Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi - A.C. 1665
Riferimenti:
AC N. 1665/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 48
Data: 22/09/2008
Descrittori:
RATIFICA DEI TRATTATI   RIFIUTI E MATERIALE DI SCARTO
SOSTANZE TOSSICHE E NOCIVE   TRASPORTI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Emendamento alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi

 

A.C. 1665

 

 

 

 

 

 

n. 48

 

 

22 settembre 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0057.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

§      Contenuto della Convenzione di Basilea  4

§      Il contenuto dell’Emendamento del 1995  6

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Pubblicistica

§      L. Dimitris ‘Il controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e il loro smaltimento secondo il diritto internazionale ed europeo’, tratto dal sito internet www.diritto.it, 5 gennaio 2006  17

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

1665

Titolo dell’Accordo

Emendamento  alla Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989 sul controllo dei movimenti transfrontalieri pericolosi

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali

Firma dell’Accordo

Terza Conferenza delle Parti con decisione III/1 del 22 settembre 1995

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

17 settembre 2008

§    assegnazione

18 settembre 2008

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, VIII, XIV

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

Contenuto della Convenzione di Basilea

Il 22 marzo 1989 è stata stipulata a Basilea una Convenzione[1] in materia di controllo dei movimenti transfrontalieri di scorie tossiche e della loro eliminazione, con lo scopo di introdurre una disciplina del trasporto transfrontaliero dei rifiuti ispirata ai principi:

della progressiva riduzione della quantità di rifiuti prodotta, dello smaltimento dei rifiuti pericolosi - e in genere dei rifiuti - all'interno dei paesi produttori compatibilmente con una gestione razionale dal punto di vista ecologico;

della sottomissione del trasporto transfrontaliero di rifiuti ad un rigoroso regime di controlli e di autorizzazioni, nonché della direzione di detto trasporto verso Paesi opportunamente attrezzati a riceverli;

dell’intensificazione della cooperazione internazionale, soprattutto a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo.

La Convenzione di Basilea, più in generale, ha costituito un importante momento sulla via dell’introduzione di una disciplina a livello internazionale in materia di gestione dei rifiuti, i cui prodromi risalgono già al 1972, con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite di Stoccolma sull'ambiente, proseguito con l'adozione, nel 1987, da parte del Consiglio di amministrazione dell'UNEP (Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente), delle Linee direttive e dei Principi del Cairo, relativi ad una gestione dei rifiuti pericolosi razionale dal punto di vista ecologico.

La Convenzione di Basilea attribuisce ad ogni Stato firmatario il diritto di impedire l'importazione o l'esportazione dei rifiuti tossici e impone ai Paesi che intendano effettuare esportazione di rifiuti tossici l'obbligo di notificare ai paesi destinatari e ai Paesi di transito notizie dettagliate che consentano di identificare le caratteristiche dell'esportazione. Il movimento transfrontaliero non potrà avere luogo senza l'assenso preventivo, rilasciato in forma scritta dal Paese importatore - sempre che il Paese destinatario non abbia vietato l'importazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti - e dai Paesi di transito.

La Convenzione, inoltre, impegna le Parti:

·  a ridurre al minimo la produzione di rifiuti pericolosi all'interno di ciascun paese;

·  a provvedere allo smaltimento dei rifiuti mediante impianti collocati all'interno di ciascun Paese;

·  ad adottare tutte le misure necessarie per prevenire e ridurre al minimo l'inquinamento derivante dalla gestione dei rifiuti;

·  a ridurre i movimenti transfrontalieri di rifiuti ad un minimo compatibile con una gestione efficace e razionale dell'ambiente;

·  a vietare l'esportazione di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti verso Paesi in via di sviluppo che abbiano proibito, mediante proprie leggi interne, l'importazione di rifiuti, o che risultino comunque sforniti della capacità di gestire tali rifiuti secondo metodi razionali dal punto di vista ecologico;

·  a collaborare per garantire la più ampia divulgazione delle informazioni sui movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti.

Le Parti si impegnano, altresì, a sanzionare penalmente il traffico illecito di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti, ad introdurre e disciplinare un regime di autorizzazione per Io svolgimento di attività di trasporto o di eliminazione di rifiuti pericolosi o altri rifiuti, nonché una disciplina in materia di imballaggio, etichettatura, modalità di trasporto di tali rifiuti, i quali dovranno in ogni caso viaggiare corredati da un documento comprovante il loro movimento dal luogo di origine fino al luogo di smaltimento.

La Convenzione di Basilea introduce l'obbligo di reimportazione dei rifiuti qualora il loro movimento transfrontaliero non possa essere portato a termine secondo le clausole del contratto.

Nell'ipotesi, poi, di movimenti transfrontalieri in relazione ai quali sia stato contestato un illecito, la responsabilità di assicurare un razionale smaltimento dei rifiuti incombe sullo Stato cui appartiene il soggetto che ha commesso l'illecito.

La Convenzione istituisce la Conferenza delle Parti (art.15), per l'espletamento delle funzioni inerenti l'attuazione della stessa Convenzione, e di un Segretariato (art.16), al quale sono attribuiti compiti di organizzazione, di redazione di rapporti e relazioni, di coordinamento degli organismi internazionali, di raccolta e diffusione delle informazioni sui molteplici aspetti relativi al fenomeno del trasporto transfrontaliero dei rifiuti pericolosi e degli altri rifiuti.

Per quanto concerne le questioni di carattere finanziario la Convenzione dispone all'art.14 che le Parti stabiliscano, di comune accordo, l'istituzione di centri regionali o sotto-regionali di formazione o di trasferimento di tecnologia per la gestione e la riduzione dei rifiuti, provvedendo alla individuazione di opportuni meccanismi di finanziamento di natura volontaria.

Inoltre la Convenzione prevede l'istituzione di un fondo rinnovabile per l'assistenza temporanea in caso di situazioni di emergenza, al fine di limitare al minimo i danni causati da incidenti provocati dal trasporto transfrontaliero o dallo smaltimento di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti.

Al testo della Convenzione fanno seguito sei annessi, relativi alle categorie di rifiuti da controllare (annesso I), alle categorie di rifiuti che necessitano di un esame particolare (annesso II), alla lista delle caratteristiche di pericolo (annesso III), alla tipologia delle operazioni di smaltimento (annesso IV), alle informazioni da fornire nelle notificazioni (annesso V-A), alle informazioni da fornire nel documento del movimento (V-B), alle disposizioni relative alla risoluzione delle controversie mediante arbitrato (annesso VI).

Il contenuto dell’Emendamento del 1995

L’Emendamento all’esame della  Commissione Affari esteri è stato adottato in seno alla III Conferenza delle Parti della Convenzione di Basilea, svoltasi nel settembre 1995, ma trae la propria ratio da decisioni emerse nel corso della precedente riunione (marzo 1994), e volte a impedire con effetto immediato l’esportazione di rifiuti pericolosi da smaltire dai Paesi allora membri dell’OCSE[2] (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), della Comunità europea e dallo Stato del Liechtenstein verso il territorio di Paesi al di fuori di tali Organizzazioni. Inoltre, fu deciso che a partire dal 1° gennaio 1998, sarebbe stata parimenti vietata l’esportazione dei rifiuti destinati al recupero.

Le preoccupazioni principali alla base delle decisioni della II Conferenza delle Parti risiedevano nel tentativo di porre rimedio a quanto verificatosi nel precedente decennio in materia di utilizzazione di Paesi a basso reddito per la collocazione finale – spesso illegale – di rifiuti tossici e nocivi. Già la Convenzione di Basilea rifletteva tali preoccupazioni, ma si ritenne evidentemente che una esplicita elencazione dei divieti e delle relative aree geografiche fosse necessaria.

Il testo dell’Emendamento riflette tali propositi mediante l’inserimento di un paragrafo (7-bis) nel Preambolo, e soprattutto attraverso l’aggiunta dell’articolo 4A, il cui primo comma prevede il divieto di esportazione di rifiuti pericolosi destinati allo smaltimento verso Paesi non compresi nell’Allegato VII – che elenca appunto i Paesi OCSE, CE e Liechtenstein -, mentre il secondo comma riguarda il divieto, dal 1° gennaio 1998, dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi – quali definiti dalla Convenzione di Basilea – destinati al recupero verso i Paesi non compresi nell’Allegato VII.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Emendamento; il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Poiché l’esecuzione dell’Accordo in questione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, il disegno di legge non reca alcuna norma di spesa.

Quanto alle effettiva incidenza delle disposizioni recate dall’Emendamento sul nostro ordinamento interno, si ricorda che la normativa italiana in materia di movimenti di rifiuti transfrontalieri – in gran parte di derivazione comunitaria – è già allineata alle previsioni dell’Emendamento all’esame della III Commissione.

Si ricorda in particolare il regolamento (CE) n. 259/1993 che già vietava l’esportazione verso paesi non OCSE di rifiuti pericolosi prodotti nei Paesi membri. Si ricorda, inoltre, che il successivo regolamento (CE)  n. 1013/2006 del 14 giugno 2006 ha sostituito, dal luglio 2007, il precedente regolamento n. 259/93, ribadendo i precedenti divieti (artt. 36 e 49) e aggiornando le procedure di controllo delle spedizioni di rifiuti pericolosi e quindi riducendo il rischio di spedizioni non controllate.

 

 

 




[1]    La Convenzione è in vigore a livello internazionale dal 5 maggio 1992, mentre l’Italia ha proceduto alla relativa ratifica con la legge 18 agosto 1993, n. 340. A livello comunitario, l’Emendamento è già stato da tempo (1997) approvato.

[2]    Che, si ricorda, raggruppa gli Stati più sviluppati del mondo.