Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Strumenti di modifica degli Accordi di cooperazione giudiziaria e di estradizione tra Stati Uniti e Italia, quali previsti dai corrispondenti accordi del 2003 tra UE e USA - A.C. 2014
Riferimenti:
AC N. 2014/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 106
Data: 27/01/2009
Descrittori:
CONDANNE PENALI   ESTRADIZIONE
RATIFICA DEI TRATTATI   USA
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Nota: Questo dossier contiene materiale protetto dalla legge sul diritto d'autore, pertanto la versione html è parziale. La versione integrale in formato pdf può essere consultata solo dalle postazioni della rete Intranet della Camera dei deputati (ad es. presso la Biblioteca)


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

Strumenti di modifica degli Accordi di cooperazione giudiziaria e di estradizione tra Stati Uniti e Italia, quali previsti dai corrispondenti accordi del 2003
tra UE e USA

A.C. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 106

 

 

27 gennaio 2009


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

File:es0128.doc


INDICE

Schede di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  9

La strategia UE per la lotta al terrorismo  10

Testi a fronte

Articoli del Trattato Italia-USA di estradizione modificati dallo Strumento a)17

Articoli del Trattato Italia-USA di mutua assistenza in materia penale modificati dallo Strumento b)23

§      Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America  37

Normativa internazionale

§      Accordo sull’estradizione tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America  41

§      Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra l’Unione europea e gli Stati Uniti d’America  41

Pubblicistica

§      V. Mitsilegas ‘The New EU-USA Cooperation on Extradition, Mutual Legal Assistance and the Exchange of Police Data’, in: European Foreign Affairs Review, 2003  43

§      E. Spatafora ‘Pena di morte e diritti dell’uomo nell’accordo tra l’Unione Europea e gli Stati Uniti d’America sull’estradizione’, in: Rivista della Cooperazione Giuridica Internazionale, n. 16/2004  43

§      N. Plastina ‘Assistenza giudiziaria, patto Italia-Usa, Guida alle nuove regole di cooperazione’, in: Diritto e Giustizia, n. 25/2006  43

§      ’Ancora su estradizione e pena di morte nei rapporti tra Italia e Stati Uniti’, in: Rivista italiana di Diritto e procedura penale, n. 2/3 aprile-settembre 2007  43

§      ’Il caso Cipriani: l’estradizione verso gli Stati Uniti’, in: Rivista italiana di Diritto e procedura penale, n. 4 ottobre-dicembre 2007  43

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali in vigore tra Italia e Stati Uniti137

 


Schede di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

2014

Titolo dell’Accordo

a) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo di estradizione tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003, in relazione all'applicazione del Trattato di estradizione tra il Governo degli Stati Uniti d'America e il Governo della Repubblica italiana firmato il 13 ottobre 1983, fatto a Roma il 3 maggio 2006;

b) Strumento così come contemplato dall'articolo 3(2) dell'Accordo sulla mutua assistenza giudiziaria tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea firmato il 25 giugno 2003,in relazione all'applicazione del Trattato tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica italiana sulla mutua assistenza in materia penale firmato il 9 novembre 1982.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali

Firma dell’Accordo

Roma, 3 maggio 2006

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

12 dicembre 2008

§    Assegnazione

19 gennaio 2009

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IV, V, VI

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

I due atti bilaterali italo-statunitensi in commento - conclusi a Roma il 3 maggio 2006 - si sono resi necessari a seguito della sigla tra Unione europea e Stati Uniti di  due accordi, rispettivamente in materia di estradizione e di mutua assistenza penale, firmati in occasione del vertice tra Unione europea e Stati Uniti d'America del 25 giugno 2003 a Washington.

Come ricorda la relazione introduttiva al disegno di legge, vi si riflette “una rinnovata spinta collaborativa al fine di migliorare e di rendere più efficace la cooperazione in materia penale, soprattutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo transnazionale“ tra l‘Europa e gli Stati Uniti.

Si osserva preliminarmente che al momento i predetti accordi non sono ancota entrati in vigore, in quanto le parti non hanno proceduto alla notifica reciproca del completamento delle procedure interne necessarie. Sarebbe necessario al riguardo un chiarimento da parte del Governo circa tale tempistica

Si rammenta che gli accordi stessi non sono sottoposti a ratifica da parte degli Stati membri dell’Unione: ratione materiae essi rientrano tra gli strumenti previsti nel “terzo pilastro” dell’Unione europea (“cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale”). Al riguardo l’art. 38 del Trattato UE rimanda espressamente agli analoghi accordi che possono essere conclusi nel settore della Politica estera e di sicurezza comune, in base all’art. 24 del medesimo Trattato.

 

E’ ben noto come l’Unione europea a Comunità europea svolga un ruolo di primo piano in ambito nternazionale, intrattenendo una fitta rete di rapporti sia con Stati terzi sia con altre organizzazioni internazionali, attraverso il ricorso a diverse forme di cooperazione. La capacità della Comunità di concludere accordi internazionali è senza alcun dubbio l’espressione più significativa della sua personalità giuridica internazionale. La giurisprudenza della Corte di giustizia europea, la quale ha avuto modo di definire a più riprese e autorevolmente i termini del treaty making power dell’Unione, consentendo, grazie ad un’interpretazione estensiva del Trattato CE, una progressiva estensione dei poteri esterni dell’UE e precisando, per di più, i settori di competenza comunitaria esclusiva e quelli di competenza concorrente con gli Stati membri. Nella prassi, inoltre, le istituzioni comunitarie hanno contribuito, attraverso l’elaborazione di nuovi modelli, ad un ampliamento dei contenuti degli accordi internazionali.  

 

Dal momento che gli accordi USA-UE intervengono in materie già disciplinate sul piano bilaterale almeno per buona parte degli Stati membri dell’UE, tra i quali l’Italia, l’articolo 3, paragrafo 2 di ciascun accordo ha previsto un meccanismo di coordinamento con i previgenti trattati bilaterali.

Ciascuno Stato membro è pertanto autorizzato a stipulare con gli Stati Uniti nuove intese volte ad integrare gli accordi intercorsi a livello comunitario, modificando quelli previgenti.

Lo Strumento a) in materia di estradizione è stato quindi siglato per coordinare l’accordo UE-USA con il trattato bilaterale del 13 ottobre 1983. L’articolo 1 elenca le modificazioni recate al trattato previgente il cui testo risultante è pubblicato in allegato.

La più importante innovazione nelle disposizioni del Trattato bilaterale italo-statunitense sull’estradizione riguarda anzitutto l’articolo IX, relativo alle richieste di estradizione per reati punibili con la pena capitale.

La nuova formulazione dell’articolo IX del Trattato bilaterale tra Italia e Stati Uniti mira a porre rimedio al vuoto normativo creato dalla sentenza n. 223 del giugno 1996 della Corte costituzionale, con la previsione di un più stringente quadro di condizionalità.

Pertanto, gli Stati Uniti potranno conseguire l’estradizione soltanto accettando esplicitamente la condizione di non irrogare ovvero di non eseguire la pena capitale. In mancanza di tale impegno, l’Italia potrà respingere la richiesta di estradizione.

Al riguardo si richiama la nota vicenda concernente la richiesta di estradizione del cittadino italiano Pietro Venezia, accusato negli Stati Uniti di avere ucciso nel dicembre 1993 un agente del Fisco statunitense a Miami. La Corte costituzionale italiana bloccò l’iter dell’istanza di estradizione, dichiarando incostituzionale l’articolo IX del Trattato, nella sua formulazione originaria[1].

Appare altresì rilevante l’integrale nuova formulazione dell’articolo XV, volto a disciplinare l’eventualità di richieste di estradizione riguardanti la stessa persona, ma presentate da Stati diversi. Ferma restando la discrezionalità dello Stato ricevente, le richieste di estradizione a preferire l’una o le altre, anche in presenza di un mandato di arresto europeo, i criteri di riferimento per l’effettuazione della scelta sono integrati dai seguenti: la vigenza o meno di un trattato di estradizione, la considerazione dei rispettivi interessi degli Stati richiedenti, la cittadinanza della vittima.

Le modificazioni degli articoli X e XI introducono talune facilitazioni procedurali per l’esecuzione delle richieste di estradizione e la loro certificazione. In particolare, nel caso in cui la persona destinataria della richiesta di estradizione sia già in stato arresto provvisorio, il termine di 45 giorni di detenzione - di cui all’articolo XII del trattato stesso - decorre dalla data di ricezione della domanda da parte dell’Ambasciata della parte destinataria della richiesta.

Il nuovo articolo XI-bis, infine, prevede il caso che la parte richiedente, intenzionata a trasmettere, a sostegno della domanda di estradizione, informazioni ritenute sensibili, possa procedere a consultazioni con la parte richiesta al fine della loro migliore protezione.

***

Analoghe finalità di adeguamento della normativa pattizia bilaterale alle norme concordate tra Unione Europea e Stati ispirano lo Strumento b) che, come ricorda  la relazione introduttiva al disegno di legge, riflette “una rinnovata spinta collaborativa al fine di migliorare e di rendere più efficace la cooperazione in materia penale, soprattutto con riferimento alla lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo transnazionale“ tra l‘Europa e gli Stati Uniti.

L’atto condivide la medesima articolazione interna dello strumento dianzi illustrato ed lè quindi  finalizzato, al pari dell‘altro, a coordinare l’accordo UE-USA sulla mutua assistenza giudiziaria con il trattato italo-statunitense sulla mutua assistenza in materia penale del 9 novembre 1982. Anche in questo caso l’articolo 1 elenca le modificazioni recate al trattato previgente il cui testo risultante è pubblicato in allegato.

 

Le più rilevanti innovazioni nelle disposizioni del trattato bilaterale riguardano anzitutto l'articolo 18, sul sequestro e confisca di beni provenienti da reato: l‘articolo prevede una disposizione sul congelamento e sulla confisca di beni, inteso a colmare – come riferisce la relazione illustrativa del provvedimento in esame - il vuoto determinatosi con la mancata applicazione dell'articolo 18 del Trattato di mutua assistenza giudiziaria del 1982, determinatosi a seguito dello scambio di note diplomatiche del 13 novembre 1985.

 

L'articolo 18-bis, di nuova formulazione, potenzia le capacità di identificazione dei conti bancari e delle transazioni finanziarie nel territorio dello Stato richiesto, in rapporto a persone fisiche o giuridiche imputate o sospettate di reato dalla parte richiedente. Le parti contraenti estenderanno altresì la reciproca assistenza alle indagini e azioni giudiziarie connesse con attività terroristiche o di riciclaggio.

L'articolo 18-ter, anch’esso di nuova formulazione, recepisce una delle condizioni poste, come visto in precedenza, dal trattato bilaterale di mutua assistenza penale UE-USA, e segnatamente quella relativa alla costituzione di squadre investigative comuni, le quali, previo accordo di entrambe le parti - ossia l'Italia e gli Stati Uniti - possono essere costituite ed operare nel territorio di ciascuna delle due parti allo scopo di facilitare indagini o azioni penali che coinvolgano gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione europea.

Il rafforzamento dell’attività di mutua assistenza è garantito anche attraverso l’introduzione delle moderne tecnologie nell’indagine penale: rilevano a questo fine le disposizioni di cui all’ l'articolo 18-quater che prevede il ricorso allo strumento delo collegamento in videoconferenza tra le autorità statunitensi e quelle italiane impegnate in procedimenti penali per i quali sia stata concordata l'assistenza giudiziaria, ai fini dell’acquisizione di deposizioni da parte di testimoni o periti.

Altre modificazioni riguardano la possibilità di uso dei mezzi veloci di comunicazione, l’ampliamento della cooperazione anche alle autorità amministrative nazionali che svolgono indagini nell’ambito dei poteri loro assegnati, la tutela del segreto e dell’uso riservato delle prove e delle informazioni scambiate, la nuova disciplina delle spese in caso di collegamento in videoconferenza, risultando a carico della Parte richiedente le spese correlate con l'istituzione e con la fornitura del servizio di video-trasmissione previsto all'articolo 18-quater.

Rimangono altresì invariate le disposizioni del Trattato in tema di documenti da presentare a sostegno della richiesta di assistenza giudiziaria (art. 3); le modalità di esecuzione di una richiesta (art. 4); il quadro dei motivi ostativi all'esecuzione della richiesta stessa (art. 5); la disciplina in materia di restituzione di documenti, atti e prove, notifica di documenti, produzione di atti e documenti da parte di uffici statali e di enti pubblici, assunzione di testimonianze nella Parte richiesta, trasferimento delle persone condannate ai fini dell'assunzione di testimonianze e disciplina delle immunità per chi è chiamato a comparire davanti ad un'Autorità nella Parte richiedente (artt. 9-17).

 

Sono comuni ad entrambi gli strumenti all’esame, sia che si tratti di richieste di estradizione ovvero di cooperazione giudiziaria, le seguenti clausole:

1.      l’applicazione è estesa anche ai reati commessi prima della loro entrata in vigore;

2.      l’applicazione è invece esclusa per le richieste presentate prima della loro entrata in vigore;

3.      l’entrata in vigore degli strumenti sarà contestuale a quella dell’Accordo UE-USA che, come ricordato all’iniziato, non è ancora intervenuta;

4.      ove fosse estinto il predetto Accordo UE-USA, anche gli strumenti derivati si estinguerebbero e tornerebbero in vigore i trattati bilaterali nella loro versione originaria.

 

Il disegno di legge consta di tre articoli, il primo dei quali autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dei due Strumenti, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del provvedimento, dall’attuazione dei due strumenti al nostro esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

***


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

ll disegno di legge consta di tre articoli, il primo dei quali autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica dei due Strumenti, mentre il secondo contiene il relativo ordine di esecuzione. L'articolo 3, infine, prevede l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

La relazione introduttiva al disegno di legge specifica che esso non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e pertanto non è stata redatta la relazione tecnica. La medesima relazione introduttiva risulta particolarmente utile per la complessa ricostruzione dell'impatto normativo dei due trattati bilaterali UE-USA, mediato dai due Strumenti all'esame del Parlamento, sui due previgenti trattati bilaterali italo-statunitensi.

Il disegno di legge è inoltre accompagnato da un'Analisi tecnico-normativa (ATN), anch'essa estremamente utile, e che evidenzia tra l'altro la riserva di legge per la materia interessata dai due Strumenti.

Infine, correda il disegno di legge un'Analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), in base alla quale l'esecuzione dei due Strumenti, e dunque del nuovo testo dei due trattati bilaterali italo-statunitensi, non comporta particolari presupposti organizzativi aggiuntivi in seno all'amministrazione giudiziaria. Inoltre, in base all’AIR, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l'unico intervento normativo possibile nella concreta fattispecie, giusta le previsioni dell'articolo 80 della Costituzione.

 

Va inoltre osservato che, avendo ad oggetto la modifica di precedenti trattati internazionali autorizzati alla ratifica mediante legge, anche i due Strumenti non possono che essere introdotti nel nostro ordinamento mediante un provvedimento di rango primario.

 


La strategia UE per la lotta al terrorismo

(a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 

La prevenzione e il contrasto del terrorismo sono considerati elementi chiave del programma dell’Aja per il rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell’Unione europea per il periodo 2005.-2009, adottato dal Consiglio europeo del 4 novembre 2004.

 

Affermando che la sicurezza dell'Unione europea e dei suoi Stati membri ha assunto un nuovo carattere di urgenza, soprattutto alla luce degli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti e dell'11 marzo 2004 a Madrid, il Consiglio europeo, ha sottolineato che, ai fini di un’efficace prevenzione e lotta al terrorismo nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, le attività degli Stati membri non devono essere confinate al mantenimento della propria sicurezza ma devono concentrarsi anche sulla sicurezza dell’Unione nel suo complesso.

A tal fine il programma dell’Aia afferma la necessità che gli Stati membri:

·         utilizzino le competenze dei propri servizi di intelligence e di sicurezza non solo per combattere le minacce alla loro sicurezza ma anche, se necessario, per proteggere la sicurezza interna di detti altri Stati membri;

·         portino immediatamente all'attenzione delle autorità competenti degli altri Stati membri le informazioni di cui dispongono i loro servizi su eventuali minacce alla sicurezza interna di detti altri Stati membri;

·         qualora i servizi di sicurezza sorveglino persone o merci in relazione a minacce terroristiche, assicurino che tale sorveglianza non subisca interruzioni in seguito all'attraversamento di una frontiera.

 

In linea con le indicazioni del programma dell’Aja, il Consiglio europeo del 15-16 dicembre 2005 ha adottato la Strategia antiterrorismo[2], che fornisce le linee guida per l’intervento dell’UE in questo settore.

 

Il documento illustra l’impegno strategico dell’Unione “per lottare contro il terrorismo su scala mondiale nel rispetto dei diritti umani e per rendere l’Europa più sicura, in modo che i suoi cittadini possano vivere in un clima di libertà, sicurezza e giustizia”. Il documento sottolinea che, agendo tramite le Nazioni Unite ed altre organizzazioni internazionali o regionali e di concerto con esse, l'UE intende adoperarsi per creare il consenso internazionale e promuovere norme antiterrorismo internazionali. Il fatto di considerare l'antiterrorismo una prima priorità nel dialogo con i paesi partner di importanza chiave, e fra questi gli USA, costituisce a sua volta un elemento fondamentale dell'approccio europeo.

La strategia si articolain quattro settori:

·         nel settore prevenzione, prendendo in esame i fattori e le cause profonde che possono condurre alla radicalizzazione e al reclutamento a fini terroristici, in Europa e a livello internazionale, viene effettuata una valutazione delle azioni dell’Unione suscettibili di distogliere determinati individui dalla scelta del terrorismo;

·         con riguardo ai cittadini e alle infrastrutture, il settore protezione valuta le possibilità di ridurre la vulnerabilità di fronte agli attentati rafforzando la sicurezza delle frontiere, dei trasporti e delle infrastrutture critiche;

·         nel settore perseguimento vengono illustrate le modalità per indagare sui terroristi e perseguirli tanto all’interno quanto all’esterno delle frontiere europee. I servizi impegnati nella lotta contro il terrorismo devono ostacolare la pianificazione, gli spostamenti e le comunicazioni dei terroristi, smantellare le reti di sostegno, tagliare i finanziamenti e impedire l’accesso al materiale necessario per gli attentati, nonché assicurare i terroristi alla giustizia;

·         se la prevenzione, la protezione e il perseguimento falliscono, occorre, nel quadro del settore risposta, prepararsi in uno spirito di solidarietà a gestire e a ridurre al minimo le conseguenze degli attentati terroristici, migliorando le capacità di gestire gli effetti dell’attentato, il coordinamento della risposta e le esigenze delle vittime.

 

Il Piano d’azione di lotta al terrorismo adottato nel 2004[3] e riveduto, da ultimo, nel marzo 2007[4] dà attuazione alle indicazioni programmatiche della Strategia, ordinando anch’esso gli interventi previsti nei quattro campi: prevenzione, protezione, perseguimento e risposta.

Si segnala inoltre che per quanto riguarda le risorse finanziarie messe a disposizione delle iniziative in materia, nell’ambito del  programma quadro “Sicurezza e tutela delle libertà” per il periodo 2007-2013, l’Unione europea ha adottato il programma specifico “Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo” (decisione 2007/124/GAI), con dotazione pari a 139,4 milioni di euro.

Attuazione del Piano d’azione di lotta al terrorismo

In occasione del Consiglio giustizia e affari interni del 27-28 novembre 2008 il coordinatore dell’Unione europea per al lotta al terrorismo[5] ha presentato la relazione semestrale sull’attuazione del piano d’azione (giugno-novembre 2008)  e un documento di riflessione sulla strategia dell’UE per la lotta al terrorismo.

Tra le altre cose, il coordinatore ha espresso viva preoccupazione per il fatto che strumenti considerati cruciali dalle istituzioni UE ai fini del miglioramento della prevenzione e della lotta al terrorismo non siano ancora stati pienamente recepiti o ratificati dagli Stati membri. La situazione risulterebbe particolarmente critica per quanto concerne:

 

-   la direttiva del 2005/60/CE relativa al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e la direttiva del 2006/24/CE relativa alla conservazione dei dati sulle telecomunicazioni/accesso ad Internet;

-   la decisione quadro, del 2003/577/GAI, relativa al blocco dei beni e la decisione quadro 2005/222/GAI sulla cibercriminalità;

-   la Convenzione del 29 maggio 2000 relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell’UE e il relativo protocollo del 16 ottobre 2001;

-   i due accordi del 2003 tra l'Unione europea e gli Stati Uniti sull' estradizione e l'assistenza giudiziaria in materia penale.[6]

 

Per quanto riguarda in particolare i rapporti con gli Stati Uniti, nell’ambito della relazione semestrale il coordinatore ha ricordato l’importanza del dialogo approfondito stabilmente aperto tra l’Unione europea e il Consigliere giuridico del Dipartimento di Stato USA sul diritto internazionale e su vari aspetti dell'impegno antiterrorismo. Il dialogo intende contribuire a una migliore comprensione di come debba essere condotta la lotta contro il terrorismo in relazione allo stato di diritto e al diritto internazionale e di questioni specifiche riguardanti talune prassi e politiche USA nel quadro della lotta contro il terrorismo. La più recente sessione di questo dialogo si è svolta a New York il 29 ottobre 2008.

La relazione si è inoltre soffermata sul tema dello scambio di dati tra Unione europea e USA. A questo proposito il coordinatore ha ricordato che il Gruppo di contatto ad alto livello sulla protezione e la condivisione dei dati[7]ha individuato 12 principi comuni in materia di protezione dei dati (con alcune posizioni divergenti concernente la possibilità di ricorso), riportati in una relazione finale presentata in occasione del vertice UE-USA del 10 giugno 2008[8]. Il vertice UE-USA ha riconosciuto che il modo migliore per coniugare la condivisione effettiva di dati inerenti alle attività di contrasto con i requisiti in materia di protezione della privacy e dei dati è quello di concludere un accordo internazionale vincolante che affronti tutte le questioni individuate nella relazione del Gruppo di contatto ad alto livello.

La relazione ha inoltre messo in evidenza una serie di questioni rimaste in sospeso in questo settore che potrebbero dar luogo ad ulteriori discussioni nell'ambito della preparazione dei negoziati su un tale accordo.

Si segnala inoltre che il documento di riflessione sulla strategia UE di lotta al terrorismo, presentato contestualmente dal coordinatore; individua nelle relazioni transatlantiche uno degli aspetti prioritari dell’azione dell’Unione europea. In particolare il coordinatore sottolinea che l'elezione di un nuovo presidente degli Stati Uniti costituisce un'occasione importante per approfondire le relazioni UE-USA, già molto strette, in materia di lotta al terrorismo, sulla base di una visione più approfondita della lotta al terrorismo in tutti i suoi aspetti nell'ambito di una concezione comune dello stato di diritto e nella consapevolezza dell'importanza di trattare effettivamente i terroristi come i criminali che sono.


Testi a fronte

 


 

Articoli del Trattato Italia-USA di estradizione modificati dallo Strumento a)

 

Testo del 1983

Nuova formulazione

 

IX.  Pena capitale.

Se il reato per il quale viene chiesta l'estradizione è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte richiedente, e le leggi della Parte richiesta non prevedono, per il reato in questione, tale pena, l'estradizione sarà rifiutata salvo che la Parte richiedente non si impegni con garanzie ritenute sufficienti dalla Parte richiesta, a non fare infliggere la pena di morte oppure, se inflitta, a non farla eseguire.

 

 

IX.  Pena capitale.

Quando il reato per il quale si richiede l'estradizione è punibile con la pena dì morte secondo le leggi della Parte Richiedente ma non è punibile con la pena di morte secondo le leggi della Parte Richiesta, la Parte Richiesta può concedere l'estradizione a condizione che la pena di morte non venga imposta alla persona richiesta, o nel caso in cui per motivi procedurali la Parte Richiedente non potesse ottemperare a tale condizione, a condizione che la pena di morte se imposta non venga eseguita. Se la Parte Richiedente accetta l'estradizione alle condizioni del presente Articolo, essa dovrà ottemperarvi. Se la Parte Richiedente non accetta tali condizioni, la richiesta di estradizione può essere respinta.

 

 

X.  Domanda di estradizione e documenti relativi.

 

1. - Le richieste di estradizione sono inoltrate per via diplomatica.

 

 

 

 

 

2. - Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da:

a) documenti, dichiarazioni o altre informazioni che specifichino l'identità della persona richiesta ed il luogo ove probabilmente essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie ed impronte digitali;

b) una breve esposizione dei fatti in questione, che includa il tempo ed il luogo del reato;

c) i testi di legge che descrivano gli elementi essenziali e la denominazione del reato per il quale l'estradizione è richiesta;

d) i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato;

e) i testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o della esecuzione della pena per il reato.

 

3. - Le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da:

a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo;

b) una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da parte dell'Italia, tale relazione sarà redatta da un magistrato e, nel caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal «prosecutor» e comprenderà, in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e

c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è quella cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente.

 

4. - Una richiesta di estradizione che riguarda una persona che è stata condannata o riconosciuta colpevole, è accompagnata, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente articolo, da:

a) una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di persona che negli Stati Uniti è stata riconosciuta colpevole, ma cui non è stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso di un funzionario giudiziario;

b) se la pena è stata comminata, una copia della sentenza e una attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e

c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è la persona riconosciuta colpevole.

 

5. - Se la persona richiesta è stata condannata «in absentia» o in contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della domanda sono decise dall'Autorità esecutiva degli Stati Uniti o dalle competenti autorità italiane. In tali casi, la Parte richiedente deve produrre i documenti indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente articolo e una dichiarazione riguardante le eventuali procedure cui potrebbe far ricorso la persona richiesta se fosse estradata.

 

6. - I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione devono essere forniti dalla Parte richiedente in italiano ed in inglese.

 

7. - I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione sono ammissibili come mezzo di prova se:

a) nel caso di richiesta dagli Stati Uniti, sono autenticati da un giudice, da un magistrato o da un altro funzionario degli Stati Uniti e muniti del sigillo del Segretario di Stato;

b) nel caso di una richiesta dall'Italia, sono firmati da un giudice o da altra autorità giudiziaria italiana e sono autenticati dal funzionario diplomatico o consolare, di grado più elevato, degli Stati Uniti in Italia.

 

 

X.  Domanda di estradizione e documenti relativi

 

1. La richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi saranno trasmessi attraverso i canali diplomatici, tra i quali rientra la trasmissione prevista dal paragrafo 8 del presente Articolo.

 

2. Tutte le richieste di estradizione sono accompagnate da:

a) documenti, dichiarazioni o altre informazioni che specifichino l'identità della persona richiesta ed il luogo ove probabilmente essa si trova, con, se disponibile, la descrizione fisica, fotografie ed impronte digitali;

b) una breve esposizione dei fatti in questione, che includa il tempo ed il luogo del reato;

c) i testi di legge che descrivano gli elementi essenziali e la denominazione del reato per il quale l'estradizione è richiesta;

d) i testi di legge che stabiliscono la pena per il reato; e

e) i testi di legge che regolano la prescrizione dell'azione penale o dell'esecuzione della pena per il reato.

 

3. Le richieste di estradizione che riguardano persone che non siano state ancora riconosciute colpevoli devono essere accompagnate da:

a) una copia certificata conforme del mandato di arresto o di qualsiasi altro ordine che abbia un effetto analogo;

b) una relazione sommaria dei fatti, delle prove pertinenti e delle conclusioni raggiunte, che fornisca una base ragionevole per ritenere che la persona richiesta abbia commesso il reato per il quale viene domandata l'estradizione; nel caso di richieste da parte dell'Italia, tale relazione sarà redatta da un magistrato e, nel caso di richieste da parte degli Stati Uniti, dal "prosecutor" e comprenderà, in tale ipotesi, una copia dell'atto di accusa; e

c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è quella cui si riferisce il mandato di arresto o l'ordine equivalente.

 

4. Una richiesta di estradizione che riguarda una persona che è stata condannata o riconosciuta colpevole, è accompagnata, in aggiunta a quanto previsto nel paragrafo 2 del presente Articolo, da:

a) una copia della sentenza di condanna o, se trattasi di persona che, negli Stati Uniti è stata riconosciuta colpevole, ma cui non è stata ancora comminata la pena, una attestazione in tal senso di un funzionario giudiziario;

b) se la pena è stata comminata, una copia della sentenza e una attestazione sulla durata della pena ancora da espiare; e

c) documenti dai quali risulti che la persona richiesta è la persona riconosciuta colpevole.

 

5. Se la persona richiesta è stata condannata "in absentia" o in contumacia, tutte le questioni connesse a tale aspetto della domanda sono decise dall'autorità esecutiva degli Stati Uniti o dalle competenti autorità italiane. In tali casi, la Parte Richiedente deve produrre i documenti indicati nei paragrafi 2, 3 e 4 del presente Articolo e una dichiarazione riguardante le eventuali procedure cui potrebbe far ricorso la persona richiesta se fosse estradata.

 

6. I documenti che accompagnano la richiesta di estradizione devono essere forniti dalla Parte Richiedente in italiano e in inglese.

 

7. I documenti che recano la certificazione o il sigillo del Ministero della Giustizia oppure del Ministero o Dipartimento competente per gli affari esteri della Parte Richiedente, sono ammissibili nel procedimento di estradizione nella Parte Richiesta senza ulteriori formalità di certificazione, autenticazione o altra forma di legalizzazione. "Ministero della Giustizia" è per gli Stati Uniti il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti e per l'Italia il Ministero della Giustizia italiano.

 

8. Se la Parte Richiesta tiene in stato di arresto provvisorio la persona di cui si chiede l'estradizione, la Parte Richiedente può adempiere all'obbligo di trasmettere la richiesta di estradizione e i relativi documenti giustificativi per i canali diplomatici, ai sensi del paragrafo 1 del presente Articolo, presentando la richiesta e i documenti all'Ambasciata della Parte Richiesta situata nel territorio della Parte Richiedente. In tal caso, la data di ricezione della richiesta da parte dell'Ambasciata è considerata Ia data di ricezione da parte della Parte Richiesta ai fini della decorrenza del termine che, ai sensi dell'art. 12 del presente Trattato, deve essere rispettato per consentire la detenzione continuativa della persona.

 

XI.  Documentazione aggiuntiva.

 

1. - Se la parte richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, tale Parte richiederà la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte richiesta fisserà un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concederà una ragionevole proroga qualora la Parte richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga.

2. - Se la persona ricercata è in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente Trattato, o se tale documentazione non è ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte richiesta, la persona può essere messa in libertà. Tale scarcerazione non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva.

 

 

XI.  Documentazione aggiuntiva.

 

1. Se la Parte Richiesta considera che la documentazione fornita a sostegno di una richiesta di estradizione è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, tale parte richiederà la presentazione della necessaria documentazione aggiuntiva. La Parte Richiesta fisserà un limite di tempo ragionevole per la presentazione di tale documentazione e concederà una ragionevole proroga qualora la Parte Richiedente ne faccia domanda illustrando le ragioni che richiedano tale proroga.

2. Se la persona ricercata è in stato di detenzione e la documentazione aggiuntiva presentata è incompleta o altrimenti non conforme ai requisiti previsti dal presente trattato, o se tale documentazione non è ricevuta entro il periodo fissato dalla Parte Richiesta, Ia persona può essere messa in libertà. Tale scarcerazione non pregiudicherà un nuovo arresto e l'estradizione della persona ricercata se una nuova domanda e la documentazione aggiuntiva sono inviate in una data successiva.

3. Detta documentazione aggiuntiva può essere chiesta e fornita direttamente tra il Ministero della Giustizia italiano ed il Dipartimento della Giustizia degli Stati Uniti.

 

 

 

XI-bis.   Informazioni sensibili contenute nella richiesta

 

La Parte Richiedente che ipotizza la comunicazione d'informazioni particolarmente sensibili a sostegno di una richiesta di estradizione può consultarsi con la Parte Richiesta per stabilire in che misura la Parte Richiesta possa proteggere dette informazioni. Se la Parte Richiesta è impossibilitata a proteggere le informazioni nel modo voluto dalla Parte Richiedente, questo decide se comunicare comunque le informazioni.

 

XV.  Richieste di estradizione presentate da più Stati.

 

L'Autorità esecutiva della Parte richiesta, se riceve domanda dall'altra Parte contraente e da uno o più altri Stati per l'estradizione della stessa persona, per lo stesso reato o per reati diversi, deciderà verso quale Stato estradare tale persona.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel prendere la sua decisione l'Autorità esecutiva terrà conto di tutti gli elementi pertinenti, ivi compresi:

 

 

 

a) il luogo in cui è stato commesso il reato;

 

 

b) la gravità dei rispettivi reati nel caso in cui gli Stati richiedenti domandino l'estradizione per differenti reati;

 

c) la possibilità di una nuova estradizione tra gli Stati richiedenti; e

 

d) l'ordine in cui le richieste sono state ricevute.

 

XV.  Richieste di estradizione o di consegna presentate da più Stati.

 

1. Se la Parte Richiesta riceve dalla Parte Richiedente e da uno o più altri Stati una richiesta di estradizione per la stessa persona, sia essa per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità esecutiva della Parte Richiesta decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.

 

2. Se l'Italia riceve una richiesta di estradizione dagli Stati Uniti d'America ed una richiesta di consegna in base ad un mandato di arresto europeo relative alla stessa persona per lo stesso reato o per reati diversi, l'autorità esecutiva decide a quale Stato la persona sarà, eventualmente, consegnata.

 

3. Nel prendere le decisioni di cui ai paragrafi 1 e 2, la Parte Richiesta valuta tutti i fattori pertinenti, compresi ma non limitati ai seguenti:

a) se la richiesta è stata presentata in applicazione di un trattato;

b) il luogo in cui è stato commesso ciascuno dei reati;

c) gli interessi rispettivi degli Stati richiedenti;

d) la gravità dei reati;

 

 

e) la cittadinanza della vittima;

f) la possibilità di eventuale estradizione successiva tra gli Stati richiedenti, e

g) l'ordine cronologico di ricezione delle richieste trasmesse dagli Stati richiedenti.

 

 

 

 

 

 


 

Articoli del Trattato Italia-USA di mutua assistenza in materia penale modificati dallo Strumento b)

 

Testo del 1982

Nuova formulazione

 

ARTICOLO 1

Obbligo di concedere assistenza

 

1. Le Parti contraenti, su richiesta ed in conformità con le di­sposizioni del presente trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Tale assistenza comprenderà:

a) ricerca di persone;

b) notifica di documenti;

c) produzione di documenti e di atti;

d) esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;

e) escussione di testimoni;

f) trasferimento di persone per rendere testimonianza; e

g) sequestro e confisca di beni.

 

Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato richiesto.

 

3. L'assistenza sarà prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato richiesto e indipen­dentemente dal fatto che lo Stato richiesto abbia giurisdizione in casi simili.

 

4. Il presente trattato disciplina esclusivamente l'assistenza re­ciproca in materia penale fra le autorità delle Parti contraenti.

 

ARTICOLO1
Obbligo di concedere assistenza

 

Le Parti Contraenti, su richiesta ed in conformità con le disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciproca assistenza per le istruttorie e i procedimenti penali.

 

1 bis.

a) L'assistenza giudiziaria è concessa altresì a un'autorità amministrativa nazionale che indaga su una condotta, in conformità degli specifici poteri amministrativi o regolamentari conferitile per procedere a tali indagini, allo scopo di perseguire penalmente detta condotta o di rinviare il caso alle autorità preposte alle indagini o all'azione penale. L'assistenza giudiziaria può essere concessa anche ad altre autorità amministrative nelle medesime circostanze. L'assistenza giudiziaria non è disponibile per materie per le quali l'autorità amministrativa prevede che non si proceda, a seconda dei casi, all'azione penale o al rinvio.

b) Le richieste di assistenza ai sensi del presente paragrafo saranno trasmesse tra le Autorità Centrali designate conformemente all'Articolo 2 del presente Trattato, o tra le altre autorità che le Autorità Centrali concorderanno invece di designare quale canale alternativo di trasmissione.

 

2.  Tale assistenza comprenderà:

a) ricerca di persone;

b) notifica di documenti;

c) produzione di documenti e di atti;

d) esecuzione di richieste di perquisizione e di sequestro;

e) escussione di testimoni;

f) trasferimento di persone per rendere testimonianza; e

g) sequestro e confisca di beni.

 

Altre forme di assistenza saranno prestate se compatibili con la legislazione dello Stato Richiesto.

 

3. L'assistenza sarà prestata anche quando i fatti per i quali si procede non costituiscono reato nello Stato Richiesto e indipendentemente dal fatto che lo Stato Richiesto abbia giurisdizione in casi simili.

 

4. Il presente Trattato disciplina esclusivamente l'assistenza reciproca in materia penale fra le autorità delle Parti Contraenti.

 

ARTICOLO 2
Autorità Centrale

 

1. Agli effetti del presente trattato, qualsiasi richiesta dovrà es­sere inoltrata dall'Autorità centrale di ciascuna delle due Parti contraenti. Le autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente trattato.

 

2. Per la Repubblica italiana l'autorità centrale è il Ministro di grazia e giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'autorità centrale è I'Attorney General.

 

 

ARTICOLO 2
Autorità Centrale

 

1. Agli effetti del presente Trattato, qualsiasi richiesta dovrà essere inoltrata dalla Autorità Centrale di ciascuna delle due Parti Contraenti. Le autorità centrali comunicheranno direttamente tra loro per l'applicazione delle disposizioni del presente Trattato.

 

2. Per la Repubblica Italiana l'Autorità Centrale é il Ministro della Giustizia. Per gli Stati Uniti d'America l'Autorità Centrale é l'Attorney General.

 

 3. Le richieste di assistenza giudiziaria fatte dalle Autorità ai sensi del presente Trattato e le comunicazioni ad esse relative possono essere inoltrate con mezzi di comunicazione rapida, compresi fax e posta elettronica, con riserva di successiva conferma formale, se lo Stato Richiesto la richiede. Lo Stato Richiesto può rispondere alla richiesta con uno di tali mezzi di comunicazione rapida.


ARTICOLO 7
Spese e traduzioni

 

Lo Stato richiesto presterà gratuitamente assistenza allo Stato richiedente ad eccezione:

delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una ri­chiesta o da essa derivanti;

degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;

di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformità all'articolo 15; e

di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformità all'articolo 16.

 

ARTICOLO 7
Spese e traduzioni

 

Lo Stato Richiesto presterà gratuitamente assistenza allo Stato Richiedente ad eccezione:

a) delle spese di traduzione dei documenti allegati ad una richiesta o da essa derivanti;

b)  degli onorari dei consulenti privati indicati nella richiesta;

c) di tutte le spese relative al trasferimento di testimoni, in conformità all'articolo 15 ;

d) di tutte le spese relative al trasferimento dei testimoni detenuti, in conformità all'articolo 16; e

e) delle spese correlate con l'istituzione e la fornitura del servizio di video trasmissione conformemente all'Articolo 18 quater, salvo diverso accordo tra lo Stato Richiesto e lo Stato Richiedente; altre spese che emergono nel corso della fornitura di assistenza, comprese le spese correlate con il viaggio di partecipanti nello Stato Richiesto, sono sostenute secondo quanto previsto dalle altre disposizioni del presente articolo.

 

ARTICOLO 8
Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni

 

1. Se necessario, lo Stato richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riser­vate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento.

2. Se ritenuto necessario, lo Stato richiedente può chiedere che la domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a soste­gno, e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati.

3.  Lo Stato richiedente non utilizzerà le prove ottenute, né le informazioni dalle stesse derivanti, per motivi diversi da quelli di­chiarati nella richiesta, senza previa autorizzazione dello Stato ri­chiesto.

 

 

ARTICOLO 8
Tutela del segreto e uso riservato delle prove e delle informazioni

 

1.  Se necessario, Io Stato Richiesto potrà esigere che le prove e le informazioni fornite o dalle stesse derivanti rimangano riservate in conformità con le condizioni poste. Tuttavia esse potranno essere utilizzate come prove in un pubblico procedimento.

2.  Se ritenuto necessario, lo Stato Richiedente può chiedere che la-domanda di assistenza, il suo contenuto e i documenti a sostegno e la concessione dell'assistenza stessa, rimangano riservati.

3.  Lo Stato Richiedente può utilizzare i mezzi di prova o le informazioni ottenuti dallo Stato Richiesto:

a.         ai fini delle sue indagini e procedimenti penali;

b.         per la prevenzione di una minaccia immediata e grave per la sua sicurezza pubblica;

c.         nei suoi procedimenti giudiziari non penali o amministrativi direttamente connessi con le indagini o i procedimenti:

i.     menzionati alla lettera a) o

ii. per i quali è stata prestata assistenza giudiziaria ai sensi dell'articolo 1 paragrafo 1-bis del presente Trattato;

d. per qualsiasi altra finalità se le informazioni o i mezzi di prova sono stati resi pubblici nel quadro dei procedimenti per i quali sono stati trasmessi, o in qualsiasi altra situazione di cui alle lettere (a), (b) e (c);  

e.         per qualsiasi altra finalità, solo previa autorizzazione dello Stato
Richiesto.

4.a. Il presente articolo lascia impregiudicata la facoltà dello Stato Richiesto di imporre condizioni supplementari in casi determinati, ai sensi del presente Trattato, laddove l'inadempimento di tali condizioni impedisca il soddisfacimento della specifica richiesta di assistenza. Qualora siano state imposte condizioni supplementari conformemente al presente paragrafo, lo Stato Richiesto può esigere che 10 Stato Richiedente fornisca precisazioni sull'uso dei mezzi di prova o delle informazioni.

b. Lo Stato Richiesto non può imporre restrizioni generiche, relativamente alle norme giuridiche dello Stato Richiedente in materia di trattamento dei dati personali, quale condizione di cui alla lettera a) per la comunicazione dei mezzi di prova o di informazioni.

5. Qualora lo Stato Richiesto, successivamente alla comunicazione allo Stato Richiedente, venga a conoscenza di circostanze che potrebbero indurlo a prevedere una condizione supplementare in un determinato caso, esso può consultarsi con lo Stato Richiedente per determinare in quale misura i mezzi di prova e le informazioni possano essere protetti.

 

ARTICOLO 18
Sequestro e confisca di beni

 

1.  In situazioni di particolare urgenza lo Stato richiesto ha competenza a sequestrare i beni che si trovino proprio territo­rio e che siano passibili di confisca.

2.  In base alle procedure giudiziarie previste dalle leggi dello Stato richiesto quest'ultimo avrà competenza ad ordinare la confisca a beneficio dello Stato richiedente dei beni sequestrati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo.

 

 

ARTICOLO 18
Sequestro e confisca di beni

 

1. Le Parti Contraenti si forniranno reciproca assistenza nella misura permessa dai loro rispettivi ordinamenti, nel sequestro, immobilizzazione e confisca dei frutti e dei proventi dei reati.

2. La Parte Contraente che procederà alla confisca dei profitti e dei beni ai sensi del presente articolo ne disporrà secondo la propria legge nazionale e le procedure amministrative. Ciascuna Parte potrà trasferire tutti o parte di tali proventi o beni, o i proventi derivanti dalla vendita, all'altra Parte nella misura consentita dai rispettivi ordinamenti giuridici alle condizioni eventualmente stabilite.


 

 

 

ARTICOLO 18-bis
Identificazione di informazioni bancarie

 

1.a. Su domanda dello Stato Richiedente, lo Stato Richiesto accerta prontamente, a norma del presente articolo, se alle banche ubicate nel suo territorio risulta che una determinata persona fisica o giuridica sospettata o imputata di un reato è titolare di uno o più conti bancari. Lo Stato Richiesto comunica senza indugio allo Stato Richiedente l'esito degli accertamenti effettuati.

1.b.      GIi accertamenti di cui alla lettera a) possono anche essere compiuti per raccogliere:

i.          informazioni su persone fisiche o giuridiche condannate per un reato o altrimenti implicate in un reato;

ii.   informazioni presso istituti finanziari diversi dalle banche; o

iii.        transazioni finanziarie slegate da conti.     

2.         Oltre ai requisiti di cui all'art. 3 (1) del presente Trattato, Ia domanda di informazioni di cui al paragrafo 1 include:

a.         informazioni sull'identità della persona fisica o giuridica utili per localizzare i conti o le transazioni;

b.         informazioni sufficienti a permettere all'autorità competente dello Stato Richiesto di:

i.  sospettare ragionevolmente che la persona fisica o giuridica in questione è implicata in un reato e che le banche o istituti finanziari diversi dalle banche nel territorio dello Stato Richiesto possono disporre delle informazioni richieste;

ii. giungere alla conclusione che Ie informazioni richieste riguardano un'indagine o un procedimento penale.

c. per quanto possibile, indicazioni sulla banca o sull'istituto finanziario non bancario eventualmente interessati e altre informazioni che possono contribuire a circoscrivere gli accertamenti.

3. Salvo successiva modifica mediante scambio di note diplomatiche tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti d'America, le richieste di assistenza, a norma del presente articolo, saranno trasmesse tramite:

a.         Ministero della Giustizia Italiano

b.    Per gli Stati Uniti d'America, in luogo del canale descritto all'articolo 2 (1) del presente Trattato l'attachè responsabile per l'Italia del:

i.          U.S Dipartimento della Giustizia, Agenzia contro la Droga, per le rispettive competenze;

ii.         U.S     Dipartimento per      la Sicurezza      Interna, Ufficio dell'Immigrazione e delle Dogane, per le rispettive competenze;

iii.    U.S Dipartimento della Giustizia, F.B.I., per le rispettive competenze.

4. Le Parti Contraenti forniranno assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad attività di terrorismo punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi. Le Parti Contraenti forniranno, altresì, assistenza ai sensi di questo articolo con riguardo ad attività di riciclaggio punibili secondo le leggi di entrambi i Paesi, ovvero laddove l'attività è punibile come riciclaggio secondo la legge degli Stati Uniti e come reato presupposto al riciclaggio secondo la legge italiana. Le Parti Contraenti forniranno assistenza con riguardo ad altre attività per le quali sia intervenuta debita notifica.

5.  Lo Stato Richiesto risponderà a richieste per la produzione di dati inerenti conti o transazioni individuati in applicazione del presente articolo attenendosi alle disposizioni di questo Trattato.

 

 

ARTICOLO 18-ter
Squadre investigative comuni

 

1.  Le squadre investigative comuni possono essere costituite ed operare nei rispettivi territori della Repubblica Italiana e degli Stati Uniti, al fine di agevolare le indagini o azioni penali che coinvolgono gli Stati Uniti d'America e uno o più Stati membri dell'Unione Europea, ove ritenuto appropriato sia dalla Repubblica Italiana che dagli Stati Uniti.

2.  Le procedure in base alle quali la squadra dovrà operare, quali composizione, durata, ubicazione, organizzazione, funzioni, scopo e condizioni per la partecipazione dei membri della squadra di uno Stato alle attività investigative svolte nel territorio di un altro Stato, saranno concordate tra le autorità competenti, responsabili delle indagini o dell'azione penale, così come determinate dai rispettivi Stati interessati.

3.  Le autorità competenti, designate dai rispettivi Stati interessati, comunicano direttamente al fine di istituire e rendere operativa la squadra in questione, salvo che nel caso in cui si ritenga che l'eccezionale complessità, l'ampia portata o altre circostanze del caso richiedano un maggior coordinamento centrale in merito ad alcuni o a tutti gli aspetti; a tal fine gli Stati possono concordare altri idonei canali di comunicazione.

4. Se la squadra investigativa comune ravvisa la necessità che in uno degli Stati che hanno costituito la squadra siano adottate misure investigative, uno dei membri della squadra di detto Stato può farne direttamente richiesta alle proprie autorità competenti senza che gli altri Stati debbano presentare una richiesta di assistenza giudiziaria. I parametri giuridici necessari per ottenere la misura in tale Stato sono quelli applicabili alle attività investigative condotte a livello nazionale.


 

ARTICOLO 18-quater
Collegamento in videoconferenza

 

1.  L'impiego di tecnologie per il collegamento video tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d'America è consentito per l'assunzione della testimonianza in un procedimento, per il quale è disponibile l'assistenza giudiziaria, di un testimone o di un perito che si trovi nello Stato Richiesto. Per quanto non specificatamente previsto nel presente articolo, le modalità che regolano tali procedure sono quelle altrimenti indicate nel presente Trattato.

2.  Lo Stato Richiedente e lo Stato Richiesto si possono consultare per favorire la soluzione delle eventuali questioni giuridiche, tecniche o logistiche, connesse con l'esecuzione della richiesta.

3. Fatta salva la competenza giurisdizionale ai sensi della legge dello Stato Richiedente, la falsa testimonianza intenzionale o altro comportamento scorretto del testimone o del perito nel corso del collegamento in videoconferenza è punibile nello Stato Richiesto nello stesso modo in cui sarebbe punito nell'ambito di un procedimento nazionale.

4. Il presente articolo lascia impregiudicato il ricorso agli altri mezzi disponibili per ottenere la testimonianza nello Stato Richiesto in virtù del Trattato o della legge applicabile.

5.  Lo Stato Richiesto può consentire l'impiego di tecnologie di collegamento in videoconferenza per fini non menzionati al paragrafo 1, compreso ai fini dell'identificazione di persone o cose o dell'assunzione di dichiarazioni nel corso dell'indagine.

 

 

 

 

 


SIWEB

Documentazione


Elenco degli Accordi bilaterali in vigore tra Italia e Stati Uniti

 

 

Titolo :  CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DI VAGLIA POSTALI.

 

Data Firma Accordo :   20/04/1877


Titolo :  CONVENZIONE CONSOLARE.

 

Data Firma Accordo :   08/05/1878


Titolo :  CONVENZIONE ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUI VAGLIA POSTALI DEL 20.04.1877.

 

Data Firma Accordo :   24/08/1880


Titolo :  DICHIARAZIONE PER LA RECIPROCA PROTEZIONE DEI MARCHI DI FABBRICA E DI COMMERCIO.

 

Data Firma Accordo :   01/06/1882


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI DIRITTI D'AUTORE.

 

Data Firma Accordo :   28/10/1892


Titolo :  TRATTATO PER PROMUOVERE LA CAUSA DELLA PACE GENERALE E PER STABILIRE LA COMMISSIONE INTERNAZIONALE D'INCHIESTA PERMANENTE.

 

Data Firma Accordo :   05/05/1914


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA PROTEZIONE DEI DIRITTI D'AUTORE SU OPERE MUSICALI.

 

Data Firma Accordo :   11/03/1915


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLO SCAMBIO DIRETTO DI INFORMAZIONI CIRCA IL TRAFFICO DEI NARCOTICI.

 

Data Firma Accordo :   27/04/1928


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER IL VISTO SUI PASSAPORTI DI NON IMMIGRANTI.

 

Data Firma Accordo :   26/02/1929


Titolo :  CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DEI PACCHI POSTALI.

 

Data Firma Accordo :   11/10/1929


Titolo :  TRATTATO DI CONCILIAZIONE RECANTE EMENDAMENTI AL TRATTATO DI PACE GENERALE DEL 05.05.1914.

 

Data Firma Accordo :   23/09/1931


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'AMMISSIONE DI AEROMOBILI CIVILI NEI RISPETTIVI PAESI, PER IL RILASCIO DI BREVETTI DI PILOTA E PER L'ACCETTAZIONE DI CERTIFICATI PER AEROMOBILI E ACCESSORI IMPORTATI COME MERCE.

 

Data Firma Accordo :   14/10/1931


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA RIPRESA DELLE RELAZIONI COMMERCIALI.

 

Data Firma Accordo :   06/12/1945


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA SISTEMAZIONE DEI CIMITERI DI GUERRA AMERICANI IN ITALIA.

 

Data Firma Accordo :   26/09/1946


 

Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA CESSIONE ALL’ITALIA DI INSTALLAZIONI PER LA NAVIGAZIONE AEREA.

 

Data Firma Accordo :   09/06/1947


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA RIGUARDANTE I BENI ITALIANI NEGLI STATI UNITI D’AMERICA E CERTI RECLAMI DI CITTADINI STATUNITENSI, CON SCAMBIO DI NOTE.

 

Data Firma Accordo :   14/08/1947


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA SUL REGOLAMENTO DI CERTI RECLAMI SORTI DALLA GUERRA E QUESTIONI CONNESSE, CON SCAMBIO DI NOTE.

 

Data Firma Accordo :   14/08/1947


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE A MODIFICA DELL’ARTICOLO 3 DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 26.09.1946 SUI CIMITERI DI GUERRA.

 

Data Firma Accordo :   21/01/1948


Titolo :  TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE, CON PROTOCOLLI.

 

Data Firma Accordo :   02/02/1948


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE CONCERNENTE LA PROCEDURA PER LA SISTEMAZIONE DEFINITIVA DEI RECLAMI DEI CITTADINI ITALIANI PRIGIONIERI DI GUERRA NEGLI STATI UNITI D’AMERICA E DI CERTI CREDITI RELATIVI.

 

Data Firma Accordo :   14/02/1948


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CONTENENTE ULTERIORI MODIFICHE ALL’ARTICOLO 3 DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 24/26.09.1946 SUI CIMITERI DI GUERRA.

 

Data Firma Accordo :   19/04/1948


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RILASCI DEI VISTI SUI PASSAPORTI.

 

Data Firma Accordo :   29/09/1948


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L’ENTRATA IN FRANCHIGIA DOGANALE E IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI TRASPORTO DELLE FORNITURE E DEI PACCHI DI SOCCORSO DESTINATI ALL’ITALIA, CON SCAMBIO DI NOTE INTEGRATIVO.

 

Data Firma Accordo :   26/11/1948


Titolo :  ACCORDO SUPPLEMENTARE ALL’ACCORDO SUI RECLAMI DEGLI EX PRIGIONIERI DI GUERRA ITALIANI DEL 14.02.1948.

 

Data Firma Accordo :   14/01/1949


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE, INTERPRETATIVO DELL’ARTICOLO 3 PARAGRAFO 16°, DEL MEMORANDUM DI INTESA SUL REGOLAMENTO DI CERTI RECLAMI SORTI DALLA GUERRA E QUESTIONI CONNESSE DEL 14.08.1947.

 

Data Firma Accordo :   24/02/1949


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SULL’ASSISTENZA RECIPROCA NEL CAMPO DELLA DIFESA.

 

Data Firma Accordo :   27/01/1950


Titolo :  REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ISTITUITA A NORMA DELL’ARTICOLO 83 DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947.

 

Data Firma Accordo :   29/06/1950


 

 

 

 

Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA DESIGNAZIONE DEL TERZO MEMBRO PERMANENTE DELLA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE ITALO-AMERICANA.

 

Data Firma Accordo :   13/02/1951


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SULL'UTILIZZAZIONE DEI FONDI PROVENIENTI DALLA VENDITA DEI BENI CONFISCATI ALLE FORZE TEDESCHE IN ITALIA.

 

Data Firma Accordo :   16/05/1951


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SUL CERIMONIALE PER LE VISITE DI NAVI DA GUERRA NEI PORTI DEI DUE PAESI.

 

Data Firma Accordo :   18/06/1951


Titolo :  ACCORDO INTEGRATIVO DEL TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE DEL 02.02.1948.

 

Data Firma Accordo :   26/09/1951


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA LIQUIDAZIONE DELL'EQUIPAGGIAMENTO E DEL MATERIALE IN ECCEDENZA FORNITO IN APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DEL 27.01.1950.

 

Data Firma Accordo :   14/12/1951


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER ESONERARE L'ITALIA DA CERTE OBBLIGAZIONI DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947.

 

Data Firma Accordo :   21/12/1951


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AGLI INVESTIMENTI STATUNITENSI IN ITALIA NEL QUADRO DEL "ECONOMIC COOPERATION ACT" DEL 1948, COME EMENDATO.

 

Data Firma Accordo :   28/12/1951


Titolo :  ACCORDO RELATIVO ALL'INTESA SUI BREVETTI DELLE INFORMAZIONI TECNICHE NELL'AMBITO DEI PROGRAMMI DI DIFESA.

 

Data Firma Accordo :   03/10/1952


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL PROGRAMMA DI ACQUISTI "OFF SHORE".

 

Data Firma Accordo :   31/03/1954


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'ISTITUZIONE DI UN FONDO ROTATORIO PER I PRESTITI ALL'INDUSTRIA NELL'ITALIA MERIDIONALE.

 

Data Firma Accordo :   16/06/1954


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA SOSTITUZIONE DELL'ART. 9 DELL'ACCORDO SUGLI AEROMOBILI CIVILI E BREVETTI DEI PILOTI E I CERTIFICATI PER AEROMOBILI E ACCESSORI IMPORTATI COME MERCI DEL 14.10.1931.

 

Data Firma Accordo :   26/01/1955


Titolo :  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI.

 

Data Firma Accordo :   30/03/1955


Titolo :  ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI DI REVISIONE E RIPARAZIONE DEI MOTORI A REAZIONE DELLE FORZE AEREE AMERICANE A TORINO.

 

Data Firma Accordo :   08/07/1955


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA RIGUARDANTE I RECLAMI PER DANNI DI GUERRA.

 

Data Firma Accordo :   29/03/1957


Titolo :  ACCORDO PER LA VENDITA IN ITALIA DI MATERIALE DI SCARTO E DI MATERIALI UTILIZZABILI ECCEDENTI IL FABBISOGNO DEI COMANDI MILITARI AMERICANI.

 

Data Firma Accordo :   22/06/1957


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RECANTE EMENDAMENTO DELL'ACCORDO DEL 28.12.1951 SUGLI INVESTIMENTI STATUNITENSI IN ITALIA.

 

Data Firma Accordo :   18/10/1957


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RECIPROCA COMPILAZIONE DI RICHIESTE DI BREVETTI A CARATTERE RISERVATO NEI DUE PAESI.

 

Data Firma Accordo :   27/10/1959


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO A UN PROGRAMMA DI PRODUZIONE DI ARMI.

 

Data Firma Accordo :   07/07/1960


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE, CON MEMORANDUM SUPPLEMENTARE AL MEMORANDUM D'INTESA DEL 29.03.1957, RIGUARDANTE I RECLAMI PER DANNI DI GUERRA.

 

Data Firma Accordo :   12/07/1960


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'EMENDAMENTO DELLO SCAMBIO DI NOTE DEL 09.03/27.10.1959 SUL DEPOSITO DELLE DOMANDE DI BREVETTI.

 

Data Firma Accordo :   02/08/1960


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA LO SCAMBIO DI NOTE SUI BREVETTI A CARATTERE RISERVATO DEL 09.03/27.10.1959.

 

Data Firma Accordo :   02/08/1960


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CHE RECA EMENDAMENTO ALL'ACCORDO SUI MATERIALI BELLICI IN ECCEDENZA DEL 20.11/14.12.1951.

 

Data Firma Accordo :   07/09/1960


Titolo :  ACCORDO PER LA COOPERAZIONE NELL'IMPIEGO DELL'ENERGIA ATOMICA A SCOPI DI RECIPROCA DIFESA, CON ANNESSI E LETTERA ALLEGATA.

 

Data Firma Accordo :   03/12/1960


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CHE STABILISCE LA CONCESSIONE DI COMPENSO NEL QUADRO GATT PER ALCUNI PROVVEDIMENTI TARIFFARI ADOTTATI DAGLI STATI UNITI D'AMERICA.

 

Data Firma Accordo :   07/03/1962


Titolo :  MEMORANDUM RELATIVO A UN PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE RICERCHE SPAZIALI, CON MEMORANDUM DI INTESA.

 

Data Firma Accordo :   31/05/1962


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL MEMORANDUM TRA CNR E NASA DEL 31.05.1962 SU UN PROGRAMMA DI COLLABORAZIONE NEL CAMPO DELLE RICERCHE SPAZIALI.

 

Data Firma Accordo :   05/09/1962


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA PARTECIPAZIONE CONGIUNTA A PROVE SPERIMENTALI IN MATERIA DI TELECOMUNICAZIONI.

 

Data Firma Accordo :   14/11/1962


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA PROTEZIONE DELLE INFORMAZIONI RISERVATE.

 

Data Firma Accordo :   04/08/1964


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI MATRIMONI DI CITTADINI AMERICANI CELEBRATI IN ITALIA.

 

Data Firma Accordo :   18/08/1964


Titolo :  ACCORDO SULL'USO DEI PORTI ITALIANI DA PARTE DELLA NAVE "SAVANNAH", CON ALLEGATI.

 

Data Firma Accordo :   23/11/1964


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA RESPONSABILITA' DEL GOVERNO DEGLI STATI UNITI D'AMERICA PER L'USO DELLA NAVE "SAVANNAH" DA PARTE DI UNA COMPAGNIA PRIVATA BELGA (FAST), A SEGUITO DELL'ACCORDO DEL 23.11.1964.

 

Data Firma Accordo :   16/12/1965


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AL MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE LA FORNITURA DEL LANCIO DI SATELLITI E DI SERVIZI ASSOCIATI.

 

Data Firma Accordo :   20/06/1970


Titolo :  ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI, CON TABELLA DELLA ROTTE, MEMORANDUM E SCAMBIO DI NOTE.

 

Data Firma Accordo :   22/06/1970


Titolo :  ACCORDO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE.

 

Data Firma Accordo :   23/05/1973


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA RECIPROCA ACCETTAZIONE DELLE CERTIFICAZIONI DI AERONAVIGABILITA' PER L'IMPORTAZIONE DI AEROMOBILI.

 

Data Firma Accordo :   03/08/1973


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA LO SCAMBIO DI NOTE DEL 03.08.1973, SUI CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITA' DEGLI AEROMOBILI

 

Data Firma Accordo :   15/07/1974


Titolo :  ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO DELL'ENERGIA GEOTERMICA.

 

Data Firma Accordo :   03/06/1975


Titolo :  ACCORDO PER GLI SCAMBI NEL CAMPO DELL'ISTRUZIONE E DELLA CULTURA.

 

Data Firma Accordo :   15/12/1975


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RIGUARDANTE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI PER LO SVILUPPO DELL'ENERGIA GEOTERMICA.

 

Data Firma Accordo :   05/05/1976


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'ASSISTENZA ALLE VITTIME DEL TERREMOTO IN FRIULI.

 

Data Firma Accordo :   09/06/1976


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SANITA' E DELLA MEDICINA.

 

Data Firma Accordo :   21/11/1977


Titolo :  PROTOCOLLO AMMINISTRATIVO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE DEL 23.05.1973.

 

Data Firma Accordo :   22/11/1977


 

 

Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA NEL CAMPO DELLA COOPERAZIONE CULTURALE.

 

Data Firma Accordo :   04/05/1978


Titolo :  MEMORANDUM RIGUARDANTE I PRINCIPI REGOLANTI LA COOPERAZIONE RECIPROCA NELLA RICERCA, SVILUPPO, PRODUZIONE E APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI DI DIFESA.

 

Data Firma Accordo :   11/09/1978


Titolo :  DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA.

 

Data Firma Accordo :   09/01/1979


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE LA COOPERAZIONE SULL'ENERGIA.

 

Data Firma Accordo :   17/10/1979


Titolo :  ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, PER LA RECIPROCA CONCESSIONE AI RADIOAMATORI DELL'AUTORIZZAZIONE ALL'IMPIEGO DELLE PROPRIE STAZIONI RADIO NELL'ALTRO STATO.

 

Data Firma Accordo :   28/08/1981


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE L'APERTURA DI UN UFFICIO DELLA BANCA NAZIONALE DEL LAVORO NELLA SEDE DELL'AMBASCIATA DEGLI STATI UNITI D'AMERICA A ROMA.

 

Data Firma Accordo :   30/12/1981


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE SULLE PROCEDURE PER LA CERTIFICAZIONE ALL'ESPORTAZIONE DALL'ITALIA VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA DI PARTITE DI ACCIAI AL NICHEL, CON ALLEGATO ACCORDO,

 

Data Firma Accordo :   06/01/1982


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER L'UTILIZZO DI PORTI IN ACQUE PROFONDE.

 

Data Firma Accordo :   19/01/1982


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA PER L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LE TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE DELLE FORZE ARMATE USA.

 

Data Firma Accordo :   18/05/1982


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA POSIZIONE TRIBUTARIA E DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA MARINA MILITARE AMERICANA IN ITALIA.

 

Data Firma Accordo :   24/07/1982


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE RECANTE EMENDAMENTO ALL'ACCORDO DEL 04.08.1964 SULLA SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI.

 

Data Firma Accordo :   02/09/1982


Titolo :  TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE.

 

Data Firma Accordo :   09/11/1982


Titolo :  MEMORANDUM INTERPRETATIVO RELATIVO AL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE DEL 09.11.1982.

 

Data Firma Accordo :   09/11/1982


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE, CHE MODIFICA L'ACCORDO DEL 06.01.1982, RIGUARDANTE LA CERTIFICAZIONE ALL'ESPORTAZIONE DALL'ITALIA VERSO GLI STATI UNITI D'AMERICA DI ACCIAI AL NICHEL.

 

Data Firma Accordo :   08/08/1983


Titolo :  TRATTATO DI ESTRADIZIONE.

 

Data Firma Accordo :   13/10/1983


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO AL SISTEMA DI SVILUPPO SATELLITI "APPESI" (TSS).

 

Data Firma Accordo :   27/06/1984


Titolo :  CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO E SCAMBIO DI LETTERE.

 

Data Firma Accordo :   17/04/1984


Titolo :  ACCORDO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE DEL 23.05.1973.

 

Data Firma Accordo :   17/04/1984


Titolo :  ACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DOGANALI.

 

Data Firma Accordo :   15/11/1985


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELL'ART. 18 PAR. 2 DEL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE DEL 09.11.1982.

 

Data Firma Accordo :   13/11/1985


Titolo :  PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.04.1984.

 

Data Firma Accordo :   17/04/1984


 

 

Titolo :  SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.04.1984.

 

Data Firma Accordo :   30/12/1985


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE PER LA CONFERMA DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA CNR E NASA RELATIVO ALLA MESSA A PUNTO E AL LANCIO DEL "LASER GEODYNAMIC SATELLITE-2" (LAGEOS-2), CON ALLEGATI.

 

Data Firma Accordo :   30/07/1985


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE LA COOPERAZIONE NELLA RICERCA E SVILUPPO DELL'ENERGIA, CON TABELLA E ALLEGATO.

 

Data Firma Accordo :   05/12/1985


Titolo :  ACCORDO CHE ISTITUISCE IL COMITATO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DELLA DROGA E LA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

 

Data Firma Accordo :   03/10/1984


Titolo :  ACCORDO PER LA COLLABORAZIONE NELLA LOTTA AL TERRORISMO.

 

Data Firma Accordo :   24/06/1986


Titolo :  ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, RELATIVO ALL'ACCORDO TRA ITALIA, BELGIO, CANADA, FEDERAZIONE RUSSA E OLANDA PER LA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI PRATICI CONCERNENTI LE AREE MINERARIE DEI FONDI MARINI.

 

Data Firma Accordo :   14/08/1987


 

 

 

Titolo :  ACCORDO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

 

Data Firma Accordo :   01/04/1988


Titolo :  PROTOCOLLO DI MODIFICA DELL'ACCORDO SUI TRASPORTI AEREI DEL 22.06.1970.

 

Data Firma Accordo :   25/10/1988


Titolo :  PROTOCOLLO DI INTENTI PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA NELL'AMBITO DELLA "SINCROTONE TRIESTE".

 

Data Firma Accordo :   31/10/1989


Titolo :  ACCORDO OPERATIVO PER IL POTENZIAMENTO DELLA COOPERAZIONE NELLA PROGETTAZIONE CONGIUNTA E NELLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI E DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA RICERCA E DELLO SVILUPPO ENERGETICO.

 

Data Firma Accordo :   02/05/1990


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO ALLA MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI DEL 22.06.1970, CON N. 2 SCAMBI DI LETTERE.

 

Data Firma Accordo :   27/09/1990


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI TERMINI E ALLE CONDIZIONI IN BASE ALLE QUALI ATTUARE LA COOPERAZIONE TRA LA NASA E L'ASI DI CUI AL MEMORANDUM DI INTESA DEL 06.12.1991.

 

Data Firma Accordo :   01/06/1992


Titolo :  ACCORDO PER EMENDARE E ESTENDERE L'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

 

Data Firma Accordo :   04/10/1993


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE IL MEMORANDUM DI INTESA DEL 14/22.06.1993 TRA LA NASA E L'ASI, RELATIVO ALLA MISSIONE CASSINI, CON ALLEGATO.

 

Data Firma Accordo :   21/07/1994


Titolo :  ACCORDO PER IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA' DELLE STAZIONI RADIO TRASMITTENTI A LUNGO RAGGIO DI AUSILIO ALLA NAVIGAZIONE E DI CONTROLLO DI LAMPEDUSA, SELLIA MARINA E CROTONE.

 

Data Firma Accordo :   17/11/1994


Titolo :  ACCORDO IN MATERIA DI RICERCA E SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ENERGIA.

 

Data Firma Accordo :   26/05/1995


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO ALLE INSTALLAZIONI - INFRASTRUTTURE CONCESSE IN USO ALLE FORZE STATUNITENSI IN ITALIA, CON ANNESSI "A" E "B".

 

Data Firma Accordo :   02/02/1995


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE, COSTITUENTE UN ACCORDO, PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA AI FAMILIARI A CARICO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE RISPETTIVE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI E LE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI AVENTI SEDE NEI DUE PAESI.

 

Data Firma Accordo :   09/06/1997


Titolo :  SCAMBIO DI NOTE, COSTITUENTE UN ACCORDO, CONCERNENTE LE MODIFICHE ALL'ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO DEL 22.06.1970 E SUCCESSIVI EMENDAMENTI.

 

Data Firma Accordo :  21/10/1997


Titolo :  SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, CONCERNENTE MODIFICHE ALL'ACCORDO SUL TRASPORTO AEREO DEL 22.06.1970 E SUCCESSIVI EMENDAMENTI

 

Data Firma Accordo :  02/02/1999


Titolo :  ACCORDO TECNICO RELATIVO ALLA ASSEGNAZIONEDI UN UFFICIALE DI COLLEGAMENTO ITALIANO PRESSO IL COMANDO DELLE FORZE USA IN EUROPA, CON ALLEGATO.

 

Data Firma Accordo :  07/04/1999


Titolo :  ACCORDO PER LA PROMOZIONE DELLA SICUREZZA AEREA.

 

Data Firma Accordo :  27/10/1999


Titolo :  MEMORANDUM DI INTESA CIRCA L'IMPOSIZIONE DI LIMITAZIONI ALL'IMPORTAZIONE DI CATEGORIE DI MATERIALE ARCHEOLOGICO DATABILE AI PERIODI ITALIANI PRE-CLASSICO, CLASSICO E DELLA ROMA IMPERIALE.

 

Data Firma Accordo :  19/01/2001


Titolo :  ACCORDO DI FINANZIAMENTO RELATIVO AL CENTRO PER LA FORMAZIONE DI FORZE DI PACE DI TIPO MSU (CENTRO COESPU CON SEDE A VICENZA).

 

Data Firma Accordo :   23/09/2005


 



[1]    L'allora Ministro di grazia e giustizia, seguendo il procedimento di cui all'articolo 698, comma 2 del Codice di procedura penale, ritenne di poter accordare l'estradizione di Pietro Venezia sulla base di assicurazioni delle autorità statunitensi ritenute sufficienti a scongiurare l'irrogazione della pena di morte al cittadino italiano, o, in subordine, a renderne inoperante l'esecutività. La Corte costituzionale, investita della questione sollevata nell'ambito di un giudizio innanzi al TAR del Lazio riguardante la legittimità costituzionale del decreto con cui il Ministro di grazia e giustizia aveva concesso l'estradizione, ha concluso dichiarando incostituzionale il citato articolo 698, secondo comma, del Codice di procedura penale, così come la legge di autorizzazione alla ratifica del Trattato di estradizione del 1983 tra Stati Uniti e l'Italia, limitatamente alla parte in cui detta legge dà esecuzione all'articolo IX del Trattato di estradizione medesimo. Le motivazioni della decisione della Corte costituzionale sono rilevanti per comprendere la nuova formulazione dell'articolo IX del Trattato di estradizione italo-statunitense quale emerge in base allo Strumento all'esame della Commissione: la Corte costituzionale, lungi dal porre in dubbio la capacità delle autorità statunitensi di tener fede alle assicurazioni prestate alla controparte italiana, ha puntato la propria attenzione sull'insanabile conflitto tra l'assolutezza della garanzia costituzionale - in base alla quale non è possibile in nessuna circostanza il concorso dello Stato italiano all'esecuzione di pene che in nessuna ipotesi potrebbero essere inflitte in Italia in tempo di pace[1] - e la discrezionalità che invece l'articolo 698, comma due del Codice di procedura penale prevedeva in merito alla valutazione caso per caso del livello di garanzie fornite dalla controparte. Attualmente Pietro Venezia, condannato dalla Corte d’assise di Taranto a 22 anni di reclusione, gode di un regime di semilibertà e dovrebbe finire di scontare la pena nel maggio 2010.

 

 

[2]    Registro del Consiglio, documento n. 14469/4/05.

[3]    Piano d’azione sulla lotta al terrorismo adottato dal Consiglio europeo del 17-18 giugno 2004.

[4]    Registro del Consiglio, documento n. 7233/1/07.

[5]    Dal 19 settembre 2007 Gilles de Kerchove  è il nuovo coordinatore anti-terrorismo, al posto di Gijs de Vries, il cui mandato è scaduto a marzo 2007

[6]    Tali osservazioni sono state ribadite dal coordinatore nel corso di una audizione presso la Commissione Libertà civili, giustizia e affari interni del Parlamento europeo, svoltasi il 20 gennaio 2009.

[7]    Il Gruppo di contatto ad alto livello, composto di rappresentanti della Commissione, del Consiglio e del dipartimento americano della giustizia e della sicurezza interna è stato creato alla fine del 2006 con il compito di individuare  principi comuni tra le due parti in materia di protezione dei dati nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria.

[8]     Doc. 9831/08