Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie - A.C. 4790 e A.C. 4795 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4790/XVI   AC N. 4795/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 581
Data: 18/01/2012
Descrittori:
CAMBIALI     
Organi della Camera: VI-Finanze

 

18 gennaio 2012

 

n. 581/0

Modifiche alla disciplina delle cambiali finanziarie

A.C. 4790 e A.C. 4795

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

4790

4795

Titolo

Modifiche alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, in materia di disciplina delle cambiali finanziarie, e altre disposizioni concernenti la dematerializzazione e il trattamento tributario delle medesime

Modifiche alla legge 13 gennaio 1994, n. 43, in materia di disciplina delle cambiali finanziarie, e altre disposizioni concernenti la dematerializzazione delle medesime

Iniziativa

On. Fluvi

On. Ventucci ed altri

Numero di articoli

5

3

Date:

 

 

presentazione alla Camera

18 novembre 2011

23 novembre 2011

Assegnazione

6 dicembre 2011

14 dicembre 2011

Commissione competente

VI Finanze

VI Finanze

Sede

Referente

 

Pareri previsti

I, II, V, X e XIV

I, II, V, X e XIV

 


Contenuto

Le pdl 4790 e 4795, di contenuto analogo, sono volte – secondo quanto emerge dalle rispettive relazioni illustrative – a migliorare la fruibilità delle cambiali finanziarie, che esse considerano uno strumento di finanziamento alternativo ai normali canali di approvvigionamento di capitale, utile per sostenere esigenze di liquidità stagionali e altre necessità operative contingenti, grazie a meccanismi di concessione rapidi e costi contenuti. In tal modo, si intende ampliare gli strumenti di finanziamento delle imprese alternativi al tradizionale meccanismo del credito bancario, che non appare più sufficiente, da solo, a sostenere adeguatamente la struttura fondamentale del sistema produttivo nazionale, anche alla luce dell'attuale crisi finanziaria.

L’opportunità di rilanciare tale strumento era stata peraltro sollecitata da più parti nel corso dell'indagine conoscitiva sul mercato degli strumenti finanziari recentemente svolta dalla Commissione Finanze della Camera dei deputati, ed è contenuta nelle proposte del documento conclusivo dell'indagine, approvato dalla stessa Commissione il 19 luglio 2011.

 

Si ricorda che la cambiale finanziaria è disciplinata dalla legge 13 gennaio 1994, n. 43, e dalla delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio (CICR) del 3 marzo 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 dell'11 marzo 1994, poi revocata dalla delibera del medesimo CICR n. 1058 del 19 luglio 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 13 agosto 2005, che ha armonizzato la normativa della raccolta del risparmio da parte dei soggetti non bancari alle norme introdotte con la modifica del diritto societario.

In sostanza, si tratta di titoli di credito caratterizzati dall'essere emessi in serie, all'ordine, con durata ben delimitata (minimo tre mesi) in cui la girata è senza garanzia per evitare azioni di regresso.

Possono emettere cambiali finanziarie le società e gli enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato, nonché le società non quotate purché le emissioni siano assistite da garanzia (in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione) rilasciata da soggetti vigilati o dalla società Servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Spa.

In Italia, peraltro, tale strumento non ha trovato ampia diffusione. Le ragioni della modesta utilizzazione delle cambiali finanziarie sono riconducibili, per le imprese quotate, a motivi di carattere fiscale, legati al mancato assoggettamento dei redditi relativi alle cambiali finanziarie all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239; a motivi di carattere regolamentare, legati alla durata, da tre a dodici mesi, mentre in altri Paesi le commercial paper sono emesse in quantità maggiore con durata fino a un mese; a motivi di carattere formale e procedurale, in quanto le cambiali finanziarie sono ancora oggi titoli necessariamente materiali, difficili quindi da collocare in quantità elevata e da negoziare nei mercati finanziari, che trattano ormai quasi esclusivamente titoli dematerializzati.

Inoltre, per le imprese medio-grandi non quotate, pesa l'obbligo di ricorrere al supporto di una garanzia bancaria.

 

Le proposte in esame recuperano inoltre lo spirito di un testo già approvato, in sede referente, dalla stessa Commissione Finanze della Camera dei deputati nel 2003 durante la XIV legislatura (AC. 1959 e abbinate), tenendo conto delle modifiche che sono nel frattempo intervenute nel quadro normativo, in particolare per quanto riguarda il regime tributario dei redditi da capitale, che è stato recentemente riformato e uniformato alla luce delle disposizioni contenute nell'articolo 2, commi da 6 a 12, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.

 

In considerazione del contenuto analogo delle pdl, di seguito si dà conto dell’articolato della pdl 4790, mettendo in evidenza, laddove rilevanti, le differenze rispetto alla pdl 4795.

 

In particolare, l’articolo 1 delle proposte di legge – di contenuto analogo – modifica, attraverso una novella al comma 1 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, la durata delle cambiali finanziarie, prevedendo una scadenza non inferiore a un mese (rispetto alla vigente durata minima di tre mesi)e non superiore a sessanta mesi (trentasei mesi nella pdl 4795) dalla data di emissione (rispetto alla vigente durata massima di dodici mesi).

La pdl 4790 elimina inoltre la limitazione dell'emissione in serie, ritenuta di ostacolo all'emissione a medio termine con titoli a scadenza diversa, per configurare un piano di ammortamento dell'operazione finanziaria.

 

L’articolo 2 della pdl 4790 introduce, dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 13 gennaio 1994, n. 43, un nuovo comma 2-bis, volto ad individuare i soggetti autorizzati ad emettere le cambiali finanziarie. In particolare, essi sono:

a)      le società per azioni ed enti con titoli negoziati in un mercato regolamentato;

b)      le società per azioni che abbiano acquisito una valutazione sulla classe di rischio dell'emissione da parte di una società di rating che corrisponda ai requisiti di professionalità e di indipendenza di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 30 aprile 1999, n. 130;

c)      le società per azioni, qualora le emissioni siano assistite da garanzia in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione, rilasciata da una banca o dalla società Servizi assicurativi del commercio estero (SACE) Spa;

d)      le società a responsabilità limitata, se sottoscritte da investitori professionali o direttamente collocabili presso altri soggetti, qualora le emissioni siano assistite da garanzia in misura non inferiore al 100 per cento del loro valore di emissione, rilasciata da una banca o dalla società SACE Spa.

 

Il nuovo comma 2-bis introdotto dall’articolo 2 della pdl 4795 autorizza, invece, l’emissione delle cambiali finanziarie da parte delle sole società di capitali, subordinandola ad alcuni requisiti:

 

a)    la previsione di uno sponsor, rappresentato da un'impresa di investimento di un Paese membro o non membro dell'Unione europea che collabora con l'emittente nella procedura di emissione dei titoli;

b)    la previsione che lo sponsor mantenga nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore al 5 per cento del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro, cui si aggiunge il 3 per cento fino a 10 milioni di euro, e un ulteriore 2 per cento oltre i 10 milioni di euro.

 

Il successivo comma 2-ter introdotto dal medesimo articolo 2 della pdl 4795, al fine di contenere i costi di emissione a carico delle imprese, demanda ad un regolamento della CONSOB la definizione di modalità semplificate di predisposizione e di comunicazione del prospetto informativo relativo all'emissione delle cambiali finanziarie, prevedendo un modello tipo di prospetto. Il prospetto informativo conforme al predetto modello non è sottoposto ad alcuna successiva approvazione da parte della CONSOB.

 

Si ricorda, al riguardo, che l’articolo 7 della legge comunitaria 2010 (legge n. 217 del 2011) ha delegato il governo a recepire la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, (cd. “direttiva prospetti”), dettando altresì i principi e i criteri direttivi per l’esercizio della delega.

La richiamata direttiva reca misure volte a fornire maggiore trasparenza nelle negoziazioni di strumenti finanziari, puntando a ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese senza compromettere la tutela degli investitori. Tra le principali misure recate dalla direttiva, si ricorda la ridefinizione delle “informazioni chiave" da fornire agli investitori a garanzia della trasparenza dell'operazione; l’esenzione dagli obblighi informativi per l’offerta di specifiche tipologie di strumenti finanziari, ovvero per le offerte inferiori a determinate soglie.

 

Infine, il comma 2-quater, introdotto dal medesimo articolo, autorizza ad emettere cambiali finanziarie anche le società e gli enti non aventi titoli negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati, a condizione che l'ultimo bilancio sia stato certificato da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili. L'emissione deve essere assistita da garanzie in misura non inferiore al 25 per cento del loro valore di sottoscrizione rilasciate da soggetti vigilati. Le cambiali finanziarie possono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale.

 

L’articolo 3 delle proposte di legge (per mero errore materiale articolo 4 nella pdl 4795) consente la smaterializzazione del titolo; a tal fine, l'emittente può avvalersi di una banca o di un intermediario finanziario ovvero, nella sola pdl 4790, della società Monte Titoli Spa.

La pdl 4795 specifica che detto intermediario finanziario deve essere iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – TUB (di cui al D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385).

 

Si ricorda che, da ultimo, l'intero Titolo V del TUB è stato interamente sostituito dall'articolo 7, comma 1 del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 (che ha tra l’altro recepito in Italia la direttiva 2006/48/CE in materia di credito ai consumatori, ed è stato successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2010).

Anche il richiamato articolo 106 è stato oggetto di modifica con il D.Lgs. 141/2010. Le disposizioni previgenti disponevano, per gli intermediari che intendessero operare nel settore finanziario, l’obbligo di iscrizione in due distinti elenchi, generale e speciale, rispettivamente disciplinati dagli articoli 106 e 107 del TUB. In particolare, l’iscrizione all’elenco speciale era riservata agli intermediari aventi specifiche caratteristiche oggettive in relazione all’attività svolta e alla consistenza patrimoniale.

Il novellato articolo 106 prevede oggi un unico albo, tenuto dalla Banca d’Italia, cui sono tenuti a iscriversi gli intermediari finanziari che intendono esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma .

 

Il successivo comma 2 (di contenuto pressoché identico nelle due pdl) contiene la procedura per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata. In particolare, l'emittente deve inviare una richiesta a uno degli intermediari sopra richiamati (banche o intermediari finanziari ovvero alla società Monte Titoli Spa), con la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute. La richiesta deve contenere, tra gli altri, i seguenti elementi: l'ammontare totale dell'emissione; l'importo di ogni cambiale e il numero complessivo; l'importo dei proventi, totale e suddiviso per singola cambiale; la data di emissione, nonché alcuni tra gli elementi distintivi del vaglia cambiario (ai sensi dell’articolo 100, primo comma, numeri da 3) a 7), del R. D. 14 dicembre 1933, n. 1669: si tratta dell’indicazione della scadenza, del luogo di pagamento, del nominativo del soggetto al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento, del luogo di emissione, della sottoscrizione dell’emittente), nonché le eventuali garanzie a supporto dell'emissione.

 

Ai sensi del comma 3 delle due pdl, il firmatario della richiesta deve specificare e documentare i propri poteri di firma, che sono controllati a cura e sotto la responsabilità dell’intermediario, che verifica altresì l'esistenza dei requisiti per procedere all'emissione. La girata delle cambiali dematerializzate può avvenire a cura dell’intermediario, previo ordine di vendita da parte dell'ordinante e di acquisto da parte del nuovo sottoscrittore con le modalità in uso per gli ordini di titoli (comma 4). Le scritture contabili dell’intermediario certificano il possesso del titolo dematerializzato, l'impegno condizionato al pagamento della somma relativa alle cambiali e i relativi diritti e ogni altro effetto giuridico derivante dall’emissione (comma 5).

 

Per favorire, anche dal punto di vista fiscale, l'emissione di cambiali finanziarie de materializzate, il comma 6 prevede inoltre l'esenzione delle stesse dall'imposta di bollo.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 6, n. 4 della parte prima della Tariffa (Allegato A) allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642 in materia di imposta di bollo, la cambiale finanziaria è soggetta, fin dall'origine, a tale tributo nella misura dello 0,1 per mille.

 

L’articolo 4 della pdl 4790intende incentivare la diffusione di tali titoli, assoggettandoli a un'imposta sostitutiva con aliquota agevolata del 12,50 per cento, ovvero la misura prevista per i titoli di Stato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138.

 

Si ricorda che attualmente le cambiali finanziarie sono soggette all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che a decorrere dal 1o gennaio 2012, a seguito delle modifiche sulla tassazione dei redditi di natura finanziaria apportate dal decreto legge n. 138 del 2011, stabilisce che i proventi delle obbligazioni e titoli similari, incluse le cambiali finanziarie, sono assoggettati in via generale a ritenuta alla fonte del 20 per cento a prescindere dal rendimento.

 

Si ricorda altresì che l’articolo 2 del richiamato decreto-legge 138 del 2011 ha operato (commi da 6 a 34) a decorrere dal 1° gennaio 2012, una complessiva revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria, volto a unificare le aliquote previste per i redditi di capitale e sui redditi diversi (in precedenza fissate al 12,5 e al 27 per cento) ad un livello intermedio del 20 per cento. Restano esclusi dall’ambito di applicazione della riforma ed assoggettati ad un’aliquota agevolata pari al 12,5 per cento, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.

 

Conseguentemente, l’articolo 5 della pdl 4790reca la relativa copertura finanziaria.

Relazioni allegate

Le pdl sono corredate della relazione illustrativa.

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto la proposta modifica norme di rango primario.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene nella materia dei mercati finanziari, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Recepimento di Basilea III

Il 20 luglio 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)452) ed una proposta di direttiva (COM(2011)453) volte a sostituire le vigenti direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE allo scopo di recepire a livello UE l’accordo di Basilea III sui requisiti patrimoniali delle banche.

La proposta di regolamento prevede l’obbligo per le banche e le imprese di investimento di detenere un livello di capitale quantitativamente e qualitativamente più elevato che consenta di assorbire autonomamente eventuali perdite, senza ricorrere a ricapitalizzazioni a carico di fondi pubblici, e di assicurare la continuità nell’operatività. A questo scopo, si tiene fermo l’attuale requisito per cui le banche devono detenere un patrimonio di vigilanza totale dell'8% in rapporto alle attività ponderate per il rischio ma, al tempo stesso, ne viene modificata la composizione stabilendo:

§       una definizione rafforzata del patrimonio di base di classe 1 (c.d. Tier 1) affinché includa soltanto il common equity(composto dal capitale azionario e riserve di bilancio provenienti da utili non distribuiti al netto delle imposte), in quanto componente di migliore qualità del patrimonio stesso, e strumenti finanziari che rispettino 14 criteri (sulla composizione in dettaglio del patrimonio di base si rinvia all’apposita scheda del presente dossier);

§       l’innalzamento del requisito minimo relativo al common equity al 4,5% (a fronte del 2% previsto da Basilea 2), e del requisito minimo complessivo relativo al capitale Tier 1 al 6% (a fronte dell’attuale 4%).

I nuovi requisiti saranno introdotti gradualmente, in misura del 20% all’anno dal 2014 per raggiungere il 100% nel 2018.

Come ulteriore tutela contro leperdite, oltre ai requisiti patrimoniali minimi, si prevede l’introduzione di due riserve di capitale (c.d. buffer o cuscinetti):

1)       una cosiddetta “riserva di conservazione del capitalepari al 2,5% costituita da capitale di qualità primaria, identica per tutte le banche nell’UE, al fine di consentire che il capitale rimanga disponibile per sostenere l’operatività corrente della banca nelle fasi di tensione. Il mancato rispetto di tale requisito comporterà vincoli nella politica di distribuzione degli utili fino alla ricostituzione della riserva;

2)       una “riserva di capitale anticiclicaspecifica per ogni banca al fine di consentirle di creare in tempi di crescita economica una base finanziaria sufficiente che consenta loro di assorbire le perdite in periodi di crisi.

Il Parlamento europeo e il Consiglio avvieranno prossimamente l’esame delle proposte in prima lettura, secondo la procedura legislativa ordinaria.

Finanziamenti tramite venture capital

Il 7 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)860) volta a migliorare i finanziamenti tramite venture capital, vale a dire le attività di investimento in capitale di rischio realizzate da operatori professionali destinate in particolare a PMI innovative nelle fasi iniziali del loro sviluppo (start-up).

Nella relazione illustrativa della proposta si sottolinea che nella fase attuale, il venture capital riveste un ruolo secondario nel finanziamento delle PMI che dipendono essenzialmente dai finanziamenti bancari i quali coprono più dell'80% delle loro esigenze di finanziamento, mentre solo il 2% è fornito da specialisti in venture capital (a fronte del 14% negli Stati Uniti). A causa dell’insufficienza delle risorse di capitali, il venture capital non è stato in grado di rispondere alle esigenze di finanziamento delle PMI spinte dalla restrizione dei prestiti bancari nel contesto di crisi finanziaria a richiedere fonti di finanziamento alternative. Le nuove misure dovrebbero consentire alle PMI di ricorrere ad investitori in capitale di rischio a lungo termine anziché soltanto a prestiti bancari a breve termine, migliorandone di conseguenza la competitività ed il potenziale di crescita in un mercato globale.

 

In tema di semplificazione dell’accesso ai finanziamenti per le imprese, si segnala che sempre il 7 dicembre 2011 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)862) intesa a rendere più facile il finanziamento attraverso fondi privati delle imprese europee a carattere sociale.

La proposta intende definire una nuova disciplina per la commercializzazione di “fondi d’investimento europeo per l'imprenditoria sociale” (FEIS), che dovrebbe consentire a tali organismi finanziari di incrementare le proprie dimensioni e, di conseguenza, la quantità di capitali da mettere a disposizione delle singole imprese del settore, considerate essenziali dalla Commissione per il loro contributo agli obiettivi di crescita dell’UE in termini di posti di lavoro, inclusione e coesione sociale . In particolare, si intende legare a tali fondi d’investimento la creazione di un nuovo "marchio" che dovrebbe garantirne la qualità tra i cui requisiti d’accesso, ad esempio, figurerebbe la dimostrazione che almeno il 70% del capitale versato dagli investitori sia destinata ad imprese sociali. Inoltre, una serie di norme uniformi garantiranno agli investitori informazioni chiare e trasparenti sulla destinazione degli investimenti.

Il Parlamento europeo e il Consiglio avvieranno prossimamente l’esame delle proposte in prima lettura, secondo la procedura legislativa ordinaria.

Sostegno alla competitività delle imprese

Il 30 novembre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta (COM(2011)834) relativa a un programma (COSME) che, con un bilancio di 2,5 miliardi di euro per il periodo 2014-2020, intende aumentare la competitività delle imprese e delle PMI. Il nuovo programma si concentrerà principalmente sugli strumenti finanziari e prevede meccanismi semplificati per agevolare l’attività delle piccole imprese e favorire in particolare l'espansione di quelle orientate verso attività transfrontaliere e lo sviluppo di un mercato transfrontaliero dei finanziamenti alle PMI.

La proposta intende intervenire in un segmento di mercato che attualmente è coperto dalle misure degli Stati membri, che si limitano agli investimenti e al sostegno entro i confini nazionali, e intende migliorare l'accesso delle PMI ai finanziamenti sotto forma di capitale proprio e di debito prospettando nuovistrumenti finanziari e nuove piattaforme. In primo luogo, la Commissione prevede uno strumento di capitale proprio per gli investimenti in fase di sviluppo che fornirà alle PMI, tramite intermediari finanziari, finanziamenti di capitale proprio rimborsabili ad orientamento commerciale, principalmente sotto forma di capitale di rischio. In secondo luogo, uno strumento di prestito offrirà alle PMI accordi di condivisione dei rischi diretti o di altro tipo, con intermediari finanziari, allo scopo di coprire i prestiti.

 


 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496– *st_finanze@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: FI0590_0.doc