Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo e norme di deguamento dell'ordinamento interno - A.C. 4193, A.C. 3716 e A.C. 3771
Riferimenti:
AC N. 3716/XVI   AC N. 3771/XVI
AC N. 4193/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 462
Data: 30/03/2011
Descrittori:
ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo e norme di adeguamento dell’ordinamento interno

A.C. 4193, A.C. 3716 e A.C. 3771

 

 

 

 

 

 

n. 462

 

 

30 marzo 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

 

 

 

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File: es0732.doc

 


INDICE

 

Schede di sintesi

Dati identificativi3

Contenuto della Convenzione  6

Contenuto dei progetti di legge di ratifica  11

Disegno di legge A.C. 4193  11

Le proposte di legge A.C. 3716 (onn. Sarubbi ed altri) e A.C. 3716 (on. Di Stanislao)14

Altre proposte di legge presentate alla Camera in materia di munizioni a grappolo  17

Normativa di riferimento

R.D. 11 luglio 1941, n. 1161 Norme relative al segreto militare  21

L. 26 febbraio 1987 n. 49 Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (art. 2)28

D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (art. 107)30

L. 29 ottobre 1997, n. 374 Norme per la messa al bando delle mine antipersona  31

L. 7 marzo 2001, n. 58 Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi (art. 1)34

D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 (art. 5)36

D.L. 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2004, n. 307) (art. 10)37

L. 3 agosto 2007, n. 124 Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto  39

L. 12 novembre 2009, n. 173 Ratifica ed esecuzione del Protocollo V della Convenzione sulla proibizione o limitazione dell'uso di alcune armi convenzionali che possono essere considerate dannose o aventi effetti indiscriminati70

L. 31 dicembre 2009, n. 196 Legge di contabilità e finanza pubblica (artt. 17 e 21)73

Codice di procedura penale (artt. 202 e 256)80

 

 


Schede di sintesi


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

C. 4193

Titolo del progetto di legge

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, fatta a Dublino il 30 maggio 2008, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; organizzazioni internazionali

Iter al Senato

Si (S.2538)

Numero di articoli del ddl di ratifica

9

Date del ddl di ratifica

 

§    Trasmissione alla Camera

16 marzo 2011

§    Assegnazione

23 marzo 2011

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV Difesa, V Bilancio, X Attività produttive e XII Affari sociali

Oneri finanziari

 


 

Numero del progetto di legge

C. 3716

Titolo del progetto di legge

Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, sottoscritta a Oslo il 3 dicembre 2008, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno concernenti il divieto d'impiego, di produzione, di trasferimento e di commercializzazione delle munizioni a grappolo, nonché disposizioni volte a garantire l'assistenza, la riabilitazione e il risarcimento delle vittime e la distruzione delle scorte esistenti nonché a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di munizioni a grappolo

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; organizzazioni internazionali

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

16

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

17settembre 2010

§    Assegnazione

22 novembre 2010

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, X Attività produttive e XII Affari sociali

Oneri finanziari

 


 

Numero del progetto di legge

C. 3771

Titolo del progetto di legge

Disposizioni concernenti il disarmo e la non proliferazione nucleare sul territorio italiano, nonché ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo, sottoscritta a Oslo il 3 dicembre 2008

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; organizzazioni internazionali

Iter al Senato

no

Numero di articoli del ddl di ratifica

5

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

13 ottobre 2010

§    Assegnazione

10 novembre 2010

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I Affari Costituzionali, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze, X Attività produttive e XII Affari sociali

Oneri finanziari

no

 

 

 

 

 


Contenuto della Convenzione

La Convenzione sulle munizioni a grappolo, o cluster munition, (CCM), è stata adottata a Dublino il 30 maggio 2008 ed è entrata in vigore internazionale il 1° agosto 2010. L’Accordo è intervenuto al termine del cd. “Processo di Oslo”: tale percorso negoziale, al quale hanno preso parte il Comitato Internazionale della Croce Rossa e le Nazioni Unite, è stato avviato nella capitale norvegese nel febbraio del 2007 con la sottoscrizione da parte di un nucleo iniziale di 46 Paesi – fra i quali l’Italia – della  Dichiarazione di Oslo con la quale i firmatari si impegnavano a definire nel 2008 uno strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a vietare l’impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo, prevedeva quattro grandi tappe.

In quell’ambito sono state organizzate riunioni in Perù (maggio 2007), Austria (dicembre 2007) e Nuova Zelanda (febbraio 2008), dove oltre un centinaio di paesi ha firmato la Dichiarazione di Wellington, che ribadiva concretamente gli impegni assunti a Oslo. La Conferenza diplomatica di Dublino, che ha portato all’adozione della CCM il 30 maggio 2008, è stata la quarta ed ultima tappa del Processo[1].

Le cluster bombs  sono armi costituite da un contenitore (o dispenser), lanciato da mezzi aerei o da sistemi di artiglieria,  che si apre a mezz’aria spargendo da 200 a 250 submunizioni  più piccole (del peso inferiore ai 20 kg) su aree che possono anche raggiungere un chilometro quadrato di ampiezza. Lo scopo delle bombe a grappolo, quindi, non è quello di colpire un singolo bersaglio, ma di distruggere una serie di potenziali bersagli collocati all’interno di una data area. Le submunizioni sono progettate in modo da esplodere al momento dell’impatto al suolo, ma il meccanismo non è tra i più sicuri, al punto che le case produttrici garantiscono un tasso di mancata esplosione intorno al 5 per cento (ma molte Ong sostengono che la percentuale di ordigni inesplosi sia molto più elevata). Le bombe a grappolo inesplose sono di grave pericolosità, trasformandosi di fatto in mine antipersona.

La Convenzione proibisce l’uso, lo stoccaggio, la produzione e il trasferimento di munizioni a grappolo; inoltre prevede l’assistenza alle vittime, la bonifica delle aree contaminate e la distruzione delle scorte.

La CCM è il primo accordo di disarmo multilaterale dalla firma nel 1997 della Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona e rappresenta una sintesi bilanciata delle considerazioni di carattere umanitario e di quelle di sicurezza degli Stati. L’Italia che, come si è detto, ha aderito fin dall’inizio alla Dichiarazione di Oslo, il nostro paese si era impegnato a sottoporla in breve termine a ratifica.

Ad oggi hanno firmato la Convenzione 108 paesi, molti dei quali appartenenti al gruppo dei Paesi in via di sviluppo ed è stata ratificata da 54[2].

La Convenzione si compone di un Preambolo e di 23 articoli.

Il Preambolo descrive gli obiettivi della Convenzione. Vengono innanzitutto richiamati la questione dell’assistenza alle vittime – il cui approccio dovrà tenere conto delle diverse sensibilità legate al genere e all’età e quella di considerare le esigenze specifiche dei gruppi più vulnerabili - e il riconoscimento dei loro diritti. Vengono poi menzionati i pericoli derivanti dai residuati di munizioni a grappolo e dalle ingenti riserve nazionali; viene richiamata la Dichiarazione di Oslo del 2007 con la quale le parti si sono impegnate a stipulare (come più sopra ricordato) uno strumento internazionale giuridicamente vincolante per vietare l’impiego, la fabbricazione, il trasferimento e il deposito di munizioni a grappolo che provocano danni inaccettabili ai civili e che istituisca un quadro di cooperazione e assistenza alle vittime. Il Preambolo, inoltre, richiama gli atti internazionali rilevanti, tra i quali la Convenzione di Ottawa del 1997 sulle mine antipersona e il V Protocollo, fatto nel 2003, alla Convenzione sull’impiego di talune armi convenzionali del 1980, relativo ai residuati bellici.

L’articolo 1 pone il divieto assoluto, in ogni circostanza, circa l’impiego, lo sviluppo, la fabbricazione, l’acquisto, il deposito, la conservazione o il trasferimento di munizioni a grappolo. Il divieto è esteso altresì all’assistenza, all’incoraggiamento o all’istigazione a impegnarsi in attività contrarie alla Convenzione.

Il paragrafo 3 del medesimo articolo, inoltre, precisa che la Convenzione non si applica alle mine.

L’articolo 2 contiene la dettagliata definizione dei termini utilizzati nel testo della Convenzione e qualifica la categorie di “vittime di munizioni a grappolo” che ricomprende non solo gli individui direttamente colpiti, ma anche le loro famiglia e le loro comunità. La nozione di “vittima”, oltre che ad individuare coloro che abbiano perso la vita o abbiano subito un danno corporale o psicologico, è esteso anche a coloro che abbiano subito un’emarginazione sociale o un pregiudizio sostanziale del godimento dei propri diritti.

Vengono poi descritte le caratteristiche che individuano la “munizione a grappolo” escludendo da questa definizione una serie di munizioni che quindi non sono vietate dalla Convenzione, tra cui: munizioni che contengano meno di dieci submunizioni esplosive; submunizioni esplosive del peso superiore ai 4 kg; sub munizioni concepite per individuare e attaccare un bersaglio costituito da un oggetto unico (dotate di sistemi guida); sub munizioni dotate di meccanismi elettronici di autodistruzione o di autodisattivazione.

Di seguito, vengono chiarite le altre espressioni  utilizzate nella Convenzione. Tra queste, quella di “bombette esplosive” alle quali, in base all’art. 1, i divieti di produzione, conservazione, trasferimento, ecc., parimenti si applicano.

L’articolo 3 disciplina la distruzione delle scorte esistenti indicando come prima misura la marcatura delle munizioni a grappolo conservate ai fini di un loro possibile impiego nonché la separazione dalle altre armi.

La distruzione delle munizioni a grappolo deve avvenire in ciascuno stato parte al più tardi entro otto anni dalla data di entrata in vigore della Costituzione in quello stato, salvo le eccezioni delineate nel par. 3: in casi debitamente circostanziati, l’Assemblea degli Stati parte o la Conferenza di revisione può concedere una proroga fino a quattro anni e, in circostanze eccezionali, è una proroga addizionale di altri quattro anni al massimo.

Una deroga alla conservazione o all’acquisizione di un numero limitato di munizioni a grappolo è  consentita, in base al par. 6, ai fini  della formazione del personale addetto al rilevamento e alla distruzione di tali ordigni.

 L’articolo 4 riguarda la bonifica delle aree contaminate e ne detta le modalità. La responsabilità dello sminamento è in capo allo Stato parte sotto la cui giurisdizione o sotto il cui controllo si trova la zona contaminata; tuttavia, in base al par, 4, lo stato parte che ha fatto ricorso a munizioni a grappolo prima dell’entrata in vigore della Convenzione in zone sotto la giurisdizione o il controllo di un altro Stato è incoraggiato a prestare a quest’ultimo assistenza tecnica, finanziaria e materiale e a fornire, ove possibile, informazioni su tipi, quantità e ubicazione delle armi utilizzate. La bonifica dovrà essere effettuata non appena possibile, comunque non oltre dieci anni dalla data di entrata in vigore della Convenzione nello Stato parte interessato.

L’articolo 5 impegna le Parti a prestare assistenza alle vittime poste sotto la sua giurisdizione o il suo controllo. L’assistenza dovrà essere prestata in conformità alle norme del diritto umanitario internazionale e del diritto internazionale dei diritti dell’uomo.

 

L’articolo 6 riguarda l’assistenza e la cooperazione internazionale.

Ogni Stato parte ha il diritto di cercare e di ottenere assistenza per l’adempimento dei suoi obblighi ai sensi della Convenzione e gli Stati parte in grado di farlo si impegnano a fornire assistenza tecnica, materiale e finanziaria agli Stati parte colpiti dal problema delle munizioni a grappolo. Ogni Stato parte in grado di farlo, fornisce assistenza in materia di educazione alla riduzione dei rischi, di bonifica, di distruzione dei residuati di munizioni a grappolo e delle scorte di tali armi. Ogni Stato parte in grado di farlo, inoltre, fornirà assistenza alla parte che ne fa richiesta per assicurare l’assistenza alle vittime e contribuire alla ripresa economica e sociale necessaria in seguito all’impiego di queste armi negli Stati parte colpiti. Per agevolare l’assistenza, gli Stati parte in grado di farlo possono alimentare appositi fondi di stanziamento speciali .

L’assistenza può essere prestata bilateralmente o attraverso l’ONU o altre organizzazioni regionali, nazionali, non governative o internazionali. Agli stessi organismi si potrà rivolgere ciascuno Stato parte ai fini dell’elaborazione di un piano d’azione nazionale per ottemperare agli obblighi della Convenzione.

L’articolo 7, riguardante le cd. “misure di trasparenza”, impone agli Stati Parte di sottoporre al Segretario generale delle Nazioni Unite rapporti annuali, da presentarsi entro il 30 aprile di ogni anno, contenenti informazioni rilevanti ai fini dell’attuazione della Convenzione (le misure nazionali di applicazione, i dati sul censimento delle munizioni, il tipo e il numero di munizioni a grappolo distrutte, l’ubicazione delle zone contaminate dalle munizioni a grappolo, lo stato dei programmi di bonifica, i programmi per l’educazione alla riduzione dei rischi, l’assistenza alle vittime ecc.). Il primo di questi rapporti deve essere inviato al Segretario generale al più tardi 180 giorni dopo l’entrata in vigore della Convenzione nello Stato in questione.

L’articolo 8 promuove la collaborazione fra gli Stati parte per facilitare  l’applicazione delle disposizioni della Convenzione.

E’ previsto che ogni Stato Parte possa rivolgersi al Segretario generale delle Nazioni Unite (depositario della Convenzione) ed inoltrare per il suo tramite una richiesta di chiarimento ad uno Stato Parte in merito al rispetto della Convenzione. Se non viene fornita una risposta soddisfacente o tempestiva (lo Stato richiesto ha 28 giorni di tempo per dare i chiarimenti), lo Stato richiedente può sottoporre la questione alla successiva Assemblea degli Stati parte, in attesa della quale, qualsiasi Stato parte interessato può domandare al Segretario generale di esercitare i suoi buoni uffici per facilitare la presentazione dei chiarimenti richiesti. L’Assemblea degli Stati parte può raccomandare misure appropriate e adottare procedure generali o meccanismi specifici per chiarire la situazione.

 

L’articolo 9 impegna tutti gli Stati parte ad adottare le misure necessarie all’attuazione della Convenzione.

L’articolo 10 dispone che le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’applicazione della Convenzione vengano regolate per via negoziale o attraverso altri mezzi pacifici quali, ad esempio, il ricorso all’Assemblea degli Stati Parte o il deferimento alla Corte Internazionale di Giustizia.

L’articolo 11 disciplina le riunioni dell’Assemblea degli Stati Parte e le sue attribuzioni. Viene fissato il termine per la convocazione (a cura del Segretario Generale dell’ONU) della prima riunione entro un anno dall’entrata in vigore della Convenzione[3], mentre le successive si terranno annualmente fino alla prima Conferenza di Riesame. 

L’articolo 12 dispone che il Segretario generale delle Nazioni Unite convochi la prima Conferenza per il Riesame 5 anni dopo l’entrata in vigore della Convenzione. Le successive saranno convocate su richiesta di uno o più Stati parte ma non prima che siano trascorsi cinque anni dalla precedente.

L’articolo 13 prevede la possibilità di apportare emendamenti alla Convenzione e ne disciplina i termini.

L’articolo 14 prevede che i costi delle Assemblee degli Stati Parte, delle Conferenze per il Riesame, e delle riunioni per le modifiche siano sostenuti dagli Stati (sia Parte che non Parte) in base alla scala dei contributi delle Nazioni Unite.

Gli articoli da 15 a 20  e da 22 a 23 contengono le clausole finali. La durata della Convenzione è illimitata. E’ previsto il recesso motivato, che avrà effetto dopo sei mesi dal ricevimento dello strumento di recesso da parte del Segretario generale delle Nazioni Unite.

L’articolo 21 riguarda i rapporti con gli Stati non parte della Convenzione. In base ad esso, gli Stati parte incoraggiano gli Stati non Parte ad aderire alla Convenzione e li scoraggiano dall’impiegare munizioni a grappolo.

L’articolo 21, inoltre, consente agli Stati parte di impegnarsi in cooperazioni e operazioni militari con Stati non parte della Convenzione, che potrebbero dunque utilizzare munizioni a grappolo.


Contenuto dei progetti di legge di ratifica

Disegno di legge A.C. 4193

Il disegno di legge del governo (A.C. 4193) in esame, è stato approvato dal Senato (A.S. 4193) il 16 marzo scorso.

Il ddl – che ha assorbito il progetto di legge d’iniziativa della sen. Pinotti ed altri – consta di nove articoli. I primi due contengono l’autorizzazione per la ratifica della Convenzione di Oslo sulla messa al bando delle munizioni a grappolo e il relativo ordine di esecuzione. In base all’art. 17, par. 2, della Convenzione, essa entrerà in vigore per l’Italia, che procede alla ratifica successivamente alla sua entrata in vigore internazionale, il primo giorno del sesto mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica.

L’articolo 3, comma 1, assegna al Ministero della difesa la competenza riguardante la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo e di sub munizioni esplosive, così come definite dall’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione.

Il comma 2 fa rinvio all’articolo 3, paragrafi 1 e 2 della Convenzione che stabilisce le modalità di distruzione.

In base al comma 3, la distruzione delle scorte deve risparmiare una quantità limitata di munizioni e submunizioni al fine di garantire lo sviluppo e l’addestramento relativi alle tecniche di rilevamento, rimozione o distruzione dei medesimi ordigni, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 6, della Convenzione. Il comma in esame fissa la quantità limitata in mille unità al massimo e stabilisce inoltre che essa possa essere rinnovata tramite trasferimento da altro Stato parte, come previsto dall’articolo 3, paragrafo 7, della Convenzione[4].

L’articolo 4, comma 1¸ individua nel Ministero degli affari esteri l’autorità nazionale competente a tenere i rapporti con il Segretariato generale dell’ONU in particolare per quanto riguarda la presentazione dei rapporti periodici ai sensi dell’articolo 7 della Convenzione  e la cooperazione nel fornire aiuti e chiarimenti ai sensi dell’articolo 8.

Il comma 2 precisa che il Ministero degli esteri riceve i dati necessari alla compilazione dei rapporti di cui al comma precedente dal Ministero della difesa e dal Ministero dello sviluppo economico, in base alle specifiche competenze.  

L’articolo 5 prevede modifiche alla legge 7 marzo 2001, n. 58, che istituisce un Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi.

Il comma 1, inserito nel corso dell’esame al Senato, novella la lettera g) dell’articolo 1, comma 1, della legge 58/2001 cit.

L’art. 1, comma 1, della legge n. 58/2001 istituisce nello stato di previsione del Ministero degli esteri un «Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi» destinato alla realizzazione di programmi integrati di sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi. Tra le finalità del Fondo, la lettera g) prevede la “sensibilizzazione contro l'uso delle mine terrestri e in favore dell'adesione alla totale messa al bando delle mine”.

 La novella inserisce alle tipologie delle munizioni a grappolo l’opera di sensibilizzazione contro le mine antipersona prevista dalla legge.

Il comma 2 inserisce un  comma aggiuntivo 1-bis all’art. 1 della legge n. 58/2001 con lo scopo di estendere l’utilizzo del Fondo per lo sminamento umanitario e la bonifica di aree con residuati bellici esplosivi anche alle aree interessate dalla presenza di residui di munizioni a grappolo.

L’articolo 6, aggiunto durante l’esame in Commissione al Senato, prevede una modifica alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che disciplina la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, attraverso la sostituzione della lettera m-bis) dell’articolo 2, comma 3.

La lettera m-bis) dell’articolo 2, comma 3 della legge 49/1987 cit. fu aggiunta dalla legge 29 ottobre 1997, n. 374, Norme per la messa al bando delle mine antipersona, per far rientrare il sostegno alle vittime delle mine antipersona tra le attività di cooperazione, tramite programmi di risarcimento, assistenza e riabilitazione.

La modifica mira ad estendere tale beneficio anche alle vittime delle munizioni a grappolo, aggiungendo inoltre che le attività di riabilitazione psicofisica e l’inserimento sociale ed economico sono da considerarsi tra le attività di sostegno e di assistenza alle vittime (anche quelle causate dalle mine antipersona)[5].

 

L’articolo 7 contiene le sanzioni che verranno applicate ai trasgressori dei divieti contenuti nella Convenzione (sviluppo, produzione, stoccaggio, conservazione, trasferimento, incoraggiamento  o assistenza all’uso di munizioni a grappolo). Durante l’esame al Senato, una piccola modifica ha inteso specificare che è punibile il comportamento di chi assista anche finanziariamente l’impegno nelle attività vietate suddette.

Le sanzioni previste sono la reclusione da tre a dodici anni e la multa da 258.228 euro a 516.456 euro, salvo una loro riduzione fino alla metà per fatti di minima entità.

L’articolo 8 contiene le clausole di copertura finanziaria.

Il comma 1autorizza la spesa di euro 500.000 per l'anno 2011, di euro 2.006.400 per l'anno 2012 e di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni dal 2013 al 2015 (per un totale di 8.506.400 euro) destinati allo stoccaggio e alla distruzione delle scorte.

Il comma 2 valuta in 50.000 euro annui gli oneri derivanti sia dalla partecipazione alle riunioni degli Stati parte, delle Conferenze di revisione e delle Conferenze di emendamento, sia dall’obbligo di contribuire alle spese sostenute dal Segretario generale dell’ONU nell’espletamento dei suoi compiti in materia di “Misure di trasparenza” (art. 7 della Convenzione) e di “Aiuti e chiarimenti relativi al rispetto delle disposizioni della Convenzione” (articolo 8 della Convenzione). 

Il comma 3 reperisce i fondi per la copertura degli oneri di cui ai due precedenti commi nella riduzione dello stanziamento nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il comma 4 stabilisce che gli oneri di cui al comma 2 saranno monitorati dal Ministero degli esteri ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica)[6] e disciplina il caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni contenute nel comma 2 citato.

La Relazione tecnica allegata all’A.S. 2538, fra le altre cose, dà conto di come il Ministero della difesa abbia quantificato la spesa di 8.506.400 euro (ripartiti in cinque anni) per la distruzione delle scorte di munizioni a grappolo in dotazione alle Forze armate italiane. In essa si prevede la spesa di: 3.882.240 euro per la distruzione delle scorte di submunizionamento a bombette in dotazione dell’Esercito italiano; 3.969.340 euro per la distruzione del submunizionamento delle bombe d’aereo in dotazione ai reparti dell’Aeronautica Militare.; 271.800 per la distruzione delle scorte di submunizionamento a bombette in dotazione della Marina Militare.

L’entrata in vigore della legge è prevista dall’articolo 9 per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.

Il ddl originario d’iniziativa governativa è accompagnato altresì da un’analisi tecnico-normativa che afferma che il provvedimento è compatibile con l’ordinamento comunitario e non incide sulle competenze delle regioni, oltre ad essere coerente con le fonti legislative primarie e non necessitare di alcun trasferimento di funzioni alle regioni o agli enti locali.

L’ATN inoltre disegna il quadro normativo internazionale richiamando i trattati più rilevanti e in particolare la Convenzione di Ginevra su talune armi convenzionali (CCW) e i suoi Protocolli, e la Convenzione di Ottawa sulle mine antipersona, tutti ratificati dall’Italia.

Viene inoltre ricordata la legge 29 ottobre 1997, n. 374, sulla messa al bando delle mine antipersona.

A tale proposito si segnala che presso la Camera dei deputati sono state presentate due proposte di legge (A.C. 1148 dei deputati Narducci ed altri e A.C. 3622 del deputato Di Stanislao) entrambe recanti “Modifiche alla legge 29 ottobre 1997, n. 374, in materia di messa al bando delle munizioni a grappolo” (vedi infra).

 

Le proposte di legge A.C. 3716 (onn. Sarubbi ed altri) e A.C. 3716 (on. Di Stanislao)

La proposta di legge Sarubbi ed altri A.C. 3716 consta di 16 articoli.

Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo.

L’articolo 3 reca la messa al bando ed elenca in maniera puntuale i divieti riguardanti le munizioni a grappolo.

L’articolo 4 contiene le definizioni usate nel testo della legge riprendendo sostanzialmente il testo dell’articolo 2 della Convenzione.

L’articolo 5 impone ai detentori a qualunque titolo di munizioni a grappolo o di diritti di brevetto o di tecnologie idonee alla fabbricazione di farne denuncia al Ministero dello sviluppo economico entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge[7].

L’articolo 6 disciplina la distruzione delle scorte adeguandosi a quanto dettato dalla Convenzione in materia. Il comma 2 precisa che entro otto anni il Ministero della difesa debba provvedere alla distruzione anche delle munizioni consegnate da altri detentori.

Diversamente da quanto previsto dal ddl governativo (v. supra, art. 4 dell’A.C. 4193) l’articolo 7 designa quale autorità nazionale competente il Ministero della difesa che espleterà le funzioni indicate nell’art. 7 della Convenzione, per il tramite del Ministero degli affari esteri.

L’articolo 8 prevede che, nel caso di ispezioni d’accertamento derivanti da richiesta di chiarimenti inoltrata ai sensi dell’art. 8 della Convenzione, i titolari degli immobili interessati da tale richiesta acconsentano l’accesso alla squadra ispettiva e ne facilitino i compiti.

L’articolo 9 descrive le sanzioni previste per i trasgressori delle norme contenute nel provvedimento, fatta eccezione per quelle dettate dall’art. 5, che vanno dalla reclusione da 6 a 12 anni a multe da 250.000 a 500.000 euro.

Il comma 2 prevede per chi non  ottemperi agli obblighi di cui all’articolo 5, la reclusione da 5 a 8 anni e una multa da 100.000 euro a 250.000 euro, oltre alla pena accessoria dell’incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazione per un periodo da 5 a 10 anni.

L’articolo 10, al pari dell’articolo 6 del ddl A.C. 4193 (v. supra), con una novella all’articolo 2 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ha lo scopo di rendere anche le vittime delle munizioni a grappolo beneficiarie dei programmi di cooperazione.

L’articolo 11 dispone l’adozione del regolamento per la disciplina della distruzione delle scorte di munizioni a grappolo da effettuarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli esteri e dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Le ulteriori disposizioni per l’attuazione della legge, e in particolare la distruzione delle munizioni a grappolo, sono demandate dall’articolo 12, ad un decreto del Ministro degli esteri, da adottarsi ci concerto con i Ministri della difesa e dello sviluppo economico.

L’articolo 13 vieta l’opponibilità del segreto di Stato e del segreto militare alla materia disciplinata dalla legge.

L’articolo 14 è volto a contrastare il finanziamento delle imprese produttrici sia di munizioni a grappolo che di mine antipersona.

Il comma 1 vieta agli intermediari finanziari abilitati, che vengono individuati nel successivo comma 2, il finanziamento di società che svolgano qualsiasi forma di attività collegata con le mine antipersona e le munizioni a grappolo.

A tal fine, il comma 3 prevede che la Banca d’Italia emani, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, istruzioni per l’esercizio di controlli rafforzati sull’operato degli intermediari abilitati.

Il comma 5 prevede una multa da 50.000 a 1.000.000 di euro per gli intermediari abilitati che non osservano il divieto di finanziamento stabilito al comma 1, qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 5 del DLgs 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

L’art. 5 del DLgs n. 231/ 2001, stabilisce che l’ente è responsabile quando i reati, nel suo interesse o a suo vantaggio, siano stati  commessi: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).  L'ente non è invece responsabile se le persone indicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Sanzioni amministrative (da 10.000 a 100.000) sono previste altresì dal comma 6 per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione  degli intermediari abilitati, se non osservano i divieti di cui al comma 1.

L’articolo 15 contiene la norma di copertura finanziaria. Il comma 1 stabilisce che all’onere, valutato in 8.200.000 euro da distribuire in otto anni, si farà fronte, quanto a 1.250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui  all’articolo 10, co. 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 riguardante il Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 2 stabilisce che a decorrere dal 2013, per far fronte alla copertura dell’onere residuo, si provvederà mediante stanziamento nelle apposite tabelle allegate alla legge di stabilità.

 

L’articolo 9 prevede l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in G.U.

La proposta di legge Di Stanislao n. 3771 è finalizzata ad autorizzare, nell’ambito di una dichiarazione di denuclearizzazione del territorio nazionale, la ratifica della Convenzione di Oslo sulle munizioni a grappolo (art. 3, comma 2), oltre a contenere misure contro il disarmo e la non proliferazione nucleare.

L’articolo 2 dichiara il territorio della Repubblica zona libera da armi nucleari, a tal fine citando la risoluzione del Consiglio di sicurezza dell’ONU 1887(2009) in materia di disarmo e non proliferazione nucleare, vietando al contempo il transito e il deposito anche temporaneo di armi nucleari.

L’articolo 3, comma 1,  vieta l’uso, la produzione, il commercio, lo stoccaggio e la detenzione di munizioni a grappolo e di mine antipersona, ai sensi della legge 29 ottobre 1997, n. 374, Norme per la messa al bando delle mine antipersona e della legge 26 marzo 1999, n. 106, con la quale è stata ratificata la convenzione di Ottawa sul divieto d'impiego, di stoccaggio, di produzione e di trasferimento delle mine antipersona e sulla loro distruzione.

L’articolo 4, analogamente a quanto stabilito dall’art. 14 della pdl A.C. 3716 più sopra commentata, pone un divieto di intermediazione per banche e altri istituti puntualmente individuati al fine di impedire il finanziamento di società che in qualunque modo siano coinvolte in attività riguardanti le mine antipersona e le munizioni a grappolo.

 

Altre proposte di legge presentate alla Camera in materia di munizioni a grappolo

La proposta di legge Narducci ed altri 1148, amplia la definizione di mine antipersona, la cui messa al bando è prevista dalla legge 374 del 1997[8], precisando che in tale definizione rientrano anche le sub munizioni delle munizioni a grappolo. Con tale modifica, di conseguenza, si fa divieto a qualsiasi titolo dell’uso delle bombe cluster, che vengono così sottoposte alla disciplina cui sono soggette le mine antipersona [9].

La proposta di legge Di Stanislao 3622apporta modifiche alla legge n. 374 del 1997, recante norme per la messa al bando delle mine antipersona, al fine di estendere il provvedimento anche alle munizioni cluster per le molteplici affinità con le mine antipersona e per le conseguenze di più ampia portata che esse producono. In particolare, l’articolo 2 inserisce il comma 1-bis[10]  per integrare le definizioni con quella di “munizione a grappolo”. Gli articoli da 3 a 5 sono volti ad integrare gli articoli 3, 4 e 5 al fine di rendere applicabili tutte le disposizioni recate dalla legge 374/1997 alle munizioni a grappolo.

 

 

 

 




[1]    Il Processo di Oslo è stato condotto da un nucleo centrale di sei paesi – la Norvegia, l’Austria, la Santa Sede, la Nuova Zelanda, l’Irlanda e il Messico – che hanno presieduto le riunioni e preparato i documenti.

[2]   Mancano attualmente la firma e la ratifica di molti paesi, tra cui Stati Uniti, Federazione Russa, Repubblica Popolare Cinese, India, Iran ed altri.

[3]    La prima Assemblea degli Stati Parte si è riunita a Vientiane, in Laos, dal 9 al 12 novembre 2010.

[4]    In corso di esame al Senato, un emendamento approvato in Commissione Affari esteri ha riformulato il testo del comma 3 dell’articolo 3 che, nella versione originale, non recava l’esplicito rinvio all’art. 3, par. 7, della Convenzione; esso prevede, per gli scopi di addestramento citati, il trasferimento da altri Stati parte.

[5]    Tale previsione ricalca quella contenuta nell’articolo 5 della Convenzione relativo all’assistenza alle vittime e ne estende la portata anche alle vittime delle mine antipersona.

[6]    Il comma 12 dell’art. 17 della L. 196/2009 consente, sulla base di apposito monitoraggio, l’adozione delle misure indicate nella clausola di salvaguardia, prevista dal comma 1 del medesimo art. 17, qualora si verificasse uno scostamento rispetto alle previsioni indicate da una legge al fine della copertura finanziaria.

 

 

[7]    Si segnala che due emendamenti rispettivamente sugli obblighi a carico dei detentori di munizioni e sugli obblighi a carico di coloro che dispongono di diritti di brevetto idonee alla fabbricazione di munizioni a grappolo (5.0.2 e 5.0.3 dei senatori Amati ed altri) presentati al Senato durante la discussione dell’A.S. 2538, hanno ricevuto il parere contrario di relatore e Governo in quanto “la denuncia delle munizioni di cui all'emendamento 5.0.2 è già prevista e regolamentata per legge” ed “eventuali brevetti di cui all'emendamento 5.0.3 sono già sottoposti al Ministero” . I due emendamenti sono stati respinti dall’Aula.

[8]    Legge 29 ottobre 1997, n. 374, Norme per la messa al bando delle mine antipersona

[9]    Nella scorsa legislatura fu presentata alla Camera identica proposta di legge (A.C. 1824 dei  deputati Leoni ed altri). Tale proposta, incardinata presso la Commissione esteri della Camera, non ha completato il suo iter.

[10]   Si segnala che, poiché l’articolo 2 della L. 374/1997 è composto del solo comma 1, il nuovo comma dovrebbe essere indicato come “comma 2”.