Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Commissioni
Titolo: (DV4) Legge finanziaria 2010 (AC 2936)
Riferimenti:
AC N. 2936/XVI     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 4
Data: 18/11/2009
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione
Altri riferimenti:
AS N. 1790/XVI     

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Finanziaria 2010
A.C. 2936

 

Schede di lettura

 

 

 

 

 

 

n. 246

 

 

 

18 novembre 2009

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Bilancio

( 066760-9932 – * st_bilancio@camera.it

Ha partecipato alla redazione del dossier il

Servizio Bilancio dello Stato

Andamenti di finanza pubblica - dossier n. 4

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

 

 

 

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File: ID0009.doc

 


INDICE

1. Il quadro macroeconomico e gli obiettivi di finanza pubblica 2010. 3

2. L’articolazione della manovra nel disegno di legge finanziaria. 7

3. Il prospetto di copertura degli oneri correnti13

PARTE II Schede di lettura

§      Premessa. 19

§      Articolo 1 (Risultati differenziali)21

§      Articolo 2, commi 1-4 (Disposizioni contabili in materia previdenziale)26

§      Articolo 2, comma 5 (Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)31

§      Articolo 2, comma 6 (Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca)33

§      Articolo 2, commi 7 e 8 (Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)35

§      Articolo 2, comma 9 (Non applicazione del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante)42

§      Articolo 2, commi 10-17 (Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)45

§      Articolo 2, commi 18 (Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)56

§      Articolo 2, comma 19 (Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)61

§      Articolo 2, comma 20 (Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”)63

§      Articolo 2, comma 21 (Collegi universitari)65

§      Articolo 2, comma 22 (Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)68

§      Articolo 2, commi 23, 28-32 (Difesa servizi S.p.A)70

§      Articolo 2, comma 24-27 (Uso dei marchi delle Forze armate)77

§      Articolo 2, comma 33 (Finanziamento in favore dei consorzi di confidi)80

§      Articolo 2, comma 34 (Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)83

§      Articolo 2, comma 35 (Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica)86

§      Articolo 2, comma 36 (Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)90

§      Articolo 2, comma 37 (Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati)92

§      Articolo 2, comma 38 (Stanziamenti per il personale appartenente al comparto sicurezza-difesa)96

§      Articolo 2, comma 39 (Finanziamento a CNR ed Enea per progetti di sviluppo produttivo)98

§      Articolo 2, comma 40 (Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia)101

§      Articolo 2, comma 41 (Diffusione di defibrillatori)105

§      Articolo 2, comma 42 (Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa)107

§      Articolo 2, comma 43 (Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio)109

§      Articolo 2, comma 44 (Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli)112

§      Articolo 2, comma 45 (Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)115

§      Articolo 2, comma 46 (Eventi atmosferici del 6 giugno 2009)118

§      Articolo 2, comma 47 (Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia)120

§      Articolo 2, comma 48 (Riordino fondiario e finanziamento del Fondo di solidarietà-incentivi assicurativi)124

§      Articolo 2, comma 49 (Contributi alla produzione di prodotti tipici a stagionatura prolungata)128

§      Articolo 2, comma 50 (Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria)130

§      Articolo 2, comma 51 (Contributo orfani vittime terrorismo e stragi)132

§      Articolo 2, comma 52 (Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili)136

§      Articolo 2, comma 53 (Contributi all’editoria)139

§      Articolo 2, comma 54 (Modifica alle disposizioni in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa)141

§      Articolo 2, comma 55 (Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008)144

§      Articolo 3, comma 1 (Fondi speciali - Tabelle A e B)146

§      Articolo 3, comma 2 (Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente Tabella C)152

§      Articolo 3, comma 3 (Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)167

§      Articolo 3, comma 4 (Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa- Tabella E)176

§      Articolo 3, commi 5-6 (Modulazione delle leggi pluriennali di spesa  Tabella F)179

§      Articolo 3, comma 7 (Riassegnazione di entrate)183

§      Articolo 3, commi 8 e 9 (Copertura degli oneri correnti ed entrata in vigore)188

 

 


PARTE I
La manovra finanziaria


1. Il quadro macroeconomico e gli obiettivi di
finanza pubblica 2010

Il disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.C. 2936) si inserisce nell’ambito degli indirizzi indicati con le risoluzioni parlamentari di approvazione del DPEF 2010-2013 dello scorso luglio, tenendo conto della revisione del quadro macroeconomico e di finanza pubblica effettuata con la Nota di aggiornamento al medesimo Documento, presentata contestualmente ai disegni di legge finanziaria e di bilancio.

Il quadro macroeconomico

La Nota di aggiornamento al DPEF 2010-2013 ha rivisto le stime di crescita per l’anno in corso e per il 2010, in considerazione dei primi segnali di ripresa che si sono manifestati a livello internazionale, nei mesi estivi, dopo la grave crisi economica e finanziaria che si è manifestata a partire dal 2008.

Il miglioramento della congiuntura economica internazionale ha consentito di delineare uno scenario lievemente più favorevole per l’Italia rispetto a quello delineato nel DPEF di luglio per il biennio 2009-2010.

In particolare, per il 2009 la variazione del PIL presenta un miglioramento di 0,4 punti percentuali rispetto a quanto inizialmente previsto; la contrazione del PIL si attesterebbe infatti a -4,8 per cento, rispetto al -5,2 per cento stimato nel DPEF, in linea con i risultati, lievemente superiori alle attese, del secondo trimestre 2009[1],.

Per il 2010, la Nota prevede una crescita più sostenuta dell’economia italiana, pari allo 0,7 per cento, di circa 0,2 punti percentuali superiore rispetto alle indicazioni fornite a luglio.

Restano invariate le stime di crescita per il periodo successivo, fissate dal DPEF di luglio in media al 2 per cento: tale previsione si situa, peraltro, all’interno di una elevata incertezza circa la solidità e l’intensità della ripresa economica mondiale.

La revisione in aumento delle stime di crescita è in larga parte ascrivibile alla minore contrazione dei consumi nel 2009 e ad una maggiore crescita degli stessi nel 2010, nonché ad miglior andamento per il medesimo anno degli investimenti, come si evince dai dati contenuti nella Relazione previsionale e programmatica 2010 (RPP), cui la Nota rinvia, esposti nella seguente tabella.

 


 

(var. %)

RPP 2010 (sett. 2009)

2009

2010

2011

2012

2013

PIL

-4,8

0,7

2,0

2,0

2,0

Importazioni

-16,1

0,9

3,6

4,1

4,3

Consumi nazionali

-1,1

0,4

1,7

1,9

1,8

Investim. fissi lordi

-11,7

1,7

2,4

2,4

2,5

Esportazioni

-19,9

1,2

4,2

4,1

4,3

La revisione delle stime del Governo in ordine al quadro macroeconomico degli anni 2009 e 2010 è confermata dalle ultime previsioni della Commissione europea, formulate alla fine del mese di ottobre, le quali, rispetto all’Interim forecast dello scorso settembre, hanno anche rivisto al rialzo il dato del PIL 2009 di 3 decimi di punto (-4,7% anziché -5%). Secondo le stima della Commissione UE, anche nel 2010 dovrebbe registrarsi un ritorno alla crescita economica - pari allo 0,7% del Pil, come indicato nella Nota – alimentata da alcuni fattori quali la riduzione dei risparmi precauzionali delle famiglie, il recupero dei consumi, anche in virtù dei moderati andamenti inflazionistici, gli effetti delle misure di detassazione degli investimenti ed altri. Nel 2011 la stima della Commissione relativa al Pil è più bassa rispetto a quella della Nota (1,4% anziché 2%), pur confermando il trend in aumento, seppure moderato, della crescita, come evidenzia la tabella che segue

 

(European economic forecast - Autumn 2009)

(var.%)

2009

2010

2011

PIL

-4,7

0,7

1,4

 

Gli obiettivi di finanza pubblica

Il conto consolidato delle Amministrazioni pubbliche per il periodo 2009-2013 è stato rivisto dalla Nota di aggiornamento del DPEF tenendo conto di una serie di fattori, quali: la revisione delle prospettive di crescita dell’economia italiana, che vede una minore contrazione nel 2009 e una ripresa lievemente più sostenuta nel 2010; l’aggiornamento del conto delle PA in base all’attività di monitoraggio; le modifiche alla manovra di cui al decreto legge 78/2009, introdotte in sede di conversione, e le variazioni alla curva dei tassi di interesse.

Tali fattori, che comportano una ricomposizione all’interno degli aggregati di entrata e di spesa, hanno inciso solo lievemente sull’ indebitamento netto.

La Nota ne conferma, quindi, per il 2009 ed il 2010 il valore tendenziale indicato dal Documento di programmazione (rispettivamente, 5,3 e 5 per cento del PIL).

Nel periodo successivo prosegue la riduzione del saldo (4,3 per cento del PIL nel 2011, 3,9 per cento nel 2012 e 3,5 per cento nel 2013), evidenziando un miglioramento, rispetto alle precedenti stime, pari allo 0,1 di PIL nel 2011, e allo 0,2 nel biennio successivo. Su tale evoluzione tendenziale incide una dinamica più favorevole della spesa per interessi, che più che compensa il peggioramento atteso del saldo primario.

In tale quadro, la Nota conferma la linea di intervento già delineata nel DPEF ed attuata con il decreto legge n. 78/2009[2], volta a consolidare i conti pubblici negli anni 2009 e 2010 e a disporre un’azione correttiva che esplica i suoi effetti a partire dal 2011, in concomitanza con il previsto miglioramento delle prospettive di crescita.

La manovra correttiva resta confermata nell’entità indicata dal DPEF, risultando pari all’1,2 per cento del PIL nel triennio 2011-2013, di cui lo 0,4 per cento nel 2011.

Per l’anno in corso e per il 2010 il quadro programmatico di finanza pubblica coincide pertanto con quello tendenziale, mentre un primo miglioramento dei saldi (e del debito) si registra nel 2011 e prosegue negli anni successivi, come risulta dalla tabella che segue.

Quadro programmatico (%Pil)

 

2009

2010

2011

2012

2013

Saldo primario

-0,5

0,0

1,3

2,7

3,4

Interessi

4,8

4,9

5,2

5,5

5,6

Indebitamento netto

-5,3

-5,0

-3,9

-2,7

-2,2

Debito

115,1

117,3

116,9

115,1

112,7

Quadro tendenziale (%Pil)

 

2009

2010

2011

2012

2013

Saldo primario

-0,5

0,0

0,4

1,9

1,2

Interessi

4,8

4,9

5,3

5,5

5,7

Indebitamento netto

-5,3

-5,0

-4,3

-3,9

-3,5

Debito

115,1

117,3

117,3

116,8

115,5

 

Per quanto concerne il debito, dopo aver raggiunto un livello massimo pari al 117,3 per cento del PIL nel 2010, è previsto in progressiva diminuzione fino al 112,7 per cento nel 2013.

La Commissione europea delinea un quadro previsionale peggiorativo rispetto a quello indicato nella Nota di aggiornamento, con riferimento all’indebitamento netto, che è previsto mantenersi su un livello pressoché costante - intorno al -5,3 per cento - nel triennio 2009-2011, per ragioni riconducibili prevalentemente agli andamenti della spesa primaria.

La Commissione fa riferimento, segnatamente, alla spesa pubblica per consumi intermedi, prevista in crescita nonostante le misure di bilancio adottate per contenerla; al quella per il rinnovo dei contratti pubblici, determinata sulla base di tassi più elevati rispetto all’inflazione, nonché alla dinamica dei trasferimenti alle famiglie, piuttosto accentuata nel 2009.

Con riferimento al debito la Commissione prevede invece che esso si attesti, negli anni 2009 e 2010, su valori più bassi di quelli previsti nella Nota, mentre risulterebbero valori più elevati nell’ultimo anno del periodo previsionale, ossia a il 2011.

 

(European economic forecast - Autumn 2009)

 

2009

2010

2011

 

Indebitamento netto

-5,3

-5,3

-5,1

Debito

114,6

116,7

117,8

 

In relazione alle previsioni formulate dalla Commissione, occorre precisare come le stesse siano predisposte secondo il criterio delle “politiche invariate”, vale a dire considerando, oltre al quadro finanziario determinato dalla legislazione vigente, anche gli impegni e le necessità di spesa che, seppur non ancora previsti normativamente, è presumibile che vengano riproposti, vincolando comunque il legislatore. Tale criterio non coincide, pur approssimandolo, con il quadro programmatico, non potendo, a differenza di quest’ultimo, scontare ulteriori interventi di manovra.

 


2. L’articolazione della manovra nel
disegno di legge finanziaria

La finanziaria 2010 non reca, come accennato in precedenza, una manovra correttiva ma, nel testo iniziale, si limita essenzialmente ad operare alcuni interventi di carattere contabile, nonché variazioni riferite alle tabelle. In particolare, con le riduzioni di spesa recate dalla Tabella E sono ridotte le risorse previamente accantonate dal DL 78/2009[3] relative al fondo ISPE.

L’articolo 16, comma 2, del DL 78 incrementa la dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all’articolo 10, comma 5, del DL 282/2004[4], di 2,4 milioni per il 2009, 203,4 milioni per il 2010, 3,9 milioni per il 2011, 1.907,4 milioni per il 2012, 1868,4 milioni per il 2013, 1828,4 milioni per il 2014, 1665,4 milioni per il 2015, 1491,4 milioni per il 2016 e di 1783,3 milioni a decorrere dal 2017[5]. Il comma 3 destina tali risorse all’attuazione della manovra di bilancio per gli anni 2010 e seguenti, in conformità alle indicazioni contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2010-2013.

 

Il provvedimento, nel testo presentato dal Governo, ha pertanto un effetto nullo in termini di indebitamento netto, il parametro rilevante ai fini europei, e di fabbisogno, mentre determina un peggioramento del saldo netto da finanziare per 1,3 miliardi nel 2010, 5,3 miliardi nel 2011 e 3,7 miliardi nel 2012.

Nel corso dell’esame al Senato la finanziaria è stata arricchita di ulteriori interventi. Tali modifiche, mentre lasciano sostanzialmente inalterato il SNF, comportano un miglioramento degli altri due saldi per 84 milioni nel 2010 e di 49,5 milioni nel successivo biennio.

 

Le tabelle seguenti riepilogano gli effetti complessivi del disegno di legge in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto per gli anni 2010-2012, disaggregandoli in termini di variazioni delle entrate e delle spese.

 

 


 

 


Per quanto concerne la composizione della manovra, il disegno di legge, come modificato in prima lettura, reca nuove o maggiori spese – in termini di saldo netto da finanziare - per circa 2.209 milioni nel 2010 (5.763 milioni nel 2011 e 11.194 milioni nel 2012), cui si aggiungono minori entrate pari a 406,7 milioni nel 2012 (0,2 milioni nel biennio 2010-2011).

Tali oneri sono parzialmente compensati da una riduzione di spesa per circa 752 milioni nel 2010 (507 milioni nel 2011 e 7.866 milioni nel 2012), cui si aggiungono circa 158 milioni di maggiori entrate nel 2010 (0,1 milioni nel successivo biennio). Si determina, pertanto un peggioramento del SNF pari a circa 1,3 miliardi nel 2010, 5,3 miliardi nel 2011 e 3,7 miliardi nel 2012.

 

In particolare, per quanto concerne il reperimento delle risorse, concorrono alla copertura quelle già precostituite con il DL 78/2009 e destinate al fondo per interventi strutturali di politica economica, che viene ora ridotto (Tab E) di 200 milioni nel 2010 e 1.908 milioni nel 2012.

Tra le minori spese si ricordano, inoltre, la riduzione per 100 milioni annui del Fondo di cui all’articolo 61, comma 17, del DL 112/2008, nonché la riduzione del Fondo di riserva di cui all’art 9-ter della legge 468/1978 (Fondo di riserva autorizzazioni di leggi di spesa permanente di parte corrente) per 61,7 milioni nel 2010, 17 milioni nel 2011 e 20 milioni nel 2012[6]. La riduzione per 5 milioni annui (in termini di solo indebitamento netto e fabbisogno e con effetto nullo sul SNF) del FAS Abruzzo è destinata, infine, alla copertura degli oneri derivanti dalla deroga al patto di stabilità concessa ai comuni abruzzesi relativamente agli investimenti diretti ad alleviare gli effetti del sisma dell’aprile 2009.

Maggiori entrate, riferite essenzialmente al primo anno del triennio, sono ascrivibili a riduzioni di agevolazioni fiscali, ed in particolare della accisa sul bietanolo (69,2 milioni nel 2010 e 0,1 milioni negli anni successivi) e della riduzione del contingente biodisel soggetto ad aliquota agevolata (88,7 milioni nel 2010).

 

In ordine all’utilizzo delle risorse, si segnalano i maggiori stanziamenti di parte corrente destinati al personale del comparto sicurezza-difesa (100 milioni annui in termini di SNF a fronte di 51,5 milioni in termini di fabbisogno e indebitamento netto), la proroga delle agevolazioni contributive SCAU (120,2 milioni nel 2010), e il contributo straordinario per i superstiti delle vittime del terrorismo (5 milioni nel 2010), per le quali si prevede inoltre l’esenzione dell’imposta di registro per gli atti giudiziari relativi a tali processi (minori entrate per 0,2 milioni annui). Per quanto riguarda le maggiori spese di parte capitale si prevede, tra l’altro, il rifinanziamento del Fondo della protezione civile (10 milioni nel 2010) e l’incentivazione dei progetti innovativi coordinati dal CNR e dall’ENEA per lo sviluppo del Made in Italy agroalimentare, c.d. CNR-Sud (15 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e 20 milioni nel 2012).

Tra le maggiori spese recate dalle tabelle si ricordano i rifinanziamenti di leggi di spesa disposti in Tabella D per complessivi 347 milioni nel 2010, 801 milioni nel 2011 e 7.801 milioni nel 2012, principalmente riconducibili al comparto della Difesa (il Fondo per la realizzazione dei programmi di investimento per esigenza di difesa nazionale viene finanziato per 500 milioni nel 2011 e 2.000 milioni nel 2012) e agli adempimenti comunitari (il Fondo di cui all’articolo 5 della legge 183/1987 é rifinanziato per 75,2 milioni nel 2010, 41 milioni nel 2011 e 5.541 milioni nel 2012). La Tabella F, infine, rimodulando l’autorizzazione di spesa relativa al Fondo aree sottoutilizzate (FAS), anticipa una maggiore spesa di 1.000 milioni nel 2010 e di 4.456 milioni nel 2011 a fronte di una riduzione della stessa per 5.456 milioni nel 2012.

Al riguardo, andrebbero chiariti i motivi per i quali, a fronte del rilevante impatto sul SNF, in termini di fabbisogno e di indebitamento non si registra alcun effetto riguardo alla Tabella F e un effetto contenuto in Tabella D.

Per quanto riguarda le minori entrate, si segnalano le agevolazioni per gli interventi di recupero edilizio, che determinano una minore entrata di 406,5 milioni nel 2012.

 

Le maggiori spese connesse all’adeguamento degli oneri pensionistici alle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo (378,8 milioni annui) costituiscono invece una partita di giro, in quanto le risorse a tal fine previste a legislazione vigente sono compensate da una riduzione di pari importo alle gestioni previdenziali dell’INPS.

 

Le tavole che seguono evidenziano la composizione degli interventi contenuti nel disegno di legge finanziaria in termini di reperimento delle risorse finanziarie (minori spese e maggiori entrate) e di utilizzo delle stesse (maggiori spese e minori entrate), evidenziandone gli effetti, rispettivamente, sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno e indebitamento netto.



3. Il prospetto di copertura degli oneri correnti

In base all’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, la legge finanziaria può prevedere oneri correnti, sotto forma di nuove o maggiori spese ovvero di riduzioni di entrate, nei limiti delle disponibilità derivanti da nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive nonché da riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente.

L’intento della norma è quello di precludere la possibilità di un peggioramento, per effetto delle norme inserite nella legge finanziaria, del saldo corrente di bilancio (risparmio pubblico) risultante dal progetto di bilancio a legislazione vigente. In base alla prassi applicativa, tale divieto è stato ritenuto compatibile con l’utilizzo, per finalità di copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria, di quote del cosiddetto “miglioramento del risparmio pubblico”.

Con tale espressione si intende far riferimento all’utilizzo, a copertura dei nuovi o maggiori oneri di parte corrente derivanti dal disegno di legge finanziaria, di una parte del margine di miglioramento del saldo di parte corrente, risultante dal raffronto tra il progetto di bilancio pluriennale a legislazione vigente e l'assestamento relativo all'esercizio in corso.

Il rispetto del vincolo stabilito dall’art. 11, comma 5, della legge n. 468/1978 è verificabile sulla base di un apposito prospetto di copertura, allegato al disegno di legge finanziaria, che espone gli oneri correnti recati dal medesimo disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura, gli uni e gli altri quantificati in relazione al relativo impatto sul bilancio dello Stato.

 

Il prospetto allegato al disegno di legge finanziaria 2010 espone oneri di parte corrente per un ammontare pari a 765 milioni di euro per il 2010, 481 milioni per il 2011 e a 2.286 milioni per il 2012, così suddivisi tra maggiori spese e minori entrate correnti:

 

Oneri correnti (mln di euro – importi arrotondati)

 

2010

2011

2012

Nuove o maggiori spese correnti

765

481

1.880

Minori entrate correnti

0

0

407

Totale oneri

765

481

2.286

 

Gli oneri sono costituiti da maggiori spese riconducibili all’articolato del disegno di legge (633 milioni nel 2010 e circa 481 milioni annui nel 2011 e nel 2012), alle quali vanno ad aggiungersi oneri, per circa 131 milioni nel 2010, e 1.399 milioni nel 2012, derivanti, rispettivamente, dagli stanziamenti definiti con la Tabella C e con la tabella A allegate al disegno di legge.

 

Le maggiori spese correnti recate dall’articolato derivano in parte cospicua dall’iscrizione, ai sensi dell’art. 2, commi da 1 a 3, di un importo pari a circa 379 milioni, riportato in corrispondenza di ciascuno degli anni compresi nel triennio 2010-2012, a titolo di maggior trasferimento all'INPS dal bilancio dello Stato per l’adeguamento ISTAT con riferimento alle gestioni previdenziali. Tale importo è tuttavia perfettamente compensato da riduzioni di spesa di pari importo, per minori trasferimenti all'INPS. Tra le ulteriori maggiori spese correnti, si segnalano l’importo di 100 milioni annui a decorrere dal 2010 per il riconoscimento della specificità del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa e la spesa di 120 milioni nel 2010 per agevolazioni contributive nel settore agricolo.

Per quanto riguarda gli aumenti di spesa derivanti dalle tabelle allegate al disegno di legge, si segnala, in particolare, l’incremento, per il 2010, della dotazione del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (art. 9-ter l. n. 468/1978).

Nel testo originario del disegno di legge tale voce presentava una dotazione aggiuntiva, rispetto allo stanziamento determinato dalla normativa vigente, per circa 188 milioni; tale maggior onere risulta ridotto, a seguito delle variazioni operate al Senato, a 126 milioni. Sempre per effetto della tabella C, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, viene incrementato per circa 5 milioni nel 2010 lo stanziamento relativo al riordino del FORMEZ (D. Lgs. 285/1999).

 

Gli oneri da coprire, in base ad una prassi consolidata, seguita nelle precedenti sessioni di bilancio, sono indicati nell’apposito prospetto al netto delle regolazioni debitorie, che corrispondono ad obblighi a carico dello Stato già formatisi sulla base della legislazione vigente. Pertanto il maggior onere per il 2010, derivante dalla tabella C allegata al disegno di legge finanziaria, è indicato nella misura di 131 milioni, al netto quindi dell’importo di 1.054 milioni di euro iscritto per il 2010 nella medesima tabella, in corrispondenza della voce relativa all’integrazione, a titolo di regolazione debitoria, del Fondo sanitario nazionale per minori entrate IRAP (art. 39, comma 3, D.Lgs. n. 446/1997).

 

Per quanto riguarda l’ultimo esercizio del triennio di riferimento, la parte più cospicua degli oneri correnti da finanziare riguarda lo stanziamento per il fondo speciale di parte corrente (tabella A).

 

Si osserva in proposito che lo stanziamento per tale tabella è stabilito in circa 1.409 milioni nel 2012. Nel prospetto di copertura è riportato invece un importo inferiore, pari a circa 1.399 milioni: ciò in quanto risulta già iscritto nel bilancio a legislazione vigente l’importo di circa 10 milioni, sulla base della proiezione per il 2012 degli stanziamenti di tabella A previsti dalla precedente legge finanziaria, riguardanti iniziative legislative in corso di esame parlamentare.

 

Concorrono a determinare gli oneri correnti per il 2012 anche minori entrate per 407 milioni, derivanti dall’articolato del disegno di legge.

Le minori entrate correnti determinate dal disegno di legge finanziaria per il 2012 derivano dalla proroga per tale anno della detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio nonché della riduzione del 10 per cento dell’aliquota IVA, la cui vigenza è estesa anche agli anni successivi al 2012 (art. 2, commi 7-8). Nel corso dell’esame al Senato è stata prevista un’ulteriore riduzione di entrate per 0,2 milioni annui per effetto di esenzioni fiscali in favore delle vittime del terrorismo che siano parti in causa in procedimenti giudiziari (art. 2, comma 22).

 

 

A fronte del complesso degli oneri indicati, l’apposito prospetto allegato al disegno di legge finanziaria espone mezzi di copertura per importi lievemente superiori agli oneri previsti per ciascun anno del triennio (837 milioni nel 2010, 497 nel 2011 e 2.410 milioni nel 2012).

Tali risorse derivano esclusivamente dall’articolato e dalle tabelle allegate al disegno di legge finanziaria.

 

Non è quindi previsto il ricorso a risorse recate da altri provvedimenti né l’utilizzo di quote del miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente. Viene anzi a determinarsi un’eccedenza, rispetto agli oneri correnti, dei mezzi di copertura forniti dallo stesso disegno di legge finanziaria. Tale margine, pari a circa 73 milioni di euro per il 2010, 16 milioni per il 2011 e 123 milioni per il 2012, corrisponde al previsto miglioramento del saldo corrente di bilancio (risparmio pubblico) imputabile alla stessa legge finanziaria 2010.

 

II mezzi di copertura sono così suddivisi tra maggiori entrate e minori spese:

 

Mezzi di copertura (mln di euro – importi arrotondati)

 

2010

2011

2012

Minori spese correnti

679

497

2.410

Maggiori entrate correnti

158

 

 

Totale mezzi di copertura

837

497

2.410

 

Le maggiori entrate utilizzate a copertura degli oneri correnti sono costituite dall’importo di 157,9 derivanti dall’art. 2, comma 55, che dispone in merito alla riduzione del contingente di biodiesel e dell’autorizzazione di spesa relativa alle aliquote agevolate sui biocarburanti.

Concorrono in misura considerevole alla copertura degli oneri correnti del disegno di legge anche le riduzioni di spesa imputabili alle tabelle allegate al disegno di legge e, in particolare, alla tabella E, che dispone il definanziamento per 200 milioni nel 2010 e circa 1.908 milioni nel 2012 del Fondo interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE)[7].

Un ulteriore definanziamento per 20 milioni nel 2012 riguarda il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (art. 9-ter l. n. 468/1978),disposto in tabella E con un emendamento approvato nel corso dell’esame presso il Senato. Sempre nel corso dell’esame presso il Senato, i mezzi di copertura sono stati incrementati per effetto di un’ulteriore riduzione, operata in tabella C, della dotazione del predetto Fondo di riserva (17 milioni nel 2011). Inoltre sono stati ridotti di 0,2 milioni annui gli importi del fondo speciale di parte corrente (tabella A).

 

Le minori spese correnti derivanti dall’articolato del disegno di legge sono invece imputabili prevalentemente, oltre che alla partita contabile compensativa degli adeguamenti delle gestioni previdenziali (circa 379 milioni annui), alla riduzione, per 100 milioni annui, del Fondo di parte corrente istituito dall’art. 61, co. 17, del D.L. n. 112/2008, che, in base alla norma istitutiva può essere in parte destinato alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

 

Dall’analisi svolta emerge che le variazioni più significative indicate dal prospetto di copertura, in termini di maggiori oneri e di corrispondenti riduzioni di spesa, riguardano l’esercizio 2012, con riferimento al quale si registrano, tra l’altro, un incremento di spese correnti, riferite alla dotazione della tabella A, per 1.399 milioni, ed una corrispondente riduzione di spesa per effetto della tabella E, che definanzia il Fondo ISPE per 1.908 milioni nel predetto esercizio. La stessa tabella E riduce il medesimo Fondo anche nel 2010 per 200 milioni.

 Si evidenzia in proposito l’utilità di disporre di un quadro riepilogativo delle somme allocate sul fondo ISPE nei diversi esercizi, con l’indicazione delle relative finalizzazioni di spesa.

 


PARTE II
Schede di lettura


Premessa

Il presente dossier analizza le disposizioni recate dal disegno di legge finanziaria 2010, già approvato dal Senato. Le schede di lettura delle singole disposizioni, nonché delle tabelle allegate al disegno di legge sono state redatte dal Servizio Studi, mentre le parti relative ai profili di carattere finanziario sono state curate dal Servizio Bilancio dello Stato. Con riguardo a tali profili la relativa analisi è basata, oltre che sul testo delle disposizioni prese in esame (comprensivo del prospetto di copertura degli oneri correnti e delle tabelle A-F, recanti gli importi di spesa regolati dalla legge finanziaria per il triennio di riferimento), anche sulla documentazione tecnica appositamente predisposta dal Governo. Si tratta, in particolare:

-        della relazione tecnica allegata al testo originario del disegno di legge finanziaria (S. 1790);

-        delle note integrative e delle relazioni tecniche successivamente trasmesse al Senato nel corso dell’esame in prima lettura (riferite sia al testo originario sia alle modifiche oggetto di esame in Commissione bilancio e in Assemblea);

-        degli allegati tecnici al disegno di legge finanziaria, fra i quali si segnala il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge (allegato 7) e il quadro di sintesi delle previsioni 2010 a raffronto con le previsioni assestate 2009 (allegato 8). Tali allegati sono considerati nella loro versione aggiornata, trasmessa alla Camera dei Deputati in data 17 novembre 2009.

 


 

Articolo 1
(Risultati differenziali)


1. Per l'anno 2010, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato in termini di competenza in 63.000 milioni di euro, al netto di 4.684 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 4.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2010, è fissato, in termini di competenza, in 286.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2010.

2. Per gli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 54.300 milioni di euro e in 41.400 milioni di euro, al netto di 3.520 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2011 e 2012, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 253.000 milioni di euro e in 250.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2011 e 2012, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 49.000 milioni di euro e in 38.000 milioni di euro e il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 248.000 milioni di euro e in 247.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Le maggiori disponibilità di finanza pubblica che si realizzassero nell'anno 2010 rispetto alle previsioni del Documento di programmazione economico-finanziaria per gli anni 2010-2013, al fine di fronteggiare la diminuzione della domanda interna, sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e i pensionati.


Saldi obiettivo e a legislazione vigente (commi 1-3)

L’articolo 1 fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato per l’anno 2010 (comma 1) e per i due anni successivi, 2011 e 2012, compresi nel bilancio pluriennale (comma 2).

Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

 

Per il 2010, il limite massimo del saldo netto da finanziare è pari a 63 miliardi, al netto di 4.684 milioni per regolazioni debitorie, nella stessa misura quindi indicata dalla Nota di aggiornamento del DPEF.

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (62,4 miliardi) risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della finanziaria medesima[8]. La differenza (600 milioni) rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle leggi finanziarie precedenti si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, di ampiezza di anno in anno diversa.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2010 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 286 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi, relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria, pari a 280,7 miliardi (al netto dei 4 miliardi per l’indebitamento estero).

 

Per il biennio successivo[9], il comma 2 fissa il livello massimo del SNF del bilancio a legislazione vigente in misura pari a 54,3 miliardi per il 2011 e a 41,4 miliardi per il 2012, al netto di 3.520 milioni per regolazioni debitorie in ciascun anno.

Tali livelli “massimi” si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria pari, rispettivamente, a 53,9 miliardi nel 2011 e a 41 miliardi nel 2012.

I valori relativi al saldo programmatico, coincidenti con quelli indicati nella Nota di aggiornamento sono fissati, rispettivamente, in 49 miliardi e a 38 miliardi.

 

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 253 miliardi nel 2011 e 250 miliardi nel 2012 in base alla legislazione vigente (251,8 miliardi e 247,4 miliardi, rispettivamente, nei due anni, nel disegno di legge di bilancio integrato con la finanziaria). Tali valori si riducono a 248 miliardi e a 247 miliardi nel bilancio programmatico.

Come specificato dal comma 3, i livelli massimi del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

Regolazioni contabili e debitorie (commi 1 e 2)

I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie.

Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio dello Stato nell’anno in cui ci si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione finanziaria a prescindere dall’effettivo pagamento[10].

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate[11].

 

Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nei disegni di legge finanziaria e di bilancio, esse risultano così determinate (in competenza e in cassa) nel triennio:


 

 

REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

(milioni di euro)

 

2010

2011

2012

 

 

 

 

Entrate

32.696

32.610

32.957

Rimborsi IVA

32.696

32.610

32.957

Spesa corrente

36.326

36.130

36.477

·     Rimborsi IVA

32.696

32.610

32.957

·     Debiti pregressi Poligrafico dello Stato

110

0

0

·     Rimborso imposte dirette pregresse

3.520

3.520

3.520

Spesa in conto capitale

0

0

0

 

 

 

 

Totale spesa BLV

36.326

36.130

36.477

Tab C - ddl Finanziaria

Integrazione FSN per minori entrate IRAP 2003

1.054

0

0

Totale spesa BLV integrato LF

37.380

36.130

36.477

 

 

 

 

Differenza regolazioni spesa -entrate

4.684

3.520

3.520

 

 

 

 

Fonte: disegno di legge finanziaria 2010 (AS 1780)

 

Profili finanziari (articolo 1, commi 1-3)

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Destinazione delle maggiori disponibilità (comma 4)

La norma individua le finalità cui destinare le eventuali maggiori disponibilità di finanza pubblica che si dovessero realizzare nel prossimo esercizio rispetto alle previsioni del DPEF 2010-2013. In particolare, tali risorse sono destinate alla riduzione della pressione fiscale nei confronti delle famiglie con figli e dei percettori di reddito medio-basso, con priorità per i lavoratori dipendenti e pensionati.

Analoghe disposizioni alla norma in esame sono contenute nelle precedenti finanziarie come, ad esempio, quelle per il 2007 ed il 2008. La prima, fatti salvi gli obiettivi dei saldi come definiti dal DPEF, destinava le maggiori entrate di carattere permanente derivanti dalla lotta all’evasione, ove permanenti, a riduzioni della pressione fiscale finalizzata al conseguimento di obiettivi di sviluppo ed equità sociale, con priorità per i soggetti incapienti o appartenenti alle fasce di reddito più basse. Veniva in ogni caso fatta salva la necessità di utilizzare tali maggiori risorse per assicurare la copertura di interventi urgenti e imprevisti a fronte di calamità naturali ovvero di esigenze di tutela della sicurezza del Paese. Anche la finanziaria 2008 stabiliva una destinazione delle maggiori entrate tributarie, di carattere permanente, senza fare tuttavia riferimento alla parte di esse derivanti dalla lotta all’evasione. In particolare prevedeva che, una volta accertate in sede di assestamento di bilancio, affluissero ad un apposito fondo istituito presso il Ministero dell’economia finalizzato alla riduzione della pressione fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti, da realizzare mediante l’incremento della misura di detrazione Irpef. Venivano inoltre fatte salve le necessità derivanti da calamità naturali o da esigenze di sicurezza nazionale.

La norma contenuta nella finanziaria 2009 presentava, infine, una formulazione che viene ripresa testualmente dalla norma in esame.

Profili finanziari (articolo 1, comma 4)

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, nel destinare le maggiori disponibilità ad interventi di riduzione della pressione fiscale, riprende la formulazione già utilizzata nella legge finanziaria 2009. Al riguardo, andrebbe preliminarmente chiarito se, con il termine “disponibilità”, ci si intenda comunque riferire a maggiori entrate che dovessero determinarsi, fatto salvo comunque il conseguimento degli obiettivi dei saldi fissati dal DPEF.

Si osserva inoltre che, a differenza di quanto previsto dalle leggi finanziarie 2007 e 2008, non si richiede, ai fini dell’utilizzo delle risorse, il carattere permanente delle stesse. Per non pregiudicare il raggiungimento dei valori dei saldi andrebbe comunque garantito un allineamento del profilo temporale tra le maggiori disponibilità e i maggiori oneri.

Appare, inoltre, opportuno che la possibilità di utilizzo di tali maggiori risorse faccia seguito ad un atto formale di accertamento delle stesse (ad esempio, la legge di assestamento del bilancio), che dovrebbe intervenire quanto meno nella seconda metà dell’ anno, in un momento, cioè, in cui sia possibile formulare una previsione più attendibile degli andamenti di finanza pubblica per l’intero esercizio.

Niente da osservare, infine, per il mancato richiamo alle esigenze finanziarie derivanti da calamità naturali o da esigenze di sicurezza nazionale in quanto, in base alla formulazione della norma, le eventuali maggiori risorse da destinare ad agevolazioni sembrano intendersi al netto delle occorrenze derivanti da tali necessità.

Su tali punti appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

 


 

Articolo 2, commi 1-4
(Disposizioni contabili in materia previdenziale)

 


1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è stabilito per l'anno 2010:

a) in 303,76 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e dello sport professionistico (ENPALS);

b) in 75,05 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera a), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani.

2. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli importi comples­sivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2010 in 18.121,52 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera a), e in 4.477,88 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 1, lettera b).

3. I medesimi importi complessivi di cui ai commi 1 e 2 sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui al comma 1, lettera a), della somma di 836,97 milioni di euro attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989, nonché al netto delle somme di 2,72 milioni di euro e di 63,06 milioni di euro di pertinenza, rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

4. Ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all'articolo 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 204,09 milioni di euro per l'esercizio 2008 e in 200 milioni di euro per l'esercizio 2009, sono utilizzate:

a) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per l'anno 2008, trasferite alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 244,09 milioni di euro;

b) le risorse trasferite all'INPS e accantonate presso la gestione di cui alla lettera a), come risultanti dal bilancio consuntivo per l'anno 2008 del predetto Istituto, per un ammontare complessivo di 160 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi.


 

 

I commi da 1 a 4 dell’articolo 2 recano disposizioni relative ai trasferimenti a favore di alcune gestioni previdenziali dell’INPS.

 

In primo luogo, il comma 1 determina l'adeguamento, per l'anno 2010, dei trasferimenti dovuti dallo Stato verso la “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) presso l’INPS, a favore di alcune specifiche gestioni pensionistiche (Fondo pensioni lavoratori dipendenti, Gestione dei lavoratori autonomi, Gestione speciale minatori e ENPALS).

 

La GIAS (gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali) è stata istituita, presso l’INPS, dall’articolo 37 della L. 9 marzo 1989, n. 88[12], per la progressiva separazione tra previdenza e assistenza e la correlativa assunzione a carico dello Stato delle spese relative a quest'ultima. Il finanziamento della gestione è posto progressivamente a carico del bilancio dello Stato.

Ai sensi della lettera c) dell’articolo 37 della L. 88/1989, è a carico della GIAS una quota parte delle pensioni erogate dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalla gestione dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS. La somma a ciò destinata è incrementata annualmente, con la legge finanziaria, in base alla variazione - maggiorata di un punto percentuale - dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall'ISTAT.

L’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 (provvedimento collegato alla manovra finanziaria per il 1998) ha previsto un ulteriore incremento dell’importo dei trasferimenti dallo Stato alle gestioni pensionistiche, di cui alla predetta lettera c). Tale incremento è assegnato esclusivamente al FPLD, alla gestione artigiani e alla gestione esercenti attività commerciali ed è a sua volta incrementato annualmente in base ai criteri previsti dalla medesima lettera c).

 

Gli incrementi dei trasferimenti disposti per il 2010, pari complessivamente a 378,81 milioni di euro, sono determinati:

a)   nella misura di 303,76 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori e dell’ENPALS;

b)   nella misura di 75,05 milioni di euro, in favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (ad integrazione) e delle gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali.

 

Pertanto, come previsto dal successivo comma 2, gli importi complessivamente dovuti dallo Stato per l’anno 2010 sono determinati:

§      per il FPLD, le gestioni dei lavoratori autonomi, la gestione speciale minatori e l’ENPALS – considerando l'incremento di cui al comma 22, lettera a) – in 18.121,52 milioni di euro (per l’anno 2009 l’importo dovuto era pari a 17.817,76 milioni);

§      per il FPLD (ad integrazione) e le gestioni artigiani ed esercenti attività commerciali – considerando l'incremento di cui al comma 22, lettera b) – in 4.477,88 milioni di euro (nel 2009 l’importo dovuto era pari a 4.402,83 milioni).

 

Ai sensi del comma 3 – che conferma implicitamente i criteri posti dall’articolo 59, comma 34, della L. 449/1997 - la ripartizione degli importi complessivi dei trasferimenti a carico dello Stato considerati nei precedenti commi tra le gestioni interessate deve essere effettuata mediante ricorso alla conferenza di servizi[13], di cui all'articolo 14 della L. 241/1990.

 

Viene inoltre specificato che, per quanto riguarda il trasferimento relativo alle gestioni di cui al comma 1, lettera a), pari a complessivi 18.121,52 milioni di euro, il suddetto riparto è al netto delle seguenti quote:

§      836,97 milioni di euro, attribuiti alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1° gennaio 1989;

§       2,72 milioni di euro, destinati alla gestione speciale minatori;

63,06 milioni di euro, attribuiti all'ENPALS.

Infine, il comma 4 prevede l’utilizzo di specifiche risorse ai fini del finanziamento dei maggiori oneri a carico della Gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili, ciechi e sordomuti di cui all’articolo 130 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112[14], valutati in 204,09 milioni di euro per il 2008 ed in 200 milioni di euro per il 2009.

 

A tal fine si prevede che siano utilizzate:

§      per un importo complessivo di 244,09 milioni di euro, le somme che risultano – nel bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2008 – trasferite alla “Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali” (GIAS) in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenza varie (lettera a));

§      per un importo complessivo di 160 milioni, le risorse trasferite all’INPS ed accantonate presso la medesima Gestione (in specifici fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri), come risultanti dal bilancio consuntivo 2007, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi (lettera b));

Al riguardo, la relazione tecnica allegata al disegno di legge originario (A.S. 1790) indicava, in particolare, le seguenti voci:

-        fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi, ai sensi dell’articolo 3, comma 14, della L. 448/1998, per un importo pari a 70 milioni di euro;

-        fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità, di cui alla L. 53/2000, per un importo pari a 20 milioni di euro;

-        fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati di cui all’articolo 8 della L. 451/1994, per un importo pari a 70 milioni di euro.

Profili finanziari (articolo 2, comma 4)

 

Il prospetto riepilogativo, con riferimento al comma 4, non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non determina alcun effetto di onerosità né sul bilancio dello Stato né sul Conto delle Pubbliche Amministrazioni, costituendo, di fatto, una regolazione di effetti contabili.

In particolare, da un lato, la norma dispone l’imputazione di somme già trasferite all’INPS e non utilizzate; dall’altro, si osserva che i maggiori importi corrisposti alla Gestione degli invalidi civili sono già stati considerati, nell’ambito dei complessivi risultati e previsioni del Conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per le maggiori esigenze finanziarie della Gestione degli invalidi civili, pari a 204,09 milioni di euro per il 2008 e 200 milioni di euro per il 2009, la norma prevede di utilizzare:

-        per un importo di 244,09 milioni di euro, somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo 2008, trasferite alla Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie;

-        per un importo di 160 milioni di euro, le risorse accantonate in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, ed in particolare:

 

(euro)

DESCRIZIONE

IMPORTI

Fondo di accantonamento per la copertura delle prestazioni economiche per la tubercolosi (art. 3, comma 14, della legge n. 448/1998)

70.000.000

Fondo di accantonamento a copertura degli oneri per prestazioni a sostegno della maternità e della paternità (legge n. 53/2000)

20.000.000

Fondo di accantonamento per la copertura degli oneri per i pensionamenti anticipati (art. 8 della legge n. 451/1994)

70.000.000

TOTALE

160.000.000

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare dal momento che, come precisato dalla relazione tecnica, si tratta di regolazioni contabili all’interno del bilancio INPS e che fanno riferimento ad occorrenze già sostenute e scontate nei saldi.

 

 


 

Articolo 2, comma 5
(Contribuzione e trattamenti pensionistici per gli operai agricoli)

 

5. Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.

 

 

Il comma 5 reca una norma di interpretazione autentica (avente, quindi, effetto retroattivo) riguardante i criteri di calcolo della retribuzione convenzionale, valida come base di calcolo ai fini della contribuzione pensionistica obbligatoria e del trattamento pensionistico, per gli operai agricoli a tempo determinato. La norma chiarisce che per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale, occorre far riferimento ai contratti collettivi provinciali vigenti al 30 ottobre dell'anno precedente.

 

Nella relazione tecnica si evidenza come la nuova norma è intesa a confermare l'interpretazione fin qui seguita in via amministrativa, al fine di evitare oneri finanziari non compresi nei saldi tendenziali[15].

La retribuzione convenzionale è stabilita annualmente con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni provincia, sulla base delle retribuzioni previste dai contratti collettivi per le diverse qualifiche di operaio agricolo. L’ultimo provvedimento in tal senso è stato adottato con il Decreto Direttoriale 9 luglio 2007, recente “Determinazione delle retribuzioni medie giornaliere per talune categorie di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali, per l'anno 2007”. Inoltre l’INPS, con circolare n. 31 del 2 febbraio 2007, ha fornito le direttive operative ai fini della rilevazione delle retribuzioni contrattuali degli operai a tempo determinato (O.T.D.) e degli operai a tempo indeterminato (O.T.I.) del settore agricolo, in vigore alla data del 30 ottobre 2006, per la determinazione delle medie salariali”.

Merita ricordare, infine, che il richiamato articolo 3, comma 3, della legge 457/1972[16], è stato già in passato oggetto di una un'interpretazione autentica[17]. In quel caso, il chiarimento faceva riferimento alla retribuzione convenzionale come base di calcolo per le sole prestazioni previdenziali temporanee (mentre in questo caso la base di computo riguarda sia la contribuzione pensionistica che i trattamenti pensionistici).

Profili finanziari (articolo 2, comma 5)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta ad evitare che, a causa di recenti sentenze della Corte di Cassazione, si determini una maggiore spesa pensionistica di rilevante entità, non considerata nei tendenziali a normativa vigente.

In particolare, la maggiore spesa è stata valutata dall’INPS, sulla base di dati amministrativi, in circa 3 miliardi di euro nel primo anno, tenendo conto della spesa per arretrati e interessi legali, e circa 270 milioni di euro negli esercizi successivi.

In merito ai profili di quantificazione, fermo restando che la norma non ha effetti sui saldi di finanza pubblica, appare opportuno che il Governo fornisca – per finalità conoscitive - ulteriori chiarimenti sui dati che sono alla base della quantificazione del maggior onere.

 

 


 

Articolo 2, comma 6
(Fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca)

 

6. Per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

 

L'art. 2, comma 6, dispone che per il triennio 2010-2012 continuano ad applicarsi le disposizioni recate dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007, articolo 1, commi 637, 638, 639, 640 e 642), relative ai criteri di determinazione annuale del fabbisogno finanziario delle università e degli enti pubblici di ricerca. Come chiarito dalla relazione illustrativa al ddl, la finalità della proroga è quella di mantenere inalterata la dinamica di crescita del fabbisogno finanziario e dell'indebitamento netto dei due comparti di spesa, che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2010-2012.

Quindi, anche per ciascun anno del nuovo triennio, la crescita del fabbisogno non può essere superiore al fabbisogno finanziario determinato a consuntivo nell'anno precedente, incrementato di un tasso pari al 3% per il sistema universitario (comma 637) e al 4% per gli enti pubblici di ricerca (comma 638)[18]. Tale fabbisogno è incrementato degli oneri contrattuali del personale riguardanti competenze arretrate (comma 642).

Il comma 637 demanda, inoltre, al Ministro dell’università e della ricerca la determinazione annuale del fabbisogno per ciascun ateneo, previo parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, mentre il comma 639 stabilisce che il fabbisogno degli enti di ricerca è determinato nella misura inferiore tra quello programmato e quello realizzato nell’anno precedente, incrementato del predetto 4 per cento. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta Ministro dell’università e della ricerca e del Ministro dello sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno annuale spettante a ciascun ente di ricerca, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri entri di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo programmato, e possono essere determinati i pagamenti annuali – che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato – derivanti da accordi di programma e convenzioni.

Il comma 640 conferma, per il triennio 2007-2009, l’esclusione dalla determinazione del fabbisogno finanziario annuale dell'ASI, dei pagamenti relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e per programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo”.

Profili finanziari (articolo 2, comma 6)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma è finalizzata ad evitare che i due comparti possano, venendo meno il limite di incremento della spesa previsto per il triennio 2007-2009, determinare un livello di fabbisogno non coerente con l’ipotesi assunta con i tendenziali e con gli obiettivi programmatici.

Precisa, inoltre, che il fabbisogno programmato per il 2009 ammonta a 8.973,6 milioni di euro per il settore universitario e 1.422,9 milioni di euro per gli enti pubblici di ricerca.

 

Nulla da osservare, in merito ai profili di quantificazione, considerato che la disposizione appare confermativa dell’andamento di crescita delle spese in questione previsto per il triennio 2007-2009 dall’art. 1, commi 637 e 638 della legge 296/2006 e nel presupposto, sul quale sarebbe opportuna una conferma da parte del Governo, che le previsioni di spesa contenute nei tendenziali siano state determinate conformemente al dettato della norma in esame.

Con riferimento all’estensione dei vincoli finanziari al triennio 2010-2012, andrebbe chiarito se la norma in esame sia finalizzata a mantenere gli andamenti di spesa entro i limiti programmati a fronte di valori tendenziali più elevati.

Appare comunque opportuno, a fini conoscitivi, che il Governo fornisca dati relativamente al rispetto, nel triennio 2007-2009, del limite che viene prorogato dalla norma in esame.

 

 


 

Articolo 2, commi 7 e 8
(Agevolazioni per ristrutturazioni edilizie)

 

7. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011 e 2012»;

b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012»;

c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2012» e le parole: «giugno 2012» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2013».

 8. All'articolo 1, comma 18, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «2010 e 2011» sono sostituite dalle seguenti: «2010, 2011, 2012 e successivi».

 

 

I commi 7 e 8, modificando rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), intervengono sulla disciplina relativa alle spese di ristrutturazione edilizia prevedendo:

§      la proroga per l’anno 2012 della detrazione IRPEF;

§      la messa a regime dell’applicazione dell’aliquota IVA agevolata.

 

Le modifiche al comma 17 della legge finanziaria 2008 recate dal comma 7 in esame interessano la proroga della detrazione IRPEF, in misura pari al 36% per un importo di spesa non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare, relativamente a:

a)      spese di ristrutturazione edilizia[19], di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) realizzate su unità immobiliari a prevalente destinazione abitativa privata. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame sono detraibili anche le spese sostenute nel 2012[20];

b)      spese per il restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia[21] eseguite su interi fabbricati dalle imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nonché da cooperative edilizie che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. Per effetto delle modifiche introdotte dal comma in esame, il termine entro il quale devono essere eseguiti gli interventi è prorogato dal 31 dicembre 2011 al 31 dicembre 2012 e il termineentro il quale gli immobili devono essere alienati o assegnati è differito dal 30 giugno 2012 al 30 giugno 2013[22].

 

Le modifiche al comma 18 della legge finanziaria 2008 recate dal comma 8, invece, prevedono l'applicazione a regime dell’aliquota IVA agevolata al 10% alle prestazioni di cui all’art. 7, comma 1, lettera b), della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000)[23]. Si tratta, in particolare, dei seguenti interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata:

§      interventi di manutenzione ordinaria, ossia quelli che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;

§      interventi di manutenzione straordinaria, ossia le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso;

§      interventi di restauro e di risanamento conservativo, ossia quelli rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

§      interventi di ristrutturazione edilizia, ossia quelli rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.

 

Si ricorda che sino alla legge finanziaria 2009 l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta era rinnovata di anno in anno e prevista solo transitoriamente, in considerazione dei termini di durata della relativa autorizzazione rilasciata dal Consiglio dell'Unione europea. Con l'approvazione della direttiva 2009/47/CE del Consiglio, del 5 maggio 2009, con la quale è stato modificato l'allegato III alla direttiva IVA 2006/112/CE - contenente un elenco di beni e servizi per i quali gli Stati membri possono decidere l'applicazione di un'aliquota ridotta - sono stati inseriti anche i servizi ad alta intensità di lavoro, incluse le ristrutturazioni edilizie, tra quelli a cui è applicabile l'aliquota ridotta.

A differenza di quanto previsto in passato, l'attuale normativa comunitaria consente pertanto agli Stati membri di introdurre a regime l'aliquota IVA ridotta per le prestazioni nel settore edile.

 

Sul piano della formulazione della norma, tenuto conto che il comma 8 trasforma l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta da regime transitorio a regime definitivo, sarebbe opportuno introdurre, in luogo di una proroga per gli anni “2012 e successivi” nella legge finanziaria per il 2008, una novella al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto”.

 

Si ricorda inoltre che ai sensi dell’articolo 1, comma 19, della legge finanziaria per il 2008, la detrazione fiscale IRPEF spetta solo se il costo della relativa manodopera risulta evidenziato in fattura. Tale requisito, invece, non è richiesto ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata IVA.

Profili finanziari (articolo 2, commi 7 e 8)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate correnti

 

 

406,5

 

 

406,5

 

 

406,5

 

La relazione tecnica, ai fini dell’esposizione delle elaborazioni effettuate, ricorda brevemente che le norme prevedono la proroga per l’anno 2012 della detrazione IRPEF delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio, il cui termine attuale è fissato al 31 dicembre 2011, nonché la riduzione del 10 per cento dell’aliquota IVA, la cui vigenza è estesa anche agli anni successivi al 2012. Ricorda, altresì che la legislazione vigente, oggetto della proroga, prevede una detrazione del 36 per cento delle spese di recupero edilizio, per un ammontare complessivo per immobile di 48.000 euro, da ripartire in 10 rate annuali. I contribuenti di età non inferiore ad 80 anni possono optare per una ripartizione in 3 o 5 rate annuali, mentre i contribuenti di età non inferiore a 75 anni possono optare per una ripartizione in 5 rate annuali.

Inoltre, le norme prorogano per l’anno 2012 la detrazione per l’acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, relativamente agli acquisti effettuati da privati entro il 30 giugno 2013 di immobili ceduti dall’impresa che ha ristrutturato l’intero fabbricato entro il 31 dicembre 2012.

La relazione stima, quindi, separatamente gli effetti derivanti dalla proroga delle singole agevolazioni. Pertanto:

a)     Perdita di gettito per la proroga della detraibilità delle spese di ristrutturazione

Tale minore gettito è stimato in base ai dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2008, dai quali emerge una spesa per ristrutturazioni pari a circa 6.000 milioni di euro, di cui il 36 per cento, pari a 2.160 milioni di euro, è detraibile ai fini IRPEF. Per il calcolo del rateo annuo di detrazione si è ipotizzato, in base ai medesimi dati delle dichiarazioni, che il 2 per cento della spesa sia di pertinenza di soggetti ultrasettantacinquenni, i quali possono detrarre la spesa in cinque anni, anziché in dieci. La quota annualmente detraibile è pertanto pari a 220 milioni di euro, di cui 8,3 attribuibili a soggetti con più di 75 anni (2.160*0,02/5) e 211,7 al resto dei contribuenti (2.160*0,98/10).

b)     Incremento di gettito per effetto incentivante della disposizione

La relazione afferma che, in base ad uno studio condotto sugli effetti indotti della detrazione in esame nel periodo 1998-2006, è emerso che l’incentivo ha prodotto un incremento degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro, corrispondenti a 1.045 milioni di euro al netto dell’IVA al 10 per cento. Applicando a tale ultimo ammontare l’aliquota IVA del 10 per cento ed un’aliquota IRPEF/IRES/IRAP del 30 per cento ( somma delle aliquote medie IRPEF/IRES del 26 per cento ed IRAP del 4 per cento) , si stima un’emersione di gettito per il 2012 di circa 104 milioni di euro a titolo di IVA e di 314 milioni di euro a titolo di imposte dirette ed IRAP.

c)    Perdita di gettito IVA per riduzione dell’aliquota dal 20 al 10 per cento

La base imponibile IVA è stimata considerando l’ammontare delle spese che danno diritto alla detrazione, pari a 6.000 milioni di euro, incrementato del 15 per cento per tenere conto delle spese extra plafond, per un importo complessivamente pari a 6.900 milioni di euro. A tale importo è necessario sottrarre l’ammontare della spesa indotta per effetto dell’agevolazione, pari a 1.150 milioni di euro, spesa che in assenza dell’agevolazione non si sarebbe realizzata. La perdita di gettito per il 2012 è stimata pertanto in 523 milioni di euro ((6.900 – 1.150)/1,10*10%). Per gli anni successivi si ipotizza, in via prudenziale, che l’ammontare delle spese per ristrutturazioni rimanga costante, determinando la stessa perdita di gettito annua.

I risultati delle quantificazioni descritte sono riassunti, per competenza e per cassa, nella tavola seguente.

(milioni di euro)

COMPETENZA

2010

2011

2012

2013

2014

IRPEF

 

 

-220

-220

-220

IRPEF/IRE/IRAP effetto incentivo

 

 

314

 

 

IVA effetto incentivo

 

 

104

 

 

IVA riduzione aliquota

 

 

-523

-523

-523

Totale competenza

 

 

-324

-743

-743

CASSA

2010

2011

2012

2013

2014

IRPEF

 

 

-33

-325

-220

IRPEF/IRE/IRAP effetto incentivo

 

 

47

267

 

IVA effetto incentivo

 

 

104

 

 

IVA riduzione aliquota

 

 

-523

-523

-523

Totale cassa

 

 

-405

-608,5

-743

 

d)    Perdita di gettito per la proroga dell’incentivo fiscale per la vendita di immobili ristrutturati

In base all’elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, la relazione stima un ammontare di spese per l’acquisto degli immobili ristrutturati pari a 229 milioni di euro. Estrapolando tale dato al 2012 si ottiene un ammontare pari a circa 275 milioni di euro. Applicando a tale dato la percentuale di detraibilità del 36 per cento, si perviene ad un ammontare di spesa complessiva da portare in detrazione di 99 milioni di euro. Considerando che gli ultrasettantacinquenni possono detrarre tali spese in 5 anni, gli ultraottantenni in 3 o 5 anni e tutti gli altri acquirenti in dieci anni ed ipotizzando che i soggetti con età superiore a 75 anni costituiscano il 2 per cento dei soggetti interessati, si determina una perdita di gettito annua a titolo di IRPEF di 10,1 milioni di euro. Di tale ammontare, 0,4 milioni di euro sono attribuibili a soggetti di età superiore a 75 anni (99*0,02/5) e 9,7 al resto dei contribuenti (99*0,98/10). In termini di cassa, ipotizzando una contrazione del 15 per cento in sede di versamento in acconto di novembre 2012, si determinano i seguenti effetti di perdita di gettito.

(milioni di euro)

CASSA

2010

2011

2012

2013

2014

IRPEF

 

 

-1,5

-16,2

-10,1

 

Nella Nota tecnica di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla metodologia di quantificazione utilizzata. In particolare, è stato precisato che, con riferimento alla base imponibile delle maggiori imposte dirette indotte, si è utilizzato l’intero incremento del fatturato. Ciò in quanto degli eventuali effetti derivanti da un aumento dei costi si è tenuto conto applicando prudenzialmente un’aliquota complessiva IRPEF/IRES pari al 26 per cento, in presenza di un’aliquota legale IRES del 27,5 per cento e di un’aliquota marginale media IRPEF, risultante da elaborazioni condotte con il modello di microsimulazione IRPEF, non inferiore al 34 per cento.

In merito alle modalità di calcolo per cassa delle di maggiori imposte dirette indotte, che comporta l’utilizzo del metodo previsionale per il calcolo dell’acconto 2012 ed una conseguente ripresa di gettito a partire da tale anno, la Nota ha precisato che tale criterio si inquadra in una metodologia già consolidata e condivisa che è stata adottata nelle quantificazioni riguardanti le precedenti proroghe della medesima agevolazione.

Con riferimento all’utilizzo di elaborazioni desunte dalle dichiarazioni presentate nel 2005 per la quantificazione degli effetti della detrazione delle spese per l’acquisto di immobili facenti parte di edifici ristrutturati, la Nota ha, infine, precisato che tale scelta è stata motivata da criteri di prudenzialità. Infatti, i più recenti dati provvisori desunti dalle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2008 indicano una diminuzione di tali spese. Si è pertanto ritenuto, al fine di evitare possibili rischi di sottostima della perdita di gettito, che il dato basato sulle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2005 risultasse più idoneo a rappresentare il possibile scenario delle spese in esame per il 2012.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il recupero di gettito ascritto alla maggiore domanda indotta dalla disposizione sulle agevolazioni in materia di ristrutturazione di immobili, si è più volte evidenziata, in occasione di precedenti provvedimenti di proroga, la difficoltà insita nell’individuare una metodologia condivisa, in grado di quantificare in modo corretto ed esaustivo il risultato netto di tali effetti indiretti. E’ stato, di conseguenza, rilevato come risponda a criteri di scarsa prudenzialità ascrivere all’operare di meccanismi indotti cospicui effetti di ripresa di gettito, a compensazione dell’onere diretto prodotto dalle agevolazioni.

Nel caso in esame si segnala, inoltre, che si tratta di un’agevolazione fiscale più volte prorogata. Ciò ha comportato che gli elementi ed i dati quantitativi addotti a giustificazione della considerazione, nel calcolo, di effetti di mercato indotti derivanti dalla norma, siano stati periodicamente riproposti nelle relazioni tecniche, indipendentemente dalle diverse fasi congiunturali - riguardanti l’intero sistema macroeconomico e, più in particolare, il settore delle ristrutturazioni edilizie - nelle quali si collocavano temporalmente le diverse proroghe.

Si rileva, infatti, che l’importo incrementale di investimenti in ristrutturazioni, viene stimato dalla relazione tecnica in esame – analogamente alle relazioni tecniche riferite alle norme di proroga intervenute negli ultimi anni - sulla base di dati riferiti al periodo 1998-2006; pertanto, tale quantificazione appare prescindere sia dalle effettive dinamiche congiunturali che hanno interessato il settore delle ristrutturazioni edilizie negli anni più recenti, sia dalle previsioni circa l’andamento di tale settore nei prossimi anni.

Andrebbe verificato se, sulla base di dati più recenti relativi all’utilizzo dell’agevolazione, i predetti criteri di quantificazione degli investimenti indotti possano essere eventualmente aggiornati.

 


 

Articolo 2, comma 9
(Non applicazione del DURC agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante)

 


9. Non si applicano agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante, in forma itinerante o a posto fisso, le disposizioni inerenti alla certificazione relativa alla regolarità contributiva e al documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, all'articolo 86, comma 10, e all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 38 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e all'articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2007. Si intendono comunque inapplicabili ai predetti soggetti tutte le norme che subordinano all'attestazione di una posizione regolare contributiva l'accesso ad agevolazioni contributive o a finan­ziamenti pubblici, nazionali o comunitari.


 

 

Il comma 9 dispone che agli esercenti attività di commercio al dettaglio ambulante (sia in forma itinerante sia a posto fisso) non si applicano le disposizioni[24] concernenti il documento unico di regolarità contributiva (DURC), comprese le normeche subordinano l'attribuzione di agevolazioni contributive o di finanziamenti pubblici (ivi compresi quelli di fonte comunitaria) all'attestazione della regolarità della posizione contributiva.

 

Si fa presente che la disciplina sul commercio, recata sul punto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 (come modificati, da ultimo, dall'art. 11-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78[25]) autorizzazione all'esercizio del commercio sulle aree pubbliche è soggetta alla presentazione del documento unico di regolarità contributiva e che l'autorizzazione medesima è revocata in caso di mancata presentazione, iniziale o annua. Tuttavia, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con nota prot. 25/1/0014909 del 12 ottobre 2009, ha rilevato che la suddetta condizione è invasiva delle competenze delle regioni (alle quali è demandata, in via esclusiva, la potestà legislativa in materia di commercio) e che, di conseguenza, la disposizione medesima può essere considerata solo una norma di indirizzo per le regioni.

 

Il Documento unico di regolarità contributiva attesta la regolarità dei versamenti dovuti agli Istituti previdenziali e, per i datori di lavoro dell'edilizia, la regolarità dei versamenti dovuti alle Casse edili. La sua validità è mensile, mentre per il settore degli appalti privati[26] è trimestrale, ai sensi dell’articolo 39-septies, del D.L. 273/2005[27].

I soggetti competenti al rilascio del DURC sono l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e, previa apposita convenzione con i predetti enti, gli altri istituti previdenziali che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria. Per il settore edile il documento può essere rilasciato anche dalle Casse edili costituite da una o più associazioni dei datori o dei prestatori di lavoro[28].

Con l’introduzione del DURC ad opera del D.Lgs. 494/1996, si è previsto che il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, fosse tenuto a chiedere un certificato di regolarità contributiva rilasciato, oltre che dall'INPS e dall'INAIL, anche dalle casse edili sulla base di una apposita convenzione stipulata con i predetti istituti.

In seguito, tale obbligo è stato esteso dapprima alle ipotesi di imprese affidatarie di un appalto pubblico, tenute alla presentazione del documento alla stazione appaltante a pena di revoca dell'affidamento[29], e successivamente per l’accesso da parte delle imprese ai benefici e alle sovvenzioni comunitari[30], anche per la realizzazione di investimenti[31].

L’articolo 1, comma 1176 della legge 296/2006 (Finanziaria per il 2007) ha poi generalizzato l’applicazione del Documento unico di regolarità contributiva a settori e situazioni ulteriori. In particolare, si è previsto che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentiti gli istituti previdenziali e le parti sociali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, siano definite per il DURC le modalità di rilascio, i contenuti analitici della certificazione e le tipologie di pregresse irregolarità previdenziali relative al rapporto di lavoro che non impediscono il rilascio della certificazione. Tale provvedimento è stato adottato con il D.M. 24 ottobre 2007, recante “Documento unico di regolarità contributiva”, nel quale vengono indicati come soggetti obbligati al possesso del documento:

-        i datori di lavoro, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e di legislazione sociale previsti, nonché per la fruizione dei benefici e delle sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria;

-        i datori di lavoro e i lavoratori autonomi nell'ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia.

Profili finanziari (articolo 2, comma 9)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, in considerazione delle finalità antielusive delle disposizioni in materia di DURC a cui, infatti, erano associati effetti di recupero contributivo quantificati e scontati nei saldi[32], appare necessario acquisire chiarimenti sugli eventuali effetti di riduzione del gettito contributivo, connessi al, seppur limitato, venire meno degli obblighi di certificazione in esame.

 

 


 

Articolo 2, commi 10-17
(Rinnovi contrattuali nel pubblico impiego)

 


10. Nelle more della definizione del nuovo assetto contrattuale delle ammini­strazioni pubbliche, con particolare riferimento all'individuazione del numero e alla composizione dei comparti di contrat­tazione e alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, tenuto anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, interna ed internazionale, ai fini dei rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 35, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale sono quantificati complessivamente in 215 milioni di euro per l'anno 2010, 370 milioni di euro per l'anno 2011 e 585 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

11. In relazione a quanto previsto al comma 10, per il triennio 2010-2012, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico sono determinate comples­sivamente in 135 milioni di euro per l'anno 2010, 201 milioni di euro per l'anno 2011 e 307 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

12. Le somme di cui ai commi 10 e 11, comprensive degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produt­tive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto 1978, n. 468.

13. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall'articolo 47, comma 1, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, i comitati di settore provvedono alla quantifi­cazione delle relative risorse, attenendosi quale limite massimo ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri, previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al comma 10 del presente articolo. A tal fine, i comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

14. Fermo restando quanto previsto al comma 13, per gli enti del Servizio sanitario nazionale continua a trovare applicazione l'obbligo contabile disposto dall'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

15. In aggiunta alle risorse previste dai commi da 10 a 13 del presente articolo, le amministrazioni destinatarie utilizzano le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 2, commi 33 e 34, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, con le modalità e per le finalità ivi previste, previa verifica da effettuare entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati di consuntivo per l'anno 2009. Per il comparto scuola resta ferma la normativa di settore di cui all'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

16. Le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 15 confluiscono in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per essere destinate, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alle finalità di cui ai commi da 10 a 17 del presente articolo.

17. Al termine della fase di cui al comma 10, si provvede alla individuazione ed al relativo stanziamento delle ulteriori risorse finanziarie occorrenti per i rinnovi contrattuali del triennio 2010-2012.


 

 

I commi da 10 a 17 dell’articolo 2 recano stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni.

 

In particolare:

§      si dispongono stanziamenti sia per il personale statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, alla luce delle recenti disposizioni sul nuovo assetto contrattuale della P.A., introdotte dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150[33] (commi 10-12);

In proposito, si ricorda che i commi da 27 a 31 dell’articolo 2 della legge finanziaria per il 2009 hanno stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Tali commi hanno disposto ulteriori stanziamenti sia per il personale statale “contrattualizzato” sia per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta alle risorse già stanziate, per lo stesso biennio contrattuale, dall’articolo 3, commi 143 e 144, della L. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

Più specificamente, il comma 27 ha disposto che lo stanziamento delle risorse destinate, per il biennio 2008-2009, alla contrattazione collettiva nazionale relativa al personale contrattualizzato dipendente dalle amministrazioni dello Stato (comprese le Agenzie fiscali e la Presidenza del Consiglio dei ministri), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, fosse pari complessivamente a 1.560 milioni di euro a decorrere dal 2009.

Analogamente, il successivo comma 28 ha disposto per lo stesso periodo uno stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 143, della L. 244/2007, pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia.

§      si conferma che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il triennio 2010-2012 sono comunque a carico dei rispettivi bilanci (comma 13);

Si ricorda che già il comma 146 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 ed il comma 30 della legge finanziaria per il 2009 hanno previsto che, per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri conseguenti ai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 siano comunque a carico dei rispettivi bilanci, ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001. Per il personale delle università, compresi i professori e i ricercatori universitari, gli oneri derivanti da tali rinnovi contrattuali vengono inclusi nel Fondo istituito, dall’articolo 2, comma 428[34], della legge finanziaria per il 2008, ai fini del concorso dello Stato agli oneri per gli adeguamenti retributivi del personale delle università[35]. Infine, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente;

§      si ribadisce l’applicazione, per le regioni, dell'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso (comma 14);

§      si prevede l’utilizzo, per determinate finalità, da parte delle amministrazioni, dei maggiori risparmi eventuali derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previo accertamento, con specifiche clausole di salvaguardia per il settore della scuola (comma 15);

§      si istituisce un apposito fondo, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 14 e destinate alle finalità di cui ai commi 9-16 (comma 16);

§      infine, si rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale individuata nel comma 9 (comma 17).

 

In particolare, il comma 10, nell’ambito della definizione del nuovo assetto contrattuale della P.A., così come stabilito dal D.Lgs. 150/2009, con particolare riferimento all’individuazione del numero ed alla composizione dei comparti di contrattazione, nonché alle conseguenti implicazioni in termini di rappresentatività sindacale, e tenendo anche conto delle compatibilità di finanza pubblica nel contesto degli attuali sviluppi della congiuntura economica, individua lo stanziamento di risorse destinate alla contrattazione collettiva nazionale per il personale statale “contrattualizzato” per il triennio 2010-2012, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 48, comma 1, del D.Lgs. 165/2001 e di quanto previsto dall’articolo 2, comma 35, della L. 203/2008 (legge finanziaria per il 2009).

Le risorse sono quantificate complessivamente in 215 milioni di euro per il 2010, 370 milioni di euro per il 2011 e 585 milioni di euro per il 2012.

 

Il richiamato D.Lgs. 150/2009, operando una parziale rilegificazione della materia, interviene sulla contrattazione collettiva, sulla valutazione delle strutture e del personale delle amministrazioni pubbliche, sulla valorizzazione del merito, sulla promozione delle pari opportunità, sulla dirigenza pubblica e sulla responsabilità disciplinare. In particolare, nell’ambito del generale riordino delle procedure di contrattazione collettiva nazionale, l’articolo 54, comma 3, prevede la coincidenza tra vigenza giuridica ed economica del contratto, prevedendo una durata triennale ed eliminando dunque la dicotomia tra il quadriennio giuridico ed il biennio economico caratteristica dei contratti pubblici. Il successivo articolo 63, inoltre, stabilisce la cadenza triennale degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro anche per i dipendenti di diritto pubblico. Inoltre, l’articolo 54 prevede la costituzione di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono quattro aree separate per la dirigenza, secondo specifiche procedure. Sono previste apposite aree all’interno della dirigenza per la dirigenza del ruolo sanitario e per i professionisti degli enti pubblici appartenenti alla X qualifica funzionale. Nell’ambito dei comparti di competenza possono essere costituite specifiche sezioni contrattuali

 

Analogamente, il successivo comma 11 prevede che lo stanziamento delle risorse destinate per il triennio 2010-2012 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001) è pari complessivamente a 135 milioni di euro per il 2010, 201 milioni di euro per il 2011, e 307 milioni di euro a decorrere dal 2012, con specifica destinazione, rispettivamente, di 79, 135 e 214 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[36].

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001, sono tuttora in regime di diritto pubblico e rimangono quindi disciplinati dai rispettivi ordinamenti in deroga alle norme generali sulla “privatizzazione” e “contrattualizzazione” dei rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all’articolo 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto): i magistrati ordinari, amministrativi e contabili; gli avvocati e procuratori dello Stato; il personale militare e le Forze di polizia di Stato; il personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia; i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contemplate dall'articolo 1 del D.Lgs. Capo provv. dello Stato 691/1947, dalla L. 281/1985 e dalla L. 287/1990, cioè sostanzialmente nelle materie della vigilanza sul mercato dei valori mobiliari, della tutela del risparmio e della tutela della concorrenza e del mercato (quali Banca d’Italia, Consob, Autorità garante della concorrenza e del mercato); il personale, anche di livello dirigenziale, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, esclusi il personale volontario; il personale della carriera dirigenziale penitenziaria; i professori e i ricercatori universitari.

Il comma 12, recando disposizioni identiche a quelle di cui all’articolo 2, comma 29, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), prevede che le somme di cui ai precedenti commi 10 e 11, stanziate per il riconoscimento degli aumenti retributivi per il triennio 2010-2012 per il personale delle amministrazioni statali, contrattualizzato e in regime di diritto pubblico, costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale – ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della L. 468/1978 - e precisa che le somme medesime sono da ritenersi comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP.

La seguente tabella, presente nella relazione tecnica originaria (A.S. 1790), definisce il quadro delle risorse necessarie per la copertura derivanti dagli oneri di cui ai commi 9-11 (attuali commi 10-12) (dati in mln. di euro).

Anni

Personale statale contrattualizzato (co. 9)

Personale statale non contrattualizzato (co.10*)

Totale personale statale (co. 9 e 10)

2010

215

135

350

2011

370

201

571

2012

585

307

892

*    Nel comma 10 (attuale comma 11) sono specificate le risorse complessivamente destinate alle FF.AA e ai Corpi di Polizia di cui al D.Lgs. 195/1995 sono specificate in 79 mln. di euro per il 2010, 135 mln. per il 2011 e 214 mln. a decorrere dal 2012. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico e a quello in forma volontaria, ad eccezione dei magistrati ordinari amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

 

Il comma 13 reca disposizioni in materia di risorse per i rinnovi contrattuali del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale. Per tali categorie, il comma in esame dispone che gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, sempre per il triennio 2010-2012, nonché gli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici ai professori e ai ricercatori universitari, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell’articolo 48, comma 2, del D.Lgs. 165/2001.

Si ricorda che l’articolo 48 disciplina il meccanismo di finanziamento della contrattazione collettiva, individuando le modalità con le quali vengono determinate le risorse a carico del bilancio pubblico, da destinare al rinnovo, appunto, dei contratti collettivi nazionali ed integrativi.

Più specificamente, ai sensi del comma 1, spetta al Ministero dell’economia e delle finanze quantificare, in coerenza con i parametri previsti dagli strumenti di programmazione e di bilancio, l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria. Allo stesso modo sono determinati gli eventuali oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Il successivo comma 2 prevede che per le altre pubbliche amministrazioni gli oneri derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale siano determinati a carico dei rispettivi bilanci, in coerenza con i medesimi parametri richiamati dal comma 1.

 

Lo stesso comma 12, inoltre, dispone che, nell’ambito della deliberazione degli atti di indirizzo per la contrattazione collettiva nazionale di cui all’articolo 47, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, la quantificazione delle risorse relative ai rinnovi contrattuali sarà stabilita dagli specifici comitati di settore attenendosi ai criteri previsti per il personale delle amministrazioni statali. A tal fine, i richiamati comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il Ministero dell’economia e delle finanze comunicati dalle rispettive amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti il personale dipendente.

 

Secondo la relazione tecnica originaria (A.S. 1790), la disposizione di cui al comma 12 (attuale comma 13) comporta oneri annuali lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale per un importo apri a 343 milioni di euro per il 2010, 516 milioni di euro per il 2011 e 788 milioni di euro per 2012.

 

La seguente tabella riporta un riepilogo degli oneri previsti per l’intero pubblico impiego, nel triennio contrattuale 2010-2012 delle risorse finanziarie previste nei commi 9-12.


 

Oneri complessivi annui al lordo dei contributi e dell'IRAP

Disegno di legge finanziaria 2010

Comparti/settori

2010

2011

2012

 

(mln di euro)

(mln di euro)

(mln di euro)

Stato (ARAN)

215

370

585

Stato non contrattualizzati

Di cui: Corpi e Forze

135

79

201

135

307

214

Totale Stato

350

571

892

Totale settore non statale

343

516

788

Totale pubblico impiego

693

1.087

1.680

 

Il successivo comma 14 specifica che, ferma restando la disciplina di cui al precedente comma 13, continua a trovare applicazione, per le regioni, l'obbligo di costituire nel proprio bilancio gli accantonamenti necessari alla copertura degli oneri derivanti dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali per il personale dipendente del S.S.N. e degli accordi collettivi nazionali per il personale convenzionato con il Servizio stesso, nell'ambito del proprio territorio, quantificati sulla base dei parametri previsti dai documenti di finanza pubblica.

Tale obbligo è previsto dall'articolo 9, comma 1, del D.L. 203/2005[37], convertito dalla L. 248/2005, e rientra tra gli adempimenti, a carico delle regioni, ai quali la legislazione vigente subordina l'attribuzione di una quota del finanziamento statale del Servizio sanitario nazionale.

 

In aggiunta alle risorse previste dai commi 10-13, il comma 15, primo periodo, prevede l’utilizzo, da parte delle amministrazioni, ai sensi e per le finalità di cui all'articolo 2, commi 33 e 34, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), dei maggiori risparmi eventuali derivanti dalle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale, previo accertamento da effettuarsi entro il primo semestre del 2010 sulla base delle risultanze finanziarie dei dati del consuntivo 2009.

 

I commi 33 e 34 hanno avuto lo scopo di consentire la destinazione di risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa per compensare parzialmente le riduzioni apportate a tali risorse dal D.L. 112/2008.

In particolare, il comma 33 ha disposto una verifica periodica, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e del Ministero dell’economia e delle finanze, avente cadenza semestrale, in relazione all’attuazione delle disposizioni del D.L. 112/2008 concernenti le misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese del personale, al fine di riscontrare l’effettività della realizzazione dei risparmi di spesa previsti. Nel caso in cui si realizzino economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinate al medesimo scopo sulla base di una specifica prescrizione normativa, si demanda ad un decreto la definizione dei limiti percentuali e delle modalità di destinazione delle richiamate risorse aggiuntive al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni menzionate nel comma 5 dell’articolo 67 del D.L. 112/2008, o interessate all’applicazione del comma 2 del medesimo articolo 67. La disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale del SSN.

Il successivo comma 34 ha previsto che, ai sensi e con le modalità di cui al comma 33, nel quadro delle generali compatibilità economico-finanziarie, può essere, altresì, devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni ivi indicate una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e di riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, attivati in applicazione del decreto-legge 112/2008.

 

Il secondo periodo del comma 15 prevede che per il comparto scuola resti ferma la normativa di settore di cui all'art. 64 del D.L. 112/2008.

 

Il richiamato articolo 64 ha individuato una serie di misure volte alla riorganizzazione del servizio scolastico, con riguardo all’organico dei docenti e del personale ATA (amministrativo, tecnico, ausiliario), nonché all’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico, indica le modalità per la realizzazione degli interventi e quantifica le economie di spesa da questi discendenti a partire dall’esercizio finanziario 2009; riserva, inoltre, il 30 per cento dei risparmi all’incremento delle risorse contrattuali per la valorizzazione e la carriera del personale della scuola (commi 1-9). La disposizione, infine, (commi 4-bis e 4-ter) consente l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nell’ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni e sospende l’accesso alle scuole di specializzazione per l’insegnamento secondario (S.I.S.S).

 

Al riguardo, la relazione tecnica originaria (A.S. 1790) evidenzia che il comma in esame “individua più puntualmente la tempistica delle verifiche da effettuarsi ai fini dell’erogazione di somme già previste dalla legge finanziaria per il 2009, e , pertanto, comprese nel quadro di proiezione a legislazione vigente”. La stessa relazione, inoltre, precisa che le disposizioni di cui all’articolo 2, commi 33 e 34 della l. 203/2008 già facevano riferimento ad economie o risparmi aggiuntivi rispetto a quanto considerato ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica. In relazione a ciò, i richiamati commi non determinavano effetti aggiuntivi sui predetti saldi.

 

Il comma 16 istituisce un apposito fondo,nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel quale confluiscono le risorse aggiuntive risultanti dalla verifica di cui al comma 15 e destinate alle finalità di cui ai commi 10-17 dell'articolo in esame.

Il comma 17, infine, rinvia l'individuazione di ulteriori risorse ai fini della definizione del triennio contrattuale 2010-2012 alla conclusione della fase transitoria e congiunturale di cui al precedente comma 10.

Riguardo al comma 16 (attuale comma 17) la relazione tecnica originaria (A.S. 1790) ha sottolineato che non produce effetti di spesa trattandosi di norma programmatica.

Profili finanziari (articolo 2, commi 10-17)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce in primo luogo che gli oneri per il personale statale sono stati determinati in misura convenzionale, in coerenza con le somme già scontate nei tendenziali di spesa valutati a legislazione vigente.

Da tale affermazione della relazione tecnica si evince che gli oneri corrispondono, approssimativamente, all’indennità di vacanza contrattuale. Si rammenta, infatti, che il DPEF 2010-2013 afferma che nel quadro tendenziale “…le retribuzioni sono state valutate incorporando gli effetti connessi .. (alla) … concessione della sola indennità di vacanza contrattuale a decorrere dal 2010[38]”.

Gli incrementi retributivi riconosciuti ai dirigenti del comparto sicurezza-difesa sono, invece, superiori in quanto questi ultimi godono di un adeguamento annuale correlato agli incrementi retributivi percepiti da restante personale appartenente al pubblico impiego.

Gli incrementi retributivi spettanti ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili e agli avvocati e procuratori dello Stato non sono considerati dalla norma in quanto derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico. Gli stessi sono stati pertanto inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

La relazione tecnica indica anche l’onere - determinato, analogamente al settore statale, in coerenza con i tendenziali di spesa - derivante dai rinnovi contrattuali che grava sulle amministrazioni del settore pubblico non statale, non esplicitato in norma. Esso ammonta 343 milioni di euro per il 2010, a 516 milioni di euro per il 2011, e a 788 milioni di euro a decorrere dal 2012.

Nella relazione tecnica il Governo indica i dati di riferimento utilizzati per la quantificazione degli oneri. Si precisa che le unità di personale sono individuate nel numero dei presenti alla fine del biennio precedente[39] (al 31.12.2007) e che vengono convenzionalmente tenute ferme per tutta la durata del triennio. La relazione assume che le unità di personale in servizio nelle amministrazioni del settore statale siano 1.982.914 mentre quelle delle amministrazioni del settore non statale siano 1.547.615. Le retribuzioni annue lorde medie utilizzate per effettuare i conteggi non sono indicate, sebbene la relazione affermi che i parametri considerati includono gli aumenti che saranno riconosciuti per il biennio 2008-2009 dai contratti in corso di definizione.

L’entità delle risorse disponibili è riepilogata nel prospetto che segue.

 

(milioni di euro)

Comparto

2010

2011

2012

Personale statale contrattualizzato

215

370

585

Personale statale non contrattualizzato

135

201

307

Totale Stato

350

571

892

Personale pubblico non statale

343

516

788

Totale generale

693

1.087

1.680

 

Nel corso dell’esame al Senato al disegno di legge finanziaria, si è ravvisata[40] l’opportunità che fossero forniti gli elementi informativi idonei a consentire una verifica del procedimento di quantificazione adottato. A tal proposito la Ragioneria generale dello Stato ha fornito, in una nota di risposta[41], un prospetto riepilogativo che indica la consistenza del personale considerata dalla relazione tecnica e riferito ai singoli comparti di contrattazione collettiva nazionale. La stessa nota ha precisato che la maggior spesa, correlata con la corresponsione dell’indennità di vacanza contrattuale, è stata conteggiata partendo dai minimi retributivi contrattuali. La stima dei minimi è stata effettuata analizzando le relazione tecniche allegate ai contratti collettivi nazionali ed ai provvedimenti negoziali vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge finanziaria. Tali minimi sono stati aggiornati con gli incrementi previsti per la tornata contrattuale 2008/2009 qualora non sia stato ancora sottoscritto il rinnovo del CCNL.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che il comma 17 stabilisce che in una fase successiva si provvederà a stanziare ulteriori risorse destinate ai rinnovi contrattuali, si osserva che la disposizione sembra porre a carico del Governo il compito di reperire risorse aggiuntive da destinare alle retribuzioni pubbliche. Il Governo dovrebbe, conseguentemente, chiarire se la norma abbia carattere essenzialmente programmatico ovvero ponga un vincolo a carico dell’Esecutivo. Nella seconda ipotesi, al fine di poter compiutamente valutare gli effetti finanziari della norma, occorre che siano forniti elementi informativi concernenti la prevedibile misura dello stanziamento da disporre al fine di prefigurare l’onere da porre a carico di altro provvedimento.

 

 


 

Articolo 2, commi 18
(Riconoscimento di somme alla Regione Friuli-Venezia Giulia)

 

18. Per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 13 marzo 2009, è istituito un tavolo paritetico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia al fine di determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla regione ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, a decorrere dal 1o gennaio 2010. In attesa della predetta determinazione, è corrisposto alla regione Friuli-Venezia Giulia, nell'anno 2010 e per l'importo iscritto nel bilancio dello Stato a legislazione vigente, un acconto di 200 milioni di euro.

 

 

La norma in esame istituisce un tavolo paritetico fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli-Venezia Giulia per la definizione del contenzioso riguardante le quote delle ritenute IRPEF sui redditi da pensione spettanti alla regione e attribuisce alla stessa 200 milioni di euro nell’anno 2010, a titolo di acconto dell’intero ammontare che verrà determinato.

La norma intende dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 74/2009; sentenza con la quale la Corte ha dichiarato la illegittimità costituzionale delle disposizioni della legge finanziaria 2008 - e delle successive norme che ne hanno prorogato le disposizioni – che determinavano in quota fissa per gli anni dal 2008 al 2011, le entrate tributarie spettanti alla regione riferibili alle ritenute IRPEF sui redditi da pensione. Porre un limite all’ammontare annuo di tali spettanze è illegittimo – sostiene la Corte - in quanto contrasta con le norme statutarie, che nel determinare le quote di tributi erariali spettanti alla regione non pongono limite alcuno.

La determinazione dell’ammontare di quelle somme – poiché incide in una materia disciplinata da norme statutarie - non può che avvenire in accordo con la regione. La norma in esame dispone perciò la costituzione di un tavolo paritetico quale sede istituzionale del confronto.

 

L’articolo 49 dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (L. Cost. n. 1/1963) elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Tra queste, al punto 1), i sei decimi delle imposte sul reddito delle persone fisiche. Questa disposizione è stata poi integrata dall’articolo 1 del D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 137, recante norme di attuazione dello statuto speciale in materia di finanza regionale, che dispone sulle modalità di attribuzione dei proventi erariali spettanti alla regione.

Secondo quanto dispone il comma 4 del medesimo articolo, fra le entrate regionali di cui all’art. 49 Statuto, punto1) - i sei decimi dell’IRPEF - sono comprese, nella stessa misura, le ritenute sui redditi da pensione riferite ai soggetti passivi residenti nella regione, ancorché riscosse fuori del territorio regionale. La decorrenza della disposizione è fissata alla data di entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, nell’ambito della quale si provvederà alla regolazione finanziaria tra lo Stato e la Regione.

 

La disposizione della norma di attuazione dà seguito a quanto stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 6 ottobre 2007. Con riguardo alle questioni finanziarie viene rilevata – tra l’altro - la necessità di verificare e risolvere anomalie nell’attuale andamento del gettito, tra cui quella riguardante l’imposta sul reddito delle persone fisiche. Attualmente sono infatti attribuiti alla regione i 6/10 del gettito IRPEF solo con riferimento ai redditi da lavoro dipendente e non anche ai redditi da quiescenza (comma 7 dell’articolo 3 del Protocollo).

 

La legge finanziaria per il 2008 (L. 244/2007 art. 2, comma 5) ha provveduto alla regolazione finanziaria Stato-Regione in relazione alle maggiori entrate derivanti dall’inclusione delle ritenute sui redditi da pensione. Per gli esercizi 2008 e 2009 aveva stabilito un regime transitorio in cui il gettito spettante alla regione veniva determinato in quota fissa: rispettivamente 20 e 30 milioni di euro. L’articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007, convertito con modificazioni dalla legge n. 31/2008, aveva poi prorogato il regime transitorio – determinazione in quota fissa del gettito spettante alla regione - anche per l’anno 2010 nella misura di 30 milioni di euro. Contestualmente aveva abrogato la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 2 secondo cui, a decorrere dal 2010, gli introiti superiori al tetto di 30 milioni di euro sarebbero stati riconosciuti alla regione solamente con contestuale attribuzione di funzioni.

Conseguentemente, sulla base della normativa descritta, dal 2011 alla regione sarebbero state assegnate risorse dinamiche, a titolo di compartecipazione all’IRPEF, senza che a ciò corrispondesse l’attribuzione di ulteriori funzioni da parte dello Stato.

Il regime transitorio era stato infine prorogato per l'anno 2011 dall’articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008 convertito con modificazioni dalla legge n. 14/2009 che aveva attribuito al Friuli-Venezia Giulia, anche per quell’anno, la medesima quota fissa di 30 milioni di euro, in luogo della compartecipazione dinamica spettante a regime[42].

 

Su ricorso della regione Friuli-Venezia Giulia, la Corte costituzionale dichiara la illegittimità costituzionale delle disposizioni che pongono un limite all’ammontare annuo delle ritenute sui redditi da pensione percepiti dai soggetti passivi residenti nella regione ancorché riscosse fuori dal territorio regionale, in quanto in contrasto con le norme statutarie che, al contrario, non pongono limite alcuno. In particolare sono dichiarate illegittime le seguenti disposizioni: articolo 2, comma 5, primo periodo, della Legge 244/2007, relativo agli esercizi 2008 e 2009; l’articolo 47-ter del D.L. n. 248/2007 che proroga il regime transitorio al 2010 e l’articolo 41, comma 11, primo periodo, del D.L. 207/2008 che reca la proroga per il 2011[43].

Le norme statutarie prese a parametro sono gli articoli 48 e 49 dello statuto recanti l’ordinamento finanziario della regione. Il primo sancisce l’autonomia finanziaria, il secondo - come accennato sopra - elenca le quote fisse delle entrate tributarie che spettano alla regione. Accanto – e al pari – delle norme statutarie quali parametri di costituzionalità, la Corte - proseguendo una costante giurisprudenza - considera anche le norme di attuazione dello statuto speciale, nel caso specifico, il citato articolo 1, comma 4, del D.Lgs. 137/2007, che include fra le entrate regionali costituite dai sei decimi dell’IRPEF - e nella stessa misura - le ritenute sui redditi da pensione.

Si ricorda che le norme di attuazione dello statuto speciale – adottate ora con Decreto legislativo - sono fonte legislativa che si forma al di fuori del circuito parlamentare e che ha come caratteristica principale una fase di consultazione–concertazione affidata ad una Commissione paritetica Stato-Regione. Per la regione Friuli-Venezia Giulia così dispone l’articolo 65 dello statuto speciale.

Con riguardo alle modalità di modifica dell’ordinamento finanziario della regione Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell’articolo 63, quinto comma dello statuto speciale è sempre richiesto il parere della regione – la norma citata recita “sentita la Regione”. Non è quindi escluso l’impiego della legge ordinaria – utilizzata del resto nelle precedenti modifiche statutarie per la parte finanziaria[44], è però necessaria l’intesa con la regione.

A tale scopo la norma in esame istituisce il tavolo paritetico, quale sede ‘istituzionale’ del confronto per la determinazione dell’ammontare delle entrate spettanti alla regione in ragione dell’inclusione nei 6/10 dell’IRPEF delle ritenute sui redditi da pensione; ammontare che la regione stima attualmente intorno ai 125 milioni di euro annui[45].

La norma specifica infine che l’ammontare delle somme spettanti alla regione che verrà concordato in sede di tavolo paritetico, sarà corrisposto alla regione a decorrere dal 2010. In attesa di quella determinazione, alla regione viene corrisposto un acconto di 200 milioni di euro.

Profili finanziari (articolo 2, comma 18)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Al Senato, in risposta ad una richiesta di chiarimenti emersa nel corso dell’esame[46], è stato chiarito che nel capitolo 2797 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze[47] è iscritto l’importo di 200 mln per il 2010, sostitutivo della somma di 30 mln di euro (iscritta in attuazione del regime transitorio, nel capitolo 2799[48] ai sensi dell'articolo 47-ter del decreto legge n. 248 del 2007) la quale deve essere cancellata a seguito della citata sentenza della Corte costituzionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti profili.

La norma in esame, nel definire una procedura volta a dare attuazione alla citata sentenza della Corte costituzionale, non dispone in merito alle risorse a valere sulle quali dovrà avvenire tale attuazione, né con riferimento agli esercizi pregressi, né a quelli futuri, limitandosi a prevedere uno stanziamento per il solo esercizio 2010 “a titolo di acconto”. A tale proposito:

-        con riferimento agli esercizi pregressi, andrebbe chiarito quale sia l’importo spettante alla regione Friuli-Venezia Giulia per ciascuna delle annualità 2008 e 2009 ai sensi della normativa attuativa dello statuto della regione[49] - importo limitato, rispettivamente, a 20 e 30 mln di euro dalle disposizioni della legge finanziaria per il 2008[50], oggetto della pronuncia della Corte Costituzionale - e quali siano le risorse a valere sulle quali potrà essere corrisposto il saldo delle somme dovute, per tali annualità, dallo Stato alla regione;

-        con riferimento agli esercizi futuri, andrebbe chiarito se, analogamente a quanto previsto inizialmente dalla legge finanziaria per il 2008[51], la procedura di carattere concertativo di attuazione della sentenza, prevista dal comma in esame, potrà eventualmente disporre l’attribuzione alla regione di funzioni attualmente di competenza statale, il cui esercizio sia almeno in parte compensativo delle maggiori risorse spettanti alla regione. In ogni caso si segnala che, eccezion fatta per il predetto importo di 200 mln a titolo di acconto per il 2010, nel bilancio a legislazione vigente non sembrano appostate le risorse necessarie a far fronte ai maggiori stanziamenti dovuti alla regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della sopra descritta normativa vigente[52], per la parte non compensabile mediante un eventuale trasferimento di funzioni. In mancanza di tale trasferimento andrebbero quindi indicate le risorse con cui far fronte all’attuazione della sentenza.

 

Un ulteriore chiarimento andrebbe fornito in merito agli effetti sui saldi di finanza pubblica attribuiti allo stanziamento di 200 mln previsto nel bilancio a legislazione vigente in favore della regione Friuli-Venezia Giulia, a valere sul quale la norma in esame prevede un trasferimento di risorse alla regione a titolo di acconto. Andrebbe in proposito chiarito se la predetta maggiore spesa, iscritta nel bilancio a legislazione vigente, abbia un impatto, oltre che ai fini del SNF, anche ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, in quanto la vigenza di vincoli del patto di stabilità interno sul lato della spesa non impedisce alla regione di individuare forme di utilizzo delle maggiori risorse disponibili[53].

 

 


 

Articolo 2, comma 19
(Assunzione di personale nelle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

 

19. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 116, 117 e 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, operano con riferimento a ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

 

 

Per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, il comma 19 proroga per il triennio 2010-2012 le disposizioni previste all’articolo 3, commi da 116 a 118, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) in materia di assunzione di personale a tempo indeterminato da parte delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) e dell’Unioncamere.

 

In primo luogo, il comma 116, ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, prevede che le CCIAA possono procedere alle assunzioni, previo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari ad una determinata percentuale delle cessazioni avvenute nell’anno precedente, facendo dipendere tale percentuale dal valore assunto per ogni singolo ente da un indice di equilibrio economico-finanziario. In particolare, tali assunzioni possono avvenire:

-        qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti inferiore a 35, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 70% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

-        qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti compreso tra 36 e 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 35% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente;

-        qualora l’indice di equilibrio economico finanziario risulti superiore a 45, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 25% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

Nel successivo comma 117 l’indice di equilibrio economico finanziario è determinato secondo le modalità e i criteri disciplinati al D.M. 8 febbraio 2006[54].

Nel decreto ministeriale qui citato la possibilità di assunzione del personale presso le CCIAA viene limitata ad una unità ogni tre cessate dal servizio al 31 dicembre dell'anno precedente per le camere di commercio che presentano un indice generale di equilibrio economico finanziario inferiore a 41, mentre per quelle con indice superiore a 41 la possibilità di assunzione scende a una unità ogni cinque cessate cumulativamente dal servizio nel triennio precedente.

Inoltre, nel provvedimento ministeriale gli indicatori di equilibrio economico-finanziario sono determinati dal rapporto tra i costi del personale e le entrate correnti, espresso in millesimi, e dal rapporto tra le unità di personale in servizio presso la camera di commercio ed il numero delle imprese attive iscritte o annotate nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 580/1993[55]. La somma dei due indici predetti determina l'indice generale di equilibrio economico-finanziario.

Per l'Unioncamere, nel decreto si considera quale indicatore di equilibrio economico-finanziario l'indice medio, per ciascun triennio considerato, rappresentato dal rapporto tra i costi del personale ed entrate correnti.

 

Infine, il comma 118 prevede l’adozione, per le assunzioni a tempo indeterminato dell’Unioncamere, del limite previsto dalla lettera a) del comma 116 (70% della spesa relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente).

Profili finanziari (articolo 2, comma 19)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 98, della legge finanziaria 311/2004, prevede che le assunzioni presso le Camere di commercio possano essere autorizzate in relazione a specifici indicatori di equilibrio economico-finanziario riferiti al singolo ente.

In applicazione di detta disposizione, l'articolo 3, commi 116, 117 e 118 della legge finanziaria 244/2007 - di cui la norma in esame estende l’applicazione - ha provveduto a definire puntualmente i limiti alle assunzioni di personale per gli anni 2008 e 2009 in relazione ai predetti indici di equilibrio economico-finanziario. La relazione tecnica riferita ai commi 116-118 affermava che tale regime limitativo delle assunzioni era strumentale al raggiungimento degli obiettivi di contenimento delle spese correnti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, considerato che le disposizioni stabiliscono un regime limitativo delle assunzioni in armonia con la normativa vigente finalizzataalcontenimento della spesa corrente.

 


 

Articolo 2, comma 20
(Provvedimento a favore dei comuni “svantaggiati”)

 

20. Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 20 proroga per gli anni 2010, 2011 e 2012 i contributi previsti a favore delle comunità montane e dei piccoli comuni, in particolare di quelli che presentano parametri critici di carattere demografico, già disposte per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1, comma 703, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), come modificato dalle leggi finanziarie successive[56].

 

Il citato comma 703 prevede i seguenti interventi finanziari a valere sulle risorse del Fondo ordinario:

a)      contributo in favore dei piccoli comuni che presentano una elevata percentuale di popolazione residente ultrasessantacinquenne.

Nell’ambito di un importo complessivo pari a 45 milioni di euro, la norma prevede l’incremento del 30% del contributo ordinario in favore dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti nei quali la popolazione residente ultrasessantacinquenne sia superiore al 25% della popolazione residente complessiva. Non meno del 50 per cento di tale contributo deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale. Qualora l’importo complessivamente stabilito per tale finalità dovesse rivelarsi insufficiente, il contributo spettante a ciascun ente deve intendersi proporzionalmente ridotto;

b)      contributo in favore dei piccoli comuni che presentano una percentuale elevata di popolazione residente di età inferiore ai 5 anni.

Nell’importo complessivo di 81 milioni di euro, è previsto l’incremento del contributo ordinario, in misura pari al 30 per cento, per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, nei quali nei quali la popolazione residente al di sotto dei 5 anni risulti superiore al 4,5% della popolazione complessiva. Anche in questo caso, almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione deve essere finalizzato ad interventi di natura sociale. In caso di insufficienza dell’importo complessivo, il contributo viene proporzionalmente ridotto;

c)      contributo in favore dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, fino ad un importo complessivo di 42 milioni di euro, per finalità di investimento;

d)      contributo complessivo di 20 milioni di euro in favore alle comunità montane, da ripartire in proporzione alla popolazione residente nelle zone montane.

Profili finanziari (articolo 2, comma 20)

 

Si ricorda che in occasione dell’introduzione del citato comma 703 della legge finanziaria per il 2007, venne specificato che gli stanziamenti disposti dalla norma non si configuravano come aggiuntivi per il comparto dei comuni, ma come una specifica finalizzazione delle somme già previste nel Fondo ordinario. Conseguentemente i maggiori trasferimenti per i piccoli comuni si sarebbero tradotti in minori trasferimenti senza vincolo di destinazione per la generalità dei comuni.

La norma in questione era inoltre corredata di una misura compensativa degli effetti sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, a valere sulla riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate, dovuta al fatto che la norme citate, trasferendo risorse da enti soggetti al patto di stabilità interno (all’epoca consistente in vincoli solo sul lato della spesa) ad enti esclusi dal patto, avrebbe aumentato le possibilità di spesa dei comuni rispetto a quanto considerato nelle previsioni tendenziali[57]. Ne conseguiva la necessità di reperire una forma di compensazione.

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che sia confermato che, anche in questo caso, gli stanziamenti disposti dalla norma non si configurano come aggiuntivi per il comparto dei comuni, ma come una specifica finalizzazione in favore dei piccoli comuni delle somme già previste nel Fondo ordinario.

Andrebbe inoltre chiarito se l’assenza di effetti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, a differenza di quanto valutato in occasione della legge finanziaria per il 2007, derivi dalla circostanza che le previsioni tendenziali già scontino l’integrale utilizzo del Fondo ordinario, anche in assenza della proroga in oggetto. In tal caso le suddette previsioni sembrerebbero seguire il criterio di politiche invariate piuttosto che quello della legislazione vigente.

 


 

Articolo 2, comma 21
(Collegi universitari)

 

21. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività dei collegi universitari legalmente riconosciuti per lo svolgimento di attività culturale, per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.

 

 

Il comma 21, aggiunto nel corso dell’esame in sede referente al Senato,autorizza una spesa di 3 milioni di euro per il 2010 per lo svolgimento di attività culturale da parte dei collegi universitari legalmente riconosciuti.

 

Lo stanziamento per i collegi universitari legalmente riconosciuti è allocato nel capitolo 1696 dello stato di previsione del MIUR (Programma 2.1 - Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, Macroaggregato interventi 2.1.2) che nel disegno di legge di bilancio 2010 reca una previsione di 20,4 milioni di euro, con una diminuzione di 1,7 milioni di euro rispetto al bilancio assestato 2009[58].

Si ricorda che i collegi universitari legalmente riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono 14 e gestiscono complessivamente 45 residenze in 14 città[59]. Sono istituzioni private, che esercitano funzioni di interesse pubblico, contribuendo ad ampliare l'offerta formativa universitaria. Le attività sono prevalentemente svolte nell'ambito di strutture a carattere residenziale, nelle quali sono anche assicurati servizi tesi a facilitare il raggiungimento del titolo di studio universitario nei tempi previsti e a favorire la crescita libera e responsabile della persona. Essi garantiscono, inoltre, sostegno agli studenti bisognosi e meritevoli, ampliando in tal modo le possibilità di accesso agli studi superiori. I collegi realizzano attività didattiche, scientifiche, di orientamento e di tutorato e, sulla base di un'apposita intesa con la Conferenza permanente dei rettori (CRUI) stipulano convenzioni con le Università per il riconoscimento di alcune attività didattiche, alle quali vengono riconosciuti crediti accademici. Un apposito organismo, la Conferenza dei Collegi universitari (C.C.U.) provvede al coordinamento dei vari istituti.

 

Il fondamento giuridico del riconoscimento dei collegi è costituito dall’art. 191 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, che stabiliva che “le Opere e le fondazioni che hanno per fine l'incremento degli studi superiori e l'assistenza nelle sue varie forme agli studi nelle Università e negli Istituti di istruzione superiore, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione”. In altri termini, la vigilanza del Ministero veniva prevista proprio in virtù delle finalità istituzionali dei collegi universitari.

In seguito, l'art. 25, c. 3, della L. 390 del 1991[60], ha disposto testualmente che “restano ferme le vigenti disposizioni concernenti i collegi universitari legalmente riconosciuti e posti sotto la vigilanza del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica” (nel frattempo subentrato al Ministero della Pubblica Istruzione).

 

La legge n. 338 del 2000[61] ha, poi, inserito i collegi universitari legalmente riconosciuti tra i soggetti destinatari di interventi di cofinanziamento statale per la realizzazione di strutture adeguate alla più ampia attuazione del diritto allo studio universitario.

Il D.M. 9 maggio 2001, volto a definire i criteri di riparto del contributo ai collegi universitari, nelle sue premesse riconosce l'espletamento di un servizio di pubblico interesse da parte di tali istituzioni. A ulteriore conferma del valore formativo dei collegi universitari legalmente riconosciuti, il 15 maggio 2002 è stato firmato il protocollo d'intesa tra la CRUI e la C.C.U., per il riconoscimento in crediti formativi universitari delle conoscenze acquisite dagli studenti anche all'esterno degli Atenei e, in particolare, di alcune delle attività formative offerte dai Collegi, ritenute qualificate e idonee a soddisfare le crescenti e differenziate esigenze degli studenti universitari[62].

 

Si valuti una riformulazione del testo nei termini seguenti: Al fine di consentire la prosecuzione delle attività culturali dei collegi universitari legalmente riconosciuti, per l’anno 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro.


Profili finanziari (articolo 2, comma 21)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

3,0

 

 

3,0

 

 

3,0

 

 

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono rilievi da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento complessivo.

 

 


 

Articolo 2, comma 22
(Esenzione fiscale per le vittime del terrorismo)

 

22. Le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano stati parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o da stragi di tale matrice, sono esenti dall'obbligo di pagamento dell'imposta di registro previsto, quali parti in causa, dall'articolo 57 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e di ogni altra imposta.

 

 

Il comma 22, introdotto durante l’esame del disegno di legge al Senato, dispone l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro - prevista dall’articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131[63] per le parti in causa - e di ogni altra imposta, per i seguenti soggetti:

§      vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice;

§      i loro superstiti, compresi i figli maggiorenni, gli ascendenti, i fratelli e le sorelle che siano state parti in causa in un procedimento civile, penale, amministrativo o contabile comunque dipendente da atti di terrorismo o di stragi di tale matrice.

 

L'articolo 57 del D.P.R. n. 131/1986 enumera altresì le parti in causa tra i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta di registro per alcune categorie di atti (tra gli altri, i contratti verbali e delle operazioni di società ed enti esteri, di cui al primo comma dell’articolo 57).

 

Si osserva tuttavia che non appare chiaro il riferimento all’esenzione per "ogni altra imposta"; benché, in considerazione della materia cui fa riferimento il comma in esame, possa ipotizzarsi che essa sia circoscritta agli obblighi previsti dal Testo unico in materia di spese di giustizia[64], la genericità della dizione in questione potrebbe dar luogo a problematiche in sede applicativa. Sembrerebbe pertanto utile precisare più circostanziatamente in norma il contenuto dell’esenzione medesima.


Profili finanziari (articolo 2, comma 22)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori entrate

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo fornisca i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione dell’onere al fine di verificare l’effetto di minore entrata iscritto sui saldi di finanza pubblica. Ciò anche la fine di precisare l’ambito applicativo dell’esenzione in esame.

 


 

Articolo 2, commi 23, 28-32
(Difesa servizi S.p.A)

 


23. Ai fini dello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché ai fini dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, nonché delle attività di valorizzazione e di gestione, fatta eccezione per quelle di alienazione, degli immobili militari, da realizzare anche attraverso accordi con altri soggetti e la stipula di contratti di sponsorizzazione, è costituita la società per azioni denominata «Difesa Servizi Spa», con sede in Roma. Il capitale sociale della società di cui al presente comma è stabilito in 1 milione di euro e i successivi eventuali aumenti del capitale sono determinati con decreto del Ministro della difesa, che esercita i diritti dell'azionista. Le azioni della società sono interamente sottoscritte dal Ministero della difesa e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi.

28. La società di cui al comma 23, che è posta sotto la vigilanza del Ministro della difesa, opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto del medesimo Ministero, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. La medesima società ha ad oggetto la prestazione di servizi e l'espletamento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore dell'Amministra­zione della difesa per lo svolgimento di compiti istituzionali di quest'ultima. L'oggetto sociale, riguardante l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni, è strettamente correlato allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa, anche attraverso l'espletamento, per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, delle funzioni di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Le predette funzioni di centrale di committen­za possono essere svolte anche per le altre Forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministra­zioni interessate. La società può altresì esercitare ogni attività strumentale, connessa o accessoria ai suoi compiti istituzionali, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamento a società a capitale intera­mente pubblico.

29. La società di cui al comma 23, nell'espletare le funzioni di centrale di committenza, utilizza i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, come limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili.

30. Lo statuto disciplina il funziona­mento interno della società di cui al comma 23. Esso è approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. È ammessa la delega dei poteri dell'organo amministrativo a uno dei suoi membri. Con lo stesso decreto sono nominati i componenti del consiglio di amministra­zione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. I membri del consiglio di amministrazione possono essere scelti anche tra gli appartenenti alle Forze armate in servizio permanente. Le successive modifiche allo statuto e le nomine dei componenti degli organi sociali per i successivi periodi sono deliberate a norma del codice civile ed entrano in vigore a seguito dell'approvazione delle stesse con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai fini del presente comma lo statuto prevede:

a) il divieto esplicito di cedere le azioni o di costituire su di esse diritti a favore di terzi;

b) la nomina da parte del Ministro della difesa dell'intero consiglio di amministra­zione e il suo assenso alla nomina dei dirigenti;

c) le modalità per l'esercizio del «controllo analogo» sulla società, nel rispetto dei princìpi del diritto europeo e della relativa giurisprudenza comunitaria;

d) le modalità per l'esercizio dei poteri di indirizzo e controllo sulla politica aziendale;

e) l'obbligo dell'esercizio della attività societaria in maniera prevalente in favore del Ministero della difesa;

f) il divieto di chiedere la quotazione in borsa o al mercato ristretto.

31. Gli utili netti della società di cui al comma 23 sono destinati a riserva, se non altrimenti determinato dall'organo ammini­strativo della società previa autorizzazione del Ministero vigilante. La società non può sciogliersi se non per legge.

32. La pubblicazione del decreto di cui al comma 30 nella Gazzetta Ufficiale tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della società è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. Ai fini dell'applicazione dei commi 23 e da 28 a 31 del presente articolo, in deroga a quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la società si avvale anche del personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale, in possesso di specifiche competenze in campo amministrativo e gestionale, da impiegare secondo le modalità previste dallo stesso articolo.


 

 

I commi in esame riprendono il contenuto del disegno di legge S. 1373, attualmente all’esame del Senato, in materia di misure a tutela dei segni distintivi delle forze armate e costituzione della società “Difesa Servizi Spa”. In particolare, è ripreso il contenuto dell’articolo 2. Per un raffronto più puntuale tra i due testi vedi infra l’apposito paragrafo.

 

I commi 23 e da 28 a 32 dell'articolo 2, introdotti durante l'esame presso la Commissione bilancio del Senato, recano la costituzione di una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa", con capitale iniziale di un milione di euro e sede in Roma. Le attività affidate a "Difesa Servizi Spa", indicate dal comma 23, consistono, da un lato, nello svolgimento dell'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa e non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, da individuare con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; dall'altro nella concessione in uso temporaneo, a titolo oneroso, previa autorizzazione del Ministro della Difesa, dei mezzi e materiali prodotti dall'industria nazionale e acquisiti dalle Forze armate, per effettuare prove dimostrative, anche all'estero, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 808 del 1985

 

L’articolo 7, comma unico (Attività dimostrativa sul territorio nazionale e/o all'estero), della legge 24 dicembre 1985, n. 808 (Interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico) prevede che i mezzi e i materiali realizzati dalle industrie italiane ed acquisiti dallo Stato possono essere messi a disposizione delle stesse industrie per effettuare a titolo oneroso prove dimostrative in occasione di vari eventi, quali ad esempio mostre o visite di alte personalità straniere.

 

Inoltre (comma 28), la nuova società per azioni espleta funzioni di centrale di committenza per gli acquisti inerenti allo svolgimento dei compiti istituzionali del comparto sicurezza e difesa; è previsto altresì l'espletamento delle predette funzioni di centrale di committenza anche per le altre forze di polizia, previa stipula di apposite convenzioni con le amministrazioni interessate.

In base all’articolo 33 del codice dei contratti pubblici per lavori, servizi e forniture (D.Lgs. n. 163 del 2006) le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi e consorziandosi.

 

In tutti i casi, nell'esercizio delle funzioni di centrale di committenza la società utilizza i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 26 della legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999) e successive modificazioni (comma 29).

 

Si tratta di convenzioni con le quali l'impresa fornitrice di beni e servizi prescelta si impegna ad accettare ordinativi ai prezzi e alle condizioni ivi previsti. I contratti così conclusi non sono sottoposti al parere di congruità economica e non richiedono il parere del Consiglio di Stato, ma sono compresi nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle amministrazioni pubbliche ad opera della Corte dei Conti (legge n. 488/1999, art. 26, commi 1 e 2). La stipulazione di contratti in violazione delle convenzioni suddette ovvero dei relativi parametri costituisce causa di responsabilità amministrativa (comma 3 dell'articolo 26 della legge n. 488/1999).

 

Le azioni di "Difesa Servizi Spa" sono interamente sottoscritte dal Ministero della Difesa, che esercita i diritti dell'azionista e determina eventuali successivi aumenti del capitale iniziale per mezzo di decreti del Ministro (comma 23). Il comma 30 impone una serie di vincoli statutari, tra i quali: in positivo, l'obbligo di esercitare le attività societarie in maniera prevalente in favore del Ministero della Difesa e la nomina, da parte del titolare del dicastero, dell'intero consiglio di amministrazione (di cui possono essere membri anche gli appartenenti alle Forze Armate in servizio permanente) nonché l'assenso alla nomina dei dirigenti; in negativo, stabilendo che le azioni non possano essere cedute né divenire oggetto di diritti a favore di terzi, e vietando la quotazione in borsa o al mercato ristretto. L'approvazione dello statuto avviene con decreto del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze.

 

Dall'insieme delle previsioni esposte fin qui, consegue che "Difesa Servizi Spa", oltre a svolgere la funzione di centrale di committenza, rientrerebbe, per lo svolgimento degli ulteriori compiti alla stessa attribuiti, nella fattispecie -di derivazione comunitaria- della società in house, ovvero formalmente terza e separata dall'amministrazione pubblica ma sostanzialmente unita alla stessa da una relazione organica, chiamata a svolgere funzioni proprie dell’amministrazione e totalmente partecipata dallo Stato.

La società opera secondo gli indirizzi strategici e i programmi stabiliti con decreto dal Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di nuovo, comma 28). Il comma 31 destina a riserva gli eventuali utili netti prodotti da "Difesa Servizi Spa", lasciando tuttavia facoltà all'organo amministrativo della società di disporre altrimenti, previa autorizzazione ministeriale. La società così istituita potrebbe sciogliersi solo per legge (comma 31).

Il comma 32 disciplina soprattutto questioni relative al personale dipendente, disponendo innanzi tutto che i rapporti di lavoro siano regolati delle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva. E' consentito avvalersi di personale militare e civile del Ministero della Difesa, anche di livello non dirigenziale, che possieda le specifiche competenze necessarie.

Disegni di legge su "Difesa Servizi Spa"

La nascita di una società per azioni denominata "Difesa Servizi Spa" era già stata prevista da un disegno di legge di iniziativa governativa presentato durante l'attuale legislatura, l'A.S. 1373 -recante "Misure a tutela dei segni distintivi delle Forze Armate e costituzione della Società "Difesa Servizi Spa"- tuttora in corso di esame in commissione. Inoltre, sulle stesse tematiche dell'A.S. 1373 verte anche un altro disegno di legge, l'A.S. 1607, "Tutela delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri e istituzione dell'Agenzia risorse difesa" (Scanu e altri).

 

Le disposizioni recate dai commi 23 e da 28 a 32 dell'art. 2, ricalcano -per quanto concerne la sede, la sottoscrizione delle azioni, il capitale sociale nonché i suoi eventuali aumenti, la serie degli ulteriori vincoli statutari, la destinazione degli utili a riserva e la disciplina relativa al personale dipendente- le disposizioni contenute nell'articolo 2 dell'A.S. 1373 (vedi box), mentre in altri punti presentano analogie e differenze rispetto al disegno di legge menzionato.

 

In particolare, mentre sia nell’uno che nell'altro testo "Difesa Servizi Spa" svolgerebbe attività negoziale diretta all'acquisizione di servizi e prestazioni, le disposizioni introdotte nel ddl finanziaria della Commissione restringono considerevolmente l'attività di acquisizione di beni, poiché la circoscrivono ai beni mobili, laddove il ddl A.S. 1373 riguardava l'attività negoziale diretta all'acquisizione di beni in genere, autorizzando pertanto le attività nel campo dei beni immobili.

Inoltre, in base alle disposizioni recate dai commi 23 e da 28 a 32 dell'art. 2 del presente ddl, alla nascente "Difesa Servizi Spa" non verrebbero affidate -tra le attività originariamente previste dall'A.S. 1373, ritenute suscettibili di costituire fonte di autofinanziamento per il Dicastero - né la valorizzazione del patrimonio immobiliare della Difesa, né la stipula e la gestione dei contratti di sponsorizzazione.

 

Altra novità è l'eventuale estensione delle funzioni di centrale di committenza anche alle forze di polizia non facenti capo al Ministero della Difesa, una possibilità di cui il ddl A.S. 1373 non faceva menzione.

Ultima rilevante novità è rappresentata dalla previsione secondo cui il Ministero della Difesa concerterebbe gli indirizzi strategici ed i programmi di "Difesa Servizi Spa" con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che invece nelle previsioni dell' A.S. 1373 rimaneva estraneo a tali compiti di alta direzione.

Profili finanziari (articolo 2, comma 23 e commi 28-32)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese in conto capitale

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Comma 23

1, 0

0, 0

0, 0

1, 0

0, 0

0, 0

1, 0

0, 0

0, 0

 

La relazione tecnica non considera le norme, introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, premesso che le norme costituiscono una società per azioni avente ad oggetto la prestazione di servizi e lo svolgimento di attività strumentali e di supporto tecnico-amministrativo in favore della difesa per lo svolgimento dei suoi compiti istituzionali, nonché con il compito di valorizzare parte del complesso di beni e servizi legati alle attività affidate alla stessa amministrazione (commi 23 e 28), si rileva, preliminarmente, che la creazione di una società in house rende necessario definire i rapporti con le altre strutture dello Stato già operanti nel settore. Ci si riferisce sia ai plessi organizzativi operativi all’interno dello stesso dicastero della difesa sia alle società pubbliche o a partecipazione pubblica già preposte a tali funzioni, quale ad esempio Consip s.p.a. Andrebbe, inoltre, chiarito, anche al fine di valutarne gli eventuali effetti in termini di indebitamento netto, se la società Difesa servizi possa o meno essere inserita - in base ai parametri individuati in sede europea - nell’ambito del conto economico della pubblica amministrazione.

Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[65] delle norme di cui ai commi 23-32[66], il rappresentate del Governo ha precisato che l'istituzione della società Difesa servizi è finalizzata alla regolamentazione, attraverso un sistema informatizzato e trasparente, delle procedure per acquisto di forniture di interesse specifico per l'amministrazione della difesa, rispetto alle quali la Consip non sarebbe idonea. Lo stesso ha affermato di ritenere di escludere in linea di principio che l'istituendo organismo possa occuparsi anche di acquisti di armamenti, tenuto conto delle peculiarità che attengono a tale specifico settore, e ha sottolineato i vantaggi derivanti dalla possibilità di rendere redditivi eventuali beni in disuso, tenuto conto delle rigidità delle vigenti regole di contabilità pubblica. Il rappresentate del Governo ha quindi affermato che la società Difesa servizi svolgerà la funzione di centrale di committenza nella prospettiva di conseguire cospicui risparmi di spesa nell'ambito delle procedure di acquisto di beni e servizi.

Appare necessario, inoltre, acquisire elementi di informazione in merito alle modalità attraverso le quali la società potrà produrre il reddito necessario a garantire il proprio funzionamento, nonché l’operatività del proprio assetto organizzativo. Tale chiarimento appare necessario con particolare riguardo al trattamento economico - e ai connessi oneri - dei componenti degli organi direttivi[67] e del personale dipendente di Difesa servizi. Il chiarimento appare, altresì, utile con specifico riferimento alla fase di start up durante la quale alcuni oneri finanziari dovranno essere immediatamente sostenuti senza che agli stessi si possa far fronte con eventuali utili di gestione.

Posto, inoltre, quanto previsto dalla norma di cui al comma 31, in base alla quale si prevede che gli utili netti della società siano destinati a riserva – ovvero ad altra finalità previa autorizzazione del Ministero vigilante - appare necessario chiarire se questa specifica destinazione di poste attive connesse anche ad attività, attualmente svolte da altri soggetti facenti capo alla pubblica amministrazione, possa incidere in termini di minori entrate sul bilancio dello Stato.

Per quanto concerne, infine, la possibilità per la società di utilizzare personale militare e civile del Ministero della difesa, anche di livello non dirigenziale (comma 32), appaiono necessari chiarimenti in merito alla portata letterale della norma. A tale riguardo, infatti, la stessa utilizza il termine di “avvalimento” del suddetto personale, laddove l’art.23-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, richiamato dalla stessa in materia di mobilità tra pubblico e privato[68], al comma 7, disciplina “l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private”, sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, Nel caso di avvalimento, infatti, l’onere retributivo complessivo resterebbe a carico dell’amministrazione d’origine, mentre nel caso di assegnazione temporanea di cui alla norma citata, il suddetto onere – da determinare con il protocollo d’intesa – graverebbe sui soggetti destinatari[69]. In ogni modo appare, altresì, opportuno che il Governo fornisca dei chiarimenti in merito all’impatto determinabile sull’assetto organico del Ministero della difesa – nonché sul livello di efficienza dello stesso – da parte della norma in esame.

In relazione, infine, all’affidamento a Difesa servizi di compiti di valorizzazione e gestione di beni immobili militari (comma 23), andrebbe confermato che tale attribuzione non incida su programmi di valorizzazione previsti da precedenti norme cui risultino eventualmente ascritti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica.

 

 


 

Articolo 2, comma 24-27
(Uso dei marchi delle Forze armate)

 


24. Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, ed il Corpo della guardia di finanza hanno il diritto all'uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della società di cui al comma 23, ed il Corpo della guardia di finanza, anche avvalendosi dell'apposita società, possono consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi di cui al presente comma, in via convenzionale ai sensi dell'articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nel rispetto delle finalità istituzionali e dell'immagine delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni.

25. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque fabbrica, vende, espone, adopera industrialmente ovvero utilizza al fine di trarne profitto le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e i marchi di cui al comma 24 in violazione delle disposizioni di cui al medesimo comma è punito con la multa da 1.000 a 5.000 euro.

26. Le disposizioni contenute nel comma 25 non si applicano ai collezionisti e agli amatori che operano per finalità strettamente personali e non lucrative.

27. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sono individuati le denominazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24, nonché le specifiche modalità attuative, con riferimento alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri. Con regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le denomi­nazioni, gli stemmi, gli emblemi e gli altri segni distintivi di cui al comma 24 e le specifiche modalità attuative, con riferimento al Corpo della guardia di finanza.


 

 

Le disposizioni di cui ai commi da 24 a 27 del disegno di legge concernono l’utilizzo del marchio delle forze armate, comprese l’Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

Anch’esse, come i commi 23, e da 28 a 32, riprendono quindi il contenuto del disegno di legge S. 1373, attualmente all’esame del Senato. In particolare, in questo caso è ripreso il contenuto dell’articolo 1.

 

Nello specifico, il comma 24 sancisce il diritto esclusivo da parte delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri ed il Corpo della guardia di finanza. all’utilizzo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo.

 

L’individuazione delle specifiche denominazioni e degli specifici stemmi, emblemi e segni distintivi cui si fa riferimento è rimessa ai regolamenti governativi da emanare ai sensi del successivo comma 27 (v. infra).

 

Si prevede inoltre che il Ministero della difesa, avvalendosi della società “Difesa Servizi Spa”e la Guardia di finanza “avvalendosi dell’apposita società” possano consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi degli emblemi e dei segni distintivi attraverso i contratti di sponsorizzazione di cui all’articolo 26 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cu al decreto legislativo n. 163 del 2006, disposizione che, tra le altre cose, prevede che a tali contratti si applichino i principi del Trattato CE.

 

Al riguardo, si rileva che non risulta chiaro l’utilizzo dell’espressione “apposita società” con riferimento alla concessione dell’uso dei propri marchi da parte della Guardia di finanza. Se, come sembra desumersi dal contesto, si tratta della medesima società “Difesa Servizi Spa”, dovrebbe valutarsi l’opportunità di una riformulazione del testo in termini più chiari.

Si segnala inoltre che il richiamo ai principi del Trattato CE dovrebbe intendersi come riferito in particolare agli articoli 12 (divieto di discriminazione), 43 (libertà di stabilimento) e 49 (libertà di prestazione di servizi).

 

Il comma 24 prevede anche l’applicazione degli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale (decreto legislativo n. 30 del 2005). Si prevede quindi, ai sensi dell’articolo 124 del codice, che con la sentenza che accerta la violazione di un diritto di proprietà industriale possano essere disposti l’inibitoria della fabbricazione, del commercio e dell’uso delle cose costituenti la violazione del diritto e l’ordine del ritiro definitivo dal commercio delle cose medesime, nonché ai sensi dell’articolo 125 il risarcimento del danno (comprensivo del lucro cessante) e la restituzione degli utili realizzati dall’autore della violazione. E’ infine prevista, ai sensi dell’articolo 126, la possibilità di pubblicazione dell’ordinanza cautelare o della sentenza che accerta la violazione dei diritti di proprietà industriale in uno o più giornali, a spese del soccombente.

 

Il comma 25 prevede inoltre, in caso di fabbricazione, vendita, esposizione, utilizzo a fini di profitto delle denominazioni, degli emblemi e dei marchi la sanzione della multa da 1.000 a 5.000 euro, salvo che il fatto costituisca reato più grave. Il comma 26 esclude dalla sanzionabilità i collezionisti e gli amatori che operano per finalità personali e non lucrative.

 

Il comma 27 rimette infine ad un regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, l’individuazione dei marchi, delle denominazioni, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza oggetto di tutela ai sensi dei commi precedenti.

 

In base all’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità subordinate al ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere.

Profili finanziari (articolo 2, commi 24-27)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera le norme introdotte nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

Nulla da osservare in merito ai profili di quantificazione.

 

 


 

Articolo 2, comma 33
(Finanziamento in favore dei consorzi di confidi)

 

33. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione, nonché per potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione, nell'ambito delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, una quota di 10 milioni di euro è destinata agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

 

 

Il comma 33 dell’articolo 2 in esame destina, nell'ambito delle risorse del Fondo per la finanza d'impresa, una quota di 10 milioni di euro agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione.

 

Il richiamato articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 aveva stabilito, in generale, che la garanzia del fondo ivi previsto poteva essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante il testo unico bancario, e alle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo era estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 155, comma 4, del testo unico bancario e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico.

L’articolo 1, comma 847, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione industriale, ha quindi istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del sopra citato Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi, nonché altre risorse.

 

Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese operanti in comparti di attività ad elevato contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.

 

Tuttavia, alcune recenti disposizioni hanno ancora riguardato il finanziamento della dotazione del Fondo di garanzia di cui all’articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 (ad esempio, i commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies, l'articolo 7-septies e il comma 2 dell'articolo 8, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

 

Sarebbe opportuno che la norma facesse quindi direttamente riferimento al sopra menzionato Fondo per la finanza d'impresa, piuttosto che ad uno dei fondi che il citato comma 847 ha soppresso, disponendone la confluenza nel medesimo Fondo per la finanza d'impresa.

 

La destinazione di una quota di 10 milioni di euro nell'ambito delle risorse del fondo agli interventi in favore dei consorzi dei confidi delle province con il più alto tasso di utilizzazione della cassa integrazione viene effettuata con le finalità:

1)      di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale nelle aree a più alto tasso di ricorso alla cassa integrazione;

2)      di potenziare gli strumenti di tutela della stabilità dell'occupazione.

 

La disposizione demanda quindi ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il compito di stabilire le modalità di attuazione.

Profili finanziari (articolo 2, comma 33)

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, in quanto la disposizione appare finalizzata esclusivamente a porre un vincolo di destinazione ad una quota delle risorse del fondo di garanzia.

 

 


 

Articolo 2, comma 34
(Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa)

 


34. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1o settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;

b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative».


 

 

Il comma 34 dell'articolo 2, inserito nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina del Fondo speciale di garanzia per l'acquisto della prima casa, istituito dall'art. 13, comma 3-bis, del D.L. 112/2008[70].

Il suddetto art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 112/2008 attualmente stabilisce che, al fine di consentire alle giovani coppie di accedere a finanziamenti agevolati per sostenere le spese connesse all’acquisto della prima casa, a partire dal 1° settembre 2008 è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo speciale di garanzia per l’acquisto della prima casa da parte delle coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

La complessiva dotazione del Fondo suddetto è pari a 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Lo stesso comma 3-bis ha demandato ad apposito decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo.

 

Il comma in esame modifica la denominazione e la finalità del fondo, che da fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa diviene finalizzato ad agevolare l'accesso al credito per l’acquisto della prima casa.

 

Esso inoltre modifica le modalità da seguire per l’emanazione del decreto volto a disciplinare il funzionamento del fondo medesimo, prevedendo che tale decreto debba:

§      essere concertato non solo con il Ministro dell'economia e delle finanze, come già previsto attualmente, ma anche con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

§      adottato di intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281[71];

§      rispettare i vincoli di finanza pubblica e le competenze delle Regioni in materia di politiche abitative.

 

Si ricorda che con la sentenza 118/2006 la Corte costituzionale ha - tra l'altro - dichiarato illegittimo l'art. 1, comma 111, della legge finanziaria 2005 – il cui contenuto era simile al comma 3-bis dell’art. 13 del D.L. 112/2008 - che "allo scopo di favorire l’accesso delle giovani coppie alla prima casa di abitazione" istituiva "presso il Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo per il sostegno finanziario all’acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale in regime di edilizia convenzionata da cooperative edilizie, aziende territoriali di edilizia residenziale pubbliche ed imprese private". La norma proseguiva disponendo che, "con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e per le pari opportunità, sono fissati i criteri per l’accesso al fondo e i limiti di fruizione dei benefici di cui al presente comma".

La Corte ha osservato che la disposizione impugnata non trovava la sua fonte legittimatrice in alcuna delle materie di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, Cost.. Pertanto, poiché si verteva in materie nelle quali non è individuabile una specifica competenza statale, doveva ritenersi sussistente la competenza della Regione.

Richiamando precedenti sentenze, la Corte ha ribadito che, nelle materie riservate alla competenza esclusiva o concorrente delle Regioni, non è consentita l’istituzione di fondi speciali o comunque la destinazione, in modo vincolato, di risorse finanziarie, senza lasciare alle Regioni e agli enti locali un qualsiasi spazio di manovra. E ciò anche nell’ipotesi in cui siano previsti interventi finanziari statali, nelle medesime materie, destinati direttamente a soggetti privati. Diversamente, attraverso l’imposizione di precisi vincoli di destinazione nell’utilizzo delle risorse da assegnare alle Regioni, si violerebbero i criteri e limiti che presiedono all’attuale sistema di autonomia finanziaria regionale, delineato dal nuovo art. 119 della Costituzione, che non consentono finanziamenti di scopo per finalità non riconducibili a funzioni di spettanza statale.

Profili finanziari (articolo 2, comma 34)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario chiarire se la trasformazione della natura del Fondo sia compatibile con le disponibilità autorizzate dal decreto-legge n. 112/2008 in relazione alla sua originaria funzione di garanzia. Infatti, la destinazione del Fondo alla nuova finalità di accesso al credito potrebbe determinare effetti di accelerazione della spesa, con riflessi negativi sui saldi di finanza pubblica.

Si ricorda che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del decreto-legge n. 112/2008 ascriveva alla norma sul Fondo di garanzia i seguenti effetti di maggiore spesa:

-        sul saldo netto da finanziare, 4 milioni di euro per l’anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010;

-        sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, 2 milioni di euro per il 2008 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010.

Appare, inoltre, opportuno chiarire a quali vincoli di finanza pubblica debba fare riferimento il DM applicativo della disposizione.

 

 


 

Articolo 2, comma 35
(Proroga di disposizioni concernenti l'assegnazione diretta alle province dell'addizionale sul consumo di energia elettrica)

 

35. Per l'anno 2010 sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

 

 

Il comma 35 dell’articolo 2 proroga per l'anno 2010 le disposizioni della legge finanziaria 2007 – recate all’articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche – con le quali è stata prevista, in deroga alla disciplina generale, l'assegnazione adalcune province della riscossione diretta dell'addizionale sul consumo di energia elettrica.

 

Si ricorda in proposito che l’articolo 1, comma 153 della legge finanziaria 2007 – così come modificato dall’articolo 6, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81[72] - ha demandato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanzel'individuazione delle province cui assegnare, nel limite di spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la riscossione diretta dell’addizionale sul consumo di energia elettrica (relativa ai consumi con forniture di potenza impegnata maggiore di 200 kW) in deroga alle ordinarie modalità di riscossione , disciplinate all’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988[73] (l’articolo 6, come si vedrà infra, disciplina l’addizionale in commento).

 

Tale assegnazione diretta può essere applicata alle province in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

§      province confinanti con quelle di Trento e Bolzano;

§      province confinanti con la Confederazione elvetica;

§      province nelle quali oltre il 60 per cento dei comuni ricade nella zona climatica “F”, di cui al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412[74].

 

Le disposizioni assegnano priorità alle province in possesso di almeno 2 dei predetti parametri.

 

Il Ministero dell’economia e delle finanze, con D. M. 20 dicembre 2007, ha assegnato le risorse relative all’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica relative all’anno 2006 alle seguenti province e con la seguente ripartizione:

-        complessivi 3.996.794 euro alle province di Belluno e Sondrio, in quanto aventi due dei requisiti previsti dalla legge;

-        complessivi 4.003.206 euro alle province di Brescia, Como, Varese, Verbania, Vercelli, Verona e Vicenza, in quanto aventi uno dei requisiti richiesti dalla legge.

 

La norma in commento proroga tali disposizioni per l’anno 2010 assegnando, all’uopo, risorse per un ammontare pari a 8 milioni di euro (capitolo 1333 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell’interno, come risultante dalla I nota di variazione al disegno di legge di bilancio).

 

L’addizionale comunale e provinciale sull’energia elettrica è stata istituita dall’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 (“Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale”), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20. La materia è stata recentemente ridisciplinata dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, il quale, in attuazione della direttiva 2003/96/CE, ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità[75]. L’articolo 5 ha in particolare sostituito l’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988, recante la disciplina delle addizionali comunale e provinciale sull’energia elettrica.

La nuova disciplina riproduce peraltro sostanzialmente le disposizioni previgenti, in particolare per quanto riguarda la misura delle addizionali. L’addizionale all'accisa sull'energia elettrica è prevista di euro 9,30 per mille kWh in favore delle province per qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, per tutte le utenze, fino al limite massimo di 200.000 kWh di consumo al mese. Con deliberazione, da adottarsi entro i termini di approvazione del bilancio di previsione, le province possono peraltro incrementare tale misura fino a euro 11,40 per mille kWh. Le deliberazioni sono pubblicate sul sito informatico del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze. Alcune limitate modifiche hanno inciso sulle modalità di applicazione dell’addizionale. In particolare le addizionali sono dovute al momento della fornitura dell'energia elettrica ai consumatori finali ovvero, per l'energia elettrica prodotta o acquistata per uso proprio, al momento del suo consumo. Le addizionali sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell'accisa sull'energia elettrica. Le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kW sono versate direttamente ai comuni ed alle province nell'ambito del cui territorio sono ubicate le utenze. Per quanto riguarda invece le addizionali relative a forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 200 kW e quelle relative al consumo dell'energia elettrica, prodotta o acquistata per uso proprio, queste sono versate all'erario, ad eccezione di quelle riscosse nell'ambito delle province autonome di Trento e di Bolzano che sono versate direttamente ai comuni ed alle province stesse.

Si ricorda inoltre che l’articolo 6 del decreto-legge n. 511 del 1988 prevede che le addizionali sul consumo di energia elettrica siano liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica e siano versate direttamente ai comuni e alle province nell’ambito del cui territorio sono ubicate le utenze, con esclusione di quelle sui consumi relativi a forniture con potenza impegnata superiore ai 200 chilowatt.

Queste ultime, infatti, sono liquidate e riscosse con le stesse modalità dell’imposta erariale di consumo sull’energia elettrica e sono versate in apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato a “Ministero del tesoro: somme da devolvere a favore dei comuni e delle province”.

Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, le somme affluite nel predetto conto corrente di tesoreria sono prelevate per essere iscritte nei competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell’interno, per la successiva loro ripartizione tra i comuni e le province secondo criteri individuati dal Ministro dell’interno, sentite l’UPI e l’ANCI. In relazione al particolare ordinamento finanziario delle province di Trento e di Bolzano, le addizionali in questione, riscosse nell’ambito delle province medesime, sono versate direttamente ai comuni e alle province interessate.

In base all’articolo 2, comma 1, del citato D.P.R. n. 412 del 1993, il territorio nazionale è suddiviso nelle seguenti sei zone climatiche in funzione dei gradi-giorno, indipendentemente dalla ubicazione geografica:

§       Zona A: comuni che presentano un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

§       Zona B: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900;

§       Zona C: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400;

§       Zona D: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100;

§       Zona E: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000;

§       Zona F: comuni che presentano un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera z), per gradi-giorno di una località, si intende la somma, estesa a tutti i giorni di un periodo annuale convenzionale di riscaldamento, delle sole differenze positive giornaliere tra la temperatura dell’ambiente, convenzionalmente fissata a 20 C°, e la temperatura media esterna giornaliera; l’unità di misura utilizzata è, per l’appunto, il grado-giorno.


Profili finanziari (articolo 2, comma 35)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

8

0

0

8

0

0

8

0

0

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

Si ricorda che al comma 153 della L.296/2006, che ha assegnato alle province la diretta riscossione dell’addizionale sul consumo di energia elettrica nel limite di spesa di 5 milioni annui per il triennio 2007-2009, erano stati inizialmente ascritti effetti di maggiori spese per il saldo netto da finanziare ed effetti di maggiori entrate ai fini degli altri saldi.

Al riguardo il Servizio bilancio dello Stato aveva osservato che la misura non sembrava idonea a produrre effetti positivi per il complesso della PA, non determinandosi una variazione in aumento del tributo dovuto dai contribuenti, ma solo uno spostamento della sua attribuzione dallo Stato alle province.

In occasione della successiva modifica - intervenuta con l’articolo 6, comma 6, del decreto legge n.81/2007 – con la quale è stato aumentato il limite di spesa a 8 milioni annui per il triennio 2007-2009, gli effetti finanziari sono stati, invece, evidenziati correttamente come maggiori spese per i tre saldi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che alla norma sono stati correttamente attribuiti gli effetti finanziari sui tre saldi di finanza pubblica.

Infatti, la norma attribuisce alle province un gettito precedentemente di spettanza erariale determinando una spesa a carico del bilancio dello Stato che si riflette sui tre saldi di finanza pubblica. Nello specifico, si verifica un onere per il bilancio dello Stato.

Poiché per il comparto enti locali (nel caso in esame, province) l’effetto finanziario è neutrale (maggiore entrata a cui corrisponde una maggiore spesa di pari importo), l’onere rilevante ai fini dei saldi di bilancio (8 milioni di euro nel 2010) viene correttamente considerato come onere anche per il comparto pubblica amministrazione (non verificandosi, nell’ambito di tale comparto, alcun effetto compensativo).

 


 

Articolo 2, comma 36
(Differimento del termine per l'alienazione delle partecipazioni eccedenti detenute in banche popolari)

 

36. Per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore alla misura prevista al comma 2 dell'articolo 30 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2010 il termine per l'alienazione delle azioni eccedenti di cui al citato articolo 30, comma 2.

 

 

Il comma 36 dell'articolo 2 in esamedispone l'ulteriore differimento fino al 31 dicembre 2010 del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50 per cento del capitale sociale. La disposizione si applica ai soggetti che detenevano una partecipazione superiore al suddetto limite al 31 dicembre 2008.

 

Di fatto, pertanto, i soci che al 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione eccedente il limite avranno a disposizione due anni per procedere all'alienazione, invece del termine ordinario annuale di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 - testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB).

 

Al riguardo, si ricorda che in base all’articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (TUB) ogni socio di banche popolari ha diritto ad un voto, a prescindere dal numero delle azioni possedute (c.d. principio del voto capitario).

Il comma 2 stabilisce che nessun socio possa detenere azioni in misura eccedente lo 0,50 per cento del capitale sociale. La banca, appena rileva il superamento di tale limite, contesta al detentore la violazione del divieto. Le azioni eccedenti devono essere alienate entro un anno dalla contestazione; trascorso tale termine, i relativi diritti patrimoniali maturati fino all’alienazione delle azioni eccedenti vengono acquisiti dalla banca.

 

Una proroga del suddetto termine annuale era già stata inizialmente prevista dall'art. 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248[76] a favore di tutti i soggetti che, alla data del 31 dicembre 2007, detenevano una partecipazione al capitale sociale di banche popolari superiore allo 0,50 per cento. Pertanto, tali soggetti avevano a disposizione due anni dalla data di contestazione dell’inosservanza del limite dello 0,50 per cento per procedere all'alienazione.

Successivamente l'articolo 41, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207[77], ha previsto un secondo differimento fino ad un anno del termine annuale entro il quale dovevano essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario, qualora il superamento di tale limite derivasse da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori.

Profili finanziari (articolo 2, comma 36)

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 


 

Articolo 2, comma 37
(Modifiche al patto di stabilità per i Comuni abruzzesi terremotati)

 


37. Per i comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono esclusi dal saldo del patto di stabilità interno per l'anno 2010, per un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell'aprile 2009, a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 1, del predetto decreto-legge n. 39 del 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.


 

 

Il comma 37 reca alcune deroghe ai vincoli del patto di stabilità interno per l’anno 2010 in favore dei comuni della regione Abruzzo colpiti dal sisma dell’aprile 2009, come individuati dall’articolo 1 del D.L. n. 39/2009 (legge n. 77/2009)[78].

 

In particolare, la norma prevede, in favore di tali comuni, l’esclusione dal computo del saldo del patto per il 2010 dei pagamenti per le spese relative agli investimenti per la tutela della sicurezza pubblica nonché per gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma.

La misura dei pagamenti consentiti in deroga è limitata ad un importo complessivo non superiore a 15 milioni di euro, a valere sulle risorse messe a disposizione dal Fondo per le aree sottoutilizzate per la ricostruzione e il sostegno delle zone terremotate, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del predetto D.L. n. 39/2009.

La norma prevedeva un importo complessivo compresotra i 2 e 4 miliardi, da ripartire in quote annuali, da reperirsi a valere sulle risorse del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale. In data 26 giugno 2009, il CIPE ha quantificato l’importo in 3.955 milioni. Non risulta ancora definita dal CIPE la ripartizione annuale.

 

Le modalità di attuazione della norma in esame saranno definite con decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge finanziaria.

 

In merito alla norma in esame va considerato che già il D.L. n. 39/2009, all’articolo 6, comma 1, ha disposto una deroga al Patto di stabilità interno in favore dei comuni colpiti dal sisma, prevedendo l’esclusione dal Patto di stabilità per gli anni 2009 e 2010 delle spese effettuate per fronteggiare gli eccezionali eventi sismicisostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia di L’Aquila e dai comuni coinvolti nel sisma, come individuati dall’articolo 1 del decreto-legge (lettera o)).

Per la provincia di L’Aquila e per i suddetti comuni, è prevista l’esclusione dal Patto anche delleentrate acquisite, allo stesso titolo, da altri enti o soggetti pubblici o privati (lettera p))[79].

 

Va peraltro sottolineato, al riguardo, che le spese per calamità naturali risultano già escluse in via generale dal computo del saldo rilevante ai fini del Patto di stabilità interno per gli enti locali del triennio 2009-2011.

In particolare, l’articolo 77-bis,commi 7-bis e 7-ter, del D.L. n. 112/2008 prevede l’esclusione delle risorse provenienti dallo Stato e delle relative spese di parte corrente e in conto capitale che siano state sostenute da province e comuni per l’attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri, a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L’esclusione opera anche se le spese vengono effettuate nell’arco di più anni, purché nei limiti delle medesime risorse. Le province e i comuni beneficiari sono tenuti a presentare al Dipartimento della Protezione Civile, entro il mese di gennaio dell’anno successivo, l’elenco delle spese che vengono escluse dal Patto di stabilità interno, con precisa indicazione di quelle di parte corrente e in conto capitale.

 

Sarebbe pertanto opportuno un chiarimento in merito alla tipologia delle spese che la norma in esame intende escludere dal patto di stabilità interno dei comuni colpiti dal terremoto per il 2010, che sembrerebbero ulteriori rispetto a quelle sostenute dagli enti per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, già escluse dal patto per il 2010 dall’articolo 6 del D.L. n. 39/2009, nonché dall’articolo 77-bis del D.L. n. 112/2008.


Profili finanziari (articolo 2, comma 37)

 

Si ricorda che l’art. 6, comma 1, lettera o) del DL n. 39/2009, con riferimento ai comuni colpiti dal sisma dell’aprile 2009, esclude dal patto di stabilità interno per il 2009 e il 2010, sia le spese per fronteggiare gli eccezionali eventi sismici, che le entrate acquisite allo stesso scopo da altri enti o soggetti pubblici o privati. Con riferimento alla citata disposizione non erano quantificati effetti sui saldi di finanza pubblica nel presupposto che gli enti in questione non avrebbero utilizzato proprie disponibilità per far fronte alle maggiori spese, bensì le risorse messe a disposizione dal citato decreto 39.

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori spese in conto capitale

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Comuni Abruzzo deroga patto stab

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Minori spese in conto capitale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione FAS

spendibilità

0,0

0,0

0,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe in primo luogo chiarito come si coordini la norma in esame con quanto disposto dal citato articolo 6, comma 1, lettera o) del DL n. 39/2006, nonché con l’articolo 77-bis, comma 7-bis del DL n. 78/2008. In particolare, analogamente a quanto osservato nella parte descrittiva della scheda, andrebbe chiarito se le tipologie di spesa considerate dalla norma in esame debbano ritenersi aggiuntive rispetto a quelle già escluse dal patto di stabilità interno ai sensi delle citate disposizioni, o se, al contrario, queste ultime debbano intendersi superate dalla norma in esame per la parte riferibile ai soli comuni e all’esercizio 2010.

Si osserva comunque che non è chiara la ragione della ripartizione temporale sull’intero triennio 2010-2012, operata dal prospetto riepilogativo degli effetti della disposizione attualmente in esame, della maggiore spesa di 15 mln. La norma prevede infatti che la deroga al patto di stabilità interno sia limitata ai pagamenti eseguiti dai comuni nel solo esercizio 2010. La formulazione letterale della norma non sembra pertanto idonea a consentire che la deroga al patto si estenda agli esercizi successivi, qualora in tali esercizi venissero ad incidere per cassa i pagamenti relativi ai maggiori impegni assunti nel 2010 per le spese di investimento in questione.

Si osserva inoltre che, mentre l’elencazione delle spese ammesse al beneficio della deroga sembrerebbe potenzialmente comprendere, oltre alle voci di natura capitale, anche partite di natura corrente (nelle quali potrebbero rientrare gli “interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi del sisma dell’aprile 2009”), tale eventualità sembrerebbe esclusa dalla limitazione della deroga al solo lato dei pagamenti, con esclusione di quello degli impegni.

Si ricorda in proposito che il criterio di competenza mista prevede che, ai fini dell’applicazione del vincolo, per la spesa in conto capitale rilevino i soli pagamenti, mentre per la spesa di natura corrente rilevino i soli impegni.

 

 


 

Articolo 2, comma 38
(Stanziamenti per il personale appartenente
al comparto sicurezza-difesa)

 

38. Al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, sono stanziati 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

 

 

Il comma 38 stanzia, in aggiunta a quanto previsto dall’articolo 2, comma 28, della legge finanziaria per il 2009 (L. 203/2008), ulteriori 100 milioni di euro, a decorrere dal 2010, al fine di riconoscere la specificità della funzione e del ruolo del personale appartenente al comparto sicurezza-difesa di cui al D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 195[80].

 

Nell’ambito più generale dell’articolo 2, commi da 27 a 31, della L. 203/2008, i quali hanno disposto ulteriori stanziamenti di risorse per i rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 relativi al personale delle pubbliche amministrazioni, il comma 28 ha previsto che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico (di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 165/2001), in aggiunta a quelle previste dall’articolo 3, comma 144, della L. 244/2007, fosse pari complessivamente a 680 milioni di euro a decorrere dal 2009, con specifica destinazione, rispettivamente, di 586 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

In proposito, si ricorda che i commi da 143 a 147 dell’articolo 3 della legge finanziaria per il 2008 hanno stanziato le risorse per i rinnovi contrattuali relativi al biennio 2008-2009 per il personale delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il comma 144 ha stabilito che lo stanziamento delle risorse destinate per il biennio 2008-2009 ai miglioramenti stipendiali per il personale statale in regime di diritto pubblico fosse pari complessivamente a 117 milioni di euro per il 2008 e a 229 milioni di euro a decorrere dal 2009, di cui rispettivamente 78 milioni di euro e 116 milioni di euro specificamente destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al D.Lgs. 195/1995.

Profili finanziari (articolo 2, comma 38)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

100

100

100

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

51,5

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

Si ricorda che - analogamente alla prassi adottata per le spese di personale - il minor effetto sui saldi di fabbisogno ed indebitamento è determinato dal calcolo degli effetti indotti. In pratica l’onere lordo determinato dal pagamento di somme a titolo di retribuzioni è ridotto (nettizzato) di quanto affluisce nuovamente alle casse dello Stato a titolo di imposte e contributi dovuti sulle retribuzioni stesse.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare considerato che l’onere è configurato quale limite di spesa.

 


 

Articolo 2, comma 39
(Finanziamento a CNR ed Enea per progetti di sviluppo produttivo)

 

39. Al fine di consentire lo sviluppo del tessuto produttivo nel territorio delle regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, delle province di Frosinone e di Latina, dei comuni delle province di Rieti e di Viterbo, nonché dei comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, attraverso l'incentivazione di progetti coordinati dal Consiglio nazionale delle ricerche e dall'ENEA, secondo le specifiche competenze, in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2010, 15 milioni di euro per l'anno 2011 e 20 milioni di euro per l'anno 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA.

 

 

Il comma 39 dell’articolo 2, introdotto nel corso dell’esame dall’Assemblea del Senato, autorizza la spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2010 e 2011 e di 20 milioni di euro per l’esercizio 2012 in favore del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'ENEA per il coordinamento di progetti di ricerca volti allo sviluppo del tessuto produttivo dei territori indicati.

In particolare, si prevede che i progetti, coordinati dai due enti di ricerca secondo le specifiche competenze, intervengano in materia di tecnologie avanzate per l'efficienza energetica, tutela ambientale, metodologie innovative per il Made in Italy agroalimentare, produzione di farmaci biotecnologici.

La disposizione in commento interessa le regioni Basilicata, Abruzzo, Molise, Calabria, Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia, le province di Frosinone e di Latina, i comuni delle province di Rieti e di Viterbo, i comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina. Si opera un riferimento all'articolo 3 della legge 646/1950[81], che reca il campo di applicazione della Cassa del Mezzogiorno: esso menziona regioni, province e comuni in gran parte, ma non del tutto, coincidenti con quelli indicati dalla disposizione in commento; cita, infatti, anche l’Isola d'Elba e i comuni compresi nel comprensorio di bonifica del fiume Tronto, mentre, per la provincia di Rieti, fa riferimento solo ai comuni compresi nell'ex circondario di Cittaducale.

Rispetto all’articolo citato, la disposizione in esame include tra i beneficiari i comuni delle provincia di Viterbo.

 

Sembrerebbe, pertanto, opportuno chiarire la citazione dell’art. 3 della L. 646/1950, anche considerando che, ove il riferimento fosse solo ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona del comprensorio di bonifica di Latina, il medesimo articolo non ne contiene l’elenco.

 

Con riguardo ai due enti di ricerca destinatari dei finanziamenti si ricorda quanto segue.

Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) è un ente pubblico di ricerca a carattere non strumentale, posto sotto la vigilanza del Ministero dell’istruzione, dell’ università e della ricerca; ha il compito di svolgere e promuovere attività di ricerca, con obiettivi di eccellenza, nei principali settori di sviluppo delle conoscenze in ambito nazionale e internazionale. Le attività e l’organizzazione dell’ente sono disciplinate dal decreto legislativo 127/2003[82].

Il CNR, unitamente agli altri enti di ricerca, riceve un contributo annuo dallo Stato ai sensi dell’art. 7 del d.lgs. 204/1998[83]. Lo stanziamento è allocato sul Fondo ordinario per gli enti e gli istituti di ricerca dello stato di previsione del Ministero ed è iscritto sul capitolo 7236 (U.P.B. 3.3.6–Investimenti ); l’importo è determinato annualmente in tabella C della legge finanziaria ed è poi ripartito tra i singoli enti con decreto ministeriale, previo parere parlamentare. Oltre a tale entrata, il CNR può avvalersi di contributi a carico dei fondi previsti dal programma nazionale della ricerca, ai sensi del medesimo d.lgs.204/1998; di assegnazioni delle pubbliche amministrazioni centrali e locali per l'esecuzione di particolari progetti o accordi di programma; di finanziamenti dell'Unione europea o di altri organismi internazionali per la partecipazione a programmi e progetti (art. 17 d.lgs.127/2003).

 

L’art. 37 della legge n. 99/2009[84] ha recentemente istituito l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che opera – mantenendone la sigla (ENEA) - al posto dell’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente, conseguentemente soppresso, ed è posta sotto la vigilanza del Ministro dello sviluppo economico.

L’Agenzia ENEA è un ente di diritto pubblico finalizzato alla ricerca ed alla innovazione tecnologica, nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell'energia, con particolare riguardo al settore nucleare, e dello sviluppo economico sostenibile e svolge le proprie funzioni con le risorse finanziarie strumentali e di personale dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA). Quest’ultimo viene soppresso a decorrere dalla data di insediamento dei commissari nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico (da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge), al fine di garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'Agenzia nazionale.

Le funzioni e l’organizzazione dell’Agenzia ENEA sono determinate con apposito decreto interministeriale che ne concluderà il processo di definizione.

Profili finanziari (articolo 2, comma 39)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese capitali

15

15

20

15

15

20

15

15

20

 

La relazione tecnica afferma che la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è suscettibile di determinare aggravi finanziari maggiori rispetto alle previsioni, in quanto la spesa autorizzata è limitata dall’entità dello stanziamento, avente natura di tetto di spesa. Più in particolare si attribuiscono al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) 15 mln di euro per gli anni 2010 e 2011 e 20 mln di euro per il 2012 per l’incentivazione di progetti diretti allo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno.

Si segnala che la RT fa riferimento al testo iniziale dell’emendamento con cui la norma è stata introdotta. Tale testo prevedeva il medesimo stanziamento riferito solo al CNR. Successivamente in fase di approvazione dei subemendamenti, l’autorizzazione di spesa è stata riferita – senza modificare l’entità della somma né la sua ripartizione temporale- anche all’ENEA.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che, come affermato dalla RT, l’onere relativo agli incentivi per la ricerca ivi previsto, risulta limitato all’entità dello stanziamento che ha natura di tetto di spesa.

 

 


 

Articolo 2, comma 40
(
Rinegoziazione mutui ex Sviluppo Italia)

 

40. All'articolo 2, comma 188, primo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «entro il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2008, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo destinate, pari a 1 milione di euro per l'anno 2010».

 

 

Il comma 40 in esamemodifica l’articolo 2, comma 188, primo periodo della legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007), che reca una disposizione che autorizza l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A (ex Sviluppo Italia) a rinegoziare i mutui accesi entro il 31 dicembre 2004 in base alle disposizioni contenute nella legislazione in materia di autoimprenditorialità[85].

 

La modifica in particolare dispone che la rinegoziazione in esame possa essere estesa ai mutui accesi entro il 31 dicembre 2008, prevedendo altresì un limite di spesa con riferimento alle risorse disponibili allo scopo destinate, quantificate in un ammontare pari a 1 milione di euro per il 2010.

Si ricorda che, con riferimento alla copertura degli oneri per l’attuazione della predetta rinegoziazione dei mutui da parte dell’Agenzia ex Sviluppo Italia, il comma 190 dell’art. 2, della citata legge per il 2008 ha autorizzato la spesa di 1 milione di euro, per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

 

La società per azioni “Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa“, istituita il 26 gennaio 1999[86] con il nome di Sviluppo Italia, presenta un capitale interamente posseduto dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’Agenzia ha il compito di svolgere funzioni di coordinamento, riordino, indirizzo e controllo delle attività di promozione dello sviluppo industriale e dell'occupazione nelle aree depresse del Paese, nonché di attrazione degli investimenti. Tra i più recenti interventi normativi che riguardano l’Agenzia ex Sviluppo Italia si ricorda la legge finanziaria per il 2007 (commi 460-464, articolo 1, legge n. 296 del 2006) che, oltre a mutarne la denominazione, ha operato un riassetto complessivo della società, attribuendo al Ministro dello sviluppo economico una serie di poteri[87]. In particolare, il comma 461, art. 1, della predetta legge finanziaria per il 2007 ha previsto l’adozione, entro marzo 2007, di un piano societario di riordino e di dismissione delle partecipazioni societarie detenute nei settori non strategici, sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva del Ministro dello sviluppo economico

Il comma 462, art. 1, della predetta L.F. 2007 ha limitato alle sole amministrazioni centrali (escludendo le amministrazioni regionali e locali) la facoltà di avvalersi delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa per le attività tecniche, economiche e finanziarie occorrenti alla realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del Paese.

 

Il citato comma 188 prevede che la rinegoziazioneconsista nellarideterminazione della durata complessiva del rimborso. In ogni caso, tale durata è fissata entro il limite temporale di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza della prima rata, comprensiva del capitale, del piano di rimborso originario. Gli interessi del mutuo rinegoziato sono calcolati in base al tasso di riferimento della Commissione europea fissato alla data della rinegoziazione[88]. La norma dispone una clausola in caso di eventuali aumenti del costo degli interessi dovuti all’allungamento e alla rinegoziazione dei mutui in oggetto. I costi derivanti dalla rinegoziazione dei mutui, in particolare, sono previsti a carico dei beneficiari con riferimento alle categorie di agevolazione di cui al decreto-legge n. 786 del 1985[89].


Profili finanziari (articolo 2, comma 40)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

Rinegoziazione mutui

 

 1

 

0,0

 

0,0

 

 1

 

0,0

 

0,0

 

 1

 

0,0

 

0,0

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma determina un onere di 1 milione di euro per l’anno 2010.

Si ricorda che con riferimento all’originaria autorizzazione di spesa recata dall’articolo 2, commi 188-190, della legge 244/2007 (1 milione di euro per ciascuno degli anni 2008-2010, finalizzati alla rinegoziazione dei mutui accesi entro il 31 dicembre 2004), l’allegato 7 indicava, oltre ad effetti di maggiore spesa corrente per pari importo (1 milione di euro per ciascun esercizio del triennio), anche un effetto di incremento della spesa in conto capitale pari a 10 milioni di euro annui per gli esercizi 2008-2010, scontato esclusivamente sul fabbisogno (sotto la voce “minori rientri da mutui – tesoreria”).

Pertanto, in relazione all’articolo 2, commi 188-190, della legge 244/2007, l’effetto complessivo di maggiore spesa (corrente e conto capitale) sui tre saldi risultava essere il seguente:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

 

1

1

1

11

11

11

1

1

1

 

Il Servizio Bilancio della Camera aveva richiesto chiarimenti in ordine a tale impatto finanziario, in quanto non appariva chiaro:

-        quale fosse l’esatta destinazione della spesa annuale di 1 milione di euro;

-        per quale motivo le maggiori spese in conto capitale indicate nell’allegato 7 producessero i loro effetti esclusivamente sul fabbisogno.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la disposizione in esame appare finalizzata ad ampliare il numero dei mutui rinegoziabili con l’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e ad incrementare la relativa spesa per il solo anno 2010. Poiché la norma integra l’articolo 2, comma 188, della legge 244/2007, mentre non modifica né il testo né gli effetti finanziari dei successivi commi 189 e 190, ne discende che in base al testo in esame la spesa complessivamente autorizzata per l’accesso al beneficio della rinegoziazione risulterà – per l’anno 2010 – pari a 2 milioni di euro, considerato lo stanziamento a suo tempo già disposto dalla legge 244/2007 (1 milione di euro per anno).

In proposito si osserva che le relazioni tecniche riferite sia al testo originario dell’articolo 2, comma 188, della legge 244/2007 sia al nuovo testo, derivante dall’integrazione in esame, non hanno fornito gli elementi posti alla base della quantificazione (con particolare riferimento allo stock dei mutui ammissibili alla rinegoziazione e alla misura di riduzione delle rate di restituzione).

Ciò premesso, al fine di meglio precisare gli effetti finanziari della disposizione, andrebbe chiarito quanto segue.

Rispetto al testo vigente del comma 188:

-        quali siano stati nei primi due esercizi di applicazione – per i quali dovrebbero essere disponibili anche dati di consuntivo – gli effetti finanziari della norma;

-        se tali effetti finanziari siano risultati effettivamente coerenti rispetto alla previsione di un limite di spesa (disposto dal successivo comma 190).

Il comma 188, infatti, non riguarda l’accesso a mutui agevolati, ma la ricontrattazione di mutui già stipulati: il che potrebbe indurre aspettative di parità di trattamento fra i diversi soggetti che intendessero aderire – a parità di condizioni - alla rinegoziazione e potrebbe, di conseguenza, rendere difficilmente applicabile un limite di spesa;

Rispetto al nuovo testo del medesimo comma 188, come integrato dalla disposizione in esame:

-        se gli effetti finanziari siano limitati ad un aumento della spesa corrente o debba essere scontato anche un incremento della spesa in conto capitale per minori rientri da mutui, come a suo tempo indicato nel prospetto riepilogativo degli effetti riferiti al testo della legge 244/2007 (commi 188-190).

 

 


 

Articolo 2, comma 41
(Diffusione di defibrillatori)

 

41. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2010 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i criteri e le modalità per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto, entro il limite di spesa previsto dal presente comma.

 

 

Il comma 41, inserito durante l’esame presso il Senato, autorizza la spesa di 4 milioni di euro per l’anno 2010 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2011 e 2012 finalizzata alla diffusione di defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, quali dispositivi atti a incidere favorevolmente sulla riduzione della mortalità da arresto cardiaco.

Viene rimessa ad un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione dei criteri per dotare di defibrillatori luoghi, strutture e mezzi di trasporto entro il limite di spesa sopra indicato.

 

A tale proposito va ricordato che nella XV legislatura la Camera dei deputati ha concluso l’esame del testo unificato di diverse proposte di legge (A.C. 780 ed abb.) dirette a promuovere la diffusione dei defibrillatori, a disciplinare i criteri per l’individuazione dei luoghi e delle strutture che devono esserne dotati, a prevedere corsi di formazione in tale ambito. Approvato con modificazioni dal Senato il provvedimento non ha tuttavia proseguito il suo iter a causa della fine anticipata della legislatura. Sulla stessa materia è attualmente all’esame del Senato la proposta di legge A.S. 718 sulla quale è stata chiesta al Governo la relazione tecnica.

Per quanto attiene alla normativa vigente, la legge 3 aprile 2001, n. 120, al fine di garantire maggiori possibilità di intervento in caso di arresto cardiocircolatorio, autorizza l’uso del defibrillatore semiautomatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario in possesso formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare. Le regioni disciplinano il rilascio dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori da parte del personale predetto, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o sotto la responsabilità dell'azienda sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza. La formazione dei soggetti autorizzati può essere svolta anche da organizzazioni medico-scientifiche senza scopo di lucro nonché da enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione. La stessa legge ha inoltre stabilito che fossero adottate, con decreto del Ministero della salute, apposite linee guida per il rilascio della prevista autorizzazione da parte delle Regioni. A seguito delle modifiche intervenute al Titolo V della Costituzione, le linee guida sono state adottate nella forma di Accordo del 27 febbraio 2003 in sede di Conferenza Stato-Regioni. Con tale provvedimento sono disciplinati i criteri per l’utilizzo dei defibrillatori semi automatici, le modalità ed i termini per l’autorizzazione al loro impiego e la formazione degli operatori autorizzati all’utilizzo di tali apparecchiature.. Si ricorda infine che in materia di impiego di defibrillatori automatici è stato emanato in data 21 settembre 2000 un decreto interministeriale (sanità e trasporti), Uso dei defibrillatori semiautomatici a bordo degli aerei e corsi di formazione per capo cabina, con cui si autorizza l’impiego dei defibrillatori semiautomatici sugli aerei, da parte dei capi cabina in possesso di certificato “Basic life support – Defibrillation” (BLS-D).

Profili finanziari (articolo 2, comma 41)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

4

2

2

4

2

2

4

2

2

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è suscettibile di determinare aggravi finanziari maggiori rispetto alle previsioni in quanto limitata all’entità dello stanziamento avente natura di tetto di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la spesa per la diffusione dei defibrillatori è limitata all’entità dello stanziamento.

 

 


 

Articolo 2, comma 42
(Estensione alla Guardia di finanza delle attività negoziali della Difesa)

 

42. Per il contenimento delle relative spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione, la facoltà di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di stipulare, nei termini ivi contemplati, convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati compete anche al Corpo della guardia di finanza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinate le condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni di cui al periodo precedente, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità.

 

 

Il comma 42 dell’articolo 2 estende alla Guardia di finanza la facoltà, in origine concessa dalla legge finanziaria 2006 (articolo 1, comma 568 della legge 23 dicembre 2005, n. 266) al Ministero della difesa, di stipulare convenzioni e contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati, con finalità di contenimento della spesa, nei medesimi termini previsti dalla citata legge finanziaria 2006.

Tale facoltà è concessa con lo scopo di contenere le spese di potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto per mezzi, materiali e strutture in dotazione al Corpo della Guardia di finanza.

L’articolo 1, comma 568 della legge finanziaria 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266) ha autorizzato, ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185 (recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento) a stipulare convenzioni e contratti per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.

Il successivo comma 569 ha demandato a un decreto del Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la disciplina di condizioni e le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nel rispetto della vigente disciplina in materia negoziale e del principio di economicità. Tale decreto è stato emanato in data 29 dicembre 2006; esso tra l’altro indica le modalità per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni, nonché per l’individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare. In particolare, l’articolo 7 del DM prevede l’applicazione, agli atti negoziali disciplinati dal medesimo provvedimento ed alle relative reciproche obbligazioni, in quanto compatibili, le norme stabilite in materia di appalti di pubbliche forniture di beni e servizi, nonché materia di lavori pubblici.

La norma in commento demanda – con formulazione analoga al citato articolo 1, comma 569 della legge finanziaria 2006 - a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la disciplina delle condizioni e delle modalità per la stipula degli atti e l’esecuzione delle prestazioni.

Profili finanziari (articolo 2, comma 42)

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

In proposito, si ricorda che all’articolo 1, comma 568 della L. 266/2005 (Legge finanziaria 2006), che riguardava la possibilità per il Ministero della Difesa di stipulare convenzioni e permute, non erano ascritti effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, pare opportuno acquisire elementi informativi circa gli effetti finanziari registrati in sede di applicazione del suddetto comma 568, di cui si prevede l’estensione.

 

 


 

Articolo 2, comma 43
(Fondo per la tutela dell’ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio)

 

43. Per l'anno 2010 al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è riservata una quota di 50 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della presente legge.

 

 

Il comma 43 riserva una quota di 50 milioni di euro per il 2010 in favore del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito dal comma 3-quater, dell’articolo 13, del D.L. n. 112 del 2008, finalizzato ad enti per interventi sul rispettivo territorio di appartenenza.

La riserva è a valere sulle risorse derivanti dal rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali (c.d. scudo fiscale), affluite ad apposita contabilità speciale.

Si tratta delle risorse che, ai sensi del comma 7 dell’articolo 3 del disegno di legge in esame, sono versate all’entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia per assicurare il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili (cfr.scheda di lettura relativa).

 

L’articolo 13, comma 3-quater ha previsto l’istituzione, presso il Ministero dell’economia e delle finanze, del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, dotandolo di 60 milioni di euro per il 2009, 30 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2010-2011.

La dotazione per il 2009 è stata successivamente incrementata di 30 milioni dall’articolo 3, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99[90].

La norma istitutiva prevede che, a valere sulle risorse del Fondo, vengano concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento ed il recupero dell’ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi.

Alla ripartizione delle risorse e all’individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, emanato in coerenza con un apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Per l’anno 2009, non si è ancora dato luogo all’atto di indirizzo parlamentare di ripartizione delle risorse.

 

Si osserva che l’articolo 13, comma 3-quater riproduce, nella sostanza, le disposizioni recate dagli abrogati commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per il 2005)[91], le quali prevedevano contributi statali per il finanziamento di interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, da destinare ad enti da individuarsi con decreto ministeriale in coerenza con apposito atto di indirizzo parlamentare. Gli stanziamenti previsti dalla citata legge finanziaria 2005 sono stati successivamente integrati da vari interventi legislativi, i quali complessivamente hanno determinato stanziamenti di risorse per gli anni dal 2004 al 2008.

Profili finanziari (articolo 2, comma 43)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Si ricorda che al comma 3-quater dell’art. 13 del decreto-legge n. 112/2008, che ha istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio - con dotazione di 60 mln per l'anno 2009 e 30 mln per ciascuno degli anni 2010 e 2011 – sono stati ascritti i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Maggiori spese conto capitale

60

30

30

20

40

60

20

40

60

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente l’esigenza di chiarire se le “risorse” cui fa riferimento il comma in esame siano quelle derivanti dall’operazione cosiddetta dello “scudo fiscale” ovvero la norma faccia genericamente riferimento alle risorse che, anche a diverso titolo, risulteranno iscritte nel “Fondo interventi per grandi eventi” di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del DL n. 5/2009. Ove dovesse essere confermato che si tratta delle risorse provenienti dallo “scudo fiscale”, si osserva che la norma in esame riserva al Fondo per la tutela dell’ambiente una quota pari a 50 milioni di tali risorse. Nel rinviare in proposito alla scheda relativa all’articolo 3, comma 7, si richiamano le considerazioni ivi contenute circa l’esigenza di verificare l’ impatto sui saldi di finanza pubblica dell’utilizzo delle risorse in questione in esercizi diversi da quelli della loro effettiva acquisizione. Infatti, alla luce dell’applicazione dei criteri di contabilità europea, potrebbe determinarsi un disallineamento, ai fini dell’indebitamento netto della p.a., tra la registrazione contabile delle entrate, la cui acquisizione dovrebbe completarsi entro il 2009, e l’imputazione temporale delle corrispondenti spese, realizzate negli esercizi successivi.

Nel caso in esame, utilizzando gli stessi criteri di modulazione della spesa per cassa applicati in occasione dell’esame del D.L. 112/2008, l’attribuzione dell’importo di 50 mln nel 2010 al Fondo per l’ambiente, potrebbe determinare un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento nella misura di circa 1/3 nel primo anno di iscrizione, con proiezione della somma residua negli esercizi successivi. A fronte di tale modulazione della spesa, le entrate potrebbero essere invece imputate al 2009, con conseguente impatto sui saldi di indebitamento e di fabbisogno.

Non è chiaro se tale eventuale impatto possa o meno riguardare anche i saldi strutturali, alla luce dei criteri di classificazione delle spese adottati in sede europea, per i quali si rinvia alla scheda relativa all’articolo 3, comma 7.

In ordine ai profili sopra evidenziati appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

 


 

Articolo 2, comma 44
(Agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli)

 

44. La rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, disciplinata per gli anni 2006-2009, è estesa al periodo dal 1o gennaio 2010 al 31 luglio 2010. A tal fine, per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

 

 

Il comma 44 proroga, per il periodo 1° gennaio – 31 luglio 2010, la rideterminazione delle agevolazioni contributive di cui all’articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter della L. 67/1988, per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate, così come in precedenza rimodulate per il periodo 2006-2008 dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, convertito dalla L. 11 marzo 2006, n. 81[92], e successivamente prorogate al 31 dicembre 2009 dall’articolo 1-ter del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito dalla L. 30 dicembre 2008, n. 235[93].

A tal fine, per il 2010 viene autorizzata la spesa di 120,2 milioni di euro.

 

Si tratta, ai sensi del comma 5 del richiamato articolo 9 della L. 67/1988, della disciplina concernente le agevolazioni contributive per le imprese agricoledi zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate. Più specificamente, tale articolo, così come modificato dall’articolo 11, comma 27, della L. 24 dicembre 1993, n. 537[94], ha stabilito una riduzione percentuale dei premi e dei contributi relativi alle gestioni previdenziali ed assistenziali, dovuti dai datori di lavoro agricolo per il proprio personale dipendente, occupato a tempo indeterminato e a tempo determinato, operanti:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati di cui all'articolo 9, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601[95], e cioè i territori dei comuni situati ad una altitudine di almeno 700 metri, i territori compresi nell’elenco dei territori montani compilato dalla Commissione censuaria centrale e quelli facenti parte di comprensori di bonifica montana. Per tali territori i richiamati contributi sono fissati nella misura del 20% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 25% a decorrere dal 1° ottobre 1995 e del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1996;

-        nelle zone agricole svantaggiate, delimitate ai sensi dell'articolo 15 della L. 27 dicembre 1977, n. 984[96], per le quali i richiamati contributi sono fissati nella misura del 30% a decorrere dal 1° ottobre 1994, del 40% a decorrere dal 1° ottobre 1995, del 60% a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Tali agevolazioni non spettano ai datori di lavoro agricolo per i lavoratori occupati in violazione delle norme sul collocamento (comma 5-bis), e si applicano soltanto sulla quota a carico del datore di lavoro (comma 5-ter).

 

Successivamente, l’articolo 01 del D.L. 2/2006, introducendo disposizioni varie relative alla previdenza agricola, al comma 2 ha disposto, dal 1° gennaio 2006 e per il triennio 2006-2008, l’aumento delle richiamate agevolazioni contributive per i datori di lavoro agricoli di zone svantaggiate o particolarmente svantaggiate.

In sostanza, il comma 2 ha reso più vantaggiose le agevolazioni sopra descritte per il triennio 2006-2008, stabilendo che:

-        nei territori montani particolarmente svantaggiati, lo sgravio contributivo, rispetto a quanto normalmente dovuto sul territorio nazionale, spetta nella misura del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro (pertanto la quota da versare sarà del 25%, quindi più bassa rispetto alla quota del 30% attualmente dovuta);

-        nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell’obiettivo 1 del Regolamento (CE) n. 1260/1999, recante “Disposizioni generali sui Fondi strutturali”, nonché i territori dei comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, lo sgravio contributivo compete nella misura del 68% (pertanto la quota da versare sarà del 32%, notevolmente più bassa rispetto al 60% attualmente previsto).

 

Da ultimo, l’articolo 1-ter del D.L. 171/2008 ha disposto l’applicazione, fino al 31 dicembre 2009, delle agevolazioni contributive previste dall’articolo 9, commi da 5 a 5-ter, della L. 67/1988 (legge finanziaria 1988), nei territori montani particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole svantaggiate, nelle misure - più favorevoli - stabilite dall’articolo 01, comma 2, del D.L. 2/2006.


Profili finanziari (articolo 2, comma 44)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

120,2

0

0

120,2

0

0

120,2

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare, dal momento che la valutazione dell’onere risulta coerente con i dati forniti dal Governo in occasione dell’approvazione del decreto-legge n. 171/2008.

In tale occasione, infatti, l’onere riferibile al periodo di proroga gennaio-marzo 2009 era stato quantificato in 51,5 milioni di euro. A tale ammontare, pertanto, corrisponde un onere mensile pari a 17 milioni di euro circa[97].

 


 

Articolo 2, comma 45
(Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile)

 

45. All'articolo 1, comma 72, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, le parole: «accedere a finanziamenti agevolati per» sono soppresse e, dopo la parola: «ovvero», la parola: «per» è soppressa. Il comma 74 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è abrogato.

 

 

Il comma 45modifica il funzionamento del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile di cui all’articolo 1, comma 72, della legge 247/2007, escludendo che il sostegno debba avvenire mediante l’accesso a finanziamenti agevolati.

L’articolo 1, comma 72, della legge 247 del 2007[98] ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (Dipartimento della gioventù), il Fondo di sostegno per l'occupazione e l'imprenditoria giovanile, al fine di favorire i soggetti di età inferiore a 35 anni nell’accesso a finanziamenti agevolati per sopperire alle esigenze scaturenti dalle peculiari caratteristiche del lavoro svolto o per sviluppare attività innovative ed imprenditoriali.

Si ricorda che la norma, originariamente introdotta dalla legge 247/2007, è stata successivamente modificata dall’articolo 19-bis, comma 1, lettera c) del D.L. 185/2008[99], che ha innalzato a 35 anni il precedente limite di età di 25 anni (29 se laureati) e istituito un unico Fondo in luogo dei tre già previsti[100], eliminando altresì ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi.

 

La norma in esame abroga poi il comma 74, dell’articolo 1, della legge 247/2007, il quale rimette a un decreto interministeriale (del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero del Ministro con delega per la gioventù, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico), la disciplina delle modalità operative di funzionamento del Fondo di cui al comma 72.

Anche su questo punto, vi era stato l’intervento dell’articolo 19-bis del D.L. 185/2008, il quale aveva modificato la procedura per l’adozione della normativa di attuazione, con la previsione dell’emanazione di un D.P.C.M., entro lo stesso termine di centottanta giorni disposto dalla norma vigente, in luogo di un decreto interministeriale.

Merita peraltro evidenziare che il DPCM attuativo non risulta fin qui adottato.

 

Al riguardo merita ricordare che, secondo l’articolo 1, comma 14, lettera a), del D.L. 85/2008[101], ha attribuitoalla Presidenza del Consiglio dei ministrile funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili e più specificatamente:

-        le funzioni di competenza statale in materia di coordinamento dellepolitiche per le giovani generazioni;

-        le funzioni già attribuite al Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall’articolo 1, commi da 72 a 74, della legge 247/2007, sopra esposte;

-        le funzioni in tema di contrasto e trattamento della devianza e del disagio giovanile.

Profili finanziari (articolo 2, comma 45)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto le risorse utilizzate sono già previste a legislazione vigente per le finalità di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile.

 

In merito ai profili di quantificazione, non appaiono chiare le disponibilità del Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile a decorrere dal 2010.

Per quanto riguarda gli esercizi precedenti, i conti finanziari della Presidenza del Consiglio espongono i seguenti dati:

-        per il 2008, il conto finanziario indica la disponibilità di 150 milioni di euro. Tale somma è iscritta nel capitolo 892 e la relativa spesa è stata autorizzata per il solo esercizio 2008 (dalla legge n. 247/2007). L’intera somma risulta peraltro non essere stata spesa ed essere, quindi, andata in economia[102].

-        per il 2009, pur non essendo state disposte ulteriori autorizzazioni di spesa destinate all’alimentazione del Fondo, nel conto della Presidenza del Consiglio risultano essere appostati in competenza 149,789 milioni di euro, quali accantonamenti per l’istituzione del Fondo[103].

Appare pertanto necessario un chiarimento sulle disponibilità residue dell’esercizio in corso e sulla effettiva possibilità di utilizzo delle medesime nel 2010.

 

 


 

Articolo 2, comma 46
(Eventi atmosferici del 6 giugno 2009)

 

46. Per interventi urgenti concernenti i territori colpiti dagli eccezionali eventi atmosferici avversi del 6 giugno 2009, il Fondo per la protezione civile, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è integrato per l'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

 

 

Il comma 46, inserito nel corso dell’esame al Senato, integra con 10 milioni di euro il Fondo della protezione civile istituito con l’art. 6 del decreto legge 142/1991, convertito con modificazioni dalla legge 195/1991, destinando tale importo ai territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti da eccezionali eventi meteorologici il 6 giugno 2009.

A seguito di tali eventi è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 30 giugno 2010 con DPCM del 26 giugno 2009 “Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio delle province di Pordenone ed Udine dal 22 maggio al 6 giugno 2009 ed il territorio delle province di Treviso e Vicenza il 6 giugno 2009”.

La dichiarazione dello stato d’emergenza era stata richiesta dai presidenti delle due regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia, con note dell’11 e del 12 giugno 2009.

Al riguardo, nella seduta dell’Assemblea del 17 giugno 2009, è stato discussa un’interrogazione a risposta immediata – n. 3-00557 – in cui veniva chiesto al governo quali iniziative intendesse assumere a favore dei territori del Veneto e del Friuli Venezia Giulia colpiti dall’ondata di maltempo, con particolare riferimento al territorio di Riese Pio X (TV). Durante il dibattito veniva auspicato, in riferimento ai danni subìti nel comune di Riese e in particolare nella frazione di Vallà ove si trovavano 200 sfollati, che venisse ripristinato un fondo apposito da parte della Protezione civile. Recentemente, nella seduta del 3 novembre scorso, anche presso la VIII Commissione (Ambiente), sono state discusse due interrogazioni nn. 5-01887 e 5-01898 relative alle iniziative per garantire il ristoro integrale dei danni subiti dalle popolazioni dei comuni del Veneto colpiti dalla tromba d’aria del giugno 2009. Al riguardo, il sottosegretario Bertolaso, nel rispondere alle due interrogazioni, ha auspicato che siano previste adeguate risorse nella prossima legge finanziaria e ha precisato, a fronte della quantificazione dei danni trasmessa dalla Regione Veneto per le province di Padova e Treviso, pari a 33,7 milioni di euro, che il Dipartimento della protezione civile aveva già richiesto al Dicastero dell'economia e delle finanze di disporre il trasferimento nel Fondo di protezione civile di congrue risorse economiche per porre in essere gli interventi da attuare per fronteggiare la situazione emergenziale in atto.

Si segnala, che il Governo ha accolto, nella seduta del 23 giugno 2009, in occasione della conversione in legge del D.L. 39/2009 l'ordine del giorno n. 9/2468/26, volto ad assicurare i finanziamenti necessari per far fronte ai danni derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi dal 22 maggio al 6 giugno nelle province di Treviso, Vicenza, Pordenone ed Udine ed in particolare alla ricostruzione del territorio di Riese Pio X.

 

Si ricorda, infine, che nella tabella C del disegno di legge finanziaria in esame gli stanziamenti relativi al reintegro del Fondo di protezione civile (Economia e finanze, cap. 7446/P) ammontano a 168,8 milioni di euro per il 2010 e 129,1 milioni di euro per ciascuno gli anni seguenti.

 

Si ricorda che il citato decreto legge 142/1991, convertito con modificazioni dalla legge 195/1991, all'art. 6, comma 1, ha previsto che, a decorrere dall'anno 1994, alla determinazione delle somme da destinare all'integrazione del Fondo per la protezione civile, si provveda annualmente con la legge finanziaria (Tabella C).

Infine, a seguito della riforma della Presidenza del Consiglio operata dal decreto legislativo 303/1999, il Fondo è stato trasferito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze.

Profili finanziari (articolo 2, comma 46)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

10,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica, allegata all’emendamento con cui è stata introdotta la disposizione in esame, nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno rilievi da formulare.

 


 

Articolo 2, comma 47
(Vendita dei beni immobili confiscati alla mafia)

 


47. All'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. I beni di cui al comma 2, di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse ivi contemplate entro i termini previsti dall'articolo 2-decies, sono destinati alla vendita»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis e alle operazioni di cui al comma 3 provvede, previo parere obbligatorio del Commissario straordinario per la gestione e la destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose, il dirigente del competente ufficio del territorio dell'Agenzia del demanio, che può affidarle all'amministratore di cui all'articolo 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del direttore centrale dell'Agenzia del demanio di cui al comma 1 dell'articolo 2-decies. Il dirigente del competente ufficio dell'Agenzia del demanio richiede al prefetto della provincia interessata un parere obbligatorio, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, e ogni informazione utile affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti ai quali furono confiscati ovvero da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata»;

c) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-bis. Le somme ricavate dalla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, nella misura del 50 per cento, al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica».


 

 

La disposizione novella l’articolo 2-undecies della legge n. 575 del 1965 in materia di destinazione dei beni confiscati alle organizzazioni mafiose.

 

In base all’articolo 2-nonies della legge n. 575 del 1965 i beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il successivo articolo 2-decies disciplina il procedimento di adozione del provvedimento che imprime la destinazione di beni immobili e beni aziendali confiscati. In particolare, la destinazione è effettuata con provvedimento del prefetto dell’ufficio territoriale del Governo in cui si trovano i beni (o ha sede l’azienda), dietro relativa proposta (non vincolante) del dirigente regionale dell’Agenzia del demanio sulla base della stima del valore risultante dagli atti giudiziari, salvo che sia ritenuta necessaria dal prefetto una nuova stima; vanno sentite le amministrazioni interessate di cui all’articolo 2-undecies della legge 575 eventualmente in sede di conferenza di servizi, nonché i soggetti cui è devoluta la gestione dei beni. Il prefetto procede d’iniziativa se la proposta non è formulata dall’Agenzia del demanio entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 dell’articolo 2-nonies. Il provvedimento del prefetto è emanato entro 90 giorni dalla proposta dell’Agenzia del demanio o dal decorso del termine sopraindicato, prorogabili di ulteriori 90 giorni in caso di operazioni particolarmente complesse.

Il successivo articolo 2-undecies detta una disciplina differenziata della destinazione di tali beni, in relazione alla natura dei medesimi. In particolare, I beni immobili sono:

a)       mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile e, ove idonei, anche per altri usi governativi o pubblici connessi allo svolgimento delle attività istituzionali di amministrazioni statali, agenzie fiscali, università statali, enti pubblici e istituzioni culturali di rilevante interesse, salvo che si debba procedere alla vendita degli stessi finalizzata al risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso);

b)       trasferiti per finalità istituzionali o sociali, in via prioritaria, al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, ovvero al patrimonio della provincia o della regione. Gli enti territoriali possono amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunità, ad enti, ad associazioni maggiormente rappresentative degli enti locali, ad organizzazioni di volontariato, a cooperative sociali o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti, nonché alle associazioni ambientaliste riconosciute. Se entro un anno dal trasferimento l'ente territoriale non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi ;

c)       trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, se confiscati per il reato di associazione finalizzata al traffico di droga; il comune può amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito ad associazioni, comunità o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio.

 

La lettera a) inserisce un comma aggiuntivo volto a prevedere che siano destinati alla vendita i beni immobili confiscati di cui non sia possibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse sopra illustrate ed entro i termini previsti dall’articolo 2-decies.

 

La lettera b) modifica l’attuale comma 4, relativo alle operazioni di destinazione dei beni aziendali, prevedendo che alle medesime, come anche alla vendita dei beni di cui al comma 2-bis, provveda il dirigente del competente ufficio del territorio dell’Agenzia del demanio, previo parere del Commissario straordinario per la gestione e destinazione dei beni confiscati. Viene confermata la possibilità di affidamento all’amministratore nominato dal giudice e il termine per procedere a tali operazioni. La novella aggiunge, inoltre, una disposizione in base alla quale il dirigente del competente ufficio dell’agenzia del demanio chiede al prefetto della provincia interessata le informazioni utili affinché i beni non siano acquistati, anche per interposta persona, dai soggetti cui furono confiscati o da soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata.

 

La lettera c), infine, attraverso l’aggiunta del comma 5-bis, destina le somme ricavate dalla vendita dei beni immobili confiscati (al netto delle spese per la gestione e la vendita) all’entrata del bilancio dello Stato, prevedendone l’afflusso al Fondo unico giustizia e la successiva riassegnazione:

§      per il 50% al Ministero dell'Interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

§      per il restante 50% al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali.

 

Si ricorda che in base a quanto disposto dal decreto-legge “milleproroghe” (decreto-legge 207/2008, convertito dalla legge 14/2009), spetta ad un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri determinare ogni anno la destinazione delle risorse del Fondo unico giustizia. Nell’emanare tale decreto il Governo dovrà rispettare i seguenti parametri, cui potrà derogare solo in presenza di circostanze gravi ed eccezionali: minimo un terzo delle risorse dovranno essere destinate al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico; almeno un ulteriore terzo delle risorse dovranno essere destinate al funzionamento e al potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali del Ministero della giustizia; il resto dovrà affluire all’entrata del bilancio dello Stato.

Profili finanziari (articolo 2, comma 47)

 

Si segnala che la legislazione vigente, mentre prevede la destinazione a finalità di spesa[104] del ricavato derivante dalla cessione dei beni mobili e aziendali di provenienza mafiosa e dal recupero dei crediti, non prevede un’analoga destinazione con riferimento ai beni immobili.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti contabili connessi alla destinazione a finalità di spesa delle somme derivanti dalla procedura di dismissione dei beni immobili di provenienza mafiosa, prevista dalla norma in esame:

a)      si segnala che non appare chiaro se la norma sia in grado di assicurare che le entrate derivanti dal processo di dismissione degli immobili e le spese effettuate, a valere sulle predette risorse, abbiano un profilo temporale conforme, in modo da compensarsi nell’ambito di ciascun esercizio. In caso contrario potrebbero derivarne disallineamenti, con effetti positivi sui saldi negli esercizi in cui si verificano gli incassi ed effetti negativi non compensati negli esercizi in cui incidono le spese;

b)      si segnala inoltre che la norma non precisa le destinazioni di spesa del ricavato della cessione dei beni in questione. Qualora dette destinazioni non dovessero presentare caratteri tali da far qualificare la relativa spesa come “una tantum” secondo i criteri europei, ai fini dei saldi strutturali le entrate in esame non costituirebbero una valida forma di compensazione; ciò in quanto il ricavato della vendita dei beni in questione, al pari delle entrate da dismissioni immobiliari, in base ai criteri europei, andrebbe classificato come entrata “una tantum”.

 

 


 

Articolo 2, comma 48
(Riordino fondiario e finanziamento del Fondo di solidarietà-incentivi assicurativi)

 


48. A decorrere dalla data di scadenza del regime di aiuti per il riordino fondiario, di cui alla decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001, relativa all'aiuto di Stato n. 110/2001, prevista per il 31 dicembre 2009, le risorse disponibili della gestione in corso della ex Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina, ivi incluse le rate relative ai rientri annuali dai crediti per prestiti erogati, al netto dei costi di gestione e del personale, sono destinate al ripiano di eventuali esposizioni debitorie del soggetto gestore nei confronti degli istituti bancari. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le eventuali disponibilità ulteriori sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per il finanziamento degli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.


 

 

Il comma 48 stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, le risorse disponibili che risultano dalla gestione degli interventi di riordino fondiario da parte dell’ISMEA, al netto dei costi di gestione e del personale, sono destinate al ripiano delle esposizioni debitorie del gestore.

Le eventuali ulteriori risorse che residuino sono riassegnate, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo previsto dall'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, per essere destinate al finanziamento degli interventi assicurativi del Fondo di solidarietà nazionale - previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Nonostante la destinazione ultima delle risorse di cui alla norma in commento siano gli incentivi assicurativi di cui al “Fondo di solidarietà nazionale” iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, le stesse non vengono assegnate direttamente a tale Fondo, ma ad un Fondo diverso, peraltro non facilmente individuabile. Infatti l'articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, detta la disciplina relativa ad una pluralità di fondi. Sarebbe dunque opportuno specificare a quale fondo la norma in commento intenda riferirsi.

Si ricorda che il Fondo di solidarietà nazionale è lo strumento attraverso il quale vengono finanziati gli interventi di sostegno alle imprese agricole in conseguenza del verificarsi di calamità naturali e di condizioni climatiche di particolare gravità. A seguito del riordino operato con il citato decreto legislativo n. 102/2004 il Fondo ha visto la propria dotazione suddivisa in due distinti capitoli, l’uno iscritto nello stato di previsione del dicastero agricolo, denominato Fondo di solidarietà nazionale - incentivi assicurativi, l’altro iscritto nella tabella del dicastero dell’economia, e denominato Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori. Il D.Lgs. n. 102/2004 ha infatti inteso promuovere soprattutto il ricorso al sistema assicurativo agevolato, che è assurto a finalità primaria degli interventi del Fondo, il quale (art. 1, co. 1) ha “l’obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione…”, ovvero di dare nuovo impulso all’assicurazione dai rischi meteorologici; la politica di incentivazione dei contratti assicurativi (interventi ex ante), è definita dai primi cinque articoli del capo I del decreto legislativo n. 102. Il Mipaf pertanto gestisce le risorse stanziate sul cap. 7439 della UPB 1.1.6 destinate ad incentivare la stipula dei contratti assicurativi che, in quanto classificate come interventi di sostegno dell’economia dal comma 84 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005), possono annualmente essere rifinanziate in tabella D della legge finanziaria.

Al riguardo, l’ultimo rifinanziamento è stato disposto dalla legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), la quale peraltro non ha previsto ulteriori risorse per gli anni successivi. La dotazione del Fondo di solidarietà per il 2008, originariamente stabilita in 220 milioni di euro, è stata successivamente aumentata a 286 milioni di euro con l’articolo 1-bis del D.L. n. 171/2008, convertito dalla legge n. 205/2008.

 

Si ricorda altresì che l’articolo 7-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, del reca disposizioni in materia di fondi vari.

In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Il comma 2 rinvia all’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze circa le modalità di utilizzo del fondo. Il decreto provvederà ad individuare gli interventi e gli importi da finanziare, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse.

Ai sensi del commi 3 e 4, i 400 milioni di dotazione del Fondo per il 2009 sono reperiti utilizzando parte del Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie, istituito dall'articolo 1, comma 343-345, della legge n. 266 del 2005.

Il comma 7 stabilisce che le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unità previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul cap. 3382 (versamento delle somme rivenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario e del comparto assicurativo da riassegnare ad apposito fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie) possono essere destinate annualmente ad apposita contabilità speciale, ai fini del riversamento all'entrata dei bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.

Il comma 5 stabilisce che, sino all’emanazione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sulle modalità di funzionamento del Fondo per la finanza d'impresa (art. 1, co. 847 e 848, della legge n. 296/2006), la dotazione del Fondo di garanzia per le PMI, previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/1997, possa essere incrementata, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo finanza d'impresa

Il successivo comma 6 stabilisce che le disponibilità dei conti di tesoreria accesi per gli interventi indicati alle lettere a) e b) del comma 5 siano trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266/1997, negli importi indicati dal decreto ministeriale previsto dal comma 5.

Il comma 8 incrementa la dotazione del Fondo di garanzia previsto dall'articolo 15 della legge n. 266/1997 di 200 milioni di euro per il 2010, di 300 milioni per il 2011, nonché di ulteriori 500 milioni per il 2012.

 

Il presupposto della norma in commento è ravvisabile nel fatto che gli interventi di riordino fondiario, così come attualmente gestiti dall’ISMEA - che ha assorbito le competenze della ex Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina – consistenti nell'acquisto di strutture fondiarie agricole e nella successiva rivendita, ad un tasso agevolato, in favore di giovani imprenditori agricoli, non risulteranno più in linea, alla scadenza del 31 dicembre 2009, con gli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013. A partire da tale data dunque non potranno più essere effettuati nuovi interventi di tale genere.

Si ricorda che l'Ismea interviene a servizio delle imprese agricole attraverso diversi strumenti operativi volti a favorire il processo di modernizzazione del settore agricolo. In particolare, l'Ismea svolge le funzioni di organismo fondiario nazionale, con l'obiettivo primario di favorire la formazione e lo sviluppo di imprese agricole in favore di giovani imprenditori. Tale compito consegue alla decisione della Commissione UE del 5 giugno 2001, SG(2001)D/288933, con la quale è stato approvato il regime di intervento Ismea in materia di riordino fondiario (n. 110/2001). L'intervento fondiario Ismea si concretizza attraverso l'acquisto di strutture fondiarie agricole e la successiva rivendita, ad un tasso agevolato, in favore di giovani imprenditori agricoli professionali, di cooperative agricole o di società agricole (di persone o di capitali).

Le agevolazioni previste dall'intervento Ismea consistono nel pagamento del prezzo di acquisto del fondo, maggiorato delle spese tecniche e amministrative (che vengono definite e comunicate prima della stipula dell'atto di acquisto e di assegnazione dei terreni) e delle spese di rogito.

Il rimborso del finanziamento agevolato (a tasso fisso) avviene tramite rate semestrali, costanti e posticipate.

In particolare l'assegnatario può scegliere nell'ambito della seguente griglia:

-        tasso d'interesse del 2,00% per finanziamenti della durata di anni 15;

-        tasso d'interesse del 2,25% per finanziamenti della durata di anni 20;

-        tasso d'interesse del 2,75% per finanziamenti della durata di anni 25;

-        tasso d'interesse del 3,00% per finanziamenti della durata di anni 30.

In base agli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) il regime di aiuto descritto non potrà più essere praticato a partire dal 1° gennaio 2010.

 

L’importo del finanziamento del Fondo di solidarietà per gli interventi assicurativi previsti dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dipenderà dunque da ciò che residua, al netto dei costi di gestione e del personale nonché dell’esposizioni debitoria dell’ISMEA, delle rate di rimborso dei mutui, concessi fino al 31 dicembre 2009.

Con riguardo all’esposizione debitoria dell’ISMEA si ricorda che gli interventi di riordino fondiario sono svolti senza alcun trasferimento dal bilancio dello Stato e vengono realizzati attraverso l’autofinanziamento e il ricorso al mercato essenzialmente con la Cassa Depositi e Prestiti. Con alcune Regioni sulla base di precise convenzioni si è provveduto ad accrescere le disponibilità patrimoniali dell’Istituto per interventi di riordino fondiario presso il loro territorio. Dunque le risorse residue vanno considerate al netto delle suddette convenzioni.

Profili finanziari (articolo 2, comma 48)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica non considera la norma, che è stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva la necessità di acquisire elementi volti ad accertare che la norma non pregiudichi l’equilibrio finanziario dell’ISMEA, ente pubblico di carattere economico, in relazione alle attività dal medesimo gestite.

Inoltre, riguardo al riversamento all’entrata del bilancio della Stato ed alla riassegnazione al fondo previsto dall’articolo 7-quinquies del decreto legge n. 5/2009, per il finanziamento degli interventi assicurativi, delle eventuali disponibilità che residuino dalle operazioni indicate dalla norma in esame, premessa la necessità – come già evidenziato nella parte che precede - di meglio precisare a quale fondo saranno riversate le predette somme, andrebbe verificato l’impatto dell’operazione sui saldi di fabbisogno e indebitamento della PA; tale valutazione dovrà tener conto della tipologia di entrate in questione e della tempistica di acquisizione delle stesse rispetto a quella di erogazione delle somme per il finanziamento degli interventi assicurativi.


 

Articolo 2, comma 49
(Contributi alla produzione di prodotti tipici
a stagionatura prolungata)

 

49. In considerazione della specificità delle produzioni agricole tipiche e per il sostegno al Made in Italy nel settore agricolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2010 per il riconoscimento di contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario del settore primario agricolo. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per l'attuazione del presente comma.

 

 

Il comma 49 in commento reca un’autorizzazione di spesa pari a 10 milioni di euro, per il solo esercizio 2010, destinati alla erogazione di contributi alla produzione, per quei prodotti agricoli che hanno necessità di una stagionatura prolungata e che si possano fregiare di una denominazione protetta DOP o IGP.

Le produzioni primarie che hanno ottenuto la registrazione della propria denominazione e la conseguente tutela nell’area comunitaria, e che hanno la necessità di sostenere una maturazione prolungata, quindi particolarmente onerosa, rientrano nella categoria dei formaggi e dei prodotti a base di carne.

Fra i primi vanno menzionati il parmigiano reggiano (stagionatura minima 12 mesi) e il grana padano (minimo 9 mesi), ma possono rientrare nella categoria talune varietà a stagionatura prolungata come il pecorino romano da grattugiare (almeno 8 mesi), quello sardo maturo (che può arrivare a 12 mesi) o il Montasio vecchio (almeno 12 mesi).

I derivati dalla lavorazione delle carni includono sicuramente i numerosi prosciutti DOP (che richiedono tempi non inferiore agli 8 mesi, ma i cui tempi di lavorazione totale non sono mai inferiori all’anno) oltre al Culatello di Zibello (almeno 10 mesi di maturazione).

Entro trenta giorni dall’approvazione delle legge, un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze definirà le modalità d’attuazione delle norme in commento.


Profili finanziari (articolo 2, comma 9)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

10

0

0

10

0

0

10

0

0

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione, nel prevedere il riconoscimento, all’interno di un limite massimo di spesa, di “contributi alla produzione di prodotti a stagionatura prolungata a denominazione registrata a livello comunitario nel settore primario agricolo”, non specifica le modalità di riconoscimento ed erogazione dei contributi, la cui determinazione risulta rinviata ad un successivo decreto ministeriale.

Inoltre, il tenore letterale della disposizione non consente una precisa individuazione della platea di beneficiari.

Andrebbe, pertanto, confermato che le modalità attuative per il riconoscimento dei contributi consentano di contenere l’onere nell’ambito dell’autorizzazione di spesa prevista dalla norma nonché, attraverso la previsione di un’idonea tempistica nell’erogazione dei contributi, di far si che si determinino i medesimi effetti sui saldi, come esposti nel prospetto riepilogativo.

 


 

Articolo 2, comma 50
(Riduzione dell’autorizzazione di spesa per l’influenza aviaria)

 

50. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, è ridotta di 0,1 milioni di euro per il 2010 e di 0,9 milioni di euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012.

 

 

Il comma 50 riduce di centomila euro per il 2010, di novecentomila euro a decorrere dal 2011 e di ulteriori 2 milioni di euro per l'anno 2012, l’autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 comma 3-ter del decreto-legge 1 ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244 recante misure urgenti per la prevenzione dell'influenza aviaria.

La disposizione citata prevedeva un’autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2006 e di 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007 per far fronte agli oneri derivanti da una serie di agevolazioni tributarie, previdenziali e creditizie a favore degli allevatori avicoli, delle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e degli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.

 

Si segnala che l'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma 3-ter è stata già oggetto di riduzione da parte di diverse norme:

-        il comma 15 dell'art. 1-bis, D.L. 10 gennaio 2006, n. 2, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a 2 milioni di euro per l'anno 2006 per fare fronte al rafforzamento del sistema di sorveglianza della filiera avicola;

-        il comma 2 dell'art. 46-quater, D.L. 1° ottobre 2007, n. 159, aggiunto dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a 500.000 euro per l'anno 2008 per il Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori;

-        i commi 176 e 268 dell'art. 1 e il comma 132 dell'art. 2, L. 24 dicembre 2007, n. 244, dispongono rispettivamente una riduzione di un milione di euro per l’anno 2009 ed in 600.000 euro a decorrere dal 2010, e una riduzione di 100.000 euro a decorrere dall’anno 2008;

-        il comma 3 dell'art. 26, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, autorizza una riduzione pari a 150.000 euro per l'anno 2008;

-        il comma 2-bis dell'art. 2, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, aggiunto dalla relativa legge di conversione, autorizza una riduzione pari a un importo massimo fino a 100.000 euro per l'anno 2008 e di un importo massimo a regime di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009;

-        i commi 5 e 5-ter dell'art. 3, D.L. 3 novembre 2008, n. 171, come modificato dalla relativa legge di conversione autorizzano rispettivamente una riduzione pari a 271.240 euro per l'anno 2009 e una riduzione di 660.000 euro per l'anno 2009.

Profili finanziari (articolo 2, comma 50)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese correnti

0,1

0,9

2,9

0,1

0,9

2,9

0,1

0,9

2,9

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulla riduzione dell’autorizzazione di spesa riguardante misure di contrasto dell’influenza aviaria allo scopo di verificare che la riduzione stessa non incida sulle disponibilità già destinate al finanziamento di interventi programmati.

 

 


 

Articolo 2, comma 51
(Contributo orfani vittime terrorismo e stragi)

 

51. Nei confronti degli orfani delle vittime di terrorismo e delle stragi di tale matrice che siano stati già collocati in pensione è riconosciuto un contributo straordinario per l'anno 2010 pari a 5 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del predetto contributo sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, in modo tale da escludere sperequazioni di trattamento tra le diverse categorie di beneficiari. Tale contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge e allo stesso contributo si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, in materia di esenzioni dall'IRPEF.

 

 

Il comma 51, inserito nel corso dell’esame al Senato, prevede l’elargizione di un contributo straordinario per l’anno 2010 nei confronti degli orfani, già collocati in pensione, delle vittime di terrorismo e delle stragi di tali matrice. Il contributo, pari a 5 milioni di euro, è ripartito sulla base dei criteri individuati dall’articolo 4, comma 2, della legge 206/2004, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.

 

Nell’ordinamento italiano non esiste a tutt’oggi una normativa generale sostanziale a tutela di tutte le vittime dei reati, mentre sono state nel tempo adottate misure e forme di assistenza, sostegno e informazione a favore di alcune vittime di “specifici” illeciti (in particolare, terrorismo e criminalità organizzata) o di vittime “qualificate” in ragione della riconducibilità della lesione subita all’espletamento di funzioni istituzionali da parte di dipendenti pubblici (vittime del dovere).

La legge 3 agosto 2004, n. 206, Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, ha dettato norme in favore dei cittadini italiani vittime di atti di terrorismo e di stragi, compiute sul territorio nazionale o all’estero, e dei loro familiari superstiti. Tale legge si innesta sulla stratificata disciplina preesistente prevedendo misure agevolative di natura economica, previdenziale e fiscale, che si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani, nonché ai loro familiari superstiti.

Successivamente, la legge 206/2004 è stata modificata ed integrata e dall’articolo 34 del decreto-legge 159/2007, Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, e dall’articolo 2, commi 105 e 106, della legge finanziaria 2008 (legge 244/2007). Le disposizioni sopra citate estendono la platea dei destinatari della legge 206/2004 ai quali si applicano i benefici di natura pensionistica contemplati nella medesima legge[105] e introducono innovazioni circa le modalità di calcolo della pensione per una parte dei destinatari stessi.

 

Il citato articolo 4, comma 2, della legge prevede che a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sia riconosciuto il diritto immediato alla pensione diretta, in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente dall'avente diritto e incrementata del 7,50 per cento, secondo le previsioni della stessa legge 206/2004.

La modalità sopra illustrata per la rideterminazione della retribuzione pensionabile deve essere utilizzata anche nella liquidazione delle pensioni a favore dei lavoratori autonomi.

Pertanto, ai fini della liquidazione della pensione e dell’indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente, l’articolo 2 della legge 206/2004, riconosce a chiunque subisca o abbia subito un’invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, un incremento della retribuzione pensionabile pari al 7,5 per cento. Conseguentemente, il Trattamento di Fine Servizio (TFS), deve essere calcolato sulla base della retribuzione contributiva utile, ossia quella corrisposta nell’ultimo giorno di servizio nel caso della indennità di buonuscita o quella corrisposta negli ultimi dodici mesi di servizio nel caso dell’indennità premio di servizio, maggiorata del 7,5 per cento. La retribuzione utile ai fini del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) viene incrementata per ogni singolo anno di una quota pari al 7,5 per cento.

Il successivo articolo 3 della legge 206/2004 riconosce un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utile ad aumentare, per una pari durata, la misura del trattamento di fine servizio e di fine rapporto a tutti coloro che hanno subito un’invalidità permanente, di qualsiasi entità e grado della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice. Il medesimo beneficio spetta anche sui trattamenti diretti di fine servizio o fine rapporto dei familiari, anche superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, o, in assenza di questi, ai genitori[106].

 

Ai sensi del comma in esame il “contributo non è decurtabile ad ogni effetto di legge” e non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF.

L’esenzione dall’IRPEF è disposta mediante il rinvio alla disciplina contenuta nell’articolo 2, commi 5 e 6, della legge n. 407/1998[107].

Il richiamato articolo 2 reca disposizioni dirette a disciplinare le indennità spettanti ai soggetti vittime di azioni terroristiche e della criminalità organizzata nonché ai relativi superstiti. In particolare, i commi 5 e 6 dispongono che gli assegni vitalizi corrisposti non concorrono alla formazione del reddito ai fini IRPEF.

E’ opportuno evidenziare che il regime di esenzione previsto dalla norma in esame trova applicazione anche ai fini delle addizionali all’IRPEF. Tali imposte, infatti, sono determinate dai contribuenti applicando le relative aliquote alla base imponibile determinata ai fini IRPEF.

In particolare, l’articolo 50 del D.Lgs. n. 446/1997, istitutivo dell’addizionale regionale all’IRPEF, e l’articolo 1 del D.Lgs. n. 360/1998, istitutivo delle addizionali provinciali e comunali all’IRPEF, dispongono che i predetti tributi si applicano al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

 

Sarebbero opportuni dei chiarimenti finalizzati a precisare con maggior dettaglio l’ambito di applicazione della prevista non decurtabilità del contributo ad ogni effetto di legge. Ciò in quanto, trattandosi di una elargizione avente natura straordinaria, non computabile ai fini della determinazione del reddito del percettore, non appaiono individuabili, ad un primo esame, le situazioni nelle quali la stessa potrebbe essere oggetto di decurtazione.

Profili finanziari (Articolo 2, comma 51)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

5,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti sulle previsioni di gettito iscritte in bilancio, configurandosi come una rinuncia a maggior gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni dal momento che la concessione del contributo straordinario per il 2010 a favore degli orfani delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, previsto dalla norma in esame, è limitata all’entità dello stanziamento complessivo, che è pari a 5 milioni di euro per l’anno 2010.

In proposito, si ricorda che, per la ripartizione del contributo, la norma rinvia ai criteri di cui all’articolo 4, comma 2, della legge n. 206/2004 che individua i parametri di accesso al diritto della pensione diretta.

Nulla da osservare, infine, con riferimento all’esenzione dall’IRPEF del contributo straordinario, nel presupposto che il maggior gettito realizzabile non sia stato a suo tempo scontato nelle previsioni di entrata.

 

 


 

Articolo 2, comma 52
(Osservatorio e Fondo per le comunità giovanili)

 

52. Il comma 556 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è sostituito dal seguente:

«556. Al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociali svolto dalle comunità giovanili, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, l'Osservatorio nazionale sulle comunità giovanili. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù è altresì istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili. La dotazione finanziaria del Fondo è fissata in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e in 3 milioni di euro per l'anno 2010».

 

 

Il comma 52, inserito nel corso dell’esame al Senato, riformula l’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006) e successive modificazioni che ha istituito presso il Ministero della solidarietà sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili.

 

L’articolo 1 comma 1293 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007) ha riformulato l’articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), che ha istituito presso il Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle tossicodipendenze nonché il Fondo nazionale per le comunità giovanili.

A seguito della riformulazione operata dalla citata legge finanziaria per il 2007l’Osservatorio è stato riferito alle dipendenze in genere[108]; la competenza sull’Osservatorio medesimo rientra nelle attribuzioni del Ministro per le politiche per i giovani (D.P.C.M. 8 maggio 2008).

La composizione ed organizzazione dell’Osservatorio è disciplinata con decreto del Ministro della solidarietà sociale[109], d’intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni. Analogamente, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è istituito il Fondo nazionale per le comunità giovanili, destinato alle azioni di promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio dei giovani, nonché alle iniziative di sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze.

La dotazione del Fondo, pari a 5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, è destinata per il 25 per cento (in luogo del 5 per cento previsto dalla legge finanziaria per il 2006) ai compiti istituzionali del Ministero della solidarietà sociale (comunicazione, informazione, ricerca, monitoraggio e valutazione), che si avvale dell’Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze, e per il restante 75 per cento (in luogo del 95 per cento previsto dalla legge finanziaria per il 2006) alle associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria[110].

Con tale decreto, che assume natura regolamentare, sono determinati anche i criteri concernenti l’accesso al Fondo e la presentazione delle istanze

 

La riformulazione operata con l’emendamento approvato dal Senato riferisce l’Osservatorio alle comunità giovanili – eliminando, quindi, lo specifico riferimento al disagio ed alle dipendenze - al fine di promuovere e valorizzare il ruolo di sviluppo e integrazione sociale svolto dalle medesime.

La medesima disposizione prevede altresì l’istituzione, presso, la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della gioventù- del Fondo nazionale per le comunità giovanili, per la realizzazione di azioni di promozione e valorizzazione delle attività delle comunità giovanili, con una dotazione finanziaria fissata in tre milioni di euro per il 2010.

Profili finanziari (articolo 2, comma 52)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Maggiori spese correnti

3

0

0

3

0

0

3

0

0

 

La relazione tecnica si limita a confermare che il Fondo nazionale per le comunità giovanili viene rifinanziato per un importo pari a 3 milioni di euro per l’anno 2010.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

 


 

Articolo 2, comma 53
(Contributi all’editoria)

 

53. L'articolo 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e il comma 460 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si intendono riferiti alle imprese e testate ivi indicate in possesso dei requisiti richiesti anche se abbiano mutato forma giuridica.

 

 

Il comma 53 dell’articolo 2, introdotto durante l’esame al Senato, reca una disposizione interpretativa dell’art. 20, comma 3-ter, del decreto legge 223/2006[111], concernente i contributi per quotidiani e periodici organi di partiti o movimenti politici, nonché dell’art. 1, comma 460, della legge 266/2005[112], relativo alle condizioni necessarie, a partire dal 2006, per accedere ai contributi per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti sia da organi di partiti o movimenti politici.

Si ricorda che secondo la disciplina vigente a decorrere dal 2001, beneficiano dei contributi statali le imprese editrici di quotidiani e periodici, che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o rappresentanze nel Parlamento europeo o siano espressione di minoranze linguistiche riconosciute, avendo almeno un rappresentante in un ramo del Parlamento italiano nell'anno di riferimento dei contributi[113]. Ai sensi dell’art. 20, comma 3-ter, del D.L. 223/2006[114], come da ultimo modificato dall’art. 41-bis del D.L. 207/2008[115], il requisito della rappresentanza parlamentare non è richiesto per le imprese editrici di quotidiani o periodici, nonché per le testate di quotidiani e periodici, che risultano essere giornali o organi di partiti o movimenti politici che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano già maturato il diritto ai contributi in questione.

L’articolo 1, c. 460, della legge finanziaria per il 2006 ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per accedere ai contributi statali per quotidiani e periodici editi sia da cooperative di giornalisti, sia da organi di partiti o movimenti politici, è necessario che:

-        l'impresa editrice sia proprietaria della testata per la quale richiede i contributi;

-        l'impresa editrice sia una società cooperativa i cui soci non partecipino ad altre cooperative editrici che abbiano chiesto di ottenere i medesimi contributi. In caso contrario, tutte le imprese editrici interessate decadono dalla possibilità di accedere ai contributi.

Il comma in esame precisa che le disposizioni sopra illustrate si intendono riferite alle imprese e alle testate ivi indicate che abbiano i requisiti richiesti, anche se abbiano mutato forma giuridica.

Da un punto di vista tecnico, si osserva che l’espressione “forma giuridica” sembra riferibile esclusivamente alla forma societaria di cui all’art. 1, comma 460, della legge finanziaria per il 2006 e non anche agli altri presupposti previsti dalla legislazione vigente ai fini dell’ottenimento dei contributi. Va notato, altresì, che la disposizione è indefinita dal punto di vista dell’arco temporale di riferimento. Occorrerebbe, pertanto, valutare la congruità della formulazione della disposizione in relazione alle finalità che essa intende perseguire.

Infine, dopo le parole “legge 4 agosto 2006, n. 248,” occorre aggiungere le parole “e successive modificazioni”, poiché l’art. 20, comma 3-ter, del decreto legge 223/2006 è stato modificato dall’art. 41-bis del decreto legge 207/2008”.

Profili finanziari (articolo 2, comma 53)

 

Il prospetto riepilogativo non ascrivealla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che con la norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non si determinano maggiori oneri in quanto i contributi vanno comunque ricondotti, ai sensi dell’art. 44, comma 1-bis, del DL 112/2008, nell’ambito degli “stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa”. Aggiunge, in proposito, che anche nel regolamento attuativo dell’art. 44, comma 1-bis, del citato decreto, in corso di emanazione, si conferma che detti contributi spettano nel limite dello stanziamento iscritto sul pertinente capitolo autonomo della Presidenza del Consiglio, procedendo, ove necessario, a riparto proporzionale degli stessi tra gli aventi diritto.

Nulla da osservare, in merito ai profili di quantificazione tenuto conto di quanto specificato dalla relazione tecnica.


 

Articolo 2, comma 54
(Modifica alle disposizioni in materia di biodiesel e alcuni prodotti derivati dalla biomassa)

 

54. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta di 69,2 milioni di euro per l'anno 2010 e di 0,1 milione di euro a decorrere dall'anno 2011. È ridotto da 250.000 tonnellate a 18.000 tonnellate il contingente annuo, per l'anno 2010, di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

 

 

Il comma 54, intervenendo sull’articolo 22-bis del D.Lgs. n. 504/1995[116], dispone una rilevante riduzione dello stanziamento destinato all’agevolazione per il bioetanolo nonché un significativo ridimensionamento della quota di biodiesel ammessa ad accisa agevolata.

 

L’articolo 22-bis del D.Lgs. n. 504 del 1995 introduce, nei commi da 1 a 4, agevolazioni fiscali finalizzate all’attuazione di un programma pluriennale (2007-2010) diretto a promuovere l’utilizzo di biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili in sostituzione della benzina e del gasolio nel settore dei trasporti. Viene disposta, tra l’altro, la riduzione della misura dell’accisa da applicare al biodisel destinato ad essere impiegato in miscela con il gasolio. L’agevolazione, che spetta su un contingente annuo fissato in 250.000 tonnellate, consiste nell’applicazione di un’aliquota di accisa corrispondente al 20 per cento di quella ordinaria applicata al gasolio come carburante.

Il medesimo articolo, nei commi da 5 a 5-quater, introduce ulteriori agevolazioni fiscali finalizzate all’attuazione di un ulteriore programma triennale con decorrenza 1° gennaio 2008 che ha l’obiettivo di incrementare l’utilizzo di fonti energetiche, utilizzate come carburanti da sole o in miscela con oli minerali, che determinano un ridotto impatto ambientale. In particolare, si introducono misure agevolate di accisa per il bioetanolo di origine agricola, l’etere etilterbutilico (ETBE) e gli additivi e riformulanti prodotti da biomasse. In merito al profilo finanziario il comma 5-bis stabilisce, per l’attuazione del programma 2008-2010, un limite di spesa fissato in 73 milioni di euro annui, comprensivi dell’IVA.

 

Il primo periodo del comma in esame, prevedendo la riduzione dell’autorizzazione di spesa indicata nel comma 5-bis del richiamato articolo 22-bis, interviene sulle agevolazioni fiscali, introdotte nell’ambito del programma triennale 2008-2010, consistenti nell’applicazione di un’aliquota ridotta di accisa per l’utilizzo di bioetanolo, ETBE nonché additivi e riformulanti prodotti da biomasse.

In particolare, la norma prevede che, per l’anno 2010, l’autorizzazione di spesa sia ridotta da 73 a 3,8 milioni di euro e che, a decorrere dal 2011, l’autorizzazione di spesa sia ridotta di 0,1 milioni annui.

Appaiono opportuni dei chiarimenti circa la riduzione dell’autorizzazione di spesa operata a decorrere dal 2011, tenuto conto che la norma di riferimento disciplina un programma triennale di agevolazioni fiscali che termina il 31 dicembre 2010.

 

Il secondo periodo del comma in esame interviene sulle agevolazioni previste dal comma 1 del richiamato articolo 22-bis introdotte nell’ambito del programma pluriennale 2007-2010.

In particolare, si dispone la riduzione, limitatamente all’anno 2010, da 250.000 a 18.000 tonnellate della quantità di contingente che può beneficiare dell’aliquota ridotta di accisa.

Profili finanziari (articolo 2, comma 54)

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

Maggiori entrate

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Accisa bietanolo[117]

69,2

0,1

0,1

69,2

0,1

0,1

69,2

0,1

0,1

Riduz. contingente biodiesel[118]

88,7

0,0

0,0

88,7

0,0

0,0

88,7

0,0

0,0

Totale

157,9

0,1

0,1

157,9

0,1

0,1

157,9

0,1

0,1

 

La relazione tecnica fornisce elementi di quantificazione esclusivamente con riferimento alla riduzione da 250.000 a 18.000 tonnellate per l’anno 2010 del contingente di biodiesel soggetto ad aliquota agevolata. Viene in proposito specificato che, sulla base del coefficiente di conversione in litri del gasolio[119], fornito dall’Agenzia delle dogane, pari a 0,885, il coefficiente di biodiesel non più agevolato per effetto della norma in esame ammonta a 262.147 mln di litri. A tale quantitativo di prodotto si applicherà l’aliquota piena di 423 euro per mille litri, in luogo di quella agevolata pari a 84,6 euro per mille litri (pari al 20% dell’aliquota piena), con una differenza pari a 338,4 euro per mille litri.

Ne consegue un maggior gettito per il 2010, in termini di accisa, pari a:

262.147.000.000 x 0,3384 = 88,7 mln di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, relativi alla riduzione del contingente di biodiesel, andrebbe chiarito se l’assenza di una previsione di maggior gettito ai fini IVA derivi dal fatto che il prodotto in questione è utilizzato in larga misura da parte di utenti titolari di partita IVA, aventi diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti. Qualora infatti il prodotto in questione fosse utilizzato anche dai consumatori finali, emergerebbe una sottostima del maggior gettito derivante dalla norma.

Quanto al profilo temporale degli effetti ascritti alla riduzione dell’agevolazione sugli altri carburanti di origine agricola, che presentano una proiezione di esiguo importo anche per gli esercizi 2010 e 2011, si rinvia all’osservazione formulata nella parte descrittiva della scheda in esame.

 

 


 

Articolo 2, comma 55
(Fondo di parte corrente di cui all’art. 61, comma 17, D.L. n. 112/2008)

 

55. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è ridotta di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010.

 

 

Il comma 55 riduce di 100 milioni di euro a decorrere dal 2010 la dotazione finanziaria del Fondo di parte corrente istituito ai sensi dell’articolo 61, comma 17 del decreto-legge 112/2008 (legge n. 133/2008).

 

Si tratta del Fondo di parte corrente alimentato dalle risorse provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate determinate dalle misure di contenimento previste dall’articolo 61 del medesimo decreto e operanti a decorrere dal 2009[120].

Il Fondo è stato contestualmente finanziato di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

 

Per quanto riguarda l’utilizzo del Fondo, il citato comma 17 prevede che, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, di concerto con il Ministro dell’interno e con il Ministro dell’economia e delle finanze, una quota del predetto fondo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, ivi inclusa l’assunzione di personale, in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate.

Un’ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa, con specifico riferimento alle amministrazioni pubbliche interessate dal comma 5 e dal comma 2 dell’articolo 67 dello stesso decreto n. 112.

Infine, il comma prevede che sia da intendersi come economia di bilancio quella quota-parte del fondo che risulti eccedente la dotazione di 200 milioni di euro che non venga destinata alle finalità predette entro il 31 dicembre di ogni anno.

Profili finanziari (articolo 2, comma 55)

 

Il prospetto riepilogativo ascrivealla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2010

2011

2012

2010

2011

2012

2010

2011

2012

Minori spese correnti

100

100

100

100

100

100

100

100

100

 

La relazione tecnica non considera la disposizione in esame introdotta nel corso dell’esame presso il Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti sulla riduzione dell’autorizzazione di spesa riguardante il Fondo, allo scopo di verificare che la riduzione stessa non incida su disponibilità destinate al finanziamento di spese già autorizzate e non comprimibili.

Si ricorda, in proposito, che il comma 17 dell’articolo 61 del decreto-legge n. 112/2008, rinvia ad un successivo DM la possibilità di destinare una quota del Fondo alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l’assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente, e un’ulteriore quota al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche.

 


 

Articolo 3, comma 1
(Fondi speciali - Tabelle A e B)

 

1. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il finanziamento dei provvedi­menti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2010-2012, restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.

 

 

L’articolo 3, comma 1, dispone in ordine all’entità dei fondi speciali, ossia degli strumenti contabili mediante i quali si determinano le disponibilità per la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel bilancio pluriennale.

 

La disciplina dei fondi speciali è contenuta nell'articolo 11-bis, comma 1,della legge n. 468/1978, ai sensi quale la legge finanziaria deve indicare distintamente per la parte corrente (Tabella A) e per quella in conto capitale (Tabella B) le somme destinate alla copertura dei progetti di legge, ripartiti per ministeri.

 

In sede di relazione illustrativa al disegno di legge finanziaria sono indicate le finalizzazioni, vale a dire i provvedimenti per i quali viene preordinata la copertura. Ulteriori finalizzazioni possono essere specificate nel corso dell’esame parlamentare, con riferimento ad emendamenti che incrementano la dotazione dei fondi speciali. In ogni caso le finalizzazioni non hanno efficacia giuridica vincolante. Attraverso i fondi speciali viene quindi delineata la proiezione finanziaria triennale della futura legislazione di spesa che il Governo intende presentare al Parlamento[121].

 

Nel disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.S. 1790), gli importi della Tabella A ammontavano complessivamente a 12,5 milioni per il 2010, a 11,6 milioni per il 2011 e a 1.409,3 milioni per il 2012.

Rispetto alla legislazione vigente, la tabella A del disegno di legge finanziaria prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali soltanto con riferimento all’anno 2012.

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, gli importi della Tabella A sono stati rideterminati in 12,3 milioni per il 2010, 11,4 milioni per il 2011 e a 1.409,1 milioni per il 2012 (con una riduzione di 200.000 euro per ciascun anno del triennio).

Nel prospetto seguente sono riportati gli importi complessivi della Tabella A come indicati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791), nel disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo (A.S. 1790) e nel testo approvato dal Senato (A.C. 2936). Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 


Tabella A (migliaia di euro)

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

12.523

11.596

10.346

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

12.523

11.596

1.409.346

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

12.323

11.396

1.409.145

 

Per quanto riguarda la Tabella B, il disegno di legge finanziaria 2010 prevedeva importi pari a 1 milioni di euro per il 2010 e il 2011 e 1.493 milioni per il 2012.

Rispetto alla legislazione vigente, la tabella A del disegno di legge finanziaria prevede stanziamenti aggiuntivi sui Fondi speciali soltanto con riferimento all’anno 2012.

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame parlamentare, l’importo della Tabella B relativo al 2010 risulta azzerato.

Anche per la Tabella B vengono di seguito riportati gli importi complessivi come indicati nelle fasi dell’esame parlamentare. Gli importi sono espressi in migliaia di euro.

 

Tabella B (migliaia di euro)

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

1.000

1.000

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

1.000

1.000

1.493.000

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

-

1.000

1.493.000

 

Nelle tabelle seguenti sono riportati, suddivisi per Ministero, gli importi degli accantonamenti di parte corrente e di conto capitale, come determinati nel bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791) e nel disegno di legge finanziaria presentato dal Governo (A.S. 1790) e come approvato dal Senato (A.C. 2936).

 

 

TABELLA A – FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

(migliaia di euro)

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

400

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

400

-

230.000

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

200

-

229.800

Finalizzazioni:

L’accantonamento comprende le risorse necessarie per l'adozione del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 624), per garantire lo svolgimento dei censimenti generali della popolazione impiegata in agricoltura e nell'industria, a favore del progetto "de tax" per interventi sanitari nei Paesi poveri nonché per le minori entrate derivanti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 238 del 2009 riguardante l'IVA sulla tariffa di igiene ambientale (TIA)

 

 

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

-

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

10.000

10.000

-

Finalizzazioni:

L'accantonamento, inserito nel corso dell’esame al Senato, è finalizzato alla proroga della Convenzione tra il Ministero delle Comunicazioni, oggi Ministero dello Sviluppo Economico, ed il Centro di produzione S.p.A., stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio 1998, n. 224.


 

MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

40.000

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

-

-

40.000

Finalizzazioni:

La relazione illustrativa del presente disegno di legge finanziaria specifica che tale accantonamento è destinato a coprire gli oneri di un intervento legislativo per l'applicazione di due sentenze della Corte costituzionale, la n. 306 del 29-30 luglio 2008 e la n. 11 del 14-23 gennaio 2009. Tali sentenze hanno dichiarato illegittime le norme che, per gli stranieri extracomunitari, escludono il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità, nel caso in cui non sussistano specifici requisiti di reddito

 

 

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

9

22

22

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

9

22

50.022

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

9

22

50.022

Finalizzazioni:

L'accantonamento comprende le risorse per l'adozione della ratifica relativa alla Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo con allegato, adottato a Parigi il 2 novembre 2001 (A.C. 2411; A.S. 1739), le risorse per l'adozione della ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti relativo alla cooperazione nel campo della difesa fatto a Dubai il 13 dicembre 2003 (A.S. 1500, A.C. 2552), nonché per la realizzazione di interventi diversi.

 

 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

550.000

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

-

-

550.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per il fondo ordinario delle università e per il finanziamento delle scuole non statali.

 

 

MINISTERO DELL'INTERNO

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

800

1.400

150

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

800

1.400

529.150

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

800

1.300

529.150

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato all'adozione del provvedimento concernente disposizioni per l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore (A.C. 624) e per la deroga al blocco del turn over per i corpi di polizia e i vigili del fuoco.

 

 

 

MINISTERO DELLA DIFESA

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

11.314

10.174

10.174

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

11.314

10.174

10.174

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

1.314

74

10.174

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato all'adozione del provvedimento recante Delega al governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e controversie di lavoro (A.C. 1441-quater, A.S. 1167).

 

 

TABELLA B - FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

(migliaia di euro)

 

 

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

1.000

1.000

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

1.000

1.000

130.000

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

-

1.000

130.000

Finalizzazioni:

L’accantonamento è finalizzato al finanziamento dei fondi di rotazione per iniziative economiche nel territorio di Gorizia e di Trieste e a consentire all'Italia la partecipazione finanziaria a banche e fondi internazionali.

 

 

MINISTERO DEL LAVORO

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

50.000

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

-

-

50.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per la stabilizzazione dei lavoratori impiegati in ASU nella città di Napoli.

 

MINISTERO DELL’INTERNO

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

103.000

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

-

-

103.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per consentire la fornitura di libri di testo.

 

 

MINISTERO DELL’AMBIENTE

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

210.000

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

-

-

210.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è finalizzato alla difesa del suolo e al ripristino e bonifica dei siti inquinati.

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

 

2010

2011

2012

Bilancio a legislazione vigente (A.S. 1791)

-

-

-

Disegno di legge finanziaria (A.S. 1790)

-

-

1.000

Testo approvato dalla Camera (A.C. 2936)

-

-

1.000

Finalizzazioni:

L'accantonamento è preordinato per finanziarie opere ferroviarie.

 


 

Articolo 3, comma 2
(
Dotazioni di bilancio relative a leggi di spesa permanente
Tabella C
)

 

2. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2010 e del triennio 2010-2012, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

 

 

L'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468 - nel testo sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362 e da ultimo modificato dall’articolo 2, comma 15, della legge n. 208 del 1999 - prevede tra i contenuti propri della legge finanziaria la "determinazione", in apposita tabella, degli stanziamenti annui (per il triennio finanziario di riferimento) delle leggi di spesa permanente, di natura corrente e in conto capitale, la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria (Tabella C).

 

In base alla disciplina vigente, possono essere finanziate annualmente dalla Tabella C soltanto le leggi che sono state incluse nella Tabella C della legge n. 488 del 1999 (legge finanziaria 2000) ovvero, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria 2000, solo qualora tali leggi ne autorizzino il finanziamento facendo esplicito richiamo al citato articolo 11, comma 3, lettera d), della legge n. 468 del 1978 [122].

 

Rispetto alla Tabella C della legge finanziaria dello scorso anno (legge n. 203/2008), il disegno di legge include nella Tabella Cla seguente nuova voce:

Ministero dell’economia e finanze

Missione: comunicazioni

Programma: Sostegno all’editoria

§ Legge n. 99 del 2009[123]: Art. 56, comma 2: Contributo editoria (11.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/p).

Si osserva che la citata disposizione non prevede che l’autorizzazione di spesa debba essere inclusa in Tabella C.

 

La Tabella C del disegno di legge finanziaria per il 2010 presentato dal Governo (A.S. 1790)prevedeva un ammontare complessivo di stanziamenti pari a 16.284,5 milioni di euro per il 2010, a 13.972,5 milioni di euro per il 2011e a 13.864,6 milioni di euro per il 2012.

A seguito delle modifiche approvate nel corso dell’esame al Senato,l’ammontare complessivo degli stanziamenti destinati a leggi di spesa di natura permanente previsti dalla Tabella C del disegno di legge finanziaria 2010 (A.C. 2936)è stato rideterminato in16.227,8 milioni di euro per il 2010, a 13.955,5 milioni di euro per il 2011 e a 13.864,6 milioni di euro per il 2012.

 

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, la Tabella C del disegno di legge finanziaria 2010, nel testo approvato dal Senato, ha effetti minimi, recando maggiori stanziamenti per circa 1,2 milioni dieuro per il 2010, minori stanziamenti per 17 milioni per il 2011 e nessuna variazione per il 2012.

Le variazioni degli stanziamenti di Tabella C rispetto alla legislazione vigente sono relativi alla seguenti autorizzazione legislative:

§      D.Lgs. n. 446 del 1997 (art. 39, comma 3): integrazione FSN, minori entrate IRAP, ecc (regolazione debitoria): incremento di 1.054 milioni di euro nel 2010.

L’incremento è stato apportato dal disegno di legge finanziaria come presentato dal Governo;

§      Legge n. 468 del 1978 (art. 9-ter): Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente: incremento di 126,3 milioni di euro per il 2010 e riduzione di 17 milioni per il 2011.

Il disegno di legge originario aveva apportato un incremento di 188 milioni di euro della dotazione a legislazione vigente per il 2010 del suddetto fondo. Nel corso dell’esame presso il Senato, tale incremento per il 2010 è stato ridotto di 61,7 milioni. E’ stato inoltre introdotta una riduzione di 17 milioni per il 2011;

§      D.Lgs. n. 285 del 1999: Riordino del Centro di formazioni studi FORMEZ: incremento di 5 milioni di euro per il 2010.

L’incremento è stato apportato da un emendamento approvato nel corso dell’esame al Senato.

 

Va considerato, al riguardo, che gli stanziamenti a legislazione vigente delle autorizzazioni di spesa inserite nella Tabella C del disegno di legge finanziaria risultano ridotti rispetto a quanto autorizzato dalla legge finanziaria precedente (legge n. 203/2008) a seguitodi una serie di tagli lineari, adottati a copertura di autorizzazioni di spesa.

Si tratta, in particolare, dei seguenti provvedimenti:

§      articolo 2-ter, comma 6, del D.L. n. 154/2008[124]: riduzione lineare di 20 milioni annui a decorrere dal 2009 degli stanziamenti di parte corrente di tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a copertura del minor gettito derivante dal citato articolo, recante disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione;

§      articolo 41-bis, comma 7, del D.L. n. 207/2008[125]: riduzione lineare di 10 milioni a decorrere dall’anno 2009 degli stanziamenti correnti di Tabella C, a copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti di aziende in ristrutturazione;

§      articolo 11 della legge 4 marzo 2009, n. 15[126], il quale ha disposto una riduzione lineare di 5 milioni a decorrere dal 2009 degli stanziamenti correnti di Tabella C, a copertura degli oneri derivanti dai maggiori controlli di gestione effettuabili dalla Corte dei conti su gestioni pubbliche statali e territoriali in corso di svolgimento.

 

Ai fini della determinazione degli importi delle voci di tabella C a legislazione vigente per il 2010 è inoltre opportuno tener conto dell’articolo 4 del D.L. n. 180/2008[127], il quale ha disposto una riduzione lineare di 24 milioni di euro per l’anno 2009, 71 milioni per l’anno 2010 e 141 milioni dall’anno 2011, delle dotazioni delle missioni di spesa dei Ministeri, indicate in un apposito elenco (elenco 1), a copertura degli oneri relativi alle assunzioni in università statali (art. 1, comma 3). Dalla suddetta riduzione sono state comunque escluse le spese rientranti nelle voci già escluse dal taglio lineare alla missioni di spesa, disposto per il triennio 2009-2011 dal D.L. n. 112/2008, articolo 60, commi 1 e 2[128], nonché quelle connesse all’istruzione e all’università.

 

Nella tabella che segue sono esposti gli importi delle dotazioni di ciascuna autorizzazione di spesa di Tabella C per gli anni 2010, 2011 e 2012 come definiti dal disegno di legge finanziaria in esame, poste a raffronto con le originarie previsioni di spesa per il 2010 iscritte nella Tabella C della legge finanziaria del 2009, ricordando che le variazioni sono essenzialmente dovute alle riduzioni lineari apportate a legislazione vigente nel corso dell’esercizio.

Si riportano pertanto in neretto le cifre delle voci per le quali la variazione rispetto alla legislazione vigente è stata determinata dalla nuova quantificazione disposta della tabella C del disegno di legge in esame.

 

 

(in migliaia di euro)

 

L.F. 2009 (L. 203/08)

DDL finanziaria 2010
(A.C. 2936)

 

2010

2010

2011

2012

Ministero dell'economia e delle finanze

 

 

 

 

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri

Presidenza del Consiglio dei ministri

L. 230/1998, art. 19: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza - fondo nazionale per il servizio civile (21.3.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2185)

171.287

170.261

125.627

125.627

D.Lgs.303/1999: Ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 11, della L. n. 59/1997 (21.3.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2115)

407.080

406.518

372.114

372.114

totale missione

578.367

576.779

497.741

497.741

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Erogazioni a enti territoriali per interventi di settore

L. 353/2000: Legge quadro in materia di incendi boschivi (2.1.2 – interventi - cap. 2820)

7.933

7.911

7.910

7.910

Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale

L. 38/2001, art. 16 comma 2: Tutela della minoranza linguistica slovena - contributo alla regione Friuli Venezia Giulia ( 2.3.6 – investimenti - cap. 7513/p)

4.060

4.060

3.120

3.120

Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria

D.Lgs. 446/1997, art. 39, comma 3: Imposta regionale sulle attività produttive - integrazione FSN, minori entrate IRAP (regolazione debitoria) (2.4.2 – interventi - cap. 2701)

0

1.054.000

0

0

totale missione

11.993

1.065.971

11.030

11.030

L'Italia in Europa e nel mondo

Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

L. 440/1989: Utilizzazione del porto franco di Trieste (3.1.2 – interventi - cap. 1539)

191

190

144

144

Politica economica e finanziaria in ambito internazionale

L. 81/1986: Ratifica ed esecuzione terza convenzione europea sul finanziamento e la gestione degli aiuti comunitari (3.2.2 – interventi - cap. 1647)

315.430

314.562

314.527

314.527

totale missione

315.621

314.752

314.671

314.671

Soccorso civile

Protezione civile

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1: Reintegro Fondo protezione civile (6.2.8 – oneri comuni di conto capitale - cap. 7446/p)

169.215

168.756

129.132

129.132

D.L. 142/1991, art. 6, co. 1 punto 1: Provvedimenti per le popolazioni di Siracusa, Catania e Ragusa (6.2.8 – oneri comuni di conto capitale – cap. 7446/p)

61.008

60.843

46.556

46.556

L. 225/1992, art. 1: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: Servizio nazionale della protezione civile (6.2.3–oneri comuni di parte corrente – cap. 2184)

26.697

26.535

19.574

19.574

L. 225/1992, , art. 3: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile: Attività e compiti di protezione civile (6.2.8–oneri comuni di conto capitale - cap. 7447)

391.294

391.294

391.294

391.294

totale missione

648.214

647.428

586.556

586.556

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Sostegno al settore agricolo

D.Lgs. 165/1999 e D.Lgs. 188/2000: Agenzia per erogaz. in agricoltura (AGEA) (7.1.2–interventi-cap. 1525)

174.351

173.364

133.642

133.642

totale missione

174.351

173.364

133.642

133.642

Diritto alla mobilità

Sostegno allo sviluppo del trasporto

L. 128/1998, art. 23: Istituzione Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (9.1.2 – interventi - cap. 1723)

2.613

2.597

1.977

1.977

totale missione

2.613

2.597

1.977

1.977

Comunicazioni

Sostegno all'editoria

L. 67/1987: Editoria (11.2.3 oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/p; 11.2.8 oneri comuni di conto capitale – cap.7442)

265.988

264.468

195.752

195.752

L. 249/1997: Istituzione dell’autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme dei sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (11.2.2 – interventi - cap. 1575)

2.667

2.651

2.018

2.018

L. 99/2009, art. 56 c.2: Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia - contributo editoria (11.2.3 – oneri comuni di parte corrente - cap. 2183/P)

n.p.

70.000

0

0

totale missione

268.655

337.119

197.770

197.770

Ricerca e innovazione

Ricerca di base e applicata

D. Lgs. 39/1993, art.4: Istituzione delle Autorità per l’informatica nella pubblica amm.ne (12.1.2 – interventi - cap. 1707/p)

11.070

11.033

8.176

8.176

totale missione

11.070

11.033

8.176

8.176

 

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Protezione sociale per particolari categorie

L. 16/1980 e L. 137/2001: Indennizzi incentivi e agevolazioni per i cittadini ed imprese danneggiate dall’esecuzione del trattato di pace (17.1.6 -investimenti - cap. 7256)

19.333

19.281

14.753

14.753

Garanzia dei diritti dei cittadini

D.Lgs. 196/2003: Codice in materia di protezione dei dati personali (17.2.2 - interventi - cap. 1733)

14.618

14.232

10.423

10.423

Sostegno alla famiglia

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunitàe per le politiche giovanili, sostegno alla famiglia (17.3.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2102)

186.406

185.289

136.716

136.716

Promozione dei diritti e delle pari opportunità

D.L. 223/2006, art. 19 comma 1: Fondo per le politiche della famiglia, per le pari opportunità e per le politiche giovanili - (17.4.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2108) pari opportunità

3.329

3.309

2.442

2.442

totale missione

223.686

222.111

164.334

164.334

Politiche previdenziali

 

 

 

 

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi internazionali

L. 388/2000, art. 74 comma 1: Previdenza complementare dipendenti pubblici (18.1.3 - oneri comuni di parte corrente – cap. 2156)

92.524

92.225

92.214

92.214

totale missione

92.524

92.225

92.214

92.214

Politiche economico-finanziarie e di bilancio

Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità

D.Lgs. 287/1999: Riordino della SSPA- Scuola superiore dell’economia e delle finanze (1.1.2 - interventi – cap. 3935)

12.553

12.510

11.945

11.945

D.Lgs. 300/1999, art. 70, co. 2, lett. a): Finanziamento Agenzia del demanio (1.1.2 - interventi - cap. 3901)

102.314

101.815

87.646

87.646

Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio

L. 109/1994, art. 4: Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici (1.2.2 - interventi – cap. 1702)

2.667

2.651

2.018

2.018

L. 549/1995, art. 1 co. 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi (1.2.2 – interventi - cap. 1613)

38

34

31

31

L. 144/1999, art. 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.2.6 - investimenti – cap. 7330)

 

 

 

1.790

1.787

1.484

1.484

Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario

D.L. 95/1974: Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (CONSOB) (1.4.2 - interventi – cap. 1560)

8.465

8.414

6.208

6.208

Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte

D.L. 185/2008, art. 3, co. 9: Compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia elettrica e gas (1.5.2 - interventi - cap. 3822)

88.145

87.977

87.973

87.973

totale missione

215.972

215.188

197.305

197.305

Giovani e sport

Attività ricreative e sport

D.L. 181/2006 Art. 1 Co. 19, p. A: adeguamento struttura P.C.M. per l'esercizio delle funzioni in materia di sport (cap. 22.1.8 - oneri comuni di conto capitale - cap. 7450)

109.255

61.200

61.200

61.200

Incentivazione e sostegno alla gioventù

D.L. 223/2006, art. 19 comma 2: Fondo per le politiche giovanili (22.2.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2106)

81.600

81.087

61.725

61.725

D.L. 297/2006, art. 6 comma 2: Agenzia nazionale giovani (22.2.2 - interventi - cap. 1597)

409

407

310

310

totale missione

191.264

142.694

123.235

123.235

Turismo

Sviluppo e competitività del turismo

L. 292/1990: Ordinamento dell'ente nazionale italiano per il turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2194)

33.418

33.386

24.572

24.572

D.L. 262/2006, art. 2 co. 98: Turismo (23.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 2107)

42.286

42.035

31.147

31.147

totale missione

75.704

75.421

55.719

55.719

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche

D.P.R. 701/1977: Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione (24.1.2 - interventi – cap. 5217)

10.013

9.953

7.574

7.574

L. 146/1980, art. 36: Assegnazione a favore dell' ISTAT (24.1.2 - interventi – cap. 1680)

153.670

153.252

153.235

153.235

L. 94/1997, art. 7, comma 6: Contributo in favore dell’ISAE (24.1.2 - interventi – cap. 1321)

10.928

10.898

10.896

10.896

D.Lgs. 285/1999: Riordino del centro di formazione studi FORMEZ (24.1.2 - interventi – cap. 5200)

19.392

24.339

19.337

19.337

D.Lgs 165/2001, art. 46: Agenzia per la rap­presentanza negoziale delle P.A. (24.1.2. – interventi - cap. 5223)

2.333

2.495

1.941

1.941

totale missione

196.336

200.937

192.983

192.983

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

L. 385/1978: Compensi per lavoro straordinario ai dipendenti dello Stato (25.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3026)

35.587

35.489

35.485

35.485

Fondi di riserva e speciali

L. 468/1978, art. 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle L. permanenti di natura corrente (25.2.3 - oneri comuni parte corrente - cap. 3003)

29.999

156.261

12.958

0

totale missione

65.586

191.750

48.443

35.485

totale ministero

3.071.956

4.269.369

2.625.796

2.612.838

Ministero dello sviluppo economico

 

 

 

 

Regolazione dei mercati

Vigilanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori

L. 287/1990, art. 10, comma 7: Finanziamento autorità garante concorrenza e mercato (3.1.2 - interventi - cap. 2275)

14.668

14.581

11.096

11.096

L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (3.1.2 - interventi - cap. 2280)

787

782

595

595

totale missione

15.455

15.363

11.691

11.691

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy

L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (4.2.2 - interventi - cap. 2501)

25.059

24.855

18.955

18.955

L. 68/1997, art. 8, co 1, lett. A: Spese funzionamento ICE (4.2.2 - interventi - cap. 2530)

83.375

83.153

80.901

80.901

L. 68/1997, art. 8, co 1, lett. B: Attività promozionale delle esportazioni italiane (4.2.2 - interventi - cap. 2531)

55.346

54.912

41.684

41.684

totale missione

163.780

162.920

141.540

141.540

Ricerca e innovazione

Sviluppo, innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale

L. 282/1991, D.L. 496/1993 e D.L. 26/1995: Riforma dell'ENEA (7.1.6 - investimenti – cap. 7630)

197.862

197.441

197.441

198.191

totale missione

197.862

197.441

197.441

198.191

totale ministero

377.097

375.724

350.672

351.422

Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca per il settore della sanità pubblica e zooprofilattico

D.Lgs. 502/1992, art. 12: Fondo da destinare ad attività di ricerca e sperimentazione (6.2.2 - interventi - cap. 3392)

 

 

307.121

306.276

306.242

306.242

D.Lgs. 267/1993: Riordinamento Istituto Superiore di Sanità (6.2.2 - interventi - cap. 3443)

97.928

97.957

97.946

97.946

D.Lgs. 268/1993: Riordinamento dell’Istituto superiore di prevenzione e sicurezza del lavoro (6.2.2 - interventi - cap. 3447)

60.600

61.684

61.678

61.678

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi (6.2.2 - interventi - cap. 3412)

3.801

3.789

2.895

2.895

totale missione

469.450

469.706

468.761

468.761

Tutela della salute

Prevenzione, assistenza, indirizzo e coordinamento internazionale in materia sanitaria umana

D.Lgs.C.P.S. 1068/1947: Contributo all’organizzazione mondiale della sanità (3.2.2 - interventi – cap. 4321)

17.674

17.626

17.624

17.624

D.P.R. 613/1980: Contributo alla Croce Rossa Italiana (3.2.2 - interventi - cap. 3453)

28.450

28.748

28.744

28.744

Prevenzione e assistenza sanitaria veterinaria

L. 434/1998, art. 1, comma 2: Finanziamento interventi prevenzione del randagismo (3.3.2 - interventi - cap. 5340)

3.415

3.395

2.582

2.582

Programmazione sanitaria e livelli essenziali di assistenza

D.L.17/2001, art. 2, comma 4: Agenzia servizi sanitari regionali (3.1.2 - interventi - cap. 3457)

3.831

4.450

3.958

3.958

Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano

D.L. 269/2003, art. 48, comma 9: Agenzia Italiana del Farmaco (3.4.2 - interventi - cap. 3458; 3.4.6 - investimenti - cap. 7230)

35.408

35.789

31.849

31.849

totale missione

88.778

90.008

84.757

84.757

Diritti sociali, solidarietà sociale e famiglia

Programmazione sociale, trasferimenti assistenziali e finanziamento nazionale della spesa sociale

L. 285/1997, art. 1: Diritti e opportunità per l'infanzia e l'adolescenza (4.1.2 - interventi - cap. 3527)

40.074

39.964

39.960

39.960

L. 328/2000: art.20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 3671)

1.029.957

1.024.944

913.719

913.719

totale missione

1.070.031

1.064.908

953.679

953.679

Politiche previdenziali

Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati

L. 335/1995, art. 13: Riforma del sistema pensionistico - Vigilanza sui fondi pensione (2.1.2 interventi – cap. 4332)

480

477

362

362

totale missione

480

477

362

362

 

 

 

 

Politiche per il lavoro

Regolamentazione e vigilanza del lavoro

L. 350/2003, art.3, comma 149: Fondo per le spese di funz. della commissione di garanzia per l'attuazione della l. sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali (1.1.1-funzionamento–cap. 5025)

2.012

2.000

1.522

1.522

Reinserimento lavorativo e sostegno all'occupazione ed al diritto

L. 448/1998, art. 80, comma 4: Formazione professionale (1.3.2 - interventi – cap. 4161)

1.200

1.193

908

908

L. 296/2006, art. 1, co 1163: Finanziamento dell'attività di formazione professionale (1.3.6 - investimenti – cap. 7682)

2.278

2.272

1.738

1.738

totale missione

5.490

5.465

4.168

4.168

totale ministero

1.634.229

1.630.564

1.511.727

1.511.727

Ministero della giustizia

 

 

 

 

Giustizia

Amministrazione penitenziaria

D.P.R. 309/1990, art. 135: Programmi di prevenz. e cura dell'AIDS, di recupero e reinserimento detenuti tossico- dipendenti (1.1.2-int.-cap.1768)

4.407

4.395

4.394

4.394

totale missione

4.407

4.395

4.394

4.394

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche

Indirizzo politico

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (2.1.2 - interventi – cap. 1160)

91

91

79

79

totale missione

91

91

79

79

totale ministero

4.498

4.486

4.473

4.473

Ministero degli affari esteri

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione allo sviluppo e gestione sfide globali

L. 1612/1962, art. 12: Istituto agronomico per l'Oltremare (1.2.2 - interventi – cap. 2201)

2.250

2.241

2.079

2.079

L. 7/1981 e L. 49/1987: Stanziamenti aggiuntivi per l'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo (1.2.1 - funz., 1.2.2 - interventi - capitoli vari)

331.255

326.962

210.940

210.940

Cooperazione politica, promozione della pace e sicurezza internazionale

L. 794/1966: Costituzione dell’istituto italo - latino - americano (1.4.2 - interventi – cap. 4131)

2.395

2.383

2.375

2.375

L. 140/1980: Partecipazione italiana al Fondo europeo per la gioventù (1.3.2 - interventi - cap. 4052)

273

272

270

270

L. 960/1982: Ratifica accordi di Osimo tra Italia e Jugoslavia (1.3.2 - interventi - cap. 4061, 4063)

1.925

1.914

1.905

1.905

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni ed altri organismi (1.4.2 - interventi – cap. 1163)

4.457

4.434

3.688

3.688

L. 91/2005, art.1, comma 1: Contributo volontario fondo cooperazione tecnica dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (1.4.2 - interventi - cap. 3421)

3.173

3.164

3.164

3.164

Integrazione europea

L. 299/1998: Finanziamento italiano della PESC (Politica Estera e di Sicurezza Comune dell'UE) (1.5.2 - interventi – cap.4534)

4.407

4.395

4.394

4.394

totale missione

350.135

345.765

228.815

228.815

totale ministero

350.135

345.765

228.815

228.815

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

 

 

 

 

L'Italia in Europa e nel mondo

Cooperazione culturale e scientifico-tecnologica

L. 407/1974: Accordi internazionali per la ricerca scientifica (4.2.6 - investimenti - cap. 7291)

4.697

4.697

4.697

4.697

totale missione

4.697

4.697

4.697

4.697

Ricerca e innovazione

Ricerca scientifica e tecnologica di base

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, ass.ni, fondazioni ed altri organismi (3.3.2 - interventi - cap. 1679)

6.683

6.661

5.091

5.091

D.Lgs. 204/1998: Programmazione e valutazione della politica nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica (3.3.6 - investimenti - cap. 7236)

1.863.468

1.867.827

1.866.452

1.866.452

Ricerca per la didattica

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti e altri organismi - ricerca per la didattica (3.1.2 - interventi - cap. 1261)

2.855

2.847

2.847

2.847

totale missione

1.873.006

1.877.335

1.874.390

1.874.390

Istruzione scolastica

Istituzioni scolastiche non statali

L. 181/1990: Funzionamento della scuola europea di Ispra - Varese (1.9.2 - interventi - cap. 2193)

364

363

363

363

totale missione

364

363

363

363

Istruzione universitaria

Diritto allo studio nell'istruzione universitaria

L. 394/1977: Potenziamento dell'attività sportiva universitaria (2.1.2 - interventi - cap. 1709)

7.829

7.803

5.964

5.964

L. 147/1992: Norme sul diritto agli studi universitari (2.1.2 - interventi - cap. 1695)

100.014

99.691

76.190

76.190

Legge 338/2000, art. 1 co. 1: Alloggi e residenze per studenti universitari (2.1.6 - investimenti - cap. 7273/p)

 

 

24.281

24.281

18.660

18.660

Sistema universitario e formazione post-universitaria

L. 245/1990: Piano triennale di sviluppo dell'Università e attuazione Piano quadriennale 1986-1990 (2.3.2 - interventi - cap. 1690)

65.302

65.091

49.747

49.747

L. 243/1991: Università non statali legalmente riconosciute (2.3.2 - interventi - cap. 1692)

90.488

90.196

68.933

68.933

L. 537/1993, art.5, comma 1 lett.a): Spese per il funzionamento delle università (2.3.2 - interventi - cap. 1694/P)

6.162.609

6.216.385

6.130.260

6.052.260

totale missione

6.450.523

6.503.447

6.349.754

6.271.754

Fondi da ripartire

Fondi da assegnare

L. 440/1997 e L. 144/1999: Fondo per l’ampliamento dell’offerta formativa (6.1.3 - oneri comuni di parte corrente - cap. 1270)

130.636

130.213

99.516

99.516

totale missione

130.636

130.213

99.516

99.516

totale ministero

8.459.226

8.516.055

8.328.720

8.250.720

Ministero dell’interno

 

 

 

 

Ordine pubblico e sicurezza

Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

L. 451/1959: Istituzione del 'Fondo Scorta' per il personale della Polizia di Stato (3.1.1 - funzionamento - cap. 2674)

27.523

27.447

27.444

27.523

Pianificazione e coordinamento Forze di polizia

D.P.R. 309/1990, art. 101: Prevenzione e repressione traffico sostanze stupefacenti (3.1.1 - funzionamento - cap. 2668; - cap 2815)

2.001

1.989

1.513

1.513

totale missione

29.524

29.436

28.957

29.036

Soccorso civile

Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico

L. 968/1969 e D.L. 361/1995: Fondo scorta Corpo nazionale Vigili del Fuoco (4.2.1 - funzionamento - cap. 1916)

15.954

15.910

15.909

15.954

totale missione

15.954

15.910

15.909

15.954

Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti

Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (5.1.2 - interventi – cap. 2309)

74

74

56

56

D.Lgs. 140/2005, art. 13: Contributi a stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato (5.1.2 -interventi – cap. 2311)

12.172

12.087

9.181

9.181

totale missione

12.246

12.161

9.237

9.237

totale ministero

 

 

 

57.724

57.507

54.103

54.227

Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia ambientale

D.L. 112/2008, art. 28, co 1: Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) (2.1.2 - interventi - cap. 3621; 2.1.6 - investimenti – cap. 8831)

86.652

86.020

83.520

84.270

totale missione

86.652

86.020

83.520

84.270

Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente

Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità

L. 979/1982: Disposizioni per la difesa del mare (1.5.2 - interventi - capp. 1644, 1646/p)

31.875

31.685

24.111

24.111

D.L. 2/1993: Commercio e detenzione di esemplari di fauna e flora minacciati di estinzione (1.5.1 - funzionamento – capp. 1388, 1389/p)

323

321

244

244

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi - cap. 1551)

59.425

61.821

58.422

58.422

totale missione

91.623

93.827

82.777

82.777

totale ministero

178.275

179.847

166.297

167.047

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

 

 

 

 

Ordine pubblico e sicurezza

Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste

L. 721/1954: Istituzione del fondo scorta per le capitanerie di porto (4.1.1 - funzionamento - cap. 2121)

5.399

5.384

5.383

5.383

L. 267/1991, art. 2, comma1: Attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (4.1.1 -funzionam. - cap. 2179)

1.361

1.353

1.030

1.030

totale missione

6.760

6.737

6.413

6.413

Diritto alla mobilità

Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, ass.ni, fondazioni ed altri organismi (2.3.2 - interventi - cap. 1952)

233

232

78

78

D.Lgs. 250/1997, art. 7: Istituzione dell'ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) (2.3.2 - interventi – cap. 1921/p)

56.414

58.693

58.687

58.687

Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne

D.L. 535/1996: Contributo al centro internazionale radio medico CIRM (2.6.2 - interventi - cap. 1850)

726

722

719

719

totale missione

57.373

59.647

59.484

59.484

Ricerca e innovazione

Ricerca nel settore dei trasporti

L. 267/2002, art.1, comma 2: Contributi dello Stato in favore dell' INSEAN (5.1.2 - interventi - cap. 1801/p)

6.749

6.808

6.607

6.607

totale missione

6.749

6.808

6.607

6.607

Casa e assetto urbanistico

Politiche abitative

L. 431/1998 art.11, co 1: Disciplina delle locazioni e rilascio degli immobili ad uso abitativo (3.1.2 - interventi – cap. 1690)

144.686

143.826

109.446

109.446

totale missione

144.686

143.826

109.446

109.446

totale ministero

215.568

217.018

181.950

181.950

Ministero della difesa

 

 

 

 

Difesa e sicurezza del territorio

Approntamento e impiego carabinieri per la difesa e la sicurezza

R.D. 263/1928, art. 17, co 1: Amministrazione e contabilità del Corpo dell’Arma dei Carabinieri (1.1.1 - funzionamento – cap. 4840)

22.487

22.425

22.423

22.423

Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare

L. 549/1995, art. 1, co 43: Contributi ad enti ed altri organismi (1.5.2 - interventi – cap. 1352)

533

2.030

1.904

404

L. 267/2002, art.1, co 3: Contributi dello Stato in favore dell'Organizzazione Idrografica Internazionale - IHO - (5.5.2 - interventi - cap. 1345)

47

77

66

66

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari

R.D. 263/1928, art. 17, co 1: Amministrazione e contabilità dell'Esercito, Marina ed Aeronautica (1.6.1 - funzionamento – cap. 1253)

37.776

37.672

37.668

37.668

D.Lgs. 300/1999, art. 22, co. 1: Finanziamento Agenzia industrie difesa (1.6.2 - interventi - cap. 1360; 1.6.6 - investimenti - cap. 7145)

8.947

8.896

6.772

6.772

totale missione

69.790

71.100

68.833

67.333

totale ministero

69.790

71.100

68.833

67.333

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

 

 

 

 

Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca

Regolamentazione, incentivazione e vigilanza in materia di pesca

L. 267/1991, Art. 1, comma 1: Attuazione del piano nazionale per la pesca marittima (1.2.1 . funzionamento – capitoli vari)

9.684

9.745

7.327

7.327

Sviluppo e sostenibilità del settore agricolo, agroindustriale e mezzi tecnici di produzione

L. 549/1995, art. 1, comma 43 : Contributi ad enti ed altri organismi (1.1.2 - interventi - cap. 2200)

5.900

7.268

5.487

5.487

D.Lgs. 454/1999: Riorganiz.ne del settore della ricerca in agricoltura (1.1.2 - interventi– cap. 2083)

89.950

92.349

92.339

92.339

totale missione

105.534

109.362

105.153

105.153

totale ministero

 

 

 

105.534

109.362

105.153

105.153

Ministero per i beni e le attività culturali

 

 

 

 

Ricerca e innovazione

Ricerca in materia di beni e attività culturali

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (2.1.1 - funzionamento - capp. 2040, 2041, 2043)

2.834

2.824

2.158

2.158

L. 118/1987: Norme relative alla Scuola archeologica italiana in Atene (2.1.2 - interventi – cap. 4132)

566

564

431

431

totale missione

3.400

3.388

2.589

2.589

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici

Sostegno e vigilanza ad attività culturali

L. 466/1988: Contributo Accademia nazionale dei Lincei (1.1.2 - interventi - cap. 3630)

1.856

1.844

1.403

1.403

L. 549/1995, art. 1, comma 43: Contributi a enti e altri organismi (1.1.2 - interventi - cap. 3670, 3671)

20.469

20.348

15.483

15.483

Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo

L. 163/1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (1.2.2 - interventi – capitoli vari)

420.535

418.418

304.075

304.075

Tutela dei beni librari, promozione del libro e dell'editoria

L. 190/1975: Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II" di Roma (1.4.1 - funzionamento – cap. 3610)

1.600

1.840

1.482

1.482

D.P.R. 805/1975: Assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali del Ministero (1.4.1 - funzionamento - cap. 3611)

766

2.261

1.728

1.728

Valorizzazione del patrimonio culturale

L. 77/2006, art. 4, co. 1: Interventi in favore dei siti italiani inseriti nella "lista del patrimonio mondiale", dell'UNESCO (1.13.2 - interventi - cap. 1442; 1.13.6 - interventi - cap. 7305)

2.658

2.855

2.183

2.183

totale missione

447.884

447.566

326.354

326.354

totale ministero

451.284

450.954

328.943

328.943

 

totale Tabella C

14.975.316

16.227.751

13.955.482

13.864.648

 

 


 

Articolo 3, comma 3
(
Rifinanziamento di spese di conto capitale - Tabella D)

 

3. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati tra le spese in conto capitale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

 

 

Il comma 3 concerne l’entità degli stanziamenti di cui alla Tabella D, nella quale vengono rifinanziate alcune leggi di spesa di conto capitale recanti interventi di sostegno dell’economia.

 

L’articolo 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468 del 1978 (come modificato dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 208 del 1999) prevede che la Tabella D della legge finanziaria disponga:

-        il rifinanziamento per un solo anno di interventi di conto capitale per i quali nell’ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza;

-        il rifinanziamento per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti (indipendentemente dal fatto che abbiano una dotazione finanziaria) che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale.

Mentre il rifinanziamento annuale di norme vigenti recanti spese in conto capitale può essere disposto con la legge finanziaria qualora nel precedente esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale.

In sede di prima applicazione, il comma 18 dell’articolo 2 della legge n. 208/1999 ha previsto che fosse la legge finanziaria per il 2000 a indicare l’elenco delle leggi vigenti recanti interventi di parte capitale, che potevano essere incluse nella Tabella D e rifinanziate per un periodo pluriennale. L’elenco è riportato nell’Allegato 1 alla legge finanziaria per il 2000 (legge n. 488/1999).

 

In base alla legge di contabilità generale, le leggi vigenti che prevedano interventi di sostegno all’economia classificati tra le spese in conto capitale possono essere rifinanziate per più anni in Tabella D soltanto se sono state incluse nell’allegato 1 della legge finanziaria 2000 o, nel caso di leggi entrate in vigore successivamente alla legge finanziaria per il 2000, se la norma sostanziale ne preveda il rifinanziamento in Tabella D.

 

Il totale dei rifinanziamenti previsti in Tabella D dal disegno di legge finanziaria, nel testo iniziale (A.S. 1790) ammontavano a 312,1 milioni euro per il 2010, a 800,1 milioni per il 2011 e a 7.800,1 milioni per il 2012.

A seguito delle modifiche apportate durante l’esame al Senato, gli importi della Tabella D sono stati rideterminati in 347,3 milioni euro per il 2010, 801,1 milioni per il 2011 e a 7.801,1 milioni per il 2012.

 

Più in dettaglio, la Tabella D dispone i seguenti rifinanziamenti:

§      160,1 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 per l’erogazione di un contributo alla regione Calabria per la tutela del patrimonio forestale, ai sensi dell’articolo 3, comma 9, del D.L. n. 148/1993;

§      100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2010-2012 finalizzati a sostenere gli interventi di cui al D.L. n. 515 del 1994 in materia di finanza locale ed in particolare a contribuire al finanziamento del Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province;

§      12 milioni di euro per il solo anno 2010, per interventi relativi al completamento dei lavori di banchinaggio, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’articolo 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203 del 2005;

§      75,2 milioni di euro per il 2010, 41 milioni per il 2011 e 5.541 milioni per il 2012, volti a integrare il Fondo per le politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge n. 183 del 1987.

Questi ultimi importi sono stati così modificati a seguito dell’esame al Senato, che ha incrementato il rifinanziamento del Fondo di rotazione, rispetto al disegno di legge iniziale (A.S. 1790), di 35,2 milioni per il 2010 e di 1 milioni di euro per gli anni 2011 e 2012;

§      500 milioni di euro per il 2011 e 2.000 milioni per il 2012 per alimentare il Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenze di difesa nazionale, ai sensi dell’articolo 1, comma 896, della legge n. 296/2006.

 

Nelle schede che seguono viene effettuata una analisi delle autorizzazioni legislative di spesa che vengono rifinanziate dalla Tabella D.


-        D.L. 148/1993, articolo 3, co. 9: Contributo alla regione Calabria

 

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore

Ministero dell’economia e delle finanze (U.P.B. 2.1.6 - Investimenti - Cap. 7499)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. D

160.102

160.102

160.102

Disponibilità

160.102

160.102

160.102

 

La tabella D dispone un finanziamento di 160,1 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 a titolo di contributo speciale alla regione Calabria per l’attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale in diversi settori attinenti la tutela del patrimonio forestale e delle connesse infrastrutture civili, ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico.

 

Si ricorda che il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ("Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione"), con il menzionato art. 3 co. 9, aveva concesso un contributo speciale alla regione Calabria per le spese da sostenersi per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge n. 664/1984.

L’art. 1 della legge n. 664/1984 ("Misure straordinarie per la continuazione di iniziative in corso nel territorio della regione Calabria") richiedeva che per l’attuazione di un intervento idrogeologico e forestale, volto anche al potenziamento dei comparti agricolo e turistico, venisse approvato dai competenti organi regionali un programma esecutivo entro il termine di trenta giorni dall’entrata i vigore della legge. Occorre notare che il citato art. 3 del decreto legge n. 148 si applica limitatamente ai lavoratori già occupati nel precedente triennio.

L’erogazione delle somme recate dal D.L. n. 148/93 era stata inoltre subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L. n. 15/1986. Dette disposizioni del decreto legge n. 15/1986 (Misure urgenti per l'intervento idrogeologico e forestale nel territorio della regione Calabria) richiedevano la previa presentazione alla Ragioneria generale dello Stato di apposita dichiarazione del presidente della giunta regionale attestante sia l'entità della spesa sostenuta, sia la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dall'articolo 1 della legge 664/1984. L'attestazione del presidente della giunta regionale doveva inoltre contenere la suddivisione degli oneri per mano d'opera, previdenziali, assistenziali, di acquisto materiali e noli, nonché di spese generali degli enti concessionari.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 163, della legge finanziaria per il 2005, ha assegnato circa 160 milioni di euro, per il solo anno 2005, per la prosecuzione degli interventi previsti dal citato articolo 3, comma 9, nonché per gli interventi previsti dall'articolo 8, comma 4-bis (che ha che ha disposto in tema di licenziamenti collettivi) dello stesso decreto legge n. 148.

 

 

-        D.L. 515/1994, Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994

 

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali

Ministero dell’interno (U.P.B. 2.3.6 - Investimenti - Cap. 7232/p)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. D

100.000

100.000

100.000

Disponibilità

100.000

100.000

100.000

 

La tabella D dispone un finanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2010-2012 per le autorizzazioni di spesa disposte dal D.L. n. 515 del 1994 recante Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994 e, in particolare, per l’integrazione del capitolo 7232 cui è iscritto il Fondo per lo sviluppo degli investimenti dei comuni e delle province[129].

 

Si ricorda che tale Fondo rientra tra quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, recante il riordino della finanza degli enti territoriali, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, per i trasferimenti erariali di conto capitale agli enti locali. In particolare, il fondo relativo alle province e ai comuni è mantenuto tra le voci della contribuzione erariale esclusivamente per il finanziamento delle rate dei mutui stipulati anteriormente all’entrata in vigore del D.Lgs. n. 504/1992; la sua consistenza va pertanto riducendosi gradualmente a seguito della progressiva estinzione dell’indebitamento pregresso.

 


-        D.L. 203/2005, articolo 11-quaterdecies, comma 20 - Interventi per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta

 

Missione: relazioni finanziarie con le autonomie territoriali

Programma: Trasferimenti a carattere generale ad Enti locali

Ministero dell’interno (U.P.B. 2.3.6 – cap. 7253)

(migliaia di euro)

2009

2010

2011

BLV

-

-

-

Rifinanziamento Tab. D

12.000

-

-

Disponibilità

12.000

-

-

 

La tabella D dispone un rifinanziamento di 12 milioni di euro per il solo 2009 per il completamento dei lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta, già finanziati dall’art. 11-quaterdecies, comma 20 del decreto legge n. 203 del 2005[130].

 

Il decreto legge 30 settembre 2005 n. 203, ("Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria"), articolo 11-quaterdecies, comma 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dispone finanziamenti per la prosecuzione degli interventi previsti dall’art. 2 della legge n. 174/2002 relativi ai lavori di banchinamento, dragaggio e raccordo stradale della diga foranea di Molfetta.

Si ricorda che l’art. 2 della legge n. 174/2002 ha autorizzato un limite di impegno ventennale di 2,5 milioni di euro a decorrere dal 2002 per la realizzazione dei lavori relativi alla diga foranea di Molfetta. Successivamente, per la prosecuzione degli stessi, l’art. 4, commi 176-178, della legge n. 350 del 2003 (finanziaria 2004), ha autorizzato un ulteriore limite di impegno ventennale con decorrenza 2005 (scadenza 2024) di 2,5 milioni di euro.

Con l’art. 11-quaterdecies, comma 20, del D.L. n. 203 del 2005, è stato poi autorizzato un ulteriore contributo quindicennale di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2006, che veniva destinato, altresì, per la realizzazione di opere di natura sociale, culturale e sportiva.

Rispetto ai 6 milioni autorizzati complessivamente dalle citate disposizioni, la legge di bilancio per il 2009 ha indicato, per le finalità in questione, una dotazione di 4,6 milioni di euro. Ciò è imputabile agli effetti del decreto-legge n. 112 del 2008 (convertito nella legge n. 133 del 2008), che all’articolo 60, comma 1, ha disposto la riduzione delle suddette autorizzazioni legislative di spesa, rispettivamente, da 2,5 milioni a 1,931 e da 1 milione a 772.480 euro. Ulteriori riduzioni hanno riguardato gli esercizi 2010 e 2011. Variazioni di ridotta entità sono state infine disposte in sede di rimodulazione delle risorse ai fini della definizione del nuovo quadro di bilancio.

La tabella D della legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203 del 2008) ha rifinanziato tale voce nella misura di 12 milioni nel 2009.

Si ricorda, infine, che la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007) ha previsto, in Tabella D, un ulteriore rifinanziamento pari a 2 milioni di euro per il solo 2008. Tali risorse sono state tuttavia iscritte sul cap. 7157 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture.

 

 

-        Legge n. 183/1987, articolo 5 - Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie

 

Missione: L’Italia in Europa e nel mondo

Programma: Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE

Ministero economia e finanze (U.P.B. 3.1.6 – cap. 7493)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

5.271.150

5.271.150

-

Rifinanziamento Tab. D

75.200

41.000

5.541.000

Disponibilità

5.346.350

5.312.150

5.541.000

 

La Tabella D dispone un rifinanziamento del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie pari a 75,2 milioni per il 2010, 41 milioni per il 2011 e di 5.541 milioni per il 2012[131].

Si ricorda che in tale Fondo, previsto dall’articolo 5 della legge n. 183 del 1987, sono iscritte le risorse nazionali destinate al cofinanziamento degli interventi comunitari nelle aree obiettivo dei Fondi strutturali. Nel bilancio per il 2010 le relative risorse sono iscritte nell’ambito del programma Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE della missione “L’Italia in Europa e nel mondo” (U.P.B. 3.1.6, cap. 7493/Economia).

Nel bilancio a legislazione vigente 2010 la dotazione del Fondo risulta pari a 5.271,1 milioni di euro, con una riduzione di 1.601,1 milioni rispetto all’esercizio finanziario 2009 - in cui il capitolo relativo al Fondo risulta dotato di 6.872,3 milioni di euro. Considerato che la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) non ha incrementato in tabella D gli stanziamenti per gli anni 2009 e 2010, la riduzione è ascrivibile fondamentalmente al minore stanziamento del Fondo previsto dalla legge finanziaria per il 2008 con riferimento all’anno 2010.

 

Il Fondo, la cui funzione è quella di affiancare le risorse nazionali cofinanziate (unitamente ad altre risorse nazionali, quali ad esempio quelle iscritte sul Fondo per le aree sottoutilizzate) a quelle che l’Unione europea destina a ciascun paese membro per gli interventi relativi alla politica di coesione, in particolare attraverso i fondi strutturali, viene annualmente rifinanziato dalla legge finanziaria.

Con riferimento agli ultimi anni, si ricorda:

-        la legge finanziaria per il 2005 (legge n. 311/2004) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di rotazione di 932,5 milioni per il 2006 e 4.304 milioni per il 2007. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.500 milioni nel 2006 e di 100 milioni nel 2007, che sono stati posticipati al 2008 (complessivi 5.600 milioni);

-        la legge finanziaria per il 2006 (legge n. 266/2005) ha previsto un rifinanziamento del Fondo di 3.767 milioni nel 2006. Contestualmente la tabella F ha effettuato una rimodulazione delle risorse, determinando riduzioni di 5.999,5 milioni nel 2006, di 4.000 milioni nel 2007 e di 5.000 milioni nel 2008, che sono stati posticipati al 2009 (complessivi 14.999,5 milioni);

-        la legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296/2007) ha disposto un rifinanziamento del Fondo di 4.000 milioni per il 2009;

-        la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007) ne ha disposto un rifinanziamento di 3.200 milioni nel 2008, di 2.000 milioni nel 2009 e di 300 milioni nel 2010. Contestualmente disposizioni contenute nell’articolato della stessa finanziaria utilizzavano le risorse del Fondo a copertura di oneri recati da specifiche disposizioni (quali la soppressione del ticket ambulatoriale: 326 milioni nel 2008 ai sensi dell’art. 2, co. 378; le convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro con i comuni per lo svolgimento di attività socialmente utili (ASU): 15 milioni nel 2008 e 15 milioni a decorrere dal 2010, ai sensi dell’art. 3, co. 159);

-        la legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto in Tabella D un rifinanziamento del fondo per il solo esercizio 2011, pari a 5.271,1 milioni di euro.

 

Nella successiva tabella sono indicate, relativamente alle leggi finanziarie dal 2005 al 2009, la “costruzione in bilancio” delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione per le politiche comunitarie, come determinato da ciascuna legge finanziaria. Non si tiene conto di eventuali riduzioni delle risorse intervenute nel corso di ciascun esercizio:


 

(dati in migliaia di euro)

2007

2008

2009

2010

2011 e succ

BLV

-

-

 

 

 

Finanziaria 2005

 

 

 

 

 

Tabella D

4.304.000

-

 

 

 

Tabella F

-100.000

+5.600.000

 

 

 

Disponibilità

4.204.000

5.600.000

 

 

 

Finanziaria 2006

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

-

 

 

Tabella F

-4.000.000

-5.000.000

+14.999.500

 

 

Disponibilità

204.000

600.000

14.999.500

 

 

Finanziaria 2007

 

 

 

 

 

Tabella D

-

-

+4.000.000

 

 

Tabella F

+4.000.000

+5.100.00

-14.100.000

+5.000.000

 

Disponibilità

4.204.000

5.700.000

4.899.500

5.000.000

 

Finanziaria 2008

 

 

 

 

 

Tabella D

 

+3.200.000

+2.000.000

+300.000

 

Art. 2, co. 378 (soppressione ticket ambulatoriale)

 

-326.000

0

0

 

Art. 3, co. 159 (convenzioni ASU)

 

-15.000

0

-15.000

 

Disponibilità

 

8.557.000

6.897.500

5.283.000

 

Finanziaria 2009

 

 

 

 

 

Tabella D

 

 

-

-

5.271.150

Disponibilità

 

 

6.872.286

5.271.150*

5.271.150

 

 

-        Legge n. 296/2006, articolo 1, comma 896 - Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale

 

Missione: fondi da ripartire - Programma: Fondi da assegnare

Ministero della difesa (U.P.B. 4.1.6 – cap. 7144)

(migliaia di euro)

2010

2011

2012

BLV

1.000.000

1.000.000

-

Rifinanziamento Tab. D

-

500.000

2.000.000

Disponibilità

1.000.000

1.500.000

2.000.000

 

La Tabella D dispone un rifinanziamento di 500 milioni di euronel 2011 e 2.000 milioni nel 2012 del Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

 

La legge n. 296/2006 (finanziaria 2007), articolo 1, comma 896, ha istituito, nell’ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, un apposito fondo destinato al finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico.

Il fondo è stato iscritto con una dotazione di 1.700 milioni di euro per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200 milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti anche da accordi internazionali.

Dall'anno 2010, per la dotazione del fondo si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera f), della legge n. 468/1978 (ovvero attraverso il rifinanziamento in tabella D della legge finanziaria).

Il D.L. n. 112/2008 (legge n. 133/2008), recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto, al comma 12 dell’articolo 60, la riduzione di 183 milioni di euro dell’autorizzazione di spesa per l’anno 2009, relativa al fondo suddetto.

La legge finanziaria per il 2009 (legge n. 203/2008) ha disposto un rifinanziamento, in Tabella D, di 1 miliardo per gli anni 2010 e 2011.


 

Articolo 3, comma 4
(
Riduzioni di autorizzazioni legislative di spesa-
Tabella E
)

 

4. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella.

 

 

Il comma 4 dell’articolo 3 in esame dispone, in attuazione dell’articolo 11, commi 3, lettera e), della legge n. 468/1978 (come sostituito dall'articolo 5 della legge n. 362/1988), in ordine alla riduzione di autorizzazioni legislative di spesa (definanziamenti) per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale (Tabella E).

 

Gli effetti dei finanziamenti della Tabella E sono computati negli importi esposti nella Tabella F del disegno di legge finanziaria. Per ogni disposizione di legge la tabella indica l’entità della riduzione con riferimento a ciascun anno compreso nel triennio. Nella tabella è altresì indicata la durata del definanziamento mediante un apposito codice “0” indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”), che sta a significare una riduzione di spesa disposta solo per gli anni del triennio considerato dal bilancio pluriennale, mentre il codice “1” indicato nell’ultima colonna della tabella significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.[132].

 

Nella tabella E allegata al disegno di legge finanziaria per il 2010 (A.C. 2936) risultano definanziamenti per un ammontare complessivo di 200 milioni di euro per il 2010 e per 1.927,9 milioni per il 2012.

Nel testo iniziale (A.S. 1790) i definanziamenti determinati dalla Tabella E erano pari a 200 milioni di euro per il 2010 e 1.907,9 milioni per il 2012.

Durante l’esame al Senato è stato introdotto un ulteriore definanziamento di 20 milioni nel 2012 relativo all’autorizzazione di spesa del Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (v. oltre).

 

I definanziamenti sono relativi alle seguenti autorizzazioni legislative:

§      riduzione di 20 milioni di euro per il 2012 dell’autorizzazione di spesa disposta dall’articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 134 del 2008, che aveva rifinanziato il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, di cui all’articolo 9-ter della legge 468 del 1978.

Si ricorda che il D.L. 134/2008 recante Disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi[133] ha rifinanziato il Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2014.

Si segnala, al riguardo che il suddetto Fondo di riserva è annualmente quantificato dalla tabella C della legge finanziaria. Nel disegno di legge in esame, la Tabella C quantifica pari a zero la dotazione del Fondo per il 2012.

§      riduzione di 200 milioni per l'anno 2010 e di 1.907,9 milioni per il 2012 a carico del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica.

La riduzione operata dalla Tabella E è disposta in via permanente (come si evince dalla presenza del codice "1" nell'ultima colonna della tabella E).

Gli importi delle riduzioni per gli anni successivi al 2012 sono indicati in una apposita nota alla Tabella E, contenuta nel testo iniziale (A.S. 1790), peraltro non riportata nell’A.C. 2936, in 1.872,4 milioni nell’anno 2013, 1.837,4 milioni nel 2014, 1.674,4 milioni nel 2015, 1.500,4 milioni nel 2016 e di 1.792,4 milioni a decorrere dall’anno 2017.

Il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (ISPE) è stato istituito dal comma 5 dell’articolo 10 del D.L. n. 282 del 2004 (legge n. 307/2004),nello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze (missione “Politiche economico finanziarie e di bilancio”, u.p.b. 1.2.3, cap. 3075) al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale.

Il fondo viene in sostanza utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.

Si ricorda che, dalla sua istituzione, le risorse del Fondo ISPE oltre a venire utilizzate a copertura di provvedimenti legislativi, sono state rifinanziate da varie disposizioni tra cui, da ultimo, dal comma 2 dell’articolo 16 del D.L. n. 78 del 2009[134] che ha incrementato la dotazione del Fondo ISPE di 2,4 milioni di euro per il 2009, di 203,4 milioni di euro per il 2010, di 3,9 milioni per il 2011, di 1.907,4 milioni per il 2012, di 1.868,4 milioni per il 2013, di 1.828,4 milioni per il 2014, di 1.665,4 milioni per il 2015, di 1.491,4 milioni per il 2016 e di 1.783,4 milioni annui a decorrere dall’anno 2017, mediante l’utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal D.L. n. 78 non utilizzate a copertura dal medesimo decreto.

Ai sensi del comma 3 del citato articolo 16, tali risorse iscritte sul Fondo sono integralmente destinate all'attuazione della manovra di bilancio per l'anno 2010 e seguenti, in conformità con le indicazioni contenute nel DPEF per gli anni 2010-2013.

Il definanziamento del Fondo ISPE operato dalla Tabella E, rientra, infatti, tra i mezzi di copertura degli oneri previsti dal disegno di legge finanziaria in esame (vedi prospetto di copertura, allegato all’articolo 3, comma 8 del ddl in esame).

 

La tabella che segue mostra gli importi a legislazione vigente del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica per il triennio 2010-2012 e le variazioni operate dal disegno di legge in esame

Missione: politiche economico finanziarie e di bilancio

Programmazione economico finanziaria e politiche di bilancio

Ministero dell’economia e finanze

(migliaia di euro)

Fondo ISPE

2010

2011

2012

BLV 2010

224.802,162

30.374,212*

1.931.284,962*

Definanziamento Tabella E

-200.000,000

-

-1.907.900,000

Disponibilità Fondo ISPE **

24.802,162

30.374,212

23.384,962-

*  Dati rilevati al 18 settembre 2009.

**      Le somme non tengono conto di eventuali accantonamenti per provvedimenti in corso a partire dalla data del 18 settembre 2009.

 


 

Articolo 3, commi 5-6
(
Modulazione delle leggi pluriennali di spesa
Tabella F
)

 

5. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, nelle misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

6. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di cui al comma 5, le amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 2010, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.

 

 

Il comma 5 dell’articolo 3 dispone in ordine agli stanziamenti iscritti nella tabella F.

La Tabella F ha la funzione di rimodulare le quote annue dello stanziamento delle leggi pluriennali di spesa destinata a gravare sugli esercizi successivi al primo, senza tuttavia poter variare lo stanziamento complessivo di ciascuna legge.

Quest’ultimo può invece essere modificato mediante rifinanziamenti disposti nella Tabella D o definanziamenti disposti nella Tabella E; qualora le leggi interessate siano esposte in Tabella F, l’importo ivi indicato tiene conto anche delle suddette variazioni.

 

Il comma 6 indica i limiti massimi di impegnabilità che gli enti possono assumere nel 2010, con riferimento ai futuri esercizi, rinviando a tal fine a quanto registrato nella apposita colonna della Tabella F.

Ai sensi dell'articolo 11-quater, comma 2, della legge n. 468 del 1978, e successive modificazioni, le amministrazioni e gli enti pubblici possono stipulare contratti o comunque assumere impegni nei limiti dell'intera somma stanziata con leggi pluriennali di spesa in conto capitale. La disposizione demanda tuttavia alla legge finanziaria la possibilità di indicare limiti di impegnabilità più ristretti, tenuto conto dello stato di attuazione delle procedure di spesa.

Come già le leggi finanziarie precedenti, la legge finanziaria per il 2010 si avvale della predetta facoltà di limitare la impegnabilità dei fondi stanziati con le leggi pluriennali, esposte in Tabella F, contrassegnando, nella medesima tabella:

-          con il n. 1, le quote degli anni 2011 ed esercizi successivi non impegnabili;

-          con il n. 2, le quote degli anni 2011 e successivi impegnabili al 50%;

-          con il n. 3, le quote degli anni 2011 e successivi interamente impegnabili.

 

Analogamente alle precedenti leggi finanziarie, si prospetta una pressoché generalizzata facoltà ad impegnare le risorse relative agli anni successivi (codice n. 3 nella colonna limite impugnabilità), con la seguente unica eccezione, per la quale le quote relative agli anni 2011 e successivi non sono impegnabili (codice n. 1): legge n. 398/1998, art. 1, disposizioni finanziarie a favore dell’Ente autonomo acquedotto pugliese - EAAP (Missione Infrastrutture pubbliche e logistica - Programma Sistemi idrici, idraulici ed elettrici. Infrastrutture e trasporti, cap. 7156).

 

Nel disegno di legge finanziaria 2010, nel testo approvato dal Senato (A.C. 2936) gli importi iscritti in Tabella F ammontano complessivamente a 24.418,0 milioni per il 2010, 25.022,2 milioni per il 2011, 20.092,9 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e gli anni successivi[135].

Si segnala che durante l’esame in sede referente è stato approvato un emendamento del relatore (em. 3.Tab C.26) cheha introdotto alcune modifiche, di carattere per lo più formale, alle voci della tabella F[136].

 

Rispetto al bilancio a legislazione vigente, le rimodulazioni proposte dalla Tabella F del disegno di legge finanziaria 2010 determinano un incremento delle autorizzazioni di spesa di 1.000 milioni per il 2010, di 4.456 milioni per il 2011, con decremento compensativo delle autorizzazioni di spesa 5.456 milioni nel 2012, restando così invariati gli stanziamenti per il 2013 e gli anni successivi.

Tale variazione è determinata dalla rimodulazione della sola autorizzazione di spesa riguardante il Fondo per le aree sottoutilizzate, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (Missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale”, programma “Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate” al cap. 8425, rientrante nell’u.p.b. 2.1.6.), le cui risorse relative all’anno 2012 vengono dunque anticipate per 1 miliardo al 2010 e per 4,5 miliardi al 2011.

 

Si segnala che, nel corso dell’esame al Senato del disegno di legge di bilancio per il 2010 (A.S. 1791), le risorse del FAS relative agli anni 2010 e 2011 sono state ridotte di 5 milioni di euro per ciascun annualità[137] a copertura del finanziamento delle infrastrutture per la mobilità al servizio delle fiere di Bari, Verona, Foggia e Padova (cap. 7415/Infrastrutture, u.p.b 2.7.6, missione 2 Diritto alla mobilità, programma 7 Sviluppo della mobilità locale).

Tale riduzione non viene contabilizzata nella tabella F, ma risulta scaricata nel bilancio (I Nota di variazioni).

 

(dati in migliaia)

2010

2011

2012

2013 e ss

Bilancio legislazione vigente

6.004.172

4.549.796

10.053.239

36.339.138

Rimodulazione Tabella F

+1.000.000

+4.456.000

-5.456.000

-

Importi esposti in Tabella F

7.004.172

9.005.796

4.597.239

36.339.138

Emendamento del Governo al bilancio approvato al Senato

-5.000

-5.000

-

-

Disponibilità in bilancio (I Nota)

6.999.172

9.000.796

4.597.239

36.339.138

 

Conseguentemente, per effetto della rimodulazione disposta dalla tabella F, l’autorizzazione di spesa per il FAS viene determinata in circa 7 miliardi per il 2010, in 9 miliardi per il 2011, in 4,6 miliardi per il 2012.

Considerando anche i 36,3 miliardi relativi al 2013 e anni successivi (esposti nella tabella F nel disegno di legge finanziaria 2010), le risorse del FAS ammontano complessivamente a 56,9 milioni di euro.

 

Si ricorda che l'articolo 1 della legge finanziaria per il 2003 (legge n. 289/2002) ha concentrato le risorse destinate agli interventi nelle aree sottoutilizzate del paese in un Fondo di carattere generale (FAS), attualmente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo economico, cui sono state trasferite, ai sensi del D.L. n. 181/2006, le funzioni in materia di politiche di sviluppo e di coesione prima di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze.

Nel Fondo sono iscritte tutte le risorse finanziarie aggiuntive nazionali, destinate a finalità di riequilibrio economico e sociale, nonché a incentivi e investimenti pubblici.

L’articolo 60, comma 1, della legge n. 289/2002 attribuisce al CIPE la facoltà di ripartire, con proprie deliberazioni, la dotazione del Fondo tra gli interventi in esso compresi, destinandone l'85% al Sud e il 15% al Centro Nord.

A decorrere dall’esercizio finanziario 2009, le risorse del FAS sono state riunite in unico capitolo (cap. 8425/UPB 2.1.6 – Investimenti) dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, nell’ambito della missione “Sviluppo e riequilibrio territoriale” (n. 28), programma 2.1 “Politiche per lo sviluppo economico e il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate”.

Per il periodo 2010-2015, le annualità del FAS erano state indicate dall’articolo 2, comma 537, della legge finanziaria 2008 (legge n. 244/2007), secondo gli importi indicati nella tabella che segue:

 

(milioni di euro)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Totale

Art. 2, co. 537,
L. F. 2008

9.166

9.500

11.000

11.000

9.400

8.713

58.779

 

La manovra di bilancio 2009-2011, disposta con il D.L. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 ha determinato riduzioni delle risorse del FAS per un importo di 2,2 miliardi di euro nel 2010 e di circa 4 miliardi nel 2011. Conseguentemente la dotazione del FAS veniva indicata (tabella F della legge finanziaria per il 2009 – legge n. 203/2008) in 6,9 miliardi di euro per il 2010, in 5,5 miliardi per il 2011 e in circa 47,5 miliardi per gli anni 2013 e successivi.

Tali importi non “scontavano” tuttavia gli effetti di alcuni provvedimenti di urgenza intervenuti successivamente alla presentazione del d.d.l. di bilancio per il 2009, i quali ponevano la copertura degli oneri recati a carico delle risorse FAS.

Si ricorda che, in considerazione della eccezionale crisi economica internazionale ancora in atto, il D.L. 185/2008, all’articolo 18, ponendosi in linea di continuità rispetto a quanto disposto dal D.L. 112/2008, ha previsto la riprogrammazione e la concentrazione delle risorse nazionali disponibili destinate allo sviluppo delle aree sottoutilizzate nel periodo 2007-2013 su obiettivi considerati prioritari per il rilancio dell’economia italiana. A tal fine sono stati costituiti tre Fondi settoriali costituiti dal Fondo sociale per occupazione e formazione (nello stato di previsione del Ministero del lavoro); Fondo infrastrutture, (stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); Fondo strategico per il Paese a sostegno dell’economia reale (Presidenza del Consiglio dei Ministri).

 

Il CIPE nel dicembre 2008 ha effettuato una ricognizione delle risorse disponibili, che venivano indicate in 52,7 miliardi di euro. Con una serie di delibere CIPE adottate nel marzo 2009, le risorse disponibili a quella data (52,4miliardi) sono state così assegnate:

§      per 27 miliardi alle Amministrazioni regionali, per la realizzazione dei Programmi di interesse strategico regionale, nella quota di 21,8 miliardi al Mezzogiorno e 5,2 miliardi al Centro-Nord, sulla base della percentuale di riparto tra Mezzogiorno e Centro-Nord dell’85% e 15%;

§      per 25,4 miliardi alle Amministrazioni centrali, ai fini del riparto tra i tre Fondi settoriali. Il riparto delle risorse FAS tra i tre Fondi è stato effettuato dal CIPE nel rispetto del criterio di ripartizione dell’85% delle risorse al Mezzogiorno e del 15% Centro-Nord, nei seguenti importi:

-          Fondo infrastrutture: 12,4 miliardi;

-          Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale: 9 miliardi;

-          Fondo sociale per l’occupazione e la formazione: 4 miliardi.


 

Articolo 3, comma 7
(
Riassegnazione di entrate)

 

7. Le risorse affluite alla contabilità speciale istituita ai sensi del comma 8 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

 

 

Il comma 7 dell'articolo 3 disciplina le modalità e le procedure contabili ai fini dell’utilizzo delle entrate derivanti dal c.d.”scudo fiscale” previsto dall’ articolo 13-bis del decreto-legge n. 78 del 2009.

Tale articolo, nel dettare misureper il rimpatrio delle attività detenute all’estero – disponendo a tal fine il pagamento di una imposta straordinaria corrispondente al 5 per cento delle attività regolarizzate o rimpatriate, da versare entro 15 dicembre dell'anno in corso – dispone al comma 8 che le entrate derivanti dovranno essere accantonate in una contabilità speciale, per venire poi utilizzate nell'ambito della manovra per gli anni 2010 e seguenti[138].

Va rammentato che il termine previsto dal D.L. 78/2009 per il versamento dell’imposta era stabilito al 15 aprile 2010, in modo che le conseguenti entrate si realizzassero in parte anche nel medesimo anno in cui se ne doveva disporre l’utilizzo. Tale termine è stato poi anticipato al 15 dicembre 2009 dall’articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 103 del 2009[139] accentuandosi quindi lo sfasamento – che nel testo originario era limitato alla sola quota di entrate versata nel corso del 2009 – tra la contabilizzazione e l’utilizzo delle maggiori entrate. Su tale aspetto, che rileva sia sotto i profili dei principi dell’annualità e dell’universalità del bilancio che dell’impatto sui saldi di finanza pubblica, si rinvia a quanto di seguito commentato nella parte concernente i profili finanziari.

Il comma 7 prevede che le risorse affluite alla contabilità speciale in questione siano versate all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009[140].

Tale fondo è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per il 2009, di 400 milioni, da utilizzare per il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi. Il comma 2 rinvia all’emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze circa le modalità di utilizzo del fondo. Il decreto provvederà ad individuare gli interventi e gli importi da finanziare, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo delle risorse. A seguito di quanto disposto dal comma 7 in commento, pertanto, sembrerebbe da presumersi che la dotazione finanziaria del fondo risulti prevista, sulla base dell’ammontare delle entrate che si determineranno per effetto dello scudo fiscale, anche per il 2010.

Su tale aspetto appare necessaria una conferma da parte del Governo, come si precisa anche nella parte che segue.

 

Le risorse relative al Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti e indifferibili sono iscritte, come detto per il solo anno 2009, nel capitolo di parte corrente n. 3071 del Ministero dell’economia e delle finanze.

A tale proposito, si ricorda che l’articolo 5-bis, ai commi 1, lettera d) e 2, dell’Atto Camera n. 2897 recante la conversione del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, in materia di attuazione di obblighi comunitari, ha previsto che affluiscano al suddetto Fondo anche le seguenti risorse:

a.      le somme per i crediti dovuti allo Stato per il risarcimento dei danni ambientali di cui all’articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b.      i proventi di spettanza dello Stato a titolo di risarcimento ambientale, introitati mediante procedure transattive, di cui all’articolo 2, comma 7, del decreto-legge n. 208 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2009.

Al riguardo, si ricorda che per le risorse di cui alla lettera a) sono confermate le precedenti finalizzazioni relative agli interventi per la messa in sicurezza dei siti inquinati, di disinquinamento, di bonifica e ripristino ambientale, e alle attività dei centri di ricerca nel campo delle riduzioni di gas serra e dei cambiamenti climatici. Per le risorse di cui alla lettera b) non sono previste specifiche destinazioni. Il suddetto articolo, infatti, si limitava prevedere che i proventi fossero riassegnati al Ministero dell’ambiente per finalità previamente individuate con apposito decreto ministeriale.

Alla luce di tale complessa normativa di destinazione di risorse di diverse provenienze al fondo in esame, appare utile un chiarimento da parte del Governo in ordine all’ esercizio finanziario cui si riferiscono i nuovi finanziamenti ed alla coerenza delle nuove finalità cui tali finanziamenti sono destinati rispetto alle originarie finalità del fondo stesso.

 

E’ in chiusura necessario segnalare che la disciplina dettata dal comma 7 in esame risulta interessata da un nuovo decreto-legge occorre approvato dal Consiglio dei Ministri in data 12 novembre 2009 – che alla data di redazione del presente dossier non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale[141] - recante disposizioni in materia di riduzione degli acconti di imposta dovuti dai contribuenti entro il prossimo 30 novembre. L’intervento – da cui dovrebbe discendere, in particolare, una riduzione dal 99 per cento al 79 per cento dell’acconto complessivo IRPEF - comporta, in sostanza il differimento del pagamento al momento del saldo delle imposte dovute, ossia nel 2010.

Sul piano della finanza pubblica, alle minori entrate previste nel 2009 (quantificate in 3.716 milioni di euro) si dovrebbe fa fronte utilizzando “quota parte” del gettito atteso, entro il prossimo 15 dicembre, dalle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione dei capitali connesse allo “scudo fiscale”. Tale gettito, pertanto, manterrebbe la destinazione originaria alla manovra 2010 solo per la parte residua. Per quanto concerne, invece, il gettito d’imposta differito al 2010, si prevede che esso sia destinato ad incrementare la dotazione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del D.L. n. 5 del 2009, in questione.

Profili finanziari (articolo 3, comma 7)

 

La relazione tecnica non considera la norma.

 

Nella Nota tecnica di risposta alle osservazioni formulate dalla Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha fornito alcuni chiarimenti in merito a tale disposizione.

La Commissione Bilancio, in particolare, ha rilevato come l’operazione prefigurata dall’articolo 13-bis, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2009 avesse già a suo tempo evidenziato profili di problematicità alla luce dei principi di universalità e di annualità del bilancio, disponendo l’afflusso delle maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale, realizzate nel 2009[142], ad una contabilità speciale fuori bilancio ed il loro utilizzo in esercizi finanziari successivi, in attuazione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2010 e seguenti. In tale occasione la Commissione aveva, altresì rilevato la necessità, in applicazione di una corretta tecnica contabile, di prevedere l’iscrizione in bilancio delle maggiori entrate ai fini della successiva riassegnazione alla spesa.

In merito alla norma in esame, la Commissione Bilancio ha riconosciuto che la disposizione appare garantire il superamento di tali profili di criticità a livello di iscrizione contabile delle poste nel bilancio dello Stato, prevedendo l’iscrizione in bilancio delle maggiori entrate ai fini della successiva riassegnazione alla spesa. Tuttavia, la Commissione ha evidenziato la permanenza di un disallineamento temporale in termini di impatto sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, attesi, per quest’ultimo, i criteri di competenza economica su cui si basa la determinazione del conto della PA. La Commissione ha, infine, segnalato, ai fini della neutralità dei saldi strutturali, l’esigenza di preservare l’identità tra la natura una tantum delle maggiori entrate derivanti dallo scudo fiscale e la natura delle spese cui le medesime saranno finalizzate.

Nella Nota, in risposta a tali rilievi, il Governo ha ribadito che la norma in esame integra il contenuto dell’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, prevedendo un mero meccanismo contabile di riversamento delle risorse, ai fini della loro utilizzazione, già autorizzata a legislazione vigente.

In merito al disallineamento temporale tra maggiori entrate e nuove o maggiori spese, il Governo ha affermato che, in seguito, si provvederà ad attivare iniziative volte ad armonizzare la tempistica di imputazione ed utilizzo delle maggiori entrate, tenendo conto che, al momento, la classificazione delle spese da introdurre non potrà che essere individuata che in sede di ripartizione del fondo di cui all’articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2009.

Il Governo ha, infine, riconosciuto che, poiché il maggior gettito derivante dallo scudo fiscale sarà classificato tra le maggiori entrate tributarie in conto capitale di carattere non strutturale, le relative spese dovranno avere la medesima natura ovvero non determinare alcun impatto sull’indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, occorre preliminarmente considerare, come sopra si è segnalato, che il recente decreto legge in materia di riduzione dell’acconto IRPEF 2009, in base al testo diffuso dalla stampa, appare incidere anch’esso sulle modalità di utilizzo delle risorse dello “scudo fiscale” in esame. Tuttavia, tale provvedimento non è ancora in vigore in quanto non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale[143]. Ove il testo definitivamente pubblicato coincidesse con quello diffuso dalla stampa, le considerazioni di seguito svolte dovrebbero intendersi riferite alla quota di maggior gettito derivante dallo scudo fiscale non utilizzata nel 2009 a copertura delle minori entrate a titolo di acconto IRPEF recate dal nuovo decreto legge, quota alla quale dovrebbero, quindi, applicarsi le disposizioni in esame.

Ciò premesso, si rileva che la disposizione autorizza l’attivazione di un meccanismo contabile i cui termini attuativi permangono indefiniti sia nel quantum, sia nella tempistica.

Infatti, alla disposizione non risultano imputati effetti sul bilancio dello Stato, sia dal lato dell’entrata, sia dal lato della spesa. Il meccanismo di accredito delle somme in bilancio si attuerà attraverso decreti di riassegnazione all’entrata, mentre il relativo utilizzo si perfezionerà, ai sensi del comma 2 dell’articolo 7-quinquies del decreto legge n. 5 del 2009, mediante DPCM con i quali saranno individuati gli interventi da finanziare ed i relativi importi.

In merito al disallineamento temporale, a livello di contabilità economica, tra le entrate derivanti dallo scudo fiscale e le spese che tali entrate andranno a finanziare, andrebbe chiarito in base a quali meccanismi sia possibile pervenire all’allineamento di tali poste. Infatti, in base al criterio della competenza economica e della cassa, le maggiori entrate saranno imputate all’esercizio 2009, mentre le maggiori spese non dovrebbero che realizzarsi dal 2010, come previsto sia dall’articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, che dalla norma in esame, in vigore a partire dal 1° gennaio di tale anno.

In merito, infine, alla necessità di garantire il carattere di “una tantum” delle nuove spese, al fine di preservare l’invarianza dei saldi strutturali, si segnala che la normativa comunitaria non individua precisi criteri di definizione in base ai quali catalogare con certezza le diverse misure di spesa o di entrata. Il Codice di condotta[144], si limita infatti a definire come misure una tantum e misure temporanee quelle misure che hanno un impatto transitorio sui saldi di bilancio e che non apportano variazioni significative all’evoluzione di lungo periodo della finanza pubblica.

A fini esemplificativi il Codice di condotta include tra le misure una tantum e le misure di carattere temporaneo la vendita di beni patrimoniali non finanziari, gli incassi derivanti da aste di vendita di licenze di proprietà pubblica, le spese di emergenza di breve periodo connesse a disastri naturali, i condoni fiscali, e gli incassi derivanti dal trasferimento di obblighi pensionistici.

 

 


 

Articolo 3, commi 8 e 9
(Copertura degli oneri correnti ed entrata in vigore)

 

8. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il prospetto allegato.

9. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2010.

 

 

Il comma 8 dispone in merito alla copertura, ai sensi dell’articolo 11, comma 5, della legge n. 468 del 1978, degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria 2010, secondo le modalità indicate nell’apposito prospetto allegato al disegno di legge.

Al riguardo si rinvia al punto 3 della parte I.

 

Il comma 9 dispone l'entrata in vigore del  provvedimento al 1° gennaio 2010.

 

 

 

 

 

 


 



[1]     Le cui indicazioni positive sembrano trovare conferma nei dati Istat relativi al terzo trimestre dell’anno, in cui si è registrata una crescita del Pil dello 0,6% rispetto al trimestre precedente (comunicato Istat del 13 novembre 2009).

[2]     Decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

[3]     Convertito con modificazioni dalla legge 102/2009.

[4]     Convertito con modificazioni dalla legge 207/2004.

[5]     La quantificazione degli effetti è la medesima sui tre saldi (SNF, fabbisogno e indebitamento netto).

[6]     La riduzione di spesa per il 2010 e il 2011 è disposta in Tab C, mentre quella relativa al 2012 è effettuata con un definaziamento in Tab E.

[7]     In base alle annotazioni riportate nel testo originario del disegno di legge (A.S. 1790), le riduzioni si proiettano, per importo lievemente ridotti, anche agli esercizi successivi al 2012.

[8]     Cfr Il Quadro generale riassuntivo del bilancio triennale 2010-2012 a legislazione vigente e gli Allegati 7 e 8 al disegno di legge finanziaria.

[9]     Si ricorda che il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2010 dispone, all’articolo 17, l’approvazione del bilancio dello Stato per il triennio 2010-2012. Il bilancio pluriennale viene approvato nella duplice versione “a legislazione vigente” e “programmatica”. A seguito dell’approvazione del disegno di legge finanziaria, gli effetti delle disposizioni in esso contenute vengono integrati, mediante le Note di variazioni, oltre che nel bilancio annuale per il 2010, anche nel bilancio pluriennale a legislazione vigente.

      Per quanto riguarda il bilancio pluriennale programmatico, esso espone i “saldi obiettivo”: questi scontano non solo le misure contenute nella manovra per il 2010, ma anche le ulteriori misure da sottoporre al Parlamento nel biennio successivo al fine di raggiungere i saldi medesimi.

[10]    Questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità dell’IVA sulle auto aziendali.

[11]    Cfr Ragioneria generale dello Stato, Servizio Studi, “I principali saldi di finanza pubblica: definizioni, utilizzo, raccordi”, 2008.

[12]    “Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro”.

[13]    Si ricorda che la conferenza di servizi costituisce uno strumento organizzativo operante nella fase decisoria di procedimenti amministrativi complessi ed è volta ad accelerare l’espressione dei consensi delle amministrazioni coinvolte, attraverso un confronto diretto tra le stesse.

[14]    “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”. Tale norma ha disposto, a decorrere dal 120° giorno dall’entrata in vigore del medesimo decreto legislativo (cioè a decorrere dal 3 ottobre 1998), il trasferimento ad una apposita gestione istituita presso l’INPS della la funzione di erogazione di pensioni, assegni e indennità spettanti agli invalidi civili (comma 1).

      Contestualmente le funzioni di concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili sono state trasferite alle regioni, precisando che, secondo il criterio di integrale copertura, le medesime regioni provvedono con risorse proprie alla eventuale concessione di benefici aggiuntivi rispetto a quelli determinati con legge dello Stato, per tutto il territorio nazionale (comma 2).

[15]    In particolare, nella relazione si sottolinea come l’INPS valuti tale spesa sulla base dei dati amministrativi in circa 3 miliardi di euro nel primo anno, tenendo conto della spesa per arretrati e interessi legali, e circa 270 milioni di euro annui negli esercizi successivi.

[16]    L. 8 agosto 1972, n. 4, “Miglioramenti ai trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché disposizioni per la integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli”.

[17]    In tal senso, l'art. 45, comma 21, della L. 17 maggio 1999, n. 144, “Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali”.

[18]    Per il triennio 2004-2006, il tasso di crescita annuale del fabbisogno finanziario – definito dalla legge finanziaria per il 2004 - era fissato rispettivamente nella misura del 4 per cento per il sistema universitario statale e del 5 per cento per gli enti pubblici di ricerca, analogamente a quanto previsto per il triennio 1998-2000 dall’articolo 51, commi 1 e 2, delle legge 27 dicembre 1997, n. 449 e per il triennio 2001-2003 dall’articolo 56, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

[19]    Per effetto di un rinvio normativo, tali interventi sono analiticamente elencati nell’art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio) della legge n. 449 del 1997 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica".

[20]    L’articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato il termine al 31 dicembre 2011.

[21]    Si tratta, più in particolare, delle spese previste dall'articolo 31, primo comma, lettere c) e d), della legge n. 457/1978.

[22]    L’articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato il termine per eseguire gli interventi al 31 dicembre 2011 e il termine per l’assegnazione o l’alienazione degli immobili al 30 giugno 2012.

[23]    L’articolo 2, comma 15, della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) aveva, da ultimo, prorogato al 2011 il termine per l'applicazione dell'aliquota agevolata.

[24]    Si tratta, in particolare, dell’articolo 2 del decreto legge n.210 del 2002 (relativo alla presentazione alla stazione appaltante, da parte delle imprese affidatarie di un appalto pubblico della certificazione relativa alla regolarità contributiva, a pena di revoca dell'affidamento); dell’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs. 276/2003 (che individua la certificazione della regolarità contributiva tra i compiti propri degli enti bilaterali); l’articolo 38 del D.lgs. 163/2006 (relativo ai requisiti di ordine generale per la parte partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, e all’affidamento di subappalti, nonché alla stipula dei relativi contratti); l’articolo 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007 (relativo al Documento unico di regolarità contributiva, che indica i soggetti obbligati al possesso di tale documento, richiesto ai datori di lavoro ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale previsti dall'ordinamento nonché ai fini della fruizione dei benefici e sovvenzioni previsti dalla disciplina comunitaria, nonché per la partecipazione alle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell'edilizia).

[25]    D.L. 1 luglio 2009, n. 78, “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini”, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102.

[26]    Di cui all’articolo 3, comma 8, lettera b-bis), del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, “Attuazione della direttiva 95/57/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili”.

[27]    D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, “Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti”, convertito in legge, con modificazioni dall'articolo 1, L. 23 febbraio 2006, n. 51.

[28]    In tal senso, l’articolo 86, comma 10, lettera b) che ha aggiunto, tra l’altro, la lettera b-bis) alll’articolo 3, comma 8 ,del D.lgs. 494/1996, sopra esposto.

[29]    Articolo 2, comma 1, D.L. 25 settembre 2002, n. 210, “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale” convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 22 novembre 2002, n. 266.

[30]    Articolo 10, comma 7, D.L. 30 settembre 2005, n. 203, “Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria”, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, L. 2 dicembre 2005, n. 248.

[31]    Articolo 1, comma 553, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)”.

[32]    Si ricorda che, con riferimento al decreto-legge n. 203/2005, erano stati scontati effetti di recupero di gettito contributivo pari a 50 milioni di euro annui su tutti e tre i saldi di finanza pubblica a decorrere dal 2006.

[33]    “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

[34]    Tale comma ha istituito un fondo con una dotazione di 550 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010, destinato ad incrementare il Fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO). Le risorse aggiuntive devono essere utilizzate per far fronte in via prevalente agli oneri lordi per gli adeguamenti retributivi per il personale docente e ai rinnovi contrattuali del restante personale; nonché, per la parte residua, ad altre esigenze di spesa corrente e d’investimento individuate autonomamente dagli atenei.

[35]    Si fa presente che l’articolo 2 del D.L. 180/2008 ha stabilito che una quota non inferiore al 7% del fondo di finanziamento ordinario di cui all’articolo 5 della L. 537/1993 e del Fondo straordinario dell’articolo 2 comma 428 della L. 244/2007 è ripartita prendendo in considerazione la qualità dell'offerta formativa e i risultati dei processi formativi, la qualità della ricerca scientifica, nonché quella dell’efficacia ed efficienza delle sedi didattiche, rinviando le modalità di ripartizione di tali risorse ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, avente natura non regolamentare, da adottarsi, in prima attuazione, entro il 31 dicembre 2008. Tale decreto non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.

[36]    “Attuazione dell'articolo 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

[37]    "Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria".

[38]    Vedi nota 12, punto d) di pagina 27 del Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2010-2013. A tal proposito si consideri che l’indennità di vacanza contrattuale è definita nell’Accordo sul costo del lavoro del 1993. Detto accordo stabilisce che, dopo tre mesi dalla scadenza del CCNL, ai lavoratori viene corrisposto un incremento provvisorio della retribuzione pari al 30 cento del tasso programmato di inflazione. A partire dal sesto mese la percentuale si eleva al 50 cento.

[39]    Sulla base delle risultanze del Conto annuale elaborato dalla Ragioneria generale dello Stato.

[40]    Cfr. nota di lettura n. 54 del Servizio bilancio del Senato.

[41]    Datata 21 ottobre 2009 e recante il protocollo n. 107645.

[42]    La citata disposizione era prevista di apposita copertura per l’importo di 30 milioni per il 2011.

[43]    La Corte dichiara invece cessata la materia del contendere in riferimento alla disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 dell’articolo 2 (L. 244/2007) secondo cui, a decorrere dal 2010, gli introiti superiori al tetto di 30 milioni di euro sarebbero stati riconosciuti alla regione solamente con contestuale attribuzione di funzioni; disposizione abrogata dal secondo periodo dell’art. 47-ter del DL 248/2007.

[44]    Da ultimo le modifiche apportate all’articolo 49 dello statuto speciale dalla legge finanziaria 2007 (L. 296/2006, articolo 1 commi 946-948) che ha disposto l’incremento della quota di compartecipazione all’IVA da 8/10 a 9,1/10 con decorrenza 1° gennaio 2008.

[45]    Così nel Ricorso per questione di legittimità costituzionale n. 17 del 28/2/08, Diritto, punto 1. (G.U. n. 14 del 26/3/08). Nella Relazione sul rendiconto generale della regione Friuli-Venezia Giulia Friuli per l’esercizio finanziario 2008, la Corte dei conti – Sezione di controllo della regione - a proposito della quantificazione delle entrate spettanti scrive: “A riguardo non sussiste ancora una fonte che quantifichi con certezza tale entità, ma il rapporto di analisi FitchRatings di data 17 giugno 2009 elaborato al fine del monitoraggio del rating regionale, la quantifica, sulla base di informazioni provenienti dagli uffici regionali, in circa 450 milioni annui (con decorrenza 2008)”.

[46]    Cfr. La nota di lettura del Servizio bilancio del Senato n. 54 dell’ottobre 2009

[47]    Fondo occorrente per l’attuazione dell’ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale.

[48]    "Fondo occorrente per l'attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale.

[49]    Cfr. il citato comma 4 dell’articolo 1 del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, che dava seguito a quanto stabilito nel Protocollo d’intesa siglato tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 6 ottobre 2007.

[50]    Cfr. il citato art. 2, comma 5 della legge n. 244 del 2007.

[51]    Cfr. quanto previsto dalla versione inizialmente approvata del citato art. 2, comma 5 della legge n. 244 del 2007, successivamente modificato, con la soppressione della disposizione in questione, dall’articolo 47-ter del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248. Al riguardo cfr. leosservazioni formulate dal Servizio bilancio dello Stato nel dossier di verifica n. 13/2 dell’aprile 2008 sulla L. 244/2007, con particolare riferimento all’art. 2, comma 5, come modificato dal DL 248/2007.

[52]    La citata legge finanziaria per il 2007, che ha attribuito al Friuli-Venezia Giulia le risorse derivanti dalla compartecipazione dinamica, stanziava unicamente le risorse necessarie ad erogare le somme previste dal regime transitorio. Anche la proroga del predetto regime transitorio, disposta dall’articolo 41, comma 11, del DL 207/2008, risultava corredata di apposita copertura per l’importo di 30 mln per il 2011, non risultando iscritte in bilancio le somme connesse alla compartecipazione dinamica prevista dalla citata legge finanziaria.

[53]    Si ricorda infatti, in primo luogo, che margini di spesa sono offerti dalla possibilità di concedere agevolazioni sul lato dell’entrata, esclusa da vincoli. Si ricorda inoltre che la disponibilità di maggiori risorse offre alla regione la possibilità di sfruttare maggiormente i margini di spesa consentiti dal patto (rispetto ai limiti eventualmente riscontrabili a legislazione vigente, dovuti alla diminuzione delle risorse disponibili).

[54]    D.M. 8 febbraio 2006, Definizione, ai sensi dell'articolo 1, comma 98, della L. 30 dicembre 2004, n. 311, per le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, per il triennio 2005-2007.

[55]    L. 29 dicembre 1993, n. 580, “Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura”.

[56]    Sia la legge finanziaria per il 2008 (art. 2, comma 10, legge n. 244/2007) che quella per il 2009 (art. 2, comma 40, lettera a9 e b), legge n. 203/2008) sono intervenute a modificare sia l’importo massimo delle varie tipologie di contributi previsti in favore dei piccoli comuni, a valere sul fondo ordinario, sia i criteri in base ai quali i contributi sono concessi e ripartiti tra gli enti .

[57]    Ciò limitatamente alla fascia di enti con popolazione compresa fra 3.000 e 5000 abitanti, esclusi dal patto in virtù della stessa legge finanziaria per il 2007, ma assoggettati a vincolo sulla base della normativa previgente. Per tali enti le previsioni tendenziali erano formulate nel presupposto di un andamento contenuto della spesa, per effetto dei vincoli pregressi. La soppressione di tali vincoli e il contestuale aumento delle risorse destinate a tali enti determinava la necessità di rettificare in aumento la spesa tendenziale prevista. Tale esigenza non si presentava per gli enti più piccoli, per i quali gli andamenti tendenziali già scontavano l’incremento della capacità di spesa degli enti.

[58]    Si evidenzia che il capitolo 1696 concerne anche il finanziamento delle funzioni delegate alla regione Sardegna in materia di diritto allo studio.

[59]    http://www.collegiuniversitari.it./

[60]    Legge 2 dicembre 1991, n. 390, Norme sul diritto agli studi universitari.

[61]    Legge 14 novembre 2000, n. 338, Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari.

[62]    Per completezza, si ricorda che l’art. 1, c. 603, della L. 296/2006 (Legge finanziaria 2007) equipara ai collegi universitari legalmente riconosciuti tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all’art. 1, c. 4, primo periodo, della L. 338/2000 (ossia, ospitare studenti universitari, nonché offrire anche agli altri iscritti alle università servizi di supporto alla didattica e alla ricerca e attività culturali e ricreative). Unica condizione per l’equiparazione di tali collegi è l’iscrizione nei registri delle prefetture. L’equiparazione consente di usufruire dei finanziamenti per interventi per gli alloggi e le residenze degli studenti universitari previsti dalla citata L. 338/2000. Inoltre, il successivo c. 604 prevede l’esenzione dal pagamento dell’IVA per i collegi universitari di cui al comma 603 (ai sensi dell’art. 10, c. 1, numero 20), del D.P.R. n. 633/1972).

[63]    Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

[64]    Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[65]    Cfr. Resoconto sommario n. 238 del 29 ottobre 2009.

[66]    Emendamento n. 2.1000

[67]    Il comma 30 demanda ad un successivo decreto del Ministro della difesa l’adozione dello statuto di Difesa servizi s.p.a., nonché l’individuazione dei componenti dei relativi organi direttivi (consiglio d’amministrazione e collegio sindacale).

[68]    Con specifico riferimento ai soli dirigenti della pubblica amministrazione, il comma 1, dell’art. 23-bis, prevede che questi possano essere collocati in aspettativa senza assegni per lo svolgimento di attività presso soggetti e organismi, pubblici o privati, che provvedono al relativo trattamento previdenziale.

[69]    Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.

[70]    "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[71]    "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali".

[72]    Decreto- legge 2 luglio 2007, n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

[73]    Decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, recante disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20.

[74]    Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

[75]    Decreto legislativo emanato in attuazione della delega conferita dall’art. 1, comma 3 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

[76]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

[77]    Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[78]    I comuni interessati sono stati individuati, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1 del D.L. n. 39, tra quelli che hanno risentito un'intensità uguale o superiore al sesto grado della scala Mercalli (MSC), sulla base dei dati risultanti dai rilievi macrosismici effettuati dal Dipartimento della protezione civile, con il decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3.

[79]    Ciò in quanto il patto di stabilità interno per gli enti locali si applica al saldo finanziario degli enti, calcolato quale differenza tra entrate e spese; per le regioni, invece, i vincoli del Patto di stabilità interno fanno riferimento alle sole spese.

[80]    “Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

[81]    Legge 10 agosto 1950 n. 646, Istituzione della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno).

[82]    Decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 127, Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.).

[83]    D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[84]    Legge 23 luglio 2009, n. 99, Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[85]    La norma richiamata fa riferimento in proposito alle seguenti leggi in materia di auto imprenditorialità: 1) ilD.L.n. 786 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 44 del 1986, in materia di misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno; 2) l’articolo 1 del D.L. n. 26 del 1995, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 95 del 1995 in materia di imprenditorialità giovanile; 3) l’articolo 1-bis del D. L. n. 148 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, in materia di promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi socio-assistenziali domiciliari, in particolare per l’aiuto di persone in situazioni di gravità; 4) l’articolo 3, comma 9, del D. L. n. 67 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 1997, in materia di lavori socialmente utili, integrazione salariale e formazione professionale; 5) l’articolo 51 della legge n. 448 del 1998, recante provvedimenti a favore delle cooperative sociali; 6) il titolo I del D.Lgs. n. 185 del 2000, che detta i principi generali in materia di incentivi in favore dell'autoimprenditorialità.

[86]    Ai sensi del D.Lgs. 9 gennaio 1999 n. 1, successivamente integrato dal D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3.

[87]    Tra tali poteri si evidenziano: a) la definizione, con apposite direttive, delle priorità e degli obiettivi della società e l’approvazione delle linee generali di organizzazione interna, nonché del documento previsionale di gestione ed eventuali aggiornamenti; b) l’approvazione, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze, dello statuto della società; c) l’individuazione, con decreto, degli atti di gestione ordinaria e straordinaria della Società e delle sue controllate dirette ed indirette, che necessitano della preventiva approvazione ministeriale ai fini della efficacia e validità.

[88]    Si ricorda che la Commissione, con una propria Comunicazione (GU C 273 del 9.9.1997) ha definito il metodo di fissazione dei tassi di riferimento, quale base giuridica per il calcolo dei tassi di interesse, nel caso di recuperi degli aiuti di Stato illegali.

[89]    Si ricorda che tale decreto reca misure straordinarie per la promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile nel Mezzogiorno ed è stato convertito nella legge 44 del 1986. Le agevolazioni riguardano mutui erogati dalla Cassa depositi e prestiti ad un tasso pari al 30% del tasso di riferimento, nella misura del 30% delle spese per l'impianto e le attrezzature, a favore di società cooperative di produzione e di lavoro, di società le cui quote di partecipazione spettino in maggioranza a giovani tra i 18 e 29 anni ovvero di società formate esclusivamente da giovani tra i 18 ed i 35 anni di età residenti e operanti nelle aree svantaggiate, soprattutto meridionali.

[90]    “Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”.

[91]    I commi 28 e 29 sono stati abrogati, a decorrere dal 1° agosto 2008, dall’articolo 3, comma 24, della legge finanziaria 2008, come modificato dall’art. 47 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248.

[92]    “Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa”.

[93]    “Misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare”.

[94]    “Interventi correttivi di finanza pubblica”.

[95]    “Disciplina delle agevolazioni tributarie”.

[96]    “Coordinamento degli interventi pubblici nei settori della zootecnia, della produzione ortoflorofrutticola, della forestazione, dell'irrigazione, delle grandi colture mediterranee, della vitivinicoltura e della utilizzazione e valorizzazione dei terreni collinari e montani”.

[97]    Cfr. la seduta della Commissione Bilancio della Camera del 11 dicembre 2008.

[98]    L. 24 dicembre 2007, n. 247, “Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale”.

[99]    D.L. 29 novembre 2008, n. 185, “Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, L. 28 gennaio 2009, n. 2.

[100]  I fondi originariamente previsti erano i seguenti:

a.       Fondo credito per il sostegno dell’attività intermittente dei lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995;

b.       Fondo microcredito per il sostegno all’attività dei giovani, al fine di incentivarne le attività innovative, con priorità per le donne;

c.        Fondo per il credito ai giovani lavoratori autonomi, per sostenere le necessità finanziarie legate al trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell’artigianato, del commercio e del turismo, dell’agricoltura e della cooperazione e l’avvio di nuove attività in tali ambiti.

[101]  D.L. 16 maggio 2008, n. 85, “Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, Legge 14 luglio 2008, n. 121.

[102]  Si segnala che il finanziamento con il quale è stata disposta l’istituzione del Fondo in esame era qualificato come spesa di parte corrente [v. prospetto riepilogativo degli effetti finanziari della legge n. 244/2007 (finanziaria 2008) che recava il finanziamento della legge n. 247/2007]. Di norma, pertanto, tali risorse – qualora non spese entro l’anno di iscrizione in bilancio – non potrebbero costituire residui.

[103]  Il conto fa riferimento ai tre originari Fondi previsti dalla legge n. 247/2007, successivamente unificati nel Fondo di sostegno per l’occupazione e l’imprenditoria giovanile dal decreto-legge n. 185/2008.

[104]  In particolare le risorse in questione sono destinate agli interventi per l'edilizia scolastica e per l'informatizzazione del processo.

[105]  Le disposizioni della legge 206/2004 si applicano inoltre ai familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980, ai superstiti degli aviatori italiani vittime dell’eccidio di Kindu, nonché ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta banda della Uno bianca. (art. 1, commi 1e 1-bis).

[106]  Per ulteriori chiarimenti, INPDAP, Circolare n. 15 del 28 ottobre 2008.

[107]  Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

[108]  La nuova denominazione è “Osservatorio per il disagio giovanile legato alle dipendenze”.

[109]  Cfr. il decreto del 18 aprile 2008 che, all’articolo 2, stabilisce che l’Osservatorio sia composto da due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale, un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, un rappresentante del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quattro rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

[110]  La legge finanziaria è entrata in vigore il 1° gennaio 2007.

[111]  Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248.

[112]  L. 23 dicembre 2005, n. 266, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006).

[113]  Ai sensi dall’art. 153, c. 4, della l. n. 388/2000, le imprese editrici di quotidiani o periodici organi di movimenti politici aventi diritto ai contributi ai sensi della disciplina previgente hanno avuto facoltà, entro il 1º dicembre 2001, di costituirsi in società cooperative, il cui oggetto sociale sia costituito esclusivamente dalla edizione di quotidiani o periodici organi di movimenti politici.

[114]  D.L. 4 luglio 2006, n. 223, Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 L. 4 agosto 2006, n. 248.

[115]  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 febbraio 2009, n. 14.

[116]  Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative.

[117]  Modifica al D.Lgs. 504/95, art..22 bis, comma 5-bis.

[118]  Modifica al D.Lgs. 504/95 art.22-bis, comma 1.

[119]  Ovvero il peso specifico del prodotto.

[120]  Le risorse che alimentano il predetto Fondo sono, in particolare, quelle derivanti dalle misure di contenimento di cui ai commi 1-7, 11-13, 15 del medesimo articolo 61, che vengono versate annualmente dagli enti della P.A. (con alcune eccezioni) e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato.

      Con riferimento a tali misure, si ricorda che l’articolo 61 ha disposto, al comma 1, una riduzione del 30 per cento rispetto al 2007 delle spese effettuate dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto consolidato ISTAT (ad eccezione delle autorità amministrative indipendenti, degli enti territoriali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e degli enti previdenziali privatizzati), per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, operanti nelle predette amministrazioni.

      Il comma 2 ed il comma 3, apportando modifiche alla legge finanziaria per il 2006 (articolo 1, comma 9) , interviene in materia di limiti alla spesa annua delle PP.AA per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all’amministrazione.

      I commi 5 e 6 prevedono, a decorrere dal 2009, ulteriori riduzioni delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza da parte delle PP.AA inserite nel conto della P.A. Tali misure, nonché quelle del comma 2, non si applicano alle regioni, alle province autonome, agli enti del Servizio sanitario nazionale, di rispettiva competenza, ed agli enti locali, nonché applicano agli enti previdenziali privatizzati.

      Il comma 7 dispone per le società non quotate, controllate o a totale partecipazione pubblica inserite nel conto della PA l’obbligo di conformarsi ai limiti di spesa disposti dai commi 2, 5 e 6.

      Il comma 11 dispone una riduzione, a decorrere dal 2009, dei contributi ordinari attribuiti agli enti locali di 200 milioni di euro per i comuni e di 50 milioni di euro per le province.

      Il comma 12 e 13 dispongono una ulteriore riduzione del tetto massimo del compenso lordo annuale del presidente e dei componenti del consiglio di amministrazione nelle società a totale partecipazione di comuni o province, dall’80% al 70% delle indennità spettanti al sindaco e dal 70% al 60% di quelle del presidente della provincia.

[121]  Si ricorda che l’articolo 11-bis, comma 2, della legge n. 468/1978 prevede anche la possibilità di inserire nelle tabelle A e B accantonamenti di segno negativo, relativi a provvedimenti di minore spesa o di maggiore entrate da approvare in corso d’anno. Gli accantonamenti negativi sono collegati (mediante lettere alfabetiche) agli accantonamenti positivi alla cui copertura sono preordinati.

      La disciplina dei fondi speciali prevede, infine, che le quote relative a spese correnti non utilizzate entro l’anno cui si riferiscono costituiscono economie di bilancio. Gli accantonamenti relativi a spese in conto capitale possono essere utilizzati anche nell’anno successivo (“slittamento”) se il provvedimento in questione è stato approvato da almeno una delle due Camere.

      Per particolari tipologie di spese correnti (spese corrispondenti ad obblighi internazionali, obbligazioni contrattuali o provvedimenti relativi al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed al trattamento economico e normativo dei dipendenti di pubbliche amministrazioni non compresi nel regime contrattuale) lo slittamento è consentito purché il provvedimento risulti presentato alle Camere entro l’anno ed entri in vigore entro il termine di scadenza dell’anno successivo.

[122]  L’articolo 2, comma 18, della legge n. 208/1999 – la quale ha riformulato l’art. 11, comma 3, lett. d), della legge n. 468 nel senso sopra indicato - ha stabilito inoltre che, in sede di prima applicazione, fosse la stessa legge finanziaria per il 2000 ad indicare quali erano le leggi vigenti la cui quantificazione poteva essere effettuata dalla Tabella C, “intendendosi come soppresse quelle norme recanti autorizzazioni di spesa permanenti già contenenti il riferimento alla predetta lettera d) e non indicate nella legge finanziaria medesima”.

      Tale disposizione è stata confermata dall’articolo 70, comma 7, della legge finanziaria 2000 (legge 23 dicembre 1999, n. 488), il quale precisava che “le leggi vigenti la cui quantificazione è effettuata dalla tabella di cui all’articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, (…) sono indicate (…) dalla Tabella C (…)” della legge finanziaria per il 2000 medesima.

[123]  Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia.

[124]  D.L. n. 154 del 7 ottobre 2008, recante “Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189.

[125]  D.L. n. 207 del 30 dicembre 2008, recante “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti”, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

[126]  Recante “Delega al Governo finalizzata all’ottimizzata all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei Conti”.

[127]  D.L. 10 novembre 2008, n. 180, recante “Disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca”, convertito, con modificazioni, in Legge 9 gennaio 2009, n. 1.

[128]  Le tipologie di voci escluse dal taglio lineare, ai sensi del citato articolo 60, comma 2, sono voci afferenti a spese di carattere obbligatorio.

[129]  Si ricorda che nel bilancio a legislazione vigente 2010 il citato Fondo iscritto al capitolo 7232 presenta uno stanziamento di competenza complessivamente pari a 764 milioni di euro poiché viene alimentato altresì da autorizzazioni di spesa recate dal DL 318/1986, convertito nella legge 488/1986, e dalla legge finanziaria per il 2004 (L. 350/2003).

[130]  D.L. 30 settembre 2005 n. 203 recante Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

[131]  Tali importi sono dati dalla somma tra il rifinanziamento iscritto originariamente in Tab. D nel testo iniziale (AS 1790), pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e a 5.540 milioni per il 2012, e gli incrementi della dotazione del Fondo in esame, pari a 35,2 milioni di euro nel 2010 ed ad 1 milione per ciascuno degli anni 2011 e 2012, in relazione a minori spese approvate al Senato per la riduzione del periodo di rideterminazione di agevolazioni contributive in materia di previdenza agricola (art. 01, co. 2, del DL n. 2/2006), in base a quanto disposto dall’art. 2 comma 44 del ddl in esame (A.C. 2936).

[132]Il codice 1 indicato nell’ultima colonna della tabella (la colonna “definanziamento”) significa che la riduzione viene disposta in via permanente, sino all’anno di scadenza dell’autorizzazione di spesa.

[133]convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2008.

[134]Convertito, con modificazioni, nella legge n. 102 del 2009.

[135]  Si ricorda che nel ddl finanziaria iniziale (A.S. 1790) l’ammontare complessivo di Tab. F risultava pari a 24.382,8 milioni di euro per il 2010, 25.021,2 milioni per il 2011, 20.091,9 milioni per il 2012 e a 75.161,2 milioni per il 2013 e gli anni successivi. A seguito delle modifiche alla Tab. D del ddl finanziaria gli importi sono conseguentemente variati.

[136]  In particolare: a) nell’ambito delle missioni "L'Italia in Europa e nel mondo" e "Competitività e sviluppo delle imprese", sono stati formalmente modificati alcuni riferimenti normativi lasciando immutati gli stanziamenti in tabella; b) nell’ambito della missione "Diritto alla mobilità", sono state riportate alcune voci in sostituzione di altre richiamate in tabella, lasciando invariato l’ammontare complessivo degli stanziamenti; c) nell’ambito della missione "Casa e assetto urbanistico" , sono state aggregate alcune voci in un unico stanziamento, mantenendo inalterato l’ammontare complessivo degli stanziamenti complessivi recati in tabella.

[137]  Emendamento 2. Tab.2.30-5 del Governo.

[138]  Si ricorda che nella medesima contabilità dovranno, inoltre, essere riversate le ulteriori risorse, quantificabili in circa 270 milioni di euro, derivanti dal recupero di alcune tipologie di aiuti di Stato disposto ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legge del 25 settembre 2009, n. 135, concernente l’attuazione di obblighi comunitari, il cui disegno di legge di conversione, già approvato dal Senato, è attualmente all’esame della Camera (A.C. 2897).

[139]  Recante “ Disposizioni correttive del decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 3 ottobre 2009, n. 141.

[140]  Recante "Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario".

[141]  Al momento deve pertanto farsi riferimento, oltre che al comunicato stampa relativo all’approvazione del decreto-legge, alle anticipazioni riportate ne “Il sole 24 ore” del 17 novembre 2009 nonché ad un comunicato stampa, nella medesima data, dell’Agenzia delle entrate.

[142]  Il decreto legge n. 78 del 2009 prevedeva che le attività fossero rimpatriate o regolarizzate nel periodo compreso tra il 15 settembre 2009 ed il 15 aprile 2010. Il decreto legge n. 103 del 2009 ha anticipato il termine ultimo al 15 dicembre 2009, determinando, quindi la concentrazione delle maggiori entrate in tale esercizio.

[143]  Al 18 novembre 2009.

[144]  Adottato dal Consiglio dell’Unione Europea, nella versione aggiornata, l’11 ottobre del 2005.