Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi - A.C. 2451
Riferimenti:
AC N. 2451/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 192
Data: 14/07/2009
Descrittori:
ALPI   AMBIENTE
MONTAGNE   RATIFICA DEI TRATTATI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi

A.C. 2451

 

 

 

 

 

 

n. 192

 

 

14 luglio 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

 

 

 

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File: es0225.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dei Protocolli4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  12

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 2451

Titolo del progetto di legge

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri; ambiente

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    Trasmissione alla Camera

19 maggio 2008

§    Assegnazione

26 maggio 2008

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII

Oneri finanziari

 


 

Contenuto dei Protocolli

La Convenzione delle Alpi

La Convenzione per la protezione delle Alpi è finalizzata a garantire una strategia globale per la conservazione delle Alpi, che costituiscono uno dei principali spazi naturali d'Europa, e habitat di molte specie animali e vegetali minacciate. E' stata firmata a Salisburgo nel 1991 da sei paesi dell'arco alpino (Austria, Svizzera, Francia, Germania, Italia e Liechtenstein), nonché da un rappresentante della Commissione europea, e successivamente dalla Slovenia e dal Principato di Monaco. La ratifica della Convenzione da parte italiana è avvenuta con la legge 14 ottobre 1999, n. 403, e la Convenzione è entrata in applicazione per il nostro Paese il 27 marzo 2000.

Con la firma della Convenzione si è concluso un processo negoziale avviato nel 1989 a Berchtesgaden con la prima Conferenza dei Ministri dell'ambiente dei paesi dell'arco alpino, dove era stata concordata la "filosofia" di tutela delle Alpi.

La Convenzione, che si configura come un accordo-quadro, fissa gli obiettivi per una corretta politica ambientale, per la salvaguardia delle popolazioni e delle culture locali e per l'armonizzazione tra gli interessi economici e la tutela del delicato ecosistema alpino, stabilendo i criteri cui dovrà ispirarsi la cooperazione fra i paesi interessati, in ottemperanza ai principi della prevenzione, della cooperazione e della responsabilità di chi causa danni ambientali. A tali fini, le Parti si impegnano ad assumere misure adeguate, anche attraverso la successiva adozione di specifici Protocolli - dei quali appunto con il provvedimento in esame si chiede l'autorizzazione alla ratifica – come viene specificato nell’articolo 2 della Convenzione medesima.

Numerosi i settori nei quali le Parti si sono impegnate a collaborare nella direzione della messa in atto di una politica globale che garantisca la conservazione e la protezione dell’area alpina.  La conservazione dell'equilibrio ambientale è considerata strettamente connessa al mantenimento della popolazione residente nelle forme tradizionali di insediamento; a tal fine la Convenzione impone la garanzia delle necessarie infrastrutture nonché le condizioni economiche che evitino il progressivo spopolamento delle aree alpine, anche attraverso la pianificazione territoriale.

Nello stesso tempo gli insediamenti e lo sviluppo economico vanno resi compatibili con le esigenze di tutela ambientale, riducendo le emissioni inquinanti, a tutela della qualità dell'aria, impiegando tecniche agricole che rispettino il suolo e salvaguardando la qualità delle acque e dei sistemi idrici. La tutela del paesaggio comporta la necessità di proteggere gli ecosistemi locali, al fine di mantenere e ripristinare le caratteristiche del paesaggio alpino.

La Convenzione si pone altresì l'obiettivo di promuovere e salvaguardare l'agricoltura di montagna e la silvicoltura, al fine di assicurare l'interesse della collettività in armonia con l'ambiente. Nel campo del turismo, è prevista la limitazione delle attività che danneggiano l'ambiente, anche attraverso l'istituzione di zone di rispetto.

Il settore dei trasporti è preso in considerazione con il fine di ridurre gli effetti nocivi ed i rischi derivanti dal traffico a livelli tollerabili per l'uomo, la fauna, la flora ed il loro habitat, favorendo il trasferimento su rotaia in particolare dei trasporti di merci e realizzando infrastrutture adeguate, senza discriminazioni di nazionalità.

Per quanto riguarda l'energia, obiettivo della Convenzione è di ottenere forme di produzione, distribuzione ed utilizzazione dell'energia compatibili con l'ambiente, e di promuovere il risparmio energetico. Anche la raccolta, il riciclaggio ed il trattamento dei rifiuti dovranno avvenire in forme adeguate, favorendo la prevenzione nella produzione di rifiuti.

Il contenuto dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi

I nove Protocolli alla Convenzione per la protezione delle Alpi, di cui possono divenire Parti solo gli Stati che sono già Parti della Convezione, sono stati aperti alla firma in momenti differenti; i Protocolli sono entrati in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate ai singoli Protocolli a decorrere da tre mesi dopo il giorno in cui almeno tre Stati avevano depositato il proprio strumento di ratifica.

Gli unici Stati a non avere ancora ratificato alcun Protocollo sono l’Italia e la Svizzera[1].

 

I tre Protocolli sulla pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile, sulla protezione della natura e del paesaggio e sull’agricoltura di montagna sono stati aperti alla firma il 20 dicembre 1994, nel corso della III Conferenza delle Alpi di Chambéry (Francia).

Il Protocollo nell’ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile prevede  l'elaborazione di diversi strumenti di pianificazione a livello locale, capaci di combinare gli aspetti dello sviluppo con il rispetto e la valorizzazione dell'ambiente, consentendo uno sviluppo regionale che offra serie opportunità di lavoro alle popolazioni interessate.

Nelle zone rurali i piani e i programmi dovrebbero in ogni caso assicurare terreni adatti all’agricoltura, alla silvicoltura e alla pastorizia e migliorare le caratteristiche del territorio in funzione della difesa dai rischi naturali.

Nelle aree maggiormente urbanizzate i piani determineranno una combinazione equilibrata e misurata delle aree adatte all’urbanizzazione con quelle destinate alla conservazione e alla gestione di spazi verdi nei centri abitati; si dovrà inoltre avere come obiettivo la conservazione delle forme urbanistiche caratteristiche dei vari luoghi.

Naturalmente i programmi di pianificazione prevedono l'istituzione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché delle altre risorse naturali vitali.

Nel campo dei trasporti, la programmazione territoriale mirerà a favorire l’uso di mezzi di trasporto compatibili con l’ambiente e a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto, a promuovere il contenimento del traffico e la diffusione sempre maggiore del trasporto pubblico non solo per la popolazione residente, ma anche per i turisti.

 

L’obiettivo principale del Protocollo sulla protezione della natura e tutela del paesaggio consiste nello stabilire norme internazionali volte a proteggere, curare e ripristinare, se necessario, la natura e il paesaggio nel territorio alpino, in modo da assicurare: l'efficienza funzionale degli ecosistemi; la conservazione degli elementi paesaggistici e delle specie animali e vegetali selvatiche insieme ai loro habitat naturali; la capacità rigenerativa e la produttività delle risorse naturali; la diversità, la peculiarità e la bellezza del paesaggio naturale e rurale.

Ai fini dell’attuazione del Protocollo, le Parti contraenti sono tenute a rispettare alcuni impegni fondamentali che prevedono, in particolare, la cooperazione a livello internazionale per il rilevamento cartografico, la delimitazione, la gestione e il controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e rurale meritevoli di protezione; la definizione di modelli, programmi e/o piani paesaggistici; la ricerca scientifica e l’adozione di ogni altra misura finalizzata alla protezione delle specie animali e vegetali selvatiche. Le Parti si impegnano inoltre a promuovere la cooperazione transfrontaliera nell’ambito della tutela dello stato naturale e del paesaggio a livello sia regionale che locale. Spetta poi a ciascuna Parte stabilire, nell’ambito istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione fra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati.

È previsto che le aree protette esistenti vengano conservate, gestite e, dove necessario, ampliate; ove possibile, devono esserne istituite di nuove, come ad esempioiparchi nazionali.

Il controllo del rispetto degli obblighi sanciti dal Protocollo è effettuato dal Comitato permanente istituito dalla Convenzione, sulla base di un resoconto periodico, in cui le Parti contraenti riferiscono in merito alle misure adottate in attuazione degli impegni assunti.

 

Il Protocollo sull'agricoltura di montagna prevede principalmente di incentivare l’agricoltura di montagna, considerando le peculiari condizioni delle zone montane nell’ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale e rurale.

L'attività agricola deve essere condotta in modo compatibile dal punto di vista ambientale, se possibile recuperando anche elementi del paesaggio già compromessi, ma in ogni caso assicurando la conservazione di quelli esistenti (boschi, argini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro razionale utilizzazione. Parte integrante dell'attenzione all'ambiente e al paesaggio è costituita dalla conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, continuando a incentivare l'uso di metodi e materiali caratteristici di costruzione. La silvicoltura ecocompatibile può costituire un'importante fonte integrativa del reddito nelle zone montane.

L'agricoltura e l'allevamento nelle zone montane dovranno continuare a rivestire carattere estensivo, e i relativi prodotti dovranno essere maggiormente valorizzati, in quanto tipici di un particolare ambiente.

Il mantenimento delle necessarie strutture agricole, pastorizie e forestali, sostenuto da adeguata ricerca e assistenza tecnica, è un presupposto irrinunciabile al mantenimento della biodiversità (e quindi della tipicità) vegetale e animale nell'arco alpino.

La difesa della specificità e della tipicità dei prodotti può a sua volta consentire di creare condizioni di commercializzazione favorevoli ai prodotti dell’agricoltura e dell'allevamento di montagna anche sui mercati internazionali, con l'impatto favorevole prevedibile per la creazione di marchi di denominazione di origine o di garanzia della qualità.

 

Il Protocollo sulle foreste montane è stato aperto alla firma il 27 febbraio 1996, nel corso della IV Conferenza delle Alpi di Brdo (Slovenia) e non risulta firmato dalla sola Unione europea.

Esso contempla in generale la predisposizione delle strutture di base per la  pianificazione forestale, mantenendo le funzioni protettive delle foreste di alta quota e la loro rilevanza dal punto di vista economico ed ecologico. Nel Protocollo sulle foreste montane le Parti contraenti si impegnano a istituire riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti, nonché ad apprestare gli strumenti di finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

 

I Protocolli sull'energia, la difesa del suolo e il turismo sono stati aperti alla firma il 16 ottobre 1998, nel corso dei lavori della V Conferenza delle Alpi svoltasi a Bled (Slovenia). Anche questi tre Protocolli non risultano firmati dall’Unione europea.

 

Il Protocollo sull'energia ha l’obiettivo di migliorare la compatibilità ambientale dell’utilizzo dell’energia nell'arco alpino, anche mediante i risparmi ottenuti con l'utilizzazione razionale dell’energia. Sono pertanto previste misure ad ampio raggio, come l'estensione della coibentazione degli edifici e l’ottimizzazione dei rendimenti degli impianti termici di riscaldamento; l'accrescimento di efficienza dei sistemi di distribuzione del calore e degli impianti di climatizzazione; controlli ravvicinati volti alla  riduzione delle emissioni dannose degli impianti termici; il ricorso a processi tecnologici avanzati per l’utilizzazione e la trasformazione dell’energia; l'abbandono progressivo del sistema della forfettizzazione nel calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda sì da moderare i relativi consumi; la progettazione secondo nuovi schemi di edifici che possano servirsi di tecnologie a basso consumo energetico; la promozione e l’attuazione di piani energetici a livello comunale e locale.

La preferenza viene accordata alle fonti energetiche rinnovabili, e in zona alpina questo significa anzitutto agli impianti idroelettrici: questi però devono rispettare la funzione ambientale dei corsi d’acqua e l‘integrità del paesaggio, consentendo a fiumi e torrenti la conservazione di flussi idrici minimi, come verranno definiti, ed evitando comunque eccessive oscillazioni nel livello delle acque, anche in funzione delle possibilità migratorie della fauna. Oltre alla possibilità di introdurre misure di sostegno della concorrenzialità di impianti idroelettrici esistenti, il Protocollo promuove la salvaguardia del regime idrico nelle zone di vincolo idropotabile e nelle aree protette in generale.

Per quanto riguarda l’energia da combustibili fossili, devono essere utilizzate le migliori tecnologie disponibili, e in caso di sostituzione di impianti si deve tendere a  passare alle energie rinnovabili. Nel trasporto e nella distribuzione di energia è prevista la razionalizzazione e l’ottimizzazione delle infrastrutture esistenti, tenendo conto delle esigenze di tutela ambientale. In ogni caso dovrà affermarsi la prassi della valutazione di impatto ambientale delle infrastrutture e degli impianti per l'energia, nonché la consultazione con altri Stati in caso di possibili effetti transfrontalieri delle pratiche adottate.

 

Il Protocollo sulla difesa del suolo prevede anzitutto che i terreni meritevoli di protezione vengano inclusi nelle aree protette, vista l'indubbia rilevanza ambientale della loro buona conservazione. In generale il Protocollo raccomanda  un uso contenuto del terreno e del suolo, nonché delle risorse minerarie e delle attività estrattive.

Particolare attenzione verrà posta alla conservazione dei suoli nelle zone umide e nelle torbiere, come anche delle aree alpine a rischio d’erosione. Le Parti contraenti si impegnano ad applicare appropriate pratiche di coltivazione, pastorizia e silvicoltura, nelle quali anche l’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci deve seguire standard corretti.

Come è chiaro, le pratiche silvicolturali avranno speciale importanza nella difesa del suolo; andranno inoltre contenuti per quanto possibile gli effetti negativi causati dalle attività turistiche sul suolo alpino, sottraendo ad esse i terreni già compromessi.

Non ultimo, si dovrà valutare in un contesto di compatibilità ambientale anche l’impiego di sostanze antisdrucciolo, e avviare il recupero dei suoli contaminati e delle aree contaminanti dismesse.

 

Il Protocollo sul turismo persegue l’obiettivo generale di contribuire ad uno sviluppo sostenibile del territorio alpino grazie ad un turismo rispettoso dell’ambiente, impegnando le Parti ad adottare specifici provvedimenti e raccomandazioni che non trascurino gli interessi né della popolazione locale né dei turisti. Le Parti contraenti intendono inoltre promuovere una maggiore cooperazione a livello internazionale tra le rispettive istituzioni competenti, dando particolare rilievo alla valorizzazione delle aree di confine e coordinando le attività turistiche e ricreative che tutelino l’ambiente. L’elaborazione e la realizzazione di linee guida, di programmi di sviluppo e di piani settoriali è mirata alla promozione di uno sviluppo turistico sostenibile, cioè adeguato alle peculiarità dell’ambiente e alle risorse disponibili della località o della regione interessata. Allo scopo di contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche del territorio alpino, saranno privilegiati i provvedimenti a favore dell’innovazione e della diversificazione dell’offerta turistica. Le Parti favoriscono a tal fine lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d’azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo dell’offerta. Sono previste anche misure di pianificazione dei flussi turistici, in particolare nelle aree protette. Al fine di attuare una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche, le Parti contraenti si impegnano a delimitare zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici. Per quanto concerne gli impianti di risalita, le nuove autorizzazioni e concessioni saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione di quelli fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate. In particolare nelle aree protette occorre definire anche una politica di controllo delle attività sportive all’aperto.

Oltre a provvedimenti mirati ad uno sviluppo equilibrato delle regioni e delle aree economicamente deboli, allo scaglionamento delle vacanze e all’incentivazione di progetti innovativi, il Protocollo intende promuovere anche la collaborazione tra turismo, agricoltura, silvicoltura e artigianato, nell’ottica di creare nuovi posti di lavoro. Allo scopo di promuovere la formazione e l’aggiornamento, si raccomanda infine alle Parti contraenti di dar luogo a indirizzi formativi originali che combinino insieme turismo ed ecologia, come ad esempio “animatori ecologici”, “responsabili della qualità delle stazioni turistiche”, “assistenti turistici per persone disabili”.

 

I Protocolli sui trasporti e sulla composizione delle controversie sono stati aperti alla firma il 31 ottobre 2000 nel corso della VI Conferenza delle Alpi di Lucerna. Entrambi i Protocolli non risultano firmati dall’Unione europea.

 

Il Protocollo sulla composizione delle controversie ha il compito di colmare una lacuna della Convenzione base, che in effetti non ha previsto particolari meccanismi in caso di divergenti interpretazioni, fra le Parti, delle disposizioni di essa o dei Protocolli successivi. Tali controversie dovranno in primis essere risolte mediante consultazioni tra le Parti in disaccordo: qualora ciò non conduca a risultati concreti entro sei mesi, una delle Parti potrà attivare una procedura arbitrale. Il relativo tribunale sarà composto di due membri designati ciascuno dalle due Parti in disaccordo: questi poi nomineranno, d'accordo tra loro, il presidente del collegio. Le Parti, o una di esse, potranno intervenire nella causa, e il tribunale potrà anche indicare eventuali misure cautelari; le Parti agevoleranno il lavoro del tribunale fornendo documenti e permettendo l'audizione di testimoni o esperti. Il lodo motivato del tribunale, che non potrà essere pronunciato più tardi di un anno dalla costituzione dello stesso, è definitivo e vincolante per le Parti.

 

Il Protocollo sui trasporti, le cui trattative sono iniziate nel 1994, ha presentato particolari difficoltà nella messa a punto del testo, in considerazione della delicatezza degli aspetti economici e ambientali che esso riveste, concernendo una regione di passaggio come quella alpina.

Il Protocollo mira a un coordinamento dello sviluppo integrato dei sistemi di trasporto transfrontalieri nell'arco alpino; un particolare rilievo assume lo sviluppo del trasporto intermodale, giacché esso permette anche un maggior rispetto dell'ambiente, adattando i trasporti a quest'ultimo e non viceversa. Si sostiene inoltre che le esternalità di costo vanno imputate a chi ne è causa, e ciò nel contesto di un tentativo di riduzione del volume complessivo dei trasporti; non meno importante è la previsione del progressivo passaggio a una fiscalità che favorisca i mezzi di trasporto a minore impatto ambientale.

Un'altra preoccupazione del Protocollo è la realizzazione di opere di protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali, speculare a quella della tutela dell'ambiente naturale e umano dall'impatto dei trasporti. 

Nei trasporti pubblici occorre anzitutto il potenziamento di sistemi di trasporto eco-compatibili: pertanto le strutture e le infrastrutture ferroviarie devono essere migliorate intorno a grandi progetti transalpini, che oltre agli assi principali terranno nel debito conto anche gli altri punti della rete e i vari terminali. Di vitale importanza ecologica è ovviamente il passaggio su rotaia del trasporto merci nell'arco alpino.

In materia di trasporti stradali, l’articolo 11 del Protocollo fissa l’impegno delle parti contraenti ad astenersi dalla costruzione di strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino, mentre solo in ben precise condizioni è consentita quella per il trasporto tra zone diverse dell'arco alpino.

Come riportato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge originario (A.S. 1474), in occasione della discussione svoltasi in sede comunitaria, il Governo italiano ha ottenuto che la sottoscrizione della Convenzione fosse accompagnata da una dichiarazione interpretativa mirante a chiarire la portata degli articoli 8 (Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale) ed 11 (Trasporto su strada).

In quella sede il Consiglio e la Commissione hanno confermato che i il contenuto del Protocollo sui trasporti è conforme all’acquis comunitario e non impone alcun obbligo giuridico supplementare. “Conformemente alle rispettive competenze – prosegue la dichiarazione - la Commissione e gli Stati membri garantiranno che le misure adottate ai fini dell’attuazione del protocollo sono e saranno coerenti non solo con il protocollo ma anche con le altre disposizioni pertinenti del diritto comunitario e con lo spirito della politica in materia dei trasporti dell’UE definita negli strumenti pertinenti comunitari, fra cui la direttiva sull’Eurobollo, gli orientamenti RTE ed il regolamento ‘Marco Polo’”.

Il traffico aereo deve a sua volta ridurre il proprio impatto ambientale e acustico. I trasporti pubblici debbono comunque essere privilegiati per i collegamenti con le numerosissime stazioni turistiche della regione alpina, e si contempla anche la creazione di zone a bassa intensità di traffico o perfino vietate al traffico.

Il Protocollo auspica infine lo stabilimento di un sistema di monitoraggio dell'interazione trasporti-ambiente.

Come nel passato (v. infra), anche nella presente legislatura la questione di maggior problematicità è rappresentata dall’articolo 11 del Protocollo Trasporti.Al riguardo si segnala che, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato (A.S. 1474), la Commissione 8a (Lavori pubblici, comunicazioni), nella seduta del 5 maggio 2009, ha fornito alla Commissione esteri un parere favorevole con un'osservazione volta ad auspicare che l'articolo 11, comma 1, del Protocollo trasporti - che prevede il divieto di costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino - venga interpretato nel senso che tale divieto non si applichi alle grandi opere stradali di interesse transnazionale.


 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge governativo, di autorizzazione alla ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi (A.C. 2451), consta di tre articoli.

I commi 1 e 2 dellarticolo 1 autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l’esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi analiticamente elencati al comma 1 medesimo.

Il comma 3 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall’articolo 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino. Mediante delibere della Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, di cui all’articolo 8 del Decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati i rapporti e il coordinamento tra la Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino e la Conferenza Unificata.

 

L’articolo 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 403, Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione delle Alpi, con allegati e processo verbale di modifica del 6 aprile 1993, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991 ha delegato al Ministero dell'ambiente l'attuazione della Convenzione; il Ministero agirà d'intesa con altri Dicasteri interessati a specifici Protocolli attuativi, nonché con la Consulta Stato-regioni dell'arco alpino. Questo organismo, istituito appunto dalla legge 403/1999, include i presidenti (o gli assessori delegati) delle Regioni e Province autonome dell'arco alpino; un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome; due rappresentanti dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM); due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); due rappresentanti dell'Unione delle province d'Italia (UPI); il sottosegretario delegato per ognuna delle seguenti amministrazioni: Ministero dell'ambiente, Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Ministero per le politiche agricole, Ministero dei trasporti e della navigazione, Ministero dei lavori pubblici, Ministero dell'interno, Ministero per i beni e le attività culturali, Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.

La Consulta - alla quale è demandato il compito di individuare le strutture amministrative locali che dovranno attuare la Convenzione e i Protocolli specifici -viene convocata periodicamente dalla Conferenza Stato-regioni. Alla Consulta Stato-regioni dell'arco alpino dovranno essere sottoposti i Protocolli, nella fase di negoziazione, prima della loro approvazione in sede internazionale.

 

Per quanto invece concerne la Conferenza Unificata Stato-Regioni, Città e Autonomie Locali, essa è stata istituita dal d. lgs. 28 agosto 1997, n. 281, che ne ha definito anche la composizione, i compiti e le modalità organizzative ed operative (articoli 8 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281).

La Conferenza Unificata, sede congiunta della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, opera al fine di:

1.         favorire la cooperazione tra l'attività dello Stato e il sistema delle autonomie;

2.         esaminare le materie e i compiti di comune interesse.

E' competente in tutti casi in cui Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, ovvero la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali sono chiamate ad esprimersi su un medesimo oggetto (art. 9, comma 2, del d. lgs. 281/1997).

In particolare, la Conferenza Unificata:

·            consente alle Regioni, alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane di partecipare alle scelte del Governo, nelle materie di comune interesse;

·            approfondisce le questioni politico-amministrative più rilevanti per il sistema delle Autonomie;

·            esamina i provvedimenti iscritti all'ordine del giorno delle sedute, su richiesta del Governo o dei Ministri competenti, quando ciò sia previsto da legge, ovvero, quando lo si ritenga opportuno, a seguito di richiesta delle Regioni, dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM , del Governo o dei Ministri.

La Conferenza Unificata costituisce la sede per l'attuazione dell'intesa inter-istituzionale tra Stato-Regioni ed Enti locali per l'attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione (Accordo del 20 giugno 2002 - Rep. n.576).

 

L’articolo 2 quantifica l’onere del provvedimento, valutato in 445.000 per l'anno 2009 e individua la relativa copertura finanziaria nel bilancio 2009-2011 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge presentato al Senato (A.S. 1474) presenta anche una relazione tecnica, in base alla quale la somma di 380.000 euro è necessaria per la promozione di progetti pilota nell’ambito di programmi tecnologici sostenibili; la somma di 20.000 euro per la creazione di siti di informazione circa le misure di attuazione dei Protocolli; la somma di 45.000 euro, infine, per la creazione di una banca dati.

 

Oltre che di un’ampia relazione illustrativa, l’A.S. 1474 è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN), nella quale è riportato un amplissimo repertorio ragionato della normativa primaria e secondaria già emanata – tanto a livello nazionale che locale - dal nostro Paese nelle molteplici materie oggetto dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi.

E’ opportuno ricordare che un  disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei nove Protocolli alla Convenzione delle Alpi era già stato presentato al Parlamento nelle scorse due legislature senza riuscire ad ottenere l’approvazione definitiva.

Nella XV legislatura, il progetto di legge d’iniziativa governativa (A.C. 2861) fu discusso alla amera con le tre proposte di origine parlamentare ed adottato come testo base dalla Commissione esteri. L’iter del provvedimento si è fermato nella seduta del 20 dicembre 2007 con la chiusura della discussione generale e la richiesta del gruppo di Forza Italia di rinviare ad altra seduta del seguito dell'esame.

Nella XIV legislatura, dopo essere stato approvato dalla Camera, il Senato aveva modificato il testo del provvedimento per espungere il riferimento al Protocollo trasporti. Il testo così emendato è stato trasmesso alla Camera che però lo ha nuovamente modificato reinserendo la lettera i) soppressa dal Senato (che consentiva, appunto, la ratifica del Protocollo Trasporti). L’iter del disegno di legge si è successivamente interrotto presso la Commissione esteri del Senato.

 

Si segnala altresì che, oltre al disegno di legge governativo, sono state presentati alla Camera altri due progetti di legge di ratifica dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi: si tratta delle proposte di legge Zeller ed altri (A.C. 12) e Froner (A.C. 1298), di identico contenuto.

Le due proposte di legge, all’articolo 1, commi 1 e 2, autorizzano, rispettivamente, la ratifica e l’esecuzione dei Protocolli alla Convenzione delle Alpi.

Il comma 3 dell’articolo 1 stabilisce che lo Stato, le regioni e gli enti locali adotteranno gli atti e le misure previsti dai Protocolli di cui si autorizza la ratifica, mantenendo fermo quanto disposto dall’articolo 3, della legge 14 ottobre 1999 n. 403, circa le attribuzioni della Consulta Stato-regioni dell’Arco alpino.

L’articolo 3 di entrambe le proposte quantifica l’onere del provvedimento, valutato in 462.765 euro annui a decorrere dal 2008 e ne individua la relativa copertura finanziaria (corrispondente riduzione dello stanziamento a carico "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri).

L’articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 



[1]    Dato tratto dal sito internet www.convenzionedellealpi.it , il quale riporta però una avvertenza circa la possibile non completezza delle informazioni in esso contenute. L’informazione sulla mancata ratifica di tutti i Protocolli da parte della Svizzera sembra trovare conferma sul sito www.uvek.admin.ch (Dipartimento dell’ambiente della Confederazione elvetica). Si segnala però che, nel corso della seduta presso l’Aula del Senato del 14 maggio 2009, il Sottosegretario agli Affari esteri, on. Stefania Craxi ha dichiarato che l'Italia è l'unico Paese a non aver ancora provveduto alla ratifica dei protocolli attuativi della Convenzione per la protezione delle Alpi.