Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti - A.C. 3014 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 3014/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 263
Data: 15/12/2009
Descrittori:
INVESTIMENTI PRIVATI   PANAMA
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

15 dicembre 2009

 

n.263/0

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti

A.C. 3014

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

3014

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Panama sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Venezia il 6 febbraio 2009

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Venezia, 6 febbraio 2009

Iter al Senato

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

3

Date:

 

trasmissione alla Camera

2 dicembre 2009

assegnazione

9 dicembre 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, X

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo in esame, che non si discosta dai numerosi altri accordi conclusi dall'Italia in materia[1], mira a creare un quadro di maggiore certezza giuridica in tutti i settori nei quali sono stati effettuati o sono ipotizzabili in futuro investimenti italiani nel territorio della Repubblica di Panama e viceversa, favorendo in tal modo la cooperazione economica tra i due Paesi.

Per quanto concerne il contenuto dell’Accordo, composto da 12 articoli, esso provvede in primo luogo a fornire le opportune definizioni di quei termini, quali "investimento", "investitore","guadagni","territorio",“diritto di accesso”, “accordo di investimento” e “trattamento non discriminatorio” necessari ad individuare in modo certo l'ambito di applicazione dell'accordo (art. I).La definizione di "investimento" ricomprende un elenco, non tassativo, di beni e diritti siti nel territorio del paese contraente, fra i quali sono inclusi:

§         diritti reali su beni mobili e immobili, nonché ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su beni altrui;

§         azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e pubblici;

§         crediti finanziari o qualsiasi altro diritto derivante da obblighi collegati con gli investimenti, nonché redditi reinvestiti;

§         diritti di proprietà intellettuale o industriale;

§         ogni diritto di natura economica derivante da legge, contratto, licenza, concessione o altro atto amministrativo.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri ciascuna delle Parti si impegna (art. II, c. 3) anzitutto ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un trattamento giusto ed equo, assicurando altresì piena e totale protezione agli investimenti da essi operati;le Parti garantiscono inoltre agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di paesi terzi (art. II, c. 2 e art. III, c. 1).  Fanno però eccezione i benefici concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, come ad esempio gli accordi in materia di scambi transfrontalieri, nonché i vantaggi riconosciuti da una delle Parti ad investitori esteri per effetto della partecipazione a Unioni economiche, zone di libero scambio o accordi economici multilaterali (art. III, c. 3).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di risarcimento di danni derivanti da guerre, rivoluzioni, rivolte, stati di emergenza o altri avvenimenti similari (art. IV).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre (art. V), dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione di un adeguato risarcimento. Tale indennizzo dovrà essere equivalente al valore di mercato che il bene aveva in una data immediatamente precedente a quella in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e dovrà comprendere gli interessi maturati alla data di pagamento.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento più favorevole, tutti i capitali investiti e guadagnati  (artt. VI e VII).Vengono stabilite, inoltre, procedure arbitrali affidate ad organi imparziali per la composizione delle controversie che dovessero insorgere fra gli investitori e le Parti contraenti in materia di investimenti (art. IX)  o fra le Parti  in relazione a questioni di interpretazione o applicazione dell'accordo (art. X).

Qualora le controversie fra investitori e Parti contraenti non fossero risolvibili per via amichevole, l’investitore potrà fare ricorso al Tribunale della Parte Contraente avente giurisdizione territoriale oppure ad una procedura arbitrale o, ancora, al Centro Internazionale per la Soluzione delle controversie in materia di investimenti previsto dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Per le controversie di cui all'art. X, invece, qualora non sia possibile una loro composizione per via diplomatica, è previsto il ricorso ad un Tribunale Arbitrale ad hoc.

In base all’art. XI, l’Accordo in esame si applicherà anche agli investimenti effettuati anteriormente all’entrata in vigore di esso, ma non alle controversie antecedenti.

La durata dell'Accordo (art. XII) è prevista in dieci anni, dopo i quali sarà indefinita, salvo denuncia di una delle due Parti, che avrà effetto sei mesi dopo la sua notifica. In ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli I-XI dello stesso per dieci anni dalla data di notifica.

 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, approvato dal Senato il 1° dicembre scorso, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, come riportato anche nella relazione illustrativa che accompagna l’A.S. 1774.

Secondo l’analisi tecnico-normativa (ATN) allegata al disegno di legge originario (A.S. 1774), l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana. L’ATN, inoltre, afferma che le spese – meramente eventuali - che potrebbero derivare dal ricorso ai tribunali arbitrali di cui agli artt. IX e X, sarebbero quantificate con apposito provvedimento normativo.

Il disegno di legge presentato al Senato è altresì accompagnato da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

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File: es0353_0.doc



[1] Nel corso di questa legislatura è già stata autorizzata, ad esempio, la ratifica dell’accordo sulla promozione e la protezione degli investimenti con la Repubblica dominicana (L. 176/2008).