Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||||
Titolo: | Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale A.C. 4299 Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 484 | ||||||
Data: | 02/05/2011 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze |
2 maggio 2011 |
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n. 484/0 |
Proroga
dei termini per l'esercizio della delega di cui alla
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Numero del progetto di legge |
4299 |
Titolo |
Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale |
Iniziativa |
Governo |
Numero di articoli |
1 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
19 aprile 2011 |
assegnazione |
27 aprile 2011 |
Commissione competente |
V Bilancio e VI Finanze |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali e Commissione parlamentare per le questioni regionali |
Il comma 1 novella alcune
disposizioni della legge n. 42 del 2009, recante delega in materia di federalismo
fiscale, in vigore dal 21 maggio
a) proroga di 6 mesi (da
b) estende da
c) proroga di un anno (da
d) estende
da
e) novellando l’articolo 23, comma 6, della
legge n. 42 del 2009, proroga di un anno (da
f)
novellando
l’articolo 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009, proroga di 6 mesi (da
Il comma 2 dell’articolo stabilisce che le nuove disposizioni relative all’emanazione dei pareri parlamentari non si applicano ai procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 42.
Ai sensi del comma 3 la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si riporta di seguito a fronte il testo della legge n. 42 del 2009 come integrato dalle modifiche recate dall’A.C. 4299
Legge 5 maggio 2009, n. 42 |
Testo modificato con A.C. 4299 |
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Art. 2 |
Art. 2 |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’ articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’ articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. |
2. (omissis) |
2. (omissis) |
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’ articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. |
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’ articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta. |
4-5-6 omissis |
4-5-6 omissis |
7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4. |
7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4. |
Legge 5 maggio 2009, n. 42 |
Testo modificato con A.C. 4299 |
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Art. 3 |
Art. 3 |
6. |
6. Qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di centocinquanta giorni. |
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Art. 23 |
Art. 23 |
6. Al fine dell’istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: (omissis) |
6. Al fine dell’istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: (omissis) |
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Art. 27 |
Art. 27 |
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’ articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera m). |
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di trenta mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’ articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera m). |
Norma |
Oggetto |
Gazzetta Ufficiale |
D.Lgs. 28 maggio 2010, |
Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42 |
11 giugno 2010, n. 134 |
D.Lgs.
17 settembre 2010, |
Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale |
18 settembre 2010, n. 219 |
D.Lgs.
26 novembre 2010, |
Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province |
17 dicembre 2010, n. 294 |
D.Lgs.
14 marzo 2011, |
Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale |
23 marzo 2011, n. 67 |
Atto 317 |
Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario |
Parere reso il 24 marzo 2011. In attesa di pubblicazione |
Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 novembre 2010 |
Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 42 del 2009 |
1° aprile 2011, n. 75 La norma non prevede passaggi parlamentari |
Oggetto |
Deliberazione C.d.M. |
Stato iter |
Attuazione dell’articolo 16 della legge n. 42 del
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26 novembre 2010
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Assegnato il 2 febbraio 2011 alle Commissioni per il
parere |
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009 |
17 dicembre 2010 |
Assegnato il 14 marzo 2011 |
Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, province e Comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 |
7 aprile 2011 |
All’esame della Conferenza unificata |
Servizio Studi – Dipartimento Finanze |
( 066760-9496– *st_finanze@camera.it |
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