Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo - A.C. 2935 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2935/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 270
Data: 12/01/2010
Descrittori:
GALLERIE   PAGAMENTO DI IMPOSTE
PEDAGGI   RATIFICA DEI TRATTATI
SVIZZERA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

12 gennaio 2010

 

n. 270/0

Accordo con il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo

A.C. 2935

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

2935

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al Traforo del Gran San Bernardo, fatto a Roma il 31 ottobre 2006

Iniziativa

governativa

Firma dell’Accordo

Roma, 31 ottobre 1998

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

presentazione alla Camera

13 novembre 2009

assegnazione

15 dicembre 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VI, VIII, XIV

Oneri finanziari

 

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo con il Consiglio federale elvetico, fatto a Roma il 31 ottobre 2006, fa seguito alla decisione del Consiglio dei Ministri dell’Economia e delle Finanze (ECOFIN) dell’Unione europea del 21 ottobre 2004, che ha autorizzato l’Italia ad applicare una misura in deroga alla direttiva 77/388/CEE relativa alle imposte sulla cifra di affari. L’autorizzazione, richiesta dal governo italiano, ha lo scopo di stabilire la non imponibilità dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) sul pagamento dei pedaggi dovuti per il transito del traforo del Gran San Bernardo: non essendo prevista in Svizzera l’IVA sui pedaggi, infatti, si era venuta a creare una disparità dei costi per gli utenti, nonché una distorsione nel settore della concorrenza degli abbonamenti (per il minor costo di quelli acquistati in Svizzera) accanto a difficoltà amministrative nella gestione congiunta italo-elvetica del traffico del Gran San Bernardo e della ripartizione degli introiti connessi.

Come viene esplicitato nella relazione illustrativa del provvedimento, il problema è insorto a partire dal 1° gennaio 2003, quando l’art. 21, co. 15 della legge finanziaria per il 2003 (L. n. 289 del 2002) ha abrogato il numero 11) del primo comma dell’art. 9 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). Con tale abrogazione, il transito nei trafori internazionali - fino ad allora considerato alla stregua dei servizi internazionali che, per la ragione stessa di non essere effettuati sul territorio dello Stato erano esentati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – è astato assoggettato al medesimo regime di imposizione cui sono sottoposte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, previsto dal DPR n. 633/1972 cit.

La direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme), cui si riferisce la Decisione del Consiglio citata, è stata in seguito abrogata dalla direttiva 2006/112/CE (Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) che, tuttavia, all’articolo 396, ripropone la norma (contenuta nell’art. 30 della direttiva abrogata) che consente agli Stati membri la possibilità di concludere accordi con Paesi terzi o con Organizzazioni internazionali, in deroga alla medesima direttiva 112, previa autorizzazione del Consiglio.

 

L’Accordo si compone di un Preambolo e di un unico articolo. Tra la normativa richiamata nel Preambolo, di cui si è appena dato conto, compare anche la Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all’esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, la cui ratifica è stata autorizzata dal DPR n. 1216 del 29 ottobre 1958; l’articolo 8 di tale Convenzione prevede che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da appositi Accordi, quale si configura quello in esame.

 

Le Parti si sono quindi accordate per non sottoporre ad imposta sul valore aggiunto, od altra analoga, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo. L’Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e, se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.

 

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 31 ottobre 2006, in materia di non imponibilità dell’imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del San Bernardo.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, valutati in 547.000 euro per il 2010, e in 589.000 euro a partire dal 2011. La copertura di tali oneri è reperita, mediante riduzione delle proiezioni, a partire dal 2010, dell’autorizzazione di spesa di cui  all’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione della perdita di gettito dovuta alla cessazione della imponibilità dell’IVA sui pedaggi riscossi sul tratto italiano di percorrenza del traforo del Gran San Bernardo. I calcoli in essa riportati si basano sui dati ricavati dal bilancio della Società Sitrasb SpA, la società italiana che gestisce il traforo e tenendo conto della proporzione delle differenti tipologie di traffico (auto, moto e camper) sul traffico totale.

Si rileva che, nella relazione tecnica viene stimata una perdita di gettito IVA pari a 547.000 euro per il 2010, 568.000 euro per il 2011 e 589.000 euro per il 2012, mentre l’articolo 3 del ddl prevede un onere pari a 589.000 euro già a partire dal 2011.

Il comma 2 del richiamato articolo 3 dispone il monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della legge in esame a carico del Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi previsti all’art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

A seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio scorso, della nuova legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), si rende necessario adeguare le previsioni di cui al comma 2 con quelle introdotte dall’art. 17 della nuova normativa, recante disposizioni relative alla copertura finanziaria e al monitoraggio sull’attuazione delle leggi che determinano conseguenze onerose per la finanza pubblica.  

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Oltre alla relazione tecnica, il ddl di autorizzazione alla ratifica è corredato da una Analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di rilievo.

 


                                                                       

 

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