Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: (DV28-I) Legge di stabilità 2013 - legge 24 dicembre 2012, n. 228
Riferimenti:
AC N. 5534/XVI     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 28    Progressivo: 1
Data: 14/02/2013

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Andamenti di finanza pubblica

 

 

 

Legge di stabilità 2013

 

(legge 24 dicembre 2012, n. 228)

 

 

Volume I

Articolo 1, commi da 1 a 290

 

 

 

 

 

 

N. 28 – 14 febbraio 2013

 

 


 

 

 

 
 
SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto con la collaborazione dei partecipanti allo stage dell’Università LUISS-Guido Carli presso la Camera dei deputati.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

ARTICOLO 1, commi 2-3. 13

Adeguamento dei trasferimenti dello Stato alle Gestioni previdenziali 13

ARTICOLO 1, commi 4 e 5. 15

Riduzione delle spese dei Ministeri 15

ARTICOLO 1, comma 6. 32

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero dell’economia e delle finanze. 32

ARTICOLO 1, comma 7. 32

Riduzione delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze. 32

ARTICOLO 1, comma 8. 33

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 33

ARTICOLO 1, commi 9-14. 34

Disposizioni in materia di patronato.. 34

ARTICOLO 1, comma 15. 36

Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. 36

ARTICOLO 1, comma 16. 37

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero della giustizia.. 37

ARTICOLO 1, commi 17 e 18. 38

Determinazione degli importi del contributo unificato.. 38

ARTICOLO 1, comma 19. 39

Disposizioni in materia di giustizia digitale. 39

ARTICOLO 1, commi 22 e 23. 43

Oneri per le intercettazioni telefoniche. 43

ARTICOLO 1, commi da 25 a 29. 44

Rideterminazione degli importi dovuti a titolo di contributo unificato.. 44

ARTICOLO 1, comma 34. 48

Assunzioni presso l’Avvocatura dello Stato.. 48

ARTICOLO 1, comma 35. 49

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero degli esteri 49

ARTICOLO 1, comma 36. 50

Principi di valutazione specifici nel settore sanitario.. 50

ARTICOLO 1, commi da 37 a 42. 51

Riduzione di autorizzazioni di spesa riferite al Ministero degli affari esteri 51

ARTICOLO 1, commi 43 e 48-57. 55

Obiettivi di riduzione della spesa relativi al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca   55

ARTICOLO 1, commi 44 e 45. 64

Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del DSGA.. 64

ARTICOLO 1, commi 46 e 47. 65

Commissioni per il concorso a docente. 65

ARTICOLO 1, comma 59. 66

Collocamenti fuori ruolo e comandi di personale scolastico.. 66

ARTICOLO 1, Comma 60. 66

Requisiti per il riconoscimento dei collegi universitari 66

ARTICOLO 1, comma 61. 67

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 67

ARTICOLO 1, commi 62-65. 68

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 68

ARTICOLO 1, comma 66. 69

Rafferma in servizio Capitanerie di porto.. 69

ARTICOLO 1, comma 67. 72

Ufficiali in ferma prefissata delle Capitanerie di porto.. 72

ARTICOLO 1, comma 68. 74

Allievi ufficiali ed allievi sottoufficiali del Corpo delle capitanerie di porto.. 74

ARTICOLO 1, comma 69. 78

Registro italiano dighe. 78

ARTICOLO 1, comma 70. 79

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 79

ARTICOLO 1, comma 71. 80

Istituto per lo sviluppo agroalimentare. 80

ARTICOLO 1, comma 73. 81

Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole. 81

ARTICOLO 1, comma 74. 82

Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca.. 82

ARTICOLO 1, comma 75. 83

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) 83

ARTICOLO 1, commi 76 e 77. 84

Spese del Ministero per i beni e le attività culturali 84

ARTICOLO 1, comma 78. 85

Somme giacenti presso contabilità speciali MIBAC.. 85

ARTICOLO 1, comma 79. 86

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero della salute. 86

ARTICOLO 1, commi 80-81. 87

Riduzione spese nel settore dell’assistenza sanitaria al personale navigante. 87

ARTICOLO 1, commi 82-87. 88

Riduzione spese nel settore dell’assistenza sanitaria in ambito comunitario e internazionale  88

ARTICOLO 1, comma 88. 90

Verifica straordinaria del personale delle ASL dichiarato inidoneo.. 90

ARTICOLO 1, commi 89, 90, 91 e 94. 91

Turn over del personale dei comparti sicurezza, difesa e Vigili del fuoco.. 91

ARTICOLO 1, comma 92. 92

Associazioni combattentistiche e partigiane. 92

ARTICOLO 1, comma 93. 93

Commissario iniziative di solidarietà per le vittime di mafia e terrorismo.. 93

ARTICOLO 1, commi da 95 a 97. 94

Fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo.. 94

ARTICOLO 1, commi 98-101. 95

Disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici 95

ARTICOLO 1, commi 108, 110 e 112. 97

Risparmi degli enti previdenziali e assistenziali 97

ARTICOLO 1, comma 109. 99

Verifiche straordinarie per l’accertamento delle invalidità e finanziamento del Fondo per le non autosufficienze. 99

ARTICOLO 1, comma 111. 100

Dotazioni organiche dell’INAIL. 100

ARTICOLO 1, comma 113. 102

Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare. 102

ARTICOLO 1, comma 114. 103

Disposizioni in materia di CUD.. 103

ARTICOLO 1, comma 115. 104

Sospensione delle disposizioni inerenti il riordino delle province. 104

ARTICOLO 1, comma 116. 105

Limiti alla crescita della spesa delle università e degli enti di ricerca.. 105

ARTICOLO 1, commi da 117 a 121 e 127. 106

Riduzione della spesa degli enti territoriali 106

ARTICOLO 1, commi 122-126. 112

Incentivi alle regioni che applicano la flessibilità verticale del patto di stabilità interno   112

ARTICOLO 1, commi da 128 a 130. 115

Disposizioni in materia di recupero di somme dovute dagli enti locali 115

ARTICOLO 1, comma 131. 116

Razionalizzazione e riduzione della spesa del settore sanitario.. 116

ARTICOLO 1, comma 132. 122

Finanziamento del SSN.. 122

ARTICOLO 1, comma 133. 124

Disposizioni in materia sanitaria.. 124

ARTICOLO 1, comma 134. 124

Disposizioni in materia di controllo del rischio sanitario.. 124

ARTICOLO 1, comma 135. 125

Autorizzazione all’AIFA alla conclusione di concorsi già banditi 125

ARTICOLO 1, comma 136. 125

Modifiche alla procedura di autorizzazione di importazione di plasma.. 125

ARTICOLO 1, comma 137. 126

Sovracanoni idroelettrici 126

ARTICOLO 1, commi 138-139. 126

Limitazioni all’acquisto di immobili delle PP.AA. e fondo per i canoni di locazione. 126

ARTICOLO 1, comma 140. 131

Limitazioni alla facoltà di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche  131

ARTICOLO 1, comma da 141 a 145. 132

Acquisto di mobili, arredi ed autovetture. 132

ARTICOLO 1, comma 146. 134

Consulenze informatiche. 134

ARTICOLO 1, comma 147. 134

Divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza.. 134

ARTICOLO 1, comma 148. 135

Consulenze società in house delle pubbliche amministrazioni 135

ARTICOLO 1, comma da 149 a 158. 136

Acquisizione di beni e servizi 136

ARTICOLO 1, comma 154. 137

Deroga all’obbligo di avvalersi di  Consip. 137

ARTICOLO 1, commi da 159 a 162. 138

Soppressione dell’Autorità marittima dello Stretto di Messina.. 138

ARTICOLO 1, comma 163. 140

Indennità di trasferimento per il personale delle Forze armate e di polizia.. 140

ARTICOLO 1, comma 164. 141

Contributi in favore della minoranza slovena.. 141

ARTICOLO 1, commi 165. 141

Deroga al limite per gli acquisti di mobili e arredi da parte della PA.. 141

ARTICOLO 1 comma 166. 142

Assunzione di personale presso la Consob.. 142

ARTICOLO 1, comma 167. 143

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile. 143

ARTICOLO 1, comma 168. 143

Esclusione dell’Enasarco da disposizioni in materia di sostenibilità di bilanci e di dismissioni immobiliari 143

ARTICOLO 1, comma 169. 144

Ricorso avverso l’inserimento nell’elenco delle pubbliche amministrazioni 144

ARTICOLO 1, comma 170-171. 144

Rifinanziamento dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l’ambiente  144

ARTICOLO 1, commi 172 e 173. 147

Contributo italiano alla Banca europea per gli investimenti 147

ARTICOLO 1, comma 174. 149

Investment and technology Promotion Office (ITPO/UNIDO) 149

ARTICOLO 1, commi 175-176. 150

Rete ferroviaria.. 150

ARTICOLO 1, comma 177. 151

Stabilizzazione finanziaria della regione Campania.. 151

ARTICOLO 1, comma 178. 152

Disposizioni in materia di assistenza termale. 152

ARTICOLO 1, comma 179. 153

Contratto di programma con ANAS. 153

ARTICOLO 1, comma 180. 153

Convenzione tra Ministero delle infrastrutture ed ANAS. 153

ARTICOLO 1, comma 181. 154

Strada statale Tirreno-adriatica.. 154

ARTICOLO 1, comma 182. 154

Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo.. 154

ARTICOLO 1, comma 183. 155

Autostrade A24 e A25. 155

ARTICOLO 1, commi 184-186. 156

Autorizzazione di spesa per il sistema MOSE e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia.. 156

ARTICOLO 1, commi 187-188. 157

Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia.. 157

ARTICOLO 1, commi da 189 a 206. 158

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.. 158

ARTICOLO 1, comma 207. 162

Deroga per il 2013 alle sanzioni relative al patto di stabilità interno per alcuni comuni 162

ARTICOLO 1, comma 208. 163

Finanziamento Torino-Lione. 163

ARTICOLO 1, commi 209-210. 164

Sistema digitale radiomobile integrato Te.T.Ra. 164

ARTICOLO 1, comma 211. 166

Piattaforma logistica nazionale. 166

ARTICOLO 1, comma 212. 167

Pedemontana piemontese. 167

ARTICOLO 1, comma 213. 168

Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A. 168

ARTICOLO 1, commi da 214 a 216. 169

Disposizioni in materia di Expo 2015. 169

ARTICOLO 1, commi 217-222. 171

Sistema telematico centrale della nautica da diporto.. 171

ARTICOLO 1, comma 223, lettera a) 172

Utilizzo di pneumatici invernali 172

ARTICOLO 1, comma 223, lettera b) 173

Sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS) 173

ARTICOLO 1, comma 224. 173

Fondo di sviluppo e  coesione della regione Sicilia.. 173

ARTICOLO 1, comma 225. 173

Contributo per la ricostruzione in Belice. 173

ARTICOLO 1, comma 226. 174

Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino.. 174

ARTICOLO 1, comma 227. 175

Sviluppo della filiera della Pesca.. 175

ARTICOLO 1, comma 228. 176

Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario.. 176

ARTICOLO 1, comma 229. 176

Misure di sostegno del reddito nel settore della pesca.. 176

ARTICOLO 1, comma 230. 177

Misure in materia di piano di stabilizzazione finanziaria per le regioni 177

ARTICOLO 1, commi da 231 a 237. 178

Estensione della platea di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica e blocco della perequazione automatica.. 178

ARTICOLO 1, comma 238. 183

Disposizioni in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici 183

ARTICOLO 1, commi 239-249. 186

Cumulo dei periodi contributivi 186

ARTICOLO 1, commi 250-252. 189

Modifiche alla legge n. 92/2012, in materia di mercato del lavoro.. 189

ARTICOLO 1, comma 253. 191

Disposizioni in materia di finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga.. 191

ARTICOLO 1, comma 254. 191

Integrazione dei finanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga.. 191

ARTICOLO 1, comma 255. 193

Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga.. 193

ARTICOLO 1, comma 256. 193

Proroga al 2013 delle disposizioni in materia di premio di occupazione. 193

ARTICOLO 1, comma 257. 194

Consulta nazionale per il servizio civile. 194

ARTICOLO 1 comma 258. 194

Risarcimento delle vittime del disastro aereo del Monte Serra.. 194

ARTICOLO 1, comma 259. 195

Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.. 195

ARTICOLO 1, comma 260. 196

Disavanzi sanitari della regione Campania.. 196

ARTICOLO 1, comma 261. 197

Corpo forestale dello Stato.. 197

ARTICOLO 1, comma 262. 198

Proventi dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico.. 198

ARTICOLO 1, comma 263. 199

Scuole non statali 199

ARTICOLO 1, comma 264. 200

Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili 200

ARTICOLO 1, comma 265. 201

Lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo.. 201

ARTICOLO 1, commi 266-268. 201

Fondo per l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa   201

ARTICOLO 1, comma 270. 202

Fondo per interventi di settore. 202

ARTICOLO 1, commi 271-272. 203

Rifinanziamenti di fondi 203

ARTICOLO 1, commi 273. 204

Fondo borse di studio.. 204

ARTICOLO 1, comma 274. 205

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.. 205

ARTICOLO 1, comma 275. 205

Incremento di finanziamenti nel settore sanitario.. 205

ARTICOLO 1, comma 276. 206

Comitato paraolimpico nazionale. 206

ARTICOLO 1, comma 277. 207

Fondo per interventi strutturali di politica economica.. 207

ARTICOLO 1, comma 278. 207

Basilica di San Francesco in Assisi 207

ARTICOLO 1, commi 279 e 280. 208

Quota dell’otto per mille IRPEF destinata allo Stato.. 208

ARTICOLO 1 comma 281. 210

Potenziamento dell’attività sportiva universitaria.. 210

ARTICOLO 1, comma 282. 210

Finanziamento a favore della Fondazione Giuseppe Verdi 210

ARTICOLO 1, comma 283. 211

Spese per il Museo nazionale della Shoah.. 211

ARTICOLO 1, comma 284. 211

Finanziamento in favore della LILT.. 211

ARTICOLO 1, commi 285-287. 212

Credito d’imposta per erogazione di borse di studio.. 212

ARTICOLO 1, comma 288. 213

Fondazione EBRI 213

ARTICOLO 1, comma 289. 214

Interventi per il comune dell’Aquila.. 214

ARTICOLO 1, comma 290. 214

Incremento del Fondo protezione civile. 214

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI 217

 



 

PREMESSA

 

Nella presente Nota sono analizzati i profili finanziari della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013).

Si ricorda che il provvedimento ha iniziato il suo iter alla Camera (A.C. 5534-bis). È stato quindi esaminato dal Senato (A.S. 3584) ed è infine tornato alla Camera per l’approvazione definitiva (A.C. 5534-bis-B).

L’analisi è stata condotta utilizzando:

-          le relazioni tecniche allegate al testo originario, ad alcuni degli emendamenti approvati e al testo approvato in seconda lettura dal Senato (non più modificato successivamente dalla Camera);

-          il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari (allegato 3), la cui versione definitiva (riferita alla legge n. 228 del 2012) è pubblicata in calce al presente Dossier.

Nel corso dell’esame parlamentare, sono stati trasmessi il prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge C. 5534 e riferito al testo originario, quelli recanti gli aggiornamenti necessari per dare conto delle modifiche approvate nel corso dell’esame parlamentare e, da ultimo, quello riferito al testo definitivo della legge n. 228 del 2012 e allegato alla presente Nota;

-          la Nota tecnico-illustrativa riferita al testo originario e quella successivamente aggiornata alla luce delle modifiche approvate in prima lettura dalla Camera;

-          le Note tecniche della Ragioneria generale dello Stato trasmesse nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, commi 2-3

Adeguamento dei trasferimenti dello Stato alle Gestioni previdenziali

La norma determina, sulla base di quanto previsto dall’ordinamento vigente, l’ammontare dell’incremento dei trasferimenti dallo Stato alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS) presso l’INPS, nonché a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e il soppresso ENPALS) per il 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

1.043,93

1.043,93

1.043,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Maggiori spese correnti

1.043,93

1.043,93

1.043,93

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

 

Pertanto, sulla base di quanto risulta dalla tabella, l’effetto della disposizione sui saldi di finanza pubblica è nullo.

 

La relazione tecnica afferma che l’ammontare dei finanziamenti indicati nell’allegato 2 al disegno di legge in esame, complessivamente pari a 1.43,93 milioni di euro nel 2013 (di cui: 769,03 milioni di euro per quanto concerne la somma da trasferire alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali presso l’INPS[1], 190,04 milioni di euro per la somma da trasferire all’INPS a titolo di concorso dello Stato all’onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate prima dell’entrata in vigore della legge n. 222/1984[2], 84,86 milioni di euro per la somma da trasferire alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alla gestione previdenziale presso l’ex-INPDAP[3]) sono stati quantificati applicando la procedura prevista dalla legge.

In particolare, l’articolo 3, comma 2, della legge n. 335/1995 stabilisce che l'importo annuo da trasferire all’INPS dal bilancio dello Stato, ai sensi dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, venga incrementato annualmente in base alle variazioni dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, aumentato di un punto percentuale.

Con lo stesso criterio viene adeguata la somma fissata dall'articolo 59, comma 34, della legge n. 449/97 a titolo di concorso dello Stato all'onere pensionistico derivante dalle pensioni di invalidità liquidate anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 222/1984, nonché la somma relativa ai trasferimenti alla gestione ex-INPDAP presso l’INPS di cui all’articolo 2, comma 4, della legge n. 183/2011, per l'anno 2013.

Pertanto, sono stati adeguati gli importi fissati per l'anno 2012 dall'articolo 2, commi 1 e 2 della legge n. 183/2011, in coerenza con i contenuti del Documento di Economia e Finanza 2012, nella misura del 2,7 per cento per il 2012 e del 2,9 per cento per il 2013.

Tali somme sono da ripartire tra le gestioni con conferenza dei servizi, al netto del trasferimento della somma di 698 milioni di euro attribuita alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri per i trattamenti liquidati prima del 1° gennaio 1989, nonché delle somme attribuite al fondo minatori (3 milioni di euro) e all’ex-Enpals (69,58 milioni di euro).

L’effetto di maggiore spesa corrente sui saldi di finanza pubblica risulta essere compensato dal miglioramento di pari misura dei saldi delle gestioni previdenziali che determina una riduzione delle esigenze di trasferimenti dovuti, a diverso titolo, alle gestioni medesime.

 

Al riguardo, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che la spesa è limitata all’entità dello stanziamento ed è determinata secondo quanto prescritto dalla normativa vigente.

 

ARTICOLO 1, commi 4 e 5

Riduzione delle spese dei Ministeri

Normativa vigente: l’articolo 7, commi 12-15, del DL 95/2012 (Spending review), ha stabilito quanto segue:

­    a decorrere dal 2013 le amministrazioni centrali dello Stato devono assicurare, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, una riduzione della spesa in termini di saldo netto da finanziare ed indebitamento netto corrispondente ai seguenti importi (comma 12):

 

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Ministero dell'economia

715,5

662,3

541,5

615,3

662,3

541,5

Ministero dello sviluppo economico

52,8

37,2

-

45,4

37,2

-

Ministero del lavoro

48,4

46,1

51,5

41,6

46,1

51,5

Ministero della giustizia

149,0

122,6

127,5

128,2

122,6

127,5

Ministero degli affari esteri

26,8

21,5

25,9

23,0

21,5

25,9

Ministero dell'istruzione

182,9

172,7

236,7

157,3

172,7

236,7

Ministero dell'interno

-

-

-

-

-

-

Ministero dell'ambiente

23,0

21,0

31,0

19,8

21,0

31,0

Ministero infrastrutture e trasporti

207,0

193,5

209,2

178,0

193,5

209,2

Ministero della difesa

236,1

176,4

269,5

203,0

176,4

269,5

Ministero delle politiche agricole

15,8

8,5

10,4

13,6

8,5

10,4

Ministero beni e attività culturali

55,6

51,4

66,7

47,8

51,4

66,7

Ministero della salute

64,3

61,3

79,5

55,3

61,3

79,5

TOTALE

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

 

­    nelle more della definizione degli interventi correttivi di cui al comma 12, il Ministro dell'economia è autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nella predetta tabella (comma 13);

­    i Ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità per il triennio 2013-2015, gli interventi correttivi necessari per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 12. Il Ministro dell'economia verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al medesimo comma (comma 14);

­    qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati, il Ministro dell'economia riferisce al Consiglio dei Ministri e, eventualmente, con la medesima legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero interessato a valere sulle predette risorse accantonate (comma 15).

 

Gli effetti dell’articolo 7, commi 12-15, sono stati così indicati nel prospetto riepilogativo allegato al DL 95/2012:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese

-

1.777,3

1.574,5

-

1.528,5

1.574,5

-

1.528,5

1.574,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le norme dispongono che, ai fini dell’attuazione di quanto previsto dall’articolo 7, comma 15, del D.L. 95/2012, gli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili dei programmi dei Ministeri siano ridotti, in termini di competenza e di cassa, degli importi indicati in apposito allegato[4] (comma 4).

Dispongono inoltre che gli stanziamenti relativi alle spese interessate dagli interventi correttivi proposti dalle amministrazioni siano ridotti in conseguenza delle disposizioni contenute nei commi successivi[5] (comma 5).

I commi successivi riguardano, come evidenziato dalle relazioni allegate al disegno di legge originario[6] e ai testi successivi, le spese non rimodulabili dei Ministeri, per le quali vengono previsti - recependo le iniziative legislative di ciascun Ministero - o una riduzione delle relative risorse ovvero il versamento di una parte di esse all’entrata del bilancio dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo definitivo del provvedimento non include fra gli effetti specificamente derivanti dalla legge di stabilità quelli riferiti all’articolo 1, commi 4 e 5. In calce al prospetto, alla voce “Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali” vengono riportati i seguenti effetti[7]:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Art. 1 cc. 4-5

1.834,9

1.605,1

1.674,0

16,4

-1,3

-1,3

16,4

-1,3

-1,3

Per memoria

Obiettivi D.L. 95/2012

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,3

1.574,9

1.649,4

1.528,3

1.574,5

1.649,4

 

Sulla base di tali dati, si osserva che con riferimento alle riduzioni di spesa recate dai commi 4 e seguenti:

         per il saldo netto da finanziare, il prospetto riepilogativo dà conto di misure di riduzione della spesa complessivamente eccedenti rispetto agli obiettivi fissati dal DL 95/2012.

Tali eccedenze (=riduzioni di spesa eccedenti rispetto agli obiettivi fissati dal DL 95/2012) ammontano a:

a)    57,6 milioni di euro nel 2013;

b)    30,6 milioni di euro nel 2014;

c)    24,5 milioni di euro nel 2015;

         per i saldi di fabbisogno e di indebitamento, le riduzioni di spesa e le maggiori entrate delle amministrazioni centrali non esplicano effetti, in quanto questi risultavano già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF[8]. Ciò premesso, per i saldi di fabbisogno e di indebitamento il prospetto riepilogativo dà conto, per l’anno 2013, di una misura di riduzione della spesa eccedente (per 16,4 milioni) rispetto agli obiettivi indicati dal DL 95/2012. Per gli anni 2014 e 2015, invece, il prospetto indica un risparmio inferiore rispetto all’obiettivo fissato dal DL 95/2012 (risparmio inferiore di 1,3 milioni per ciascun esercizio). Tale differenza, come precisato dalla Nota MEF-RGS dell’11 dicembre 2012[[9]], è dovuta all’approvazione di un emendamento[10] che ha modificato l’elenco 1 (“Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero”) alla rubrica “Ministero del lavoro”. L’effetto negativo di tale modifica è stato compensato mediante una riduzione di pari importo della tabella A per gli esercizi 2014 e 2015. Pertanto la predetta differenza negativa (-1,3 milioni nel 2014 e nel 2015) risulta ininfluente ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio complessivamente conseguiti con il DL 95/2012 e con la legge di stabilità 2013.

Riguardo alla contabilizzazione delle riduzioni di spesa previste dal DL 95/2012 e realizzate con la legge di stabilità, la già citata Nota MEF-RGS dell’11 dicembre 2012 precisa che le variazioni di bilancio derivanti dall’applicazione dell’articolo 7 del DL 95/2012 sono state ricomprese nella Nota di variazioni approvata dalla Camera nel corso dell’esame in prima lettura. Tale metodologia ha consentito alle amministrazioni centrali dello Stato di assumere le occorrenti iniziative legislative, che avrebbero potuto essere definite soltanto dopo la conversione del DL 95/2012 e, cioè, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità.

Si segnala infine una marginale incoerenza fra gli effetti finanziari registrati ai fini dei saldi di fabbisogno e indebitamento nel D.L. 95/2012 (ed esposti nel relativo prospetto riepilogativo) e quelli esposti nell’allegato 3 definitivo alla legge 228/2012 in esame[11]. L’incongruenza riguarda l’anno 2014, laddove nell’allegato 3 alla legge 228/2012 il taglio di spesa indicato ai fini del fabbisogno risulta più elevato rispetto a quello indicato nel prospetto riepilogativo al DL 95/2012 (e anche più elevato rispetto a quello indicato ai fini del al SNF, per il medesimo esercizio).

Si segnala che i valori riportati nella prima riga del prospetto (“Art. 1 cc. 4 e 5”) risultano modificati – rispetto all’allegato 3 originario – a seguito degli emendamenti approvati nel corso dell’esame parlamentare con riferimento ad alcuni dei commi da 6 a 87.

La versione originaria dell’allegato 3 riportava infatti, in calce al prospetto (“Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali”) i seguenti effetti:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Art. 1 cc. 4-5

1.834,9

1.574,9

1.649,8

-32,9

0,0

0,0

-32,9

0,0

0,0

Per memoria

Obiettivi D.L. 95/2012

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,3

1.574,9

1.649,4

1.528,3

1.574,5

1.649,4

 

In sintesi:

          per il saldo netto da finanziare, anche il prospetto riepilogativo originario dava conto di misure di riduzione della spesa complessivamente eccedenti[12] rispetto agli obiettivi fissati dal DL 95/2012.

          per i saldi di fabbisogno e di indebitamento, le riduzioni di spesa e le maggiori entrate delle amministrazioni centrali - come precisato dalla Nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge originario – non esplicavano effetti, in quanto questi risultavano già scontati nei tendenziali a legislazione vigente come indicati nella Nota di aggiornamento del DEF. Ciò premesso, per i saldi di fabbisogno e di indebitamento il prospetto riepilogativo originario dava conto di misure di riduzione della spesa coincidenti, per gli anni 2014 e 2015, con gli obiettivi indicati dal DL 95/2012. Nell’anno 2013, invece, si verificava un risparmio inferiore (di 32,9 milioni) rispetto all’obiettivo fissato dal DL 95/2012. La Nota tecnica-illustrativa precisava che tale peggioramento risultava comunque compatibile (ossia inferiore) rispetto al margine di 3,1 miliardi a suo tempo indicato nella Nota di aggiornamento del DEF (=margine tra la previsione tendenziale e l’obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche: due decimi del PIL, circa 3,1 miliardi).

 

Come detto, i valori riportati nella prima riga del prospetto riepilogativo (“Art. 1 cc. 4 e 5”) risultano modificati – rispetto all’allegato 3 originario – a seguito degli emendamenti approvati ad alcuni dei commi da 6 a 87 nell’ambito dell’esame parlamentare. Pertanto, al fine di dare conto compiutamente del quadro informativo fornito dal Governo, si riportano di seguito i dati e gli elementi contenuti, rispettivamente, nella relazione tecnica iniziale (riferita al disegno di legge C. 5534 esaminato in prima lettura dalla Camera) e nella relazione tecnica riferita al testo approvato in seconda lettura dal Senato (S. 3584), trasmesso alla Camera per la terza lettura e non più modificato successivamente.

 

Relazione tecnica iniziale

La relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge di stabilità[13] confermava che le norme sono volte a dare attuazione alle misure di contenimento della spesa recate dal decreto-legge n. 95 del 2012, secondo l’articolazione stabilita dalla tabella allegata all’articolo 7, commi 12-15, del medesimo decreto. Quest’ultima tabella (riprodotta all’inizio della presente scheda) riportava le riduzioni che devono derivare dalle iniziative legislative proposte dai Ministeri ai fini del conseguimento degli obiettivi fissati nella tabella medesima.

La RT allegata al disegno di legge originario (C. 5534) contiene tabelle analitiche (alle quali si rinvia) recanti l’indicazione:

­    degli effetti correttivi, in termini di SNF e di indebitamento netto, proposti dai Ministri competenti;

­    delle revisioni proposte dal Ministro dell'economia ai fini della verifica della rispondenza degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica rispetto agli obiettivi prefissati, ed assentite dal Consiglio dei ministri.

Tali indicazioni sono riferite a ciascun Ministero e sono distinte fra spese rimodulabili (il cui dettaglio per missione e programma è evidenziato in apposito elenco allegato al disegno di legge C. 5534), spese non rimodulabili e versamenti all’entrata (spese e versamenti il cui dettaglio è invece riportato nella stessa RT), riduzioni lineari.

Le tabelle allegate alla relazione tecnica iniziale dimostravano il raggiungimento per ciascun Ministero degli obiettivi in termini di saldo netto da finanziare previsti dal decreto-legge 95 del 2012. Evidenziavano, anzi, un risultato migliore rispetto all’obiettivo prefissato in termini di SNF, nonché la sostanziale realizzazione del corrispondente obiettivo in termini di indebitamento netto.

La RT faceva inoltre presente che, stante l’oggettiva difficoltà di effettuare valutazioni puntualmente coincidenti con gli obiettivi per ciascun Ministero, in alcuni casi si erano riscontrate differenze di minimo importo, compensate nell’ambito degli obiettivi complessivi fissati dalla tabella allegata al decreto-legge 95 del 2012 (che è stata riprodotta all’inizio della presente scheda).

Sempre con riferimento agli effetti dei tagli di spesa in esame, la RT allegata al disegno di legge originario rilevava che per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, le riduzioni proposte, trattandosi in prevalenza di spese di personale, avevano comportato la ridefinizione in diminuzione, per 32,9 milioni di euro per l’anno 2013, degli obiettivi prefissati per il Ministero stesso in termini di indebitamento netto. Ciò, in quanto i relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento erano stati considerati al netto degli effetti indotti, fiscali e contributivi (quindi, in misura percentualmente superiore rispetto ai coefficienti medi di spendibilità degli altri Ministeri). La RT affermava in proposito che tale mancato raggiungimento dell’obiettivo risultava comunque assorbito nell’ambito dei saldi della manovra.

Si segnala in proposito che, con riferimento al Ministero dell’istruzione, le variazioni  apportate nel corso dell’esame parlamentare hanno comportato miglioramenti dei saldi rispetto agli obiettivi fissati con il DL 95/2012. Nel testo definitivo della legge, pertanto, lo scostamento negativo di 32,9 milioni di euro che la formulazione iniziale del provvedimento faceva registrare rispetto agli obiettivi fissati con il DL 95/2012) risulta integralmente riassorbito.

 

Riguardo alle tabelle del disegno di legge di stabilità, la RT riferita al disegno di legge originario precisa che le tabelle A e B comprendono gli effetti riduttivi (rispetto alla legislazione vigente) disposti ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del DL 95/2012 ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tali riduzioni - riguardanti i Ministeri dell’Economia, del Lavoro, dell’Ambiente, delle Infrastrutture, degli Esteri, dell’Istruzione e dell’Interno - sono riportate in un’apposita tavola, alla quale si rinvia.

Si osserva che non appaiono chiari i criteri di calcolo – e conseguentemente gli importi - delle riduzioni di cui dà conto la tavola (la quale riporta, nelle ultime tre colonne, gli importi effettivamente inseriti nelle tabelle A e B allegate al disegno di legge di stabilità). Non è chiaro, inoltre, con quali modalità sarebbero stati incorporati nelle tabelle gli effetti riduttivi, rispetto alla legislazione vigente, disposti ai sensi dell’articolo 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012. Sul punto la Nota MEF-RGS del 31 ottobre 2012 si limita a precisare che le riduzioni lineari degli accantonamenti nelle Tabelle A e B sono state effettuate dopo avere escluso dagli stessi la quota delle prenotazioni relative a:

­    provvedimenti approvati da un ramo del  Parlamento;

­    provvedimenti in discussione presso le Commissioni parlamentari;

­    provvedimenti riguardanti le ratifiche di accordi internazionali in corso di perfezionamento.

In ordine alla tabella C del disegno di legge di stabilità, la RT evidenzia che le riduzioni delle missioni dei Ministeri sono considerate tra le variazioni in diminuzione rispetto agli importi delle autorizzazioni di spesa iscritte a legislazione vigente. Nell’ambito delle suddette variazioni è considerata altresì l’integrazione – prevista dalla manovra sulla medesima tabella - relativa alla regolazione debitoria dei minori gettiti dell’IRAP e dell’addizionale regionale all’IRPEF effettivamente registratisi in esercizi pregressi rispetto ai gettiti stimati destinati al finanziamento del servizio sanitario nazionale. I suddetti importi in diminuzione risultano evidenziati nella colonna delle variazioni rispetto alla legislazione vigente, indicate nell’allegato 1 al disegno di legge di stabilità (riferito alla medesima tabella C).

L’allegato 1 e la tabella C riportano l’indicazione di una regolazione debitoria destinata alla “integrazione FSN, minori entrate Irap, ecc.”, per un ammontare di 3 miliardi di euro nel 2013. L’impatto di tale regolazione sui saldi di fabbisogno e di indebitamento - in termini di entità e di imputazione temporale dell’onere – risulta nullo. Si ricorda che con riferimento a tale regolazione debitoria il prospetto riepilogativo indica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Art. 13 co. 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab C regolazione contabile

3.000

-

-

-

-

-

-

­-

-

 

Per quanto riguarda la tabella E del disegno di legge di stabilità, la RT precisa che le relative variazioni costituiscono le voci di definanziamento delle autorizzazioni di spesa a legislazione vigente, tenuto conto che non sono previste ulteriori modifiche per effetto della manovra.

Le relative voci di spesa sono pertanto considerate anche nei totali dell’allegato 2 della tabella, relativo all’elenco cronologico delle autorizzazioni di spesa.

 

Relazione tecnica riferita al testo approvato in seconda lettura dal Senato

La relazione tecnica riferita al testo approvato in seconda lettura dal Senato (successivamente approvato in via definitiva dalla Camera) dà conto delle riduzioni di spesa relative ai Ministeri del lavoro e dell’istruzione, variazioni dovute agli emendamenti approvati in prima lettura dalla Camera dei deputati. Tali variazioni hanno portato alla revisione degli importi iscritti nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4), con conseguente modifica delle valutazioni complessive in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

In particolare, con riferimento al Ministero del lavoro gli importi indicati nell’elenco 1 (spese rimodulabili) sono stati modificati ripristinando la dotazione finanziaria della Commissione sul diritto di sciopero, al fine di consentire la prosecuzione delle attività istituzionali dell’organismo. L’effetto negativo recato da tale reintegro di risorse è stato compensato mediante la corrispondente riduzione di altre voci di spesa del medesimo Ministero per il 2013, nonché mediante l’utilizzo della tabella A per gli esercizi 2014 e 2015. Tali variazioni hanno quindi comportato modifiche delle tabelle A e C.

Con riferimento al Ministero dell’istruzione, le variazioni  apportate nel corso dell’esame parlamentare hanno comportato i seguenti miglioramenti dei saldi rispetto agli obiettivi fissati con il DL 95/2012:

         49 milioni di euro per il 2013 (fabbisogno e indebitamento netto);

         31,6 milioni di euro per il 2014 (SNF);

         25,6 milioni per il 2015 (SNF).

Risulta pertanto integralmente riassorbito lo scostamento negativo di 32,9 milioni di euro che la formulazione iniziale del provvedimento faceva registrare rispetto agli obiettivi fissati con il DL 95/2012[[14]].

Riguardo alle tabelle del disegno di legge di stabilità, la RT riferita al testo approvato in prima lettura dalla Camera riporta le medesime indicazioni già contenute nella relazione tecnica iniziale (v. sopra).

 

 

 

 

Ulteriore documentazione trasmessa dal MEF-RGS

 

Nella Nota MEF-RGS n. 93231 (datata 31 ottobre 2012) sono contenuti ulteriori dati ed elementi in ordine alla contabilizzazione delle riduzioni di spesa previste dal DL 95/2012 e realizzate con la legge di stabilità.

In particolare, la Nota precisa – sotto il profilo metodologico – che le proposte delle amministrazioni sono state sottoposte all’attività valutativa e di verifica degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica escludendo le voci di spesa (di natura sia rimodulabile sia non rimodulabile) per le quali non era stato possibile dimostrare con assoluta certezza la  produzione di effetti positivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ciascun Ministero.

Per quanto riguarda le voci assentite, tale modalità di attuazione degli obiettivi fissati dalla tabella allegata al DL 95/2012 ha determinato vincoli più stringenti per quanto riguarda i coefficienti di spendibilità/realizzabilità delle spese per ciascun Ministero: vincoli che hanno portato alla sostanziale equivalenza complessiva degli effetti sui tre saldi per il secondo ed il terzo esercizio del triennio di riferimento ed hanno determinato, inoltre, una maggiore rigidità delle valutazioni.

In linea di massima, sono stati utilizzati – come di consueto - i seguenti criteri di valutazione:

         per le spese concernenti oneri fissi di personale, è stato considerato un effetto in termini di indebitamento ridotto rispetto al corrispondente valore del saldo netto da finanziare, per tener conto degli effetti indotti (contributi INPDAP, gettito IRAP e IRPEF);

         per le spese afferenti consumi intermedi, si è ipotizzata una sostanziale equivalenza degli effetti derivanti dalle riduzioni di competenza su tutti i saldi di finanza pubblica;

         per le spese concernenti investimenti, si è ipotizzato un profilo di cassa più diluito nel tempo;

         per le restanti categorie di spesa, aventi caratteristiche di rimodulabilità, gli effetti possono variare caso per  caso. Tuttavia, in linea generale, si è ritenuto che l’impatto delle spese rimodulabili fosse equivalente su tutti i saldi, trattandosi di riduzioni che seguono a significative precedenti  manovre di contenimento della spesa.

Alle proposte di riduzione è stato mediamente attribuito un tasso più elevato di realizzazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, anche in considerazione delle ripetute riduzioni di spesa avvenute nel corso del tempo, che hanno determinato un’erosione delle risorse a disposizione delle amministrazioni centrali, con conseguente maggior grado di spendibilità delle stesse. Detta accelerazione è anche dovuta all’aumento della flessibilità di bilancio e all’efficientamento delle procedure di spesa.

La Nota precisa che da tali riduzioni non dovrebbero derivare effetti significativi sulla funzionalità delle amministrazioni interessate, considerato che le proposte sono state avanzate dalle stesse amministrazioni, che hanno ben presente le loro esigenze prioritarie.

La Nota, infine, fornisce una tabella recante la composizione economica delle spese oggetto di riduzione (=incidenza sulle diverse categorie economiche). Dalla tabella (alla quale si fa rinvio per gli elementi di dettaglio) risulta che sono state in varia misura incise, per tutti i Ministeri interessati, le categorie economiche dei consumi intermedi e dei trasferimenti correnti (ad amministrazioni pubbliche, a famiglie ed a imprese), nonché la categoria dei contributi agli investimenti. Per i Ministeri dell’economia, degli affari esteri, dell’istruzione e delle infrastrutture, sono state previste significative riduzioni di spesa nella categoria “Redditi da lavoro dipendente”.  Nel caso del Ministero dell’economia, infine, è stata prevista una riduzione della spesa per “interessi passivi e redditi da capitale”. Il totale delle riduzioni, per il complesso delle amministrazioni centrali dello Stato, ammonta a circa 1,8 miliardi di euro per il 2013 e a circa 2,1 miliardi per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Questo totale corrisponde esattamente ai valori contenuti nella terza riga (“Totale minori spese”) della tabella che segue, contenente la sintesi delle variazioni che concorrono al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal DL 95/2012 con la riconciliazione degli importi complessivi dei tagli di spesa con le risultanze riportate nell’allegato 3 della legge di stabilità:

 

(milioni di euro – importi arrotondati)

 

2013

2014

2015

MINORI SPESE

 

 

 

Titolo I

941,4

1.133,1

1.424,7

Titolo II

853,3

756,9

677

TOTALE MINORI SPESE

1.794,7

2.090

2.102

 

 

 

 

MAGGIORI SPESE

 

 

 

Ministero politiche agricole

4,1

4,1

4,1

Ministero dell’istruzione

 

548,6

484,6

TOTALE MAGGIORI  SPESE

4,1

552,7

488,7

 

 

 

 

MAGGIORI ENTRATE

 

 

 

Ministero della giustizia

27

27

27

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1,2

1,7

1,7

Ministero delle politiche agricole

16,2

8,9

7,8

TOTALE MAGGIORI ENTRATE

44,3

37,5

36,5

 

 

 

 

TOTALE GENERALE

1.835

1.574,9

1.649,8

 

Quadri di sintesi della manovra di risparmio realizzata con i commi da 6 a 87

 

Con riferimento agli effetti complessivi della manovra di risparmio realizzata con i commi da 6 a 87, vengono messi di seguito a confronto due quadri di sintesi[15] delle tabelle contenute, rispettivamente, nella relazione tecnica iniziale (quadro di sintesi 1) e in quella riferita al testo approvato in seconda lettura dal Senato e non più modificato (quadro di sintesi 2).

Si segnala che – in entrambi i quadri -  non appaiono chiari i parametri posti alla base della quantificazione degli importi relativi all’ultima riga (“Obiettivo riduzioni di spesa – ridefinito”), che espongono valori diversi rispetto agli obiettivi fissati dal DL 95/2012.


 

Quadro di sintesi 1

RELAZIONE TECNICA INIZIALE

 

(Importi in migliaia di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

A - Riduzione delle spese dei Ministeri:

 obiettivi D.L. 95/2012

1.777.300

1.574.476

1.649.547

1.528.300

1.574.500

1.649.400

B - Proposte di versamenti all'entrata assentite

44.359

37.558

36.470

44.837

37.558

36.470

C - Proposte di spese rimodulabili assentite

1.005.902

260.766

510.540

864.727

612.739

862.658

D - Proposte di spese non rimodulabili assentite

476.661

951.186

991.178

330.739

598.480

638.210

E - Riduzione lineare

308.017

325.380

111.616

255.080

325.792

112.070

 

F – Totale complessivo

 ridefinito (B+C+D+E)

 

1.834.938

1.574.891

1.649.804

1.495.383

1.574.569

1.649.408

 Differenza obiettivi (F- A)

(segno “-“ = minore risparmio rispetto all’obiettivo fissato dal D.L. 95/2012)

57.638

414

257

-32.917

69

8

Totale rimodulabili (C+E)

1.313.918

586.146

622.156

 

 

 

Obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)

 

1.794.669

1.541.423

1.617.424

 

 

 

 

 

Quadro di sintesi 2

RELAZIONE TECNICA RIFERITA AL

TESTO APPROVATO IN SECONDA LETTURA DAL SENATO

 

(Importi in migliaia di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

A - Riduzione delle spese dei Ministeri:

 obiettivi D.L. 95/2012

1.777.300

1.574.476

1.649.547

1.528.300

1.574.500

1.649.400

B - Proposte di versamenti all'entrata assentite

74.359

37.558

36.470

44.837

37.558

36.470

C - Proposte di spese rimodulabili assentite

1.109.502

953.472

1.142.264

955.327

951.069

1.146.006

D - Proposte di spese non rimodulabili assentite

285.536

252.811

292.803

231.927

222.930

262.661

E - Riduzione lineare

365.517

361.380

202.616

312.580

361.792

203.070

 

F – Totale complessivo

 ridefinito (B+C+D+E)

 

1.834.913

1.605.222

1.674.153

1.544.671

1.573.350

1.648.206

 Differenza obiettivi (F- A)

(segno “-“ = minore risparmio rispetto all’obiettivo fissato dal D.L. 95/2012)

57.613

30.746

24.606

16.371

-1.150

-1.194

Totale rimodulabili (C+E)

1.375.509

1.173.541

1.200.569

 

 

 

Obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)

 

1.760.554

1.567.664

1.637.683

 

 

 

 

La Nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge originario afferma che le misure di riduzione della spesa proposte dai singoli Ministeri per il conseguimento degli obiettivi fissati dal D.L. 95/2012, sebbene non incluse nella previsione del disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, non comportano effetti sostanziali sul fabbisogno e sull'indebitamento, in quanto tali effetti sono già stati considerati nei tendenziali di finanza pubblica esposti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012. Per quanto riguarda gli effetti sul bilancio dello Stato, le modifiche degli stanziamenti disposte in conseguenza delle citate misure vengono apportate con la Nota di variazioni al bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva che, come chiarito dalla Nota tecnico-illustrativa, all’inizio dell’esame parlamentare del disegno di legge di stabilità le riduzioni di spesa proposte dai singoli Ministeri per il conseguimento degli obiettivi fissati dal DL 95/2012 non risultavano incluse nelle previsioni del bilancio a legislazione vigente, in quanto – in conformità al dettato del medesimo decreto legge[16] - gli interventi correttivi necessari per la realizzazione dei predetti obiettivi, proposti da ciascun Ministero, sarebbero stati approvati con la legge di stabilità. Pertanto i relativi effetti sono stati successivamente incorporati nel bilancio con la Nota di variazioni (con riflessi sul saldo netto da finanziare). Per quanto riguarda il fabbisogno e l’indebitamento, invece, il relativo impatto risultava già scontato nei tendenziali di finanza pubblica esposti nella Nota di aggiornamento al DEF. Il prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di stabilità (così come quello riferito al testo definitivo della legge) riporta, pertanto, la differenza fra le stime formulate con riferimento al DL 95/2012 e gli effetti derivanti dalle proposte contenute nel provvedimento in esame.

In proposito nel corso dell’esame in prima lettura è stato rilevato[17] che né il prospetto riepilogativo a suo tempo allegato al DL 95/2012 né quello riferito al provvedimento in esame (allegato 3) riportano[18] gli effetti delle singole misure di risparmio. L’allegato 3, in particolare, espone un risultato complessivo riferito all’insieme degli interventi correttivi contenuti nelle norme in esame[19]; risultato complessivo che peraltro non viene incluso fra gli effetti derivanti dalla legge di stabilità. Analogamente, le tabelle allegate al testo[20] e alla relazione tecnica[21] riportano valori aggregati (per Ministeri o per programmi di spesa) e non espongono gli effetti riferiti distintamente alle varie norme. Si è osservato, al riguardo, che tali criteri di registrazione – peraltro analoghi a quelli già utilizzati in occasione della precedente legge di stabilità – e le informazioni contenute nella relazione tecnica e nelle tabelle allegate non consentono di verificare, nella generalità dei casi, l’impatto dei singoli interventi correttivi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Tali informazioni risulterebbero invece necessarie, considerato che:

­    al risultato complessivo di risparmio riferito all’articolo 3 (ed esposto nel prospetto riepilogativo) viene associato un elevato tasso di realizzazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto (tasso vicino al 100 per cento già a decorrere dal secondo esercizio del triennio);

­    al conseguimento dei risparmi stabiliti con il D.L. 95/2012 concorrono in misura significativa le riduzioni di spesa in conto capitale[22], dalle quali potrebbero derivare effetti differenziati sui tre saldi. Analoga osservazione riguarda le riduzioni di spese per il personale, che di regola determinano un diverso impatto sui saldi di finanza pubblica.

Sul punto il Governo ha fornito alcuni elementi di precisazione in ordine ai criteri metodologici di valutazione degli effetti delle riduzioni apportate ai sensi del DL 95/2012.

In particolare, la Nota MEF-RGS del 31 ottobre 2012 ha precisato – in termini generali – che le proposte delle amministrazioni sono state sottoposte all’attività valutativa e di verifica degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica escludendo le voci di spesa (di natura sia rimodulabile sia non rimodulabile) per le quali non è stato possibile dimostrare con assoluta certezza la  produzione di effetti positivi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di ciascun Ministero. Tale modalità di attuazione degli obiettivi fissati dalla tabella allegata al DL 95/2012 ha determinato vincoli più stringenti per quanto riguarda i coefficienti di spendibilità/realizzabilità delle spese per ciascun Ministero: vincoli che hanno portato alla sostanziale equivalenza complessiva degli effetti sui tre saldi per il secondo ed il terzo esercizio del triennio di riferimento ed hanno determinato, inoltre, una maggiore rigidità delle valutazioni. In linea di massima, sono stati utilizzati i consueti criteri di valutazione con riferimento agli oneri fissi di personale (effetto in termini di indebitamento ridotto rispetto al saldo netto da finanziare, per tener conto degli effetti indotti[23]), nonché con riferimento alle spese per consumi intermedi (equivalenza degli effetti su tutti i saldi di finanza pubblica), alle spese per investimenti (profilo di cassa più diluito nel tempo) ed alle restanti categorie di spesa aventi caratteristiche di rimodulabilità (impatto equivalente sui tre saldi, trattandosi di riduzioni che seguono a significative precedenti  manovre di contenimento della spesa).

Riguardo alle variazioni - rispetto agli obiettivi di risparmio fissati dal DL 95/2012 - indicate nel prospetto riepilogativo e nella relazione tecnica, si osserva che la relazione tecnica riferita al testo iniziale dava conto del mancato raggiungimento dell’obiettivo per i saldi di fabbisogno e di indebitamento nell’anno 2013: in tale esercizio si determinavano infatti minori risparmi, pari a 32,9 milioni di euro, dovuti alla contabilizzazione delle riduzioni di spesa del Ministero dell’istruzione. Secondo la RT, tale mancato raggiungimento dell’obiettivo risultava comunque assorbito nell’ambito dei saldi della manovra.

In altri termini, poiché il complesso delle variazioni proposte con il testo iniziale del disegno di legge di stabilità determinavano - rispetto agli effetti attesi dal DL 95/2012 - minori risparmi in termini indebitamento netto e di fabbisogno pari a 32,9 milioni nel 2013, in tale esercizio si registrava un corrispondente peggioramento dei medesimi saldi rispetto alla legislazione vigente. Tuttavia, poiché anche computando tale peggioramento l’incremento complessivo dell’indebitamento risultava pari a 2.940 milioni, l’effetto di peggioramento era compatibile (ossia inferiore) rispetto al margine di 3.165 milioni indicato nella Nota di aggiornamento del DEF (margine tra la previsione tendenziale e l’obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche: due decimi del PIL, circa 3,1 miliardi)[24].

Il predetto squilibro non sussiste, invece, nella formulazione definitiva della legge, comprendente le modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare: nel testo definitivo, infatti, il minore risparmio di 32,9 milioni nel 2013 risulta riassorbito, mentre le marginali variazioni  (in termini di fabbisogno e di indebitamento) che si registrano negli anni 2014 e 2015 rispetto agli obiettivi di risparmio fissati dal D.L. 95/2012 risultano compensate[25] mediante minori spese nell’ambito della medesima legge di stabilità[26].

Riguardo ai dati forniti dalla RT con riferimento alle tabelle del disegno di legge di stabilità, non appare chiaro con quali modalità siano stati incorporati nelle tabelle A e B gli effetti riduttivi, rispetto alla legislazione vigente, disposti ai sensi del DL 95/2012. Tali effetti riduttivi, infatti, non risultano evidenziati fra quelli esposti nell’apposita tabella riepilogativa allegata alla relazione tecnica[27].

Non risultano chiari, inoltre, i criteri di calcolo – e conseguentemente gli importi - delle riduzioni di cui dà conto la RT[28] iniziale rispetto alla legislazione vigente.

Sempre con riferimento ai procedimenti di calcolo adottati dalla RT iniziale, si osserva che non risultano chiari i parametri posti alla base della quantificazione degli importi indicati nella tabella riepilogativa allegata alla relazione tecnica[29] relativi all’ “Obiettivo riduzioni di spesa (ridefinito)”, tabella che peraltro - con riferimento agli anni 2014 e 2015 - espone valori inferiori rispetto agli obiettivi fissati dal D.L. 95/2012 (valori che non trovano riscontro negli altri prospetti allegati al disegno di legge di stabilità).

Poiché, inoltre, le norme in esame prevedono, nell’ambito delle diverse misure di risparmio, riduzioni di spesa anche di entità significativa (in termini assoluti o in rapporto alle disponibilità esistenti per una determinata finalità), è stato osservato che un’informazione sugli effetti finanziari potrebbe essere utilmente accompagnata da una valutazione circa l’impatto delle norme sui programmi di spesa e sulle esigenze funzionali delle articolazioni amministrative interessate. In proposito il Governo ha precisato[30] che dalle riduzioni non dovrebbero derivare effetti significativi sulla funzionalità delle amministrazioni interessate, considerato che le proposte sono state avanzate dalle amministrazioni medesime tenendo conto delle loro esigenze prioritarie.

Infine, nel corso dell’esame parlamentare è stata segnalata l’utilità - per un inquadramento delle misure in esame nell’ambito dei più generali equilibri di finanza pubblica - di acquisire dati ed elementi circa l’incidenza delle stesse sulle categorie economiche di spesa, per il complesso delle amministrazioni centrali dello Stato e per ciascun Ministero. Con la Nota MEF-RGS del 31 ottobre 2012 è stata fornita una tabella recante la composizione economica delle spese oggetto di riduzione.

Dalla tabella risulta, fra l’altro, che sono state in varia misura incise, per tutti i Ministeri interessati, le categorie economiche dei consumi intermedi e dei trasferimenti correnti (ad amministrazioni pubbliche, a famiglie ed a imprese), nonché la categoria dei contributi agli investimenti. Per i Ministeri dell’economia, degli affari esteri, dell’istruzione e delle infrastrutture, sono state previste significative riduzioni di spesa nella categoria “Redditi da lavoro dipendente”. Nel caso del Ministero dell’economia, infine, è stata prevista una riduzione della spesa per “interessi passivi e redditi da capitale”.

Al riguardo si osserva che non sono disponibili gli elementi di raccordo fra le autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione e la classificazione economica delle medesime spese. Tali dati sembrerebbero utili con particolare riferimento ad alcune categorie di spesa (quali i redditi da lavoro dipendente e gli interessi passivi) rispetto alle quali andrebbe verificata  l’effettiva praticabilità dei tagli, in termini di impatto sui rapporti e sugli interventi in essere (nel caso degli interessi passivi) e in termini di funzionalità amministrativa (nel caso delle spese di personale).

 

ARTICOLO 1, comma 6

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero dell’economia e delle finanze

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze le previsioni contenute nel successivo comma 7 (recante riduzione di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche al successivo comma 7 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tale norma è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi del comma 7:

migliaia di euro

RIDUZIONE DELLE SPESE DEL MINISTERO ECONOMIA E FINANZE

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

46.552,7

39.150

57.050

46.552,7

39.150

57.050

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero dell’economia e delle finanze dal DL 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, della legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

Quanto ai profili finanziari riguardanti il comma 7 si rinvia alla successiva scheda dedicata all’analisi della norma.

 

ARTICOLO 1, comma 7

Riduzione delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze

La norma dispone la riduzione delle autorizzazioni di spesa, per complessivi 46.552.700 euro nel 2013, 39.150.000 nel 2014 e 57.050.000 a decorrere dal 2015, indicate in apposito allegato (Elenco 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica afferma che la riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all’elenco 2 riguarda risorse disponibili concernenti interventi correttivi destinati a finanziare operazioni finanziarie con Istituti di credito e non ancora utilizzati, anche in considerazione del fatto che si tratta di interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie.

Come in precedenza segnalato[31], la RT dà conto in una tabella riepilogativa[32] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dal comma in esame (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme delle autorizzazioni di spesa indicate nell’elenco 2, gli importi indicati nella tabella[33] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singola autorizzazione di spesa.

 

La Nota della Ragioneria Generale dello Stato emessa il 31 ottobre 2012 ha chiarito, in risposta alle osservazioni precedente formulate, che l’impatto delle riduzioni disposte sulle singole autorizzazione di spesa indicate nell’elenco 2 in termini di saldo netto da finanziare è equivalente in termini di fabbisogno e di indebitamento.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni alla luce dei chiarimenti forniti nella Nota della RGS in merito agli effetti per ciascuno dei tre saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 8

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali le previsioni contenute nei successivi commi da 9 a 15 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi 9-15 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 9 a 15:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero del lavoro

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

30.000

30.000

41.022

23.000

30.000

41.022

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero della giustizia dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

Al riguardo, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 9 a 15.

 

ARTICOLO 1, commi 9-14

Disposizioni in materia di patronato

Le norme dispongono:

­       la riduzione delle dotazioni finanziarie relative alle spese rimodulabili del Ministero del lavoro per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 (comma 9);

­       la modifica alla disciplina vigente in materia di patronati, recata dalla legge n. 152/2001 (commi 10-14).

In particolare, le norme prevedono, tra l’altro, l’aumento del numero di anni e dell’ambito territoriale in cui operano necessari perché confederazioni e associazioni nazionali di lavoratori possano costituire e gestire istituti di patronato[34]; aggiungono, tra le destinazioni del finanziamento, anche le verifiche ispettive straordinarie in Italia sull’organizzazione e l’attività e la specifica formazione del personale ispettivo addetto; aggiungono tra i criteri per la ripartizione del finanziamento medesimo il rilievo prioritario alla qualità dei servizi prestati, verificata attraverso una relazione annuale redatta dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali ed assicurative, con riferimento a standard qualitativi prefissati dal Ministero del lavoro (comma 6-ter). Infine, introduce una valorizzazione, attraverso l’introduzione di un punteggio, degli interventi, attualmente non finanziati, avviati con modalità telematiche e verificati dagli enti pubblici erogatori delle prestazioni previdenziali e assicurative.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma di cui al comma 9 effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che le norme proposte concorrono a dare attuazione alle disposizioni relative alla riduzione della spesa delle amministrazioni statali, di cui all'allegato 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, che per il Ministero del lavoro devono essere pari a 48,4 milioni di euro per il 2013, 46,1 milioni per il 2014 e 51,5 milioni per il 2015. Modificando l'originaria previsione del provvedimento in esame, si è disposta la riduzione lineare per 30 milioni di euro delle spese rimodulabili del ministero medesimo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riduzione di spesa, previsti, a decorrere dal 2014, dall'articolo 7, comma 12, del decreto-legge n. 95 del 2012. Contestualmente, nei commi da 10 a 14 viene avviato un processo di riforma dei predetti istituti di patronato al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti e di razionalizzare l'impiego delle risorse pubbliche.

 

Nulla da osservare al riguardo, dal momento che la norma, da un lato, assicura il risparmio di 30 milioni di euro annui previsto dal decreto-legge n. 95/2012 e, dall’altro, prevede la riforma degli istituti di patronato senza introdurre variazioni sull’attuale livello di finanziamento.

 

 

ARTICOLO 1, comma 15

Riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione

La norma prevede la riduzione di 30 milioni per il 2013 e di 11.022.401 euro annui a decorrere dal 2015 dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo sociale per occupazione e formazione[35].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi relativi alle riduzioni di spesa a carico del Ministero del lavoro, riportati dalla relazione tecnica:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero del lavoro

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

30.000

 

11.022

23.000

 

11.022

 

Al riguardo, non appaiono chiare le modalità di contabilizzazione degli effetti ascritti alla norma. Infatti, come risulta dalla precedente tabella, gli effetti della norma sull’indebitamento netto risultano inferiori, nel primo esercizio del triennio, rispetto a quelli registrati sul saldo netto da finanziare. Nel secondo esercizio, tuttavia, il medesimo saldo di indebitamento reca un effetto nullo.

 

ARTICOLO 1, comma 16

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero della giustizia

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della giustizia le previsioni contenute nei successivi commi da 17 a 29 (recanti, fra l’altro, riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero e versamento all’entrata del bilancio dello Stato di nuove entrate).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 17 a 29 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta, inoltre, che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 17 a 29:

 

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero della giustizia

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

   2013

  2014

  2015

   2013

   2014

  2015

Riduzione spese non rimodulabili

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

10.000

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

27.000

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero della giustizia dal DL 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 17 a 29.

ARTICOLO 1, commi 17 e 18

Determinazione degli importi del contributo unificato

La norma inserisce il comma 1-quater nell’articolo 13 del decreto  legislativo n. 115/2002[36] che definisce i criteri per la determinazione del contributo unificato per le spese di giustizia dovuto dal soggetto che attiva un procedimento. Tale comma stabilisce che quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente, è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis[37]  del medesimo articolo 13 (comma 17).

Le disposizioni sopra descritte si applicano ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge (comma 18).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

Nello specifico la norma in esame determina, tuttavia, non una riduzione di spesa bensì maggiori entrate, di cui si propone il versamento all’entrata del bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica afferma che la norma opera una riallocazione dei costi del servizio giustizia a carico di chi accede ai rimedi impugnatori ingiustificatamente, articolando motivi di gravame integralmente disattesi dal giudice superiore. In tal modo il costo amministrativo da sostenersi in relazione a impugnazioni respinte dal giudice, o da questo ritenute inammissibili o improcedibili,  grava in capo alla parte proponente nella misura del contributo unificato dovuto, come determinato dalle norme in esame.

Le norme, dunque, determinano, secondo la relazione tecnica, un maggior gettito allo stato quantificabile sia pure in via approssimativa. La relazione tecnica assume che le impugnazioni, anche incidentali, respinte integralmente o dichiarate inammissibili o improcedibili, siano stimabili nella misura del 68 per cento del totale dei procedimenti iscritti (pari a circa 80.000). Il pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato determina un maggior gettito pari a circa 27 milioni di euro (54.000 procedimenti X 500,00 euro importo medio prudenziale contributo unificato). Il maggior gettito atteso è pari quindi a 27 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013.

Una tabella allegata alla relazione tecnica chiarisce che tale importo dovrà essere versato all’entrata del bilancio dello Stato.

Dalla tabella allegata alla relazione tecnica all’inizio della sezione 2[[38]] si evince che la maggiore entrata di 27 milioni di euro a decorrere dal 2013 produce un effetto finanziario di importo equivalente sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.

 

Al riguardo si è rilevato che il riversamento all’entrata delle maggiori somme introitate a titolo di contributo unificato è previsto dalla sola relazione tecnica ma non dalla formulazione letterale della disposizione. Nella nota della RGS del 31 ottobre 2013 è stato chiarito che essendo le maggiori entrate extratributarie direttamente introitate dallo Stato non occorre l’espressa statuizione normativa del versamento dell’entrata.

Si è osservato, inoltre, che le maggiori entrate ipotizzate per il primo anno dovrebbero risultare inferiori a quelle previste a regime, dal momento che il comma 18 stabilisce che la nuova misura del contributo unificato dovrà essere corrisposta ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge ossia a partire dal 31 gennaio.

 

ARTICOLO 1, comma 19

Disposizioni in materia di giustizia digitale

Le norme modificano gli articoli 16 e 17 del decreto legge n. 179/2012 (Crescita del Paese) ed introducono gli articoli da 16-bis a 16-quinquies. Le norme sono riunite nella Sezione VI del citato decreto che detta disposizioni in materia di giustizia digitale.

Le modifiche all’articolo 16  del decreto legge n. 179/2012, che tratta dei biglietti di cancelleria, e delle comunicazioni e notificazioni per via telematica, stabiliscono, fra l’altro, che, nei procedimenti penali davanti a tribunali e corti d’appello, le cancellerie hanno l’obbligo di usare esclusivamente il mezzo telematico per le comunicazioni e le notificazioni a persona diversa dall’imputato a decorrere dal 15 dicembre 2014 mentre le attuali norme impongono il medesimo obbligo a decorre dal 15° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dei decreti di natura non regolamentare con cui il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi.

Il nuovo articolo 16-bis del decreto-legge n. 179/2012 stabilisce che, con decorrenza dal 30 giugno 2014, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione avvenga con modalità telematica. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte di soggetti nominati o delegati dall’autorità giudiziaria. Nei processi di esecuzione l’indicata obbligatorietà decorre dal deposito dell’atto con cui inizia l’esecuzione; nelle procedure concorsuali, il deposito telematico concerne gli atti e documenti da parte del curatore, del commissario giudiziale e del commissario straordinario. Nei procedimenti d’ingiunzione davanti al tribunale, escluso il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, l’obbligo decorre dal 30 giugno 2014. La decorrenza dell’obbligo può essere anticipata nei tribunali in cui il Ministro della giustizia accerti la funzionalità dei servizi telematici.

Per gli uffici giudiziari diversi dai tribunali il citato deposito telematico diventa obbligatorio 15 gg. dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale dei citati decreti del Ministro della giustizia che accertano la funzionalità dei servizi di comunicazione degli uffici stessi.

Il nuovo articolo 16-ter del decreto-legge n. 179/2012 precisa quali sono i pubblici elenchi per notificazioni e comunicazioni indicando, oltre al citato elenco degli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni gestito dal Ministero della giustizia, l’Anagrafe nazionale della popolazione residente-ANPR (in cui sono inseriti i domicili digitali che i cittadini, volontariamente, comunicano alla PA), gli elenchi presso gli uffici del registro delle imprese (con gli indirizzi PEC delle società), quelli presso gli ordini e collegi professionali (con gli indirizzi PEC dei professionisti iscritti) e il registro generale degli indirizzi elettronici anch’esso gestito dal Ministero della giustizia.

Il nuovo articolo 16-quater novella la legge n. 53/1994 che tratta della facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Fra l’altro è inserito nella legge n. 53 l’articolo 3-bis secondo cui la notificazione telematica si effettua tramite PEC esclusivamente all’indirizzo risultante da pubblici elenchi. Il nuovo articolo 3-bis tratta anche delle modalità di notificazione via PEC da parte degli avvocati di atti non consistenti in documenti informatici ed il momento di perfezionamento della notifica.

Il nuovo articolo 16-quinquies del decreto legge 179/2012 provvede alla copertura finanziaria necessaria per l’adeguamento dei sistemi informativi degli uffici giudiziari, per il potenziamento delle reti di trasmissione dati, la manutenzione dei relativi servizi e la formazione del personale. La spesa autorizzata è di 1,32 milioni di euro per l’anno 2012, di 5 milioni per il 2013 e di 3,6 milioni a decorrere dal 2014 a cui si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 28, comma 2 delle legge n. 183/2011 che aveva aumentato la misura del contributo unificato dovuto in relazione all’avvio di alcuni procedimenti.

Sono infine apportate alcune modifiche all’articolo 17 del decreto legge n. 179/2012 che, a sua volta modifica la Legge Fallimentare. Le modifiche hanno natura procedimentale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema informativo uffici giudiziari

5,0

3,6

3,6

5,0

3,6

3,6

5,0

3,6

3,6

Maggiori entrate extratribut.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo unificato

5,0

3,6

3,6

5,0

3,6

3,6

5,0

3,6

3,6

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni prevedono ulteriori interventi in materia di “giustizia digitale”, da realizzarsi nel corso degli anni 2013 e 2014 e da inserire, mediante opportune integrazioni normative, nell’ambito delle disposizioni in materia già contenute nel decreto-legge n. 179/2012.

In particolare, si prevede l’obbligatorietà del decreto ingiuntivo telematico nonché del deposito telematico degli atti processuali (con la sola esclusione degli atti introduttivi) da parte degli avvocati e degli ausiliari in tutti i tribunali. Si prevede altresì la graduale introduzione delle comunicazioni elettroniche, mediante l’utilizzo della PEC, anche in ambito penale.

La relazione tecnica afferma che l’implementazione delle nuove procedure telematiche potrà realizzarsi attraverso una serie congiunta di interventi che avranno come oggetto il potenziamento hardware dei server, il potenziamento delle reti, gli interventi tecnici preparatori e relativi applicativi, la formazione e l’assistenza in loco  per tutti i magistrati e per i cancellieri addetti, l’assistenza telefonica specializzata tramite Help Desk e la dotazione di portatili leggeri con docking station ai magistrati.

Dal punto di vista contabile, si segnala che parte degli interventi sopra evidenziati risultano già finanziati dagli ordinari stanziamenti di bilancio, dai fondi messi a disposizione nell’ambito del progetto “Barca” PCT sud e dagli stanziamenti derivanti dallo stesso decreto-legge n. 179/2012, per un ammontare complessivo di 8.120.000 euro.

In tale ambito di risorse risultano quindi coperti i seguenti interventi:

·        fornitura dei portatili per i magistrati e apparecchiature uffici;

·        potenziamento hardware server (CED);

·        help desk telefonico;

·        evoluzione software;

·        servizio on-site per l’avvio delle nuove procedure (interventi tecnici preparatori, presidio tecnico e applicativo, formazione utenti e tecnici, supporto al change management) presso 54 tribunali del sud Italia.

 Risultano invece da finanziare sia il servizio on site per i 46 tribunali del centro - nord, per un ammontare complessivo di euro 1.400.000 (da realizzarsi entro il 2013) sia il potenziamento generale delle reti connesse all’utilizzo della “banda larga” che comporta un onere annuo per canoni stimato in misura pari a  euro 2.100.000 (decorrenza 2013).

La relazione tecnica fornisce l’elenco, di seguito riprodotto, delle spese da sostenere per l’attuazione delle norme in esame.

 

Anno 2012                                                              

Interventi uffici giudiziari                                        euro    1.320.000

 

Anno 2013                                                  

Interventi uffici giudiziari                                        euro    1.400.000

Help desk sistemi civili                                            euro    1.200.000

Banda larga                                                              euro    2.100.000

Assistenza sistemistica e manutenzione                  euro       300.000

Totale 2013                                                              euro    5.000.000

 

Dall’anno 2014                                                       

Help desk sistemi civili                                            euro    1.200.000

Assistenza sistemistica e manutenzione                  euro       300.000

Banda larga                                                              euro    2.100.000

Totale dall’anno 2014                                              euro    3.600.000

 

Alla copertura dei predetti oneri si potrà far fronte con l’ulteriore quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all’articolo 28, commi 1 e 2, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che determinano un gettito annuo complessivo, a decorrere dall’anno 2012, pari a 17,1 milioni di euro. 

 Si segnala, al riguardo, che per tali maggiori entrate non è stata attivata nessuna procedura di riassegnazione in favore del Ministero della giustizia risultando pertanto disponibili  i fondi necessari alla copertura delle disposizioni in esame.

 

Al riguardo è stato rilevato che non risultano disponibili i dati e le informazioni sottostanti la determinazione dell’onere indicato. Pertanto non è stato possibile verificare la congruità dell’onere medesimo, rispetto alle attività da svolgere per dare attuazione alle disposizioni. Si rileva che comunque l’onere è configurato come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1, commi 22 e 23

Oneri per le intercettazioni telefoniche

Legislazione vigente. L’articolo 96, comma 2, del Codice delle comunicazioni elettroniche[39] prevede che le prestazioni relative ad intercettazioni sono individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabiliti le modalità ed i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse e gli obblighi specifici degli operatori. Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.

Il comma 4 stabilisce che, in relazione alle prestazioni a fini di giustizia diverse da quelle relative al traffico telefonico, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001 del Ministro delle comunicazioni

La norma riformula il secondo comma dell’articolo 96 del Codice delle comunicazioni elettroniche[40] e sopprime il comma 4 del medesimo articolo.  Le nuova formulazione prevede la forfettizzazione delle prestazioni per intercettazioni telefoniche rese dagli operatori del settore mediante il pagamento di un canone annuo onnicomprensivo anziché dell’attuale listino e repertorio (comma 22).

L’abrogazione dell’articolo 96, comma 4, del decreto legislativo n. 259/2003, ossia della norma che prevede che alcune prestazioni rese dagli operatori del settore telefonico per fini di giustizia sono liquidate sulla base di un listino, ha effetto a decorrere dall’entrata in vigore del decreto del Ministro della giustizia e del Ministro dello sviluppo che fissa il canone annuo forfettario da liquidare agli operatori (comma 23).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica, afferma che le norme sono suscettibili di determinare sicuri risparmi di spesa che possono ragionevolmente essere stimati nella misura di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013. La relazione tecnica rammenta che le spese per intercettazioni telefoniche gravano sul capitolo di bilancio n. 1363 del Dipartimento Affari di giustizia del Ministero della giustizia.

Dalla tabella allegata alla relazione tecnica all’inizio della sezione 2[41] si evince che la minore spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2013 produce un effetto finanziario di importo equivalente sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto.

 

Al riguardo è stato rilevato che la relazione tecnica non fornisce elementi a supporto della quantificazione dei risparmi proposta. Si osserva, inoltre, che la norma appare idonea a determinare risparmi a decorrere dal 2013 a condizione che il previsto decreto ministeriale di rideterminazione dei compensi sia tempestivamente emanato.

 

ARTICOLO 1, commi da 25 a 29

Rideterminazione degli importi dovuti a titolo di contributo unificato

Le norme novellano l’articolo 37 del decreto-legge n. 98/2011[42] con la finalità di aumentare le somme richieste a titolo di contributo unificato per l’accesso alla giustizia e di ridisciplinare la destinazione del maggior gettito.

In particolare si modifica il comma 6 dell’art. 37[43] del decreto legge n. 98/2001 e, conseguentemente, l’art. 13, comma 6-bis del TU spese di giustizia[44] - elevando l’importo del contributo unificato per le controversie di competenza del giudice amministrativo.

In particolare le norme:

·          elevano da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal Codice del processo amministrativo [comma 25, lettera a), punto 1];

·          sostituiscono ai 4.000 euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (portando il contributo dal valore minimo di 2.000 euro a quello massimo di 6.000 euro) [comma 25, lettera a), punto 2];

·          elevano da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, ivi compreso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica [comma 25, lettera a), punto 3].

Inoltre il contributo unificato nel processo amministrativo[45] è aumentato, sempre della metà per i giudizi di impugnazione (comma 27).

Le restanti lettere del comma 25 novellano i commi da 10 a 15 dell’art. 37 del DL 98/2011, relativi alla destinazione del maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato disposto dal decreto-legge.

Più in dettaglio, a norma del comma 25, lettera b), è stabilita una nuova ripartizione tra i Ministeri della giustizia e dell’economia delle risorse derivanti dal maggior gettito del contributo unificato frutto degli aumenti disposti dal DL 98/2011, come modificato dalle norme in esame:

·          il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo civile sarà destinato al Ministero della giustizia, che lo impiegherà per gli interventi urgenti in materia di giustizia civile;

·          il maggior gettito derivante dal contributo unificato nel processo amministrativo rimane invece assegnato al Ministero dell’economia, che lo impiegherà per realizzare interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa.

Le lettere c) e d) del comma 25, stabiliscono le modalità di impiego delle risorse destinate ai Ministeri. Con D.P.C.M. sarà stabilita la ripartizione in quote delle risorse.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia civile, il nuovo comma 11 dell’art. 37 del decreto legge n. 98/2011, prevede che le risorse debbano essere destinate in via prioritaria all’assunzione di personale di magistratura ordinaria nonché, per il solo anno 2013, per consentire ai lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e ai disoccupati e agli inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari, il completamento del percorso formativo entro il 31 dicembre 2013, nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro. Le restanti risorse, a decorrere dal 2014, dovranno essere destinate all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi fissati dal comma 12 del citato articolo 17 (ovvero avranno ridotto del 10% il numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre di ciascun anno rispetto alla stessa data dell'anno precedente) e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari.

Per quanto riguarda le risorse per la giustizia amministrativa, il nuovo comma 11-bis dell’art. 37 del decreto legge n. 98/2011 le ripartisce in tre quote uguali da destinarsi:

·          all’assunzione del personale di magistratura amministrativa;

·          all’incentivazione del personale amministrativo degli uffici giudiziari che hanno raggiunto gli obiettivi del comma 12 del citato articolo 37;

·          spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Questa quota potrà essere anche integralmente assorbita dall’erogazione di misure incentivanti al personale di magistratura.

E’ inserita una norma di chiarificazione per stabilire che per valore della lite relativamente ai ricorsi sui provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara e relativamente ai ricorsi sui citati provvedimenti adottati dalle

Autorità amministrative indipendenti si intende la somma delle sanzioni irrogabili (comma 26).

Il maggior gettito riveniente dall’applicazione delle norme in esame è versato all’entrata del bilancio per essere riassegnato al capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia amministrativa[46] (comma 28).

I nuovi importi del contributo unificato si dovranno applicare ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (comma 29).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica ipotizza che il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato sia valutabile in un importo compreso tra i 12 ed i 15 milioni di euro. Tale quantificazione si basa sulla misura delle entrate complessive accertate nel periodo che va dal 1° novembre 2011 al 10 ottobre  2012, che sono risultate pari a 47.882.552 euro. L’incasso annuale può dunque essere stimato pari a 50 milioni di euro, che si eleverebbero nella misura sopra indicata in applicazione dei nuovi importi del contributo unificato fissati dalle norme in esame. La tabella che segue riepiloga i criteri adottati dalla relazione tecnica per la determinazione delle maggiori entrate.

 

Tipo di ricorso amministrativo

Ricorsi

Contributo unificato

(Importi in migliaia di euro)

Maggior gettito

(Importi in migliaia di euro)

 

 

 

Vecchio importo

Nuovo importo

Differenza

 

Ricorsi ordinari di primo grado

55.000

600

650

50

2.750.000

Ricorsi ordinari di secondo grado

8.500

600

975

375

3.185.700

Ricorsi straordinari

6.500

600

650

50

325.000

Ricorsi in primo grado su appalti

4.500

4.000

4.800 (*)

800

3.600.000

Ricorsi in secondo grado su appalti

1.600

4.000

7.000

3.000

4.800.000

Totale

 

 

 

 

14.662.500

(*) Importo stimato medio.

 

La relazione tecnica ribadisce che le risorse derivanti dal maggiore gettito derivante dalla modifica dell’articolo 37 del DL n. 98 del 2011 vengono riassegnate a pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e Finanze,  per poi essere destinate alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa.

 

Infine la relazione tecnica fornisce alcune informazioni circa l’utilizzo delle risorse destinate al funzionamento della giustizia civile a norma del nuovo comma 11 dell’art. 37 del decreto legge n. 98/2011 riformulato a norma del comma 25, lettera c) del testo in esame. Le informazioni riguardano l’impiego di 7,5 milioni di euro destinati, per il solo anno 2013, per consentire il completamento del percorso formativo dei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, socialmente utili e dei disoccupati e degli inoccupati che, a partire dal 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari. La platea interessata da disposizione consta di 1.500 unità al quale verrà corrisposta una indennità di circa 450 euro per 11 mesi nel corso dell'anno 2013 che determina un onere di

1.500 x 450 euro x 11 mesi = 7.425.000 euro.

 

Al riguardo, rilevato che le norme in esame non contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di riduzione della spesa dei Ministeri prevista ai sensi dell’articolo 7, del decreto legge n. 95/2012, è stato osservato che le stesse avrebbero dovuto avere evidenza contabile sul prospetto riepilogativo degli effetti finanziari recati dal provvedimento sia con riferimento alle maggiori entrate derivanti dal contributo unificato sia con riguardo alle maggiori spese connesse alla realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile e amministrativa.

 

ARTICOLO 1, comma 34

Assunzioni presso l’Avvocatura dello Stato

La norma autorizza l'Avvocatura dello Stato è autorizzata ad effettuare, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati dello Stato, entro il limite di spesa pari a euro 272.000 a decorrere dall'anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assunzione di avvocati dello Stato

0,272

0,272

0,272

0,139

0,139

0,139

0,139

0,139

0,139

 

La relazione tecnica precisa che le norme intendono rendere possibile all’Avvocatura dello Stato l’efficace svolgimento dei compiti di rappresentanza davanti ai giudici amministrativi dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato nei giudizi che questa è stata legittimata a promuovere dall’art. 21 bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, introdotto dall’articolo 35 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. A tal fine si autorizza la spesa di euro 272.000 a decorrere dall’anno 2013 per consentire all’Avvocatura dello Stato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di effettuare il reclutamento di un ulteriore limitato contingente di Avvocati dello Stato. 

Si tratta, in sostanza di quattro unità risultate idonee al concorso di Avvocato dello Stato, già espletato, alla I classe di stipendio. Gli oneri da sostenere sono stati calcolati tenendo conto che tre delle suddette unità provengono dalla carriera di Procuratore dello Stato e sono già in servizio presso l’Avvocatura che già sostiene i relativi oneri ed una unità appartiene al ruolo dei magistrati ordinari con la qualifica di Magistrato ordinario alla quinta valutazione di professionalità.

Il costo da sostenere a regime dal 2013, calcolato con le tabelle stipendiali vigenti attualmente, comprensivo di IRAP e contributi a carico dell’Amministrazione, ammonta ad euro 271.766,31, ed è così determinato:

n. 3 unità interne € 74.876,01 (€ 54.126,63 importo lordo, € 4.600,77 per IRAP ed € 16.148,61 quali contributi a carico dell’Amministrazione).

Per tali unità provenienti dalla carriera di Procuratore dello Stato, si precisa che la spesa è stata determinata in termini di differenziale tra il trattamento economico in godimento (comprensivo di stipendio, IIS, 13^ mensilità e indennità di cui all’art. 2 l. n. 425/1984) e quello spettante a seguito della nomina ad Avvocato alla I classe.

n. 1 unità esterna € 196.890,30 (€ 143.093,07 importo lordo, € 12.162,91 per IRAP ed € 41.634,32 quali contributi a carico dell’Amministrazione).

Si fa presente che tale unità idonea appartiene al ruolo dei magistrati ordinari, con la qualifica di “Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità” equipollente di Avvocato dello Stato alla III classe di stipendio e che poiché il trattamento economico in godimento è superiore rispetto a quello spettante come Avvocato dello Stato alla I classe di stipendio, allo stesso verrebbe attribuito, oltre al trattamento economico relativo a quest’ultima qualifica, l’assegno personale previsto dall’art. 3, comma 57, della l. 24 dicembre 1993, n. 537.

L’onere complessivo è pari a 74.876,01 + 196.890,30 = 271.766,31 euro.

Si precisa, infine, che i suddetti oneri sono stati calcolati sulla base degli importi stipendiali determinati per l’anno 2011 in applicazione del d.P.C.M. – di concerto con i Ministri della Giustizia e dell’Economia e delle Finanze – in data 23 giugno 2009, senza tener conto degli effetti recati dall’art. 9, comma 22, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, in quanto dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 223/2012.

 

Al riguardo è stato rilevato che la relazione tecnica non precisa se l’onere complessivo rimanga costante nel triennio di bilancio. 

 

ARTICOLO 1, comma 35

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero degli esteri

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero degli esteri le previsioni contenute nei successivi commi da 37 a 42 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 37 a 42 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta, inoltre, che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 37 a 42:

 

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del ministero degli affari esteri

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

   2013

  2014

  2015

   2013

   2014

  2015

Riduzione spese non rimodulabili

25.536

21.500

24.636

21.721

21.262

24.398

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero degli affari esteri dal DL 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 37 a 42.

 

ARTICOLO 1, comma 36

Principi di valutazione specifici nel settore sanitario

Normativa vigente Il d.lgs. n. 118 del 2011 reca disposizioni, in attuazione della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale, in materia di armonizzazione  dei  sistemi  contabili  e  degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi. Le norme sono dirette a soddisfare il principio della chiarezza e della veridicità dei dati iscritti nei bilanci nonché ad uniformare i criteri di redazione dei bilanci anche al fine di consentire una più agevole confrontabilità dei dati indicati.

L’art. 29, comma 1, lettera b) stabilisce le modalità di ammortamento dei beni materiali e immateriali nel settore sanitario. In particolare si dispone che l’ammortamento si effettua per quote costanti, secondo le aliquote indicate in una apposita tabella allegata al decreto legislativo (allegato 3). In sostanza, analogamente a quanto avviene nel settore privato, la tabella riporta per ciascuna tipologia di cespite la quota annua di ammortamento da iscrivere nel bilancio.

 

La norma, sostituendo la lettera b) dell’art. 29, comma 1 del d.lgs. n. 118/2011, modifica i criteri per la determinazione delle quote di ammortamento annuo da iscrivere nei bilanci degli enti coinvolti nella gestione della  spesa sanitaria  finanziata  con  le  risorse  destinate  al  Servizio sanitario nazionale.

In particolare, in luogo del precedente criterio – basato sulla natura del cespite (materiale o immateriale) e sulla tipologia (es. fabbricati, impianti e macchinari nell’ambito dei beni materiali e diritto di brevetto, diritto di concessione nell’ambito dei beni immateriali) viene introdotto un nuovo criterio, riferito ai soli beni acquistati con contributi in conto esercizio, che tiene conto dell’anno di acquisizione., come di seguito illustrato:

-          per i beni acquistati nel 2012: 20% annuo;

-          per i beni acquistati nel 2013: 40% nel 2013 e 2014, 20% nel 2015;

-          per i beni acquistati nel 2014: 60% nel 2014 e 40% nel 2015;

-          per i beni acquistati nel 2015: 80% nel 2015 e 20% nel 2016.

-          per i beni acquistati dal 2016: 100% nel 2016.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo si segnala che la norma sostituisce una disposizione già vigente che disciplinava i criteri di ammortamento dei cespiti validi anche nel caso in cui l’acquisto sia effettuato con modalità di finanziamento diverse dal contributo in conto esercizio. In assenza di specifiche disposizioni relative alle procedure di ammortamento per i cespiti non acquistati con contributi in conto esercizio non sono chiari i criteri da adottare. Tali criteri dovrebbero risultare comunque omogenei fra i vari enti interessati al fine di assicurare la chiarezza dei bilanci nel settore sanitario e la loro confrontabilità anche al fine di attuare le disposizioni sul federalismo.

 

ARTICOLO 1, commi da 37 a 42

Riduzione di autorizzazioni di spesa riferite al Ministero degli affari esteri

Le norme dispongono che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18/1967, che tratta dell’indennità di servizio all’estero del personale del Ministero degli affari esteri, è ridotta, a decorrere dall’anno 2013, di un ammontare pari a 5.287.735 euro annui (comma 37).

Dispongono, inoltre, che a decorrere dall’anno 2013, l’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297/1994, che disciplina gli assegni di sede corrisposti al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, è ridotta di un ammontare pari a 712.265 euro annui (comma 38).

Si darà attuazione alle norme recate dai commi 37 e 38 con decreto del Ministro degli affari esteri[47] che adotterà misure aventi incidenza sui trattamenti economici corrisposti ai sensi dell’articolo 171 del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, nonché dell'articolo 658 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, anche in deroga a quanto previsto dalle predette disposizioni, assicurando comunque la copertura dei posti funzione all’estero di assoluta priorità (comma 39).

A decorrere dall'anno 2013 è ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, della legge n. 56/2005, che prevede la creazione di sportelli unici all’estero, per un importo di euro 5.921.258 (comma 40).

L'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 2, della legge n. 299/998, che costituisce il finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea è ridotta di euro 10.000.000 per l’anno 2013, di euro 5.963.544 per l’anno 2014 e di euro 9.100.000 a decorrere dall’anno 2015 (comma 41).

Infine, a decorrere dall'anno 2013, è abrogata l'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1, della legge n. 51/1995, che prevedeva un contributo a favore del Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, con sede a Vienna (comma 42).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

 

La relazione tecnica afferma che i commi 37 e 38 prevedono risparmi sul finanziamento delle risorse relative agli articoli 171 e 171-bis del DPR n. 18/1967[48] - che trattano, rispettivamente dell’indennità di servizio all’estero e dell’assegno per oneri di rappresentanza spettanti al personale del Ministero degli affari esteri in servizio all’estero - nonché all’articolo 658 del decreto legislativo n. 297/1994[49] che disciplina gli assegni di sede corrisposti al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero. I risparmi ammontano complessivamente a 6 milioni di euro a decorrere dal 2013, di cui 5.287.735 euro concernenti interventi sulle indennità spettanti al personale di ruolo e 712.265 euro relativamente a misure sugli assegni di sede del personale insegnante.

La relazione tecnica evidenzia che il successivo comma 39 stabilisce che l’Amministrazione degli affari esteri provvederà, nel corso del 2013, all’adozione di un decreto recante l’adozione di misure che incidano sui trattamenti economici corrisposti a titolo di indennità di servizio all’estero (il comma richiama nuovamente l’articolo 171 del DPR n. 18/1967). La relazione tecnica afferma che con tale decreto verrà disposta l’introduzione di un prelievo nella misura dell’1,5 per cento sull’importo attuale lordo delle indennità e assegni sopra indicati, la riduzione della spesa per gli esperti in servizio all’estero ai sensi dell’articolo 168 del DPR n. 18/67, nonché un’adeguata programmazione nel corso dell’anno dei trasferimenti del personale di ruolo dell’Amministrazione degli affari esteri e di quello in servizio nelle istituzioni scolastiche all’estero.

La relazione tecnica chiarisce, inoltre, che il comma 40 dispone il definanziamento totale, a decorrere dal 2013, della spesa che era già stata autorizzata dalla legge 31 marzo 2005, n. 56[50], e che era destinata a sopperire alle esigenze legate all’attivazione degli “sportelli unici all’estero”. Il risparmio conseguente ammonterebbe, secondo la relazione tecnica, ad euro 5.921.258 a decorrere dal 2013, pari alla quota residua dell’autorizzazione di spesa vigente.

Il comma 41 interviene sul capitolo 3425 (Finanziamento italiano della politica estera e di sicurezza comune dell’Unione Europea) prorogando la riduzione di spesa già disposta per l’anno 2012 anche al triennio 2013-2015. L’autorizzazione di spesa è ridotta per un importo pari ad 10.000.000 di euro per l’anno 2013, a 5.963.544 di euro per l’anno 2014 e a 9.100.000 euro per l’anno 2015.

La relazione tecnica specifica che l’Italia partecipa al finanziamento delle operazioni PESC-PSDC dell’Unione Europea, attraverso il meccanismo “ATHENA”, istituito nel 2004 per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni UE, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa. Sulla base dei parametri legati al PIL, l’Italia è tenuta a contribuire per una quota pari a circa il 13 % dei costi comuni. La quota annua complessiva a carico dell’Italia varia, dunque, a seconda del numero e della dimensione delle operazioni PESC-PSDC in atto.

Riguardo al comma 42, che dispone il definanziamento dell’autorizzazione di spesa relativa al contributo a favore dell’ICS - Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia, la RT afferma che la riduzione è pari a 3.615.198 euro a decorrere dal 2013 ed è finalizzata non solo al contenimento degli oneri a carico dell’Erario, ma anche alla razionalizzazione del sostegno italiano ai programmi UNIDO (Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale), ponendo termine all’attività dell’International Center for Science and Technology (ICS) di cui l’Italia è unico contributore.

La tabella che segue riepiloga le minori spese disposte dai commi in esame.

 

Comma

Descrizione

2013

2014

2015

37

Indennità di servizio all’estero

5.287.735

5.287.735

5.287.735

38

Assegni di sede personale scolastico

712.265

712.265

712.265

40

Sportelli unici all’estero

5.921.258

5.921.258

5.921.258

41

Finanziamento italiano alla PESC

10.000.000

5.963.544

9.100.000

42

Finanziamento ICS

3.615.198

3.615.198

3.615.198

 

Totale

25.536.456

21.500.000

24.636.456

 

Al riguardo è stato rilevato che il comma 37 ipotizza di conseguire una minore spesa pari a 5.287.735 euro annui a decorrere dal 2013 agendo unicamente sull’indennità di servizio all’estero (l’articolo 171 del DPR n. 18/1967), mentre la relazione tecnica ipotizza il conseguimento dei medesimi risparmi agendo anche sulle somme dovute per il pagamento degli assegni per oneri di rappresentanza (articolo 171-bis del medesimo DPR).

Con riferimento al successivo comma 39, che detta le modalità attraverso le quali saranno conseguiti i risparmi sopra citati, la relazione tecnica ipotizza che la manovra di contenimento delle spese riguardi anche gli esperti  che le rappresentanze diplomatiche possono utilizzare (articolo 168 del DPR n. 18/1967). Anche in tal caso è stato rilevato che tale richiamo non trova riscontro nel testo delle norme. E’ stata, dunque, rilevata l’opportunità di un chiarimento circa l’esatta portata normativa delle disposizioni al fine di evidenziare se l’ammontare complessivo dei risparmi da conseguire possa essere ottenuto agendo unicamente sull’indennità di cui all’articolo 171.

E’ stato rilevato, inoltre, che la relazione tecnica non ha fornito informazioni circa il diverso effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto prodotto dai risparmi quantificati con riferimento ai commi in esame.

In ordine alla quantificazione degli effetti su tali saldi si rinvia alla tabella riportata nella precedente seduta riferita al comma 35.

In proposito nella nota della RGS del 31 ottobre 2012 è stato chiarito che le spese concernenti oneri fissi per il personale scontano un effetto ridotto, in termini di indebitamento rispetto al corrispondente valore del saldo netto da finanziare, per tener conto degli effetti indotti (contributi INPDAP, gettito IRAP e IRPEF).

 

ARTICOLO 1, commi 43 e 48-57

Obiettivi di riduzione della spesa relativi al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca

Le norme dispongono quanto segue:

·        concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca le previsioni contenute nei successivi commi da 44 a 59 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero) (comma 43);

·        il concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del DL 95/2012 è assicurato dal Ministero dell'istruzione anche mediante l'attuazione del comma 15 del medesimo articolo (comma 53).

Si ricorda che l’articolo 7 del DL 95/2012 ha disposto specifici obiettivi di riduzione della spesa per le amministrazioni centrali dello Stato (comma 12 e allegato 2). Nelle more della definizione dei predetti interventi correttivi, il Ministro dell'economia è stato autorizzato ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero interessato, un ammontare di spesa pari a quanto indicato nel predetto allegato (comma 13). In sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità i Ministri competenti propongono gli interventi correttivi necessari per la realizzazione dei predetti obiettivi (comma 14).  Qualora le proposte di cui al comma 14 non risultino adeguate, può essere disposta, con la medesima legge di stabilità, la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili per ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate ai sensi del comma 13 (comma 15).

Il Ministro dell'istruzione, entro il 31 gennaio 2013, può formulare proposte di rimodulazione delle riduzioni di spesa di cui al primo periodo. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Si ricorda che, relativamente al MIUR, gli importi delle riduzioni di spese rimodulabili  contenuti nell’elenco 1 allegato all’articolo 1, comma 4 (“Riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun Ministero nel triennio 2013-2015”) corrispondono esattamente alla voce “taglio lineare” riportata nella tabella allegata alla relazione tecnica e di seguito riportata (rigo F).

·        la risoluzione del contratto di locazione della sede romana di piazzale Kennedy del MIUR. Da detta risoluzione derivano risparmi di spesa pari a 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014 (comma 48);

·        la riduzione di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013 dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 870, della L. n. 296/2006 (comma 49);

L’art. 1, comma 870, della L. n. 296/2006 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) al quale confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle università, nonché le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base e, per quanto di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate.

·        il versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’e.f. 2013, della somma di 30 milioni di euro a valere sulla contabilità speciale relativa al Fondo per le agevolazioni alla ricerca di cui all’art. 5 del d.lgs. 297/1999, a valere sulla quota relativa alla contribuzione a fondo perduto (comma 50);

L’art. 63, comma 1, del DL 83/2012 ha disposto l’abrogazione del d.lgs. 297/1999 che prevedeva l’utilizzazione del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.

·        la riduzione per 47,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, delle risorse finanziarie disponibili per le competenze accessorie del personale del comparto scuola, per la quota parte attinente al Fondo delle istituzioni scolastiche (comma 51);

·        la riduzione di 83,6 milioni di euro nell’anno 2013, 119,4 milioni nell’anno 2014 e 122,4 milioni a decorrere dall’anno 2015 del “Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica”, di cui all’art. 4, comma 82, della legge n. 183/2011 (comma 52);

·        l’applicazione del comma 15 dell’art,. 7 del DL n. 95/2012 per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui al medesimo articolo 7 (comma 53);

  L’art. 7, comma 15, del DL 95/2012 prevede l’applicazione di una clausola di salvaguardia nel caso in cui non si verificasse il conseguimento degli obiettivi in termini di indebitamento netto assegnati ai sensi del comma 13, in forza della è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, a valere sulle risorse accantonate di cui al citato comma 13.

·        l’obbligo per il personale docente di tutti i gradi di istruzione di fruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica (comma 54);

·        la disapplicazione per il personale docente e amministrativo supplente, breve e saltuario, o docente con contratto "fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche" del  divieto di "monetizzazione" delle ferie non godute da parte dai dipendenti pubblici, previsto dall’articolo 5, comma 8, del DL n. 95/2012 (comma 55);

·        la non derogabilità delle disposizioni di cui ai commi 54 e 55 dai contratti collettivi nazionali di lavoro e la disapplicazione delle clausole contrattuali contrastanti dal 1° settembre 2013 (comma 56);

·        la riduzione da 300 a 150 unità del contingente di docenti e dirigenti scolastici di cui l’amministrazione scolastica centrale e periferica può avvalersi ricorrendo al fuori ruolo per compiti connessi con l’attuazione dell’autonomia scolastica e da 100 a 50 unità il contingente di unità fuori ruolo da destinare alle associazioni professionali del personale direttivo e docente e agli enti cooperativi da esse promossi, nonché agli enti che operano nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica (comma 57).

I commi da 48 a 55 sono stati introdotti nel corso dell’esame del provvedimento alla Camera dei Deputati in seguito all’approvazione dell’emendamento 3.300 del Governo che ha soppresso il comma 42 del disegno di legge originario, concernente l’aumento dell’orario settimanale dei docenti della scuola secondaria. I commi da 48 a 55 sono stati pertanto introdotti al fine di compensare i mancati risparmi derivanti dalla soppressione della disposizione suddetta.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica[51], con riferimento ai diversi commi, afferma quanto segue.

Comma 48

In merito alla dismissione della sede di p.le Kennedy a Roma, prevista a decorrere dal 1° gennaio 2014, la RT ricorda che detta sede misura circa 32.000 mq. ed ospita circa 450 persone afferenti le strutture del Dipartimento per l'università, la ricerca e l'alta formazione artistica, musicale e coreutica. Oltre a tale sede il MIUR oggi dispone, a Roma, della sede storica di Viale Trastevere e di due sedi contigue in Via Carcani e in Viale Ippolito Nievo. Attualmente la sede di Viale Trastevere può ospitare ulteriore personale e quella di Via Carcani (circa 18.000 mq) è completamente vuota in attesa di una ristrutturazione da effettuare a seguito di apposita gara già avviata. Il personale oggi in servizio presso la sede di p.le Kennedy potrà essere inserito nelle sedi di Viale Trastevere e Via Carcani o anche solo in quest'ultima, continuando comunque a garantire una superficie per addetto pari a 40 mq. Quindi l'Amministrazione può far fronte alla dismissione di p.le Kennedy avvalendosi delle sole sedi residue. La fattibilità dell'operazione è stata peraltro verificata mediante un apposito studio tecnico. Conseguentemente il comma proposto comporta il venir meno della spesa attualmente sostenuta per l'affitto della sede dismessa, cioè 6 milioni l'anno a decorrere dal 2014.

Comma 49:

Con riferimento alla riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per euro 20 milioni annui a decorrere dal 2013, la RT afferma che trattasi di un’autorizzazione di spesa su cui non gravano impegni pluriennali o altri diritti e che detto fondo trova destinazione con direttive annuali.

Comma 50:

la RT ricorda che il FAR è un Fondo destinato sia a contribuzioni a fondo perduto che a credito agevolato in favore di aziende per progetti di ricerca applicata. Fa presente, inoltre, che alla data del 21 novembre 2012 il citato conto di tesoreria presenta una disponibilità di euro 363 milioni.

Comma 51:

la RT ricorda che le somme disponibili per la contrattazione accessoria del comparto scuola, ammontanti complessivamente a 1.481 milioni, comprendono una quota di euro 1.161 milioni riferita al cd. Fondo delle istituzioni scolastiche (FIS). Ricorda che detto fondo è assegnato alle istituzioni scolastiche in base a tre parametri (numero plessi, organico di diritto complessivo ed organico di diritto dei soli docenti di scuola secondaria di secondo grado) il cui valore è diminuito rispetto al momento in cui i rispettivi moltiplicatori furono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Ne consegue che, nelle more di una specifica contrattazione, non tutto il FIS è assegnabile alle scuole. In particolare, la quota non assegnata nell'a.s. 2011/2012 ammonta ad euro 95,52 milioni. Considerato che il numero dei plessi e la consistenza dell'organico rimarranno costanti a decorrere dall'a.s. 2012/2013, tale quota rimarrà anch'essa costante. Poiché in base all'art. 9 comma 2-bis del DL 78/2010 le risorse disponibili per la contrattazione accessoria devono essere ridotte, negli anni 2011, 2012 e 2013, in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, che nel caso della scuola ha toccato un punto di minimo nell'a.s. 2011/2012, il FIS è stato ridotto nel citato a.s. di euro 47,85 milioni. Quindi, della quota di euro 95,52 milioni del FIS non assegnata alle scuole, residuano euro 47,67 milioni disponibili. La riduzione del FIS per 47,5 milioni è pertanto possibile senza intervenire su obbligazioni in essere o diritti acquisiti.

Comma 52:

In merito alla riduzione del Fondo da ripartire per la valorizzazione dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, la relazione tecnica ricorda che su detto Fondo sono confluite le economie di spesa recate dai commi da 68 a 70 e da 73 a 81 dell’articolo 4 della legge n. 183/2011, non destinate al conseguimento degli obiettivi di riduzione di spesa di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge n. 98 del 2011.

Comma 53:

la RT afferma che le riduzioni di spesa di cui ai commi precedenti non sono sufficienti, in termini di saldo netto e di indebitamento, al fine di conseguire per intero gli obiettivi prefissati. Quindi, in aggiunta all'elenco 1 allegato alla legge in esame (recante l’elenco delle riduzioni delle dotazioni finanziarie rimodulabili di ciascun ministero), è prevista una ulteriore riduzione di 57,5 milioni nel 2013, 6 milioni nel 2014 e 61 milioni a decorrere dal 2015, ottenuta mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili iscritti nello stato di previsione del MIUR.

Comma 54:

Per quanto riguarda la diversa modalità di fruizione delle ferie recata dal comma 54, la relazione tecnica specifica che viene modificato il periodo di riferimento per la fruizione delle ferie del personale docente, che nel contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007, dura dal 1° luglio al 31 agosto. La RT evidenzia che con la disposizione attuale esso coincide con il periodo di sospensione delle lezioni definito con delibera regionale che ricomprende anche le feste, le sospensioni natalizie e pasquale oltre il predetto periodo di sospensione estiva. La relazione afferma quindi che la norma ha riflessi positivi in termini di efficienza e consente maggiori ambiti di fruibilità delle ferie specie con riferimento al personale supplente.

Comma 55:

In relazione alla deroga al divieto di pagamento delle ferie non fruite dai dipendenti pubblici disposta dal DL 95/2012, la RT sottolinea che nel comparto scuola si presenta il caso di dipendenti che non possono fruire per intero delle ferie loro spettanti. Questo in quanto il CCNL di riferimento obbliga il personale docente a fruire delle ferie esclusivamente nei periodi di sospensione delle attività didattiche (dal primo luglio al 31 settembre). Mentre detto periodo è sufficiente a consentire la fruizione delle ferie a tutto il personale di ruolo e a quello supplente annuale, ciò non si verifica per il personale supplente sino al termine delle attività didattiche e breve e saltuario. A tale proposito la RT evidenzia quanto segue:

a) i supplenti sino al termine delle attività didattiche sono assunti con contratto sino al 30 giugno di ciascun anno scolastico e quindi non hanno a disposizione giorni estivi per le ferie;

b) i supplenti brevi e saltuari sono assunti per pochi giorni e quindi anche loro si trovano nell'impossibilità di fruire anche di un solo giorno di ferie.

La RT ritiene quindi, anche per evitare la probabile soccombenza dell'Amministrazione nelle inevitabili controversie che ne conseguirebbero, di consentire la "monetizzazione" delle ferie al solo personale docente e ATA di cui sopra.

La relazione tecnica afferma che la norma in questione non ha riflessi sui saldi di finanza pubblica, considerato che non ne erano ascritti, prudenzialmente, nemmeno all'art. 5 comma 8 del D.L. 98/2011, di cui viene prevista la parziale deroga.

Comma 56:

la  RT afferma che la disposizione è funzionale esclusivamente a consentire l’applicazione dei due commi precedenti.

Comma 57:

La RT, dopo aver riportato le riduzioni del numero delle unità di personale distaccate presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica e presso le associazioni professionali ed enti cooperativi, che passano nel primo caso da 300 a 150 e, nel secondo caso, da 100 a 50 a decorrere dall’anno scolastico 2013/2014,  ricorda che le suddette assegnazioni di personale comportano il collocamento in posizione di fuori ruolo. Sottolinea che tali unità di personale sono dirigenti scolastici e docenti e, nel caso dei docenti, sono sostituiti sulla scuola di titolarità con supplenti annuali, con il conseguente costo.

La relazione specifica che nel corrente anno scolastico 2012/2013, le trecento unità di personale utilizzato presso l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero si dividono tra n. 60 dirigenti scolastici e n. 240 professori. A seguito della riduzione a 150  del numero complessivo effettuata dalla lettera a) della norma proposta, a decorrere dal settembre 2013, la suddivisione ammonterebbe presumibilmente a n. 40 dirigenti scolastici e n. 110 professori, con una riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali pari a n. 110 unità. La RT supponendo che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e, considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, stima una riduzione di spesa di 33.105,21 x 110 = 3,7 milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Con riferimento alla lettera b) della norma, la RT ricorda che la stessa prevede una riduzione complessiva di 50 unità rispetto alle 100 previste a legislazione vigente, occupate,  nell'anno scolastico in corso, da 5 dirigenti scolastici e 95 docenti. La RT presume che a decorrere dall'a.s. 2013/2014, i collocamenti fuori ruolo riguarderanno 5 dirigenti scolastici e 45 docenti, con una riduzione di 50 supplenti. Suppone, quindi, che dette unità si dividano equamente, quale provenienza, tra i diversi gradi di istruzione e avendo considerato che la media aritmetica degli stipendi dei supplenti annuali dei vari gradi, pesata per il numero complessivo dei docenti dei singoli gradi, è pari a 33.105,21 euro lordo Stato, stima una riduzione di spesa di 33.105,21 x 50 = 1,7 milioni di euro a decorrere dall'a.s. 2013/2014.

Pertanto, la RT afferma che le previsioni della norma proposta recano una riduzione di spesa a decorrere dall'a.s. 2013/2014 pari a 3,7 + 1,7 milioni di euro, per un totale di 5,4 milioni di euro, di cui 1,8 milioni di euro sull'esercizio finanziario 2013 e 5,4 milioni di euro a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.

La relazione tecnica riferita espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 48 a 57 (le restanti norme contenute nei commi da 44 a 59 non comportano effetti finanziari):

 

(milioni di euro)

Spesa

Oggetto

2013

2014

2015

(A)

Rimodulabile

Comma 48 - Dismissione sede piazzale Kennedy

 

6

6

(B)

Rimodulabile

Comma 49 - Riduzione FIRST

20

20

20

(C)

Comma 50 - Riduzione ex FAR (versamento in entrata)

30

 

 

(D)

Non rimodulabile

Comma 51 - Riduzione competenze accessorie comparto scuola

47,5

47,5

47,5

(E)

Rimodulabile

Comma 52 - Riduzione Fondo da ripartire per la valorizzazione dell’istruzione scolastica

83,6

119,4

122,4

(F)

Comma 53 - Taglio lineare(*)

57,5

6

61

(G)

Non rimodulabile

Comma 57 - Riduzione distacchi presso MIUR, enti ed associazioni(*)

1,8

5,4

5,4

 (*) La misura del taglio lineare e l’importo dei risparmi per la riduzione dei distacchi non sono quantificati nel testo dei commi 53 e 57, ma solo nella relazione tecnica.

 

 

(milioni di euro)

Ministero dell’istruzione

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese rimodulabili

(A)+(B)+(E)

103,6

145,4

148,4

90,6

139,4

148,4

Riduzione spese non rimodulabili

(D)+(G)

49,3

52,9

52,9

25,5

27,3

27,3

Riduzione lineare

(F)

57,5

6

61

57,5

6

61

Riduzione spese rimodulabili + riduzione lineare

(A)+(B)+(E)+(F)

 

161,1

 

151,4

 

209,4

 

148,1

 

145,4

 

209,4

TOTALE

riduzione spese

(A)+(B)+(D)+(E)+(F)+(G)

 

210,4

 

204,3

 

262,3

 

173,6

 

172,7

 

236,7

TOTALE

riduzione spese e versamenti in entrata

(A)+(B)+(C)+(D)+(E)+(F)+(G)

 

240,4

 

204,3

 

262,3

 

173,6

 

172,7

 

236,7

Obiettivo

DL 95/2012

240,4(*)

172,7

236,7

157,3

172,7

236,7

               (*) Si segnala che nella tabella 2 allegata all’articolo 7 del DL 95/2012 l’obiettivo di riduzione della spesa  per il 2013 in termini di SNF ammonta a 182,9 milioni e non a 240,4 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’obiettivo di risparmio (in termini  di saldo netto da finanziare) indicato dalla tabella allegata alla RT con riferimento al MIUR ammonta (a seguito delle modifiche apportate al testo durante l’esame parlamentare) a 240,4 milioni di euro, invece che a 182,9 milioni di euro come previsto - per il medesimo Ministero - dal DL 95/2012. Non appaiono chiari i criteri che sono stati utilizzati per fissare tale (maggiore) risparmio rispetto all’obiettivo originariamente stabilito dal DL 95/2012 in termini di SNF.

Si osserva inoltre che gli importi delle riduzioni di spese rimodulabili riferiti al MIUR  indicati nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4) corrispondono esattamente, con riferimento al medesimo Ministero, a quelli relativi alla voce “taglio lineare” contenuta nella tabella allegata alla relazione tecnica e sopra riportata. Non sono riportati - invece - nell’elenco 1 gli altri importi qualificati dalla medesima relazione tecnica come spese rimodulabili.

Non è chiaro se tale corrispondenza fra spese rimodulabili e riduzioni lineari (che non ha riscontro negli importi di risparmio indicati nel medesimo allegato per gli altri Ministeri) derivi dalla circostanza che, nel solo caso del MIUR, a differenza che per gli altri Ministeri, le riduzioni di spesa classificate dalla stessa RT come rimodulabili siano state stabilite, nella versione definitiva della legge, direttamente dal testo (commi 48, 49 e 52), mentre i tagli lineari disposti ai sensi del comma 53 risulterebbero come l’unica voce rimodulabile non quantificata dal testo e indicata nel solo elenco 1. Tale metodologia consentirebbe al Ministro dell’istruzione di formulare entro il 31 gennaio 2013, ai sensi del comma 53, proposte di rimodulazione delle voci di spesa contenute nell’elenco 1 (proposte che, come previsto dal testo, dovranno essere assentite dal Ministro dell’economia).

Nulla da osservare anche in merito al comma 54, tenuto conto, tra l’altro, che il Governo, in risposta ad alcune richieste di chiarimento formulate nel corso dell’esame al Senato in relazione alla possibilità che la fruizione delle ferie nei rimanenti periodi dell’anno scolastico possa determinare maggiori oneri, in caso di sostituzione del personale docente in ferie con chiamata di personale supplente, ha precisato che il godimento delle ferie è soggetto, in ogni caso, ad autorizzazione da parte del dirigente scolastico che dovrà subordinarla alla possibilità di utilizzare, per la sostituzione del docente assente, personale docente dell’istituto senza ricorso a supplenze esterne.

Riguardo alla deroga al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, di cui al comma 55, non si hanno rilievi da formulare tenuto conto che con riferimento alla norma derogata (art. 5, comma 8, DL N. 95/2012)  non erano scontati effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In merito al comma 57, concernente la riduzione del numero delle unità di personale scolastico distaccate, è stato rilevato che la relazione tecnica considera una riduzione nel fabbisogno di supplenti annuali pari a 110 unità. Tale riduzione deriva dalla diminuzione da 300 a 150 del numero dei distacchi presso l’amministrazione scolastica centrale e periferica. Poiché il contingente di 300 è attualmente suddiviso fra 60 dirigenti e 240 docenti, la riduzione disposta dalla norma in esame porterebbe ad una ricomposizione del contingente fra 40 dirigenti e 110 docenti. E’ stato osservato tuttavia che, sulla base dei predetti parametri, la riduzione nel fabbisogno dei supplenti annuali calcolata sul numero dei docenti sarebbe pari a 130 e non a 110 unità, con un risparmio di spesa superiore.

Con riferimento alla mancata quantificazione di risparmi legati alla riduzione del numero dei distacchi dei dirigenti scolastici, non sono state formulate osservazioni, tenuto conto che il Governo nel corso dell’esame presso la Commissione bilancio del Senato del disegno di legge finanziaria per il 2012, in riferimento ad una norma che effettuava un analogo taglio di unità di personale, aveva fatto presente[52] che i posti lasciati liberi dal personale in questione sono affidati in reggenza ad altri dirigenti scolastici di ruolo, con oneri a carico del Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di risultato dell'area V della contrattazione e che, con il rientro dei dirigenti interessati dalla norma in esame, le risorse relative all'onere sostenuto per la reggenza resterebbero nel citato Fondo.

 

ARTICOLO 1, commi 44 e 45

Assistenti amministrativi incaricati di svolgere le mansioni del DSGA

Normativa vigente: l’art. 1, comma 24, della L. n. 549/1995 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) prevede che l'ordinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attività didattica sia effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa è disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato.

 

Le norme:

·        estendono, a decorrere dall’anno scolastico 2012/2013, l’applicazione della disposizione di cui all’art. 1, comma 24, della L. 549/1995 anche agli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l’intero anno scolastico (comma 44);

·        fissano la misura del compenso per gli assistenti incaricati di svolgere le mansioni di direttore dei servizi generali e amministrativi (DSGA). Tale compenso ammonta alla differenza tra il trattamento previsto per il DSGA al livello iniziale della progressione economica e quello complessivamente in godimento dall’assistente amministrativo incaricato (comma 45).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica ricorda che le vigenti facoltà assunzionali per il comparto Scuola prevedono che tutti i posti interi previsti in organico di diritto non coperti da personale di ruolo siano coperti mediante l'assunzione di supplenti annuali. I posti non interi dell'organico di diritto non assegnati a personale di ruolo quali ore eccedenti e quelli aggiunti in organico di fatto (pari però a quello di diritto per i DGSA) sono coperti con personale supplente sino al termine delle attività didattiche. I posti di qualunque tipo che si rendono vacanti o disponibili dopo il 31 dicembre sono invece coperti con personale supplente breve e saltuario. Conseguentemente, in sede di predisposizione delle proposte per il bilancio di previsione, ai capitoli e piani gestionali concernenti le competenze fisse del personale scolastico sono attribuite le disponibilità occorrenti, in particolare, a coprire tutti i posti in organico di diritto di DSGA, sia mediante il personale di ruolo che permane in servizio che mediante personale supplente annuale nel numero necessario.

La RT prosegue spiegando che, per ciascun posto di DSGA vacante e disponibile o semplicemente disponibile entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, sui capitoli e piani gestionali di cui trattasi è presente uno stanziamento pari allo stipendio del supplente annuale. Tale stanziamento è utilizzato per i supplenti DSGA, nei rari casi in cui le relative graduatorie provinciali non siano esaurite, ed è disponibile per la copertura dell'indennità per lo svolgimento delle mansioni superiori ex art. 52 del d.lgs. 165/2001 attribuite al personale assistente amministrativo che fa le veci del DSGA in quelle provincie dove le graduatorie sono invece esaurite.

La RT afferma infine che, conseguentemente, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

 

ARTICOLO 1, commi 46 e 47

Commissioni per il concorso a docente

Le norme:

·        dispongono l’abrogazione del comma 15 dell’articolo 404 del decreto legislativo n. 297/1994[53] che fissa il compenso per la partecipazione alle commissioni concorsuali della scuola (comma 46);

·        stabiliscono che al presidente e ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi indetti per il personale docente della scuola è corrisposto il compenso previsto per le commissioni esaminatrici dei concorsi a dirigente scolastico stabilito con decreto interministeriale ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del DPR n. 140/2008[54] (comma 47).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto consente di corrispondere alle commissioni per il concorso a docente recentemente indetto un compenso inferiore rispetto a quello che spetterebbe secondo le regole oggi in vigore. Ritiene comunque, in via prudenziale, di non ascrivere effetti positivi sui saldi di finanza pubblica alla norma di cui trattasi.

La relazione illustrativa evidenzia che l’obiettivo è quello di rendere più rapido l’espletamento delle procedure concorsuali, atteso che il compenso non è più rapportato al numero delle sedute, bensì al numero degli elaborati o candidati esaminati.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

 

ARTICOLO 1, comma 59

Collocamenti fuori ruolo e comandi di personale scolastico

La norma dispone che, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all’art. 26, comma 8, della legge n. 448/1998, modificate dal precedente comma 57, il personale appartenente al comparto scuola può essere posto in posizione di comando presso altre amministrazioni pubbliche solamente con oneri a carico dell’amministrazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono stati formulati rilievi.

 

ARTICOLO 1, Comma 60

Requisiti per il riconoscimento dei collegi universitari

La norma stabilisce che per i collegi universitari già riconosciuti dal MIUR non si applicano i requisiti e gli standard minimi a carattere istituzionale, logistico e funzionale,  previsti per l'accesso ai finanziamenti di cui alla legge del 14 novembre 2000, n. 338[55].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che i finanziamenti di cui alla legge n. 338/2000 siano comunque erogati entro i limiti annui già previsti in base alla vigente normativa.

 

ARTICOLO 1, comma 61

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

La norma dispone che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i commi da 62 a 69 dell’articolo 1 del provvedimento in esame (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 50 a 57 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 62 a 69:

 

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

93.457

90.571

90.505

76.560

86.233

85.905

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

1.159

1.658

1.670

1.637

1.658

1.670

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame). È stato altresì rammentato che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

 

Al riguardo, si rinvia a quanto di seguito osservato con riferimento ai commi da 62 a 69.

ARTICOLO 1, commi 62-65    

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Le norme dispongono le seguenti riduzioni di autorizzazioni di spesa:

·         articolo 1, comma 981, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007), per euro 5 milioni per l’anno 2013, 3 milioni per l’anno 2014 e 2 milioni a decorrere dall’anno 2015 (comma 62).

·         articolo 2, comma 3, L 910/1986 (Legge finanziaria 2007), per euro 24.138.218 a decorrere dall’anno 2013 (comma 63).

·         articolo 1, comma 1, del D.L. 251/1996 per 45.000.000 a decorrere dall’anno 2013 (comma 64).

·         articolo 39, comma 2, della L. 166/2002, recante risorse per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per euro 6.971.242 per l’anno 2013, di euro 8.441.137 per l’anno 2014, di euro 8.878.999 per l’anno 2015 e di euro 2.900.000 a decorrere dall’anno 2016 (comma 65).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma quanto segue:

§      per quanto attiene al comma 62, con il decreto interministeriale 299/2008 è stato autorizzato l’utilizzo, da parte dell’ANAS, del contributo con attualizzazione mediante contratto di mutuo. Tuttavia, ad oggi l’ANAS non ha stipulato alcun mutuo e, pertanto, non si è proceduto ad alcuna erogazione;

§      con riferimento al comma 63, l’autorizzazione in esame, di cui all’art. 13, comma 12, della L. 67/1988, è relativa agli oneri derivanti dall’ammortamento dei mutui, garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione e in gestione commissariale governativa sono stati autorizzati a contrarre ai sensi della L. 910/1986 per la realizzazione degli investimenti. La possibilità di riduzione è riconducibile al previsto completamento dei progetti di investimenti già avviati ex L. 910/1986 iscritti sul predetto capitolo/piano gestionale;

§      relativamente al comma 64, la riduzione è resa possibile considerando che la prosecuzione del programma di sviluppo del settore riguarda interventi già in avanzato stato di realizzazione, per i quali non sono richieste ulteriori risorse finanziarie;

§      per quanto attiene al comma 65, la riduzione viene operata in applicazione dell’articolo 11 del R.D. 2440/1923 (riduzione/aumento delle prestazioni nell’ambito del quinto d’obbligo) in relazione alla rimodulazione delle prestazioni, mediante l’esclusione di alcuni interventi che, nell’ambito delle complessive realizzazioni, sono stati individuati a minor impatto operativo e che non compromettono il raggiungimento degli obiettivi che l’Amministrazione si è prefissata. Ciò anche alla luce delle opportunità tecniche ed economiche offerte dalle più moderne e performanti tecnologie rese nel frattempo disponibili.

La RT dà conto in una tabella riepilogativa degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 62-69 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012[56], ha affermato che i definanziamenti in esame sono connessi a una riduzione di oneri per la realizzazione delle opere, nonché alla riduzione delle risorse (in eccesso) per completamento di progetti di investimento che si trovano in un avanzato stato di realizzazione.

 

Al riguardo, si rileva che non appare chiaro l’impatto delle singole norme sui saldi di fabbisogno e di indebitamento (v. la tabella riportata nella scheda riferita al precedente comma 61).

 

ARTICOLO 1, comma 66

Rafferma in servizio Capitanerie di porto

La norma riduce di 10.249.763 euro per il 2013 e di 7.053.093 euro a decorrere dal 2014, gli oneri indicati all’art. 585, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) relativi alle consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto.

L’articolo 2217 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento militare) dispone che fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'art. 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto vengano fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa[57], secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri - che restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585. Tale articolo, nel testo vigente, individua i seguenti livelli di spesa: per il 2013, euro 74.943.322,41; per il 2014, euro 74.867.621,25; per il 2015, euro 74.787.401,19; a decorrere dal 2016, euro 74.703.881,29.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

Come in precedenza segnalato[58], si rammenta che la RT in esame dà conto in una tabella riepilogativa[59] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 62-69 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[60] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

 

La relazione tecnica evidenzia che l’articolo 585 del “Codice dell’ordinamento militare” - che disciplina “Oneri per le consistenze dei volontari del Corpo delle capitanerie di porto” e che trae origine dal processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, derivante dalla sospensione della leva – individua l’entità dei suddetti oneri[61] riferiti alle consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa. In particolare, tali consistenze, a norma dell’articolo 2217 del Codice dell’ordinamento militare, sono determinate annualmente, fino al 31 dicembre 2015, con decreto interministeriale. La RT rileva, inoltre, che l’articolo 954 del Codice dell’ordinamento militare prevede che i volontari in ferma prefissata di un anno possono essere ammessi, a domanda, a un successivo periodo di rafferma della durata di un anno.

Ciò premesso, la RT quantifica le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, sulla base del decreto interministeriale di cui sopra, in modo da:

·        non procedere all’arruolamento, per l’anno 2013, di 146 volontari in ferma prefissata di un anno (con un risparmio pari ad euro 3.196.670,00);

·        non concedere, a decorrere dall’anno 2013, il periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (con un risparmio strutturale pari a euro 7.053.093).

Per effetto di tali misure, la RT evidenzia che il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi strutturali di spesa pari a euro 7.053.093 e, per il solo anno 2013, aggiungendo ulteriori euro 3.196.670, un risparmio totale pari a euro 10.249.763, come si evince dalle tabelle seguenti.

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, PER L’ANNO 2013

Misura

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Arruolamento VFP 1

12.688,00

4.870,00

4.337,00

21.895,00

146

3.196.670

Rafferma

VFP 1

13.868,00

5.323,00

4.319,31

23.510,31

300

7.053.093

TOTALE

 

10.249.763

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, A DECORRERE DALL’ANNO 2014

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Rafferma

VFP 1

13.868,00

5.323,00

4.319,31

23.510,31

300

7.053.093

 

La RT riporta, altresì, nella tabella a seguire, i capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali[62] interessati dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa in esame, con relativi importi.

 

(euro)

Capitolo

Piano gestionale

Denominazione

Riduzione 2013

Riduzione dal 2014

2043

01

Componente netta

4.284.400,93

2.948.192,87

2043

02

Imposte a carico dipendente

2.443.543,50

1.681.457,37

2043

03

Contributi sociali  a carico dipendente

677.509,33

466.209,45

2050

01

Contributi sociali a carico datore di lavoro

2.212.923,83

1.522.762,78

2066

01

Imposta regionale

631.385,41

434.470,53

Riduzione totale

10.249.763,00

7.053.093,00

 

Al riguardo, è stato chiesto di chiarire l’impatto della norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, non essendo tale informazione desumibile dalla relazione tecnica, in quanto questa riporta cumulativamente, per l’insieme dei commi da 62 a 69, gli effetti determinati dalla riduzione delle spese non rimodulabili di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[63]. Nel caso del comma 66 in esame, in particolare, è stato evidenziato che trattandosi di spese per il personale, è ipotizzabile che la riduzione di spesa determini effetti di diversa entità sui tre saldi. In particolare, l’effetto sui saldi di indebitamento e fabbisogno dovrebbe essere pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, in virtù dello sconto degli effetti indotti (reincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi e di imposte) recati della norma.

Sul punto, si evidenzia che nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato[64], è stato confermato che la norma produce effetti di diversa entità su i tre saldi ed in particolare che l’effetto di sui saldi di indebitamento e fabbisogno tiene conto degli effetti indotti.

 

ARTICOLO 1, comma 67

Ufficiali in ferma prefissata delle Capitanerie di porto

La norma ridetermina il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, in 210 unità per il 2013 e in 200 unità a decorrere dal 2014.

Il Corpo delle capitanerie di porto, ai sensi dell’articolo 939 del Codice dell’ordinamento militare, può arruolare ufficiali in ferma prefissata con durata della ferma di due anni e sei mesi, incluso il periodo di formazione, da reclutare tra coloro che hanno superato con esito favorevole gli appositi corsi formativi. Tale reclutamento avviene al fine di soddisfare specifiche e mirate esigenze connesse alla carenza di professionalità tecniche nei rispettivi ruoli ovvero alla necessità di fronteggiare particolari esigenze operative. In particolare, ai sensi dell’articolo 803 del citato Codice, il numero massimo di ufficiali in ferma prefissata da mantenere in servizio è determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello stato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica dà conto in una tabella riepilogativa[65] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 62-69 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[66] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

La RT, nello specifico, afferma che il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto, da mantenere in servizio come forza media, per effetto della norma in esame, viene ridotto di 40 unità per l’anno 2013 e di 50 a decorrere dall’anno 2014, rideterminandolo in:

·        210 unità, per l’anno 2013 (con un risparmio pari a euro 2.013.120);

·        200 unità, a decorrere dall’anno 2014 (con un risparmio strutturale pari a euro 2.516.400).

Con tali misure, il Corpo delle capitanerie di porto realizza risparmi, per l’anno 2013, pari a euro 2.013.120 e risparmi strutturali, dall’anno 2014, pari a euro 2.516.400, come si evince dalle tabelle seguenti.

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, PER L’ANNO 2013

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Arruolamento AUFP

26.681

10.240

13.407

50.328

40

2.013.120

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, A DECORRERE DALL’ANNO 2014

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Arruolamento AUFP

26.681

10.240

13.407

50.328

50

2.516.400

La RT riporta, altresì, nella tabella a seguire, i capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali[67] interessati dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa in discorso, con relativi importi.

(euro)

Capitolo

Piano gestionale

Denominazione

Riduzione 2013

Riduzione dal 2014

2043

01

Componente netta

841.484,16

1.051.855,20

2043

02

Imposte a carico dipendente

479.927,81

599.909,76

2043

03

Contributi sociali  a carico dipendente

133.067,23

166.334,04

2050

01

Contributi sociali a carico datore di lavoro

434.632,61

543.290,76

2066

01

Imposta regionale

124.008,19

155.010,24

Riduzione totale

2.013.120,00

2.516.400,00

Si rileva che nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze[68] depositata dal Governo presso la 5^ Commissione del Senato in risposta alla richiesta di chiarimenti formulata nel corso dell’esame del DDL di stabilità (AS 3584) con riguardo alla norma in esame, è stato confermato che il numero massimo di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media è stato determinato - ai sensi dell’art. 803, del D.lgs. n.66/2010 - sia per l’anno 2011 che per il 2012  in 250 ufficiali.

Al riguardo, è stato chiesto di chiarire l’impatto della norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

Come in precedenza rilevato, tale informazione non è desumibile dalla relazione tecnica, in quanto questa riporta cumulativamente, per l’insieme dei commi da 62 a 69, gli effetti determinati dalla riduzione delle spese non rimodulabili di pertinenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[69].

Nel caso del comma 67 in esame, trattandosi di spese per il personale, è ipotizzabile che la riduzione di spesa determini effetti di diversa entità sui tre saldi. In particolare, l’effetto sui saldi di indebitamento e fabbisogno dovrebbe essere pari a circa il 51% del saldo netto da finanziare, in virtù dello sconto degli effetti indotti (reincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi previdenziali ed assicurativi e di imposte) recati della norma. A tale riguardo, analogamente a quanto riferito nella scheda relativa al precedente comma 66, si evidenzia che nella nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell’economia e delle finanze[70], è stato confermato che la norma in esame produce effetti di diversa entità su i tre saldi ed in particolare che l’effetto di sui saldi di indebitamento e fabbisogno tiene conto degli effetti indotti.

 

ARTICOLO 1, comma 68

Allievi ufficiali ed allievi sottoufficiali del Corpo delle capitanerie di porto

La norma fissa il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare in 136 unità a decorrere dall’anno 2013.

L’art. 812 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare) individua, con riguardo al Corpo delle capitanerie di porto i seguenti ruoli del personale in servizio permanente: ruolo ufficiali normale e speciale, ruolo dei marescialli e ruolo dei sergenti. L’art. 652, del Codice dispone, altresì, che gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possano anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami (comma 1).

Per quanto concerne il ruolo marescialli ed il ruolo sergenti, di Esercito, Marina e Aeronautica, il Codice dell’ordinamento militare prevede[71] che:

·          fino al 2020, il reclutamento nel ruolo marescialli avvenga in misura non superiore al 70% dei posti disponibili in organico, tra gli allievi delle rispettive scuole sottufficiali e in misura non inferiore al 30% dei posti disponibili in organico, tra gli appartenenti al ruolo sergenti e al ruolo dei volontari, in servizio permanente (art. 2197);

·          fino al 31 ottobre 2015, il reclutamento nel ruolo dei sergenti avviene, mediante concorso interno per titoli ed esami e successivo corso di aggiornamento e formazione professionale della durata non inferiore a mesi tre, tra i volontari di truppa in servizio permanente (art. 2198).

Appare opportuno rammentare, infine, che per quanto concerne la retribuzione degli allievi di scuole e accademie militari, l’art. 1798 del Codice dispone che agli allievi ufficiali, agli allievi marescialli e agli allievi delle carriere iniziali dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare vengano attribuite le paghe nette giornaliere nelle misure percentuali vigenti rispetto al valore dello stipendio parametrale del grado iniziale del ruolo dei volontari in servizio permanente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stessa è attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi da 12 a 15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica, come in precedenza segnalato[72], dà conto in una tabella riepilogativa[73] degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 62-69 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella[74] non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

La RT, nello specifico, evidenzia, che - optando per un reclutamento diretto di ufficiali per concorso in funzione della riduzione del numero di allievi ufficiali dei corsi del Corpo delle capitanerie di porto dell’Accademia navale previsto dalla norma in esame - il corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 2013, di due per l’anno 2014 e, a regime, di tre a decorrere dal 2015.

La RT precisa che la formazione degli ufficiali dei ruoli normali del Corpo delle capitanerie di porto avviene in Accademia navale a seguito di un percorso quinquennale, durante il quale i corsisti, prima di ottenere la promozione ad ufficiale, trascorrono due anni inquadrati come allievi. La riduzione del numero degli allievi diventa percorribile, dunque, variando il metodo di reclutamento, e quindi il percorso formativo, degli ufficiali in discorso. Sul punto, la RT afferma che ai sensi dell’articolo 652 del Codice dell’ordinamento militare, gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali possono anche essere tratti con il grado di tenente, mediante concorso per titoli ed esami, dai giovani in possesso di specifici diplomi di laurea, che non hanno superato il 32° anno di età alla data indicata nel bando di concorso.

Tali risparmi, ottenuti mediante il trascinamento degli effetti delle mancate assunzioni di anno in anno, pari rispettivamente a euro 84.695, per il 2013, euro 423.475 per il 2014 ed euro 919.120, a decorrere dal 2015, sono evidenziati nelle seguenti tabelle.

 

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI, PER L’ANNO 2013

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Costo unitario

Costo unitario (trimestrale)

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Riduzione allievi A.N.

12.240

4.699

16.939

4.234,75

20

84.695

 

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI PER IL 2014

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Costo unitario

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Riduzione allievi A.N.

12.240

4.699

16.939

20

338.780

Trascinamento anno precedente

84.695

Riduzione totale

423.475

(euro)

PREVISIONE DELLA RIDUZIONE DEGLI ONERI DAL 2015

Categoria

Competenze fisse

Oneri sociali

Competenze accessorie

Costo unitario

Frazione anno

Riduzione consistenze

Riduzione totale oneri

Riduzione allievi A.N.

12.240

4.699

0,0

16.939

0,75

20

254.085

Riduzione allievi A.N.

28.478

10.930

8.904

48.312

0,25

20

241.560

Trascinamento anno precedente

423.475

Riduzione totale

919.120

 

La RT riporta, altresì, nella tabella a seguire, i capitoli di spesa ed i rispettivi piani gestionali di pertinenza del CdR 4 “Capitanerie di porto” - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, interessati dalla riduzione dell’autorizzazione di spesa in discorso, con relativi importi.

(euro)

Capitolo

Piano gestionale

Denominazione

Riduzione 2013

Riduzione 2014

Riduzione dal 2015

2043

01

Componente netta

35.402,51

177.012,55

384.192,16

2043

02

Imposte a carico dipendente

20.191,29

100.956,44

219.118,21

2043

03

Contributi sociali  a carico dipendente

5.598,34

27.991,70

60.753,83

2050

01

Contributi sociali a carico datore di lavoro

18.285,65

91.428,25

198.438,01

2066

01

Imposta regionale

5.217,21

26.086,06

56.617,79

Riduzione totale

84.695,00

423.475,00

919.120,00

 

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica ascrive alla norma in esame - che fissa il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi di Accademia e delle scuole sottufficiali della Marina militare in 136 unità a decorrere dal 2013 – effetti di risparmio che concorrono, in virtù dell’art. 7, commi da 12 a 15, del DL n. 95/2012, alla riduzione della spesa dei Ministeri, con particolare riferimento al Ministero dei trasporti. La quantificazione di tali risparmi sembra essere stata effettuata dalla RT con esclusivo riferimento alla riduzione del numero di allievi ufficiali dei corsi dell’Accademia navale e non anche con riguardo agli allievi dei corsi delle scuole sottufficiali della Marina militare (come altresì, espressamente previsto dalla norma). Pertanto, il risparmio quantificato dalla RT potrebbe risultare sovrastimato, qualora, in fase applicativa le riduzioni interessassero anche gli allievi sottufficiali. Ciò in virtù della differente incidenza dei costi di mantenimento degli allievi ufficiali rispetto agli allievi sottufficiali nelle rispettive strutture di formazione della Marina Militare. Sul punto è stato chiesto un chiarimento del Governo.

Si evidenzia, inoltre, che i suddetti risparmi vengono correlati dalla RT alla mancata costituzione di un numero di classi di 20 allievi ufficiali del Corpo (1 classe nel 2013, 2 classi nel 2014 e 3 classi a regime dal 2015) che, al fine di mantenere inalterato l’assetto organico di riferimento nella Forza bilanciata, verrebbero altresì sostituite con il reclutamento diretto, mediante concorso per titoli ed esami ex art. 652 del Codice dell’ordinamento militare, di ufficiali in servizio permanente con il grado iniziale di tenente. A tale riguardo si rileva che i citati risparmi sarebbe effettivamente conseguibili solo qualora la dinamica temporale dei concorsi per il reclutamento diretto di ufficiali venisse configurata in modo complementare ai corsi biennali da allievo ufficiale, in modo da garantire con cadenza biennale l’ingresso in servizio permanente di un numero di ufficiali per nomina diretta tale da compensare il minor numero di ufficiali (20) dei corsi d’Accademia. Anche a tale riguardo è stato chiesto un chiarimento al Governo.

Analogamente a quanto osservato nelle schede di cui i precedenti commi 66 e 67 - alle quali si fa rinvio – anche con riguardo alla norma in esame è stato chiesto un chiarimento in merito all’impatto della stessa sui saldi di fabbisogno e di indebitamento.

 

ARTICOLO 1, comma 69        

Registro italiano dighe

Le norme modificano l’articolo 2, comma 172, del D.L. 262/2006, disponendo che sia incrementata - in ragione di euro 1.159.000 per l’anno 2013, di euro 1.658.000 per l’anno 2014 e di 1.670.000 a decorrere del 2015 - la quota acquisita al bilancio dello Stato degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione da parte degli utenti dei servizi forniti dal Registro italiano dighe.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che la norma limita la facoltà di riassegnare le risorse provenienti dalla contribuzione dei 90 concessionari, disponendo che una quota degli introiti che affluiscono in entrata resti acquisita al bilancio dello Stato dello Stato. In particolare la disposizione incrementa l’importo di risorse da acquisire di euro 1.159.000 per il 2013, di euro 1.658.000 per il 2014 e di euro 1.670.000 annui a decorrere dal 2015, rispetto a quanto disposto dalla normativa vigente  e destinato al finanziamento delle assunzioni a tempo indeterminato di 32 unità di personale per euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013.

Come in precedenza segnalato, la RT dà conto in una tabella riepilogativa  degli effetti finanziari complessivamente ascritti alle riduzioni di spesa previste dai commi 62-69 (spese non rimodulabili). Tuttavia, essendo riportati cumulativamente, per l’insieme dei commi, gli importi indicati nella tabella  non consentono di individuare distintamente gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento delle riduzioni previste in ogni singolo comma.

La RT espone, infine, i seguenti effetti:

 

(migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

1.159

1.658

1.670

1.637

1.658

1.670

 

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012, ha affermato che le riduzioni non pregiudicano la funzionalità della direzione generale del per le dighe e le infrastrutture idriche e che i relativi compiti possono essere svolti anche tenendo conto delle riduzioni in esame.

Circa i criteri di contabilizzazione relativi ai versamenti all’entrata del bilancio dello Stato, il Governo considera detti effetti equivalenti sui tre saldi. Ciò in quanto si tratta, in generale, dell’acquisizione all’erario di maggiori risorse, conseguente al venir meno della facoltà di riassegnare fondi indistintamente provenienti dalla contribuzione dei concessionari, a prescindere dalle finalità della spesa alle quali si rinuncia.

Il Governo ha affermato infine che la differenza riferita all’anno 2013 tra gli effetti in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto è imputabile ad un refuso.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame parlamentare.

 

ARTICOLO 1, comma 70        

Riduzione delle spese non rimodulabili del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

La norma dispone che concorrano al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero delle politiche agricole le previsioni contenute nei successivi commi 71, 73, 74 e 75 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili, reintegro di spese modulabili e riversamento all’entrata di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi da 71, 73 e 74 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

Si segnala altresì che gli effetti delle norme di cui al comma 75 sono autonomamente scontati nel prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi 71, 73 e 74:

(Importi in migliaia di euro)

Riduzioni delle spese del Ministero delle politiche agricole

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Reintegro spese rimodulabili

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

Riduzione spese non rimodulabili

3.690

3.690

6.690

1.490

3.690

6.690

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

16.200

8.900

7.800

16.200

8.900

7.800

 

Al riguardo, si rinvia a quanto di seguito osservato con riferimento ai commi 71, 73, 74 e 75.

 

ARTICOLO 1, comma 71        

Istituto per lo sviluppo agroalimentare

La norma dispone che l’Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), interamente partecipato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, sia autorizzato a versare all’entrata dello Stato la somma di euro 16.200.000 entro il 31 gennaio 2013, euro 8.900.000 entro il 31 gennaio 2014, euro 7.800.000 entro il 31 gennaio 2015.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012.

È stato rammentato che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che i versamenti in esame sono da intendersi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto dall’articolo 4, comma 59, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012). Sotto il profilo operativo, gli stessi appaiono compatibili con l’assetto di bilancio di ISA e con il perseguimento, seppure in forma ridotta, degli obiettivi di sostegno al settore agroalimentare[75].

 

La RT altresì riporta la seguente tabella:

 

(Importi in migliaia di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Istituto sviluppo agroalimentare

16.200

8.900

7.800

16.200

8.900

7.800

 

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012[76],  ha affermato che gli effetti sull’indebitamento netto dei versamenti in entrata sono coerenti con l’utilizzo che le medesime risorse avrebbero avuto in base alla legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame parlamentare.

 

ARTICOLO 1, comma 73        

Enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole

La norma ridetermina, per ciascuno degli anni del triennio 2013-2015, in euro 3.631.646 la riduzione delle spese degli enti di ricerca vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, disposta dall’articolo 8, comma 4, del D.L. 95/2012 - allegato 3.

L’allegato riporta una riduzione di spesa – per tali enti – pari a 7,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che l’onere è pari a euro 4.090.000 per ciascun anno del triennio 2013-2015 e trova compensazione nell’ambito dei commi relativi alle spese del Ministero delle politiche agricole.

La RT altresì riporta la seguente tabella:

(migliaia di euro)

MIPAF

Saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Obiettivo del Ministero (tabella 2 dl 95/2012)

15.764

8.533

10.431

13.600

8.500

10.400

Reintegro spese rimodulabili

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

4.090

Riduzione spese non rimodulabili

3.690

3.690

6.690

1.490

3.690

6.690

Totale delle proposte di versamento all’entrata del bilancio dello Stato

16.200

8.900

7.800

16.200

8.900

7.800

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce delle affermazioni contenute nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1, comma 74

Riduzione sgravi contributivi nel settore della pesca

La norma dispone la corresponsione del beneficio degli sgravi contributivi alle imprese che esercitano la pesca costiera nonché a quelle che esercitano la pesca nelle acque interne e lagunari, nel limite del 63,2 per cento per gli anni 2013 e 2014, del 57,5 per cento per il 2015 e del 50,3 per cento a decorrere dal 2016.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che per effetto della riduzione del beneficio disposto dalla norma in esame[77], ulteriore rispetto a quella già prevista dalla legge n. 183/2011, il relativo stanziamento del capitolo n. 1485 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali si riduce per gli importi indicati nella seguente tabella:

 

(milioni di euro)

 

SALDO NETTO DA FINANZIARE

 

2013

2014

2015

dal 2016

Riduzioni sgravi contributivi

3,69

3,69

6,69

10,4

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi da 70 a 75, riportati dalla relazione tecnica:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero delle politiche agricole

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

3.690

3.690

6.690

1.490

3.690

6.690

 

Al riguardo, si segnala che, nella tabella riepilogativa delle riduzioni delle spese non rimodulabili dei Ministeri, dalla misura in esame deriva, per il 2013, un effetto sul saldo di indebitamento netto inferiore rispetto a quello sul saldo netto da finanziare[78] laddove, per la corrispondente misura disposta dalla legge n. 183/2011, l’effetto sui due saldi era il medesimo.

 

ARTICOLO 1, comma 75        

Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)

La norma dispone il versamento in entrata delle somme presenti nel bilancio dell’Agenzia

per le erogazioni in agricoltura (AGEA), che l'articolo 59, comma 3, del DL 83/2012, aveva attribuito ad interventi di sostegno del comparto agricolo, nelle fasi di crisi di mercato.

 

Il prospetto riepilogativo (allegato 3) ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori entrate extratributarie

19,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

19,8

 

 

19,8

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012[79], ha affermato di ritenere che il versamento in esame non compromette la realizzazione di programmi già avviati.

 

Al riguardo, è stato osservato che gli effetti delle norme in esame, essendo inclusi nell’allegato 3 al disegno di legge in esame, correttamente non sono scontati ai fini del conseguimento del complesso dei risparmi previsti dal D.L. 95/2012[[80]].

 

ARTICOLO 1, commi 76 e 77

Spese del Ministero per i beni e le attività culturali

Normativa vigente: l’art. 1, comma 26-ter, del DL 95/2012, prevede la sospensione, fino al 31 dicembre 2015, della concessione dei contributi che - ai sensi degli artt. 35 e 37 della legge n. 42/2004 - il Ministero per beni e le attività culturali può concedere al proprietario, possessore o detentore di un bene culturale per concorrere alla spesa sostenuta dallo stesso per l'esecuzione di interventi conservativi volontari o alle spese, in conto interessi, sui mutui o altre forme di finanziamento accordati da istituti di credito ai medesimi soggetti per la realizzazione di interventi conservativi autorizzati.

 

Le norme:

·        stabiliscono che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali le disposizioni di cui ai commi 77 e 78 (comma 76);

·        prevedono che la sospensione dei contributi di cui agli articoli 35 e 37 di cui alla legge n. 42/2004, prosegua fino al pagamento di tutti i contributi già concessi e non ancora erogati ai beneficiari (comma 77).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norme non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni tenuto conto che gli effetti di risparmio ascritti alla norma modificata dalle disposizioni in esame non erano stati scontati nei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 78

Somme giacenti presso contabilità speciali MIBAC

Normativa vigente: l’articolo 4, comma 85, della legge n. 183/2011prevede il versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti alla data di entrata in vigore della legge di stabilità nelle contabilità speciali intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del Ministero, accreditate fino al 31 dicembre 2006 per la gestione dei fondi loro assegnati in applicazione dei piani di spesa per la realizzazione di interventi nel settore dei beni culturali, per un importo pari a 60,4 milioni di euro entro il 30 giugno 2012 e a 10 milioni di euro entro il 30 giugno 2013.

 

La norma estende l’applicazione delle norme di cui all’art. 4, comma 85, della legge n. 183/2011 anche alle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale presso il Mibac.[81]

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione garantisce il conseguimento da parte del Ministero per i beni e le attività culturali degli obiettivi di risparmio di spesa fissati dai decreti legge n. 95 e 138 del 2011 e che la stessa non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, è stato osservato che la RT associa le norme al conseguimento degli obiettivi di risparmio fissati di D.L. 95 e 138 del 2011. Andrebbero pertanto esplicitati gli effetti finanziari attesi dalle norme medesime.

 

ARTICOLO 1, comma 79

Riduzione di spese non rimodulabili del Ministero della salute

La norma dispone che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute le previsioni contenute nei successivi commi da 80 a 87 (recanti riduzioni di spese non rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

Si segnala che anche ai successivi commi 80-87 non vengono ascritti autonomi effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto tali norme sono attuative delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica espone i seguenti effetti finanziari complessivi delle norme contenute nei commi da 80 a 87:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero della salute

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

27.000

35.000

40.000

27.000

35.000

40.000

 

Si ricorda che, al conseguimento degli obiettivi di risparmio assegnati al Ministero della giustizia dal D.L. 95/2012, concorrono – oltre agli effetti indicati nella precedente tabella (spese non rimodulabili e versamenti all’entrata) – anche le riduzioni delle spese rimodulabili di pertinenza del medesimo Ministero che sono indicate nell’elenco 1 (allegato all’articolo 1, comma 4, del disegno di legge in esame).

In proposito si rinvia alla precedente scheda riferita all’articolo 1, commi 4 e 5.

Al riguardo, si rinvia alle successive schede dedicate all’analisi dei commi da 80 a 87.

 

ARTICOLO 1, commi 80-81

Riduzione spese nel settore dell’assistenza sanitaria al personale navigante

Le norme dispongono la riduzione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2013 dell’autorizzazione di spesa[82] concernente la funzione dello Stato in materia di rapporti internazionali e profilassi internazionale, marittima, aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria; di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e assistenza in Italia agli stranieri ed agli apolidi, nei limiti ed alle condizioni previste da impegni internazionali, avvalendosi dei presidi sanitari esistenti (articolo 6, comma 1, lettera a, della legge n. 833/1978).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono connesse al processo in atto di razionalizzazione dei costi dei Servizi di assistenza sanitaria al personale navigante di Napoli e di Genova e delle convenzioni con l’Associazione italiana della Croce Rossa per le retribuzioni del personale a rapporto convenzionale e operante nei servizi di pronto soccorso sanitario aeroportuali, che ha generato già nel 2011 un’economia di gestione dell’attività, in modo da assicurare risparmi di spesa.

La Nota tecnica datata 11.12.2012 precisa che i risparmi di spesa in esame sono ulteriori rispetto a quelli in corso di realizzazione.

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi relativi alle riduzioni di spesa a carico del Ministero della salute, riportati dalla relazione tecnica:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero della salute

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

Al riguardo, non si hanno elementi per l’individuazione delle finalità di spesa che si intendono ridurre, al fine di escludere che possano interessare diritti il cui esercizio non è condizionabile all’ammontare delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 1, commi 82-87

Riduzione spese nel settore dell’assistenza sanitaria in ambito comunitario e internazionale

Le norme prevedono, a decorrere dal 1° gennaio 2013, l’attribuzione alle regioni del compito della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale[83], nonché il trasferimento alle regioni delle competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta[84].

Dall’attuazione delle disposizioni in esame sono previsti risparmi di spesa quantificati in 22 milioni di euro nel 2013, 30 milioni di euro nel 2014 e 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto attuativa delle disposizioni di riduzione di spesa dei Ministeri recate dall’articolo 7, commi 12-15, del decreto legge n. 95/2012. Si rammenta che i relativi effetti sui saldi di fabbisogno ed indebitamento sono stati scontati nel decreto-legge n. 95/2012 da ultimo citato e sono stati incorporati nei tendenziali a legislazione vigente nell'ambito delle previsioni della Nota di aggiornamento del DEF.

 

La relazione tecnica afferma con riguardo alle disposizioni in esame vengono previsti risparmi quantificati in 22 milioni di euro nel 2013, 30 milioni di euro nel 2014 e 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2015, con corrispondente riduzione del capitolo 4391 dello stato di previsione del Ministero della salute[85].

In particolare, la relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame danno piena attuazione a quanto già previsto dall’articolo 18, comma 7, del decreto legislativo n. 502/1992 e che esse ribadiscono il principio del nesso tra residenza del cittadino e quota capitaria (assegnata alle regioni in sede di ripartizione delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno sanitario sulla base della popolazione residente), legittimando, pertanto, l’imputazione a ciascuna regione sia dei costi generati dall’assistenza all’estero del cittadino residente sia dei ricavi derivanti dall’erogazione di prestazioni erogate ai cittadini stranieri.

La relazione tecnica, infine, indica attraverso quali strumenti le regioni potrebbero intensificare il governo della programmazione sanitaria distinguendo, in particolare: azioni di monitoraggio delle procedure di autorizzazione di cure all’estero per i cittadini italiani residenti; azioni di incentivazione di processi organizzativi interni volti a sensibilizzare le aziende sanitarie a fatturare tutte le prestazioni rese in favore del considerevole flusso di stranieri in Italia, finora non integralmente addebitate ai rispettivi Stati di appartenenza proprio a causa della non avvenuta attribuzione diretta dei relativi ricavi ai bilanci delle proprie aziende sanitarie; un aumento delle partite creditorie v/estero ed una diminuzione delle partite debitorie v/estero, con conseguente miglioramento dei saldi finanziari.

 

La tabella che segue scorpora gli effetti della disposizione in esame dall’effetto complessivo dei commi relativi alle riduzioni di spesa a carico del Ministero della salute, riportati dalla relazione tecnica:

 

(migliaia di euro)

Riduzione delle spese del Ministero della salute

saldo netto da finanziare

Indebitamento netto

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Riduzione spese non rimodulabili

22.000

30.000

35.000

22.000

30.000

35.000

 

Al riguardo, si rileva che, con riferimento ai risparmi attesi, la relazione tecnica si limita ad indicare attraverso quali strumenti le regioni potrebbero raggiungere l’obiettivo (azioni di monitoraggio, di incentivazione dei processi organizzativi interni, partite debitorie e creditorie nei confronti dell’estero) senza, tuttavia, dettagliare maggiormente le azioni richieste alle regioni, per l’effettiva attuazione delle disposizioni senza incidere sui livelli essenziali di assistenza[86].

 

ARTICOLO 1, comma 88

Verifica straordinaria del personale delle ASL dichiarato inidoneo

La norma rinvia ad un successivo DM la determinazione delle modalità attraverso le quali l’INPS procede ad una verifica straordinaria nei confronti del personale sanitario e non sanitario dichiarato inidoneo e destinato a mansioni di minor aggravio. Con il medesimo DM sono definite anche le modalità con cui le aziende procedono a ricollocare il personale eventualmente dichiarato, in esito alla verifica in esame, idoneo a svolgere la propria mansione specifica.

Nello svolgimento dei compiti di verifica, l’INPS, che può avvalersi anche del personale medico delle ASL, si avvale delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Al riguardo, pur in considerazione della clausola di invarianza degli oneri prevista dalla norma, non sono chiari gli effetti finanziari a carico delle ASL per la ricollocazione del personale dichiarato nuovamente idoneo. La ricollocazione, infatti, potrebbe comportare un aggravio della spesa per stipendi, qualora la ASL interessata dovesse continuare a corrispondere anche lo stipendio del soggetto chiamato, eventualmente, a sostituire il dipendente precedentemente dichiarato inidoneo.

 

 

ARTICOLO 1, commi 89, 90, 91 e 94

Turn over del personale dei comparti sicurezza, difesa e Vigili del fuoco

Le norme stabiliscono che, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, i Ministri dell’interno e della difesa, dell’economia, della giustizia e delle politiche agricole, alimentari e forestali procedono[87] alla rimodulazione ed alla riprogrammazione delle dotazioni dei programmi di spesa delle rispettive amministrazioni al fine di incrementare l’efficienza nell’impiego delle risorse tenendo conto della specificità e delle peculiari esigenze del comparto sicurezza-difesa e dei Vigili del fuoco (comma 89).

Assicurando il rispetto dei saldi strutturali, le risorse disponibili così individuate sono riallocate nell’ambito degli stati di previsione delle amministrazioni interessate al fine di procedere (previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell’economia-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato) ad assunzioni a tempo.

Si prevede, inoltre, la possibilità, per le stesse amministrazioni del comparto sicurezza-difesa, di assunzioni in deroga di personale, nel limite di una spesa lorda pari a 70 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 120 milioni di euro a decorrere dal 2014. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2013 ed a 120 milioni di euro a decorrere dal 2014 (comma 90).

Le assunzioni sopra descritte sono autorizzate anche in deroga alle percentuali del turn over di cui all’articolo 66, comma 9-bis, del DL 112/2008 che possono essere incrementate fino al 50 per cento per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e al 70 per cento nell’anno 2015 (comma 91).

Ai fini dell’attuazione dei commi da 89 a 91, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 94).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo assunzioni comparto sicurezza

70,0

120,0

120,0

35,6

61,1

61,1

35,6

61,1

61,1

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

Al riguardo è stato osservato che da un punto di vista strettamente finanziario la norma sulla rimodulazione delle spese non appare presentare profili di criticità, dal momento che l’utilizzo delle risorse che si rendessero disponibili è sottoposto al vaglio dell’autorizzazione dei Dipartimenti della funzione pubblica e della Ragioneria generale dello Stato. Al fine di garantire la neutralità finanziaria dell’operazione, andrà peraltro, assicurato che le rimodulazioni di spesa abbiano carattere permanente e che, dunque, le assunzioni non siano autorizzate a fronte di disponibilità ed economie che possano avere natura variabile nel tempo. Inoltre le rimodulazioni disposte non dovranno pregiudicare la piena funzionalità istituzionale delle amministrazioni coinvolte (anche alla luce dei recenti interventi di riduzione delle spese dei Ministeri) e non dovranno determinare un irrigidimento della struttura del bilancio che possa pregiudicare lo sviluppo di ulteriori processi di spending review.

 

ARTICOLO 1, comma 92

Associazioni combattentistiche e partigiane

La norma istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo con previsione di spesa di 1 milione di euro per il 2013, per finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni combattentistiche e partigiane.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazioni combattentistiche e partigiane

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione istituisce un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con previsione di spesa di 1 milione di euro per l’anno 2013, destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione delle Associazioni Combattentistiche e Partigiane per la celebrazione del settantesimo anniversario della resistenza e della Guerra di liberazione.

 

Al riguardo è stato chiesto al Governo di confermare che il maggior onere previsto dalla norma, benché indicato come “previsione di spesa”, debba intendersi come limite massimo di spesa.

In caso contrario la disposizione avrebbe dovuto essere corredata, ai sensi dell’art. 17 della legge n. 196/2009, di apposita clausola di salvaguardia per fronteggiare eventuali oneri eccedenti la previsione formulata.

 

ARTICOLO 1, comma 93

Commissario iniziative di solidarietà per le vittime di mafia e terrorismo

La norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2013, per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà in favore delle vittime di mafia e terrorismo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associazioni vittime di mafia e terrorismo

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica conferma che la disposizione  autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2013 per il funzionamento del Commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso e per le vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1, commi da 95 a 97

Fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo

La norma istituisce un fondo per la concessione di un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo e per la riduzione del cuneo fiscale.

Il fondo è finanziato mediante le risorse derivanti dalla progressiva riduzione degli stanziamenti di parte corrente e di conto capitale iscritti in bilancio destinati ai trasferimenti e ai contributi alle imprese (comma 95).

Il credito d’imposta è riservato alle imprese e alle reti di impresa che affidano attività di ricerca e sviluppo a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, ovvero che realizzano direttamente investimenti in ricerca e sviluppo (comma 96).

Entro il 30 gennaio 2013 il Ministro dell’economia e finanze riferisce alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari in merito all’individuazione dei trasferimenti e ai contributi da destinare al fondo (comma 97).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non si sono formulate osservazioni nel presupposto che le risorse destinate al finanziamento del fondo non siano vincolate ad altre finalizzazioni e che, in fase di utilizzo del fondo, al fine di assicurare la compensazione finanziaria anche in termini di cassa, si considerino le modalità di fruizione del credito d’imposta concesso alle imprese beneficiarie e i criteri di contabilità pubblica applicabili con riferimento alle risorse in conto capitale.

 

 

ARTICOLO 1, commi 98-101

Disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio dei dipendenti pubblici

Normativa vigente: l’articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010[88] ha disposto l’estensione ai lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio non fosse già regolato sulla base del’articolo 2120 del codice civile, le regole di computo del trattamento medesimo secondo il citato articolo del codice civile, con applicazione dell’aliquota del 6,91 per cento, con effetto sulle anzianità decorrenti dal 1° gennaio 2011.

L'INPDAP aveva interpretato tale norma nel senso che essa modificava, per i dipendenti in oggetto, esclusivamente i criteri di calcolo del trattamento di fine servizio, ma non la relativa contribuzione. Nell'ambito di quest'ultima restava quindi applicata, nei vari regimi, un'aliquota pari a 2,5 punti percentuali a carico del dipendente, mediante rivalsa da parte dell'amministrazione; il suddetto valore percentuale restava commisurato sulle quote di retribuzione rientranti nel calcolo del medesimo trattamento.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 223/2012, ha dichiarato illegittimo il comma 10, nella parte in cui non esclude l’applicazione, a carico del dipendente, della rivalsa, pari a 2,5 punti percentuali. Secondo la Corte, il comma 10, nel disporre (sia pure in base al criterio del pro rata temporis) il calcolo del trattamento di fine servizio secondo i medesimi parametri vigenti per i dipendenti privati, avrebbe dovuto, contestualmente, escludere la forma di contribuzione a carico dei dipendenti pubblici – non essendo essa prevista per i dipendenti privati. La mancata soppressione della rivalsa, secondo la Corte, concreta una violazione dei principi di eguaglianza e di tutela della retribuzione, di cui agli articoli 3 e 36 della Costituzione.

La norma, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 223/2012 e al fine di salvaguardare gli obiettivi di finanza pubblica, dispone[89]:

­       l’abrogazione, con decorrenza dal 1° gennaio 2011, dell’articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2012;

­       la riliquidazione d’ufficio, entro un anno dalla data del 1° gennaio 2011, dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, secondo le regole prevista dalla normativa previgente l’entrata in vigore del decreto-legge n. 78/2010, senza provvedere al recupero a carico del dipendente delle somme eventualmente già erogate in eccedenza.

Gli oneri sono valutati in 1 milione di euro per il 2012, 7 milioni di euro per il 2013, 13 milioni di euro per il 2014 e 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2015[90].

La norma dispone, inoltre, l’estinzione di diritto dei processi pendenti riguardanti la restituzione del contributo previdenziale del 2,5 per cento e la mancanza di effetti delle sentenze eventualmente emesse, fatta eccezione per quelle passate in giudicato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

7

13

20

7

13

20

7

13

20

 

 

La relazione tecnica, in coerenza con le economie valutate in sede di relazione tecnica relativa alla disposizione abrogata dalla norma in esame, valuta i maggiori oneri recati dalle disposizioni in esame, come segue:

(milioni di euro)

2012

2013

2014

2015

1

7

13

20

 

Si riporta, di seguito, quanto precisato dalla relazione tecnica all’articolo 12, comma 10, del decreto-legge n. 78/2010.

In particolare, essa affermava che gli istituti del TFR e quello dell’indennità di buonuscita (dipendenti statali) e dell’indennità di premio servizio (dipendenti degli enti locali) differiscono sostanzialmente:

­         per la base retributiva, sensibilmente più elevata nel caso del TFR.

In particolare, la retribuzione di riferimento per l’indennità di buonuscita è pari all’80 per cento dello stipendio ed al 48 per cento dell’indennità integrativa speciale (rapportati a 12) mentre quella per l’indennità di premio servizio è pari all’80 per cento della somma dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale (rapportati a 15). Invece, per il TFR la retribuzione di riferimento è pari al 100 per cento di stipendio e di indennità integrativa speciale (più altre voci eventualmente definite dalla contrattazione);

­         per le modalità di calcolo.

Infatti, per il calcolo della buonuscita e dell’indennità premio servizio si utilizza la retribuzione dell’ultimo anno, laddove per il TFR si prevede il calcolo della prestazione secondo uno schema a capitalizzazione, sulla base del quale ogni anno viene accantonato il 6,91 per cento della retribuzione complessiva (insieme delle competenze fisse e continuative);

­         per il beneficio della rivalutazione del TFR.

In particolare, l’accantonamento del TFR è annualmente rivalutato sulla base di un tasso di capitalizzazione pari a 1,5 per cento + 0,75 dell’indice di variazione dei prezzi al consumo.

Sulla base di tali premesse e considerando che per i lavoratori neoassunti dal 2001 è già previsto il passaggio obbligatorio al TFR, la relazione tecnica precisa che l’estensione pro-rata, esclusivamente ai fini del calcolo, del regime del TFR anche ai lavoratori in essere con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 2011 avrebbe comportato, nel breve-medio periodo, effetti di limitata economia per la finanza pubblica.

Ciò in quanto, mantenendo sulle anzianità pregresse il regime attuale, per le collettività prossime al pensionamento e per profili medi di carriera e retributivi, per i primi anni risulta in buona parte compensativo l’effetto di ampliamento della base retributiva di riferimento e di rivalutazione del TFR. Solo successivamente (dopo 6-7 anni in media), si sarebbe verificata una graduale riduzione dei trattamenti complessivi, per effetto dell’accesso al pensionamento di soggetti che avrebbero sviluppato parte significativa della loro carriera nel nuovo regime. Le economie, pertanto, dapprima poco significative, si sarebbero sviluppate fino ad arrivare, appunto dopo 6-7 anni, ad importi dell’ordine di alcune decine di milioni di euro nel momento in cui il calcolo secondo le modalità del TFR avrebbe riguardato un numero consistente di annualità di servizio, di cui una parte corrispondente a livelli retributivi anche significativamente inferiori rispetto a quello dell’ultimo anno di retribuzione. Successivamente, tali economie si sarebbero annullate per il progressivo peso dei neoassunti dal 2001, per i quali già vige il regime del TFR.

 

Al riguardo, non sono chiare le modalità con le quali, ai fini della quantificazione degli effetti della norma ora abrogata, si è tenuto conto delle eventuali maggiori spese derivanti dalla liquidazione di trattamenti di fine servizio più favorevoli agli interessati. La rinuncia al recupero, prevista dalla norma in esame, comporta infatti una maggiore spesa, per quanto di trascurabile entità, che non sembrerebbe trovare copertura nelle risorse indicate dalla disposizione in esame, corrispondenti esattamente ai risparmi ascritti alla disposizione abrogata.

 

ARTICOLO 1, commi 108, 110 e 112

Risparmi degli enti previdenziali e assistenziali

La norma, ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, dispone l’adozione, da parte degli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell’ambito della propria autonomia organizzativa, di ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a decorrere dall’anno 2013, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 300 milioni di euro annui, da versare entro il 31 ottobre di ciascun anno ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato. La norma, infine, elenca le modalità attraverso le quali i risparmi devono essere prioritariamente conseguiti (comma 108).

Il successivo comma 110 prevede che, qualora non si raggiungano gli obiettivi di risparmio prefissati, si provvede attraverso la riduzione delle risorse destinate ai progetti speciali di cui all’articolo 18 della legge n. 88/1989[91]. Il comma 112 rinvia ad un successivo DM il riparto dell’importo dei risparmi tra gli enti interessati.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

 

 

 

300

300

300

300

300

300

Maggiori entrate extratrib.

300

300

300

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che gli effetti finanziari devono sommarsi a quelli già quantificati in occasioni di precedenti interventi normativi.

La relazione tecnica, inoltre, con riferimento alla possibilità di intervenire sui progetti speciali, precisa che, sulla base dell’articolo 18, comma 3, della legge n. 88/1989, possono essere destinate a tali finalità risorse pari fino allo 0,10% delle entrate degli enti in esame (che per il solo INPS nel 2011 sono pari a 284.428 milioni di euro, ciò che consente di stimare un limite massimo di 284 milioni). In ogni caso, la norma prevede che la ripartizione del risparmio previsto sia effettuata con apposito DM, sulla base di quanto già previsto da analoghe disposizioni, al fine di meglio approfondire con le Amministrazioni vigilanti le aree di spesa in relazione alle quali l’intervento di riduzione sia più opportuno.

 

Al riguardo, premesso che i profili applicativi della disposizione sono rimessi ad un successivo DM, si segnala che, a seguito della soppressione dell’INPDAP e dell’assunzione da parte dell’INPS delle competenze previdenziali nei confronti dei dipendenti del settore pubblico, si sono evidenziati squilibri a livello di bilancio preventivo, come evidenziato in occasione dell’approvazione della prima nota di variazione del bilancio preventivo 2012 da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’INPS[92].

 

ARTICOLO 1, comma 109

Verifiche straordinarie per l’accertamento delle invalidità e finanziamento del Fondo per le non autosufficienze

La norma dispone che l’INPS, nel triennio 2013-2015, realizza, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, un piano di 150.000 verifiche straordinarie annue, aggiuntivo rispetto all’ordinaria attività di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari e reddituali, nei confronti dei titolari dei benefici di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità. Le eventuali risorse derivanti da tale attività, da accertarsi a consuntivo come effettivamente aggiuntive rispetto a quelle derivanti dai programmi straordinari di verifica già previsti prima dell’entrata in vigore della legge in esame, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze, sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica dal momento che le attività di verifica viene svolta con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

 

Al riguardo, non sono stati riformulati rilievi in quanto, da un lato, l’attività di verifica da parte dell’INPS è condotta con le risorse previste dalla normativa vigente e, dall’altro, il rifinanziamento del Fondo per le autosufficienze è subordinato all’accertamento del carattere di aggiuntività dei risparmi conseguiti.

 

ARTICOLO 1, comma 111

Dotazioni organiche dell’INAIL

Normativa vigente: l’articolo 2, comma 1, del DL n. 95/2012 dispone la riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche del personale di alcune pubbliche amministrazioni[93] in misura non inferiore al:

          20 per cento, per il personale dirigenziale di livello generale e per quello dirigenziale di livello non generale. In tal caso la riduzione degli uffici si accompagna anche alla riduzione delle dotazioni organiche [lett. a)];

          10 per cento, per il personale non dirigenziale, con esclusione dei ricercatori e dei tecnologi per gli enti di ricerca [lett. b)].

Tali riduzioni sono disposte prevedendo forme di mobilità e di pensionamento – con l’applicazione della normativa pensionistica previgente all’entrata in vigore dell’art. 24 del DL n. 201/2011 - che vengono disciplinate dai commi da 5 a 20 del medesimo articolo 2.

Tali norme determinano i seguenti effetti finanziari[94]:

          nel 2013 e nel 2014, maggiore spesa non quantificata (per le deroghe alla vigente disciplina pensionistica), che viene considerata compensata da una minore spesa di pari importo per redditi da lavoro dipendente;

          nel 2013, maggiore spesa per l'anticipo della liquidazione di buonuscita/TFR (208 milioni di euro);

          nel 2014, minori spese per liquidazioni (138 milioni di euro)[95];

          nel 2013, maggiori entrate a titolo di imposta sulle liquidazioni (36 milioni di euro);

          nel 2014, minori entrate a titolo di imposta sulle liquidazioni (24 milioni di euro)[96].

Non vengono quantificati, invece, i risparmi connessi alla riduzione delle dotazioni organiche.

L’articolo 2, comma 5, del DL 95/2012 prevede che alle predette riduzioni si provveda con DPCM in modo selettivo, potendo ridurre gli organici in misura anche inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.

La norma, con riferimento all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro[97] (INAIL), esclude[98] le professionalità sanitarie dalla riduzione della dotazione organica del personale non dirigenziale prevista per le amministrazioni pubbliche dall’art. 2, comma 1, lettera b) del DL n. 95/2012.

Tale esclusione opera con particolare riferimento alle prestazioni sanitarie regolamentate dall’Accordo quadro approvato in data 2 febbraio 2012 in sede di Conferenza Stato-regioni[99].

Per il restante personale non dirigenziale, previa proposta dell’INAIL, la norma consente una riduzione anche inferiore rispetto a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi conseguiti attraverso la contrazione, per il triennio 2013-2015, delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente. A decorrere dall’anno 2013, le somme derivanti da tali risparmi sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica, dal momento che essa prevede, per l'INAIL, una diversa modalità operativa per l'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 95/2012.

In particolare, gli interventi per garantire la tutela privilegiata in ambito sanitario degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici[100] hanno determinato un rafforzamento del ruolo dell'INAIL di garante del ripristino della capacità lavorativa specifica dell'infortunato, attraverso l'esercizio delle funzioni medico legali, di cura, di riabilitazione e di reinserimento socio-lavorativo, per l'assolvimento delle quali, almeno a livello minimale, occorre preservare, trattandosi di servizi "da contatto", la prossimità all'utenza mediante l'esclusione delle sole professionalità sanitarie dagli interventi di riduzione delle dotazioni organiche di cui al citato decreto-legge n. 95/2012.

Per il restante personale, cui verranno applicate le predette riduzioni, si potrà tuttavia operare, su proposta dell'Inail, una riduzione anche inferiore a quella prescritta, destinando a compensazione i risparmi ottenuti dalla contrazione delle facoltà assunzionali per il triennio 2013-2015. L'eventuale esercizio della compensazione mediante contrazione delle facoltà assunzionali non comporta oneri per la finanza pubblica, determinando, per contro, susseguenti risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

 

Al riguardo, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica al DL 95/2012 non ha a suo tempo quantificato i risparmi attesi dalle riduzioni organiche in esame. Ciò non esclude, tuttavia, che tali misure siano finalizzate ad ottenere effetti di risparmio: in coerenza con tale finalità, infatti, il decreto legge consente alle amministrazioni di stabilire[101] riduzioni inferiori subordinatamente al conseguimento di una maggiore riduzione delle dotazioni organiche da parte di altre amministrazioni. Poiché la norma in esame definisce in modo più puntuale tale facoltà, sono stati chiesti chiarimenti volti a confermare l’effettiva coerenza delle norme in esame rispetto agli obiettivi di risparmio ascrivibili (ancorché non quantificati) al DL n. 95/2012.

È stato inoltre richiesto di escludere che la deroga per le professionalità sanitarie possa pregiudicare la sostenibilità delle riduzioni complessive di organico da realizzare per il conseguimento dei predetti risparmi, nonché la funzionalità delle strutture interessate.

In merito alla possibilità di operare riduzioni più contenute per il restante personale non dirigenziale, le norme in esame individuano una procedura di accertamento dei risparmi da conseguire, in via compensativa, attraverso la limitazione delle facoltà assunzionali consentite dalla vigente disciplina. Poiché l’accertamento dei risparmi viene effettuato entro il 30 giugno di ciascun anno, è stato chiesto di chiarire se tale accertamento riguardi i dati di consuntivo del precedente anno e, più in generale, se l’intera procedura risulti idonea ad assicurare l’allineamento temporale e la compensatività fra minori e maggiori risparmi (che hanno carattere pluriennale).

 

ARTICOLO 1, comma 113

Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare

La norma estende l’efficacia delle disposizioni di cui alla legge n. 44/2006,  in materia di corresponsione dell’assegno sostitutivo di accompagnatore militare - che l’art. 1, della legge n.184/2009, limita ai soli anni 2008-2009, mediante la corresponsione in un’unica soluzione nell’anno 2009 - agli anni 2013 e 2014, con un’unica corresponsione nel 2013.

Si evidenzia che l’articolo 1, comma 2, della medesima disposizione quantificava il maggior onere derivante dall'attuazione della suddetta disposizione in euro 11.009.494 per l'anno 2009, prevedendo, a copertura del medesimo, la corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[102].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagnatore militare

3,4

3,4

0,0

3,4

3,4

0,0

3,4

3,4

0,0

 

La relazione tecnica, dopo aver ricordato che la disposizione prevede il rifinanziamento, per gli anni 2013 e 2014, della legge n. 184/2009 in materia di assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, finalizzata a consentire a tutti gli aventi diritto il completo soddisfacimento delle domande di accesso al beneficio, effettua una valutazione dell’onere complessivo in 3.400.000 euro annui (corrispondenti alla differenza tra le risorse attualmente previste dalla vigente normativa, pari a 7,7 milioni di euro annui, e l’onere per l’erogazione degli assegni a tutti gli aventi diritto, valutato in 11). Tale valutazione è basata sull’ipotesi di circa 1000 domande da parte degli aventi diritto (pensionati di guerra, tabellari e per causa di servizio) e sull’attribuzione, per 12 mensilità, di un assegno mensile pari alle misure previste dalla legge n. 44/2006[103].

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 114

Disposizioni in materia di CUD

La norma dispone che, a decorrere dall’anno 2013, gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente, pensione e assimilati (CUD) in modalità telematica. Dall’attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni dal momento che la disposizione non appare suscettibile di determinare ulteriori oneri a carico dell’INPS, che ha già in uso un sistema di comunicazione telematica con tutti gli utenti.

 

ARTICOLO 1, comma 115

Sospensione delle disposizioni inerenti il riordino delle province

La norma, al fine di consentire la riforma organica della rappresentanza locale ed al fine di garantire il conseguimento dei risparmi previsti dal decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, nonché quelli derivanti dal processo di riorganizzazione dell'Amministrazione periferica dello Stato, sospende fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione delle disposizioni inerenti:

-          il trasferimento delle funzioni provinciali e delle connesse risorse umane e finanziarie ai comuni e alle regioni;

-           la composizione degli organi elettivi delle province;

-          la soppressione e il riordino complessivo delle province e l’istituzione delle città metropolitane.

Nei casi in cui in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013 si verifichino la scadenza naturale o anticipata del mandato degli organi delle province, è nominato un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente fino al 31 dicembre 2013.

E’ inoltre soppressa la disposizione che rinviava all’esito della procedura di riordino delle province l’applicazione al personale del Ministero dell’interno delle riduzioni di organico previste dall’art. 2, comma 1 del DL n. 95/2012, prevedendo comunque l’operatività delle predette riduzioni a decorrere dal 30 aprile 2013[104].

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la disposizione in esame.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che gli effetti sui saldi derivanti dalle disposizioni oggetto di sospensione non erano stati quantificati in quanto gli stessi potranno essere registrati solo a consuntivo.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni per i profili di quantificazione, considerato che la relazione tecnica ribadisce quanto già precisato dalla RT allegata al DL n. 95/2012. Quest’ultima, con riferimento ai risparmi derivati dalle riduzioni organiche del Ministero dell’interno, specificava che gli stessi verranno quantificati soltanto a consuntivo. La norma in esame si configura pertanto come una rinuncia ai risparmi che, in assenza della sospensione, si sarebbero conseguiti nel 2013, benché non iscritti negli andamenti tendenziali.

 

ARTICOLO 1, comma 116

Limiti alla crescita della spesa delle università e degli enti di ricerca

La norma dispone che per il triennio 2013-2015 continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 1, commi da 637 a 640 e 642, della legge n. 296/2006[105].

Le suddette disposizioni prevedono, nel quadro del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, un limite alla crescita annuale del fabbisogno finanziario complessivo del sistema universitario statale (comma 637) e del sistema degli enti pubblici di ricerca (comma 638). Il limite fissato è pari al fabbisogno determinato a consuntivo nell’esercizio precedente incrementato del 3 per cento per il sistema universitario statale e del 4 per cento per il sistema degli enti pubblici di ricerca.

E’ altresì disposto, al fine di conferire margini di flessibilità al limite sopra indicato, che:

·          tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642);

·          il Ministro dell’università e della ricerca determini annualmente il fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere la Conferenza dei rettori delle università italiane (comma 637);

·          il fabbisogno degli enti di ricerca sia determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente incrementato del predetto 4 per cento (comma 639);

·          un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[106] disponga la misura del fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, anche procedendo a variazioni compensative, indicando i pagamenti annuali che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato[107] (commi 639 e 640).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma proroga le vigenti disposizioni che stabiliscono la crescita annuale del fabbisogno finanziario delle università statali e dei principali enti pubblici di ricerca, e mantenendo, in tal modo, inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno e dell’indebitamento netto dei due comparti di spesa per il prossimo triennio 2013-2015.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, commi da 117 a 121 e 127

Riduzione della spesa degli enti territoriali

Le norme, nel testo originale, disponevano un incremento, a decorrere dal 2013, della manovra a carico degli enti locali prevista dall’articolo 16 del D.L. n. 95/2012 con le seguenti modalità:

-             viene previsto un incremento dell’obiettivo di risparmio del patto di stabilità interno, sia per le regioni a statuto ordinario che per quelle a statuto speciale, nella misura, rispettivamente di 1 mld annuo e di 500 mln annui. Non è operata una corrispondente riduzione delle somme dovute dallo Stato a qualunque titolo spettanti alle regioni (commi 117 e 118);

-             viene prevista una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio (successivamente Fondo perequativo) di importo pari a 500 mln di euro annui per i comuni e 200 mln annui per le province (comma 119).

E’ inoltre riformulata la disposizione di salvaguardia relativa alla dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio al fine di:

-             riferirla agli esercizi 2013 e 2014, in luogo degli esercizi 2011 e 2012;

-             eliminare il riferimento all’eventuale rideterminazione dell’aliquota della cedolare secca quale meccanismo di salvaguardia, prevedendo in suo luogo che il Fondo sia determinato sulla base dei trasferimenti spettanti, al netto delle riduzioni previste dalla legislazione vigente.

Il Senato ha introdotto modifiche volte a:

-          ridurre di 250 mln per il 2013 il taglio al Fondo sperimentale di riequilibrio per il Comuni, previsto dal testo originario della norma (comma 119);

Si segnala che il Fondo in questione risulta soppresso ai sensi dei commi 380 e ss. che hanno al tempo stesso istituito il Fondo di solidarietà comunale, senza disporre che le norme riferite al fondo soppresso debbano intendersi riferibili al Fondo di nuova istituzione[108];

-           aumentare di 150 mln la dotazione del fondo di solidarietà comunale, istituito dal successivo comma 380 (comma 120).

A compensazione degli effetti recati da entrambe le modifiche apportate al Senato, separatemente considerati nelle disposizioni di copertura (cfr. i commi 120 e 127), è previsto:

a) ai fini del saldo netto da finanziare, il riversamento all'entrata del bilancio dello Stato di 400 mln (250 + 150) della contabilità speciale 1778 «Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio";

b) ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, l’utilizzo per pari importo del fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali[109].

Il Senato ha previsto inoltre che, in sede di determinazione dei criteri di riparto tra i comuni e tra le province della riduzione di risorse prevista dal DL 95/2012, come modificato dal provvedimento in esame, si debba tenere conto rispettivamente:

- per i comuni, dei fabbisogni standard (la disposizione vigente faceva riferimento ai dati raccolti in sede di determinazione dei fabbisogni standard);

- per le province, degli elementi di costo dei singoli settori merceologici, dei dati raccolti in sede di determinazione dei fabbisogni standard e dei fabbisogni standard stessi, sulla base dell’istruttoria condotta dall’UPI.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Minori spese correnti

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

RSO

 

 

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

RSS

 

 

 

500

500

500

500

500

500

Province

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Comuni

500

500

500

500

500

500

500

500

500

Totale minori spese correnti

700

700

700

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

2.200

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Co.

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

117

RSO

 

 

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

118

RSS

 

 

 

500

500

500

500

500

500

121

Province

62,4

62,4

62,4

200

200

200

200

200

200

119

Comuni

500

500

500

500

500

500

500

500

500

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

119

Riduz manovra Comuni – F/ solidarietà dotaz iniziale

250,0

 

 

250,0

 

 

250,0

 

 

120

Aumento dotazione Fondo solidarietà comunale

150,0

 

 

150,0

 

 

150,0

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Province

137,6

137,6

137,6

 

 

 

 

 

 

 

Al riguardo si evidenzia che le differenze tra il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale e quello riferito al testo approvato sono ascrivibili, oltre che alle modifiche apportate nel corso dell’esame parlamentare del provvedimento, ad una riclassificazione degli effetti della manovra a carico delle province. Parte di queste ultime, infatti, sono risultate incapienti rispetto alla riduzione dei trasferimenti perequativi operata dalla manovra e pertanto quest’ultima si configura per loro come un obbligo di versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme incapienti. Il relativo effetto è pertanto riclassificato da riduzione di spesa ad aumento di entrate extratributarie[110].

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, richiama gli effetti della disposizione, come indicati nel prospetto riepilogativo, e sottolinea che il maggior contributo richiesto alle regioni, a differenza di quello richiesto ai comuni e alle province, non è oggetto di recupero al bilancio dello Stato. Ne consegue che gli effetti di miglioramento dei saldi riferibili alle regioni sono iscritti ai soli fini dell’indebitamento netto e fabbisogno, mentre gli effetti riferibili agli enti locali sono iscritti anche ai fini del saldo netto da finanziare.

Con riferimento alla ridefinizione della clausola di salvaguardia riguardante risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio per gli enti locali, la relazione tecnica, richiamando il contenuto della disposizione, afferma che non si determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento alla riduzione del taglio operato nei confronti dei comuni e all’incremento della dotazione del fondo di solidarietà, si limita a richiamare il contenuto della disposizione.

In particolare la relazione afferma che gli oneri di 400 mln (250 + 150) milioni di euro - derivanti: a) dalla riduzione della manovra a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni della Regione Siciliana e della Sardegna, per l’anno 2013 e b) dall’incremento di 150 mln del fondo di solidarietà comunale - sono compensati, per quanto attiene al saldo netto da finanziare, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio" e, per quanto attiene alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante utilizzo, per pari importo, del fondo di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Con riferimento alla modifica dei criteri di riparto della riduzione di risorse operata nei confronti di comuni e province la relazione afferma che la modifica, essendo di natura ordinamentale, non determina oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si è segnalata la necessità di acquisire chiarimenti con riferimento ai seguenti aspetti.

Un primo aspetto riguarda il profilo della sostenibilità per le amministrazioni locali della manovra operata dalla norma in esame che incrementa gli importi di quella già prevista dal D.L. 95/2012.

I due provvedimenti, congiuntamente considerati, hanno disposto misure di risparmio a carico delle amministrazioni locali per un importo cumulato pari, nel triennio 2013-2015, a circa 22,7 mld. Più in dettaglio, il D.L. 95/2012 ha disposto una riduzione di risorse nei confronti delle amministrazioni territoriali per un importo cumulato nel triennio 2013-2015 pari a circa 16,5 mld, cui si aggiungono le misure di contenimento della spesa previste nella manovra in esame, pari, nel triennio considerato, a complessivi 6,2 mld. La tabella seguente riepiloga gli importi complessivi delle due manovre:

 

Effetti cumulati del D.L. 95/2012 e della legge 228/2012 (mln di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Minori spese correnti

2013

2014

dal 2015

2013

2014

dal 2015

2013

2014

dal 2015

Risparmi RSO

1.000

1.000

1.050

2.000

2.000

2.050

2.000

2.000

2.050

Di cui taglio ai trasferimenti

-1.000

-1.000

-1.050

-1.000

-1.000

-1.050

-1.000

-1.000

-1.050

Risparmi RSS

1.200

1.500

1.575

1.700

2.000

2.075

1.700

2.000

2.075

Di cui taglio ai trasferimenti

-1.200

-1.500

-1.575

-1.200

-1.500

-1.575

-1.200

-1.500

-1.575

Riduz trasferim. Comuni

1.800

2.200

2.300

2.200

1.800

2.300

1.800

2.200

2.300

Riduz trasferim. Province

1.500

1.500

1.550

1.500

1.500

1.550

1.500

1.500

1.550

Totale

5.500

6.200

6.475

7.400

7.300

7.975

7.000

7.700

7.975

 

Un secondo aspetto riguarda profili di efficienza allocativa con riferimento alle regioni, per le quali non viene operato un taglio dei trasferimenti pari all’inasprimento dei vincoli sulla spesa. Andrebbe pertanto chiarito se i risparmi di spesa imposti dalla disposizione, a parità di risorse disponibili per le regioni, possano eventualmente generare posizioni di avanzo. In tal caso si determinerebbe l’immobilizzo di risorse pubbliche poste nelle disponibilità delle regioni. Si segnala in proposito che lo stesso provvedimento in esame prevede un incremento delle risorse poste a disposizione delle regioni per specifiche finalità, apparentemente soggette ai vincoli del patto di stabilità[111].

Con riferimento ai profili inerenti la perequazione per gli enti locali, si segnala, come già in passato, che il fondo sperimentale di riequilibrio su cui incide la riduzione disposta della norma in esame – benché sostituito, ad opera dei commi successivi, dal fondo di solidarietà - risulta finalizzato a perequare le differenze territoriali di gettito connesse ai tributi propri degli enti locali. Appare pertanto opportuno che sia chiarito se, a seguito dei reiterati tagli sul fondo stesso, esso presenti risorse sufficienti all’adempimento alle finalità ad esso ascritte, tenuto conto del necessario intervento sussidiario dello Stato nel caso in cui tali risorse non risultino sufficienti a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei comuni.

A parziale reintegro delle risorse destinate alla perequazione, si ricorda peraltro che i commi 380 e seguenti hanno operato una rideterminazione delle quote del gettito IMU di spettanza erariale e comunale e una correlata ridefinizione delle risorse destinate al fondo di solidarietà (rispetto a quelle precedentemente appostate nel fondo sperimentale di riequilibrio), riducendo la quota del tributo proprio spettante ai comuni e aumentato corrispondentemente le risorse finalizzate alla perequazione.

Nella Nota MEF-RGS del 31 ottobre 2012, si fa presente che, fermo restando che il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all’art. 2 del D.Lgs. n. 23/2011 è parametrato all’ammontare teorico dei trasferimenti erariali soppressi, la riduzione del predetto fondo non determina oneri per il bilancio statale, atteso che le funzioni fondamentali dovranno comunque essere finanziate senza maggiori oneri per la finanza pubblica, ai sensi dell’art. 28 della legge n. 42/2009.

Con riferimento alle modifiche apportate dal Senato è stata evidenziata l’esigenza di un coordinamento tra quanto disposto dalla norma in esame, che incide sulla dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio, e quanto previsto dai commi 380 e seguenti, che sopprimono il fondo stesso, istituendo in suo luogo il Fondo di solidarietà, la cui dotazione per il 2013 risulta normativamente determinata[112].

In particolare si è evidenziata l’esigenza di acquisire conferma che la dotazione inizale del Fondo di solidarietà sconti l’incremento di risorse di 250 mln per il 2013, disposto in favore dei comuni dalla norma in esame, riferita al Fondo sperimentale di riequilibrio. Si è segnalata inoltre l’opportunità, a fini di chiarezza, che l’importo normativamente indicata della dotazione iniziale del fondo tenga conto altresì del rifinanziamento di 150 mln disposto dal comma 91-bis, nonché di tutte le altre variazioni eventualmente apportate al fondo stesso da altre disposizioni del provvedimento in esame. Resta ferma comunque l’opportunità di acquisire elementi informativi che consentano di ricostruire le determinanti alla base della dotazione del predetto fondo, raffrontandola a quella dei fondi soppressi e alle manovre nel frattempo intervenute.

In merito alla disposizione di copertura ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, a valere sul fondo per l’attualizzazione dei contributi pluriennali, si è evidenziata la necessità di chiarire se le dotazioni del predetto fondo risultino eccedentarie rispetto a quelle necessarie a far fronte alle finalità proprie del fondo medesimo.

In merito alle modalità di riparto tra i comuni e tra le province della riduzione di risorse operata ai sensi del DL 95/2011, come modificato dalla norma in esame, si è evidenziata la necessità di chiarire a quali “fabbisogni standard” la disposizione in esame faccia riferimento. In particolare non appare chiaro se si faccia riferimento ai coefficienti di riparto della spesa per le funzioni fondamentali di comuni e province in corso di determinazione nell’ambito di attuazione della legge n. 42/09. In tal caso, si ricorda che tali coefficienti, determinati con riferimento al solo lato della spesa (in particolare quella per funzioni fondamentali), non sembrano utilizzabili, in conformità con quanto disposto dalla legge delega per l’attuazione del federalismo fiscale, in assenza della determinazione di analoghi coefficienti riferiti al lato delle entrate standardizzate.

Si ricorda in proposito che la legge 42/2009 dispone infatti che, con riferimento alle funzioni fondamentali degli enti locali, le risorse di natura perequativa - a valere sulle quali è operata la riduzione disposta dal DL 95/2012, come modificato dalla DDL in esame - siano ripartite “sulla base di un indicatore di fabbisogno finanziario calcolato come differenza tra il valore standardizzato della spesa corrente al netto degli interessi e il valore standardizzato del gettito dei tributi ed entrate proprie di applicazione generale”.

 

ARTICOLO 1, commi 122-126

Incentivi alle regioni che applicano la flessibilità verticale del patto di stabilità interno


Le norme[113] attribuiscono alle regioni a statuto ordinario, alla Sicilia e alla Sardegna un contributo massimo di 800 milioni di euro, da destinare alla riduzione del debito, in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari utili ai fini del patto di stabilità interno ceduti[114] ai comuni e alle province del proprio territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione nella seguenti tabella:

 

Gli importi sopra indicati possono essere modificati in sede di accordo, a invarianza di contributo complessivo riferito agli spazi ceduti a province e comuni, rispettivamente pari a 200 e 600 mln di euro.

Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono ripartiti tra i comuni e le province al fine di favorire i pagamenti dei residui passivi in conto capitale.

Viene conseguentemente disposto:

- il versamento di 600 milioni di euro per l'anno 2013 all'entrata del bilancio dello Stato a valere sulla contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio" (comma 26);

- la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni edificabili e con destinazione agricola, previo pagamento di un’imposta sostitutiva (comma 473[115]).

In particolare viene prorogata dal 1° luglio 2011 al 1° gennaio 2013 la data di possesso dei beni e fissata al 30 giugno 2013 la decorrenza del termine di versamento della prima rata dell’imposta, che deve essere versata in tre rate annuali di pari importo.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo approvato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese correnti

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Contributo  a RSO e Sicilia e Sardegna- Patto di stabilità verticale incentivato- Comuni

450,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo  a RSO e Sicilia e Sardegna- Patto di stabilità verticale incentivato - Province

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo  a RSO e Sicilia e Sardegna- Patto di stabilità verticale incentivato- Comuni

150,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo  a RSO e Sicilia e Sardegna- Patto di stabilità verticale incentivato - Province

50,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale

800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al riguardo, ferma restando la quantificazione complessiva di 800 mln e il suo riparto in 200 mln alle province e 600 mln ai comuni, non è chiara la ragione per la quale nell’Allegato 3 tali due ultimi importi siano ulteriormente ripartiti (rispettivamente in 450 e 150 mln e 150 e 50 mln). Tale ulteriore riparto non trova infatti alcuna corrispondenza nella tabella 1 allegata al provvedimento, la quale fornisce il dettaglio delle somme spettanti agli enti locali di ciascuna regione.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento[116], si limita a richiamare il contenuto della disposizione, ricordando che essa produce oneri di 600 milioni di euro ai soli fini del saldo netto da finanziare[117], compensati, in termini del medesimo saldo, mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio.

Si ricorda che la relazione tecnica al comma 473, riguardante la riapertura dei termini per la rivalutazione delle partecipazioni e dei terreni, afferma che i relativi effetti positivi in termini di saldo netto da finanziare sono destinati, limitatamente all’esercizio 2013, alla copertura degli effetti derivanti dall’aumento, da 600 a 800 mln, degli incentivi alle regioni che applicano il patto verticale.

 

Al riguardo, in merito all’incentivo riconosciuto alle regioni per aumentare gli spazi di flessibilizzazione verticale del patto, non sono stati acquisiti elementi volti a confermare, anche alla luce dell’esperienza maturata gli esercizi recenti in cui tali strumenti di flessibilità hanno avuto un maggiore utilizzo, l’assenza di riflessi finanziari negativi da riconnettersi al più efficiente sfruttamento degli spazi finanziari, consentito dagli aumentati margini di flessibilità, da cui potrebbe teoricamente derivare un aumento della spesa complessiva a parità di vincoli.

In sede di monitoraggio del patto di stabilità interno si verifica costantemente la compresenza di enti che presentano ampi margini di spesa non sfruttati ed enti che si collocano al limite della spesa consentita. La cessione di spazi da parte dei primi ai secondi potrebbe determinare un aumento della spesa complessiva a parità di vincolo nella misura in cui la cessione riguardi, in parte, spazi finanziari che comunque non sarebbero stati sfruttati dagli enti cedenti.

Si segna infine che dalla disposizione in esame, che riconosce alle regioni somme utilizzabili esclusivamente ai fini del rimborso del debito stesso, potrebbero derivare possibili effetti positivi in termini di riduzione del debito della PA. Tali possibili effetti positivi verrebbero meno qualora - analogamente a quanto operato dal DM 21/12/2012 con riferimento alle risorse destinate ad incentivare il patto verticale per il 2012 - il taglio dei trasferimenti alle regioni previsto dall’articolo 16, comma 2 del DL n. 95/2012, a titolo di concorso delle regioni stesse alla manovra per il 2013, fosse operato a valere sugli incentivi di cui alla disposizione in esame. In tal caso, inoltre, si determinerebbe un ulteriore incremento delle posizioni di avanzo delle regioni, in quanto la riduzione della spesa loro imposta dai vincoli del patto di stabilità interno avverrebbe senza una corrispondente riduzione delle risorse spendibili (che verrebbero quindi congelate in vista di futuri utilizzi), ma con una riduzione delle risorse destinabili unicamente a riduzione del debito.

 

ARTICOLO 1, commi da 128 a 130

Disposizioni in materia di recupero di somme dovute dagli enti locali

La norma dispone il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno - fatte salve limitate eccezioni[118] per le quali è prevista la possibilità di versamenti rateizzati - a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso e, in caso di incapienza, a valere sul gettito IMU per i comuni e dell’imposta RC auto per le province, salvo obbligo di versamento delle somme risultanti ulteriormente incapienti.

E’ inoltre prevista la successiva riassegnazione delle somme recuperate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno e l’abrogazione delle disposizioni che:

- autorizzano il Ministero dell’interno a concedere rateizzazioni dei versamenti dovuti a vario titolo dai comuni;

- prevedono che il recupero di risorse da parte del Ministero dell’interno possa essere operato a valere sul gettito dell’addizionale IRPEF o sulle dotazioni del soppresso fondo sperimentale di riequilibrio.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non considera la disposizione in esame.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma che la norma, relativa ai recuperi delle somme dovute dagli enti locali al Ministero dell’interno per i titoli giuridici previsti nel testo, attengono ad aspetti procedurali e pertanto non comportano oneri.

 

Al riguardo si osserva che non sono dettagliate le finalizzazioni di spesa cui sono destinate le somme recuperate mediante le procedure previste dalla norma, che ne prevede altresì la riassegnazione ai “pertinenti” capitoli di spesa del Ministero dell’interno.

 

ARTICOLO 1, comma 131

Razionalizzazione e riduzione della spesa del settore sanitario

Comma 131, lett. a) – Acquisto di beni e servizi

Normativa vigente – L’articolo 17, comma 1, lett. a) del D.L. 98/2011 ha previsto che nelle more del perfezionamento delle attività poste in capo all’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, istituito ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 163/2006, concernenti la determinazione dei prezzi standardizzati, con riferimento al settore sanitario l’Osservatorio, avvalendosi anche della CONSIP[119] elabori prezzi di riferimento di beni e servizi sanitari e non sanitari. Sulla base di quanto previsto dal successivo comma 2 in termini di concorso ai risparmi complessivi a carico della sanità, dalle misure in esame sono attese minori spese per 750 milioni nel 2013 e 1100 milioni nel 2014.

L’articolo 15, comma 13, lettera a), del D.L. 95/2012 ha disposto che i corrispettivi e i corrispondenti volumi d’acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci, siano ridotti del 5 per cento dalla data di entrata in vigore del decreto e per tutta la durata dei contratti. Tenuto conto che dal 1° gennaio 2013 divengono efficaci le misure, già previste dall’articolo 17 del D.L. 98/2011 in relazione ai dispositivi medici (cfr infra), la misura si applica a tale aggregato fino al 31 dicembre 2012.

La relazione tecnica al testo iniziale del decreto legge rilevava che, dato un aggregato di spesa dell’ordine di circa 22 miliardi, l’applicazione della riduzione del 5 per cento comportava un risparmio su base annua dell’ordine di 1.100 milioni, rideterminati in circa 505 milioni per l’anno 2012. Per gli anni 2013 e 2014 si stimava rispettivamente un risparmio di circa 463 e di circa 393 milioni, che teneva conto della progressiva scadenza dei contratti  e dell’esclusione dall’aggregato di riferimento dei dispositivi medici, la cui spesa era stimata in misura pari a circa 7 miliardi annui[120].

Si ricorda infine che, in risposta alle osservazioni formulate al Senato circa i possibili contenziosi che avrebbero potuto insorgere in conseguenza della modifica dei contratti in essere, nella Nota del 24 luglio 2012 si precisava che l’entità della riduzione di spesa prevista, pari al 5% rispetto alla spesa del 2011, riguardava non solo l’importo dei contratti, ma anche i volumi, la qual cosa sembrava escludere l’insorgenza di un contenzioso “apprezzabile”.

Complessivamente dalle disposizioni citate sono attesi risparmi pari a circa 1,2 miliardi nel 2013 e 1,5 miliardi nel 2014.

 

La norma dispone l’aumento dal 5 al 10% del taglio dei corrispettivi e dei corrispondenti volumi d’acquisto di beni e servizi, con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici, disposto dall’articolo 15, comma 13, lettera a), del D.L. 95/2012, a decorrere dal 2013.

In base alle modifiche apportate nel corso dell’iter parlamentare, si prevede che al fine di salvaguardare i livelli essenziali di assistenza con particolare riferimento alle esigenze di inclusione sociale, le regioni a statuto speciale e le province autonome possono conseguire l’obiettivo economico-finanziario di cui alla lettera a) in esame adottando misure alternative, a condizione che assicurino l’equilibrio del bilancio sanitario.

 

La relazione tecnica al testo iniziale del ddl legge di stabilità precisa che la riduzione dei prezzi di beni e servizi (con esclusione dei farmaci e dei dispositivi medici) del 10 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2013 per tutta la durata dei contratti, rispetto all’originario 5 per cento disposto dal decreto legge 95/2012 comporta un effetto di risparmio su base annua di circa 500 milioni a partire dal 2013. Tale risparmio va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (pari a circa 1.500 milioni annui a regime, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, del decreto legge 98/2011 e dell’articolo 15, comma 13, del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di 2.000 milioni annui a regime.

 

Risparmi di spesa per acquisti di beni e servizi

 

milioni di euro

 

2013

2014

D.L. 98/2011, art 17, comma 1, lett a)

750

1.100

D.L: 95/2012, art 15, comma 13, lett a)

463

393

Totale risparmi l.v.

1.213

1.493

Legge di stabilità 2013, art 1, comma 131, lett a)

500

500

Totale risparmi

1.713

1.993

Fonte: elaborazioni degli Uffici sulle relazioni tecniche ai D.L. 98/2011 e 95/2012 e al ddl Legge stabilità 2013.

 

Secondo la R.T., la valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

1) nell’ambito delle attività svolte dal Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni è servizi è stata effettuata un’analisi sui dati di spesa per acquisti di beni e servizi non sanitari delle Aziende sanitarie dell’anno 2011, pari a circa 12.600 milioni;

2) su tali dati, aggregati per macrovoci, distintamente per aziende sanitarie e aziende ospedaliere è stato calcolato l’eccesso di spesa rispetto al valore mediano;

3) l’eccesso di spesa è risultato pari a circa il 26% del totale della spesa;

4) parallelamente, sempre nell’ambito delle attività svolte dal medesimo Commissario, è stata effettuata un'altra analisi, a partire dai dati dei prezzi di riferimento rilevati dall’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici (AVCP);

5) in tal caso l’AVCP ha esaminato un campione di prezzi relativo a taluni beni e servizi erogati dalle aziende sanitarie. Sulla base dei predetti dati campionari è stata calcolata la differenza tra i prezzi effettivamente praticati e i prezzi di riferimento stabiliti dall’AVCP (ventesimo o venticinquesimo percentile). Tale differenza è risultata mediamente pari al 20%;

6) pertanto, incrociando i due tipi di analisi, che danno risultati di un ordine di grandezza analogo, è stato ipotizzato che nel settore è realizzabile un contenimento della spesa del 20% circa, ovvero circa 2.500 milioni di euro, compatibile con la complessiva riduzione di 2.000 milioni di euro annui, disposta dall’insieme delle manovre sopra citate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica offre elementi utili a valutare la sostenibilità per il settore del taglio complessivo della spesa per acquisti di beni e servizi derivante sia dalle misure già vigenti che da quelle in esame (-16 per cento).

Con riferimento alla quantificazione dei risparmi derivanti dalla lettera a), è stato osservato come, secondo la RT allegata alla legge di stabilità, l’importo di spesa soggetto al taglio fosse inferiore (12,6 miliardi) a quello indicato dalla RT allegata al D.L. 95/2012 (15 miliardi al netto della spesa per dispositivi medici).  Quest’ultima, inoltre, “tenuto conto della progressiva scadenza dei contratti in essere”, a fronte di una riduzione della spesa del 5% indicava un profilo decrescente dei risparmi annui attesi (463 milioni nel 2013 e 393 milioni nel 2014). La RT allegata alla legge di stabilità indica, invece, un importo costante nel tempo e superiore a quello precedentemente quantificato (500 milioni annui a regime, con decorrenza 2013). Su tali punti è stato richiesto un chiarimento.

Non sono state, infine, formulate osservazioni circa la maggiore flessibilità riconosciuta  alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, atteso che resta fermo l’obiettivo economico finanziario originario (i risparmi di spesa/contributo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica quantificati in complessivi 500 milioni annui) e che si richiede che sia assicurato l’equilibrio del bilancio sanitario.

 

In risposta alla richiesta di chiarimenti sui punti summenzionati, nella Nota della RGS dell’ 11 dicembre 2012 si fa presente che, fermo restando l’importo di 15 miliardi annui della spesa per acquisti di beni e servizi non sanitari indicato nella R.T. al D.L. 95/2012, nella R.T. alla legge di stabilità si dà conto delle attività svolte dal Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, che ha effettuato un’analisi su un sottoinsieme del suddetto aggregato, pari a 12,6 miliardi. Viene quindi precisato che dalla suddetta indagine emerge uno spazio di risparmio (tenuto conto della manovre già previste dalla legislazione vigente) compatibile con i 500 milioni annui di minori spese stimati. Tale risparmio, che nel 2013 sarà conseguito in virtù dell’applicazione automatica dell’ulteriore riduzione del 5% dei corrispettivi e dei corrispondenti volumi dei beni e servizi, può essere confermato a regime in quanto i nuovi contratti dovranno adeguarsi ai prezzi di riferimento elaborati dall’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici.

 

ARTICOLO 1,  comma 131, lett b

Dispositivi medici

 

Normativa vigente - L’articolo 17, comma 1, lett. c), del D.L. 98/2011 ha imposto un tetto, a livello nazionale e a livello di ogni regione, all’acquisto dei dispositivi medici, fissato in misura pari al 5,2% del livello del finanziamento del SSN cui concorre ordinariamente lo Stato (comma 2 dell’articolo 17). Alla norma sono stati ascritti risparmi di spesa pari a 750 milioni annui per il 2013 e il 2014.

L’articolo 15, comma 13, lettera f), del D.L. 95/2012 ha rideterminato il tetto di spesa per l’acquisto di dispositivi medici, a livello nazionale e in ogni singola regione, al 4,9% del finanziamento del SSN a carico dello Stato nel 2013 e al 4,8% a decorrere dal 2014.

La relazione tecnica al D.L. precisava che nella valutazione degli effetti finanziari si è tenuto conto del fatto che il tetto pre-vigente era fissato nella misura del 5,2 per cento, corrispondente ad una spesa di circa 5.600 milioni: l’abbassamento di tale percentuale, applicata ad un livello del finanziamento complessivamente ridotto di 1.800 milioni per il 2013 e di 2.000 milioni di euro nel 2014, comportava un risparmio di circa 400 e 500 milioni rispettivamente per il 2013 e per gli esercizi successivi.

La Nota del 24 luglio 2012, oltre quantificare in 7 miliardi tale aggregato di spesa (prima dell’applicazione del tetto), faceva presente che il settore dei dispositivi medici non è mai stato regolato da specifica disciplina e di fatto non è mai stato interessato da misure di determinazione del prezzo a livello centrale, come, viceversa, accade per i farmaci. In tali termini, trattasi di ambito nel quale sussistono rilevanti margini di risparmio, come dimostrano i primi dati disponibili dell’Osservatorio per i contratti pubblici, che evidenziano una spiccata variabilità nei prezzi effettivi dei contratti stipulati dai singoli enti del SSN, rispetto a forniture standardizzate.

Complessivamente, dalle disposizioni citate sono attesi risparmi pari a circa 1.150 milioni nel 2013 e 1.250 milioni nel 2014.

 

La norma riduce il tetto alla spesa per dispositivi medici dal 4,9% al 4,8% del finanziamento del SSN a carico dello Stato nel 2013 e dal 4,8% al 4,4% a decorrere dal 2014.

 

La relazione tecnica al testo iniziale del ddl legge di stabilità precisa che tale rideterminazione del tetto comporta un effetto di risparmio su base annua di circa 100 milioni per il 2013 e di circa 500 milioni a partire dal 2014. Tale risparmio va ad aggiungersi alle manovre già previste nel settore (750 milioni annui dal 2013 ai sensi dell’articolo 17, comma 1 del decreto legge 98/2011, 400 milioni annui per il 2013 e 500 milioni di euro annui dal 2014, ai sensi dell’articolo 15, comma 13, del decreto legge 95/2012), per un effetto complessivo di circa 1.250 milioni per il 2013 e 1.750 milioni a decorrere dall’anno 2014.

 

Risparmi di spesa per acquisti di dispositivi medici

 

milioni di euro

 

2013

2014

D.L. 98/2011, art 17, comma 1, lett c) e comma 2

750

750

D.L: 95/2012, art 15, comma 13, lett f)

400

500

Totale risparmi l.v.

1.150

1.250

Legge stabilità, art 1, comma 131, lett b)

100

500

Totale risparmi

1.250

1.750

Fonte: Elaborazione degli Uffici su relazioni tecniche ai D.L. 98/2011 e 95/2012 e al ddl Legge stabilità 2013.

 

 

 

Secondo la R.T. la valutazione di tale riduzione di spesa emerge dal seguente percorso:

1) la spesa nel settore dei dispositivi medici per l’anno 2011 è stata pari a circa 7.000 milioni;

2) su richiesta del Commissario Straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti su beni è servizi, l’AVCP ha effettuato un analisi statistica dei prezzi dei dispositivi medici acquistati dalle aziende sanitarie;

3) esaminati i dati di prezzo dei dispositivi medici contenuti nella propria Banca dati, l’AVCP ha preso come riferimento il prezzo relativo al decimo percentile per ciascun tipo di dispositivo;

4) rispetto a tale prezzo, emerge che nella pratica le aziende sanitarie acquistano i dispositivi medici a prezzi mediamente superiori di circa il 33%;

5) pertanto applicando tale percentuale all’intera spesa di 7.000 milioni, emergerebbe uno spazio di risparmio di circa 2.300 milioni, compatibile con la complessiva riduzione di 1.250 milioni di euro per l’anno 2013 e 1.750 milioni annui a regime, disposta dall’insieme delle manovre sopra citate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica offre elementi utili a valutare la sostenibilità per il settore del taglio complessivo della spesa per dispositivi medici derivante sia dalle misure già vigenti che da quelle in esame.

Si rileva, tuttavia, che l’ulteriore abbassamento del tetto di spesa unitamente alla riduzione del livello di finanziamento del SSN sembrerebbe comportare una riduzione della spesa lievemente superiore a quella indicata nella relazione tecnica nel 2013 (circa 136 milioni rispetto ai 100 milioni della RT) ed inferiore nel 2014 (476 milioni invece di 500 milioni).

Secondo la metodologia di calcolo indicata nella R.T. allegata al D.L. 95/2012 risulterebbero i seguenti risparmi:

 

* Il livello di finanziamento è al netto di 70 milioni annui per accertamenti medico-legali, ai sensi del D.L. 98/2011, art 17, comma 6.

 

ARTICOLO 1, comma 132

Finanziamento del SSN

In funzione delle disposizioni recate dal comma 131, il comma 132 riduce il livello del finanziamento del SSN rispetto agli importi previsti a legislazione vigente di 600 milioni per il 2013, e di 1 miliardo a decorrere dal 2014. Le regioni a statuto speciale, ad esclusione della regione Siciliana, e le Province autonome di Trento e Bolzano assicurano il concorso alla manovra mediante le procedure previste dall'articolo 27 della legge 42/2009: fino all'emanazione delle relative norme di attuazione, il rispettivo importo è annualmente accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali[121].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

577,5

962,3

962,3

600

1000

1000

600

1000

1000

Maggiori entrate extratributarie

22,5

37,5

37,5

 

 

 

 

 

 

 

Totale minori oneri

600

1000

1000

600

1000

1000

600

1000

1000

 

La relazione tecnica precisa che si provvede alla riduzione del livello di finanziamento in relazione alle predette economie di spesa. La seguente tabella, tratta dalla R.T. sintetizza gli effetti di miglioramento dei saldi.

 

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

Beni e servizi non sanitari (lett a)

500

500

500

Dispositivi medici (lett b)

100

500

500

Totale

600

1000

1000

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, in termini di contenimento della spesa sanitaria, i risparmi attesi potranno essere conseguiti nella misura in cui le misure proposte esplichino pienamente i loro effetti. Tuttavia, dato il principio generale secondo cui le regioni sono chiamate a coprire eventuali disavanzi sanitari tramite l’attivazione dei meccanismi automatici previsti dalla legislazione vigente e, se ne ricorrono gli estremi, a sottoscrivere i piani di rientro, la riduzione del livello del finanziamento del SSN a carico dello Stato dovrebbe determinare in ogni caso un miglioramento dei saldi di finanza pubblica. A fronte del minor finanziamento statale, infatti, le regioni, in alternativa ad un contenimento della spesa sanitaria, dovranno reperire le risorse necessarie attraverso l’attivazione di maggiori entrate ed eventualmente il contenimento della spesa non sanitaria. Dato il contesto macroeconomico non favorevole previsto nei documenti ufficiali, e da ultimo nella Nota di aggiornamento al DEF 2012, andrebbe tuttavia valutata l’effettiva possibilità per gli enti territoriali di incrementare il gettito tramite aggravi di imposte di loro competenza. In caso contrario, infatti, potrebbe determinarsi un peggioramento dell’indebitamento netto della P.A.

 

In merito a tali osservazioni, nella Nota della RGS dell’11 dicembre, si ribadisce che dai dati indicati nella R.T. i risparmi appaiono pienamente conseguibili; si fa inoltre presente che i meccanismi previsti dalla legislazione vigente (incremento automatico delle aliquote fiscali in caso di disavanzi non coperti accertati dai competenti tavoli tecnici) consentono la copertura integrale di eventuali disavanzi e impediscono il verificarsi di un peggioramento dell’indebitamento.

 

ARTICOLO 1, comma 133

Disposizioni in materia sanitaria

La norma, integrando l’articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 98/2011, prevede la pubblicazione sul sito web dei prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per  l’acquisto di beni e servizi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

ARTICOLO 1, comma 134

Disposizioni in materia di controllo del rischio sanitario

La norma prevede la possibilità per le regioni di prevedere, all’interno delle strutture sanitarie e nell’ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente, funzioni per la gestione del risk management che includano, laddove presenti, competenze di medicina legale, medicina del lavoro, ingegneria clinica e farmacia.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni dal momento che la norma non prevede un obbligo a carico delle regioni ma una possibilità, da attuare nell’ambito delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 1, comma 135

Autorizzazione all’AIFA alla conclusione di concorsi già banditi

La norma autorizza l’Agenzia italiana del farmaco (AIFA) alla conclusione dei concorsi autorizzati e già banditi, alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 95/2012. L’AIFA è tuttavia tenuta ad adottare misure di risparmio alternative, ma di pari ammontare a quelle richieste dalla legislazione vigente ed ad essa direttamente applicabili.

L’idoneità di tali misure alternative a conseguire i medesimi risparmi richiesti all’AIFA dalla normativa vigente è preventivamente verificata dal collegio dei revisori dei conti.

L’AIFA è autorizzata ad assumere i vincitori del concorso con contratto a tempo indeterminato in soprannumero, fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica. Gli oneri sono posti interamente a carico dell’AIFA, che vi provvede con le proprie risorse, derivanti dall’articolo 48, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 269/2003 (entrate derivanti dalla maggiorazione del 20% delle tariffe e diritti per prestazioni a richiesta  dei soggetti interessati).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo, è stato osservato che non sono chiare le modalità di copertura individuate dalla norma in considerazione del carattere certo e permanente degli oneri previsti, a fronte dei quali le risorse individuate potrebbero non garantire il necessario allineamento temporale e quantitativo.

 

ARTICOLO 1, comma 136

Modifiche alla procedura di autorizzazione di importazione di plasma

La norma introduce modifiche alla procedura di autorizzazione al’importazione di sangue e plasma umano destinati alla produzione di farmaci emoderivati[122].

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni stante il carattere ordinamentale della disposizione.

 

ARTICOLO 1, comma 137      

Sovracanoni idroelettrici

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - dispongono che i sovracanoni idroelettrici[123], al fine di consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei comuni e dei bacini imbriferi montani, siano estesi, con decorrenza dal 1° gennaio 2013, a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 KW di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme

 

Al riguardo, si segnala che la norma, apparentemente finalizzata ad estendere l’applicazione dei sovracanoni idroelettrici, sembra suscettibile di determinare un aumento delle entrate extratributarie delle amministrazioni locali destinatarie dei canoni stessi. D’altro canto, considerata la deducibilità ai fini fiscali dei relativi oneri, potrebbe determinarsi una riduzione del gettito delle entrate tributarie erariali.

 

ARTICOLO 1, commi 138-139 

Limitazioni all’acquisto di immobili delle PP.AA. e fondo per i canoni di locazione

Le norme introducono l’articolo 12, commi da 1-bis a 1-sexies, del DL 98/2011.

In particolare, le disposizioni prevedono che:

·        a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel caso di operazioni di acquisto di immobili da parte di amministrazioni statali, il decreto del MEF con cui si verifica il rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica sia emanato anche sulla base della documentata indispensabilità e indilazionabilità dell’acquisto. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese (comma 138, capoverso 1-bis);

·        a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale, al fine di ottenere risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, acquistino immobili solo nel caso in cui sia comprovata documentalmente l’indispensabilità e l’indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese (comma 138, capoverso 1-ter);

·        tutte le amministrazioni pubbliche, incluse le autorità indipendenti tra cui la CONSOB, non possano acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti, oppure la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi ovvero per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Sono esclusi dalle norme in esame gli enti previdenziali pubblici e privati. Sono fatte salve, altresì, le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con il decreto del Ministero dell’economia, sopra citato, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto in esame (comma 138, capoverso 1-quater);

·        siano fatte salve dalle disposizioni in esame, ferme restando la verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica e le finalità di contenimento della spesa pubblica, le operazioni di acquisto destinate a soddisfare le esigenze allocative in materia di edilizia residenziale pubblica, nonché le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona (comma 138, capoversi 1-quinquies e 1-sexies).

Si dispone altresì che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sia istituito, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari. La dotazione del predetto fondo è di 249 milioni di euro per l'anno 2013, di 846,5 milioni di euro per l'anno 2014, di 590 milioni di euro per l'anno 2015 e di 640 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 (comma139).

Si ricorda che l’articolo 7, comma 2, dell’A.C. 5534-bis, disponeva che la dotazione del fondo fosse di 500 milioni di euro per l’anno 2013, di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 950 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascriveva alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

500

900

900

500

900

900

500

900

900

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo definitivo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

249,0

846,5

590,0

249,0

846,5

590,0

249,0

846,5

590,0

 

La relazione tecnica riferita al testo originario nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha affermato che le norme in esame, oltre ad avere un carattere ordinamentale, hanno anche finalità programmatiche, rappresentando uno sviluppo coerente con la legislazione più recente, volta a imprimere un’accelerazione ai processo di razionalizzazione dell’utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico. Anche in virtù di tali finalità programmatiche, alle disposizioni, in via prudenziale, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Quanto alle possibili criticità connesse all’obbligo di attestazione della congruità del prezzo di acquisto da parte dell’Agenzia del demanio, il Governo ha esposto che la verifica di detta congruità è comunque adempimento necessariamente a carico delle amministrazioni acquirenti, anche nel caso in cui le stesse dispongano di adeguate professionalità al loro interno, per cui, comunque, verrebbero sostenuti oneri in termini di costi amministrativi. Sotto tale profilo il Governo ha affermato di ritenere che l’attribuzione all’Agenzia del demanio dell’anzidetta attestazione, per la quale è previsto esclusivamente il rimborso delle spese, rappresenti un procedimento sostitutivo e, in quanto tale, non suscettibile di generare aggravio di oneri.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento al comma  138, capoverso 1-sexies, introdotto durante l’esame al Senato,  afferma che le disposizioni perseguono la finalità di scongiurare il blocco della realizzazione di piani e programmi finanziati con risorse comunitarie e con il Fondo di sviluppo e coesione a favore delle regioni ricadenti all'interno delle Aree sottoutilizzate e degli obiettivi Convergenza e Competitività definiti in attuazione delle politiche di coesione. Detti piani e programmi prevedono, infatti, interventi a favore di amministrazioni pubbliche, enti e università che, sebbene già selezionati e finanziati, rischiano di non poter trovare attuazione nei tempi utili richiesti dalla normativa nazionale e comunitaria. Le disposizioni non comportano aggravio di spesa in quanto l'esclusione si applica per interventi ricadenti in piani già finanziati e soggetti a definanziamento nel caso di mancato rispetto degli obiettivi di spesa. L'esclusione, invece, consente di rispettare la tempistica già definita dai soggetti responsabili dell'attuazione dei programmi.

 

Al riguardo, si segnala preliminarmente che non appare chiaro se alla fattispecie di contratti di locazione fatta salva dal comma 138, relativa ai contratti finalizzati a continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti, sia da riconnettersi l’incremento di risorse finalizzate alla locazione passiva di cui al comma 139.

In tal caso si segnala che non risultano definiti gli elementi complessivi dell’operazione prefigurata, necessari anche al fine di escludere eventuali rischi di riclassificazione in sede europea dell’operazione stessa, con possibili conseguenze negative sullo stock di debito. Occorre infatti che l’operazione non si presti ad eccezioni sotto il profilo del trasferimento dei rischi e che non presenti le caratteristiche proprie di operazioni assimilabili ad accensioni di debito (“sale and lease-back”) dalle quali deriverebbero effetti negativi sullo stock di debito.

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012, riferendosi al rischio di riclassificazione in sede europea delle operazioni in esame, ha affermato che le operazioni di sale and lease back non determinano in sé rischi di incremento del debito pubblico, in quanto il mancato trasferimento del rischio (e dei benefici) derivanti dalla proprietà degli immobili può al più determinare la mancata registrazione dell’alienazione patrimoniale a riduzione dell’indebitamento, qualora l’operazione non si configuri come effettiva vendita di beni immobili a unità esterne alla pubblica amministrazione.

Si è osservato, inoltre, che la valutazione complessiva dei profili finanziari delle operazioni di dismissione di immobili utilizzati a fini istituzionali - con il conseguente riaffitto degli immobili stessi - andrebbe effettuata considerando tutti gli effetti che l’operazione stessa appare suscettibile di generare, con particolare riguardo a quelli di carattere permanente. In particolare, sono stati richiesti elementi illustrativi inerenti:

·         gli effetti una tantum di miglioramento del deficit non strutturale negli esercizi di conseguimento degli incassi da dismissione (ovvero effetti una tantum di miglioramento del fabbisogno, qualora l’operazione non sia classificabile come una dismissione, ma come un’operazione di collocazione di titoli, avente carattere finanziario);

·         gli effetti permanenti di riduzione della spesa per interessi, qualora si preveda che gli incassi da dismissione siano destinati alla riduzione del debito;

·         gli effetti permanenti di incremento della spesa per locazioni passive. In merito a tali oneri, andrebbero acquisiti dati ed elementi in merito alla congruità dello stanziamento erogato rispetto al complesso degli immobili utilizzati a fini istituzionali destinati ad essere dismessi. Lo stanziamento per canoni di locazione non sembra delimitabile entro un tetto di spesa, potendo sorgere la necessità di un successivo rifinanziamento qualora il fondo risulti sottostimato rispetto alle finalità preposte.

Si ricorda che in proposito la Nota di aggiornamento al DEF assume un effetto cumulato di riduzione del debito per un punto di PIL annuo nel triennio 2013-2015, derivante da un programma straordinario di dismissione e valorizzazione patrimoniale, scontando i corrispondenti risparmi di spesa in termini di interessi. In proposito andrebbe chiarito se e in quale misura la stima operata dalla Nota di aggiornamento sia correlata alle norme in esame e alla conseguente quantificazione degli oneri per canoni di locazione. In proposito si segnala che lo stanziamento per un importo costante nel fondo destinato alle locazioni non sembrerebbe coerente con il carattere cumulato dell’effetto di riduzione del debito assunto dalla Nota, qualora esso sia, anche in parte, ascrivibile alle dismissioni di immobili da riaffittare.

A seguito della riduzione, disposta nel corso dell’esame parlamentare, della dotazione del fondo per canoni di locazione, non è chiaro se sia stato corrispondentemente rivisto al ribasso l’obiettivo programmatico di riduzione del debito indicato dalla Nota di aggiornamento al DEF, sopra menzionata.

Con riferimento al divieto di acquisto di immobili per gli enti territoriali, non è chiaro con quali modalità la norma in esame possa determinare risparmi, affermati dalla norma stessa ma non quantificati, di carattere aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno.

Con riferimento alla modifica apportata al Senato, di cui al comma 138, capoverso 1-sexies, non è chiaro se la norma riguardante la deroga al divieto di acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni, la cui portata risulta molto ampia, sia compatibile con la finalità di riduzione del debito apparentemente sottostante al divieto di procedere ad acquisizioni immobiliari imposto dalla norma originaria alle pubbliche amministrazioni.

Si ricorda che il predetto divieto mira, apparentemente, ad evitare che il piano valorizzazione del patrimonio immobiliare delle amministrazioni pubbliche – da cui, congiuntamente con l’alienazione di altri cespiti patrimoniali, è atteso un effetto di riduzione del debito pari a 1 punto percentuale l’anno nel triennio 2013-2015 - sia in parte compensato da operazioni di segno opposto.

 

ARTICOLO 1, comma 140

Limitazioni alla facoltà di acquisto di immobili da parte delle amministrazioni pubbliche

La norma dispone che l’onere per l’apporto al capitale sociale della società di gestione del risparmio, istituita con il compito di acquisire le quote dei fondi immobiliari chiusi a cui siano stati conferiti immobili pubblici oggetto di valorizzazione, non sia limitato, per l’anno 2012, a 2 milioni di euro, come previsto a legislazione vigente, ma possa essere anche superiore. La norma dispone inoltre un’autorizzazione di spesa di tre milioni di euro per il 2013, destinata all’apporto al capitale sociale della citata SGR.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

3

 

 

3

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, nel richiamare il contenuto della disposizione, afferma che la norma consentirà di destinare maggiori risorse alla costituzione della SGR nel 2012, in relazione alle disponibilità iscritte in bilancio a tale scopo, nonché di destinare alla medesima finalità tre milioni di euro per l’anno 2013.

Trattandosi di acquisizione di partecipazioni azionarie da parte dello Stato, la disposizione non determina effetti negativi in termini di indebitamento netto

 

In merito ai profili di quantificazione, si è evidenziata la necessità, in via preliminare, acquisire un chiarimento in merito alla possibilità per la norma in esame di produrre effetti per l’esercizio 2012, per il quale la norma stessa rimuove il tetto di spesa di 2 mln alla dotazione di capitale sociale della SGR. Si segnala infatti che il comma 561 della legge in esame, che fissa al 1° gennaio 2013 l’entrata in vigore della generalità delle disposizioni, non prevede per la norma in esame un’efficacia anticipata.

Laddove fosse confermata l’efficacia della norma in esame per l’esercizio 2012, è stato osservato che, limitatamente ai saldi di fabbisogno e saldo netto da finanziare, essa potrebbe determinare maggiori oneri per il 2012 rispetto all’importo di 2 mln precedentemente quantificato e coperto con riferimento all’art. 33, comma 1 del DL n. 98/2012.

 

ARTICOLO 1, comma da 141 a 145

Acquisto di mobili, arredi ed autovetture

Le norme prevedono[124] in capo alle amministrazioni pubbliche[125], per gli anni 2013 e 2014, il divieto di effettuare spese di ammontare superiore al 20% della spesa sostenuta in media negli anni 2010 e 2011 per l’acquisto di mobili e arredi, salvo che l’acquisto sia funzionale alla riduzione delle spese connesse alla conduzione degli immobili (comma 141).

Il comma 141 prevede che in tale ultimo caso, il collegio dei revisori dei conti o l’ufficio centrale del bilancio verifica preventivamente i risparmi realizzabili che devono essere superiori alla minore spesa derivante dall’attuazione del medesimo comma.

Viene, altresì, disposto che le risorse derivanti dall’applicazione del comma precedente resesi disponibili presso gli enti e le amministrazioni dotate di autonomia finanziaria[126] debbano essere versate[127] all’entrata del bilancio dello Stato (comma 142)

Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2014, le amministrazioni pubbliche non possono acquistare autovetture né stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture. Le relative procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 sono revocate. (comma 143)

Le disposizioni dei commi da 141 a 143 non si applicano per gli acquisti effettuati per le esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, per i servizi sociali e sanitari svolti per garantire i livelli essenziali di assistenza (comma 144).

L'applicazione dei commi da 141 a 144 costituisce per le Regioni condizione per l’erogazione da parte dello Stato dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 2, comma 1, del DL n. 174/2012[128] (Riduzione dei costi della politica nelle regioni) (comma 145).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norma di cui al comma 141 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 141

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

5,0

5,0

 

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 141 e 142, afferma che gli stanziamenti di bilancio relativi alle spese per l’acquisto di mobili e arredi, in generale, sono ricompresi nell’ambito di capitoli che riguardano diverse tipologie di spesa, quali, ad esempio, quelle per acquisto di attrezzature e apparecchiature non informatiche, di mobilio e di dotazioni librarie, nonché spese per attrezzature tecniche - materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e per il servizio. Sul punto la RT evidenzia che i relativi stanziamenti di ciascun Ministero per il biennio 2013-2014, al netto delle riduzioni di cui all’articolo 7 del DL n. 95/2012, sono stati posti annualmente a confronto con le rispettive percentuali relative all’acquisto di mobili ed arredi, valutate in sede di prima approssimazione utilizzando le informazioni disponibili dai codici gestionali relativi all'acquisto di mobili, desumibili dagli ordinativi di pagamento emessi e pagati nel periodo  2010-2011. In base a tale criterio di valutazione, la RT individua una quota degli stanziamenti destinabile all’acquisto di mobili ed arredi corrispondente a circa 7 milioni. L’80% di tale quota, che dovrebbe corrispondere all’ammontare minimo dei presumibili risparmi, è stimabile pertanto in circa 5,6 milioni annui, tenuto anche conto che i corrispondenti valori indicati dalle amministrazioni, desunti dai dati di budget consuntivati, risulterebbero mediamente di ordine superiore. Peraltro in via prudenziale la RT afferma che la stima di massima può essere al momento  valutata in una minore spesa di 5 milioni annui per ciascun degli anni 2013 e 2014.

I commi da 143 a 145 non vengono considerati dalla RT.

 

Al riguardo, con riferimento al comma 143 - che fa divieto alle pubbliche amministrazioni, fino al 31 dicembre 2014, di acquistare autovetture e di stipulare contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto autovetture, con la revoca delle procedure di acquisto iniziate a decorrere dal 9 ottobre 2012 – è stato chiesto un chiarimento circa gli effetti finanziari indirettamente ascrivibili alla norma con particolare riguardo alla sua incidenza sulla operatività funzionale delle stesse amministrazioni, nonché alle eventuali misure indennitarie a favore dei soggetti pregiudicati dalla revoca delle suddette procedure. Non sono state, altresì, formulate osservazioni con riferimento alle norme di cui ai commi 141 e 145.

 

ARTICOLO 1, comma 146

Consulenze informatiche

La norma prevede una limitazione al ricorso alle consulenze informatiche da parte degli enti inclusi nel conto consolidato della Pubblica amministrazione[129], stabilendo che al conferimento di detti incarichi si possa procedere solo in circostanze eccezionali in cui occorra risolvere specifici problemi connessi al funzionamento dei sistemi informatici, fermo restando il rispetto dei presupposti generali di legittimità, previsti dall’art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni. 

 

ARTICOLO 1, comma 147

Divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza

La norma reca la novella dell’art. 7, comma 6, lettera c), del D.lgs. n. 165/2001, prevedendo che gli incarichi di consulenza individuali conferiti dalle amministrazioni pubbliche ad esperti non possano essere rinnovati; l’eventuale proroga dell’incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

L’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, nel testo previgente, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza di presupposti di legittimità, trai quali, la lett. c) della medesima disposizione indica la natura temporanea ed altamente qualificata della prestazione richiesta.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione conferma, elevandola a rango di norma primaria, quanto già previsto da talune amministrazioni con normativa secondaria e dalla prassi della giurisprudenza contabile in materia di divieto di rinnovo degli incarichi di consulenza e di limitazione delle proroghe ai soli casi in cui occorra completare il progetto, ferma restando, in ogni caso, la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell’incarico.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

ARTICOLO 1, comma 148

Consulenze società in house delle pubbliche amministrazioni

La norma reca la novella dell’articolo 4, comma 10, del DL n. 95/2012, prevedendo che le società in house delle pubbliche amministrazioni, che abbiano conseguito nel 2012 un fatturato derivante da prestazione di beni e servizi in favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90% dell’intero fatturato, sono tenute a rispettare i presupposti di legittimità, limiti ed obblighi di trasparenza per l’affidamento di incarichi di consulenza previsti dall’art. 7, commi 6 e 6-bis, del D.lgs. n. 165/2001.

L’art. 4, comma 10, del DL n. 95/2012, prevede che, a decorrere dall'anno 2013, le società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni[130], che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, possono avvalersi di personale a tempo determinato ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Si rammenta che alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari.

L’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, prevede che per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei presupposti di legittimità individuati dalla norma stessa. L’art. 7, comma 6-bis, del D.lgs. n. 165/2001, prevede, altresì, che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni stante il carattere ordinamentale della disposizione.

 

ARTICOLO 1, comma da 149 a 158

Acquisizione di beni e servizi

Le norme, tra l’altro:

·        prevedono che con decreto del Ministro dell’istruzione dell’università e della ricerca, vengano definite, con riferimento agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni educative e alle università statali, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni vengono presi in considerazione ai fini della conseguente distribuzione delle risorse per il funzionamento[131] (comma 149);

·        estendono agli istituti e alle scuole di ogni ordine e grado, alle istituzioni educative e alle istituzioni universitarie, l’obbligo previsto - dal art. 1, comma 449 del D.lgs. n. 296/2006[132] - in capo a tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro (comma 150);

·        modificano l’art. 1, comma 7, del DL n. 95/2012, in materia di riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e trasparenza delle procedure. Nello specifico, viene confermato l’obbligo[133] per le amministrazioni pubbliche e per le società inserite nel conto economico consolidato della PA di approvvigionarsi[134] utilizzando sistemi telematici di negoziazione – in alternativa al ricorso a convenzioni - quadro Consip – prevedendo, in tal caso, che tali sistemi non debbano necessariamente essere rapportati al mercato elettronico e al sistema dinamico di acquisizione (comma 151);

·        modificano l’art. 1, comma 26-bis, del DL n. 95/2012, stabilendo che le modalità di attuazione delle misure di riduzione dei costi unitari per la manutenzione di beni e servizi, hardware e software, previste dalla medesima norma, vengano definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze[135] sulla base dei costi standardizzati determinati[136] annualmente dall’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture[137] (comma 156).

L’art. 1, comma 26-bis, del DL n. 95/2012, al fine di ridurre gli oneri a carico dello Stato, dispone l’abbattimento di almeno il 10 per cento, per il triennio 2013-2015, dei costi di manutenzione di beni e servizi informatici hardware e software rispetto alle condizioni di miglior favore praticate dai fornitori alla Sogei o alla Consip nel 2011, e del 5 per cento per l’acquisto di componenti e apparecchiature hardware;

·     demandano ad un decreto non regolamentare del Ministro dell’economia e delle finanze[138], l’individuazione delle categorie di beni e di servizi nonché la soglia al superamento della quale le amministrazioni pubbliche statali, centrali e periferiche, procedono alle relative acquisizioni attraverso strumenti di acquisto informatici propri ovvero messi a disposizione dal Ministero dell’economia e delle finanze (comma 158).

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano le norme.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 154

Deroga all’obbligo di avvalersi di  Consip

Le norme dispongono che l’obbligo di avvalersi degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A non si applica alle Amministrazioni dello Stato quando il contratto sia stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di prezzo degli strumenti di acquisto Consip S.p.A., salvo che non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza;

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera le norme in esame.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento approvato al Senato, in merito al comma 154, afferma che la disposizione esclude l’applicabilità del regime sanzionatorio previsto dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto  2012, n. 135, con rifermento ai contratti stipulati dalle  Amministrazioni statali ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e di  prezzo degli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A. e a condizione che tra l’amministrazione interessata e l’impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza. Da tale norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Nulla da osservare al riguardo

 

ARTICOLO 1, commi da 159 a 162

Soppressione dell’Autorità marittima dello Stretto di Messina

La norma dispone che l'Autorità marittima della navigazione dello Stretto  è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 159). Conseguentemente sono attribuiti alla Capitaneria di porto di Messina[139] le funzioni ed i compiti già affidati all'Autorità soppressa (comma 160).

Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è definito l’assetto funzionale e le modalità organizzative delle restanti articolazioni del Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera presenti nell’area di giurisdizione dell’autorità soppressa, nel rispetto dei criteri di efficienza, economicità e riduzione dei costi complessivi di funzionamento (comma 161).

E’ previsto che l’attuazione delle disposizioni descritte avviene con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 162).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma riduce le spese di funzionamento, attraverso l’efficientamento dei servizi e l’ottimizzazione delle risorse attualmente disponibili. Tale attività di razionalizzazione è suscettibile di dispiegare i suoi effetti anche con riferimento alla spesa futura. La soppressione dell’Autorità marittima dello Stretto ed il contestuale conferimento delle funzioni alla Direzione Marittima di Reggio Calabria determina, dunque, secondo la relazione tecnica, minori uscite.

In particolare la chiusura della sede che attualmente ospita la struttura amministrativa di supporto dell’Autorità Marittima dello Stretto determinerebbe  risparmi di spesa per circa 152 mila euro, come riepilogato nella tabella che segue, che, peraltro, andrebbero a compensare gli effetti derivanti dal ristoro di altre situazioni deficitarie e cogenti per le quali non si hanno disponibilità in bilancio.

 

PIANO DEI CONTI

Onere (anno n)

Onere (anno n +1)

minori uscite

Carta cancelleria e stampati

8.000,00

5.000,00

3.000,00

Materiali ed accessori

57.000,00

36.000,00

21.000,00

Manutenzione ordinaria

35.000,00

0

35.000,00

Utenze e canoni

155.000,00

98.000,00

57.000,00

Servizi ausiliari

62.000,00

30.000,00

32,000,00

Assicurazioni

2.700,00

0

2.700,00

Tasse ed imposte

1.500,00

0

1.500,00

totale

321.200,00

169.000,00

152.200,00

 

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che la soppressione del Servizio Amministrativo Logistico (S.A.L.) e di quello del locale Reparto supporto navale e la conseguente assegnazione dei rispettivi compiti  all’esistente S.A.L. della Direzione marittima di Reggio Calabria, determinerebbe un significativo vantaggio in termini di ottimizzazione della gestione della spesa da parte di un’unica struttura.

Infine, si ridurrebbero le spese di manutenzione che avrebbero dovuto essere sostenute per l’immobile attualmente occupato dall’Autorità Marittima nel caso in cui l’Autorità stessa avesse dovuto continuare ad utilizzarlo. La minore spese si assume non inferiore ai 140 mila euro.

La relazione tecnica ribadisce che, a causa del disimpegno delle funzioni attribuite, la Direzione marittima di Reggio Calabria impiegherà parte delle risorse umane e strumentali ubicate a Messina e già destinate alla soppressa autorità.

La riallocazione delle risorse umane eccedenti, derivanti dalla soppressione di dell’Autorità marittima dello stretto di Messina, presso altre sedi deficitarie sarà disposta attraverso soluzioni d’impiego mirate al contenimento della spesa relativa e senza oneri a carico dell’Amministrazione in misura eccedente le previsioni di bilancio correnti. A tal riguardo la relazione tecnica evidenzia che si prevede espressamente che l’attuazione delle norme in esame avvenga utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 163

Indennità di trasferimento per il personale delle Forze armate e di polizia

Legislazione vigente. L’articolo 1, comma 1 della legge n. 86/2001[140] stabilisce che al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento e al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

La norma inserisce il comma 1-bis nell’articolo 1 della legge 29 marzo 2001, n. 86,  stabilendo che l’indennità di trasferimento, nonché ogni altra indennità o rimborso previsti nei casi di trasferimento d’autorità, non competono al personale trasferito ad altra sede di servizio limitrofa a seguito della soppressione o dislocazione dei reparti o relative articolazioni.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina effetti di contenimento della spesa, verificabili solo a consuntivo.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni dal momento che i possibili risparmi associati alla norma in esame non sono stati scontati ai fini dei saldi di bilancio e di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 164

Contributi in favore della minoranza slovena

La norma riduce di complessivi 2,7 milioni di euro a decorrere dal 2013 le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 8 e 21 della legge n. 38/2001, relativi, rispettivamente, all'uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione e alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali nei territori in cui la minoranza slovena sia tradizionalmente presente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese in conto capitale

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

2,7

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, evidenzia che in relazione alle riduzioni disposte dalla norma in esame, è stata incrementata di complessivi 2,7 milioni di euro per gli anni 2013, 2014 e 2015 l'autorizzazione di spesa di Tabella C, di cui alla legge n. 38/2001, art. 16, co. 2, recante contributo alla regione Friuli Venezia Giulia per la tutela della minoranza slovena.

 

Al riguardo sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, commi 165

Deroga al limite per gli acquisti di mobili e arredi da parte della PA

Le norme dispongono che il limite di spesa per l’acquisto di mobili e arredi da parte di amministrazioni pubbliche, di cui al comma 141[141], non si applichi nel caso di investimenti connessi agli interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera le norme in esame.

La norma, introdotta al Senato, non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Al riguardo si è osservato che non è chiaro se, data l’ampiezza della deroga prevista dalla norma in esame, possano ritenersi ugualmente conseguibili i risparmi quantificati con riferimento al comma 141, pari a 5 mld annui per gli esercizi 2013 e 2014.

 

ARTICOLO 1 comma 166

Assunzione di personale presso la Consob

La norma autorizza la Consob ad avvalersi, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, delle facoltà previste dall’articolo 2, comma 4-duodecies del decreto legge n. 35/2005. Tali facoltà consentono l’inquadramento nei ruoli della Consob dei dipendenti, assunti con contratto a tempo determinato mediante apposito esame-colloquio. Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della precedente disposizione sono coperti i criteri e le procedure e con le risorse previste dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Tale ultima norma prevede che la CONSOB determini in ciascun anno l'ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottoposti alla sua vigilanza; nella determinazione delle predette contribuzioni la CONSOB adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi derivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna categoria di soggetti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive al comma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è volta a prevedere interventi da porre in essere da parte della Consob, nell'ambito dell'autonomia del proprio ordinamento, in sostituzione degli interventi previsti dall'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, che viene soppresso.

L'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 4-duodecies del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recita “L'esame-colloquio è svolto nei sei mesi precedenti la scadenza dei contratti dei dipendenti interessati”. L’esame è svolto per l’eventuale stabilizzazione di personale a tempo determinato individuato ai sensi dei periodi precedenti.

Non vi sarebbero, pertanto, secondo la relazione tecnica, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo è stata rilevata l’opportunità di valutare l’idoneità delle risorse indicate a far fronte agli oneri, di carattere certo e permanente, derivanti dalle disposizioni.

 

ARTICOLO 1, comma 167

Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile

La norma dispone che tra gli organismi esclusi dal procedimento di riordino, trasformazione o soppressione e messa in liquidazione, previsto dall’art. 12, comma 20, del DL n. 95/2012 per enti ed organismi pubblici statali nonché strutture pubbliche statali o partecipate, sia compreso anche l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulati rilievi in quanto per i componenti dell’organismo in questione viene esclusa la corresponsione di emolumenti o di indennità.

 

ARTICOLO 1, comma 168

Esclusione dell’Enasarco da disposizioni in materia di sostenibilità di bilanci e di dismissioni immobiliari

La norma[142] prevede che non si applichino all’ENASARCO le disposizioni di cui all’art. 24, comma 24 del DL n. 201/2011, in materia di interventi finalizzati al ripristino degli equilibri di bilancio e all’art. 3, comma 11-bis, del DL n. 95/2012, in materia di diritto di prelazione dei conduttori degli immobili.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo, premesso che alle disposizioni citate dalla norma non erano ascritti effetti finanziari, è stata comunque evidenziata l’esigenza di valutare i riflessi di carattere finanziario dell’esclusione dell’ente dall’applicazione delle disposizioni del D.L. 201/2011 finalizzate alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.

 

ARTICOLO 1, comma 169

Ricorso avverso l’inserimento nell’elenco delle pubbliche amministrazioni

La norma ammette ricorso alle Sezioni riunite della Corte dei conti, in speciale composizione, avverso gli atti di ricognizione delle amministrazioni pubbliche annualmente effettuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive al comma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni nel presupposto che la Corte dei conti possa svolgere le nuove funzioni attribuite mediante l’utilizzo delle risorse strumentali, umane e finanziarie già assegnate in base alla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 1, comma 170-171

Rifinanziamento dei Fondi multilaterali di sviluppo e del Fondo globale per l’ambiente

Le norme autorizzano la spesa di 295 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2022 per finanziare il contributo italiano alla ricostituzione delle risorse dei Fondi Multilaterali di Sviluppo e del Fondo Globale per l’Ambiente (comma 170).

Le norme di cui al comma 171 specificano che è parte della spesa complessiva la quota dei seguenti contributi dovuti dall’Italia ai Fondi multilaterali di sviluppo, relativamente alle ricostituzioni già concluse, non coperta dall’ art. 7 comma 2, del DL 201/2011:

a) International Development Association (IDA) – Banca Mondiale per euro 1.084.314.640 relativi alla quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione del fondo;

b) Fondo Globale per l’Ambiente (GEF) per euro 155.990.000 relativi alla quarta (GEF 4) e quinta (GEF 5) ricostituzione del fondo;

c) Fondo Africano di Sviluppo (AfDF) per euro 319.794.689 relativi alla undicesima (AfDF 11) e dodicesima ricostituzione (AfDF 12) del fondo;

d) Fondo Asiatico di Sviluppo (ADF) per euro 127.571.798 relativi alla nona (ADF 10) e alla decima ricostituzione (ADF 11) del fondo;

e) Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo per euro 58.000.000 relativi alla nona ricostituzione del fondo.

f) Fondo Speciale per lo Sviluppo della Banca per lo Sviluppo dei Caraibi per complessivi euro 4.753.000, relativi alla settima ricostituzione del fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

295

295

295

295

295

295

295

295

295

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che a fine 2012, gli impegni dell’Italia verso i FMS ammontano a circa 1.750 milioni di euro, di cui 1.090 milioni di euro come quote in arretrato; la parte rimanente (660 milioni di euro) è dovuta entro il 2016, ma, di fatto, le scadenze sono concentrate quasi interamente tra il 2013 e il 2014.

Per quanto riguarda le prossime ricostituzioni, si segnala che nel 2013 l’Italia parteciperà ai negoziati per la ricostituzione delle risorse dell’IDA (IDA 17) e del Fondo Africano di Sviluppo (AfDF 13), i due Fondi di maggiore volume e importanza strategica, per il carattere globale di IDA e per il focus su una Regione, l’Africa, per l’Italia prioritaria nel caso dell’AfDF. Nell’orizzonte temporale coperto dalla presente norma si possono, inoltre, ragionevolmente ipotizzare ulteriori ricostituzioni per IDA e AfDF, oltre che per gli altri Fondi (AsDF, SDF, IFAD, GEF), sia pur di minore entità, considerata la periodicità delle ricostituzioni. Gli importi previsti dalla presente norma, se depurati dalle somme necessarie a coprire gli ingenti arretrati, comportano stanziamenti annuali per i FMS inferiori, in valori nominali, alla media degli ultimi anni, senza creare spazio per aumenti di nuovi impegni. Si evidenzia a seguire la situazione degli impegni finanziari verso i citati fondi internazionali, che – grazie alla presente norma – saranno assolti sulla base di schemi di pagamenti annuali che permettono all’Italia di non essere più considerata in arretrato.

IDA

Resta tuttora da onorare parte degli impegni della quattordicesima (IDA 14), quindicesima (IDA 15) e sedicesima (IDA 16) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2005, 2007 e 2010. L’importo complessivo da saldare ammonta, a fine 2012, a 1.084 milioni di euro, di cui 671 milioni di euro in arretrato e la parte rimanente, 413 milioni di euro relativi a IDA 16, è dovuta entro il 2014.

AsDF

Sono da onorare parte degli impegni della nona (AsDF 10) e quelli della decima (AsDF 11) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2008 e 2012. L’importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 127,6 milioni di euro, di cui 59,6 milioni di euro in arretrato.

AfDF

Sono da onorare parte degli impegni dell’undicesima (AfDF 11) e quelli della dodicesima (AfDF 12) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2007 e 2010. L’importo complessivo ancora da saldare, a fine 2012, ammonta a 319,7 milioni di euro, di cui 247 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 72,7 milioni di euro sono dovuti nel 2013.

GEF

Sono da onorare parte degli impegni della quarta (GEF 4) e della quinta (GEF 5) ricostituzione, conclusesi rispettivamente nel 2006 e 2010. L’importo complessivo ancora da saldare ammonta a 156 milioni di euro, di cui 110 milioni di euro sono in arretrato e i rimanenti 46 milioni di euro sono dovuti entro il 2014.

IFAD

La presente norma consente di disporre delle risorse necessarie per confermare l'impegno annunciato nel febbraio 2012 nel corso della riunione annuale dell’IFAD, che ha visto la partecipazione del Presidente del Consiglio e del Ministro per la Cooperazione internazionale e l’Integrazione. In quell’occasione, l’Italia si è confermata secondo donatore, dopo gli Stati Uniti, annunciando un contributo di 58 milioni di euro, da versare in tre anni tra il 2013 e il 2015. Alla luce del fatto che l’Italia è paese ospite dell’IFAD, che è parte del Polo per l’agricoltura e la sicurezza alimentare delle Nazioni Unite con sede a Roma, poter disporre delle risorse per continuare a rivestire un ruolo importante nell’Istituzione è di particolare rilevanza.

SDF

In SDF 7, conclusa nel 2008, l’Italia si è impegnata a versare negli anni 2009-12 un contributo di 4,8 milioni di euro, interamente scaduti. Con l’approvazione della norma proposta, il versamento di quanto dovuto avverrebbe nel 2013.

Per quanto sopra esposto, con la disposizione in esame si intende erogare nel periodo 2013–2016, le rate dovute a IDA, AfDF, AsDF, GEF e SDF e IFAD per gli impegni assunti che complessivamente ammontano a 294,6 milioni di euro all’anno. A partire dal 2017, le somme autorizzate in bilancio saranno utilizzate sia per far fronte agli impegni già sottoscritti e sia per coprire gli impegni che l’Italia dovrà assumere nei prossimi anni nei confronti dei FMS.

Al riguardo, si rileva che – secondo quanto affermato dalla relazione tecnica - gli impegni dell’Italia verso i Fondi in esame ammontano a circa 1.750 milioni di euro, di cui: 1.090 milioni di euro, come quote in arretrato a fine 2012; 660 milioni di euro, da corrispondere entro il 2016 (con scadenze concentrate quasi interamente tra il 2013 e il 2014) sulla base di impegni già assunti dall’Italia. L’importo di 1.750 milioni costituisce pertanto sia la somma indicata dalla RT per i singoli Fondi a cui l’Italia partecipa sia il totale dei contributi elencati dal comma 2.

Ciò premesso, si osserva che né dalla relazione tecnica né dal testo del comma 171 è possibile desumere se e in quale misura la spesa di 1.750 sia stata parzialmente coperta dallo stanziamento previsto dal D.L. 201/2011 (stanziamento che ammonta a 87,6 milioni di euro nel 2012, 125,1 milioni nel 2013 e 121,7 milioni nel 2014). Da una parte, la RT sembrerebbe fare riferimento all’importo di 1.750 milioni come ad una somma ancora interamente da corrispondere ai Fondi destinatari. Dall’altra, il comma 171 afferma che è parte della spesa complessiva di cui al comma 1 non la contribuzione complessivamente dovuta dall’Italia ai Fondi (=1.750 mln. di euro) bensì la quota di tale contribuzione non coperta dall’articolo 7, comma 2, del D.L. 201/2011.

Sul punto sono stati richiesti chiarimenti, anche al fine di verificare la rispondenza dello stanziamento previsto dalle norme rispetto alle effettive esigenze finanziarie discendenti dagli impegni assunti dall’Italia.

 

ARTICOLO 1, commi 172 e 173

Contributo italiano alla Banca europea per gli investimenti

La norma autorizza la partecipazione dell’Italia all’aumento di capitale della Banca europea per gli investimenti (BEI) con un contributo totale pari ad euro 1.617.003.000 da versare in un’unica soluzione nell’anno 2013 (comma 172). A tale onere si provvede mediante versamento all’entrata del bilancio dello Stato, nell’anno 2013, di una corrispondente quota delle risorse disponibili sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". Conseguentemente con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e del territorio sono stabiliti i termini e le modalità attuative al fine di riprogrammare le restituzioni e i rimborsi delle imposte ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 173).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(comma 172)

1.617,00

 

 

1.617,00

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie.

Versamento all’entrata contabilità speciale 1778

(comma 173)

1.617,00

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti.

Riprogrammazione restituzioni e rimborsi

(comma 173)

 

 

 

1.617,00

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la sottoscrizione dell’aumento di capitale della BEI ed il versamento della quota di contribuzione sono autorizzati in proporzione alla quota azionaria detenuta (16,17 per cento).

Al fine di compensare gli effetti peggiorativi in termini di saldo netto da finanziare, è autorizzato il versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una corrispondente quota di risorse esistenti sulla contabilità speciale 1778 “Agenzia delle Entrate-Fondi di bilancio”.

La disposizione risulta, nel complesso, priva di effetti finanziari sui restanti saldi di finanza pubblica, atteso che i riflessi negativi sul fabbisogno derivanti dalla sottoscrizione dell’aumento di capitale della BEI sono compensati mediante la prevista riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte, ad un livello compatibile con le risorse disponibili a legislazione vigente al netto dei richiamati versamenti all’entrata dalla contabilità speciale 1778.

La RT afferma, infine, che non si rilevano effetti negativi in termini di indebitamento netto, tenuto conto che la spesa di cui si tratta riguarda l’acquisizione di attività finanziarie (partecipazione nel capitale di banche e fondi internazionali), iscritte nella categoria XXXI Si tratta della categoria relativa alle acquisizioni di attività finanziarie, inclusa, in uscita, tra le “partite finanziarie”.

 

 

Al riguardo è stato evidenziato che il testo e la relazione tecnica si limitano a prevedere - con finalità di compensazione – la riprogrammazione delle restituzioni e dei rimborsi delle imposte nell’ambito della contabilità speciale 1778. Premessa la necessità di escludere che questa copertura possa pregiudicare impegni di spesa di carattere vincolante, è stato rilevato che l’utilizzo di tali risorse presuppone uno slittamento di rimborsi e compensazioni di imposte, dovuti per il 2013, ad esercizi successivi. Sul punto sono stati chiesti chiarimenti circa i possibili effetti di spesa, di entità apprezzabile, in termini di maggiori interessi da riconoscere sulle medesime somme.

 

ARTICOLO 1, comma 174

Investment and technology Promotion Office (ITPO/UNIDO)

La norma autorizza la spesa di euro 600.000 a decorrere dal 2013, quale contributo all’Investment and technology promotion office[143] (ITPO/UNIDO) di Roma. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di cui alla legge n. 49/1987, destinati alla cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

(Contributo ITPO/UNIDO)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

Minori spese correnti

(Riduzione stanziamento

Legge  49/1987)

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

 

La relazione tecnica ricorda che l’Ufficio UNIDO-ITPO di Roma opera da anni per lo sviluppo di partenariati industriali tra le piccole e medie imprese dei PVS e le aziende italiane.

Le attività dell’ITPO hanno contribuito negli anni agli sforzi posti in essere dai Paesi in via di sviluppo finalizzati al conseguimento di uno sviluppo industriale sostenibile, attraverso l’attrazione di investimenti responsabili, in linea con gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio.

La RT specifica che la richiesta di assegnare all’Ufficio ITPO un contributo ex lege di 600 mila euro annui a decorrere dal 2013 trova giustificazione nell’esigenza di garantire la presenza in Italia di almeno un ufficio dell’UNIDO, assicurando ad esso la stabilità finanziaria attraverso la copertura delle spese di funzionamento annuali.

 

Al riguardo, essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa, non sono state formulate osservazioni, nel presupposto che la riduzione degli stanziamenti relativi alla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo non pregiudichi la realizzazione di programmi già avviati a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 1, commi 175-176 

Rete ferroviaria

Le norme autorizzano la spesa di 300 milioni di euro per l’anno 2013, per assicurare la continuità dei lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e RFI S.p.A (comma 175).

Viene altresì autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l’anno 2013 e di 50 milioni di euro annui per il biennio 2014-2015 per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale (comma 176).

Le norme specificano che tali risorse vengono destinate prioritariamente alle esigenze connesse alla prosecuzione dei lavori relativi ad opere in corso di realizzazione riguardanti progetti prioritari ricompresi nei corridoi europei TEN-T e inseriti nel programma delle infrastrutture strategiche[144].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(Manutenzione straordinaria, comma 3)

300

 

 

200

100

 

200

100

 

Maggiori spese in conto capitale (Lotti di opere già approvate, comma 4)

600

50

50

50

200

300

50

200

300

 

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, oltre a descrivere le norme, specifica, per quanto attiene al comma 176, che le risorse sono destinate prioritariamente alla prosecuzione delle opere da realizzare per lotti costruttivi, con particolare riferimento al Brennero II lotto.

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012[145], ha affermato che ha affermato che la differente rappresentazione è connessa alla circostanza che l’erogazione delle risorse viene disposta in base agli stati di avanzamento dei lavori.

Durante l’esame del provvedimento presso il Senato, il Governo ha altresì ribadito che una più intensa e veloce spendibilità è infatti stata considerata per le spese riguardanti i lavori di manutenzione straordinaria della rete ferroviaria (comma 175), in relazione alla necessità di ripristinare in tempi rapiodi la funzionalità della stessa. Un profilo di minore e più lenta spendibilità, viceversa, è stato attribuito alle spese per nuovi investimenti relativi alla rete ferroviaria (comma 176).

 

Al riguardo, si rileva che il prospetto riepilogativo, con riferimento al comma 176, evidenzia, per quanto riguarda l’esercizio 2013, un coefficiente di spendibilità molto basso (un dodicesimo) rispetto alle risorse stanziate (50 milioni in termini di fabbisogno e indebitamento a fronte di 600 milioni sul SNF), come confermato dal Governo durante l’esame parlamentare.

 

ARTICOLO 1, comma 177      

Stabilizzazione finanziaria della regione Campania

Normativa vigente. L’articolo 16, comma 5, del DL 83/2012 dispone che il Commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania, effettui una ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario e delle società capogruppo. Nei successivi 60 giorni, sulla base delle risultanze dello stato dei debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal disavanzo accertato e un piano dei pagamenti.

Il successivo comma 7 del medesimo articolo 16 dispone che, per un periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali delle stesse società. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto periodo di dodici mesi, esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile, fatti salvi gli accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato -, al fine di consentire lo svolgimento delle attività del Commissario ad acta per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali campane, dispongono la proroga del blocco delle azioni nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale fino al 31 dicembre 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 178

Disposizioni in materia di assistenza termale

La norma autorizza la spesa di 2 milioni di euro nel 2013 e 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, in favore del settore dell’assistenza termale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

2

4

4

2

4

4

2

4

4

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Nulla da osservare per i profili di quantificazione, dal momento che l’onere è limitato all’entità dell’autorizzazione di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 179

Contratto di programma con ANAS

Le norme autorizzano la spesa di 300 milioni di euro per il 2013, al fine di assicurare la prosecuzione dei lavori in corso e la continuità della manutenzione straordinaria della rete stradale inseriti nel contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  e ANAS S.p.A.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(Manutenzione straordinaria ANAS)

300

 

 

200

100

 

200

100

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 1, comma 180      

Convenzione tra Ministero delle infrastrutture ed ANAS

Normativa vigente. L’articolo 36, comma 6, del DL 98/2011, dispone che, entro il 31 dicembre 2011, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Anas s.p.a. predispongano lo schema di convenzione che, successivamente al 1° gennaio 2012, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (da istituire ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 36) sottoscrive con Anas s.p.a.

Il successivo comma 9 dispone altresì che alla riorganizzazione delle residue risorse di Anas s.p.a. nonché alla predisposizione del nuovo statuto della società si provveda con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze approvato entro il 1° gennaio 2012.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - prorogano al 30 giugno 2013 il termine per la predisposizione dello schema di convenzione disponendo altresì che questa sia sottoscritta direttamente tra il Ministero delle infrastrutture ed ANAS s.p.a.. Viene inoltre prorogato dal 1° gennaio 2012 al 30 marzo 2013 il termine di cui al citato comma 9 dell’art. 36 DL 98/2011 (riorganizzazione residue risorse e nuovo statuto ANAS)

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 181       

Strada statale Tirreno-adriatica

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - autorizzano la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al fine di garantire il miglioramento della viabilità e dei trasporti della strada statale 652 (Tirreno-adriatica).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

0,0

15,0

15,0

0,0

5,0

10,0

0,0

5,0

10,0

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento presentato al Senato, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, comma 182      

Dissesto idrogeologico nella regione Abruzzo

Le norme – introdotte dal Senato - autorizzano la concessione di un contributo straordinario di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 al fine di fronteggiare il grave dissesto idrogeologico della regione Abruzzo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

10,0

10,0

0,0

3,0

6,0

7,0

3,0

6,0

7,0

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato, oltre a descrivere le norme, afferma che, ai fini della copertura, si provvede con riduzione dell’autorizzazione di spesa, di cui al comma 1 dell'articolo 17-undecies del. DL 83/2012, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.

Si ricorda che l’articolo 17-undecies del DL 83/2012 istituisce un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per gli incentivi all’acquisto di veicoli, di cui all’articolo 17-decies del medesimo DL 83/2002.

Tale riduzione viene effettuata con il successivo comma 559.

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni.  Quanto alla norma con cui è stata assicurata la copertura (comma 559), si rinvia a quanto osservato nella relativa scheda.

 

ARTICOLO 1, comma 183      

Autostrade A24 e A25

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - dispongono che il Governo rinegozi, fatta salva la preventiva verifica della compatibilità in sede comunitaria, con la società concessionaria delle autostrade A24 e A25[146] le condizioni delle concessioni, anche al fine di evitare un incremento delle tariffe non sostenibile per l’utenza.

Ciò in considerazione della classificazione delle autostrade A24 e A25 quali opere strategiche e della conseguente esigenza di procedere: all'adeguamento delle stesse alla normativa vigente per l'adeguamento sismico e la messa in sicurezza dei viadotti; all'adeguamento degli impianti di sicurezza in galleria; all'adeguamento alla normativa in materia di impatto ambientale; allo svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria di dette autostrade; alla realizzazione di tutte le opere necessarie in conseguenza del sisma del 2009.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme.

 

Al riguardo, è stato rilevato che potrebbero sorgere profili di criticità in merito alla quota di investimenti necessari agli adeguamenti indicati dalle norme. In particolare - attesa la necessità di garantire la compatibilità delle infrastrutture in esame alla normativa vigente – non appaiono chiari gli effetti per la finanza pubblica qualora non fosse garantito il raggiungimento per il concessionario dell’equilibrio finanziario della gestione delle autostrade, in considerazione dell’impossibilità di coprire l’eventuale passivo mediante l’incremento delle tariffe all’utenza.

 

ARTICOLO 1, commi 184-186 

Autorizzazione di spesa per il sistema MOSE e finanziamento degli interventi per la salvaguardia di Venezia

Le norme, di cui al comma 184,  autorizzano la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2013, di 400 milioni di euro per l'anno 2014, di 305 milioni di euro per l'anno 2015 e di 400 milioni di euro per l'anno 2016, per la prosecuzione della realizzazione del sistema MOSE.

Si ricorda che le norme, nel testo originario – modificato durante l’esame alla Camera – autorizzavano la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2013 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. 

Il comma 185 destina una quota del 5 per cento delle risorse, a decorrere dall'anno 2014, ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treporti, al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 5 e 6 della L. 798/1984 inerenti una serie di opere infrastrutturali.

Il comma 186 autorizza altresì il trasferimento all'Autorità portuale di Venezia di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 95 milioni di euro per l'anno 2015, al fine di consentire il finanziamento delle attività finalizzate alla realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(MO.S.E.)

45

400

305

45

200

252,5

45

200

252,5

Maggiori spese in conto capitale

(Porto Venezia)

5

0

95

5

0

47,5

5

0

47,5

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, atteso che nel corso dell'esame alla Camera dei deputati gli stanziamenti, di cui al comma 184, inizialmente previsti per gli anni 2013 e 2015 sono stati oggetto di riduzione, per finanziare l'Autorità portuale di Venezia di cui al comma 186, non è chiaro se la predetta riduzione possa dar luogo in futuro a eventuali richieste di rifinanziamenti. Inoltre, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui al comma 186, al fine di verificare la congruità delle risorse stanziate in favore dell'Autorità portuale di Venezia per la realizzazione di una piattaforma d'altura ed escludere eventuali futuri oneri connessi al completamento dell'opera stessa, è stata rilevata la necessità di dati ed elementi circa la natura, le modalità di realizzazione dell'opera e l'entità complessiva dell'onere connesso al suo completamento.

Il Governo, nel corso dell’esame al Senato, ha affermato che l’autorizzazione di spesa in favore del MOSE non risulta comprimibile in relazione alle esigenze di completamento dell’opera e che era necessario l’originario stanziamento per fronteggiare le immediate occorrenze di pagamento connesse agli stati di avanzamento dei lavori. A tal fine, è stato prospettato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l’utilizzo di risorse rivenienti dalle revoche che saranno disposte ai sensi dell’articolo 32, comma 2 e seguenti, del DL 98/2011, relative a finanziamenti assegnati per la realizzazione di opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche.

 

ARTICOLO 1, commi 187-188 

Interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia

Le norme dispongono che, per consentire il finanziamento di interventi di competenza dei comuni di Venezia e Chioggia[147] anche con l’utilizzo delle risorse “Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico”[148], come opportunamente rinominato, si procede a garantire l’importo di euro 50 milioni a valere sulle risorse del predetto Fondo stanziate per il 2012. Tale assegnazione di una quota del Fondo dovrà avvenire mediante apposita deliberazione del CIPE.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme..

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni nel presupposto che, al fine di evitare una dequalificazione della spesa, la destinazione delle risorse riguardi interventi di parte capitale.

 

ARTICOLO 1, commi da 189 a 206

Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

La norma reca modifiche ed integrazioni al Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.lgs. n. 159/2011, nonché altre disposizioni in materia di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare le norme prevedono che:

·        in materia di gestione di beni sequestrati[149], i beni mobili[150] oggetto di sequestro possano esser affidati in custodia giudiziale agli organi di polizia, o all’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (di seguito, Agenzia), nonché ad altri organi dello Stato e soggetti pubblici, ovvero possano essere destinati alla vendita. I proventi derivanti dall’eventuale vendita affluiscono, al netto delle spese sostenute, al Fondo unico giustizia, per essere versati all’apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato e riassegnati, nella misura del 50 per cento, secondo le destinazioni, nei limiti e con le modalità indicate all’art. 2, comma 7, del DL n. 143/2008, e nella restante misura del 50 per cento allo stato di previsione della spesa del Ministero del’interno per le esigenze dell’Agenzia [comma 189, lett. b)].

L’art. 2, comma 7, del DL n.143/2008 (Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario[151]) prevede che con DPCM, vengano stabilite, le quote delle risorse intestate al Fondo unico giustizia, anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, fino ad una percentuale non superiore al 30 per cento relativamente alle sole risorse oggetto di sequestro penale o amministrativo. Tali risorse sono riassegnate:

a)           in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, fatta salva l’alimentazione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive[152] e del Fondo di rotazione per la solidarietà delle vittime dei reati di tipo mafioso[153];

b)           in misura non inferiore ad un terzo, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;

c)           all’entrata del bilancio dello Stato;

·        in relazione al regime fiscale[154] dei beni sequestrati, gli immobili siano esenti da imposte, tasse e tributi durante la vigenza dei provvedimento di sequestro e confisca, e comunque fino alla loro assegnazione o destinazione. In caso di revoca della confisca si provvede alla liquidazione delle  imposte, tasse e tributi, dovuti per il periodo di durata dell’amministrazione giudiziaria, in capo al soggetto cui i beni sono stati restituiti. Qualora sussista un interesse generale, l’Agenzia può richiedere, senza oneri, i provvedimenti in sanatoria, consentiti dalle vigenti disposizioni di legge delle opere realizzate sui beni immobili che siano stati oggetto di confisca definitiva [comma 189, lett. d), cpv. 3-bis e 3-ter];

·        la dotazione organica dell’Agenzia venga determinata in 30 unità complessive, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire con regolamento. Oltre a tale personale l’Agenzia può avvalersi di un contingente di personale pubblico militare e civile, entro il limite massimo di 100 unità, ripartite tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non. L’aliquota di personale militare non può eccedere il limite massimo di 15 unità, di cui 3 ufficiali di grado non superiore a colonnello o equiparato e 12 sottufficiali. Tale personale, fatta eccezione per quello della carriera prefettizia che può essere collocato fuori ruolo, viene posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità. Il suddetto personale conserva lo stato giuridico ed il trattamento economico fisso, continuativo e accessorio, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, con oneri a carico dell’amministrazione di appartenenza e successivo rimborso da parte dell’Agenzia all’amministrazione di appartenenza dei soli oneri relativi al trattamento accessorio [comma 189, lett. h), cpv. Art. 113-bis), nn. 1-3)].

L’art. 117, comma 2, del D.lgs. n. 159/2011 – nel testo vigente - prevede che nella fase di prima applicazione delle disposizioni del decreto legislativo, la dotazione organica dell’Agenzia è determinata, con provvedimento del Direttore, in 30 unità, ripartite tra le varie qualifiche, ivi comprese quelle dirigenziali. Il personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni è assegnato all'Agenzia, anche in posizione di comando o di distacco, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico in godimento con oneri a carico dell'amministrazione di appartenenza. il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione organica, è autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato;

·        lo stanziamento di 4,2 milioni di euro a decorrere dal 2011, disposto dall’art. 118 del D.lgs. n. 159/2011, per la  copertura degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Agenzia, venga integrato di 1,272 milioni di euro a decorrere dal 2013 (per uno stanziamento complessivo a decorrere dal medesimo esercizio pari a 5,472 milioni di euro), a valere di una corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 3, comma 151, della legge n. 350/2003 [comma 189, lett. l)].

L’art. 3, comma 151, della legge n. 350/2003, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, a decorrere dall'anno 2004, di 100 milioni di euro.

·        il personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l’Agenzia in posizione di comando, di distacco o di fuori ruolo, possa, entro la data del 30 settembre 2013, presentare domanda di inquadramento nei ruoli della medesima Agenzia nell’ambito della summenzionata dotazione organica. Le misure di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 2, del DL n. 95/2012, non trovano applicazione nei confronti dell’Agenzia (commi 191 e 192).

Vengono, infine, dettate ulteriori disposizioni in materia di gestione e assegnazione dei beni sequestrati o confiscati (commi 193 -206).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori entrate correnti.

Funzionamento Agenzia beni sequestrati e confiscati

(comma 189)

1,272

1,272

1,272

1,272

1,272

1,272

1,272

1,272

1,272

Minori spese correnti.

Fondo esigenze correnti Interno - art. 3, c. 151, legge n. 350/2003

(comma 189)

1,272

1,272

1,272

1,272

1,272

1,272

1,272

1,272

1,272

Il prospetto riepilogativo indica importi pari a 1,274, laddove il testo della legge, quello del maxi emendamento e della relativa relazione tecnica, indicano 1,272.

 

La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, le disposizioni destinate a snellire le procedure di gestione e assegnazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata non determinano nuovi oneri.

 

Con specifico riferimento ai commi 191 e 192[155], la RT precisa che, coerentemente con il potenziamento organico dell’Agenzia, le disposizioni stabiliscono una deroga ai limiti delle assunzioni introdotte dall’art. 2 del DL n. 95/2012 e riaprono  i termini per richiedere, da parte del personale proveniente da altre Amministrazioni, il transito nei ruoli dell’Agenzia.

 

La RT evidenzia, altresì, che il comma 189, lett. h)[156] prevede nuovi oneri a carico della finanza pubblica, laddove introduce nel D. lgs. n. 159/2011 il nuovo art. 113-bis. Con questa novella, viene infatti contemplato il potenziamento delle risorse umane a disposizione dell’Agenzia, con modalità che comunque tendono a limitarne gli impatti di spesa. Viene, infatti, previsto che la dotazione organica rimanga sugli attuali livelli, stabilendo però che l’Agenzia possa avvalersi di un ulteriore contingente di altre 100 unità formato da personale, in comando o distacco che conserva il trattamento fisso, continuativo e accessorio delle amministrazioni di provenienza.

La norma precisa che le Amministrazioni di provenienza continuano ad erogare ai rispettivi dipendenti il trattamento fisso e continuativo, mentre l’Agenzia provvede, con proprie risorse, a corrispondere il trattamento accessorio.

Complessivamente i nuovi oneri per il suddetto trattamento accessorio sono pari, come dettagliatamente specificato nella Tabella allegata al testo della RT - alla quale si rinvia per i maggiori approfondimenti[157] - a 1,272 milioni di euro, aggiungendosi alle somme già stanziate dall’art. 118 del D. lgs. n. 159/2011.

 

La lettera l del comma 189[158], lettera m) del comma 129-bis prevede, quindi, la copertura finanziaria per i nuovi impegni di spesa sopra descritti stabilendo che ad essi si fa fronte, a decorrere dall’anno 2013, mediante la corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa recata dall’articolo 3, comma 151, della legge n. 350/2003.

 

Al riguardo, con riferimento alla norma [comma 189, lett. h), cpv. Art. 113-bis), nn. 1-3)] che prevede che il personale della carriera prefettizia - ai fini del suo impiego presso l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata - sia collocato fuori ruolo, è stata evidenziata la possibilità che dalla disposizione possano derivare effetti onerosi connessi alla eventuale creazione di posizioni soprannumerarie; ciò in quanto che la norma non prevede l’indisponibilità presso l’amministrazione d’origine, dei corrispondenti posti in fuori ruolo. Non sono state formulate osservazioni con riguardo alle altre disposizioni in esame, stante il loro carattere ordinamentale ed essendo le stesse finalizzate al conseguimento di uno snellimento delle procedure di gestione ed assegnazione dei beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.

 

ARTICOLO 1, comma 207

Deroga per il 2013 alle sanzioni relative al patto di stabilità interno per alcuni comuni

La norma[159] prevede che, in via straordinaria, per l'anno 2013, per i comuni di Venezia e Chioggia che attestino di non aver raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno per il 2012 a causa della mancata erogazione nell’esercizio 2012 dei contributi pluriennali spettanti sulla base della legislazione vigente[160], la sanzione di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sia ridefinita.

In particolare è limitato al 5 per cento delle entrate correnti registrate nell'ultimo consuntivo l’importo massimo da versare all’entrata dello Stato a valere sul fondo sperimentale di riequilibrio, salvo l’obbligo di versamento delle somme eventualmente incapienti[161], e non si applica il divieto di assunzioni.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La disposizione non risulta corredata di relazione tecnica.

 

Nulla da osservare sotto il profilo della quantificazione degli effetti finanziari, dal momento che il gettito delle sanzioni è destinato alla riduzione della manovra a carico degli enti rispettosi del patto del medesimo comparto. Si segnala peraltro che il riferimento al Fondo sperimentale di riequilibrio non risulta corretto a seguito della soppressione del fondo stesso.

 

ARTICOLO 1, comma 208      

Finanziamento Torino-Lione

Le norme autorizzano la spesa di 60 milioni di euro per l'anno 2013, di 100 milioni di euro per l'anno 2014, di 680 milioni di euro per l'anno 2015 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2029.

 

Il prospetto riepilogativo  riferito al testo originario ascriveva alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(Ferrovia Torino-Lione)

 

60

100

530

20

150

400

20

150

400

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo definitivo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

(Ferrovia Torino-Lione)

 

60

100

680

20

140

550

20

140

550

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012[162], ha affermato che l’eccedenza di risorse erogate dal testo rispetto ai valori riportati nel prospetto riepilogativo riferito al disegno di legge originario, era imputabile a un refuso.

Al riguardo, si rileva che il prospetto riepilogativo evidenzia complessivamente per gli anni 2013 e 2014 criteri di spendibilità esattamente coincidenti con le risorse erogate (160 milioni complessivi in termini di fabbisogno e indebitamento a fronte dei 160 milioni previsti sul SNF).

 

ARTICOLO 1, commi 209-210

Sistema digitale radiomobile integrato Te.T.Ra.

La norma prevede il completamento del sistema digitale radiomobile standard tra i corpi di Polizia ad ordinamento civile e militare (sistema denominato Te.T.Ra) e a tal fine prevede che il Ministro dell’interno predisponga un programma pluriennale straordinario. Per l’attuazione del programma, l’Amministrazione può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per le finalità di cui al presente comma viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2013, e di 50 milioni di euro per il 2014 (comma 209).

Si evidenzia che nel corso dell’esame dell’AS 3533 (DDL di conversione del DL n. 179/2012) una proposta emendativa di contenuto sostanzialmente analogo al comma 209 in esame, prevedeva che, al fine del completamento del sistema Te.T.Ra. il Ministro dell’Interno predisponesse un programma decennale straordinario, e fosse autorizzato ad assumere impegni pluriennali corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori. Per l’attuazione di tale disposizione veniva autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2013, di 150 milioni di euro per gli anni 2014 e 2015, di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 e di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023. La proposta in riferimento è stata espunta dal testo approvato in via definita dopo essere stato verificato negativamente dal dipartimento della Ragioneria generale dello Stato nella Relazione tecnica annessa al maxiemendamento approvato al Senato.

Viene disposta, inoltre, l’istituzione presso il Ministero dell’interno, della Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra. La Commissione – cui è affidato il compito di formulare pareri sullo schema del programma medesimo - è presieduta dal Direttore centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale del Dipartimento della pubblica sicurezza, ed è composta: dal Direttore dell’ufficio per il coordinamento e la pianificazione, da un rappresentante, rispettivamente, della Polizia di Stato, del Comando generale dell’Arma dei carabinieri, del Comando generale della Guardia di finanza, del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, nonché da un dirigente della Ragioneria generale dello Stato. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario designato dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza. Per i componenti della Commissione non sono corrisposti compensi. La Commissione, senza oneri per la finanza pubblica, può formulare richiesta di specifici pareri anche a soggetti estranei all’Amministrazione dello Stato, che abbiano particolare competenza tecnica. I contratti e le convenzioni inerenti all’attuazione del programma sono stipulati dal Capo della polizia - Direttore generale della pubblica  sicurezza, o da un suo delegato, acquisito il parere della summenzionata Commissione (comma 210).

Si evidenzia che l’art. 33, comma 7-bis, del DL n. 179/2012 (ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), introdotto dalla legge di conversione (legge n. 221/2012) del medesimo decreto reca una norma di contenuto identico al comma 210 in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema digitale radiomobile integrato Te.T.Ra.

10,0

50,0

0,0

10,0

50,0

0,0

10,0

50,0

0,0

 

La relazione tecnica conferma che la norma autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2013 e 50 milioni di euro per l’anno 2014, per la predisposizione da parte del Ministero dell’interno di  un programma straordinario di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra. necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato. Specifica che per l’attuazione del programma, l’Amministrazione può assumere, nei limiti delle risorse disponibili, impegni pluriennali, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui contratti dai fornitori.

 

Al riguardo è stato evidenziato che la disposizione di cui al comma 209 è sostanzialmente riproduttiva del contenuto di una proposta emendativa, formulata nel corso della conversione del DL n. 179/2012, non confluita nel testo convertito in legge in quanto non verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato[163]. Sul punto la RGS, ha rilevato, infatti, che la disposizione prevedendo un’autorizzazione a contrarre mutuo, senza prevedere adeguate compensazioni, comportava effetti finanziari in termini di indebitamento netto, precisando, inoltre, che l’operazione di contrazione di mutui con rate di ammortamento a carico del bilancio dello Stato sarebbe stata riclassificata come debito pubblico e il netto ricavato avrebbe impattato sui saldi di finanza pubblica.

Ciò premesso, è stata richiesta una valutazione del Governo in merito alla portata innovativa della disposizione di cui al comma 210, che nella parte disciplinante la Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma Te.T.Ra. è riproduttiva di una norma già in vigore.

Si tratta dell’art. 33, comma 7-bis, del DL n. 179/2012, introdotto dalla legge di conversione (legge n. 221/2012) del medesimo decreto.

 

ARTICOLO 1, comma 211       

Piattaforma logistica nazionale

Normativa vigente. L’articolo 61-bis, comma 4, del DL 1/2012 dispone che la società UIRNet SpA sia soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale. La società UIRNet, società per azioni degli Interporti, è stata costituita nel settembre 2005 per la progettazione, la realizzazione e l'esercizio di un sistema che permetta la interconnessione dei nodi di interscambio modale (interporti) e per le attività nell'ambito della Sicurezza, da svolgere all'interno delle strutture logistiche intermodali di I livello. Tra i soci di UIRNet S.p.A. vi sono le società italiane degli interporti, alcune società operanti nei settori trasporti e telecomunicazioni quali Telespazio S.p.A., Autostrade per l'Italia S.p.A, Telecom Italia S.p.A. Selex Elsag S.p.A, Fondazione Slala, nonché associazioni di categoria e sindacali del settore.

 

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - dispongono che il soggetto attuatore - di cui all'articolo 61-bis, del DL 1/2012 - debba provvedere al completamento della Piattaforma Logistica Nazionale, anche nell'ambito dell' Agenda Digitale Italiana, e alla relativa gestione come sistema di rete infrastrutturale aperto a cui si collegano le piattaforme ITS locali, autonomamente sviluppate e all'uopo rese compatibili, di proprietà o in uso ai nodi logistici, porti, centri merci e piastre logistiche. Le autorità portuali possono acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale del soggetto attuatore dovrà essere detenuta da Interporti e autorità portuali. Considerata la portata strategica per il Paese della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale, la stessa è inserita nel programma delle infrastrutture strategiche[164].

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme.

                                  

Al riguardo, per quanto attiene alla possibilità per le autorità portuali di acquisire una partecipazione diretta al capitale del soggetto attuatore, non sono state formulate osservazioni nel presupposto che ai conferimenti si provveda solo compatibilmente con l’equilibrio dei bilanci delle suddette autorità, e in presenza delle condizioni richieste dal sistema di contabilità europea per escludere effetti sul saldo di indebitamento netto.

Relativamente all’inserimento della Piattaforma per la gestione della Rete logistica nazionale nel programma delle infrastrutture strategiche, si rileva infine che tale previsione potrebbe determinare, in sede di programmazione delle risorse da destinare agli interventi strategici, maggiori oneri a carico della finanza pubblica qualora non si provvedesse al contestuale definanziamento di opere già inserite nel suddetto programma.

 

ARTICOLO 1, comma 212      

Pedemontana piemontese

Le norme assegnano un contributo di 80 milioni di euro alla regione Piemonte, per l'anno 2015, per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana piemontese".

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

0,0

0,0

80,0

0,0

0,0

60,0

0,0

0,0

60,0

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, è stato rilevato che i vincoli imposti alla spesa delle regioni dal patto di stabilità interno potrebbero impedire ulteriori incrementi di spesa a fronte della disponibilità di cassa.

 

ARTICOLO 1, comma 213

Fondo sviluppo e coesione per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con Stretto di Messina S.p.A.

Le norme assegnano al Fondo per lo sviluppo e la coesione una dotazione finanziaria aggiuntiva di 250 milioni di euro per l'anno 2013 da destinare alla ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina Spa. Ulteriori risorse fino alla concorrenza di 50 milioni di euro sono destinate alla medesima finalità a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche relative a finanziamenti per la realizzazione di opere infrastrutturali comprese nel Programma delle infrastrutture strategiche, di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4, del DL 98/2011.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

Ridefinizione rapporti con Stretto di Messina SPA

 

250

0

0

250

0

0

250

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

Il Governo, con Nota del 31 ottobre 2012[165], riferendosi al rischio di riclassificazione in sede europea delle operazioni in esame, ha affermato che gli oneri in questione derivano da contenziosi cui, di regola, si fa fronte nell’ambito delle risorse destinate alla realizzazione dell’opera, quindi con risorse di conto capitale. Inoltre, occorre considerare che le somme indicate dalla norma in esame sarebbero utilizzate per la soluzione di criticità progettuali, realizzative e contrattuali relative a opere pubbliche di interesse nazionale, finalizzate quindi a spese di investimento. Detti oneri sono quantificati in base alle stime effettuate dalle amministrazioni competenti. Pertanto, il Governo ha confermato di ritenere che lo stanziamento in esame sia sufficiente a chiudere le vertenze in essere.

Al riguardo, si è rilevata l’opportunità di chiarimenti riguardo alla destinazione per la medesima finalità di 50 milioni di euro a valere sulle risorse rivenienti dalle revoche di cui all'articolo 32, commi 2, 3 e 4 del DL 98/2011 (che disciplina i criteri e la procedura per la revoca di finanziamenti destinati alle infrastrutture strategiche assegnati dal CIPE). Si ricorda che alla citata norma non furono ascritti effetti finanziari e che la relativa RT affermava che il CIPE avrebbe provveduto ad assegnare le risorse revocate, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica e ferme restando le procedure vigenti in materia di autorizzazione alla contrazione di mutui a valere sulle stesse. Sul punto si segnalano i seguenti profili di criticità: 

·         la disponibilità delle succitate risorse;

·         la possibilità di destinarle allo scopo senza pregiudizio di altre finalità previste a legislazione vigente;

·         l'utilizzo delle medesime compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica;

·         le modalità con cui tali risorse potranno essere utilizzate.

 

ARTICOLO 1, commi da 214 a 216

Disposizioni in materia di Expo 2015

La norma[166] dispone che, in considerazione dell'eccezionale rilevanza dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente[167], il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili[168] del proprio stato di previsione, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La norma dispone inoltre che, al fine della realizzazione delle opere di cui all'Allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008, la Società Expò si possa avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006[169], mediante apposita convenzione che preveda il mero rimborso delle relative spese a carico della Società e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La norma autorizza infine la Società Expo 2015 ad utilizzare le economie di gara nell'ambito del programma delle opere di cui la Società è soggetto attuatore, in relazione a particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle stesse opere, al fine di accelerare i tempi di esecuzione, fermo restando il tetto complessivo di spesa di cui all'allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 214-bis  prevede che, stante l’eccezionalità dell’evento Expo 2015 la cui attuazione costituisce impegno internazionale per il nostro Paese e tenuto conto del periodo limitato di tempo di realizzazione delle opere relative,  le riduzioni lineari disposte in attuazione dell’articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010 non  si applichino alle risorse già destinate a legislazione vigente a permettere il rispetto degli impegni internazionali assunti. Alla relativa compensazione si provvede con corrispondente riduzione delle altre spese rimodulabili del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il comma 215-ter è volto ad utilizzare le professionalità esistenti presso la struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006 che hanno operato in relazione alla realizzazione delle opere per l’evento sportivo a supporto della società EXPO per le attività che deve svolgere connesse alla realizzazione delle opere riguardanti l’evento del 2015.

Dati i tempi stretti di realizzazione delle opere e l’accavallarsi di numerosi appalti e cantieri in corso, anche correlati alla realizzazione dei Padiglioni, la disposizione è volta ad favorire l’attività di EXPO con costi minimi correlati al rimborso spese della struttura che fornirà il supporto e che presenta esperienza  e professionalità adeguate.

Questa norma agevolerebbe l’utilizzo della struttura commissariale esistente e comporterebbe risparmi per EXPO rispetto alle nuove assunzioni o a consulenti esterni.

Il comma 216-quater è volto ad autorizzare la società EXPO 2015  ad utilizzare le economie di gara nell’ambito del piano industriale della società per maggiori esigenze connesse alla realizzazione delle opere di cui all’allegato 1 del DPCM 22 ottobre 2008. Resta  fermo il tetto complessivo di spesa previsto dal predetto allegato nel rispetto degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati, pertanto senza aggravi sulla finanza pubblica.

 

Al riguardo si è evidenziata l’opportunità di acquisire un’indicazione quantitativa delle risorse rispetto alle quali è revocato il taglio alla Società Expo 2015, anche al fine di acquisire conferma della capienza e dell’effettiva praticabilità della compensazione posta a carico di altre spese rimodulabili del bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

 

ARTICOLO 1, commi 217-222

Sistema telematico centrale della nautica da diporto

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - istituiscono, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, il Sistema telematico centrale della nautica da diporto. Il Sistema include l'archivio telematico centrale, contenente informazioni di carattere tecnico, giuridico, amministrativo e di conservatoria riguardanti le navi e le imbarcazioni da diporto, nonché lo sportello telematico del diportista (comma 217).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  è titolare del sistema e del relativo trattamento dei dati (comma 218).

Con regolamento sono stabilite le modalità per l'attuazione del Sistema, includendo il trasferimento dei dati dai registri cartacei all'archivio telematico a cura degli uffici marittimi e della motorizzazione civile, della conservazione della documentazione, dell'elaborazione e fornitura dei dati delle unità iscritte, delle modalità per la pubblicità degli atti anche ai fini antifrode, nonché dei tempi di attuazione delle nuove procedure (comma 219).

Nell'ambito del Sistema di cui al comma 217, è parimenti istituito lo sportello telematico del diportista, allo scopo di semplificare il regime amministrativo concernente l'iscrizione e l'abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto. Il sopra citato regolamento disciplina il funzionamento dello sportello, con particolare riguardo alle modalità di iscrizione e cancellazione, al rilascio della licenza di navigazione e all’attribuzione delle sigle di individuazione, nonché alle procedure di trasmissione dei dati all'archivio telematico centrale. Le tariffe a titolo di corrispettivo, stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia, affluiscono su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate su specifico capitolo di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino all'integrale attuazione delle nuove procedure, continua ad applicarsi la normativa vigente (220 e 221).

Dall'attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica Le amministrazioni interessate provvedono all'esecuzione di compiti loro affidati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente  (222).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme.

 

Al riguardo, non appare chiara la compatibilità delle norme in esame con le previsioni introdotte con il comma 222, recante la clausola di invarianza finanziaria. L’istituzione del Sistema, composto dall’archivio telematico e dallo sportello telematico del diportista, sembra infatti suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri - sia sotto il profilo degli investimenti necessari alla sua realizzazione sia sotto il profilo delle risorse umane e finanziarie da destinare alla gestione - con particolare riferimento alla sua alimentazione ed implementazione.

Non appare altresì chiara la specifica destinazione dei proventi derivanti dalle tariffe, di cui al comma 220, atteso che le norme non specificano tale finalizzazione.

 

ARTICOLO 1, comma 223, lettera a)

Utilizzo di pneumatici invernali

La norma – introdotta durante l’esame al Senato – sopprime l’obbligo di utilizzo esclusivo di pneumatici invernali in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensità, di cui all’articolo 8, comma 9-quater, del DL 179/2012.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 223, lettera b)

Sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS)

La norma sopprime l’articolo 34, comma 40, del DL 179/2012, recante l’obbligo dell’offerta su tutti i veicoli di nuova immatricolazione a due o tre ruote e di cilindrata pari o superiore a 125 centimetri cubi, tra le dotazioni opzionali a disposizione dell’acquirente, di sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), atti ad evitare il bloccaggio delle ruote durante la frenata.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento presentato al Senato non considera le norme.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per i profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 224      

Fondo di sviluppo e  coesione della regione Sicilia

Le norme dispongono che, al fine del conseguimento di risparmi di spesa, le somme residue relative alla quota regionale del Fondo di sviluppo e  coesione 2007-2013, per un importo di 35 milioni di euro anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili, di cui all'articolo 12 del DL 79/1968.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento non considera le norme.

 

Al riguardo, non appare chiaro se l’utilizzo delle risorse in esame sia compatibile con l’andamento tendenziale dei saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 1, comma 225

Contributo per la ricostruzione in Belice

Le norme[170] dispongono che, per le finalità legate alla ricostruzione delle zone del Belice, distrutte dal terremoto del gennaio 1968, anche al fine di definire i contenziosi in atto, sia attribuito ai comuni interessati un contributo di 10 mln di euro per il 2013. Il riparto del contributo tra i comuni, nei limiti dello stanziamento previsto, è definito sulla base di parametri fissati in un vigente decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento ascrive alla norma i seguenti effetti finanziari:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

10

 

 

10

 

 

10

 

 

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento si limita a richiamare il contenuto della disposizione.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni in quanto l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, comma 226      

Attuazione di accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino

Le norme autorizzano la spesa di 5 milioni di euro per l’anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015 al fine di consentire l’attuazione degli accordi internazionali in materia di politiche per l’ambiente marino, di cui al D. Lgs. 190/2010.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto corrente

 

5,0

10,0

 

5,0

10,0

 

5,0

10,0

 

La relazione tecnica riferita al testo originario specifica che l’autorizzazione di spesa concerne il rifinanziamento di oneri correlati all’art. 11 del D.Lgs. 190/2010 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino), per l’attuazione di programmi di monitoraggio, definiti a livello comunitario, coordinati per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine.

L’articolo 11 del D.Lgs. 190/2010 dispone – tra l’altro - che il Ministero dell’ambiente definisca programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello stato ambientale delle acque marine. L'elaborazione e l'avvio dei programmi di monitoraggio sono effettuati entro il 15 luglio 2014. Il Ministero dell'ambiente comunica alla Commissione europea i programmi di monitoraggio di cui al comma 1 entro il 15 ottobre 2014.

 

Al riguardo, si rileva che l’autorizzazione di spesa in esame finanzia l’attuazione di accordi in ambito comunitario in materia di politiche per l’ambiente marino. In proposito, non appare chiaro se le somme stanziate siano congrue rispetto all’adempimento degli obblighi sottoscritti a livello comunitario. Qualora detti obblighi fossero in parte disattesi, infatti, potrebbe verificarsi per l’Italia l’apertura di procedure di infrazione nei suoi confronti.

 

ARTICOLO 1, comma 227

Sviluppo della filiera della Pesca

La norma autorizza la spesa di euro 400.000 per il 2013, per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca, di cui all’art. 5, del D.lgs. 226/2001.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sviluppo della filiera della Pesca

0,4

0,0

0,0

0,2

0,2

0,0

0,2

0,2

0,0

 

La relazione tecnica ricorda che la disposizione autorizza una spesa di 400.000 euro per l’anno 2013 per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca tra il Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali e le Associazioni di categoria o Consorzi dalle stesse istituiti, per favorire l’ampliamento del campo di operatività, prevedendo l’assistenza tecnica alle imprese di pesca con l’obiettivo di rilancio e sviluppo del comparto in linea con le finalità della politica comune della pesca.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo il maggior onere limitato all’entità dell’autorizzazione di spesa.

ARTICOLO 1, comma 228

Incremento risorse del Fondo di rotazione per gli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario

La norma, contenuta nel testo iniziale e non oggetto di modifiche, incrementa per un importo di 130 milioni di euro per l’anno 2013, il Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta all’articolo 243-bis del Testo unico sull’ordinamento degli enti locali ai sensi del decreto-legge n.174 del 2012

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

130

 

 

130

 

 

130

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

.

ARTICOLO 1, comma 229

Misure di sostegno del reddito nel settore della pesca

La norma dispone che, nell’ambito delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione destinate nel 2013 al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, una somma pari a 30 milioni di euro sia destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che disciplina l’utilizzo di risorse già previste a normativa vigente.

 

Al riguardo, si rileva che la disposizione non autorizza una nuova spesa, ma si limita ad indicare una finalizzazione, nell’ambito di risorse già autorizzate. Non sono state quindi formulate osservazioni nel presupposto che tale finalizzazione sia compatibile con le altre già previste a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 1, comma 230

Misure in materia di piano di stabilizzazione finanziaria per le regioni

La norma[171] prevede che, al fine di agevolare la rimozione degli squilibri finanziari delle regioni che adottano, o abbiano adottato, il piano di stabilizzazione finanziaria, ai sensi dell'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sia istituito un Fondo di rotazione, con una dotazione di 50 milioni di euro, denominato "Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario", finalizzato a concedere anticipazioni di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati, nonché per il concorso al sostegno degli oneri derivanti dall'attuazione del citato piano di stabilizzazione finanziaria. La durata del Fondo sembra riferirsi al solo esercizio 2013, secondo quanto si deduce dalla disposizione di copertura finanziaria, in base alla quale al relativo onere si provvede attraverso la corrispondente riduzione della dotazione del fondo di rotazione degli enti locali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 174/2012. 

Si ricorda che la dotazione di tale fondo in base al citato art. 4, comma 1, è determinata in 90 milioni per il 2013.

Il piano di stabilizzazione finanziaria è completato entro il 30 giugno 2016, per le regioni che abbiano già adottato il medesimo piano, ed entro quattro o cinque anni dalla relativa adozione per le altre regioni.

 

Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento non considera la norma in esame.

 

La relazione tecnica afferma che il fondo istituito dalla norma in esame viene dotato della somma di 50 milioni di euro per l’anno 2013, che trova copertura attraverso la corrispondente riduzione della dotazione del fondo di rotazione degli enti locali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 174/2012.

Al riguardo non sono state formulate osservazioni per i profili di quantificazione. Si segnala peraltro che per una maggiore trasparenza risulterebbe utile una separata indicazione dell’effetto di minore spesa derivante dalla disposizione di copertura (a carico del fondo di rotazione degli enti locali di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto legge n. 174/2012) e di quello di maggiore spesa derivante dall’istituzione del fondo di rotazione in favore delle regioni.

 

ARTICOLO 1, commi da 231 a 237

Estensione della platea di lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica e blocco della perequazione automatica

Normativa vigente: l’articolo 24 del DL 201/2011 ha riformato i requisiti di accesso alla pensione e il regime dei trattamenti previdenziali.  Il comma 14 ha tuttavia previsto l’applicazione della previgente normativa in materia di requisiti di accesso al pensionamento e di decorrenze per alcune categorie di soggetti specificamente indicate dal testo. Il comma 15 ha demandato ad apposito decreto ministeriale le modalità di attuazione del comma 14, compresa la determinazione del limite massimo numerico dei soggetti interessati alla concessione del beneficio, nel limite delle seguenti risorse: 240 milioni per il 2013, 630 milioni per il 2014, 1.040 milioni per il 2015, 1.220 milioni per il 2016, 1.030 milioni per il 2017, 610 milioni per il 2018 e 300 milioni per il 2019.

Successivamente, l’articolo 6, comma 2-septies, del DL 216/2011 ha esteso ad un’ulteriore categoria di lavoratori l’applicazione dei requisiti pensionistici previgenti al DL 201/2011. Il relativo onere è stato  stabilito in 5 milioni di euro annui nel 2013 e nel 2014.

Pertanto le maggiori spese complessivamente derivanti dalle predette norme del DL 201/2011 e del DL 216/2011 risultano essere le seguenti:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

DL 201/2011

Art. 24 cc.14-51

DL 216/2011

Art. 6 c. 2-septies

 

245

 

635

 

1.040

 

1.220

 

1.030

 

610

 

300

Da ultimo, l’articolo 22 del DL 95/2011 ha ulteriormente esteso la platea dei soggetti ai quali è consentita l’applicazione delle norme vigenti prima dell’entrata in vigore del DL 201/2011. La relazione tecnica ha così quantificato le maggiori spese pensionistiche derivanti dalla norma in termini di indebitamento netto e saldo netto da finanziare:

(milioni di euro)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

DL 95/2012

Art. 22

 

 

190

 

590

 

1.050

 

1.180

 

840

 

255

 

35

Secondo i dati contenuti nelle relazioni tecniche riferite ai tre decreti-legge richiamati, gli interessati alla predetta disciplina sono pari a 120.000 soggetti.

Le norme dispongono l’applicazione della previgente normativa pensionistica, con riferimento sia ai requisiti sia alla decorrenza dei trattamenti, ad un’ulteriore platea di lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011[172] (comma 231).

Si tratta, in particolare:

­         di lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012 e collocati in mobilità, ordinaria o in deroga a seguito di accordi anche non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, che perfezionino i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità e, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2014;

­         di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011, ancorché abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, da cui abbiano conseguito, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro, e che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011;

­         di lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali o di accordi collettivi di incentivo all’esodo stipulati entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto attività lavorativa non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, da cui abbiano conseguito, successivamente alla data del 30 giugno 2012, un reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro, e che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2011;

­         di lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria antecedentemente al 4 dicembre 2011 e collocati in mobilità ordinaria alla predetta data, a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del DL n. 201/2001.

La norma prevede il monitoraggio da parte dell’INPS delle domande (comma 233).

La norma rinvia ad un successivo DM la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in esame, sulla base delle procedure previste al comma 15 dell’articolo 24 del DL n. 201/2011, che prevede che, qualora dal monitoraggio delle domande, risulti che il loro numero è superiore al limite fissato, l’INPS non prenderà in considerazione domande ulteriori (comma 232).

Il beneficio in esame è riconosciuto nel limite massimo di 64 milioni di euro nel 2013, 134 milioni di euro nel 2014, 135 milioni di euro nel 2015, 107 milioni di euro nel 2016, 46 milioni di euro nel 2017, 30 milioni di euro nel 2018, 28 milioni di euro nel 2019 e 10 milioni di euro nel 2020 (comma 234).

La norma, inoltre, prevede l’istituzione di un fondo, presso il Ministero del lavoro, con una dotazione finanziaria di 36 milioni di euro nel 2013 per il finanziamento di interventi in favore dei lavoratori salvaguardati. A tale fondo affluiscono anche le eventuali economie di carattere pluriennale accertate a consuntivo rispetto alle risorse programmate per l’attuazione della complessiva normativa (DL 201/2011; DL 216/2011; DL 95/2012 e risorse di cui al comma 234) riguardante la tutela previdenziale dei lavoratori cosiddetti esodati (comma 235).

La norma, inoltre, dispone il blocco della rivalutazione automatica per il 2014 dei trattamenti pensionistici, con riferimento alla fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Entro il 30 settembre 2013, al termine di un apposito monitoraggio dell’attuazione anche in termini finanziari delle norme in esame, qualora si accerti la disponibilità di risorse continuative a decorrere dal 2014, il Governo dispone la rivalutazione automatica delle fasce di importo del trattamento pensionistico superiori a sei volte il trattamento minimo INPS nella misura prevista dalla normativa vigente o in misura ridotta (comma 236).

La norma, infine, prevede la verifica con cadenza semestrale da parte del Governo della situazione dei lavoratori individuati dal comma 231 in esame, al fine di individuare idonee misure di tutela, ivi compresi gli strumenti delle politiche attive del lavoro mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 235 (comma 237).

Si segnala che il testo originario del provvedimento prevedeva lo stanziamento di 100 milioni di euro nel 2013 per provvedimenti di natura assistenziale in favore dei soggetti salvaguardati dalla riforma pensionistica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle disposizioni i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggiore spesa pensionistica

64

134

135

64

134

135

64

134

165

Istituzione del Fondo

36

0

0

36

0

0

36

0

0

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

deindicizzazione pensioni

0

200

200

0

200

200

0

200

200

Minori entrate tributarie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

effetti indotti deindicizzazione

0

65

65

0

65

65

0

65

65

 

La relazione tecnica fornisce i dati alla base della quantificazione, sia con riferimento al numero dei soggetti interessati all’applicazione della normativa in esame sia con riferimento alle minori spese conseguenti il blocco della perequazione automatica sulle fasce di importo di trattamento pensionistico superiore a sei volte il trattamento minimo INPS.

Con riferimento all’estensione della platea dei lavoratori salvaguardati dalla riforma pensionistica, gli oneri sono quantificati in 64 milioni di euro nel 2013, 134 milioni di euro nel 2014 e 135 milioni di euro nel 2015, sulla base dei dati amministrativi dell’INPS. In particolare, il numero dei soggetti interessati alla salvaguardia pensionistica risulta dalla tabella che segue:

 

tipologia

numero

in mobilità ordinaria[173]

1.800

in mobilità in deroga[174]

760

cessati[175]

5.130

in contribuzione volontaria[176]

2.440

Totale

10.130

 

Nell’ambito di tali collettività, la distribuzione annua in ragione dell’anno di compimento del requisito richiesto è la seguente:

 

anno di decorrenza

lavoratori in mobilità interessati al compimento dei requisiti (decorrenza anno successivo)

cessati e volontari interessati al compimento della decorrenza

2012

1.420

-

2013

520

5.620

2014

620

1.950

 

La relazione tecnica, quindi, fornisce per ciascun anno del periodo 2013-2020 gli oneri per l’applicazione della previgente normativa pensionistica, distribuiti secondo la tipologia dei soggetti interessati:

 

(milioni di euro)

Anno di decorrenza

mobilità ordinaria

mobilità in deroga

cessati

contribuzione volontaria

totale

2013

8

7

34

15

64

2014

19

12

72

31

134

2015

19

9

84

23

135

2016

17

6

71

13

107

2017

7

1

33

5

46

2018

5

0

23

2

30

2019

3

0

23

2

28

2020

2

0

7

1

10

 

Con riferimento al blocco della perequazione automatica delle fasce di importo di trattamento pensionistico superiori a sei volte il trattamento minimo INPS, le economie sono così quantificate:

 

(milioni di euro)

 

2014

2015

minori oneri al lordo degli effetti fiscali

200

200

minori oneri al netto degli effetti fiscali

135

135

 

La quantificazione si basa sui seguenti parametri:

­       monte pensioni stimato per il 2013: circa 250,7 miliardi al netto della spesa per assegni sociali (sulla base delle previsioni della Nota di aggiornamento al DEF 2012);

­       tasso di inflazione 2013 in linea con quanto previsto nella Nota di aggiornamento al DEF 2012;

­       quota percentuale del monte pensioni (pensioni previdenziali) nella fascia di importo sopra 6 volte il trattamento minimo INPS (sulla base dei dati del Casellario dei pensionati INPS): circa il 5 per cento;

­       aliquota fiscale marginale media

 

Al riguardo, si segnala che la quantificazione dell’onere relativo all’accesso al pensionamento dei soggetti salvaguardati appare sostanzialmente corretta, sulla base degli elementi forniti anche dalla relazione tecnica all’articolo 22 del DL n. 95/2012. Anche la quantificazione relativa alla minore spesa per il blocco della perequazione automatica risulta sostanzialmente corretta sulla base degli elementi forniti dalla presente relazione tecnica e dalle relazioni tecniche relative a disposizioni di analogo tenore.

Si segnala, infine, che la previsione di destinare eventuali risorse disponibili a carattere continuativo derivanti dalla disapplicazione della perequazione automatica alle fasce di trattamenti pensionistici superiori a sei volte il minimo INPS, prevista dal comma 236, potrebbe risultare in parziale contrasto con la previsione di destinare ad un apposito fondo per interventi in favore dei soggetti salvaguardati le eventuali economie di spesa rispetto alle disponibilità complessivamente autorizzate dalla normativa di salvaguardia di tali lavoratori, come previsto dal comma 235. Sembra doversi pertanto intendere che la destinazione al fondo riguardi i risparmi eccedenti quelli necessari ad escludere il blocco della perequazione automatica.

 

ARTICOLO 1, comma 238

Disposizioni in materia di ricongiunzione dei contributi pensionistici

Normativa previgente: la legge n. 322/258 prevedeva che, in favore degli iscritti alle forme obbligatorie di previdenza sostitutive ed esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), si provvedesse a trasferire d’ufficio, al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) presso l’INPS, i periodi contributivi maturati dai dipendenti pubblici cessati dal servizio senza diritto a pensione a carico degli ordinamenti previdenziali di appartenenza, senza oneri a carico dei richiedenti. Sulla base dell’interpretazione adottata di quanto disposto dall’articolo 38, comma 2, ultimo periodo, della legge n. 1646/1962, per gli appartenenti alle casse degli ex istituti di previdenza CPDEL, CPS, CPI e CPUG la presentazione della domanda di ricongiunzione era considerata adempimento obbligatorio, diversamente dagli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS).

Le disposizioni in esame sono state abrogate dall’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, che contestualmente, ha disposto l’estensione a tutte le categorie di assicurati della vigente disciplina in materia di ricongiunzione con oneri a carico dei richiedenti (articolo 1 della legge n. 29/1979).

La norma prevede la facoltà per gli iscritti ad alcune delle gestioni dell’ex-INPDAP[177], per i quali sia venuto a cessare, entro il 30 luglio 2010, il rapporto di lavoro che aveva dato luogo all’iscrizione presso tali gestioni, senza diritto a pensione, di richiedere la costituzione presso l’INPS della posizione assicurativa per il periodo corrispondente all’iscrizione all’INPDAP mediante il versamento dei contributi, determinati secondo le norme dell’Assicurazione generale obbligatoria. L’eventuale esercizio di tale facoltà non dà comunque luogo alla corresponsione di ratei arretrati di pensione[178].

La norma, inoltre, prevede che, nel caso di percepimento di trattamento in luogo di pensione[179], l’importo dei contributi è portato in detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, del trattamento medesimo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma in esame e alle norme in materia di cumulo recate dai successivi commi 239-249 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggiore spesa pensionistica

38

51

60

38

51

60

38

51

60

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

effetti fiscali indotti

6

8

9

6

8

9

6

8

9

maggiori entrate contributive per minori sgravi

0

0

0

32

43

51

32

43

51

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riduzione finanziamento sgravi contributivi

32

43

51

0

0

0

0

0

0

 

Pertanto, sulla base del prospetto riepilogativo e dei dati contenuti nella relazione tecnica, gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica possono essere descritti come risulta dalla tabella che segue:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiore spesa pensionistica

27

34

36

27

34

36

27

34

36

maggiori entrate fiscali – effetti indotti

5

6

6

5

6

6

5

6

6

 

La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri recati dalla disposizione in esame come risulta dalla tabella che segue:

 

(numeri in unità – oneri in milioni di euro)

Anno

n. pensioni vigenti di ciascun anno

onere al lordo degli effetti fiscali

effetti fiscali indotti

onere al netto degli effetti fiscali

2013

4.800

27

5

22

2014

5.000

34

6

28

2015

5.500

36

6

30

2016

6.100

43

7

36

2017

6.800

52

7

45

2018

8.400

53

8

45

2019

10.100

55

8

47

2020

12.200

61

9

52

2021

14.600

68

9

59

2022

17.300

74

10

64

 

La valutazione si basa sui dati forniti dall’ente previdenziale che ha individuato la platea dei soggetti cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010 presso le casse degli ex istituti di previdenza CPDEL, CPS, CPI, e CPUG senza avere maturato il diritto a pensione. Tale platea è di circa 17.500 soggetti possibili beneficiari della disposizione in esame, di cui circa 4.500 già pensionati e circa 13.000 che potranno accedere al pensionamento nel prossimo decennio 2013-2022.

La relazione tecnica precisa che per la valutazione è stato considerato il quadro normativo attualmente vigente (decreto-legge n. 201/2011), tenendo conto che gli assicurati che maturano entro il 31.12.2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti a tale data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la normativa previgente il medesimo DL n. 201/2011.

Inoltre, l’onere è stato stimato sia in termini di maggior quota di pensione che verrebbe maturata dai soggetti in pensione sia in termini di anticipo del pensionamento e di maggior quota di pensione per i pensionandi, ipotizzando, per i soggetti in possesso dei previsti requisiti, l’onere derivante dal differenziale della prestazione rispetto all’importo calcolato secondo il vigente istituto della totalizzazione.

Infine, la relazione tecnica precisa che non si è tenuto conto di eventuali arretrati di quote di pensione da corrispondere nel 2013 ai soggetti già pensionati, in quanto la disposizione esclude espressamente tale previsione mentre, viceversa, si è tenuto conto degli eventuali oneri, di modesta entità, derivanti da quanto disposto dal successivo comma 248, con riferimento ai soggetti in esame[180].

 

Al riguardo considerato che per la quantificazione degli oneri si deve tener conto, tra l’altro, della varietà sia dei soggetti già pensionati (anno di decorrenza del loro trattamento, tipo di pensione in godimento, età anagrafica, anzianità ricongiunte) sia ancora in costanza di lavoro (età anagrafica, anzianità contributiva, età anagrafica, anzianità ricongiunte, cassa previdenziale), non sono stati formulati rilievi. Infatti, come precisa la relazione tecnica, la quantificazione si basa sui dati in possesso degli enti previdenziali interessati.

 

ARTICOLO 1, commi 239-249

Cumulo dei periodi contributivi

Le norme introducono una forma di totalizzazione dei contributi pensionistici, alternativa alle vigenti disposizioni in materia di totalizzazione[181] e di ricongiunzione[182]. In particolare, esse, rispetto a tali discipline, prevedono:

­       la facoltà per gli iscritti a più gestioni pensionistiche, non ancora titolari di trattamento pensionistico, di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico[183]. Tale facoltà può essere esercitata esclusivamente per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia, con i requisiti anagrafici e contributivi previsti dall’articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 201/2011[184] nonché dei trattamenti di inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di avere acquisito il diritto a pensione (comma 239);

­       la liquidazione agli aventi diritto del trattamento di inabilità tenuto conto di tutta la contribuzione disponibile in tutte le gestioni in cui siano stati effettuati versamenti, ancorché tali soggetti abbiano maturato i requisiti per la pensione di inabilità in una di tali gestioni (comma 240);

­       il conseguimento del diritto al trattamento di pensione di vecchiaia in presenza dei requisiti, anagrafici e di contribuzione, più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti delle gestioni interessate (comma 241);

­       la determinazione dell’entità del trattamento da parte delle gestioni interessate pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento[185], fermo restando che, per le anzianità maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012, la quota di pensione corrispondente è calcolata secondo il sistema contributivo[186] (commi 245 e 246).

Le norme, infine, prevedono la possibilità di accedere al trattamento pensionistico previsto dalle disposizioni in esame, se più favorevole, anche per coloro che hanno presentato domanda di ricongiunzione a decorrere dal 1° luglio 2010 e a cui non sia già stato liquidato il trattamento pensionistico, recedendo dalla domanda, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ed ottenendo la restituzione di quanto già versato (comma 247). Analoga facoltà è riconosciuta a coloro che abbiano presentato domanda di totalizzazione[187] e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso (comma 248).

Infine, a copertura dei maggiori oneri, la norma prevede la riduzione del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, di cui all’articolo 1, comma 68, della legge n. 247/2007, di 32 milioni di euro nel 2013, 43 milioni di euro nel 2014, 51 milioni di euro nel 2015, 67 milioni di euro nel 2016, 88 milioni di euro nel 2017, 94 milioni di euro nel 2018, 106 milioni di euro nel 2019, 121 milioni di euro nel 2020, 140 milioni di euro nel 2021 e 157 milioni di euro a decorrere dal 2022 (comma 249).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme in esame e alla norme in materia di ricongiunzione recata dal precedente comma 238 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggiore spesa pensionistica

38

51

60

38

51

60

38

51

60

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

effetti fiscali indotti

6

8

9

6

8

9

6

8

9

maggiori entrate contributive per minori sgravi

0

0

0

32

43

51

32

43

51

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riduzione finanziamento sgravi contributivi

32

43

51

0

0

0

0

0

0

 

Pertanto, sulla base del prospetto riepilogativo e dei dati contenuti nella relazione tecnica, gli effetti della norma sui saldi di finanza pubblica possono essere descritti come risulta dalla tabella che segue:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

maggiore spesa pensionistica

11

17

24

11

17

24

11

17

24

maggiori entrate fiscali – effetti indotti

1

2

3

1

2

3

1

2

3

maggiori entrate contributive per minori sgravi

0

0

0

32

43

51

32

43

51

minori spese per riduzione finanziamenti sgravi

32

43

51

0

0

0

0

0

0

 

La relazione tecnica quantifica i maggiori oneri recati dalla disposizione in esame come risulta dalla tabella che segue:

 

(numeri in unità – oneri in milioni di euro)

Anno

n. pensioni vigenti

onere al lordo degli effetti fiscali

effetti fiscali indotti

onere al netto degli effetti fiscali

2013

1.100

11

1

10

2014

2.200

17

2

15

2015

3.400

24

3

21

2016

5.200

36

5

31

2017

7.600

50

7

43

2018

10.000

57

8

49

2019

12.600

70

11

59

2020

15.200

82

13

69

2021

17.900

96

15

81

2022

20.800

111

18

93

 

La valutazione si basa sulla stima di circa 21.000 soggetti potenzialmente beneficiari delle disposizioni, effettuata sulla base delle informazioni degli archivi amministrativi dell’INPS (Casellario Centrale delle Posizioni Attive), contenti le posizioni contributive di tutti i lavoratori e di tutti gli enti previdenziali (escluse le Casse professionali).

La relazione tecnica, inoltre, ha ipotizzato che i soggetti interessati sarebbero andati comunque in pensione, sulla base della normativa attuale con l’istituto della totalizzazione. L’onere è stato valutato in termini di differenziale tra il calcolo pro quota della norma in esame (retributivo o contributivo) e quello previsto dal vigente istituto della totalizzazione (solo contributivo). In considerazione del fatto che, rispetto alla vigente disciplina della totalizzazione che, con riferimento alla pensione di vecchiaia prevede il requisito anagrafico a 65 anni, aumentati secondo la variazione della speranza di vita, e l’applicazione della finestra di 18 mesi, la disciplina della totalizzazione in esame prevede, sempre con riferimento alla pensione di vecchiaia, i requisiti di età previsti dal DL n. 201/2011, senza l’applicazione delle decorrenze, la relazione tecnica sconta anche il maggior onere dovuto all’anticipo dell’accesso al pensionamento di vecchiaia di circa 6 mesi. Infine, la valutazione tiene conto dell’eventuale anticipo temporale dell’accesso alla pensione di vecchiaia di alcune lavoratrici, in relazione alla possibilità di accedere al pensionamento, fino al 2017, con età anagrafiche inferiori a quelle previste dalla normativa vigente sulla totalizzazione[188].

 

Al riguardo, analogamente a quanto osservato con riferimento al comma 238, relativo alla ricongiunzione dei periodi assicurativi, in considerazione delle numerose variabili che incidono sugli oneri ascritti dalla RT alla norma, non sono stati formulati rilievi. Infatti, come precisa la relazione tecnica, la quantificazione si basa sui dati in possesso degli enti previdenziali interessati.

Con riferimento alla copertura degli oneri (comma 249), non sono stati formulati rilievi, nel presupposto che il Fondo presenti le necessarie disponibilità.

 

ARTICOLO 1, commi 250-252

Modifiche alla legge n. 92/2012, in materia di mercato del lavoro

La norma introduce modifiche alla legge n. 92/2012, in materia di riforma del mercato del lavoro. In particolare, oltre alla correzione di errori materiali[189] ed ad una migliore specificazione di quanto già disposto dal testo vigente[190], si dispone, tra l’altro:

­       con riferimento al contributo dovuto dal datore di lavoro in caso di interruzione del rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari al 41 per cento del massimale mensile dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, laddove la normativa vigente[191] prevede la corresponsione di una somma pari al 50 per cento dell’importo iniziale di ASPI. Inoltre, ai fini del computo dell’anzianità aziendale, la norma prevede che sono considerati i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, laddove il testo vigente prevede la considerazione dei periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo determinato (comma 250, lettera f);

­       la proroga dal 1° gennaio 2013 al 1° gennaio 2014 della decorrenza della riduzione al 2,6 per cento dell’aliquota contributiva di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 276/2003[192] (comma 250, lettera g);

­       in materia di fondi di solidarietà bilaterali[193], la diversa indicazione dei limiti di durata dell’assegno ordinario di importo almeno pari all’integrazione salariale (comma 251, lettera b).

Il comma 252, infine, conferma, in materia di incentivi per l’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne, quanto disposto dal DM del 5 ottobre 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 2012, n. 243.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riferimento alla lettera f) (contributo di ingresso in ASPI) precisa che, per quanto riguarda la prima parte della norma (recante la precisazione delle causali che comportino l’obbligo di contribuzione), la stima alla base della relazione tecnica alla legge 92/2012 considerava le sole interruzioni di rapporti di lavoro per licenziamento. Riguardo alla parte della proposta relativa alla semplificazione del metodo di calcolo del contributo, è stata effettuata una elaborazione sui dati Inps relativi alle prestazioni di disoccupazione liquidate nel corso del 2012; da tale elaborazione emerge che, se alle stesse prestazioni fosse stato applicato l’algoritmo di calcolo dell’ASPI (opportunamente modificato scontando il parametro di 1.180 euro secondo il tasso di inflazione 2012 stimato nel quadro economico del DEF), la prestazione iniziale media sarebbe pari a 910,22 euro, pari all’81% del massimale relativo al medesimo anno. Conseguentemente il parametro del 41% del massimale annuo equivale al 50% del trattamento iniziale di ASPI. La norma consente pertanto l’invarianza delle entrate contributive. L’ultima modifica attiene alla correzione di un chiaro refuso, dal quale non derivano variazioni dei saldi di finanza pubblica.

Sulle restanti disposizioni, la relazione tecnica afferma che esse non comportano nuovi o maggiori oneri a per la finanza pubblica, ovvero minori entrate.

 

Al riguardo, con riferimento alla lettera f) del comma 250, non sono state formulate osservazioni sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Non sono state formulate osservazioni anche sulle restanti disposizioni.

 

ARTICOLO 1, comma 253

Disposizioni in materia di finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga

La norma prevede la possibilità che, in sede di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali 2007-2013 oggetto del Piano di Azione e Coesione, si preveda il finanziamento di ammortizzatori sociali in deroga nelle regioni, connessi a misure di politica attiva e ad azioni innovative e sperimentali di tutela dell’occupazione.

In tale caso, il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione è incrementato per il 2013 della parte di risorse per il finanziamento, nelle medesime regioni da cui i fondi provengono, degli ammortizzatori sociali in deroga.

Dall’attuazione della norma in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione, volta a incidere sulle modalità di riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, propone la mera riallocazione di risorse date e non modificate nel loro ammontare complessivo.

 

Al riguardo, non sono stati formulati rilievi anche in considerazione del fatto che il finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga incide sui saldi di fabbisogno e di indebitamento in misura ridotta rispetto al totale autorizzato. Infatti, la quota corrispondente alla contribuzione figurativa (pari a circa il 40 per cento del totale) sarà iscritta in tali saldi solo al momento della liquidazione del trattamento pensionistico.

 

ARTICOLO 1, comma 254

Integrazione dei finanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga

La norma, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale, dispone l’incremento di 200 milioni di euro nel 2013 delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

Per la copertura dell’onere, la norma dispone la riduzione del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi sui salari di secondo livello[194] di 118 milioni di euro nel 2013 e il versamento da parte dell’INPS di una quota, pari a 82 milioni di euro, delle entrate derivanti dall’aumento contributivo integrativo destinato al Fondo di rotazione per l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti per la formazione, di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finanziamento Fondo occupazione

200

 

 

120

 

 

120

 

 

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riduzione fondo finanziamento sgravi contributivi

118

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese per interventi del Fondo di rotazione

 

 

 

82

 

 

82

 

 

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

maggiori entrate contributive per minori sgravi

 

 

 

118

 

 

118

 

 

maggiori entrate extratributarie per versamento INPS al bilancio dello Stato

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che dalla disposizione derivano maggiori oneri sul saldo netto da finanziare pari a 200 milioni di euro nel 2013 (per prestazioni e contribuzione figurativa) e pari a 120 milioni di euro sull’indebitamento netto nel 2013 (per prestazioni)[195]. Tali effetti sono compensati dalla riduzione del Fondo per il finanziamento degli sgravi contributivi sui salari di secondo livello e sul versamento al bilancio dello Stato da parte dell’INPS di una quota delle entrate derivanti dall’aumento del contributo integrativo per la formazione.

 

Al riguardo, non sono stati formulati rilievi sotto il profilo della quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 255

Ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in deroga

La norma prevede, in caso di insufficienza delle risorse destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali, accertata entro il 30 aprile 2013, la possibilità per il Ministro del lavoro di disporre, in via eccezionale, che le risorse derivanti dal 50 per cento dell’aumento del contributo integrativo destinato al Fondo di rotazione per l’accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti per la formazione, di cui all’articolo 25 della legge n. 845/1978, per i periodo dal 1° giugno 2013 al 31 dicembre 2013, siano versate dall’INPS al bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo sociale per l’occupazione e la formazione, ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.

La norma, infine, rinvia ad un successivo DM la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni in esame, anche al fine di garantire la neutralità finanziaria sui saldi di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione è diretta ad indicare una procedura per una eventuale ulteriore integrazione dello stanziamento per gli ammortizzatori sociali in deroga. Pertanto, essa, prevedendo un’eventuale diversa destinazione di somme, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

Infine, la relazione tecnica precisa che il gettito annuo del contributo integrativo in esame è pari a circa 844 milioni di euro. Pertanto, dall’applicazione della disposizione potrebbe derivare un ulteriore finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga pari a circa 246 milioni di euro nel 2103.

 

Al riguardo, non sono stati formulati rilievi per il profilo della quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 256

Proroga al 2013 delle disposizioni in materia di premio di occupazione

Normativa vigente: l’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 78/2009 ha previsto, per gli anni 2009 e 2010, la possibilità per i datori di lavoro di utilizzare i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento. Ai lavoratori spetta a titolo retributivo da parte dei datori di lavoro la differenza tra trattamento di sostegno al reddito e retribuzione. L’onere, valutato in 20 milioni di euro per l’anno 2009 e in 150 milioni di euro per l’anno 2010, è stato posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.

La norma prevede la proroga per l’anno 2013 dell’intervento di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 78/2009 (premio di occupazione), nel limite di 60 milioni di euro a carico del Fondo sociale per la occupazione e la formazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che il Fondo sociale per l’occupazione e la formazione presenta le necessarie disponibilità.

 

Al riguardo, sulla base di quanto precisato dalla relazione tecnica, non sono stati formulati rilievi.

 

ARTICOLO 1, comma 257

Consulta nazionale per il servizio civile

La norma aggiunge la Consulta nazionale del servizio civile agli organi esclusi dal processo di riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 12, comma 20, del D.L. n. 95/2012.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata al decreto legge 95/2012 non attribuiva effetti finanziari alle norme recate dall’articolo 20, comma 12.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni considerato che non erano ascritti effetti finanziari alle norme sul riordino degli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni modificate dal testo in esame.

 

ARTICOLO 1 comma 258

Risarcimento delle vittime del disastro aereo del Monte Serra

Le norme stabiliscono che per ciascuna delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977, per il cui decesso gli aventi diritto non hanno percepito somme a titolo di risarcimento del danno, è riconosciuto un indennizzo, esente da imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’importo di 118.000 euro. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 3.776.000 euro per l’anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risarcimento vittime

3,8

0

0

3,8

0

0

3,8

0

0

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione prevede l’introduzione di una autorizzazione di spesa di 3.776.000 euro per l’anno 2013, destinata all’indennizzo degli eredi delle vittime del disastro aereo del Monte Serra, del 3 marzo 1977.

 

Al riguardo si è osservato che lo stanziamento consente l’indennizzo di 32 vittime. Tanto premesso si rileva che la relazione tecnica non indica quale sia la platea dei soggetti da indennizzare sulla base della quale sarebbe possibile verificare la congruità dello stanziamento disposto.

 

ARTICOLO 1, comma 259

Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

La norma  autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2013 ad integrazione delle risorse finanziarie assegnate all’Autorità garante nazionale per l’infanzia e l’adolescenza.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorità per l’infanzia e l’adolescenza

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma.

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, comma 260

Disavanzi sanitari della regione Campania

L’articolo 3 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 262, stabiliva che le regioni potessero autorizzare le unità sanitarie locali e gli altri enti di gestione del servizio sanitario nazionale ad assumere impegni per l’esercizio 1990 anche in eccedenza alle disponibilità di bilancio, per provvedere a spese improcrastinabili e di assoluta urgenza, mediante attivazione di mutui, con ammortamento a parziale a carico dello Stato.

Il citato articolo 3 è stato successivamente abrogato dall’articolo 24 del decreto-legge 112/2008.

 

La norma[196], al fine di consentire alla Regione Campania l’accesso alle risorse residue spettanti ai sensi del citato articolo 3 del DL n. 262/1990, successivamente abrogato, autorizza la spesa di 159 milioni di euro per l’anno 2013. Il predetto importo è erogato direttamente alla regione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

159

 

 

159

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, mentre, in attuazione delle citate disposizioni, tutte le regioni hanno contratto mutui con oneri a carico dello Stato (per una quota residuale ancora in corso di ammortamento), la regione Campania ha contratto mutui per un importo inferiore di 159 milioni di euro rispetto all’importo attivabile. Ciò in quanto alla data di stipula dei mutui non erano stati approvati taluni bilanci aziendali. Avvenuta l’approvazione di uno dei predetti bilanci e nelle more del perfezionamento dell’iter amministrativo (ivi compreso il disposto dell’articolo 4, comma 177-bis della legge 24 dicembre 2003, n. 350, introdotto dall’articolo 1, comma 512, della legge 296/2006) di autorizzazione di un mutuo per l’importo residuo di 159 milioni di euro, è tuttavia intervenuto l’articolo 24 del decreto-legge 112/2008 che ha abrogato la legge di conversione del citato D.L. 262/1990, interrompendo il predetto iter amministrativo.

La presente disposizione è dunque diretta a consentire alla regione il completamento del ripiano dei disavanzi sanitari autorizzati dal citato D.L. 262/1990, prevedendo, in luogo della contrazione di un mutuo, un trasferimento di risorse alla regione.

 

Al riguardo si è segnalata la necessità di acquisire alcuni chiarimenti. In primo luogo andrebbe confermato che le somme in questione, essendo destinate al ripiano di disavanzi sanitari, siano escluse dal patto di stabilità interno. Non è chiaro, inoltre, a quali tipologie di spesa siano destinate le somme in questione. Tale informazione appare necessaria al fine di escludere che possano generarsi effetti anche in termini di indebitamento netto. Qualora si tratti del rimborso di debiti di fornitura[197] pregressi, andrebbe in particolare confermato che si tratti di debiti originati da spese di natura corrente. In caso di spese in conto capitale, infatti, gli effetti sul saldo dell’indebitamento netto si registrerebbero congiuntamente a quelli sul fabbisogno.

Nella Nota MEF-RGS del 31 ottobre 2012 si fa presente che, ai sensi dell’originario articolo 3 del DL n. 262/1990, le somme in questione sono destinate esclusivamente al ripiano dei disavanzi di parte corrente del servizio sanitario regionale e che comunque dall’iniziativa in esame derivano maggiori risorse disponibili da parte della regione, sostitutive di quelle che sarebbero derivate dalla contrazione di un mutuo con ammortamento a carico dello Stato, ai sensi della previgente normativa.

 

ARTICOLO 1, comma 261

Corpo forestale dello Stato

La norma dispone l’istituzione presso il Ministero dell’interno di un fondo con una dotazione annua di 40 milioni di euro a decorrere dal 2013, finalizzato al mantenimento della piena funzionalità operativa della flotta antincendio trasferita dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco. Viene, altresì, disposto il finanziamento, per un importo di 5 milioni di euro per il 2013, in favore del Corpo forestale dello Stato, per le spese di funzionamento della flotta aerea destinata alla lotta agli incendi boschivi.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo flotta antincendio

45,00

40,00

40,0

45,00

40,00

40,0

45,00

40,00

40,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma

Si rammenta che il trasferimento della flotta aerea antincendio, dal Dipartimento della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno è stato disposto dall’art. 1, comma 2, lett. a), del DL n. 59/2012 (Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile) che, a tal fine, ha introdotto il comma 2-bis, all’art. 7, della legge n. 353/2000 (Legge - quadro in materia di incendi boschivi). Sul punto, si evidenzia che nel corso dell’esame del disegno di legge di conversione del citato decreto legge (AC 5203[198]), presso la V^ Commissione della Camera, con riferimento alla citata norma, sono stati richiesti chiarimenti circa la disciplina contrattuale relativa al personale addetto alla flotta antincendio oggetto di trasferimento, con particolare riferimento al relativo trattamento economico. A tale riguardo, il Governo, nella documentazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato depositata[199] in risposta alle osservazioni formulate, ha affermato che per la gestione e la manutenzione della flotta aerea antincendio il Dipartimento della protezione civile si avvale, mediante la stipula di appositi contratti, di aziende private e del personale dipendente dalle medesime; pertanto, il trasferimento della citata flotta aerea non avrebbe comportato il passaggio diretto di personale tra amministrazioni pubbliche, ma il subentro del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nei relativi contratti, nel rispetto del vincolo di invarianza degli oneri previsto dalla medesima norma.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni, essendo il maggior onere configurato come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 262

Proventi dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico

Normativa previgente: l’articolo 23-quater, comma 9, del DL  95/2012 ha soppresso l’Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI), facendo salve (comma 9-bis) le funzioni in precedenza esercitate da Unirelab srl, società di proprietà dell’Unire alla quale l’ASSI era subentrata. La norma ha inoltre previsto che successivi decreti ministeriali provvedessero al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie degli enti incorporati, nonché alla ripartizione fra il Ministero delle politiche agricole e l’Agenzia delle dogane delle funzioni già attribuite ad ASSI dalla normativa vigente, nonché delle risorse umane, finanziarie e strumentali dell’ASSI e dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all’Agenzia. Si ricorda che quest’ultima era nata, a sua volta, dalla trasformazione dell’UNIRE (Unione nazionale incremento razze equine) disposta ai sensi dell’articolo 14, commi 28 e 29, del DL 98/2011.

La norma dispone che i proventi derivanti dalla prestazione di servizi e lo svolgimento di attività, già in capo all'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico e di competenza del Ministero delle politiche agricole a seguito della soppressione dell’Agenzia (disposta dall'articolo 23-quater, comma 9, del DL 95/2012) sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione della spesa del predetto Ministero.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 263

Scuole non statali

Normativa vigente: l’art. 2, comma 47, della legge n. 203/2008 (legge finanziaria 2009) prevede che, fermo il rispetto delle prerogative regionali in materia di istruzione scolastica, siano stabiliti, i criteri per la distribuzione alle regioni delle risorse finanziarie occorrenti alla realizzazione delle misure relative al programma di interventi in materia di istruzione.

La norma[200]  autorizza la spesa di 223 milioni di euro per l’anno 2013 per gli interventi di sostegno a favore delle scuole non statali, specificando che la spesa viene autorizzata per le finalità di cui all'art. 2, comma 47, della legge n. 203/2008. Vengono inoltre escluse, dal computo ai fini del patto di stabilità interno le somme attribuite alle regioni nel 2013 dalla norma in esame per il sostegno alle scuole paritarie.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuole non statali

223

 

 

223

 

 

223

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario sottolinea che la disposizione prevede il rifinanziamento, per l’anno 2013, degli interventi di sostegno in favore delle scuole non statali, autorizzando la spesa di 223 milioni di euro per l’anno 2013, tenuto conto delle riduzioni apportate dal DL n. 16/2012 e ad esclusione delle province autonome di Trento e di Bolzano (art. 2, comma 109, legge n. 191/2009).

La RT riferita al maxiemendamento presentato al Senato specifica che, ai fini della compensazione degli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, è ridotto di 223 milioni di euro (da 500 a 277 milioni di euro), il rifinanziamento previsto, in termini di sola cassa, per il 2013 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali (di cui all'art. 6, comma 2, D.L. n. 154 del 2008).

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che, come segnalato dalla relazione tecnica, a compensazione degli effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica recati dalla norma in esame è stata disposta la riduzione del Fondo di cui all’art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008. Tale riduzione non è indicata autonomamente nel prospetto riepilogativo, in quanto è stata incorporata nel (minore) rifinanziamento del suddetto Fondo previsto dal successivo comma 291. Tale rifinanziamento, infatti, è stato ridotto nel corso dell’esame del provvedimento da 500 a 277 milioni di euro.

 

ARTICOLO 1, comma 264

Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili

Normativa vigente – Il Fondo per le esigenze urgenti ed indifferibili è stato istituito dal comma 1 dell'articolo 7-quinquies del D.L. n. 5 del 2009 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3071), al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell’istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Il Fondo è stato da ultimo rifinanziato per 658 milioni per il 2013 dall’articolo 23, comma 8, del D.L. 95/2012. Nel disegno di legge di bilancio pluriennale a legislazione vigente, la dotazione del Fondo risulta pari a 661.828.053 euro per il 2013, mentre non reca disponibilità nel successivo biennio.

 

La norma dispone la riduzione della dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili, di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. 5/2009, per l’importo di 631.662.000 euro per il 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

631,7

 

 

631,7

 

 

631,7

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni.

 

ARTICOLO 1, comma 265

Lavoratori socialmente utili di Napoli e Palermo

La norma autorizza la spesa di 110 milioni di euro per l’anno 2013 per il rifinanziamento delle attività socialmente utili nelle aree di Napoli e Palermo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

110

 

 

110

 

 

110

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della disposizione.

 

Al riguardo, non sono stati formulati rilievi, dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, commi 266-268

Fondo per l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa

Le norme dispongono che, al fine di favorire l'avvio e la prosecuzione di iniziative imprenditoriali finalizzate allo sviluppo dell'offerta turistica nella regione Basilicata, siano concesse, nei limiti e mediante l'utilizzo delle risorse di cui al comma 268, agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati effettuati nella citata regione e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali (commi 266 e 267).

Per il finanziamento dei suddetti interventi e agevolazioni, il Fondo per l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa[201] è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2013 e 10 milioni di euro per l'anno 2014 (coma 268).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto capitale

5,0

10,0

0,0

2,5

7,5

5,0

2,5

7,5

5,0

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 270

Fondo per interventi di settore

Le norme prevedono l’istituzione nello stato di previsione del Ministero dell’economia di un fondo con una dotazione di 16 milioni per il 2013, destinato a finanziare una pluralità di interventi indicati all’allegato 3. La ripartizione delle risorse tra le suddette finalità è effettuata con DPCM di concerto con il Ministro dell’economia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 270

16

 

 

16

 

 

16

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede un’autorizzazione di spesa e che pertanto l’onere è contenuto nei limiti della stessa.

 

ARTICOLO 1, commi 271-272

Rifinanziamenti di fondi

Le norme prevedono:

·        l’incremento per 300 milioni nel 2013 del Fondo per le politiche sociali (comma 271);

·        il rifinanziamento per 275 milioni nel 2013 del Fondo per le non autosufficienze, ivi inclusa la SLA (comma 272).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 271

300

 

 

100

 

 

100

 

 

Comma 272

275

 

 

75

 

 

75

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono autorizzazioni di spesa e che l’onere è contenuto nei limiti delle stesse. Non sono tuttavia chiari gli effetti su fabbisogno e indebitamento netto, che riflettono solo parzialmente il rifinanziamento dei fondi, scontato invece pienamente in termini di SNF.

Premesso che in entrambi i casi le norme non prevedono esplicitamente la possibilità per le regioni di spendere le somme di loro spettanza in deroga ai vincoli del Patto di stabilità, per quanto riguarda il Fondo per le politiche sociali la proiezione degli effetti sembra coincidere con la spendibilità della quota di competenza statale (pari a un terzo delle risorse del Fondo) a fronte di una spendibilità nulla per le autonomie locali (in altri termini, le regioni possono spendere per tale finalità, ma a fronte di un contenimento della spesa di altre voci di bilancio in modo da garantire una neutralità in termini di indebitamento netto e fabbisogno). Per quanto riguarda invece il Fondo per le non autosufficienze, si ricorda che il rifinanziamento di 275 milioni è il risultato della somma di un rifinanziamento di 200 milioni approvato in prima lettura alla Camera (e scontato nell’allegato 3 presentato in quella sede solo sul SNF), e di un ulteriore finanziamento di 75 milioni, approvato in seconda lettura al Senato. Quest’ultimo, nell’allegato 3 presentato in quel ramo del Parlamento, risultava iscritto sui tre saldi per un pari importo, scontando quindi una piena spendibilità delle somme da parte delle regioni nonostante non fosse intervenuta alcuna modifica della norma per quanto concerne i vincoli alla spesa derivanti dal Patto.

 

ARTICOLO 1, commi 273

Fondo borse di studio

Le norme prevedono l’incremento per 50 milioni nel 2013 del Fondo statale per la concessione delle borse di studio.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 273

50

 

 

50

 

 

50

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono stati formulate osservazioni essendo l’onere contenuto nei limiti della autorizzazione di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 274

Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università

La norma dispone l’incremento di 100 milioni di euro nel 2013 del Fondo per il finanziamento ordinario delle università[202].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

100

 

 

100

 

 

100

 

 

 

La relazione tecnica precisa che, in conseguenza dell’approvazione della disposizione in esame, è stata espunta la medesima autorizzazione di spesa dall’elenco 3 allegato alla presente legge.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, comma 275

Incremento di finanziamenti nel settore sanitario

La norma dispone, con riferimento all’anno 2013:

­       l’autorizzazione della spesa di 52,5 milioni di euro in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali;

­       il finanziamento di 12,5 milioni di euro in favore dell’Ospedale Bambino Gesù;

­       il contributo di 5 milioni di euro in favore della Fondazione Gerolamo Gaslini – ente di diritto pubblico per la cura, difesa e assistenza per l’infanzia.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

policlinici universitari

52,5

 

 

52,5

 

 

52,5

 

 

Ospedale Bambino Gesù

12,5

 

 

12,5

 

 

12,5

 

 

Fondazione Gaslini

5

 

 

5

 

 

5

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni dal momento che l’onere è limitato all’entità dei finanziamenti.

 

ARTICOLO 1, comma 276

Comitato paraolimpico nazionale

La norma autorizza la spesa di 6 milioni di euro per il 2013, per il finanziamento delle attività istituzionali del Comitato paraolimpico nazionale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comitato paraolimpico nazionale

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 277

Fondo per interventi strutturali di politica economica

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - incrementano di 2 milioni di euro per l'anno 2013, di 2 milioni per l'anno 2014, di 22,3 milioni per l'anno 2015, di 35 milioni per l'anno 2016, e di 2 milioni di euro a decorrere dal 2017, la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese di parte  corrente

2,0

2,0

22,3

2,0

2,0

22,3

2,0

2,0

22,3

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato nulla aggiunge al contenuto delle norme.

                          

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, comma 278      

Basilica di San Francesco in Assisi

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - attribuiscono un contributo di 200.000 euro annui a favore della Basilica di San Francesco in Assisi, per l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria all'interno e all'esterno della Basilica, a decorrere dal 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese di parte  corrente

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.

 

ARTICOLO 1, commi 279 e 280

Quota dell’otto per mille IRPEF destinata allo Stato

Normativa vigente L’art. 47 della legge n. 222 del 1985 stabilisce che una  quota  pari  all'otto  per mille dell'imposta sul  reddito  delle  persone  fisiche,  liquidata  dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è  destinata,  in  parte,  a scopi di interesse sociale o di carattere  umanitario  a  diretta  gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta  gestione della Chiesa cattolica.

Le norme dispongono:

-    la riduzione di 85,5 milioni di euro per l’anno 2013 e di 14 milioni per l’anno 2014 dell’autorizzazione di spesa contenuta nell’art. 47, secondo comma, della legge n. 422 del 1985 relativamente alla quota destinata allo Stato dell’otto per mille IRPEF (comma 279);

-    la finalizzazione dell’utilizzo delle  disponibilità residue relativamente alla quota dell’otto per mille IRPEF destinata allo Stato per l’anno 2012. In particolare, si dispone che una quota parte (8 milioni) di tali disponibilità residue siano destinate al finanziamento degli interventi in favore dei soggetti danneggiati dall’alluvione nella provincia di Teramo e che la quota residua sia destinata ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui al comma 290 (comma 280).

 Il comma 290 individua risorse destinate alla realizzazione di interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della provincia di Messina, dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo2011 nelle Marche, dalle eccezionali precipitazioni nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell’Emilia-Romagna, nonché dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata.

L’ultimo periodo del comma 280 afferma che la medesima disposizione entra in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale, ossia dal 29 dicembre 2012.

Con Comunicato del 26 gennaio 2013[203] la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha reso noto che per l’anno 2012 non è stato predisposto il decreto di ripartizione della quota pari all’otto per mille dell’IRPEF a diretta gestione statale per mancanza di disponibilità finanziaria.

Il comunicato fa presente che i fondi relativi al riparto della predetta quota, pari a 181.781.492 euro per il 2012, hanno subito numerose decurtazioni per effetto di provvedimenti legislativi, che ne hanno azzerato la disponibilità. Infatti, sono stati destinati 121 milioni per esigenze della Protezione civile, di cui 64 milioni per la flotta aerea (D.L. n. 98/2011) e 57 milioni per il Fondo di protezione civile (D.L. n. 201/2011). Per effetto delle rimodulazioni di spesa disposte in occasione degli interventi di manovra finanziaria, è derivata un’ulteriore riduzione di 24.002.548. Infine, il D.L. n. 95/2012 ha assegnato l’importo di 4.012.422 per far fronte agli interventi relativi alle avversità atmosferiche verificatesi in febbraio 2012 e la residua disponibilità, pari a 32.766.522 euro è stata destinata con legge n. 228/2012 (legge di stabilità in commento) agli eccezionali eventi alluvionali, atmosferici ed alle precipitazioni venose verificatesi nell’ultimo triennio.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 279

85,5

14,0

0

85,5

14,0

0

85,5

14,0

0

Comma 280

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a descrivere le norme.

 

Al riguardo non si formulano osservazioni in considerazione del Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2013 diretto a chiarire che le risorse disponibili – interamente utilizzate dalla norma in esame - ammontano a 32.766.522 euro e che, pertanto, non si procede alla ripartizione della quota pari all’otto per mille IRPEF a diretta gestione statale.

Tale valore non risulta evidenziato nel prospetto riepilogativo – che si limita ad indicare il comma 280 nella parte descrittiva – in quanto relativo all’anno 2012.

Lo stato di previsione del MEF per l’anno 2012[204], evidenzia nel capitolo 2780[205] un ammontare, al netto delle riduzioni disposte dal comma 279, pari a milioni 13.781.147 per il 2013, milioni 86.074.740 per il 2014 e 95.656.126 per il 2015.

 

ARTICOLO 1 comma 281

Potenziamento dell’attività sportiva universitaria

Le norme stabiliscono che l’autorizzazione di spesa di cui alla legge 394/1977 (Potenziamento dell'attività sportiva universitaria), come determinata dalla tabella C della presente legge, sia integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività sportiva universitaria

1,5

 

 

1,5

 

 

1,5

 

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni, per i profili di quantificazione essendo l’onere limitato all’autorizzazione di spesa.

 

ARTICOLO 1, comma 282      

Finanziamento a favore della Fondazione Giuseppe Verdi

La norma  proroga al 31 dicembre 2015 il finanziamento per 3 milioni di euro annui in favore della Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico di Milano Giuseppe Verdi.

 

 

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione orchestra sinfonica e coro sinfonico Giuseppe Verdi

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

3,0

 

La relazione tecnica si limita a descrivere il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, comma 283

Spese per il Museo nazionale della Shoah

La norma dispone che le spese sostenute per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah di Roma non sono computate ai fini del conseguimento degli obiettivi previsti dal patto di stabilità interno nella misura di 3 milioni di euro per l’anno 2013.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma comporta un corrispondente impatto negativo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Al riguardo, è stato osservato che la disposizione risulta suscettibile di produrre effetti onerosi, ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento, in misura pari a 3 milioni di euro. Tali effetti non risultano indicati nel prospetto riepilogativo.

 

ARTICOLO 1, comma 284

Finanziamento in favore della LILT

La norma autorizza la concessione di un contributo di 0,5 milioni di euro per il 2013 a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese correnti

0,5

 

 

0,5

 

 

0,5

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo, non sono state formulate osservazioni dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 1, commi 285-287

Credito d’imposta per erogazione di borse di studio

La norma istituisce un credito d’imposta a favore dei soggetti che erogano borse di studio in favore degli studenti universitari, nei limiti di 1 milione di euro per l’anno 2013 e di 10 milioni di euro per l’anno 2014. La copertura relativa all’anno 2013 è disposta a valere sul fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi n. 119/1981[206] e  n. 315/1998[207].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta borse di studio MIUR

1,0

10,0

0,0

1,0

10,0

0,0

1,0

10,0

0,0

Minori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione fondo borse di studio

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

1,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica ricorda che le disposizioni prevedono  benefici fiscali da fruire sottoforma di credito di imposta per borse di studio,  da concedere  nel limite di 1 milione di euro per l’anno 2013 e di 10  milioni di euro per l’anno 2014. Specifica che all’onere relativo all’anno 2013 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo dedicato alle borse di studio per la formazione di corsi di dottorato di ricerca di cui alle leggi 30 marzo 1981, n. 119, e 3 agosto 1998, n. 315.

 

Al riguardo, è stato osservato che, in merito ai corsi di dottorato di ricerca, la legge n. 119/1981 reca unicamente un incremento di lire 5 miliardi, per l'esercizio finanziario 1981, per far fronte agli oneri derivanti dall'istituzione di borse di studio per la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di perfezionamento e di specializzazione da attivare nell'anno accademico 1981-1982. Sono pertanto stati richiesti chiarimenti in merito alla effettiva disponibilità delle risorse previste dalla normativa richiamata.

 

ARTICOLO 1, comma 288

Fondazione EBRI

La norma dispone la concessione di un contributo straordinario di 0,8 milioni di euro annui, per ciascun esercizio del triennio 2013-2015, a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondazione EBRI

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non sono state formulate osservazioni essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.

 


ARTICOLO 1, comma 289

Interventi per il comune dell’Aquila

Le norme – introdotte durante l’esame al Senato - dispongono che il CIPE, previa verifica di eventuali situazioni pendenti e obblighi giuridici in corso, nonché delle disponibilità finanziarie esistenti, revochi il finanziamento statale[208], assegnato alla "Tramvia su gomma" nel comune dell’Aquila, e destini le predette residue disponibilità allo stesso comune per il finanziamento di interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni di mobilità urbana.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese in conto corrente

35,0

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento presentato al Senato afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Al riguardo, non appare chiaro se la revoca e la conseguente riassegnazione delle risorse in esame alteri le previsioni di cassa già scontate a normativa vigente.

 

ARTICOLO 1, comma 290

Incremento del Fondo protezione civile

La norma, con le modifiche apportate dal Senato, dispone l’incremento di 47 milioni di euro per l’anno 2013, di 8 milioni di euro nel 2014 e di 50 milioni di euro nel 2015 dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo della protezione civile di cui all'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 142 del 1991 al fine di realizzare interventi, in conto capitale, nei territori colpiti da calamità naturali di diverse regioni italiane, nel periodo intercorrente tra il mese di dicembre 2009 e  di novembre 2012.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Maggiori spese

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezione civile – interventi eventi calamitosi 2009-2012

47,0

8,0

50,0

42,0

5,0

26,0

42,0

5,0

26,0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

Al riguardo non sono state formulate osservazioni in merito ai profili di quantificazione essendo l’onere configurato come limite di spesa.



 

 

 

 

 

 

 

Legge 24 dicembre 2012, n. 228  (Legge di stabilità 2013)

 

 

PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 




[1] Cfr. l'articolo 37 della legge n. 88/1989.

[2] Cfr. l'articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997.

[3] Cfr. l’articolo 2, comma 4, della legge, n. 183/2011.

[4] Elenco n. 1.

[5] In assenza di specificazione nel testo, si intende che il riferimento riguarda i successivi commi da 6 a 87 del medesimo articolo 1. Si rileva, tuttavia, che non tutti questi commi concorrono a determinare gli effetti finanziari complessivi fissati dal DL 95/2012 (v. le successive schede dedicate all’analisi dei commi da 6 a 87).

[6] C. 5534.

[7] Gli effetti indicati con riguardo ai commi in esame vengono quindi posti in relazione alle previsioni del DL 95/2012 e, pur essendo esposti nelle righe finali nel prospetto, non risultano inclusi nel calcolo degli effetti complessivi derivanti dalle misure contenute nell’articolato e nelle tabelle.

[8] Come anche precisato dalla Nota tecnico-illustrativa allegata al disegno di legge originario (v. infra).

[9] Nota di risposta alle osservazioni del Servizio Bilancio del Senato.

[10] Durante l’esame in prima lettura presso la Camera dei deputati.

[11]                                                                                    (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2013

2014

2015

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Prospetto riepilogat.

D.L. 95/2012 Effetti art. 7 cc.12-15

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

1.528,5

1.574,5

1.649,5

Prospetto riepilogat.

Legge 228/2012

Obiettivi D.L. 95/2012

(per memoria)

1.777,3

1.574,5

1.649,5

1.528,3

1.574,9

1.649,4

1.528,3

1.574,5

1.649,4

 

[12] Tali eccedenze (=riduzioni di spesa eccedenti rispetto agli obiettivi fissati dal DL 95/2012) ammontavano a:

a) 57,6 milioni di euro nel 2013;

b) 0,4 milioni di euro nel 2014;

c) 0,3 milioni di euro nel 2015;

[13] A.C. 5534.

[14] Scostamento che, come indicato dalla Nota tecnico-illustrativa, non comportava comunque effetti negativi per il fabbisogno e l'indebitamento, in quanto tali effetti erano già stati considerati nei tendenziali di finanza pubblica esposti nella Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2012.

[15] Si tratta di elaborazioni del Servizio Bilancio sulla base dei dati esposti nelle tabelle contenute nelle predette relazioni tecniche. L’indicazione delle lettere alfabetiche è stata aggiunta per rendere maggiormente espliciti i criteri di calcolo applicati.

[16] Articolo 7, commi 12-15, del D.L. 95/2012 (in analogia con il meccanismo utilizzato per la precedente legge di stabilità - D.L. 98/2011, D.L. 138/2011 e legge di stabilità 2012). Come in precedenza ricordato, tali norme, nello stabilire la misura delle riduzioni di spesa, hanno autorizzato il Ministro dell’economia ad accantonare e rendere indisponibile, nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero, un ammontare di spesa pari a quello oggetto delle riduzioni previste. Hanno inoltre affidato ai singoli ministri, in sede di predisposizione del disegno di legge di legge di stabilità, il compito di proporre gli interventi correttivi necessari per la realizzazione dei predetti obiettivi.

[17] A.C. 5534-bis (disegno di legge di stabilità 2013) – Servizio Studi – Sevizio Bilancio dello Stato – Servizio Commissioni - Dossier n. 708 del 22 ottobre 2012 “Schede di lettura e profili finanziari”.

[18] Se non – nel caso del provvedimento in esame - per alcune specifiche disposizioni, relativamente alle quali si rinvia alle successive schede riferite all’articolo 1.

[19] Sotto la voce “D.L. 95/2012 - Effetti migliorativi della manovra sul saldo delle operazioni finali”.

[20] Si fa riferimento all’elenco 1, riguardante le riduzioni delle spese rimodulabili.

[21] Si fa riferimento alla tabella che espone sinteticamente per ciascun Ministero le spese rimodulabili, quelle non rimodulabili, i versamenti all’entrata e le riduzioni lineari.

[22] In termini di SNF, la percentuale delle riduzioni di spesa in conto capitale si aggira intorno al 50% nei primi due esercizi del triennio, per ridursi intorno al 40% nel 2015. In proposito si veda l’allegato 4 (Quadro di sintesi delle previsioni di competenza 2013-2015 a raffronto con quelle assestate 2012) alla voce “Effetti manovra D.L. 95/2012”.

[23] Contributi INPDAP, gettito IRAP e IRPEF.

[24] V. la parte introduttiva del presente Dossier, dedicata agli effetti complessivi del disegno di legge di stabilità.

La variazione complessiva dell’indebitamento netto determinata dalla legge di stabilità per il 2013 (aumento del deficit per 2,9 miliardi) corrisponde ad un aumento di 1,8 decimi di punto di incidenza sul PIL. Tale grandezza si pone all’interno del margine indicato nella Nota di aggiornamento del DEF tra la previsione tendenziale e l’obiettivo programmatico delle amministrazioni pubbliche (due decimi del PIL, circa 3,1 miliardi).

[25]  Come precisato dal Governo nella Nota MEF-RGS del 11 dicembre 2012.

[26] Riduzione degli accantonamenti in  tabella A.

[27] C. 5534 – Relazione tecnica – Sezione 2 - articolo 3 (pagg. 128-133).

[28] Si fa riferimento alla tavola (C. 5534 – pag. 134), che nelle ultime tre colonne espone gli importi effettivamente inseriti nelle tabelle A e B allegate al disegno di legge di stabilità.

[29] C. 5534 – Relazione tecnica – Sezione 2 - articolo 3 (pag. 133).

[30] Con le Note MEF-RGS dell’ottobre e del dicembre 2012.

[31]  Si veda la scheda riferita al precedente comma 6.

[32] “Sezione C – Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese del Ministero dell’economia e delle finanze”.

[33] Alla voce “Riduzione spese non rimodulabili”.

[34] La norma modifica l’articolo 2, comma 1, lettere a) e b),  e l’articolo 3, comma 2, della legge n. 152/2001.

[35] Articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185/2008.

[36] Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[37] Che tratta della misura del contributo unificato dovuto nei casi di impugnazione.

[38] Pagina 128 dell’AC 5534 antecedente lo stralcio.

[39] Di cui al decreto legislativo n. 259/2003.

[40] Di cui al decreto legislativo n. 259/2003.

[41] Pagina 128 dell’AC 5534 antecedente lo stralcio.

[42]             D.L. 6 luglio 2011, n. 98, Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.

[43]             Si tratta della disposizione che:

§         prevede il contributo unificato anche per il processo tributario;

§         elimina le precedenti esenzioni per le controversie di previdenza ed assistenza obbligatorie, nonché per quelle individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego; per il processo esecutivo per consegna e rilascio; per i processi relativi alla separazione personale dei coniugi;

§         aumenta la misura del contributo unificato o lo determina ex novo intervenendo sull’art. 13 del T.U. sulle spese di giustizia di cui al DPR n. 115/2002 (lettere da f) a t)).

[44] Di cui al già citato DPR n. 115/2002.

[45] Disciplinato dall'articolo 13, comma 6-bis, del DPR n. 115/2002.

[46] In applicazione della nuova formulazione dell’articolo 37, comma 10, secondo periodo del decreto legge n. 98/2011 disposta dalle norme in esame.

[47] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

[48] Che reca l’ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri.

[49] Che contiene il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.

[50] Recante misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore.

[51] Trattasi della relazione tecnica integrata del 27.11.2012, aggiornata con gli emendamenti approvati nel corso dell’esame alla Camera dei Deputati.

[52]             Nota del 2.11.2011.

[53] Testo unico delle norme in materia scolastica.

[54] Regolamento recante la disciplina per il reclutamento dei dirigenti scolastici

[55] “Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari”.

[56] Resa disponibile successivamente all’approvazione definitiva del provvedimento in esame.

[57] Di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

[58] Si veda la scheda riferita al precedente articolo 1, comma 61.

[59] “Sezione C – Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese  del Ministero degli affari esteri”.

[60] Alla voce “Riduzione spese non rimodulabili”.

[61] Che in base all’art. 585 del Codice dell’ordinamento militare restano a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

[62] di pertinenza del CdR 4 “capitanerie di porto” - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

[63] V. tabella riportata nella scheda riferita al precedente comma 61.

[64] Del 31 ottobre 2012

[65] “Sezione C – Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese  del Ministero degli affari esteri”.

[66] Alla voce “Riduzione spese non rimodulabili”.

[67] di pertinenza del CdR 4 “capitanerie di porto” - Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

[68] Nota dell’11 dicembre 2012, acquisita nella stessa data dalla 5^ Commissione del Senato.

[69] V. la tabella riportata nella scheda riferita al precedente comma 61.

[70] Del 31 ottobre 2012

[71] Il Codice dell’ordinamento militare, in tema di reclutamento nei ruoli in riferimento individua, oltre ad un regime transitorio (artt. 2197 e 2198) un regime ordinario (artt. 679 e 691), che diverrà operativo a decorrere dal 2021 e dalla fine del 2015. I due regimi, per i profili d’interesse, non presentano sostanziali differenze.

[72] Si veda la scheda riferita al precedente articolo 1, comma 61.

[73] “Sezione C – Riepilogo complessivo delle riduzioni delle spese  del Ministero degli affari esteri”.

[74] Alla voce “Riduzione spese non rimodulabili”.

[75]L’Istituto per lo sviluppo agroalimentare svolge attività di erogazione di finanziamenti a tasso agevolato, nonché operazioni di investimento a condizioni di mercato a favore delle imprese operanti nel settore agroindustriale.

[76] Resa disponibile successivamente all’approvazione definitiva del provvedimento in esame.

[77] Si segnala che per un errore materiale, la relazione tecnica indica per il 2013 e il 2014 la concessione degli sgravi nel limite del 62,4 per cento anziché del 63,2 per cento, come determinato dalla disposizione. Tuttavia, gli effetti di risparmio sono quantificati correttamente, applicando il limite del 63,2 per cento.

[78]In particolare, sul saldo netto da finanziare l’effetto è pari alla riduzione, cioè 3,6 milioni di euro; mentre, sull’indebitamento netto l’effetto è pari a 1,4 milioni di euro.

[79] Resa disponibile successivamente all’approvazione definitiva del provvedimento in esame.

[80] Infatti i relativi importi non sono esposti nella tabella riepilogativa (Ministero politiche agricole) riportata nella relazione tecnica (C. 5534 – pag. 175).

[81] Ai sensi del DPR n. 233/2007, sono Istituti dotati di autonomia speciale i seguenti: la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Napoli e Pompei; la Soprintendenza speciale per i beni archeologici di Roma; la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Venezia e dei comuni della Gronda lagunare; la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Napoli; la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Roma; la Soprintendenza speciale per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico e per il polo museale della città di Firenze; l'Istituto superiore per la conservazione ed il restauro, che subentra all'Istituto centrale del restauro; la Biblioteca nazionale centrale di Roma; la Biblioteca nazionale centrale di Firenze; il Centro per il libro e la lettura;  l'Archivio centrale dello Stato.

 

[82] Il capitolo relativo a tale autorizzazione di spesa è il 4391 dello stato di previsione del Ministero della salute.

[83] A tale regolazione si provvede mediante l’imputazione, attraverso le regioni, ai bilanci delle ASL di residenza degli assistiti dei costi e dei ricavi connessi, rispettivamente, all’assistenza sanitaria dei cittadini italiani all’estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolarsi in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario regionale standard, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

[84] Per assistenza sanitaria indiretta ai cittadini italiani all’estero si intende l’assistenza mediante il rimborso delle spese sostenute dall'assistito per sé o per i propri familiari aventi diritto, nei casi in cui non sia stato possibile stipulare le convenzioni con lo Stato estero, ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, nonché nel caso di prestazioni rientranti nei livelli stabiliti dal piano sanitario nazionale ma non ottenibili mediante le predette convenzioni; nell’assistenza sanitaria indiretta rientrano anche i rimborsi dovuti quando, per comprovati motivi di urgenza o di necessità, l'assistito non abbia potuto far ricorso alle istituzioni od ai sanitari convenzionati.

[85] Corrispondente all’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 1 del D.P.R. n.618/1980. Si ricorda che su tale capitolo incide anche la riduzione di spesa prevista dal precedente comma 80. La relazione tecnica precisa che le risorse residue, pari a circa 68 milioni di euro vengono mantenute in bilancio per assicurare il necessario raccordo Stato-regioni.

[86] Ciò fermo restando che le risorse assegnate alle regioni in sede di ripartizione del fondo sanitario nazionale si basano sul principio della quota capitaria calcolata sui cittadini residenti.

[87] Sulla base delle metodologie per la quantificazione dei relativi fabbisogni individuati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

[88] Convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

[89] La norma riproduce il contenuto del decreto-legge n. 185/2012, decaduto per scadenza dei termini di conversione e i cui effetti sono fatti salvi dal comma 100 dell’articolo 1 della legge in esame.

[90] L’onere relativo al 2012 è coperto mediante la corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Gli oneri relativi al triennio successivo, viceversa, trovano compensazione nell’ambito della manovra.

[91] Si tratta di progetti finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive. Si segnala che il testo originario del provvedimento indicava proprio la riduzione delle risorse destinate al finanziamento di tali progetti speciali quale possibile modalità con cui raggiungere gli obiettivi di risparmio.

[92] Peraltro, i Ministeri del lavoro e dell’economia, con nota congiunta del 1° ottobre 2012, hanno affermato che «dal punto di vista della finanza pubblica, l'accorpamento non determina alcun effetto negativo, in quanto interviene sulla regolazione dei trasferimenti tra enti della pubblica amministrazione, con effetti di neutralità sulle singole voci (contributi/prestazioni previdenziali) del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche non venendo modificate le norme sostanziali che le regolano».

[93] Amministrazioni dello Stato, agenzie, enti pubblici non economici, enti di ricerca e enti pubblici di cui all’articolo 70, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001.

[94] V. RT e prospetto riepilogativo allegati al DL 95/2012.

[95]  In ciascuno degli anni  2015 e 2016, inoltre, minori spese per liquidazioni pari a 35 milioni di euro.

[96] In ciascuno degli anni  2015 e 2016, inoltre, minori entrate a titolo di imposta sulle liquidazioni pari a 6 milioni di euro.

[97] L’INAIL risulta incluso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche che concorrono alla formazione del conto economico consolidato della PA.

[98] Ferme restando le riduzioni degli uffici dirigenziali, nonché delle dotazioni organiche dirigenziali generali e non generali  previste dall’art. 2, comma 1, lettera a) del DL n. 95/2012.

[99] Tutela privilegiata in ambito sanitario degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici.

[100] Tale tutela, prevista dall'art. 38 della Costituzione, di recente è stata concretata dall'emanazione del T.U. 81/2008, di cui l'accordo quadro Stato-Regioni del 2 febbraio 2012 costituisce ulteriore elemento di attuazione.

[101] Il DL consente di procedere selettivamente alla riduzione delle dotazioni organiche delle amministrazioni pubbliche interessate prevedendo riduzioni inferiori, per singole amministrazioni, anche in considerazione della loro specificità.

[102] Di cui all'articolo 10, comma 5, del DL 29 n. 282/2004, convertito, con modificazioni, dalla legge  n. 307/2004.

[103] La misura dell’assegno è pari a 900 euro mensili, esenti da imposte.

[104] Non è chiaro se l’effetto della soppressione della citata disposizione comporti l’anticipo o l’ulteriore differimento dell’applicabilità delle predette riduzioni al personale del Ministero dell’interno.

 

[105] Legge finanziaria 2007.

[106] Su proposta Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico.

[107] Si tratta dei pagamenti derivanti da accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi ed attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano. Inoltre non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, i pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e programmi realizzati con leggi speciali.

[108] Eccezion fatta per le sole norme inerenti il sistema sanzionatorio.

[109] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-Iegge 7 ottobre 2008, n. 154

[110] Si veda in proposito il Dossier di verifica del 26 novembre 2012, riferito alla Nota di variazioni al bilancio presentata alla Camera dei deputati a seguito dell’approvazione in prima lettura del provvedimento in esame.

[111] Cfr. in particolare l’articolo 8, comma 17, che stanzia risorse in favore delle regioni, da destinare alle scuole non statali e l’art. 8, comma 12, che stanzia risorse in favore della regione Campania.

[112] Cfr. appostia scheda. La dotazione per il 2013 è ivi indicata in 5.608,4 mln pari alla somma delle risorse di cui alle lettere b) e c) del comma 1 del citato art. 2-bis, rispettivamente di 4717,9 mln e di 890,5 mln.

[113] Cfr. gli emendamenti approvati in Commissione al Senato n. 1.8000 e 1.8000/6000

[114] Ai sensi di quanto disposto dal comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

[115] Cfr. apposita scheda.

[116] Conforme a quella riferita all’emendamento 1.8000 dei relatori, non integrato dal subemendamento 1.8000/6000.

[117] Importo superato a seguito dell’approvazione del citato subemendamento.

[118] Si tratta delle somme inerenti la mobilità del personale, e le variazione dei gettiti ICI inerenti gli immobili di classe “D” ovvero di cui all’art. 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 45 del DL n. 262/2006.

[119] Ai sensi dell’articolo 11, la CONSIP avvia un piano volto all’ampliamento della quota di spesa per acquisti gestita attraverso un sistema centralizzato.

[120] La quantificazione della spesa per dispositivi medici è contenuta nella Nota del Governo del 24 luglio 2012.

[121] Il livello di finanziamento a legislazione vigente risulta pertanto rideterminato come risulta dalla tavola seguente, elaborata dagli Uffici della Camera in base alle informazioni contenute nelle relazioni tecniche e nei prospetti riepilogativi ai disegni di legge.

[122] Articolo 26 del decreto legislativo n. 261/2007.

[123] Previsti ai sensi dell'articolo 1 della L. 959/1953. Detto articolo, ai commi ottavo e seguenti, dispone che i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, anche se già in atto, le cui opere di presa siano situate, in tutto o in parte, nell'ambito del perimetro imbrifero montano, siano soggetti al pagamento di un sovracanone annuo in ragione di ogni chilowatt di potenza nominale media, risultante dall'atto di concessione.

[124] Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalle vigenti disposizioni, negli anni 2013 e 2014.

[125] Inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 196/2009, nonché le Autorità indipendenti e la CONSOB.

[126] La summenzionata disposizione non si applica agli enti e organismi vigilati dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dagli enti locali.

[127] Entro il 30 giugno di ciascun anno.

[128] Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Il decreto in riferimento è in corso di conversione

[129] Comprese le autorità indipendenti e la CONSOB.

[130] Di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001.

[131] La norma in riferimento, nello specifico, interviene modificando l’art. 1, comma 450, nel testo modificato dall’art. 7, comma 2, del DL. n.52/2012 (Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica).

[132] Nel testo modificato dall’art. 1, comma 449, del DL. n.52/2012.

[133] Previsto dalla norma in riferimento.

[134] Relativamente alle seguenti categorie merceologiche: energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile,

[135] Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

[136] Avvalendosi dei dati forniti dall’ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità - prezzo delle convenzioni CONSIP.

[137] Ai sensi dell’art’ 7, comma 4, lett. c) del D. lgs. n. 163/2006.

[138] Da adottarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.

[139] Che assume la denominazione Capitaneria di porto di Messina – Autorità marittima dello stretto.

[140] Che reca disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

[141]  Tale comma fissa il predetto limite al 20% della spesa sostenuta in media negli anno 2010 e 2011.

[142] Introdotta dall’emendamento 1.9000 art. 1, c.121-quater.

[143] Ufficio per la Promozione tecnologica e degli investimenti, dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale (UNIDO).

[144] Di cui all’articolo 2, commi 232-234 della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010).

[145] Resa disponibile successivamente all’approvazione definitiva del provvedimento in esame.

[146] Strada dei Parchi SpA è l'ente esercente concessionario dell'ANAS, fino al 2030, per la gestione dell'Autostrada A24 e dell'Autostrada A25.

[147] Ai sensi dell’articolo 6 della L. 798/1984.

[148] Di cui all’articolo 32, comma 1, del DL 98/2011.

[149] Di cui all’art. 40, del D.lgs. n. 159/2011.

[150] Anche iscritti in pubblici registri.

[151] Decreto convertito con modificazioni dalla legge n. 181/2008.

[152] Di cui all’art. 18, comma 1, lett. c), della legge n. 44/1999.

[153] Di cui all’art. 1 della legge n. 512/1999.

[154] Di cui all’art. 51, del D.lgs. n. 159/2011.

[155] Commi 129-quater e 129-quinquies, del maxiemendamento approvato al Senato al quale fa riferimento la RT in esame.

[156] Comma 129-bis, lett. g), del maxiemendamento approvato al Senato al quale fa riferimento la RT in esame.

[157]http://www.senato.it/application/xmanager/projects/senato/file/repository/commissioni/comm05/legge_stabilita_2013/3584_RT_maxi_1.700_Aula.pdf (pagg. 15-19)

[158] Comma 129-bis, lett. m), del maxiemendamento approvato al Senato al quale fa riferimento la RT in esame.

[159] Introdotta al Senato dall’emendamento 1.9000, art. 2, comma 10-bis.

[160] Cfr. l’art. 6 della L. n. 798/1984,

[161] La disposizione di cui al punto in esame è stata introdotto con il subemendamento 1.8000/60, approvato in Commissione al Senato.

[162] Resa disponibile successivamente all’approvazione definitiva del provvedimento in esame.

[163] Cfr. la Relazione tecnica allegata al maxiemendamento approvato al Senato.

[164] Di cui alla legge 443/2001 (Legge obiettivo).

[165] Resa disponibile successivamente all’approvazione definitiva del provvedimento in esame.

[166]  Introdotta al Senato dall’emendamento 1.1000.

[167] Cfr. la riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che prevedeva stanziamenti pari a spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015. Cfr. inoltre la riduzione del 10% delle spese rimodulabili disposta ai sensi dell'articolo 2, comma l, ultimo periodo, del decreto-legge n. 78/2010.

[168] Di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[169] Di cui all'articolo 3, comma 25, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[170] Introdotte al Senato dall’emendamento 1.9000.

[171] Introdotta al Senato dall’emendamento 1.9000, articolo 2, comma 15-ter.

[172] Si ricorda che i DL n. 201/2011, n. 216/2011 e 35/2012 recano norme di analogo tenore con riferimento a lavoratori che maturano i requisiti pensionistici dopo il 31 dicembre 2011.

[173] Con accordi di tipo non governativo entro il 31 dicembre 2011 e data di licenziamento entro il 30 settembre 2012.

[174] Con accordo entro il 31 dicembre 2011 e data di cessazione del rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012.

[175] Cessati entro il 30 giugno 2012 senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito anno lordo non superiore a 7.500 euro.

[176] Senza reimpiego a tempo indeterminato e con limite di reddito annuo lordo non superiore a 7.500 euro; in mobilità in attesa di effettuare il primo versamento volontario.

[177] Si tratta, in particolare, della cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), della cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), della cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate (CPI) e della cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG).

[178] Come si legge nella relazione tecnica, la disposizione è volta a consentire agli iscritti alle casse previdenziali INPDAP in esame di presentare la domanda di ricongiunzione senza limiti temporali, permettendo loro, di fatto, di usufruire della gratuità dell’operazione di trasferimento dei contributi anche se cessati dal servizio entro il 30 luglio 2010.

[179] La norma dovrebbe fare presumibilmente riferimento all’indennità una tantum in luogo di pensione concessa agli eredi del lavoratore assicurato deceduto nel caso in cui non sussista, per mancanza di requisiti,  il diritto alla pensione di reversibilità (pensione diretta) o alla pensione indiretta.

[180] Cfr. infra.

[181] Decreto legislativo n. 42/2006.

[182] Legge n. 29/1979 e successive modificazioni.

[183] La norma fa comunque salve le vigenti discipline in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e di ricongiunzione.

[184] Si tratta di requisiti lievemente più favorevoli. Infatti, il decreto legislativo n. 42/2006 fissa a 65 anni, incrementati sulla base della variazione della speranza di vita, il requisito di età anagrafica a cui si deve aggiungere il periodo della decorrenze (cosiddette finestre). Viceversa, il decreto-legge n. 201/2011 prevede un’anzianità anagrafica (anch’essa agganciata al variare della speranza di vita) che, in alcuni casi, è transitoriamente più bassa e non prevede il regime delle decorrenze. In ogni caso, il successivo comma 241 prevede che il diritto al trattamento di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dalle gestioni interessate.

[185] Si tratta di regole di calcolo più favorevoli in quanto, a differenza della vigente disciplina (che prevede la determinazione dell’intero ammontare del trattamento secondo il sistema di calcolo contributivo), le disposizioni in esame prevedono la determinazione del trattamento anche secondo il sistema misto (retributivo e contributivo).

[186] Articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011.

[187] La norma fa riferimento alle procedure di totalizzazione ai sensi del decreto legislativo n. 42/2006 e ai sensi del comma 22-bis dell’articolo in esame.

[188] Si tratta delle lavoratrici dipendenti iscritte all’AGO e delle lavoratrici autonome il cui requisito di anzianità anagrafica aumenta secondo una progressione determinata dall’articolo 24 del DL n. 201/2011, per allinearsi infine al requisito generale di età.

[189] Comma 250, lettere d) e h).

[190] Comma 250, lettere a), b), c) ed e).

[191] Articolo 2, comma 31, della legge n. 92/2012, sostituito dalla norma in esame.

[192] Tale disposizione prevede che i soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro sono tenuti a versare ai fondi bilaterali appositamente costituiti un contributo pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per l'esercizio di attività di somministrazione. Le risorse sono destinate a interventi di formazione e riqualificazione professionale, nonché a misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione.

[193] La norma proroga di sei mesi il termine per la definizione degli accordi per la costituzione dei fondi bilaterali (comma 251, lettera a).

[194] Articolo 1, comma 68, della legge n. 247/2007.

[195] Si ricorda che mentre sul saldo netto da finanziare si riflette immediatamente l’onere complessivo, per il trasferimento immediato agli enti previdenziali del finanziamento della spesa per prestazioni e contribuzione figurativa, sull’indebitamento si riflette nel medesimo anno solo la spesa per prestazioni, mentre quella relativa alla contribuzione figurativa (pari a circa il 40 per cento dell’importo complessivo) si registrerà al momento della liquidazione del trattamento pensionistico, in termini di anticipo dell’accesso e di aumento dell’importo liquidato.

[196]  Contenuta nel testo originario del provvedimento e non modificata nel corso dell’esame parlamentare..

[197]  In caso di debiti di carattere finanziario, infatti, non si registrerebbero effetti negativi sul fabbisogno.

[198] Cfr.: Nota di verifica (Servizio bilancio dello Stato-Servizio Commissioni) n. 421, del 6 giugno 2012

[199] In data 6 giugno 2012.

[200] Modificata nel corso dell’esame al Senato.

[201] Di cui all’articolo 43, comma 3, del DL 112/2008.

[202] Articolo 5, comma 1, lettera a, della legge n. 537/1993.

[203] Pubblicato in G.U. n. 22 del 26 gennaio 2013.

[204] Ripartizione in capitoli di cui al Decreto 111878 del 31 dicembre 2012 pubblicato in Gazzetta Ufficiale S.O. n. 214 del 31 dicembre 2012.

[205] Nello stesso capitolo, a seguito di interrogazione effettuata sul sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato evidenziava, alla data del 4 gennaio 2013, una disponibilità residua per l’anno 2012 pari a 32.766.522 euro.

[206] Legge finanziaria 1981.

[207] “Interventi finanziari per l'università e la ricerca”.

[208] Di cui alla deliberazione CPE 76/2001