Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con gli Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa - A.C. 2552 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 2552/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 210
Data: 28/09/2009
Descrittori:
DIFESA NAZIONALE   EMIRATI ARABI UNITI
INDUSTRIA DEGLI ARMAMENTI   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

28 settembre 2009

 

n. 210/0

Accordo con gli Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione
nel settore della difesa

A.C. 2552

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di rafitica

2552

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Dubai il 13 dicembre 2003

Iniziativa

Governativa

Iter al Senato

Numero di articoli del disegno di legge di ratifica

4

Date:

 

trasmissione alla Camera

25 giugno 2009

assegnazione

6 luglio 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, IV, V, e X

Oneri finanziari

 

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo tra Italia ed Emirati Arabi Uniti sulla cooperazione nel settore della difesa, firmato a Dubai il 13 dicembre 2003 – il cui disegno di legge di autorizzazione alla ratifica (A.S. 1500) è stato approvato il 24 giugno 2009 -, si inserisce nel quadro degli accordi di cooperazione in campo militare che in tempi recenti il Ministero della difesa italiano ha sempre più frequentemente concluso su base sia bilaterale sia multilaterale, nell'intento di favorire il processo di ammodernamento dello strumento militare, dando altresì un impulso allo sviluppo dell'industria della difesa. La stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge di ratifica dell’Accordo sottolinea come la conclusione di intese internazionali in questo particolare settore acquista una speciale valenza politica, in considerazione degli interessi di tipo strategico e degli obiettivi di stabilità perseguiti dal nostro paese, soprattutto in determinate aree geografiche come quella mediorientale, in cui sono situati gli Emirati Arabi Uniti.

Dal punto di vista strutturale, l’Accordo si compone di un breve preambolo e di dodici articoli.

L’articolo 1 enuncia lo scopo dell’Accordo, mentre ai sensi dell’articolo 2, la concreta attuazione dell’Accordo è affidata a un Comitato di cooperazione, da riunire regolarmente in ciascuno di due Paesi.

All’articolo 3 sono elencate le questioni su cui le Parti intendono attuare gli obiettivi stabiliti dall’accordo: attività addestrative, esportazione e importazione di armamenti, industria della difesa (ma anche “altri materiali” – non meglio specificati – e “ricerca scientifica”), sanità e sport militare, operazioni umanitarie e di peace-keeping, questioni ambientali in relazione alle attività militari, e ogni altro settore che le Parti vogliano successivamente concordare.

La cooperazione fra le parti si avvarrà di diversi strumenti, tra i quali: visite ufficiali e riunioni, scambi di visite a navi, aerei e unità militari delle due Parti, corsi di addestramento e manovre militari (articolo 4).

L’articolo 5 riguarda la promozione degli scambi di materiali d’armamento in un’ampia gamma di tipologie aree e terrestri, inclusi i relativi munizionamenti, nonché in tutta una serie di sistemi tecnologici di comunicazione e per la guerra elettronica; tali scambi potranno avvenire per opera delle due Amministrazioni statuali, o anche di privati debitamente autorizzati. La disposizione, agevolando l’applicazione delle procedure relative al controllo ed alle attività connessi con gli armamenti, intende favorire il reciproco approvvigionamento di materiali di interesse delle rispettive Forze armate attraverso “operazioni direttamente fra le Parti o fra aziende private autorizzate”.

Nella relazione illustrativa del Governo viene precisato che l’art. 5 in esame costituisce un’apposita intesa governativa, ai sensi della legge 9 luglio 1990, n. 185, che disciplina l’esportazione dei materiali di armamento.

Si ricorda che gli artt. 9, c. 4 e 11, c. 5, della legge n. 185 del 1990  prevedono, rispettivamente, procedure di autorizzazione alle trattative e procedure di autorizzazione all’esportazione e all’importazione semplificate con riferimento alle operazioni di interscambio contemplate da “apposite intese governative”. Le “apposite intese governative” sono state più nel dettaglio disciplinate dall’art. 5 del DPCM 14 gennaio 2005, n. 93, che reca il regolamento di attuazione della legge n. 185 del 1990.

I costi di attuazione dell’Accordo inerenti alla permanenza sul territorio dell’altra Parte saranno sostenuti (articolo 6) dalla Parte inviante, mentre le Parti potranno eventualmente concordare le clausole di finanziamento relative a programmi addestrativi a lungo termine.

L’articolo 7 concerne la competenza giurisdizionale sul personale ospite nel quadro della collaborazione prevista dall’Accordo in esame: fermo restando il principio del rispetto dell’ordinamento giuridico del Paese ospitante, per quanto invece concerne le violazioni della disciplina militare, previo esame congiunto dei vari casi, le infrazioni commesse da personale della Parte inviante verranno punite da quest’ultimo Paese, in base alla propria legislazione.

L’articolo 8 disciplina il trattamento di informazioni, documenti e materiali che le Parti potranno scambiarsi nello svolgimento delle attività di cooperazione militare. È garantito l’uso esclusivo di tali informazioni e materiali per gli scopi previsti dall’Accordo; nonché un trattamento di riservatezza non inferiore a quello accordato alle medesime informazioni dall’ordinamento del Paese di origine delle stesse. Il trasferimento a terzi di informazioni, documenti e materiali per la difesa è soggetto alla preventiva approvazione scritta della Parte cedente, salvo diverse intese tra le Parti.

Si osserva come quest’ultima previsione, almeno per quanto riguarda i materiali per la difesa, rappresenti una deroga a quanto previsto dall’art. 5 del  DPCM n. 93 cit., ai sensi del quale nelle “apposite intese governative” i rispettivi Governi devono impegnarsi “a non riesportare il materiale acquisito a Paesi terzi senza il preventivo benestare del Paese cedente”. L’art. 8 in esame prevede invece che, sulla base di “intese tra le parti”, si possa derogare a tale principio.

Gli articoli 9-12, infine, recano le clausole finali di rito: l’Accordo potrà essere emendato con il consenso di entrambe le Parti, e in caso di controversie sull’interpretazione o l’applicazione di esso si ricorrerà alla procedura amichevole, e solo se necessario, alle vie diplomatiche. La durata dell’accordo è fissata per un periodo di cinque anni, con possibilità di rinnovo per uguale periodo mediante consenso scritto delle Parti, ciascuna delle quali, d’altronde, avrà la facoltà di notificarne la denuncia all’altra Parte per iscritto, con effetto sei mesi dopo. Le Parti dovranno tuttavia dare corso agli obblighi assunti in costanza di validità dell’Accordo.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame ha per oggetto la ratifica dell’Accordo sulla  collaborazione tra Italia ed Emirati Arabi Uniti nel settore della difesa. Esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo. Si ricorda che il provvedimento è stato approvato dal Senato il 24 giugno scorso.

L’articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del provvedimento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge A.S. 1500 afferma che le disposizioni dell’Accordo che incidono sul bilancio dello Stato sono contenute nell’articolo 2, ove è previsto un Comitato di cooperazione che si riunirà con regolarità nei due Paesi. Ipotizzando quindi l’invio annuale di quattro funzionari negli Emirati per quattro giorni, le spese di missione e di viaggio ammontano a 8.510 euro.

Alla copertura dell’onere finanziario annuo sopra richiamato si provvede, a decorrere dal 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge A.S. 1500 è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN evidenzia la necessità dell'esame parlamentare dell’Accordo ai sensi dell'art. 80 Cost., stante il carattere politico di esso, nonché l’incidenza sull’esercizio della giurisdizione penale in Italia, visto che l’art. 7 prevede casi di giurisdizione delle Autorità della Parte inviante. D'altra parte l'ATN non rileva questioni di incompatibilità con l'assetto costituzionale delle competenze legislative delle autonomie locali, rientrando la materia in oggetto pienamente nelle competenze legislative esclusive dello Stato. Infine, il disegno di legge in esame non contrasta con l'ordinamento comunitario.

L'AIR rileva che il provvedimento in esame non ha effetti su Pubbliche amministrazioni diverse dal Ministero della difesa, né richiede a quest'ultimo l'allestimento di nuove strutture organizzative. L'attuazione dell'Accordo, sempre in base all'AIR, è suscettibile di un positivo impatto su destinatari indiretti nei settori produttivo e commerciale facenti parte dell'industria della difesa e dell'indotto di essa.

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

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