Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar - A.C. 4248 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4248/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 475
Data: 13/04/2011
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
QATAR   RATIFICA DEI TRATTATI
SCAMBI CULTURALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

13 aprile 2011

 

n. 475/0

Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar

A.C. 4248

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

4248

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Doha, 14 gennaio 2007

Iter al Senato

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

trasmissione

31 marzo 2011

assegnazione

5 aprile 2011

Commissione competente

III Affari esteri

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio e VII Cultura

Oneri finanziari

Sì’

 

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo, sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar il 14 gennaio 2007,prosegue la tradizione delle relazioni bilaterali e mira costituire la base, attraverso la cooperazione culturale, per un loro ulteriore miglioramento qualitativo.

In tale contesto, viene precisato nella relazione illustrativa che correda l’originario disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (A.S. 2517), l’Accordo, nel rispondere all’esigenza di fornire ai due paesi uno strumento pattizio di cooperazione culturale, rappresenta anche uno stimolo per iniziative in tale campo ad ogni livello; i suoi contenuti, infatti, sono adeguati a fornire risposte ai nuovi bisogni culturali, scientifici e tecnologici, sia in prospettiva bilaterale, sia nella più ampia e sempre più rilevante dimensione internazionale.

 

Con riguardo ai contenuti, l'Accordo in esame si compone di 9 articoli.

L’articolo 1 impegna le parti a rafforzare la cooperazione culturale attraverso lo scambio di elaborati effettuato per il tramite delle rispettive biblioteche nazionali ed istituzioni culturali.

Ai sensi dell’articolo 2 le Parti favoriranno e consolideranno la cooperazione culturale attraverso lo scambio di manifestazioni artistiche e la reciproca organizzazione di settimane culturali, scambiandosi altresì visite che includano manifestazioni artistiche.

In occasione di festival ed eventi culturali che si tengano in una delle parti, sarà incoraggiato l’invito all’altra, che sarà altresì incoraggiata a presentare proprie produzioni cinematografiche (articolo 3).

L’articolo 4 prevede la collaborazione dei responsabili dei circoli competenti dei settori bibliotecario, museale, archeologico e del restauro, mediante l’organizzazione di manifestazioni archeologiche, nonché lo scambio di visite di esperti e specialisti ai fini del dibattito e del coordinamento fra i circoli incaricati dei canali di cooperazione sopra individuati. In tale contesto, dovrà essere altresì facilitato lo scambio di libri, database e mostre di opere d’arte di valore storico tra le rispettive librerie nazionali e musei, nel rispetto della legislazione e dei regolamenti in vigore in ciascun Paese.

Le Parti convengono sulla costituzione di una Commissione mista incaricata dell’applicazione dell’accordo che si riunirà alternativamente nei due paesi secondo date stabilite attraverso i canali diplomatici (articolo 5).

E’ prevista (articolo 6) la notifica attraverso canali diplomatici dei membri delle delegazioni che prendono parte ai seminari ed alle visite tra i due Paesi.

Ai sensi dell’articolo 7 l’Accordo in esame sarà approvato conformemente ai regolamenti e alle procedure costituzionali vigenti ciascun Paese ed entrerà in vigore alla ricezione della seconda notifica con cui le Parti avranno comunicato ufficialmente l’intervenuto adempimento delle procedure interne

di ratifica. La norma prevede, altresì, la possibilità di modificare l’accordo, di comune intesa, attraverso scambio di note tra le parti.

La durata dell’Accordo di cooperazione culturale tra Italia e QatartaQAAAAAggtrgt è stabilita in tre anni tacitamente rinnovabili per uguali periodi nel caso in cui nessuna delle Parti contraenti abbia inviato all’altra comunicazione formale di risoluzione dell’Accordo prima della scadenza del periodo originario o dei rinnovi, almeno tre mesi prima della effettiva scadenza. Lo spirare dell’accordo non farà venir meno i progetti già posti in essere tra i due paesi, salvo che entrambi non abbiano convenuto diversamente (articolo 8).

L’articolo 9, infine, dispone la prevalenza della lingua inglese in caso di difformità interpretative del testo, redatto anche in lingua italiana e araba.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica in esame, approvato dal Senato il 30 marzo 2011, si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale fra Italia e Qatar.

L’articolo 3, che contiene la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo,autorizza la spesa 84.380 euro per l’anno 2011, 84.380 euro per l’anno 2012 e di 91.295 euro a decorrere dal 2013. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito dei fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di ratifica per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione degli oneri annui derivanti da alcuni articoli dell’Accordo.In particolare:

·         spese per forniture librarie e per l’invio di sussidi audiovisivi (art. 1): euro 20.000

·         sostegno a iniziative nei settori artistici (art. 2): euro 25.000

·         scambio di artisti e partecipazione a eventi (art. 3): euro 15.000

·         collaborazioni e scambio di esperti (art. 4):     euro 24.380

·         Commissione mista (art. 5)[1]: euro 6.915

 

L’originario disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (A.S. 2517) è corredato anche di un’ Analisi tecnico-normativa (ATN) e di un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

Nell’Analisi tecnico-normativa si sottolinea in particolare che l’Accordo di collaborazione culturale tra Italia e Qatar necessita di ratifica legislativa in quanto  la  sussistenza  di  oneri  previsti dall’Accordo a carico del bilancio dello Stato riconduce l’autorizzazione alla ratifica del medesimo alle fattispecie di cui all’articolo 80 Cost.

Nell’AIR si evidenzia, infine, che l’Accordo è stato elaborato conformemente al testo standard utilizzato per gli accordi culturali e comunque improntato al rispetto dei princìpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione culturale.

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: es0757_0.doc



[1]   La relazione tecnica precisa che la quantificazione di tale onere è stata effettuata nell’ipotesi, considerata inderogabile, che la prima riunione in Qatar della Commissione mista avvenga nel 2013. Una conferma in tal senso è stata fornita dal rappresentante del Governo durante l’esame del provvedimento presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 16 marzo 2011).