Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Commissioni , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: (AC 4829) Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici
Riferimenti:
DL N. 201 DEL 06-DIC-11     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 22
Data: 07/12/2011
Descrittori:
CONSOLIDAMENTO   CONTABILITA' DI ENTI ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
CONTABILITA' DI STATO   DECRETO LEGGE 2011 0201
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
VI-Finanze
Altri riferimenti:
AC N. 4829/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento
dei conti pubblici

D.L. 201/2011 – A.C. 4829

Profili finanziari

 

 

n. 570

Parte II

 

 

7 dicembre 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Hanno partecipato alla redazione del dossier i seguenti Servizi e Uffici:

Servizio Bilancio dello Stato

Andamenti di finanza pubblica - dossier n. DV22

( 066760-2174 / 066760-9455 – *bs_segreteria@camera.it

V Commissione bilancio

( 066760-3545/ 066760-3685 – *com_bilancio@camera.it

Segreteria Generale – Ufficio Rapporti con l’Unione europea

( 066760-2145 – * cdrue@camera.it

§      La nota di sintesi e le schede di lettura (Parte I) sono state redatte dal Servizio Studi.

§      Le parti relative ai profili di carattere finanziario (Parte II) sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato e per i profili di copertura dalla segreteria della Commissione bilancio..

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D11201a.doc

 


INDICE

Articolo 1 – Aiuto alla crescita economica (ACE). 1

Articolo 2 – Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro... 3

Articolo 3, commi 1-3 - Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali6

Articolo 3, comma 4 - Fondo di garanzia per piccole e medie imprese   7

ARTICOLO 3, comma 5 - Fondo di garanzia per piccole e medie imprese   8

Articolo 4 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e di   risparmio energetico... 9

Articolo 5 – Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni e benefici  assistenziali15

Articolo 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate.. 16

Articolo 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi16

Articolo 8 – Misure per la stabilità del sistema creditizio... 18

Articolo 9 – Imposte differite attive.. 21

Articolo 10 – Regime premiale per favorire la trasparenza.. 23

Articolo 11 - Emersione della base imponibile.. 24

Articolo 12 – Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti e contrasto all’uso del contante.. 25

Articolo 13, commi 1 – 17 e 21 – Imposta municipale propria.. 27

Articolo 13, commi 18 e 19 – Modifiche riguardanti le risorse destinate ai fondi perequativi dei comuni34

Articolo 13, comma 20 – Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa.. 34

Articolo 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). 35

Articolo 15  - Incremento delle accise sui carburanti37

Articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei39

Articolo 17 – Canone RAI44

Articolo 18 – Clausola di salvaguardia.. 44

Articolo 19, commi 1-3 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari46

Articolo 19, commi 4-10 – Scudo fiscale.. 48

Articolo 20 – Riallineamento partecipazioni49

Articolo 21 commi da 1 a 9 – Confluenza nell’INPS di ENPALS E INPDAP   52

Articolo 21, commi 10 e 11 – Soppressione Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria della Puglia e della Lucania (EIPLI). 55

Articolo 21, comma 12 - Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini56

Articolo 21, commi 13-21 - Soppressione dell’Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e dell’Agenzia del settore postale.. 57

Articolo 22, commi 1-4 - Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici60

Articolo 22, comma 5 – Disposizioni per il settore lirico-sinfonico    61

Articolo 22, commi 6-9 – Istituzione dell’ “ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”. 61

Articolo 23, commi 1-3 - Costi di funzionamento di Autorità indipendenti66

Articolo 23, commi 4 e 5 - Gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni67

Articolo 23, comma 6 - Trattamento economico dei membri del Governo... 68

Articolo 23, comma 7- Livellamento retributivo Italia – Europa   69

Articolo 23, commi 8-13 – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro... 70

Articolo 23, commi da 14 a 22 – Disposizioni in materia di funzioni e organizzazione delle Province.. 71

Articolo 24, commi da 1 a 20 - Modifiche alla normativa pensionistiche   72

Articolo 24, comma 21 - Contributo di solidarietà a carico di iscritti e pensionati dei Fondi speciali INPS.. 81

Articolo 24, commi 22 e 23 (Incremento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi). 83

Articolo 24, comma 24 - Disposizioni relative agli enti previdenziali privati e privatizzati86

Articolo 24, comma 25 - Modifiche alla disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici87

Articolo 24, comma 26 - Estensione delle tutele previste in caso di malattia e maternità.. 90

Articolo 24, comma 27 - Istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne.. 90

Articolo 24, commi 28-30 – Iniziative di studio in materia di previdenza e assistenza.. 91

Articolo 24 comma 31 - Tassazione ordinaria per TFR di importo elevato... 92

Articolo 25 – Riduzione del debito pubblico mediante utilizzo di quota dei proventi delle aste per i diritti di emissione di anidride carbonica.. 93

Articolo 26 – Prescrizione anticipata delle lire.. 95

Articolo 27, commi 1 e 2 – Dismissioni immobili96

Alienazione di terreni agricoli pubblici98

Articolo 27, comma 4 - Locazioni passive da parte delle amministrazioni dello Stato... 99

Articolo 27, comma 5 - Manutentore unico di immobili pubblici99

Articolo 27, comma 6 - Eliminazione di abitazioni malsane.. 100

Articolo 27, comma 7 - Semplificazione normativa per l’attuazione dei piani di razionalizzazione.. 101

Articolo 27, comma 8 - Federalismo demaniale.. 101

Articolo 27, commi 9-17 - Istituti penitenziari101

ARTICOLO 28 - Concorso alla manovra degli enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese.. 103

Articolo 29, commi 1 e 2 – Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale.. 107

Articolo 29, comma 3 – Interventi per l’editoria.. 108

Articolo 30, comma 1 - Fondo partecipazione missioni internazionali108

ARTICOLO 30, comma 2 - Servizi Trenitalia nel trasporto pubblico locale ferroviario... 109

ARTICOLO 30 comma 3 – Finanziamento del Fondo regionale per il trasporto pubblico locale.. 110

Articolo 30, comma 4 – Risorse per l’AGEA.. 111

Articolo 30, comma 5  - Rifinanziamento protezione civile.. 112

Articolo 30, commi 6 e 7– Risorse per l’Accademia della Crusca e dei Lincei114

Articolo 30, comma 8 – Disposizioni in merito ad assunzione di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali115

Articolo 31- Esercizi commerciali116

Articolo 32 – Farmacie.. 116

Articolo 33- Esercizio delle attività professionali117

Articoli 34 e 35 – Liberalizzazioni di attività economiche e compiti dell’Antitrust.. 117

Articolo 36 – Tutela della concorrenza.. 118

Articolo 37– Liberalizzazione nel settore dei trasporti119

Articolo 38 (Misure in materia di politica industriale). 120

Articolo 39 - Misure per le micro, piccole e medie imprese.. 121

Articolo 40 – Riduzione adempimenti per le imprese.. 123

Articolo 42, comma 1 - Cessioni di immobili nelle concessioni124

ARTICOLO 42, commi 2 e 3 – Anticipo della fase di gestione nelle concessioni125

Articolo 42, commi 4 e 5 - Durata delle concessioni superiori a 1 miliardo di euro... 125

Articolo 42, comma 8 - Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione.. 127

ARTICOLO 43 – Convenzioni autostradali128

Articolo 44 – Disposizioni in materia di appalti pubblici129

Articolo 45 – Disposizioni in materia edilizia.. 131

Articolo 46 (Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale)  132

Articolo 47 - Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie.. 132

Articolo 48 – Clausola di finalizzazione.. 133

Articolo 49 – Norma di copertura.. 134

PROSPETTO DEGLI ONERI  E  PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARIIII

 


Articolo 1 – Aiuto alla crescita economica (ACE)

La normaintroduce un’agevolazione fiscale in favore delle imprese e delle società che incrementano il capitale investito nell’attività svolta. Il beneficio consiste in una deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, di un ammontare corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale investito e si applica a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011.

L’aliquota del rendimento nozionale è fissata in via transitoria - per il primo triennio di applicazione - al 3%. Dal quarto periodo d’imposta sarà determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti medi dei titoli obbligazionari pubblici, eventualmente aumentabili fino a 3 punti percentuali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori entrate

950,5

1.446,3

2.929,0

950,5

1.446,3

2.929,0

950,5

1.446,3

2.929,0

Dalla relazione tecnica non si evince l'entità degli effetti oltre il triennio di riferimento. Un apposito prospetto allegato alla relazione tecnica, relativo alla proiezione ultratriennale degli oneri recati dal provvedimento, quantifica, con esclusivo riferimento al saldo netto da finanziare, oneri pari a 3.393,15 milioni annui a decorrere dal 2015

 

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti di gettito è stata effettuata una specifica simulazione pluriennale, per valutare l’andamento a medio termine del profilo del gettito, tenuto conto delle caratteristiche di incentivo strutturale della norma. In estrema sintesi:

-          sono state considerate le dichiarazioni dei redditi relativi agli anni 2006-2009 delle società di capitali e degli enti non commerciali per ricavare sia il numero dei soggetti interessati dalla norma (oltre 1,3 milioni di società) sia il valore dell’incremento del patrimonio netto (sulla base dei dati indicati nel quadro RF) rettificato per tenere conto degli effetti dovuti alla presenza di partecipazioni di controllo, di collegamento e di gruppo;

-          all’ammontare ottenuto è stata applicata l’aliquota di rendimento nozionale del 3% per determinare la deduzione teorica spettante. Quest’ultima è stata quindi rettificata per tenere conto, da un lato, dell’eventuale incapienza e, dall’altro lato, del riporto delle quote non dedotte per incapienza negli anni precedenti;

-          al minore imponibile è stata applicata l’aliquota IRES del 27,5% nonché, per i soggetti interessati, l’addizionale IRES del 10,5%;

-          il valore complessivamente ottenuto è stato quindi incrementato del 10% per tenere conto dell’applicazione del beneficio alle imprese individuali e alle società di persone;

-          ai fini della determinazione degli effetti di cassa, si è considerato un acconto IRES del 75% e un acconto dell’addizionale IRES del 100%. Inoltre, precisa la RT, in via prudenziale è stato ipotizzato il ricorso al metodo previsionale per il calcolo dell’acconto.

I risultati della quantificazione indicati dalla relazione tecnica sono riportati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

CASSA

2012

2013

2014

IRES ordinaria

-851,0

-1.298,5

-2.617,3

Addizionale energetica

-14,4

-18,0

-50,0

IRPEF soc.persone + ditte individuali

-85,1

-129,8

-261,7

 

-950,5

-1.446,3

-2.929,0

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che la relazione tecnica illustra la procedura adottata senza fornire i dati e i criteri di stima utilizzati per la quantificazione e che, pertanto, non è possibile effettuare una verifica della stessa.

Tuttavia, in base a quanto indicato, si segnala quanto segue:

-          la perdita di gettito, essendo stata calcolata con riferimento al triennio 2012-2014, è determinata applicando un’aliquota di rendimento nozionale fissata al 3%. La norma stabilisce, tuttavia, che a decorrere dal quarto periodo d’imposta tale misura sarà rideterminata annualmente per tenere conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici aumentabili di ulteriori 3 punti percentuali. Il prospetto allegato alla RT, recante la proiezione pluriennale degli oneri in termini di saldo netto finanziario, ascrive un onere di 3.393,195 milioni di euro a decorrere dal 2015. Tale proiezione sembrerebbe basata su ipotesi di invarianza del rendimento nozionale, diversamente da quanto indicato dalla norma che ne prevede la rideterminazione annuale;

-          per quanto riguarda le imprese individuali e le società di persone, andrebbe precisato se il beneficio introdotto riguarda esclusivamente l’IRPEF o anche le relative addizionali. In tale ultimo caso, la norma andrebbe coordinata con la disciplina in materia di federalismo fiscale tenuto conto che determinerebbe un minor gettito per gli enti territoriali interessati;

-          in merito alla determinazione degli effetti di cassa appaiono necessari dei chiarimenti sulle procedure adottate tenuto conto che la relazione tecnica non fornisce i dati di competenza e che, ai fini della determinazione dell’acconto, la RT afferma di applicare sia una misura dell’acconto del 75% sia una misura dell’acconto con metodo previsionale.

 

Articolo 2 – Deduzione dall’IRES e dall’IRPEF della quota di IRAP riferita analiticamente al costo del lavoro

La norma introduce una deduzione, ai fini della determinazione della base imponibile IRPEF o IRES, di ammontare corrispondente all’IRAP calcolata sulle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni IRAP forfettarie spettanti in funzione del numero e dei requisiti dei lavoratori dipendenti. Il beneficio spetta a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2012 (comma 1).

Il comma 2 incrementa, con decorrenza dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011, le deduzioni IRAP per lavoro dipendente qualora si tratti di lavoratore di sesso femminile ovvero di lavoratore di età inferiore a 35 anni. In tali ipotesi:

- la deduzione è elevata da 9.200 a 15.200 se il lavoratore è impiegato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

- la deduzione è elevata 4.600 a 10.600 se il lavoratore è impiegato nelle altre regioni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori entrate

(c. 1)

1.475,2

1.921.1

2.041,5

1.475,2

1.921.1

2.041,5

1.475,2

1.921.1

2.041,5

Minori entrate

(c.2)

 

 

 

149,0

1.690,0

994,0

149,0

1.690,0

994,0

Maggiori spese

(c.2)

149,0

1.690,0

994,0

 

 

 

 

 

 

La disposizione introdotta reca effetti finanziari di carattere permanente dal 2014 che risentono, tra gli altri fattori, dell’andamento generale dell’occupazione nel settore privato e che risultano più accentuati nelle ipotesi di incremento di lavoratori giovani o di donne.

 

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti di gettito derivanti dal comma 1 è stata effettuata una apposita simulazione, attraverso l’utilizzo del modello di micro simulazione IRES, i dati dichiarati ai fini IRAP e i redditi ai fini IRPEF dichiarati dai contribuenti non considerati dal modello di micro simulazione IRES (società di persone, persone fisiche, enti non commerciali).

Comma 1

Per i soggetti IRES, la RT ha considerato i dati relativi alle dichiarazioni per l’anno 2009 applicando, tuttavia, le nuove aliquote IRAP introdotte dal DL 98/2011.

Ha quindi incrociato i dati indicati nei modelli 770 (costo del lavoro dipendente) con quelli indicati nelle dichiarazioni IRAP (deduzioni per lavoro dipendente) e, attraverso elaborazioni effettuate con il modello di micro simulazione IRES, è stata determinata in capo ad ogni singolo contribuente società di capitali la nuova deduzione a legislazione proposta in base alla seguente formula:

[(costo del lavoro – totale deduzioni) X aliquota ordinaria IRAP[1]].

Dalla elaborazione è risultato un importo deducibile a legislazione vigente pari a circa 10 miliardi di euro con una conseguente minore IRES per circa 1.842,4 milioni di euro. La deduzione proposta ha inoltre effetti sulla addizionale energetica per la quale si evidenzia una riduzione di circa 19 milioni di euro.

 

Per i soggetti diversi dalle società di capitali (persone fisiche, società di persone ed enti non commerciali) la RT ha stimato la maggiore deduzione capiente nel reddito di specie di impresa ordinario, semplificato ed autonomo con esclusione dei regimi di determinazione forfetaria, dichiarato in Unico 2010 (anno 2009). Rispetto alla deducibilità vigente la normativa proposta, relativamente a tali soggetti,  genera un minore gettito IRPEF pari a circa 264,3 milioni di euro.

 

Comma 2

Attraverso il modello di microsimulazione è stato stimato il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato impiegati nel settore privato, distinto per sesso.

Dai dati relativi alle deduzioni del cuneo fiscale la RT stima un numero di lavoratori per i quali i sostituti d’imposta hanno beneficiato di detta agevolazione pari a circa 7,7 milioni, di cui circa il 64 per cento riferibili a dipendenti di sesso maschile e il restante 36 per cento di sesso femminile.

Inoltre, i dati Istat sugli occupati (data base Istat – analisi degli occupati) stimano in circa il 25 per cento la quota di occupati di sesso maschile con età inferiore a 35 anni. Ne consegue che la platea di riferimento potenziale della norma sia relativa a circa 1,1 milioni di lavoratori di sesso maschile (7,7 X 64% X 25%) e da circa 2,8 milioni di lavoratrici di sesso femminile di qualsiasi età (7,7 X 36%). Nel complesso la norma si stima sia applicabile a circa 3,9 milioni di lavoratori dipendenti.

La proposta normativa determina un aumento delle deduzioni di 6.000€, pertanto si stima, con un’aliquota media ai fini Irap pari al 4,2 per cento, un effetto di gettito di circa -994 milioni di euro di competenza (3,9 mln X 6.000€ X 4,2%) a partire dall’anno d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.

Effetti complessivi

Ai fini della determinazione degli effetti complessivi, le stime effettuate in riferimento a ciascuno dei due commi sopra indicati hanno tenuto conto anche dei seguenti aspetti rilevanti ai fini IRES:

-          l’incremento delle deduzioni IRAP per lavoro dipendente, determina la riduzione della deduzione forfetaria ai fini IRES del 10% dell’IRAP pagata;

-          la riduzione della quota di costo per lavoro dipendente non dedotto dovuta all’incremento delle deduzioni di cui al comma 2 determina una riduzione degli effetti IRAP, e di conseguenza gli effetti del comma 1.

 

La RT riporta quindi gli effetti netti complessivi dalla norma in esame precisando che, per la stima degli effetti di cassa, è stato considerato un acconto pari all’85 per cento ai fini Irap e pari al 75 per cento ai fini Ires fatta eccezione per l’acconto IRAP nel primo anno relativamente al quale, prudenzialmente, è stato applicato il metodo previsionale per una quota pari al 15 per cento del minor gettito, mentre ai fini IRES pari al normale acconto.

(milioni di euro)

Competenza

2012

2013

2014

IRAP

-994

-994

-994

IRES/IRPEF

-1.920,5

-1.979,9

-1.979,9

Addizionale energetica IRES

-17,5

-17,3

-17,3

TOTALE COMPETENZA

-2.932,0

2.991,2

-2.991,2

Cassa

2012

2013

2014

IRAP

-149

-1.690,0

-994

IRES/IRPEF

-1.457,7

-1.903,6

-2.024,4

Addizionale energetica IRES

-17,5

-17,5

-17,1

TOTALE CASSA

-1.624,2

-3.611,1

-3.035,5

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione poiché la relazione tecnica non fornisce informazioni di dettaglio necessarie per una verifica analitica della metodologia utilizzata per la quantificazione, appaiono necessari alcuni chiarimenti in merito ad aspetti della stima complessivamente proposta. In particolare:

-          l’andamento degli effetti finanziari, in termini di competenza, risulta costante per l’IRAP sin dal 2012 mentre, per l’IRES/IRPEF e l’addizionale IRES risulta costante dal 2013. Andrebbe chiarito il motivo per cui tale andamento non risulti almeno moderatamente crescente per tenere conto di un incremento dell’occupazione dovuto anche all’effetto incentivante della norma in esame;

-          in merito agli effetti di cassa, si ritiene che l’effetto ascritto all’IRES/IRPEF e all’addizionale IRES nel 2014 dovrebbe risultare – analogamente a quanto accade per l’IRAP – allineato al dato di competenza. 

In merito all’iscrizione come maggiori spese nel saldo netto da finanziare degli effetti relativi all’IRAP, si ricorda che l’articolo 7 del D.Lgs. n. 68/2011 (federalismo regionale) dispone la soppressione di tutti i trasferimenti erariali correnti alle regioni a decorrere dal 2013. L’articolo 11 stabilisce altresì che gli interventi statali sulle aliquote di tributi regionali (tra i quali l’IRAP) sono possibili solo se prevedono la contestuale compensazione a valere su altri tributi.

Si segnala, infine, che il minor gettito IRAP in competenza calcolato in riferimento al comma 2 risulterebbe pari, in base alla formula matematica indicata nella RT, a 983 milioni di euro e non a 994 milioni come riportato.

 

 

 

Articolo 3, commi 1-3 - Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali

Le norme recano integrazioni all’articolo 25, comma 1, della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012), disponendo che, nell’ambito del patto di stabilità per regioni e province autonome, dal computo delle spese finali siano sottratte, nel limite di 1 miliardo di euro per gli anni 2012, 2013 e 2014, quelle effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari.

Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia, con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, un “Fondo di compensazione ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013.

Alla copertura degli oneri derivanti dalla costituzione del predetto fondo si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento in esame.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

 

La relazione tecnica ricorda che il comma 1 novella il comma 4 dell’articolo 32 della legge di stabilità 2012, introducendo la lettera o), con la quale si prevede l’esclusione dal computo delle spese finali delle Regioni, valido ai fini del patto di stabilità, nei limiti dell’importo di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese sostenute dalle Regioni a titolo di cofinanziamento nazionale degli interventi realizzati con il contributo dei Fondi strutturali europei. L’esclusione, finalizzata ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai programmi regionali cofinanziati dall’Unione Europea per il periodo 2007/2013, riguarda, in particolare, le spese sostenute dalle Regioni a valere sulle risorse regionali, nonché su quelle statali loro trasferite dal  Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’art. 5 della L. 183/1987. Attraverso tale norma si realizza un’accelerazione delle spese che le amministrazioni titolari dei programmi comunitari sono tenute ad effettuare e certificare alla Commissione europea entro il 31 dicembre di ogni anno per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse comunitarie, garantendo così un significativo miglioramento delle capacita di tiraggio dei fondi strutturali  a disposizione nel triennio 2012-2014.

     Con il comma 2 viene istituito nel bilancio di previsione del MEF il “Fondo di compensazione per gli interventi volti a favorire lo sviluppo” con una dotazione annua per il triennio 2012–2014 in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro, ripartita tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013. Gli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, recati dalla costituzione del predetto fondo, sono compensati con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la formulazione della norma andrebbe modificata, in quanto essa fa riferimento alla copertura degli oneri anziché alla sola compensazione finanziaria degli stessi, dal momento che la disposizione produce effetti solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

 

Articolo 3, comma 4 - Fondo di garanzia per piccole e medie imprese

La norma dispone che la dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese sia incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto capitale

400

400

400

50

100

150

50

100

150

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare il contenuto della norma, afferma che i relativi effetti negativi sui saldi sono coperti con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non riporta i parametri relativi ai criteri di spendibilità delle risorse in esame. Sul punto appare utile acquisire chiarimenti dal Governo.

ARTICOLO 3, comma 5 - Fondo di garanzia per piccole e medie imprese

La norma dispone che, per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria, sia versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, al fondo di cui all’art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse alle attività di credito all’esportazione. All’onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

100

100

100

100

100

100

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica non riporta i parametri relativi ai criteri di spendibilità delle risorse in esame. Sul punto appare utile acquisire chiarimenti dal Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che le risorse del conto corrente di tesoreria di cui all’articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 143 del 1998, ammontavano, alla data del  30 settembre 2011, a 1.487.414.941,03 euro, secondo quanto indicato nel conto riassuntivo del tesoro al 30 settembre 2011, pubblicato nel supplemento straordinario n. 20 alla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2011.

Al riguardo, appare opportuno che il Governo chiarisca se l’utilizzo delle risorse in esame per le finalità di cui al presente comma sia compatibile con gli impegni assunti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse, anche tenuto conto delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 7, che prevedono un ulteriore utilizzo delle medesime risorse per un importo di 226 milioni di euro.

 

Articolo 4 - Detrazioni per interventi di ristrutturazione edilizia e di   risparmio energetico

La norma introduce a regime la detrazione IRPEF del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare (commi 1-3 e 5).

Viene inoltre prorogata al 31 dicembre 2012 la detrazione per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dalla normativa vigente nella misura del 55 per cento. A decorrere dal 1° gennaio 2013 si applica invece la detrazione del 36 per cento come prevista dal comma 1 del testo in esame (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Detrazioni per ristrutturazioni, efficientamento energetico e calamità naturali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrate tributarie (Imposte dirette)

 

15,2

 

172,0

 

-213,8

 

15,2

 

172,0

 

-213,8

 

15,2

 

172,0

 

-213,8

Entrate tributarie (IVA)

 

102,3

 

156,8

 

156,8

 

102,3

 

156,8

 

156,8

 

102,3

 

156,8

 

156,8

Entrate tributarie (IRAP)

 

 

 

 

6,0

 

78,9

 

71,8

 

6,0

 

78,9

 

71,8

Spese correnti (IRAP)

 

-6,0

 

-78,9

 

-71,8

 

 

 

 

 

 

 

Dalla relazione tecnica non si evince l'entità degli effetti oltre il triennio di riferimento. Un apposito prospetto allegato alla relazione tecnica, relativo alla proiezione ultratriennale degli oneri recati dal provvedimento, quantifica, con esclusivo riferimento al saldo netto da finanziare, i seguenti oneri:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

 

 

dal 2012

al 2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Proroga 36 per cento

 

 

396,400

 

708,700

 

1.021,0

 

1.339,0

 

1.648,9

 

1.961,2

 

2.273,5

 

2.585,8

 

2.603,9

 

 

 

 

La relazione tecnica espone i seguenti dati ed elementi.

Agevolazioni tributarie per riqualificazione energetica per il 2012

Con riferimento alla proroga per l’anno 2012 delle agevolazioni tributarie per la riqualificazione energetica degli edifici (art. 1, commi 344-347, della legge 296/2006), con detrazioni spettanti nella misura del 55% della spesa, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, la RT ricorda che la legislazione vigente prevede tale agevolazione fino al 31 dicembre 2011. D’altra parte tali spese rientrano già nel più ampio pacchetto di agevolazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione edilizia (ossia godrebbero in ogni caso della detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni edilizie): infatti la legislazione vigente (legge 244/2007 e successive integrazioni) prevede, fino al 31 dicembre 2012, la ripartizione della detrazione di una quota pari al 36% delle spese in 10 rate annuali di pari importo (con possibilità, per i contribuenti di almeno 80 anni, di optare per 3 o 5 rate annuali e, per quelli di almeno 75 anni, di optare per 5 rate annuali).

La stima degli effetti finanziari, elaborata su dati provvisori resi noti dall’ENEA,  si basa sui seguenti elementi:

- spesa per riqualificazione energetica prevista per l’anno di imposta 2010:  circa 3.700 milioni di euro;

- spesa per riqualificazione energetica prevista per l’anno di imposta 2012:  circa 4.500 milioni di euro (trend di crescita prudenziale);

- si ipotizza che il 50% di tale spesa sarebbe comunque stata effettuata in assenza della norma in esame, nell’ambito delle spese per recupero del patrimonio edilizio (e avrebbe quindi beneficiato della detrazione al 36%);

- la stima è quindi effettuata: per il 50% tenendo conto delle differenze di detrazione e di rate annue tra il 55% e il 36% per il 2012 ; per il rimanente 50% della spesa stimata per il 2012 tenendo conto della sola detrazione del 55% (senza considerare il differenziale con il 36%);

- si ipotizza inoltre, analogamente a quanto stimato in sede di valutazione di precedenti proroghe della normativa in oggetto, che il 25% delle spese sia indotto dalla norma stessa (quindi su tali spese occorre stimare anche i maggiori introiti per l’erario in termini di IVA e di imposte dirette);

- la quota detraibile relativa al 36% della spesa di 2.250 milioni di euro (4.500*50%) è pari a 810 milioni di euro;

- le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, fatta eccezione per i soggetti di età superiore ai 75 anni (che da elaborazioni si desume costituiscano il 2% del totale dei soggetti che hanno effettuato spese che danno diritto alle detrazioni in esame), per i quali si considera una ripartizione della spesa in 5 anni[2], si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza (singola rata) pari a circa -82,6 milioni di euro;

- la quota detraibile al 55% della spesa di 4.500 milioni di euro è pari a 2.475 milioni di euro. Poiché le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, si stima una variazione di gettito IRPEF di competenza (singola rata) pari a circa -247,5 milioni di euro;

- perdita di gettito di competenza = (247,5 milioni-82,6 milioni) 164,9 milioni di euro;

- all’ammontare di spesa indotta stimato (1.125 milioni di euro) corrisponde, utilizzando un’aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell’IVA pari a 1.023 milioni di euro. Applicando a questo ammontare l’aliquota IVA del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti legato all’introduzione della norma, pari a +102,3 milioni di IVA e +306,8 milioni di IRPEF/IRES/IRAP;

- considerando le rateizzazioni delle detrazioni e un effetto di anticipo sull’acconto IRPEF, in conseguenza dell’applicazione del metodo “previsionale”, pari al 15%, l’andamento del gettito di cassa fino al 2017 risulta il seguente:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

IRPEF/IRES

-24,8

-263,7

-164,9

-164,9

-164,9

-164,9

IRPEF/IRES/IRAP

46,0

490,9

-230,1

0

0

0

IVA

102,3

0

0

0

0

0

TOTALE

+123,5

+227,2

-395

-164,9

-164,9

-164,9

 

 

Agevolazioni tributarie per recupero del patrimonio edilizio dal 2013

La norma in esame prevede una modifica del TUIR volta ad introdurre stabilmente la detrazione di una quota pari al 36% delle spese di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica nel limite di 48.000 euro per immobile, da ripartire in 10 quote annuali. La legislazione vigente prevede fino al 31 dicembre 2012 analoghe detrazioni per le spese di recupero del patrimonio edilizio.

La stima degli effetti di gettito si basa sui seguenti parametri:

-        ammontare annuo di spese per ristrutturazioni edilizie sulle singole unità immobiliari di circa 6.150 milioni di euro; ammontare annuo di spese per l’acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati pari a 275 milioni di euro (elaborazioni effettuate sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2009);

-        spesa per riqualificazione energetica prevista l’anno di imposta 2010:  circa 3.700 milioni di euro;

-        spesa per riqualificazione energetica prevista l’anno di imposta 2013:  circa 4.500 milioni di euro (trend di crescita prudenziale);

-        si ipotizza che, in assenza della ulteriore agevolazione correlata alla detrazione pari al 55%, una quota pari al 50% di tale spesa confluisca nelle spese detraibili al 36%[3];

-        il totale di spese annue è quindi pari a 8.675 milioni di euro (6.150 + 275 + 4.500/2);

-        il minor gettito totale è pari al 36% del predetto ammontare: 3.123 milioni di euro;

-        poiché le detrazioni in oggetto devono essere ripartite in 10 quote annuali di pari importo, la variazione di gettito IRPEF di competenza annua (singola rata) è stimata in -312,3 milioni di euro;

-        da uno studio sugli effetti indotti dalle detrazioni in oggetto sul mercato delle ristrutturazioni nel periodo 1998-2006, è emerso che l’incentivo ha portato ad un incremento annuo degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro; si stima un analogo ammontare di investimenti correlato alle vigenti detrazioni per risparmio energetico;

-        considerando l’ammontare di spese previsto per la presente disposizione, si stima un valore annuo di investimenti indotti superiore del 50% al citato ammontare e quindi pari a 1.725 milioni di euro;

-        a tale ammontare di investimenti corrisponde, utilizzando un’aliquota pari al 10%, una base emersa netta dell’IVA di 1.568 milioni di euro;

-        applicando a quest’ultimo ammontare l’aliquota IVA agevolata del 10% e un’aliquota media delle imposte dirette pari al 30% (somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26% e IRAP del 4%), si stima un incremento di gettito conseguente all’effetto incentivante sugli investimenti legato all’introduzione della norma, pari a +156,8 milioni di IVA e +470,5 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.

Il corrispondente gettito di cassa fino al 2017 risulta il seguente:

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

IRPEF

0

-46,8

-499,7

-858,8

-1.171,1

-1.483,4

IRPEF/IRES/IRAP

0

+70,6

+752,7

+470,5

+470,5

+470,5

IVA

0

+156,8

+156,8

+156,8

+156,8

+156,8

Totale

0

+180,6

+409,8

-231,5

-543,8

-856,1

Pertanto l’effetto complessivo risulterà il seguente:

 

(milioni di euro)

 

 2012

 2013

 2014

 2015

 2016

 2017

IRPEF/IRES

-24,8

-310,6

-664,6

-1.023,70

-1.336,00

-1.648,30

IRPEF/IRES/IRAP

46

561,5

522,6

470,5

470,5

470,5

IVA

102,3

156,8

156,8

156,8

156,8

156,8

Totale

123,5

407,7

14,9

-396,4

-708,7

-1.021,00

(segno “-“ = perdita di gettito)

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le stime di gettito beneficiano in misura rilevante degli effetti indotti positivi per gli anni 2012  (per l’IVA) e 2013 (per le imposte sui redditi e l’IRAP, considerato il meccanismo di saldo 2012 e acconto 2013). Andrebbe acquisita una valutazione del Governo circa la compatibilità di tali previsioni di effetti indotti rispetto alla circostanza che la disciplina in esame dispone non più una proroga annuale, ma una stabilizzazione delle agevolazioni per le ristrutturazioni edilizie e per le riqualificazioni energetiche. Alla luce di tale nuova impostazione, andrebbe quindi verificata la congruità delle predette stime, che vengono mantenute a livelli sostanzialmente analoghi a quelli presi a riferimento delle precedenti misure agevolative che prevedevano proroghe annuali.

Inoltre, con riferimento alla proroga per il 2012 delle agevolazioni tributarie per riqualificazioni energetiche (detrazioni del 55% della spesa), si osserva che la relazione tecnica espone un procedimento di calcolo analogo a quello utilizzato in occasione della precedente proroga, introdotta con la legge di stabilità 220/2010. I risultati di gettito, tuttavia, si discostano parzialmente da quella stima, in quanto nel caso in esame l’incremento di imposte dirette e dell’IRAP collegato all’effetto incentivante dell’agevolazione è stato calcolato su una quota più elevata della base imponibile.

 Per quanto concerne gli effetti finanziari evidenziati dal prospetto riepilogativo, si osserva che negli esercizi 2012-2014 la perdita di gettito per le detrazioni risulta più che compensata dagli effetti (indotti) di maggior gettito dell’IVA, dell’IRAP e delle imposte dirette. Per gli esercizi successivi al triennio, il prospetto allegato alla relazione tecnica dà invece conto di effetti crescenti di perdita di gettito, che nel 2023 arrivano a circa 2,6 miliardi di euro. Tali effetti vanno presumibilmente ascritti all’accumulo, negli esercizi successivi al triennio, delle quote di spesa da portare in detrazione.

 

 

Articolo 5 – Introduzione dell’ISEE per la concessione di agevolazioni e benefici  assistenziali

La norma prevede che con DPCM siano riviste le modalità di determinazione dell’ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) al fine di rafforzare la rilevanza degli elementi di ricchezza patrimoniale della famiglia. Con medesimo decreto sono individuate le agevolazioni o le prestazioni assistenziali che a decorrere dal 1 gennaio 2013 non possono più essere riconosciute a soggetti in possesso di un Isee superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. I risparmi derivanti dalla presente norma sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina effetti finanziari, tenuto conto che i risparmi derivanti dall’applicazione del presente comma, derivanti dalla  revisione delle modalità di determinazione dell’ISEE  sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per le politiche sociali per essere destinati ad interventi in favore delle famiglie numerose, delle donne e dei giovani.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che gli effetti di risparmio, quantificabili solo a seguito dell’adozione del previsto DPCM, non risultano scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Articolo 6 - Equo indennizzo e pensioni privilegiate

 

La norma prevede che, ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali[4], sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di  servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo  periodo  del  presente  comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

La disposizione in esame non si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonché ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.

.

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la previsione realizza economie quantificabili solo a consuntivo atteso che l’esclusione esplicita di alcune categorie di personale nonché la necessaria gradualità delle modalità di applicazione, determina nel primo triennio effetti non puntualmente quantificabili tenuto conto, anche, dei tempi di liquidazione dei benefici previsti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare

 

Articolo 7 – Partecipazione italiana a banche e fondi

 

La norma dispone quanto segue:

-                      il Presidente della Repubblica è autorizzato ad accettare gli emendamenti all’Accordo istitutivo della BERS (comma 1);

-                      un’autorizzazione di spesa di 87,642 milioni di euro nell’anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014 al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali (comma 2);

-                      la somma di 226 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all’art. 7, comma 2 bis, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, , è versata all’entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e 29,5 milioni di euro nel 2017, per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

partecipazione italiana a banche e fondi (comma 2)

87,6

125,1

121,7

87,6

125,1

121,7

87,6

125,1

121,7

banche multilaterali di sviluppo (comma 3)

-

-

-

26

45

45

-

-

-

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

riduzione tab. B MEF

87,6

125,1

121,7

87,6

125,1

121,7

87,6

125,1

121,7

Dalla norma si evince che gli effetti connessi all’applicazione del comma 3 si protraggono fino al 2017.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione di cui al comma 1 concerne la ratifica di due modifiche all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo  derivanti dalle Risoluzioni del Consiglio dei Governatori della Banca n. 137 e n. 138 del 30 settembre 2011, volte a i) estendere il mandato geografico della BERS ai Paesi del Mediterraneo meridionale e orientale; ii) estendere l’uso dei Fondi Speciali ai “potenziali Paesi di operazione”, individuati dal Consiglio dei Governatori della BERS, previo esame di ciascun Paese per verificare che lo stesso sia impegnato nell'attuazione dei principi di democrazia e di economia di mercato, coerentemente con il mandato politico della BERS. La RT afferma che la norma in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività conseguenti a tali modifiche saranno realizzate con risorse proprie della Banca o con fondi di donatori erogati su base volontaria.

     La relazione precisa, inoltre, che la norma al comma 2 autorizza la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014 in relazione alla partecipazione a Banche e Fondi internazionali. Alla copertura si provvede con corrispondente riduzione  dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell’economia e delle finanze.

Con riferimento al comma 3, il quale prevede il finanziamento della partecipazione al capitale delle Banche Multilaterali di Sviluppo (BMS), utilizzando una quota delle risorse disponibili nel conto corrente di Tesoreria n. 20013, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato, quanto a 226 milioni di euro complessivi, per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze,  nella categoria XXXI della spesa, per gli aumenti di capitale in Banca Mondiale, Banca Africana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Interamericana di Sviluppo e Banca di Sviluppo dei Caraibi, la RT afferma che la disposizione non reca effetti negativi in termini di indebitamento netto, trattandosi di acquisizioni di attività finanziarie (partecipazioni al capitale dei suddetti Istituti internazionali).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che l’accantonamento del Fondo speciale del quale è previsto l’utilizzo reca le necessarie disponibilità ed una specifica voce programmatica. Si segnala, tuttavia, che il riferimento ai fondi speciali relativi al triennio 2012-2014 appare corretto solo con riferimento a provvedimenti che entrino in vigore dal 1° gennaio 2012. A tal fine, sarebbe opportuna una conseguente modifica della richiamata disposizione.

Con riferimento all’utilizzo, di cui al comma 3, delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all’art. 7, comma 2-bis del Dlgs 143 del 1992, si rimanda alle considerazioni svolte in relazione all’articolo 3, comma 5.

Con riferimento al suddetto comma 3 appare inoltre necessario che il Governo valuti l’opportunità di inserire una specifica disposizione volta a prevedere la compensazione finanziaria degli oneri del presente comma in termini di fabbisogno mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.

 

Articolo 8 – Misure per la stabilità del sistema creditizio

 

La norma dispone che il Ministero dell’economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, è autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passività delle banche italiane con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale finalità è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. Ad eventuali ulteriori oneri si provvede  mediante il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 196 del 2009.

Le commissioni dovute dalle banche beneficiarie della garanzia sono versate ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

200

200

200

-

-

-

-

-

-

Dalla norma e dalla relazione tecnica si evince che gli effetti indicati si protraggono fino al 2016

 

 

La relazione tecnica afferma che il comma 4 dell’articolo in esame autorizza la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016 per assicurare stabilità al sistema creditizio mediante concessione di garanzie statali sui debiti bancari e alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49.

La RT precisa, inoltre, che i predetti importi sono annualmente  versati su apposita contabilità speciale, per assicurare l’integrale utilizzo delle risorse tenuto conto dei potenziali rischi, valutati in misura prudenziale nel limite complessivo di 1 miliardo di euro, in caso di attivazione delle suddette garanzie. Tale appostazione è volta essenzialmente ad assicurare  sufficienti risorse aggiuntive rispetto a quelle già stanziate sul fondo di riserva per le spese obbligatorie, nell’eventualità dell’escussione delle garanzie, al fine di non compromettere l’ordinaria gestione del fondo stesso ed esplica i suoi effetti esclusivamente in termini di saldo netto da finanziare.  

     La RT afferma, quindi, che solo nel caso di insorgenza di ulteriori oneri rispetto al suddetto importo stimato, si provvederebbe mediante prelevamento dal fondo di riserva in parola. Pertanto, ai sensi dell’articolo 31 della legge 196/2009, tale garanzia è inclusa nell’apposito elenco allegato allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, gravando, in caso di attivazione, sul capitolo 7407/Economia.

     Infine, con riferimento al comma 35,in base al quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze può rilasciare, fino al 30 giugno 2012, un’ulteriore  garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance), la RT afferma che, tenuto anche conto di quanto già previsto in occasione dell’introduzione di un analogo intervento all’art. 3, comma 2 del decreto-legge n. 155 del 2008, agli eventuali  oneri  si  potrà provvedere  nell’ambito delle risorse e con le modalità di cui al comma 4 dell’articolo in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se, a fronte dell’integrazione di 200 milioni annui previste, risulti conseguentemente determinato anche l’ammontare delle garanzie complessivamente concedibili per le finalità in esame.

Si osserva inoltre che le garanzie statali sulle passività di nuova emissione delle banche - disciplinate dalla norma in esame in conformità con la comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 -,sebbene non modifichino il livello attuale di esposizione debitoria dello Stato, configurano passività potenziali suscettibili di accrescere il rischio di un aumento dell’esposizione debitoria pubblica complessiva nel caso in cui dovesse rendersi  necessaria l’escussione delle garanzie.

Gli eventuali effetti sullo stock di debito delle amministrazioni pubbliche non appaiono comunque prevedibili, tenuto conto che i criteri contabili, in genere, impongono una valutazione caso per caso delle condizioni complessive di rischio di escussione, anche in base alle circostanze che inducono a considerare certo o molto elevato il rischio per lo Stato di dover onorare la posizione debitoria oggetto di garanzia.

Per il profilo delle conseguenze sui saldi di finanza pubblica, si segnala che, in base ai criteri di contabilità condivisi in sede europea, la garanzia dello Stato determina effetti negativi sull’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche nel caso in cui la medesima sia effettivamente escussa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma, si osserva che anche se essa ricalca il dettato dell’articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 155 del 2008, appare ultroneo il riferimento all’unità di voto parlamentare 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze. Tale programma è, infatti, quello, nel quale è iscritto il Fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all’articolo 26 della legge n. 196 del 2009, del quale è previsto l’utilizzo.

 

Con riferimento alle risorse alle quali fa riferimento la disposizione si ricorda che gli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative sono iscritte nel capitolo 7407 dello stato di previsione relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il suddetto capitolo ha una dotazione di 79.017.906 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. Le risorse relative al fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine sono iscritte nel capitolo 3000 dello stato di previsione relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il suddetto capitolo ha una dotazione di 900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.  

 

 

Articolo 9 – Imposte differite attive

La norma interviene sulla disciplina che ha consentito, per le imprese operanti nel settore bancario e creditizio, la trasformazione in crediti d’imposta dell’ammontare delle imposte anticipate iscritte fra le attività e relative ad oneri per i quali la normativa tributaria prevede una ripartizione pluriennale della deducibilità ai fini fiscali[5] (DTA - Deferred Tax Asset).

In particolare:

-            viene estesa la disciplina che consente la trasformazione delle imposte anticipate in credito d’imposta anche nell’ipotesi in cui la società bancaria abbia realizzato, relativamente ai medesimi costi, una perdita d’esercizio che risulta riportata a nuovo ai fini fiscali nei bilanci successivi;

-            vengono incluse nell’ambito di applicazione anche le società in liquidazione, le società sottoposte a procedure concorsuali o di gestione della crisi;

-            vengono ampliate le possibilità di utilizzo del credito d’imposta, comprendendone, oltre alla compensazione, anche il rimborso.

In ogni caso, la trasformazione in credito d’imposta determina la non deducibilità dei corrispondenti componenti negativi.

La ratio della disposizione è individuabile nel divario di incidenza delle imposte anticipate nei bilanci degli operatori italiani, rispetto a quelli europei, divario che dipende da disposizioni fiscali meno favorevoli riguardanti, in particolare, l’impossibilità di dedurre integralmente le rettifiche su crediti nell’anno di formazione, determinando la formazione di attività fiscali differite (DTA). Tale circostanza si traduce in una penalizzazione sul piano della dotazione patrimoniale delle banche italiane, nell’ambito del nuovo accordo di Basilea, in quanto le DTA, ove superino una certa soglia, generano una riduzione del capitale di migliore qualità (common equity), determinando esigenze di ricapitalizzazione.

  

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori entrate

7

7

7

7

7

7

7

7

7

Dalla relazione tecnica si evince che gli effetti indicati per il 2014 hanno carattere permanente.

 

La relazione tecnica ricorda, in primo luogo, che nella relazione tecnica originaria era stata ipotizzata, in via prudenziale, una redditività futura “piena” delle banche ossia un pieno utilizzo del credito d’imposta in compensazione in ciascun esercizio.

Pertanto la RT afferma che la stima originaria comprende gli effetti finanziari:

-            recati dalla sostituzione della compensazione del credito d’imposta con la facoltà di richiedere il rimborso introdotta dalla norma in esame;

-            relativi all’ampliamento dell’ambito di applicazione alle società in liquidazione o comunque in periodo “non normale” di imposta in quanto non erano state effettuate esclusioni in termini soggettivi nella fase di elaborazione delle dichiarazioni.

Pertanto, la relazione tecnica quantifica i soli effetti finanziari recati dalla trasformazione in credito d’imposta delle imposte differite da parte delle società che, relativamente ai medesimi oneri già previsti dalla precedente normativa (svalutazione crediti, avviamento, altri immateriali con deduzione pluriennale) hanno registrato una perdita riportata a nuovo e non ancora dedotta.

Ai fini della quantificazione la RT afferma che è stata effettuata una specifica elaborazione sui medesimi dati utilizzati nella RT originaria (UNICO2009 – società di capitali) dai quali risulta che nessun soggetto si trova in una situazione di contestuale utile civilistico (ed ha pertanto iscritto nell’attivo imposte differite) e perdita fiscale. Tuttavia, ritiene opportuno evidenziare un rischio di ulteriore perdita di gettito stimabile, prudenzialmente, in circa 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, corrispondente al 5% circa dell’onere complessivo stimato nella relazione tecnica originaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando il carattere prudenziale della stima,  si segnala che la quantificazione degli effetti finanziari è basata su dati delle dichiarazioni relative al 2008 i quali, pertanto, necessitano di un aggiornamento anche in considerazione dell’attuale andamento economico finanziario del settore bancario.

Si osserva, inoltre, che l’articolo 20 del provvedimento in esame, recando una riapertura dei termini per l’affrancamento di valori dell’attivo da parte delle banche, determina un ampliamento dell’ambito di applicazione della disposizione in esame. In particolare, la relazione tecnica stima in 83,9 milioni di euro annui l’ammontare dei crediti d’imposta iscritti nei bilanci a seguito del riallineamento dei valori fiscali. In proposito, appaiono necessari gli opportuni chiarimenti da parte del  Governo. 

 

Articolo 10 – Regime premiale per favorire la trasparenza

 

La norma istituisce un nuovo regime semplificato e agevolato, opzionale, per i contribuenti persone fisiche e società di persone.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che le disposizione in esame propongono in concreto l’attuazione di semplificazioni di tipo amministrativo, e l’assistenza negli adempimenti fiscali da parte dell’Amministrazione finanziaria condizionando i benefici all’invio telematico di documenti all’Amministrazione stessa e all’effettuazione dei pagamenti per importi superiori ai mille euro mediante assegni non trasferibili, bonifici e moneta elettronica. La RT afferma che tali disposizioni appaiono quindi di natura agevolativa dal punto di vista delle attività amministrative o prettamente procedurali e pertanto non comportano effetti di variazione di gettito.

La relazione precisa altresì che le disposizioni in esame stabiliscono, ad esclusione di coloro che esercitano attività di impresa  in regime di contabilità ordinaria, il beneficio di determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e l’esonero dalla predisposizione delle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell’acconto ai fini IVA. La RT afferma che gli effetti sul gettito di tali benefici appaiono di non rilevante entità, in quanto i potenziali beneficiari rappresentano una quota limitata della totalità dei soggetti interessati, e gli eventuali effetti negativi risulterebbero comunque ampiamente compensati dalla possibile emersione di base imponibile conseguente all’introduzione della norma stessa. Pertanto non si stimano sostanziali effetti di gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame appaiono determinare potenziali effetti di riduzione di gettito, derivanti da una serie di benefici concessi ai contribuenti, i quali, sulla base di quanto affermato dalla relazione tecnica, dovrebbero trovare compensazione nei potenziali effetti positivi di emersione di base imponibile, derivanti dall’applicazione di alcune disposizioni in esame. Detta compensatività non appare suffragata da oggettivi elementi di quantificazione. Sul punto appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Si segnala che la disposizione cui fa riferimento la RT riguardante l’effettuazione dei pagamenti per importi superiori ai mille euro mediante assegni non trasferibili, bonifici e moneta elettronica, non risulta contenuta nell’articolo in esame, ma nel successivo articolo 12. Si chiede, pertanto conferma se la compensatività tra gli effetti di gettito, considerata dalla RT, escluda l’effetto derivante da tale disposizione.

 

 

Articolo 11 - Emersione della base imponibile

 

La norma reca una pluralità di disposizioni finalizzate all’emersione della base imponibile.

Si prevede, fra l’altro, che l’esibizione o la trasmissione all’Amministrazione finanziaria di documenti o atti anche in parte falsi a seguito di richieste effettuate nell’esercizio di poteri ispettivi determini anche conseguenze di tipo penale (comma 1).

Si dispone, altresì, che l’Agenzia delle entrate possa acquisire informazioni dagli operatori finanziari per svolgere controlli fiscali anche di natura preventiva (commi da 2 a 4).

Le norme dispongono, inoltre, l’abrogazione dell’articolo 2, comma 36-undevicies del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138. Tale norma autorizza l’Agenzia delle entrate ad elaborare specifiche liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, basate sulle informazioni relative ai rapporti e alle operazioni oggetto di comunicazione all’Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari, sentite le Associazioni di categoria degli operatori finanziari in rapporto alle tipologie di informazioni da acquisire. Si rammenta che la relazione tecnica allegata alla disposizione abrogata valutava che la stessa determinasse maggiori entrate per 327,8 milioni per il 2012, 1035,7 milioni per il 2013 e 1140,4 milioni per il 2014 in termini di saldo netto da finanziare[6] (comma 5).

E’, infine, stabilito che lo scambio di informazioni tra INPS ed Agenzia delle entrate[7] e Guardia di finanza, relativo alle posizioni di soggetti destinatari di prestazioni socio-assistenziali, possa essere finalizzato alla effettuazione di controlli sulla fedeltà dei redditi dichiarati (comma 6).

Sono soppressi i Consigli tributari istituiti presso i Comuni che dovevano contribuire a favorire l'attività di accertamento tributario e contributivo dei Comuni stessi.

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme disporrebbero l’obbligo di comunicazione delle infrazioni al divieto di uso del contante, di cui all’art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 231/2007, oltre che al Ministero dell’economia anche all’Agenzia delle entrate, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore della predetta Agenzia. Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi in termini di gettito alla norma in esame derivante dal potenziamento dell’attività di accertamento.

Deve rilevarsi che l’articolo 11 non reca la disposizione sopra descritta dalla relazione tecnica. Detta norma è recata dall’articolo 12, comma 11.

Con riferimento alle disposizioni che prevedono la soppressione dei consigli tributari presso i Comuni la relazione tecnica afferma che le stesse non comportano ripercussioni in termini di contrasto all’evasione e di partecipazione all’accertamento da parte dei Comuni stessi.

La relazione tecnica non fornisce informazioni circa gli effetti finanziari recati dai commi da 1 a 6.

 

In merito ai profili di quantificazione, appaiono opportuni alcuni chiarimenti in merito agli effetti finanziari recati dalle modifiche introdotte alla disciplina in materia di potenziamento dell’attività di accertamento. In particolare, mentre i commi da 1 a 4 sembrerebbero rafforzare i poteri dell’amministrazione finanziaria, il comma 5 dispone la soppressione dell’articolo 2, comma 36-undevicies del decreto legge n. 138/2011, norma che autorizza l’Agenzia delle entrate ad elaborare liste selettive di contribuenti da sottoporre a controllo, al quale erano ascritti i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate

297,8

970,7

1.090,4

156,2

545,7

665,4

156,2

545,7

665,4

 

Non emerge dalla RT la compensatività tra tali effetti di peggioramento e quelli, presumibilmente positivi, ascrivili alle misure di potenziamento..

Articolo 12 – Riduzione del limite per la tracciabilità dei pagamenti e contrasto all’uso del contante

 

La norma stabilisce che l’uso del contante e dei titoli al portatore è vietato quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a euro 1.000. Il limite previsto dalla legislazione previgente era di 2.500 euro (comma 1).

Sono dettate un serie di disposizioni volte a limitare l’uso del contante. Queste, fra l’altro, prevedono che:

·        per tutelare i soggetti che percepiscono trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali, i rapporti recanti gli accrediti di tali somme sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo. Per tali rapporti, alle banche e agli altri intermediari finanziari è fatto divieto di addebitare alcun costo [comma 2, lettera d)];

·        per consentire alle pubbliche amministrazioni di riscuotere le entrate di propria competenza con strumenti diversi dal contante, il Ministero dell’economia e delle finanze promuove la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari, affinché i soggetti in questione possano dotarsi di POS (Point of Sale) a condizioni agevolate [comma 2, lettera e)];

·        le banche sono tenute ad offrire alle fasce socialmente svantaggiate di clientela un conto corrente senza spese ed esente dall’imposta di bollo [comma 5, lettera d) e comma 6].

Si prevede infine che l’obbligo di comunicazione[8] delle infrazioni alle disposizioni che limitano uso del contante[9] è disposto anche in favore dell’Agenzia delle entrate oltre che del ministero dell’economia e delle finanze (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni di cui al comma 1, che limitano l’utilizzo del contante, perseguono la finalità di rafforzare i meccanismi di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di proventi illeciti nonché a favorire l’emersione di base imponibile. L’intervento garantisce non solo la maggiore efficacia delle misure per il contrasto degli illeciti finanziari, ma anche un potenziamento degli strumenti di contrasto dell’evasione fiscale. Prudenzialmente non si ascrivono effetti positivi in termini di gettito alla norma in esame derivanti dal potenziamento dell’attività di accertamento.

Con riferimento alle norme volte a contrastare l’uso del contante, la relazione tecnica afferma che le stesse intendono favorire la modernizzazione e l’efficienza degli strumenti di pagamento, e di ridurre i costi finanziari e amministrativi derivanti dalla gestione del denaro contante e si inquadra nel processo di profonda riforma del settore pubblico basata sulla digitalizzazione degli enti della PA.

La relazione tecnica non stima effetti sostanziali in termini di gettito con riguardo alle norme che esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo i soggetti titolari dei rapporti recanti gli accrediti di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali. L’invarianza di gettito è ipotizzata in considerazione anche del fatto che l’esenzione dall’imposta di bollo sui rapporti di conto corrente si configura come una rinuncia a maggior gettito per quei soggetti che ad oggi non siano intestatari di rapporti di conto corrente, mentre in una perdita di gettito di trascurabile entità per quei soggetti che invece sono già titolari di un rapporto di conto corrente.

Infine la prima parte della relazione tecnica riferita all’articolo 11, ma concernente le norme di cui all’articolo 12, comma 11, non ascrive effetti positivi in termini di gettito alle disposizioni nonostante queste potenzino l’attività di accertamento. Si dispone, infatti, che l’obbligo di comunicazione delle infrazioni al limite nell’uso del contante sia previsto, oltre che nei confronti del Ministero dell’Economia e delle finanze, anche nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame escludono l’applicazione dell’imposta di bollo sia sui rapporti recanti gli accrediti di trattamenti pensionistici minimi, assegni e pensioni sociali [comma 2, lettera d)] sia sui conti corrente base aperti da soggetti appartenenti a fasce socialmente svantaggiate [comma 5, lettera d)]. Dal momento che, secondo l’ISTAT, le persone povere in Italia nel 2010 sono circa 8 milioni e che il rapporto annuale INPS del 2010 segnala oltre 4 milioni di pensioni integrate al minimo, si rileva che le norme in esame potrebbero interessare diverse centinaia di migliaia di conti correnti. Appare, pertanto, necessario che il Governo chiarisca sulla base di quali elementi sia stata ipotizzata la neutralità finanziaria della disposizione.

Parallelamente si rileva che l’esclusione di ogni spesa a carico di detti rapporti potrebbe incidere sulla redditività delle banche con conseguenti effetti sulle entrate fiscali.

Per quanto concerne la norma che prevede la stipula di una o più convenzioni con gli intermediari finanziari per consentire alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di POS a condizioni agevolate, occorrerebbe acquisire gli elementi atti ad assicurare che i benefici derivanti dalla possibilità di avvalersi di dette forme di pagamento comporti un incremento degli incassi sufficiente a garantire i costi connessi con l’utilizzo dei POS.

Articolo 13, commi 1 – 17 e 21 – Imposta municipale propria

La norma anticipa al 2012 l’istituzione, in via sperimentale, dell’imposta municipale propria (IMU) istituita e disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 23/2011 (federalismo fiscale municipale), estendendo l’ambito oggettivo dell’imposta anche alle abitazioni principali e relative pertinenze. Viene inoltre incrementato il coefficiente moltiplicativo delle rendite catastali, ai fini della determinazione del valore degli immobili soggetto ad imposizione.

L’imposta è strutturata su tre aliquote fondamentali che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono variare in aumento o in diminuzione:

·        aliquota di base 0,76 per cento, con possibilità di variazione in aumento o in diminuzione dello 0,3 per cento;

·        aliquota ridotta per l’abitazione principale e relative pertinenze 0,4 per cento, con possibilità di variazione dello 0,2 per cento;

·        aliquota ridotta per i fabbricati rurali ad uso strumentale 0,2 per cento, con possibilità di variazione dello 0,1 per cento.

E’ prevista inoltre sull’imposta dovuta per l’abitazione principale una detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di 200 euro, che i comuni possono elevare nel rispetto degli equilibri di bilancio.

La norma prevede inoltre che è riservata allo Stato una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della prima casa e dei fabbricati rurali, l’aliquota di base.

E’ inoltre consolidata, a decorrere dal 2011, la riduzione dei trasferimenti erariali ai comuni collegata al maggior gettito ICI sui fabbricati rurali ai sensi del decreto legge n. 262/2006 (comma 13).

La norma dispone tra l’altro la riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, del fondo perequativo nonché dei trasferimenti dovuti ai comuni della Regione siciliana e della regione Sardegna in misura corrispondente al maggior gettito ad aliquota di base attribuito ai comuni (comma 17).

Sono, infine, prorogati i termini relativi alla procedura di riconoscimento dei requisiti di ruralità dei fabbricati, determinati dall’articolo 7, commi 2-bis e 2-ter del decreto-legge n. 70/2011 (comma 21).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti (co. 13)

195,2

97,6

97,6

195,2

97,6

97,6

195,2

97,6

97,6

Maggiori entrate (co. 17)

9.005

9.005

9.005

11.005

11.005

11.005

11.005

11.005

11.005

Minori spese correnti (co. 17)

2.000

2.000

2.000

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica – con riferimento ai commi da 1 a 12 - ricorda che l’Imposta municipale propria, la cui istituzione in via sperimentale è anticipata al 2012, sostituisce, per la componente immobiliare, l’imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati e l’imposta comunale sugli immobili, come disposto dall’art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 23/2011. Conseguentemente l’applicazione a regime dell’imposta municipale propria è fissata al 2015.

Il comma 2 dell’art. 8 stabilisce che il presupposto dell’Imposta municipale propria è il possesso di immobili, di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ivi compresa l’abitazione principale e le pertinenze della stessa. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

La base imponibile dell’Imposta municipale propria è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dal presente articolato normativo.

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

·        160 per i fabbricati classificati o classificabili nei gruppi catastali A, con esclusione di A/10 e C2, C6, C7;

·        140 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C3, C4, C5.

·        80 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria catastale A/10;

·        60 per i fabbricati classificati o classificabili nel gruppo catastale D;

·        55 per i fabbricati classificati o classificabili nella categoria C/1;

Per i terreni agricoli, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 120.

L'aliquota di base dell’imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con  deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l’aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e per le relative pertinenze, con un margine di manovrabilità da parte dei comuni fino a 0,2 punti percentuali.

L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso industriale, con manovrabilità dell’aliquota fino allo 0,1 per cento. I comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo di euro 200 può essere elevato, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. L’aliquota ridotta per l’abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all’articolo 6, comma 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

È prevista, inoltre, la riserva a favore dello Stato di una quota dell’imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili diversi dall’abitazione principale e delle relative pertinenze l’aliquota di base.

La RT riporta preliminarmente la stima dei gettiti relativi alle imposte che saranno sostituite dall’IMU, così indicati:

 (miliardi di euro)

Imposte sostituite dall’imposta municipale propria sul possesso

Gettito stimato

IRPEF e Addizionali regionale e comunale

su redditi fondiari relativi a immobili non locati

 

1,6

 

ICI

 

9,2

Totale

 

10,8

Il gettito IRPEF e delle relative addizionali è stato stimato attraverso il modello di microsimulazione utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell’anno 2009 (anno d’imposta 2008). Complessivamente il gettito IRPEF e addizionali interessato è pari a circa 1.650 milioni di euro.

Per il gettito ICI è stato assunto il valore riportato dall’ISTAT nei Conti ed aggregati economici delle amministrazioni pubbliche per l’anno 2010, pari a circa 9.200 milioni di euro, di cui 550 per aree edificabili.

La base imponibile dell’imposta municipale sul possesso (base imponibile ICI) è stata costruita puntualmente per ciascun soggetto persona fisica o persona non fisica attraverso l’elaborazione delle diverse fonti informative a disposizione dell’Amministrazione Finanziaria:

·        la banca dati del Catasto Edilizio Urbano e del catasto terreni;

·        l’universo dichiarativo comprendente le dichiarazioni dei redditi e le Certificazioni Uniche dei redditi di lavoro Dipendente (CUD);

·        la banca dati dei versamenti dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

La RT, evidenzia che, utilizzando le informazioni disponibili nelle suddette banche dati è stata stimata la base imponibile dell’imposta municipale sul possesso “sperimentale” in circa 4.260 miliardi di euro, considerando, prudenzialmente, un abbattimento della base imponibile per alcune esenzioni previste, non stimabili in modo puntuale.

Applicando l’aliquota del 7,6 per mille,  tranne per le abitazioni principali e relative pertinenze,  alle quali si applica l’aliquota del 4 per mille, si ottiene un gettito complessivo di circa 21,805 miliardi di euro, di cui circa 18 miliardi di euro riferibili agli immobili diversi dall’abitazione principale e relative pertinenze e circa 3,8 miliardi di euro relativi alle prime case e pertinenze.

Pertanto, l’introduzione dell’imposta municipale sperimentale sul possesso produce i seguenti effetti differenziali in termini di gettito:

(miliardi di euro)

IMU sperimentale

21,8

ICI a normativa vigente

-9,2

IRPEF ed addizionali su redditi fondiari relativi a immobili non locati

-1,6

Variazione

+11

- di cui riserva allo Stato 

+9

- di cui maggiori entrate a favore dei comuni

+2

 

Di seguito viene riportata la distribuzione della variazione di gettito della nuova imposta municipale propria a livello territoriale:

(milioni di euro)

Totale variazioni di gettito

Variazione di gettito IMU

TOTALE NAZIONALE

11.005

Comuni delle Regioni a statuto ordinario

9.700

Comuni delle Regioni a statuto speciale

1.305

Friuli Venezia Giulia, Trento e Bolzano, Valle d’Aosta

535

Sardegna

244

Sicilia

526

 

Con riferimento al comma 13, la relazione tecnica spiega che l’ultimo periodo del comma 13 consolida la riduzione dei trasferimenti erariali a favore dei comuni di cui ai commi 39 e 46 dell’articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262[10], a decorrere dall’anno 2011, all’importo risultante dalle certificazioni di cui al decreto 7 aprile 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze.

Considerato che la predetta riduzione – parametrata alla stima del maggior gettito ICI derivante ai comuni dall’applicazione delle disposizioni recate dell’articolo 2, commi da 33 a 38 e da 40 a 46, del citato decreto legge n. 262/2006 – prevista attualmente in bilancio è pari a 179 milioni di euro annui e che le certificazioni di cui al periodo precedente fissano il maggior gettito in questione nella misura complessiva di euro 81,7 milioni annui, si segnala che tale consolidamento determina un onere per il bilancio statale di 97,6 milioni euro annui, a decorrere dall’anno 2011 (minor gettito ici rurale) con effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica. Si precisa che il trasferimento per l’anno 2012 comprende anche la quota 2011 e pertanto è di importo doppio rispetto alle annualità successive (euro 195,2 milioni), mentre a regime sarà pari a 97,6 milioni.

 

In relazione alla riduzione delle risorse destinate ai comuni disposta dal comma 17, la relazione tecnica precisa che all’incremento di entrata per i comuni, stimato in euro 2.000 milioni annui, corrisponde una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate a valere sui fondi sperimentale di riequilibrio e perequativo, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, e sui trasferimenti erariali, per i comuni delle regioni Siciliana a e Sardegna. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e per le province autonome di Trento e di Bolzano, il recupero delle maggiori entrate avviene con la procedura di cui all’articolo 27 della legge n. 42/2009. Conseguentemente, l’effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica è stimato in euro 2.000 milioni annui.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi alla base della quantificazione, necessari ai fini della verifica della stima proposta. Dall’analisi degli elementi conoscitivi disponibili emergono alcuni aspetti sui quali appare opportuno acquisire chiarimenti finalizzati ad una migliore comprensione della metodologie e delle ipotesi utilizzate.

Con riferimento alla stima del gettito dell’IMU sull’abitazione principale si segnala che l’ammontare indicato dalla relazione tecnica risulta sostanzialmente analogo all’importo dei trasferimenti compensativi ai comuni per effetto della soppressione dell’ICI sulla prima casa[11]. Andrebbe pertanto chiarito se l’incremento della base imponibile dovuto al fattore moltiplicativo della rendita catastale sia sostanzialmente compensato dall’incremento a 200 euro della detrazione per l’abitazione principale[12].

Si segnala inoltre che, nel quantificare la quota di riserva erariale del gettito, la relazione tecnica sottrae al gettito complessivo, stimato in 21,8 mld, la sola quota relativa alla prima casa (3,8 mld) e applica alla somma rimanente (18 mld) la percentuale del 50%. Sulla base del dettato normativo sembrerebbe invece che la predetta percentuale vada applicata al gettito IMU al netto anche della quota relativa ai fabbricati rurali.

Nel caso di un’eventuale sovrastima della quota di gettito di competenza erariale e di una corrispondente sottostima di quella di competenza comunale, si determinerebbe comunque un equivalente effetto di sterilizzazione del maggior gettito comunale a valere su una riduzione del fondo perequativo maggiore di quella di 2 mld indicata dalla relazione tecnica. Ne conseguirebbe pertanto una minore dotazione di risorse destinate alla perequazione, con effetti sulla ripartizione territoriale delle risorse a disposizione dei comuni, a parità di effetti complessivi sulla finanza pubblica.

Si rileva inoltre che la relazione tecnica non reca una specifica indicazione del gettito IMU ascrivibile ai fabbricati rurali, precedentemente esclusi dall’ICI. A tali fabbricati si applicherà, a decorrere dal 2012, un’aliquota agevolata di base pari allo 0,2 per cento del valore del fabbricato, in luogo dell’aliquota ordinaria di base pari allo 0,76 per cento. La relazione tecnica considera invece unicamente l’applicazione dell’aliquota ordinaria al complesso della base imponibile, con la sola esclusione delle abitazioni principali. Andrebbe quindi chiarito se nella quantificazione si sia comunque tenuto conto dell’aliquota ridotta applicabile ai fabbricati rurali, sebbene ciò non sia stato esplicitato nella quantificazione.

 Sotto il profilo della stima del gettito di cassa, non sembrerebbe considerato nella relazione tecnica il disallineamento temporale connesso alle diverse modalità di versamento dei tributi. A tale proposito, si ricorda infatti che per effetto del meccanismo di saldo e acconto, gli effetti stimati in termini di competenza del gettito dell’IRPEF sugli immobili non locati, che dal 2012 sarà sostituita dall’Imu, si realizzano in termini di cassa in modo temporalmente differenziato rispetto all’Imu, il cui versamento avviene integralmente entro l’anno cui l’imposta si riferisce. Su tale punto andrebbe acquisito un chiarimento anche per la determinazione degli effetti netti di gettito sui saldi di finanza pubblica.

Infine, non si evincono con chiarezza dalla RT gli eventuali effetti sulla base imponibile derivanti dall’incentivo all’emersione di immobili locati che la RT allegata al DLgs 23/2011 associata all’introduzione della cedolare secca sugli affitti.

Con riferimento poi alla proroga, dal 30 settembre 2011 al 31 marzo 2012, del termine per la presentazione all’Agenzia del territorio della domanda di riconoscimento della ruralità degli immobili[13] (comma 21), andrebbero acquisiti chiarimenti relativamente ai possibili effetti finanziari recati dalla norma. Andrebbe in particolare chiarito se nella quantificazione degli effetti di maggiore entrata derivanti dall’inclusione dei fabbricati rurali nell’ambito oggettivo di applicazione dell’imposta sugli immobili, in precedenza esclusi, siano stati considerati i possibili effetti negativi connessi all’eventuale riconoscimento di ruralità degli immobili a seguito di esito positivo del citato procedimento.

 

Articolo 13, commi 18 e 19 – Modifiche riguardanti le risorse destinate ai fondi perequativi dei comuni

Le norme - in considerazione della riduzione, compensativa del maggior gettito IMU di competenza comunale, delle risorse destinate ai fondi perequativi, disposta al comma 17 - prevedono l’afflusso ai medesimi fondi del gettito della compartecipazione comunale all’IVA, per la quale viene meno il criterio di attribuzione su base procapite.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano le norme.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno un chiarimento sull’entità complessiva delle risorse destinate alla perequazione conseguenti agli interventi disposti dal provvedimento in esame e sulla loro congruità al fine di garantire il finanziamento, su tutto il territorio nazionale, delle funzioni fondamentali dei comuni.

Si segnala in proposito che le quantificazioni operate con riferimento agli articoli 13 e 14 indicano una riduzione dei fondi perequativi pari a 3 mld (due a titolo di compensazione del maggior gettito IMU e 1 a titolo di compensazione del maggior gettito TARES), cui si aggiunge il taglio di 1,45 mld operato ai sensi dell’articolo 28, per una riduzione complessiva di 4,45 mld. A fronte di tale riduzione, le norme in esame attribuiscono ai fondi perequativi il gettito della compartecipazione comunale all’IVA, non quantificata dalla relazione tecnica in esame, ma cifrata attorno ai 3 mld in occasione dell’esame parlamentare del D.Lgs. n. 23/2011. Le risorse di natura perequativa risulterebbero pertanto complessivamente ridotte.

 

 

Articolo 13, comma 20 – Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa

La norma dispone l’incremento pari a 10 milioni di euro annui per il 2012 e il 2013 della dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto capitale

10

10

 

10

10

 

10

10

 

 

La relazione tecnica afferma che copertura degli oneri derivanti dall’incremento della dotazione, per gli anni 2012 e 2013, della dotazione del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto della prima casa. si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 14 – Istituzione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

La norma dispone, a decorrere dal 2013, il riordino della tassazione comunale sui rifiuti e l’istituzione di una maggiorazione a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili. A fronte di tale maggiorazione sono ridotte le risorse assegnate ai comuni a titolo di fondi perequativi per i comuni delle regioni a statuto ordinario, a titolo di trasferimento per i comuni della Sicilia e della Sardegna. Per le restanti autonomie speciali è previsto un accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali[14].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggioraz TARES

 

 

 

 

1000

1000

1000

1000

1000

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggioraz TARES

 

1000

1000

 

 

 

 

 

 

 

Dalla norma si evince che gli effetti quantificati nel triennio si intendono aventi carattere permanente.

 

La relazione tecnica, richiamando il contenuto delle disposizioni, afferma che la maggiorazione di 0,30 euro a metro quadro, prevista a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, determina a decorrere dall’anno 2013 un incremento di entrata per i comuni stimata in euro 1.000 milioni annui. A tale aumento di gettito corrisponde  una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate ai comuni con un consegue un effetto di miglioramento sui saldi di finanza pubblica.

La relazione afferma inoltre che per il bilancio dei comuni la disposizione, per quanto concerne la componente relativa al servizio di gestione dei rifiuti urbani, non comporta sostanziali effetti, rappresentando un riordino dell’intera disciplina, con la contestuale soppressione di tutti i vigenti prelievi, e con la garanzia che il sistema tariffario copra i costi d’investimento e di esercizio della gestione medesima. L’introduzione della componente relativa ai servizi indivisibili dei comuni, avrà invece effetti positivi assicurando un maggior gettito comunale.

 

La relazione tecnica evidenzia che il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovrà garantire la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa dai comuni, e dei costi dei servizi indivisibili dei comuni.

I criteri per l’individuazione del costo del servizio e per la determinazione della tariffa sono stabiliti con regolamento da emanare entro il 31 ottobre 2012.

Alla tariffa così determinata si applica una maggiorazione pari a 0,30 euro per metro quadrato, a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili dei comuni, i quali possono modificare in aumento la misura della maggiorazione per un importo massimo di 0,40 euro. Tale maggiorazione comporta un incremento di entrata per i comuni stimata in euro 1.000 milioni annui alla quale corrisponde, ai sensi del comma 13-bis, una riduzione di pari importo delle risorse erariali assegnate.

I commi da 15 a 21 prevedono specifiche ipotesi di riduzioni tariffarie, salva la facoltà di deliberare ulteriori riduzioni ed esenzioni, da iscrivere in bilancio come autorizzazioni di spesa, la cui copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo in questione. Tali agevolazioni si applicano anche alla maggiorazione prevista per i servizi indivisibili.

Il consiglio comunale determina, con apposito regolamento, la disciplina per l’applicazione del tributo e deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall’autorità competente.

I commi da 33 a 44 disciplinano gli aspetti procedurali concernenti la presentazione della dichiarazione e l’accertamento, statuendo anche in ordine alle sanzioni.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva in primo luogo che la relazione tecnica non fornisce elementi informativi in merito ai dati e ai metodi di stima del maggior gettito derivante dalla maggiorazione del tributo prevista a copertura dei costi dei servizi indivisibili dei comuni.

Oltre ai dati e ai metodi di stima della base imponibile della tassa[15], andrebbe chiarito se si sia tenuto conto della deducibilità del tributo ai fini delle imposte sui redditi autonomi e d’impresa.

Con riferimento alla riduzione dei fondi perequativi, compensativa del maggior gettito derivante dalla citata maggiorazione, si richiama quanto osservato con riferimento agli articoli 13 e 28 in merito alla necessità di acquisire conferma che le risorse destinate alla perequazione risultino sufficienti a garantire il finanziamento delle funzioni fondamentali su tutto il territorio nazionale.

Articolo 15  - Incremento delle accise sui carburanti

La norma incrementa con effetto immediato le aliquote di accisa per i carburanti (benzine, gasolio, GPL e gas naturale).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate tributarie (Accise)

 

4.877,0

 

4.858,8

 

4.840,5

 

4.877,0

 

4.858,8

 

4.840,5

 

4.877,0

 

4.858,8

 

4.840,5

Maggiori entrate tributarie (Accise - IVA)

 

1.024,2

 

1.020,3

 

1.016,5

 

1.024,2

 

1.020,3

 

1.016,5

 

1.024,2

 

1.020,3

 

1.016,5

Minori entrate tributarie (Accise

Imposte dirette)

 

 

204,9

 

116,1

 

 

204,9

 

116,1

 

 

204,9

 

116,1

Minori entrate tributarie (Accise – IRAP)

 

 

 

 

 

39,5

 

21,2

 

 

39,5

 

21,2

Maggiori spese correnti

(Accise - IRAP)

 

 

39,5

 

21,2

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

(Accise – crediti d’imposta autotrasportatori)

 

 

1.073,9

 

 

1.073,9

 

 

 

1.073,9

 

 

1.073,9

 

 

1.073,9

 

 

 

1.073,9

 

 

1.073,9

 

 

1.073,9

 

 

 

1.073,9

 

Dal testo della norma e dalla relazione tecnica si desume che gli effetti complessivi di maggior gettito hanno carattere permanente. Per quanto riguarda gli effetti indotti (IRES-IRPEF e IRAP) e l’onere connesso ai rimborsi per gli autotrasportatori, il carattere permanente degli effetti finanziari è confermato da un prospetto allegato alla relazione tecnica, relativo alla proiezione ultratriennale degli oneri recati dal provvedimento. Infatti in tale prospetto, con esclusivo riferimento al saldo netto da finanziare, vengono quantificati i seguenti oneri:

 

(milioni di euro)

 

 

Saldo netto da  finanziare

 

 

 

2012

 

 

2013

 

 

dal 2014

 

 

Accise IRES-IRPEF

 

 

 

204,900

 

116,100

 

Accise IRAP

 

 

39,500

 

21,200

 

Crediti d’imposta autotrasporto

 

1.073,850

 

1.073,850

 

1.073,850

 

 

La relazione tecnica afferma che l’incremento delle accise disposto dal comma 2 a decorrere dal 2013 (benzine da 704,20 a 704,70 euro per mille litri; gasolio da 593,20 a 593,70 euro per mille litri) deriva dalla necessità di tenere conto degli incrementi già disposti per i suddetti prodotti con una precedente norma [articolo 34, comma 4,  lett. b), della legge 183/2011], con cui è stato disposto un aumento di 0,50 euro/mille litri). Pertanto il maggior gettito di 0,50 euro/mille litri derivante dal comma 2 in esame non viene riportato nella presente quantificazione, poiché è già scontato nei saldi di finanza pubblica.

Con riguardo agli effetti finanziari derivanti dal comma 1, sulla base dei dati relativi ai consumi stimati per gli anni 2012, 2013, 2014, gli incrementi delle aliquote di accisa comportano un effetto positivo sul gettito (accisa e IVA) a decorrere dal 2012. Tale effetto, tenuto conto sia delle agevolazioni previste per il settore dell’autotrasporto sia degli effetti sulle imposte dirette e sull’IRAP, viene così distinto:

 

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

Accise

 

4.876,96

 

4.858,75

 

4.840,54

 

IVA

 

1.024,16

 

1.020,34

 

1.016,51

 

IRES-IRPEF

 

 

-204,9

 

-116,1

 

IRAP

 

 

-39,5

 

-21,2

 

Credito d’imposta autotrasporto

 

 

-1.073,85

 

 

-1.073,85

 

 

 

-1.073,85

TOTALE

(maggior gettito)

4.827,27

4.560,89

4.645,92

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e i parametri posti alla base delle stime di entrata ascritte alla norma. Tali elementi andrebbero pertanto acquisiti, con particolare riferimento alle tipologie di soggetti interessati, ai regimi fiscali ad essi applicati e alle previsioni di consumo associate al gettito delle accise.

Su tale ultimo aspetto andrebbe chiarito se ed in quale misura i possibili andamenti di mercato siano stati valutati alla luce delle previsioni macroeconomiche per il triennio e alla luce dei ripetuti incrementi di accisa stabiliti nel corso del 2011.

 Si osserva inoltre che per il calcolo delle maggiori entrate IVA è stata utilizzata, per il triennio 2012-2014, l’attuale aliquota del 21%. Presumibilmente, quindi, non si è tenuto conto delle più elevate aliquote stabilite, a decorrere dal mese di ottobre 2012, dall’articolo 18 del decreto legge in esame. Andrebbe chiarito se tale metodologia sia stata adottata per motivi prudenziali[16] ovvero perché il maggior gettito derivante dall’articolo 18 (incremento delle aliquote) è stato calcolato incorporando anche la più elevata base imponibile derivante dall’articolo 15 in esame (maggior costo dei carburanti)[17].

Si osserva, infine, che in altra parte del decreto legge (articolo 30, comma 3) vengono introdotte modifiche al regime di compartecipazione alle accise. In particolare, con il secondo periodo del predetto comma 3 viene previsto che il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale sia alimentato, a decorrere dal 2013, da una compartecipazione al gettito delle accise sui carburanti.

Per l’individuazione dell’aliquota di compartecipazione il testo rinvia ad un apposito DPCM, su proposta del Ministro dell’economia, da emanare entro il 30 settembre 2012.

Conseguentemente, con  il terzo periodo del medesimo comma, vengono inoltre abrogate le norme del D. Lgs. 68/2011  che hanno di recente disposto la soppressione della compartecipazione regionale all’accisa sulla benzina a decorrere dal 2013.

Andrebbe acquisita una valutazione del Governo in ordine al coordinamento fra tali norme (articolo 15 in esame e articolo 30), anche al fine di chiarire i possibili effetti sul gettito delle accise previsto dal testo in esame.

Articolo 16 - Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei

Le normedispongono l’introduzione di un’addizionale della tassa automobilistica, per le auto immatricolate nei 3 anni precedenti, a decorrere dal 1° gennaio 2012, pari a 20 euro per ogni chilowatt di potenza del veicolo superiore a 185 chilowatt, da versare alle entrate del bilancio dello Stato.

Dal 1° maggio 2012 le unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono soggette al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata in ragione della lunghezza dello scafo, i cui proventi affluiscono all’entrata dello Stato. Sono tenuti al pagamento i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. La tassa è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario e per quelle da diporto che si trovino in un’area di rimessaggio in secco, per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio e ai battelli di servizio. Sono esenti dalla tassa le unità da diporto possedute e utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

È istituita infine l’imposta erariale sugli aeromobili privati, in ragione del peso massimo al decollo, e in forma forfetaria, pari a 450 euro annui, per alianti, motoalianti, autogiri e aerostati. L’imposta è dovuta da chi risulta dai pubblici registri essere proprietario, usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’aeromobile.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate tributarie (addizionale, comma 1)

168

168

168

168

168

168

168

168

168

Minori entrate tributarie (IRES), comma 1

 

4,7

2,7

 

4,7

2,7

 

4,7

2,7

Minori entrate tributarie (IRAP), comma 1

 

 

 

 

0,9

0,5

 

0,9

0,5

Maggiori oneri di parte corrente, comma 1 (IRAP)

 

0,9

0,5

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie (imbarcazioni), comma 2

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Maggiori entrate tributarie (aeromobili), comma 13

85

85

85

85

85

85

85

85

85

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue:

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

Addizionale bollo auto

168

168

168

168

IRES

0

-4,7

-2,7

-2,7

IRAP

0

-0,9

-0,5

-0,5

Totale

168

162,4

164,8

164,8

 

 

 

Importo giornaliero

Da 10,01 a 12 metri

5 euro

Da 12,01 a 14 metri

8 euro

Da 14,01 a 17 metri

10 euro

Da 17,01 a 24 metri

30 euro

Da 24,01 a 34 metri

90 euro

Da 34,01 a 44 metri

207 euro

Da 44,01 a 54 metri

372 euro

Da 54,01 a 64 metri

521 euro

Oltre 64 metri

703 euro

 

Ai fini della quantificazione degli effetti sul gettito sono stati considerati 147.000 posti barca censiti in Italia. Ipotizzando, prudenzialmente, che 1/4 dei suddetti posti barca sia fuori campo di applicazione della tassa in esame (inferiore a 10 m), risulta una platea di 110.000 posti barca soggetti al pagamento della tassa. L’applicazione della tassa comporta il pagamento su base annuale di:

Si stima, prudenzialmente, che la misura comporterà un maggior gettito complessivo di 200 milioni di euro annui dal 2012, considerando esclusivamente l’importo minimo annuo (1.825 euro per le imbarcazioni da 10,01 a 12 m). La valutazione appare ulteriormente improntata a criteri di prudenza tenuto conto che essa non considera le eventuali imbarcazioni di transito;

Si ricorda che l’imposta è applicata secondo i seguenti criteri:

 

 

Importo giornaliero

Fino a 1.000 kg

1,50 euro al kg.

Fino a 2.000 kg

2,45 euro al kg.

Fino a 4.000 kg

4,25 euro al kg.

Fino a 6.000 kg

5,75 euro al kg.

Fino a 8.000 kg

6,65 euro al kg.

Fino a 10.000 kg

7,10 euro al kg.

Oltre 10.000 kg

7,55 euro al kg.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che:

·        con riferimento all’addizionale erariale della tassa automobilistica, le informazioni fornite dalla relazione tecnica non sono sufficienti per effettuare una verifica degli effetti finanziari ascritti. Andrebbero illustrati anche gli ulteriori parametri utilizzati ai fini della quantificazione quali il numero di imbarcazioni appartenente a ciascuna classe e la quota attribuita alle imprese, relativamente alle quali sono stati scontati gli effetti di minor gettito IRES/IRAP.

In merito all’iscrizione come maggiori spese nel saldo netto da finanziare degli effetti relativi all’IRAP, si ricorda che l’articolo 7 del D.Lgs. n. 68/2011 (federalismo regionale) dispone la soppressione di tutti i trasferimenti erariali correnti alle regioni a decorrere dal 2013. L’articolo 11 stabilisce altresì che gli interventi statali sulle aliquote di tributi regionali (tra i quali l’IRAP) sono possibili solo se prevedono la contestuale compensazione a valere su altri tributi;

·        per quanto attiene all’imposta erariale sugli aeromobili privati, analogamente a quanto sopra osservato, i parametri riportati dalla relazione tecnica non consentono una verifica delle quantificazioni indicate, dal momento che non vengono indicati i numeri relativi alle unità appartenenti alle singole classi di peso.

In termini generali, appare utile acquisire chiarimenti circa l’imputazione alla sola addizionale erariale del minor gettito IRES/IRAP, escluso invece per la tassa di stazionamento delle imbarcazioni, qualora le stesse fossero strumentali all’esercizio di attività d’impresa.

Appare infine utile, atteso che gli effetti delle norme vengono interamente scontati già a partire dal 2012, una conferma che i versamenti – le cui modalità di effettuazione saranno definite con successivi decreti – verranno interamente eseguiti entro il termine del medesimo anno di esercizio.

Articolo 17 – Canone RAI

 

La norma stabilisce l’obbligo per le imprese e le società di indicare nella dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione ed altri elementi informativi ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento in questione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che alla disposizione, di carattere antielusivo, in via prudenziale, non vengono ascritti effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 18 – Clausola di salvaguardia

La norma sostituisce le modalità di reperimento delle risorse contenute nella clausola di salvaguardia di cui all’art. 40 del D.L. n. 98/2011 il cui maggior gettito risulta utilizzato come copertura finanziaria delle precedenti manovre. In particolare tale norma prevedeva un taglio lineare delle agevolazioni tributarie individuate ed elencate nell’allegato C-bis del citato provvedimento.

La riduzione dei benefici fiscali avrebbe dovuto determinare effetti di risparmio, già utilizzati a copertura, di ammontare pari a 4 miliardi nel 2012, 16 miliardi nel 2013 e 20 miliardi a decorrere dal 2014.

La disposizione introdotta prevede, in luogo del taglio lineare delle agevolazioni fiscali, un incremento delle aliquote IVA del 10% e del 21%, rispettivamente:

-        al 12 e al 23% a decorrere dal 1° ottobre 2012;

-        al 12,5% e al 23,5% a decorrere dal 1° gennaio 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica, determinati come differenza tra la mancata applicazione del taglio lineare alle agevolazioni e l’introduzione dell’incremento delle aliquote IVA.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori entrate

720

2.881

3.600

720

2.881

3.600

720

2.881

3.600

Dalla relazione tecnica si evince che gli effetti indicati per il 2014 hanno carattere permanente.

 

La relazione tecnica afferma che ai fini della quantificazione sono state prese in considerazione le basi imponibili relative alle singole aliquote, determinate secondo la metodologia utilizzata per il calcolo della base imponibile ai fini delle risorse proprie UE (consumi finali delle famiglie, consumi assimilati a quelli finali, acquisti in IVA indetraibile), per l’anno 2008.

E’ stato poi considerato il gettito relativo al capito 1203 (IVA) depurato del gettito derivante dalla riscossione dei ruoli e riproporzionato ai singoli imponibili.

In base alla predetta procedura si ottengono i seguenti risultati:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

Variazione aliquota 10%

1.162

4.648

5.810

Variazione aliquota 21%

2.118

8.471

10.590

Totale

3.280

13.119

16.400

 

Ai fini dell’iscrizione nel prospetto riepilogativo si considera:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

Maggiori entrate scontate nelle precedenti manovre

4.000

16.000

20.000

Maggiori entrate derivanti dalla norma introdotta in sostituzione della precedente

3.280

13.119

16.400

Effetti di minor gettito

-720

-2.881

-3.600

 

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala, in primo luogo, che la relazione tecnica fornisce un’illustrazione della metodologia applicata senza esplicitare i dati utilizzati, pertanto non è possibile effettuare una verifica della stima degli effetti ascritti alla norma. In particolare, non viene indicato a quale anno è riferito il gettito IVA relativo al capitolo 1203 utilizzato per la ripartizione del gettito fra le tre aliquote vigenti.

Inoltre, appaiono opportuni chiarimenti in merito alla quantificazione degli effetti in termini di cassa. Ciò in quanto il versamento dell’IVA riferita al mese di dicembre e all’ultimo trimestre dell’anno viene effettuato nell’anno successivo.

Infine, occorrerebbe chiarire se, ed eventualmente con quali modalità, la metodologia di calcolo utilizzata tenga conto delle disposizioni riportate all’art. 48. Queste ultime infatti riservano esclusivamente all’Erario per un periodo di cinque anni le maggiori entrate di tributi erariali derivanti dal provvedimento.

 

Articolo 19, commi 1-3 – Disposizioni in materia di imposta di bollo su titoli, strumenti e prodotti finanziari

La norma dispone l’estensione a tutti gli strumenti finanziari, anche non soggetti a obbligo di deposito, dell’imposta di bollo sulle comunicazioni finora applicata limitatamente al deposito titoli e quindi a tutti gli strumenti in esso obbligatoriamente compresi (azioni, obbligazioni, certificati di investimento etc…). Il prelievo è fissato in misura proporzionale al valore degli strumenti finanziari detenuti dagli investitori pari allo 0.1 per cento per il 2012 e al 0.15 per cento a decorrere dal 2013. L’imposta è dovuta nella misura minima di 34,20 euro annui e nella misura massima di 1.200,00 euro annui.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate

1.043,1

921.4

493.0

1.043,1

921.4

493.0

1.043,1

921.4

493.0

 

La relazione tecnica afferma che la proposta in oggetto modifica l’attuale tassazione sul bollo per gli strumenti finanziari, andando ad operare una variazione a quanto già stabilito in sede di DL 98/2011, introducendo in tal senso una imposizione su base proporzionale pari allo 0,1% per il 2012 e allo 0,15% dal 2013, con importo minimo pari a € 34,2 e massimo pari a € 1.200. Inoltre propone di ampliare la base imponibile su cui insiste l’imposta, introducendo la tassazione anche per i prodotti finanziari non soggetti all’obbligo di deposito.

Da fonte Banca d’Italia, anno 2010, risulta che l’ammontare dei patrimoni detenuti all’interno dei conti deposito e degli strumenti finanziari non soggetti ad obbligo di deposito (Fonte:Banca d’Italia e Ania anno 2010) è di circa 1.900 miliardi di euro.

Applicando le nuove tariffe agli ammontari sopra evidenziati, si ottiene un incremento di gettito di competenza di circa 1.982 milioni di euro annui per il primo anno e di circa 3.018 milioni di euro per gli anni a partire dal 2013.

Con un acconto pari al 50% per il primo anno e del 95% per gli anni successivi, da versare a novembre su quanto liquidato nell’anno, in termini di cassa si avrà  (in milioni di euro):

 

 

 

 

 

                                                                                                                                       (milioni di euro)

Anno di riferimento

2012

2013

2014

2015

saldo

2012

1.651,7

330,3

 

 

acconto

2013

991,0

- 991,0

 

 

saldo

2013

 

2.515,0

503,0

 

acconto

2014

 

2.867,1

2.867,1

 

saldo

2014

 

 

2.515,0

503,0

acconto

2015

 

 

2.867,1

2.867,1

saldo

2015

 

 

 

2.515,0

acconto

2016

 

 

 

2.867,1

Totale

2.642,7

4.721,4

3.018,0

3.018,0

 

Confrontando tali valori con quelli già riportati in sede di introduzione dell’imposta nel dl 98/2011, si avranno i seguenti effetti differenziali di gettito:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

Maggior gettito

1.043,1

921,4

493,0

493,0

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi alla base della quantificazione, utili ai fini della verifica della stima proposta.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti di cassa dei differenziali di gettito rispetto alle maggiori entrate recate dall’articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 98/2011 andrebbero acquisiti alcuni chiarimenti.

In proposito si ricorda che l’articolo 23, comma 7, del decreto legge n. 98/2011 che ha disposto l’incremento dell’imposta in misura fissa sui depositi titoli quantificava per gli anni 2012-2015 gli effetti di maggior gettito nelle misure riportate nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Anni

2012

2013

2014

2015

Maggior gettito DL 98/2011

1.323,1

3.800,3

2.525,0

2.525,0

 

In primo luogo, andrebbe confermato che gli effetti di maggiore entrata quantificati nella relazione tecnica, pari a 2.642,7 milioni di euro per il 2012, 4.721,4 per il 2013 e 3.018,0 a decorrere dal 2014, si riferiscono al gettito complessivo derivante dall’imposta di bollo sugli strumenti finanziari (soggetti o meno  all’obbligo di deposito), al netto degli effetti connessi alla normativa fiscale previgente al citato decreto-legge n. 98/2011. Se tale interpretazione non fosse confermata, andrebbero scorporati dalla quantificazione del maggior gettito, non solo gli effetti del decreto-legge n. 98/2011 ma anche le entrate derivanti dalla previgente normativa fiscale, già scontate nei saldi di finanza pubblica.

In secondo luogo, appare necessario un chiarimento circa gli effetti differenziali di gettito relativi all’anno 2012. Infatti, sottraendo al gettito complessivo derivante dall’imposta di bollo pari a 2.642,7 milioni di euro gli effetti recati dal decreto-legge n. 92/2011 pari a 1.323,1 milioni di euro risulterebbe un effetto netto di maggiore entrata pari a 1319,57 e non pari a 1.043,1 milioni di euro, come riportato nella relazione tecnica.

 

Articolo 19, commi 4-10 – Scudo fiscale

La norma dispone l’applicazione di una imposta pari al 1,5 per cento sulle attività oggetto di rimpatrio o regolarizzazione a seguito dell’applicazione della normativa contenuto nel decreto-legge 350/2001 e successive modificazioni e dal decreto-legge n. 78/2009 e successive modificazioni (c.d. scudo fiscale).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate

1.095,0

1.095,0

 

1.095,0

1.095,0

 

1.095,0

1.095,0

 

 

La relazione tecnica precisa che l’imposta è dovuta anche per le attività attualmente dismesse o che sono state prelevate (in tutto o in parte) dal rapporto di deposito, amministrazione o gestione acceso per effetto della procedura di emersione.

Il versamento avviene per il tramite degli intermediari finanziari che provvederanno a trattenere l’imposta dalle attività rimpatriate o regolarizzate, ovvero riceveranno la provvista necessaria dal contribuente. Sono previste due rate di pari importo, di cui la prima da versarsi entro il 16 febbraio 2012 e la seconda entro il 16 febbraio 2013.

Sulla base dei dati relativi alle operazioni di emersione si stima un ammontare di attività emerse di circa 182,5 miliardi di euro. Applicando l’aliquota prevista dell’1,5 per cento e considerando prudenzialmente una riduzione del gettito potenziale del 20% per tenere conto di soggetti nei cui confronti la disposizione potrebbe non trovare applicazione, si stima un gettito complessivo di 2.190 milioni di euro. Considerando anche la rateizzazione prevista, si hanno i seguenti effetti finanziari:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

Versamento imposta su attività scudate

1.095

1.095

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi alla base della quantificazione, utili ai fini della verifica della stima proposta, con particolare riferimento alla determinazione della percentuale di abbattimento del gettito potenziale pari al 20 per cento al fine di tenere conto di soggetti nei cui confronti la disposizione potrebbe non trovare applicazione. Al riguardo, pur considerando la quantificazione del gettito potenziale coerente con i dati disponibili capitali finora emersi per effetto della normativa vigente, l’applicazione dell’imposta straordinaria prevista dalla norma in esame potrebbe non trovare applicazione sul complesso dei capitali già emersi. Tale situazione potrebbe verificarsi nel caso in cui il contribuente scudato ha investito i capitali emersi in altre attività finanziarie ovvero ha spostato la sua posizione presso un altro intermediario. In tale ultimo caso, in cui il vecchio intermediario non ha la provvista e il nuovo non ha la dichiarazione riservata, non appare chiaro quale debba essere il sostituto di imposta.

Con riferimento alla previsione che obbliga gli intermediari a segnalare alla Agenzia delle Entrate i contribuenti nei confronti dei quali non è stata applicata e versata l’imposta a causa dell’intervenuta cessazione del rapporto di deposito o per non aver ricevuto la provvista, si evidenzia la necessità di acquisire chiarimenti circa la compatibilità di tale segnalazione con la garanzia di anonimato delle dichiarazioni di emersione delle attività da parte degli intermediari nei confronti dell’amministrazione finanziaria, prevista dalla normativa vigente[18], al fine di escludere effetti pregiudizievoli sulle maggiori entrate ascritte alla norma in esame.

Si rileva infine che l’entrata prevista sembrerebbe assumere carattere di una tantum; andrebbe pertanto acquisito un chiarimento del Governo sui possibili effetti in termini di indebitamento netto strutturale.

 

 

Articolo 20 – Riallineamento partecipazioni

La norma riapre i termini per il riallineamento dei minori valori fiscali ai maggiori valori contabili dell’avviamento e delle altre attività immateriali iscritti, a seguito di conferimenti, fusioni e scissioni effettuate nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2011. L’affrancamento opera mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 16% da versare in tre rate di cui una con scadenza nel 2013 e due con scadenza nel 2014. Ai fini fiscali, il maggior valore è riconosciuto a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate

 

986,7

1.973,3

 

986,7

1.973,3

 

986,7

1.973,3

Minori entrate (credito d’imp.)

 

83,9

83,9

 

83,9

83,9

 

83,9

83,9

In merito all’iscrizione degli effetti finanziari negli anni successivi si fa presente che:

-            le maggiori entrate sono una tantum (imposta sostitutiva) e pertanto terminano i loro effetti nel 2014;

-            il credito d’imposta ha durata pluriennale;

-            a decorrere dal 2015 sono recati effetti di minor gettito in termini di competenza ai fini IRES e IRAP dovuti al riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore (quindi maggiore ammortamento).

Infatti, nel prospetto allegato alla relazione tecnica sono ascritti oneri finanziari, ai fini del saldo netto da finanziare, pari a mln 83,9 (credito d’imposta) nel 2015, mln 1.293,9 (credito d’imposta + saldo e acconto imposte 2015 e 2016) nel 2016 e mln 688,9 (credito d’imposta + saldo e acconto imposte annuo) a decorrere dal 2017.

 

 

La relazione tecnica, nel ricordare che nella relazione tecnica allegata alla norma originaria era stimato uno specifico interesse cifrato in circa 3,5 miliardi di euro (maggior valore da riallineare), afferma che sulla base di una nuova indagine presso gli operatori interessati l’importo potenziale assoggettabile ad imposta sostitutiva può essere stimato in misura pari a 18,5 miliardi. Tale valore considera anche l’estensione dell’applicazione della disposizione alle operazioni effettuate nel periodo d’imposta in corso nel 2011 nonché ai soggetti partecipanti ad operazioni di conferimento di partecipazioni di controllo o scambio di partecipazioni mediante conferimento.

In proposito si ricorda che nella RT allegata alla norma originaria veniva evidenziato come, nel settore bancario la disposizione fosse particolarmente “appetibile”. Infatti le operazioni straordinarie effettuate in questo settore raramente evidenziano le autonome voci dell’avviamento o delle altre attività immateriali nonostante siano incorporate nel valore dell’operazione. E’ il caso della fusione di società il cui attivo sia costituito esclusivamente da partecipazioni. In tale esempio, gli eventuali maggiori valori sono incorporati nelle partecipazioni e sono iscritti dall’avente causa come partecipazioni e non come avviamento o altre attività immateriali. Nel passato, era stata introdotta la facoltà di riallineare tali valori solo se esplicitamente iscritti in bilancio e, pertanto, le banche non avevano potuto fruire della disciplina agevolativa. 

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari la RT segue la medesima procedura applicata nella relazione tecnica originaria. In particolare:

-            l’imposta sostitutiva, determinata applicando il 16% al maggior valore stimato (18.500 milioni) risulta pari a 2.960 milioni ed è versata per 1/3 (986,7mln) nel 2013 e per 2/3 (1.973,3mln) nel 2014;

-            il credito d’imposta per imposte differite (DTA) viene valutato, sulla base della metodologia utilizzata in sede di relazione tecnica originaria, in circa 83,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2013;

-            le minori imposte IRES ed IRAP producono effetti, in termini di competenza, a decorrere dal 2015 e sono calcolati applicando le aliquote, rispettivamente, del 27,5% e del 5,2% alla quota di ammortamento annua dedotta (18.500/10 anni). La stima in competenza indicata nella RT quantifica un minor gettito IRES pari a 508,8 milioni annui e un minor gettito IRAP pari a 96,2 milioni annui. In termini di cassa, tenuto conto del meccanismo di saldo e acconto, gli effetti si producono a decorrere dal 2016. In particolare, applicando i criteri della RT originaria, si considera un acconto del 100% che determina un effetto di minor gettito nel 2016 pari a circa 1.210 milioni e un minor gettito a decorrere dal 2017 pari a circa 605 milioni.

.

In merito ai profili di quantificazione si segnala che l’ammontare dei maggiori valori da affrancare (stimati in 18,5 miliardi rispetto alla precedente stima basata su 3,5 miliardi) è basato, secondo quanto affermato dalla RT, su “una nuova indagine presso gli operatori interessati”. Sul punto, tenuto conto dei conseguenti effetti finanziari ascritti, andrebbero acquisiti maggiori chiarimenti anche al fine di verificare l’applicazione di criteri di prudenzialità adottati nella stima.

Per quanto concerne il prospetto riepilogativo, tenuto conto che è riferito al 2012-2014, si segnala che non risultano evidenziati gli effetti di minor gettito IRES ed IRAP in quanto ascrivibili a decorrere dal 2016. Come risulta, infatti, anche dalla relazione tecnica, il minor gettito tributario produce effetti in termini di competenza dal 2015 e in termini di cassa decorre dal 2016.

In merito agli effetti di minor gettito relativi all’IRAP, si ricorda che l’articolo 7 del D.Lgs. n. 68/2011 (federalismo regionale) dispone la soppressione di tutti i trasferimenti erariali correnti alle regioni a decorrere dal 2013. L’articolo 11 stabilisce altresì che gli interventi statali sulle aliquote di tributi regionali (tra i quali l’IRAP) sono possibili solo se prevedono la contestuale compensazione a valere su altri tributi.

Infine, tenuto conto che la norma riveste carattere di una tantum, andrebbe acquisito l’avviso del Governo sui relativi effetti in termini di indebitamento netto strutturale.

 

Articolo 21 commi da 1 a 9 – Confluenza nell’INPS di ENPALS E INPDAP

La norma dispone la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS ed il trasferimento delle funzioni da loro svolte all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi (comma 1).

Con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi e sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, le risorse strumentali, umane e  finanziarie degli  Enti in questione sono trasferite  all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS è incrementata di un numero di posti corrispondente alle unità di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, che costituiscono eccedenze ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza (comma 2).

L'Inps subentra, altresi', nella titolarità dei rapporti di lavoro diversi da quelli di cui al comma 2 per la loro residua durata.

Gli organi degli enti soppressi cessano dalla data di adozione dei decreti di cui al comma 2 (comma 4).

I posti corrispondenti all'incarico di componente del Collegio dei sindaci dell'INPDAP, di qualifica dirigenziale di livello generale, in posizione di fuori ruolo istituzionale, sono così attribuiti (comma 5):

·        in considerazione dell'incremento dell'attività dell'INPS, due posti[19], incrementano il numero dei componenti del Collegio dei sindaci dell'INPS;

·        due posti in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e tre posti in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle  finanze sono trasformati in posizioni dirigenziali di livello generale per le esigenze di consulenza, studio e ricerca del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato; le dotazioni organiche dei rispettivi Ministeri sono conseguentemente incrementate in attesa della emanazione delle disposizioni regolamentari intese ad adeguare in misura corrispondente l'organizzazione  dei  medesimi Ministeri.

il Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS e' integrato di sei rappresentanti (comma 6).

l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure (comma 7).

Le disposizioni in esame devono comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento dell'INPS ed degli Enti soppressi non inferiore a 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro per l'anno 2013 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. I relativi risparmi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo ammortamento titoli di Stato (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti (comma 8)

-

-

-

-20

-50

-100

-20

-50

-100

Maggiori spese correnti (comma 5)

1,5

1,5

1,5

-

-

-

-

-

-

 

Effetto finanziario della disposizione di minore spesa è indicato esplicitamente dalla norma ed ha natura permanente nella misura di 100 milioni annui a decorrere dal 2014.

L’effetto finanziario di maggiore spesa non può essere dedotto dalle norme e dalla relazione tecnica ma solo da un apposito prospetto allegato alla relazione tecnica, relativo alla proiezione ultratriennale degli oneri recati dal provvedimento. In detto prospetto si evidenzia che gli effetti sono permanenti ed ammontano a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2012.

 

La relazione tecnica ribadisce che le norme dispongono la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge  e l’attribuzione dellerelative funzioni all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli enti soppressi.

L’operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali deve comportare una riduzione dei costi complessivi di funzionamento aggiuntiva rispetto agli effetti riduttivi già previsti dalla legge di stabilità 2012.

Dall’operazione di accorpamento dei predetti enti previdenziali, previsti dal presente provvedimento, deriva una riduzione dei costi complessivi di funzionamento stimabile in non meno di 20 milioni di euro nel 2012, 50 milioni di euro nel 2013 e 100 milioni di euro nel 2014. I relativi risparmi sono versati all’entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al Fondo ammortamento titoli di Stato.

I risparmi da conseguire risultano da una analisi delle spese di funzionamento e di amministrazione degli enti interessati, che evidenzia importi complessivi per 1.404 milioni di euro nell’anno 2010 per il solo INPS. Detta spesa, risultante dal consuntivo 2010 dell’Istituto, non include quella di personale, ma le voci esposte concernenti il funzionamento (organi, mensa, libri, carta, pubblicazioni, gettoni, concorsi, etc. ). Al netto delle spese per lavoro interinale, l’importo complessivo risulta pari a 1.374 milioni di euro. Per quanto riguarda l’INPDAP, l’analisi svolta con i medesimi criteri sul consuntivo 2009 evidenzia spese complessive di 152 milioni di euro, mentre per l’ENPALS di 1,62 milioni di euro.

Tenuto conto, quindi, che gli enti accorpati sostengono una spesa annua complessiva di circa 1.527 milioni di euro, nonché del progressivo processo di integrazione e di economie di scala presumibilmente crescenti nel corso dei futuri esercizi, gli importi previsti dalla disposizione corrispondono ai livelli minimi di economia sicuramente conseguibili, pur nel rispetto della autonomia dell’ente risultante dal processo di accorpamento, pari, complessivamente, al 5,23%, al 3,92% ed al 7,62% della spesa totale di funzionamento per gli anni 2012, 2013 e 2014.

Il comma 5 dispone, alla lettera a), l’integrazione del Collegio dei Sindaci dell’INPS di due componenti, utilizzando a tal fine le risorse finanziarie provenienti dall’INPDAP.

La lettera b) prevede che i restanti posti di componente del Collegio dei Sindaci dell’INPDAP non vengano soppressi, ma siano mantenuti ed attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali (2 posti) e al Ministero dell’economia e delle finanze (3 posti), per le esigenze di consulenza, studio e ricerca dei rispettivi dicasteri.

Conseguentemente, si prevede l’adeguamento delle dotazioni organiche della dirigenza di prima fascia del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell’economia e delle finanze, per un numero di posti attribuiti, rispettivamente, ai sensi della medesima lettera b).

L’operazione è neutra in termini di indebitamento netto, tenuto conto che avviene a compensazione tra sottosettori diversi. Dal punto di vista del saldo netto da finanziare, si determina un onere a carico del bilancio dello Stato derivante dal trattamento economico da corrispondere in relazione ai nuovi posti di dirigente di prima fascia, in precedenza erogato dagli Enti di previdenza, pari a circa 1,5 milioni di euro annui, lordi a regime.

 

In merito ai profili di quantificazione, fermo restando che l’ammontare dei risparmi da conseguire è esplicitamente fissato dal testo della norma, si rileva che i parametri indicati dalla relazione tecnica non appaiono coerenti con gli ammontari stessi. Si rileva, infatti, che ad esempio, con riferimento al 2012, applicando la percentuale di risparmio del 5,23 al monte delle spese di 1.527 milioni di euro si ottiene una stima di minore spesa di circa 80 milioni di euro in luogo dei 20 ipotizzati.

Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica non fornisce alcun elemento a suffragio della piena conseguibilità dei risparmi quantificati. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

Per quanto attiene al versamento dei risparmi all’entrata del bilancio dello Stato, per la successiva assegnazione al Fondo ammortamento titoli di Stato, si rileva che, pur essendo determinato dalla norma l’ammontare delle somme oggetto di tale assegnazione, all’operazione non viene data evidenza contabile nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento.

Articolo 21, commi 10 e 11 – Soppressione Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria della Puglia e della Lucania (EIPLI)

 

Le norme dispongono, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, la soppressione e la messa in liquidazione  dell’Ente per lo sviluppo dell’irrigazione e la trasformazione fondiaria della Puglia e della Lucania (EIPLI) ed il trasferimento delle relative funzioni, insieme alle risorse umane e strumentali, a soggetti costituiti o individuati dalle Regioni interessate. Le norme stabiliscono altresì che sia garantita l’occupazione dei titolari di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l’ente soppresso.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rendono necessari chiarimenti atti a suffragare la neutralità finanziaria delle disposizioni.

In primo luogo andrebbe chiarito se i soggetti costituiti o individuati dalle Regioni cui verranno trasferite le funzioni e le risorse umane e strumentali dell’EIPLI possano essere soggetti ricompresi nel novero delle pubbliche amministrazioni o meno. In tale ipotesi, infatti, tenuto conto che l’EIPLI (che non appare riconducibile al quadro degli enti pubblici ricompresi nell’elenco ISTAT delle pp.aa) risulta da tempo amministrato da un Commissario straordinario, le eventuali passività che venissero trasferite al nuovo soggetto, determinerebbero effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica.

A tale proposito andrebbero quindi forniti elementi di chiarificazione circa lo stato degli equilibri economico-finanziari dell’Ente soppresso. 

Quanto al trasferimento del personale dipendente, andrebbero forniti maggiori dettagli in merito agli oneri correlati alle retribuzioni del personale, posto che tali oneri verrebbero a ricadere sui nuovi soggetti. In particolare, occorrerebbe conoscere:

a)   il numero dei dipendenti interessati dal previsto transito negli organici dei nuovi soggetti, distintamente per aree professionali e profilo retributivo;

b)   le attività che i nuovi soggetti andranno a svolgere in sostituzione dell'Ente nonché le risorse a valere sulle quali i nuovi soggetti potranno provvedere ai conseguenti oneri.

 

Articolo 21, comma 12 - Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini

 

La norma istituisce il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini, unificando in un unico soggetto le funzioni dei tre consorzi del Ticino (lago Maggiore), dell’Oglio (lago d’Iseo) e dell’Adda (lago di Como). Al nuovo ente vengono trasferite le risorse finanziarie, strumentali ed umane dei tre enti. In via transitoria viene prevista la nomina di un commissario, un sub-commissario e di un collegio di revisori composto da tre membri. Dalla data di insediamento del commissario decorre la soppressione dei tre enti e la decadenza dei rispettivi organi. A successivi decreti interministeriali viene demandato la determinazione, tra l’altro, degli organi di amministrazione e controllo del nuovo Ente. I compensi, le indennità o altri emolumenti spettanti ai componenti degli organi dei soppressi consorzi, sono corrisposti fino alla data di soppressione, mentre per gli adempimenti connessi alle operazioni di chiusura dei bilanci, ai medesimi soggetti spetta esclusivamente, qualora dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti. I dipendenti a tempo indeterminato degli enti soppressi mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza e sono inquadrati nei ruoli del nuovo Ente cui si applica il contratto collettivo nazionale del comparto enti pubblici non economici. La dotazione organica del Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini non può eccedere il numero del personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto in esame presso i soppressi Consorzi.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che dall’attuazione di tale disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, tutte le attività concernenti la liquidazione degli enti soppressi, ivi inclusa quella svolta dai commissari, verrà effettuata con le risorse di bilancio disponibili.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo confermi che anche gli ulteriori profili organizzativi – quali, tra l’altro, la determinazione degli organi del nuovo ente - demandati a successivi decreti interministeriali saranno definiti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 21, commi 13-21 - Soppressione dell’Agenzia per la regolazione in materia di acqua, dell’Agenzia per la sicurezza nucleare e dell’Agenzia del settore postale

 

Le norme prevedono la soppressione dei seguenti enti (indicati dall’Allegato A)

I compensi, le indennità o altri emolumenti, spettanti ai componenti degli organi dei soppressi enti, sono corrisposti fino alla data di soppressione, mentre per gli adempimenti connessi alle operazioni di chiusura dei bilanci, ai medesimi soggetti spetta esclusivamente, qualora dovuto, il rimborso delle spese effettivamente sostenute nella misura prevista dai rispettivi ordinamenti (comma 16). Le amministrazioni incorporanti, per lo svolgimento delle nuove funzioni loro attribuite in relazione al trasferimento degli enti soppressi, possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle specifiche disposizioni di cui alle leggi istitutive degli enti soppressi (comma 17). Le amministrazioni di destinazione individuano le strutture interne destinate ad esercitare i nuovi compiti e funzioni di questi ultimi. Fino al perfezionamento del processo di riorganizzazione indicato, l’attività facente capo ai predetti enti continua ad essere esercitata presso le sedi e gli uffici già a tal fine utilizzati (comma 18). Dall’attuazione delle disposizioni in riferimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 21).

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma di cui al comma 13 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 13 Soppressione Agenzia per la sicurezza nucleare

1,2

 

 

1,2

 

 

1,2

 

 

Comma 13

Soppressione Agenzia per la regolazione e vigilanza acqua

0,7

0,7

0,7

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

La riduzione di spesa evidenziata nel prospetto riepilogativo presenta carattere permanente a decorrere dal 2012 per quanto concerne la soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua.

 

La relazione tecnica afferma che dalle operazioni di soppressione delle tre Agenzie in riferimento si conseguiranno risparmi - quantificabili a consuntivo – derivanti dalla realizzazione di economie di spesa a seguito della unificazione e razionalizzazione delle strutture amministrative. Nello specifico la RT precisa quanto segue

Dalla soppressione dell’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua discende un risparmio derivante dall’eliminazione degli organi di amministrazione e controllo per complessivi euro 665.000 annui a decorrere dall’anno 2012 (in termini di saldo netto da finanziare), di cui euro 350.000 per i componenti del collegio; euro 65.000 per il collegio dei revisori; euro 250.000 per il direttore generale. L’effetto corrispondente in termini di indebitamento netto e di fabbisogno si può valutare in 0,37 milioni di euro annui.

La soppressione della Agenzia per la sicurezza nucleare comporta il venir meno degli oneri già quantificati relativamente alle previsioni di cui alla legge n. 99/2009 nel periodo transitorio, ossia prima dell’afflusso dei diritti che l’Agenzia sarebbe stata tenuta ad applicare. Atteso che l’Agenzia non è ancora operativa all’entrata in vigore del presente provvedimento, gli oneri per il funzionamento, quantificati in euro 1.205.000 per l’anno 2012 (ai sensi dell’articolo 4, comma 5, del DL n. 40/2010, convertito con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010 n.73), possono essere scontati dai saldi di finanza pubblica. Per gli anni successivi, il finanziamento è attualmente previsto a carico delle imprese e pertanto nel mercato di riferimento e pertanto non possono essere ascritti dalla norma in esame ulteriori effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

E’ prevista altresì la soppressione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale, costituita con DPR 14 giugno 2011, ai sensi dell’articolo 2 del D. lgs. n. 261/1999, come sostituito dall’articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 58/2011.

A tale soppressione non sono associati risparmi di spesa per il venir meno degli organi dell’Agenzia (ancora in fase di start-up) in quanto il finanziamento della medesima è previsto mediante contribuzione da parte delle imprese del settore. La RT precisa che le amministrazioni incorporanti possono avvalersi di personale comandato nel limite massimo delle unità previste dalle norme istitutive degli enti soppressi. Per il MISE la possibilità di avvalersi di personale in posizione di comando avviene, comunque, entro i limiti della dotazione organica vigente, senza dare luogo a situazioni soprannumerarie. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri.

Il comma 20 dispone la soppressione della Commissione Nazionale per la Vigilanza delle Risorse Idriche. La RT sul punto riferisce che tale previsione si rende necessaria in quanto detta Commissione, soppressa dall'articolo 10, comma 26, del D.lgs. n. 70/2011, continuava ad operare, ai sensi del medesimo comma 26, sino alla nomina dei componenti dell'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua. Il relativo risparmio di spesa è compreso in quello conseguito per la soppressione dell’Agenzia. Il comma 21, infine, prevede la clausola di invarianza finanziaria delle disposizioni recate dai commi da 13 a 20.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che il trasferimento agli enti destinatari delle risorse già attribuite agli enti soppressi, comprenda anche le modalità di contribuzione da parte delle imprese dei settori interessati.

Articolo 22, commi 1-4 - Altre disposizioni in materia di enti e organismi pubblici

 

La norma prevede in capo ad enti ed organismi pubblici l’obbligo di trasmettere - entro 10 giorni dalla data di adozione - i propri bilanci alle rispettive amministrazioni vigilanti e alla Ragioneria Generale dello Stato (comma 1). Viene demandato ad uno o più regolamenti di delegificazione[20] il riordino degli organi collegiali delle Agenzie - di cui al D.lgs. n. 300/1999 - nonché degli enti e degli organismi strumentali. Il riordino deve assicurare la riduzione[21] del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi (comma 2). Gli Enti territoriali con riferimento agli organismi dagli stessi vigilati adeguano[22] i propri ordinamenti a quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del DL n. 78/2010[23] (comma 3).

Si rammenta che l’art. 6, comma 5, del DL n. 78/2010 prevede un limite al numero di componenti degli organi di amministrazione e di controllo di tutti gli enti pubblici, anche economici, e di tutti gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato. Tali enti ed organismi sono tenuti ad adeguare i rispettivi statuti, al fine di assicurare che gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, siano costituiti da un numero di componenti non superiore a 5 e gli organi di revisione siano costituiti da un numero di componenti non superiore a 3.

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma di cui al comma 1 è finalizzata al monitoraggio della spesa pubblica e consente l’acquisizione dei dati di bilancio degli enti che, ancorché destinatari di contributi a carico del bilancio dello Stato o il cui patrimonio è costituito anche da apporti provenienti dallo Stato medesimo, non hanno obbligo di trasmettere i propri bilanci alle amministrazioni vigilanti e al Ministero dell’economia e delle finanze. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 2, la RT precisa che, nell’ottica del contenimento delle spese di funzionamento delle Agenzie, incluse quelle fiscali, degli enti e degli organismi strumentali, viene previsto, con appositi regolamenti governativi, il  riordino degli organi collegiali di indirizzo, amministrazione, vigilanza e controllo dei predetti enti, assicurando  la riduzione del numero complessivo dei componenti dei medesimi organi. La disposizione, mirando a diminuire il numero dei componenti degli organi rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente, determina risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

Con riguardo al comma 3, la RT afferma, inoltre, che la norma estende alle Agenzie e agli enti e organismi strumentali sottoposti alla vigilanza delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali la disciplina di cui all’articolo 6, comma 5, del DL n. 78/2010, che stabilisce la riduzione del numero di componenti degli organi di amministrazione (fino a un massimo di cinque) e di controllo (fino a un massimo di tre). Questa disposizione, conclude la RT, determina sicuri risparmi di spesa per la finanza pubblica, quantificabili a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 3 appare opportuno acquisire conferma che l’applicazione - anche agli organismi vigilati dagli Enti territoriali - della norma che prevede il ridimensionamento degli organi di amministrazione e di controllo (articolo 6, comma 5, del DL n. 78/2010) non sia suscettibile di determinare criticità funzionali ed operative per i medesimi organismi. Con riferimento al comma 2 non si hanno osservazioni da formulare, considerato che - come affermato nella RT - i risparmi connessi alle misure di riordino di enti ed organismi pubblici disposte dalla disposizione in esame potranno essere valutati solo a consuntivo. Nulla da osservare, infine, in merito alla norma di cui al comma 1.

Articolo 22, comma 5 – Disposizioni per il settore lirico-sinfonico

 

La norma dispone la proroga al 31 dicembre 2012 del termine per l’adozione dei regolamenti per il riordino del settore lirico-sinfonico.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la proroga non determina effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 22, commi 6-9 – Istituzione dell’ “ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”

 

Le norme sostituiscono i commi da 18 a 26 dell’articolo 14 del DL n. 98/2011, che disciplinavano, in virtù della soppressione dell’Istituto nazionale del commercio estero (ICE) - disposta dal art. 14, comma 17 del medesimo decreto - il passaggio delle relative funzioni, nonché delle risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Le norme introdotte prevedono l’istituzione di un nuovo ente di diritto pubblico denominato “ICE – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane”, sottoposto a poteri di indirizzo e vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (art. 6, cpv. comma 18). Le funzioni, le risorse di personale e quelle finanziarie – già attribuite all'ICE - sono trasferiti, senza procedura di liquidazione al Ministero dello sviluppo economico che, entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge è conseguentemente riorganizzato[24] - e alla summenzionata Agenzia. Le risorse già destinate all'ICE per il finanziamento dell'attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l'estero, come determinate nella Tabella C della legge n. 220/2010, sono trasferite in un apposito Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (art. 6, cpv. comma 19). L’Agenzia ha come organi: il Presidente, il Consiglio di amministrazione (costituito da cinque membri, di cui uno con funzioni di Presidente) e il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri ed un membro supplente (art. 6, cpv. comma 21). L’ Agenzia è dotata di un direttore generale nominato per un periodo di quattro anni, rinnovabili per una sola volta (art. 6, cpv. comma 22). I compensi dei membri del Consiglio di amministrazione sono determinati in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni (art. 6, cpv. comma 23). Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia delibera, tra l’altro, la dotazione organica del personale, nel limite massimo di 300 unità (art. 6, cpv. comma 24). L’Agenzia opera all’estero nell’ambito delle Rappresentanze diplomatiche e consolari. Il personale dell’Agenzia all’estero è individuato, nel limite di un contingente massimo definito nell’ambito della summenzionata dotazione organica (art. 6, cpv. comma 25). In sede di prima applicazione è trasferito all’Agenzia un contingente massimo di 300 unità, provenienti dal personale dipendente a tempo indeterminato del soppresso istituto, da individuarsi sulla base di una valutazione comparativa per titoli. Il personale locale, impiegato presso gli uffici all’estero del soppresso istituto con rapporti di lavoro, anche a tempo indeterminato, disciplinati secondo l'ordinamento dello Stato estero, è attribuito all’Agenzia (art. 6, cpv. comma 26). Con uno o più DPCM si provvede alla individuazione delle risorse umane, strumentali, finanziarie, nonché dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo al soppresso istituto, da trasferire all’Agenzia e al Ministero dello sviluppo economico. Con i medesimi decreti si provvede a rideterminare le dotazioni organiche del Ministero dello sviluppo economico in misura corrispondente alle unità di personale in servizio a tempo indeterminato trasferito (art. 6, cpv. comma 26-bis). A decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo di cui al comma 19 è determinata ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 196/2009, ed è destinata all’erogazione all’Agenzia di un contributo annuale per il finanziamento delle attività di promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane. A decorrere dall’anno 2012 è altresì iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito capitolo destinato al finanziamento delle spese di funzionamento, la cui dotazione è determinata ai sensi dell’art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 196/2009 e di un apposito capitolo per il finanziamento delle spese di natura obbligatoria della medesima Agenzia. Il contributo erogato per il finanziamento delle attività di promozione all’estero e di internazionalizzazione delle imprese italiane non può essere utilizzato a copertura delle spese fisse per il personale dipendente. Ai predetti oneri si provvede nell’ambito delle risorse individuate al comma 4 (il rinvio normativo in riferimento appare erroneo) (art. 6, cpv. comma 26-ter). Le entrate dell’Agenzia sono costituite, oltre che dai contributi di cui al comma 26-ter, da: a) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea; b) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali; c) utili delle società eventualmente costituite o partecipate; d) altri proventi patrimoniali e di gestione (art. 6, cpv. comma 26-quater). L’Agenzia provvede alle proprie spese di funzionamento e alle spese relative alle attività di promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese italiane nei limiti delle risorse finanziarie di cui ai commi 26-bis, primo periodo, 26-ter e 26-quater (art. 6, cpv. comma 26- quinquies). L’Agenzia provvede entro sei mesi dalla costituzione ad una riorganizzazione degli uffici all’estero mantenendo in Italia soltanto gli uffici di Roma e Milano. Il Ministero dello sviluppo economico, l’Agenzia, le regioni e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono definire opportune intese per individuare la destinazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate alle sedi periferiche soppresse (art. 6, cpv. comma 26-sexies). I dipendenti a tempo indeterminato del soppresso istituto - fatto salvo quanto previsto per il personale locale impiegato presso gli uffici all’estero ed il personale delle sedi periferiche soppresse - sono inquadrati nei ruoli del Ministero dello sviluppo economico, sulla base di apposite tabelle di corrispondenza, assicurando l'invarianza della spesa complessiva. L’eventuale trasferimento di dipendenti alle Regioni o alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ha luogo in conformità con le intese di cui al comma 26-sexies, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 6, cpv. comma 26-septies). I dipendenti trasferiti al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia mantengono l’inquadramento previdenziale di provenienza nonché il trattamento economico corrisposto al momento dell'inquadramento. Nel caso in cui tale trattamento risulti più elevato rispetto a quello previsto per il personale del Ministero e dell’Agenzia, disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dei ministeri, ai dipendenti trasferiti è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 6, cpv. comma 26-octies). Dall’attuazione delle norme in riferimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, utilizzando allo scopo le risorse già destinate al soppresso ICE per il finanziamento dell’attività di promozione e di sviluppo degli scambi commerciali con l’estero nonché le risorse per le spese di funzionamento e per le spese di natura obbligatoria del soppresso ente (comma 9).

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sostituiscono i commi da 18 a 26 dell’articolo 14, del DL n. 98/2011, con i quali veniva soppresso l’istituto per il commercio con l’estero (ICE) e disciplinato il conseguente trasferimento delle funzioni, risorse umane, strumentali e finanziarie, al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero degli affari esteri per le parti di rispettiva competenza. Con la disciplina posta dal presente provvedimento, si prevede il trasferimento del personale dell’ente soppresso in parte al Ministero dello Sviluppo economico e, in parte, all’Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, istituita come ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, che assorbe anche il personale collocato presso le sedi estere. In particolare, con riferimento al comma 26, nelle sedi estere l’Agenzia si avvale del personale locale del soppresso ICE nei limiti numerici e di spesa esistenti alla data della soppressione.

La RT precisa che, dal punto di vista degli effetti finanziari, poiché la soppressione dell’ICE, ai sensi dei commi 17 e seguenti dell’art. 14 del DL n. 98/2011, non avrebbe comportato risparmi di spesa, l’istituzione di una nuova Agenzia non comporta gli oneri che sarebbero conseguiti al venir meno di risparmi stimati. In particolare, dal previsto trasferimento del personale già in servizio presso l’ente soppresso al Ministero dello sviluppo economico e all’Agenzia non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che le citate amministrazioni faranno fronte alla spesa relativa ai trattamenti economici con le risorse finanziarie trasferite dall’ente soppresso e a ciò destinate.

 

In merito ai profili di quantificazione si osserva preliminarmente che le norme – che sono assistite da una generale previsione di neutralità finanziaria riferita alla finanza pubblica (comma 9) - non sono supportate nella RT da dati ed elementi idonei a suffragare, anche ai sensi di quanto previsto all’art. 17, comma 7, quarto periodo, della legge n. 196/2009, l’effettività della medesima ipotesi di invarianza. In particolare si evidenzia che, pur preso atto di quanto affermato nella RT - in merito alla non onerosità delle norme in esame - si osserva che non appare chiaro, dal dettato delle norme, con quali risorse si farà fronte alle spese ( con specifico riguardo a quelle di funzionamento e di personale) del neo costituito organismo. Sul punto, infatti, le norme (art. 6, cpv. comma 19 e commi da 26-ter a 26-quinquies) si limitano a disciplinare gli aspetti ordinamentali concernenti le modalità di finanziamento dell’Agenzia, senza alcuna menzione delle risorse a tali fini disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, inoltre, che non trovano nel testo una chiara disciplina le fattispecie relative alla determinazione dei compensi degli organi dell’Agenzia (Presidente, altri membri del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori dei conti) nonché del Direttore generale. Sul punto, infatti, la norma (art. 6, cpv. comma 23) si limita a prevedere che “i compensi dei membri del consiglio di amministrazione sono determinati in conformità alle norme di contenimento della spesa pubblica e, comunque, entro i limiti di quanto previsto per enti di similari dimensioni”. Si rileva, infine, che il processo di riallocazione complessiva del personale ICE disposto dalle norme in esame appare suscettibile di incidere sugli attuali assetti organici delle amministrazioni che sono chiamate a rilevare il medesimo personale – Ministero dello sviluppo economico ed eventualmente Regioni e CCIAA – e appaiono potenzialmente derogatorie delle disposizioni vigenti, in materia riduzione degli assetti amministrativi delle PP.AA.

Sui punti evidenziati appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della norma contenuta nel comma 6, capoverso 26-ter, non appare chiaro a quali risorse faccia riferimento l’ultimo periodo laddove si prevede che alle spese fisse per il personale dipendente si provvede nell’ambito delle “risorse individuate al comma 4”, atteso che il riferimento è contenuto all’interno di una novella.

Si segnala, inoltre, con riferimento alla previsione che, a decorrere dall’anno 2012, la dotazione del Fondo per la promozione degli scambi e l’internazionalizzazione delle imprese sia determinata mediante la tabella C allegata alla legge annuale di stabilità ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 196 del 2009, come, per l’esercizio finanziario 2012, le dotazioni siano già state stabilite dalla suddetta tabella allegata alla legge n. 183 del 2011. Appare, quindi, opportuno, acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di modificare la disposizione prevedendo che per l’anno 2012 al Fondo affluiscano le risorse attualmente stanziate per le medesime finalità dalla tabella C allegata alla legge di stabilità 2012 e che a decorrere dall’anno 2013 si provveda nel senso indicato dalla norma in esame.

 

Si ricorda, infine, che le risorse relative alle spese di funzionamento e di attività promozionale dell’ICE sono iscritte nei capitoli 2530 e 2531 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione pari, rispettivamente, a euro 14.869.000 per ciascuno degli anni 2012,2013 e 2014 e a euro 33.516.000 per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

 

 

Articolo 23, commi 1-3 - Costi di funzionamento di Autorità indipendenti

 

La norma riduce il numero dei componenti delle seguenti Autorità indipendenti: AGCOM[25] (da otto a quattro consiglieri, escluso il Presidente); AVCP[26] (da sette a tre, compreso il Presidente); Autorità per l’energia elettrica e il gas (da cinque a tre, compreso il Presidente); AGCM[27] (da cinque a tre, compreso il Presidente); CONSOB[28] (da cinque a tre, compreso il Presidente); ISVAP[29] (da sei a tre consiglieri, compreso il Presidente); COVIP[30] (da cinque a tre, compreso il Presidente; CIVIT[31] (da cinque a tre, compreso il Presidente); CGS[32] (da nove a cinque, compreso il Presidente) [comma 1]. La summenzionata disposizione non si applica ai componenti nominati alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame; qualora l’ordinamento preveda la cessazione contestuale di tutti componenti, la disposizione si applica a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2). Viene previsto, infine, che il Presidente e i componenti delle suddette Authorities e delle altre Autorità amministrative indipendenti indicate nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche[33] non possano essere confermati alla cessazione dalla carica (comma 3).

Si rammenta che rispetto al catalogo di Autorità indicate al comma 1, nel conto consolidato delle amministrazioni pubbliche non sono incluse la CONSOB, l’ISVAP e il COVIP, mentre figurano l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), l’Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e il Garante per la protezione dei dati personali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

0,5

1,5

1,5

0,3

0,8

0,8

0,3

0,8

0,8

La riduzione di spesa evidenziata nel prospetto riepilogativo possiede carattere permanente a decorrere dal 2013.

La relazione tecnica afferma che la norma prevede la riduzione del numero dei componenti degli organi di vertice di 9 Autorità indipendenti, per un totale di 25 unità. Dalla disposizione derivano risparmi di spesa che, per ciascuna delle Autorità interessate, si produrranno in occasione dell’avvicendamento dei componenti o, in caso di cessazione contestuale, del rinnovo degli organi, secondo le decorrenze previste dai rispettivi ordinamenti. La RT precisa, inoltre, che considerato che il mandato dei componenti del Consiglio dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni (nominati nel 2005 per sette anni) scadrà nel corso del 2012 e tenuto conto della indennità prevista per ciascuno di essi, pari a circa 400 mila euro annui, è comunque possibile stimare prudenzialmente che dalla disposizione deriveranno risparmi non inferiori, in termini di saldo netto da finanziare, a 0,5 milioni di euro per l’anno 2012 e a 1,5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013. L’effetto corrispondente in termini di indebitamento netto e di fabbisogno si può valutare in circa 0,3 milioni di euro per il 2012 e 0,8 milioni di euro per il 2013.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Per ciò che concerne il diverso impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, si presume che lo stesso sia da correlare al venir meno degli effetti indotti (rincasso di parte delle somme erogate a titolo di contributi ed imposte). Sul punto appare opportuna una conferma da parte del Governo.

Articolo 23, commi 4 e 5 - Gestione accentrata degli appalti nei piccoli comuni

 

La norma, con riferimento a gare bandite successivamente al 31 marzo 2012, prevede che i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna Provincia siano tenuti ad affidare obbligatoriamente ad un’unica centrale di committenza l’acquisizione di lavori, servizi e forniture nell’ambito delle unioni dei comuni[34] - ove esistenti - ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in riferimento prevedono modalità di gestione accentrata degli appalti per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti ricadenti nel territorio di ciascuna provincia. La conseguente riduzione dell’elevata frammentazione del sistema degli appalti pubblici e la concentrazione delle procedure di evidenza pubblica è suscettibile di ridurre i costi di gestione delle procedure e di far ottenere risparmi di spesa, quantificabili a consuntivo, per le conseguenti economie di scala.

.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, considerato che - come affermato nella RT - i risparmi, connessi alla introdotta gestione accentrata degli appalti per i piccoli comuni, potranno essere valutati solo a consuntivo.

 

Articolo 23, comma 6 - Trattamento economico dei membri del Governo

 

La normareca una disposizione di interpretazione autentica del dell’articolo 47, secondo comma, della legge n. 146/1980, volta a chiarire che, fermi restando i divieti e le incompatibilità previsti dalla legge, nel calcolo del trattamento economico del dipendente pubblico, non parlamentare, nominato Ministro o Sottosegretario, devono essere comprese anche le componenti accessorie e variabili della retribuzione, ai fini del calcolo del limite (pari all’indennità parlamentare) oltre al quale detto trattamento economico non spetta. Fermo restando, in ogni caso, che il periodo di aspettativa è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento, inclusa, per i dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa la retribuzione di risultato.

Si rammenta che ai sensi dell’art. 2 della legge n. 212/1952, ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato è attribuito uno stipendio pari al trattamento economico complessivo stabilito dal RD n. 2395/1923. Per i Ministri e Sottosegretari non parlamentari, la legge n. 418/1999 prevede, inoltre, che venga corrisposta, in aggiunta al summenzionato stipendio, anche una indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. I membri del Governo non parlamentari che siano dipendenti pubblici possono optare, in alternativa alla indennità ex legge n. 418/1999, per il trattamento di cui all’art. 47 della legge n. 146/1980 (legge finanziaria per il 1980), che ne prevede il collocamento in aspettativa – per il periodo durante il quale esercitano le loro funzioni – con la conservazione del trattamento economico spettante (in misura comunque non superiore all’indennità parlamentare).

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che in relazione al secondo comma dell’articolo 47 della legge 24 aprile 1980, n. 146, viene disposto che per i componenti del Governo che non siano membri del Parlamento, il periodo di aspettativa previsto per i pubblici dipendenti è considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza, con riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento.

Al riguardo, La RT precisa che si tratta di norma interpretativa, finalizzata a garantire la sistematicità delle disposizioni in materia, tenuto conto del fatto che, per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive, la normativa vigente (d.lgs. n. 564 del 1996) già prevede l’istituto della contribuzione figurativa.

Dal punto di vista degli effetti finanziari, fermo restando che la disposizione – che ha effetto solo sull’eventuale differenziale tra l’ultimo trattamento in godimento e il limite massimo previsto dall’articolo 47, della legge 24 aprile 1980, n. 146 - non determina effetti in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, si rileva che, data l’esiguità del numero degli eventuali beneficiari, la stessa ha effetti non puntualmente quantificabili, ma comunque di entità tale da rappresentare meri arrotondamenti nell’ambito della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 23, comma 7- Livellamento retributivo Italia – Europa

 

La norma prevede che qualora alla data del 31 dicembre 2011 la Commissione governativa per il livellamento retributivo Italia – Europa prevista dall’art. 1, comma 3, del DL n. 98/2011, e istituita con DPCM del 28 luglio 2011 non abbia provveduto alla ricognizione e alla individuazione della media dei trattamenti economici di cui all’art. 1 del predetto decreto legge, riferiti all'anno precedente ed aggiornati all'anno in corso sulla base delle previsioni dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo contenute nel Documento di economia e finanza, il Governo provvederà con apposito provvedimento d’urgenza.

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed afferma che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 23, commi 8-13 – Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro

 

Le norme apportano modifiche ed integrazioni alla legge 936/1986, recante la disciplina del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (CNEL). In particolare la norma (comma 8) sostituisce l’art. 2 della legge n. 936/1986, riducendo il numero complessivo dei componenti del consiglio dai precedenti 70 (oltre al presidente e al segretario generale) a 68 (oltre al presidente e al segretario generale). La norma individua inoltre la ripartizione dei componenti del Consiglio tra le tre categorie degli esperti, dei rappresentanti delle categorie produttive e dei rappresentanti delle associazioni di promozione sociale e delle organizzazioni di volontariato. Viene, altresì, disposto che dall’applicazione delle disposizioni in oggetto non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato (comma 13).

Si rammenta che l’art. 17, del DL n. 138/2011 aveva già previsto la riduzione del numero complessivo dei componenti del consiglio dai precedenti 121 (oltre al presidente) a 70 (oltre al presidente e al segretario generale).

 

 

La relazione tecnica afferma che coerentemente con quanto rappresentato nella relazione tecnica al DL n. 138/2011, la riduzione del numero di consiglieri del CNEL da 70 a 68 determina risparmi che saranno quantificati a consuntivo. Le ulteriori disposizioni previste dai presenti commi disciplinano aspetti ordinamentali attinenti all’organizzazione del CNEL.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente a quanto già evidenziato nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 138/2011, con riferimento alla norma (articolo 17) che ha disposto la riduzione dei componenti del CNEL da 121 a 70, si rammenta che i principali parametri da considerare ai fini di una quantificazione dei risparmi attesi sono indicati nel decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1999, che disciplina - fra l’altro - i criteri per la fissazione delle indennità spettanti al presidente e ai componenti del Consiglio, nonché per la fissazione dei trattamenti di missione, dei trattamenti accessori per i componenti non residenti a Roma e dei rimborsi spettanti alle persone estranee al Consiglio. In base a quanto previsto dal DPR, la misura dei principali trattamenti economici e indennità viene determinata annualmente con deliberazione del Consiglio medesimo.

Articolo 23, commi da 14 a 22 – Disposizioni in materia di funzioni e organizzazione delle Province

 

Le norme dispongono in tema di funzioni, organi di governo e legislazione elettorale delle province.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che le norme prevedono un intervento di carattere strutturale con riguardo all’assetto istituzionale delle Province, con misure che investono le funzioni e gli organi. In particolare si definiscono, quali organi della Provincia, il Consiglio provinciale (composto da non più di 10 membri) e il Presidente.     E’ prevista la decadenza degli attuali organi in carica al momento dell’entrata in vigore delle leggi regionali o statali che definiranno il trasferimento delle funzioni e delle relative risorse.

La RT, considerando che le risorse umane, finanziarie e strumentali rimangono legate alle funzioni che si trasferiscono, ritiene di non stimare su tale versante risparmi di spesa (tali risparmi appaiono verosimilmente destinati a prodursi nel tempo, attraverso la futura razionalizzazione dell’assetto organizzativo e lo sfruttamento delle economie di scala).

     Per quanto attiene i c.d. “costi della politica” che – da dati SIOPE - ammontano a circa 130 milioni di euro lordi , la relazione considera una riduzione percentuale nell’ordine del 50%, considerando che rimarrebbero quali organi i Presidenti e i componenti del Consiglio e che dovrà essere assicurato un supporto di segretaria, come previsto dal comma 19. La RT afferma che il risparmio di spesa associabile al complesso normativo in esame -65 milioni di euro lordi – è destinato a prodursi dal 2013 e peraltro in via prudenziale non viene considerato in quanto verrà registrato a consuntivo.

     Con riferimento al comma 22, che prevede la gratuità di tutte le cariche elettive degli enti territoriali non previsti dalla costituzione, la RT afferma che la disposizione è analoga alla norma recata dall’art. 5, comma 7, ultimo periodo, del d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010 e ad essa non sono associabili risparmi di spesa. Le economie contribuiscono a migliorare i saldi di bilancio degli enti destinatari della misura.

 

In merito ai profili di quantificazione si segnala che nella valutazione degli effetti di risparmio, valutabili solo a consuntivo, sarebbe necessario considerare i possibili profili onerosi connessi alla gestione del passaggio delle funzioni, delle risorse umane, strumentali e finanziarie delle province ai comuni. In particolare, in ordine al trasferimento del personale dalle province oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica potrebbero derivare da un diverso inquadramento economico-giuridico di detto personale.

Si segnala inoltre la necessità di disciplinare le modalità per conseguire gli effetti di risparmio che il  patto di stabilità attualmente ascrive alle province. La norma non dispone, infatti, in merito ad eventuali modifiche da apportare ai vincoli finanziari sugli enti subentranti nello svolgimento delle funzioni delle province e destinatari delle corrispondenti risorse finanziarie, al fine di mantenere inalterato l’ammontare complessivo dei risparmi attesi dal comparto delle amministrazioni locali.

 

In merito alla formulazione della clausola di invarianza della spesa, contenuta nel comma 21, si osserva che in base alla prassi consolidata, al fine di garantire la predetta invarianza, si fa riferimento all’assenza di nuovi  o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

 

Articolo 24, commi da 1 a 20 - Modifiche alla normativa pensionistiche

 

Le norme prevedono:

­       commi 1 e 3: l’applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’applicazione del sistema di calcolo contributivo alle anzianità maturate a decorrere da tale data (comma 2). La previgente normativa in materia di requisiti di età e di anzianità contributiva continua ad applicarsi a coloro che maturano i requisiti da questa richiesti entro il 31 dicembre 2011. Tali soggetti possono chiedere all’ente previdenziale di appartenenza la certificazione del diritto alla prestazione pensionistica secondo le regole previgenti (comma 3).

Il medesimo comma, inoltre, precisa che, a decorrere dal 1° gennaio 2012 e con riferimento a coloro che, nei regimi misto e contributivo, maturano i requisiti a decorrere dalla medesima data, le pensioni di vecchiaia, di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalla pensione di vecchiaia e dalla pensione anticipata, secondo quanto stabilito dai commi successivi dell’articolo 24 in esame;

­       comma 4: ferma restando la possibilità di accedere al pensionamento di vecchiaia al maturare dei requisiti minimi previsti dai successivi commi dell’articolo in esame, la possibilità di prolungare l’attività lavorativa e l’applicazione al trattamento pensionistico dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settanta anni[35].

Nel caso di lavoratori dipendenti che prolungano oltre il limite di età minimo la permanenza al lavoro, continua ad applicarsi la disciplina che limita il diritto del datore di lavoro a licenziare il personale, recata dall’articolo 18 della legge n. 300/1970 (c.d. statuto dei lavoratori);

­       comma 5: a decorrere dal 1° gennaio 2012, la soppressione del vigente meccanismo di decorrenza per l’accesso al trattamento pensionistico (finestre).

Sulla base di tale meccanismo ora soppresso, i lavoratori conseguono il diritto all’accesso al trattamento pensionistico, rispettivamente, dodici mesi dopo, per i lavoratori dipendenti, e diciotto mesi dopo, per i lavoratori autonomi, la maturazione dei requisiti di età anagrafica e di anzianità contributiva richiesti dalla normativa;

­       commi 6, 7 e 9: a decorrere dal 1° gennaio 2012 e ferma restando la disciplina di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita, la seguente ridefinizione dei requisiti anagrafici minimi per l’accesso alla pensione di vecchiaia (comma 6):

·        lavoratrici dipendenti del settore privato: 62 anni nel biennio 2012-2013; 63,5 anni nel biennio 2014-2015; 65 anni nel biennio 2016-2017 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

·        lavoratrici autonome e parasubordinate: 63,5 anni nel biennio 2012-2013; 64,5 anni nel biennio 2014-2015; 65,5 anni nel biennio 2016-2017 e 66 anni a decorrere dal 1° gennaio 2018;

·        lavoratori dipendenti e lavoratrici dipendenti delle pubbliche amministrazioni: 66 anni;

·        lavoratori autonomi e parasubordinati: 66 anni.

In presenza di tali requisiti anagrafici minimi, il diritto al pensionamento di vecchiaia è conseguito, per i lavoratori il cui primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, in presenza di un’anzianità contributiva minima pari a 20 anni, a condizione che l’importo della pensione risulti non inferiore ad un importo soglia fissato, nel 2012, pari a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale (circa 1.200 euro mensili). Tale importo soglia, a decorrere dal 2013, è annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale. Si prescinde dal requisito dell’importo minimo per anzianità anagrafiche pari a 70 anni, ferma restando un’anzianità contributiva minima effettiva di almeno cinque anni (comma 7).

In ogni caso, i requisiti anagrafici per l’accesso alla pensione di vecchiaia devono essere tali da garantire un’età minima di accesso al trattamento pensionistico non inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima decorrenza utile dal 2021 (comma 9);

­       comma 8: a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’incremento a 66 anni (dal vigente 65 anni) del requisito anagrafico per il conseguimento dell’assegno sociale.

Pur non essendo esplicitato, anche in questo caso, sulla base di quanto disposto dal successivo comma 12, si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa vigente;

­       commi 10 e 11: a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’accesso alla pensione anticipata ad età inferiori a quelle richieste per l’accesso alla pensione di vecchiaia è consentito esclusivamente in presenza di un’anzianità contributiva pari a 42 anni e 1 mese, per gli uomini, e a 41 anni e 1 mese per le donne, con riferimento ai soggetti che maturano i requisiti nell’anno 2012. Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale di 2 punti percentuali per ogni anno di anticipo rispetto all’età di 62 anni (comma 10).

Inoltre, l’accesso alla pensione anticipata, per coloro il cui primo accredito contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996, è consentito altresì al compimento del requisito anagrafico di 63 anni, con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con l’importo del trattamento pensionistico di ammontare non inferiore ad un importo soglia, annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL nominale, pari, nel 2012, a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (comma 11);

­       commi 12 e 13: con riferimento ai requisiti anagrafici richiesti per l’accesso alle prestazioni pensionistiche nonché al requisito contributivo richiesto per l’accesso alla pensione anticipata, l’applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del DL n. 78/2010, come modificato dalla disposizione in esame (comma 12).

Gli adeguamenti effettuati successivamente a quello con decorrenza dal 1° gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza biennale, anziché, come previsto dalla normativa previgente, triennale (comma 13);

­       commi 14 e 15: l’applicazione della previgente normativa in materia di requisiti di accesso al pensionamento e di decorrenze a coloro che maturano i requisiti richiesti da tale normativa entro il 31 dicembre 2011, a coloro che hanno optato per il regime contributivo nonché, nel limite massimo di 50.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità e in mobilità lunga entro il 31 ottobre 2011, ai titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore alla medesima data nonché i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione alla data del 31 ottobre 2011;

­       comma 16: l’estensione, con effetto dal 1° gennaio 2013, del coefficiente di trasformazione anche per età corrispondenti a valori fino a 70 anni. Restano ferme le procedure di aggiornamento del coefficiente in esame con periodicità biennale nonché l’adeguamento del valore di 70 anni all’incremento della speranza di vita;

­       comma 17: la salvaguardia della possibilità di accedere al pensionamento anticipato con il sistema previgente delle quote per i lavoratori addetti a lavorazioni usuranti, con un’anzianità contributiva minima compresa tra i 35 e i 36 anni, rideterminati nel tempo in modo da mantenere l’anticipo rispetto alla generalità dei lavoratori nel limite di 3 anni;

­       comma 18: l’armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico anche ai regimi e alle gestioni per cui siano previsti requisiti diversi, nonché l’applicazione immediata delle nuove disposizioni ai lavoratori iscritti al Fondo speciale INPS relativo ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato;

­       comma 19: estensione della possibilità di totalizzare, introducendo l’eliminazione del limite minimo di tre anni per la possibilità di totalizzare periodi assicurativi non coincidenti al fine del conseguimento di un’unica pensione;

­       comma 20: conferma della disciplina dell’esonero dal servizio per i dipendenti pubblici nel quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni[36], fermo restando la rideterminazione dei requisiti di accesso al pensionamento disposta dalle norme in esame e fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo già adottati, e aventi decorrenza dal 1° gennaio 2012, nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni in posizione di esonero.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme recate dai commi da 1 a 25 i seguenti effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica, per la riduzione dei trasferimenti a carico dello Stato agli enti previdenziali.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

2.200

2.200

2.200

 

 

 

 

 

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme (commi 1-20) i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti (al lordo effetti fiscali)

 

 

 

238

 

 

238

 

 

Minori spese correnti (al lordo effetti fiscali)

 

 

 

 

871

3.269

 

871

3.269

Minori entrate fiscali

2

19

54

2

19

54

2

19

54

 

Pertanto, l’effetto netto sui saldi di finanza pubblica è il seguente:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Effetti positivi

 

 

 

 

852

3.215

 

852

3.215

Effetti negativi

2

19

54

240

 

 

240

 

 

 

 

Dalla relazione tecnica si evince che gli effetti hanno carattere permanente.

 

La relazione tecnica riporta i seguenti effetti in termini di indebitamento netto per il periodo 2012-2018:

milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Al lordo effetti fiscali

-238

871

3.269

6.551

9.282

12.285

14.381

Al netto effetti fiscali

-240

852

3.215

6.418

9.114

12.062

14.084

 

Come precisato dalla relazione tecnica, il profilo crescente successivamente al triennio 2012-2014 è sostanzialmente da attribuirsi all’andamento crescente delle economie derivanti dai commi in esame. In particolare, contribuiscono a tale profilo crescente:

­       lo stratificarsi delle economie connesse alla soppressione delle quote per l’accesso al pensionamento anticipato;

­       l’accelerazione dell’allineamento del requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato (comma 6, lettera a).

Si ricorda che, sulla base della normativa previgente, tale categoria di lavoratrici avrebbe raggiunto l’allineamento alla generalità dei lavoratori nel 2026. Con la norma in esame la parificazione si avrà a decorrere dal 2018;

­       il progressivo operare degli effetti dell’estensione dell’adeguamento agli incrementi della speranza di vita al requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato (commi 12 e 13);

­       l’incremento del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato per i lavoratori uomini (commi 10 e 11).

La maggiore spesa che si registra nel 2012 è da ascriversi ai seguenti aspetti:

­       la riduzione di sei mesi del requisito anagrafico di accesso al pensionamento di vecchiaia per i lavoratori autonomi (comma 6, lettera d) e la riduzione di sei mesi del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici autonome (comma 10);

­       la possibilità che accedano al pensionamento già nel 2012 soggetti che, con il previgente regime delle decorrenze, soppresso dalle norme in esame, maturando nel medesimo anno 20 anni di anzianità contributiva e in possesso di anzianità anagrafiche superiori, avrebbero avuto accesso al trattamento pensionistico nell’anno successivo (comma 7). La relazione tecnica precisa che si tratta di una platea limitata di lavoratori (circa 25/30.000 soggetti, per un anticipo di circa 6 mesi e un importo medio del trattamento pensionistico pari a circa 15.000 euro;

­       gli effetti, all’inizio contenuti, delle misure estensive in materia di totalizzazione (comma 19).

Con riferimento alla quantificazione degli effetti, la relazione tecnica precisa che la valutazione delle diverse disposizioni deve essere complessiva, vista l’interazione tra i diversi istituti afferenti sia i requisiti di accesso sia il sistema di calcolo. Tuttavia, al fine di favorire una maggiore analisi e verifica degli effetti, si è provveduto ad attribuire, in virtù del principio di sovrapposizione degli effetti[37], le economie alle diverse voci di intervento, come risulta dalla tabella che segue:

 

Le valutazioni tengono conto:

­       del limite di 50.000 soggetti a cui non si applica il nuovo regime[38] e che maturano i requisiti successivamente al 31 dicembre 2011. Anche sulla base delle precedenti esperienze, la distribuzione di tali soggetti è stata imputata in 3/4 anni e, complessivamente, si è stimato che circa 15/18.000 soggetti utilizzino la deroga per evitare l’innalzamento del requisito anagrafico per l’accesso al pensionamento di vecchiaia per le lavoratrici dipendenti del settore privato, circa 20/25.000 utilizzino la deroga per evitare il posticipo del pensionamento a causa della soppressione del canale quota e i restanti per evitare l’innalzamento del requisito contributivo per il canale indipendente dall’età anagrafica nel settore dei lavoratori dipendenti autonomi;

­       degli oneri, comunque contenuti, derivanti dall’estensione delle possibilità di totalizzazione (comma 19) e delle economie conseguenti all’estensione dei requisiti generali per l’accesso al pensionamento agli iscritti al Fondo INPS ex ferrovieri (comma 18, ultimo periodo);

­       dell’applicazione della nuova disciplina relativa agli addetti alle attività usuranti. A tale proposito, la relazione tecnica precisa che le modifiche introdotte permettono di mantenere l’applicazione della normativa entro il limite di spesa costituito dalle disponibilità dell’apposito fondo previsto dal decreto legislativo n. 67/2011 e originariamente dimensionato per un beneficio massimo di anticipo di 3 anni rispetto alla generalità dei lavoratori.

Con riferimento al settore del pubblico impiego, la relazione tecnica precisa che risulta modesto, ma è comunque computato, l’effetto di interazione con la normativa restrittiva in materia di turn-over delle P.A., atteso che per gli anni 2012 e 2013 tale normativa prende come riferimento le cessazioni dell’anno precedente riferibili ad una regolamentazione sulla quale le disposizioni in esame non intervengono. Inoltre, occorre considerare che, non operando l’incremento del requisito contributivo per l’accesso al pensionamento anticipato per le lavoratrici, viene limitato l’impatto sul pubblico impiego.

Con riferimento agli altri parametri e basi tecniche adottate per la valutazione degli effetti delle disposizioni in esame, la relazione tecnica fornisce ulteriori precisazioni.

In particolare, per quanto riguarda il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici del settore privato e, quindi, l’accelerazione dell’allineamento del requisito alla generalità dei lavoratori per le dipendenti, le valutazioni tengono conto, nel breve periodo, dei seguenti parametri:

­       numero dei soggetti interessati in relazione alla maturazione dei requisiti minimi dal 1° gennaio 2012: circa 110.000 l’anno in media nel primo triennio. Di queste, circa 72.000 sono lavoratrici dipendenti (di cui, circa 68.000 maturano i requisiti nel 2012) e 38.000 lavoratrici autonome[39], per una complessiva spesa media annua di circa 1.080 milioni di euro. I risparmi sono valutati in termini differenziali a quanto già previsto dalla normativa previgente[40];

­       importo medio (2013): circa 10.200 euro per le lavoratrici dipendenti e circa 8.100 euro per le lavoratrici.

Per quanto riguarda l’applicazione del sistema di calcolo contributivo pro rata alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, la relazione tecnica precisa che la disposizione ha un impatto contenuto sia sul piano finanziario sia su quello soggettivo, atteso che buona parte dei lavoratori con almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995 ha già avuto accesso al pensionamento; sulle anzianità maturate prima del 1° gennaio 2012 continua ad applicarsi il metodo di calcolo retributivo; i lavoratori interessati, per effetto degli interventi già adottati (a partire dalla legge n. 243/2004), accedono al pensionamento ad età più elevate (progressivamente crescenti sia in termini di requisiti sia in termini di revisione del sistema delle decorrenze) caratterizzare, quindi, da coefficienti di trasformazione più elevati e conseguente contenimento delle riduzioni rispetto al sistema di calcolo retributivo; per i lavoratori interessati l’applicazione del sistema di calcolo contributivo riguarda un periodo molto limitato dell’attività lavorativa[41]; i lavoratori interessati dall’applicazione della disposizione in esame per un periodo contributivo maggiore, in realtà, registrano un significativo contenimento dell’impatto della nuova normativa in quanto, con il sistema di calcolo contributivo, è riconosciuto l’incremento del trattamento (per più di un anno) corrispondente agli incrementi di anzianità contributiva conseguiti tra la data di maturazione del requisito dei 40 anni di anzianità e il momento della decorrenza del trattamento, non riconosciuto invece con il sistema retributivo[42]. Sulla base di tali premesse, le valutazioni sono state condotte sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

­       stima riduzione percentuali medie del trattamento complessivo lordo (per decorrenti a inizio anno): circa 0,8 per cento per il 2013; circa 1,5 per cento per il 2014; circa 2 per cento per il 2015; circa 2,6 per cento per il 2016; circa 3,2 per cento per il 2017 e circa il 4 per cento per il 2018;

­       si è tenuto conto anche dei maggiori importi (oltre i 40 anni di contributi) riconosciuti sulla base della nuova normativa nonché degli effetti conseguenti all’estensione del coefficiente di trasformazione fino all’età di 70 anni;

­       stima importo medio pensioni interessate: circa 22.000 euro (2012).

Per quanto riguarda gli interventi sul pensionamento anticipato indipendente dall’età anagrafica e, più in particolare, l’estensione dell’adeguamento delle anzianità contributive agli incrementi della speranza di vita, la relazione tecnica precisa che gli effetti rispetto alla normativa previgente si sostanziano in un incremento del requisito contributivo pari a 3 mesi nel 2013[43], pari a 4 mesi per i successivi adeguamenti triennali del 2016 e del 2019, mentre per gli adeguamenti successivi opera la nuova periodicità biennale. Nella valutazione si è tenuto conto dei seguenti parametri e stime:

­       numero soggetti interessati (con riferimento a coloro che maturano i requisiti in un dato anno): circa 135/140.000 nel 2013, poi crescente per l’effetto di interazione con altre disposizioni contenute nell’articolo in esame (tra cui la soppressione delle quote)[44];

­       importo medio pensione: circa 27.800 euro (2013)[45];

­       riduzione della quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate prima del1° gennaio 2012, in ragione del 2 per cento per ogni anno di anticipo rispetto a 62 anni: è stato valutato solo l’effetto importo (riduzione del trattamento) e, prudenzialmente, non sono state fatte ipotesi di posticipo volontario del pensionamento né di cumulo tra pensione e reddito; è stato valutato l’effetto fiscale indotto;

­       incremento dell’anzianità contributiva minima per i lavoratori, se dipendenti uomini, di un anno e di 6 mesi, se autonomi uomini. Ai fini della valutazione, si è tenuto conto della circostanza che le donne, escluse dalla misura, incidono sulla collettività in esame per circa il 30 per cento[46].

Con riferimento alla soppressione delle quote per l’accesso al pensionamento anticipato, la valutazione è stata effettuata con riferimento ad una collettività media di circa 70.000 soggetti (per il 2014), crescenti nel tempo, ed un importo medio di circa 25.000 euro e un posticipo medio limitatamente a tale misura di circa 2,5 anni. Nel periodo iniziale, in particolare con riferimento a coloro che avrebbero maturato i requisiti nel 2013, le collettività interessate sono di dimensione più contenuta per l’operare del sottostante incremento dei requisiti previsto dall’ordinamento previgente.

Con riferimento all’incremento di un anno del requisito anagrafico per l’accesso all’assegno sociale, la stima, ipotizzando una distribuzione lineare in corso d’anno, è stata effettuata ipotizzando un posticipo dell’accesso per circa 40.000 soggetti, per un importo medio di circa 6.000 euro[47].

Infine, con riferimento agli effetti di medio-lungo periodo, la relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame comportano una riduzione dell’incidenza della spesa pensionistica in rapporto al PIL crescente nel tempo da circa 0,2 punti percentuali del 2012 a circa 1,4 punti percentuali nel 2020, per poi scendere a 0,9 punti percentuali nel 2030, a circa 0,2 punti percentuali nel 2040 per poi azzerarsi intorno al 2045/2050, come riportato dalla tabella che segue:

 

2012

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

0,2

0,9

1,4

1,1

0,9

0,5

0,2

0,0

0,0

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che non appare possibile effettuare una verifica puntuale dei singoli interventi disposti dalle norme in esame. Pur in considerazione dei numerosi elementi messi a disposizione dalla relazione tecnica, le interazioni tra le singole disposizioni e tra di esse e la normativa previgente sono infatti assai significative e necessiterebbero di appositi modelli valutativi. Si rileva, tuttavia, che, laddove tale verifica, necessariamente limitata, appare possibile, risulta la sostanziale correttezza della quantificazione.

Con riferimento al miglioramento del saldo netto da finanziare, per la riduzione dell’ammontare dei trasferimenti a carico del bilancio dello Stato in favore degli enti previdenziali (sulla base di quanto disposto dai commi da 1 a 25), si segnala che l’importo di 2.200 milioni di euro, inferiore all’effettivo miglioramento dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, è coerente con l’attuale capienza dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

 

Articolo 24, comma 21 - Contributo di solidarietà a carico di iscritti e pensionati dei Fondi speciali INPS

 

La norma introduce, dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017, un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo lavoratori dipendenti dell’INPS e del Fondo volo, nell’ammontare definito dalla Tabella A di cui all’Allegato 1 del DL in esame:

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate contributive

 

 

 

115

116

117

115

116

117

Minori entrate tributarie

43

43

43

43

43

43

43

43

43

 

Pertanto, l’effetto netto della disposizione risulta il seguente:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

 

 

115

116

117

115

116

117

43

43

43

43

43

43

43

43

43

 

L’effetto della disposizione si prolunga fino al 2017.

 

La relazione tecnica quantifica le maggiori entrate in termini di indebitamento netto come risulta dalla tabella che segue:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Maggiori entrate lorde

115

116

117

118

119

120

0

Maggiori entrate nette

72

73

74

74

75

76

0

 

La quantificazione è condotta sulla base dei seguenti parametri e valutazioni che tengono conto delle proiezioni pluriennali dei bilanci tecnici delle specifiche gestioni presso l’INPS interessate dalla disposizione:

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva la correttezza della stima degli effetti, ipotizzando l’applicazione di un’aliquota marginale media fiscale di circa il 39 per cento. Sul punto appare opportuna una conferma del Governo.

 

 

Articolo 24, commi 22 e 23 (Incremento delle aliquote contributive per i lavoratori autonomi)

 

La norma dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l’incremento delle aliquote di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi.

In particolare, per gli artigiani e commercianti, l’aumento è di 0,3 punti percentuali ogni anno, fino al raggiungimento della quota del 22 per cento (comma 22).

Si ricorda che l’attuale livello delle aliquote, sia per gli artigiani sia per i commercianti, è del 20 per cento per la prima fascia di reddito, e il 21 per cento per l’ulteriore fascia di reddito.

Per quanto riguarda i coltivatori diretti, mezzadri e coloni (comma 23), la rideterminazione delle aliquote risulta dalle Tabelle B e C di cui all’Allegato 1 del DL in esame, che si riportano di seguito:

Tabella B

Aliquote di finanziamento

Tabella C

Aliquote di computo

Si ricorda che l’attuale livello delle aliquote dei coltivatori diretti è, per la zona normale, il 20,3 per cento, in relazione ai soggetti con più di 21 anni, e del 17,8 per cento per i soggetti con meno di 21 anni; per le zone svantaggiate, le aliquote sono del 17,3 per cento, per i soggetti maggiori di 21 anni, e del 12,8 per cento, per i soggetti con meno di 21 anni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate contributive

 

 

 

245

501

768

245

501

768

Minori entrate tributarie

 

88

147

 

88

147

 

88

147

 

Pertanto, l’effetto netto delle disposizioni risulta essere il seguente:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Effetto netto

 

-88

-147

245

413

621

245

413

621

 

Dal disposto della norma si evince che gli effetti delle disposizioni sono permanenti.

 

La relazione tecnica, sulla base di un monte redditi complessivamente stimabile nel 2012 a circa 80 miliardi di euro,quantifica le maggiori entrate contributive derivanti dalle disposizioni come risulta dalla tabella in esame:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Maggiori entrate lorde

245

501

768

1.045

1.307

1.600

1.904

Maggiori entrate nette

245

413

621

837

1.036

1.268

1.510

 

Gli effetti di onerosità in relazione alla maggiore spesa pensionistica, conseguente agli incrementi delle aliquote di computo, sono inglobati nelle valutazioni degli effetti sulla spesa pensionistica delle complessive disposizioni contenute nell’articolo 24 del DL in esame.

Più in particolare, la progressione dell’incremento delle aliquote in esame risulta dalle tabelle che seguono:

 

Gestione commercianti (*)

(*) Alle aliquote indicate nella tabella deve essere aggiunta la misura dello 0,09 per cento (a carattere comunque temporaneo) per il finanziamento del fondo di razionalizzazione della rete commerciale (per l’erogazione di un indennizzo agli iscritti che cessano l’attività commerciale).

 

Gestione artigiani

Gestione CDCM

Aliquote di finanziamento

Aliquote di computo

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le maggiori entrate appaiono prudenzialmente sottostimate, essendo stato applicato al monte dei redditi complessivo la progressione media di aliquota dello 0,3 per cento, laddove la progressione effettiva per la gestione dei coltivatori diretti è maggiore, ad eccezione dei soggetti delle zone normali, aventi più di 21 anni. Si segnala che la quantificazione appare basata su una progressione annua del monte dei redditi di circa il 2 per cento ed applicando una aliquota fiscale media del 20 per cento. Su tali punti appare opportuno acquisire un chiarimento dal Governo.

 

Articolo 24, comma 24 - Disposizioni relative agli enti previdenziali privati e privatizzati

 

La norma dispone che gli enti previdenziali dei professionisti (decreti legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996) sono tenuti ad adottare entro il 31 marzo 2012 misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni (in luogo dell’attuale arco di tempo trentennale). Decorso inutilmente tale termine, la norma dispone l’estensione del sistema di calcolo contributivo pro rata agli iscritti alle gestioni e l’applicazione di un contributo di solidarietà, per gli anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati, nella misura dell’1 per cento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che la disposizione è volta al miglioramento dell’equilibrio degli enti previdenziali dei liberi professionisti.

 

Articolo 24, comma 25 - Modifiche alla disciplina della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici

La norma dispone, per gli anni 2012 e 2013, la non applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici di importo superiore a due volte il trattamento minimo INPS (pari nel 2011 a 467,43 euro mensili). Per i trattamenti di importo fino a tale limite, la rivalutazione è applicata nella misura del 100 per cento.

Per le pensioni di importo superiore a due volte il trattamento minimo Inps e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante ai sensi del presente comma, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Minori spese correnti

 

 

 

3.850

6.700

6.700

3.850

6.700

6.700

Minori entrate fiscali

960

1.770

1770

960

1.770

1770

960

1.770

1770

 

 

Pertanto, l’effetto netto sui saldi risulta il seguente:

(milioni di euro)

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

-960

-1.770

-1.770

2.890

4.930

4.930

2.890

4.930

4.930

 

Dalla relazione tecnica si evince che gli effetti hanno carattere permanente.

 

La relazione tecnica quantifica gli effetti della disposizione come risulta dalla tabella che segue:

(milioni di euro)

 

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Minori spese lorde

3.850

6.700

6.700

6.633

6.567

6.501

6.436

Minori spese nette

2.890

4.930

4.930

4.881

4.832

4.784

4.736

 

La relazione tecnica, preliminarmente, mette a confronto la normativa previgente e quella recata dalla disposizione in esame in tema di indicizzazione attraverso le tabelle che seguono:

Normativa previgente

Per i trattamenti fino a 5 volte il minimo:

Per i trattamenti superiori a 5 volte il minimo:

Disposizione in esame

Per i trattamenti superiori a 2 volte il trattamento minimo:

Per i trattamenti fino a 2 volte il trattamento minimo INPS è confermata la rivalutazione al 100 per cento.

Sulla base di tali premesse, la quantificazione degli effetti è condotta sulla base dei seguenti parametri ed ipotesi:

­       trattamento minimo INPS 2011: 6.088,5 euro annui (468,35 euro mensili);

­       tasso di indicizzazione: 2,6 per cento nel 2012 e 1,9 per cento nel 2013;

­       monte pensioni complessivo (al netto di pensioni e assegni sociali)[48]: circa 240,5 miliardi di euro nel 2012 e 247,8 miliardi di euro nel 2013;

­       quota percentuale del monte pensioni corrispondente a pensioni complessivamente superiori a due volte il trattamento minimo INPS: circa il 76,5 per cento;

­       elasticità media all’indice di rivalutazione per le pensioni interessate per il biennio 2012-2013: 81,5 per cento, tenendo conto della sospensione della rivalutazione per le pensioni alte (tranne la fascia fino a 3 volte il trattamento minimo INPS) disposta per gli anni 2012 e 2013 dall’articolo 18, comma 3, del DL n. 98/2011, già scontata a legislazione vigente;

­       per il profilo dell’effetto fiscale si è tenuto conto dell’aliquota marginale media per i soggetti in esame (e di quota di slittamento della corresponsione all’anno successivo);

­       la valutazione tiene conto anche dell’effetto, peraltro di dimensioni contenute, di sterilizzazione del meccanismo di deindicizzazione derivante dall’applicazione della clausola di salvaguardia con riferimento ai soggetti con importo del trattamento pensionistico complessivo compreso tra 2 volte il trattamento minimo INPS e il predetto limite, incrementato dalla quota di rivalutazione automatica spettante. Per le pensioni di importo superiore a due volte il trattamento minimo INPS e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la stima appare sostanzialmente corretta, applicando un’aliquota marginale media di circa il 25 per cento.

 

Articolo 24, comma 26 - Estensione delle tutele previste in caso di malattia e maternità

La norma dispone l’estensione, a decorrere dal 1° gennaio 2012, delle tutele previste dall’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006 in caso di malattia e maternità anche ai professionisti iscritti alla gestione INPS dei parasubordinati, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno acquisire conferma dal Governo, che si intenda contestualmente esteso ai soggetti in esame l’obbligo contributivo connesso al finanziamento delle tutele riconosciute, così come disposto dall’articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006.

 

Articolo 24, comma 27 - Istituzione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento dell’occupazione giovanile e delle donne

La norma dispone l’istituzione presso il Ministero del lavoro del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’incremento in termini quantitativi e qualitativi dell’occupazione giovanile e delle donne. Il Fondo è finanziato per il 2012 con 200 milioni di euro e, a decorrere dal 2013, per 300 milioni di euro annui.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

200

300

300

200

300

300

200

300

300

 

Si tratta di effetti permanenti, come esplicitato dalla disposizione medesima.

 

La relazione tecnica afferma che alla copertura delle maggiori spese recate dalla disposizione si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui al successivo articolo 49.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che si tratta di spese limitate all’entità dello stanziamento.

 

Articolo 24, commi 28-30 – Iniziative di studio in materia di previdenza e assistenza

 

Le norme prevedono che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali costituisca, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, una Commissione composta da esperti e da rappresentanti di enti gestori di previdenza obbligatoria e di Autorità di vigilanza operanti nel settore previdenziale, al fine di valutare, entro il 31 dicembre 2012, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, possibili ed ulteriori forme di gradualità nell'accesso al trattamento pensionistico determinato secondo il metodo contributivo rispetto a quelle previste dal presente decreto. Analogamente saranno analizzate eventuali forme di decontribuzione parziale dell'aliquota contributiva obbligatoria verso schemi previdenziali integrativi (comma 28).

Si prevede, altresì che il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali elabori annualmente un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A dette iniziative si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente (comma 29).

Si prevede, infine, che il Governo promuove, entro il 31 dicembre 2011, l'istituzione di un tavolo di confronto con le parti sociali al fine di riordinare il sistema degli ammortizzatori sociali e degli istituti di sostegno al reddito e della formazione continua (comma 30).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica,dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che le disposizioni di cui ai commi 28 e 29 non comportano effetti sulla finanza pubblica in quanto le attività ivi previste devono essere espletate senza oneri aggiuntivi.

La relazione tecnica afferma che anche le norme recate dal comma 30 sono finanziariamente neutre atteso che ogni eventuale iniziativa legislativa dovrà essere tale da garantire l’equilibrio dei saldi di finanza pubblica a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, attesa la clausola normativa che esclude la corresponsione di qualunque somma, anche a mero titolo di rimborso delle spese, ai membri dell’organismo di cui si prevede l’istituzione.

Articolo 24 comma 31 - Tassazione ordinaria per TFR di importo elevato

La norma stabilisce che alla quota delle indennità di fine rapporto di importo complessivamente eccedente euro 1.000.000 non si applica il regime di tassazione separata di cui all'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi.  Tale importo concorre alla formazione del reddito complessivo. Le disposizioni del presente comma si applicano in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali. In deroga alla legislazione vigente[49], le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche retroattivamente con riferimento alle indennità ed ai compensi il cui diritto alla percezione e' sorto a decorrere dal 1° gennaio 2011.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori entrate (IRPEF)

5,3

3

3

5,3

3

3

5,3

3

3

Maggiori entrate (add. Reg.)

 

 

 

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Maggiori entrate (add. Com.)

 

 

 

0,6

0,4

0,4

0,6

0,4

0,4

Minori spese correnti (add. Reg.)

1,2

1,2

1,2

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti (add. Com.)

0,6

0,4

0,4

 

 

 

 

 

 

 

Dalla relazione tecnica si può evincere che gli effetti recati dalle norme hanno natura permanente determinata in misura corrispondente agli effetti quantificati per il 2014.

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione degli effetti recati dalla norma in esame si basa sull’elaborazione sui dati provvisori dei modelli 770 presentati nel 2009, in base alle quali si stima che i percettori annui delle somme in oggetto superiori a un milione di euro siano circa 200, con un ammontare medio erogato pro-capite pari a 1,5 milioni di euro.

Si stima quindi una base imponibile pari a 100 milioni di euro (0,5 milioni di euro per 200 contribuenti). Applicando la differenza media, pari al 3 per cento, di imposizione risultante tra la tassazione ordinaria e quella separata, si ottiene un recupero di gettito IRPEF di competenza annua di 3 milioni di euro. Si stima inoltre un recupero di gettito di addizionale regionale e comunale di competenza annua pari rispettivamente a 1,2 e 0,4 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’effetto per il 2012 sui saldi di finanza pubblica riferito alle norme in esame, limitatamente all’IRPEF ed alla addizionale regionale, è calcolato prevedendo il pagamento dell’imposta dovuta per tale anno maggiorato del 75 per cento a titolo di acconto delle imposte dovute per il 2013. Si osserva però che la natura degli elementi assoggettati a tassazione ordinaria ha carattere una tantum per il contribuente; ne consegue che i contribuenti si avvarranno, con tutta probabilità, della facoltà di determinare l’acconto sulla base della minore imposta dovuta per l’anno successivo (metodo previsionale). Appare, dunque, necessario che il Governo chiarisca se la valutazione del maggior gettito quantificato per il primo anno risponda a criteri di prudenzialità anche alla luce delle considerazioni ora espresse.

 

 

Articolo 25 – Riduzione del debito pubblico mediante utilizzo di quota dei proventi delle aste per i diritti di emissione di anidride carbonica

La norma dispone la destinazione al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato di quota dei proventi delle aste per i diritti di emissione di anidride carbonica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che il sistema delle aste di cui alla Direttiva 2003/87/CE, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE, dal 2013, riveste un ruolo centrale all’interno del pacchetto energia-clima poiché le aste produrranno ricavi per i Paesi Membri che potranno concorrere a finanziare le altre misure di riduzione delle emissioni.

Da stime preliminari, considerando uno scenario low (prezzo delle quote stimato in 8.34 e 8,94 euro, come da quotazione del mercato ECX[50] future, scadenza dicembre 2012 e dicembre 2013) è possibile valutare prudenzialmente ricavi derivanti dalle aste per i diritti di emissione di anidride carbonica nell’ordine di 780-840 milioni annui negli anni 2013 e 2014 , considerando che le quote a disposizione dell’Italia sono stimate su base annua in circa 94 milioni.

La norma prevede che una quota dei proventi di cui all’articolo 2, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, da stabilirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri dell’ambiente e dell’economia, viene destinata al fondo ammortamento titoli di Stato al fine di consentire il riacquisto di titoli del debito pubblico e lanciare, quindi, un forte segnale ai mercati finanziari mondiali circa la volontà dell’Italia di ridurre il più velocemente possibile il proprio debito nell’attuale particolare situazione di turbolenza che li attraversa.

Nelle more della definizione della suddetta quota da parte del suddetto DPCM, al momento non vengono prudenzialmente registrati i conseguenti effetti positivi sui saldi di finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, fermo restando che la relazione tecnica non contabilizza, prudenzialmente, effetti finanziari con riferimento alla norma in esame,  appare opportuno acquisire chiarimenti sui seguenti aspetti.

In primo luogo si segnala che la normativa comunitaria e quella nazionale prevedono alcuni vincoli di destinazione sui proventi delle aste per il collocamento delle quote relative alle emissioni di CO2.

In particolare:

-         la normativa comunitaria prevede che almeno il 50 per cento dei proventi della vendita all’asta delle quote di CO2 sia soggetto a vincolo di destinazione per finalità di carattere ambientale (ridurre le emissioni, sviluppare energie rinnovabili, finanziare la ricerca e le spese amministrative connesse alla gestione del sistema comunitario);

-         il DL  n. 72/2010 destina inoltre parte delle risorse restanti a rimborsare i crediti concessi dallo stesso decreto-legge ai “nuovi entranti”[51] rimasti esclusi dall’assegnazione gratuita delle predette quote di CO2.

Andrebbe quindi chiarito quale sia l’incidenza della quota dei proventi libera da vincoli di destinazione e suscettibile quindi di essere destinata al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

In merito alla stima del prezzo delle quote, che la relazione tecnica cifra in un valore compreso tra 8,4 e 8.94 euro, si segnala che la relazione tecnica al citato DL 72/2010 indicava valori compresi tra 15.2 e 18.4 euro, da quotazioni del mercato ECX future. Andrebbe quindi chiarito se la cospicua riduzione di prezzo sia dovuta ad un cambiamento radicale dello scenario di previsione e se la stima attuale sia eventualmente suscettibile di ulteriori revisioni al ribasso.

Articolo 26 – Prescrizione anticipata delle lire

La norma dispone al prescrizione immediata a favore dell’Erario di banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione. Il relativo controvalore è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

Viene disposta la deroga alle disposizioni dettate dal D.L. 96/1997 e dal D.Lgs. n. 213/1998, che hanno previsto la prescrizione entro dieci anni dalla data di cessazione del corso legale e la facoltà di conversione in euro non oltre la data del 28 febbraio 2012.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

 

La relazione tecnica, afferma che le risorse rivenienti allo Stato dalla prescrizione sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo ammortamento dei titoli di Stato. La quantificazione di tali risorse sarà possibile all’esito dell’operazione e, comunque, per le regole di contabilità nazionale, queste non rappresentano un’entrata avente effetti migliorativi dell’indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che alla norma non sono attribuiti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.

Sarebbe tuttavia utile disporre di dati aggiornati riguardo all’entità delle banconote, dei biglietti e delle monete in lire ancora convertibili alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

Dalla Nota integrativa al bilancio della Banca d’Italia[52] risultavano, alla data del 31 dicembre 2010, banconote in lire non ancora presentate per la conversione per 640,62 milioni di euro. Gli acconti riconosciuti al Tesoro, sulla base della stima delle banconote in lire che si presumeva non venissero presentate per la conversione in euro entro il 28 febbraio 2012, ammontavano inoltre a 662 milioni di euro.

La circolazione di banconote in lire, alla data suddetta, risultava quindi pari a circa 1.303 milioni di euro.

Fermo restando l’importo di 662 mln, relativo agli acconti, il valore aggiornato delle banconote in lire non più convertibili potrebbe presumibilmente risultare inferiore ai 640 mln indicati al 31.12.2010.

 

Articolo 27, commi 1 e 2 – Dismissioni immobili

 

La norma attribuisce all’Agenzia del demanio il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con la finalità di valorizzare e alienare il patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato, delle Regioni, degli enti locali e degli enti vigilati (comma 1). Viene, inoltre, disciplinata la formazione di programmi unitari di valorizzazione territoriale per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili di proprietà di Regioni, Provincie e comuni e di ogni soggetto pubblico, anche statale, proprietario, detentore o gestore di immobili pubblici, nonché degli immobili oggetto di procedure di valorizzazione di cui al decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85[53] (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda che il comma 1 introduce l’art. 33-bis al D.L. n. 98/2011, sostanzialmente affidando all’Agenzia del Demanio – gestore ex lege dei beni immobili statali, in virtù dell’art. 65 del decreto legislativo n. 300/1999 – il compito di promuovere iniziative volte alla costituzione di società, anche consortili, e fondi immobiliari in cui Stato ed enti territoriali, unitamente agli enti vigilati, conferiscono i propri immobili ovvero i diritti reali posseduti sugli immobili. L’Agenzia del Demanio, poi, oltre a verificare la fattibilità dell’operazione, partecipa alle società costituite, apportando immobili statali ovvero aderendo quale soggetto finanziatore, e seleziona con procedure di evidenza pubblica eventuali soggetti privati partecipanti. L’Agenzia può avvalersi di soggetti terzi specializzati nel settore.

I rapporti tra Agenzia del Demanio ed i partecipanti sono regolati con apposito atto, dove è contenuta anche la ripartizione delle spese sostenute nel caso di annullamento dell’iniziativa.

I beni conferiti alla società, comunque, mantengono il regime giuridico loro proprio, a garanzia del rispetto dell’uso pubblico eventualmente preesistente.

La RT afferma che la disciplina introdotta, anche attraverso il collocamento delle partecipazioni o delle quote dei fondi, consente, una volta valorizzati i beni immobili, il conseguimento di nuove e maggiori entrate per la finanza pubblica che prudenzialmente non vengono stimate, attesi i tempi non immediati di realizzazione delle iniziative e l’opportunità di attendere la concretizzazione dei proventi medesimi.

Di converso, la RT afferma che non sono ascrivibili effetti finanziari negativi alla disposizione, in considerazione del fatto che la stessa prevede espressamente l’espletamento delle nuove attività da parte dell’Agenzia del Demanio senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 33-bis, comma 1) nonché nel limite delle risorse finanziarie disponibili (art. 33-bis, comma 3). In quest’ultimo caso, l’eventuale insorgenza di oneri è strettamente legata ad una realizzazione ben più consistente di entrate, in modo da conseguire un saldo ineludibilmente positivo.

La relazione, inoltre, afferma che le disposizioni contenute nell’ art. 33-bis, comma 6, chiariscono che l’investimento nelle iniziative avviate ai sensi del presente articolo è ricompreso nei fondi disponibili di cui all’articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e pertanto da questa non derivano effetti finanziari negativi, mentre quelle del comma 7, tendono a perfezionare e rendere più agevole il procedimento disciplinato dall’art. 58 del D.L. n. 112/2010, in materia di gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli enti territoriali.

Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica precisa che esso è finalizzato a realizzare una migliore cooperazione e pianificazione delle iniziative in materia di territorio da parte dello Stato, delle Regioni e degli enti locali. Soprattutto alle Regioni – ma nel caso di territori più circoscritti l’iniziativa può essere anche a livello locale – è affidato il compito di promuovere iniziative volte alla formazione di programmi unitari di valorizzazione per il riutilizzo funzionale e la rigenerazione degli immobili pubblici. Attraverso  programmi unitari, gli immobili individuati devono trovare un’adeguata valorizzazione in coerenza con lo sviluppo territoriale, fungendo anche da elemento di stimolo ed attrazione di investimenti.

Nel caso in cui la valorizzazione degli immobili appartenenti allo Stato comporti la loro vendita, una parte del ricavato, compresa tra il 5 ed il 15%, è corrisposta, a richiesta, all’ente territoriale interessato.

Per lo Stato, le attività sono curate dall’Agenzia del Demanio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La disposizione, poi, delinea gli aspetti procedimentali, ponendo esplicite garanzie volte a presidiare il rispetto dei beni assoggettati o assoggettabili a tutela ai sensi del decreto legislativo n. 42/2004, oltre a dettare specifiche regole per gli immobili in uso al Ministero della Difesa.

La RT afferma che le norme introdotte, mentre non recano effetti finanziari negativi in virtù delle cautele dalle stesse previste, sono suscettibili, per un verso, di generare maggiori entrate dirette, derivanti dalla vendita di immobili e, per  altro verso, di stimolare o potenziare eventuali investimenti per lo sviluppo del territorio, incrementando altresì i servizi pubblici locali, ivi inclusi quelli inerenti alle politiche abitative. Tali maggiori entrate non sono, peraltro, quantificate per ragioni di cautela, data la difficoltà di stimare gli effetti positivi sull’economia e, di riflesso, sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione,si segnala che le entrate derivanti da dismissione immobiliare, sia derivanti da cessioni dirette che da conferimenti a fondi comuni, costituiscono, ai fini del saldo dell’indebitamento netto, entrate una tantum. Il loro utilizzo, sia pur parziale, per finalità di spesa (come quelle inerenti il finanziamento delle attività di supporto tecnico nei processi di valorizzazione degli immobili[54] o l’attribuzione agli enti locali diparte del ricavato[55]) potrebbe determinare effetti negativi sul saldo dell’indebitamento netto strutturale. In proposito, appare utile acquisire l’avviso del Governo.

Andrebbe inoltre chiarito come i procedimenti di valorizzazione previsti dall’articolo in esame si coordino con le disposizioni riguardanti l’attuazione del federalismo demaniale, di cui al D.Lgs. n. 85/2010.

Non viene infine esplicitato in quale misura sia prevista la destinazione delle risorse derivanti dalla dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare alla finalità di riduzione del debito pubblico.

 

ARTICOLO 27, comma 3

Alienazione di terreni agricoli pubblici

Le norme recano modifiche all’articolo 7 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012) relativo all’alienazione di terreni agricoli pubblici, prevedendo – tra l’altro – che il prezzo dei terreni sia determinato sulla base di valori di agricoli medi, di cui al DPR 327/2001 (Testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione apporta una serie di modifiche all’art. 7, comma 1, della legge n. 183/2011 per migliorarne gli aspetti applicativi e precisarne meglio la portata. Non sono ascrivibili alla modifica recata riflessi finanziari significativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 27, comma 4 - Locazioni passive da parte delle amministrazioni dello Stato

 

Le norme recano modifiche all’articolo 2, comma 222, della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010) relativo alla locazione di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato, disponendo – tra l’altro – che le singole amministrazioni provvedano alla stipula, al rinnovo e al pagamento dei canoni di locazione e che l’Agenzia del demanio rilasci alle amministrazioni interessate il nulla osta a detta stipula.

Si prevede, altresì, la soppressione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame interviene sull’art. 2, comma 222, della legge n. 191/2009,  modificando sostanzialmente la normativa in materia di locazioni passive di immobili da parte delle amministrazioni dello Stato.

Si prevede, infatti, la soppressione del Fondo unico destinato alle spese per canoni di locazioni di immobili assegnati alle amministrazioni dello Stato, istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, stabilendo che alla stipula dei contratti di locazione e al rinnovo di quelli in scadenza, previo nulla osta dell’Agenzia del demanio, nonché al pagamento dei relativi canoni di locazione provvedono le amministrazioni interessate.

Non sono ascrivibili alla modifica recata dalla disposizione in parola riflessi finanziari attesa la natura compensativa delle variazioni da apportare negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 27, comma 5 - Manutentore unico di immobili pubblici

Le norme modificano alcune previsioni concernenti la normativa di cui all’art. 12 del .L. n. 98/2011. In particolare, è previsto lo slittamento al 1° gennaio 2013 del termine a partire dal quale sono attribuite all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli interventi manutentivi, a carattere ordinario e straordinario, effettuati sugli immobili di proprietà dello Stato, in uso per finalità istituzionali alle Amministrazioni dello Stato ed altri adempimenti in materia. Si prevede, altresì, che gli interventi manutentivi curati dalle singole amministrazioni siano comunicati all’Agenzia del Demanio che ne assicurerà la copertura finanziaria allorché siano ricompresi nel piano generale degli interventi.

Le norme dispongono infine che l’Agenzia possa dotarsi di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate, sostenendo i relativi oneri a valere sulle risorse disponibili, nel limite dello 0,5% del totale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare la norma, afferma che la stessa dispone modifiche di natura procedimentale che non recano effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che le norme specificano che il ricorso alla dotazione di proprie professionalità e di strutture interne appositamente dedicate avviene a valere sulle risorse disponibili.

 

Articolo 27, comma 6 - Eliminazione di abitazioni malsane

La norma sopprime l’articolo 1, comma 442, della L. 311/2004 (Legge finanziaria 2005), recante l’interpretazione autentica dell’articolo 1, comma 27, della legge n. 560/1993, in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Si ricorda che la norma soppressa prevede che il citato articolo 1, comma 27, si interpreti nel senso che gli alloggi di proprietà statale, realizzati ai sensi della L. 640/1954 - relativa all’eliminazione delle abitazioni malsane - siano ceduti in proprietà agli assegnatari o loro congiunti, in possesso dei requisiti. Per le condizioni di vendita si fa riferimento alla normativa in vigore alla data di presentazione della domanda di acquisto dell’alloggio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione reca norme di carattere sostanzialmente procedimentale, inerenti ad alloggi di proprietà statale, prevedendo il diretto coinvolgimento dei comuni nella gestione. Gli effetti finanziari previsti si stimano come trascurabili.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 27, comma 7 - Semplificazione normativa per l’attuazione dei piani di razionalizzazione

Le norme recano disposizioni volte alla razionalizzazione di specifiche procedure prevedendo, tra l’altro, la soppressione del riferimento alla definizione del piano di localizzazione delle sedi del Parlamento, del Governo e degli uffici pubblici nell’ambito del Sistema direzionale orientale, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 396/1990 (Interventi per Roma, capitale della Repubblica). Si prevede altresì la soppressione dei componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a sintetizzare brevemente il contenuto delle norme, afferma che le stesse sono prive di impatti finanziari negativi, prevedendo anche la soppressione dei componenti di diritto del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 27, comma 8 - Federalismo demaniale

Le norme recano modifiche, di carattere formale, all’articolo 5, comma 5, del D. Lgs. 85/2010, relativo al federalismo demaniale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame è di carattere ordinamentale e volta a superare la rigida prescrizione, nell’ambito del federalismo demaniale, di applicare una sola volta la possibilità di devoluzione agli enti territoriali di beni immobili statali appartenenti al patrimonio culturale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 27, commi 9-17 - Istituti penitenziari

Le norme introducono la possibilità, per il Ministero della giustizia, di individuare beni immobili statali suscettibili di valorizzazione e di dismissione in favore di soggetti pubblici o privati, mediante la loro permuta con immobili, già esistenti o da edificare, e da destinare a nuovi istituti penitenziari. Eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta, esclusivamente in favore dell'Amministrazione statale, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per una quota pari al 80 per cento. La restante quota del 20 per cento è assegnata agli enti territoriali interessati alle valorizzazioni.

I soggetti concessionari, in caso di immobili di nuova realizzazione, devono assumere a proprio carico gli oneri di finanziamento e di costruzione.

Vengono, inoltre, previste specifiche disposizioni volte a coinvolgere gli enti locali per velocizzare l’approvazione degli interventi volti alla realizzazione delle nuove infrastrutture carcerarie e per il rilascio delle necessarie autorizzazioni, nonché volte a realizzare la sdemanializzazione degli eventuali immobili demaniali, d’intesa con l’Agenzia del Demanio.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, oltre a illustrare brevemente il contenuto delle norme, afferma che l’intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che eventuali disavanzi di valore tra i beni oggetto di permuta potranno sussistere esclusivamente in favore dell’amministrazione statale, e che gli eventuali oneri economici per le attività di stima dei beni oggetto di permuta e di selezione delle proposte di permuta, affidate a società partecipata al 100% dal Tesoro, in qualità di contraente generale, sono posti esclusivamente a carico dei soggetti che risulteranno cessionari dei beni medesimi.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire dati ed elementi volti a suffragare l’equilibrio finanziario delle disposizioni in esame. In particolare, andrebbe confermata l’attrattività per i soggetti cessionari delle operazioni richiamate dalle norme, atteso che gli stessi sarebbero chiamati a sostenere  gli oneri relativi a carico della società partecipata interamente dal Tesoro per le attività di stima dei beni oggetto di permuta e di selezione delle proposte di permuta, nonché gli oneri relativi al finanziamento e alla costruzione dei nuovi edifici.

Andrebbe altresì chiarito se tra gli immobili di proprietà del Ministero della giustizia, oggetto della permuta, rientrino anche quelli attualmente utilizzati come sedi di uffici pubblici, dal momento che la loro eventuale dismissione darebbe luogo a spese per i canoni di locazione per la collocazione delle pubbliche amministrazioni ivi ubicate.

In relazione alle spese sostenute dalla società partecipata interamente dal Tesoro, andrebbero inoltre esclusi eventuali disallineamenti temporali con effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

Andrebbe infine confermato che anche gli oneri relativi alle attività di supporto, fornite dall’Agenzia del demanio e/o dall’Agenzia del territorio, siano posti a carico dei soggetti cessionari.

 

ARTICOLO 28 - Concorso alla manovra degli enti territoriali e ulteriori riduzioni di spese

Le norme dispongono l’aumento dell’aliquota base dell’addizionale regionale all’IRPEF e aumentano il concorso al risanamento della finanza pubblica dei diversi comparti di amministrazioni territoriali, mediante una riduzione delle risorse loro attribuite.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Co.

Maggiori entrate

 

 

 

2.215

2.215

2.215

2.215

2.215

2.215

1

Regioni statuto ordinario - add. Reg. IRPEF

 

 

 

2.085

2.085

2.085

2.085

2.085

2.085

2

Regioni statuto speciale - add. Reg. IRPEF

 

 

 

130

130

130

130

130

130

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

5.000

5.000

5.000

2.785

2.785

2.785

2.785

2.785

2.785

1

Regioni statuto ordinario

2.085

2.085

2.085

 

 

 

 

 

 

2

Regioni statuto speciale

130

130

130

 

 

 

 

 

 

3

Regioni statuto speciale

920

920

920

920

920

920

920

920

920

8

Province

415

415

415

415

415

415

415

415

415

7

Comuni

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

1.450

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale articolo

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

5.000

 

La relazione tecnica specifica gli effetti quantificati nel triennio si intendono aventi carattere permanente.

 

La relazione tecnica sintetizza il contenuto di ciascun comma dell’articolo in esame e riporta le seguenti valutazioni in merito ai conseguenti effetti finanziari.

 

Il comma 1 dispone, a decorrere dall’anno d’imposta 2011, l’aumento dallo 0,9 per cento a 1,23 per cento dell’aliquota di base della addizionale regionale all’IRPEF[56], destinata alla copertura del fabbisogno sanitario nazionale di parte corrente. L’incremento determina un maggior gettito di 2.085 milioni di euro cui corrisponde una riduzione di pari importo della compartecipazione IVA destinata al finanziamento del fabbisogno sanitario.

Al fine di stimare l’impatto sul gettito, sono state effettuate elaborazioni mediante l’utilizzo del modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010. I redditi, ad esclusione delle rendite su base catastale, sono stati estrapolati all’anno 2011.

Il comma 2 stabilisce che la nuova aliquota di base dell’addizionale regionale all’IRPEF, introdotta dal comma 1, si applichi anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano.

Il maggior gettito della regione Siciliana, pari a 130 milioni, determina una riduzione del fondo sanitario nazionale per pari importo e quindi un corrispondente miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 prevede che, a decorrere dall’anno 2012, con le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, le autonomie speciali e i comuni delle regioni Valle d’Aosta e Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano assicurino, rispettivamente, un contributo alla manovra di euro 860 milioni annui e di 60 milioni di euro annui.

Il comma prevede, inoltre, che fino alla emanazione delle norme di attuazione di cui all’articolo 27 della legge n.42/2009, al fine di garantire il contributo di 920 milioni, tale importo, al netto del recupero già effettuato a valere sul fondo sanitario della regione Siciliana per 130 milioni, è accantonato a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali in misura proporzionale alla media degli impegni finali registrata per ciascuna autonomia nel triennio 2007-2009.

Il comma 4 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto sopprime il termine entro il quale attivare le procedure previste dall’articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Il comma 5 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto è rivolto a precisare che le erogazioni a titolo di compartecipazione IVA da parte dello Stato sono ridotte in considerazione del maggior gettito derivante a ciascuna Regione dall’incremento dell’aliquota IRPEF.

Il comma 6 non determina effetti sui saldi di finanza pubblica. La norma, nel chiarire che le quote del finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale (finanziamento dei livelli essenziali di assistenza), accantonate in attuazione dell’articolo 77-quater, commi 4 e 5, del decreto-legge 112/2008, rimangono indisponibili,  fino al verificarsi delle condizioni che ne consentono la relative  erogazione in favore delle Regioni,  dispone che, in mancanza di erogazione, restino accantonate per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. Infatti, ai sensi della vigente legislazione (articolo 1, comma 68, della legge 191/2009) una quota del predetto finanziamento viene erogata alle regioni solo in seguito alla verifica positiva di una serie di  adempimenti in ambito sanitario, effettuata dal Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei Livelli essenziali di assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell’Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.

Il comma 7 determina effetti positivi per 1.450 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall’anno 2012

Il comma prevede, a decorrere dall’anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 23 del 2011, per quanto riguarda i comuni delle regioni a statuto ordinario, nonché, per i comuni della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell’interno. Tale intervento determina, a decorrere dall’anno 2012, un miglioramento dei saldi di finanza pubblica per un importo pari a  1.450 milioni di euro annui.

 

Comma 8.  Determina effetti positivi per 415 milioni sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall’anno 2012.

Il comma prevede, a decorrere dall’anno 2012, una riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio e, successivamente, del Fondo perequativo, come determinati in attuazione del decreto legislativo n. 68 del 2011, per quanto riguarda le province delle regioni a statuto ordinario, nonché, per le province della Sicilia e della Sardegna, una riduzione dei tradizionali fondi gestiti dal Ministero dell’interno. Tale intervento determina, a decorrere dall’anno 2012, un miglioramento sul saldo netto da finanziare per un importo pari a 415 milioni di euro annui.

 

I commi 9, 10 e 11. Non determinano effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

I  commi 9 e 10 sono esclusivamente finalizzati a disciplinare i criteri per il riparto delle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 tra i singoli enti locali. Il comma 11, invece, fa venir meno la clausola di salvaguardia relativa alla ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio delle province.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva quanto segue.

Con riferimento alle regioni appare opportuno un chiarimento preliminare sull’architettura dell’intervento, che, concedendo un maggior gettito a tutte le regioni, a titolo di incremento dell’addizionale IRPEF, a fronte del quale è previsto un maggior esborso delle regioni (mediante un maggiore finanziamento al sistema sanitario per le regioni a statuto ordinario e la Sicilia e mediante modalità da concordare con le restanti regioni a statuto speciale), sembra avere profili sostanzialmente neutrali per i bilanci regionali. L’effetto positivo per la finanza pubblica appare infatti ascrivibile ai maggiori versamenti fiscali a carico dei contribuenti, per l’incremento dell’addizionale IRPEF, cui corrisponde un risparmio per lo Stato a titolo di minore attribuzione di risorse alle regioni.

Alcuni chiarimenti si rendono necessari in merito alla quantificazione operata con riferimento ad alcune poste contabili:

-              andrebbe chiarito in primo luogo se la quantificazione del gettito dell’aumento dell’addizionale IRPEF, pari a 2.085 milioni si riferisca alle sole regioni a statuto ordinario - come indicato nel prospetto riepilogativo ma non specificato nella relazione tecnica che non fornisce alcun elemento di quantificazione - o a tutto il territorio italiano. Nel primo caso, andrebbe chiarito quale sia l’ammontare di gettito imputabile alle regioni a statuto speciale, cui parimenti si applica il predetto aumento. Qualora tale ammontare di gettito coincida con l’importo di 860 mln, chiesto alle regioni a statuto speciale a titolo di concorso alla manovra, andrebbe chiarito se tale posta nel prospetto riepilogativo costituisca una maggiore entrata ai fini dell’indebitamento netto e del fabbisogno, mentre si sostanzierebbe in un risparmio di spesa ai soli fini del saldo netto da finanziare (il prospetto considera la posta in questione una minore spesa con riferimento a tutti i saldi). Tale distinzione risulterebbe utile ai fini della corretta rappresentazione delle componenti della manovra, tra maggiori entrate e minori spese[57].

Nel caso invece in cui il predetto ammontare di 2.085 mln si riferisse all’intero territorio nazionale, di cui una quota, pari a 860 mln, fosse riferibile alle regioni a statuto speciale, la quantificazione degli effetti positivi in capo queste ultime regioni risulterebbe duplicata, con conseguente sovrastima degli effetti positivi dell’intervento.

-              Con riferimento alla posta riguardante la Regione siciliana, si segnala in via preliminare che non appare del tutto chiaro se la formulazione letterale delle disposizioni sia idonea ad ottenere che, a fronte del maggior gettito dell’addizionale IRPEF conseguito dalla regione, corrisponda un aumento del concorso della regione stessa al finanziamento del servizio sanitario nazionale.

Non viene infatti fatto espresso riferimento alle disposizioni riguardanti le modalità di determinazione del concorso della regione al finanziamento della spesa sanitaria[58].

Andrebbero altresì acquisiti chiarimenti circa la portata dell’ultimo periodo del comma 3 che dispone che, nel determinare il concorso della regione stessa ai sensi dello stesso comma, si debba tenere conto della rideterminazione del fondo sanitario nazionale per effetto del comma 2. Qualora tale formulazione escluda di fatto la Regione siciliana dal concorso al contributo di cui al comma 3, in quanto già tenuta ad un maggiore concorso al finanziamento della spesa sanitaria, si segnala che l’effetto finanziario quantificato con riferimento al comma 3 risulterebbe sovrastimato di 130 mln. Sulla base della formulazione letterale del comma, infatti, l’importo di 860 mln appare riferibile al complesso delle regioni a statuto speciale, mentre la relazione tecnica afferma che tale importo è già al netto dell’ammontare di 130 mln che la Sicilia versa a titolo di maggiore finanziamento al sistema sanitario;

-              con riferimento alle restanti regioni a statuto speciale, si segnala che la possibilità di computare gli effetti di risparmio indicati al comma 3 anche ai fini del saldo netto da finanziare poggia sulla circostanza che le modalità di concorso alla manovra oggetto di accordo con le regioni, sia con riferimento alla quota delle regioni che a quella dei comuni, debbano necessariamente tradursi in un risparmio di spesa per le amministrazioni centrali. Tali modalità non potrebbero pertanto configurarsi come un miglioramento dei saldi delle amministrazioni locali in questione, poiché in tal caso gli effetti positivi resterebbero circoscritti ai soli saldi del fabbisogno e dell’indebitamento netto.

 

Con riferimento agli enti locali, per i quali l’articolo in esame prevede una riduzione dei trasferimenti ai fondi perequativi, si richiamano le osservazioni già formulate con riferimento agli articoli 13 e 14 - che prevedono a loro volta la riduzione dei trasferimenti a i fondi perequativi dei comuni a compensazione del maggior gettito IMU - osservazioni inerenti la necessità di chiarire se le risorse destinate alla finalità della perequazione possano rivelarsi eccessivamente esigue. Tali risorse devono infatti far fronte all’esigenza di garantire il finanziamento sull’intero territorio nazionale delle funzioni fondamentali degli enti locali. Qualora esse si rivelassero insufficienti rispetto a tale finalità potrebbero essere avanzate richieste da parte degli enti locali per il pieno finanziamento di tali funzioni.

 

 

Articolo 29, commi 1 e 2 – Acquisizione di beni e servizi attraverso il ricorso alla centrale di committenza nazionale

 

La norma prevede la facoltà di avvalersi di Consip SpA, quale centrale di committenza, per le pubbliche amministrazioni centrali incluse nell’elenco ISTAT delle pp.aa. per i contratti sopra soglia comunitaria e per gli enti nazionali di previdenza e assistenza, sulla base di apposite convenzioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica specifica che le disposizioni consentono di ottenere una maggiore razionalizzazione e semplificazione dei processi di acquisto delle amministrazioni centrali, in grado di generare la riduzione dei tempi e dei costi delle procedure, la diminuzione del contenzioso nonché economie di scala realizzate mediante l’aggregazione dei fabbisogni. La relazione aggiunge che, pertanto, le disposizioni determinano risparmi di spesa, sia pure quantificabili a consuntivo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 29, comma 3 – Interventi per l’editoria

 

La norma dispone la cessazione, alla data del 31 dicembre 2014, con riferimento alla gestione 2013, del sistema di contribuzione diretta alle imprese editrici, di cui alla legge n. 250/1990. La norme prevede, inoltre, l’adozione di un regolamento di modifica del DPR n. 223/2010 finalizzato alla riduzione della contribuzione pubblica, ad una più rigorosa selezione dei beneficiari ed al conseguimento di risparmi nella spesa pubblica da destinarsi, compatibilmente con le esigenze di pareggio di bilancio, ad interventi nel settore.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, tenuto conto che i risparmi associati alla disposizione potranno essere valutati solo in esito alla definizione del nuovo regolamento, ritiene prudenzialmente di non considerare effetti positivi sui saldi.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 30, comma 1 - Fondo partecipazione missioni internazionali

 

La norma reca la modifica dell’art. 33, comma 18, della legge n. 183/2012 (legge di stabilità 2012) che dispone - ai fini della proroga fino al 30 giugno 2012 della partecipazione italiana a missioni internazionali – l’integrazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/2006, di 700 milioni di euro per il 2012. La modifica introdotta estende la proroga al 31 dicembre 2012 e prevede un’integrazione complessiva del suddetto fondo per un importo di 1,4 milioni di euro per il 2012.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

700,0

/

/

700,0

/

/

700,0

/

/

 

La relazione tecnica afferma che la norma modifica il comma 18 dell’articolo 33 della legge di stabilità per l’anno 2012, che disponeva il finanziamento (700 milioni di euro) della partecipazione italiana a missioni internazionali per il primo semestre del predetto anno. La RT precisa che la modifica che si intende apportare è diretta a consentire la prosecuzione di tale partecipazione stanziando le risorse per l’intero anno, con un maggior onere di 700 milioni di euro in relazione al secondo semestre 2012. Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

ARTICOLO 30, comma 2 - Servizi Trenitalia nel trasporto pubblico locale ferroviario

Le norme dispongono che per l’anno 2011, relativamente alle esigenze del trasporto pubblico locale ferroviario, si provveda anche nell’ambito delle risorse destinate al trasporto pubblico locale del Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato al fine di assicurare nelle regioni a statuto ordinario i necessari servizi da parte di Trenitalia.

Fermo restando l’esigenza di applicazione a decorrere dall’anno 2012 di misure di efficientamento e razionalizzazione dei servizi, l’articolo 1, comma 6, della L. 220/2010 (Legge di stabilità 2011), relativo alla ripartizione tra le regioni delle risorse per il trasporto pubblico ferroviario locale e regionale, è abrogato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame prevede l’utilizzo delle risorse iscritte in bilancio e già finalizzate per il trasporto pubblico locale per assicurare nelle regioni i necessari servizi da parte di Trenitalia. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto trattasi di utilizzo di risorse iscritte in conto residui già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma pare suscettibile di estendere le finalità del Fondo in esame. In proposito, appare utile acquisire chiarimenti dal Governo circa il possibile pregiudizio relativo a impegni già assunti a valere sul Fondo predetto.

Si ricorda che l’articolo 25, comma 1, del DL 185/2008, istituisce il Fondo per gli investimenti del Gruppo Ferrovie dello Stato s.p.a, dotato di 960 milioni di euro per l’anno 2009 e che con decreto ministeriale si provvede all’individuazione della quota parte da destinare all’acquisto di nuovo materiale rotabile per il trasporto pubblico regionale e locale e alla ripartizione del fondo, definendo altresì tempi e modalità di erogazione delle relative risorse

Si ricorda altresì che il prospetto riepilogativo relativo all’A.C. 1972, di conversione del DL 185/2008, attribuiva all’articolo 25, comma 1, effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento pari a 0 euro per il 2009, a 240 milioni per il 2010 e a 720 milioni per l’anno 2011.

Appare infine utile acquisire chiarimenti circa la possibile dequalificazione della spesa, atteso che le norme in esame estendono l’utilizzazione del Fondo, di parte capitale, anche per la copertura di servizi da parte di Trenitalia presumibilmente di parte corrente.

ARTICOLO 30 comma 3 – Finanziamento del Fondo regionale per il trasporto pubblico locale

La norma dispone l’aumento di 800 mln annui del Fondo per il trasporto pubblico locale e il relativo finanziamento, a decorrere dal 2013, mediante compartecipazione al gettito delle accise sui combustibili per autotrazione, con aliquota da stabilirsi con decreto ministeriale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Co.

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

 

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Fondo TPL

800

800

800

800

800

800

800

800

800

 

La relazione tecnica specifica che gli effetti quantificati nel triennio si intendono aventi carattere permanente.

 

La relazione tecnica ricorda che l’aumento della dotazione del Fondo[59] per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, disposta dalla norma in esame, va ad aggiungersi ai 400 milioni annui già previsti a legislazione vigente. Il fondo dovrebbe essere utilizzato per il finanziamento dei contratti di servizio.Alla relativa copertura si provvede con le maggiori entrate e le minori spese recate dal provvedimento in esame, come previsto dalla clausola di copertura di cui all’articolo 49.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala in via preliminare l’opportunità di chiarire nella formulazione letterale della disposizione – che prevede che il rifinanziamento di 800 mln “decorra” dal 2012 e prevede altresì che “a decorrere” dal 2013 il fondo sia alimentato da una compartecipazione al gettito delle accise sui combustibili per autotrazione – che la seconda modalità di finanziamento è da intendersi, naturalmente, come sostitutiva della precedente.

Si segnala inoltre che l’attribuzione di una compartecipazione al gettito di un tributo, in sostituzione di un trasferimento in cifra fissa, comporta il trasferimento alle regioni, in via automatica, della dinamica del gettito dei tributi in questione.

Si segnala in ultimo la necessità di modulare, di volta in volta, l’aliquota di compartecipazione al fine di tenere conto degli incrementi di gettito dei combustibili derivanti dall’eventuale aumento delle aliquote di accisa. Tale esigenza si presenta già in sede di prima determinazione dell’aliquota di compartecipazione, entro il 30 settembre 2012: tale aliquota, applicabile come base di riferimento ad esercizi pregressi per i quali si dispone di dati di consuntivo, dovrà tenere conto degli incrementi di gettito che deriveranno, a decorrere dal 2013, dall’aumento delle aliquote disposto dall’articolo 15 del provvedimento in esame.

Articolo 30, comma 4 – Risorse per l’AGEA

 

La norma incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legislativo 27 maggio 1999, n. 165 - come determinata dalla tabella C della legge di stabilità 2012 - relativa alle risorse da destinare all’AGEA . Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

40,0

/

/

40,0

/

/

40,0

/

/

Minori spese correnti

40,0

 

 

40,0

 

 

40,0

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, presenta la necessaria disponibilità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva il Fondo per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 2009, è stato rifinanziato, per un importo di 24 milioni di euro per l’anno 2012 e di 30 milioni di euro per l’anno 2013, dall’articolo 1, comma 26-ter, del decreto-legge n.138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, e,  per un importo di 1.143 milioni di euro per l’anno 2012 dall’articolo 33, comma 1, della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità 2012).

 

Si ricorda che l’incremento di 1.143 milioni di euro per l’anno 2012 di tale Fondo, disposto dalla legge di stabilità 2012 è ripartito, con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, tra le finalità indicate nell'elenco n. 3 allegato alla stessa legge di stabilità 2012. Una quota pari a 100 milioni di euro del fondo di cui al primo periodo è destinata, per l'anno 2012, al finanziamento di interventi urgenti finalizzati al riequilibrio socio-economico, ivi compresi interventi di messa in sicurezza del territorio, e allo sviluppo dei territori e alla promozione di attività sportive, culturali e sociali di cui all'articolo 1, comma 40, quarto periodo, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

 

     Considerato che le risorse di cui si prevede l’utilizzo derivano da successivi rifinanziamenti del Fondo, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo in ordine all’opportunità di integrare la disposizione, indicando esplicitamente che la dotazione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, è stata integrata, da ultimo, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

 

Articolo 30, comma 5  - Rifinanziamento protezione civile

La norma incrementa di 57 milioni di  euro per il 2012 la dotazione finanziaria del Fondo per la protezione civile. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della quota destinata allo Stato dell'otto per mille IRPEF.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto capitale (Fondo protezione civile)

 

57

 

 

 

57

 

 

 

57

 

 

Minori  spese correnti

(Otto per mille)

 

57

 

 

 

57

 

 

 

57

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le risorse già iscritte in bilancio per il 2012 a favore del Fondo per la protezione civile sono insufficienti per far fronte ai complessivi oneri connessi alla gestione del Dipartimento. La somma indicata dal testo è quindi finalizzata a consentire il mantenimento di un livello di operatività minimo delle strutture. La copertura a valere sui fondi di competenza statale dell’otto per mille IRPEF per il 2012 si rende possibile in quanto la Presidenza del Consiglio è in grado di programmare la ripartizione delle complessive risorse per le finalità previste dall’articolo 47, comma 2, della legge 222/1985 in misura ritenuta comunque compatibile con le future richieste delle amministrazioni interessate.

 

In merito ai profili di quantificazione nulla da osservare, nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire una conferma del Governo – che sia garantito l’allineamento temporale fra l’acquisizione delle risorse (otto per mille) e il loro utilizzo (Fondo per la protezione civile).

 In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che le risorse relative alla quota parte dell’8 per mille del gettito IRPEF di spettanza statale per l’anno 2012, come risultanti  dalla nota di variazioni al disegno di legge di bilancio 2012 - iscritte nel capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze -  ammontano a 61.092.033 euro.

Si osserva, inoltre, che l’articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, non reca una vera e propria autorizzazione di spesa, ma dispone che a decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, sia destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica.

Si ricorda, tuttavia, che tale tipologia di copertura è stata più volte utilizzata,, da ultimo, all’articolo 21, comma 9, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011.[60]

 

Articolo 30, commi 6 e 7– Risorse per l’Accademia della Crusca e dei Lincei

 

La norma:

·        autorizza la spesa di 1.300.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività ed il funzionamento dell’Accademia dei Lincei (comma 6, lett. a);

·        autorizza la spesa di 700.000 euro annui, a decorrere dal 2012, quale contributo per le attività ed il funzionamento dell’Accademia della Crusca (comma 6, lett. b);

·        stabilisce che all’onere derivante dalle suddette disposizioni, pari a 2 milioni di euro annui, si provvede mediante utilizzo di una quota parte, a valere, per un importo corrispondente, sulle risorse aggiuntive di cui all’art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 34/2011, destinate alla spesa di parte corrente (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese correnti

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

Minori spese correnti

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

L’autorizzazione di spesa evidenziata nel prospetto riepilogativo possiede carattere permanente a decorrere dal 2012.

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, sottolinea che per la copertura delle spese autorizzate viene evitata la dequalificazione della spesa dal momento che la norma prevede espressamente che siano utilizzate, per le finalità in parola, le risorse di cui al DL 34/2011, destinate alla spesa di parte corrente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si ricorda che l’articolo 1, comma 1, lettera  b), del decreto-legge n. 34 del 2011,ha autorizzato, in aggiunta agli ordinari stanziamenti di bilancio, la spesa di 80 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2011, per la manutenzione e la conservazione dei beni culturali.

Una quota di tali risorse, per un importo di 12,7 milioni di euro è destinata ad interventi di parte corrente in materia di salvaguardia dei beni culturali di cui al capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali.

 

Dal punto di vista formale, si rileva l’opportunità di integrare la disposizione con l’indicazione della decorrenza degli oneri.

 

Articolo 30, comma 8 – Disposizioni in merito ad assunzione di personale presso il Ministero per i beni e le attività culturali

 

La norma autorizza il Ministero per i beni e le attività culturali, per gli anni 2012 e 2013, a procedere all’assunzione di personale, anche dirigenziale, mediante l’utilizzazione di graduatorie in corso di validità, nel limite delle ordinarie facoltà assunzionali consentite dalla normativa vigente. I relativi oneri vengono posti nell’ambito degli stanziamenti di bilancio previsti a l.v. per il reclutamento del personale del Ministero e nel rispetto dei limiti percentuali in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all’art. 3, comma 102, della legge n. 244/2007. Tali assunzioni possono essere disposte in deroga al divieto di cui all’art. 2, commi 8-bis e 8-quater del DL n. 194/2009.

 

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto alle norme relative alle riduzioni delle dotazioni organiche di cui alle disposizioni predette non sono stati scontati risparmi sui saldi di finanza pubblica, mentre per le assunzioni sono previste, per gli anni 2012 e 2013, solo peculiarità procedimentali volte a consentire al MIBAC un più efficiente utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso lo stesso Ministero, nell’ambito dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente (20 per cento delle economie da cessazione avvenute nell’anno precedente e delle unità cessate).

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 31- Esercizi commerciali

 

La norma modifica l'articolo 3, comma 1, del decreto legge n. 223 del 2006, al fine di rendere permanente ed ad estendere a tutto il territorio nazionale la liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali attualmente prevista, in modo sperimentale, per i comuni a vocazione turistica. Viene inoltre sancito, come principio generale dell’ordinamento nazionale, la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 32 – Farmacie

La norma consente la vendita dei farmaci con obbligo di ricetta medica e non rimborsabili dal SSN (classe C) anche presso le parafarmacie e i punti della grande distribuzione[61].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

 

Articolo 33- Esercizio delle attività professionali

 

La norma dispone:

·       l’abrogazione automatica, alla scadenza del termine del 13 agosto 2012, delle norme vigenti sugli ordinamenti professionali in caso di mancata adozione, entro il predetto termine, del regolamento previsto dal comma 5 dell’articolo 3 del decreto legge n. 138/2011.

·      la riduzione da tre anni a 18 mesi della durata massima del tirocinio per l’accesso alla professione.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

 

     La relazione tecnica afferma che la norma è di carattere ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articoli 34 e 35 – Liberalizzazioni di attività economiche e compiti dell’Antitrust

 

Le normedispongono in materia di liberalizzazione delle attività economiche ed eliminazione dei controlli ex ante nonché di potenziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Le disposizioni - dettate nell’esercizio della potestà legislativa esclusiva dello Stato nelle materie della tutela della concorrenza (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) e della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (art. 117, comma 2, lett. e) Cost.) – affermano che la disciplina delle attività economiche è improntata al principio di libertà di accesso, di organizzazione e di svolgimento, fatte salve le esigenze imperative di interesse generale, costituzionalmente rilevanti e compatibili con l’ordinamento comunitario, che possono giustificare l’introduzione di previ atti amministrativi di assenso o autorizzazione o di controllo, nel rispetto del principio di proporzionalità. Sono conseguentemente abrogate una serie di restrizioni disposte da norme vigenti.

Tra le altre disposizioni, è previsto il parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da rendere nel termine di trenta giorni decorrenti dalla ricezione del provvedimento, sui disegni di legge governativi e i regolamenti che introducono restrizioni all’accesso e all’esercizio di attività economiche (art. 34).

Inoltre, vengono ampliati i poteri dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, alla quale è consentito di agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti che violino le norme a tutela della concorrenza (art. 35).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

 

La relazione tecnica, con riferimento all’attività consultiva assegnata all’Autorità garante della concorrenza e del mercato rientra tra le attività istituzionali dall’art. 34, precisa che si tratta di attività già esercitate dall’Autorità, sia pur a carattere facoltativo.

Pertanto, la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Viene affermata la neutralità finanziaria anche con riguardo alle disposizioni dell’art. 35.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che l’Autorità garante della concorrenza e del mercato possa far fronte ai compiti previsti sulla base delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 36 – Tutela della concorrenza

 

La norma vieta ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame è volta a migliorare la concorrenza tra le imprese operanti nel settore assicurativo, finanziario e creditizio, vietando ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai vertici delle strutture organizzative, di assumere incarichi in imprese tra loro concorrenti o controllate.

La RT afferma che la disposizione, di carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.

 

 

Articolo 37– Liberalizzazione nel settore dei trasporti

 

La normademanda ad appositi regolamenti di delegificazione la definizione di disposizioni volte ad una compiuta liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo.

In particolare, nell’esercizio di tale potere regolamentare, il Governo dovrà individuare, tra le Autorità indipendenti esistenti, un’ Autorità cui attribuire funzioni di garanzia per l’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture e alle reti ferroviarie, aeroportuali e portuali e per la tutela delle condizioni di concorrenza in tali settori.

Allo svolgimento delle predette attività si dovrà provvedere nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata tra quelle esistenti per l’espletamento dei nuovi compiti nonché mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepite nell’ultimo esercizio. Il contributo è determinato annualmente con atto dell’Autorità, sottoposto ad approvazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, afferma che la norma mira a risolvere le difficoltà incontrate dal processo di liberalizzazione nel settore del trasporto ferroviario, aereo e marittimo nella prospettiva di migliorare le condizioni di offerta e la qualità dei servizi, anche alla luce delle infrazioni comunitarie cui è sottoposta l’Italia per il mancato o non corretto recepimento delle direttive di settore.

La norma indica due principi ai quali devono conformarsi i regolamenti: l’individuazione dell’Autorità e l’attribuzione ad essa di una serie di funzioni distintamente elencate.

Data l’opportunità non creare nuove autorità nell’ottica del contenimento della spesa, viene demandato ad uno o più regolamenti di delegificazione il compito di individuare l’autorità competente tra quelle già esistenti.

L’articolo, inoltre, stabilisce che l’Autorità è tenuta a rendere pubblici nei modi più opportuni i provvedimenti di regolazione e a riferire annualmente alle Camere circa lo stato del processo di liberalizzazione.

Agli oneri derivanti dall’esercizio delle competenze previste si provvede nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per l’Autorità individuata nonchémediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’uno per mille del fatturato derivante dall’esercizio delle attività svolte percepiti nell’ultimo esercizio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT non reca elementi diretti a verificare la congruità delle modalità di finanziamento già previste a legislazione vigente rispetto ai compiti assegnati all’organismo, che si pongono in ogni caso come aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente.

In proposito andrebbero quindi acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

Articolo 38 (Misure in materia di politica industriale)

La norma (modificando la legge 311/2004) estende l’accesso al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI), costituito presso la gestione separata della CDP SpA (alimentato con le risorse del risparmio postale, finalizzato alla concessione di finanziamenti agevolati in forma di anticipazione e ripartito con delibere CIPE). In particolare l’utilizzo del Fondo viene consentito:

a)            estendendolo anche agli interventi agevolativi per i quali non sussista apposito stanziamento di bilancio;

b)            inserendo determinati programmi di ricerca e sviluppo per l’innovazione industriale fra gli interventi prioritari nella destinazione delle risorse del FRI.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche alla legge 311/2004 previste dalla norma non comportano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto interamente realizzabili nell’ambito delle dotazioni finanziarie di cui il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca già dispone.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisito un chiarimento dal Governo al fine di  escludere che l’utilizzo del Fondo rotativo per le nuove finalità previste dal testo possa pregiudicare gli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.Si osserva, inoltre, che - ai sensi dell’articolo 1, comma 359, della legge 311/2004 - sui finanziamenti agevolati erogati dal Fondo e sui relativi interessi può essere prevista la garanzia dello Stato. Andrebbe pertanto acquisita una valutazione del Governo circa la possibilità che tale garanzia sia attivata in presenza di una maggiore ampiezza della platea dei destinatari  degli interventi del Fondo[62].

Articolo 39 - Misure per le micro, piccole e medie imprese

Le norme dispongono una razionalizzazione delle misure inerenti il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della L. 662/1996.

In particolare, le disposizioni prevedono che con decreti di natura non regolamentare siano definiti:

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme sono volte a un complessivo efficientamento del Fondo centrale di garanzia per le PMI, prevedendo la possibilità di diversificare gli interventi, finalizzandoli in ragione di specifici obiettivi di politica economica e sostegno al tessuto produttivo, con effetti di immediata operatività per lo strumento. L’efficientamento riguarda, tra l’altro:

-    la differenziazione delle percentuali di copertura del Fondo;

-    la misura dell’accantonamento minimo a titolo di coefficiente di rischio;

-    l’innalzamento, in funzione di specifici obiettivi di sviluppo, dell'importo massimo garantito a 2,5 milioni di euro (contro gli attuali 1,5 milioni di euro, fissati dal DM 9 aprile 2009),

-    la cessione a terzi degli impegni assunti per consentire di svincolare risorse finanziarie incrementando la disponibilità

Le modifiche, demandate per lo più a decreti attuativi, saranno adottate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, come peraltro precisato espressamente dal comma 2 della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme appaiono essenzialmente rivolte a conferire all’amministrazione maggiori margini di discrezionalità nella gestione del Fondo centrale di garanzia per le PMI, al fine di aumentare l’efficienza degli aiuti all’accesso al credito per micro, piccole e medie imprese. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare.

Appare comunque utile acquisire chiarimenti circa i meccanismi relativi alla cessione a terzi da parte del Fondo di impegni assunti, anche in relazione all’entità complessiva delle garanzie prestate. Inoltre andrebbe valutata la conformità alla normativa europea, con particolare riferimento all’ipotesi in cui le cessioni dovessero riguardare istituti bancari.

Articolo 40 – Riduzione adempimenti per le imprese

 

La norma prevedesemplificazioni di adempimenti amministrativi richiesti alle  imprese nell’esercizio delle loro attività.

Tra le disposizioni introdotte, si evidenzia:

·    la possibilità di articolare gli interventi di bonifica dei siti inquinati in fasi progettuali distinte nonché misure di semplificazione nelle attività di messa in sicurezza operativa dei medesimi siti e di manutenzione ordinaria e straordinaria di impianti e reti tecnologiche (comma 5);

·    le modifiche apportate all’art. 2, comma 1, lett. o) del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, in materia di composti organici volatili (C.O.V.) relativamente alla vendita di prodotto ai consumatori finali (comma 6);

·    le semplificazioni di adempimenti connessi al trasporto ed alla comunicazione al Catasto dei rifiuti di rifiuti pericolosi e a rischio infettivo per soggetti che svolgono specifiche attività (estetista, acconciatore, podologo, ecc.) (comma /);

·      l’autocertificazione sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per ottenere deduzioni e detrazioni fiscali in materia di beni e attività culturali fermi restando controlli a campione ai sensi del D.P.R. 445/2000 (comma 9).

 

 

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

 

La relazione tecnica, afferma che le disposizioni non comportano oneri per al finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire conferma in merito alla compatibilità degli interventi con la normativa comunitaria. Con riferimento al comma 9, andrebbe altresì acquisito l’avviso del Governo in merito ad un eventuale utilizzo elusivo della disposizione, con relativi effetti sul gettito.

 

Articolo 42, comma 1 - Cessioni di immobili nelle concessioni

Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 143, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare, le disposizioni prevedono che le amministrazioni aggiudicatrici abbiano la facoltà di prevedere, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati prevedendo tale cessione nel piano economico-finanziario e nella convenzione, dopo aver valutato la convenienza economica dell’operazione e purché l’utilizzo o la valorizzazione degli immobili sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della concessione. Si prevede che la decisione di ricorrere a tale strumento possa avvenire anche al di fuori della programmazione triennale dei lavori pubblici.

La norma in esame prevede, inoltre, che le modalità di utilizzazione e di valorizzazione dei beni immobili sono definite in occasione dell’approvazione dei progetti e costituiscono un presupposto determinante nel raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario della concessione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, che le disposizioni non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e che, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi i quali, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e la realizzazione di opere di interesse strategico e di opere pubbliche in generale, a beneficio della complessiva ripresa economica.

Con specifico riferimento all’articolo 49, comma 1, afferma che la norma amplia la possibilità di utilizzo, a titolo di prezzo, della cessione di beni immobili nella disponibilità del committente pubblico o espropriati allo scopo, anche se questi non sono strettamente connessi o funzionali alle opere da realizzare, purché la cessione sia necessaria ai fini del raggiungimento dell’equilibrio del piano economico-finanziario. A tutela del patrimonio pubblico le amministrazioni aggiudicatrici devono effettuare un’analisi preventiva di convenienza economica volta a garantire un’efficiente azione amministrativa ai fini dell’utilizzo del bene a titolo di prezzo.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se tra gli immobili nella disponibilità delle amministrazioni aggiudicatrici rientrino anche quelli utilizzati come sedi di uffici pubblici, dal momento che la loro eventuale cessione darebbe luogo a spese per i canoni di locazione per la collocazione delle pubbliche amministrazioni ivi ubicate. Ciò in considerazione del fatto che le norme estendono la possibilità di prevedere a titolo di prezzo anche beni non strettamente connessi o funzionali alle opere da realizzare.

ARTICOLO 42, commi 2 e 3 – Anticipo della fase di gestione nelle concessioni

Le norme modificano gli articoli 3, comma 11, e 143, commi 1 e 4, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici).

In particolare, le disposizioni intendono favorire l’apporto di capitale privato nella realizzazione di infrastrutture pubbliche. A tal fine viene modificato il codice dei contratti prevedendo per le nuove concessioni la possibilità di comprendere nell’ambito gestionale del concessionario anche ad opere già realizzate e che siano direttamente connesse con quelle oggetto della concessione. In tal merito si consente l’anticipo dei flussi finanziari connessi alla gestione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, che le disposizioni non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e che, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi i quali, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e la realizzazione di opere di interesse strategico e di opere pubbliche in generale, a beneficio della complessiva ripresa economica.

Con specifico riferimento all’articolo 49, commi 2 e 3, la RT, oltre a illustrare brevemente le disposizioni, afferma che le stesse consentono al concessionario di anticipare l’acquisizione dell’afflusso dei proventi della gestione, che rimangono comunque correlati ai costi di investimento, e dunque di ridurre l’onerosità finanziaria derivante dal ricorso al mercato finanziario per ottenere la liquidità necessaria alla realizzazione dell’investimento.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 42, commi 4 e 5 - Durata delle concessioni superiori a 1 miliardo di euro

Le norme modificano l’articolo 143, comma 8, del D. Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), disponendo la possibilità di fissare un periodo massimo di cinquanta anni per le nuove concessioni di importo superiore a un miliardo di euro al fine di consentire il rientro del capitale investito e l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, che le disposizioni non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e che, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi i quali, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e la realizzazione di opere di interesse strategico e di opere pubbliche in generale, a beneficio della complessiva ripresa economica.

Con specifico riferimento all’articolo 42, commi 4 e 5, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermata la compatibilità della norma con l’ordinamento comunitario in materia di concorrenza.

 

ARTICOLO 42, commi 6 e 7 - Copertura delle riserve tecniche mediante investimenti in infrastrutture

 

Le norme, al fine di attrarre capitale privato nella realizzazione di opere pubbliche, introducono la possibilità per le imprese di assicurazione di utilizzare, a copertura delle riserve tecniche, anche attivi costituiti da investimenti nel settore delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, ospedaliere, delle telecomunicazioni e della produzione e trasporto di energia e fonti energetiche.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, che le disposizioni non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e che, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi i quali, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e la realizzazione di opere di interesse strategico e di opere pubbliche in generale, a beneficio della complessiva ripresa economica.

Con specifico riferimento all’articolo 42, commi 6 e 7, la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 42, comma 8 - Finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione

Le norme estendono al settore delle infrastrutture ferroviarie e portuali l’applicazione della norma in materia di project financing, prevista all’articolo 18 della L. 183/2011 (Legge di stabilità 2012).

In particolare, il predetto articolo 18 ha introdotto la possibilità di prevedere agevolazioni fiscali in favore dei soggetti concessionari, al fine di realizzare nuove infrastrutture autostradali, con il sistema della finanza di progetto in  alternativa al contributo pubblico in conto capitale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, che le disposizioni non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e che, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi i quali, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e la realizzazione di opere di interesse strategico e di opere pubbliche in generale, a beneficio della complessiva ripresa economica.

Con specifico riferimento all’articolo 42, comma 8, la RT, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che trattandosi di nuove infrastrutture da realizzare, dal punto di vista degli effetti finanziari, la disposizione in esame si configura come una rinuncia a maggior gettito, in considerazione della chiara finalità della normativa di incentivare i suddetti investimenti infrastrutturali. È ragionevole ritenere che a legislazione vigente (in mancanza della norma esaminata) tali investimenti infrastrutturali non si realizzerebbero e, pertanto, per tali fattispecie allo stato attuale nessun effetto di gettito è scontato in bilancio. L’unico eventuale riflesso oneroso riguarda l’adempimento degli obblighi comunitari, in riferimento all’IVA UE. Si tratta, comunque, di un effetto negativo potenziale non quantificabile e, in ogni caso, da considerarsi ragionevolmente di trascurabile entità.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, in considerazione delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica e tenuto conto del fatto che all’articolo 18 della L. 183/2011 non risultano ascritti effetti di minor gettito.

 

ARTICOLO 42, comma 9 - Riassegnazione di somme elargite per scopi del Ministero dei beni culturali

 

Le norme consentono la riassegnazione allo stato di previsione della spesa del Ministero per i beni e le attività culturali di somme derivanti da elargizioni da parte di soggetti pubblici e privati allo Stato per attività o interventi culturali. A tali somme nonsi applica il limite alla riassegnazione di entrate previsto dalla legge finanziaria per il 2008.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2012

2013

2014

2012

2013

2014

2012

2013

2014

Maggiori spese in conto corrente e in conto capitale

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

 

Dalla relazione tecnica si evince che l’onere ha carattere permamente.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, che le disposizioni non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e che, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi i quali, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e la realizzazione di opere di interesse strategico e di opere pubbliche in generale, a beneficio della complessiva ripresa economica.

Con specifico riferimento all’articolo 42, comma 9, la RT, oltre a illustrare il contenuto delle norme, afferma che, tenuto conto dell’andamento dei versamenti in entrata effettuati negli ultimi anni in favore di beni e attività culturali, si può stimare prudenzialmente un onere annuo, a decorrere dal 2012, pari a 500.000 euro annui, coperto con le maggiori risorse derivanti dal provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

ARTICOLO 43 – Convenzioni autostradali

La norma modifica gli adempimenti procedurali in materia di convenzioni autostradali (commi da 1 a 4), costruzione e gestione stradale (comma 5), impianti tecnonolgici autostradali (comma 6) e dighe (commi da 7 s 15).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame, aventi tenore procedurale, non determinano effetti sotto il profilo finanziario.

In particolare:

-          i commi 1-4 ( semplificazione aggiornamenti convenzioni autostradali) introducono una disciplina semplificata per l’approvazione degli aggiornamenti e revisioni delle convenzioni relative alle concessioni autostradali che avviene con decreto interministeriale MIT/MEF, tranne i casi in cui gli aggiornamenti o le revisioni comportino variazioni o modificazioni al piano degli investimenti o riguardino aspetti di carattere regolatorio e sia necessaria l’acquisizione dei pareri del CIPE e del Nars;

-           il comma 5  (concessione di costruzione e gestione stradale), teso a garantire maggiore concorrenzialità per l’affidamento delle concessioni autostradali di gestione, specifica che qualora una concessione autostradale abbia ad oggetto la sola gestione dell’infrastruttura e dia luogo ad un contratto di servizi, l’affidamento debba comunque avvenire secondo le procedure di gara previste dal codice dei contratti pubblici per le concessioni di costruzione e gestione;

-          Il comma 6 (impianti tecnologici autostradali) semplifica le procedure per la realizzazione di impianti tecnologici e relativi impianti civili strettamente connessi alla realizzazione e gestione di detti impianti, accessori e funzionali alle infrastrutture autostradali e stradali esistenti;

-          I commi 7 - 15 (dighe) prevedono disposizioni normative relative al miglioramento della sicurezza delle grandi dighe nonché attività manutentive per le dighe che hanno superato una vita utile di cinquanta anni.

 

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

.

Articolo 44 – Disposizioni in materia di appalti pubblici

 

La norma reca modifiche ed interpretazione autentica di disposizioniin materia di appalti di lavori pubblici.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

 

La relazione tecnica, afferma che le disposizioni contenute agli articoli da 41 a 47 non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi che, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono  la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti  la progettazione e realizzazione di opere di interesse strategico e opere pubbliche in generale a beneficio della complessiva ripresa economica.

Con specifico riferimento all’articolo 44, la relazione evidenzia, tra l’altro, che i commi 1 e 2abrogano l’esclusione del costo del lavoro  dal ribasso offerto nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Il comma 3 introduce un regime transitorio per le varianti che esclude il limite esistente (50% dei ribassi d’asta ottenuti in fase di gara) agli interventi per i quali è già in corso la progettazione esecutiva o l’esecuzione dei lavori; per le opere c.d. di legge Obiettivo vengono esclusi, ai fini del calcolo dell’eventuale superamento del limite alle varianti, gli importi relativi a varianti già approvate alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Il comma 6estende le previsioni secondo le quali è possibile procedere al completamento del contratto mediante scorrimento della graduatoria formatasi in esito della gara originaria, in luogo dell’espletamento di una nuova gara, riducendo i tempi per l’avvio delle opere.

Con il comma 7, si introducono delle norme volte a favorire la suddivisione degli appalti in lotti funzionali e forme di coinvolgimento nella realizzazione delle opere strategiche, per agevolare una maggiore partecipazione delle piccole e medie imprese al mercato degli appalti pubblici.

Infine, il comma 8 introduce, per lavori oltre i 20 milioni di euro, una procedura di consultazione sul progetto posto a base di gara, quale momento di confronto tra le imprese invitate alla gara ristretta e la stazione appaltante, funzionale a chiarire eventuali incertezze sugli elaborati progettuali.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, con specifico riferimento alla norma di cui al comma 3, che reca l’interpretazione autentica dell’art. 4, comma 2, lettere n) e v) del D.L. n. 70/2011 (previsione di un limite, corrispondente al 50 per cento dei ribassi d’asta, per l’approvazione delle varianti), si ricorda che la RT allegata a tale norma, pur non ascrivendo alla stessa effetti sui saldi di finanza pubblica, ipotizzava risparmi di spesa in applicazione di tali disposizioni e di altre contenute nel medesimo art. 4, peraltro non quantificati.

Sembra pertanto utile chiarire se detti potenziali risparmi possano presentare riduzioni per effetto della norma interpretativa in esame e delle altre disposizioni recate dall’articolo in esame.

Andrebbe infine acquisita conferma della compatibilità delle norme introdotte rispetto alla disciplina europea.

 

 

Articolo 45 – Disposizioni in materia edilizia

 

La norma reca modifiche al D.P.R. n. 380/2001, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, nonché ulteriori disposizioni riguardanti la medesima materia.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le disposizioni.

 

La relazione tecnica, afferma che le disposizioni contenute agli articoli da 41 a 47 non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi che, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono  la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti  la progettazione e realizzazione di opere di interesse strategico e opere pubbliche in generale a beneficio della complessiva ripresa economica.

Con specifico riferimento all’articolo 45, la relazione evidenzia che il comma 1 tende a favorire la celere realizzazione degli investimenti privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo escludendo quelle di importo inferiore alla soglia comunitaria dall’applicazione delle procedure di affidamento previste dal codice dei contratti pubblici.

Il comma 2 introduce modifiche al TU dell’edilizia per semplificare le procedure per l’utilizzo di materiali innovativi. Inoltre, nell’ambito della procedura di autorizzazione dei laboratori, si prevede, a fini semplificatori, di eliminare il riferimento al parere obbligatorio del Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

Infine, il comma 3 semplifica le procedure inerenti l’approvazione degli accordi di programma per la realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale di edilizia abitativa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 

Articolo 46 (Collegamenti infrastrutturali e logistica portuale)

La norma consente alle autorità portuali - d’intesa con le regioni, le province, i comuni e i gestori delle infrastrutture ferroviarie - di costituire sistemi logistici di collegamento tra i porti e le aree retro portuali. Nei terminali retro portuali il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata a promuovere la realizzazione di infrastrutture di collegamento tra i porti e le aree retro portuali, senza causare distorsione della concorrenza tra i sistemi portuali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma appare di contenuto essenzialmente programmatico. Conseguentemente la relazione tecnica non fornisce elementi in merito all’entità dei mezzi finanziari necessari per la realizzazione dei sistemi logistici previsti dal testo. Non vengono inoltre chiarite le modalità di finanziamento delle opere e l’imputazione delle relative spese ai soggetti interessati. In proposito andrebbero pertanto acquisiti elementi informativi dal Governo, al fine di meglio precisare i profili applicativi della norma e le relative le implicazioni finanziarie.

Riguardo al comma 4, al fine di verificare l’effettiva coerenza della previsione rispetto alla clausola di invarianza, andrebbe chiarito se le competenti amministrazioni dispongano dei mezzi necessari a garantire i servizi doganali nei nuovi terminali senza che possano determinarsi effetti onerosi a carico della finanza pubblica.

Articolo 47 - Finanziamento infrastrutture strategiche e ferroviarie

Le norme dispongono l’estensione alle infrastrutture di interesse strategico[63] la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo infrastrutture ferroviarie e stradali istituite con l’art. 32, comma 1, del DL 98/2011 (comma 1).

Si ricorda che l’articolo 32, comma 1, ha stanziato il suddetto Fondo con una dotazione di 930 milioni per l'anno 2012 e di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2016. Le risorse del Fondo sono assegnate dal CIPE e destinate prioritariamente alle opere ferroviarie da realizzare ai sensi dell'articolo 2, commi 232, 233 e 234, della L. 191/2009 (Legge finanziaria 2010), nonché ai contratti di programma con RFI SpA e ANAS SpA.

Nelle more della stipula dei contratti di servizio pubblico il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia SpA le somme previste per l’anno 2011, in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente, in relazione agli articoli da 41 a 47, che le disposizioni non comportano effetti finanziari, in quanto le stesse presentano natura procedimentale e che, anzi, possono determinare rilevanti effetti economici positivi i quali, sia pure non rilevabili ai fini finanziari, permettono la razionalizzazione e semplificazione di alcune procedure inerenti la progettazione e la realizzazione di opere di interesse strategico e di opere pubbliche in generale, a beneficio della complessiva ripresa economica.

Con specifico riferimento all’articolo 47, commi 1 e 2, oltre a illustrare la norma, la relazione tecnica afferma che si tratta di un utilizzo di risorse già previste a legislazione vigente e che pertanto non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, in relazione al Fondo infrastrutture ferroviarie, pare opportuno acquisire conferma dal Governo che l’estensione delle finalità di detto fondo anche alle infrastrutture di interesse strategico sia compatibile con eventuali interventi connessi a programmi già avviati e finanziati, tenuto conto delle finalità prioritarie definite dall’articolo 32, comma 1, del DL 98/2011.

Articolo 48 – Clausola di finalizzazione

La norma stabilisce che le maggiori entrate erariali derivanti dal provvedimento in esame sono riservate all’Erario, per un periodo di cinque anni, per essere destinate alle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ripropone il testo della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, premessa la necessità di un coordinamento della norma con il successivo articolo 49 - ai sensi del quale una quota parte delle maggiori entrate sono destinate alla copertura finanziaria di oneri recati dal provvedimento in esame - appaiono necessarie ulteriori precisazioni riguardo alla effettiva portata della disposizione in esame.

In particolare, appare utile chiarire quali siano gli effetti della stessa ai fini della determinazione degli importi ai quali si applicano le aliquote di compartecipazione in favore degli enti territoriali interessati.

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla formulazione della disposizione, si osserva che la stessa non specifica che le maggiori entrate a cui si fa riferimento sono quelle non utilizzate a copertura dallo stesso decreto-legge. Appare, inoltre, opportuno che il Governo chiarisca che la locuzione “separata contabilizzazione” non intenda far riferimento alla istituzione di una contabilità separata, ma solo alla costituzione di uno o più specifici capitoli o articoli all’interno dello stato di previsione dell’entrata.

Infine, si segnala l’opportunità di prevedere adeguate forme di pubblicità del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze con il quale saranno stabilite le modalità di individuazione del maggiori gettito, e eventualmente di disporne la trasmissione alle Camere.

 

Articolo 49 – Norma di copertura

 

     L’articolo 49 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’attuazione del decreto in esame – quantificati e riferiti a disposizioni espressamente indicate – stabilendo che ad essi si provveda con quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese previste dal provvedimento medesimo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ripropone il testo della norma.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si osserva che la quantificazione degli oneri appare corretta nel presupposto che le minori entrate derivanti dall’articolo 4[64] a decorrere dall’anno 2015 (come evidenziato nel prospetto riepilogativo degli effetti sul saldo netto da finanziare per il periodo 2012-2023 allegato alla relazione tecnica), siano coperte a valere sulle maggiori entrate e sulle minori spese derivanti dal decreto-legge in esame ai sensi dell’articolo 49 solo a decorrere dall’anno 2015

Le indicazioni contenute nel prospetto sono, inoltre, particolarmente utili al fine di verificare la correttezza della quantificazione degli oneri a decorrere dall’anno 2015, in particolare con riferimento alle norme per le quali non è prevista nel decreto-legge una esplicita autorizzazione di spesa e per le quali la stessa non è direttamente desumibile dalla relazione tecnica. Si tratta, in particolare, delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 4, 15, 16, comma 1, e all’articolo 20.


 


 


PROSPETTO DEGLI ONERI  E  PROSPETTO RIEPILOGATIVO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

 

 

                                                                                                                     ONERI DEL PROVVEDIMENTO

 



[1] L’aliquota ordinaria IRAP utilizzata è pari al 3,9% per la generalità dei contribuenti, al 4,65% per le banche e finanziarie, al 5,9% per le assicurazioni, al 4,2% per alcune imprese concessionarie e all’1,9% per gli agricoltori.

[2] La ripartizione opzionale in tre rate prevista per i soggetti di età non inferiore a 80 anni non incide in maniera significativa sulla variazione di gettito stimata.

[3] Tale ipotesi risulta confermata da recenti indagini condotte dal Cresme sull’argomento.

[4] Si fa riferimento, con tutta probabilità, al DPR n. 1124/1965 che reca il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

[5]    Si tratta, in particolare, delle svalutazione dei crediti nei casi in cui il valore ecceda lo 0,3% dei crediti iscritti in bilancio, del maggior valore dell’avviamento conseguente al riallineamento operato ai sensi dell’art. 15, c.10, del DL 185/2005, e delle altre attività immateriali soggette ad ammortamento pluriennale.

[6] In termini di indebitamento netto e di fabbisogno le maggiori entrate erano stimate pari a 186,2 milioni per il 2012, 610,7 milioni per il 2013 e 715,4 milioni per il 2014.

[7] Effettuato ai sensi dell’articolo 83, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112.

[8] Previsto dall'articolo 51, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

[9] Articolo 49, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

[10] Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286

[11]  Con riferimento all’esercizio 2011 nel capitolo 1321 dello stato di previsione del Ministero dell’interno era indicato a tale titolo  un ammontare pari a 3,7 mld.

[12]  Pari a 103 euro fino al 2007.

[13] Introdotta e disciplinata dai commi 2-bis – 2-quater dell’articolo 7 del decreto-legge n. 70/2011.

[14]  Le regioni Friuli-Venezia Giulia, Valle d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano, che provvedono al finanziamento degli enti locali del proprio territorio, assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito derivante dalla maggiorazione con le procedure previste dall’art. 27 della L. n. 42/2009. In attesa dell’attuazione del predetto articolo è previsto un accantonamento a valere sulle quote di compartecipazione regionale ai tributi erariali.

[15]  Da dato di gettito e dall’aliquota si ricava che la base imponibile ammonterebbe a circa 3,3 mld di metri quadri complessivi (al netto delle ponderazioni presumibilmente applicabili ad alcune tipologie di superfici)

[16] Ossia per rispettare la finalità di clausola di salvaguardia rappresentata dall’articolo 18.

[17] Nel caso dei carburanti, pur facendosi riferimento (per il calcolo degli effetti finanziari derivanti dagli articoli 15 e 18) al medesimo campo di applicazione dell’imposta, non si dispone degli elementi per verificare che sia stata utilizzata la medesima base imponibile. In tale ultima ipotesi (utilizzo della medesima base imponibile), non sarebbe corretto conteggiare due volte, ai fini delle stime sull’IVA, lo stesso incremento di accisa.

[18] Articolo 13 del decreto-legge n. 350/2001 e decreto legge n. 12/2002.

[19] Di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed uno in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze.

[20] Da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

[21] Il comma 4 della norma in esame dispone, inoltre, che la riduzione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal primo rinnovo dei componenti degli organi in riferimento  successivo alla data di entrata in vigore dei regolamenti ivi previsti.

[22]Entro un anno entro dall’entrata in vigore del provvedimento in esame.

[23] Convertito dalla legge n. 122/2010.

[24] Ai sensi dell'articolo 4 del D.lgs. n. 300/1999.

[25] Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

[26] Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

[27] Autorità garante della concorrenza e del mercato.

[28] Commissione nazionale per la società e la borsa.

[29] Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo.

[30] Commissione per la vigilanza sui fondi pensione.

[31] Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche.

[32] Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali. 

[33] Elenco ISTAT di cui all’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[34] Di cui all’articolo 32 del testo unico di cui al D. lgs. n. 267/2000.

[35]  La normativa vigente calcola i coefficienti di trasformazione fino a 65 anni.

[36]  Articolo 72 del DL n. 112/2008.

[37]  La relazione tecnica precisa che si è operato riclassificando ogni singolo intervento e attribuendo allo stesso gli effetti derivanti dal medesimo e ad un altro intervento quelli connessi all’interazione del secondo con il primo. Ad esempio, la soppressione delle quote conduce i soggetti ad un posticipo forzoso. A seguito di tale posticipo, i soggetti possono accedere al pensionamento con il pensionamento anticipato indipendentemente dall’età anagrafica: sono indicati alla voce “quote” le economie derivanti dalla soppressione delle medesime e sono indicati alla voce “pensionamento anticipato con solo requisito contributivo” le economie derivanti dall’ulteriore posticipo che tali soggetti registrano o per effetto dell’aumento del requisito contributivo, se maschi, o per effetto dell’adeguamento agli incrementi delle speranza di vita.

[38]  La definizione di tale contingente è stata verificata anche sulla base dei dati amministrativi degli enti previdenziali interessati.

[39]  Con riferimento alla maturazione dei requisiti nel 2012, le lavoratrici autonome, in realtà, possono stimarsi in 42.000, ma, considerando la media del triennio, la quota si cifra in circa 38.000.

[40]  Tale normativa prevede l’inizio del processo di riallineamento nel 2014 e il suo completamento nel 2026.

[41]  Si tratta, in buona parte, di lavoratori che maturano un’anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni dal 2011/2012, atteso che coloro che maturano dal 2012 un’anzianità contributiva inferiore a 35 anni sono già soggetti al sistema contributivo pro rata, il cosiddetto sistema misto, avendo un’anzianità contributiva al 31.12.1995 inferiore a 18 anni di contributi.

[42]  Secondo tale sistema, l’importo massimo di pensione si ottiene con 40 anni di anzianità contributiva.

[43]  Tale incremento assorbe l’incremento della speranza di vita registrato nel triennio precedente, risultato superiore.

[44] La relazione tecnica non precisa quale sia la quota di lavoratori dipendenti, che subiscono una penalizzazione rispetto alla normativa vigente, e la quota dei lavoratori autonomi, che anticipano l’accesso al pensionamento rispetto alla normativa previgente.

[45]  Non è chiaro se l’importo in esame è quello che sarebbe spettato a normativa previgente oppure se siano già incorporate le riduzioni relative alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011.

[46]  Si ricorda, infatti, che solo per gli uomini la norma prevede l’incremento del requisito contributivo al 42 anni e 1 mese nel 2012, con successivi incrementi. Alle donne, l’incremento del requisito dal 2013 ha come base l’anzianità di 41 anni, età di pensionamento effettivo secondo la normativa previgente.

[47]  Si ricorda che tale incremento decorre dal 1° gennaio 2018.

[48]  La relazione tecnica precisa che il monte pensioni complessivo è stimato sulla base delle previsioni contenute nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2011.

[49] Articolo 3 della  legge  23 luglio 2000, n. 212.

[50]  European Climate Exchange.

[51]  Il citato decreto legge ha riconosciuto agli operatori economici rimasti esclusi dall’assegnazione gratuita delle quote di CO2 a causa dell’esaurimento della riserva per i nuovi entranti il diritto ad accedere a crediti, il cui rimborso avvarrà a valere sui proventi delle aste per il collocamento a titolo oneroso

[52] Cfr. Banca d’Italia – Relazione annuale sul 2010 – 31 maggio 2011, pagg. 330-331.

[53] In materia di Federalismo demaniale.

[54]  Cfr. il comma 3 dell’art. 33-bis, introdotto dal comme 2 dell’articolo in esame.

[55]  Cfr. il comma 7 dell’art. 3 ter, introdotto dal comma 3 dell’articolo in esame.

[56]  Di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

[57]  Nel caso invece in cui il predetto ammontare di 2.085 mln si riferisse all’intero territorio nazionale, di cui una quota, pari a 860 mln, fosse riferibile alle regioni a statuto speciale, la quantificazione degli effetti positivi in capo queste ultime regioni risulterebbe duplicata, con conseguente sovrastima degli effetti positivi dell’intervento.

[58]  Cfr. in proposito l’art. 1, comma 830 della L. n. 296/2006 e il comma 5 dell’art. 77-quater del DL n. 112/2008.

[59]  Istituito nello stato di previsione del MEF (capitolo  2817).

[60]Tale disposizione ha previsto la riduzione delle risorse destinate alla quota dell’otto per mille per un importo di 64 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

[61] Art. 5 del decreto-legge n. 223 del 2006

[62] Con possibili oneri a carico del bilancio dello Stato. Si ricorda che nel capitolo 7407 dello stato di previsione del Ministero dell’economia (Allegato 19: “Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative”) rientra anche la voce “Garanzia dello Stato prevista dall'articolo 1, commi 354 e seguenti della legge n. 311 del 30 dicembre 2004 (legge finanziaria 2005), concernente garanzia sul rimborso al «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese»”. Per l’anno 2012 tale voce è iscritta nell’elenco di cui all’allegato 19 solo per memoria.

[63] Di cui della legge n. 443/2001.

[64] Detrazioni per ristrutturazioni, efficientamento energetico e calamità naturali.