Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005
Riferimenti:
AC N. 5519/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 727
Data: 13/11/2012
Descrittori:
CINA POPOLARE   DIPLOMI UNIVERSITARI
EQUIPOLLENZA DI TITOLI DI STUDIO   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

13 novembre 2012

 

n. 727/0

Accordo sul riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati

A.C. 5519

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

5519

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a Pechino, 4 luglio 2005

Iniziativa

Governo

Firma dell’Accordo

Pechino, 4 luglio 2005

Iter al Senato

no

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

presentazione alla Camera

9 ottobre 2012

assegnazione

13 novembre 2012

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V e VII

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, sottoscritto Pechino il 4 luglio 2005, disciplina la corrispondenza di livello dei titoli accademici dei due Paesi secondo la tabella riportata all'articolo 2. Attualmente questo settore delle relazioni italo-cinesi è disciplinato da un Accordo di cooperazione culturale firmato a Roma il 6 ottobre 1978, mentre la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico è sancita da un Accordo firmato a Pechino il 9 giugno 1998.

La nuova intesa tiene conto dei cambiamenti verificatisi nel sistema universitario italiano in attuazione della Convenzione di Lisbona dell'11 aprile 1997[1]. L’Accordo prende altresì in considerazione il quadro legislativo derivante dalle ultime riforme effettuate in Italia nel settore dei titoli di studio con particolare riferimento al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 270 del 2004.

Come riportato nella relazione illustrativo, l’Accordo mira altresì a risolvere il problema della mancanza del reciproco riconoscimento dei periodi e dei titoli di studio ai fini dell'accesso e della prosecuzione degli studi nelle istituzioni universitarie dei due Paesi anche in rapporto alle modalità di uso sociale in uno dei due Paesi dei titoli conseguiti nell'altro Paese, a fronte di una grande richiesta.

Gli effettivi destinatari dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 1, sono - oltre ai rispettivi Ministeri competenti in materia di istruzione - in Italia le università, gli istituti universitari, i politecnici e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale, statali e non statali, legalmente riconosciuti dalla Repubblica italiana e abilitati a rilasciare titoli aventi valore legale; in Cina le istituzioni universitarie cinesi e gli istituti di ricerca abilitati da istituzioni statali cinesi (Zhuanke) preposte all'istruzione ad emettere titoli accademici e certificati dei livelli Xueshi, Shuoshi, e Boshi. Tali istituzioni sono espressamente menzionate in due Allegati (A, per la parte italiana e B, per la parte cinese), costituenti parte integrante dell’Accordo stesso.

Sono stabilite a tale scopo una serie di criteri di riconoscimento dei titoli ai fini della prosecuzione degli studi e ai fini di equivalenza, nonché una tabella di corrispondenza tra i titoli di istruzione delle due Parti (articolo 2).

Ai sensi dell’articolo 3, gli studenti in possesso del titolo finale di studi secondari superiori possono chiedere l'immatricolazione presso un'istituzione universitaria di uno dei due Paesi secondo le disposizioni vigenti nel Paese di accoglienza per la verifica della conoscenza della lingua nazionale, la disponibilità dei posti riservati agli studenti stranieri e le procedure di selezione per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a numero chiuso.

Sono esonerati dalle prove per l'accertamento della competenza linguistica nonché dal contingentamento dei posti riservati agli studenti stranieri i diplomati presso scuole secondarie nel cui programma di insegnamento sia stato inserito almeno per un triennio l'insegnamento della lingua del Paese ospite. Alle medesime condizioni risultano beneficiari dell'Accordo anche i laureati che intendono chiedere l'iscrizione ai corsi di dottorato di ricerca in uno dei due Paesi.

L’articolo 4 disciplina espressamente il riconoscimento dei titoli rilasciati dalle Istituzioni universitarie cinesi in Italia, disponendo che i certificati rilasciati dalle Istituzioni universitarie (elencate nell’allegato B dell’Accordo) consentano l’iscrizione ai corsi universitari di primo livello degli atenei italiani. La competenza ad esprimere una valutazione sull'equivalenza dei certificati, dei periodi di studio e degli esami sostenuti in uno dei due Paesi firmatari dell'Accordo spetta in ogni caso all’Istituzione universitarie di accoglienza,

L’articolo 5 disciplina il riconoscimento dei titoli di studio universitari per l’accesso a corsi di livello successivo, mentre l’articolo 6 individua i titoli accademici necessari per l’accesso ai corsi di dottorato: per l’Italia si tratta del diploma di laurea ex legge n. 341 del 1990 e del diploma di laurea magistrale ex decreto ministeriale n. 270 del 2004.

L’articolo 7 riconosce ai possessori di un titolo universitario conseguito presso un’istituzione universitaria di uno dei due paesi il diritto a fregiarsi di tale qualificazione nell’altro.

L’articolo 8, sul modello di altri analoghi accordi, prevede la creazione di una Commissione mista permanente di esperti per l’attuazione dell’intesa, che si riunirà su richiesta di una delle Parti.

L’articolo 9 disciplina la durata dell’accordo, che è illimitata, e che entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data di ricezione della seconda delle due notifiche di espletamento degli adempimenti interni previsti per la ratifica dell’Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell'Accordo.

L’articolo 3 reca invece la norma di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo: tali oneri, valutati in euro 2.180 annui ad anni alterni a decorrere dal 2013, sono coperti mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2013 e 2014, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il Ministro dell’istruzione, secondo il comma 2 dell’articolo 3, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 196 del 2009, nonché a riferirne al Ministro dell’economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro dell’interno, provvede, con proprio decreto, alla copertura finanziaria del maggior onere (comma 3).

La relazione tecnica allegata al disegno di legge dettaglia gli oneri che derivano dall’attuazione dell’articolo 8, che – come accennato - prevede l'istituzione di una Commissione, composta da un rappresentante del Ministero competente in materia di istruzione dei rispettivi Paesi (uno per ciascuno Stato) che coordina la Commissione nell'attività di informare entrambe le Parti circa la valutazione, la portata e i risultati dell'Accordo stesso. La Commissione si riunisce, per prassi consolidata, ogni anno alternativamente in uno dei due Paesi contraenti e comporta oneri per il Paese che invia la delegazione nel Paese che ospita la sessione dei lavori. Gli oneri per lo Stato italiano sono rappresentati dall'invio di un funzionario dell'area dirigenziale italiana in Cina, ad anni alterni, a partire dal 2013.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è, infine, corredato di un’analisi tecnico-normativa (ATN) e di un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).


 


Servizio Studi – Dipartimento Esteri

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File: es1265_0.doc

 



[1] Ratificata dall'Italia ai sensi della legge 11 luglio 2002, n. 148