Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991 - A.C. 5511 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5511/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 719
Data: 06/11/2012
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
MESSICO   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

6 novembre 2012

 

n. 719/0

Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991

A.C. 5511

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

5511

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991

Iniziativa

Governo

Firma dell’Accordo

Città del Messico, 23 giugno 2011

Iter al Senato

no

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

3

Date:

 

presentazione alla Camera

3 ottobre 2012

assegnazione

5 novembre 2012

Commissione competente

III Commissione (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V e VI

Oneri finanziari

no

 

 


Contenuto dell’accordo

Il Protocollo in esame, firmato a Città del Messico il 23 giugno 2011, modifica la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 14 dicembre 1994, n. 710.

 

Il Protocollo si compone di tre paragrafi.

 

Il paragrafo Amodifica l’articolo 3 dellaConvenzione tra Italia e Messico del 1991 contro le doppie imposizioni introducendo un’innovazione di carattere formale e definitorio relativa alla denominazione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il paragrafo B dispone la sostituzione dell’articolo 25 (scambio di informazioni)della Convenzione del 1991, prevedendo una più ampia cooperazione tra le amministrazioni dei due Paesi comprensiva, tra il resto, dell’inopponibilità del segreto bancario, del rafforzamento della cooperazione nella lotta all’evasione e dell’adesione agli standard dell’OCSE in materia.

 

Come sottolineato nella relazione illustrativa che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, le norme contenute nel nuovo articolo 25 rappresentano l’aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale. Esse, infatti, definiscono una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all’obiettivo prioritario della lotta all’evasione fiscale nonché agli standard dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). I risultati derivanti dall’applicazione di tale nuovo quadro normativo costituiranno elementi utili al fine dell’inclusione del Messico nelle white list[1] (che verranno emanate dall’amministrazione finanziaria italiana ai sensi delle disposizioni recate dalla legge finanziaria per il 2008).

 

Il paragrafo C, infine, stabilisce che il Protocollo in esame entrerà in vigore, e le relative disposizioni diverranno efficaci, trenta giorni dopo la data di ricevimento dell’ultima delle notifiche con le quali gli Stati contraenti si informeranno reciprocamente del completamento delle procedure interne previste dai rispettivi ordinamenti. Il Protocollo resterà in vigore sino a quando lo sarà la Convenzione.

 

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione si compone di tre articoli.

Il primo reca l'autorizzazione alla ratifica del provvedimento, il secondo il relativo ordine di esecuzione.

L’articolo 3, infine, stabilisce che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

Nella già rammentata relazione illustrativa, con riferimento agli effetti finanziari potenzialmente derivanti dalle norme in esame, si afferma che il complesso delle modifiche apportate dal Protocollo in esame non genera effetti diretti di perdita gettito per l’erario italiano; anzi, in ragione della più efficace azione anti elusiva e anti evasione derivante dalle modifiche introdotte dal nuovo articolo 25 della Convenzione italo messicana del 1991, si ritengono prevedibili positivi effetti di gettito, peraltro non quantificabili nella loro entità.

Il disegno di legge è corredato anche di un'Analisi tecnico-normativa (ATN) dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica della Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in esso contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del DPR n. 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi[2].

Nell’ATN, inoltre, si afferma la non sussistenza nel Protocollo in esame di aspetti di incompatibilità con le norme dell'Unione europea, stante che esso si ispira al modello di convenzione concordato in sede OCSE che è alla base dei trattati bilaterali contro le doppie imposizioni stipulati dagli Stati membri dell'Ue.

Il disegno di legge è altresì corredato di una Dichiarazione di esclusione dall’Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) in quanto il provvedimento in esame rientra nella categoria dei ddl di ratifica di trattati internazionali che non comportano spese o istituzione di nuovi uffici.

 

 


 

 



[1]    Si rammenta in proposito che la legge finanziaria 2008 (legge n. 244 del 2007), articolo 1 commi 83 e seguenti, ha previsto, in sostituzione del sistema vigente (basato sulle “black list”, dunque incentrato sull'individuazione degli Stati con regime fiscale privilegiato), un insieme di "white list”, in base al quale verranno invece individuati gli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall’Unione europea. Le cd. "white list" comprendono gli Stati e territori che assicurano, sulla base di apposite convenzioni, un livello adeguato di scambio di informazioni.

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[2]    DPR 22 dicembre 1986, n. 917.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Esteri

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