Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale - A.C. 2934 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2934/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 269
Data: 12/01/2010
Descrittori:
ASSISTENZA GIUDIZIARIA   DIRITTO PENALE
HONG KONG   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

12 gennaio 2010

 

n. 269/0

Accordo con il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale

A.C. 2934

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

2934

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese concernente la mutua assistenza in materia penale, fatto a Roma il 28 ottobre 1998

Iniziativa

governativa

Firma dell’Accordo

Roma, 28 ottobre 1998

Iter al Senato

No

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

presentazione alla Camera

13 novembre 2009

assegnazione

15 dicembre 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V

Oneri finanziari

 

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo in esame ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra l’Italia e la Regione amministrativa speciale cinese di Hong Kong, già in atto limitatamente alla materia del trasferimento di persone condannate sulla scorta dell’Accordo del dicembre 1999 in vigore dal dicembre 2002 (ratificato dall’Italia con la legge 11 luglio 2002, n. 149).

L'accordo con Hong Kong sull’assistenza giudiziaria in materia penale si rende necessario poiché, dopo il passaggio della regione sotto sovranità cinese, è venuta meno l'applicazione al territorio dell'Accordo italo-britannico in materia, fino ad allora vigente.

L’Accordo, stipulato a Roma il 28 ottobre 1998, si compone di diciannove articoli.

L’articolo I sancisce l’obbligo dell’assistenza reciproca - che non fa sorgere diritti in capo privati, ma riguarda esclusivamente le Parti contraenti -, che si esplicherà tanto nelle indagini penali quanto nei procedimenti relativi a tali reati. Nella mutua assistenza oggetto dell'Accordo in esame sono ricomprese l'identificazione e localizzazione di persone, la notifica di documenti, l'acquisizione di prove, l'esecuzione di perquisizioni e sequestri, la facilitazione della comparizione personale di testimoni, anche se detenuti, o periti, la consegna o il prestito di reperti e di corpi di reato, la confisca dei proventi e strumenti di attività criminali. Sarà inoltre possibile prestare ogni altra forma di assistenza giudiziaria compatibile con la legge della Parte richiesta, e inoltre l’ambito dell'Accordo in esame si riferisce anche ai reati contro leggi fiscali, tributarie e doganali, con esclusione dei correlati procedimenti di carattere non penale. D'altra parte, l'assistenza giudiziaria non comprenderà la consegna di persone ricercate, né l'esecuzione nella Parte richiesta di sentenze penali pronunciate nella Parte richiedente, e neppure il trasferimento di persone detenute per l'esecuzione di pene.

L’articolo II stabilisce che le richieste di assistenza avvengano tramite il Ministero della Giustizia per l’Italia e il Segretario alla Giustizia per Hong Kong, designate quali Autorità centrali dalle Parti.

L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata (articolo III) qualora gli atti richiesti siano contrari alla sovranità, alla sicurezza, all’ordine pubblico o ad altri interessi vitali della Parte richiesta; se quest’ultima considera il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o mero reato militare; se vi è il sospetto di pregiudizi politici, razziali, di sesso, di nazionalità o di religione verso le persone accusate; se l’accusato è già stato giudicato, e ha eventualmente scontato la pena, per lo stesso reato nel territorio della Parte richiesta; se la richiesta di assistenza riguarda un reato punito dalla legge della Parte richiedente con la pena di morte. L'assistenza richiesta potrà inoltre essere meramente differita, qualora l'esecuzione di essa possa interferire con indagini o procedimenti in corso nel territorio della Parte richiesta. Nel fornire informazioni o prove la Parte richiesta (articolo VII) può chiedere che siano considerate riservate, ovvero vengano utilizzate solo alle condizioni eventualmente specificate dalla Parte richiesta medesima. A sua volta, la Parte richiedente non può utilizzare le informazioni o prove ricevute per scopi diversi da quelli da essa stessa indicati nella richiesta, se non preventivamente autorizzata in senso diverso dalla Parte richiesta.

L’articolo IV specifica le modalità per le richieste di assistenza giudiziaria che, tra l’altro, devono essere accompagnate da una traduzione in una lingua ufficiale della Parte richiesta, salvo diverso avviso di quest’ultima.

L'articolo V stabilisce che l'esecuzione delle rogatorie avviene secondo la legge della Parte richiesta. La richiesta deve essere evasa prontamente: delle eventuali difficoltà deve essere immediatamente informata la Parte richiedente.

L’articolo VI concerne essenzialmente la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria, che sono di norma a carico della Parte richiesta, salvo che per i compensi dei periti, le spese di traduzione, le indennità e rimborsi dovuti per comparizioni a vario titolo nel territorio dell’altra Parte. Nel caso di insorgenza di spese a carattere straordinario, la loro attribuzione o ripartizione è decisa di comune accordo tra le Parti. La Parte richiedente ha il diritto di vedersi rappresentare in tutti i procedimenti derivanti da proprie richieste di assistenza.

L'articolo VIII riguarda l'acquisizione di prove, oggetti e documenti in relazione a reati o a procedimenti penali in corso nella Parte richiedente: è previsto in particolare che la Parte richiedente specifichi le questioni da porre agli eventuali testimoni. Vi sono altresì previsioni relative al caso di una persona da interrogare a seguito di una richiesta di assistenza giudiziaria, ma che opponga la propria immunità o incapacità.

      La richiesta di notificazione di atti relativi a comparizioni (articolo X) deve essere inoltrata dalla Parte richiedente almeno quaranta giorni prima della prevista comparizione.

Gli articoli XIII-XV concernono la comparizione di persone implicate dalla richiesta di assistenza: tale comparizione può avvenire sia in ordine a persone  detenute nel territorio della Parte richiesta, sia con riferimento a testimoni o periti ivi residenti, ma in entrambi i casi con il consenso della persona interessata e, per quanto riguarda i testimoni a piede libero o i periti, previo accertamento dell’esistenza di adeguate misure di sicurezza nel territorio della Parte richiedente. Viene altresì precisato che chiunque non accetti di comparire in qualità di testimone o perito nel territorio della Parte richiedente non sarà soggetto alle sanzioni o misure coercitive previste negli ordinamenti delle due Parti. In ogni caso, poi, la persona che abbia dato il proprio consenso a comparire – sia essa detenuta o in libertà – non potrà essere perseguita o detenuta dalla Parte richiedente per reati commessi prima di lasciare il territorio della Parte richiesta, né potrà essere soggetta ad azioni civili intentabili solo in ragione della sua presenza nel territorio della Parte richiedente – tali salvaguardie non saranno tuttavia operative se la persona si trattenesse indebitamente oltre 15 giorni nel territorio della parte richiedente, ovvero vi facesse ritorno in seguito. Infine, nessuna conseguenza potrà derivare dalla sua deposizione alla persona intervenuta in procedimenti penali nel territorio della Parte richiedente, salvo il caso di imputazione di falsa testimonianza (o figure di reato affini in base alla legge della Parte richiedente).

L’articolo XVI riguarda le richieste di perquisizione, sequestro o consegna di oggetti che si trovano presuntivamente nel territorio della Parte richiesta, e che siano collegati a reati per i quali l’ordinamento della Parte richiedente prevede una pena detentiva massima non inferiore a due anni. La Parte richiedente, se riceve in consegna tali oggetti, deve osservare le condizioni eventualmente poste dalla Parte richiesta per la loro utilizzazione.

L’articolo XVII riguarda i proventi di reati contro la legge della Parte richiedente, sui quali la Parte richiesta si impegna a indagare: in caso di loro rinvenimento, la Parte richiesta adotta le misure previste dal proprio ordinamento per prevenirne qualunque commercio o trasferimento, e, in caso di richiesta mirante alla confisca di detti proventi, tali misure potranno spingersi fino a dare esecuzione a provvedimenti giudiziari della Parte richiedente, ovvero a iniziare procedimenti relativi ai proventi ai quali si riferisce la richiesta. Salvo diverso accordo tra le Parti, sarà la parte richiesta a trattenere i proventi confiscati.

Eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo in esame, in mancanza di un’intesa tra le Autorità centrali delle due Parti, verranno risolte per via diplomatica (articolo XVIII).

L’articolo XIX prevede infine le clausole sull’entrata in vigore e la durata dell’Accordo, al quale ciascuna delle Parti potrà porre termine con effetto immediato mediante comunicazione all’altra Parte, ma senza pregiudizio dell’applicazione dell’Accordo alle richieste di assistenza giudiziaria inoltrate prima della cessazione di esso.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame è composto di quattro articoli. I primi due contengono l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo per l’assistenza giudiziaria in materia penale con Hong Kong e il relativo l’ordine di esecuzione.

L’articolo 3, comma 1, contiene la norma di copertura finanziaria. All’onere, valutato in 34.880 euro annui a partire dal 2010, si farà fronte mediante riduzione  dell’autorizzazione di spesa di cui  all’articolo 3, comma 1, della legge 4 giugno 1997, n. 170, riguardante la ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione nei Paesi gravemente colpiti dalla siccità e/o dalla desertificazione, in particolare in Africa, con allegati, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994.

Il comma 2 dispone il monitoraggio degli oneri derivanti dall’attuazione della legge in esame a carico del Ministro dell’economia e delle finanze, anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti correttivi previsti all’art. 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468 recante Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.

L’art.11-ter della legge n.468/1978 aveva introdotto un sistema generale di controllo della spesa, che imponeva al Ministro competente, qualora nel corso dell’attuazione di leggi si verificassero o fossero in procinto di verificarsi scostamenti  rispetto alle previsioni di spesa iniziali, di darne notizia al Ministro dell’economia e delle finanze, il quale (anche in assenza della predetta segnalazione) riferiva al Parlamento con propria relazione (ove individuava le cause degli scostamenti) e assumeva le conseguenti iniziative legislative.

A seguito dell’entrata in vigore, il 1° gennaio scorso, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196), che ha espressamente abrogato la legge n. 468 del 1978, si rende necessario coordinare le previsioni di cui al comma 2 con quelle recate dall’art. 17 della legge n. 196 del 2009, recante disposizioni relative alla copertura finanziaria e al monitoraggio sull’attuazione delle leggi che determinano conseguenze onerose per la finanza pubblica. 

La dettagliata Relazione tecnica allegata al provvedimento determina gli oneri derivanti dal provvedimento, nell’ipotesi di cinque trasferimenti annui di detenuti chiamati a deporre, e di analogo numero di comparizioni di periti o testimoni. Gli oneri sono pertanto riconducibili alle previsioni dell’articolo VI, comma 2, che pone a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento dei detenuti, nonché le spese di viaggio e soggiorno e le indennità dei testimoni e periti citati a comparire nella Parte richiedente.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Al disegno di legge di ratifica sono allegate anche una Analisi tecnico- normativa (ATN) e una Analisi dell’impatto sulla regolamentazione (AIR).

Nell’ATN si afferma la necessità dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica dell’Accordo in esame, sulla base dell’art. 80 Cost., in quanto esso comporta oneri finanziari, ancorché modesti, e comporta altresì modificazioni nelle procedure giudiziarie penali. L’ATN rileva l’assenza di impatto dell’Accordo sull’ordinamento nazionale, sulle competenze delle Regioni e sull’ordinamento comunitario.

 

 


 

 

 

 

 

 

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