Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese - A.C. 5507 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5507/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 711
Data: 29/10/2012
Descrittori:
CINA POPOLARE   ESTRADIZIONE
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

29 ottobre 2012

 

n. 711/0

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese

A.C. 5507

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

A.C. 5507

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 2010

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Roma, 7 ottobre 2010

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

presentazione o trasmissione alla Camera

3 ottobre 2012

assegnazione

23 ottobre 2012

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II e V

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo


Il Trattato di estradizione tra Italia e Cina del 7 ottobre 2010 mira a dare una base obbligatoria a quello che ancora oggi avviene, quanto all’estradizione e alla cooperazione giudiziaria nel settore penale – oggetto dell’altro accordo italo-cinese all’esame della III Commissione - su base di “cortesia internazionale” nelle relazioni tra Roma e Pechino. L’intensificazione dei rapporti economici che caratterizza gli ultimi anni rende infatti oltremodo opportuno dare una veste giuridica cogente alle relazioni italo-cinesi in campo giudiziario.

Il Trattato si compone di un breve Preambolo e di 21 articoli.

Le Parti si impegnano, secondo quanto disposto dall’articolo 1, alla consegna reciproca di persone ricercate dalle autorità giudiziarie dell’altra Parte, nei cui confronti si debba dar corso a un procedimento penale, ovvero penda l’esecuzione di una pena privativa della libertà.

A norma dell’articolo 2, l’estradizione viene concessa per reati punibili con una pena restrittiva della libertà personale che, nei rispettivi ordinamenti, sia di almeno un anno o, se l’estradizione è richiesta per l’esecuzione di una  condanna, quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi (comma 1). Per i reati di natura doganale, fiscale o finanziaria, il comma 4 stabilisce che essi danno luogo all’estradizione anche se la Parte richiesta non ha la medesima configurazione penale dei medesimi reati. Nel concorso di più reati relativi a una medesima domanda di estradizione (comma 3), questa può essere concessa per tutti quei reati solo se almeno uno di essi soddisfa tutti i requisiti di cui al precedente comma 1.

L’articolo 3 elenca i casi in cui viene senz’altro negata l’estradizione, ovvero: quando la persona richiesta sia stata definitivamente giudicata per lo stesso reato dalla Parte richiesta, o quando per il reato in questione sia stato comunque esaurito un procedimento penale, o ancora per quel reato sia intervenuto un provvedimento di clemenza; se si tratta di reati considerati politici o esclusivamente militari dallo Stato richiesto, o se sia stato concesso alla persona interessata asilo politico dalla Parte richiesta; qualora si ritenga che dopo l’estradizione la persona interessata potrebbe patire in relazione allo specifico reato torture o altri trattamenti inumani e degradanti; se esistano fondati motivi per ritenere che il procedimento cui la persona richiesta verrà sottoposta non sarà giusto né equo, o che la domanda di estradizione sia avanzata con finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, discriminazione di genere, ecc.

Viene comunque precisato che i reati di terrorismo non vanno considerati reati politici, come anche una serie di altri comportamenti delittuosi il cui carattere politico è escluso dagli strumenti internazionali di cui Italia e Cina sono Parti. Vengono inoltre esclusi dai casi di concessione dell’estradizione quelli a seguito dei quali potrebbero essere compromessi interessi essenziali della Parte richiesta – quali la sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico -, e, soprattutto, i casi nei quali l’estradizione potrebbe condurre a eseguire pene vietate nell’ordinamento della Parte richiesta, come ad esempio per l’ordinamento italiano, la pena capitale.

L’articolo 4 disciplina espressamente i casi di rifiuto facoltativo dell’estradizione, che può essere negata quando la persona di cui si richiede l’estradizione sia (o sarà) perseguita per lo stesso reato anche dallo Stato richiesto; ovvero quando l’estradizione sia, a giudizio dello Stato richiesto, incompatibile con le condizioni di salute o con l’età della persona interessata.

Il successivo articolo 5 stabilisce che l’estradizione può essere rifiutata per il solo fatto che la persona sia cittadina dello Stato richiesto. Lo Stato richiedente può tuttavia chiedere che si consideri la possibilità dell’instaurazione di un procedimento penale in loco, fornendo allo scopo prove, documenti e ogni altro elemento utile in suo possesso. Lo Stato richiesto comunicherà prontamente l’esito della domanda.

Gli articoli 6-8 individuano i terminali, nei due Paesi, delle richieste di estradizione e di ogni comunicazione connessa – il Ministero della giustizia italiano e il Ministero degli esteri cinese -; elencano la documentazione da fornire; disciplinano l’eventuale richiesta di informazioni aggiuntive, in carenza delle quali la richiesta di estradizione – comunque reiterabile – viene a cadere. Va rilevato comunque che il successivo articolo 10 prevede che la decisione sulla richiesta di estradizione spetta allo Stato richiesto, che la adotta in relazione alle procedure del proprio diritto interno e la comunica prontamente all’altra Parte contraente, includendovi le motivazioni dell’eventuale parziale o totale rifiuto.

L’articolo 9 disciplina la possibilità dell’arresto provvisorio, che in casi di urgenza può essere richiesto - anche tramite l’INTERPOL -, in attesa di presentazione della domanda di estradizione. Se tuttavia lo Stato richiesto non riceve entro trenta giorni dall’arresto la domanda di estradizione, corredata dei relativi documenti, l’arresto provvisorio ha termine, salva la possibilità di proroga dello stesso di 15 giorni. L’eventuale scadenza dell’arresto provvisorio, d’altronde, non impedisce l’arresto e l’estradizione successivi al ricevimento di regolare domanda.

L’articolo 11 disciplina i termini e le fasi della consegna dell’estradando allo Stato richiedente, mentre in base all’articolo 12 è consentito alla Parte richiesta il rinvio della consegna della persona richiesta, se questa risulta sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena inflitta per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è stata richiesta. E’ altresì possibile che detta persona venga estradata temporaneamente, al fine di essere sottoposta a procedimento penale nello Stato richiedente.

Nel concorso di diverse domande di estradizione (articolo 13), avanzate nei confronti della stessa persona da uno o più Stati, la Parte richiesta darà la precedenza in ragione di alcuni criteri, tra i quali quello della nazionalità e dell’ordinaria residenza della persona, dell’eventuale esistenza con uno degli Stati richiedenti di un trattato di estradizione nonché, in caso di domande di estradizione per la stessa persona e diversi reati, la maggiore gravità di uno dei reati rispetto agli altri.

Il principio di specialità[1] è disciplinato dall’articolo 14, che prevede che la persona estradata non sarà sottoposta a provvedimenti restrittivi della libertà per fatti anteriori alla consegna e diversi da quelli che hanno dato luogo all'estradizione, a meno che la Parte che ha estradato non vi acconsenta – e tale consenso sarà necessario anche per la consegna a uno Stato terzo -, ovvero che la persona estradata non abbia lasciato entro i trenta giorni successivi al suo rilascio il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, o infine che detta persona non sia tornata volontariamente nel territorio dello Stato richiedente.

E’ parimenti previsto che la Parte richiesta, in accordo con la propria legislazione, proceda alla consegna, a fini di prova, alla Parte richiedente di oggetti o proventi connessi con il reato in questione, o comunque in possesso della persona al momento dell’arresto (articolo 15).

Gli articoli 16-20 contengono previsioni varie a completamento del Trattato di estradizione, concernenti l’autorizzazione al transito di una persona estradata da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; le spese relative all’esecuzione del Trattato, che graveranno sullo Stato richiesto per ciò che concerne l’arresto e la detenzione, mentre a partire dalla consegna (che avviene comunque in un punto del territorio dello Stato richiesto) saranno tutte a carico della Parte richiedente; la salvaguardia, nei rapporti tra le Parti, di ogni altra disposizione pattizia in materia di estradizione che vincoli entrambe le Parti; la risoluzione delle eventuali controversie sul trattato per via diplomatica.

L’articolo 21, infine, prevede che il Trattato, dopo l’entrata in vigore, avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato da ciascuna Parte per via diplomatica, con effetto 180 giorni dopo il ricevimento della comunicazione nell’altra Parte contraente. Per quanto attiene alla disciplina transitoria, sono soggette al Trattato le domande presentate dopo la sua entrata in vigore e prima dell’eventuale cessazione, anche se relative a reati precedentemente commessi. Il Trattato potrà altresì essere modificato con accordo scritto delle due Parti.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del Trattato italo-cinese di estradizione del 7 ottobre 2012.

L’articolo 3, comma 1, pergli oneri derivanti dall’applicazione del Trattato, autorizza la spesa di 9.944 euro annui a decorrere dal 2012; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del Programma “Fondi di riserva e speciali” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto agli oneri previsti rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro della giustizia, che ne riferisce al Ministro dell’economia e delle finanze. Quest’ultimo provvede, per gli oneri relativi alle spese di missione, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente – aventi natura di spese rimodulabili secondo la definizione fornita dall’art. 21, co. 5, lett. b), della L. n. 196/2009 - destinate alle spese di missione nell’ambito del pertinente Programma di spesa di ciascun Ministero interessato. Per l’anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 posto alle spese per missioni delle pubbliche amministrazioni dall’art. 6, comma 12 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.

Sulle cause degli scostamenti e l’attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).

La relazione tecnica allegata al disegno di legge fornisce una previsione delle spese derivanti dall’applicazione del Trattato di estradizione, sulla base di un numero di due richieste italiane di estradizione all’anno, con le conseguenti spese di viaggio e scorta che gravano, ai sensi dell’art. 18 del Trattato, sulla Parte richiedente.

L’articolo 4 dispone, infine, l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L’ATN evidenzia il legame del Trattato in esame con gli articoli 697-722 del Codice di procedura penale, che regolano l’estradizione da e verso l’estero. Inoltre, si osserva che il contenuto del Trattato rispetta la sentenza della Corte costituzionale 223/1996 (caso Pietro Venezia-Stati Uniti), in base alla quale non si può concedere l’estradizione in caso di possibile inflizione della pena di morte. Infine, l’ATN rileva la necessità dell’intervento con legge di autorizzazione alla ratifica, stante la riserva assoluta di legge che assisterebbe la materia dell’estradizione, nonché la conformità del Trattato italo-cinese ai modelli di accordo bilaterale sull’estradizione vigenti nel territorio dell’Unione europea.

In base all’AIR il Ministero degli Affari esteri, sulla base dei dati forniti dal Ministero della giustizia e dalle rappresentanze italiane in Cina, effettuerà la VIR (verifica dell’impatto regolatorio) sul Trattato, con particolare riguardo all’accelerazione delle procedure di estradizione tra i due Paesi. 

 


 


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File: es1250_0.doc



[1] Si tratta qui del “principio di specialità” nell’ambito dell’istituto estradizionale, di cui agli articoli 699 e 721 del Codice di procedura penale, riguardante l’impossibilità che l’estradato venga sottoposto a misure penali in rapporto a fatti anteriori al trasferimento e diversi da quelli che hanno motivato la condanna, salvo alcune eccezioni.