Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America sulla conduzione di "ispezioni su sfida" da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche - A.C. 1928 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1928/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 80
Data: 24/11/2008
Descrittori:
ARMAMENTI E APPARECCHIATURE MILITARI   INDUSTRIA CHIMICA
ISPEZIONI   RATIFICA DEI TRATTATI
USA     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS N. 1128/XVI     

Casella di testo: Progetti di legge
 


24 novembre 2008

 

[n. 80/0]

Accordo con il Governo degli Stati Uniti d'America sulla conduzione di "ispezioni su sfida" da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche

A.C. 1928

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del progetto di legge

1928

Titolo

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America in merito alla conduzione di "ispezioni su sfida" da parte dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche, ai sensi della Convenzione sulla proibizione dello sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di armi chimiche e sulla loro distruzione, fatto a Roma il 27 ottobre 2004

Iniziativa

governativa

Iter al Senato

Numero di articoli

3

Date:

 

trasmissione alla Camera

19 novembre 2008

assegnazione

20 novembre 2008

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

referente

Pareri previsti

Commissioni I, IV e V

 


Contenuto dell’accordo

L'Accordo italo-statunitense sulla conduzione di ispezioni su sfida ai sensi della Convenzione sulla messa al bando delle armi chimiche (CWC), è stato firmato a Roma il 27 ottobre 2004. La citata Convenzione di Parigi del 1993 (per la quale si rinvia al paragrafo successivo), non si è limitata a prevedere l'eliminazione di un'intera categoria di armi di distruzione di massa – quali quelle chimiche - ma ha introdotto un regime di controllo internazionale che include un meccanismo per verificare la reale applicazione degli obblighi in essa previsti.

In tale ambito si annoverano le ispezioni su sfida – che, peraltro, non sono state finora mai attuate – che vengono attivate per iniziativa di uno degli Stati Parti qualora vi siano fondati sospetti in merito ad illecite attività condotte in un altro Stato Parte della Convenzione. Dopo la formalizzazione della richiesta di ispezione nell'ambito della OPAC (Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche), viene convocato in sessione straordinaria e urgente il Consiglio esecutivo: la richiesta può essere rigettata con un voto a maggioranza di tre quarti dei membri del Consiglio esecutivo stesso, ma se ciò non avviene l’OPAC invia propri ispettori nello Stato Parte sospettato di attività illecite o comunque in contrasto con la Convenzione. Il preavviso in questo caso è brevissimo, ma mai inferiore alle 12 ore.

Ciò premesso, la ratio del provvedimento risiede nel fatto che l'articolo I della Convenzione di Parigi  pone in capo a ciascuno Stato Parte la distruzione o lo smantellamento di un impianto di produzione di armi chimiche, ovvero di armi chimiche tout court, ubicati in qualunque luogo che sia posto sotto la sua giurisdizione: vige cioè un principio di imputazione territoriale della responsabilità dell'attuazione della Convenzione, indipendentemente dai soggetti che pongano in essere eventuali attività vietate. Ad esempio, attività illecite ai sensi della Convenzione, condotte presso basi militari concesse a paesi alleati, implicano la responsabilità dello Stato ospitante: è comprensibile dunque come si sia ritenuto opportuno procedere alla stipula di un accordo bilaterale tra Italia e Stati Uniti per regolamentare la materia. Se dunque uno Stato terzo dovesse richiedere all’OPAC di effettuare un’ispezione su sfida presso strutture militari appartenenti agli Stati Uniti, ma ubicate in basi presenti in Italia, questa sarà l'occasione per l'applicazione dell'Accordo in esame. La relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo (A.S. 1182) elenca come potenzialmente sottoposte alla disciplina dettata dall'Accordo le basi militari di Aviano, Sigonella, Camp Darby (presso Livorno), Bagnoli, La Maddalena, nonché le navi militari statunitensi, quando si trovino nelle acque territoriali italiane.

L’Accordo in esame consta di un Preambolo e di 11 articoli. Nel Preambolo l’Italia e gli USA riconoscono la coerenza tra gli obblighi derivanti dall’attuazione della Convenzione di Parigi per quanto riguarda le ispezioni su sfida, ed il Memorandum d’intesa bilaterale del 1995 sull’uso di installazioni o infrastrutture in territorio italiano da parte delle Forze Armate statunitensi.

Dopo l’articolo I, che pone una serie di definizioni di termini utilizzati nel prosieguo del testo, l’articolo II illustra la finalità dell’Accordo, che verrà applicato a qualunque possibile ispezione su sfida riguardante un territorio sotto giurisdizione italiana, e sul quale insistano impianti, basi, navi o aeromobili di nazionalità statunitense. E’ previsto anche il caso inverso – certamente più teorico - di impianti o basi italiane oggetto di ispezione che si trovino in territorio comunque soggetto a giurisdizione USA.

L’articolo III è dedicato alle procedure di notifica, che riguardano tanto la conoscenza di eventuali consultazioni nell’ambito dell’OPAC per la conduzione di un’ispezione su sfida, quanto la comunicazione effettiva dell’imminente svolgimento di un’ispezione su sfida nel territorio di una delle due Parti. Nel primo caso la Parte che venga a conoscenza delle consultazioni provvede ad informare l’altra Parte, mentre nel secondo caso – ma stavolta con la massima sollecitudine, visto il ridotto preavviso delle ispezioni su sfida – la Parte sotto la cui giurisdizione si trovi il territorio nel quale insistono gli impianti oggetto dell’ispezione, e gestiti dall’altra Parte contraente, informa quest’ultima non oltre due ore dal ricevimento della notifica di ispezione. Le comunicazioni tra le due Parti dovrebbero contenere tutti i dati che l’OPAC fornisce nel messaggio di notifica, o anche quelli che l’OPAC dovesse fornire successivamente, ma prima dell’arrivo della Squadra ispettiva.

La Parte che gestisce gli impianti oggetto dell’ispezione dovrà sollecitamente confermare se vi siano, all’interno dell’area ispezionabile, impianti da essa utilizzati, e se intenda inviare propri rappresentanti a prender parte alle attività pre-ispettive.

L'articolo IV contiene le direttive generali relative anzitutto alle attività pre-ispettive. In particolare, qualora una delle Parti venga identificata come Stato Parte ispezionato - ossia Stato nel cui territorio insistono impianti o attrezzature o armamenti dell'altra Parte suscettibili di subire ispezioni su sfida -, ma entrambe le Parti concordino che sia l'altra Parte a rispondere più correttamente alla definizione di Stato Parte ispezionato, esse ne informeranno il Direttore generale e il Consiglio esecutivo dell'OPAC. L'Italia si riserva il diritto di rifiutare l'accesso ad una Squadra ispettiva dell'OPAC fintanto che non sia designata come Stato Parte ispezionato. Nei casi in cui l'ispezione su sfida concerna esclusivamente navi o aeromobili di bandiera, lo Stato Parte ispezionato dovrà essere correttamente identificato nella Parte che possiede e gestisce le navi o aeromobili. Ciascuna delle Parti informerà l'altra Parte del veto eventuale posto ad ispettori o assistenti di ispezione; l'altra Parte informerà il Segretariato tecnico dell'OPAC che non accetterà ispettori o assistenti nei confronti dei quali la prima delle Parti ha posto il veto. Non appena il mandato di ispezione sarà disponibile, lo Stato Parte ispezionato ne fornirà una copia al rappresentante dell'altra Parte. La Parte ispezionata, eventualmente con l'assistenza dell'altra Parte, ha la responsabilità delle procedure da seguire per l'entrata e l'uscita nel proprio territorio della Squadra ispettiva, nonché del servizio di scorta e dell'assistenza amministrativa logistica alla stessa. All'interno di un impianto utilizzato dall'altra Parte, entrambe le Parti forniranno un servizio congiunto di scorta durante la conduzione dell'ispezione. Durante la conduzione dell'ispezione lo Stato Parte ispezionato avrà il ruolo principale di collegamento con la Squadra ispettiva. Le Parti si consulteranno e decideranno congiuntamente su ogni eventuale prolungamento del periodo di ispezione. Per quanto riguarda le attività post-ispettive, entrambe le Parti avranno la facoltà di indicare informazioni o dati, contenuti nella bozza del rapporto finale di ispezione loro sottoposta, che a loro giudizio non riguardino le armi chimiche e che abbiano carattere confidenziale; pertanto, lo Stato Parte ispezionato proporrà al Segretariato tecnico dell'OPAC le varianti richieste dall'altra Parte alla bozza del rapporto finale di ispezione. Anche i costi dell'ispezione che l'OPAC dovrà rimborsare costituiranno oggetto di consultazione tra le Parti.

L’articolo V riguarda le ispezioni nelle quali l’Italia è designata dall’OPAC quale Stato Parte ispezionato.  Gli Stati Uniti potranno inviare, a discrezione, propri rappresentanti per partecipare in tempo utile alle attività pre-ispettive - quali il controllo delle attrezzature della Squadra ispettiva e le trattative sul perimetro ispezionabile -, la conduzione delle quali è affidata in primis all’Italia. Dopo il controllo delle attrezzature – che dovranno essere state approvate dall’OPAC –  la Squadra ispettiva verrà trasferita in prossimità dell’impianto oggetto dell’ispezione, che potrà avere corso. Durante l’ispezione, l’Italia garantirà il rispetto dei diritti degli USA sulle modalità di accesso all’impianto (o agli impianti) oggetto dell’ispezione, mentre gli Stati Uniti faciliteranno l’osservanza degli obblighi della Convenzione da parte dell’Italia, in quanto Stato Parte ispezionato.

Previa consultazione con l’Italia, gli Stati Uniti inoltreranno al Governo italiano le richieste di rimborso all’OPAC, che saranno accluse a quelle a sua volta formulate dall’Italia.

L’articolo VI riguarda le ispezioni nelle quali gli Stati Uniti sono designati dall’OPAC quale Stato Parte ispezionato: si tratta del caso di installazioni italiane in territori sotto giurisdizione USA, ovvero, come previsto all’art. IV, del caso in cui oggetto dell’ispezione siano navi o aeromobili militari statunitensi. L’art. VI riporta sostanzialmente a parti invertite quanto previsto dal precedente art. V.

In base all’articolo VII, le Parti subordineranno a previa reciproca consultazione ogni dichiarazione da rilasciare alla stampa, allo Stato Parte che ha richiesto l’ispezione o ad altri Stati Parti della Convenzione, o ad Organi dell’OPAC.

Le informazioni scambiate tra le Parti in base all’Accordo in esame non potranno essere rese pubbliche se non con il consenso della Parte che le ha fornite (articolo VIII).

L’articolo IX prevede consultazioni tra le Parti per la messa a punto di procedure attuative dell’Accordo in esame, nonché per la composizione di ogni eventuale controversia al riguardo. Le Parti potranno altresì concordare in forma scritta emendamenti all’Accordo (articolo X).

Infine, l’articolo XI prevede l’entrata in vigore dell’Accordo subordinatamente alla notifica di ciascuna delle Parti sull’avvenuto espletamento delle procedure interne.

L’Accordo potrà essere denunciato per iscritto con preavviso di 90 giorni da ciascuna delle Parti.

La Convenzione per la messa al bando delle armi chimiche

La Convenzione di Parigi, entrata in vigore nel 1997, rappresenta uno dei più importanti esiti della positiva evoluzione delle relazioni internazionali prodottasi agli inizi degli anni Novanta del secolo scorso, con la fine della Guerra fredda.

L’adesione alla Convenzione è stata generalizzata, essendo stata ratificata da 184 Paesi[1].

 

Gli obblighi a carico degli Stati Parte previsti dalla Convenzione sono:

·         distruggere tutte le armi chimiche esistenti sul proprio territorio;

·         non detenere, fabbricare o sviluppare altre armi;

·         non fare ricorso per nessun motivo ad armi chimiche (neanche in risposta ad un attacco con armi chimiche);

·         accogliere le ispezioni dell’apposito organismo di controllo, denominato Organizzazione Internazionale per la proibizione delle armi chimiche (OPAC). Tali ispezioni possono essere rivolte anche ad industrie chimiche al fine di verificare che prodotti chimici idonei ad usi civili non vengano impiegati illegalmente per la produzione di armi chimiche;

·         adottare un’apposita legislazione nazionale che comprenda la criminalizzazione delle violazioni.

 

La Convenzione aveva anche fissato l’obiettivo generale di pervenire alla distruzione di tutti gli arsenali chimici entro dieci anni dalla sua entrata in vigore, cioè entro il 2007. A tutt’oggi però questo obiettivo non è stato raggiunto, anche se le operazioni di distruzione procedono con regolarità e sono quelle più facili da controllare.

I principali problemi aperti sono quelli della necessità di un continuo adeguamento del sistema di ispezioni. In primo luogo ciò riguarda la circostanza che il sistema predisposto dalla CWC è basato prevalentemente sulle “ispezioni di routine” (necessariamente rivolte ad un numero definito di sostanze e di impianti, elencati in liste chiuse). Le grandi risorse richieste dallo svolgimento di queste ispezioni rischia di non lasciare spazio ad altri interventi, e quindi di vanificare quell’impostazione generale data dal “criterio general purpose” adottato dalla Convenzione che colpisce – in senso ampio e generale – gli usi e i fini (bellici) di qualunque agente chimico. Un paese che volesse sfuggire ai controlli degli ispettori internazionali potrebbe facilmente sfruttare i continui progressi della tecnologia e avviare la produzione di agenti non compresi nelle liste perché risultati da processi di sintesi nuovi (magari in impianti idonei anche a produzioni civili). Questo inconveniente è stato ovviamente ipotizzato dalla Convenzione, che ha infatti previsto una categoria residuale di impianti (in cui ricadono tutti gli impianti chimici). Ma le risorse per le ispezioni in questi impianti (cd. OCPF: Other Chemical Production Facilities) sono molto scarse. La Convenzione dovrà in futuro dedicare più risorse a queste ispezioni (alle quali ancora oggi va una parte minore del bilancio). La possibilità di produrre questi cambiamenti nella distribuzione delle risorse della Convenzione è connessa alla possibilità di utilizzare metodi meno costosi (a distanza) per le ispezioni di routine e per i controlli sulle operazioni di distruzione dello stock pregresso.

Un secondo aspetto critico è quello delle menzionate “ispezioni su sfida”. La Convenzione ha previsto che ogni Stato Parte possa attivare una ispezione straordinaria e ad hoc in presenza di ragionevoli sospetti. Tuttavia tali ispezioni – ad oggi - non sono mai state attivate. Le motivazioni sono diverse: non volontà di rivelare fonti informative segrete (dal momento che le richieste devono comunque essere motivate); rischio di provocare controrichieste a scopo ritorsivo; riluttanza nell’effettuare mosse che possono essere percepite come azioni ostili[2]. Il problema è che una prolungata desuetudine delle “ispezioni su sfida” può vanificare quello che appare invece uno strumento essenziale. Appare, pertanto, necessario introdurre meccanismi che incentivino il ricorso a tale strumento.

Una terza questione ancora non risolta è quella del prelevamento di campioni durante le ispezioni. In molti casi l’analisi chimica richiede la presenza in situ di apparecchiature pesanti (fino ad 1,5 tonnellate) e con costi di trasporto altissimi. Sarebbe più efficace un prelevamento di materiali ai fini di un’analisi in laboratori specializzati. Ma molti paesi si rifiutano di concedere i permessi nel timore (fondato o pretestuoso) che possano essere violate norme a tutela dei brevetti.

Infine, un altro obiettivo ancora raggiunto solo parzialmente è quello dell’attuazione della Convenzione all’interno degli Stati Parte (Art. VII della Convenzione), attraverso la creazione di un’Autorità nazionale[3] e – soprattutto – attraverso il varo di legislazioni nazionali che criminalizzino la produzione e il commercio di determinate sostanze. Ad oggi 105 Paesi[4] (su 184 Stati Parte)  non hanno ancora varato simili legislazioni. A tal fine è stato lanciato un National Implementation Action Plan che prevede forme di cooperazione fra paesi che sono più avanzati sul piano della normativa interna e paesi che sono rimasti indietro.

Il 26 giugno 2008 è stato presentato l’ultimo Rapporto annuale dell’OPAC (versione provvisoria) sullo stato di attuazione della Convenzione che presenta i dati quantitativi più aggiornati sulle attività ispettive e di distruzione di arsenali chimici svolti dagli organi della Convenzione.

L’attuazione della Convenzione da parte dell’Italia

Ai sensi dell’art. 6 della legge n. 93/1997, il Governo presenta annualmente alle Camere una Relazione sullo stato di esecuzione della Convenzione per la proibizione delle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati. L’ultima relazione, relativa all’anno 2007, è stata presentata al Parlamento il 10 aprile 2008.

Dalla Relazione si ricavano i dati sulle attività svolte dall’Italia per l’attuazione della Convenzione, e in particolare i dati sulla attività dell’Ufficio di livello dirigenziale istituito appositamente presso la Direzione Generale Affari Politici Multilaterali e Diritti Umani del Ministero degli Affari Esteri.

Le ispezioni internazionali effettuate in Italia nel corso del 2007 sono state 6 (mentre nel 2006 le ispezioni sono state 7): una al Centro Tecnico Logistico Interforze NBC di Civitavecchia e 5 ad industrie chimiche. Accanto a questo, sono state effettuate da personale italiano numerose visite ad impianti industriali.

Da tutte le verifiche effettuate dagli organismi internazionali è risultata la perfetta conformità del nostro Paese agli obblighi imposti dalla Convenzione.

L’Italia ha versato all’OPAC, nel 2007, la propria quota di partecipazione (euro 2.944.705, pari al 5,08 % del bilancio dell’Organizzazione).

La relazione illustrativa del provvedimento ricorda che la Convenzione prescrive la distruzione degli arsenali esistenti entro il 2007 ma che al tempo stesso prevede la possibilità di chiedere proroghe fino al 2012. Di questa facoltà si sono avvalsi quasi tutti i Paesi che hanno dichiarato il possesso di armi chimiche, compresi USA e Russia. Anche l’Italia ha ottenuto la proroga di cinque anni per completare il processo di distruzione delle armi chimiche obsolete esistenti sul territorio nazionale.

Nella Relazione si evidenzia – infine - la necessità di un ulteriore adeguamento della normativa nazionale penale alle finalità della Convenzione oltre a quello già realizzato con la legge di ratifica e le successive norme di attuazione.

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Stati Uniti in merito a ispezioni su sfida nell’ambito dell’OPAC, consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

In base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (A. S. 1128) l'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) sottolinea come l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né, d’altra parte,  presenti profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario. L’attuazione dell’Accordo, inoltre, non comporta la creazione di nuove strutture amministrative, giacché essa rientra nella sfera di competenze dell’Autorità nazionale (il Ministero degli Affari esteri) per l’attuazione della Convenzione di Parigi.

 



[1]Bahamas, Rep. Dominicana, Israele e Myanmar hanno firmato la Convenzione ma non l’hanno ratificata. Angola, Corea del Nord, Egitto, Iraq Libano, Siria e Somalia non l’hanno firmata.

[2]          Ad esempio, gli Stati Uniti hanno denunciato – in sede politica – Cina, Russia, Sudan e Iran, ma non hanno attivato la procedura della richiesta di “ispezione su sfida” prevista dalla CWC.

[3]             In Italia svolge queste funzioni il Ministero degli Affari Esteri.

[4]Dato contenuto nella Relazione del Ministero degli Affari Esteri (vedi infra).  L’Italia ha introdotto nelle leggi di ratifica una serie di disposizioni legislative di questo genere, anche se la citata Relazione richiama la necessità di ulteriori interventi di adeguamento della legislazione penale alle finalità della Convenzione.