Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia A.C. 2836-B
Riferimenti:
AC N. 2836-B/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 238    Progressivo: 3
Data: 28/09/2010
Descrittori:
ANIMALI DOMESTICI   PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: II-Giustizia
III-Affari esteri e comunitari

 

28 settembre 2010

 

n. 238/3

Convenzione europea per la protezione degli
animali da compagnia

A.C. 2836-B

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di ratifica

2836-B

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Strasburgo il 13 novembre 1987

Iter al Senato

si

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

8

Date:

 

trasmissione alla Camera

22 settembre 2010

assegnazione

23 settembre 2010

Commissione competente

Commissioni riunite II Giustizia e III Affari esteri

Sede

referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, V Bilancio e XII Affari sociali (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento)

Oneri finanziari

si

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è stata fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987: attualmente della Convenzione – in vigore internazionale dal 1° maggio 1992 - sono divenuti Parti 19 paesi membri del Consiglio d’Europa, mentre l’Italia e i Paesi Bassi hanno finora soltanto firmato la Convenzione.

Nella relazione introduttiva del Governo, che accompagna il disegno di legge, si chiarisce che nel periodo assai lungo ormai trascorso[1] dalla firma della Convenzione da parte dell’Italia la legislazione nazionale – soprattutto la legge 14 agosto 1991, n. 281[2] - e le norme regionali di recepimento hanno già in gran parte attuato le disposizioni della Convenzione, in molti casi anche superandone le previsioni minime.

Ciò che tuttavia la vigente legislazione italiana non contempla, se non in provvedimenti di carattere transitorio e privi di apparato sanzionatorio, sono misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti dall’articolo 10 della Convenzione (di cui appresso), come anche a colpire l’illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano, in violazione, tra l’altro, dell’articolo 12 della Convenzione più avanti illustrato.

A tali scopi, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo.

La Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli.

L’articolo 1 riporta alcune definizioni fondamentali per l’interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio.

In base all’articolo 2 ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all’attuazione delle disposizioni della Convenzione in esame con riferimento tanto agli animali da compagnia tenuti in alloggi domestici, in allevamenti e custodie o in rifugi, quanto se del caso agli animali randagi. E’ d’altronde previsto che ciascuna delle Parti possa adottare normative più rigorose di quelle dettate dalla Convenzione.

Gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. E’ previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né tanto meno dare luogo al suo abbandono. Inoltre la responsabilità della salute e del benessere dell’animale è in capo al suo proprietario o comunque a chi abbia accettato di occuparsene. Cionondimeno, se l’animale si riveli incapace di adattarsi alla cattività esso non dovrà essere tenuto come animale da compagnia.

Gli articoli 5-7 riguardano la riproduzione, i  limiti di età per l’acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative. E’ in particolare stabilito che nell’impiego di un animale da compagnia per la riproduzione si debba tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali suscettibili di recare pericolo alla salute e al benessere della discendenza o della fattrice. Inoltre nessun animale dovrebbe essere venduto a minori di 16 anni in mancanza di un esplicito consenso di chi eserciti la potestà parentale. D’altra parte è vietata ogni forma di addestramento dannosa per la salute e il benessere dell’animale soprattutto se lo si costringa a prestazioni superiori alle sue capacità naturali, ovvero con l’utilizzazione di mezzi artificiali.

L’articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. E’ dunque stabilito che chi eserciti le attività di cui al presente articolo, come anche chi intenda intraprendere una, sia tenuto a dichiararlo all’autorità competente, indicando in special modo , oltre alle specie animali oggetto dell’attività, le presone responsabili  e le relative nozioni settoriali, e inoltre i locali e le attrezzature da utilizzare. L’autorità competente decide se quanto dichiarato in merito all’attività in essere o da intraprendere corrisponda ai canoni richiesti, e conseguentemente può vietare la prosecuzione o l’inizio dell’attività, ovvero raccomandare provvedimenti migliorativi.

In base all’articolo 9 è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere, ovvero le condizioni minime di corretto mantenimento. È inoltre previsto il divieto di somministrazione di sostanze o di applicazione di trattamenti agli animali da compagnia, tali da aumentarne o diminuirne il livello naturale di prestazione: il divieto è assoluto nel corso di competizioni, ed è limitato in tutti gli altri casi all’eventualità di rischi per la salute e il benessere dell’animale.

Gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l’uccisione di animali da compagnia. Per quanto riguarda il primo aspetto sono vietati gli interventi destinati a modificare il mero aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi - si elencano in particolare il taglio della coda o delle orecchie, la rescissione delle corde vocali e l’asportazione di unghie o denti. Unica eccezione ai divieti di cui in precedenza saranno gli interventi volti a impedire la riproduzione degli animali, o quelli che un veterinario giudicherà necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse di un determinato animale.

Per quanto concerne gli interventi suscettibili di arrecare particolare dolore all’animale, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in anestesia e da un veterinario, mentre è richiesto, per gli interventi non richiedenti anestesia, che siano praticati da una persona comunque competente.

L’uccisione di un animale da compagnia potrà essere praticata solo da un veterinario o da altra persona competente, ad eccezione di casi di urgenza nei quali si debba porre fine alle sofferenze di un animale. Principio-guida di ogni decisione è il minimo di sofferenze da arrecare all’animale, e il metodo prescelto dovrà consistere in una iniziale somministrazione anestetica profonda, seguita da un procedimento che provochi la morte in maniera assolutamente certa. Saranno comunque vietati metodi quali l’annegamento o l’asfissia, ovvero l’utilizzazione di veleni o droghe e anche l’uccisione mediante scariche elettriche, qualora non garantiscano la perdita di coscienza dell’animale prima della morte.

Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurne il numero qualora rappresenti un problema: tuttavia tali misure non dovranno causare se non il livello minimo di sofferenze fisiche e morali all’animale, tanto rispetto alla cattura che in ordine al mantenimento e alla soppressione del medesimo. E’ inoltre previsto un impegno (attenuato) delle Parti a considerare la possibilità di procedere all’identificazione permanente dell’animale.

E’ però previsto che si potrà fare eccezione ai principi appena elencati in materia di cattura, mantenimento e soppressione degli animali, qualora ciò si renda indispensabile nell’ambito di piani governativi di controllo delle malattie.

L’articolo 14 impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. In particolare si dovrà richiamare l’attenzione di scoraggiare l’utilizzazione degli animali da compagnia come mero premio od omaggio, come anche il loro acquisto superficiale e lo sviamento di animali selvatici al rango di animali da compagnia.

Gli articoli 15 e 16 concernono rispettivamente le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione e le procedure di emendamento della medesima. Dopo cinque anni successivi all’entrata in vigore della Convenzione e in seguito ogni cinque anni  - e comunque ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza delle Parti - si terranno consultazioni in seno al Consiglio d’Europa sull’attuazione, la revisione o l’estensione della Convenzione. Ciascuna consultazione si concluderà con la presentazione di un rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Infine, gli articoli 17-23 sono dedicati alle consuete clausole finali della Convenzione, alla quale è aperta la firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, il cui Segretario Generale ne è altresì il depositario. E’ però previsto che dopo l’entrata in vigore il Comitato dei Ministri potrà invitare uno Stato membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di otto articoli, dei quali il primo, il secondo e l’ottavo riportano le consuete disposizioni sull’autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sull’esecuzione di essa e sull’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge contengono norme penali.

E’ importante segnalare che l’articolo 3 ha costituito oggetto di approfondito dibattito presso l’altro ramo del Parlamento. Nella seduta del 14 aprile l’Assemblea del Senato aveva deliberato il rinvio in Commissione del disegno di legge, essendo emerse esigenze di approfondimento riferite all’articolo 3; in tale seduta il relatore del provvedimento aveva evidenziato come le modifiche agli articoli 544-bis e 544-ter dovessero trovare un contemperamento di interessi fra le diverse categorie anche produttive interessate a tali fattispecie di reato. Il testo dell’articolo 3 trasmesso dal Senato risulta dall’approvazione di un emendamento del Governo.

L’articolo 3 novella gli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale (introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

Il testo approvato dalla Camera, al comma 1:

§       interveniva sul delitto di uccisione di animali (art. 544-bis) - punito con la reclusione da 3 a 18 mesi - attraverso l’eliminazione del requisito della crudeltà nell’uccisione.

§       riscriveva integralmente il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter): eliminando il requisito della crudeltà nella condotta; aumentando la pena (reclusione da 3 a 15 mesi o multa da 3.000 a 18.000 euro in luogo dell’attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro); prevedendo esplicitamente che il delitto di maltrattamento sussiste anche quando l’animale da compagnia è sottoposto al taglio o all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici; escludendo la punibilità nel caso di interventi eseguiti  da un veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell’animale o nel caso di interventi considerati dallo stesso medico veterinario utili al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento (disciplinato dai successivi commi 2 e 3 dell’articolo 3).

Il testo approvato dal Senato non interviene sulle attuali fattispecie di uccisione di animali e di maltrattamento di animali, limitandosi ad aumentare le relative pene. Si prevede:

§         per il delitto di uccisione di animali, la reclusione da quattro mesi a due anni (in luogo della reclusione da tre a diciotto mesi);

§         per il delitto di maltrattamento di animali, la reclusione da 3 a 18 mesi o la multa da 5.000 a 30.000 euro in luogo dell’attuale reclusione da 3 mesi a un anno o la multa da 3.000 a 15.000 euro.

Il testo a fronte dà conto delle modifiche apportate al codice penale rispettivamente dal testo Camera e dal testo Senato:


 

Codice penale

Testo Camera

Testo Senato

544-bis.

544-bis.

544-bis.

Uccisione di animali.

Uccisione di animali.

Uccisione di animali.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Chiunque, senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Chiunque, senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni.

 

 

 

 

Codice penale

Testo Camera

Testo Senato

544-ter.

544-ter.

544-ter.

Maltrattamento di animali.

Maltrattamento di animali.

Maltrattamento di animali.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

 

Chiunque, senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero, lo sottopone a sevizie, a comportamenti, a fatiche o a lavori non sopportabili per le sue caratteristiche etologiche, o somministra ad un animale sostanze stupefacenti o vietate, ovvero lo sottopone a trattamenti o a condizioni che procurano un danno alla salute  (vedi comma 2 del testo vigente), è punito con la reclusione da tre a quindici mesi o con la multa da euro 3.000 a euro 18.000.

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

 

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

Vd. comma 1

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

 

La pena di cui al primo comma si applica altresì a chiunque sottopone un animale al taglio o all’amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all’asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l’aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici.

 

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

Le pene sono aumentate della metà se dai fatti di cui al primo e al secondo comma deriva la morte dell’animale.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

 

La punibilità è esclusa quando l’intervento chirurgico è eseguito da un medico veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell’animale. La punibilità è altresì esclusa quando l’intervento è considerato dallo stesso medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento

 

                                                                                              

 


 

In conseguenza delle modifiche all’articolo 3, comma 1, il Senato:

§       ha soppresso i commi 2 e 3 della medesima disposizione che disciplinavano il regolamento richiamato dal testo novellato dell’art. 544-ter;

§       ha modificato l’articolo 8, sopprimendo il comma 2 che differiva l’entrata in vigore delle novelle al delitto di maltrattamento degli animali.

L’articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. In sintesi, la disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali:

§hanno un’età inferiore a 8 settimane;

§provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

Per la definizione di animale da compagnia la disposizione richiama l’allegato I, parte A del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti).

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell’animale, che sarà affidato alle associazioni o enti già individuate dalla legge del 2004, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Le modifiche apportate dal Senato agli articoli 4 e 5 incidono sulle fattispecie aggravate previste rispettivamente per il reato di Traffico illecito di animali da compagnia (art. 4, comma 3) e per l’illecito amministrativo di Introduzione illecita di animali da compagnia (art. 5, comma 4), nel caso in cui tali illeciti abbiano ad oggetto animali di età inferiore a dodici settimane.

 

 

 

 

 

Il testo trasmesso dal Senato precisa la necessità che tale requisito sia accertato.

Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.

In particolare, l’articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale (ad esempio perché la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), l’autore della condotta sia soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

§         da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto privo di sistemi di identificazione individuale (comma 1);

§         da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto in violazione della legge, salva la possibile regolarizzazione (comma 2) ovvero per chiunque trasporti, ceda o riceva animali introdotti illegalmente (comma 3);

§         da 1.000 a 2.000 euro per ogni animale introdotto o trasportato di età inferiore a 8 settimane o proveniente da zone sottoposte a misure restrittive (comma 4).

L’articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie, che variano dalla sospensione – da uno a tre mesi - dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività (per i trasportatore o il titolare dell’azienda commerciale) alla revoca della stessa secondo il seguente schema:

L’articolo 7 delinea il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

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File: es0322_d.doc



[1] Si ricorda peraltro che progetti di legge di iniziativa parlamentare per l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione in commento erano stati presentati nella XIII e nella XV Legislatura, rispettivamente per iniziativa del Sen. Speroni e dell’On. Mellano, in entrambi i casi non andando oltre la fase dell’assegnazione in sede referente.

 

[2] Recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.