Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Prevenzione delle frodi nel settore assicurativo - A.C. 1964 e A.C. 2699-ter - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1964/XVI   AC N. 2699-TER/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 348
Data: 01/06/2010
Descrittori:
ASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI   FRODE
REATI CONTRO L' ECONOMIA E IL COMMERCIO     
Organi della Camera: VI-Finanze

 

 

1° giugno 2010

 

n. 348/0

Prevenzione delle frodi nel settore assicurativo

A.C. 1964 e A.C. 2699-ter

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

 

Numero dei progetti di legge

1964

2699-ter

Titolo

Istituzione del Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo

Istituzione di un sistema di prevenzio­ne delle frodi nel settore assicurativo

Iniziativa

Deputati Barbato ed altri

Senatori Costa e Barbolini

Numero di articoli

8

1

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

27 novembre 2008

10 maggio 2010

assegnazione

7 maggio 2009

11 maggio 2010

Commissione competente

VI (Finanze)

VI (Finanze)

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), IX (Trasporti) e XI (Lavoro)

I (Affari costituzionali), II (Giustizia) e V (bilancio

 

 


Contenuto

Le proposte di legge 1964 e 2699-ter recano disposizioni finalizzate alla prevenzione, sul piano amministrativo, di frodi nel settore assicurativo.

L’A.C. 1964 istituisce e disciplina, presso l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, il Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo (articolo 1), con lo scopo di prevenire e contrastare i comportamenti fraudolenti nel settore assicurativo in Italia e promuovere l’esercizio delle relative azioni penali.

L’articolo 2 stabilisce i compiti del Comitato. Anzitutto esso svolge attività di elaborazione e di valutazione in materia di frodi assicurative, in base a segnalazioni ricevute dalle imprese di assicurazione in merito ad eventi anomali, idonei a far presumere la sussistenza di illeciti o di frodi ovvero la commissione di un reato in danno del mercato assicurativo, nonché in base alle informazioni desunte dalle banche dati appositamente istituite (di cui all'articolo 4) e alle ulteriori informazioni acquisite tramite il personale del Ministero dello sviluppo economico - MISE, di cui può avvalersi il comitato medesimo (ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della proposta in esame). Il comitato favorisce e stimola l'esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria competente. Esso favorisce altresì il migliore coordinamento delle indagini in materia di frodi assicurative, anche attraverso la richiesta di documentazione alle imprese assicuratrici; promuove ogni altra iniziativa per la prevenzione e per il contrasto delle frodi nel settore assicurativo.

L’articolo 3 dispone in tema di composizione e funzionamento del Comitato. Esso è formato da otto membri aventi specifiche competenze nelle materie di cui si occupa l’organo. I membri (nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico) sono scelti in rappresentanza dello stesso Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'ISVAP, dell'Associazione Nazionale per le imprese assicuratrici (ANIA), degli intermediari assicurativi espressione della categoria e dell'ordine giudiziario, per quest'ultimo nella persona di un magistrato penale con qualifica non inferiore a consigliere di Corte di cassazione. Quest’ultimo riveste la carica di presidente. Si demanda a un decreto ministeriale la determinazione del funzionamento e dell'organizzazione del Comitato, obbligato a riferire semestralmente al Ministero dello sviluppo economico. Il MISE presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti in materia assicurativa una relazione sull'attività svolta dal Comitato.

L’articolo 4 prevede l’istituzione un Centro elaborazione banche dati di cui dispone il Comitato, per l'inserimento e per l'analisi di informazioni connesse al fenomeno delle truffe nel settore assicurativo. Inoltre, le norme assicurano al Comitato la facoltà di accedere alle banche dati di organismi, di enti e di istituzioni che operano in materie analoghe o affini o comunque di interesse per il medesimo Comitato: in particolare, alla banca dati dell'ISVAP, del Casellario centrale infortuni presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), della motorizzazione civile, dell'Automobile club italiano, nonché alle banche dati del settore assicurativo, del settore creditizio e del settore finanziario; si autorizza il Comitato a stipulare convenzioni con i gestori delle predette banche dati, coi quali agisce secondo il principio di collaborazione reciproca.

L’articolo 5 demanda a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e il Comitato, l’individuazione dei criteri per stabilire quali informazioni sono da segnalare al Comitato e le relative modalità di comunicazione, nonché la tipologia dei dati da inserire nel centro elaborazione dati e le operazioni che esso può effettuare. Si propone di consentire l’accesso al suddetto centro alle Procure della Repubblica, alle Forze dell'ordine, alle imprese assicuratrici e tutti gli altri soggetti indicati dal predetto decreto ministeriale, con livelli di informazione graduati in relazione alla loro completezza e indicati nel medesimo decreto. Tale atto normativo stabilisce infine anche le modalità di consultazione da parte del Comitato delle banche dati di altri soggetti (di cui all'articolo 4).

In tema di organizzazione del Comitato, l’articolo 6 prevede che per espletare le sue funzioni esso si avvale di personale del Ministero dello sviluppo economico, appositamente individuato con decreto ministeriale ed avente la qualifica di polizia giudiziaria. E’ previsto inoltre un ufficio studi per il monitoraggio del fenomeno delle frodi nel settore assicurativo attraverso studi e ricerche, anche in collegamento con organismi investigativi italiani ed esteri.

L’articolo 7 dispone che il Comitato, una volta esaurita la fase conoscitiva, se dall'esame delle informazioni acquisite emergono fatti rilevanti ed ove sussistano elementi di reato e, comunque, ove lo ritenga opportuno, rimette all'autorità giudiziaria la documentazione raccolta per il successivo esercizio dell'azione penale, informandone le imprese assicuratrici interessate.

Si rileva, in proposito, che occorrerebbe coordinare la disposizione in esame con quanto previsto al precedente articolo 6 in tema di attribuzione al personale di cui si avvale il Comitato della qualifica di “polizia giudiziaria”. Ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, tale qualifica comporta infatti l’obbligo, una volta acquisita la notizia di reato, di riferire senza ritardo al pubblico ministero. Tale prescrizione non appare coerente con quanto previsto dall’articolo 7 in commento, che attribuisce al Comitato medesimo la discrezionalità di rimettere o meno all'autorità giudiziaria la documentazione raccolta qualora sussistano elementi di reato e “qualora sussistano elementi di reato e comunque ove lo ritenga opportuno”.

Infine, si prevede che il Comitato possa richiedere in qualsiasi momento all'autorità giudiziaria, nei limiti imposti dal rispetto del segreto istruttorio, informazioni sull'andamento dei procedimenti in corso in materie oggetto dell'attività del medesimo Comitato.

L’articolo 8 reca le modalità di finanziamento del Comitato, stabilendo che esso derivi da un apposito contributo sui premi assicurativi raccolti nell'anno precedente dagli intermediari assicurativi delle imprese stesse, nonché da eventuali contributi da parte di altri enti previa approvazione del medesimo Comitato. A un provvedimento del Comitato, d’intesa con l’ANIA, è demandata la determinazione annuale della misura di tale contributo e dei rami assicurativi ai quali esso si applica.

Si rileva, in primo luogo, che la proposta di legge in esame non reca alcuna quantificazione finanziaria degli oneri derivanti dalle prescrizioni in essa contenute. Si osserva inoltre che, prevedendosi il finanziamento del Comitato con un “apposito contributo sui premi assicurativi”, tale previsione potrebbe comportare un aumento proporzionale dei premi medesimi, ricadente sui soggetti assicurati.

L’A.C. 2699-ter costituiva, in origine, l’articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009. La disposizione è stata stralciata, con deliberazione dell'Assemblea, l'11 maggio 2010.

L’A.C. 2699, recante “Disposizioni di contrasto al furto d'identità e in materia di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti” istituisce presso l'Ufficio centrale antifrode dei mezzi di pagamento (UCAMP) del Ministero dell’economia e delle finanze, un sistema di prevenzione del furto d'identità e delle frodi, sul piano amministrativo, operante anche nel settore assicurativo. Tale sistema di prevenzione è basato su un gruppo di lavoro e su un apposito archivio centrale informatizzato, che consente agli utenti autorizzati (tra cui le Autorità di polizia e le compagnie di assicurazioni) di verificare l’autenticità dei dati contenuti nella documentazione di persone fisiche e giuridiche che hanno chiesto una prestazione di natura assicurativa, al fine di prevenire le frodi. L’A.C. 2699 prevede che ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comporti da parte dell'aderente il pagamento di un contributo a favore del bilancio dello Stato, fissato in misura tale da remunerare il costo pieno del servizio.

L’articolo unico della proposta n. 2699-terin esame prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e il Garante per la protezione dei dati personali, siano definiti i termini, le modalità e le condizioni per la gestione di un sistema di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi sulle richieste di risarcimento e di indennizzo, sulle polizze e sulla documentazione necessaria alla stipulazione di un contratto di assicurazione.

Al medesimo decreto si demanda l’individuazione della misura e delle modalità di versamento del già citato contributo, necessario per remunerare il costo delle verifiche effettuate con sistemi informatici. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentiti l'ISVAP e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, è previsto che si individuino  annualmente i rami ai quali si applica il contributo medesimo.

In chiusura, la disposizione reca la clausola di invarianza finanziaria.

Relazioni allegate

Relazione illustrativa dell’A.C. 1964.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La proposta di legge interviene in materia di tutela del risparmio e mercati finanziari e tutela della concorrenza, nonché in materia di ordinamento penale, riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettere e) ed l)  della Costituzione.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

La proposta in esame reca numerose disposizioni da attuare mediante fonte di rango secondario (decreto ministeriale), anche da adottare previa consultazione di autorità indipendenti (Garante privacy) e di operatori economici (ANIA).

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

L’A.C. 2699-ter costituiva, in origine, l’articolo 7 della proposta di legge n. 2699, approvata in un testo unificato dal Senato della Repubblica il 16 settembre 2009 e il cui esame è iniziato in Commissione 9 marzo 2010. La disposizione è stata stralciata, con deliberazione dell'Assemblea, l'11 maggio 2010.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Entrambe le proposte di legge sono finalizzate a rafforzare la prevenzione, in via amministrativa, delle frodi in materia di assicurazioni; all’uopo, l’A.C. 1964 istituisce in seno all’ISVAP un apposito organo (Comitato nazionale contro le frodi nel settore assicurativo), nella cui attività sono coinvolti sia soggetti pubblici (tra gli altri le Procure della Repubblica e la polizia giudiziaria) che privati (ANIA).

 

Formulazione del testo

Né l’A.C. 1064, né l’AC 2699-ter recano alcuna quantificazione finanziaria degli oneri derivanti dalle prescrizioni in esse contenute.

Per quanto riguarda l’articolo 7 dell’A. C. 1964, si rileva che occorrerebbe coordinare tale disposizione con quanto previsto al precedente articolo 6, in tema di attribuzione al personale di cui si avvale il Comitato della qualifica di “polizia giudiziaria”. Ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, tale qualifica comporta infatti l’obbligo, una volta acquisita la notizia di reato, di riferire senza ritardo al pubblico ministero. Tale prescrizione non appare coerente con quanto previsto dall’articolo 7 in commento, che attribuisce al Comitato medesimo la discrezionalità di rimettere o meno all'autorità giudiziaria la documentazione raccolta “comunque ove lo ritenga opportuno”.

Relativamente al successivo articolo 8 si osserva che, prevedendosi il finanziamento del Comitato con un “apposito contributo sui premi assicurativi”, tale previsione potrebbe comportare un aumento proporzionale dei premi medesimi, ricadente sui soggetti assicurati.

La medesima osservazione vale per l’articolo unico dell’A.C. 2699-ter.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

( 066760-9496– *st_finanze@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: FI0350.doc