Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato
Altri Autori: Servizio Commissioni
Titolo: (DV1) Legge finanziaria 2009 (AC 1713)
Riferimenti:
AC N. 1713/XVI     
Serie: Dossier di verifica    Numero: 1
Data: 13/10/2008
Descrittori:
LEGGE FINANZIARIA     
Organi della Camera: V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

SERVIZIO COMMISSIONI

 

 

 

 

 

Andamenti di finanza pubblica

 

 

 

 
A.C. 1713

 

LEGGE FINANZIARIA 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

N. 1 – ottobre 2008

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO

Tel. 2174 – 9455

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

Tel 3545 – 3685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

ARTICOLO 1. 8

Risultati differenziali8

ARTICOLO 2, comma 1. 13

Modifiche alla disciplina IRAP nel settore agricolo.. 13

ARTICOLO 2, comma 2. 14

Agevolazioni fiscali imprese pesca.. 14

ARTICOLO 2, comma 3. 17

Compensazione fiscale del contributo S.S.N.17

ARTICOLO 2,  comma 4. 18

Deduzioni forfetarie per autotrasporto.. 18

ARTICOLO 2, comma 5. 21

Detrazione IRPEF per l’autoformazione dei docenti21

ARTICOLO 2, comma 6. 22

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido.. 22

ARTICOLO 2, comma 7. 24

Detrazione delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale. 24

ARTICOLO 2, comma 8. 27

Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice. 27

ARTICOLO 2, comma 9. 27

Proroga dell’esenzione per interventi di ricostruzione nel Belice. 27

ARTICOLO 2, comma 10. 28

Proroga dell’esenzione per il riordino delle IPAB.. 28

ARTICOLO 2, comma 11. 29

Gas naturale usi industriali29

ARTICOLO 2, comma 12. 30

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica.. 30

ARTICOLO 2, comma 13. 33

Agevolazioni gasolio e gpl. 33

ARTICOLO 2, comma 14. 34

Proroga esenzione accise per gasolio da riscaldamento serra.. 34

ARTICOLO 2, comma 15. 35

Proroga delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio.. 35

ARTICOLO 2, comma 16. 39

Copertura commi da 1 a 15. 39

ARTICOLO 2, commi 17-20. 40

Agevolazioni imprese autotrasporto.. 40

ARTICOLO 2, comma 21. 42

Copertura commi da 17 a 20. 42

ARTICOLO 2, commi 22-24. 43

Gestioni previdenziali43

ARTICOLO 2, commi 25 e 26. 45

Disposizioni per il riordino dei trasferimenti per prestazioni previdenziali45

ARTICOLO 2, commi 27-31. 49

Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009. 49

ARTICOLO 2, commi 32-34. 56

Risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa.. 56

ARTICOLO 2, comma 35. 58

Modalità della contrattazione relativa ai contratti dei pubblici dipendenti e di erogazione delle somme stanziate. 58

Prospetto di copertura degli oneri correnti58

ALLEGATO 7. 65

 


 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame reca disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009).

Si riportano, di seguito, un’analisi riferita agli effetti complessivi del provvedimento nonché alle singole disposizioni contenute nell’articolato; è altresì esaminato il prospetto di copertura degli oneri correnti, allegato al disegno di legge in esame.

L’analisi è effettuata sulla base delle informazioni riportate nella relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento sui saldi di finanza pubblica (allegato 7), riportato in calce al presente dossier.

 

EFFETTI FINANZIARI COMPLESSIVI DEL DISEGNO DI LEGGE

 

Come sottolineato dalla relazione illustrativa al ddl finanziaria, il procedimento di formazione della manovra correttiva per il periodo 2009-2011 presenta due aspetti innovativi: in primo luogo, gli interventi correttivi sui saldi sono stati introdotti in anticipo rispetto all’inizio della sessione di bilancio, con il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112[1]; in secondo luogo, la manovra, attuata con il predetto decreto, ha operato l’intera correzione dei saldi ritenuta necessaria nel triennio 2009-2011, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel DPEF.

Negli esercizi precedenti la manovra correttiva era invece predisposta con un’ottica annuale: la correzione apportata agli andamenti tendenziali coincideva con quella necessaria al raggiungimento degli obiettivi programmatici solo per il primo esercizio; per gli esercizi successivi veniva apportata una correzione di carattere parziale, rinviando alle manovre annuali successive il reperimento delle risorse necessarie al completamento della correzione.

Pertanto[2], qualora non dovessero verificarsi peggioramenti nelle previsioni tendenziali - dovute ad un cambiamento del quadro macroeconomico, ad una minore efficacia delle misure disposte rispetto agli effetti attesi, o ad altre cause - non dovrebbero essere necessarie, nel triennio, ulteriori manovre correttive dei saldi[3].

La Nota di aggiornamento al DPEF[4] ha previsto una lieve rettifica peggiorativa degli andamenti tendenziali nel periodo 2009-2011 con riferimento sia al deficit[5] che al deficit strutturale[6].

Le nuove previsioni risultano, comunque, compatibili con l’obbligo, derivante dal Patto di stabilità e crescita, di conseguire un miglioramento annuo minimo del deficit strutturale di 0,5 punti percentuali e di azzerare il suddetto deficit entro il 2011. Pertanto la Nota non ravvisa la necessità di integrare la correzione dei saldi già operata con il DL 112/2008 per ripristinare l’allineamento dei nuovi valori tendenziali con gli obiettivi programmatici precedentemente indicati.

Di conseguenza il ddl finanziaria per il 2009 in esame non apporta alcuna correzione all’andamento dei saldi, con riferimento sia al settore pubblico (fabbisogno) che al conto della P.A. (indebitamento netto). Modifiche, di carattere migliorativo per il 2009 e il 2010 e peggiorativo per il 2011, si registrano, invece, con riferimento al saldo del bilancio dello Stato espresso in termini di competenza giuridica e al netto delle regolazioni contabili e debitorie (saldo netto da finanziare). Sul punto si rinvia alla successiva scheda di analisi riferita all’articolo 1.

Di seguito viene sintetizzata la struttura essenziale della manovra attuata con il ddl finanziaria, con riferimento alle misure disposte nell’articolato e nelle allegate tabelle, recanti effetti sui tre saldi sopra considerati.

Viene quindi brevemente descritta la struttura complessiva della manovra sotto il profilo degli andamenti di finanza pubblica, rinviando alle successive schede per la verifica della quantificazione degli effetti ascritti a ciascuna disposizione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DDL Finanziaria 2009. Dimensioni e composizione degli effetti del provvedimento (mln di euro)

 


Nella tavola sopra riportata le misure presenti nell’articolato sono state raggruppate in modo da evidenziare la corrispondenza fra le risorse impiegate per ciascun intervento e quelle utilizzate a copertura. Si evidenzia pertanto che:

·        alcuni fra i principali interventi disposti attingono a risorse appositamente stanziate per le medesime finalità dal DL 112/2008: è questo il caso del rinnovo dei contratti per il pubblico impiego, coperto con le risorse appostate a tal fine nel Fondo per gli interventi strutturali e di politica economica (Fondo ISPE), e della proroga di alcune agevolazioni fiscali, coperta in larga misura con le risorse dell’apposito Fondo e, in misura marginale[7], con risorse del Fondo ISPE;

·        altri interventi sono invece finanziati con risorse reperite dal provvedimento stesso. E’ questo il caso degli interventi in favore dell’autotrasporto, coperti a valere sul riversamento all’entrata del bilancio dello Stato di risorse attribuite all’Agenzia per l’attrazione degli investimenti, e degli interventi relativi al settore previdenziale, coperti a valere su misure che incidono sul medesimo settore. In particolare, l’adeguamento all’inflazione dei trasferimenti alle gestioni previdenziali costituisce una partita di giro a carattere compensativo, mentre l’incremento dei trasferimenti alla Gestione invalidi civili è coperto a valere sulla riduzione dei trasferimenti all’INPS per la Gestione interventi assistenziali e di sostegno (GIAS)[8]. In quest’ultimo caso, le risorse rinvenienti dalla riduzione dei trasferimenti alla GIAS risultano eccedentarie rispetto a quelle necessarie alla copertura dei trasferimenti alla Gestione invalidi civili: a tale eccedenza è interamente ascrivibile l’effetto positivo complessivo dell’articolato sul saldo netto da finanziare.

La neutralità degli effetti dell’articolato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto si deve, in parte, al fatto che l’effetto di alcune misure risulta già scontato sui predetti saldi in relazione al DL 112/2008; vanno inoltre considerati la compensatività tra le misure onerose e le corrispondenti misure di copertura e il consolidamento tra i saldi dei diversi comparti della PA che rende neutrale l’effetto dei trasferimenti[9].

 

Con riferimento alle tabelle, si rileva che gli interventi di maggiore portata sono riferibili al finanziamento, in tabella D, della spesa in conto capitale relativa al Fondo per la realizzazione di programmi di investimenti pluriennali per esigenza di difesa nazionale (1 mld annuo per il 2010 e il 2011) e al finanziamento del Fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alla Comunità europea (5,3 mld per il 2011). L’effetto di tali incrementi di spesa sul saldo netto da finanziare risulta per il 2011 eccedentario rispetto a quello positivo prodotto dall’articolato: ne consegue che il provvedimento in esame determina complessivamente, per tale esercizio, un peggioramento del saldo del bilancio dello Stato di circa 4,7 mld.

L’assenza di effetti sugli altri saldi deriva, secondo la relazione illustrativa, dalla natura obbligatoria delle suddette occorrenze, riconosciute per legge o correlate ad impegni assunti in sede internazionale, che pertanto risulterebbero già incluse nei tendenziali di spesa.

Per quanto riguarda il rifinanziamento del Fondo per le politiche comunitarie, l’autorizzazione di spesa disposta con la Tabella D rappresenta la quota annuale, riferita al 2011[10], del cofinanziamento nazionale dei programmi a valere sui fondi destinati alla Politica di coesione relativi al periodo di programmazione 2007-2013. Essendo il cofinanziamento nazionale, e il relativo profilo annuale, concordato con le autorità comunitarie, le quote da iscrivere annualmente in bilancio sono conosciute in anticipo e scontate nei tendenziali di spesa per quanto concerne sia il bilancio pluriennale dello Stato che il conto della PA.

Il Fondo di investimento per le esigenze della difesa nazionale è stato istituito con la legge finanziaria per il 2007[11] con un finanziamento, di importo variabile, limitato al triennio 2007-2009[12]. Dal 2010 il rifinanziamento annuale è stato demandato al disegno di legge finanziaria. Il ddl in esame ne dispone per la prima volta il rifinanziamento con riferimento agli esercizi 2010 e 2011.

 

Al riguardo un chiarimento risulterebbe opportuno in merito all’assenza di effetti sui saldi della PA del finanziamento del Fondo investimenti per la difesa.

La misura del finanziamento non sembra, infatti, vincolata da precedenti disposizioni legislative; la neutralità sui saldi della PA potrebbe peraltro essere dovuta alla sequenza delle singole consegne, eventualmente già considerata ai fini della determinazione dei tendenziali della PA.

Appare comunque opportuno che siano esplicitati i motivi della predetta neutralità con specifico riferimento agli interventi finanziati in Tabella D.

Dalla breve analisi sopra condotta risulta altresì che la manovra, oltre a non determinare variazioni nei saldi complessivi della pubblica amministrazione[13], non modifica, se non in misura limitata, l’allocazione delle risorse attribuite a ciascun settore. Una limitata funzione riallocativa è esercitata[14] con riferimento al settore previdenziale, che registra una contenuta riduzione delle risorse complessive ad esso attribuite e registra altresì variazioni compensative[15] fra le diverse gestioni previdenziali.

L’apparente ricomposizione fra entrate e spese, che sembrerebbe determinare una riduzione delle entrate per poco meno di 1 mld, a valere su una riduzione, pressoché equivalente delle spese, è interamente ascrivibile ad un effetto contabile: il fondo proroga agevolazioni fiscali, istituito dal DL 112/2008, veniva in tale sede qualificato come una maggiore spesa corrente ai fini del saldo netto da finanziare, e come minore entrata ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento. In questa sede, invece, la riduzione del suddetto fondo viene inclusa fra le poste di minore spesa ai fini di tutti i saldi considerati, a copertura di minori entrate sui saldi di fabbisogno ed indebitamento derivanti dalla proroga di agevolazioni fiscali. Si ricorda, invece, che ai fini del saldo netto da finanziare gli effetti di tali agevolazioni sono ripartiti tra minori entrate e maggiori spese correnti.

 

ARTICOLO 1

Risultati differenziali

Saldi obiettivo e a legislazione vigente 2009 (comma 1)

 

La norma fissa il livello massimo del saldo netto da finanziare[16] e del ricorso al mercato[17] per il 2009. Per il prossimo esercizio, il limite massimo del SNF è fissato in 33.600 milioni, al netto di 7.070 milioni per regolazioni debitorie, nella stessa misura quindi indicata dalla Nota di aggiornamento del DPEF.

Tale limite è superiore al valore effettivo del saldo (32.718 milioni), indicato nell’allegato 8 al ddl in esame, risultante dal bilancio a legislazione vigente come modificato per effetto della finanziaria medesima. La differenza (circa 882 milioni) rappresenta un margine “cautelativo” rispetto ad eventuali variazioni in aumento del saldo che dovessero verificarsi in corso d’anno. Anche nelle leggi finanziarie precedenti si prevedeva una differenza tra il saldo di bilancio e il limite massimo, anche se di ampiezza di anno in anno  diversa.

 

Per quanto riguarda il ricorso al mercato, per l’anno 2009 è fissato un livello massimo, in termini di competenza, pari a 260 miliardi. In tale limite è compreso l’indebitamento all’estero, per un importo complessivo non superiore a 4 miliardi relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione.

Anche in questo caso il valore massimo del ricorso al mercato fissato dal comma 1 è superiore a quello risultante dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria, pari a circa 255 miliardi.

 

Si ricorda, inoltre, che il valore del SNF programmatico é stato variato in aumento dalla Nota di aggiornamento rispetto all’importo (16,6 miliardi) indicato nel DPEF presentato a giugno.

La Nota evidenzia che tale rideterminazione è stata disposta in base agli elementi che emergono dal bilancio a legislazione vigente per il 2009 ed è conseguenza della revisione (per circa 14 miliardi) di alcune poste relative ai trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche, tra i quali agli enti di previdenza e agli enti territoriali, nonché (per circa 4 miliardi) di poste correttive e compensative delle entrate. La Nota precisa, inoltre, che - a causa della natura delle revisioni intervenute - il nuovo obiettivo relativo al bilancio dello Stato non implica modifiche al livello programmatico dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni.

 

Al riguardo si ribadisce quanto già rilevato in occasione dell’esame della Nota di aggiornamento[18] circa l’opportunità di indicazioni più puntuali sulle modifiche apportate alle previsioni relative al SNF, al fine di escludere la sussistenza di effetti sugli altri saldi di finanza pubblica: in particolare, si ritiene utile un maggior dettaglio sui trasferimenti agli enti territoriali e sulle poste relative alle entrate. Le regolazioni contabili correttamente intese sono, infatti, escluse anche dal livello massimo del SNF indicato dalla legge finanziaria. Poiché la Nota, nell’individuare le ragioni delle variazioni del predetto saldo fa riferimento alle regolazioni contabili, potrebbe trattarsi di partite che si elidono all'interno del perimetro delle P.A., non avendo rilevanza esterna, ma che non si identificano con il concetto giuridico di regolazione, dal momento che vengono conteggiate ai fini della competenza giuridica di bilancio.

Con particolare riferimento ai trasferimenti agli enti territoriali e all’ipotesi di una loro neutralità finanziaria sui saldi complessivi della PA., si osserva che qualora questa si fondi sull’obbligo, per le amministrazioni locali, di rispettare i vincoli previsti dal patto di stabilità interno e sulle conseguenti limitazioni nella possibilità di utilizzare le maggiori somme ricevute, andrebbe verificato, in primo luogo, che tra gli enti beneficiari dei maggiori trasferimenti non rientrino anche enti locali (comuni e province). Questi ultimi, infatti, sono soggetti a vincoli sui saldi di bilancio, e pertanto potrebbero utilizzare i maggiori importi ricevuti a titolo di regolazione. In secondo luogo, con riferimento alla quota dei trasferimenti spettanti alle regioni, che mantengono vincoli solo sul lato della spesa, si ribadiscono le osservazioni più volte formulate in merito alla possibilità che esse utilizzino comunque le somme ricevute a valere su poste contabili escluse dal patto.

 

Saldi obiettivo e a legislazione vigente 2010-2011 (commi 2 e 3)

 

Per il biennio successivo, il comma 2 fissa il livello massimo del SNF del bilancio a legislazione vigente in misura pari a 19.800 milioni per il 2010 e a 5.800 milioni per il 2011, al netto di 3.260 milioni e 3.150 milioni per regolazioni debitorie.

Tali livelli “massimi” si situano al di sopra dei valori risultanti dal disegno di legge di bilancio come integrato con gli effetti della finanziaria pari, rispettivamente, a 19.255 milioni nel 2010 e a 5.163 milioni nel 2011.

I valori relativi al saldo programmatico, coincidenti con quelli indicati nella Nota di aggiornamento sono fissati, rispettivamente, in 16.500 milioni e a 3.100 milioni.

Il livello massimo del ricorso al mercato è determinato in 245 miliardi nel 2010 e 225 miliardi nel 2011 in base alla legislazione vigente (221,3 miliardi e 240,3 miliardi, rispettivamente, nei due anni nel ddl di bilancio integrato con la finanziaria). Tali valori si riducono a 235 miliardi e a 217 miliardi nel bilancio programmatico.

Come specificato dal comma 3, i livelli massimi del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare in via anticipata (o di ristrutturare) passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

La disposizione, che viene di norma inserita nella legge finanziaria, è diretta a consentire margini di flessibilità nella gestione del debito pubblico.

 

Al riguardo si rileva che, per gli anni 2010 e 2011, gli scostamenti tra i valori del SNF e del ricorso al mercato nel bilancio a legislazione vigente, integrato dagli effetti della finanziaria, e quelli indicati nel bilancio programmatico sembrano implicare una ulteriore correzione, con riguardo al bilancio dello Stato, che non risulterebbe invece riflettersi sui valori obiettivo degli altri saldi di finanza pubblica (fabbisogno e indebitamento netto)[19]. Sul punto appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo.

Quanto ai fattori sottostanti gli scostamenti rilevati, si osserva che, per il 2010, essi appaiono riconducibili essenzialmente agli andamenti tendenziali risultanti dal BLV. Per il 2011, invece, è la stessa finanziaria a determinare un peggioramento del SNF (e del ricorso al mercato) di circa 4,7 miliardi[20]. Come già segnalato nella parte introduttiva del presente dossier, tale effetto è riconducibile alla maggiore spesa in conto capitale disposta dalla Tabella D (6.271 milioni) e, in misura minore (305 milioni) dalla Tabella F. Infatti Il complesso delle spese in conto capitale, determinato dalle predette tabelle, risulta finanziato per il 2011, in parte, (1.889 milioni) dal miglioramento del saldo corrente derivanti dalle disposizioni contenute nell’articolato della finanziaria e, in misura superiore (4.687 milioni), dal peggioramento del SNF.

 

Regolazioni contabili e debitorie (commi 1 e 2)

 

I valori dei saldi fissati dall’articolo 1 in esame sono calcolati al netto delle regolazioni debitorie[21]. Secondo quanto risulta dai prospetti contenuti nei disegni di legge finanziaria e di bilancio, esse risultano così determinate nel triennio:

 

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI DEBITORIE

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Entrate

 

 

 

Rimborsi IVA

33.800

33.800

33.800

Spesa corrente

 

 

 

Rimborsi IVA

33.800

33.800

33.800

Debiti pregressi Poligrafico dello Stato

200

110

0

Rimborso imposte dirette pregresse

3.150

3.150

3.150

Spesa in conto capitale

 

 

 

Rimborsi IVA autovetture

3.700

0

0

Totale BLV

7.050

3.260

3.260

Tab C - ddl Finanziaria

Integrazione FSN per minori entrate IRAP 2003

 

20

 

0

 

0

Totale BLV integrato LF

7.070

3.260

3.150

 

 

 

 

 

 

Per quanto riguarda in particolare le regolazioni relative al rimborso dell’IVA sulle auto aziendali in seguito alla sentenza della Corte di giustizia, si ricorda che l’onere complessivo, stimato in circa 16 miliardi di euro (17,2 miliardi di rimborsi di IVA meno 1,2 miliardi di recupero di imposte dirette) era stato inizialmente contabilizzato interamente sull’esercizio 2006.

La metodologia seguita nella versione provvisoria dei conti era stata quella di considerare come momento di registrazione la data della sentenza e di procedere ad una stima indiretta del potenziale numero dei contribuenti e del potenziale importo da rimborsare, nel presupposto che tutti gli aventi diritto presentassero istanza di rimborso.

L’emanazione di alcuni provvedimenti normativi (es. introduzione del regime forfetario) e il numero limitato delle istanze di rimborso presentate nel corso del 2007 hanno determinato la probabilità di un sensibile ridimensionamento dell’onere dello Stato. Per cui, in accordo con Eurostat, è stato deciso[22] di adottare una metodologia statistica diretta, già utilizzata per gli altri tipi di rimborsi di imposte, in base alla quale il debito dello Stato viene registrato nel momento della validazione delle istanze di rimborso in seguito allo spoglio da parte dell’amministrazione finanziaria.

Di conseguenza, è stato eliminato dal conto economico 2006 l’onere straordinario pari a circa 16 miliardi, mentre la prima contabilizzazione dei rimborsi IVA sulle auto aziendali è stata effettuata nel conto del 2007, riferita alle sole istanze presentate in via telematica con il regime forfetario, pari a 847 milioni di euro.

Il rimanente onere sarà registrato negli anni successivi, man mano che l’amministrazione finanziaria controllerà e validerà le istanze di rimborso con regime analitico, la cui presentazione scade nel novembre 2008. Al riguardo nella Relazione unificata sull’Economia e la Finanza pubblicata presentata a marzo 2008 si rilevava che, data tale scadenza, nel quadro tendenziale della PA, non veniva scontato alcun rimborso nel 2008, mentre per il triennio 2009-2011 veniva ipotizzato un rimborso di 400 milioni annui.

 

Al riguardo, con riferimento alle regolazioni debitorie relative ai rimborsi IVA auto, indicate per competenza e cassa in 3,7 miliardi per l’anno 2009[23], si rileva lo scostamento fra gli importi iscritti in bilancio e il profilo annuale dei rimborsi, previsto nel marzo scorso dalla RUEF, rilevante ai fini degli altri saldi di finanza pubblica. In proposito andrebbe chiarito quali siano le previsioni effettive aggiornate circa l’entità dei rimborsi, anche ai fini dell’eventuale adeguamento degli importi iscritti in bilancio.

Nulla da osservare, invece, relativamente alle altre regolazioni contabili e debitorie.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Modifiche alla disciplina IRAP nel settore agricolo

Normativa vigente: L’articolo 45, comma 1, del Decreto Legislativo n. 446 del 1997[24], come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 171, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008), dispone che per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesca e loro consorzi, per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 1998 e per i nove periodi successivi, l’aliquota IRAP sia stabilita nella misura dell’1,9 per cento; per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 l’aliquota è stabilita nella misura del 3,75 per cento.

La norma in esame fissa definitivamente l’aliquota IRAP applicabile ai soggetti operanti nel settore agricolo ed alle cooperative di piccola pesca e loro consorzi nella misura dell’1,9 per cento, precisando che tale aliquota si applica anche per il periodo d’imposta in  corso al 1° gennaio 2008.

Pertanto, rispetto alla normativa vigente, la norma determina una riduzione dal 3,75 all’1,9 per cento dell’aliquota per il periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2008 ed una riduzione dal 3,9 all’1,9 per i periodi d’imposta successivi.  

 

L’Allegato 7 assegna alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Maggiori spese correnti [25]

285,0

177,4

166,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Minori entrate

0,0

0,0

0,0

285,0

177,4

166,7

285,0

177,4

166,7

 

La relazione tecnica stima che la norma determini una perdita di gettito per competenza di 154 milioni di euro nel 2008 e di 166,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2009.

La quantificazione utilizza il Modello previsionale IRAP, la cui base dati è costituita dall’insieme delle dichiarazioni UNICO 2005 di tutti i contribuenti privati e delle amministrazioni pubbliche, soggetti passivi IRAP. Tale banca dati, riferita all’anno di imposta 2004, é stata estrapolata sulla base dell’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni dell’ultima Relazione revisionale e programmatica.

La stima, inoltre, considera, in capo ad ogni singolo contribuente, gli effetti delle modifiche al regime fiscale IRAP introdotte successivamente al periodo d’imposta 2004.

Per cassa, ipotizzando una percentuale di acconto effettivo dell’85 per cento, la relazione tecnica stima i seguenti effetti di perdita di gettito.

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Minori entrate IRAP

285,0

177,4

166,7

 

Al riguardo, come più volte evidenziato negli altri casi di quantificazioni effettuate mediante utilizzo di modelli di microsimulazione, si rileva che le informazioni fornite dalla relazione tecnica non consentono una puntuale verifica dei risultati.

Nei casi in cui le relazioni tecniche espongono i risultati ottenuti attraverso l’applicazione di modelli di microsimulazione, si è, infatti, sottolineata la necessità che siano fornite informazioni relative a dati aggregati ed a talune variabili di carattere intermedio, idonee a consentire una verifica dei dati e, quindi, a suffragare, attraverso un opportuno riscontro sulla correttezza delle stime finali, anche l’efficacia del modello utilizzato.

Nel caso in esame, sarebbe stato opportuno fornire almeno i dati relativi alla base imponibile IRAP settoriale desumibile dalle dichiarazioni UNICO 2005, l’effetto derivante dalla rivalutazione al 2008 e l’effetto derivante dalle modifiche normative introdotte successivamente al 2004.

 

ARTICOLO 2, comma 2

Agevolazioni fiscali imprese pesca

La norma rende permanenti, a decorrere dal 2009, nel limite dell’80 per cento, le agevolazioni previste dall’articolo 11, della legge n. 388 del 2000[26], per le imprese che esercitano la pesca costiera o la pesca nelle acque interne e lagunari.

Si tratta, in particolare, dei seguenti benefici:

-            attribuzione di un credito d’imposta in misura corrispondente all’IRPEF dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale di bordo, da far valere ai fini del versamento delle ritenute alla fonte relative a tali redditi. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito imponibile;

-            esclusione dell’80 per cento del reddito derivante dall’utilizzo delle navi dalla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche;

-            esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge per il personale imbarcato.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esonero contributivo

0

0

0

40,8

48,3

48,3

40,8

48,3

48,3

AgevolazioniIRE e IRES

0

30,6

17,5

0

30,6

17,5

0

30,6

17,5

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esonero contributivo

40,8

48,3

48,3

0

0

0

0

0

0

Credito d’imposta

14,6

17,3

17,3

14,6

17,3

17,3

14,6

17,3

17,3

 

 

La relazione tecnica afferma che per la stima degli effetti di gettito si è proceduto nel modo seguente:

§        sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi Unico 2003 delle società di capitale, società di persone e persone fisiche esercenti l’attività di pesca in acque marine e lagunari o l’attività di pesca nelle acque dolci;

§        si è simulato in capo ad ogni singolo contribuente la legislazione IRES/IRE vigente e si è proceduto ad estrapolare i dati al 2009 sulla base dell’andamento del valore aggiunto ai prezzi di mercato ISTAT ed in base alle previsioni della RPP;

§        sono state considerate solo le tipologie di contribuenti aventi reddito di impresa in contabilità ordinaria o semplificata e le attività sopra indicate alla luce della circolare n. 87 del 2/10/2001 della Agenzia delle entrate e delle istruzioni delle dichiarazioni dei redditi.

Dalla elaborazione sulle dichiarazioni dei redditi è emerso quanto segue:

§        il reddito imponibile positivo, tenuto conto della detassazione del 56 per cento del reddito, è dell’ordine di 87,8 milioni di euro;

§        l’ammontare di reddito che usufruirebbe dell’esclusione della tassazione (64%) è dell’ordine di 63,3 milioni di euro;

§        il monte retributivo complessivo da parte dei lavoratori del settore della pesca costiera o appartenenti a cooperative di piccola pesca è dell’ordine di 173 milioni di euro, con una retribuzione media a dipendente di circa 7.400 euro annui.

La messa a regime dal 2009 della esclusione dalla tassazione del 64% del reddito (80% x 80%) produrrà una perdita di gettito annua di competenza pari a circa 17,5 milioni di euro, così ripartiti:

§        0,8 milioni di euro per le società di capitali;

§        8,6 milioni di euro per le persone fisiche;

§        8,1 milioni di euro per le società di persone.

Tenuto conto dell’ammontare di retribuzioni medie e della legislazione IRE 2008, si è applicata un’aliquota media netta IRE per i lavoratori del settore pari al 12,5% e, per quanto riguarda l’aliquota contributiva INPS, INAIL e IPSEMA sono state applicate le stesse aliquote utilizzate in sede di RT di stima della proroga dell’agevolazione per il 2008.

Il credito d’imposta annuo corrispondente all’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta sui redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo corrisposti al personale, ipotizzando che le retribuzioni di tutto il personale diano luogo all’agevolazione e considerando il limite dell’80%, è pari a 17,3 milioni di euro (173 x 12,5% x 80%) mentre si avrà un esonero contributivo annuo stimato in circa 48,3 milioni di euro.

La perdita di gettito di cassa, tenuto conto che le retribuzioni e i contributi previdenziali e assistenziali sono versati entro il 15 del mese successivo e quindi per il 2009 si considerano solo gli 11/13 del credito d’imposta e dell’esonero contributivo e considerando un acconto IRES/IRE del 75%, è la seguente:

 

(milioni di euro)

CASSA

2009

2010

2011

credito d'imposta 2009

-14,6

-2,7

 

Esonero contributivo 2009

-40,8

-7,5

 

saldo IRE/IRES 2009

 

-17,5

 

Acconto IRE/IRES 2010

 

-13,1

+13,1

credito d'imposta 2010

 

-14,6

-2,7

Esonero contributivo 2010

 

-40,8

-7,5

saldo IRE/IRES 2010

 

 

-17,5

Acconto IRE/IRES 2011

 

 

-13,1

credito d'imposta 2011

 

 

-14,6

Esonero contributivo 2011

 

 

-40,8

TOTALE

-55,4

-96,2

-83,1

(segno meno = peggioramento) 

 

Al riguardo si osserva che, nonostante la stima effettuata dalla RT appaia in linea con quelle contenute nei precedenti provvedimenti di proroga, la messa a regime dell’agevolazione in esame necessita di una più approfondita analisi delle variabili utilizzate ai fini della quantificazione degli effetti di gettito. In particolare, appare necessario procedere ad un aggiornamento dei dati, in quanto quelli utilizzati (gli stessi considerati nella quantificazione della analoga norma contenuta nei precedenti provvedimenti di proroga)  fanno riferimento alle dichiarazioni Unico 2003, mentre, ad oggi, risultano disponibili i dati relativi alle dichiarazioni Unico 2006. Inoltre appare opportuno che vengano forniti gli ulteriori elementi posti alla base della quantificazione effettuata, soprattutto con riferimento all’ammontare della base imponibile ed alle aliquote utilizzate per il calcolo dell’esclusione dalla tassazione del 64% del reddito, nonché a quelle utilizzate per il calcolo dell’esonero contributivo.

 

ARTICOLO 2, comma 3

Compensazione fiscale del contributo S.S.N.

La norma proroga al 2009 la possibilità di utilizzare, in compensazione delle imposte e dei contributi, le somme versate nel periodo d’imposta relativo all’anno 2008, a titolo di contributo al SSN sui premi di assicurazione per la responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione di veicoli a motore adibiti al trasporto merci[27].

Tali benefici sono stati previsti dall’articolo 1, comma 103, della legge finanziaria 266/2005 e prorogati dall’articolo 1, comma 169, della legge finanziaria 244/2007.

Le somme versate possono essere utilizzate in compensazione, entro il limite complessivo di spesa di 75 milioni di euro, nel limite individuale di 300 euro per ciascun veicolo. La quota portata in compensazione non concorre a formare il reddito d’impresa ai fini delle imposte sul reddito, né il valore della produzione netta ai fini IRAP.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 3 –Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori

 

0

 

0,0

 

0,0

 

72,6

 

0,0

 

0,0

 

72,6

 

0,0

 

0,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 3 –Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori

 

72,6

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

La relazione tecnica prevede che l’ammontare complessivo del contributo al S.S.N. compensabile in F24 nell’anno 2009 sia pari a circa 72,6 milioni di euro (235.000 X 300 € X 1,03).

Il numero dei veicoli interessati dall’agevolazione ammonta a circa 235.000 unità[28]; non avendo a disposizione stime ufficiali relative alla classe di tonnellaggio né all’ammontare di premio R.C.A. pagato, nella relazione si ipotizza che, per tutti i veicoli interessati, il contributo sia pari almeno a 300 euro. Inoltre in via prudenziale si incrementa del 3% l’importo risultante.

Tale perdita di gettito rientra nel limite del tetto di spesa di 75 milioni di euro previsto per tale agevolazione.

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa secondo le indicazioni della relazione tecnica.

 

ARTICOLO 2,  comma 4

Deduzioni forfetarie per autotrasporto

La norma proroga per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2008 la deduzione forfetaria[29] relativa a spese non documentate[30], anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del comune in cui ha sede l’impresa, per un importo pari al 35 per cento di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della regione o delle regioni confinanti.

Per tale deduzione sono stanziati 120 milioni di euro per l’anno 2008.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

                                                                       (mln di euro)                   (segno meno = miglioramento)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 4

Deduzione forfetaria autotrasporto IRPEF

 

101,0

 

-43,0

 

0,0

 

101,0

 

-43,0

 

0,0

 

101,0

 

-43,0

 

0,0

Comma 4

Deduzione forfetaria autotrasporto IRAP

 

0,0

 

0,0

 

0,0

 

19,0

 

-9,0

 

0,0

 

19,0

 

-9.0

 

0,0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 4 – Deduzione forfetaria autotrasporto IRAP

19

-9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica prevede un effetto finanziario complessivo di 120 milioni di euro per l’anno 2009 comportando un incremento di circa il 50% delle deduzioni forfetarie per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa. Le deduzioni giornaliere sono pari a 56,00 euro per i trasporti all’interno della regione e delle regioni confinanti e a 92,00 euro per i trasporti effettuati oltre tale ambito.

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione, utilizza dati e metodologia di calcolo esposti nella RT originaria allegata alle disposizioni di cui all’articolo 21, comma 13, della legge n. 289/2002 (Finanziaria 2003). Da tale relazione risulta che le deduzioni forfetarie per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, sono: per il 2008, 37,39 euro (con un ammontare totale di spese pari a circa 304 milioni di euro) per i trasporti personalmente effettuati  dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa, ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti, e 61,31 (con un ammontare totale di spese pari a circa 151,1 milioni di euro) per quelli effettuati oltre tale ambito.

Per il 2008 la relazione tecnica stima che l’ammontare complessivo delle deduzioni forfetarie per i trasporti oltre il comune, ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti, sia pari a 456,6 milioni di euro (304,84 X 56,00/37,39); il medesimo ammontare relativo ai trasporti oltre il comune e oltre la regione o le regioni confinanti è stimato a 228,3 milioni di euro (151,12 X92,00/61,31).

Per la stima dell’ammontare delle deduzioni forfetarie per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, la relazione utilizza i dati del Conto nazionale trasporti 2003 (si tratta in particolare dei dati del trasporto interno conto terzi per classi di percorrenza e tonnellate delle merci trasportate). Inoltre la RT ipotizza che il trasporto all’interno del Comune sia pari a circa il 40% dei trasporti effettuati nella classe fino a 50Km e, considerando il peso dei trasporti oltre le regioni confinanti pari a 30,4% - ottenuto dal rapporto tra l’ammontare delle deduzioni e l’ammontare delle deduzioni giornaliero (152,1/304,8)/(61,37/37,39)- si ottiene un ammontare di deduzioni forfetarie per i trasporti all’interno del comune in cui ha sede l’impresa pari a 33,8 milioni di euro.

Per calcolare la variazione di gettito la relazione applica un’aliquota marginale media effettiva IRPEF del 22 per cento e una aliquota media IRAP del 4 per cento.

La perdita di gettito di competenza per il solo 2008 è stimata in 68,1 milioni di euro così calcolati:

·        perdita di competenza IRPEF=(456,6-304,8+228,3-152,1+33,8)X 22%=57,6;

·        perdita di competenza IRAP=(456,6-304,8+228,3-152,1+33,8)X4%= 10,5 milioni di euro.

La perdita di gettito di cassa, con un acconto del 75 per cento e dell’85 per cento ai fini IRAP è così calcolata:

 

(mln  di euro)

CASSA IRPEF

2009

2010

Saldo IRPEF

-57,6

 

Acconto IRPEF

-43,2

+43,2

TOTALE IRPEF

-101

+43

 

(mln di euro)

CASSA IRAP

2009

2010

Saldo IRAP

-10,5

 

Acconto IRAP

-8,9

+8,9

TOTALE IRAP

-19

+9

 

(mln di euro)

CASSA TOTALE

2009

2010

Saldo TOTALE

-68,1

 

Acconto TOTALE

-52,1

+52,1

TOTALE TOTALE

-120

+52

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa, secondo le indicazioni della relazione tecnica.

 

ARTICOLO 2, comma 5

Detrazione IRPEF per l’autoformazione dei docenti

La norma dispone che, per l’anno 2009, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, ai fini IRPEF, spetti una detrazione dall’imposta lorda, fino a capienza della medesima, pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste  a carico per l’autoaggiornamento e la formazione. La detrazione spetta fino ad un importo massimo di spesa di 500 euro.

Analoga agevolazione era prevista dall’articolo 1, comma 207, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) in riferimento alle spese per autoaggiornamento e formazione sostenute dai docenti nell’anno 2008.  

 

 

L’Allegato 7 assegna alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                               (mln di euro)                   (segno meno = miglioramento)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

0,0

73,5

-31,5

0,0

73,5

-31,5

0,0

73,5

-31,5

 

La relazione tecnica stima che la norma determini una perdita di gettito IRPEF per competenza nell’anno 2009 pari a 42 milioni di euro.

La stima si basa su un numero di docenti pari a 881.207 unità[31], compresi i docenti universitari, su una detrazione massima di 95 euro (500*19%) e assume l’ipotesi che solo il 50 per cento dei docenti fruisca della detrazione, che trova piena capienza nella relativa imposta[32].  I dati e le ipotesi assunte sono gli stessi utilizzati dalla relazione tecnica al disegno di legge finanziaria per l’anno 2008.

In termini di cassa, considerando una percentuale di acconto effettivo del 75 per cento, la relazione tecnica quantifica una perdita di gettito di 73,5 milioni di euro nel 2010 ed un recupero di gettito di 31,5 milioni di euro nel 2011, corrispondente al recupero delle minori entrate versate in acconto nell’anno precedente.

 

Al riguardo, si osserva che la relazione tecnica non appare motivare sufficientemente l’ipotesi assunta in merito alla quota di docenti che usufruirebbe dell’agevolazione, indicata nel 50 per cento della platea dei potenziali beneficiari. In particolare, non è chiaro se tale quota sconti un possibile effetto incentivante della disposizione, connesso alla possibilità di parziale recupero del costo sostenuto dai docenti per autoaggiornamento.

Inoltre andrebbero assunte maggiori informazioni sul dato riguardante la platea dei docenti potenzialmente interessata, per la quale non risulta specificato né il periodo di riferimento, né le singole categorie di docenti considerate.

 

ARTICOLO 2, comma 6

Detraibilità delle spese sostenute per la frequenza di asili nido

La norma rende permanente, a decorrere dal periodo d’imposta 2008, l’agevolazione di cui al comma 335 dell’art. 1 della l. 266/2005 (legge finanziaria 2006). In particolare, è prevista una detrazione del 19 per cento dall’imposta lorda, secondo le disposizioni dell’articolo 15 del TUIR[33], per le spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo complessivamente non superiore a 632 euro annui per ogni figlio.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detrazione asili nido

35,0

20,0

20,0

35,0

20,0

20,0

35,0

20,0

20,0

Detraz. addizionale regionale

0,0

0,0

0,0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Detraz. addizionale comunale

0,0

0,0

0,0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori trasferimenti per riduzione addizionale regionale

   0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Maggiori trasferimenti per riduzione addizionale comunale

   0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2006, l’ammontare delle spese sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido, per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio, risulta pari a 101 milioni di euro.

Si stima, pertanto una perdita di gettito IRPEF annua di competenza, non considerando, in via prudenziale, gli effetti di incapienza, pari a circa 20 milioni di euro (101 x 19%). Si stima, inoltre, una perdita di gettito in termini di addizionale regionale e comunale rispettivamente pari a circa 0,4 milioni di euro e 0,1 milioni di euro.

La RT espone, infine, scontando una percentuale di acconto pari al 75%, il seguente andamento del gettito di cassa:

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

IRPEF

-35

-20

-20

Addizionale regionale

-0,4

-0,4

-0,4

Addizionale comunale

-0,1

-0,1

-0,1

TOTALE

-35,5

-20,5

-20,5

 

Al riguardo si evidenzia che dai dati sulle dichiarazioni dei redditi 2006, relative all’anno d’imposta 2005, è possibile ricavare un ammontare di spesa per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido (per un importo non superiore a 632 euro annui per ogni figlio) pari a circa 101 milioni di euro ed un numero di contribuenti fruitori dell’agevolazione pari a circa 175.000, a fronte di un bacino di utenza potenziale che risulta, invece, essere pari a 1.394.102[34]. Dal momento che il 2006 risulta essere il primo anno di applicazione dell’agevolazione in esame e che, pertanto, sul numero di fruitori potrebbe aver inciso, al di là di fenomeni di incapienza, una scarsa conoscenza dell’esistenza dell’agevolazione stessa, andrebbe verificato se risponda a criteri di maggiore prudenzialità riparametrare l’agevolazione su una maggiore spesa, in relazione ad una più numerosa platea di potenziali beneficiari. Ciò anche in considerazione di dati statistici disponibili relativi alla frequenza in Italia degli asili nido.

Considerando infatti l’intero bacino di utenza e tenendo conto dei dati ISTAT contenuti nell’indagine campionaria “Essere madri in Italia” – Anno 2005 - dai quali si ricava che il 27,8% dei bambini al di sotto dei due anni, con una madre lavoratrice, frequenta un asilo nido - si otterrebbe un numero di utenti pari a 387.560 (1.394.102 x 27,8%). Ipotizzando che tutti usufruiscano dell’agevolazione in esame ed effettuando un abbattimento del 5% in considerazione della potenziale incapienza dei genitori, ne deriverebbe una perdita di gettito per competenza pari a circa 44,2 milioni di euro (632 x 387.560 x 19% x 95%) ed, in termini di cassa, con un acconto del 75%, pari a circa 77,4 milioni di euro nell’anno 2009.

 

ARTICOLO 2, comma 7

Detrazione delle spese per abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale

Normativa vigente: L’articolo 1, comma 309, della legge n. 244 del 2007 (Legge finanziaria 2008) dispone che, ai fini IRPEF, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, spetti una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento della spesa sostenuta nell’ambito di un limite massimo di spesa di 250 euro[35]. La detrazione spetta solo se le spese stesse non sono deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta, inoltre, anche se le spese sono state sostenute nell’interesse dei familiari che risultino a carico ai sensi dell’articolo 12 del TUIR.

La norma in esame proroga dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2009 il termine entro il quale devono essere sostenute le spese a fronte delle quali spetta la detrazione ai sensi dell’articolo 1, comma 309, della legge n. 244 del 2007.

Con riguardo a tale disposizione, in vigore per l’anno 2008, si segnala che l’Agenzia delle entrate, con circolare n. 19 del 7 marzo 2008, ha precisato i criteri di individuazione dei soggetti ammessi al beneficio e la tipologia di spese che danno diritto alla detrazione.

In particolare, l’Agenzia ha affermato che la detrazione è riservata a tutti i soggetti che si servono del trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, quali studenti, lavoratori, pensionati. Pertanto, l’individuazione dei soggetti titolari del beneficio discende automaticamente dalla tipologia del titolo di viaggio, l’abbonamento, il cui acquisto dà diritto alla detrazione.  L’Agenzia, precisa, inoltre, che per “abbonamento” deve intendersi un titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato.

 

L’allegato 7 assegna alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                          (mln di euro)                   (segno meno = miglioramento)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

0,0

163,0

-70,0

0,0

163,0

-70,0

0,0

163,0

-70,0

 

La relazione tecnica assegna alla disposizione un effetto di perdita di gettito per competenza a titolo di IRPEF di 93 milioni di euro nel 2009.

La quantificazione utilizza i dati contenuti nella pubblicazione ISTAT “Gli spostamenti quotidiani e periodici”, dai quali risulta che gli studenti ed i lavoratori che utilizzano il trasporto pubblico per recarsi nei luoghi di studio o di lavoro sono circa 3.450.000. Considerando i diversi costi medi degli abbonamenti annuali per studenti e lavoratori e per pendolari urbani ed extraurbani e tenuto conto del limite massimo di spesa cui si applica la detrazione, pari a 250 euro annui, la relazione stima un ammontare massimo di spesa detraibile di 582 milioni di euro. Ai fini del calcolo dell’effetto di minore gettito è ipotizzata una percentuale di incapienza del 5 per cento per i lavoratori e del 25 per cento per gli studenti. Questi ultimi, infatti, non possono beneficiare della detrazione sia nel caso di genitore a sua volta incapiente, sia nel caso in cui il medesimo genitore fruisca dell’agevolazione fino al limite massimo di spesa. 

In termini di cassa, considerando una percentuale di acconto effettivo del 75 per cento, la relazione tecnica quantifica una perdita di gettito di 163 milioni di euro nel 2010 ed un recupero di gettito di 70 milioni di euro nel 2011, corrispondente al recupero delle minori entrate versate in acconto nell’anno precedente.

 

Al riguardo si osserva che la relazione tecnica, che peraltro fornisce una quantificazione identica a quella a suo tempo presentata a corredo della disposizione della legge finanziaria per l’anno 2008, non appare conforme al testo normativo, anche alla luce dell’interpretazione fornita dall’Agenzia delle entrate, circa la platea dei soggetti ammessi all’agevolazione.

Infatti, in base a quanto precisato dall’Agenzia, sono ammessi a fruire della detrazione tutti i titolari di un titolo di viaggio che implichi un utilizzo non episodico del mezzo di trasporto pubblico.

Pertanto, l’individuazione degli studenti e dei lavoratori quali unici beneficiari della detrazione, proposta nella relazione tecnica, potrebbe non esaurire integralmente la platea dei potenziali soggetti interessati, essendo questa composta anche da soggetti appartenenti a categorie diverse (pensionati, casalinghe) che effettuano spostamenti con frequenza tale da rendere vantaggioso l’acquisto di un abbonamento, anche se con motivazioni diverse dal raggiungimento del luogo di studio o di lavoro.

Occorre, inoltre, osservare che l’indagine ISTAT dalla quale sono desunti i dati sugli studenti ed i lavoratori che utilizzano per spostamenti quotidiani il servizio di trasporto pubblico, si basa sulle informazioni rilevate in occasione del Censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 2001. Tali dati, pertanto, potrebbero non risultare sufficientemente rappresentativi delle trasformazioni intervenute negli ultimi anni nelle abitudini di vita dei soggetti interessati.

 

ARTICOLO 2, comma 8

Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice

La norma dispone la proroga, per l’anno 2009, dell’esenzione dall’imposta di bollo e della riduzione delle imposte ipotecarie e di registro per gli atti posti in essere per la formazione e l’arrotondamento della proprietà contadina.

L’agevolazione - prorogata da ultimo dall’articolo 1, comma 173, della legge finanziaria 244/2007 - consiste nell’applicazione ai trasferimenti di terreni agricoli dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in misura fissa di 168 euro (in luogo, rispettivamente, delle aliquote dell’8 per cento e del 2 per cento) e dell’imposta catastale nella misura ordinaria dell’1 per cento.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

163

0

0

163

0

0

163

0

0

 

La relazione tecnica afferma che da selezioni di dati effettuate sull’ultima annualità disponibile (anno di registrazione 2007) riguardo la compravendita di terreni agricoli, risultano essere stati registrati 18.000 trasferimenti di terreni agricoli agevolati per l’arrotondamento della proprietà contadina, con un valore dichiarato pari a 1.689 milioni di euro.

In mancanza di agevolazioni, tali trasferimenti sarebbero assoggettati ad imposta di registro dell’8%, ad imposta ipotecaria del 2% ed imposta catastale dell’1%, con un gettito pari a 186 milioni di euro (= 1.689 X 11%). La proroga delle agevolazioni, invece, produrrebbe un gettito pari a 23 milioni di euro (= 18.000 x 336 + 1.689 x 1%), determinando una perdita di gettito pari a 163 milioni di euro (= 186 – 23).

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa secondo le indicazioni della relazione tecnica.

 

ARTICOLO 2, comma 9

Proroga dell’esenzione per interventi di ricostruzione nel Belice

Le norma proroga per l’anno 2009 l’esenzione da imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa per tutti gli atti relativi alla ricostruzione o riparazione degli immobili danneggiati dal terremoto del gennaio 1968 della valle del Belice.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 9 –esenzione imposte terremoto Belice

2

0,0

0,0

2

0,0

0,0

2

0,0

0,0

 

La relazione tecnica stima un effetto di minore entrata di 2 milioni di euro per il 2009, in linea con le precedenti proroghe ed in relazione al numero residuale di atti agevolabili.

 

Nulla da osservare a riguardo.

 

ARTICOLO 2, comma 10

Proroga dell’esenzione per il riordino delle IPAB

La norma proroga per l’anno 2009 l’esenzione da imposte di registro, ipotecarie e catastali per tutti gli atti relativi alla  trasformazione delle IPAB in aziende di servizi o in persone giuridiche di diritto privato.

Si segnala che l’agevolazione è stata, da ultimo, prorogata al 31 dicembre 2008 dall’articolo 53-bis, comma 1, del decreto legge n. 248 del 2007. Tale termine è stato poi anticipato al 30 giugno 2008 dall’articolo 5, comma 10, lett. c), del decreto legge n. 93 del 2008. Pertanto gli atti di trasformazione eventualmente posti in essere dal 30 giugno al 31 dicembre 2008 sembrerebbero non godere di alcuna agevolazione.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 10 –proroga agevolazioni per il riordino IPAB

2

0,0

0,0

2

0,0

0,0

2

0,0

0,0

 

La relazione tecnica prevede che la trasformazione di tutte le IPAB comporterà una perdita di gettito, per l’anno 2009, di circa 2 milioni di euro.

La quantificazione si basa su un numero attuale di IPAB pari a circa 4.200 e sul fatto che l’atto di trasformazione sconta le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di  168 € (4.200*168*3 = 2,1 milioni di euro).

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla  relazione tecnica.

 

ARTICOLO 2, comma 11

Gas naturale usi industriali

La norma rende permanente, a decorrere dall’anno 2009, la riduzione del 40% dell’aliquota di accisa prevista per il gas naturale per combustione per uso industriale, esclusi quelli termoelettrici, laddove si verifichino consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi per anno, di cui all’articolo 4 del DL n. 356 del 2001[36].

L’aliquota di accisa ordinaria per il gas metano per usi industriali, pari a 0,012498 euro per mc, viene pertanto ridotta a 0,00744988 euro per mc.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

60

32

44

60

32

44

60

32

44

 

La relazione tecnica quantifica il minor gettito dell’accisa tenendo conto che, nel corso del 2007, è intervenuto il recepimento della direttiva 2003/96/CE[37], che ha previsto l’esclusione dal campo di applicazione dell’accisa dei prodotti energetici impiegati in alcuni processi industriali (per la riduzione chimica, nei processi elettrolitici, metallurgici e mineralogici). Conseguentemente la base imponibile cui si applica l’agevolazione in questione risulta ridotta rispetto alle precedenti proroghe.

I dati comunicati dall’Agenzia delle dogane indicano un ammontare dei consumi di gas naturale per usi industriali pari a 21.595 milioni di metri cubi, di cui 14.468 relativi ad impianti con consumi superiori a 1,2 milioni di metri cubi (incidenza pari al 67%[38]). I consumi di gas naturale nei settori industriali fuori campo sono stati quantificati in circa 2.560 milioni di metri cubi[39]. Pertanto risultano interessati dall’agevolazione consumi pari a 11.900 milioni di metri cubi, cui corrisponde una perdita di gettito, in termini di accisa, di 60 milioni. Considerando che il 100% del consumo di tale prodotto è imputabile alle imprese, si ha un effetto complessivo (sia di accise che di imposte dirette[40], ipotizzando un consumo costante negli anni) nel triennio 2009-2011 pari a:

 

 

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

-60

-32

-44

 

Nulla da osservare in merito alla quantificazione effettuata, che appare corretta sulla base dei dati e degli elementi indicati nella RT. Tuttavia si segnala che la riduzione della perdita di gettito, rispetto alle quantificazioni operate con riferimento alle precedenti proroghe, risulta solo in parte ascrivibile all’esclusione dal campo di applicazione dell’accisa del gas metano impiegato in alcuni processi industriali. Infatti, senza considerare tale esclusione, si perviene comunque ad un importo del minor gettito inferiore di 16,5 mln di euro rispetto a quello quantificato in precedenza[41]. Appare pertanto opportuno che sia chiarito se l’ammontare ridotto dei consumi, considerato in questa sede rispetto alle precedenti proroghe, sia da ascrivere ad una rettifica di una sovrastima precedentemente operata ovvero ad una contrazione nell’uso del combustibile in questione.

 

ARTICOLO 2, comma 12

Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati in zone montane e per le reti di riscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica

Normativa vigente: L’articolo 5 del decreto legge n. 356 del 2001[42] ha stabilito che per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 l’ammontare della riduzione minima di costo prevista dall’articolo 8, comma 10, lett. c), della legge n. 448 del 1998 con riguardo al gasolio ed al GPL utilizzato per riscaldamento nelle zone climaticamente svantaggiate fosse aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

L’articolo 6 del medesimo decreto legge ha previsto che, per il periodo dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001, l’ammontare dell’agevolazione fiscale con credito d’imposta prevista dall’articolo 8, comma 10, lett. f), della legge n. 448 del 1998, in favore dei gestori di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa nei comuni ricadenti in particolari zone climatiche ovvero degli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati con energia geotermica, fosse aumentato di lire 30 per ogni Kwh di calore fornito.

Le ulteriori agevolazioni previste dagli articoli 5 e 6 del decreto legge n. 356 del 2001 sono state successivamente più volte prorogate: da ultimo, fino al 31 dicembre 2008, dall’articolo 1, comma 240, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

  

La norma in esame rende permanente, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l’applicazione delle agevolazioni recate dagli articoli 5 e 6 del decreto legge n. 356 del 2001.

 

L’Allegato 7 assegna alla norma i seguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione costo gasolio e GPL

51,9

43,6

47,2

51,9

43,6

47,2

51,9

43,6

47,2

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Credito d’imposta reti teleriscaldamento

9,1

24,2

24,2

9,1

24,2

24,2

9,1

24,2

24,2

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti.

Gasolio e GPL usati come combustibile in zone montane: l’onere erariale imputabile alle accise derivante dalla stabilizzazione dell’incremento della riduzione minima di prezzo unitario dei combustibili in questione è stimato in complessivi 45,75 milioni di euro annui.

Poiché un terzo del consumo di tali prodotti è imputabile alle imprese, la relazione tecnica quantifica una contrazione di gettito annuo di 51,9 milioni di euro, comprensiva della riduzione di gettito IVA, pari a 6,13 milioni di euro, imputabile al quantitativo utilizzato dai consumatori finali (45,75 mln. €*20%*2/3 = 6,13).

Per cassa, si registra il seguente andamento delle minori entrate:

(milioni di euro)

 

2009

2010

2011

Minori entrate complessive

51,9

43,6

47,2

 

L’effetto finanziario esposto dalla RT non è uniforme sui tre esercizi del triennio in quanto – come è presumibile - le minori entrate incorporano gli effetti sulle imposte dirette imputabili ai minori oneri deducibili in capo alle imprese utilizzatrici[43].

 

 

Credito d’imposta per le reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa ed energia geotermica: al fine di valutare la perdita di gettito derivante dalla stabilizzazione dell’agevolazione in esame, la relazione tecnica afferma che sono state elaborate le dichiarazioni dei redditi del Modello UNICO 2006 delle società di capitali e degli enti non commerciali, con riguardo alla sezione del quadro RU (crediti d’imposta) relativa al credito fruito per reti di teleriscaldamento con biomassa ed energia geotermica.

Dalle elaborazioni è emerso quanto segue:

·          un ammontare di credito d’imposta spettante nel periodo di imposta 2005 pari a 24,2 milioni di euro;

·          un ammontare di credito d’imposta utilizzato a compensazione nel Mod. F24 nel corso dell’anno pari a 13,2 milioni di euro, di cui si stima in circa 4,1 milioni di euro il credito residuo della precedente dichiarazione ed in 9,1 milioni di euro il credito d’imposta sorto nel periodo d’imposta 2004;

·          un ammontare di credito d’imposta sorto nel periodo d’imposta 2005, non compensato in sede di versamenti con Mod. F24 stimabile in 15,1 milioni di euro (24,2 mln € - 9,1 mln €).

Inoltre, i dati dei versamenti su Mod. F24, aggiornati a tutto agosto 2008, relativi all’utilizzo del credito d’imposta in esame, evidenziano una sostanziale stabilità dell’ammontare di credito d’imposta utilizzato a compensazione.

Pertanto la relazione tecnica, nell’ipotesi, per gli anni 2009 e successivi, di una dinamica sostanzialmente immutata del credito d’imposta rispetto a quella riscontrata nel 2005, stima un onere annuo per competenza di circa 24,2 milioni di euro.

Per cassa, tale onere annuo si produrrà a regime dal 2010, mentre nel 2009 si produrrà un onere di 9,1 milioni di euro, corrispondente alla quota di credito compensata nei versamenti periodici effettuati con Mod. F24.

 

Al riguardo, si rileva che le quantificazioni appaiono corrette sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica ed in linea con le analoghe quantificazioni annue fornite in occasione di precedenti proroghe. 

Si segnala, peraltro, che – secondo quanto indicato dalla RT – il Consiglio CE ha autorizzato la riduzione dell’accisa sui combustibili nelle zone montane fino all’anno 2012, mentre il testo in esame rende permanente tale agevolazione. Andrebbe quindi acquisita una valutazione da parte del Governo in ordine ai profili di compatibilità della norma con l’ordinamento comunitario.

 

ARTICOLO 2, comma 13

Agevolazioni gasolio e gpl

Le norma proroga per l’anno 2009 l’agevolazione sul prezzo del gasolio uso riscaldamento e del GPL uso combustione impiegati nelle frazioni parzialmente non metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E.[44]

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

 (mln di euro)                   (segno meno = miglioramento)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 13

Agevolazioni su gasolio e GPL per riscaldamento impiegato nelle frazioni non metanizzate-zona climatica E

 

 

18,1

 

 

-2,9

 

 

1,2

 

 

18,1

 

 

-2,9

 

 

1,2

 

 

18,1

 

 

-2,9

 

 

1,2

 

La relazione tecnica stima in 18,08 milioni di euro il costo complessivo per l’erario dell’agevolazione nel 2009. Il costo in termini di accise viene stimato in 15,94 milioni di euro,  cui va ad aggiungersi l’ulteriore perdita di gettito a titolo di IVA, pari a 2,13 milioni di euro dovuta al fatto che due terzi del consumo è imputabile a consumatori finali (15,94mln*2/3*20% = 2,13 mln).

Per cassa la relazione tecnica stima il seguente andamento, che nel 2010 tiene conto del maggiore versamento a saldo ed in acconto a titolo di imposte dirette in capo alle imprese consumatrici, per effetto dei maggiori oneri deducibili dal reddito d’impresa[45].

(mln di euro)

2009

2010

2011

-18,1

2,9

-1,2

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi posti alla base della stessa, come indicati dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 2, comma 14

Proroga esenzione accise per gasolio da riscaldamento serra

La norma proroga per l’anno 2009 l’esenzione dall’accisa per il gasolio e gli olii vegetali[46] impiegati per fini energetici nelle serre.

L’agevolazione - prorogata da ultimo dall’articolo 1, comma 175, della legge finanziaria 244/2007 - consiste nell’escludere il settore delle coltivazioni sotto serra dalle aliquote sul carburante previste dall’attuale legislazione (10 per cento per le serre florovivaistiche e 22 per cento per le altre).

 

 

L’Allegato 7 quantifica i seguenti effetti sui saldi:

 

(mln di euro)                   (segno meno = miglioramento)

 

SNF

Fabbisogno

Indebitamento netto P.A.

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comma 14

Esenzione accise gasolio riscaldamento serra

23,1

-12,7

5,5

23,1

-12,7

5,5

23,1

-12,7

5,5

 

La relazione tecnica utilizza per la quantificazione delle minori entrate i dati forniti dall’ Agenzia delle Dogane, da cui risulta un consumo del gasolio agricolo pari a 322 milioni di litri per il florovivaismo e di 106 milioni di litri per le altre serre.

Tali consumi si stima comportino un effetto di minore gettito a titolo di accisa di 23,1 milioni di euro nel 2009.

Per cassa, la relazione tecnica stima il seguente andamento, considerando che il 100 per cento dei consumi è imputabile alle imprese e, pertanto, nel 2010 si avrà una ripresa di gettito a titolo di imposte dirette a seguito dei minori oneri deducibili dal reddito d’impresa[47].

 (mln di euro)

2009

2010

2011

-23,1

12,7

-5,5

 

La quantificazione appare corretta sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 2, comma 15

Proroga delle agevolazioni tributarie in materia di recupero edilizio

Le norme prorogano per l’anno 2011, per una quota pari al 36 per cento della spesa sostenuta e nel limite di un plafond massimo di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, le seguenti agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio edilizio:

·        la detrazione ai fini IRPEF di cui all’articolo 2, comma 5, della legge n. 289 del 2002, per le spese sostenute  dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011;

Si tratta della detrazione spettante per le spese rimaste a carico del contribuente, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo. Per i soggetti, proprietari o titolari di un diritto reale sull’immobile oggetto dell’intervento edilizio, d’età non inferiore a 75 ed a 80 anni, la detrazione può essere ripartita, rispettivamente, in cinque e tre quote annuali costanti di pari importo;

·        la detrazione ai fini IRPEF di cui all’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, nel testo vigente al 31 dicembre 2003[48], per interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione e ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie  che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile[49].

La detrazione spetta per interventi eseguiti dal 1° gennaio al 31 dicembre 2011 dai suddetti soggetti che provvedano alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile entro il 30 giugno 2012.

 

Le agevolazioni sopra descritte spettano a condizione che il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

 

Le norme, inoltre, prorogano per il 2011 l’applicazione dell’aliquota IVA nella misura del 10 per cento sulle prestazioni aventi per oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati  a prevalente destinazione abitativa privata, fatturate dal 1° gennaio di tale anno.

Si segnala che le agevolazioni richiamate sono attualmente applicabili fino al 31 dicembre 2010, a seguito della proroga da ultimo disposta dall’articolo 1, commi 17 e 18, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008).

 

L’Allegato 7 assegna alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

0,0

0,0

147,5

0,0

0,0

147,5

0,0

0,0

147,5

 

La relazione tecnica stima separatamente gli effetti derivanti dalla proroga delle singole agevolazioni. In particolare, nel valutare quelli relativi alla proroga della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio, utilizza gli stessi dati di base e gli stessi parametri di calcolo applicati nella quantificazione a corredo delle norme di proroga introdotte dalla finanziaria per il 2008 e considera gli effetti incentivanti della disposizione in termini di maggiore spesa indotta per investimenti.

Pertanto:

A)        Perdita di gettito per la proroga della detraibilità delle spese di ristrutturazioneTale minore gettito è stimato in base ai dati delle dichiarazioni IRPEF presentate nel 2005 (anno d’imposta 2004), dai quali emerge una spesa per ristrutturazioni di circa 6,1 miliardi di euro. Considerando i limiti di plafond introdotti successivamente al 2004, la relazione tecnica stima un coefficiente di abbattimento di 0,6. La stima delle spese annue per ristrutturazione è quindi pari a circa 3,65 miliardi di euro, di cui il 36 per cento, pari a circa 1.314 milioni di euro, è detraibile ai fini IRPEF. Per il calcolo del rateo annuo di detrazione si è ipotizzato che il 2 per cento della spesa sia di pertinenza di soggetti ultrasettantacinquenni, i quali possono detrarre tale spesa in cinque rate costanti annue anziché in dieci. La quota annualmente detraibile è pertanto pari a 134 milioni di euro, di cui 5,3 riferita a soggetti con più di settantacinque anni (1.314*0,02/5) e 128,7 milioni di euro al resto dei contribuenti (1.314*0,98/10).

B)        Incremento di gettito per effetto incentivante della disposizioneLa relazione afferma che, in base ad uno studio condotto sugli effetti indotti della detrazione in esame, è emerso che l’incentivo ha prodotto un incremento degli investimenti in ristrutturazioni stimabile in circa 1.150 milioni di euro, corrispondenti a 1.045 milioni di euro al netto dell’IVA al 10 per cento. Applicando a tale ultimo ammontare l’aliquota IVA del 10 per cento ed un’aliquota IRPEF/IRES/IRAP del 30 per cento, si stima un’emersione di gettito per il 2009 di 105 milioni di euro a titolo di IVA e di 314 milioni di euro a titolo di imposte dirette ed IRAP.

C)        Perdita di gettito IVA per riduzione dell’aliquota dal 20 al 10 per centoLa base imponibile IVA è stimata considerando l’ammontare delle spese che danno diritto alla detrazione, pari a 3,65 miliardi di euro, incrementato del 15 per cento per tenere conto delle spese extra plafond, per un importo complessivamente pari a 4,198 miliardi di euro. A tale importo è necessario sottrarre l’ammontare della spesa indotta per effetto dell’agevolazione, pari a 1.150 milioni di euro, spesa che in assenza dell’agevolazione non si sarebbe realizzata. La perdita di gettito annua è stimata pertanto in 278 milioni di euro ((4.198 – 1.150)/1,10*10%).

I risultati delle quantificazioni descritte sono riassunti, per competenza e per cassa, nelle tavole seguenti.

 

Effetti in termini di competenza (mln euro)

2009

2010

2011

2012

Minori entrate

IRPEF

0,0

0,0

-134,0

-134,0

IVA

0,0

0,0

-278,0

0,0

Effetti indotti di maggiore entrata

IRPEF/IRES/IRAP

0,0

0,0

314,0

0,0

IVA

0,0

0,0

105,0

0,0

 

Effetto netto

0,0

0,0

7,0

-134,0

 

Effetti in termini di cassa (mln euro)

2009

2010

2011

2012

Minori entrate

IRPEF

0,0

0,0

-20,0

-215,0

IVA

0,0

0,0

-278,0

0,0

Effetti indotti di maggiore entrata

IRPEF/IRES/IRAP

0,0

0,0

47,0

267,0

IVA

0,0

0,0

105,0

0,0

 

Effetto netto

0,0

0,0

-146,0

52,0

 

D)         Perdita di gettito per la proroga dell’incentivo fiscale per la vendita di immobili ristrutturatiIn base all’elaborazione dei dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2005, la relazione stima un ammontare di spese per l’acquisto degli immobili ristrutturati pari a 229 milioni di euro. Estrapolando tale dato al 2011 si ottiene un ammontare pari a circa 275 milioni di euro. Applicando a tale dato la percentuale di detraibilità del 36 per cento, si perviene ad un ammontare di spesa complessiva da portare in detrazione di 99 milioni di euro. Considerando che gli ultrasettantacinquenni possono detrarre tali spese in 5 anni, gli ultraottantenni in 3 o 5 anni e tutti gli altri acquirenti in dieci anni ed ipotizzando che i soggetti con età superiore a 75 anni costituiscano il 2 per cento dei soggetti interessati, si determina una perdita di gettito annua a titolo di IRPEF di 10,1 milioni di euro. Di tale ammontare, 0,4 milioni di euro sono attribuibili a soggetti di età superiore a 75 anni (99*0,02/5) e 9,7 al resto dei contribuenti (99*0,98/10). In termini di cassa, ipotizzando una contrazione del 15 per cento in sede di versamento in acconto di novembre, si determinano i seguenti effetti di perdita di gettito.

 

(milioni di euro)

2009

2010

2011

2012

0,0

0,0

-1,5

-16,2

 

Al riguardo, con riferimento al recupero di gettito per effetto della maggiore domanda indotta dalla disposizione riguardante le agevolazioni in materia di ristrutturazione di immobili, si è più volte evidenziato, in occasione di precedenti provvedimenti di proroga, la difficoltà insita nell’individuare una metodologia condivisa, in grado di quantificare in modo corretto ed esaustivo il risultato netto di tali effetti indiretti; è stato, di conseguenza, rilevato come risponda a criteri di scarsa prudenzialità l’assegnare agli stessi cospicui effetti di ripresa di gettito, a compensazione dell’onere diretto prodotto dalle agevolazioni.

Nel caso in esame occorre segnalare che gli elementi presentati a giustificazione della considerazione, nel calcolo, di effetti di mercato indotti derivanti dalla norma, sembrerebbero non considerare l’intero sistema macroeconomico e, quindi, gli eventuali effetti di sostituzione. Sarebbero, inoltre, necessari chiarimenti sui criteri di calcolo utilizzati per la stima di tali effetti indotti, con particolare riguardo al fatto che l’intero maggiore importo degli investimenti indotti relativi a ristrutturazioni possa essere assunto ad incremento della base imponibile delle imposte dirette.

In merito, inoltre, alla quantificazione degli effetti della proroga della detrazione delle spese per acquisto di immobili ristrutturati da imprese di costruzione, andrebbero forniti chiarimenti circa il dato relativo alle spese per l’acquisto di tali immobili, ottenuto dall’elaborazione delle dichiarazioni IRPEF 2005 ed assunto a base della quantificazione.

Dalla relazione tecnica, infatti, non è possibile desumere se tale dato rappresenti, come prescritto dalla norma dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 448 del 2001, la quota forfetaria del prezzo di vendita dell’unità immobiliare oggetto di ristrutturazione, assunta convenzionalmente pari al valore degli interventi eseguiti sugli immobili. 

 

ARTICOLO 2, comma 16

Copertura commi da 1 a 15

Normativa vigente. L’articolo 63, comma 8, del decreto-legge n. 112 del 2008 ha istituito un Fondo per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente. La dotazione del suddetto Fondo, iscritta nel capitolo 3832 del Ministero dell’economia e delle finanze, è pari a 900 milioni di euro per l'anno 2009 e 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, scontati, nel prospetto riepilogativo degli effetti del provvedimento, come minori entrate ai fini di fabbisogno ed indebitamento e come maggiori spese correnti ai fini del saldo netto da finanziare.

L’articolo 63, comma 10, ultimo periodo del decreto-legge n. 112 del 2008, dispone il rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il suddetto Fondo, iscritto nel capitolo 3075 del Ministero dell’economia e delle finanze, è incrementato di 330 milioni di euro per l’anno 2009 e di 430 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, tali risorse non risultano destinate a specifiche finalità e risultano iscritte sui saldi di finanza pubblica come maggiori spese correnti.

 

La norma dispone che agli oneri derivanti dalle disposizioni contenute nei commi da 1 a 15, pari a 897,7 milioni di euro (di cui 456,1 mln di euro di minori entrate e  441,6 mln di euro di maggiori spese correnti) per l'anno 2009, a 562,8 milioni di euro (di cui 304,1 mln di euro di minori entrate e  258,7 mln di euro di maggiori spese correnti) per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro (di cui 181,4 mln di euro di minori entrate e 257 mln di euro di maggiori spese correnti) annui a decorrere dall'anno 2011, si provvede:

-                           quanto a 897,7 milioni di euro per l'anno 2009, a 500 milioni di euro per l'anno 2010 e a 438,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dall'articolo 63, comma 8, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

-                           quanto a 62,8 milioni di euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo previsto dall'ultimo periodo del comma 10 del citato articolo 63 del decreto-legge n. 112 del 2008.

 

Al riguardosi evidenzia che, per la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali di cui ai commi da 1 a 15, sono pressoché integralmente utilizzate le risorse appositamente preordinate a tali interventi dal DL 112 del 2008. Per il solo esercizio 2010 viene altresì prelevata una quota dell’integrazione del Fondo ISPE, disposta, senza una specifica finalizzazione, dallo stesso DL.

Posto che i fondi dei quali è previsto l’utilizzo recano le necessarie disponibilità, in merito alle complessive riduzioni operate sul Fondo ISPE si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all’articolo 2, comma 31.

 

ARTICOLO 2, commi 17-20

Agevolazioni imprese autotrasporto

Le norme dispongono le seguenti agevolazioni a favore delle imprese di autotrasporto:

-                          nel limite di spesa di 30 milioni di euro, sono rideterminati la quota di indennità percepita nell’anno 2009 dai prestatori di lavoro addetti alla guida per le trasferte e le missioni effettuate fuori del territorio comunale, nel medesimo anno[50], che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente e l’importo della deduzione forfetaria[51] relativa alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2009, al netto delle spese di viaggio e di trasporto (comma 17);

-                          nel limite di spesa di 30 milioni di euro è fissata la percentuale delle somme percepite nell’anno 2009, relative alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nel medesimo anno, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi (comma 18).

La disposizione in esame precisa che le somme in questione rilevano nella loro interezza ai fini dell’applicazione dell’imposta sostitutiva sulle prestazioni di lavoro straordinario, di cui all’articolo 2 del DL n. 93 del 2008;

-                          per l’anno 2009, nel limite di spesa di 40 milioni di euro è riconosciuto un credito di imposta corrispondente ad una quota parte delle tasse automobilistiche pagate per l’anno 2009 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate. La misura del credito d’imposta  deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio di quella spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d’imposta è usufruibile in compensazione, non è rimborsabile e non concorre alla formazione del valore della produzione netta né dell’imponibile agli effetti delle imposte sui redditi   (comma 19);

-                          le misure delle percentuali e degli ammontari delle misure agevolative previste dai commi precedenti sono determinate con provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, tenendo conto del numero di beneficiari e dei rispettivi limiti di spesa (comma 20);

 

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori entrate

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.17-indennità e deduzione forfetaria trasferte

25

5

0

25

5

0

25

5

0

c.18-esclusione straordinario dal reddito imponibile

25,5

4,5

0

25,5

4,5

0

25,5

4,5

0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.19-credito d’imposta per tassa automobilistica

40

0

0

40

0

0

40

0

0

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che i commi 17 e 18 ricalcano, rispettivamente, i commi 24 e 25 dell’articolo 83-bis del DL n. 112/2008, e, in analogia alla valutazione effettuata per le richiamate disposizioni del D.L. 112/2008, evidenzia che il complessivo effetto derivante dai commi in esame, pari a 60 milioni di euro in termini di minori entrate, si ripartisce tendenzialmente (tenendo conto della normativa tributaria che regola la materia) in 50,5 milioni nel 2009 e 9,5 milioni nel 2010.

Con riferimento al comma 19, la RT afferma che l’effetto di maggiore spesa si registra interamente nell’esercizio finanziario 2009.

La relazione tecnica a corredo dell’emendamento che ha introdotto la norma in sede di esame del DL 112, affermava, in merito ai profili di gettito, che, per la natura delle imposte interessate (Irpef/Ires, Irap), caratterizzate da un meccanismo di saldo e acconto, gli effetti di cassa delle agevolazioni, previste per complessivi 116 milioni, si sarebbe verificato per 106,5 milioni nel 2008 e 9,5 milioni nel 2009. Non veniva peraltro fornito alcun elemento di dettaglio circa la quantificazione degli effetti di gettito delle misure in esame.

 

Al riguardo, pur rilevando che la norma affida alla Agenzia delle entrate la verifica relativa all’ammontare delle agevolazioni da concedere, al fine di assicurare il rispetto dei limiti di spesa, appare opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio circa la quantificazione effettuata per l’imputazione degli effetti di minor gettito agli anni 2009 e 2010.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 31 dell’articolo 83-bis del DL 112/2008 affidava al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il compito di individuare, tra le misure previste dall’articolo richiamato, quelle per le quali occorresse una previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato. Si rileva, pertanto, l’opportunità che il Governo fornisca gli esiti di tale valutazione, dal momento che essa appare rilevante anche sul piano finanziario.

 

ARTICOLO 2, comma 21

Copertura commi da 17 a 20

La norma dispone che all'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 17 a 20 si provvede con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa giacenti fuori dalla tesoreria statale che a tale scopo, nei limiti della spesa autorizzata dai medesimi commi, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per gli importi di 90,5 milioni di euro nel 2009 e di 9,5 milioni di euro nel 2010.

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell’articolo 1, comma 460, della legge finanziaria per il 2007, la Società Sviluppo Italia Spa ha assunto la denominazione di Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa ed è una società a capitale interamente pubblico.

Con riferimento all’utilizzo, con finalità di copertura delle minori entrate e della maggiori spese derivanti dai commi da 17 a 20, delle risorse della suddetta Agenzia giacenti fuori dalla tesoreria statale, appare opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito alla natura delle suddette risorse, giacenti fuori dalla tesoreria statale, e alle finalità alle quali le stesse risultano attualmente destinate.

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 75 dell’Atto Camera n. 1441, recante “Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, prevedeva l’utilizzo delle risorse finanziarie intestate alla suddetta Agenzia, per la copertura di interventi di reindustrializzazione (art. 5) e del Piano operativo per la promozione della ricerca nel settore energetico (art. 17), ma faceva riferimento a quelle giacenti sui conti correnti di tesoreria. Si rileva, inoltre, che dall’utilizzo delle risorse di cui all’articolo 75, sulla base di quanto indicato nella relazione tecnica, era escluso, in ragione delle modalità di utilizzo a carattere rotativo delle risorse in esame, qualsiasi effetto sui saldi.

In merito ai profili di carattere contabile e di quantificazione si rinvia alle considerazioni svolte nella successiva scheda, riportata nel presente dossier, relativa all’analisi del prospetto di copertura degli oneri correnti.

Andrebbe in ogni caso acquisito un chiarimento circa la compatibilità dell’utilizzo delle somme in questione, previsto dalla norma in esame, con i piani di attività e gli impegni eventualmente assunti dall’Agenzia per la promozione degli investimenti.

 

ARTICOLO 2, commi 22-24

Gestioni previdenziali

Normativa vigente: la legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) dispone, tra l’altro, la separazione tra area assistenziale ed area previdenziale e, a questo fine, istituisce la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, finanziata con trasferimenti dello Stato.

Tramite tale Gestione, è posta a carico dello Stato una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD), dalle gestioni per i lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall’ENPALS. L’importo in esame è annualmente adeguato, con legge finanziaria, in base all’indice annuo di variazione dei prezzi al consumo, incrementato di un punto percentuale (articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989.

 

La norma, con riferimento ai trasferimenti a carico dello Stato in favore dell’INPS ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989 e dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997, dispone:

a)      l’incremento di 750,95 milioni di euro per il 2009 a titolo di adeguamento della quota assistenziale a carico dello Stato corrisposta per il concorso agli oneri per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali[52]. Con tale aumento, la quota complessiva di spesa assistenziale per il 2009 a carico dello Stato è pari a 17.817,76 milioni di euro[53];

b)     l’aumento di 185,55 milioni di euro nel 2009 dei trasferimenti dello Stato all’INPS dovuti, ai sensi dell’articolo 59, comma 34, della legge n. 449/1997[54], come concorso alle spese sostenute per le pensioni di invalidità erogate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 222/1984[55]. Con tale incremento, il concorso alle spese per pensioni di invalidità ammonta a 4.402,83 milioni di euro nel 2009[56].

 

L’Allegato 7 riporta gli effetti delle disposizioni sul solo saldo netto da finanziare, di carattere compensativo, in quanto ad una maggiore spesa a carico dello Stato per trasferimenti all’INPS a titolo di adeguamento annuo sulla base dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, corrisponde un’equivalente maggiore entrata per l’Istituto previdenziale per la quota dei trattamenti in questione a carico dello Stato, secondo il seguente prospetto:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 22

936,5

936,5

936,5

0

0

0

0

0

0

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 23

936,5

936,5

936,5

0

0

0

0

0

0

 

Pertanto, le norme determinano un effetto nullo sui saldi.

 

La relazione tecnica precisa che gli importi dei trasferimenti fissati per il 2008[57]  sono stati adeguati, in coerenza con i contenuti del DPEF 2009-2013, nella misura dell’1,7 per cento per il 2008 e del 3,4 per cento nel 2009 ed applicando a tali variazioni l’incremento di un punto percentuale.

 

Nulla da osservare al riguardo.

 

ARTICOLO 2, commi 25 e 26

Disposizioni per il riordino dei trasferimenti per prestazioni previdenziali

Normativa vigente: la legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha disposto l’innalzamento delle aliquote contributive di finanziamento alle gestioni pensionistiche a carico degli artigiani e commercianti[58] nonché dei lavoratori dipendenti[59]. Le maggiori entrate contributive annue sono state quantificate dalla relazione tecnica nel modo indicato dalla tabella seguente:

                                                      (milioni di euro)

 

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2007

2008

2009

2007

2008

2009

Artigiani e commercianti

1.016

1.186

1.103

1.355

1.129

1.095

Lavoratori dipendenti

609

740

765

720

744

768

 

Successivamente, la legge n. 247/2007 (Protocollo welfare) ha disposto l’incremento graduale anche dell’aliquota contributiva dei lavoratori parasubordinati[60]. Le maggiori entrate quantificate dalla relazione tecnica hanno un andamento crescente negli anni e sono pari a 326 milioni di euro nel 2009, 459 milioni di euro nel 2010, 429 milioni di euro nel 2011, 431 milioni di euro nel 2012 e 451 milioni di euro a decorrere dal 2013, sia sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto sia sul saldo netto da finanziare.

Si segnala che, sulla base dell’articolo 37 della legge n. 88/1989, che istituisce presso l’INPS la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, il cui finanziamento è assunto dallo Stato, sono a carico della Gestione, tra l’altro, gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato, a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione e ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato[61].

Le norme, in considerazione delle maggiori entrate conseguenti agli incrementi contributivi disposti dalle leggi n. 296/2006 e 247/2007 con riferimento ad artigiani e commercianti, lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati, dispongono:

a)      il finanziamento da parte dell’INPS con proprie risorse dei seguenti interventi di carattere previdenziale, posti a carico dalla normativa vigente della Gestione per gli interventi assistenziali e di sostegno (GIAS) presso l’INPS (comma 25):

-       incremento della misura degli assegni al nucleo familiare[62];

-       incremento dell’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola a requisiti interi[63];

-       revisione dei requisiti di accesso al pensionamento anticipato (il cosiddetto scalone)[64];

-       incremento dell’indennità di disoccupazione non agricola a requisiti interi e a requisiti ridotti, nonché miglioramento dell’indicizzazione del meccanismo dei c.d. tetti[65];

-       soppressione del contributo aggiuntivo alla gestione prestazioni temporanee sulle ore di straordinario[66];

-       incremento della misura degli assegni al nucleo familiare[67];

-       abolizione del divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi da lavoro[68];

b)     le seguenti operazioni contabili ai fini della rideterminazione del livello di finanziamento della gestione INPS relativa agli invalidi civili[69]:

1)      per l’esercizio 2007, in relazione ad un importo complessivo pari a 1.576 milioni di euro, sono utilizzate:

- le somme, risultanti dal bilancio consuntivo dell’INPS per l’anno 2007, trasferite alla GIAS[70], in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 319 milioni di euro;

- le risorse trasferite all’INPS e accantonate presso la GIAS, come risultanti dal bilancio consuntivo 2007, per un ammontare complessivo di 155 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i rispettivi scopi;

- le risorse di cui al precedente comma 25[71], per un ammontare complessivo di 1.102 milioni di euro;

2)      per l’esercizio 2008, in relazione all’importo complessivo di 2.146 milioni di euro, le risorse derivanti dagli aumenti di aliquote contributive disposti dalle leggi n. 296/2006 e 247/2007;[72]

3)      per l’esercizio 2009, in relazione ad un importo complessivo di 1.800 milioni di euro annui, le risorse derivanti dagli aumenti di aliquote contributive disposti dalle leggi n. 296/2006 e 247/2007.

 

L’Allegato 7 riporta i seguenti effetti delle disposizioni in esame:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 25

2.812

3.374

3.689

0

0

0

0

0

0

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

comma 26

1.800

1.800

1.800

0

0

0

0

0

0

 

Pertanto, l’effetto netto delle disposizioni sui saldi è il seguente:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

MINORI SPESE CORRENTI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

commi 25-26

1.012

1.574

1.889

0

0

0

0

0

0

 

Più in particolare, gli effetti sul saldo netto da finanziare dei minori trasferimenti relativi alle singole disposizioni richiamate dal comma 25 sono i seguenti:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

 

2009

2010

2011

incremento assegni nucleo familiare (l. 296/2006)

782

782

782

incremento DS non agricola ordinaria (l. 296/2006)

405

405

405

trattamenti DS non agricola requisiti interi (l. 247/2007)

656

692

702

trattamenti DS non agricola requisiti ridotti (l. 247/2007)

185

193

200

indicizzazione meccanismo tetti (l. 247/2007)

2

3

4

soppressione contributo aggiuntivo su straordinario (l. 247/2007)

175

180

185

incremento assegni nucleo familiare (l. 244/2007)

24

24

24

abolizione dello scalone (l. 247/2007)

203

715

1.007

abolizione divieto di cumulo (DL 112/2008)

380

380

380

Si segnala che, in base ad un esame delle relazioni tecniche relative alle disposizioni in esame, risulta che, rispetto agli importi in tali sedi quantificati, gli ammontari riguardanti gli assegni familiari sono ridotti, in quanto riferiti esclusivamente alle competenze dell’INPS, così come quelli riguardanti l’abolizione del divieto di cumulo e le modifiche ai requisiti di accesso al pensionamento anticipato (scalone). Invece, gli importi riferiti alla soppressione del contributo aggiuntivo sullo straordinario sono al lordo degli effetti fiscali.

 

La relazione tecnica precisa che gli effetti di incremento del gettito contributivo per l’INPS, riferite agli aumenti delle aliquote disposte dalle leggi n. 296/2006 e 247/2007, sono dell’ordine di circa 4.100 milioni di euro nel 2007, crescenti fino a circa 4.600 milioni di euro annui a decorrere dal 2008[73].

Le disposizioni in esame, dal momento che regolano trasferimenti tra Enti del comparto delle Pubbliche Amministrazioni, non hanno alcun effetto in termini di Conto delle P.A., nell’ambito del quale le singole voci di entrata e di uscita sono registrate, sia in termini di risultati che di previsione, in corrispondenza al rispettivo effettivo ammontare.

Con riferimento, più in particolare, al comma 26, la relazione tecnica precisa che la disposizione prevede di utilizzare, oltre ad una quota dei trasferimenti di cui al comma 25, le seguenti somme:

-          con riferimento all’esercizio 2007, 1.102 milioni di euro trasferiti all’INPS in relazione all’incremento degli assegni al nucleo familiare (ANF)[74] e all’incremento dell’indennità di disoccupazione[75] (vedi il precedente comma 25); 319 milioni di euro trasferiti alla medesima Gestione invalidi civili in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e provvidenze varie; 155 milioni di euro, accantonati dall’INPS in specifici Fondi destinati alla copertura di eventuali oneri futuri, come risulta dalla tabella che segue:

 

DESCRIZIONE

IMPORTI

Fondo accantonamento copertura prestazioni per la tubercolosi[76]

53.550.000,00

Fondo accantonamento copertura oneri per prestazioni maternità[77]

21.000.000,00

Fondo accantonamento copertura oneri assistenza handicap[78]

20.000.000,00

Fondo accantonamento copertura oneri talassemia e depranocitosi[79]

1.000.000,00

Fondo accantonamento oneri pensionamenti anticipati[80]

59.478.904,13

TOTALE

155.028.904,13

 

-          con riferimento all’esercizio 2008, 2.146 milioni di euro trasferiti all’INPS e non utilizzati in relazione all’incremento delle aliquote contributive (vedi precedente comma 25).

 

Al riguardo, con riferimento alla disposizione del comma 26, lett. b) - che fa testualmente riferimento al parziale utilizzo per il 2008 delle “risorse derivanti dai minori trasferimenti all’INPS di cui al comma 25” - si osserva che lo stesso comma 25 dispone riduzioni che, tenuto conto della data di entrata in vigore del provvedimento in esame (1° gennaio 2009), dovrebbero riguardare gli esercizi 2009 e successivi. La previsione riferita al 2008 pare quindi attribuire effetto retroattivo alle riduzioni di trasferimenti statali disposte dal predetto comma 25, prevedendone l’applicabilità anche all’esercizio in corso.

Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 2, commi 27-31

Risorse per i rinnovi contrattuali del biennio 2008-2009

Normativa vigente: Le modalità di stanziamento delle risorse finanziarie per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego sono disciplinate dall'articolo 48 del D.Lgs n. 165/2001. Tale norma prevede che il Ministro del tesoro quantifichi l'onere derivante dalla contrattazione collettiva nazionale a carico del bilancio dello Stato con apposita norma da inserire nella legge finanziaria, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera h), della legge n. 468/1978, determinando allo stesso modo gli eventuali oneri aggiuntivi per la contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato.

Per le amministrazioni non statali e per gli altri enti pubblici, l'autorizzazione di spesa per il rinnovo dei contratti collettivi è disposta nelle stesse forme con cui vengono approvati i relativi bilanci e gli stanziamenti non possono essere incrementati se non con apposita autorizzazione legislativa.

 

Le norme:

·        quantificano in 1.560 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva nazionale, relativamente al biennio economico 2008-2009. Tali oneri sono da considerarsi in aggiunta a quanto previsto dall’art. 3, comma 143, della legge 244/2007 (comma 27).

L’art. 3, comma 143, della legge 244/2007 (legge finanziaria 2008) quantifica gli oneri per la contrattazione collettiva nazionale in 240 milioni di euro per l’anno 2008 e in 355 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009;

·        determinano, per il biennio 2008-2009, in 680 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009, con specifica destinazione di 586 milioni di euro per il personale delle forze armate e dei corpi di polizia di cui al d.lgs. n. 195/1995, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 3, comma 144, della legge 244/2007 (comma 28).

L’art. 3, comma 144. della legge 244/2007 determina, per il biennio 2008-2009, le risorse per i miglioramenti economici del rimanente personale statale in regime di diritto pubblico in 117 milioni di euro per l’anno 2008 e in 229 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 con specifica destinazione, rispettivamente, di 78 milioni di euro e 116 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195;

·        specificano che gli stanziamenti per gli oneri contrattuali di cui ai commi 27 e 28 costituiscono l'ammontare complessivo massimo destinato a copertura degli oneri contrattuali e che le somme medesime sono da ritenere comprensive degli oneri contributivi e dell'IRAP (comma 29);

·        stabiliscono che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009, in aggiunta a quanto previsto dall’art. 3, comma 146, della legge 244/2007, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all’art. 3, comma 2, del d.lgs. 165/2001[81], sono posti a carico dei rispettivi bilanci. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo previsti dall’art. 47, comma 1, del medesimo decreto[82], i comitati di settore provvedono alla quantificazione delle relative risorse, attenendosi ai criteri ed ai parametri, anche metodologici, di determinazione degli oneri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato di cui al precedente comma 27 (comma 30).

L’art. 3, comma 146. della legge 244/2007 (finanziaria 2008) stabilisce, come di consueto, che per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall’amministrazione statale, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2008-2009 sono posti a carico dei rispettivi bilanci. La relazione tecnica allegata al disegno di legge finanziaria 2008 non provvedeva a quantificare l’entità dell’onere dal momento che la norma si reputava priva di conseguenze finanziarie. La somma posta a carico di dette amministrazioni, assunta pari all’indennità di vacanza contrattuale, era già stata inclusa nei tendenziali di spesa del DPEF e dunque non si scontavano effetti aggiuntivi in sede di legge finanziaria. La relazione tecnica allegata al ddl finanziaria in esame consente di stabilire che le somme in questioni sono pari a 320 milioni per il 2008 e a 587 milioni di euro a decorrere dal 2009;

 

·        dispongono che agli oneri derivanti dai commi 27-29 si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica[83] come integrate dall’art. 63, comma 10, primo periodo, del d.l. 112/2008 (comma 31).

L’art. 63, comma 10, del d.l. 112/2008 dispone, tra l’altro, incrementi delle dotazioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In particolare, il primo periodo destina al Fondo 500 milioni per l’anno 2008, 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e 2.310 milioni a decorrere dall’anno 2011 al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato, occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l’attuazione delle disposizioni su Roma capitale inserite nel decreto medesimo. La relazione tecnica allegata al testo iniziale, che prevedeva peraltro una più cospicua integrazione del Fondo (2740 milioni di euro) precisava che la quota di 2.240 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 era destinata alla copertura dei rinnovi contrattuali e degli adeguamenti retribuitivi del personale delle Amministrazioni statali.

 

L’allegato 7 ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

Minori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduz.Fondo ISPE comma 31

2240

2240

2240

0

0

0

0

0

0

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondo contratti c. 27 28 29

2240

2240

2240

0

0

0

0

0

0

 

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 27 e 28, afferma che per il biennio contrattuale 2008-2009, le risorse per il personale statale previste dall’articolo 3, commi 143 e 144, della legge 24 dicembre 2007, n.  244 per l’indennità di vacanza contrattuale sono maggiorate, a decorrere dall’anno 2009, al fine di riconoscere  incrementi retributivi complessivi pari al 3,2% annuo (TIP 2008-2009: 1,7% + 1,5%). Per l’anno 2008 restano ferme le risorse parametrate alla corresponsione dell’IVC. Per i dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa, il cui trattamento economico è adeguato annualmente sulla base di indici definiti dall'ISTAT in correlazione agli incrementi retributivi percepiti dal restante P.I. nell'anno immediatamente precedente, si è tenuto conto di valori incrementali superiori, peraltro non puntualmente specificati nella relazione tecnica.

Con riferimento al comma 29, la relazione precisa che gli stanziamenti previsti ai commi 27 e 28 comprendono anche gli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni (per contributi previdenziali ed IRAP).

In merito al comma 30, la RT specifica che gli incrementi di cui ai commi 27 e 28 si applicano anche al personale delle Amministrazioni non statali per le quali, in applicazione della normativa vigente, gli oneri contrattuali restano a carico dei rispettivi bilanci.

La relazione tecnica fornisce, quindi, per singolo settore di intervento, il quadro delle risorse necessarie per la copertura degli oneri derivanti dall’attribuzione dei benefici economici previsti dagli articoli in esame.

 

 

 

 

 

 

Commi 27, 28, 29: Oneri annui  lordi a carico delle Amministrazioni statali

 

(milioni di euro)

Anni

Personale statale contrattualizzato

Comma 27

Personale statale non contrattualizzato

Comma 28 (*)

Totale personale statale

Commi 27 e 28

2009

1.560

680

2.240

2010

1.560

680

2.240

2011

1.560

680

2.240

(*) Nel comma 28 sono specificate in 586 milioni di euro a decorrere dall’anno 2009 le risorse complessivamente destinate al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Le restanti risorse sono destinate al rimanente personale in regime di diritto pubblico (Diplomatici, Prefetti, Vigili del fuoco, Dirigenti del comparto Sicurezza-Difesa, Dirigenza penitenziaria) e a quello in ferma volontaria ed agli allievi, ad eccezione dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili e gli avvocati e procuratori dello Stato per i quali gli aumenti retributivi derivanti dal meccanismo di adeguamento automatico, vengono inseriti, in fase di previsione, nei pertinenti capitoli di bilancio.

 

 

Comma 30: Oneri annui lordi a carico delle Amministrazioni del settore pubblico non statale

 

(milioni di euro)

Anni

Personale pubblico non statale comma 30

2009

1.660

2010

1.660

2011

1.660

 

La relazione tecnica precisa che la stima degli oneri connessi all’applicazione dell’articolo 30 è stata effettuata sulla base della consistenza di personale acquisita con le informazioni del conto annuale 2006 ed ha tenuto conto delle retribuzioni medie pro-capite aggiornate con i benefici economici derivanti  dai CCNL 2006-2007.

In particolare, riporta la seguente consistenza di personale:

 

Unità di personale  (3.567.977)

Settore Stato……………………… 2.014.169 unità

Settore pubblico non statale…… 1.553.808 unità

Retribuzioni medie

Settore Stato………………………31.367 euro

Settore pubblico non statale……33.000 euro

 

     Oneri riflessi a carico delle Amministrazioni

     Settore statale                                  +38,38%

     Settore pubblico non statale   +37%

 

Per quanto concerne l’impatto sui saldi di finanza pubblica, la relazione precisa che per gli oneri individuati ai commi 27, 28 e 29, pari complessivamente a 2.240 milioni di euro dal 2009, viene prevista al  successivo comma 31 un’apposita copertura a valere sulle risorse di cui all’articolo 63, comma 10, primo periodo del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Per quanto concerne le risorse individuate al comma 30, afferma che non si producono ulteriori effetti sui saldi rispetto a quelli già scontati negli andamenti tendenziali per effetto del decreto legge n. 112/2008.

Si segnala, in proposito, che ai fini del computo degli effetti ascritti all’art. 63, comma 10, primo periodo del DL 112/2008, era stato considerato anche l’incremento di 1.660 milioni di euro degli stanziamenti destinati ai rinnovi contrattuali del personale pubblico non statale. Tale importo veniva infatti computato ai fini della determinazione degli effetti di maggiore spesa in termini di fabbisogno e indebitamento, nonché ai fini della determinazione della base di riferimento per il calcolo degli effetti indotti incidenti su tutti e tre i saldi.

 

La relazione tecnica riporta quindi un riepilogo degli oneri lordi previsti per l’intero Pubblico Impiego.

 

Biennio contrattuale 2008-09 –

Risorse finanziarie annue al lordo di contributi ed IRAP complessivamente previste

 

Legge finanziaria 2008

(Risorse per IVC 2008-09)

Disegno di Legge finanziaria 2009

(ulteriori risorse a decorrere dal 2009)

Risorse complessive per il biennio economico 2008-09

Comparti/Settori

2008

2009

2010

2009

2010

2011

2008

2009

2010 e successivi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Stato

357

584

584

2.240

2.240

2.240

357

2.824

2.824

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Settore non statale

320

587

587

1.660

1.660

1.660

587

2.247

2.247

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totale Pubblico Impiego

677

1.171

1.171

                 3.900

                 3.900

                 3.900

677

5.071

5.071

incrementi % (circa)

0,40%

0,6%

0,6%

2,6%

2,6%

2,6%

0,4%

3,2%

3,2%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al riguardo, si osserva che gli effetti delle disposizioni risultano già scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica per effetto delle disposizioni nell’articolo 63, comma 10, primo periodo del decreto legge n. 112/2008. Gli importi indicati nell’allegato 7 in corrispondenza della norma in esame derivano pertanto da effetti contabili, dovuti ad una diversa imputazione della spesa nell’ambito del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 31 dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 27, 28 e 29 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 63, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

 

Al riguardo, con riferimento alle risorse delle quali è previsto l’utilizzo con finalità di copertura, si ricorda che l’articolo 63, comma 10, primo periodo, al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali, disponeva l’integrazione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, dell'importo di 2.340 milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall’anno 2011.

Sulla base dell’allegato 7 al disegno di legge finanziaria, gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 27, 28 e 29, sono quantificati nella misura di 2.240 milioni di euro.

Anche in considerazione delle differenze rilevate, si ravvisa l’opportunità che il Governo fornisca l’entità complessiva delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica iscritte sul capitolo 3075 del Ministero dell’economia e delle finanze, che residuano a seguito degli interventi disposti dal disegno di legge in esame, indicando le finalizzazioni alle quali le stesse risorse risultano preordinate in base alle diverse autorizzazioni di spesa.

 

ARTICOLO 2, commi 32-34

Risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa

Le norme dispongono quanto segue:

·        a decorrere dall’anno 2009, il trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni viene corrisposto in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa utilizzando anche le risorse finanziarie di cui all’art. 61, comma 17, del d.l. n. 112/2008[84] (comma 32);

·        è affidata al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri la verifica semestrale del conseguimento dei risparmi derivanti dall’attuazione delle misure di riorganizzazione e razionalizzazione delle spese di personale previste dal d.l. 112/2008. Le eventuali economie aggiuntive rispetto a quelle già considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, o comunque destinate a tale scopo in forza di una specifica prescrizione normativa, vengono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche, con i limiti percentuali e le modalità di destinazione da definirsi con decreto del Ministro della pubblica amministrazione e l’innovazione di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La disposizione di cui al comma in esame non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del Servizio sanitario nazionale (comma 33);

·        può essere altresì devoluta al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni pubbliche una quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi rispetto a quelli già considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell’amministrazione (comma 34).

 

 

Relativamente ai commi da 32 a 34, la relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limitano a definire criteri in ordine all’erogazione del trattamento economico accessorio nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre, considerato che le risorse da destinare alla contrattazione integrativa derivano da ulteriori risparmi, accertati e verificati, aggiuntivi rispetto a quelli già destinati da disposizioni legislative al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, i commi 33 e 34 non determinano ulteriori oneri.

 

Al riguardo si segnala che le disposizioni di cui ai commi 32 e 34 configurano una spesa, sia pure a carattere eventuale, suscettibile di tradursi in un onere permanente per il bilancio dello Stato. Pertanto le risorse da predisporre a copertura di tale spesa dovrebbero avere carattere di certezza nell’ammontare e di continuità nel tempo. Tali caratteristiche non sembrano poter essere accertate esclusivamente con la procedura di verifica prevista dalle norme in esame, che il comma 33 definisce di “cadenza semestrale”; esse potrebbero piuttosto dedursi da un esame a consuntivo dei risparmi effettivamente conseguiti sui relativi capitoli di bilancio, per effetto delle misure di razionalizzazione introdotte dal  DL 112/2008. Sul punto appare necessario acquisire l’avviso da parte del Governo.

 

ARTICOLO 2, comma 35

Modalità della contrattazione relativa ai contratti dei pubblici dipendenti e di erogazione delle somme stanziate

Le norme fissano alla data di presentazione del d.d.l. finanziaria la decorrenza per le trattative relative al rinnovo dei contratti del personale per il periodo di riferimento previsto dalla normativa vigente e stabiliscono che dalla data di entrata in vigore della legge in esame le somme previste possono essere erogate anche mediante atti unilaterali, salvo conguaglio all’atto della stipulazione dei contratti collettivi nazionali.  L’importo da erogare non può superare il 90 per cento del tasso di inflazione programmata per ciascuno degli anni del biennio di riferimento applicato alla voce stipendio. L’indennità di vacanza contrattuale è erogata dal mese di aprile. Per i rinnovi contrattuali del biennio economico 2008-2009, in relazione alle risorse previste, la disposizione in esame si applica con riferimento al solo anno 2009, ferma restando l’erogazione per l’anno 2008 dell’indennità di vacanza contrattuale.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non producono effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto disciplinano l’utilizzo di risorse dei cui effetti finanziari si è già tenuto conto in relazione a precedenti leggi e disposizioni del provvedimento in esame.

 

Nulla da osservare al riguardo per quanto concerne i profili di quantificazione. Appare tuttavia opportuno che il Governo chiarisca se le previsioni della norma, che delinea una procedura innovativa per l’erogazione delle somme riferite ai rinnovi contrattuali, siano suscettibili di incidere sulle modalità di determinazione dei tendenziali di spesa, con particolare riferimento alla modulazione temporale della spesa per redditi da lavoro di dipendenti della pubblica amministrazione.

 

 

Prospetto di copertura degli oneri correnti

Normativa vigente: in base all’articolo 11, comma 5, della legge n. 468/1978, la legge finanziaria può prevedere oneri correnti, sotto forma di nuove o maggiori spese ovvero di riduzioni di entrate, nei limiti delle disponibilità derivanti da nuove o maggiori entrate tributarie, extratributarie e contributive nonché da riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. Il rispetto di tale vincolo - stabilito in attuazione del disposto costituzionale di cui all’articolo 81, quarto comma, della Costituzione – è verificabile sulla base di un apposito prospetto di copertura, allegato al disegno di legge finanziaria, che espone gli oneri correnti recati dal medesimo disegno di legge ed i relativi mezzi di copertura.

 

Il prospetto allegato al disegno di legge finanziaria espone oneri di parte corrente per un ammontare pari a 5.965 milioni di euro per il  2009, 5.549 milioni per il 2010 e 5.415 milioni per il 2011, così suddivisi tra maggiori spese e minori entrate:

 

Oneri correnti                                 (mln di euro)

 

 

2009

2010

2011

Nuove o maggiori spese correnti

 

5.458

5.235

5.234

Minori entrate correnti

 

507

314

181

 

Totale oneri

5.965

5.549

5.415

 

Gli oneri indicati sono riconducibili esclusivamente all’articolato, mentre non sono indicate maggiori spese, rispetto a quelle già scontate nelle previsioni di bilancio, per effetto delle tabelle allegate al disegno di legge.

Si osserva in proposito che la tabella A, relativa agli importi da includere nel Fondo speciale di parte corrente, reca stanziamenti di importo inferiore a quelli previsti, per gli esercizi 2009 e seguenti, dalla precedente legge finanziaria.

Tra le variazioni da apportare al bilancio triennale a legislazione vigente in considerazione delle quantificazioni annue operate dalla tabella C, è riferito a stanziamenti di parte corrente l’incremento di 20 mln. per le integrazioni del Fondo sanitario nazionale da effettuare in relazione a minori entrate a titolo di IRAP (D.Lgs. 446/97, art. 39, comma 3[85]): si tratta peraltro di una voce inserita nell’elenco delle regolazioni contabili e debitorie e, pertanto, non oggetto di copertura nell’apposito prospetto allegato al disegno di legge, che individua gli oneri correnti al netto delle regolazioni contabili e debitorie.

 

Le minori entrate correnti determinate dal disegno di legge finanziaria derivano interamente dalle disposizioni agevolative di carattere fiscale (art. 2, commi 1-18).

 

Tra le maggiori spese correnti, le più consistenti sono le quote relative ai rinnovi contrattuali del personale statale (2.240 mln di euro, per ciascun anno del triennio) e ai trasferimenti alla gestione invalidi civili (1.800 mln di euro per ciascun anno del triennio).

Sono altresì inclusi tra le maggiori spese gli effetti derivanti da alcune disposizioni agevolative di carattere fiscale recati dai commi da 1 a 19 dell’art. 2 : si tratta per lo più di crediti di imposta in favore dei contribuenti e si effetti di maggiore spesa statale in conseguenza di riduzioni di entrate IRAP.

 

A fronte del complesso degli oneri indicati, l’apposito prospetto allegato al disegno di legge finanziaria indica mezzi di copertura  per importi superiori agli oneri previsti per ciascun anno del triennio. Tali risorse sono così suddivise tra maggiori entrate e risparmi di spesa.

 

Mezzi di copertura recati dal ddl finanziaria      (mln di euro)

 

 

2009

2010

2011

Nuove o maggiori entrate

 

91

10

0

Riduzione spese correnti

 

6.866

7.113

7.304

Riduzioni apportate con la tabella E

 

12

0

0

 

Totale mezzi di copertura

6.989

7.123

7.304

 

Pertanto si registra un’eccedenza dei mezzi di copertura rispetto agli oneri da coprire pari a 1.024 milioni di euro per il  2009, 1.574 milioni per il 2010 e 1.889 milioni per il 2011. Tali importi corrispondono quindi al previsto miglioramento del saldo corrente di bilancio (risparmio pubblico) imputabile alla legge finanziaria in esame.

 

Le maggiori entrate utilizzate a copertura degli oneri correnti sono rappresentate esclusivamente dal versamento in entrata al bilancio dello Stato delle risorse dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti giacenti fuori della tesoreria statale, per importi pari a 90,5 mln. nel 2009 e 9,5 mln. nel 2010.

Tali risorse sono poste a copertura di minori entrate correnti (art. 2, co. 17-18) e di minori spese correnti (art. 2, co. 19) derivanti da agevolazioni fiscali in materia di autotrasporto. Riguardo alla natura e all’attuale impiego di tali risorse da parte dell’Agenzia sono formulate specifiche richieste di chiarimenti nell’apposita scheda di analisi, riferita all’art. 2, comma 21.

 

Le minori spese sono, per quote consistenti, ascrivibili alla riduzione di disponibilità appositamente stanziate dal D.L. 112/2008 per il finanziamento delle misure in materia di agevolazioni fiscali e di rinnovi contrattuali nel pubblico impiego, da definire con la legge finanziaria 2009.

Si tratta, rispettivamente, della riduzione del Fondo proroga agevolazioni fiscali (di cui all’art. 63, comma 8, del citato decreto legge 112), per 898 mln nel 2009, 500 mln nel 2010 e 438 mln nel 2011, e della riduzione delle risorse accantonate, per i rinnovi contrattuali  sul Fondo interventi strutturali di politica economica (ISPE) ai sensi dell’art. 63, comma 10, del medesimo D.L. 112 (2.240 mln per ciascun anno del triennio). Un’ulteriore riduzione del Fondo ISPE per 62,8 mln. nel 2010 è disposta - sempre a valere su un’autorizzazione di spesa disposta, senza una espressa finalizzazione, dall’art. 63, co. 10 del D.L. 112/2008  - per compensare un’ulteriore quota di oneri derivanti, nell’esercizio 2010, dalle agevolazioni fiscali previste dai commi da 1 a 15 dell’art. 2 del disegno di legge in esame.

 

Ulteriori riduzioni di spese correnti derivano:

Ÿ        dai risparmi attesi da disposizioni inserite nel disegno di legge in esame, all’art. 2, comma 25, relative alla riduzione dei trasferimenti all’INPS per gli interventi a carattere previdenziale (2.812 mln. per il 2009, 3.374 per il 2010 e 3.689 per il 2011);

Ÿ        dalla riduzione per 12 mln. nel 2009, disposta dalla tabella E allegata al disegno di legge in esame, sempre a valere sugli incrementi della dotazione del Fondo ISPE previsti dall’art. 63, co. 10, del D.L. 112/2008.

Non figura invece tra i mezzi di copertura l’utilizzo di quote di miglioramento del risparmio pubblico a legislazione vigente, al quale si è fatto invece ricorso in occasione di precedenti leggi finanziarie[86] .

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che non risulta inserita nell’articolato la disposizione – riportata nelle precedenti legge finanziarie in attuazione dell’art. 11, comma 5, legge n. 469/1978, prima richiamato – che prevede che la copertura degli oneri correnti recati dal disegno di legge finanziaria sia assicurata secondo quanto indicato nell’apposito prospetto di copertura, che pure risulta allegato al disegno di legge in esame.

Per quanto attiene agli oneri individuati nel prospetto, risulterebbe utile conoscere i criteri sottostanti la classificazione come spese di parte corrente dei crediti di imposta previsti dall’art, 2, anche in considerazione del trattamento contabile non sempre univoco dei crediti di imposta, classificati talvolta, ai fini del saldo netto ad finanziare, come spesa in conto capitale.

In merito ai mezzi di copertura apprestati, si osserva che la maggior parte degli stessi deriva da risorse preordinate dal D.L. 112/2008 al finanziamento di misure da definire con la legge finanziaria 2009.

Complessivamente, tali risorse ammontano a circa il 45  per cento dei mezzi di copertura apprestati per il 2008 e, rispettivamente, al 39 e al 37 per cento per gli esercizi successivi.

I restanti mezzi di copertura sono forniti:

Ÿ         dalle riduzioni dei trasferimenti all’INPS (che vanno in parte a compensare maggiori trasferimenti alla gestione invalidi civili per 1.800 mln. annui), che registrano, sul saldo del bilancio dello Stato, effetti di riduzione e di ricomposizione di trasferimenti statali conseguenti a maggiori entrate registrate, per gli enti previdenziali, per effetto degli incrementi di aliquote contributive disposti dalla legge finanziaria per il 2007 e dalla legge n. 247/2007 (c.d. Protocollo welfare);

Ÿ         in misura meno cospicua (circa 91 mln. per il 2009 e 10 mln. per il 2010), dal riversamento all’entrata del bilancio dello Stato di somme provenienti dall’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti.

Riguardo a quest’ultima modalità di copertura, si ricorda che l’utilizzo di risorse provenienti dalla medesima Agenzia è previsto anche dall’art. 75 del disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica (C. 1441), a fronte di oneri derivanti da disposizioni in materia di interventi di reindustrializzazione e di promozione della ricerca nel settore energetico.

La stessa norma del disegno di legge collegato fa peraltro riferimento a risorse giacenti presso la tesoreria, mentre la relativa relazione tecnica evidenzia altresì che le modalità di utilizzo previste, a carattere rotativo, sono tali da escludere effetti sui saldi.

Il disegno di legge finanziaria in esame fa invece riferimento a risorse non giacenti presso la tesoreria, di cui si dispone l’utilizzo a copertura di oneri di carattere fiscale; inoltre la RT non reca riferimenti alla natura e all’attuale destinazione delle risorse in questione.

Appare quindi necessario - come evidenziato nella scheda di analisi riferita all’art. 2, comma 21 - acquisire chiarimenti diretti a precisare la natura e le attuali modalità di utilizzo nonché la collocazione delle risorse in questione, anche al fine di verificarne la coerenza con il profilo di impiego desumibile dal testo del provvedimento e dal prospetto di copertura in esame. Come in precedenza rilevato, andrebbero inoltre forniti elementi riguardo alla compatibilità del previsto utilizzo delle somme in questione rispetto ai piani di attività e agli impegni eventualmente già assunti dall’Agenzia per la promozione degli investimenti.

Infine, con riguardo al complesso delle riduzioni operate dal disegno di legge in esame sulle risorse appostate dall’art. 63, co. 10, del D.L. 112/2008 (ivi compresa quella indicata in tabella E), sarebbe utile disporre – secondo quanto evidenziato anche nella precedente scheda relativa all’art. 2, comma 21 - di un quadro riepilogativo delle somme che residuano sul fondo ISPE a seguito delle predette riduzioni, con l’indicazione delle relative finalizzazioni di spesa.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 7


 

 


LEGGE FINANZIARIA 2009 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA                        Allegato n. 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(importi in milioni di euro)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art.

Co.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

 

Indebitamento netto P.A.

 

 

 

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) MINORI ENTRATE

 

506,6

313,6

181,4

924,5

530,8

396,9

924,5

530,8

396,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Aliquota Irap agricoltura

t

0

0

0

285

177,4

166,7

285

177,4

166,7

2

2

esonero contributivo pesca

contr.

0

0

0

40,8

48,3

48,3

40,8

48,3

48,3

2

2

agevolazioni IRE/IRES pesca

t

0

30,6

17,5

0

30,6

17,5

0

30,6

17,5

2

3

Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori

t

0

0

0

72,6

0

0

72,6

0

0

2

4

Deduzione forfetaria autotrasporto IRPEF

t

101,0

-43,0

0,0

101,0

-43,0

0,0

101,0

-43,0

0,0

2

4

Deduzione forfetaria autotrasporto IRAP

t

0

0

0

19,0

-9,0

0,0

19,0

-9,0

0,0

2

5

Detrazione per autoformazione da parte di docenti

t

0

73,5

-31,5

0

73,5

-31,5

0

73,5

-31,5

2

6

Detrazione asili nido

t

35,0

20,0

20,0

35,0

20,0

20,0

35,0

20,0

20,0

2

6

Asili nido addizionale regionale

t

0

0

0

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

2

6

Asili nido addizionale comunale

t

0

0

0

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

2

7

Detrazione abbonamenti trasporto pubblico locale IRPEF

t

0,0

163,0

-70,0

0,0

163,0

-70,0

0,0

163,0

-70,0

2

8

Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice

t

163,0

0

0

163,0

0

0

163,0

0

0

2

9

esenzione imposte terremoto Belice

t

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

2

10

proroga agevolazioni per il riordino IPAB

t

2,0

0

0

2,0

0

0

2,0

0

0

2

11

riduzione aliquota accisa gas metano ad usi industriali

t

60,0

32,0

44,0

60,0

32,0

44,0

60,0

32,0

44,0

2

12

Accisa Gasolio GPL riscaldamento zone montane

t

51,9

43,6

47,2

51,9

43,6

47,2

51,9

43,6

47,2

2

13

Agevolazioni su gasolio e gpl per riscaldamento impiegato nelle frazioni parzialmente non metanizzate-zona climatica E

t

18,1

-2,9

1,2

18,1

-2,9

1,2

18,1

-2,9

1,2

2

14

Esenzione accise gasolio riscaldamento serra

t

23,1

-12,7

5,5

23,1

-12,7

5,5

23,1

-12,7

5,5

2

15

Ristrutturazione edilizia

t

0

0

147,5

0

0

147,5

0

0

147,5

2

17

Autotrasporto-indennità e deduzione forfetaria trasferte

t

25,0

5,0

0,0

25,0

5,0

0,0

25,0

5,0

0,0

2

18

Autotrasporto- esclusione straordinario dal reddito imponibile

t

25,5

4,5

0

25,5

4,5

0

25,5

4,5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) MAGGIORI ENTRATE

90,5

9,5

0

90,5

9,5

0

90,5

9,5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

21

Copertura art. 2  commi 17-18-19

e

90,5

9,5

0

90,5

9,5

0

90,5

9,5

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE ENTRATE

 

-416,1

-304,1

-181,4

-834

-521,3

-396,9

-834

-521,3

-396,9

 

 

 


 

 

LEGGE FINANZIARIA 2009 - ARTICOLATO: EFFETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA         

  Allegato n. 7

 

(importi in milioni di euro)

 

Art.

Co.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

 

Indebitamento netto P.A.

 

 

 

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINORI SPESE CORRENTI

 

6.886,2

7.113,3

7.303,9

897,70

562,80

438,40

897,70

562,80

438,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

16

Riduzione Fondo proroga agevolazioni fiscali art.63 c.8 DL 112/08

c

897,7

500,0

438,4

897,7

500,0

438,4

897,7

500,0

438,4

2

16

Riduzione Fondo (ISPE)art.63 c.10 DL 112/08

c

0,0

62,8

0,0

0,0

62,8

0,0

0,0

62,8

0,0

2

23

Adeguamento ISTAT

c

936,5

936,5

936,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

25

Incrementi assegni nuclei familiari

c

782,0

782,0

782,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

25

Incremento indennità di disoccupazione ordinaria non agricola

c

405,0

405,0

405,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

25

Trattamenti di disoccupazione non agricola a requisiti interi

c

656,0

692,0

702,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

25

Trattamenti di disoccupazione non agricola a requisiti ridotti

c

185,0

193,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

25

Indicizzazione meccanismo tetti

c

2,0

3,0

4,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

25

Soppressione contributo aggiuntivo ore di straordinario

c

175,0

180,0

185,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

25

Incrementi assegni nuclei familiari

c

24,0

24,0

24,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

25

revisione requisiti di accesso al pensionamento anticipato

c

203,0

715,0

1.007,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

25

Abolizione divieto di cumulo tra pensione anticipata e redditi di lavoro

c

380,0

380,0

380,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

31

Riduzione Fondo (ISPE) art.63 c.10 DL 112/08

c

2.240,0

2.240,0

2.240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE MINORI SPESE

 

6.886,2

7.113,3

7.303,9

897,7

562,8

438,4

897,7

562,8

438,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAGGIORI SPESE CORRENTI

 

5.458,1

5.235,2

5.233,5

63,7

41,5

41,5

63,7

41,5

41,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

1

Aliquota Irap agricoltura

c

285,0

177,4

166,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

2

esonero contributivo pesca

c

40,8

48,3

48,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

2

Credito d'imposta pesca

c

14,6

17,3

17,3

14,6

17,3

17,3

14,6

17,3

17,3

2

3

Compensazioni contributi al SSN autotrasportatori

c

72,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

4

Deduzione forfetaria autotrasporto IRAP

c

19,0

-9,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

6

Asili nido addizionale regionale

c

0,4

0,4

0,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

6

Asili nido addizionale comunale

c

0,1

0,1

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

12

Crediti d'imposta riscaldamento biomasse

c

9,1

24,2

24,2

9,1

24,2

24,2

9,1

24,2

24,2

2

19

Autotrasporto-credito imposta per tassa automobilistica

c

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

40,0

0,0

0,0

2

22

Adeguamento ISTAT

c

936,5

936,5

936,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

26

Gestione invalidi civili

c

1.800,0

1.800,0

1.800,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2

27-28-29

Fondo contratti

c

2.240,0

2.240,0

2.240,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

(Gli effetti indotti sono già scontati nel dl 112/2008)

 

 

 

TOTALE MAGGIORI SPESE

 

5.458,1

5.235,2

5.233,5

63,7

41,5

41,5

63,7

41,5

41,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE GENERALE

 

-1.428,1

-1.878,1

-2.070,4

-834,0

-521,3

-396,9

-834,0

-521,3

-396,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Effetti finanziari

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

 

Indebitamento netto P.A.

 

 

 

 

2009

2010

2011

2009

2010

2011

2009

2010

2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABELLE

 

235,0

1.305,0

6.576,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

Tab  D

k

12,0

 

 

12,0

0,0

0,0

12,0

0,0

0,0

 

 

Tab  D

k

 

1.000,0

1.000,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab  D

k

 

 

5.271,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab  E

c

-12,0

0,0

0,0

-12,0

0,0

0,0

-12,0

0,0

0,0

 

 

Tab F

k

235,0

305,0

305,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

[2] Fatto salvo quanto di seguito osservato con riferimento all’articolo 1.

[3] In proposito, cfr. peraltro quanto osservato nella successiva scheda riferita all’art. 1 del ddl in esame.

[4] Cfr dossier n.2, collana Documentazione di finanza pubblica, settembre 2008, predisposto per l’esame della Nota di aggiornamento al DPEF 2009-2013, dai Servizi Bilancio e Studi della Camera e dal Servizio Bilancio del Senato.

[5] Le previsioni di indebitamento netto, in termini di incidenza sul PIL, peggiorano dello 0,1 per il 2009 e dello 0,2 per cento nel 2010 e 2011 (i nuovi valori previsti nel triennio sono rispettivamente pari a   -2,1, -1,2 e -0,3).

[6] Le previsioni di indebitamento netto strutturale (corretto per il ciclo e le misure una tantum) peggiorano dello 0,1 per cento annuo in ciascuna anno del triennio 2009-2011 (le nuove previsioni indicano valori rispettivamente pari a –1,8, -0,7 e +0,2).

[7] Circa 63 milioni nel 2010.

[8] In particolare è previsto che, in considerazione dei recenti incrementi delle aliquote contributive, alcune prestazioni non siano più poste a carico della suddetta GIAS.

[9] E’ il caso dei citati interventi in materia previdenziale che comportano una riduzione netta dei trasferimenti all’INPS: in tal caso, a fronte del miglioramento del saldo del bilancio dello Stato si determina un corrispondente peggioramento del saldo dell’ente previdenziale, con effetti neutrali ai fini del complesso delle P.A..

[10] Come risulta dalla Tabella F, gli importi a legislazione vigente relativi agli anni 2009 e 2011 sono pari, rispettivamente, a 6.872 milioni e a 5.271 milioni.

[11] Cfr. l’art. 1, comma 896 della L. 296/2006.

[12] Per il 2009 l’ammontare della spesa autorizzata è stato ridotto dall’art. 60, comma 12 del DL 112/2008.

[13] Circa gli effetti del provvedimento sui saldi della PA, fatte salve le osservazioni sopra formulate, si rinvia ad ulteriori considerazioni riportate nelle schede riferite alle singole disposizioni.

[14] Con riferimento all’esercizio 2009 si ricorda inoltre lo spostamento di una moderata quantità di risorse dall’Agenzia per l’attrazione degli investimenti al settore delle agevolazioni a favore dell’autotrasporto.

[15] Salva la citata eccedenza della riduzione dei trasferimenti all’INPS rispetto all’aumento di quelli alla Gestione invalidi civili.

[16] Il saldo netto da finanziare è pari alla differenza tra le entrate finali e le spese finali iscritte nel bilancio dello Stato, cioè la differenza tra il totale delle entrate e delle spese al netto delle operazioni di accensione e rimborso prestiti.

[17] Il ricorso al mercato rappresenta la differenza tra le entrate finali e il totale delle spese. Esso indica la misura in cui occorre fare ricorso al debito per far fronte alle spese che si prevede effettuare nell’anno e che non sono coperte dalle entrate finali: tale  importo coincide, pertanto, con l’accensione dei prestiti.

[18] Cfr dossier n.2, collana Documentazione di finanza pubblica, settembre 2008, predisposto per l’esame della Nota di aggiornamento al DPEF 2009-2013, dai Servizi Bilancio e Studi della Camera e dal Servizio Bilancio del Senato.

[19] Per questi ultimi, infatti, i valori indicati nel quadro a legislazione vigente contenuto nella Nota di aggiornamento del DPEF coincidono con i valori obiettivo come modificati dalla Nota medesima.

[20] Cfr  Tabella 12 del ddl bilancio (bilancio pluriennale dello Stato) ed effetti del ddl finanziaria sul SNF come indicati dall’allegato 7 alla finanziaria medesima.

[21] Le regolazioni contabili rappresentano lo strumento per ricondurre in bilancio operazioni che hanno già manifestato il loro impatto economico-finanziario. Esse possono esplicare effetti unicamente sul bilancio dello Stato (attraverso la contabilizzazione di un uguale importo nelle entrate e nelle spese), ovvero coinvolgere anche la Tesoreria. Ciò avviene in presenza di anticipazioni di tesoreria, che vengono regolate in esercizi successivi. L’operazione incide sul fabbisogno (del settore statale e del settore pubblico) e sull’indebitamento nell’anno in cui avviene l’anticipazione; incide invece sul bilancio nell’anno in cui lo Stato si fa carico della sua regolazione.

Oltre alle regolazioni contabili, vi sono le c.d. regolazioni debitorie in senso stretto, il cui trattamento contabile viene valutato caso per caso. Ai fini dell’indebitamento netto, di norma, una partita debitoria sviluppa i suoi effetti nel momento in cui nasce l’obbligazione, a condizione tuttavia che siano chiaramente identificabili sia i soggetti creditori che l’ammontare del debito. Tale criterio si applica anche se l’iscrizione nel bilancio dello Stato e il  flusso dei pagamenti (e quindi l’effetto sul fabbisogno) avviene ratealmente. In mancanza di tali condizioni, la contabilizzazione dell’operazione nel conto della PA segue i flussi di cassa e corrisponde a quanto annualmente viene pagato a titolo di restituzione del debito, oppure è allineata all’ammontare dei rimborsi validato nell’anno dall’Amministrazione finanziaria a prescindere dall’effettivo pagamento: questa seconda procedura è stata seguita, ad esempio, per i rimborsi connessi alla sentenza della Corte di giustizia europea sulla deducibilità IVA sulle auto aziendali.

Quanto ai rimborsi d’imposta pregressi, si tratta di somme che vengono iscritte in bilancio per essere destinate a rimborsi di imposta richiesti in anni precedenti. Esse vengono registrate nel conto economico della PA secondo il principio della competenza economica e quindi nell’anno in cui è avvenuta la richiesta di rimborso. Hanno invece effetto sul fabbisogno nell’anno in cui sono rimborsate.

 

[22] Cfr comunicato Istat sui conti pubblici diffuso a febbraio 2008.

[23] Conformemente a quanto indicato nella legge finanziaria per il 2007, con riferimento sia al 2008 che al 2009, a fronte di 5,7 mld per il 2007.  (cfr. i prospetti delle regolazioni contabili e debitorie allegati alle leggi n 244/2007 e 296/2006).

[24] Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali.

[25] Le maggiori spese correnti sono connesse a maggiori trasferimenti alle regioni a seguito di minori entrate a titolo di IRAP.

[26] Si evidenzia che tali agevolazioni sono state prorogate di anno in anno dalle varie leggi finanziarie, compresa quella per il 2008 (art. 1, comma 172).

[27] Di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.

[28] Dati della Motorizzazione, comunicazione del Centro Elaborazione n. U6608/60G3 del 22/11/2005

[29] Prevista dall’articolo 1, comma 170 della l. finanziaria n. 244/2007

[30] Di cui all’articolo 66,comma 5 del TUIR

[31] Fonte: Ministero della pubblica istruzione.

[32] 95 euro*881.207*50% = 42 milioni di euro

[33] Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR 27 dicembre 1986, n. 917.

[34] Il dato Istat, relativo alla popolazione di età compresa tra zero e due anni,residente al 1 gennaio 2007, è di 1.671.585 unità., così composto:

età

soggetti

0

554.966

1

554.884

2

561.735

Totale

1.671.585

 

Tale valore, va depurato di 277.483 unità, corrispondenti al 50% della prima classe di età; infatti, possono essere iscritti all’asilo nido, la cui attività inizia a settembre, i bimbi che abbiano tre mesi di età, e siano quindi nati entro giugno. La platea dei potenziali frequentanti l’asilo nido risulta pertanto pari a circa 1.394.102 soggetti (1.671.585 – 277.483).

[35] La norma consente, pertanto un risparmio massimo di imposta di 47,50 euro.

[36] Detta agevolazione è stata prorogata, da ultimo, per tutto il 2008, dall’articolo 38 del DL n. 248 del 2007 .

[37] Ad opera del D.Lgs. 2-2-2007 n. 26 (cfr. in proposito, con riferimento allo schema di decreto legislativo Doc n. 38,  la Nota di verifica n. 25/2006).

[38] Fonte SNAM.

[39] Tale ammontare coincide con quello indicato nella relazione tecnica relativa al citato Doc n. 38, riguardante lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva 2003/96/CE, relativa all’esclusione dal campo di applicazione dell’accisa dei prodotti energetici impiegati in alcuni processi industriali.

[40] Si evidenzia che a fronte della perdita di gettito in termini di accisa, si registra un recupero di base imponibile delle imposte dirette per minori costi deducibili, come si evince dalla riduzione della predetta perdita per anni successivi al 2009.

[41] In occasione delle precedenti proroghe (cfr. articolo 1, comma 394 della legge n. 296/2006) il minor gettito per accisa stimato dalle relazioni tecniche ammontava a 88,8 mln di euro, cui corrisponde un consumo di prodotto agevolato pari a 17,76 mld di mc. La relazione tecnica in esame quantifica invece un consumo di prodotto agevolato (al lordo della riduzione di 2,56 mld di mc dovuta all’esclusione di alcuni consumi industriali) pari a 14,468 mld di mc, cui corrisponderebbe un minor gettito pari a 72,3 mln di euro (contro gli 88,8 precedentemente stimati).

[42] Recante “Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi”, ora legge n. 418 del 2001.

[43] Sulla base dell’andamento del gettito per cassa esposto nella relazione tecnica, la minore entrata a titolo di imposte dirette imputabile alle imprese è stimata pari a 4,7 milioni di euro annui e sconta un’aliquota media delle imposte sui redditi pari a circa il 31 per cento ed una percentuale di acconto del 75 per cento.

[44]Articolo 2 del D.P.R. 26-8-1993 n. 412 “Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10”.

[45] Dai dati della relazione tecnica si deduce l’utilizzo di un’aliquota IRPEF-IRES-IRAP pari a circa il 31 per cento ed una percentuale di acconto effettivo del 75 per cento.

[46] Tale esenzione risulta subordinata alla preventiva autorizzazione della Commissione europea, non ancora intervenuta.

[47] Dai dati della relazione tecnica si deduce l’utilizzo di un’aliquota IRPEF-IRES-IRAP pari a circa il 31 per cento ed una percentuale di acconto effettivo del 75 per cento.

[48] Tale testo è stato successivamente modificato dall’articolo 2, comma 6, della legge n. 289 del 2002 e dall’articolo 2, comma 16, della legge n. 350 del 2003.

[49] In tal caso la detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle unità immobiliari, in ragione del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo di vendita delle unità immobiliari, entro il limite massimo di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997, pari a 150 milioni di lire.

[50] Di cui all’articolo 51, comma 5 del TUIR.

[51] Di cui all’articolo 95, comma 4 del TUIR.

[52] Tale adeguamento è pari, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera c), della legge n. 88/1989, alla variazione, maggiorata di un punto percentuale, dell’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati calcolato dall’ISTAT.

[53] Per il 2008, il totale complessivo a carico dello Stato è stato determinato in 17.066,81 milioni di euro.

[54] Tale norma dispone, a decorrere dal 1998, il contributo dello Stato di 6.000 miliardi di lire annue (3 miliardi di euro circa) a titolo di concorso all’onere pensionistico relativo alle pensioni di invalidità liquidate anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 22/1984. Tale contributo, adeguato annualmente al tasso di inflazione programmato, aumentato di un punto percentuale, è erogato esclusivamente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, alla gestione esercenti attività commerciali e alla gestione artigiani.

[55] Revisione della disciplina dell’invalidità pensionabile.

[56] Per il 2008, l’importo complessivo è stato pari a 4.217,28 milioni di euro.

[57] Articolo 2, commi 493, 494 e 495, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria per il 2008).

[58] Articolo 1, comma 768.

[59] Articolo 1, comma 769.

[60] Articolo 1, comma 79.

[61] Comma 3, lettera d).

[62] Articolo 1, comma 11, lettera a) della legge n. 296/2006.

[63] Articolo 1, comma 1167, della legge n. 296/2006.

[64] Articolo 1, commi 1 e 2, della legge n. 247/2007.

[65] Articolo 1, commi 25, 26 e 27, della legge n. 247/2007.

[66] Articolo 1, comma 71, della legge n. 247/2007.

[67] Articolo 1, comma 200, della legge n. 244/2007.

[68] Articolo 19 del decreto-legge n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133/2008.

[69] Articolo 130 del decreto legislativo  n. 112/1998.

[70] Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (articolo 37 della legge n. 88/1989.

[71] Si tratta delle maggiori entrate contributive recate dagli aumenti di aliquota disposti dalle legge n. 296/2006 e 247/2008.

[72] Cfr. il precedente comma 25. Si segnala che la disposizione fa riferimento ai minori trasferimenti all’INPS disposti dal comma 25, mentre la norma dispone la riduzione dei trasferimenti a decorrere dal 2009, in conformità con l’entrata in vigore del disegno di legge finanziaria in esame.

[73] Si segnala che la RUEF 2008, con riferimento al conto dell’INPS 2007, dà conto di un aumento del gettito contributivo pari a 14.000 milioni di euro, dovuto sia agli aumenti delle aliquote contributive, ai conferimenti del TFR, nonché all’aumento della base contributiva (cfr. anche il bilancio preventivo 2008 dell’INPS).

[74] Articolo 1, comma 11, lettera a), della legge n. 296/2006.

[75] Articolo 1, comma 1167, della legge n. 296/2006.

[76] Articolo 3, comma 14, della legge n. 448/1998.

[77] Legge n. 53/2000.

[78] Articolo 80, comma 2, della legge n. 388/2000.

[79] Articolo 39, comma 1, della legge n. 448/2001.

[80] Articolo 8 della legge n. 451/1994.

[81] Si tratta dei professori e dei ricercatori universitari.

[82] Il d.lgs. 165/2001, art. 47, comma 1, stabilisce che gli indirizzi per la contrattazione collettiva nazionale sono deliberati dai comitati di settore prima di ogni rinnovo contrattuale e negli altri casi in cui è richiesta un’attività negoziale dell'ARAN. Gli atti di indirizzo delle amministrazioni diverse dallo Stato sono sottoposti al Governo che, non oltre dieci giorni, può esprimere le sue valutazioni per quanto attiene agli aspetti riguardanti la compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale.

[83] Di cui all’articolo 10, comma 5, del d.l. n. 282/2004.

[84] L’art. 61, comma 17, del d.l. 112/2008 dispone, tra l’altro, che le somme provenienti da riduzioni di spesa e le maggiori entrate recate dall’articolo 61, ad eccezione di quelle recate dai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell’entrate del bilancio dello Stato, per essere riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Tali risorse incrementano la dotazione finanziaria del fondo, stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2009. Una quota di tale fondo essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa per le amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del d.lgs. n. 300/1999, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici di cui all’art. 70, comma 4, del d.lgs. 165/2001 e delle università.

La quota restante del fondo è versata entro il 31 dicembre di ogni anno all’entrata del bilancio dello Stato.

[85] Tale norma ha previsto che alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare dei gettiti Irap previsti in sede di riparto del Fondo sanitario nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge finanziaria .

[86] Tale modalità di copertura è stata prevista nelle finanziarie relative agli anni dal 200° al 2003 e dal 2004 al 2008. Si segnala che, in base all’allegato 8 al disegno di legge in esame, per l’esercizio 2009 è previsto un miglioramento del risparmio pubblico risultante dal bilancio a legislazione vigente, rispetto all’assestamento per il 2008 (comprensivo degli effetti del D.L. 112/2008), per un importo di 8.380 mln. di euro.