Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione sulle doppie imposizioni con la Bielorussia - A.C. 2294
Riferimenti:
AC N. 2294/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 138
Data: 24/03/2009
Descrittori:
BIELORUSSIA   DOPPIA IMPOSIZIONE SUI REDDITI
RATIFICA DEI TRATTATI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS N. 1317/XVI     
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Convenzione sulle doppie imposizioni con la Bielorussia

A.C. 2294

 

 

 

 

 

 

 

n. 138

 

 

 

24 marzo 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Affari esteri

( 066760-4939 / 066760-4172 – * st_affari_esteri@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: es0156.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  13

Iter al Senato

Esame in sede referente

-       III Commissione (Affari esteri, emigrazione)

Seduta del 11 febbraio 2009  19

Seduta del 25 febbraio 2009  23

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 10 febbraio 2009  27

-       2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 10 febbraio 2009  29

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 19 febbraio 2009  31

Seduta del 25 febbraio 2009  33

-       7a Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 17 febbraio 2009  35

-       11a Commissione (Lavoro, previdenza sociale)

Seduta dell’11 febbraio 2009  37

Relazione per l’Assemblea

A.S. 1317-A  41

Esame in Assemblea

Seduta del 12 marzo 2009  47

§      A. Longhini Bielorussia: il lento processo di democratizzazione in bilico tra Europa e Russia, in: Equilibri.net , 17 ottobre 2008  55

§      A. Sahm Virtual or real change? The parliamentary elections in Belarus, ISS – European Union Institute for Security Studies, novembre 2008  55

§      A. Longhini Bielorussia: le prospettive di Minsk dopo l’apertura dell’Unione europea, in : Equilibri.net, 22 dicembre 2008  55

§      A. Gilardini e U. Sebastiani Affari & commercio con: Bielorussia, in: Inserto Commercio internazionale, n. 1/2009  55

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

A.C. 2294

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali

Firma dell’Accordo

Minsk, l'11 agosto 2005

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    Trasmissione alla Camera

13 marzo 2009

§    Assegnazione

16 marzo 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, VII, IX, X e XI

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

 

La problematica internazionale delle doppie imposizioni

La principale ragione che induce gli Stati a stipulare accordi internazionali volti ad evitare le doppie imposizione è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale.

Il quadro legislativo nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti: tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.

Queste regole si concretizzano nella stipula di trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.

Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella convenzione contro le doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la convenzione internazionale.

Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia.

Si ricorda altresì l’introduzione di una normativa, nel nostro Paese - analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti - diretta a disciplinare il fenomeno definito comunemente CFC (Controlled Foreign Corporation), mediante l’imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato.

Una preoccupazione di tipo opposto all'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale è quella di evitare anche la mancata imposizione, poiché potrebbe verificarsi un eventuale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali (il c.d. Treaty shopping).

 

La Convenzione tipo dell'OCSE

A partire dal primo dopoguerra si è andata affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni, che favorì la stipula dei primi importanti trattati (ad esempio quello italo-tedesco del 1925).

Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti alla c.d. "area occidentale".

A livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di convenzione-tipo, che è stato più volte aggiornato[1], mentre le Nazioni Unite - con il Manuale di negoziazione del 1979 - ha inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

L'art. 1 della Convenzione-tipo dell'OCSE delimita il campo di applicazione soggettivo della Convenzione stessa indicando "le persone che sono residenti di uno od entrambi gli Stati contraenti"; si tratta di una norma che rinvia alle nozioni di "persona" e di "residente" indicate nei successivi artt. 3 e 4.

L'art. 2 sancisce l'applicabilità dell'accordo a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio: in particolare chiarisce che "sono considerate imposte sul reddito e sul capitale, tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul capitale complessivo, su elementi del reddito o del capitale comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze di capitale".

Ogni singola convenzione bilaterale elenca infatti usualmente tutte le varie imposte dei due paesi interessati, e trattasi di una indicazione non solo nominativa bensì tassativa, dato che viene sempre individuato il nome preciso dell'imposta nella lingua d'origine.

Con gli artt. da 3 a 5 vengono date le definizioni generali relative ad una serie di nozioni strumentali all'applicazione sostanziale dell'accordo contro le doppie imposizioni.

In particolare l'art. 3, punto A), chiarisce che il termine "persona" comprende tutte le persone fisiche, le società e qualsiasi altro tipo di associazione di persone, mentre il successivo punto B) definisce le società come qualsiasi persona giuridica od ente considerato persona giuridica ai fini impositivi.

L'art. 4 fornisce i criteri identificativi della residenza fiscale dei soggetti interessati: il principio generale considera residente in uno Stato contraente "...ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo".

L'art. 5 fornisce la definizione della "stabile organizzazione".

Con gli artt. 6-22 viene stabilita la disciplina-guida volta ad evitare le doppie imposizioni sul patrimonio e sui vari tipi di reddito.

In particolare si osserva che il criterio adottato per la tassazione dei redditi immobiliari è quello che essi sono soggetti ad imposta solo nello Stato in cui sono fisicamente situati; conseguentemente si applica la lex rei sitae anche per la definizione dei "redditi derivanti da beni immobili", quali canoni enfiteutici, usuari, etc.

Per quanto concerne l'attività d'impresa svolta all'estero, l'art. 7 dispone che qualora l'impresa di uno Stato svolga la sua attività estera senza stabile organizzazione tutti i relativi redditi vengano tassati nello Stato di residenza dell'impresa medesima; in caso contrario, gli utili attribuibili all'impresa vengono sottoposti a tassazione nello Stato in cui è posta la stabile organizzazione.

L'art. 10 disciplina il trattamento dei dividendi societari (con tale termine si indicano non solo i redditi derivanti da azioni, ma anche i redditi percepiti dai titolari di quote sociali fiscalmente assimilabili alle azioni), sui quali è pressoché impossibile eliminare totalmente la doppia imposizione. Il modello OCSE, prendendo atto di tale situazione, conferma l'imponibilità dei dividendi nello Stato del percipiente ponendo altresì dei limiti alla tassazione nello Stato della società erogante. In particolare la ritenuta non dovrebbe superare il 5% se il beneficiario effettivo è una società di capitali che possiede direttamente almeno il 25% della società erogante; in tutti gli altri casi il limite è del 15%. Tali criteri sono comunque ampiamente derogabili in sede di Convenzioni bilaterali.

Il trattamento convenzionale dei dividendi deve essere comunque coordinato con le norme che i singoli Stati possono aver emanato per eliminare o attenuare la doppia imposizione.

Problemi simili al trattamento dei dividendi si pongono relativamente alla tassazione internazionale degli interessi, regolata dall'art. 11 della Convenzione-tipo dell'OCSE.

La regola generale è sempre l'imponibilità nel paese del beneficiario; resta tuttavia la possibilità di una ritenuta nello Stato della fonte che però non dovrebbe eccedere il 10%.

Sono poi applicabili sia la riserva della stabile organizzazione sia il principio dell'arm's length: pertanto se il beneficiario opera nello Stato del debitore mediante una stabile organizzazione, ed il credito cui si ricollegano gli interessi pagati è connesso con tale organizzazione, valgono i criteri già indicati all'art. 7.

Un'ulteriore disposizione indica i criteri per stabilire la provenienza "geografica" degli interessi, che vengono considerati provenienti dallo Stato in cui si trova il debitore; tuttavia se il debitore, residente o meno in uno Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa in uno Stato contraente, e per le necessità dell'organizzazione viene contratto il debito cui fanno capo gli interessi, questi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata tale stabile organizzazione.

L'art. 12 disciplina il trattamento dei canoni (royalties e redevances), prevedendo in generale la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario. Si tratta peraltro di una norma solitamente derogata dai trattati bilaterali che danno la possibilità allo Stato di residenza dell'erogante di effettuare un prelievo alla fonte.

L'art. 13 contiene disposizioni sulla tassazione degli utili di capitale, mentre l’ art. 15  disciplina il reddito da lavoro dipendente; i successivi artt. da 16 a 19 prendono in considerazione alcune situazioni particolari che, se non appositamente regolate, ricadrebbero nella disciplina del lavoro autonomo o dipendente con pesanti oneri fiscali (ad esempio i redditi derivanti da attività professionali dello spettacolo, il trattamento delle pensioni, dei compensi e dei gettoni di presenza ricevuti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società estera).

Con l'art. 20 si dispone in merito all'esenzione da qualsiasi imposizione nello Stato di soggiorno per le somme ricevute da studenti ed apprendisti per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione o formazione professionale.

La norma sostanziale di chiusura della Convenzione-tipo dell'OCSE è contenuta nell'art. 21, che indica l'imponibilità nello Stato di residenza per i redditi diversi da quelli disciplinati nei precedenti artt. 6-20. Anche in questo caso, se i redditi sono connessi ad una stabile organizzazione situata in un altro Stato la tassazione avverrà in tale Stato.

L’art. 22 riguarda la tassazione del patrimonio, che – qualora prevista nell’ordinamento - di norma è imposta solo nello Stato di residenza del proprietario, salvo il caso di immobili situati nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili facenti parte di una stabile organizzazione d’impresa nello Stato contraente diverso da quello di residenza.

Al fine di neutralizzare la doppia imposizione economica, ovvero quella che colpisce la stessa fonte di reddito o patrimonio in capo a soggetti diversi, la Convenzione-tipo dell'OCSE suggerisce due metodi: quello dell'esenzione (art. 23-A) e quello del credito d'imposta (art. 23-B).

L'art. 24 prevede la clausola di non discriminazione, secondo la quale i soggetti "nazionali" di uno Stato contraente non possono subire in un altro Stato un trattamento impositivo diverso o più oneroso di quello a cui sono sottoposti i "nazionali" di detto altro Stato che si trovino nella medesima situazione di fatto e di diritto.

Per soggetti "nazionali" si intendono:

§           le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato contraente;

§           le persone giuridiche, partnerships (ovvero le società di persone e le società ad esse assimilate), le associazioni costituite ai sensi della legislazione vigente di uno Stato contraente;

La disposizione si estende agli apolidi, alle stabili organizzazioni, alle imprese direttamente o indirettamente controllate.

Con l'art. 25 viene introdotta la c.d. "procedura amichevole", ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

L'art. 26 prevede lo scambio di informazioni tra le competenti Autorità fiscali degli Stati contraenti. Tale collaborazione ha la duplice finalità di consentire la puntuale applicazione delle norme convenzionali e di prevenire e reprimere possibili evasioni fiscali. Vengono ovviamente garantiti la riservatezza sui dati e le notizie apprese o fornite, il rispetto delle leggi e della prassi amministrativa dei singoli Stati, nonché la tutela dei segreti commerciali, industriali, professionali e di qualsiasi altra informazione contraria all'ordine pubblico.

Completano la Convenzione-tipo gli articoli 27-31, rispettivamente concernenti la reciproca assistenza delle Parti nell’esazione dei tributi dovuti, la salvaguardia dei privilegi e immunità fiscali a favore delle Ambasciate e dei Consolati, l’ambito di applicazione territoriale della Convenzione, le modalità dell’entrata in vigore di essa e la relativa durata.

 

 


Il contenuto della Convenzione del 2005 tra Italia e Bielorussia

La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Minsk l’11 agosto 2005, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Bielorussia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La Convenzione, costituita da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE; essa si applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio, profilo quest’ultimo, peraltro, attualmente presente solo nella legislazione fiscale bielorussa.

Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per la Bielorussia sono l’imposta sul reddito e sugli utili, l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sui beni immobili e l’imposta fondiaria.

Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), quella sul reddito delle società (IRES) e l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma della medesima. In proposito, va osservato che l’abolizione, a partire dal 1° gennaio 1998, dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese ha fatto venir meno nell’ordinamento italiano ogni forma di imposizione sul patrimonio: il punto 1 del Protocollo aggiuntivo prevede al proposito che in caso di reintroduzione di tale fattispecie in Italia la Convenzione si applicherà ad essa.

Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato (art. 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (art. 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest’ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa.

I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e le royalties (art. 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un’imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell’ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 25 per cento, e non superiore al 15 per cento nelle altre fattispecie.

Tali soglie – che nel caso degli interessi non possono invece oltrepassare l’8 per cento, e nel caso delle royalties il 6 per cento - si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazione fiscale.

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione  sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'art. 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una "base fissa", e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'art. 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo complessivo non eccedente 183 giorni in un anno.

A norma dell'art. 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.

Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18). Va ricordato in proposito che il comma 2 dell’art. 18, al fine di evitare pratiche di elusione delle imposte, prevede che le prestazioni di sicurezza sociale siano imponibili solo nello Stato nel cui territorio si è svolta l’attività da cui traggono origine, anche qualora il beneficiario sia, o sia nel frattempo divenuto, residente dell’altro Stato contraente. Per quanto però specificamente concerne l’Italia, il punto 7 del Protocollo specifica che tali prestazioni sono da intendersi come non legate al versamento di contributi, quali ad esempio le pensioni sociali o di invalidità.

Gli stipendi, i salari o altre analoghe remunerazioni, nonché le pensioni,   corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato o addirittura ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (art. 19).

L’articolo 22 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente.

L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo, sui quali la tassazione patrimoniale può avvenire sono nello Stato ove risiede l'effettiva direzione d'impresa.

All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Agli articoli da 25 a 28 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie o ricorsi in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Si prevede, inoltre, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.

L’articolo 29 definisce le procedure di rimborso delle imposte riscosse in uno Stato contraente.

Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'accordo – ma solo dopo 5 anni dall’entrata in vigore - da parte di uno Stato contraente, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

L’entrata in vigore della Convenzione in esame determinerà la cessazione, nei rapporti italo-bielorussi, della validità della Convenzione italo-sovietica del 1985 vertente su analoga materia, cui la Bielorussia si è finora attenuta quale Stato successore nei rapporti giuridico-internazionali facenti capo all’URSS.


 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-bielorussa sulle doppie imposizioni, il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

Diversamente da alcuni analoghi casi recenti, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-bielorussa sulle doppie imposizioni non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume - in base alla relazione tecnica che purtuttavia accompagna il disegno di legge (A.S. 1317) di autorizzazione alla ratifica - che le disposizioni di essa determinino effetti trascurabili sulla finanza pubblica italiana e pertanto sostanziale invarianza di gettito (per la precisione è prevista una perdita di circa 4.500 euro annui, sulla base di dati riferibili al 2004. Di conseguenza, il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria.

Il disegno di legge in oggetto, come presentato al Senato, è corredato anche da un’analisi tecnico-normativa (ATN), dalla quale emergono due profili di interesse: in primo luogo, poiché la Convenzione modifica la potestà impositiva statale quale definita dal diritto nazionale, è necessaria l’autorizzazione parlamentare alla ratifica ai sensi dell’art. 80 Cost. In secondo luogo la Convenzione non si pone in contrasto con l’ordinamento comunitario, poiché, da un lato, l’inesistenza in essa di una clausola della nazione più favorita preclude l’indebita estensione alla Bielorussia di privilegi accordati a Stati membri della UE; e, dall’altro, l’ispirazione sostanziale della Convenzione al modello dell’OCSE fa sì che essa sia conforme alla generalità delle Convenzioni bilaterali in materia, e dunque anche a quelle stipulate dagli Stati membri della UE.

 

 


Iter al Senato

 


Esame in sede referente

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2009

36a Seduta (

Presidenza del Presidente

DINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Craxi.

 

La seduta inizia alle ore 15,40.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005

(Esame e rinvio)

 

Il relatore NESSA (PdL) illustra il provvedimento in titolo, d’iniziativa governativa, che reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore della Convenzione tra l’Italia e la Bielorussia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

Ricorda anzitutto che lo Stato della Bielorussia, al momento dello scioglimento dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, ha dichiarato espressamente di voler succedere all’URSS fino al perfezionamento di nuovi accordi, pertanto allo stesso è continuata ad applicarsi la Convenzione del 1985 per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposizione sul reddito e sul patrimonio e al fine di prevenire le evasioni fiscali, già stipulata tra l’Italia e l’URSS stessa. Nel 2005 è stata firmata un’apposita Convenzione bilaterale che non appena ratificata sostituirà la previgente.

A livello di interscambio economico tra Italia e Bielorussia, consta soprattutto il pagamento di interessi attivi a soggetti bielorussi nonché di compensi da attività professionali e artistiche compiute in Italia.

La Convenzione mira quindi a creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti in Bielorussia, competitivo e non discriminatorio rispetto agli operatori stranieri i cui Governi hanno già stipulato con il Paese analoghe convenzioni maggiormente corrispondenti alle situazioni economiche esistenti.

Quanto ai contenuti della Convenzione, essa corrisponde al modello riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Nell’oggetto, essa riguarda sia il reddito sia il patrimonio. Per l’Italia, al momento, non sono previste imposte sul patrimonio. Tuttavia, nel caso vengano introdotte in futuro, la doppia imposizione sarà evitata. Tra le imposte specificamente considerate, figurano per l’Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l’imposta sul reddito delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per quanto riguarda la Bielorussia, nel Protocollo è inserita una specifica disposizione interpretativa della nozione di patrimonio.

Il concetto di stabile organizzazione corrisponde allo schema OCSE, e individua, agevolando le prerogative delle amministrazioni fiscali, ipotesi tipiche. È stato, altresì, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di dodici mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa, salvo si tratti di redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

Di particolare interesse è poi il trattamento convenzionale dei dividendi, degli interessi e delle royalties (articoli 10, 11 e 12), in cui vi è un’imposizione concorrente, con limiti per le ritenute alla fonte, allo scopo di facilitare i flussi finanziari fra i due Paesi. Per garantire tanto gli interessi del fisco italiano quanto quelli degli operatori nazionali che operano in quella realtà economica, per i dividendi, stante il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte.Per gli interessi e le royalties, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte con aliquote massime.

L’articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente, l’imposizione nel Paese di residenza, salva la tassabilità nel Paese di prestazione dell’attività se vi si trova una base fissa.

L’articolo 17 stabilisce l’imponibilità nel Paese di prestazione dell’attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell’altro Stato contraente.

I redditi diversi (articolo 22) sono di norma imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 24), come di regola nelle convenzioni stipulate dall’Italia, si adotta il metodo del credito d’imposta estera, parametrato alla composizione degli elementi di reddito.

Vi sono poi le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25) per cui i residenti di uno Stato contraente non possono essere assoggettati nell’altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle ivi previste per i residenti. Tuttavia, nel Protocollo aggiuntivo si specifica che tali disposizioni non potranno essere invocate nei casi in cui uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.

Ciò premesso, propone che la Commissione conferisca mandato a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento.

 

Prende quindi la parola il senatore MICHELONI (PD) il quale, con riferimento in generale ai trattati sulle doppie imposizioni, osserva come nell’applicazione di tali normative si assista a problemi riguardanti l’imposizione che ha ad oggetto gli impiegati a contratto in servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane e gli istituti di cultura.

 

Al riguardo il presidente DINI osserva che quanto previsto dall’articolo 14 del provvedimento in titolo sembra fornire una regolamentazione esauriente in materia. Rileva peraltro che nella seduta del 28 gennaio scorso la Commissione il senatore Pedica aveva chiesto un’analisi completa dei trattati di tal tipo firmati dall’Italia, ma non ancora ratificati.

 

Il senatore LIVI BACCI (PD) dichiara di condividere i rilievi avanzati dal senatore Micheloni, mentre il senatore Alberto FILIPPI (LNP), nel ribadire quanto detto dal presidente, osserva che l’articolo 14 reca una disciplina a suo avviso sufficiente della materia.

 

Agli intervenuti replica il sottosegretario CRAXI, il quale ritiene che i problemi segnalati dal senatore Micheloni siano risolvibili in sede interpretativa. Quanto agli accordi per evitare le doppie imposizioni sottoscritti dall’Italia, assicura che gli uffici del Ministero stanno procedendo alla compilazione di una completa rassegna che sarà sottoposta all’esame della Commissione quanto prima.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(omissis)

 

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2009

39a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Mantica.

 

La seduta inizia alle ore 16,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta dell’11 febbraio scorso.

 

Il senatore PERDUCA (PD) preannuncia la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea e dichiara il voto di astensione sul provvedimento in esame.

 

Il presidente DINI, verificata la presenza del prescritto numero di senatori, pone in votazione la proposta di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo.

 

La Commissione approva.

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2009

38a Seduta

Presidenza del Presidente

BATTAGLIA

 

 

 La seduta inizia alle ore 13,40.

(omissis)

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 Il relatore BATTAGLIA (PdL) riferisce sul disegno di legge in titolo e propone di esprimere un parere non ostativo.

 

 La Sottocommissione concorda.

(omissis)

 

 

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 10 FEBBRAIO 2009

16a Seduta

Presidenza del Presidente

MAZZATORTA

 

 

 La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

(omissis)

alla 3a Commissione:

 

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005  : parere favorevole.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 19 FEBBRAIO 2009

27a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

 

 La seduta inizia alle ore 9,20.

(omissis)

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

 

 Il relatore FLERES (PdL), in sostituzione del senatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che la relazione tecnica utilizza a base delle quantificazione dati relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2004. Fa presente che occorre valutare l’opportunità di richiedere una quantificazione sulla base di dati più aggiornati. Segnala, inoltre, che nella relazione tecnica, pur rilevando una perdita di gettito, non si provvede alla copertura stante la scarsa incidenza degli importi stimati sul bilancio dello Stato.

 

 Il sottosegretario CASERO si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

 

 Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 9,30.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 25 FEBBRAIO 2009

29a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casero.

 

 La seduta inizia alle ore 15,35.

(omissis)

 

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana del 19 febbraio scorso.

 

 Il sottosegretario CASERO rileva che il provvedimento determina oneri di entità assolutamente modesta considerati trascurabili e che non richiedono quindi una copertura finanziaria.

 

 Su proposta del relatore Massimo GARAVAGLIA (LNP), la Sottocommissione esprime parere non ostativo.

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 17 FEBBRAIO 2009

7a Seduta

Presidenza del Presidente

BARELLI

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 3a Commissione:

 

 

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005  : parere favorevole.

 

 

 


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 11 FEBBRAIO 2009

6a Seduta

Presidenza del Presidente

GIULIANO

 

 

 

 La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

 alla 3a Commissione:

 

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk, l'11 agosto 2005: parere favorevole.

 

 


Relazione per l’Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XVI LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1317-A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

 

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(Relatore NESSA)

 

Comunicata alla Presidenza il 9 marzo 2009

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo

della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus

per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito

e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,

con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l’11 agosto 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 



Onorevoli Senatori. – Il provvedimento, d’iniziativa governativa, reca le consuete disposizioni di autorizzazione alla ratifica, ordine di esecuzione ed entrata in vigore della Convenzione tra l’Italia e la Bielorussia per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali.

Lo Stato della Bielorussia, al momento dello scioglimento dell’Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, ha dichiarato espressamente di voler succedere all’URSS fino al perfezionamento di nuovi accordi, pertanto allo stesso è continuata ad applicarsi la Convenzione del 1985 per evitare le doppie imposizioni in materia d’imposizione sul reddito e sul patrimonio e al fine di prevenire le evasioni fiscali, già stipulata tra l’Italia e l’URSS stessa. Nel 2005 è stata firmata un’apposita Convenzione bilaterale che non appena ratificata sostituirà la previgente.

A livello di interscambio economico tra Italia e Bielorussia, consta soprattutto il pagamento di interessi attivi a soggetti bielorussi nonché di compensi da attività professionali e artistiche compiute in Italia.

La Convenzione mira quindi a creare un quadro giuridico di riferimento per gli operatori economici italiani operanti in Bielorussia, competitivo e non discriminatorio rispetto agli operatori stranieri i cui Governi hanno già stipulato con il Paese analoghe convenzioni maggiormente corrispondenti alle situazioni economiche esistenti.

Quanto ai contenuti della Convenzione, essa corrisponde al modello riconosciuto internazionalmente a livello di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

La sfera soggettiva di applicazione della Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti. Nell’oggetto, essa riguarda sia il reddito sia il patrimonio. Per l’Italia, al momento, non sono previste imposte sul patrimonio. Tuttavia, nel caso vengano introdotte in futuro, la doppia imposizione sarà evitata. Tra le imposte specificamente considerate, figurano per l’Italia l’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), l’imposta sul reddito delle società (IRES) e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). Per quanto riguarda la Bielorussia, nel Protocollo è inserita una specifica disposizione interpretativa della nozione di patrimonio.

Il concetto di stabile organizzazione corrisponde allo schema OCSE, e individua, agevolando le prerogative delle amministrazioni fiscali, ipotesi tipiche. È stato, altresì, previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di dodici mesi.

La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) è prevista a favore del Paese in cui sono situati gli immobili, mentre, per quanto concerne il trattamento degli utili di impresa (articolo 7), è stato accolto il principio generale secondo il quale gli stessi sono imponibili nello Stato di residenza dell’impresa, salvo si tratti di redditi prodotti per il tramite di una stabile organizzazione.

Di particolare interesse è poi il trattamento convenzionale dei dividendi, degli interessi e delle royalties (articoli 10, 11 e 12), in cui vi è un’imposizione concorrente, con limiti per le ritenute alla fonte, allo scopo di facilitare i flussi finanziari fra i due Paesi. Per garantire tanto gli interessi del fisco italiano quanto quelli degli operatori nazionali che operano in quella realtà economica, per i dividendi, stante il principio generale di imponibilità nello Stato di residenza del percipiente, sono state stabilite aliquote differenziate di ritenuta nello Stato della fonte. Per gli interessi e le royalties, è stata prevista la tassazione anche nello Stato della fonte con aliquote massime.

L’articolo 14 prevede per i redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente, l’imposizione nel Paese di residenza, salva la tassabilità nel Paese di prestazione dell’attività se vi si trova una base fissa.

L’articolo 17 stabilisce l’imponibilità nel Paese di prestazione dell’attività dei redditi di artisti e sportivi residenti nell’altro Stato contraente.

I redditi diversi (articolo 22) sono di norma imponibili esclusivamente nello Stato di residenza del percipiente.

Quanto ai metodi per eliminare la doppia imposizione (articolo 24), come di regola nelle convenzioni stipulate dall’Italia, si adotta il metodo del credito d’imposta estera, parametrato alla composizione degli elementi di reddito.

Vi sono poi le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25) per cui i residenti di uno Stato contraente non possono essere assoggettati nell’altro Stato ad imposizioni diverse rispetto a quelle ivi previste per i residenti. Tuttavia, nel Protocollo aggiuntivo si specifica che tali disposizioni non potranno essere invocate nei casi in cui uno Stato applichi la propria normativa interna al fine di prevenire l’elusione e l’evasione fiscale.

La Commissione raccomanda all’Assemblea l’approvazione del disegno di legge.

Nessa, relatore

 


 

 

 


Esame in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XVI LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

 

ASSEMBLEA

 

171a seduta pubblica

 

 

Giovedì, 12 marzo 2009

 

Presidenza della vice presidente BONINO,

indi del vice presidente NANIA,

del presidente SCHIFANI

e della vice presidente MAURO

 


Discussione e approvazione del disegno di legge:

(1317) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Minsk l'11 agosto 2005 (ore 12,28)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1317.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Pedica. Ne ha facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, ci dedichiamo oggi all'esame del disegno di legge n. 1317, avente come oggetto la ratifica della Convenzione bilaterale con la Repubblica di Bielorussia, per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio. Di fatto, quest'accordo sulle doppie imposizioni, come quello firmato con la Russia, è finalizzato a pagare le tasse in un solo Paese, e non due volte: è di questo che discutiamo oggi.

La Convenzione in oggetto, perciò, intende sostituire quella del 1985, stipulata a suo tempo con l'Unione Sovietica, alla quale la Bielorussia ritenne di voler succedere come parte rilevante fino al perfezionamento dei nuovi accordi. In discussione è il nuovo accordo che, a seguito delle mutate condizioni internazionali, aggiorna, a distanza di 16 anni, il nostro sistema di trattati bilaterali. Il modello di schema utilizzato è, come per gli altri in materia, sempre quello indicato dall'OCSE: tale uniformità è da apprezzare, poiché aumenta la certezza del diritto e favorisce l'applicazione delle norme tributarie internazionali da parte degli operatori economici, che spesso si trovano a doversi districare in contesti legislativi e burocratici assai complessi.

Vorrei sottolineare, cari colleghi, un dato specifico sui rapporti economici che intratteniamo con la Bielorussia: da stime ufficiali in possesso del Governo, risultano effettuate esclusivamente operazioni di pagamento di interessi attivi in favore di soggetti bielorussi, nonché di compensi ritratti dall'esercizio di attività professionali abituali e non, e di attività artistiche compiute in Italia da parte dei residenti in tale ultimo Stato. Aggiungo che il valore dell'interscambio commerciale tra Italia e Bielorussia è piuttosto modesto e discontinuo, in quanto il nostro Paese è prevalentemente fornitore della Bielorussia, registrando esportazioni per valori superiori al doppio delle importazioni. Di conseguenza, il saldo è tradizionalmente positivo per il nostro Paese e tale Trattato potrebbe contribuire ad aumentare ancora la bilancia attiva a favore del nostro Paese.

Non posso però esimermi, cari colleghi e signora Presidente, dal rilevare due fatti: il primo registra che non si è provveduto alla copertura finanziaria, con la giustificazione della scarsa incidenza degli importi stimati sul bilancio dello Stato; il secondo concerne la base di dati per la quantificazione utilizzata nella relazione tecnica, in quanto relativi alle dichiarazioni dei redditi del 2004. Evidentemente, questi dati non sono proprio aggiornati alla luce delle ultime pesanti tendenze economiche.

Infine, non posso non fare un accenno in questa sede al fatto che, nella seduta del 28 gennaio scorso, ho inoltrato una richiesta, non ancora evasa dal Governo, in ordine ad un'analisi completa dei Trattati di tale tipo firmati dall'Italia, ma non ancora ratificati. Non dispero ancora che si possa avere una risposta in tempi ragionevoli. Mi auguro che si possa conoscere il risultato di quest'analisi comparativa riferita ai suddetti Trattati, ripeto, firmati dall'Italia ma non ancora ratificati.

Preannuncio sin d'ora che il voto del Gruppo Italia dei Valori sarà favorevole alla ratifica in oggetto.

 

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Perduca. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, purtroppo ancora una volta il Senato è chiamato ad esaminare la ratifica di un Trattato internazionale con uno Stato con il quale l'Italia, come è stato ricordato poco fa dal senatore Pedica, ha in ogni caso un minimo di relazioni commerciali, uno Stato membro delle Nazioni Unite e del Consiglio d'Europa, che non solo non pratica la democrazia, ma sistematicamente viola i diritti umani dei propri cittadini. Il mio intervento in discussione generale è volto dunque anche a preannunciare il voto contrario della delegazione radicale nel Gruppo del Partito Democratico. Non è stato possibile presentare un ordine del giorno specifico, che comunque si avrà modo di presentare nel momento in cui tale ratifica sarà esaminata presso l'altro ramo del Parlamento.

In ogni caso, per arricchire il nostro dibattito, credo che vadano ricordate alcune caratteristiche del regime bielorusso, sul quale lavorano da anni e si sono più volte soffermate non soltanto le maggiori organizzazioni non governative internazionali, ma anche l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, il Consiglio d'Europa, le Nazioni Unite, addirittura con mozioni dedicate esclusivamente a quel Paese, e il Dipartimento di Stato americano. In particolare, ricordo che a partire dal referendum indetto nel 1996, per estendere il mandato presidenziale dell'attuale presidente Lukashenko, l'OSCE ha sempre bocciato tutte le consultazioni elettorali tenutesi in quel Paese.

Ho avuto anche la fortuna di conoscere, in occasione di una riunione dell'Internazionale liberale, la persona che più volte ha cercato di opporsi come candidato al presidente Lukashenko e che per tale motivo ha anche trascorso due anni in carcere. Sto parlando di Alexander Kozulin che nel 2006, per aver tentato di sfidare il presidente in carica, è stato incarcerato.

Ricordo poi altri problemi legati alla libertà di stampa e di associazione, ai diritti delle minoranze, tra cui polacchi e rom, per non parlare delle campagne antisemite portate avanti quotidianamente dagli organi di stampa di Stato, gli unici che possono, per così dire, fare informazione in quel Paese. Ricordo anche i problemi legati all'agibilità degli osservatori internazionali e con riferimento a tutte le campagne di informazione volte a sollevare il problema della violazione dei diritti civili in Bielorussia.

Da ultimo, ma non per questo meno importante, voglio ricordare che la Bielorussia è l'unico Paese all'interno del Consiglio d'Europa che non soltanto prevede la pena di morte, ma che addirittura la pratica. L'anno scorso vi sono state due esecuzioni.

Per tutti questi motivi, quindi, la delegazione radicale voterà oggi contro tale ratifica, riservandosi anzi di presentare ulteriori documenti quando l'argomento oggetto della discussione odierna sarà trattato dall'altro ramo del Parlamento per la definitiva ratifica dell'accordo in esame. (Applausi della senatrice Poretti).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

BETTAMIO, f. f relatore. Mi rimetto al testo della relazione scritta.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MANTICA, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signora Presidente, al senatore Pedica rispondo che il Governo sta per rispondere alla sua richiesta, che ha come oggetto l'elenco delle ratifiche ancora da esaminare. Voglio ricordargli che, per una certa abitudine a sforare i limiti di spesa previsti nella Tabella A del Ministero degli affari esteri nel corso della discussione della finanziaria, ci si era quasi trovati nella condizione di non poter più presentare disegni di legge di ratifica. La situazione è cambiata. Quindi presenteremo l'elenco delle ratifiche ancora da accogliere, sapendo anche che le potremo soddisfare finanziariamente.

Per quanto riguarda l'intervento del senatore Perduca, al di là del fatto che l'accordo con la Repubblica di Belarus non apre problemi di rapporti con la stessa, voglio ricordare però che nel dare le informative è anche giusto darle complete, perché molto di quanto detto dal senatore Perduca è anche conosciuto dal Governo.

Vorrei però ricordare all'Assemblea ed al senatore Perduca che una specie di embargo politico dell'Unione europea verso la Belarus è stato sospeso per sei mesi (siamo in una finestra di opportunità) e stiamo attendendo. Quindi in questo momento non esiste più questo rapporto conflittuale tra l'Unione europea e la Belarus. Stiamo aspettando gli sviluppi delle elezioni che si terranno e che ci auguriamo avvengano secondo standard non dico europei ma accettabili da parte europea. L'Europa, infatti, sta lavorando affinché la Belarus possa rientrare all'interno della comunità internazionale, fermo restando anche che, aprendosi il 9 maggio a Praga un nuovo piano di vicinato con alcuni Paesi della zona orientale, Belarus compresa, ci auguriamo che questo patto, il cosiddetto partenariato orientale, possa prevedere, come auspichiamo, anche la Belarus al suo interno. Il Governo italiano è convinto che anche di fronte a situazioni difficili è sempre meglio dialogare e cercare delle soluzioni che non chiudere i rapporti: in una chiusura di rapporti, infatti, sarà difficile che la Belarus possa mai avvicinarsi agli standard europei.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PEDICA (IdV). Signora Presidente, chiedo di consegnare agli atti l'intervento.

Preannuncio comunque il voto favorevole a nome del Gruppo dell'Italia dei Valori, auspicando la più rapida conclusione possibile di altri accordi dello stesso tenore, come poc'anzi ho dichiarato.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

PERDUCA (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo in dissenso dal mio Gruppo per ribadire il mio voto contrario.

Sono perfettamente d'accordo con il senatore Mantica quando dice che è necessario ingaggiare nel dialogo tutti gli Stati riconosciuti dalla comunità internazionale come sovrani. Allo stesso tempo però credo che ci si debba porre il problema della efficacia di alcune strategie di dialogo nei confronti di questi. Per ulteriormente approfondire il dibattito in vista del passaggio alla Camera forse potrebbe essere utile studiare il rapporto del Dipartimento di Stato reso noto un mese e mezzo fa che si sofferma proprio sulla Bielorussia elencando uno per uno nomi e cognomi delle vittime del regime di Lukashenko.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 

 

 




[1]    Da ultimo nel luglio 2008.