Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Venezuela di riconoscimento di studi, titoli e diplomi d'istruzione, fatto a Caracas il 27 luglio 2007 - A.C. 4792
Riferimenti:
AC N. 4792/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 575
Data: 11/01/2012
Descrittori:
EQUIPOLLENZA DI TITOLI DI STUDIO   RATIFICA DEI TRATTATI
VENEZUELA     

SIWEB

 

11 Gennaio 2012

 

n. 575/0

Accordo con il Venezuela di riconoscimento di studi, titoli e diplomi d’istruzione, fatto a Caracas il 27 luglio 2007

A.C. 4792

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

C. 4792

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

22 gennaio 2010

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

presentazione alla Camera

21 novembre 2011

assegnazione

20 dicembre 2011

Commissione competente

III Affari Esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio e VII Cultura

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo con il Venezuela in esame, firmato a Caracas il 27 luglio 2007, sancisce il reciproco riconoscimento dei titoli e diplomi di istruzione media e professionale, al fine di migliorare le relazioni bilaterali tra i due paesi nel settore della cooperazione scolastica e culturale.

L’Accordo risponde soprattutto all’esigenza espressa dalla folta comunità italiana residente in Venezuela affinché fosse facilitato l’accesso di studenti medi, al termine del loro percorso scolastico, a corsi di istruzione superiore nelle università venezuelane anche se provenienti da scuole italiane, e nelle università italiane, anche se provenienti da scuole venezuelane.

Come chiarisce l’Analisi dell’Impatto della Regolamentazione (AIR) allegata al provvedimento, in assenza di una disciplina in tale settore, gli italiani che desiderano iscriversi presso le scuole italiane in Venezuela, sono scoraggiati dal fatto che i diplomi conseguiti presso tali scuole non ricevono alcun riconoscimento legale da parte delle autorità venezuelane.

L’AIR specifica inoltre che l’Accordo in esame integra il quadro di rapporti fra i due paesi in materia culturale che è già costituito da un accordo di collaborazione scientifica (firmato nel 1987) e da un accordo di cooperazione culturale (fatto nel 1990).

L’Accordo in esame consta di dodici articoli, oltre che di un breve Preambolo.

L'articolo 1 definisce l’obiettivo dell’Accordo nei termini appena ricordati, ossia il riconoscimento degli studi e dei titoli ufficiali di istruzione media e professionale al fine della prosecuzione degli studi a livello superiore in ciascuno dei due stati parte.

L’articolo 2 reca le definizioni dei termini utilizzati nel testo dell ’Accordo.

L’articolo 3 prevede che gli studenti che abbiano ottenuto il titolo di baccelliere o il diploma di scuola  media secondaria secondo l’ordinamento italiano potranno proseguire i propri studi nelle istituzioni di entrambi gli stati parte previo riconoscimento del titolo di studio da parte del rispettivo Ministero della Pubblica istruzione e il superamento dell’esame di spagnolo.

Agli studenti con il titolo di baccelliere (undici anni) rilasciato dagli istituti venezuelani, che aspirino a continuare gli studi presso gli atenei italiani, è richiesta la frequenza un anno aggiuntivo presso le istituzioni scolastiche italo-venezuelane o presso gli atenei venezuelani, risultando in tal modo esonerati dalla prova di conoscenza della lingua italiana (articolo 4).

Gli studenti in possesso di un diploma delle scuole tecniche venezuelane (dodici anni) non devono frequentare l’anno aggiuntivo, ma sostengono la prova di conoscenza linguistica (articolo 5).

L’articolo 6 garantisce la prosecuzione nelle scuole venezuelane agli studenti di livello medio che non abbiano portato a termine gli studi nelle scuole medie rette dall’ordine di studi italiano.

L’articolo 7 chiarisce che il reciproco riconoscimento dei titoli per l’accesso agli studi universitari non ne costituisce garanzia di ammissione.

L’articolo 8 assegna ai rispettivi Ministeri della pubblica istruzione il compito di dare esecuzione all’Accordo.

L’articolo 9 prevede l’istituzione di una Commissione composta da due rappresentanti (uno per ciascuno dei due Ministeri dell’istruzione) e da un terzo rappresentante che avrà compiti di coordinamento e di informazione circa la valutazione e i risultati dell’Accordo. Come si rinviene nella Relazione Tecnica allegata al provvedimento, la Commissione si riunirà ogni anno alternativamente nei Paesi contraenti.

L’articolo 10 affida alla via diplomatica la soluzione delle eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo.

Le clausole finali, contenute nell’articolo 11, prevedono che l’Accordo entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica ed avrà una durata di tre anni, che saranno automaticamente prorogati di un uguale periodo, salvo comunicazione contraria scritta di una delle due Parti.

L’articolo 12 prevede la possibilità di emendare ed integrare l’Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di quattro articoli che recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo, l’ordine di esecuzione, la copertura finanziaria del provvedimento e la norma sull’entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In particolare, l’articolo 3, comma 1, prevede un’autorizzazione di spesa di 5.100 euro ad anni alterni a decorrere dal 2012, a cui si provvede utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011[1].

In base al comma 2, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca è tenuto al monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione del provvedimento, ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 196 del 2009[2]; a fronte di scostamenti – o di una loro previsione – il Ministro dell’economia, sentito il Ministro dell’istruzione, provvede con proprio decreto alla copertura finanziaria del maggior onere tramite la riduzione delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nel programma “Cooperazione in materia culturale” e della missione “L’Italia e l’Europa nel Mondo” dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione. Corrispondentemente viene ridotto dello stesso ammontare dello scostamento il limite di cui all’art. 6, comma 12, del d.l. n. 78/2010[3].

Si ricorda che l’art. 6, co. 12 del d.l. n. 78/2010 prevede che le amministrazioni pubbliche, salvo alcune eccezioni, possano effettuare missioni, anche all’estero, per una spesa che non superi il 50% di quella sostenuta per le stesse motivazioni nell’anno 2009.

Il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a riferire senza ritardo alle Camere con apposita relazione sulle cause degli scostamenti e sull'adozione delle relative contromisure (comma 3).

Il disegno di legge è corredato di Relazione tecnica, di un’Analisi tecnico-normativa (ATN) e di un’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Come accennato, la Relazione tecnica riconduce gli oneri per l’attuazione del provvedimento alle spese di missione per l’invio in Venezuela, ad anni alterni, del rappresentante italiano alla Commissione mista e per l’invio del coordinatore della stessa Commissione nel caso tale incarico venga affidato ad un italiano.

L’ATN segnala che l’Accordo è già stato ratificato dal Venezuela.


 

Servizio Studi – Dipartimento Affari Esteri

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File: es0999_0.doc



[1] Si segnala al proposito la necessità di aggiornare il riferimento al periodo di copertura con riferimento all’anno finanziario 2012.

[2] Legge di contabilità e finanza pubblica

[3] Recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.