Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE - A.C. 3356
Riferimenti:
AC N. 3356/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 326
Data: 28/04/2010
Descrittori:
DAZI E DIRITTI DOGANALI   RATIFICA DEI TRATTATI
RISCOSSIONE DI IMPOSTE   UNIONE EUROPEA

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE

A.C. 3356

 

 

 

 

 

 

n. 326

 

 

28 aprile 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

 

 

 

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File: ES0447.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto della Convenzione  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  7

Normativa comunitaria

§      Reg. (CEE) 2 luglio 1993, n. 2454/93 Regolamento della Commissione che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (art. 1)11

§      Reg. (CE) 22 maggio 2000, n. 1150/2000 Regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 2007/436/CE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee  17

§      Dec. 7 giugno 2007, n. 2007/436/CE/Euratom DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee  49

§      Dichiarazione del Consiglio sulla condivisione delle spese di riscossione dei dazi, sull’IVA e sulle statistiche elaborate nel quadro del sistema di sdoganamento centralizzato (Bruxelles, 5 ottobre 2007)61

§      Reg. (CE) 23 aprile 2008, n. 450/2008 REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce il codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato)63

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 3356

Titolo del progetto di legge

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l'attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell'UE, fatta a Bruxelles il 10 marzo 2009

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Unione europea

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

29 marzo 2010

§    Assegnazione

21 aprile 2010

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I Affari Costituzionali, V Bilancio, VI Finanze, X Attività produttive e XIV Politiche dell'Unione europea

Oneri finanziari

No

 


Contenuto della Convenzione

La Convenzione relativa allo sdoganamento centralizzato, concernente l’attribuzione delle spese di riscossione nazionali trattenute allorché le risorse proprie tradizionali sono messe a disposizione del bilancio dell’Unione, è stata siglata a Bruxelles il 10 marzo 2009. In base al comma 3 dell’art. 7, essa entrerà in vigore novanta giorni dopo che l’ultimo Stato membro firmatario avrà dichiarato di avere completato le procedure interne necessarie alla sua adozione[1].

Con il ricorso all’istituto dello sdoganamento centralizzato previsto dal codice doganale comunitario aggiornato, gli operatori economici e le imprese potranno beneficiare di una facilitazione negli scambi attraverso una semplificazione delle procedure doganali. La Convenzione stabilisce il meccanismo di ridistribuzione delle spese di riscossione dei dazi doganali, indispensabile per l’applicazione di tale codice doganale.

La convenzione si compone di un Preambolo e di dieci articoli raggruppati in quattro capitoli.

Il Preambolo richiama alcuni atti normativi comunitari, tra i quali il Regolamento (CE) n. 450/2008 che istituisce il codice doganale aggiornato e che prevede l’istituto dello sdoganamento centralizzato (art. 106).

Il capitolo I reca l'ambito di applicazione e le definizioni utilizzate nella Convenzione.

In particolare, l'articolo 1, comma 1, definisce il campo di applicazione della Convenzione, ossia le procedure di ridistribuzione - che le Parti devono seguire in caso di utilizzo dello sdoganamento centralizzato – in relazione alle spese di riscossione quando le risorse proprie sono messe a disposizione del bilancio dell’Unione europea.

Secondo l’articolo 106 del codice doganale comunitario aggiornato (Regolamento CE n. 450/2008 cit.), lo sdoganamento centralizzato consente alle autorità doganali di autorizzare la presentazione o la disponibilità, presso l’ufficio doganale competente del luogo in cui l’interessato è stabilito, di una dichiarazione in dogana per le merci presentate in dogana presso un altro ufficio doganale. Lo sdoganamento centralizzato consente quindi di dichiarare le merci per l'immissione in libera pratica in uno degli Stati parte, ma di presentarle alla dogana di un altro Stato parte.

E’ inoltre utile ricordare che - come richiamato anche nel Preambolo - gli artt. 17 e 120 del codice doganale aggiornato prevedono che le decisioni prese dalle autorità doganali in base all'applicazione della normativa doganale, così come la forza probante dei risultati della verifica effettuata dalle autorità doganali, sono valide nell'intero territorio doganale della Comunità.

I paragrafi 2 e 3 dell’art. 1 stabiliscono poi che le procedure di riallocazione si applicano anche nel caso in cui il concetto di sdoganamento centralizzato sia integrato da semplificazioni previste in conformità al codice doganale aggiornato e all'autorizzazione unica per l'immissione in libera pratica di cui all'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993.

L'articolo 1, punto 13), del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993 (come modificato dall'articolo 1 del regolamento CE n. 1762/95) stabilisce che l’”autorizzazione unica” è un’autorizzazione che interessa le amministrazioni doganali di più Stati membri, relativamente ad alcune procedure o regimi che vendono specificati[2].

L'articolo 2 contiene le definizioni utili alla precisa comprensione del testo della Convenzione.

Il Capitolo II riguarda la determinazione e la ridistribuzione delle spese di riscossione.

L'articolo 3 prevede che lo Stato membro dell'autorità doganale che rilascia l'autorizzazione per l'immissione in libera pratica delle merci debba notificare le informazioni relative all'importo delle spese di riscossione da ridistribuire allo Stato membro cui appartiene l'autorità doganale che fornisce l'assistenza per il controllo della procedura e lo svincolo delle merci. La notifica dovrà avvenire per via elettronica se possibile, oppure con qualunque altro mezzo idoneo.

L’articolo 3 specifica inoltre la natura delle informazioni che le autorità doganali delle due parti sono tenute a scambiarsi.

L'articolo 4 dispone che la Parte contraente in cui è presentata la dichiarazione in dogana ridistribuisca il 50% delle spese di riscossione trattenute alla Parte contraente la cui autorità doganale riceve le merci e rilascia l'autorizzazione all'immissione in libera pratica.

L'articolo 5 stabilisce che il pagamento dell'importo delle spese di riscossione di cui al precedente articolo 4, debba essere effettuato nel mese nel corso del quale l’importo delle risorse proprie accertato è accreditato, ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento (CE) n. 1150/2000 (Regolamento del Consiglio recante applicazione della decisione 2007/436/CE/Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee) relativi alle modalità di accreditamento delle risorse proprie.

Il par. 2 sanziona il ritardo del pagamento entro il termine prescritto con l'applicazione di un interesse di mora e ne determina i criteri di calcolo.

Il Capitolo III, che contiene il solo articolo 6 prescrive che le eventuali controversie, qualora non ricomponibili per via negoziale, debbano essere affidate ad un conciliatore.

Il Capo IV contiene le disposizioni finali.

L’articolo 7 chiarisce che il depositario della Convenzione è il Segretario generale del Consiglio dell’Unione e che essa – come accennato – entrerà in vigore novanta giorni dopo che l'ultimo Stato membro contraente avrà completato le procedure interne per l'adozione della Convenzione stessa. La Convenzione potrà tuttavia essere applicata prima della sua entrata in vigore tra gli Stati membri che abbiano espletato le procedure per la sua adozione e che abbiano formulato un’apposita dichiarazione.

L’articolo 8 disciplina le modalità attraverso le quali è possibile emendare la Convenzione e stabilisce che ciascuna parte contraente possa proporne la modifica, specie se stia subendo gravi perdite di bilancio a seguito dell’applicazione della convenzione medesima. L’articolo 9 fissa il riesame della convenzione entro tre anni dalla data di applicazione del codice doganale aggiornato.

L’articolo 10 prevede che gli effetti della denuncia, che ogni parte può operare, decorreranno trascorsi novanta giorni dalla data di ricevimento da parte del depositario.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l’ordine di esecuzione della stessa e il terzo la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Poiché l'esecuzione della Convenzione in questione non comporta – in base alla relazione introduttiva del Governo - nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.

 

Il disegno di legge è accompagnato anche da un’analisi tecnico-normativa (ATN) nella quale si afferma che non si ravvisano profili di impatto costituzionale, né di incompatibilità con l’ordinamento del diritto dell’Unione europea.

L’ATN chiarisce inoltre che il ricorso allo strumento della convenzione tra gli Stati membri invece che ad un atto comunitario - proceduralmente più snello ma meno flessibile – è stato determinato dalla volontà di inserire nel testo normativo la clausola di revisione (v. art. 8) che offre la possibilità a ciascuna parte di proporre modifiche, specie se subisca gravi perdite di bilancio a seguito dell’applicazione della convenzione stessa.

 




[1]    Attualmente 8 stati membri hanno notificato l’espletamento delle rispettive procedure interne di adozione: Bulgaria, Francia, Ungheria, Lituania, Lettonia, Paesi Bassi, Svezia e Rep. Slovacca.

[2]    Si tratta, in particolare, della procedura di dichiarazione semplificata ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del vecchio codice doganale [Regol. (CEE) n. 2913/92]; della procedura di domiciliazione ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, del vecchio codice doganale;  dei regimi doganali economici ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del vecchio codice doganale; della destinazione particolare ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 1, del vecchio codice doganale. N.B. il Regolamento (CE) 450/2008 (codice doganale aggiornato) ha abolito il regolamento  (CEE) n. 2913/92 ma i riferimenti ad esso si intendono fatti al nuovo regolamento e si leggono secondo le tavole di concordanza allegate al codice aggiornato.