Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con la Repubblica dominicana sul trasferimento delle persone condannate - A.C. 3072 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3072/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 273
Data: 19/01/2010
Descrittori:
ASSISTENZA GIUDIZIARIA   CONDANNE PENALI
RATIFICA DEI TRATTATI   SANTO DOMINGO
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

19 gennaio 2010

 

n. 273/0

Accordo con la Repubblica dominicana sul
trasferimento delle persone condannate

A.C. 3072

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

A.C. 3072

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dominicana

Iniziativa

Governo

Firma dell’Accordo

Santo Domingo il 14 agosto 2002

Iter al Senato

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

trasmissione alla Camera

17 dicembre 2009

assegnazione

22 dicembre 2009

Commissione competente

III Commissione Affari esteri

Sede

referente

Pareri previsti

Commissioni: I Affari Costituzionali, II Giustizia e V Bilancio

Oneri finanziari

si

 

 


Contenuto dell’accordo

Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Repubblica dominicana, firmato il 14 agosto 2002, si compone di 16 articoli, il primo dei quali pone una serie di definizioni dei termini principali del Trattato medesimo.

L'articolo 2 contiene anzitutto l’impegno delle Parti all'oggetto principale del Trattato in esame, ovvero a render possibile che una persona condannata nel territorio di una delle due Parti possa essere trasferita nel territorio dell'altra per scontare la condanna inflittale.

L'articolo 3 prevede una serie di condizioni, in mancanza delle quali non si applicherà il Trattato in esame. Tali condizioni consistono nell'essere la persona condannata cittadino dello Stato di esecuzione - ossia dello Stato in cui dovrà effettivamente scontare la pena o il residuo di essa; nel carattere definitivo della sentenza; nel rimanere alla persona condannata, al momento del ricevimento della richiesta, ancora almeno un anno di pena da scontare; nel consenso della persona condannata o del suo rappresentante legale - se impossibilitata in ragione dell'età o delle condizioni fisiche e mentali – al trasferimento; nel costituire il reato alla base della condanna fattispecie penale anche per lo Stato di esecuzione; nel non essere la persona interessata stata condannata a morte, salvo commutazione della pena; nell'intesa sul trasferimento tra lo Stato di condanna e lo Stato di esecuzione.

L'articolo 4 prevede la debita informazione, da parte dello Stato di condanna, di ogni soggetto interessato all'applicazione del presente Trattato in ordine alle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento e, più in generale al contenuto del Trattato medesimo – il successivo articolo 6 rende lo Stato di condanna garante anche della volontarietà del consenso al trasferimento da parte dell’interessato. Le Parti individueranno le Autorità competenti per l'esecuzione del Trattato.

In base all'articolo 5 ogni persona interessata può richiedere di essere trasferita ai sensi del Trattato in esame mediante domanda rivolta per iscritto alle competenti Autorità dello Stato di condanna, le quali trasmettono conseguentemente allo Stato di esecuzione sia la richiesta della persona condannata, sia una dettagliata documentazione dei fatti che hanno provocato la condanna, della sentenza, di tutti gli elementi relativi all'esecuzione della condanna, e, se necessario, informazioni sullo stato di salute e di socializzazione del condannato, nonché sul trattamento nello Stato di condanna e sulla prosecuzione di esso nello Stato di esecuzione.

L'articolo 7 fornisce indirettamente una delle principali motivazioni del Trattato in esame, ovvero quella di favorire il reinserimento sociale del condannato: a tale scopo, prima di decidere sul trasferimento, le Autorità di entrambe le Parti prendono in considerazione la gravità del reato, i precedenti penali del condannato, le sue condizioni di salute e i rapporti socio-familiari eventualmente conservati con l'ambiente di provenienza.

Gli articoli 8-13, assai rilevanti, regolano i delicati rapporti tra le due Parti relativamente all'esecuzione della pena, prevedendo anzitutto che l'esecuzione della condanna sia regolata dalla legge dello Stato di esecuzione e che, qualora quest'ultimo consideri la pena pienamente scontata, essa non potrà ulteriormente essere eseguita nello Stato di condanna. La natura e la durata della pena dovranno comunque corrispondere per quanto possibile a quelle inflitte dallo Stato di condanna: se tuttavia la natura o la durata della pena siano incompatibili con la legge dello Stato di esecuzione, esse potranno essere modificate in via giudiziaria o amministrativa, sì da non superare il massimo edittale previsto per lo stesso reato dalla legge dello Stato di esecuzione.

In nessun caso potrà divenire operante il trasferimento previsto dal Trattato in oggetto se a carico dell'interessato, e relativamente agli stessi fatti che hanno portato alla condanna, esiste nello Stato di esecuzione un procedimento penale o una sentenza di condanna definitiva.

Per quanto concerne la possibilità di revisione delle sentenze, la competenza appartiene in via esclusiva allo Stato di condanna. Peraltro, ciascuno dei due Stati potrà accordare la grazia, l'amnistia o l'indulto, con immediata comunicazione all'altro Stato: se il provvedimento di clemenza viene adottato nello Stato di condanna, esso dovrà essere immediatamente attuato nello Stato di esecuzione conformemente alle leggi di quest'ultimo.

Lo Stato di esecuzione informa inoltre lo Stato di condanna dell'eventuale cessazione dell’esecuzione in base alle proprie leggi, dell'eventuale evasione del detenuto prima della fine della pena e, comunque, su richiesta di un rapporto speciale da parte dello Stato di condanna.

In base all'articolo 14 i costi dell'applicazione del Trattato in oggetto ricadono sullo Stato di esecuzione, con esclusione di quelli verificatisi sul territorio dello Stato di condanna. In base poi all'articolo 15 l'applicabilità del Trattato riguarderà anche l'esecuzione di condanne pronunciate prima della sua entrata in vigore.

L'articolo 16, infine, contiene le consuete clausole finali del Trattato, che avrà durata illimitata, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento, con effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla notifica all'altra Parte. Eventuali modifiche al Trattato potranno essere apportate di comune accordo tra le Parti e per via diplomatica.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame – approvato dal Senato il 16 dicembre 2009 - consta di 4 articoli, dei quali i primi due contengono l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra Italia e Repubblica dominicana, firmato il 14 agosto 2002.

L'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria del provvedimento, per la quale si autorizza la spesa di 29.260 euro a decorrere dal 2009. La relativa copertura si rinviene con corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170 – si tratta della legge di ratifica Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

La relazione tecnica che accompagna il disegno di legge A.S. 1829, in base alla previsione che, pur con il progressivo maturare dei requisiti previsti per ottenere il beneficio di cui al Trattato in oggetto, il numero dei detenuti trasferibili in Italia dalla Repubblica dominicana non dovrebbe superare le cinque unità annue; quantifica i relativi oneri, in rapporto alle spese di viaggio per il trasferimento dei detenuti, nonché alle spese di missione di viaggio dei relativi accompagnatori, nella misura di 29.260 euro annui, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia a decorrere dal 2009.

A tale proposito si evidenza la necessità di aggiornare all’anno in corso l’avvio dell’autorizzazione di spesa a copertura degli oneri connessi all’attuazione dell’accordo.

L'articolo 4 del disegno di legge, infine, prevede l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il disegno di legge, oltre che dalla relazione introduttiva, è accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN ricorda che i detenuti italiani della Repubblica dominicana sono attualmente 16, e che la possibilità di scontare la condanna nel proprio paese è coerente con lo scopo costituzionale della pena, mirante al reinserimento sociale della persona condannata. In base all’ATN, inoltre, il disegno di legge non presenta profili di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, né con l'ordinamento comunitario, e neppure è tale da incidere sul quadro normativo vigente. Viene comunque sottolineata la coerenza del Trattato con i principi costituzionali in materia di funzione della pena, nonché con quelli relativi al divieto della pena capitale. Il Trattato è inoltre corrispondente ai principi fondamentali della Convenzione del Consiglio d'Europa del marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, in particolare in ordine alla rilevanza dell'iniziativa dell'interessato, alle condizioni necessarie per il trasferimento e alla possibilità di entrambe le Parti di procedere con provvedimenti di clemenza.

L'AIR evidenzia il ruolo dell'Amministrazione della giustizia per l'esecuzione del Trattato, come anche per l'adozione di qualunque decisione che il medesimo demanda allo Stato di esecuzione. Il Trattato non richiede nuove strutture amministrative in seno all'Amministrazione giudiziaria, ma è opportuno valutare la possibilità di adottare una normativa attuativa del Trattato medesimo.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 – *st_affari_esteri@camera.it

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: es0371_0.doc