Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE - A.C. 3356-B - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 326 Progressivo: 1 | ||||
Data: | 29/11/2010 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
29 novembre 2010 |
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n. 326/1 |
Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UEA.C. 3356-BElementi per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di ratifica |
3356-B |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009 |
Iniziativa |
Governativa |
Firma dell’Accordo |
Bruxelles il 10 marzo 2009 |
Iter al Senato |
si |
Numero di articoli del disegno di legge di ratifica |
4 |
Date: |
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trasmissione dal Senato |
18 novembre 2010 |
assegnazione |
23 novembre 2010 |
Commissione competente |
III Affari esteri |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I Affari Costituzionali, V Bilancio e VI Finanze |
Oneri finanziari |
No |
La Convenzione relativa allo
sdoganamento centralizzato, concernente l’attribuzione delle spese di
riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono
messe a disposizione del bilancio dell’Unione, è stata siglata a Bruxelles il
10 marzo
Con il ricorso all’istituto dello
sdoganamento centralizzato previsto dal codice doganale comunitario aggiornato,
gli operatori economici e le imprese potranno beneficiare di una facilitazione
negli scambi attraverso una semplificazione delle procedure doganali.
La convenzione si compone di un Preambolo e di dieci articoli raggruppati in quattro capitoli.
Il Preambolo richiama alcuni atti normativi comunitari, tra i quali il Regolamento (CE) n. 450/2008 che istituisce il codice doganale aggiornato e che prevede l’istituto dello sdoganamento centralizzato (art. 106).
Il capitolo I reca l'ambito di applicazione e le definizioni utilizzate nella Convenzione.
In particolare, l'articolo 1, comma 1, definisce il campo di applicazione della Convenzione, ossia le procedure di ridistribuzione - che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato – in relazione alle spese di riscossione quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell’Unione europea.
Secondo l’articolo 106 del codice doganale comunitario aggiornato (Regolamento CE n. 450/2008 cit.), lo sdoganamento centralizzato consente alle autorità doganali di autorizzare la presentazione o la disponibilità, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, di una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. Lo sdoganamento centralizzato consente quindi di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica in uno degli Stati parte, ma di presentarle alla dogana di un altro Stato parte.
E’ inoltre utile ricordare che - come richiamato anche nel Preambolo - gli artt. 17 e 120 del codice doganale aggiornato prevedono che le decisioni prese dalle autorità doganali in base all'applicazione della normativa doganale, così come la forza probante dei risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali, sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità.
I paragrafi 2 e 3 dell’art. 1 stabiliscono poi che le procedure di riallocazione si applicano anche nel caso in cui il concetto di sdoganamento centralizzato sia integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.
L'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (come modificato dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1762/95) stabilisce che l’”autorizzazione unica” è un’autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativamente ad alcune procedure o regimi che vendono specificati[1].
L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.
Il Capitolo II riguarda la determinazione e la ridistribuzione delle spese di riscossione.
L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. La notifica dovrà avvenire per via elettronica se possibile, oppure con qualunque altro mezzo idoneo.
L’articolo 3 specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.
L'articolo 4 dispone che
L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui al precedente articolo 4, debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l’importo delle risorse proprie accertato è accreditato, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1150/2000 (Regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 2007/436/CE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee) relativi alle modalità di accreditamento delle risorse proprie.
Il par. 2 sanziona il ritardo del pagamento entro il termine prescritto con l'applicazione di un interesse di mora e ne determina i criteri di calcolo.
Il Capitolo III, che contiene il solo articolo 6 prescrive che le eventuali controversie, qualora non ricomponibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore.
Il Capo IV contiene le disposizioni finali.
L’articolo 7 chiarisce che il depositario della Convenzione è il
Segretario generale del Consiglio dell’Unione e che essa – come accennato –
entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà
completato le procedure interne per l'adozione della Convenzione stessa.
L’articolo 8 disciplina le modalità attraverso le quali è possibile
emendare
L’articolo 10 prevede che gli effetti della denuncia, che ogni parte può operare, decorreranno trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento da parte del depositario.
Il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, il primo l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l’ordine di esecuzione della stessa e il quarto la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 3, introdotto durante l’esame al Senato, riproduce integralmente quanto proposto dal parere della Commissione Bilancio di Palazzo Madama, introducendo una clausola di monitoraggio in base alla quale l’Agenzia delle Dogane provvede semestralmente alla valutazione degli effetti delle misure di cui alla Convenzione in esame, trasmettendo le risultanze al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Nei successivi sessanta giorni il MEF riferisce in materia al Parlamento, presentando apposita relazione.
La ratio dell’emendamento del Senato si ricollega a quanto già
riportato nella relazione introduttiva al disegno di legge originariamente
presentato alla Camera, nella quale si diceva che le “istituzioni europee, che
hanno presentato il testo della Convenzione, le autorità doganali che si sono
coordinate tra di loro e gli organi nazionali che sono
stati interessati per gli aspetti di competenza, non essendo possibile prevedere il comportamento degli operatori
economici circa l'utilizzazione dell'istituto dello sdoganamento centralizzato
e quindi gli eventuali effetti finanziari derivanti dalla diversa
attribuzione del rimborso delle spese di riscossione, hanno, in via cautelare,
previsto che
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File: es0447_b.doc
[1] Si tratta, in particolare, della procedura di dichiarazione semplificata ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del vecchio codice doganale [Regol. (CEE) n. 2913/92]; della procedura di domiciliazione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del vecchio codice doganale; dei regimi doganali economici ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del vecchio codice doganale; della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del vecchio codice doganale. N.B. il Regolamento (CE) 450/2008 (codice doganale aggiornato) ha abolito il regolamento (CEE) n. 2913/92 ma i riferimenti ad esso si intendono fatti al nuovo regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza allegate al codice aggiornato.