Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale A.C. 4299 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4299/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 484
Data: 02/05/2011
Descrittori:
FEDERALISMO   FINANZA LOCALE
L 2009 0042   LEGGE DELEGA
PROROGA DI TERMINI     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze

2 maggio 2011

 

n. 484/0

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale

A.C. 4299

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

4299

Titolo

Proroga dei termini per l'esercizio della delega di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale

Iniziativa

Governo

Numero di articoli

1

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

19 aprile 2011

assegnazione

27 aprile 2011

Commissione competente

V Bilancio e VI Finanze

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali e Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

Il comma 1 novella alcune disposizioni della legge n. 42 del 2009, recante delega in materia di federalismo fiscale, in vigore dal 21 maggio 2009. In particolare:

a)      proroga di 6 mesi (da 24 a 30 mesi) il termine per l’adozione da parte del Governo dei decreti attuativi (scadenza attuale: 21 maggio 2011);

b)      estende da 60 a 90 giorni il termine per l’emanazione del parere da parte della Commissione bicamerale per l’attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni bilancio, sopprimendo tuttavia la possibilità di richiedere una proroga di 20 giorni del relativo termine (ora prevista all’articolo 3, comma 6, della legge n. 42, che viene riformulato);

c)      proroga di un anno (da 2 a 3) il termine per l’adozione di decreti legislativi correttivi ed integrativi;

d)      estende da 90 a 150 giorni la proroga del termine per l’esercizio della delega qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei 30 giorni che precedono il termine finale per l’esercizio della delega medesima;

e)      novellando l’articolo 23, comma 6, della legge n. 42 del 2009, proroga di un anno (da 36 a 48 mesi) il termine per l’adozione dei decreti istitutivi delle singole città metropolitane;

f)        novellando l’articolo 27, comma 1, della legge n. 42 del 2009, proroga di 6 mesi (da 24 a 30) il termine per l'adozione da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano delle norme di attuazione degli statuti speciali concernenti il concorso al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà, al patto di stabilità interno e agli obblighi posti dall'ordinamento europeo.

Il comma 2 dell’articolo stabilisce che le nuove disposizioni relative all’emanazione dei pareri parlamentari non si applicano ai procedimenti relativi agli schemi di decreto legislativo che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già stati trasmessi alla Conferenza unificata ai fini dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 3, secondo periodo, della legge n. 42.

Ai sensi del comma 3 la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 


Si riporta di seguito a fronte il testo della legge n. 42 del 2009 come integrato dalle modifiche recate dall’A.C. 4299

 

 

 

Legge 5 maggio 2009, n. 42

Testo modificato con A.C. 4299

 

 

Art. 2
(Oggetto e finalità)

Art. 2
(Oggetto e finalità)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’ articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l’attuazione dell’ articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l’autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

2. (omissis)

2. (omissis)

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’ articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell’interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione di cui all’ articolo 3 e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all’ articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l’intesa non è stata raggiunta.

4-5-6 omissis

4-5-6 omissis

7. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.

7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la procedura di cui ai commi 3 e 4.


 

 

Legge 5 maggio 2009, n. 42

Testo modificato con A.C. 4299

 

 

Art. 3
(Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale)

Art. 3
(Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale)

6. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l’espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all’esame della Commissione. Con la proroga del termine per l’espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l’esercizio della delega. Qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di novanta giorni.

6. Qualora il termine per l’espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di centocinquanta giorni.

 

 

Art. 23
(Norme transitorie per le città metropolitane)

Art. 23
(Norme transitorie per le città metropolitane)

6. Al fine dell’istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

(omissis)

6. Al fine dell’istituzione di ciascuna città metropolitana, il Governo è delegato ad adottare, entro quarantotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell’interno, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, dell’economia e delle finanze e per i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

(omissis)

 

 

Art. 27
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

Art. 27
(Coordinamento della finanza delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di ventiquattro mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’ articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera m).

1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli statuti speciali, concorrono al conseguimento degli obiettivi di perequazione e di solidarietà ed all’esercizio dei diritti e doveri da essi derivanti, nonché al patto di stabilità interno e all’assolvimento degli obblighi posti dall’ordinamento comunitario, secondo criteri e modalità stabiliti da norme di attuazione dei rispettivi statuti, da definire, con le procedure previste dagli statuti medesimi, entro il termine di trenta mesi stabilito per l’emanazione dei decreti legislativi di cui all’ articolo 2 e secondo il principio del graduale superamento del criterio della spesa storica di cui all’ articolo 2, comma 2, lettera m).



Decreti pubblicati

 

Norma

Oggetto

Gazzetta Ufficiale

D.Lgs. 28 maggio 2010,
n. 85

Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell'articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42

11 giugno 2010, n. 134

D.Lgs. 17 settembre 2010,
n. 156

Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, in materia di ordinamento transitorio di Roma capitale

18 settembre 2010, n. 219

D.Lgs. 26 novembre 2010,
n. 216

Disposizioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di Comuni, Città metropolitane e Province

17 dicembre 2010, n. 294

D.Lgs. 14 marzo 2011,
n. 23

Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale

23 marzo 2011, n. 67

Atto 317

Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard del settore sanitario

Parere reso il 24 marzo 2011.
Testo approvato dal CdM in via definitiva il 31 marzo 2011

In attesa di pubblicazione

Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 26 novembre 2010

Disposizioni in materia di perequazione infrastrutturale, ai sensi dell’articolo 22 della legge n. 42 del 2009

1° aprile 2011, n. 75

La norma non prevede passaggi parlamentari

 

Schemi di decreto in corso di esame o di prossima assegnazione

 

Oggetto

Deliberazione C.d.M.

Stato iter

Attuazione dell’articolo 16 della legge n. 42 del 2009 in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione degli squilibri economici e sociali

26 novembre 2010

 

 

Assegnato il 2 febbraio 2011 alle Commissioni per il parere
(Atto n. 328)

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge n. 42 del 2009

17 dicembre 2010

Assegnato il 14 marzo 2011
alle Commissioni per il parere
(Atto n. 339)

Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a Regioni, province e Comuni, ai sensi degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42

7 aprile 2011

All’esame della Conferenza unificata

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496– *st_finanze@camera.it

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File: FI0488_0.doc