Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi A.C. 4945 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4945/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 598
Data: 21/02/2012
Descrittori:
INQUINAMENTO DELLE ACQUE   NAVI E NATANTI
SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

SIWEB

21 febbraio 2012

 

n. 598/0

Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi

A.C. 4945

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

C. 4945

Titolo dell’Accordo

Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, fatta a Londra il 5 ottobre 2001 e sua esecuzione

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

5 ottobre 2011

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

6

Date:

 

Presentazione alla Camera

9 febbraio 2012

Assegnazione

20 febbraio 2012

Commissione competente

III Affari Esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV Difesa, V Bilancio, VIII Ambiente, IX Trasporti (ex art. 73, comma 1-bis, del regolamento), X Attività produttive, XII Affari sociali e XIV Politiche dell'Unione europea

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione internazionale per il controllo delle vernici antivegetative sulle navi è stata adottata a Londra, il 5 ottobre 2001, presso la sede dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative. Tale obiettivo è perseguito attraverso il divieto dell’utilizzo dei composti organostannici (composti organici a base di stagno) usati come sistemi antivegetativi sulle navi, contenuti, in particolare, nei rivestimenti a base di tributile (TBT).

Gli effetti pericolosi sull’ambiente dei composti organostannici erano già stati riconosciuti dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) nel 1990, quando il Comitato per la protezione dell’ambiente marino (MEPC) adottò una risoluzione che invitava gli Stati ad adottare quanto prima misure per vietare l’utilizzo di vernici antivegetative contenenti TBT sulle imbarcazioni con scafi non in alluminio inferiori a 25 metri, e per eliminare l’utilizzo di vernici antivegetative nella misura di 4 microgrammi di TBT al giorno.

Nel novembre 2001, con la Risoluzione A. 928 (22) sulla pronta ed effettiva implementazione della Convenzione Internazionale sul controllo delle vernici antivegetative per navi, l’Assemblea dell’IMO sottolineò ulteriormente l’importanza delle disposizioni contenute nella Convenzione AFS al fine di prevenire e limitare i danni all’ambiente marino provocati dall’utilizzo delle sostanze antivegetative, e l’urgenza della sua ratifica da parte degli Stati contraenti.

L’attenzione è posta sulle vernici antivegetative utilizzate come rivestimento per lo scafo dell’imbarcazione al fine di prevenire la formazione di organismi indesiderati, quali alghe e molluschi, che provocano danni materiali allo scafo e un appesantimento dello stesso con conseguente incremento nel consumo di carburante.

Nel passato, come rivestimento degli scafi sono stati utilizzati calce e arsenico, prima che l’industria chimica, a partire dagli anni ’60, realizzasse le moderne vernici antivegetative 2 con componenti metallici, che, come dimostrato da recenti studi, persistono nell’acqua costituendo una seria e grave minaccia per la vita marina e l’ambiente in generale.

La Convenzione AFS è entrata in vigore 12 mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25% del tonnellaggio mondiale.

Al 30 settembre 2010 sono 48 gli Stati che hanno depositato gli strumenti di ratifica della Convenzione AFS.

La Convenzione AFS è entrata in vigore pertanto il 17 settembre 2008.

I Paesi dell’UE che al 30 settembre 2010 hanno ratificato la Convenzione sono i seguenti 20: Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Romania, Slovenia, Spagna, Svezia, Regno Unito.

L'Accordo si compone di 21 articoli e 4 allegati.

Particolare rilievo assume l’articolo 1, in base al quale gli Stati Parte si impegnano a ridurre o a eliminare tali effetti negativi sull’ambiente marino e sulla salute umana e ad incoraggiare il continuo sviluppo di sistemi anti-vegetativi efficaci e sicuri dal punto di vista ambientale. Gli Stati Parte inoltre, si impegnano a cooperare al fine di garantire una efficace messa in opera, l’osservanza e applicazione effettiva della Convenzione.

In base all’articolo 3, la Convenzione si applica alle navi che battono la bandiera di uno Stato Parte o che operano sotto la sua autorità e alle navi che, non rientrando in queste tipologie, entrano in un porto, in un cantiere o in un terminale offshore di uno Stato Parte. Per “Nave” si intende ogni tipo di imbarcazione in ogni modo operante nell’ambiente marino e include aliscafi, mezzi a cuscino d’aria, sommergibili, mezzi galleggianti, piattaforme fisse o galleggianti, unità galleggianti di stoccaggio (Floating Storage Units, FSUs) e unità galleggianti di produzione, stoccaggio e scarico (Floating Production Storage and Off-loading Units, FPSOs).

L’articolo 4 prescrive che ciascuna Parte sia tenuta sia tenuta a proibire e/o limitare l’applicazione, ri-applicazione, installazione o uso di sistemi anti-vegetativi nocivi – come indicati dall’Allegato 1 - sulle proprie navi e sulle navi degli Stati che non sono Parte della Convenzione quando si trovino nei loro porti, cantieri o terminali offshore.

Le eventuali nuove misure di controllo stabilite per altri sistemi anti-vegetativi dovranno essere applicate sulle navi dal momento del rinnovo del sistema anti-vegetativo in uso, ma comunque non oltre 60 mesi dalla sua precedente applicazione a meno che il Comitato per la Protezione dell’Ambiente Marino (MEPC) dell’IMO non disponga altrimenti.

Gli Stati Parte hanno altresì l’obbligo, ai sensi dell’ articolo 5, di imporre sul proprio territorio che la raccolta, la movimentazione, il trattamento e lo smaltimento dei residui derivanti dall’applicazione o dalla rimozione dei sistemi anti-vegetativi nocivi considerati dall’Allegato 1 avvenga in maniera ambientalmente sicura e compatibile, tenendo conto delle regole e standard internazionali applicabili.

Gli artt. 6 e 7 della Convenzione stabiliscono una procedura specifica per la modifica dell’Allegato I e l’eventuale assoggettamento di ulteriori sistemi anti-vegetativi alla Convenzione.

Gli Stati Parte, ai sensi dell’art. 8, sono tenuti a promuovere e facilitare la ricerca tecnico-scientifica e il monitoraggio degli effetti dei sistemi anti-vegetativi nonché la disponibilità, su richiesta di altri Stati Parte, delle informazioni relative.

L’IMO svolge un ruolo significativo in materia di raccolta e circolazione tra gli Stati Parte delle informazioni sull’applicazione nazionale della Convenzione. In particolare, ciascuno Stato è tenuto a comunicare all’IMO l’elenco dei verificatori nominati, degli organismi riconosciuti e dei poteri loro conferiti (art. 9)

La Convenzione disciplina le ispezioni sulle navi e la rilevazione delle violazioni. Le ispezioni delle navi possono avvenire in qualsiasi porto, cantiere navale o terminale off-shore di una Parte (art. 11).

L’Amministrazione da cui dipende la nave ha l’obbligo di istituire un sistema di divieti e sanzioni per le violazioni della Convenzione che sia adeguatamente severo da avere un effetto deterrente. Sull’Amministrazione grava l’obbligo di condurre indagini sulla violazione che sia stata riportata da una Parte e, in caso dell’avvio di un procedimento e della comminazione di sanzioni, di informarne la Parte stessa nonché l’IMO (art. 12).

Ai sensi dell’articolo 14, le Parti sono tenute a regolare qualsiasi controversia tra di esse per via negoziale, d’inchiesta, di mediazione, di conciliazione, di arbitrato, di Regolamento giudiziario, di ricorso ad organismi o accordi regionali o attraverso altri mezzi pacifici a loro scelta.

Le procedure di modifica della Convenzione – attraverso un percorso “interno” all’IMO, o attraverso una conferenza internazionale ad hoc – sono disciplinate dall’articolo 16.

L’articolo 17 specifica invece le modalità per la ratifica, l’accettazione, l’approvazione o l’adesione della Convenzione.

In base all’articolo successivo, la Convenzione è entrata in vigore il 17 settembre 2008, 12 mesi dopo la ratifica di 25 Stati che rappresentano il 25% del tonnellaggio mondiale.

La Convenzione può essere denunciata da una qualsiasi delle Parti dopo la scadenza di un periodo di due anni a decorrere dalla data della sua entrata in vigore nei confronti di detta Parte. La denuncia si effettua mediante il deposito di una notifica scritta presso il Segretario generale ed ha effetto un anno dopo la data del ricevimento della notifica o allo scadere di qualsiasi periodo più lungo specificato nella notifica (art. 19).

L’allegato I individua i sistemi anti-vegetativi nocivi e le relative prescrizioni.

L’allegato II fornisce gli elementi necessari per una proposta iniziale di controllo di un sistema antivegetativo.

Nell’allegato III sono specificate le informazioni necessarie per una proposta esaustiva di controllo di un sistema antivegetativo.

L’allegato IV riguarda le visite ispettive (surveys) e i requisiti per la certificazione dei sistemi antivegetativi.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge è composto da sei articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono le disposizioni riguardanti, rispettivamente, l’autorizzazione all’adesione e l’ordine di esecuzione. L’esecuzione è data conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n.782/2003 relativo al divieto di composti organostannici applicati sulle navi, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, secondo quanto disposto dall'articolo 18 della Convenzione stessa.

L’articolo 3 affida la responsabilità delle ispezioni e dei controlli previsti dagli articoli 10 e 11, nonché del rilascio dei certificati, ai Ministeri dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero delle infrastrutture e trasporti, che provvedono attraverso organismi di classifica riconosciuti dall’Italia e tramite il Corpo delle capitanerie di porto – Guardia Costiera.

L’articolo 4 reca le sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni contenute nella Convenzione.

Il comma 1 prevede la pena dell’arresto da due mesi a due anni o dell’ammenda da 1.500 a 15.000 euro per il comandante di una nave che applichi, riapplichi, installi o utilizzi sistemi di pulizia nocivi in violazione dell’articolo 4 della Convenzione e dell’allegato 1 della medesima, nonché dell’articolo 4 del Regolamento (CE) n.782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il comma 2 prevede la medesima sanzione per il proprietario e l’armatore della nave nel caso abbiano concorso alla violazione di cui al comma 1.

Il comma 3 precisa che, per il comandante di nazionalità italiana della nave, la condanna per il reato di cui al comma 1 comporta la sospensione del titolo professionale, la cui durata viene determinata ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1083 del codice della navigazione[1].

Il comma 4 inibisce l’attracco a porti italiani ai comandanti di navi di nazionalità non italiana che abbiano subito condanne in relazione al reato di cui al comma 1. Tale sanzione è determinata, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per un periodo variabile commisurato alla gravità del reato commesso ed alla pena inflitta.

Il comma 5 dispone l’applicazione delle disposizioni dell’articolo 1186 del codice della navigazione[2], alle visite e alle ispezioni delle navi previste dall’articolo 11 della Convenzione.

Il comma 6 prevede infine l’applicazione dell’articolo 1193 del codice della navigazione[3], nell’ipotesi di rilascio di un certificato internazionale del sistema antivegetativi nocivi applicati sulle navi, di cui all’allegato 4 della Convenzione.

L’articolo 5 reca invece le disposizioni relative alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall’Adesione alla Convenzione. Il comma 1 autorizza la spesa di 7.740 euro annui, a decorrere dal 2012, da reperire a carico dei fondi ascritti (triennio 2012-2014) nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire”  dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Come precisato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, tale spesa è necessaria a garantire la partecipazione almeno due volte all'anno di dirigenti e di funzionari del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alle riunioni del MEPC ed in particolar modo alle riunioni dei gruppi tecnici, di cui agli articoli 6 e 7 della Convenzione, che dovranno insediarsi nei casi in cui dagli Stati parte provenga una richiesta di ammissione di nuove sostanze contenute in sistemi antivegetativi da limitare o da sottoporre a bando, a quelle contenute nell'allegato 1 e dedicati alle revisione delle prescrizioni tecniche contenute nella Convenzione.

Il Ministro dell’ambiente, secondo il successivo comma 2, è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 12 della legge 196 del 2009[4], nonché a riferirne al Ministro dell’economia e delle finanze il quale, a fronte di scostamenti, sentito il Ministro dell’ambiente, provvede, con proprio decreto, alla copertura finanziaria del maggior onere. Delle cause degli scostamenti e dell’adozione di dette misure, il Ministro dell’economia riferisce senza ritardo, con apposita relazione, alle Camere (comma 3)

L’articolo 6 reca la disposizione relativa all’entrata in vigore della legge, prevista per il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge è corredato, come accennato, di relazione tecnica, di un’analisi tecnico-normativa (ATN) e di un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di particolare rilievo.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Esteri

( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it

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File: es1047_0.doc



[1] Il Codice della navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni, stabilisce, all’articolo 1083, che la sospensione dai titoli professionali marittimi priva il condannato del diritto di esercitare qualsiasi funzione o servizio per un tempo non inferiore a quindici giorni e non superiore a due anni

[2] L’articolo 1186 del Codice della navigazione stabilisce che, chiunque non osservi le prescrizioni concernenti le visite e le ispezioni delle navi, dei galleggianti o degli aeromobili, è punito con la sanzione amministrativa da 103 a 516 euro.

[3] L’articolo 1193 del Codice della navigazione prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1549 a 9.296 euro, per il comandante di nave o di aeromobile, che naviga senza avere a bordo i documenti prescritti, ovvero che tiene irregolarmente i documenti di bordo o non vi esegue le annotazioni prescritte.

[4]    Legge di contabilità e finanza pubblica.