Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Istituzione delle zone franche termali e altre disposizioni per la ripresa economica e la diversificazione produttiva dei territori nei quali sono situati stabilimenti termali già gestiti dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali A.C. 2485 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2485/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 299
Data: 03/03/2010
Descrittori:
ASSISTENZA E INCENTIVAZIONE ECONOMICA   SOPPRESSIONE DI ENTI
STABILIMENTI BALNEARI E TERMALI     
Organi della Camera: VI-Finanze

 

3 marzo 2010

 

n. 299/0

 

Istituzione delle zone franche termali e altre disposizioni per la ripresa economica e la diversificazione produttiva dei territori nei quali sono situati stabilimenti termali già gestiti dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali

A.C. 2485

Elementi per l’istruttoria legislativa

Numero del progetto di legge

2485

 

Titolo

Istituzione delle zone franche termali e altre disposizioni per la ripresa economica e la diversificazione produttiva dei territori nei quali sono situati stabilimenti termali già gestiti dal soppresso Ente autonomo di gestione per le aziende termali

 

Iniziativa

On. Ceccuzzi ed altri

 

Numero di articoli

4

 

Date:

 

 

presentazione o trasmissione alla Camera

3 giugno 2009

 

assegnazione

30 luglio 2009

 

Commissione competente

VI Finanze

 

Sede

Referente

 

Pareri previsti

Commissioni I, V, VIII, IX, X, XI, XII, e XIV

 

 


Contenuto

L’articolo 1 reca disposizioni concernenti la possibilità di istituire delle zone franche termali nei Comuni che possiedono specifici requisiti.

La relazione illustrativa allegata al provvedimento evidenzia che le misure previste sono finalizzate ad “attrarre la localizzazione di nuovi investimenti orientati soprattutto alla riconversione e alla diversificazione dell’economia locale, ancora troppo dipendente dalla monocultura termale”.

Con la legge n. 323 del 24 ottobre 2000 (Riordino del settore termale) è stata disciplinata l’erogazione delle prestazioni termali e sono state introdotte disposizioni per la promozione e riqualificazione del patrimonio termale anche ai fini della valorizzazione ambientali e culturali dei territori termali, nonché a fini turistici. La legge, cui non è stata data attuazione, ha, altresì delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermale.

Per il rilancio del settore termale, la legge ha previsto l'adozione, da parte di Stato e regioni, di provvedimenti di incentivazione e sostegno per la qualificazione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico, e da parte dell’Ente nazionale italiano per il turismo (Enit) l’inserimento nei relativi piani e programmi di idonee iniziative per la promozione del termalismo italiano all’estero.

Tra gli aspetti principali del provvedimento di riordino del settore termale si segnalano:

-        la definizione delle cure termali: sono tali le cure che utilizzano acque termali (o loro derivati) aventi riconosciuta efficacia terapeutica per prevenzione, terapia e riabilitazione e che sono erogate esclusivamente dagli stabilimenti termali di cui si definiscono i requisiti;

-        l'individuazione delle prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale;

-        l'istituzione della scuola di specializzazione in medicina termale;

-        l'introduzione di un marchio di qualità che viene assegnato in base ai requisiti strutturali, ambientali e agli standard del servizio offerto;

-        il trasferimento alle regioni e da queste agli enti locali della proprietà delle terme dell'Inps.

Ai sensi del comma 1, le zone franche termali possono essere istituite nei Comuni con un numero di abitanti non superiore a 80.000 e nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, ha sede uno stabilimento termale gestito dall’Ente Autonomo di Gestione delle Aziende Termali (EAGAT).

L'EAGAT, istituito con il DPR 576/1958 e disciplinato con la legge 649/1960 per assumere la gestione delle aziende termali dello Stato (costituite in apposite società per azioni) devolute nel 1957 al Ministero delle partecipazioni statali, è stato soppresso dalla legge 21 ottobre 1978, n. 641 (di conversione del DL n. 481/78), che ha altresì disposto il trasferimento all'EFIM delle partecipazioni azionarie delle società già inquadrate nell'ente.

Alla soppressione dell’EFIM le aziende del settore termale ex EAGAT sono state sottoposte alle competenze dell’allora Ministro dell'industria; successivamente (5 gennaio 1995) all'IRI è stato conferito il mandato a gestire, in nome proprio e nell'interesse e per conto del Tesoro, le azioni da questi possedute nell'ex Eagat.

Da ultimo nel 1997 l'articolo 22 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (c.d. legge Bassanini), ha disposto il trasferimento a titolo gratuito di partecipazioni azionarie o attività, beni, personale, patrimoni, marchi e pertinenze delle aziende termali ex EAGAT alle regioni, alle province autonome e ai comuni nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti termali.

Gli stabilimenti ex Eagat – tredici in tutto - sono i seguenti: Acqui Terme (AL), Agnano Terme (Na), Casciana Terme (PI), Castrocaro Terme (FC), Chianciano Terme (SI), Merano (BZ), Montecatini Terme (PT), Recoaro Terme (VI), Salice Terme (PV), Salsomaggiore Terme (PR), Santa Cesarea Terme (LE), Terme Sibarite di Cassano allo Jonio (CS), Terme Stabiane di Castellammare di Stabia (NA).

La zona franca termale può essere istituita anche con riferimento ad una porzione del Comune. In tal caso, il territorio agevolato deve essere individuato dal comune interessato e la zona franca termale deve essere riconosciuta dal Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPE).

Il comma 2 individua i soggetti beneficiari e le agevolazioni connesse alla istituzione della zona franca termale.

In merito all’ambito soggettivo, si stabilisce che il beneficio è ammesso per le piccole e micro imprese che avviano, nelle zone interessate, una nuova attività economica nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 31 dicembre 2013.

La raccomandazione 2003/361/CE, recante la definizione comunitaria di microimprese, piccole e medie imprese, che ha sostituito, a decorrere dal 1º gennaio 2005, la Raccoman­dazione 96/280/CE estende il concetto d’impresa ad ogni entità che svolga attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, incluse dunque le entità che svolgono attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che svolgono con regolarità un’attività economica.

La raccomandazione conferma i precedenti limiti dimensionali per quanto riguarda il numero dei dipendenti, provvedendo, invece, a modificare la soglia del fatturato e del totale di bilancio che, per la prima volta, viene indicata anche per le aziende più piccole. I parametri che definiscono PMI e microimprese sono i seguenti:

-        media impresa: occupa meno di 250 persone, realizza un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 43 milioni di euro;

-        piccola impresa: occupa meno di 50 persone, realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore ai 10 milioni di euro;

-        microimpresa: occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro

Tuttavia, il medesimo comma 2, nell’elencare le agevolazioni fruibili, individua, nelle lettere e) ed f), anche alcune tipologie di benefici spettanti alle piccole e micro imprese già operanti alla data del 1° gennaio 2010.

Inoltre, ai sensi della lettera d) del comma in esame, il regime di sospensione dai versamenti contributivi sulle retribuzioni da lavoro dipendente ivi indicato è esteso anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo.

Le agevolazioni previste in favore delle piccole e micro imprese che operano nelle zone franche termali interessano:

a)    le imposte sui redditi, relativamente alle quali si dispone l’esenzione totale per i primi cinque periodi d’imposta e l’esenzione parziale per i periodi d’imposta successivi fino al quattordicesimo. In particolare, l’esenzione spetta in misura pari al 60% dal sesto al decimo anno, al 40% per l’undicesimo e il dodicesimo anno e al 20% per il tredicesimo e il quattordicesimo anno.

L’esenzione spetta fino a concorrenza dell’importo di 100.000 euro del reddito realizzato dall’impresa operante nella zona franca termale; in assenza di una esplicita indicazione e tenuto conto di quanto disposto nella successiva lettera b), tale limite sembrerebbe riferito al reddito realizzato in ciascun anno. Qualora l’impresa effettui nuove assunzioni, il predetto importo è aumentato, a decorrere dal 2010, di un ammontare pari a 5.000 euro, ragguagliato ad anno, per ogni lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato e residente nella zona franca termale.

Al fine di evitare dubbi interpretativi sarebbe opportuno precisare se il regime di esenzione interessi esclusivamente l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e l’imposta sul reddito delle società (IRES) ovvero se includa anche le addizionali comunali e regionali all’IRPEF.

b)    l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), relativamente alla quale si dispone l’esenzione totale per i primi cinque periodi d’imposta. L’esenzione spetta fino a concorrenza di un valore di produzione netta pari a 300.000 euro per ciascun periodo d’imposta.

c)     l’imposta comunale sugli immobili (ICI). Viene previsto un regime di esenzione, per il periodo 2009-2012, relativamente agli immobili siti nelle zone franche termali possedute dalle imprese e utilizzati per l’esercizio delle nuove attività.

Il regime di esenzione previsto per l’anno 2009 ai fini ICI non risulta in linea con i requisiti soggettivi richiesti i quali prevedono, tra l’altro, l’avvio dell’attività a decorrere dal 1° gennaio 2010. Tut­tavia, qualora la disposizione si intenda riferita alle imprese già operanti alla suddetta data secondo quanto indicato nelle successive lettere e) ed f), andrebbero chiarite le modalità di restituzione delle somme già versate dalle imprese.

d)    i contributi dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i quali si prevede un esonero sui contributi dovuti sulle retribuzioni da lavoro dipendente, se relativi a contratti a tempo indeter­minato ovvero a contratti a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi e a condizione che almeno il 30% degli occupati risieda nella zona franca termale.

Al riguardo, sarebbe opportuno specificare se il beneficio contributivo si applichi solamente alla parte a carico del datore di lavoro o anche alla parte a carico del lavoratore.

L’ammontare del beneficio è determinato nei limiti di un massimale di retribuzione da stabilire con de­creto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e spetta in misura totale per i primi cinque anni di attività, e in misura parziale per gli esercizi successivi fino al quattordicesimo (60% dal sesto al decimo, 40% nell’undicesimo e dodicesimo anno e 20% nel tredicesimo e quattordicesimo anno).

Al riguardo, sarebbe opportuno chiarire se il beneficio sia applicabile o meno anche ai lavoratori della stessa impresa che non rientrino all’interno della zona franca termale.

Si segnala, inoltre, che il testo non prevede un termine entro il quale debba essere emanato il richiamato decreto.

Il beneficio in commento è esteso anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona franca termale.

In proposito, si segnala che, anche in questo caso, sarebbe opportuno specificare se il beneficio contributivo si applichi per le retribuzioni degli even­tuali lavoratori dipendenti del lavoratore autonomo ovvero anche sul reddito di quest’ultimo.

Si osserva, inoltre, che il riferimento ad un’esten­sione del beneficio ai lavoratori autonomi “che svolgono l’attività all’interno della zona franca termale” appare generico, in quanto non consente una precisa individuazione dei soggetti interessati dal beneficio.

e)    le imposte sui redditi, l’IRAP e l’ICI, le cui agevolazioni indicate nelle lettere a), b) e c) sono estese anche alle imprese già operanti alla data del 1° gennaio 2010. Con riferimento a tale ipotesi viene stabilito un tetto massimo complessivo di ammontare dei benefici fiscali coincidente con l’am­montare degli aiuti de minimis stabilito dal Regolamento Comunitario n. 1998/2006 della Commissione europea.

La normativa europea stabilisce che l’introduzione di agevolazioni fiscali di natura “non generalizzata”, ma dirette a produrre un vantaggio selettivo qualificato come aiuto di Stato (per alcuni soggetti, per specifiche attività o settori, per particolari zone territoriali) necessita di un’apposita autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 88 del Trattato CE, fatte salve alcune deroghe che interessano specifiche aree regionali o specifici settori di attività.

Inoltre, al fine di semplificare l’introduzione di norme agevolative, la normativa comunitaria consente il riconoscimento di aiuti di minima entità (c.d. de minimis) senza obbligo di notifica ed autorizzazione. Il Rego­lamento (CE) n. 1998/2006 sugli aiuti de minimis, approvato per il periodo 2007-2013, ha elevato il limite di aiuti triennali da 100.000 a 200.000 euro.

Si segnala, inoltre, che la Commissione europea con Comunicazione 7 aprile 2009, n. 2009/C83/01, ha innalzato da 200.000 a 500.000 euro l’importo triennale della sovvenzione che può essere concessa al singolo beneficiario, in deroga agli articoli 87 e 88 del TUE”.

f)      la tariffa per la gestione rifiuti urbani di cui all’articolo 238 del decreto legislativo n. 152/2006, relativamente alla quale si prevede l’esenzione triennale per le sole imprese che hanno avviato l’attività antecedentemente al 1° gennaio 2010. A tal fine si stabilisce che le conseguenti minori entrate per i Comuni siano loro integralmente rim­borsate con oneri a carico dello Stato.

Appare opportuno evidenziare che le imprese avviate a decorrere dal 2010 - nei confronti delle quali il provvedimento introduce misure di favore - risultano invece escluse dal beneficio indicato nella lettera f).

Il comma 3 esclude dall’ambito di applicazione le imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

Il comma 4 rinvia ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione delle condizioni, dei limiti e delle modalità applicative dei benefici indicati nel comma 2.

Ai sensi del comma 5 l’efficacia delle agevolazioni è subordinata all’autorizzazione comunitaria ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato europeo.

L’articolo 2 introduce un indennizzo in favore dei titolari delle strutture ricettive, regolarmente iscritte nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge n. 580/1993, e degli esercizi commerciali, di cui al decreto legislativo n. 114/1998, presenti nelle zone franche termali che intendono cessare la propria attività.

L’articolo 8 della legge 580/93 ha istituito il Registro delle imprese cui devono iscriversi tutti coloro che esercitano un’attività imprenditoriale, previa denuncia alla camera di commercio. La registrazione garantisce la pubblicità legale delle imprese e di tutti gli atti che le riguardano e ne te­stimonia l’esistenza, l’attività esercitata e gli eventi aventi rilievo giuridico durante la sua attività. Contestualmente all’iscrizione, l’Ufficio della camera di commercio incaricato della tenuta del Registro, in collegamento con il Ministero dell’economia e delle finanze, assegna il numero di iscrizione al Registro medesimo che coincide con il codice fiscale.

Si ricorda che l’art. 8 è stato recentemente modificato dal D.Lgs. n. 23 del 15 febbraio 2010 recante la Riforma dell'ordi­namento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99.

Il D.Lgs. n. 114/1998 del 31 marzo (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), all’art. 4 individua tre diverse tipologie di esercizi commerciali, introducendo per ciascuna di esse limiti massimi di superficie di vendita, in relazione alla consistenza numerica della popolazione dei comuni in cui gli esercizi stessi sono ubicati:

-        esercizi di vicinato: 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.0000 abitanti, 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

-        medie strutture di vendita: da 250 mq a 1500 mq nei comuni con popolazione inferiore a 10.0000, a 2500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

-        grandi strutture: superficie superiore a 2500 mq.

L’ammontare dell’indennizzo è proporzionale al fatturato degli ultimi cinque anni ed è determinato in percentuale dello stesso.

Ai sensi del comma 2, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previo accordo con le associazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionali, saranno stabiliti i parametri per la determinazione dell’indennizzo e le altre modalità connesse.

L’articolo 3 prevede modifiche alla disciplina degli studi di settore applicabili alle imprese che hanno sede legale nei territori ricadenti nelle zone franche termali.

Gli studi di settore (introdotti nell’ordinamento dall’articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331) sono strumenti diretti a facilitare la ricostruzione induttiva dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, attraverso la determinazione di funzioni di ricavo e compenso per gruppi omogenei di contribuenti operanti nello stesso settore di attività.

Essi valutano la capacità di produrre ricavi o conseguire compensi dalle singole attività economiche e si avvalgono di un metodo informatizzato, elaborato su base statistica, che consente ai contribuenti il calcolo dei ricavi o dei compensi presunti dall’attività di ogni singola impresa o professionista (c.d. procedura di calcolo). Gli studi sono realizzati tramite la raccolta sistematica di dati: sia quelli di carattere fiscale, sia quelli di tipo “strutturale” che caratterizzano l’attività e il contesto economico in cui questa si svolge. In particolare essi sono realizzati rilevando, per ogni singola attività economica, le relazioni esistenti tra le variabili contabili e quelle strutturali, sia interne (processo produttivo, area di vendita, ecc.) che esterne all’azienda o all’attività professionale. Essi tengono infatti conto delle caratteristiche dell’area territoriale e del contesto economico in cui opera l’azienda.

La legge n. 146 del 1998 (articolo 10, comma 1) ha previsto espressamente che l’Amministrazione finanziaria possa effettuare accertamenti basati sugli studi di settore. Si tratta pertanto di una tipologia di accertamento ulteriore, che si aggiunge a quelle già previste dal D.P.R. n. 600 del 1973 e che con esse si raccorda. Ai sensi della normativa vigente, gli studi di settore sono approvati con decreti ministeriali e sono soggetti a revisione periodica.

Il comma 1 prevede l’elaborazione di specifici studi di settore, finalizzati a rendere più efficace l’azione accertatrice.

Tali studi saranno applicati dalle strutture nelle quali il rapporto tra posti letto e residenti sia pari o superiore a 1,5. Inoltre, le stesse dovranno essere situate in territori che hanno registrato un decremento di presenze termali pari o superiore al 30% come risulta documentato dai rimborsi a carico del Servizio sanitario nazionale.

Tenuto conto che la revisione degli studi di settore interessa le imprese nelle quali il rapporto tra posti letto e soggetti residenti assume un determinato valore, la norma in esame sembrerebbe interessare, di fatto, le sole strutture ricettive indicate nell’articolo 2 del provvedimento in esame.

L’elaborazione dei nuovi studi di settore sarà effettuata dagli uffici del Dipartimento delle entrate del Ministero dell’economia e delle finanze, basandosi su campioni significativi di contribuenti che esercitano attività nei medesimi settori e che, pertanto, consentono di indivi­duare elementi che caratterizzano specifi­catamente l’attività medesima.

Gli studi di settore sono approvati con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze da pubblicare in Gazzetta Ufficiale.

Il comma 2 prevede l’istituzione di una Commissione di esperti che provvederà ad elaborare gli studi di settore di cui al comma precedente.

I componenti sono designati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. A tal fine, il Ministro tiene anche conto delle segnalazioni delle organizzazioni economiche di categoria e degli ordini professionali maggiormente rappresentativi a livello nazionale. Per l’attività di consulenza svolta dai componenti della com­missione non è previsto alcun compenso.

La Commissione, prima dell’approvazione e della pubblicazione dei singoli studi di settore, esprime un parere in merito all’idoneità degli studi stessi a rappresentare la realtà cui si riferiscono.

Ai sensi del comma 3 gli studi di settore elaborati sono soggetti a revisione almeno triennale, sentito il parere della Commissione di esperti indicata nel comma 2.

La revisione, programmata con provvedimento dei direttore dell’Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di marzo, dovrà tenere conto dei dati e delle statistiche ufficiali al fine di mantenere la rappre­sentatività degli studi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono nonché dei valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori definiti da ciascuno studio, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico (comma 4).

L’articolo 4 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge valutati in 100 milioni di euro annui.

Si segnala la necessità di rettificare sia la decorrenza degli oneri, indicata dall’anno 2009, sia gli stanziamenti per i quali si prevede la riduzione in quanto riferiti al bilancio triennale 2009-2011.

 

 

 

 

 


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