Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Protocollo alla Convenzione con il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali A.C. 4135 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4135/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 453
Data: 16/03/2011
Descrittori:
DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI   EVASIONI FISCALI
RATIFICA DEI TRATTATI   RUSSIA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

15 marzo 2011

 

n. 453/0

Protocollo alla Convenzione con il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali

A.C. 4135

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

A.C. 4135

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo, del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13 giugno 2009

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Roma, 13 giugno 2009

Iter al Senato

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

3

Date:

 

trasmissione alla Camera

3 marzo 2011

assegnazione

7 marzo 2011

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio e VI Finanze

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 3 marzo 2011, reca la ratifica del Protocollo, fatto a Lecce il 13 giugno 2009, di modifica della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Federazione russa per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo Aggiuntivo del 9 aprile 1996, a suo tempo ratificato con la legge 370 del 9 ottobre 1997, in vigore dal 30 novembre 1998.

In base alla relazione introduttiva ed all'Analisi tecnico-normativa che accompagnano il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 2170) scopo principale del Protocollo in commento è quello di emendare l'articolo 27 della Convenzione italo-russa del 1996, costituendo una nuova base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni per una più efficace lotta all'evasione fiscale, principalmente attraverso il superamento dell'opposizione del segreto bancario, secondo i più recenti standard adottati anche dall’OCSE.

Il risultato di tale intervento rappresenta un elemento utile all’inclusione della Federazione russa in un elenco di Stati cooperativi dal punto di vista fiscale e del segreto bancario (white list)[1] che si prevede di prossima emanazione.

 

In relazione ai contenuti specifici del Protocollo, esso si compone di quattro articoli.

L'articolo I, che riguarda il campo di applicazione oggettivo della vigente Convenzione fiscale,sostituisce in parte il paragrafo 3 dell'articolo 2 dell'Accordo del 1996aggiornando l'elenco delle imposte considerate: tra le imposte italiane l'imposta regionale sulle attività produttive, IRAP[2] sostituisce le non più vigenti imposta locale sui redditi e imposta sul patrimonio netto delle imprese.

L'articolo II include nelle definizioni generali di cui all'articolo 3 della Convenzione italo-russa del 1996 il Ministero italiano dell'economia e delle finanze, indicato quale autorità principale per la gestione dell'Accordo, prendendo atto della mutata denominazione e organizzazione dei Dicasteri finanziari del nostro Paese.

L'articolo III dispone la sostituzione dell’articolo 27 della Convenzione del 1996 in materia di scambio di informazioni. In particolare, rispetto al testo attualmente vigente si prevede che lo scambio di informazioni riguardi anche le imposte prelevate dalle articolazioni politiche interne o dagli enti locali dei due Stati. Si prevede inoltre che le informazioni ricavate dallo scambio di informazioni possano essere comunicate, in deroga all’obbligo generale di segretezza, anche alle persone o autorità incaricate del controllo delle attività di accertamento, riscossione o altre procedure relative a tali imposte, nonché delle relative decisioni di ricorso e non più solamente alle persone o autorità incaricate di tali attività. Infine, vengono introdotti nell’articolo 27 due nuovi paragrafi. Il nuovo paragrafo 4 rafforza gli obblighi di cooperazione e informazione delle Parti nella lotta all'evasione fiscale: è infatti previsto, tra il resto, che se a uno dei due Stati viene richiesto dall’altro di raccogliere informazioni, il primo dovrà dare corso alla richiesta anche qualora tali informazioni non siano rilevanti per i propri fini fiscali interni. Inoltre, in base al nuovo paragrafo 5, si prevede che uno Stato contraente non possa rifiutarsi di fornire informazioni in quanto esse siano in possesso di una banca o di un'altra istituzione finanziaria.

L'articolo IV, infine, disponendo in tema di entrata in vigore del Protocollo, parte integrante della Convenzione del 1996, stabilisce che esso dispieghi i propri effetti il primo giorno del mese successivo al ricevimento della seconda delle due notifiche che le Parti si scambieranno in ordine al completamento delle procedure richieste dalla propria legislazione interna.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione italo-russa del 1996 per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali si compone di tre articoli.

L’articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo.

L’articolo 2 reca il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

La relazione tecnica che correda il disegno di legge originario (A.S. 2170)non ascrive effetti di gettito per l'erario italiano alla ratifica del Protocollo in esame.

 

Il provvedimento è altresì corredato, come si è fatto cenno, di Analisi tecnico-normativa dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni di esso modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio sia dall'articolo 75 del DPR 600 del 1973 sia dall'articolo 169 del Testo unico sulle imposte dei redditi[3].  

D'altra parte l'ATN esclude qualsiasi incompatibilità con l’ordinamento comunitario delle modifiche recate dal Protocollo - che adeguano l'Accordo del 1996 ai più recenti standard dell’OCSE - i quali, a loro volta, hanno ispirato la generalità delle Convenzioni bilaterali in materia stipulate dagli Stati membri dell'Unione europea.

L'Analisi tecnico-normativa esclude, infine, l'incompatibilità del Protocollo in esame con i poteri delle Regioni e degli enti locali, giusta la competenza esclusiva dello Stato nella stipula di accordi internazionali in materia fiscale.



[1] La white list è un elenco degli Stati  aperti allo scambio di informazioni con gli altri Stati in materia tributaria.

[2] Istituita con D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

[3] DPR 22 dicembre 1986, n. 917