Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo di cooperazione culturale e scientifica con il Panama - A.C. 4040 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 4040/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 439
Data: 22/02/2011
Descrittori:
ATTIVITA' CULTURALI   PANAMA
RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA   SCAMBI CULTURALI
TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

22 febbraio 2011

 

n. 439/0

Accordo di cooperazione culturale e scientifica
con il Panama

A.C. 4040

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

A.C. 4040

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama, firmato a Roma il 2 maggio 2007

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

presentazione alla Camera

27 gennaio 2011

assegnazione

17 febbraio 2011

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio, VII Cultura e X Attività produttive

Oneri finanziari

 

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo, sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama il 2 maggio 2007 reca disposizioni analoghe a quelle contenute in intese simili concluse con altri Stati in materia culturale, rientrando nelle attività internazionali finalizzate a rafforzare i legami di amicizia tra Paesi, in una concezione della collaborazione culturale quale strumento di politica estera.

L'Accordo in esame si compone di un breve preambolo e di 21 articoli.

L'articolo 1 impegna le Parti a promuovere la cooperazione nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia – come anche nel campo linguistico e delle rispettive tradizioni -, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali. Il successivo articolo 4 precisa che le Parti potranno di comune accordo richiedere la partecipazione di Organismi internazionali al finanziamento o alla messa in atto di progetti collegati alle forme di cooperazione contemplate nell'Accordo in esame o in accordi complementari da esso scaturiti.

L’articolo 2 prevede la cooperazione interuniversitaria attraverso la realizzazione di progetti, ricerche e scambio di docenti, come anche l’insegnamento delle rispettive lingue e letterature, mediante l’istituzione di cattedre e lettorati; l’articolo 3, d’altronde,impegna le Parti a favorire la cooperazione in ambito archivistico, museale e bibliotecario, anche attraverso lo scambio di materiali ed esperti.

In materia di istruzione, gli articoli 5 e 6 prevedono che le Parti si attivino per promuovere l’insediamento e l’operatività di istituzioni culturali e scolastiche dell’altra Parte e la conoscenza dei rispettivi sistemi di istruzione. In base all’articolo 7, inoltre, verranno concesse borse di studio a studenti, specialisti e laureati dell’altra Parte che condurranno ricerche nei settori umanistico, artistico, scientifico e tecnologico. Gli studenti verranno anche favoriti dalla disposizione che prevede, previo approfondito scambio di informazioni sui rispettivi istituti di istruzione superiore, un’equa valutazione dei titoli di studio da essi rilasciati, onde consentirne l’utilizzazione per la prosecuzione degli studi nel territorio dell’altra Parte contraente (articolo 8).

Al fine di allargare la conoscenza delle reciproche opere di letteratura, narrativa e saggistica, è prevista, dall’articolo 9, la collaborazione in campo editoriale che comporterà la traduzione e la pubblicazione di tali opere.

E’ altresì promossa la collaborazione nei settori della musica, della danza, delle arti visive, del teatro e del cinema (articolo 10) attraverso lo scambio di artisti, nonché l’organizzazione di mostre e la partecipazione a festival e altre consimili manifestazioni.

L’Accordo favorisce altresì la reciproca conoscenza della vita politica, economica, culturale e sociale – con particolare riguardo alla tutela dei diritti umani e delle minoranze, nonché delle libertà civili e politiche -, lo scambio di informazioni nei settori dello sport e della gioventù e la collaborazione fra i rispettivi organismi radiotelevisivi (rispettivamente articoli 14, 13 e 11).

La collaborazione tra le Parti si svolgerà anche nel campo archeologico e degli studi antropologici, con particolare attenzione alle attività volte alla valorizzazione, conservazione e restauro del patrimonio culturale, facilitando l’ingresso delle missioni di studiosi a ciò preposte (articolo 16), e più in generale delle persone e dei materiali rientranti nei settori di cooperazione previsti nell’Accordo in esame (articolo 17).

Sono inoltre contemplate misure volte ad impedire traffici illeciti di beni culturali, mezzi audiovisivi e documenti soggetti a protezione (articolo 12).

La cooperazione scientifica e tecnologica avverrà, in base all’articolo 15, attraverso accordi e progetti fra istituzioni pubbliche e private, con particolare riguardo ai campi dell’ambiente e della tutela della salute. In particolare, è previsto in tale quadro lo scambio di esperti e ricercatori, l’ organizzazione di seminari e conferenze in ambito scientifico-tecnologico, l’effettuazione di ricerche comuni, la partecipazione congiunta a programmi-quadro dell’Unione europea nel settore scientifico-tecnologico, la stipula di specifici accordi tra università ed enti di ricerca dei due paesi.

Assai importante è quanto previsto dall’articolo 18, con il quale le Parti si impegnano alla protezione dei diritti di proprietà intellettuale derivanti dall’attuazione dell’Accordo in esame, con prevalenza delle disposizioni di accordi internazionali vigenti per entrambe le Parti. È altresì previsto che le informazioni scientifico-tecnologiche soggette a diritti di proprietà intellettuale e che siano derivate dall’attività di collaborazione nel quadro dell’Accordo in esame non possano essere divulgate a terzi se non con il consenso scritto di entrambe le Parti.

Viene istituita, dall’articolo 19, una Commissione Mista, con il compito di monitorare lo stato della collaborazione culturale fra le Parti e di redigere programmi esecutivi pluriennali.

Gli articolo 20 e 21, infine, recano le clausole di rito relative alla ratifica, all’entrata in vigore, alla durata dell’Accordo, che si prevede sia illimitata, salvo denuncia, che avrà effetto sei mesi dopo la notifica all’altra Parte contraente - con esclusione  dell'esecuzione dei programmi in corso, se entrambe le Parti non decidono diversamente. È contemplata la possibilità di modifica consensuale dell’Accordo tramite le vie diplomatiche. Infine, una volta entrato in vigore l’Accordo in esame determinerà la decadenza dell’Accordo di cooperazione culturale italo-panamense firmato il 20 maggio 1980, anche in questo caso senza pregiudizio dell’esecuzione dei programmi eventualmente in corso.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo di cooperazione culturale e scientifica tra Italia e Panama del 2 maggio 2007.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, che sono valutati in 331.200 euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012, e in 335.840 euro annui a decorrere dal 2013. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell’ambito dei fondi speciali di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione degli oneri derivanti da alcuni articoli dell’Accordo, riconducibili a contributi per la diffusione dell’insegnamento della lingua italiana a Panama (art. 1 dell’Accordo), allo scambio di docenti e ricercatori (art. 2), alla collaborazione tra i rispettivi Archivi e Biblioteche (art. 3),alla concessione di borse di studio (art. 7), al sostegno alle manifestazioni nei settori artistico, dello spettacolo e della musica (art. 10), agli scambi giovanili (art. 13), alla realizzazione di progetti scientifico-tecnologici congiunti (art. 15),  alle riunioni della Commissione mista di cui all’art. 19.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Oltre alla relazione tecnica, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è corredato di un’ Analisi tecnico-normativa (ATN) e di un’Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR). Nell’Analisi tecnico-normativa si sottolinea in particolare che il nuovo Accordo di collaborazione culturale italo-panamense necessiti di ratifica legislativa:  la  sussistenza,  infatti,  di  oneri  previsti


 dall’Accordo a carico del bilancio dello Stato riconduce l’autorizzazione alla ratifica del medesimo alle fattispecie di cui all’articolo 80 Cost.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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