Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan A.C. 5180 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5180/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 646
Data: 23/05/2012
Descrittori:
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE   DIFESA E SICUREZZA INTERNAZIONALE
PAKISTAN   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

23 maggio 2012

 

n. 646/0

Memorandum d’intesa sulla cooperazione nel settore della difesa con il Governo della Repubblica islamica del Pakistan
A.C. 5180

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

5180

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009

Iniziativa

Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

presentazione alla Camera

8 maggio 2012

assegnazione

22 maggio 2012

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, IV, V, X

Oneri finanziari

 


Il Memorandum d’intesa tra Italia e Pakistan sulla cooperazione nel settore della difesa è particolarmente rilevante, proprio per il ruolo cruciale che Islamabad – che fa parte del club delle potenze nucleari - riveste nei confronti della lotta al terrorismo internazionale e della situazione afghana, che vede impegnato anche un contingente militare italiano. Purtroppo il Pakistan nei tempi più recenti ha marcato un peggioramento dei propri rapporti con la NATO e gli Stati Uniti, rispetto ai quali solo nell’appena svolto Vertice di Chicago della NATO vi sono stati timidi segnali di superamento, con la presenza del presidente Zardari.

Contenuto dell’accordo

Il Memorandum d’intesa tra Italia e Pakistan nel settore della difesa, siglato a Roma il 30 settembre 2009, si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 contiene l'impegno delle Parti a operare, su base di reciprocità e nel rispetto degli impegni internazionali, nella collaborazione nel settore delle rispettive capacità difensive, mentre in base all'articolo 2 le consultazioni tra i rappresentanti delle due Parti, riuniti nella Commissione paritetica per la cooperazione nel settore della difesa, si svolgeranno alternativamente nelle rispettive capitali, di norma annualmente, per definire le misure attuative dell'accordo in esame, come anche elaborare eventuali accordi integrativi del Memorandum in oggetto ovvero programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate.

L'articolo 3 contempla i settori della cooperazione, riportando un elenco non tassativo, che le Parti potranno estendere se di comune interesse: nell'elenco si individuano in particolare le politiche industriali e di approvvigionamento nel settore militare, come pure lo scambio di materiali per la difesa – tenendo conto del precedente Memorandum d’intesa bilaterale del 1990;la partecipazione ad operazioni umanitarie e di peacekeeping;l'organizzazione e l'equipaggiamento delle unità militari, come anche il relativo addestramento e formazione; la partecipazione ad esercitazioni congiunte bi- o multilaterali; l'impatto ambientale provocato dalle attività militari; gli sport, la medicina e la storia militari.

Le forme attraverso le quali strutturare la cooperazione prevista dall'Accordo sono elencate nell'articolo 4:oltre a riunioni dei vertici politici e militari del settore, si prevede lo scambio di know how tra le Parti, come anche la partecipazione reciproca ad attività di formazione e di esercitazione - inclusi corsi e conferenze. È prevista altresì la visita a navi da guerra, aerei ed altre installazioni militari, come anche lo scambio di attività culturali e sportive. Anche in questo caso le Parti potranno d’intesa individuare ulteriori attività mediante le quali espletare la cooperazione nel settore della difesa.

Assai importante appare l'articolo 5, dedicato allo scambio di armamenti, in base al quale si potrà procedere allo scambio di materiali bellici, armi e munizioni quali di seguito elencati, che potrà essere attuato sia con modalità diretta “da Paese a Paese”, sia previa autorizzazione rilasciata ad aziende private dai rispettivi governi. L'elenco degli armamenti e dei materiali militari suscettibili di scambio tra Italia e Pakistan è estremamente ampio; esso comprende aeromobili, navi, sottomarini, veicoli blindati e corazzati, sistemi di comunicazione e di difesa. Anche nel caso dell'articolo 5, inoltre, le Parti potranno di comune accordo individuare altri armamenti, apparecchiature e  munizioni da scambiare, che dovranno però essere elencati in appositi Accordi tecnici aggiuntivi.

Vengono in rilievo, a tale proposito, le disposizioni di cui agli artt. 9, c. 4 e 11, c. 5, della legge 9 luglio 1990, n. 185, recantenuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento cheprevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all’esportazione e all’importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da “apposite intese governative”. Tali intese sono state più nel dettaglio disciplinate dall’art. 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990.

Gli articoli 6-7 riguardano gli aspetti finanziari e risarcitori delle attività previste dall'accordo in esame: si stabiliscono quindi le modalità per la ripartizione dei costi in caso di singoli militari o gruppi impegnati sul territorio dell’altra Parte contraente, come anche le debite eccezioni. D'altra parte, se l'attività di cooperazione militare sfocia in danneggiamenti, il relativo risarcimento sarà a carico dello Stato di appartenenza del personale che ha provocato i danni medesimi, previa consultazione con lo Stato ricevente di detto personale.

L’articolo 8 concerne la competenza giurisdizionale sul personale militare e civile ospite nel quadro della collaborazione prevista dall’accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell’ordinamento giuridico del Paese ospitante, il comma 2 individua le tipologie di reato commesse da personale della Parte inviante che verranno punite in via prioritaria da quest’ultimo Paese, in base alla propria legislazione. Sono previste specifiche consultazioni in caso di sanzioni che la Parte ricevente voglia comminare, ma che contrastino con i principi in vigore nel territorio della Parte inviante per le stesse fattispecie.

 

Particolare rilievo assume anche l'articolo 9, che concerne la sicurezza delle informazioni riservate, alle quali dovrà essere garantita una protezione adeguata agli standard del paese di provenienza, perdurante per il tempo richiesto dalla Parte inviante. Dopo aver definito dettagliatamente i concetti di informazioni, documenti e materiali classificati, il testo in esame riporta le rispettive classificazioni di sicurezza, prevedendo altresì che qualsiasi documento, materiale o tecnologia scambiati in base all'accordo in esame vengano utilizzati nei termini specificamente previsti dalle Parti nell’ambito delle finalità del Memorandum in oggetto.

È inoltre previsto che il trasferimento di informazioni, documenti, materiali o attrezzature difensivi, anche se non coperti da riservatezza, a Parti terze,  dovrà essere subordinato all'autorizzazione scritta della Parte che ha dato origine alle informazioni o ai materiali in oggetto. In ogni caso, le misure di sicurezza del presente Memorandum dovranno essere rispettate anche nel caso di informazioni classificate scambiate nel corso della collaborazione tra industrie o agenzia della difesa italiane o pakistane.

Infine, l'articolo 10 prevede che eventuali controversie sull'interpretazione o applicazione dell'Accordo saranno risolte mediante negoziati bilaterali o, qualora necessario, tramite i canali diplomatici ufficiali. D'altra parte, l'articolo 12 prevede che la durata dell'Accordo in esame sia quinquennale, con rinnovo automatico per analoghi periodi, salvo diverso avviso di una delle due Parti, notificato all'altra con sei mesi di preavviso. La decadenza dell'Accordo – salvo diversa decisione delle Parti - non pregiudica il completamento delle attività in essere, né i diritti ad esse collegati. L'Accordo sarà altresì emendabile (art. 11) in qualunque momento mediante scambio di Note ufficiali.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Pakistan nel settore della difesa si compone di quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica medesima e il relativo ordine di esecuzione, mentre l'articolo 4, come di consueto, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione dell'Accordo, per i quali si autorizza (comma 1), ad anni alterni e con decorrenza dal 2012, la spesa di 6.008 euro annui.

La relazione tecnica precisa a tale riguardo che la partecipazione di due rappresentanti italiani alle consultazioni riguardanti l’attuazione del Memorandum è prevista ogni due anni nella capitale  pakistana: sembra pertanto che gli oneri di missione – stimati in 6.008 euro - vadano quindi riferiti ad un arco di tempo biennale e non su base annuale.

La copertura si rinviene mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2012-2014 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Ai sensi del comma 2, il Ministro della Difesa è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, in base all’articolo 17, comma 12 della legge 196 del 31 dicembre 2009[1], nonché a riferirne al Ministro dell’economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti reali o possibili, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione, in ogni caso nell’ambito della Missione “Difesa e sicurezza del territorio” dello stato di previsione del Ministero della Difesa.

E’ del pari ridotto in misura uguale allo scostamento il limite di cui all’art. 6, comma 12, del D.L. 78/2010 – si tratta della soglia del 50%o della spesa sostenuta nel 2009 per missioni, che le Pubbliche Amministrazioni non possono eccedere a partire appunto dal D.L. 78/2010 – vi sono peraltro numerose eccezioni proprio nel campo della Difesa, in riferimento alle missioni internazionali e di pace delle Forze Armate.

Il comma 3 vincola il Ministro dell'economia e delle finanze a riferire senza ritardo alle Camere con apposita relazione, sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure.

La relazione tecnica che correda il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica imputa gli oneri connessi all'attuazione dell'Accordo esclusivamente all'articolo 2, e precisamente per le consultazioni annuali da svolgere alternativamente ad Islamabad ed a Roma per le misure di attuazione del Memorandum in esame. A tale fine si prevede l'invio di due rappresentanti nazionali ogni due anni nella capitale del Pakistan, per una permanenza di 3 giorni: la somma (arrotondata) delle relative spese di missione e di viaggio ammonta a 6.008 euro.

La restante parte della relazione tecnica è dedicata ad illustrare la mancanza di oneri per l'applicazione degli altri articoli dell'accordo, che prevede come cornice generale l'imputazione dei costi, a qualunque titolo, alla Parte che invia il personale militare -, mentre alle spese connesse all’invio del tutto eventuale di personale italiano si potrà far fronte con gli ordinari stanziamenti di bilancio per il Ministero della difesa, e solo previa verifica della loro effettiva disponibilità.

Il disegno di legge è altresì corredato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di particolare rilievo: osservato che l'autorizzazione parlamentare alla ratifica dell'Accordo è del tutto corrispondente alla prassi sinora invalsa per gli accordi di collaborazione nel settore della difesa, va detto che l’ATN correla la necessità dell’intervento legislativo alle limitazioni giudiziarie che la giurisdizione, in alcuni casi, del Paese inviante sul proprio personale comporta nei riguardi dell’ordinamento nazionale; come anche al carattere squisitamente politico del Memorandum nell’ambito delle relazioni italo-pakistane. Infine, l’AIR prevede che il Ministro della Difesa effettui ogni due anni la valutazione di impatto del provvedimento in esame, con particolare attenzione alla sperata crescita dell’interscambio commerciale di materiali per la difesa tra Italia e Pakistan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Esteri

( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: es1132_0.doc



[1]   Legge di contabilità e finanza pubblica