Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||
Titolo: | Prevenzione delle frodi nel settore assicurativo - A.C. 1964 e A.C. 2699-ter - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 348 | ||||
Data: | 01/06/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
1° giugno 2010 |
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n. 348/0 |
Prevenzione delle frodi nel settore assicurativoA.C. 1964 e A.C. 2699-terElementi per l’istruttoria legislativa |
Numero dei progetti di legge |
1964 |
2699-ter |
Titolo |
Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo |
Istituzione di un sistema di prevenzione delle frodi nel settore assicurativo |
Iniziativa |
Deputati Barbato ed altri |
Senatori Costa e Barbolini |
Numero di articoli |
8 |
1 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
27 novembre 2008 |
10 maggio 2010 |
assegnazione |
7 maggio 2009 |
11 maggio 2010 |
Commissione competente |
VI (Finanze) |
VI (Finanze) |
Sede |
Referente |
Referente |
Pareri previsti |
I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), IX (Trasporti) e XI (Lavoro) |
I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (bilancio |
Le proposte di legge 1964 e 2699-ter recano disposizioni finalizzate alla prevenzione, sul piano amministrativo, di frodi nel settore assicurativo.
L’A.C. 1964 istituisce e disciplina, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, il Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo (articolo 1), con lo scopo di prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti nel settore assicurativo in Italia e promuovere l’esercizio delle relative azioni penali.
L’articolo 2 stabilisce i compiti del Comitato. Anzitutto esso svolge attività di elaborazione e di valutazione in materia di frodi assicurative, in base a segnalazioni ricevute dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali, idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi ovvero la commissione di un reato in danno del mercato assicurativo, nonché in base alle informazioni desunte dalle banche dati appositamente istituite (di cui all'articolo 4) e alle ulteriori informazioni acquisite tramite il personale del Ministero dello sviluppo economico - MISE, di cui può avvalersi il comitato medesimo (ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della proposta in esame). Il comitato favorisce e stimola l'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria competente. Esso favorisce altresì il migliore coordinamento delle indagini in materia di frodi assicurative, anche attraverso la richiesta di documentazione alle imprese assicuratrici; promuove ogni altra iniziativa per la prevenzione e per il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.
L’articolo 3 dispone in tema di composizione e funzionamento del Comitato. Esso è formato da otto membri aventi specifiche competenze nelle materie di cui si occupa l’organo. I membri (nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico) sono scelti in rappresentanza dello stesso Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ISVAP, dell'Associazione Nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA), degli intermediari assicurativi espressione della categoria e dell'ordine giudiziario, per quest'ultimo nella persona di un magistrato penale con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di cassazione. Quest’ultimo riveste la carica di presidente. Si demanda a un decreto ministeriale la determinazione del funzionamento e dell'organizzazione del Comitato, obbligato a riferire semestralmente al Ministero dello sviluppo economico. Il MISE presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti in materia assicurativa una relazione sull'attività svolta dal Comitato.
L’articolo 4 prevede l’istituzione un Centro elaborazione banche dati di cui dispone il Comitato, per l'inserimento e per l'analisi di informazioni connesse al fenomeno delle truffe nel settore assicurativo. Inoltre, le norme assicurano al Comitato la facoltà di accedere alle banche dati di organismi, di enti e di istituzioni che operano in materie analoghe o affini o comunque di interesse per il medesimo Comitato: in particolare, alla banca dati dell'ISVAP, del Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della motorizzazione civile, dell'Automobile club italiano, nonché alle banche dati del settore assicurativo, del settore creditizio e del settore finanziario; si autorizza il Comitato a stipulare convenzioni con i gestori delle predette banche dati, coi quali agisce secondo il principio di collaborazione reciproca.
L’articolo 5 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato, l’individuazione dei criteri per stabilire quali informazioni sono da segnalare al Comitato e le relative modalità di comunicazione, nonché la tipologia dei dati da inserire nel centro elaborazione dati e le operazioni che esso può effettuare. Si propone di consentire l’accesso al suddetto centro alle Procure della Repubblica, alle Forze dell'ordine, alle imprese assicuratrici e tutti gli altri soggetti indicati dal predetto decreto ministeriale, con livelli di informazione graduati in relazione alla loro completezza e indicati nel medesimo decreto. Tale atto normativo stabilisce infine anche le modalità di consultazione da parte del Comitato delle banche dati di altri soggetti (di cui all'articolo 4).
In tema di organizzazione del Comitato, l’articolo 6 prevede che per espletare le sue funzioni esso si avvale di personale del Ministero dello sviluppo economico, appositamente individuato con decreto ministeriale ed avente la qualifica di polizia giudiziaria. E’ previsto inoltre un ufficio studi per il monitoraggio del fenomeno delle frodi nel settore assicurativo attraverso studi e ricerche, anche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri.
L’articolo 7 dispone che il Comitato, una volta esaurita la fase conoscitiva, se dall'esame delle informazioni acquisite emergono fatti rilevanti ed ove sussistano elementi di reato e, comunque, ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria la documentazione raccolta per il successivo esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.
Si
rileva, in proposito, che occorrerebbe coordinare la disposizione in esame con
quanto previsto al precedente articolo
Infine, si prevede che il Comitato possa richiedere in qualsiasi momento all'autorità giudiziaria, nei limiti imposti dal rispetto del segreto istruttorio, informazioni sull'andamento dei procedimenti in corso in materie oggetto dell'attività del medesimo Comitato.
L’articolo 8 reca le modalità di finanziamento del Comitato, stabilendo che esso derivi da un apposito contributo sui premi assicurativi raccolti nell'anno precedente dagli intermediari assicurativi delle imprese stesse, nonché da eventuali contributi da parte di altri enti previa approvazione del medesimo Comitato. A un provvedimento del Comitato, d’intesa con l’ANIA, è demandata la determinazione annuale della misura di tale contributo e dei rami assicurativi ai quali esso si applica.
Si rileva, in primo luogo, che la proposta di legge in esame non reca alcuna quantificazione finanziaria degli oneri derivanti dalle prescrizioni in essa contenute. Si osserva inoltre che, prevedendosi il finanziamento del Comitato con un “apposito contributo sui premi assicurativi”, tale previsione potrebbe comportare un aumento proporzionale dei premi medesimi, ricadente sui soggetti assicurati.
L’A.C. 2699-ter costituiva, in origine, l’articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009. La disposizione è stata stralciata, con deliberazione dell'Assemblea, l'11 maggio 2010.
L’A.C. 2699, recante “Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti” istituisce presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) del Ministero dell’economia e delle finanze, un sistema di prevenzione del furto d'identità e delle frodi, sul piano amministrativo, operante anche nel settore assicurativo. Tale sistema di prevenzione è basato su un gruppo di lavoro e su un apposito archivio centrale informatizzato, che consente agli utenti autorizzati (tra cui le Autorità di polizia e le compagnie di assicurazioni) di verificare l’autenticità dei dati contenuti nella documentazione di persone fisiche e giuridiche che hanno chiesto una prestazione di natura assicurativa, al fine di prevenire le frodi. L’A.C. 2699 prevede che ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporti da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio.
L’articolo unico della proposta n. 2699-terin esame prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, siano definiti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione di un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.
Al medesimo decreto si demanda l’individuazione della misura e delle modalità di versamento del già citato contributo, necessario per remunerare il costo delle verifiche effettuate con sistemi informatici. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, è previsto che si individuino annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.
In chiusura, la disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria.
Relazione illustrativa dell’A.C. 1964.
La proposta di legge interviene in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza, nonché in materia di ordinamento penale, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed l) della Costituzione.
La proposta in esame reca numerose disposizioni da attuare mediante fonte di rango secondario (decreto ministeriale), anche da adottare previa consultazione di autorità indipendenti (Garante privacy) e di operatori economici (ANIA).
L’A.C. 2699-ter costituiva, in origine, l’articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009 e il cui esame è iniziato in Commissione 9 marzo 2010. La disposizione è stata stralciata, con deliberazione dell'Assemblea, l'11 maggio 2010.
Entrambe le proposte di legge sono finalizzate a rafforzare la prevenzione, in via amministrativa, delle frodi in materia di assicurazioni; all’uopo, l’A.C. 1964 istituisce in seno all’ISVAP un apposito organo (Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo), nella cui attività sono coinvolti sia soggetti pubblici (tra gli altri le Procure della Repubblica e la polizia giudiziaria) che privati (ANIA).
Né l’A.C. 1064, né l’AC 2699-ter recano alcuna quantificazione finanziaria degli oneri derivanti dalle prescrizioni in esse contenute.
Per quanto riguarda l’articolo 7 dell’A. C. 1964, si rileva che occorrerebbe coordinare tale disposizione con quanto previsto al precedente articolo 6, in tema di attribuzione al personale di cui si avvale il Comitato della qualifica di “polizia giudiziaria”. Ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, tale qualifica comporta infatti l’obbligo, una volta acquisita la notizia di reato, di riferire senza ritardo al pubblico ministero. Tale prescrizione non appare coerente con quanto previsto dall’articolo 7 in commento, che attribuisce al Comitato medesimo la discrezionalità di rimettere o meno all'autorità giudiziaria la documentazione raccolta “comunque ove lo ritenga opportuno”.
Relativamente al successivo articolo 8 si osserva che, prevedendosi il finanziamento del Comitato con un “apposito contributo sui premi assicurativi”, tale previsione potrebbe comportare un aumento proporzionale dei premi medesimi, ricadente sui soggetti assicurati.
La medesima osservazione vale per l’articolo unico dell’A.C. 2699-ter.
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