Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate - A.c. 2426 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 242 | ||
Data: | 09/11/2009 | ||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze |
9 novembre 2009 |
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n. 242/0 |
Parità di accesso agli organi di amministrazione
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Numero del progetto di legge |
A.C. 2426 |
Titolo |
Modifica all'articolo 147-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati |
Iniziativa |
Golfo ed altri |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
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presentazione o trasmissione alla Camera |
7 maggio 2009 |
assegnazione |
9 luglio 2009 |
Commissione competente |
VI Finanze |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I, II |
La proposta di legge in esame, preso atto della scarsa rappresentatività delle donne nella veste di consiglieri di amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, interviene a integrare il d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziari (TUF) al fine di bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione delle suddette società.
Secondo la relazione illustrativa, la proposta di legge si pone appunto “l'obiettivo di riequilibrare l'accesso alle cariche direttive delle sole società quotate in borsa che, come si evince dai dati riportati, sono quasi «off-limits» per le donne. E ciò nonostante il fatto che esse operino su un mercato regolamentato e impieghino modelli di gestione manageriale basati sulla professionalità degli amministratori piuttosto che sull'affectio societatis dei singoli partecipanti all'impresa, come accade invece per le società di persone e per molte società a responsabilità limitata, di solito piccole e a conduzione familiare. Questi ultimi sono aspetti che avrebbero dovuto rendere le società quotate più aperte a una selezione del personale dirigente fondata su criteri schiettamente meritocratici, con l'impiego dei quali la presenza delle donne nei board direttivi avrebbe sicuramente e spontaneamente raggiunto livelli di equilibrio rispetto a quella maschile. Nella realtà dei fatti ciò però non è accaduto e non accadrà senza un correttivo adeguato, a causa della diffusione di ostacoli culturali al pieno riconoscimento delle pari opportunità nei gradini superiori della scala gerarchica dell'impresa. La presente proposta di legge, perciò, intende fornire un correttivo alla situazione di cronico squilibrio nella rappresentanza dei generi nelle postazioni apicali delle imprese quotate.”.
Nel dettaglio, l’art. 1 della proposta di legge in esame integra l'articolo 147-ter del TUF che, nella versione vigente, stabilisce che sia lo statuto delle società a prevedere che i componenti del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati e a determinare la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse, in misura non superiore a un quarantesimo del capitale sociale o alla diversa misura stabilita dalla Consob con regolamento tenendo conto della capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società quotate. Le liste devono quindi indicare quali sono gli amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e dallo statuto, potendo quest’ultimo prevedere che, ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tenga conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.
La proposta di legge in esame aggiunge quindi al testo dell’attuale articolo 147-ter del TUF un comma 1-bis, che affida allo statuto delle società il compito di prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicura l'equilibrio tra i generi, intendendosi un tale equilibrio raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.
Viene quindi aggiunto un comma 1-ter, che demanda alla potestà regolamentare della Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) il compito di determinare le sanzioni per le società quotate in mercati regolamentati che non si adeguino all’obbligo di cui al comma 1-bis.
In merito si osserva che la
disposizione non indica il tipo di sanzioni che
Occorre valutare la disposizione alla luce dell’art. 23 della Costituzione secondo il quale «Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», al quale fa riscontro l’articolo 1 della legge n. 689 del 1981 secondo cui «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione».
Mentre la riserva di legge posta dalla Costituzione riveste carattere relativo, la seconda, come precisato dalla Corte Suprema di Cassazione, è analoga a quella contenuta per l'illecito penale nell'art. 25 della Costituzione ed è quindi assoluta (Cass., Sez. I, sent. n. 3351 del 1999). Poiché, però, l'efficacia di tale riserva - a differenza della riserva assoluta prevista per l'illecito penale - non è di rango costituzionale, è sufficiente una norma di legge ordinaria per derogare alla citata legge 689 e rendere possibile l'introduzione di sanzioni amministrative mediante fonti secondarie (in tal senso, cfr. Cass. Sez. I, sent. n. 12367 del 1999).
La riconducibilità della materia delle sanzioni amministrative all'art. 23 cost. comporta tuttavia che l’intervento della fonte normativa secondaria è limitato esclusivamente all’eterointegrazione di precetti sufficientemente individuati da una legge ordinaria.
L’articolo 2 della proposta di legge in esame prevede quindi che le disposizioni del comma 1-bis dell'articolo 147-ter del TUF si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione delle società quotate in mercati regolamentati successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.
L’intervento con legge si palesa necessario in quanto la proposta di legge impone un obbligo di fare a privati, modificando a tal fine il d.lgs. n. 58 del 1998 (TUF).
La proposta di legge interviene nella materia dei mercati finanziari, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera e) della Costituzione.
Nella Relazione
annuale sulla parità tra donne e uomini – 2009 (COM(2009)77), presentata il
27 febbraio 2009,
I dati riportati nel documento di lavoro (SEC(2009)165) che
accompagna la relazione, mostrano, in particolare che: il numero di donne con funzioni direttive (direttori,
amministratori delegati e dirigenti di piccole imprese) nell'UE è rimasto
stabile negli ultimi anni, con una media
del 30%. Sono al di sotto della
media (con percentuali tra il 30% e il 25%) Germania, Repubblica ceca, Danimarca, Grecia,
Ungheria, Olanda, Romania, Slovenia,
Slovacchia; sono al di sotto del 25% Lussemburgo, Irlanda, Finlandia, Svezia,
Malta e Cipro. Sono invece al si sopra del al
35% Italia, Spagna, Polonia e Francia); solo l’11% dei membri dei consigli di amministrazione delle
principali imprese (le “blue-chip”
dei listini di borsa) è costituito da donne (la percentuale supera il 20% in
Finlandia e Svezia, ma scende al 5% in
Italia, Lussemburgo, Portogallo e a Malta e Cipro); non vi sono donne tra i
governatori delle Banche centrali
dell'Unione europea ed le donne rappresentano soltanto il 16% negli organi
decisionali più elevati di tali istituzioni.
Dati
analoghi erano già contenuti nella relazione “Donne e uomini nel processo decisionale 2007 – Analisi della situazione
e tendenza”. In riferimento alla sottorappresentazione delle donne nei
posti di alta dirigenza delle grandi imprese in Europa, la relazione
sottolineava che una notevole eccezione è costituita dalla Norvegia, dove è stata attuata un’azione positiva per correggere il
disequilibrio imponendo per legge una
rappresentanza femminile di almeno il 40% in seno ai consigli di amministrazione delle imprese pubbliche e private.
A fronte di tale quadro,
- un impegno e una partnership più forti a tutti i livelli: governi, autorità regionali e locali, partiti politici, parti sociali, dirigenti di imprese, unità risorse umane, organizzazioni non governative, istituti di istruzione, mezzi di comunicazione;
- se del caso, un’azione positiva, piani di parità, consulenza e formazione mirata. Tutte le procedure di nomina, di assunzione, di valutazione delle funzioni e delle competenze, di retribuzione e di promozione devono essere trasparenti e neutre rispetto al sesso. È importante lottare sistematicamente contro la discriminazione e le molestie morali e sessuali.
- il miglioramento nella raccolta, analisi e diffusione di dati comparabili disponibili a livello europeo ripartiti per sesso, in modo da seguire il processo disparità tra donne e uomini nelle prese di decisione. Studi quantitativi e qualitativi sono necessari per valutare le strategie, in particolare l’effetto di misure positive quali quote, adottate dagli Stati membri.
- il potenziamento degli scambi e della diffusione delle prassi, ad esempio mediante reti di donne in posti di comando.
La promozione della partecipazione paritaria di donne e
uomini alla presa di decisioni politiche ed economiche costituisce una delle
priorità definite dalla Tabella di
marcia per le pari opportunità per il periodo 2006-2010 (COM(2006)92)
presentata dalla Commissione europea il 1° marzo 2006. In
particolare per quanto riguarda le
donne nel processo decisionale economico – a parere della Commissione una
partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale
economico può contribuire a creare un ambiente e una cultura del lavoro più
produttivi ed innovativi e a migliorare lo sviluppo economico. Secondo
Il 26 novembre 2008
La rete ha come obiettivo quello di accrescere il numero di donne che partecipano ai processi decisionali in campo politico ed economico e concretamente è volta a consentire lo scambio di idee, di informazioni ed esperienze, l’apprendimento reciproco e la condivisione di buone pratiche, favorendo inoltre i partenariati e le sinergie tra le reti europee esistenti.
La
rete si è riunita per la prima volta il 2 giugno
La proposta di legge attribuisce alla CONSOB il compito di stabilire, con proprio regolamento, le sanzioni per le società quotate che non ottemperano agli obblighi previsti dalla stessa proposta.
La proposta di legge integra l’art. 147-terd.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, recante il testo unico dell’intermediazione finanziaria (TUF).
La proposta di legge in esame, al fine di ovviare alla scarsa rappresentatività delle donne nella veste di consiglieri di amministrazione delle società per azioni quotate nei mercati regolamentati, interviene a bilanciare la rappresentanza tra generi in seno ai consigli di amministrazione delle suddette società, affidando allo statuto il compito di prevedere che il riparto degli amministratori da eleggere sia effettuato in base a un criterio che assicuri l'equilibrio tra i generi, intendendosi un tale equilibrio raggiunto quando il genere meno rappresentato all'interno dell'organo amministrativo ottenga almeno un terzo degli amministratori eletti.
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