Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia A.C. 2836-A/R Elementi per l'esame in Assemblea
Riferimenti:
AC N. 2836-A/R/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 238    Progressivo: 2
Data: 24/11/2009
Descrittori:
ANIMALI DOMESTICI   PROTEZIONE DEGLI ANIMALI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
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24 novembre 2009

 

n. 238/2

Convenzione europea per la protezione
degli animali da compagnia

A.C. 2836-A/R

Elementi per l'esame in Assemblea

 

Numero del disegno di legge di ratifica

2836-A/R

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Iniziativa

Governativa

Firma dell’Accordo

Strasburgo il 13 novembre 1987

Data approvazione in Commissione

19 novembre 2009

 


Contenuto dell’accordo

La Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia è stata fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987: attualmente della Convenzione – in vigore internazionale dal 1° maggio 1992 - sono divenuti Parti 19 paesi membri del Consiglio d’Europa, mentre l’Italia e i Paesi Bassi hanno finora soltanto firmato la Convenzione.

Nella relazione introduttiva del Governo, che accompagna il disegno di legge, si chiarisce che nel periodo assai lungo ormai trascorso[1] dalla firma della Convenzione da parte dell’Italia la legislazione nazionale – soprattutto la legge 14 agosto 1991, n. 281[2] - e le norme regionali di recepimento hanno già in gran parte attuato le disposizioni della Convenzione, in molti casi anche superandone le previsioni minime.

Ciò che tuttavia la vigente legislazione italiana non contempla, se non in provvedimenti di carattere transitorio e privi di apparato sanzionatorio, sono misure atte a scoraggiare la violazione dei divieti posti dall’articolo 10 della Convenzione (di cui appresso), come anche a colpire l’illecita introduzione di animali da compagnia nel territorio italiano, in violazione, tra l’altro, dell’articolo 12 della Convenzione più avanti illustrato.

A tali scopi, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica della Convenzione in esame contiene dettagliate norme di carattere penale e amministrativo.

La Convenzione si compone di un preambolo e di 23 articoli.

L’articolo 1 riporta alcune definizioni fondamentali per l’interpretazione della Convenzione, tra le quali quella di animali da compagnia, di allevamento e custodia di essi, di rifugio per animali, di animale randagio.

In base all’articolo 2 ciascuna delle Parti si impegna a provvedere all’attuazione delle disposizioni della Convenzione in esame con riferimento tanto agli animali da compagnia tenuti in alloggi domestici, in allevamenti e custodie o in rifugi, quanto se del caso agli animali randagi. E’ d’altronde previsto che ciascuna delle Parti possa adottare normative più rigorose di quelle dettate dalla Convenzione.

Gli articoli 3 e 4 riguardano i principi fondamentali per il benessere degli animali e per il loro mantenimento. E’ previsto che nessuno dovrà causare inutilmente sofferenze o angosce a un animale da compagnia, né tanto meno dare luogo al suo abbandono. Inoltre la responsabilità della salute e del benessere dell’animale è in capo al suo proprietario o comunque a chi abbia accettato di occuparsene. Cionondimeno, se l’animale si riveli incapace di adattarsi alla cattività esso non dovrà essere tenuto come animale da compagnia.

Gli articoli 5-7 riguardano la riproduzione, i  limiti di età per l’acquisto di un animale da compagnia e le attività addestrative. E’ in particolare stabilito che nell’impiego di un animale da compagnia per la riproduzione si debba tener conto delle caratteristiche fisiologiche e comportamentali suscettibili di recare pericolo alla salute e al benessere della discendenza o della fattrice. Inoltre nessun animale dovrebbe essere venduto a minori di 16 anni in mancanza di un esplicito consenso di chi eserciti la potestà parentale. D’altra parte è vietata ogni forma di addestramento dannosa per la salute e il benessere dell’animale soprattutto se lo si costringa a prestazioni superiori alle sue capacità naturali, ovvero con l’utilizzazione di mezzi artificiali.

L’articolo 8 riguarda la detenzione di animali da compagnia a fini di commercio, allevamento, custodia a scopo di lucro, nonché i rifugi per scopi non commerciali. E’ dunque stabilito che chi eserciti le attività di cui al presente articolo, come anche chi intenda intraprendere una, sia tenuto a dichiararlo all’autorità competente, indicando in special modo , oltre alle specie animali oggetto dell’attività, le presone responsabili  e le relative nozioni settoriali, e inoltre i locali e le attrezzature da utilizzare. L’autorità competente decide se quanto dichiarato in merito all’attività in essere o da intraprendere corrisponda ai canoni richiesti, e conseguentemente può vietare la prosecuzione o l’inizio dell’attività, ovvero raccomandare provvedimenti migliorativi.

In base all’articolo 9 è fatto divieto di utilizzare gli animali da compagnia nel campo della pubblicità, dello spettacolo, delle esposizioni o delle competizioni, qualora in tali attività ne vengano messi a rischio la salute e il benessere, ovvero le condizioni minime di corretto mantenimento. È inoltre previsto il divieto di somministrazione di sostanze o di applicazione di trattamenti agli animali da compagnia, tali da aumentarne o diminuirne il livello naturale di prestazione: il divieto è assoluto nel corso di competizioni, ed è limitato in tutti gli altri casi all’eventualità di rischi per la salute e il benessere dell’animale.

Gli articoli 10 e 11 concernono gli interventi chirurgici e l’uccisione di animali da compagnia. Per quanto riguarda il primo aspetto sono vietati gli interventi destinati a modificare il mero aspetto di un animale da compagnia, senza risvolti curativi - si elencano in particolare il taglio della coda o delle orecchie, la rescissione delle corde vocali e l’asportazione di unghie o denti. Unica eccezione ai divieti di cui in precedenza saranno gli interventi volti a impedire la riproduzione degli animali, o quelli che un veterinario giudicherà necessari per ragioni di medicina veterinaria o nell’interesse di un determinato animale.

Per quanto concerne gli interventi suscettibili di arrecare particolare dolore all’animale, essi dovranno essere effettuati esclusivamente in anestesia e da un veterinario, mentre è richiesto, per gli interventi non richiedenti anestesia, che siano praticati da una persona comunque competente.

L’uccisione di un animale da compagnia potrà essere praticata solo da un veterinario o da altra persona competente, ad eccezione di casi di urgenza nei quali si debba porre fine alle sofferenze di un animale. Principio-guida di ogni decisione è il minimo di sofferenze da arrecare all’animale, e il metodo prescelto dovrà consistere in una iniziale somministrazione anestetica profonda, seguita da un procedimento che provochi la morte in maniera assolutamente certa. Saranno comunque vietati metodi quali l’annegamento o l’asfissia, ovvero l’utilizzazione di veleni o droghe e anche l’uccisione mediante scariche elettriche, qualora non garantiscano la perdita di coscienza dell’animale prima della morte.

Gli articoli 12 e 13 riguardano le misure rivolte agli animali randagi, nei confronti dei quali sarà possibile adottare le misure necessarie a ridurne il numero qualora rappresenti un problema: tuttavia tali misure non dovranno causare se non il livello minimo di sofferenze fisiche e morali all’animale, tanto rispetto alla cattura che in ordine al mantenimento e alla soppressione del medesimo. E’ inoltre previsto un impegno (attenuato) delle Parti a considerare la possibilità di procedere all’identificazione permanente dell’animale.

E’ però previsto che si potrà fare eccezione ai principi appena elencati in materia di cattura, mantenimento e soppressione degli animali, qualora ciò si renda indispensabili nell’ambito di piani governativi di controllo delle malattie.

L’articolo 14 impegna le Parti allo sviluppo di programmi di informazione e di istruzione per diffondere nei confronti dei soggetti interessati, individuali e collettivi, le disposizioni e i principi della Convenzione in oggetto. In particolare si dovrà richiamare l’attenzione di scoraggiare l’utilizzazione degli animali da compagnia come mero premio od omaggio, come anche il loro acquisto superficiale e lo sviamento di animali selvatici al rango di animali da compagnia.

Gli articoli 15 e 16 concernono rispettivamente le consultazioni multilaterali tra le Parti della Convenzione e le procedure di emendamento della medesima. Dopo cinque anni successivi all’entrata in vigore della Convenzione e in seguito ogni cinque anni  - e comunque ogni volta che ne faccia richiesta la maggioranza delle Parti - si terranno consultazioni in seno al Consiglio d’Europa sull’attuazione, la revisione o l’estensione della Convenzione. Ciascuna consultazione si concluderà con la presentazione di un rapporto al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa.

Infine, gli articoli 17-23 sono dedicati alle consuete clausole finali della Convenzione, alla quale è aperta la firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, il cui Segretario Generale ne è altresì il depositario. E’ però previsto che dopo l’entrata in vigore il Comitato dei Ministri potrà invitare uno Stato membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla Convenzione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Nella seduta del 12 novembre, l’Assemblea aveva disposto il rinvio in Commissione del testo licenziato dalle Commissioni (AC 2836-A) a seguito delle esigenze di approfondimento espresse dai relatori e riferite in particolare all’articolo 3.

Il testo di tale disposizione è stato modificato nel corso del nuovo esame in sede referente presso le Commissioni riunite (cfr. infra).

Il disegno di legge si compone di otto articoli, di cui il primo, il secondo e l’ottavo riportano le consuete disposizioni sull’autorizzazione alla ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, sull’esecuzione di essa e sull’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, prevista il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Gli articoli 3 e 4 del disegno di legge contengono norme penali.

L’articolo 3 novella gli artt. 544-bis e 544-ter del codice penale (introdotti dalla legge 20 luglio 2004, n. 189, Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate).

In particolare, il delitto di uccisione di animali (art. 544-bis) - punito con la reclusione da 3 a 18 mesi - è modificato attraverso l’eliminazione del requisito della crudeltà nell’uccisione. La fattispecie si realizza dunque quando chiunque cagiona, senza necessità, la morte di un animale.

Il delitto di maltrattamento di animali (art. 544-ter) è integralmente riscritto. In particolare, rispetto alla formulazione attuale, il disegno di legge:

§       elimina il requisito della crudeltà nella condotta; anche in questo caso è sufficiente l’assenza di necessità (comma 1);

§       aumenta la pena prevedendo la reclusione da 3 a 15 mesi o la multa da 3.000 a 18.000 euro (in luogo dell’attuale reclusione da 3 mesi a un anno o multa da 3.000 a 15.000 euro) (comma 1);

§       prevede l’applicazione della medesima pena anche quando l’animale è sottoposto al taglio o all'amputazione della coda o delle orecchie, alla recisione delle corde vocali, all'asportazione delle unghie o dei denti ovvero ad altri interventi chirurgici destinati a modificarne l'aspetto o finalizzati a scopi non terapeutici (comma 2).

Nel corso del nuovo esame in sede referente è stata riformulata la causa di non punibilità prevista dal quarto comma (nel primo testo licenziato dalle Commissioni operante nel caso di interventi non terapeutici eseguiti da un veterinario per impedire la riproduzione dell’animale, per ragione di medicina veterinaria o nell’interesse dell’animale medesimo).

In base alla nuova formulazione, la punibilità è esclusa – oltre che, come nel testo originario del disegno di legge per gli interventi chirurgici eseguiti da un veterinario per scopi terapeutici o per impedire la riproduzione dell’animale - anche quando l'intervento è considerato dal medico veterinario utile al benessere di un singolo animale, nei casi stabiliti da apposito regolamento.

La disposizione introduce anche un articolo aggiuntivo alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale al fine di prevedere le modalità e i tempi di adozione del regolamento (emanato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sentita la Federazione nazionale degli ordini dei veterinari italiani e trasmesso alle Camere per il parere)

L’articolo 4 prevede una nuova fattispecie penale, il traffico illecito di animali da compagnia. La disposizione sanziona con la reclusione da 3 mesi a un anno, e con la multa da 3.000 a 15.000 euro chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce in Italia animali da compagnia privi di certificazioni sanitarie e di sistemi di identificazione individuale (passaporto individuale, ove richiesto) ovvero, una volta introdotti nel territorio nazionale, li trasporta, cede o riceve. La pena è aumentata se gli animali:

§       hanno un’età inferiore a 12 settimane;

§       provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.

Per la definizione di animale da compagnia la disposizione richiama l’allegato I, parte A del regolamento comunitario n. 998 del 2003 (cani e gatti).

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, il disegno di legge prevede la confisca dell’animale, nonché la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività e, in caso di recidiva, l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

Gli articoli da 5 a 7 prevedono illeciti amministrativi, individuano le relative sanzioni e definiscono il procedimento di applicazione delle stesse.

In particolare, l’articolo 5 prevede che laddove il traffico illecito di animali da compagnia non integri gli estremi della fattispecie penale (ad esempio perché la condotta non è reiterata né svolta con attività organizzate), l’autore della condotta sia soggetto alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

§       da 100 a 1.000 euro per ogni animale introdotto privo di sistemi di identificazione individuale (comma 1);

§       da 500 a 1.000 euro per ogni animale introdotto in violazione della legge, salva la possibile regolarizzazione (comma 2) ovvero per chiunque trasporti, ceda o riceva animali introdotti illegalmente (comma 3);

§       da 1.000 a 2.000 euro per ogni animale introdotto o trasportato di età inferiore a 12 settimane o proveniente da zone sottoposte a misure restrittive (comma 4).

L’articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative accessorie, secondo il seguente schema:


Soggetto

Condotta

Sanzione

Trasportatore o titolare di azienda commerciale

Commissione, nel periodo di tre anni, di tre violazioni dell’articolo 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia)

Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da uno a tre mesi

Se due violazioni sono commesse in un intervallo inferiore ai tre mesi

Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per tre mesi

Commissione, nel periodo di tre anni, di cinque violazioni dell’articolo 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia)

Revocadell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.

In tal caso non può essere conseguita un’altra autorizzazione per l’esercizio della medesima attività prima di dodici mesi

Titolare di azienda commerciale

Commissione, nel periodo di tre anni, di tre violazioni dell’articolo 13-bis, c. 3, d.lgs. 28/1993 (in materia di scambi intracomunitari di animali, inottemperanza da parte dell'operatore registrato o convenzionato agli obblighi contratti con la registrazione o con la convenzione).

Sospensione dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività da uno a tre mesi

Se due violazioni sono commesse in un intervallo inferiore ai tre mesi

Sospensionedell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per tre mesi

Commissione, nel periodo di tre anni, di cinque violazioni dell’articolo 13-bis, c. 3, d.lgs. 28/1993.

 

Revocadell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività.

In tal caso non può essere conseguita un’altra autorizzazione per l’esercizio della medesima attività prima di dodici mesi

 

L’articolo 7 delinea il procedimento per l’applicazione delle sanzioni amministrative, richiamando la disciplina generale contenuta nella legge n. 689 del 1981 e individuando quali autorità competenti all’irrogazione delle sanzioni il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le regioni e province autonome per gli aspetti di propria competenza.

La disposizione, inoltre, prevede che laddove gli illeciti previsti dall’art. 5 (Introduzione illecita di animali da compagnia) siano commessi utilizzando un veicolo immatricolato all’estero, si applichi l’art. 207 del codice della strada, che consente al trasgressore un pagamento immediato in misura ridotta ovvero, previo versamento di una cauzione, il pagamento successivo. Se la cauzione non viene versata sono disposti il fermo amministrativo del veicolo e il ricovero degli animali in un luogo che ne garantisca il benessere, a spese del responsabile della trasgressione.

Infine, l’articolo 7 dispone che ogni due anni l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie sia aggiornata in base agli indici ISTAT

 

 


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File: es0322c.doc



[1]   Si ricorda che progetti di legge di iniziativa parlamentare per l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione in commento erano stati presentati nella XIII e nella XV Legislatura, rispettivamente per iniziativa del Sen. Speroni e dell’On. Mellano. In entrambi casi l’iter dei due progetti di legge non è andato oltre la fase dell’assegnazione in sede referente.

[2]   Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo.