. 5. 34 Amendola» sono sostituite dalle seguenti: «0. 101. 5. 34 Leddi Maiola»

a pagina 163, seconda colonna, decima riga, la parola «cpv» è sostituita dalla seguente: «comma»;

a pagina 165, prima colonna, terzultima riga, le parole: «legge 23 dicembre  2005, n. 266» sono sostituite dalle seguenti: «e ai loro familiari superstiti»;

alla medesima pagina, seconda colonna, dalla prima riga, le parole: «ai sensi della legge n. 1089 del 1o giugno 1939 e del decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

a pagina 167, prima colonna, dalla quarantasettesima riga, le parole: «dei Ministri della difesa e dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze»;

alla medesima pagina, seconda colonna, quindicesima riga, le parole: «sono estesili benefici» sono sostituite dalle seguenti: «è esteso il beneficio»;

a pagina 175, nella tabella, quindicesima riga, la cifra: «4.898.827,00» è sostituita dalla seguente: «4.989.827»

a pagina 176, dalla penultima riga della prima colonna le parole: «d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero per i beni e le attività culturali»;

a pagina 178, prima colonna, venticinquesima riga le parole «12.20 Chiaromonte, Colasio, Ghizzoni» sono sostituite dalle seguenti: «12.6 (nuova formulazione) Chiaromonte, Colasio, Ghizzoni»;

a pagina 179, prima colonna, dodicesima riga, le parole: «30 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001 n. 165. A decorrere dalla data»;

a pagina 182, prima colonna, trentunesima riga, le parole: «20 per cento» sono sostituite con le seguenti: «30 per cento»;

a pagina 184, prima colonna, le parole «n. 81» sono sostituite con le seguenti: «n. 127»;

a pagina 186, seconda colonna, alla terza riga le parole: «comma 4» sono sostituite con le seguenti: «comma 3-bis» e alla decima riga le parole «articolo 11-ter» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 7»;

a pagina 187, seconda colonna, terza riga, sono soppresse le parole: «a decorrere dall'anno 2008»;

a pagina 192, seconda colonna, tredicesima riga, le parole: «le aliquote» sono sostituite dalle seguenti: «le quote»;

a pagina 194, seconda colonna, dalla quattordicesima riga, le parole: «adulti del circuito penale minorile disposto dall'Autorità giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 272 disposto dall'autorità giudiziaria»;

alla medesima pagina, seconda colonna, ventottesima riga, dopo le parole: «giustizia minorile» sono aggiunte le seguenti: «del Ministero della giustizia»;

alla medesima pagina, seconda colonna, dalla terzultima riga, le parole: «della Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile» sono sostituite dalle seguenti: «del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile del Ministero della giustizia»;

a pagina 195, prima colonna, penultima riga, le parole: «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni di euro»;

alla medesima pagina, seconda colonna, quindicesima riga, le parole: «ART. 69» sono soppresse; alla diciassettesima riga, le parole: «dopo l'articolo 69» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 68»; alla ventesima riga, le parole: «Art. 69-bis» sono sostituite dalle seguenti: «Art. 68-bis»; 

alla medesima pagina, seconda colonna, ventinovesima riga le parole «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «4 milioni» e le parole: «e sono stabilite ulteriori risorse pari a 40 milioni di euro per l'anno 2010» sono soppresse;

a pagina 199, prima colonna, sesta riga, le parole: «di rotazione» sono soppresse;

a pagina 211, prima colonna, sono soppresse le righe dalla prima alla undicesima;

a pagina 211, seconda colonna, terza riga, le parole «ART. 20-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ART. 20»; alla medesima colonna, tredicesima riga, la parola: «Ministero» è sostituita dalla seguente: «Ministro»; alla medesima colonna, ventesima riga, le parole: «comma i» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

a pagina 212, prima colonna, diciassettesima riga, le parole: «aggiungere il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «aggiungere in fine il seguente periodo»;

a pagina 213, prima colonna, ventunesima riga, le parole «province sono» sono sostituite dalla seguente: «provvedono»;

a pagina 215, prima colonna, prima riga, le parole: «Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente» sono sostituite dalle seguenti: «Aggiungere in fine il seguente comma»; alla medesima colonna, terza riga, la parola: «b-bis)» è sostituita dalla seguente: «6-bis»;

a pagina 216, prima colonna, sono soppresse le righe dalla ventisettesima alla ventinovesima;

a pagina 216, seconda colonna, trentanovesima riga, le parole: «11 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «1o luglio»;

a pagina 218, seconda colonna, terza riga, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico»;

a pagina 220, prima colonna, settima riga, le parole: «della presente norma» sono sostituite dalle seguenti: «del presente comma»; alla medesima colonna, nona riga le parole: «nell'arto» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno»; alla medesima colonna, decima riga, la parola: «stelle» è sostituita dalla seguente: «nelle»;

a pagina 221, prima colonna, trentaquattresima riga, le parole: «Conseguentemente all'articolo 17,» sono sostituite dalle seguenti: «4. All'articolo 17,»;

a pagina 222, prima colonna, quarantunesima riga, le parole: «i seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «il seguente»; alla medesima colonna, quarantaduesima riga, la parola: «3-quinquies» è sostituita dalla seguente: «3-bis»;

a pagina 223, prima colonna, trentasettesima riga, le parole: «ai sensi del comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 1»;

a pagina 224, seconda colonna, trentesima riga, sono soppresse le seguenti parole: «anche se annotata su titoli cambiari»;

a pagina 226, seconda colonna, ventesima riga, le parole: «euro 176.00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 176»;

a pagina 227, prima colonna, ventiseiesima riga, le parole: «delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia e delle finanze»;

a pagina 227, seconda colonna, quarantottesima riga, le parole: «per le politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «della solidarietà sociale»;

a pagina 228, seconda colonna, ventiseiesima riga, le parole: «al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «al presente articolo»;

a pagina 231, seconda colonna, dodicesima riga, le parole: «alla spartizione» sono sostituite dalle seguenti: «alla ripartizione»;

a pagina 232, prima colonna, settima riga, le parole: «ART. 125-bis» sono soppresse;  alla medesima colonna, prima della decima riga, sono inserite le seguenti parole: «ART. 134-bis»;

a pagina 232, seconda colonna, prima della trentottesima riga, sono inserite le seguenti parole: «ART. 138-bis»;

Sono soppresse le righe dalla ventottesima a pagina 234, seconda colonna, fino alla trentesima a pagina 236, prima colonna; alla medesima colonna, trentunesima riga, le parole: «i) sostituire» sono sostituite dalle seguenti: «Sostituire»;

a pagina 236, seconda colonna, quattordicesima riga, sono soppresse le parole: «entro il 30 giugno di ciascun anno»; alla medesima colonna, sedicesima riga, dopo le parole «della Corte», sono aggiunte le seguenti: «dei conti, entro il 30 giugno di ciascun anno,»;

sono soppresse le righe dalla ventiquattresima a pagina 236, seconda colonna, alla cinquantunesima, a pagina 238, seconda colonna.;

a pagina 239, prima colonna, ultima riga, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2»;

sono soppresse le righe dalla trentaquattresima a pagina 239, seconda colonna, fino alla ventitreesima a pagina 240, prima colonna;

a pagina 240, prima colonna, riga ventiquattresima, le parole: «dopo l'articolo 944» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 144»;

a pagina 240, seconda colonna, riga diciottesima, sono soppresse le parole: «e nell'interesse dei cittadini»;

a pagina 241, prima colonna, riga quarantatreesima, sono soppresse le parole: «statali e quelle»;

a pagina 241, sesta riga, le parole «5. Il programma» sono sostituite dalle seguenti: «4-bis. Il programma»;

a pagina 242, trentatreesima riga, le parole: «ai fini rilevazioni» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini della rilevazione»;

a pagina 243, sedicesima riga, le parole: «al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «al presente comma»;

a pagina 245, prima colonna, trentatreesima riga, la parola: «provvedimento» è sostituita dalla seguente: «articolo».


 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 19 dicembre 2007. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Serafino Zucchelli.

La seduta comincia alle 14.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Testo unificato C. 1249-ter Bianchi e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Katia ZANOTTI (SDpSE), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza sul testo unificato dei progetti di legge n. 1249-ter Bianchi ed abbinati, recante misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale. Al riguardo, dopo aver sottolineato la gravità dei dati relativi al fenomeno della violenza sulle donne, si sofferma sulla necessità di un intervento di carattere culturale, oltre che repressivo. Evidenzia quindi come il provvedimento in esame contenga disposizioni volte ad elevare il livello della tutela nei confronti dei minori sottoposti ad atti persecutori. Ricorda quindi che i due aspetti essenziali del provvedimento in esame consistono nell'introduzione, nel codice penale, del reato di stalking e nelle  misure di contrasto delle discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Con riferimento a tale ultimo aspetto e, in particolare, al contrasto dell'omofobia, ricorda che l'attenzione dell'Unione europea verso la lotta ad ogni forma di discriminazione è confermata anche dall'avvio della procedura di infrazione nei confronti dei tre Stati membri (Lettonia, Finlandia e Italia) che non hanno pienamente recepito la direttiva n. 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro. Ritiene pertanto che le disposizioni in materia di omofobia contenute nel provvedimento in titolo siano volte a colmare una grave lacuna dell'ordinamento nazionale e rappresentino una vera e propria questione di civiltà giuridica. Dopo aver ricordato come anche nel decreto-legge n. 181 - che, come è noto, probabilmente non verrà convertito in legge - il Senato avesse inserito alcune disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia, ribadisce la necessità di un aggiornamento delle norme in materia di violenza sessuale.

 



 

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
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SEDE CONSULTIVA

Martedì 15 gennaio 2008. - Presidenza del presidente Mimmo LUCÀ. - Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Serafino Zucchelli.

La seduta comincia alle 11.35.

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale.

Testo unificato C. 1249-ter Bianchi e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 19 dicembre 2007.

Mimmo LUCÀ, presidente, avverte che, che l'esame in sede consultiva, per il parere alla II Commissione (Giustizia), del testo unificato delle proposte di legge C. 1249-ter e abbinate all'ordine del giorno della Commissione è iniziato in data 19 dicembre 2007. Avverte altresì che il provvedimento non è ancora stato calendarizzato per l'Aula. A questo proposito precisa che, nella riunione della Conferenza dei Capigruppo, che si terrà il prossimo venerdì 18 gennaio 2008, si deciderà se iscrivere il provvedimento nel calendario dell'Aula della prossima settimana o di quella ancora successiva. Pertanto, la Commissione di merito intenderebbe concludere comunque l'esame in sede referente entro la settimana in corso.

Luigi CANCRINI (Com.It) rileva innanzitutto come la legislazione in materia di molestie insistenti assuma, anche in ambito europeo, particolare complessità. Si tratta di un fenomeno che riveste ormai i caratteri di un vero e proprio allarme sociale, purtroppo giustificato dalla frequenza  dei casi. L'aspetto sul quale, in particolare, intende richiamare l'attenzione dei colleghi, è quello riguardante le caratteristiche dei soggetti che mettono in opera tali comportamenti lesivi, e che - a suo avviso - la proposta di legge in esame sottovaluta. Sulla base della propria esperienza - richiama, a titolo di esempio, due casi che personalmente segue nella sua qualità di psichiatra - nella maggioranza dei casi la persona che assume tali comportamenti accusa dei disturbi di tipo delirante: ritiene infatti che chi è oggetto della propria persecuzione sia in realtà destinato ad essere il proprio compagno o compagna e che vi siano degli impedimenti e delle interferenze esterne che impediscono tale realizzazione. Sotto tale profilo la proposta di legge appare controproducente nelle modalità di intervento, che possono addirittura potenziare il quadro persecutorio di tali soggetti. La previsione, recata dall'articolo 2 di un avviso orale da parte del questore - al quale non seguono altri provvedimenti - rischia infatti di apparire agli occhi dei persecutori una ulteriore prova del presunto complotto contro di essi, peggiorando la situazione.

Inoltre, le disposizioni in esame prevedono l'adozione di provvedimenti in materia di possesso del porto d'armi unicamente da parte del magistrato, mentre apparirebbe opportuno, a fini preventivi, che fosse lo stesso Questore a verificare, da tale punto di vista, la pericolosità del soggetto querelato. Esprime quindi un giudizio complessivamente positivo sul testo unificato all'esame della Commissione che tuttavia potrebbe essere migliorato introducendo due modifiche. La prima riguarda una indicazione chiara sul coinvolgimento dei servizi psichiatrici sia in sede di intervento del questore che del giudice, (attualmente l'articolo 3, comma 5 prevede da parte del giudice la sola comunicazione ai servizi socio-assistenziali). La seconda modifica auspicata è una integrazione del testo di cui all'articolo 2: il processo verbale dovrà essere reso più efficace attraverso la immediata messa in opera di controlli relativi ad armi e munizioni.

Elisabetta GARDINI (FI) ringrazia innanzitutto l'onorevole Cancrini per le osservazioni svolte, che ritiene particolarmente pertinenti. Intende chiarire sin da subito che sulla proposta di legge in esame - per quanto concerne le misure in materia di atti persecutori - vi è ampia condivisione anche da parte dell'opposizione, tenuto conto dei dati allarmanti relativi al fenomeno. Deve tuttavia manifestare la propria insoddisfazione per l'iter rallentato subito dal testo in esame, a seguito dell'introduzione delle norme recate dall'articolo 4, relative alla discriminazione fondata sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere, sulle quali il suo gruppo esprime un parere fortemente negativo. Queste infatti reintroducono di fatto nei codici il reato di opinione, prevedendo peraltro disposizioni che risultano assai poco chiare e definite. Non appare infatti in alcun modo comprensibile - né si trova una definizione in alcuna legislazione straniera - il concetto di orientamento sessuale e di identità di genere. Tali norme sono, a suo avviso, l'effetto di una deriva laicista in atto nel Paese, che nulla ha a che vedere con la storia italiana, e che appaiono frutto di posizioni puramente ideologiche. Peraltro, l'approvazione di tali norme aprirebbe la strada a mutamenti di carattere sociale e di costume inaccettabili: pensa, ad esempio, alla possibilità di prevedere matrimoni omosessuali o l'adozione da parte di coppie omosessuali. Ribadisce pertanto che, sebbene il suo gruppo ritenga particolarmente positive ed importanti le misure sugli atti persecutori, non potrà esprimere un giudizio positivo sul testo in esame se questo contiene le norme di cui all'articolo 4.

Lalla TRUPIA (SDpSE) osserva come le norme in materia di omofobia testé richiamate dall'onorevole Gardini siano di particolare importanza e colmino il ritardo dell'Italia rispetto agli altri paesi europei. Per quanto riguarda invece lo stalking, rileva come si tratti di una vera e propria urgenza sociale, sulla base dei dati forniti dai centri antiviolenza. Si assiste  purtroppo ancora nel nostro Paese alla presenza diffusa di una cultura della dominanza che è necessario estirpare. Anche in materia di omofobia si registrano dati preoccupanti e intervenire in tale ambito è quindi un atto di libertà e di rispetto, poiché in un paese civile le differenze debbono avere cittadinanza piena. Sottolinea come il problema che si registra in Italia, e che non ha eguali in altri paesi europei, non è quello di un eccesso di laicismo, come denunciato dalla collega Gardini, ma piuttosto di un deficit di laicità e di autonomia delle istituzioni rispetto ad altre autorità di carattere morale. Da questo punto di vista bisognerebbe prendere esempio dalla classe dirigente passata che ha saputo trovare forme di equilibrio fra modi di pensare diversi. Ricorda in proposito la legge sul divorzio, o quella sull'aborto, e la stessa Carta costituzionale, che sono un modello dal punto di vista dell'equilibrio raggiunto tra posizioni diverse, anche con la partecipazione di chi, pur professando valori di fede, li viveva in modo meno strumentale ed ipocrita di quanto non avvenga oggi.

Ritiene pertanto che sul testo in esame si possa esprimere un giudizio positivo, nel quale potrebbero trovare spazio anche le osservazioni, particolarmente rilevanti, dell'onorevole Cancrini. Occorre tuttavia, a suo avviso, evitare sovrapposizioni di compiti tra psichiatri e magistrati, tenendo presente che priorità della legge è la tutela delle vittime dei reati, più che quella di chi tali reati commette.

Daniela DIOGUARDI (RC-SE) condivide l'intervento svolto dalla collega Trupia e ribadisce come il progetto di legge appaia necessario, come peraltro richiesto dai centri antiviolenza. Altrettanto importanti sono le norme sull'omofobia, poiché sempre più frequenti sono gli atteggiamenti persecutori rispetto ai quali la politica deve intervenire. Sotto tale profilo occorre tenere distinti i concetti di laicità e di laicismo per evitare il riemergere di forme di oscurantismo che rischiano di essere fonte di grave confusione. Giudica altresì utili le precisazioni dell'onorevole Cancrini, purché non si finisca per operare una generalizzazione eccessiva nel coinvolgimento dei servizi psichiatrici, poiché non sempre chi commette atti di violenza è un folle che necessita di cure psichiatriche.

Domenico DI VIRGILIO (FI) esprime il proprio orientamento favorevole sulle norme in materia di atti persecutori mentre si dichiara contrario alle disposizioni di cui all'articolo 4. Osserva infatti di essere favorevole ad un dialogo con il mondo laico, ma che sia incentrato su valori e non su disvalori.

Katia ZANOTTI (SDpSE), relatore, giudica non condivisibili le posizioni assunte dall'opposizione circa le norme in materia di omofobia, che implicherebbero necessariamente, secondo i colleghi, il riconoscimento di ulteriori diritti - il matrimonio e l'adozione, ad esempio - agli omosessuali. Si tratta piuttosto di norme di civiltà giuridica che riconoscono agli omosessuali diritti fondamentali, che spettano a tutti.

Circa le osservazioni dell'onorevole Cancrini, ritiene senz'altro condivisibile l'esigenza di un coinvolgimento dei servizi sociosanitari, benché esprima perplessità in ordine ad una «psichiatrizzazione» generalizzata dei soggetti attori di atti persecutori poiché non tutti i molestatori sono passibili di cure psichiatriche.

Formula pertanto una proposta di parere favorevole con un'osservazione che inviti la Commissione di merito a valutare l'opportunità di un potenziamento della partecipazione e del coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali, in particolare nelle situazioni che presentano aspetti di particolare gravità anche a causa di possibili disturbi comportamentali di tipo psicopatologico (vedi allegato 1).

Luigi CANCRINI (Com.It) sottolinea come il ricorso allo psichiatra non sia necessariamente sintomo di follia ma possa essere utile anche in casi di semplice fragilità emotiva. L'osservazione formulata dalla relatrice dovrebbe prevedere a suo  avviso un riferimento ai servizi socio sanitari piuttosto che ai servizi sociali, non sempre presenti sul territorio. Ribadisce inoltre l'opportunità di inserire nel parere un richiamo alla valutazione da parte del questore del possesso di porto d'armi, senza dover attendere il successivo intervento della magistratura.

Lalla TRUPIA (SDpSE) si chiede se, dal punto di vista giuridico, sia accettabile una verifica del possesso di porto d'armi nei confronti di un soggetto che, sebbene denunciato, debba essere sino a prova contraria ritenuto innocente.

Domenico DI VIRGILIO (FI) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, pur ritenendo che le osservazioni svolte dall'onorevole Cancrini siano convincenti e meritevoli di essere accolte.

Mimmo LUCÀ, presidente, chiarisce come, sotto il profilo formale, la questione relativa alle attribuzioni dei questori potrebbe non rientrare pienamente nelle competenze della Commissione.

Propone quindi di sospendere brevemente la seduta, al fine di consentire al relatore una nuova definizione del testo del parere, anche alla luce delle osservazioni svolte.

La seduta, sospesa alle 12.55, è ripresa alle 13.05.

Giacomo BAIAMONTE (FI) valuta pertinenti le osservazioni svolte dall'onorevole Cancrini poiché la concessione del porto d'armi è di pertinenza del questore ed è quindi questi ad essere legittimato ad una verifica in tal senso.

Katia ZANOTTI (SDpSE), relatore, formula, alla luce del dibattito svoltosi e ritenendo accoglibile il riferimento, suggerito dal collega Cancrini, di una verifica da parte del questore dell'eventuale possesso di porto d'armi, una nuova proposta di parere favorevole, con osservazioni (vedi allegato 2).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.


 


 

ALLEGATO 1

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (Testo unificato C. 1249-ter Bianchi e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

 


La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1249-ter Bianchi e abbinate recante «Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale»;

considerato che il provvedimento reca disposizioni necessarie a garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie, nonché a colmare una lacuna dell'ordinamento giuridico in ordine alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 3, comma 5, capoverso Art. 282-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di potenziare la partecipazione e il coinvolgimento dei servizi socio assistenziali, in particolare nelle situazioni che presentano aspetti di rilevante gravità anche a causa di possibili disturbi comportamentali di tipo psicopatologico.



 

ALLEGATO 2

Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale (Testo unificato C. 1249-ter Bianchi e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 

 


La XII Commissione,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 1249-ter Bianchi e abbinate recante «Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale»;

considerato che il provvedimento reca disposizioni necessarie a garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie, nonché a colmare una lacuna dell'ordinamento giuridico in ordine alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 5, capoverso Art. 282-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di potenziare la partecipazione e il coinvolgimento dei servizi socio assistenziali e sanitari, in particolare nelle situazioni che presentano aspetti di rilevante gravità anche a causa di possibili disturbi comportamentali di tipo psicopatologico;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere nell'ambito delle funzioni attribuite al Questore ai sensi dell'articolo 2, quella relativa alla verifica dell'eventuale possesso di armi e munizioni.


 

 

 


Relazione della II Commissione Giustizia

 


N. 1249-ter-1639-1819-1901-2033-2066-ter-2101-ter-2169-ter-2781-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTE DI LEGGE

 

n. 1249-ter, d'iniziativa dei deputati

 

BIANCHI, SUPPA, BUCCHINO, BURTONE, CANCRINI, D'ANTONA, FINCATO, GHIZZONI, GRASSI, LAGANÀ FORTUGNO, OTTONE, PELLEGRINO, SAMPERI, SERVODIO, SQUEGLIA

 

Introduzione dell'articolo 609-ter.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti

 

Presentata il 29 giugno 2006

 

(Già articolo 7 della proposta di legge n. 1249, stralciato,

con deliberazione dell'Assemblea, il 17 ottobre 2007)

 

 

n. 1639, d'iniziativa dei deputati

DE SIMONE, MASCIA

 

Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, in materia di discriminazione motivata dall'identità di genere o dall'orientamento sessuale

 

Presentata il 14 settembre 2006

 

 

 

n. 1819, d'iniziativa del deputato LUSSANA

 

Introduzione del delitto di molestia insistente

 

Presentata il 12 ottobre 2006

 

 

n. 1901, d'iniziativa dei deputati

 

CODURELLI, RUSCONI, DE BIASI, INCOSTANTE, CINZIA MARIA FONTANA, DI SALVO, SAMPERI, CORDONI, INTRIERI, MOTTA, BENZONI, CASSOLA, TREPICCIONE, LARATTA, PELLEGRINO, CARTA, FIANO, BURTONE, FOGLIARDI, BARANI, FASCIANI, OTTONE, RAMPI, MIGLIOLI, MARIANI, GHIZZONI, MARINO, SCHIRRU, CRISCI, CECCUZZI, ROSSI GASPARRINI, FEDI, POLETTI

 

Introduzione degli articoli 612-bis e 612-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

Presentata l'8 novembre 2006

 

 

n. 2033, d'iniziativa dei deputati

BRUGGER, ZELLER, WIDMANN, BEZZI, NICCO

 

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

Presentata il 6 dicembre 2006

 

 

n. 2066-ter, d'iniziativa del deputato INCOSTANTE

 

Introduzione dell'articolo 609-bis.1 del codice penale, concernente il reato di molestie assillanti

 

Presentata il 14 dicembre 2006

(Già articolo 3 della proposta di legge n. 2066, stralciato,

con deliberazione dell'Assemblea, il 17 ottobre 2007)

 

 

 

 

n. 2101-ter, d'iniziativa dei deputati

 

MURA, BELISARIO, OSSORIO, PALOMBA

 

Introduzione del delitto di molestie insistenti

 

Presentata il 21 dicembre 2006

(Già articoli 12 e 13 della proposta di legge n. 2101, stralciati,

con deliberazione dell'Assemblea, il 17 ottobre 2007)

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

n. 2169-ter

 

presentato dal ministro per i diritti e le pari opportunità

(POLLASTRINI)

dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

dal ministro delle politiche per la famiglia

(BINDI)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

con il ministro della solidarietà sociale

(FERRERO)

con il ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

con il ministro della salute

(TURCO)

con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali

(LANZILLOTTA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO)

 

 

Misure di repressione degli atti persecutori e delle condotte motivate da odio o discriminazione fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere

 

Presentato il 25 gennaio 2007

(Già articoli 13 e 18 del disegno di legge n. 2169, stralciati,

con deliberazione dell'Assemblea, il 17 ottobre 2007)

 

 

PROPOSTA DI LEGGE

 

n. 2781, d'iniziativa dei deputati

CIRIELLI, AMORUSO, ANGELI, CASTIELLO, DE CORATO, MAZZOCCHI, MURGIA, NESPOLI, RAISI, RAMPELLI, ZACCHERA

 

 

Introduzione degli articoli 660-bis e 660-ter del codice penale in materia di molestie persistenti

 

Presentata il 13 giugno 2007

(Relatore: PISICCHIO)

 

 

 


 

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

 

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge n. 1249-ter e abbinate, recante «Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale»,

ritenuto che le disposizioni dallo stesso recate siano riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato,

rilevato che non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

NULLA OSTA


 

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

La Commissione Affari sociali,

esaminato, per le parti competenza, il testo unificato delle proposte di legge n. 1249-ter Bianchi e abbinate, recante «Misure contro le molestie insistenti e la discriminazione fondata sull'orientamento sessuale»;

 

considerato che il provvedimento reca disposizioni necessarie a garantire una tutela efficace delle persone sottoposte a reiterate persecuzioni e molestie, nonché a colmare una lacuna dell'ordinamento giuridico in ordine alle discriminazioni legate all'orientamento sessuale e all'identità di genere;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

all'articolo 3, comma 5, capoverso «Art. 282-ter», valuti la Commissione di merito l'opportunità di potenziare la partecipazione e il coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali e sanitari, in particolare nelle situazioni che presentano aspetti di rilevante gravità anche a causa di possibili disturbi comportamentali di tipo psicopatologico;

valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di aggiungere, nell'ambito delle funzioni attribuite al questore ai sensi dell'articolo 2, quella relativa alla verifica dell'eventuale possesso di armi e munizioni.

 


 


Testo unificato

della Commissione

¾¾¾

 

MISURE CONTRO GLI ATTI PERSECUTORI E CONTRO LA DISCRIMINAZIONE E LA VIOLENZA DETERMINATE DALL'ORIENTAMENTO SESSUALE O DALL'IDENTITÀ DI GENERE

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo l'articolo 612 del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 612-bis. - (Atti persecutori). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque reiteratamente minaccia o molesta taluno suscitando in lui una sofferenza psichica o un fondato timore per l'incolumità propria o di una persona ad esso legata da relazione affettiva ovvero arrecando un apprezzabile pregiudizio alle sue abitudini di vita è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona che sia stata legata da stabile relazione affettiva.

La pena è aumentata fino alla metà e si procede d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore ovvero se ricorre una delle condizioni previste dall'articolo 339.

Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi.

Si procede altresì d'ufficio se il fatto è commesso con minacce gravi ovvero nei casi in cui il fatto è connesso con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d'ufficio».

2. All'articolo 577 del codice penale, primo comma, dopo il numero 4) è aggiunto il seguente:

«4-bis) dall'autore degli atti persecutori di cui all'articolo 612-bis e in conseguenza dei medesimi».

Art. 2.

(Provvedimento del questore).

1. Fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all'articolo 612-bis del codice penale, la persona che si ritiene offesa da condotta che le appare integrare il suddetto reato può presentare al questore la richiesta di provvedimento di avviso orale di cui all'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni.

2. Il questore, assunte se necessario le opportune informazioni dagli organi investigativi, se ritiene fondata l'istanza, avvisa oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, ammonendolo ai sensi dell'ultimo periodo del primo comma dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, redigendo processo verbale. Al richiedente è rilasciata copia del processo verbale.

3. Se risulta che la persona avvisata ai sensi dei commi 1 e 2 commette successivamente, nei confronti del soggetto istante, uno o più atti indicati nel primo comma dell'articolo 612-bis del codice penale, si procede d'ufficio in ordine a tale reato.

Art. 3.

(Modifiche al codice di procedura penale e al codice civile).

1. All'articolo 266, comma 1, lettera f), del codice di procedura penale, dopo la parola: «minaccia,» sono inserite le seguenti: «atti persecutori,».

2. Dopo l'articolo 282-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«Art. 282-ter. - (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi o dalla persona offesa.

2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice può prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una distanza determinata da tali luoghi ovvero da tali persone.

3. Il giudice può, inoltre, prescrivere all'imputato di non comunicare con le predette persone col mezzo del telefono, della posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione.

4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalità e può imporre limitazioni.

5. I provvedimenti di cui al presente articolo e all'articolo 282-bis sono comunicati all'autorità di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni; essi sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio».

3. All'articolo 392, comma 1-bis, del codice di procedura penale, le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis».

4. All'articolo 398, comma 5-bis, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) le parole: «vi siano minori di anni sedici» sono sostituite dalle seguenti: «vi siano minorenni»;

c) le parole: «quando le esigenze del minore» sono sostituite dalle seguenti: «quando le esigenze di tutela delle persone»;

d) le parole: «l'abitazione dello stesso minore» sono sostituite dalle seguenti:

 «l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova».

5. All'articolo 498, comma 4-ter, del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «e 609-octies» sono sostituite dalle seguenti: «, 609-octies e 612-bis»;

b) dopo le parole: «l'esame del minore vittima del reato» sono inserite le seguenti: «ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato».

6. All'articolo 342-ter, terzo comma, del codice civile, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

Art. 4.

(Modifiche alla legge 13 ottobre 1975, n. 654, e al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205).

1. All'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1:

1) la lettera a) è sostituita dalle seguenti:

«a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6 mila euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico;

a-bis) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6 mila euro chi istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati su opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

2) alla lettera b), le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere»;

b) al comma 3, le parole: «o religiosi» sono sostituite dalle seguenti: «, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

2. La rubrica dell'articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, è sostituita dalla seguente: «Discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali, religiosi o fondati sulle opinioni politiche, sulle condizioni personali o sociali ovvero sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere».

3. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «o religioso» sono sostituite dalle seguenti: «, religioso o motivato dalle opinioni politiche, dalle condizioni personali o sociali ovvero dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere».

4. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, dopo le parole: «comma 1,» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quelli previsti dall'articolo 609-bis del codice penale,».