Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Revisione dello strumento militare - A.C. 5569 Schede di Lettura
Riferimenti:
AC N. 5569/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 726
Data: 12/11/2012
Descrittori:
DIFESA NAZIONALE   MINISTERO DELLA DIFESA
Organi della Camera: IV-Difesa


Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Revisione dello strumento militare
A.C. 5569

 

 

 

 

 

n. 726

 

 

12 novembre 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: DI0581.doc

 

 

 


INDICE

 

Schede di lettura

Premessa                                                                                                            3

Il contenuto del disegno di legge in esame                                                   7

§      Articolo 1 (Oggetto e modalità di esercizio della delega)                                7

§      Articolo 2 (Principi e criteri direttivi per la revisione dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa)                                                                                   15

§      Articolo 3 (Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale)       35

§      Articolo 4 (Disposizioni in materia contabile e finanziaria)                            57

§      Articolo 5 (Disposizioni finali e transitorie)                                                     77

Documentazione

Esercito                                                                                                             82

§      Grafici relativi al personale e al bilancio                                                           

Marina Militare                                                                                                 85

§      Grafici relativi al bilancio, al personale e mezzi operativi                                 

Aeronautica Militare                                                                                        90

§      Grafici relativi al personale e alle strutture                                                       

Stato Maggiore della difesa                                                                           93

§      Grafici relativi alla funzione difesa                                                                    

 

 

 

 


Schede di lettura

 


Premessa

Il disegno di legge governativo A.C. 5569, approvato con modificazioni dal Senato nella seduta del 6 novembre 2012, prevede il conferimento di una delega al Governo per il complessivo riordino dello strumento militare con significative implicazioni sia sulla dotazione strumentale che su quella organica del personale militare e civile preposto al medesimo settore, con effetti finanziari complessivi neutrali per la finanza pubblica. L’A.C. 5569, reca, altresì, ulteriori disposizioni di diretta applicazione.

 

Il disegno di legge in esame è stato presentato al Senato il 23 aprile 2012 (A.S.3271). La Commissione difesa ne ha iniziato l’esame nella seduta del 23 maggio. Nel corso dell’esame in sede referente sono state svolte le audizioni formali del Capo di Stato maggiore dell’Esercito (22 maggio 2012), del Capo di Stato maggiore della Marina militare (23 maggio 2012), del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare (24 maggio 2012), del Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti (30 maggio 2012), del Capo di Stato maggiore della Difesa (31 maggio e 6 giugno2012) dell’Ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico e dell'Ispettore generale capo del bilancio della Ragioneria Generale dello Stato (6 e 7giugno 2012). Nel corso dells riunione dell’Ufficio di presidenza della Commissione del 16 e del 17 maggio 2012 hanno avuto luogo le audizioni informali dei rappresentanti sindacali del personale civile della Difesa e dei rappresentanti del COCER Interforze.

La Commissione difesa ha concluso i propri lavori nella seduta del 17 ottobre.

 

Il provvedimento in esame si colloca nel solco delle riforme che il Parlamento ha già approvato negli ultimi decenni, dalla ristrutturazione dei vertici militari, all'introduzione del servizio militare femminile, alla professionalizzazione delle Forze armate. Nel contempo, come precisato dal Ministro della Difesa[1], “esso getta le basi per un'ulteriore e più profonda revisione dello strumento militare, una revisione che, a fronte del quadro geostrategico ed economico complessivo con il quale siamo chiamati e confrontarci, rappresenta, la sola possibile via da percorrere per continuare a disporre di Forze armate moderne, efficienti ed efficaci”.

 

Il disegno di legge A.C. 5569 si inserisce, inoltre, nell’ambito di quelle misure illustrate dal Governo Monti nel documento di economia e finanza 2012 ispirate “ai principi del rigore, della crescita e dell’equità, destinate a cambiare in profondità il funzionamento del sistema economico italiano, per correggerne durevolmente le fragilità e farne emergere le sue potenzialità migliori e ponendolo così in grado di raggiungere gli obiettivi europei definiti dalla strategia Europea 2020”[2].

 

In sintesi, rinviando alle successive schede di lettura l’analisi dettagliata del provvedimento, il disegno di legge in esame individua i seguenti settori di intervento, oggetto di revisione in termini riduttivi:

 

Ø      l'assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa (articolo 1);

Ø      le dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare (articolo 2);

Ø      le dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa(articolo 3).

 

In termini concreti tali interventi dovranno produrre i seguenti effetti:

 

1.      una contrazione complessiva del 30% delle attuali strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento, con la finalità non solo di ottimizzare l’impiego delle risorse umane e strumentali disponibili, ma anche di contenere il numero delle infrastrutture in uso al Ministero della difesa. Tale obiettivo dovrà essere conseguito entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega relativa alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa).

2.      una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, Marina militare ed Aeronautica militare) dalle attuali 190.000 unità, da attuare entro l’anno 2024[3];

3.      una riduzione delle dotazioni organiche del personale civile della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024;

4.      il riequilibrio generale del Bilancio della “Funzione difesa”, ripartendolo orientativamente in 50% per il settore del personale, 25% per l’esercizio e 25% per l’investimento. (Attualmente, in Italia, il 70 per cento di tali risorse è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un rilevante sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta, a livello internazionale ed europeo, l'ottimale ripartizione delle risorse tra i richiamati settori di spesa, individuata, nelle percentuali che si intende conseguire con il disegno di legge delega in esame).

 

In relazione all’attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, il disegno di legge in esame reca, poi, un serie di misure di diretta applicazione intese a garantire:

 

1.      la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie (articolo 4, comma 1).

2.      una maggiore condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento in merito alle scelte concernenti l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni del personale militare (articolo 4, comma 2)

 

Le modifiche apportate dal Senato

Nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, il disegno di legge in esame è stato oggetto di alcune interventi integrativi e soppressivi.

 

Con particolare riferimento all'articolo 1, recante l'oggetto e le modalità di esercizio della delega, tale norma è stata integrata al fine di precisare che lo scopo del provvedimento è non solo quello di garantire l'integrabilità dello strumento nei contesti internazionali ma anche in una prospettiva di una politica di difesa comune europea.

 

Al successivo comma 2, in conformità ad una condizione espressa sul punto dalla Commissione bilancio, è stato espressamente previsto che risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 dell'articolo 1 e destinati alle finalità di cui all'articolo 4 devono essere  determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto n. 95 del 2012 (c.d. decreto legge spending review).

 

Per quanto riguarda, invece, i criteri direttivi per la revisione dell'assetto strutturale ed organizzativo del Ministero della difesa, contemplati all’articolo 2, al comma 1, è stato specificato che la maggiore integrazione interforze e la marcata standardizzazione organizzativa nell'ambito dell'assetto dell'area tecnico-operativa del Ministero della difesa deve essere effettuata anche nella prospettiva di una politica di difesa comune europea (lettera b), numero 1)

 

Inoltre, è stato specificato che la che la razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare contempli l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, con possibilità di esercizio dell’attività intra-muraria (comma 1, lettera b) n. 5).

 

Sempre al comma 1, è stato soppresso, il criterio direttivo di cui alla lettera c) del disegno di legge originario, relativo alla semplificazione delle procedure di nomina dell'alta dirigenza militare, mentre è stato inserito un  nuovo criterio direttivo relativo alla razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa (lettera d).

 

Con riferimento, poi, all'articolo 3, relativo ai criteri direttivi per la revisione delle dotazioni del personale militare e civile del Ministero della difesa, è stato specificato che il transito di contingenti di personale delle Forze armate in servizio possa avvenire non solo nelle aree funzionali del personale civile della Difesa ma anche di altre amministrazioni (comma 1, lettera e)). Alla lettera i) è stato, invece, previsto che nell’ambito delle risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare, si individuino misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni militari all’estero.

 

Un nuovo criterio è stato, poi, inserito alla lettera l) e relativo al riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009.

 

A seguito di una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato è stato, poi, inserito un nuovo criterio di delega (lettera p))volto a definire una normativa che favorisca l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, sempre che tale assegnazione, non onerosa per i bilancio dello Stato, sia possibile con riferimento all’organico e non comprometta il regolare svolgimento del servizio.

É stato, poi, previsto che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri relativi alla determinazione dei contingenti e delle misure percentuali per l'eventuale trasferimento ad altre pubbliche amministrazioni del personale civile della Difesa vengano adottati non solo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ma anche con quello per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

 

Da ultimo è stato integralmente riformato l'articolo 536 del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa. In particolare, la norma prevede un rafforzamento del controllo parlamentare in relazione ai programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. Inoltre, al comma 2, è stata soppressa l'originaria lettera a), relativa all'introduzione, nel predetto Codice, dell'articolo 537-bis sulla cooperazione con altri Stati per l'acquisizione di materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale (articolo 4, comma 2).    

 


 

Il contenuto del disegno di legge in esame

 

Articolo 1
(Oggetto e modalità di esercizio della delega)

 


1. Al fine di realizzare un sistema nazionale di difesa efficace e sostenibile, informato alla stabilità programmatica delle risorse finanziarie e a una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese, che assicuri i necessari livelli di operatività e la piena integrabilità dello strumento militare nei contesti internazionali e nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, per l’assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione, in senso riduttivo:

a) dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l’Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;

b) delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità;

c) delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

 

2. I risparmi di spesa derivanti dall’adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 e destinati alle finalità di cui all’articolo 4 sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi di bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate ed al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135.

 

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 2 e 3, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, nonché, per i profili di competenza, relativamente all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 5), con il Ministro della salute, e delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, lettere h) e m), e 2, lettera d), con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e successive modificazioni, relativamente all’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, lettere g) e m), e 2, lettera d), sentiti, per le materie di competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali, e sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro sessanta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1, o successivamente, quest’ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

 

4. Dall’attuazione dei decreti legislativi di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le medesime modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.

 

6. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente articolo sono effettuati introducendo le necessarie modificazioni al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, di seguito denominato «codice dell’ordinamento militare».

 

7. Le disposizioni della presente legge non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto.


 


 

 

Il comma 1 dell’articolo in esame delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, due o più decreti legislativi per disciplinare la revisione in senso riduttivo:

 

Ø      dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa, in particolare con riferimento allo strumento militare, compresa l’Arma dei carabinieri limitatamente ai compiti militari;

Ø      delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità;

Ø      delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa, nell’ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

 

Come precisato dal Governo nella relazione tecnica allegata all’A.S. 3271, tali settori di intervento sono stati individuati come quelli sui quali è necessario incidere perconseguire uno strumento militare rispondente ai requisiti qualitativi, di operatività e proiettabilità richiesti e nel contempo dimensionato in modo coerente con le risorse che attualmente possono essere destinate alla Difesa e quindi sostenibili sotto il profilo finanziario.

 

“Oggi, infatti, il Paese può destinare alla «Funzione difesa» risorse nel limite dello 0,84 per cento del PIL, a fronte di una percentuale che nel 2004 era dell'1,01 per cento e che attualmente negli altri Paesi europei è mediamente nell'ordine dell'1,61 per cento Di tali risorse, peraltro, il 70 per cento è assorbito dalle spese per il personale, residuando per le spese relative all'operatività dello strumento militare e all'investimento, solo, rispettivamente, il 12 e il 18 per cento, con un evidente sbilanciamento rispetto a quella che è ritenuta l'ottimale ripartizione delle risorse tra i settori di spesa relativi al personale, all'operatività e all'investimento, individuata, rispettivamente, nel 50 per cento per il personale e nel 25 per cento per ciascuno degli altri settori di spesa, che si intende conseguire con il presente disegno di legge delega[4].

 

Con riferimento alle strutture di bilancio dei 27 Paesi dell’Unione, l’European Defense Agency[5] riferisce che la media europea nel 2010 (anno cui viene fatto riferimento) del peso dei bilanci europei rispetto al PIL era dell’1,61 per cento. Il bilancio della funzione Difesa per l’Italia, relativamente allo stesso dato, era esattamente dello 0,9 per cento. L’EDA riporta anche che la media europea della spesa del personale, rispetto al totale del bilancio della Difesa, è del 51 per cento.

 

Il comma 2, introdotto dalla Commissione difesa del Senato al fine di recepire una condizione formulata in tal senso dalla Commissione bilancio, prevede la possibilità di destinare ad esigenze della Difesa solamente le economie calcolate "al netto" degli effetti prodotti dal decreto legge spending review[6](decreto legge n. 95 del 2012)[7].

 

In relazione al comma in esame si osserva che le norme di contenimento della spesa previste dal richiamato decreto legge n. 95 del 2012 sono già scontate nel disegno di legge di bilancio per l’anno 2013, attualmente all’esame della Camera A.C. 5535. Tale documento è, infatti, predisposto secondo il criterio della legislazione vigente ed include gli effetti finanziari delle misure adottate nel corso di questi ultimi anni, comprese le misure in materia di spending review determinate con il citato D.L. n. 95 del luglio 2012 (fatta eccezione per le riduzioni di spesa dei Ministeri basate sulle apposite proposte dei responsabili dei dicasteri stessi, che verranno invece disposte con la legge di stabilità), nonché delle rimodulazioni proposte dalle Amministrazioni sulla base dei criteri di flessibilità previsti dalla normativa vigente.

 

Le principali misure di contenimento della spesa operate dal d.l. n. 95/2012 nel settore della difesa sonno illustrate al termine della presente scheda.

 

Per quanto riguarda, poi, le procedure di adozione dei decreti legislativi delegati, il comma 3 dell’articolo 1 prevede che tali provvedimenti vengano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, nonché del Ministro della salute, per le disposizioni riferite al Servizio sanitario militare, e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per le disposizioni che presentano profili di interesse con riguardo, in particolare, ai recenti interventi normativi di riforma del sistema pensionistico. È altresì prevista l’acquisizione dell’intesa in sede di Conferenza unificata – per le disposizioni in materia di riserve di posti nei concorsi e di transito del personale militare e civile della Difesa presso altre pubbliche amministrazioni, che interessano competenze delle regioni e degli enti locali – e del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per le materie di competenza, è altresì previsto che siano sentiti il Consiglio centrale di rappresentanza militare e le organizzazioni sindacali del personale civile.

 

Il comma 4 prevede la clausola di invarianza della spesa riferita all’attuazione dei decreti legislativi, mentre il successivo comma 5 consente di adottare disposizioni integrative e correttive entro ventiquattro mesi dall’entrata in vigore dei decreti legislativi.

 

Il comma 6 dispone che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi dovranno essere realizzati con la tecnica della novellazione operando le necessarie modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell’ordinamento militare.

 

Il comma 7 dispone l’esclusione del Corpo della capitanerie di porto dall’ambito applicativo della presente legge.

 

Al riguardo, si ricorda, che il Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera è un Corpo della Marina Militare che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della loro opera: primo fra tutti il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che ha "ereditato" nel 1994, dal Ministero della marina mercantile, la maggior parte delle funzioni collegate all'uso del mare per attività connesse con la navigazione commerciale e da diporto e sul cui bilancio gravano le spese di funzionamento. Il Corpo dispone di un organico complessivo di circa 11.000 persone tra ufficiali, sottufficiali e truppa.

Si segnala, inoltre, che nell’ambito del processo di professionalizzazione del personale di truppa delle Forze armate, l’articolo 2217 del Codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010) ha disposto che, fino al 31 dicembre 2015, ferme restando le dotazioni organiche complessive di cui all'articolo 815, le consistenze di ciascuna categoria di volontari di truppa del Corpo delle capitanerie di porto sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l’innovazione, secondo un andamento coerente con l'evoluzione degli oneri previsti, per l'anno di riferimento, dall’articolo 585 del Codice, oggetto di novella dal comma in esame.

In relazione a tale disposizione (articolo 585 del Codice) il comma 54 dell’articolo 3 del disegno di legge di stabilità per l’anno 2013 (A.C. 5535), in corso di esame alla Camera, ha previsto le riduzioni di seguito riportate in nota[8].

 

 

Le principali misure di contenimento della spesa operate dal D.L. n. 95/2012, nel settore della difesa

Il decreto legge n. 95/2012 reca una serie di misure di contenimento della spesa, i cui effetti finanziari sono incorporati nel disegno di legge di bilancio 2013-2015.

Le principali misure che interessano il settore della Difesa riguardano:

La riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi dei Ministeri (art. 1, co. 21)

In tale ambito si prevede che le amministrazioni centrali dello Stato debbano assicurare una riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi per importi pari a 141,1 milioni nel 2012 e a 615 milioni per ciascuno degli anni 2013, 2014 e per gli anni successivi, ripartiti per ciascun Ministero ai sensi dell'allegato 1 del decreto-legge. Tali riduzioni sono state calcolate, tenendo conto dell’attività di spending review compiuta dal Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, sulla base del confronto dei valori medi per anno/persona dei costi di gestione, stimando l'eccesso dei costi rispetto al valore mediano. Sugli accantonamenti all’uopo disposti dal Ministero dell’economia, è stata attribuita ai Ministri competenti la facoltà di proporre una differente ripartizione della riduzione loro assegnata nell’ambito degli stanziamenti relativi alle suddette spese per acquisto di beni e servizi.

Con riferimento al Ministero della difesa, le riduzione di spesa per l’acquisto di beni e servizi per gli anni 2013, 2014 e per gli anni successivi ammontano, rispettivamente a 148 milioni di euro.

 

La riduzione del personale militare (art. 2, comma 3)

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, si riduca la dotazione organica delle Forze armate in misura non inferiore al 10 per cento e venga rideterminata anche la ripartizione dei volumi organici.

 

 

Limiti all’acquisto di autovetture e limiti all’utilizzo auto di rappresentanza (art. 5, co. 2-4)

Il comma 2 del’articolo 5 pone un limite pari al 50 per cento dei costi sostenuti nel 2011 per le spese destinate all'acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; tale soglia è derogabile, solo nel 2013 e soltanto in ragione della sussistenza di contratti pluriennali già in essere.

Riduzione di contributi in favore dell’Agenzia industrie difesa (art. 7, co. 5)

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 7, i contributi a favore dell'Agenzia industrie difesa sono ridotti, rispettivamente, da euro 6.000.000 a euro 5.500.000 nell'anno 2012, da euro 5.000.000 a 3.800.000 nell'anno 2013 e da euro 4.000.000 a 3.000.000 nell'anno 2014; a decorrere dall'anno 2015 i suddetti contributi sono soppressi.

Riduzione delle spese per la professionalizzazione delle Forze armate (art. 7, co. 5 lettera b))

Il comma 5, lett. b) dell’articolo 7 opera una riduzione di 56 milioni di euro (da 459.330.620,21 a 403.330.620,2 euro) degli oneri per il 2012 per la professionalizzazione delle Forze armate.

Riduzione autorizzazione di spesa corsi formazione forze armate (art. 7, co. 7)

Il comma 7 dell’articolo 7, riduce di 5,6 milioni di euro l'autorizzazione di spesa relativa al 2012 per la cosiddetta "mini Naja", di cui all'art. 55, comma 5-bis del D.L. n. 78 del 2010.

Articolo 7, commi 8-9.

Riduzione dei Fondi di cui all'articolo 616 e all’art. 613 del Codice Ord. Militare (art. 7, commi 8-9)

Il comma 8 dell’articolo 8 dispone la riduzione di 17,9 milioni di euro a decorrere dal 2012 delle dotazioni del fondo concernente la ripartizione delle risorse per le quali non si dà più luogo alle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della Difesa;il comma 9 prevede la riduzione di 8,7 milioni di euro per il 2012 e di 7,9 milioni di euro a decorrere dal 2013 delle dotazioni del fondo a disposizione per deficienza dei capitoli delle Forze armate di cui all'art. 613 del Codice dell'ordinamento militare.

Riduzione della spesa dei Ministeri (art. 7, commi 12-15)

Il comma 12 dell’articolo 7 stabilisce che le amministrazioni centrali dello Stato sono tenute ad assicurare una riduzione della spesa, a decorrere dall’anno 2013, sia in termini di saldo netto da finanziare sia in termini di indebitamento netto. Relativamente al Ministero della difesa, la riduzione di spesa è complessivamente indicata:

         in termini di saldo netto da finanziare, in 236,1 milioni di euro nel 2013, in 176,4 milioni nel 2014 e 269,5 milioni di euro nel 2015;

         in termini di indebitamento netto, in 203,0 milioni di euro nel 2013, 176,4 milioni nel 2014 e in 269,5milioni nel 2015.

Poiché la norma impone una riduzione di spesa permanente a decorrere dal 2013, il taglio indicato per l’anno 2015 dovrebbe intendersi esteso anche agli anni successivi.

Riduzione Fondo per il finanziamento delle missioni di pace (art. 17, comma 19)

Il comma 19 dell’articolo 7 riduce di 8,9 milioni di euro per l'anno 2012 la dotazione del fondo per il finanziamento delle missioni di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006.

 

 

 

 

 

 

 

 

Riordino scuole militari (art. 11, comma 2)

Il comma 2 dell’articolo 11 prevede che entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al precedente comma 1 si provveda, mediante uno o più regolamenti adottati su proposta del Ministro della difesa di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione in conformità con i criteri indicati al comma 1.

 

Sul decreto legge n. n. 95/2012 la IV Commissione Difesa, nella seduta del 1° agosto del 2012, ha espresso parere favorevole con le osservazioni riportate in nota[9]

 


Articolo 2
(Principi e criteri direttivi per la revisione dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa)

 


 

1. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) previsione che il Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito delle attribuzioni di cui agli articoli 25 e 26 del codice dell’ordinamento militare, emana direttive ai fini dell’esercizio di tutte le attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall’articolo 33 del codice dell’ordinamento militare, e delle attribuzioni tecnico-operative del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, previste dall’articolo 41 del medesimo codice;

 

b) razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche, anche mediante soppressioni e accorpamenti, con ubicazione nel minor numero possibile di sedimi, ottimizzando le relative funzioni, in modo da conseguire una contrazione strutturale complessiva non inferiore al 30 per cento, entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, in particolare attraverso i seguenti interventi di riorganizzazione e razionalizzazione:

 

1) dell’assetto organizzativo dell’area tecnico-operativa del Ministero della difesa, in senso riduttivo, con particolare riferimento all’area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate, perseguendo una maggiore integrazione interforze e una marcata standardizzazione organizzativa, nella prospettiva di una politica di difesa comune europea, da attuare con le modalità di cui all’articolo 10, comma 3, del codice dell’ordinamento militare;

 

2) dell’assetto organizzativo del Ministero della difesa, di cui agli articoli 15 e 16 del codice dell’ordinamento militare, eventualmente prevedendo una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra le aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa, e apportando le conseguenti modificazioni all’organizzazione degli uffici del Ministero della difesa, con regolamento da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n.400;

 

3) dei compiti e della struttura del Comando operativo di vertice interforze (COI), definendo le forme di collegamento con i comandi operativi di componente;

 

4) della struttura logistica di sostegno, ridefinendone i compiti e le procedure, e individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate, anche mediante la realizzazione di strutture interforze, organizzative o di coordinamento;

 

5) della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare, secondo criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale, anche prevedendo la facoltà di esercizio dell’attività libero-professionale intra-muraria, sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell’economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;

 

6) del settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure;

 

7) delle procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione, ferme restando le finalizzazioni dei relativi proventi previste dalla legislazione vigente in materia;

 

8) delle strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare delle Forze armate e del personale civile della Difesa, realizzando anche sinergie interforze delle capacità didattiche nei settori formativi comuni, ovvero verificando ambiti formativi comuni da attribuire, in un’ottica di ottimizzazione delle risorse, alle responsabilità di una singola componente;

 

9) dell’assetto territoriale delle Forze armate, attraverso la soppressione o l’accorpamento di strutture e la riorganizzazione delle relative funzioni, perseguendo sinergie interforze;

 

c) disciplina anche negoziale delle modalità di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate in favore di altri soggetti, pubblici o privati, con recupero al bilancio del Ministero della difesa delle connesse risorse finanziarie;

 

d) razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, privilegiando l’esecuzione di lavori effettuati con risorse interne, al fine di realizzare risparmi di spesa;

 

e) previsione di criteri per la verifica dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma basata sulla rimodulazione degli impegni che non risultino in linea con l’attuale processo di razionalizzazione della spesa pubblica e sulla necessità di favorire, fatte salve le prioritarie esigenze operative, il processo di definizione della politica europea di sicurezza e difesa comune.


 

 

L’articolo 2 reca i principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa.

 

L’attuale assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa è il risultato di successivi interventi normativi attuati nel corso degli anni novanta, che hanno riguardato, in particolare, le attribuzioni del Ministro della difesa, del Capo di stato maggiore della difesa, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, nonché del Segretario generale della difesa e hanno riguardato, altresì, la riorganizzazione delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale del dicastero. Negli stessi anni è stata attuata una prima riduzione delle dotazioni organiche del personale delle Forze armate (esclusa l’Arma dei carabinieri), da circa 350.000 a 250.000 unità, e, conseguentemente, è stata adeguata la disciplina in materia di ruoli, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare. Per realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche e il passaggio dalla pregressa alla nuova normativa è stato previsto un periodo transitorio caratterizzato da una disciplina specifica (decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490).

Successivamente, con l’istituzione del servizio militare professionale e la connessa sospensione del servizio militare di leva obbligatorio (legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226) è stata prevista l’ulteriore riduzione degli organici del personale militare a 190.000 unità a decorrere dal 1º gennaio 2007. Anche in tale circostanza, al fine di conseguire l’assestamento dei ruoli entro il 1º gennaio 2021, è stato previsto un periodo transitorio, tuttora in corso, caratterizzato da una disciplina specifica.

In relazione all’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa si segnala che, da ultimo, in data 8 maggio 2012 il Governo ha presentato alle Camere uno schema di regolamento (atto n. 472) recante ulteriori modifiche al D.P.R. in materia di riorganizzazione del Ministero della difesa e degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro e degli enti vigilati, incidendo particolarmente sull'area tecnico-amministrativa del Ministero della Difesa.

 

Nello specifico, il criterio direttivo di cui alla lettera a) prevede che tutte le attribuzioni, rispettivamente, dei Capi di stato maggiore di Forza armata e del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, per i compiti militari, previste dall’articolo 33 del codice dell’ordinamento militare[10] e del Segretario generale della difesa-Direttore nazionale degli armamenti, per la parte riferita alle attribuzioni tecnico-operative, siano esercitate secondo le direttive del Capo di stato maggiore della difesa, nell’ambito delle relative attribuzioni.

 

 

Marina

Esercito

Aeronautica

Carabinieri

 Generale - Ammiraglio

 (Capo di Stato Maggiore della Difesa)

Generale di Corpo d'Armata

con Incarichi Speciali

 

(Capo di Stato Maggiore dell'Esercito)

Generale di Squadra Aerea con Incarichi Speciali

 

(Capo di Stato Maggiore della

Aeronautica)

Generale di Corpo d'Armata con Incarichi Speciali

 

(Comandante Generale)

 

Ammiraglio di Squadra con Incarichi Speciali

 

(Capo di Stato Maggiore della Marina)

Generale di Corpo d'Armata

/

Tenente Generale

Generale di Squadra Aerea

/

Generale Ispettore Capo

Generale di Corpo d'Armata

 

Ammiraglio di Squadra

/

Ammiraglio Ispettore Capo

Generale di Divisione

/

Maggior Generale

Generale di Divisione Aerea

/

Generale Ispettore

Generale di Divisione

 

Ammiraglio di Divisione

/

Ammiraglio Ispettore

Generale di Brigata

/

Brigadier Generale

Generale di Brigata Aerea

/

Brigadier Generale

Generale di Brigata

 

Contrammiraglio

 

 

 

 

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, il criterio in esame “è inteso a rafforzare i poteri di direzione del Capo di Stato maggiore della difesa nei confronti dei Capi di Stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari, e del Segretario generale della difesa in funzione dell’esigenza di assicurare l’unitarietà del comando per una più efficace conduzione dello strumento militare”.

 

Il Capo di stato maggiore della difesa, esercita funzioni in campo nazionale e internazionale. Esso dipende direttamente dal Ministro della difesa, di cui è l’alto consigliere tecnico-militare e al quale risponde dell’esecuzione delle direttive ricevute; è gerarchicamente sovraordinato al Comandante generale dell’Arma dei carabinieri, limitatamente ai compiti militari devoluti alla stessa Arma, al Segretario generale della difesa per le attribuzioni tecnico-operative a quest’ultimo affidate, e ai Capi di stato maggiore di Forza armata (dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare).

I Capi di stato maggiore dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare sono ufficiali della rispettiva Forza armata che all’atto della nomina rivestono grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra, generale di squadra aerea in servizio permanente; il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri all'atto della nomina riveste il grado di generale di corpo d'armata in servizio permanente. I citati vertici militari:

a)  sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

b)  dipendono dal Capo di stato maggiore della difesa; il Comandante generale, limitatamente ai compiti militari dell'Arma dei carabinieri;

c)  nell’ambito della rispettiva Forza armata hanno rango gerarchico sovraordinato nei riguardi di tutti gli ufficiali generali e ammiragli.

Il Segretario generale della difesa;

a)  è ufficiale dell’Esercito italiano, della Marina militare o dell’Aeronautica militare con il grado di generale di corpo d’armata o corrispondente in servizio permanente ovvero dirigente di prima fascia dell’amministrazione pubblica o anche estraneo alla stessa;

b) è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore della difesa;

c) dipende direttamente dal Ministro della difesa per le attribuzioni amministrative, e dal Capo di stato maggiore della difesa per le attribuzioni tecnico-operative, ai quali risponde dell’attuazione delle direttive e delle disposizioni ricevute.

 

A sua volta, il successivo criterio direttivo di cui alla lettera b) prevede l’adozione di interventi di ottimizzazione delle risorse e di razionalizzazione delle strutture operative, logistiche, formative, territoriali e periferiche della difesa, anche attraverso la loro soppressione e il loro accorpamento.

 

Tali interventi sono finalizzati a conseguire una contrazione complessiva delle richiamate strutture, in misura non inferiore al 30 per cento del loro attuale assetto, da realizzare entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della delega in esame (relativa alla revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa).

 

In relazione all’obiettivo in esame, la richiamata relazione illustrativa allegata all’A.S. 3271 mette in evidenza come, con riferimento alla struttura organizzativa delle Forze armate, si rilevi “la necessità dello snellimento della struttura organizzativa di ciascuna Forza armata, attraverso la riduzione dei livelli di responsabilità e dei connessi elementi di organizzazione, e dell’adozione di un modello organizzativo comune, che preveda lo stato maggiore come area di vertice, un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica e della formazione, una direzione per l’impiego del personale e organismi di gestione per le specifiche attribuzioni di Forza armata. L’uniformità dell’organizzazione consentirà più agevoli flussi relazionali tra le articolazioni omologhe di ciascuna Forza armata, consentendo un più razionale impiego delle risorse umane. L’intervento normativo, “dovrebbe comportare la riduzione di strutture centrali e periferiche e l’accorpamento delle varie filiere che oggi sono separate e distribuite sul territorio (la filiera formativa, la filiera operativa, la filiera addestrativa e quella territoriale)”.

A sua volta la relazione tecnica anch’essa allegata all’A.S. 3271 precisa che tale riduzione strutturale nella misura del 30 per cento risulta coerente con le misure di contrazione delle dotazioni organiche del personale militare e civile di cui all’articolo 3.”Il conseguimento di tale obiettivo si tradurrà in un indubbio vantaggio, quantificabile solamente a consuntivo, per l’Amministrazione della difesa, in particolare, e, più in generale, per la finanza pubblica, tenuto conto che il Dicastero dovrà gestire un minore numero di infrastrutture e che quelle ritenute non più utili potranno essere avviate a processi di valorizzazione e di dismissione, con ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità già disciplinate dalla specifica normativa di settore”.

 

Nello specifico, la lettera in esame individua i seguenti specifici interventi di razionalizzazione, riguardanti:

 

a)      l’area tecnico-operativa del Ministero della difesa e, in particolare, l’area di vertice e centrale, interforze e delle Forze armate nella prospettiva di una politica di difesa comune europea.

 

Come precisato dal Governo, “in tale ambito, si rileva, infatti, la necessità dello snellimento della struttura organizzativa di ciascuna Forza armata, attraverso la riduzione dei livelli di responsabilità e dei connessi elementi di organizzazione e dell’adozione di un modello organizzativo comune, che preveda lo stato maggiore come area di vertice, un comando per ciascuna delle aree operativa, logistica e della formazione, una direzione per l’impiego del personale e organismi di gestione per le specifiche attribuzioni di Forza armata. L’uniformità dell’organizzazione consentirà più agevoli flussi relazionali tra le articolazioni omologhe di ciascunaForza armata, consentendo un più razionale impiego delle risorse umane”.

 

b)      l’assetto organizzativo del Ministero della difesa. L’intervento potrà eventualmente prevedere una diversa ripartizione di funzioni e compiti tra l’area tecnico-operativa e l’area tecnico-amministrativa.

 

L’area tecnico-operativa del Ministero della difesa è disciplinata nel Capo III del libro I del Codice dell’ordinamento militare e, in particolare, dagli articoli 24-39 del Codice. Ai sensi di tali disposizioni fanno parte dell’area tecnico operativa del Ministero della Difesa: il Capo di stato maggiore della Difesa; gli organismi interforze di cui agli articoli 28-31del Codice[11]; i Capi di Stato maggiore di Forza armata e il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri;gli uffici degli addetti delle Forze armate in servizio all’estero.

L’area tecnico-amministrativa del Ministero della difesa è, invece, disciplinata nel Capo IV del libro I del Codice dell’ordinamento militare e, in particolare, dagli articoli 40-44 del Codice.

Ai sensi di tali disposizioni l’area tecnico operativa del Ministero della Difesa fa capo al Segretariato Generale della Difesa. In tale area operano, altresì, anche due Uffici Centrali (Bilancio e Affari Finanziari e Ispezioni Amministrative), alla dipendenza diretta dal Ministro. Le competenze dei due Uffici attengono, rispettivamente, al processo di formazione e di gestione del bilancio della Difesa e all'effettuazione di ispezioni amministrative e contabili sugli Enti e Distaccamenti della Difesa, allo scopo di verificare la corretta applicazione delle procedure, rilevare e perseguire eventuali irregolarità e promuovere le azioni idonee a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'attività amministrativa.

 

c)      il comando operativo di vertice interforze (COI). In tale ambito dovranno essere definite le forme di collegamento con i comandi operativi di componente.

 

Come precisato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento in esame, la previsione risponde all’esigenza di rendere più immediati e diretti i flussi comunicativi fra il Capo di stato maggiore della difesa, responsabile dell’impiego dello strumento militare, e i comandi responsabili dell’approntamento delle singole Forze armate.

 

Costituito in seguito all'approvazione delle legge 18 febbraio 1997, n. 25 , che ha ristrutturato i vertici dell'Amministrazione delle Forze Armate e dell'Amministrazione della difesa, il Comando operativo di vertice interforze -  posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della difesa - svolge funzioni di pianificazione e di direzione delle operazioni nonché delle esercitazioni interforze e multinazionali.

Il comandante del Comando operativo di vertice interforze è nominato con decreto del Ministro della difesa ed è scelto, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, tra gli ufficiali con il grado di generale di corpo d’armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo.

 

d)      la struttura logistica di sostegno. La ridefinizione dei compiti e delle procedure dovrà essere operata anche in chiave interforze, individuando settori e aree dedicati al sostegno generale delle Forze armate.

 

e)      la struttura organizzativa del Servizio sanitario militare. La riorganizzazione dovrà essere improntata a criteri interforze e di specializzazione, con la previsione di meccanismi volti a garantire la neutralità finanziaria per le prestazioni rese per conto o in supporto al Servizio sanitario nazionale. Al riguardo, si segnala che nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, il criterio direttivo in esame è stato integrato al fine di specificare che la razionalizzazione della struttura organizzativa del Servizio sanitario militare contempli l'apertura delle strutture ai cittadini sulla base di convenzioni stipulate tra il Ministero della difesa, il Ministero della salute, il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni interessate, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Nel corso dell’esame al Senato è stata, altresì, prevista la possibilità di esercizio dell’attività intra-muraria

 

Il Codice dell'ordinamento militare ("Istituzione e funzioni del Servizio sanitario militare") dispone che il Servizio provvede:

a) all’accertamento dell’idoneità dei cittadini al servizio militare;

b) all’accertamento dell’idoneità dei militari al servizio incondizionato;

c) alla tutela della salute dei militari;

d) ai rifornimenti e allestimenti dei materiali tecnici e di servizio generale che occorrono per i bisogni in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale;

e) a ogni altro adempimento previsto dal presente codice, dal regolamento o dalla legge.

Riguardo ai rapporti del Servizio sanitario militare con quello pubblico, il Codice dispone che, per far fronte alle esigenze della Sanità militare che non possono essere soddisfatte con il proprio personale, il Ministero della difesa può stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento di bilancio, con le aziende sanitarie locali, con gli enti e gli istituti convenzionati, nonché con i policlinici a gestione diretta, per prestazioni professionali rese dal personale delle stesse aziende, nei limiti di orario previsto per il predetto personale.  Analoghe convenzioni possono essere stipulate con medici civili, generici o specialisti, se le esigenze della Sanità militare non possono essere soddisfatte con il personale medico militare o con quello delle unità sanitarie locali e degli enti e istituti suddetti.

Ogni Forza Armata dispone di un proprio Servizio sanitario (Corpo sanitario aeronautico, Corpo sanitario militare marittimo, Corpo sanitario dell'Esercito).

Il personale impiegato dalla Sanità militare è costituito da:

a) ufficiali e sottufficiali, abilitati all'esercizio delle professioni sanitarie, inquadrati nei ruoli e nei Corpi sanitari delle Forze armate;

b) graduati e militari di truppa esercenti quali figure di supporto sanitario;

c) ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa delle varie armi e corpi, impiegati presso le strutture sanitarie;

d)  cappellani militari, religiose e altro personale assunto o convenzionato sulla base delle vigenti disposizioni.

Si ricorda che a seguito della soppressione della Direzione generale della Sanità militare (DIFESAN) per effetto dell'entrata in vigore del D.M. 22 giugno 2011 previsto dal D.P.R. 15 dicembre 2010 n. 270, molte funzioni sono ora attribuite all'Ufficio generale sanità militare (UGESAN) collocato nello SMD.

In merito, in data 28 marzo 2012, in risposta all'interrogazione n. 5-06447 svolta innanzi alla IV Commissione della Camera, è stato precisato che: "Nell'ambito della revisione dello strumento militare, il Ministro ha dato precise disposizioni affinché la Sanità Militare venga ulteriormente riorganizzata in senso interforze attraverso un Ispettorato Sanitario di vertice interforze unico, l'Ispettorato della Sanità Militare, alle dipendenze del Capo di Stato Maggiore della Difesa".

Sulla sanità militare, lo schema di regolamento n. 472, sopra richiamato prevede che l'unitarietà delle funzioni sanitarie, disciplinate all'art. 89 del Testo Unico, possa essere assicurata dal Capo di Stato maggiore della Difesa tramite una struttura unitaria collocata non più nello Stato maggiore, bensì nell'ambito dell'area tecnico-operativa del Ministero. Nella relazione illustrativa si afferma che sarebbe più conveniente e garantirebbe maggiori risparmi collocarla alle dirette dipendenze dello SMD ovvero presso una delle Forze armate con competenza interforze.

 

f)        il settore infrastrutturale delle Forze armate, ridefinendone la struttura, i compiti, le funzioni e le procedure (numero 6);

 

In relazione al criterio direttivo in esame, il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale Claudio Graziano, nel corso della sua audizione presso la IV Commissione difesa del Senato (22 maggio 2012) ha osservato che “per addestrare il personale servono inoltre delle idonee aree addestrative e dei poligoni. È questo un argomento vitale per l’Esercito e particolarmente stringente, dato che l’addestramento manovrato sul campo e quello a fuoco dei reparti non è surrogabile. Attualmente, l’Esercito dispone di soli quattro poligoni principali, a cui si aggiunge l’uso saltuario del poligono interforze di Salto di Quirra. Tali poligoni, pur con differenti limitazioni, consentono lo svolgimento di esercitazioni a fuoco per unità fino ad un massimo del livello battaglione, ma si tratta di capacità appena sufficienti alle esigenze addestrative dei reparti di previsto impiego all’estero, senza considerare, peraltro, l’estensione limitata dei poligoni nazionali se paragonati a quelli in uso dall’Esercito tedesco, francese e spagnolo. (…) Nel citato progetto di razionalizzazione delle infrastrutture, si sta quindi cercando di individuare quei sedimi idonei anche da un punto di vista di vicinanza ai poligoni nazionali. Pertanto, qualunque ipotesi di riduzione dei poligoni comporterebbe, oltre ai sopra indicati problemi addestrativi, anche l’inefficacia del progetto di razionalizzazione delle infrastrutture”.

 

g)      le procedure per la valorizzazione, la dismissione e la permuta degli immobili militari, nonché per la realizzazione del programma pluriennale[12] degli alloggi di servizio, anche attraverso la loro semplificazione e accelerazione;

 

Al riguardo, si ricorda che la tematica inerente al patrimonio alloggiativo della difesa, con particolare riferimento alla vendita degli alloggi e ai criteri di determinazione dei canoni di locazione e di vendita dei richiamati beni immobili, ha costituito oggetto di particolare interesse nel corso della legislatura. Il Governo, in diverse occasioni[13], ha rilevato che le esigenze abitative delle Forze armate sono salite a dismisura a seguito della trasformazione dell’esercito di leva in esercito volontario ed è sorta quindi la necessità di fornire un’abitazione a tutti i militari i quali, attualmente, con la trasformazione della leva, non sono più in servizio per soli dodici mesi.

Il problema è stato evidenziato in maniera particolare nel corso dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare svolta dalla Commissione difesa del Senato. In quella sede è stato rilevato che “la costante insufficiente disponibilità di alloggi di servizio, sta provocando, specie nei grandi centri urbani caratterizzati da elevati costi di acquisto e di locazione degli alloggi, significativi disagi al personale militare in servizio, costringendolo ad un pendolarismo giornaliero con evidenti ripercussioni sia sul rendimento lavorativo sia sulla serenità dei rispettivi nuclei familiari”[14].

 

h)      le strutture per la formazione e l’addestramento del personale militare e civile del Ministero della difesa. Con riguardo ai settori formativi comuni, dovranno essere realizzate sinergie delle capacità didattiche in un’ottica interforze ovvero di contenimento dei costi (numero 8);

 

Al riguardo si segnala che il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale Graziano, nel corso della sua audizione presso la IV Commissione difesa del Senato (22 maggio 2012) ha rilevato che “dopo la formazione e l’addestramento di base le attività formative ed addestrative devono proseguire lungo tutta la carriera del militare, vuoi per la complessità degli attuali equipaggiamenti a sua disposizione, vuoi per la necessità di essere continuativamente allenato, pena il decadimento delle sue capacità operative. Tuttavia, per formare ed addestrare il personale servono fondi adeguati e sufficienti. La progressiva riduzione delle risorse a disposizione e lo sbilanciamento del budget (spesa eccessiva per il personale, a detrimento dei settori esercizio e investimento) hanno determinato l’impossibilità di effettuare l’addestramento secondo gli standard addestrativi della NATO (ad eccezione dei reparti di previsto impiego operativo all’estero), e tale situazione non è perseguibile ulteriormente: si rende pertanto necessario destinare risorse certe alle attività di formazione e di addestramento. Nell’ambito del settore della formazione rientra, inoltre, l’esigenza di sviluppare su larga scala determinate professionalità, di particolare valenza, che si possono ottenere solo con lunghi tempi di preparazione, cioè con una formazione permanente”.

 

In relazione al criterio direttivo in esame si ricorda che ai sensi dell’articolo 11 del richiamato decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (c.d. decreto “spending review”) il Ministero della difesa è tenuto ad adottare uno o più regolamenti finalizzati al riordino delle scuole militari e degli istituti militari di formazione.

Sinteticamente, in base alla disciplina vigente, agli Istituti scolastici di ciascuna FA compete la formazione di base, la qualificazione e la specializzazione del personale di FA, mentre agli Istituti interforze (delle Telecomunicazioni; dell'Aerocooperazione; della Difesa Nucleare Biologica e Chimica; Centro per la Formazione Logistica Interforze) è devoluta la professionalizzazione con spiccata interoperabilità del personale militare in un ottica di capitalizzazione delle risorse.

Gli iter formativi del personale dei Ruoli Normali prevedono:

         per gli Ufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie della durata di 4 o 5 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione (Corsi di Stato Maggiore) presso le Scuole di Guerra o Istituti equivalenti della durata di un anno accademico; Corsi di alta formazione presso l'Istituto di Stato Maggiore Interforze e l'Istituto Alti Studi per la Difesa;

         per i Sottufficiali: Corsi di formazione presso le Accademie o Scuole equivalenti della durata di 2 o 3 anni; Corsi di qualificazione e specializzazione presso le Scuole d'Arma o Istituti equivalenti; Corsi di alta specializzazione presso le Scuole Interforze.

A fattor comune, per il personale in possesso di un adeguato livello di conoscenza della lingua inglese sono previsti corsi di formazione presso le Scuole della NATO;

per i graduati e la truppa: Corsi di formazione e specializzazione presso gli Istituti di formazione di FA e le Unità operative; Corsi di qualificazione, anche a distanza, nei settori delle lingue straniere e dell'informatica

 

i)                    l’assetto territoriale delle Forze armate. Tale assetto dovrà essere ridimensionato con interventi volti a sopprimere o accorpare le richiamate strutture perseguendo sinergie interforze.

 

Al riguardo, nel corso della sua audizione presso la Commissione difesa del Senato, il Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate, ha osservato che il progetto di revisione delle strutture e delle infrastrutture richiede, infatti, una necessaria ottimizzazione dell'impiego e della movimentazione del personale che dovrà essere ridislocato dalle infrastrutture ritenute non più essenziali a quelle che rimarranno in vita, ed in tale ottica rappresenta un obiettivo anche la concentrazione delle attività in poche basi, privilegiando quelle a maggiore ricettività, in migliori condizioni e più vicine ai poligoni, riducendo al minimo l'attuale dispersione sul territorio e quindi la spesa[15].

 

Da ultimo, l’articolo in esame prevede:

 

Ø      la possibilità di fare ricorso a strumenti di carattere negoziale per garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa, per i servizi resi a titolo oneroso ad altri soggetti pubblici;

 

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, il criterio direttivo in esame è finalizzato a garantire il ristoro dei costi sostenuti dal Ministero della difesa e, in particolare, dall’Aeronautica militare, rispettivamente, per i servizi di assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti nell’ambito dei medesimi aeroporti. La disposizione fa, altresì, riferimento anche ad altre ipotesi in cui l’Amministrazione svolge attività, a titolo oneroso, in favore di altri soggetti pubblici o privati. “Ciò al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla legge di bilancio”.

 

Ø      la razionalizzazione del funzionamento degli arsenali, dei principali poli di mantenimento nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa.

 

Il criterio direttivo in esame è stato inserito nel corso dell’esame del provvedimento al Senato. Al riguardo, è stato posto in rilievo come “l'attività di manutenzione dei mezzi e dei sistemi d'arma svolta da parte degli stabilimenti dell'area industriale della Difesa, può essere determinante per garantire al sistema flessibilità d'impiego e rapidità d'intervento, purché vi sia un piano per assegnare agli stabilimenti e agli arsenali, che costituiscono la struttura fondamentale dell'area industriale della Difesa, chiari obiettivi da raggiungere e le risorse umane e materiali necessarie: quindi, investimenti in capitale umano e in innovazione tecnologica. Infatti, realtà come queste sono messe in crisi sia dalla mancata alimentazione di personale, già previsto dalle attuali dotazioni organiche del personale civile della Difesa, sia dal mancato ripianamento organico di personale civile che lascia il servizio per raggiunti limiti di età, a causa del persistere di un blocco del turnover. i assistenza al volo sugli aeroporti militari aperti al traffico civile e per le infrastrutture e gli altri servizi forniti nell’ambito dei medesimi aeroporti. Ciò al fine di garantire il mantenimento delle capacità operative dello strumento militare attraverso il ripristino delle dotazioni finanziarie del Ministero della difesa autorizzate dalla legge di bilancio”.

 

 


 

 

 

L’attuale ordinamento delle Forze armate

Quadro normativo

Schede tratte dal dossier n. 355 del Servizio studi del Senato

 

I Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell’Arma dei carabinieri per l’esercizio delle relative attribuzioni  dispongono, rispettivamente, degli Stati maggiori di Forza armata, disciplinati nel regolamento, e del Comando generale; si avvalgono inoltre di Comandi di vertice e Ispettorati, indicati per ogni singola Forza armata nel Codice dell'ordinamento militare.

Rientra nelle competenze degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell’Arma dei carabinieri l'esercizio delle attribuzioni e delle attività relative all'impiego e al governo del proprio personale, all'addestramento, alla logistica e alle predisposizioni di approntamento e mobilitazione di Forza armata.

 

Esercito italiano

 

Lo Stato Maggiore dell'Esercito (SME) è l'organismo di vertice deputato alla definizione delle politiche di Forza Armata. In seguito alla riforma attuata con la legge sui vertici militari, lo SME ha ridimensionato la sua struttura, ha ceduto ogni incombenza di gestione diretta delle attività agli Ispettorati ed ha assunto compiti di studio, ricerca, sviluppo ed indirizzo generale della Forza Armata.

In tale quadro il Sottocapo di Stato Maggiore ha assunto la direzione completa dello SME.

A lui fanno capo l'Ufficio Generale dello SME e, oltre ai due Dipartimenti e i cinque Reparti propri dello SME, anche il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, attraverso il I Reparto e l'Organizzazione Penitenziaria Militare e il Centro di Addestramento Ginnico Sportivo Olimpico dell'Esercito, attraverso il III Reparto.

Lo Stato Maggiore dell'Esercito è ordinato in due Dipartimenti e cinque Reparti.

 

Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:

a)  Comando delle forze operative terrestri;

b)  Comando logistico dell'Esercito italiano;

c)  Ispettorato delle infrastrutture;

d)  Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

e)  Comando militare della Capitale;

f)  Centro di simulazione e validazione.

 

Il Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a)  è responsabile dell’approntamento e dell’impiego del dispositivo per la difesa terrestre del territorio e a tal fine coordina l’impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell’assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b)  definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, gli apprestamenti, l’organizzazione, le norme d’impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa del territorio;

c)  dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

 

Comandi

 

Il Comando delle Forze Operative Terrestri (COMFOTER), alle cui dipendenze agiscono tutte le Unità ed i Supporti con compiti operativi, è in grado di gestire, con visione unitaria, sia l'addestramento che le attività operative delle forze terrestri italiane.

Dipendente direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, il Comandante delle Forze Operative Terrestri è responsabile della preparazione, dell'addestramento e dell'impiego delle forze ed esercita la sua autorità sui reparti dipendenti attraverso dei comandi demoltiplicatori.

Il Comando Militare della Capitale è il comando che coordina le attività legate al Reclutamento, alle Forze di Completamento e alla Promozione e Pubblica Informazione sul territorio nazionale.

 

Il Comando, che dipende direttamente dal Capo di Stato Maggiore dell'Esercito e che assolve i compiti di Comando Militare Esercito per il Lazio, dal 1 febbraio 2011 ha assunto alle sue dipendenze tutte le Basi Logistiche della Forza Armata e dal successivo 10 maggio ha assunto compiti di "Vertice d'Area" per il settore specifico, avvalendosi in sottordine dei Comandi Regione Militare Nord e Sud, del Comando Autonomo della Sardegna, del Comando Militare Esercito "Veneto" che ha alle dipendenze i CME del Nord Est e del Comando Militare Esercito "Toscana" che ha alle dipendenze i CME del Centro Italia.

Il Comando Logistico dell'Esercito conduce l'attività gestionale e sviluppa un'armonica attività di comando, coordinamento e controllo nei confronti di tutte le formazioni logistiche della F.A..

Comando per la Formazione e Scuola di Applicazione dell'Esercito.

L’Ispettorato delle Infrastrutture è l’Organo di vertice dell’organizzazione infrastrutturale di Forza Armata alle cui dipendenze operano i tre Comandi Infrastrutture NORD - CENTRO – SUD, che si avvalgono di 12 Reparti Infrastrutture, 1 Sezione Staccata Autonoma ed il Reparto Operativo Genio Infrastrutturale (ROGI).

 

Codice dell'Ordinamento militare

Art. 101  Comandi di vertice e strutture dipendenti dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano (  In vigore dal 27 marzo 2012)

1.  Sono posti alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti comandi e ispettorati:

a)  Comando delle forze operative terrestri;

b)  Comando logistico dell'Esercito italiano;

c)  Ispettorato delle infrastrutture;

d)  Comando per la formazione e Scuola di applicazione;

e)  Comando militare della Capitale;

f)  Centro di simulazione e validazione.

 

2.  Le funzioni e l'ordinamento dei Comandi e dell'Ispettorato di cui al comma 1 sono disciplinati con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.

3.  Sono posti alle dirette dipendenze dello Stato maggiore dell'Esercito italiano i seguenti organismi, dei quali sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito le funzioni, l'ordinamento e le sedi:

a)  il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito italiano e i relativi Centri di selezione FVP1 dipendenti;

b)  il Centro sportivo olimpico dell'Esercito italiano;

c)  l'Organizzazione penitenziaria militare.

 

 

Art. 102  Organizzazione operativa dell’Esercito italiano  ( In vigore dal 9 ottobre 2010)

1.  L’organizzazione operativa dell’Esercito italiano fa capo al Comando delle forze operative terrestri, con sede in Verona.

2.  Dipendono dal Comando delle forze operative terrestri:

a)  il 1° Comando delle forze di difesa;

b)  il 2° Comando delle forze di difesa;

c)  il Comando delle truppe alpine;

d)  il Comando trasmissioni e informazioni dell’Esercito italiano;

e)  il Comando aviazione dell’Esercito italiano;

f)  il Comando del Corpo d’armata di reazione rapida;

g)  il Comando dei supporti.

3.  Le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei Comandi di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Esercito italiano.

 

      

Marina Militare

 

La Marina possiede un proprio autonomo stato maggiore, dal quale dipendono la Squadra Navale, gli arsenali militari marittimi, l'Accademia Navale e gli altri enti militari marittimi.

 

L’organizzazione della Marina militare è suddivisa in:

 

a) Corpo di stato maggiore (SM);

b) Corpo del genio navale (GN);

c) Corpo delle armi navali (AN);

d) Corpo sanitario militare marittimo (MD)+(FM);

e) Corpo di commissariato militare marittimo (CM);

f) Corpo delle capitanerie di porto - Guardia Costiera (CP);

g) Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM).

 

Il Capo di stato maggiore della Marina militare in base alle direttive del Capo di stato maggiore della difesa:

a)  è responsabile dell’approntamento e dell’impiego del dispositivo per la difesa marittima del territorio, delle relative linee di comunicazione e a tal fine coordina l’impiego di tutti i mezzi che a essa concorrono, ivi compresi quelli messi a disposizione dalle altre Forze armate, anche nell’assolvimento degli impegni derivanti da accordi e trattati internazionali;

b)  definisce, in accordo con il Comandante generale della Guardia di finanza, gli apprestamenti, l’organizzazione, le norme d’impiego e le aliquote di forze e mezzi del Corpo stesso destinati a essere impiegati nella difesa marittima del territorio;

c)  concorre alla definizione degli apprestamenti e delle organizzazioni delle navi e dei mezzi della Marina mercantile in previsione del loro impiego in guerra;

d)  individua, in relazione alle esigenze di difesa militare e sicurezza dello Stato, le aree portuali di I categoria, per i provvedimenti conseguenti;

e)  propone, per i provvedimenti ministeriali previsti, condizioni e modalità per l’impiego dei mezzi navali e aerei del Corpo delle capitanerie di porto in compiti di pertinenza della Marina militare;

f)  è responsabile, sentiti i dicasteri competenti, del servizio di vigilanza sulle attività marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di là del limite esterno del mare territoriale di cui all’ articolo 115 del codice;

g)  dispone il concorso della Forza armata alla difesa dello spazio aereo nazionale.

 

La Direzione di amministrazione della Marina militare è posta alle dipendenze dell’Ufficio generale del Centro di responsabilità amministrativa della Marina militare. Per l’assolvimento dei propri compiti e funzioni si avvale anche di una o più dipendenti sezioni, distaccate in altre sedi. I compiti e le funzioni delle sezioni sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stato Maggiore Marina   (Il Capo di stato maggiore  ha il grado di Ammiraglio di squadra)

 

 

 

http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/smm/PublishingImages/MARISTAT.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comandi Dipendenti 

 

http://www.marina.difesa.it/conosciamoci/navale/PublishingImages/comdip_new.jpg

 

CSMD: capo di stato maggiore della difesa

CSMM: Capo di stato maggiore della MM

CINCNAV: Comando in capo della Squadra navale

 

Codice dell'Ordinamento militare

Art. 112  Organizzazione operativa della Marina militare  (  In vigore dal 9 ottobre 2010)

 

1.  Il Comando in capo della Squadra navale, retto da un ammiraglio di squadra, cui fa capo l’organizzazione operativa della Forza armata, dipende direttamente dal Capo di stato maggiore della Marina militare ed è supportato dagli enti dell’area operativa, quali i comandi, enti e servizi non dipartimentali.

2.  Dal Comando in capo della Squadra Navale dipendono direttamente alcune unità navali, individuate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e i seguenti Comandi operativi:

a)  Comando forze d’altura presso cui sono riunite le unità navali di superficie;

b)  Comando forze subacquee presso cui sono raggruppate le unità subacquee e relative strutture di supporto e addestramento;

c)  Comando forze aeree presso cui sono raggruppati i reparti ad ala fissa e ad ala rotante della Marina militare;

d)  Comando forze da sbarco presso cui sono raggruppati i reparti di fanteria di marina;

e)  Comando forze di pattugliamento presso cui sono riunite le unità di superficie con compiti di pattugliamento e difesa costiera;

f)  Comando forze di contromisure mine presso cui sono riunite le unità per l’attività di contromisure mine.

3.  L’ulteriore articolazione, le sedi, l’ordinamento e le funzioni dei comandi di cui al presente articolo, sono individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.

 

 

 

 

Aereonautica

 

L'Aeronautica Militare ha una struttura organizzata per funzioni (operativa, addestrativa, logistica, formativa e territoriale) e articolata su tre livelli organizzativi:

 

 

http://www.aeronautica.difesa.it/Organizzazione/PublishingImages/organizzazione.jpg

 



I compiti del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica (C.S.M.A.) e le relative attribuzioni, nonché la tipologia dei rapporti con gli organismi militari e civili nazionali sono contenuti nella legge 25 del 18 febbraio 1997 e nel DPR 25 ottobre 1999, n.556 attuativo dell’art. 10 della suddetta legge. Il Capo di S.M.A. è scelto tra gli Ufficiali generali di grado non inferiore a quello di Generale di Squadra Aerea, viene nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della Difesa, sentito il Capo di Stato Maggiore della Difesa. Ha rango gerarchico preminente nei riguardi di tutto il personale militare dell’A.M. e si avvale delle seguenti articolazioni poste alle proprie dirette dipendenze: l’Ufficio Generale del C.S.M.A., l’Ufficio Generale per il Controllo Interno, l’Ufficio Generale di Coordinamento della Prevenzione e Vigilanza Antinfortunistica, l’Aiutante di Volo e la Segreteria Particolare.

 Lo Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare, abbreviato SMA, è uno degli organismi di vertice dell'Aeronautica Militare, è retto dal sottocapo di Stato Maggiore dell'Aeronautica (S.C.S.M.A.), con il grado di generale di squadra aerea/divisione aerea, ed è posto alle dirette dipendenze del capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare. La principale missione dello Stato Maggiore Aeronautica consiste nel «supportare il capo di Stato Maggiore nella pianificazione, organizzazione, coordinamento e controllo dei vari settori di attività dell'Aeronautica Militare. Lo Stato Maggiore fornisce al capo di SMA gli elementi per le decisioni di sua competenza, predispone regolamenti, direttive, piani, programmi e ordini e controlla l'attuazione di quanto disposto dal capo di SMA.».

 

 

 

 

Organigramma

 

Alti comandi

La struttura organizzativa attuale ha visto la luce il 1° marzo 1999 con la costituzione di quattro Alti Comandi (c.d. Comandi di Vertice): il Comando della Squadra Aerea, il Comando Logistico, il Comando Scuole dell’A.M. ed il Comando Operativo delle Forze Aeree cui sono state assegnate rispettivamente la funzione “addestrativa”, quella “logistica”, quella “formativa” e quella “operativa”. Ad esse si è aggiunta in maniera autonoma e peculiare la funzione territoriale che è stata attestata , con il decreto legislativo 28 novembre 2005, n. 253, ai due Comandi di Regione Aerea transitati perciò alle dirette dipendenze dal Capo di Stato Maggiore dell’A.M.

 

 

http://www.aeronautica.difesa.it/Organizzazione/AltiComandi/PublishingImages/OrganigrammaAltiComandi.jpg

 

 

Art. 142  Comando della squadra aerea (  In vigore dal 9 ottobre 2010)

 1.  Il Comando della squadra aerea, retto da un generale di squadra aerea e posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa.

2.  L’articolazione del Comando, le sedi, l’ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.

 

 

Art. 144  Articolazione territoriale dell’Aeronautica militare (  In vigore dal 9 ottobre 2010)

 1.  Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare i comandi di regione aerea, retti da ufficiali generali; il Capo di stato maggiore ne disciplina le funzioni territoriali e i compiti di collegamento con gli enti e le amministrazioni locali.

2.  L’articolazione dei comandi, le sedi, l’ordinamento e le funzioni delle unità e dei reparti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.

 

 

Art. 145  Comando logistico dell’Aeronautica militare (  In vigore dal 9 ottobre 2010)

1.  Il Comando logistico, posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare, costituisce il vertice della struttura tecnica, logistica e amministrativa della Forza armata, e garantisce il supporto necessario a consentire la massima operatività della stessa.

2.  L’articolazione e i compiti del Comando, le sedi, l’ordinamento e le funzioni degli enti dipendenti, sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell’Aeronautica militare.

 

 

Arma dei carabinieri

 

Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri è costituito dallo Stato maggiore, direzioni, reparti e uffici, disciplinati con determinazione del Comandante generale.

 

L'Arma dei carabinieri dipende:

a)  tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

b)  funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

a)  al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

b)  al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti su indicati, nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.

 

La struttura organizzativa dell'Arma dei carabinieri è articolata in:

a)  Comando generale;

b)  organizzazione addestrativa;

c)  organizzazione territoriale;

d)  organizzazione mobile e speciale;

e)  reparti per esigenze specifiche.

 


 

Organizzazione Centrale

 

 

L'immagine mostra il fregio del berretto da Generale sullo sfondo e in primo piano l'organigramma del Comando Generale

 

Il Comando Generale è l'organo di direzione, coordinamento e controllo di tutte le attività dell'Arma, con particolare riferimento a quelle operative condotte dai reparti e di analisi dei fenomeni criminali. Nelle sue linee essenziali comprende:

 

■   Comandante Generale, dal quale dipende direttamente:

■   Dirigente Generale responsabile dei Sistemi Informativi Automatizzati;

■   Commissione di Valutazione per l'Avanzamento

■   Ufficio rapporti con la Rappresentanza Militare

■   Segreteria ed Aiutante di Campo

■   Vice Comandante Generale, dal quale dipende direttamente:

■   Ufficio del Vice Comandante

■   Ufficio storico

■   Museo Storico

■   Capo di Stato Maggiore, dal quale dipende direttamente:

■   Ufficio del Capo di SM

■   Reparto Autonomo

■   Direzione di Sanità

■   Direzione di Amministrazione

■   Servizio Spirituale

■   Sotto Capo di Stato Maggiore, da cui dipendono:

■   Centro Nazionale Selezione e Reclutamento

■   Ufficio Legislazione

■   Centro Nazionale Amministrativo di Chieti (CNA)

■   Stato Maggiore.

Lo Stato Maggiore è articolato su 6 Reparti.

 

 

Codice dell'Ordinamento militare

Art. 162  Dipendenze dell’Arma dei carabinieri (  In vigore dal 9 ottobre 2010)

1.  L'Arma dei carabinieri dipende:

a)  tramite il Comandante generale, dal Capo di stato maggiore della difesa per quanto attiene ai compiti militari;

b)  funzionalmente dal Ministro dell'interno, per quanto attiene ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

 

2.  Per gli aspetti tecnico-amministrativi, l'Arma dei carabinieri fa capo:

a) al Ministero della difesa per quanto concerne il personale, l'amministrazione e le attività logistiche;

b) al Ministero dell'interno per l'accasermamento e il casermaggio connessi con l'assolvimento dei compiti indicati al comma 1, lettera b), nonché per l'utilizzazione delle risorse finanziarie finalizzate al potenziamento delle Forze di polizia.

3. I reparti dell'Arma costituiti nell'ambito di dicasteri, organi o autorità nazionali per l'assolvimento di compiti specifici dipendono funzionalmente dai titolari dei dicasteri, organi e autorità. I reparti e gli uffici dell'Arma costituiti nell'ambito interforze, dei comandi e degli organismi alleati in Italia e all'estero ovvero delle Forze armate, dipendono, tramite i relativi comandanti, rispettivamente dal Capo di stato maggiore della difesa e dai Capi di stato maggiore di Forza armata.

 


Articolo 3
(Principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare e civile del Ministero della difesa e disposizioni a favore dello stesso personale)

 

 


1. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, di cui all’articolo 798, comma 1, del codice dell’ordinamento militare, a 150.000 unità, da conseguire entro l’anno 2024, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2;

 

b) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale militare dirigente dell’Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell’Aeronautica militare a 310 unità di ufficiali generali e ammiragli e a 1.566 unità di colonnelli e capitani di vascello, da attuare in un arco temporale massimo di sei anni per gli ufficiali generali e ammiragli e di dieci anni per il restante personale militare dirigente;

 

c) revisione dei ruoli e dei profili di impiego del personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare;

 

d) revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare e nell’ottica della valorizzazione delle professionalità;

 

e) previsione del transito nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa o di altre amministrazioni di contingenti di personale militare delle Forze armate in servizio permanente, sulla base di tabelle di equiparazione predisposte secondo le modalità di cui all’articolo 4, comma 96, della legge 12 novembre 2011, n.183, con riconoscimento al personale transitato della corresponsione, sotto forma di assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, della differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione;

 

f) previsione del versamento nell’apposito fondo destinato a retribuire la produttività del personale civile di quota parte del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ai sensi della lettera e);

 

g) revisione della disciplina di cui all’articolo 1014, comma 3, del codice dell’ordinamento militare, e successive modificazioni, in materia di riserve di posti nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nel senso di estenderne, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a), l’applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente e di prevederne l’applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui all’articolo 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, e successive modificazioni;

 

h) revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo anche la loro partecipazione a corsi di formazione o di apprendistato, ovvero altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che, ultimato il periodo di ferma e di rafferma, ancorché idonei, e se in soprannumero rispetto alla consistenza organica di fatto del ruolo, non transitano nel servizio permanente, nell’ambito dei risparmi accertati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera d), nonché, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l’accesso a determinate professioni, l’avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all’avere prestato servizio per almeno un anno nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare;

 

i) previsione, nell’ambito dei risparmi di cui all’articolo 4, comma 1, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni internazionali. Lo schema di decreto legislativo attuativo del principio di cui alla presente lettera, corredato di relazione tecnica, è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari;

 

l) riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e requisiti minimi professionali e di formazione di cui all’articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, e successive modificazioni, per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l’iscrizione nell’elenco prefettizio di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell’interno 6 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.235 del 9 ottobre 2009, e successive modificazioni;

 

m) previsione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche, di cui alle lettere a) e b), e il passaggio dalla vigente normativa a quella adottata dal decreto legislativo di cui all’alinea del presente comma, anche attraverso l’adozione di misure dirette a consentire, in relazione alle effettive esigenze di riduzione, l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri anche ad altre categorie di personale e il transito presso altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, del personale militare in servizio permanente, con le modalità di cui alla lettera e), e ricorrendo anche ad eventuali forme di esenzione dal servizio, da disporre a domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze funzionali, nonché sulla base degli ulteriori limiti e modalità previsti dal decreto legislativo di cui all’alinea del presente comma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

 

n) previsione di un piano di programmazione triennale scorrevole per disciplinare le modalità di attuazione delle misure di cui alle lettere e), g) e m), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze;

 

o) previsione, ai fini della predisposizione del piano di cui alla lettera n), di criteri:

 

1) correlati alle misure di revisione e razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste ai sensi della presente legge, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;

 

2) informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, prioritariamente anagrafica, ai fini dell’esonero dal servizio e dell’aspettativa per riduzione di quadri;

 

p) adozione, nell’ambito del piano di cui alla lettera n), di una disciplina che favorisca l’assegnazione a domanda, ove ne ricorrano le condizioni di organico ed in funzione della prioritaria necessità di garantire il regolare svolgimento del servizio, presso enti o reparti limitrofi, di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

2. Il decreto legislativo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c), è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

 

a) riduzione delle dotazioni organiche complessive del personale civile del Ministero della difesa a 20.000 unità, da conseguire entro l’anno 2024, salvo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, mediante l’adozione di piani di riduzione graduale coerenti con la revisione dell’assetto strutturale e organizzativo del medesimo Ministero e informati al principio dell’elevazione qualitativa delle professionalità, e conseguente ricognizione annuale delle dotazioni organiche con decreto del Ministro della difesa;

 

b) adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale civile attraverso programmi di formazione professionale, nell’ambito delle risorse finanziarie esistenti a legislazione vigente, ai fini del migliore impiego delle risorse umane disponibili;

 

c) garanzia della continuità e dell’efficienza dell’azione amministrativa, nonché della funzionalità operativa delle strutture anche attraverso la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi, ai sensi dell’articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, dal Ministero della difesa, nei limiti delle relative facoltà assunzionali, per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore del personale civile appartenente alle aree funzionali dello stesso Ministero in possesso dei prescritti requisiti, nonché, nei cinque anni successivi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui all’alinea del presente comma, della copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi ai sensi dell’articolo 19 del citato decreto legislativo n.165 del 2001, e successive modificazioni;

 

d) adozione di disposizioni transitorie intese a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche di cui alla lettera a) del presente comma anche attraverso l’adozione di misure dirette ad agevolare la mobilità interna, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza, il trasferimento presso altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165 del 2001, e successive modificazioni, nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione;

 

e) fermi restando i requisiti di accesso al beneficio previsti dalla legislazione vigente, adozione di interventi normativi al fine di semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

L’articolo 3, composto da due commi, reca i principi e criteri direttivi riguardanti la revisione in senso riduttivo delle dotazioni organiche:

 

1.      del personale militare (comma 1);

2.      del personale civile della Difesa (comma 2);

 

1.      Revisione delle dotazioni organiche del personale militare

 

Il comma 1 dell’articolo 3, modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca numerosi principi e criteri direttivi relativi alla revisione in senso riduttivo del personale militare.

 

Al riguardo, il Governo precisa che:

 

Ø      entro l’anno 2024[16] dovrà essere effettuata una riduzione generale a 150.000 unità di personale militare delle tre Forze armate (Esercito, marina militare ed Aeronautica militare);

Ø       entro sei anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 310 unità di ufficiali generali e ammiragli[17]:

Ø      entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della legge dovrà essere operata una riduzione di 1.566 unità di colonnelli e di capitani di vascello.

 

Il totale degli organici delle Forze armate - corrispondente all'attuale modello di difesa a 190.000 unità- è stabilito al comma 2 dell'art. 799 del Codice dell'ordinamento militare; il medesimo articolo al comma 1 definisce anche la ripartizione dei volumi organici di ciascuna forza armata in ufficiali, sottoufficiali e volontari. Più precisamente:

 

Il totale generale degli organici delle Forze armate è il seguente:

a)    Esercito italiano: 112.000 unità;

b)    Marina militare: 34.000 unità;

c)    Aeronautica militare: 44.000 unità.

 

La ripartizione dei volumi organici delle Forze armate è determinata nelle seguenti unità:

a.    ufficiali:

1)    12.050 dell’Esercito italiano;

2)    4.500 della Marina militare;

3)    5.700 dell’Aeronautica militare;

b.    sottufficiali:

1)    24.091 dell’Esercito italiano, di cui 2.400 primi marescialli, 5.583 marescialli e 16.108 sergenti;

2)    13.576 della Marina militare, di cui 2.178 primi marescialli, 5.774 marescialli e 5.624 sergenti;

3)    26.280 dell’Aeronautica militare, di cui 3.000 primi marescialli, 6.480 marescialli e 16.800 sergenti;

c.    volontari:

1)    75.859 dell’Esercito italiano, di cui 56.281 in servizio permanente e 19.578 in ferma prefissata;

2)    15.924 della Marina militare, di cui 10.000 in servizio permanente e 5.924 in ferma prefissata;

3)    12.020 dell’Aeronautica militare, di cui 7.049 in servizio permanente e 4.971 in ferma prefissata.

Per quanto riguarda le consistenze effettive del personale militare, l’attuale organico è assestato su 183.000 militari. L’obiettivo previsto è, dunque, quello di scendere a150.000 militari con una riduzione di 33.000 militari.

 

 

In relazione ai richiamati obiettivi, le misure volte a realizzare con gradualità la riduzione delle dotazioni organiche prospettate dal Governo, da definire in un piano di programmazione triennale scorrevole, adottato con D.P.C.M., su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione, della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (lettera n), sono:

 

Ø      il transito del personale militare nelle aree funzionali del personale civile del Ministero della difesa ovvero presso altre pubbliche amministrazioni, sulla base di tabelle di equiparazione di cui all’articolo 4, comma 96 della legge n. 183 del 2011. La disposizione prevede, inoltre, il riconoscimento di un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, pari alla differenza fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione all’area funzionale e alla posizione economica di assegnazione[18] (lettera e)).

 

In relazione al transito dei dipendenti militari della difesa al ruolo civile della medesima amministrazione, appare opportuno chiarire se tale transito potrà avvenire limitatamente alle relative vacanze organiche dei singoli profili professionali, in quanto, diversamente, a fronte di inquadramenti in "esubero" rispetto agli organici di diritto, si dovrebbe provvedere alla relativa copertura finanziaria del relativo onere sino al riassorbimento della relativa posizione nelle dotazioni che risultano già scontate a legislazione vigente.

 

Il comma 96 dell'articolo 4 legge n. 183 del 2011prevede temporaneamente - ossia per il triennio che va dal 2012 al 2014 - la possibilità di trasferimenti di sottufficiali e di ufficiali (questi ultimi, fino al grado di tenente colonnello o equivalenti incluso) appartenenti all’Esercito, alla Marina e all’Aeronautica verso altre pubbliche amministrazioni.

Il trasferimento richiederà il parere favorevole del Ministero della Difesa e l'accettazione da parte dell'amministrazione di destinazione. Il comma 96 puntualizza che i trasferimenti avverranno nei limiti delle assunzioni spettanti all'amministrazione di destinazione (onde evitare aggiramenti della normativa in materia e conseguenti dilatazioni della spesa). Alla data di assunzione in servizio presso quest'ultima, i militari saranno collocati in congedo nella posizione della riserva. Il personale trasferito è inquadrato nell'area non dirigenziale individuata dall'amministrazione di destinazione sulla base di tabelle di equiparazione e riceverà un trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi per il personale non dirigente dell'amministrazione di destinazione.

 

Ø      l’estensione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri (ARQ) anche ad altre categorie di personale (lettera m));

 

Al riguardo si segnala che il Ministro della Difesa[19] ha precisato che: "l’istituto della aspettativa per riduzione quadri (ARQ) si applica oggi solo agli Ufficiali nei gradi Colonnello/Capitano di Vascello e Generale/Ammiraglio. Estendendo tale istituto anche per gli Ufficiali nel grado di Tenente Colonnello/Capitano di Fregata ed ai Sottufficiali, questa misura consentirebbe un significativo deflusso di personale consentendo di avvicinarsi più rapidamente al livello di regime del personale militare (150.000) già in un decennio”.

Sul medesimo argomento, l’ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria Generale dello Stato[20].ha riferito che “l’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri è un istituto giuridico attualmente previsto per i colonnelli e generali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza. Il meccanismo opera quando il conferimento delle promozioni annuali fissate dalla legge per i suddetti gradi determina eccedenze rispetto agli organici e tali eccedenze non possono essere riassorbite nei casi previsti dalla legge. Al personale collocato in ARQ compete il 95% (100% dell'I.I.S. e degli assegni familiari) degli assegni previsti nel tempo per i pari grado in servizio, comprensivi delle sole indennità fisse e continuative in godimento il giorno antecedente il collocamento nella predetta posizione in relazione al grado e alle funzioni dirigenziali espletate[21].

 

Ø      forme di esenzione dal servizio, da disporsi a domanda dell’interessato e previa valutazione da parte dell’amministrazione delle proprie esigenze funzionali (lettera m));

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 72, commi 1-6, del D.L. 112/2008 aveva introdotto l’istituto dell’esonero dal servizio per il personale delle Pubbliche Amministrazioni, consistente nella possibilità, per i dipendenti pubblici prossimi al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, di usufruire su richiesta, appunto dell’esonero dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione dell’anzianità massima contributiva di 40 anni. Tale istituto la cui operatività era stata prevista per il periodo 2009-2014, è stato abrogato (tranne che per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento stesso) dall’articolo 24, comma 14, lettera e), del D.L. 201/2011. La richiesta di esonero dal servizio, che era irrevocabile, doveva essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno, a condizione che entro l’anno solare fosse raggiunto il requisito minimo di età richiesto. Veniva espressamente escluso dalla possibilità di fruire dell’esonero dal servizio il personale della Scuola. Era facoltà delle amministrazioni pubbliche accogliere la richiesta di esonero, sulla base delle proprie esigenze funzionali, con priorità per il personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico. Specifiche disposizioni concernevano, inoltre, il trattamento economico del personale interessato dall’esonero, il trattamento previdenziale e di quiescenza nonché il regime di incompatibilità con altre attività lavorative.

 

Ø      la revisione della disciplina prevista dall’articolo 1014, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare, in materia di riserve di posti a favore di talune categorie di personale militare (militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito) nei concorsi per le assunzioni presso le amministrazioni pubbliche, nel senso di estenderne l’applicazione al personale militare delle tre Forze armate in servizio permanente, in relazione alle effettive esigenze di riduzione delle relative dotazioni organichee di prevederne l’applicazione anche per le assunzioni nelle aziende speciali e nelle istituzioni degli enti locali[22], di cui all’articolo 114 del TU enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267).

 

Ø       Al riguardo si ricorda che ai sensi del richiamato comma 3 dell’articolo 1014 del Codice dell’ordinamento militare, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente.

Ø       La riserva in esame non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

In relazione alle sopra richiamate misure indicate alle lettere e), g), ed m) il criterio direttivo enunciato alla successiva lettera o) precisa che ai fini della predisposizione del richiamato piano di programmazione scorrevole, tali interventi dovranno essere:

 

Ø      correlati alle misure di revisione e di razionalizzazione di strutture e funzioni organizzative, nonché di revisione di ruoli e di profili previste dal provvedimento in esame, anche in relazione alle effettive disponibilità delle altre amministrazioni;

Ø      informati prioritariamente al consenso degli interessati, ai fini del transito in altre amministrazioni, nonché alla maggiore anzianità, ai fini dell’esonero dal servizio e dell’aspettativa per riduzione di quadri.

 

Nell’ambito del richiamato piano, secondo quanto previsto dalla successiva lettera p), aggiunta nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, dovrà, altresì, essere prevista una disciplina volta a favorire l’assegnazione a domanda presso enti o reparti limitrofi di coniugi militari o civili entrambi dipendenti del Ministero della difesa, sempre che tale assegnazione, non onerosa per i bilancio dello Stato, sia possibile con riferimento all’organico e non comprometta il regolare svolgimento del servizio.

Ulteriori principi e criteri direttivi di per la revisione delle dotazioni organiche del personale militare sono previsti alle lettere da c), d), f), h).

 

In particolare, in aderenza al nuovo assetto organizzativo dello strumento militare, dovranno essere rivisti i ruoli e i profili di impiego del personale militare (lettera c); la disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale militare, nonché in materia di formazione (lett. d)). 

 

Con riferimento al reclutamento, il Capo di Stato maggiore dell’Esercito, Generale Graziano, nel corso della sua audizione presso la IV Commissione difesa del Senato (22 maggio 2012) ha rilevato rammenta la profonda diversità del sistema italiano rispetto a quello dei maggiori partner. “Gli eserciti europei e quelli nord-americani fanno infatti largo ricorso a contratti d’arruolamento a tempo determinato, anche per le categorie degli ufficiali e dei sottufficiali. Stante questa premessa, il sistema italiano si basa, per i graduati ed i militari di truppa, su tre categorie ben distinte, due contrattualizzate a tempo determinato (i volontari in ferma prefissata di un anno e i volontari in ferma prefissata di quattro anni) ed una (i Volontari in servizio permanente) a tempo indeterminato. Di vitale importanza, per l’Esercito, è poi la figura del volontario in ferma prefissata. Fin dal principio, è stato introdotto il meccanismo del cosiddetto "patentino", cioè della riserva totale dei posti a concorso per tutte le Forze di polizia ad ordinamento civile e militare a favore dei VFP1 in servizio (in ferma o rafferma), ovvero già collocati in congedo. In altre parole, il possesso di tale patentino costituisce conditio sine qua non per la partecipazione ai concorsi per l’accesso alle carriere iniziali degli agenti delle Forze di polizia. Tale meccanismo si rese obbligatorio, all’atto del passaggio al modello professionale, per poter offrire la necessaria attrattiva all’arruolamento nelle Forze armate e, quindi, per garantire i necessari flussi di reclutamento. Di contro, al volontario di truppa verrà assicurata, al termine del servizio, sufficiente possibilità occupazionale attraverso un calibrato accesso alla ferma per ulteriori quattro anni nelle Forze armate, prodromica al successivo transito nel servizio permanente, ovvero alla possibilità di accesso nelle Forze di polizia. E’ stato proprio questo meccanismo (cioè una chiara prospettiva di stabilizzazione lavorativa nelle Forze armate o nelle Forze di polizia) a consentire il conseguimento della necessaria qualità e quantità dei reclutamenti, fondamentale elemento di successo in virtù dei crescenti impegni operativi cui la Difesa ha dovuto, nel corso degli anni, prontamente rispondere, ed è pertanto impensabile rimuovere il patentino, pena il rischio di anemizzare i flussi di reclutamento”

 

La lettera f) prevede, invece, che la quota parte del fondo per il miglioramento dell’efficienza dei servizi istituzionali spettante al militare che transita nelle aree funzionali del personale civile della Difesa sia versata nell’apposito Fondo unico di amministrazione - FUA, destinato a compensare la produttività collettiva e la qualità della prestazione individuale del personale civile.

 

Al riguardo, andrebbe chiarito l'effettivo meccanismo operativo di attribuzione di risorse al fondo, nonché l'alimentazione a regime dello stesso.

 

La lettera h) prevede la revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, individuando tra l'altro la possibilità di partecipazione a corsi di formazione o apprendistato, nonché altre forme temporanee di sostegno al reddito a favore dei volontari in ferma prefissata quadriennale che ultimato il periodo di rafferma ancorchè idonei, non transitano nel servizio permanente, da realizzare nell’ambito dei risparmi di spesa derivanti dall’attuazione delle misure di revisione dello strumento militare. È, altresì, previsto, anche per il rimanente personale, che le vigenti disposizioni che richiedono, tra i requisiti per l’accesso a determinate professioni, l’avere svolto il servizio di leva si applichino con riferimento all’avere prestato servizio per almeno un anno nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nell’Aeronautica militare.

 

In relazione alla formulazione della lettera h), al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno definire in maniera più specifica  il criterio direttivo in esame nella parte in cui fa riferimento a forme temporanee di sostegno al reddito. Al riguardo, si ricorda, infatti, che per le Forze Armate non sono operativi i classici strumenti di sostegno del reddito previsti dall’ordinamento (cd. ammortizzatori sociali).

Allo stesso tempo, appare opportuno chiarire il riferimento a “corsi di apprendistato”, in quanto non è chiaro se la norma intende fare riferimento al’’utilizzo dell’istituto dell’apprendistato ovvero ai tirocini formativi.   

 

La disciplina del contratto di apprendistato è stata ampiamente rivista, da ultimo, dal D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, il quale ha recepito anche gli indirizzi condivisi da Governo, regioni e parti sociali nell’intesa del 27 ottobre 2010 (per il rilancio dell’apprendistato) e nell’intesa del 17 febbraio 2010 (contenente le Linee guida per la formazione).

Il provvedimento definisce l’apprendistato come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani, ribadendo l’articolazione dell’istituto in tre diverse tipologie contrattuali, che vengono peraltro ridenominate (apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e apprendistato di alta formazione e ricerca). Tra i principali elementi di novità vi è, innanzitutto (articolo 2), l'unificazione della regolamentazione normativa, economica e previdenziale del contratto (applicabile a tutti i settori pubblici e privati), attualmente strutturata per ciascuna delle tre tipologie contrattuali, garantendo la semplificazione dell’istituto e l’uniformità di disciplina a livello nazionale. Inoltre, si afferma il coinvolgimento pieno delle parti sociali, attraverso il rinvio alla disciplina attuativa recata da appositi accordi interconfederali o da contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale dai sindacati comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale. La disciplina pattizia deve muoversi nel rispetto di una serie di principi, in parte mutuati dalla legislazione vigente e in parte nuovi. In particolare, tra gli elementi di novità si segnala l’estensione della forma scritta al piano formativo individuale, che deve essere definito (anche su appositi formulari elaborati contrattualmente) entro 30 giorni (non più quindi contestualmente) dalla stipulazione del contratto. Per quanto riguarda la retribuzione dell’apprendista, si specifica invece che i due sistemi previsti (sottoinquadramento o percentualizzazione) devono intendersi alternativi tra loro.

Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Il provvedimento poi disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale (articolo 3), che sostituisce l’apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione di cui all’articolo 48 del D.Lgs. 276/2003. Tale contratto è inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e formazione, così come definito dal D.Lgs. 226/2005, la cui regolamentazione dei profili formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo accordo in Conferenza Stato-Regioni.

Tra le novità introdotte si segnala la possibilità di essere assunti con tale contratto con un età minima 15 anni (per tale aspetto confermando quanto disposto dalla normativa vigente) ma non oltre il compimento dei 25 anni. Il limite massimo di durata del contratto viene elevato è di 3 anni, elevabili a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale (comma 1).

L’articolo 4 disciplina l’apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere, che sostituisce l’apprendistato professionalizzante, di cui all’articolo 49 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le novità introdotte si segnalano:

o      l’ampliamento del campo di applicazione oggettivo dell’istituto, che ai sensi del comma 1 si applica ai settori di attività pubblici e privati;

o      la riduzione della durata massima del contratto, da 6 a 3 anni (per la sua parte formativa), ovvero 5 anni per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione;

o      la possibilità per le Regioni e i sindacati dei datori di lavoro di definire le modalità per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere;

o      l’esplicita previsione di specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.

 

L’articolo 5 disciplina l’apprendistato di alta formazione e ricerca, che sostituisce l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione, di cui all’articolo 50 del D.Lgs. 276/2003.

Tra le novità introdotte (oltre, appunto, alla previsione di un apposito contratto di apprendistato per la ricerca) si segnala la rimessione alle Regioni della regolamentazione e della durata dell’istituto, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca, nonché la possibilità di assumere con contratto di apprendistato di alta formazione e di ricerca anche i soggetti coinvolti nel praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.

Gli standard formativi (articolo 6) sono definiti mediante un apposito decreto interministeriale (da emanare entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento), nel rispetto delle competenze delle Regioni e delle Province autonome e di quanto stabilito nell'intesa Stato-regioni del 17 febbraio 2010. Gli standard professionali sono definiti nei contratti collettivi nazionali di categoria o, in mancanza, attraverso intese specifiche da sottoscrivere a livello nazionale o interconfederale. Viene altresì specificato che ai fini della verifica dei percorsi formativi in apprendistato professionalizzante e in apprendistato di ricerca, i profili di riferimento debbano essere legati a quelli definiti nei contratti collettivi.

In particolare, al fine di armonizzare le diverse qualifiche professionali acquisite, è stato previsto che il repertorio delle professioni (già istituito) presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia predisposto sulla base dei sistemi di classificazione del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro e (in coerenza con quanto previsto nella richiamata intesa del 17 febbraio 2010) da un apposito organismo tecnico, composto dal MIUR, dai sindacati comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai rappresentanti della Conferenza Stato-regioni (comma 3).

Restano confermate, infine, le norme vigenti riguardanti il referente aziendale, la registrazione della formazione effettuata nel libretto formativo, la possibilità di riconoscere all’apprendista una qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite ai fini del proseguimento degli studi, i limiti quantitativi per le assunzioni di apprendisti e la tutela previdenziale e assicurativa.

Di grande rilievo, infine (articolo 7), sono anche il rafforzamento dell’apparato ispettivo e sanzionatorio vigente (al fine di evitare usi distorti e abusi del contratto di apprendistato); la possibilità di assumere come apprendisti i lavoratori in mobilità; il mantenimento dei benefici contributivi per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di formazione.

Riguardo l’assunzione come apprendisti dei lavoratori in mobilità, il comma 4 dell’articolo 7 stabilisce che per essi trovino applicazione, le disposizioni in materia di licenziamenti individuali di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, nonché il regime contributivo agevolato di cui all'articolo 25, comma 9, della L. 23 luglio 1991, n. 223, e l'incentivo di cui all'articolo 8, comma 4, della medesima norma, consistenti, rispettivamente, nella parificazione – per i primi 18 mesi -, per ciascun lavoratore iscritto nella lista di mobilità assunto a tempo indeterminato, della quota di contribuzione a carico del datore di lavoro quella prevista per gli apprendisti, nonché nella concessione, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto assuma a tempo pieno e indeterminato i lavoratori iscritti nella lista di mobilità - per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore-, un contributo mensile pari al 50% dell’indennità di mobilità che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

 

Da ultimo, la L. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro (articolo 1, commi 16-19) è intervenuta a modificare la disciplina generale dell'apprendistato. Le modifiche dispongono, in particolare, che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali); con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla somministrazione di lavoro), passando dal precedente limite del 100% (ossia un rapporto di 1 a 1), a un rapporto di 3 a 2 nelle imprese con più di 10 dipendenti; per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti, l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, di almeno il 50% degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30% nei primi 36 mesi successivi all'entrata in vigore della legge).

 

I tirocini formativi e di orientamento rappresentano momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, anche al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

Le iniziative sono promosse, anche in forma associata, da parte di vari soggetti come agenzie per l'impiego, università, provveditorati agli studi, istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale e i centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento.

La durata dei tirocini è di:

§       quattro mesi per gli studenti della scuola secondaria,

§       sei mesi per i lavoratori inoccupati o disoccupati o gli allievi degli istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, i studenti frequentanti attività formative post-diploma o post laurea;

§       dodici mesi per gli studenti universitari o le persone svantaggiate[23];

§       ai ventiquattro mesi per i soggetti portatori di handicap.

Tali norme sono estese ai cittadini comunitari che effettuino esperienze professionali in Italia, anche nell'ambito di programmi comunitari, nonché ai cittadini extracomunitari secondo principi di reciprocità e criteri e modalità definiti dal D.M. 22 marzo 2006, recante “Normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento per i cittadini non appartenenti all'Unione europea.

Sul tema è intervenuto l'articolo 11 del D.L. 138/2011[24] stabilendo che i tirocini formativi e di orientamento sono promossi unicamente da soggetti in possesso degli specifici requisiti determinati dalle regioni. Inoltre, è previsto che i tirocini formativi e di orientamento "non curriculari" abbiano una durata non superiore a sei mesi (comprese eventuali proroghe) e possono essere promossi esclusivamente a favore neodiplomati e neo-laureati, entro dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio.

Tali norme non si applicano a disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e ai condannati ammessi a misure alternative di detenzione.

Infine, viene specificato che in assenza di specifiche regolamentazioni regionali continua a trovare applicazione, in quanto compatibile, la disciplina statale vigente contenuta all’articolo 18 della L. 196/1997[25], e del relativo regolamento ministeriale, emanato con D.M. 25 marzo 1998, n. 142[26], contenente la definizione dei tirocini formativi e di orientamento.

Si ricorda, infine, che la sentenza della Corte costituzionale n. 50 del 13-28 gennaio 2005 ha stabilito la disciplina dei tirocini appartiene alla competenza legislativa delle regioni[27]. In seguito della sentenza della Corte, la direttiva del Ministro per la funzione pubblica n. 2 del 1° agosto 2005, ha precisato che la normativa nazionale (di cui ai citati articolo 18 della L. 196/1997 e al D.M. n. 142 del 1998) “troverà applicazione solo in assenza di una specifica disciplina a livello regionale”.

Da ultimo, l’articolo 1, commi 34-36 della L. 92/2012 (di riforma del mercato del lavoro) ha previsto la stipula tra Governo e Regioni, in sede di Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento, sulla base dei seguenti criteri:

a)  revisione della disciplina dei tirocini formativi, anche in relazione alla valorizzazione di altre forme contrattuali a contenuto formativo;

b)  previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto, anche attraverso la puntuale individuazione delle modalità con cui il tirocinante presta la propria attività;

c)  individuazione degli elementi qualificanti del tirocinio e degli effetti conseguenti alla loro assenza;

d)  il riconoscimento di una congrua indennità, anche in forma forfettaria, in relazione alla prestazione svolta (disponendo altresì che la mancata corresponsione dell'indennità comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa).

 

 

Ulteriori criteri direttivi, inseriti nel corso del provvedimento al Senato, riguardano, da ultimo:

 

Ø      la previsione, nell’ambito delle risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare, di misure di assistenza in favore delle famiglie dei militari, prioritariamente di quelli impegnati nelle missioni militari all’estero. In relazione a tale nuovo criterio direttivo, la lettera i) precisa che lo schema di decreto legislativo attuativo di tale principio dovrà essere sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari e dovrà a tal fine essere trasmesso munito della relazione tecnica;

 

Ø      il riconoscimento ai volontari di truppa delle Forze armate congedati senza demerito dei titoli e dei requisiti minimi professionali e di formazione per poter aspirare alla nomina di guardia particolare giurata e per l'iscrizione nell'elenco prefettizio di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 6 ottobre 2009, (lettera l).

 

Si ricorda che le guardie private (definite anche “particolari” in quanto agiscono nell’interesse di singoli soggetti, pubblici o privati, o “giurate” poiché sono ammesse all’esercizio delle loro funzioni dopo la prestazione del giuramento) esercitano attività di vigilanza o custodia di beni mobili o immobili per conto di privati o alle dipendenze di enti o di istituti di vigilanza, oppure attività investigativa alle dipendenze di istituti di investigazione. Le due attività sono regolate dallo stesso complesso di disposizioni, pur sussistendo tra di loro una rilevante eterogeneità: l’attività di vigilanza è finalizzata a prevenire i reati contro il patrimonio, e gli atti in cui si concretizza sono affini a quelli compiuti dall’autorità di pubblica sicurezza; l’attività investigativa dei privati non ha invece scopi convergenti con le finalità della funzione di polizia.

 

La disciplina in materia di vigilanza e investigazione privata trova collocazione:

§         nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.), (artt. da 133 a 141);

§         nel regolamento di esecuzione del testo unico (artt. da 249 a 260);

§         nel R.D.L. 1952/1935[28] (guardie particolari giurate);

§         nel R.D.L. 2144/1936[29]  (istituti di vigilanza privata).

In base a tali disposizioni, gli enti pubblici, gli altri enti collettivi ed i privati possono avvalersi di guardie particolari con lo scopo di vigilare e custodire le loro proprietà immobiliari e mobiliari. Essi possono anche, previa autorizzazione del prefetto, associarsi per la nomina di tali guardie.

Presupposto della prestazione d’opera di vigilanza o custodia e di investigazione, da parte di enti o privati, è l’autorizzazione prefettizia. In base all’art. 134 del T.U.L.P.S., senza licenza del prefetto è vietato, ad enti o privati, di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari e di eseguire investigazioni o ricerche o di raccogliere informazioni per conto di privati.

In base a detta disposizione, la licenza non può essere concessa:

§         a persone che non abbiano la cittadinanza italiana o di Paesi membri dell’Unione europea, siano incapaci di obbligarsi o abbiano riportato condanna per delitto non colposo;

§         a persone che non siano in grado di dimostrare la capacità tecnica per i servizi che intendono esercitare;

§         per operazioni che comportino un esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

L’articolo.138 del TULPS, come da ultimo modificato dall’art. 4 del decreto-legge n.59/2008[30], reca la disciplina concernente i requisiti e lo status giuridico delle guardie giurate particolari le quali, ai sensi del comma 1,  devono possedere i requisiti seguenti:

§         cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea ;

§         la maggiore età ed avere adempiuto agli obblighi di leva;

§         sapere leggere e scrivere;

§         non avere riportato condanna per delitto;

§         essere persona di ottima condotta politica e morale;

§         essere munito della carta di identità;

§         essere iscritto alla cassa nazionale delle assicurazioni sociali e a quella degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari giurate deve essere approvata dal prefetto. Con l'approvazione, che ha validità biennale, il prefetto rilascia altresì, se ne sussistono i presupposti, la licenza per il porto d'armi, a tassa ridotta, con validità di pari durata. Ai fini dell'approvazione della nomina a guardia particolare giurata di cittadini di altri Stati membri dell'UE, il prefetto tiene conto dei controlli e delle verifiche effettuati nello Stato membro d'origine per lo svolgimento della medesima attività. Si prevede, inoltre, che, salvo quanto diversamente previsto, le guardie particolari giurate nell'esercizio delle funzioni di custodia e vigilanza dei beni mobili ed immobili cui sono destinate rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio.

 

Per quanto riguarda, poi, l’iscrizione nell'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, si segnala che il D.M. 6 ottobre 2009[31], come modificato dal DM 30 giugno 2011 e successivamente dal DM 15 giugno 2012, all’articolo 1. Tale decreto  fissa i requisiti per l'iscrizione nell'elenco e le modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo stabilendo, in prima battuta, che in ciascuna prefettura - Ufficio territoriale del Governo è istituito l'elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti.

L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a 18 anni;

b) idoneità psico-fisica per lo svolgimento dell'attività di controllo, assenza di uso di alcol e stupefacenti, accertate con visita medica preassuntiva dal medico competente o dal dipartimento di prevenzione della A.S.L.

c) non essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;

d) non essere sottoposti né essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti adottati nei confronti di episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive.

e) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, associazioni o gruppi organizzati volti alla discriminazione razziale, etnica e religiosa;

f) diploma di scuola media inferiore;

g) superamento di un corso di formazione.

In caso di perdita di uno o più requisiti previsti dal presente articolo, ovvero qualora lo stesso ponga in essere comportamenti in contrasto con quanto previsto legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), il Prefetto comunica l'avvenuta cancellazione dall'elenco all'interessato, al gestore delle attività di intrattenimento e di pubblico spettacolo per il divieto di impiego nei servizi disciplinati dal decreto ministeriale.

 

 

2.      Revisione delle dotazioni organiche del personale civile

 

Il comma 2 dell’articolo 2 pone l'ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l'anno 2024[32], nell'ottica della valorizzazione delle relative professionalità.

 

La relazione tecnica al ddl A.S. 3271 evidenzia che "l'articolo 3, al comma 2, lettera a), pone l’ulteriore obiettivo della riduzione delle dotazioni organiche del personale civile del Ministero della difesa dalle attuali 30.000 unità a 20.000 unità, da conseguire sempre entro l’anno 2024, fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui all’articolo 5, comma 2. È possibile stimare che tali nuovi organici potranno essere raggiunti tramite le ordinarie cessazioni per limiti di età del personale civile attualmente in servizio, nonché attraverso misure dirette ad agevolare la mobilità interna, il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni, l’accesso alla qualifica dirigenziale del personale appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale, il ricorso a forme di lavoro a distanza e l’esonero dal servizio.

In particolare, per il personale civile, partendo da una consistenza effettiva di 29.525 unità nel 2013 e tenuto conto che in base all’ordinario trend di fuoriuscite per collocamento in congedo o per altre cause si possono stimare 12.445 cessazioni dal servizio in un periodo di dieci anni, risulterebbe sufficiente contenere, nel medesimo periodo, le assunzioni complessive entro un numero inferiore a 2.920 unità, per conseguire l’obiettivo finale della riduzione delle dotazioni organiche del personale in questione a 20.000 unità, ferma restando l’esigenza di adottare le citate specifiche misure per garantire l’equilibrata distribuzione delle professionalità del personale civile, in relazione al nuovo assetto organizzativo della Difesa, necessaria per ottimizzarne la produttività e l’efficienza. Nelle tabelle 3 e 4 sono riportati, rispettivamente, i dati anagrafici del personale civile e i costi medi unitari medi annuali, distinti per area funzionale di appartenenza".

 

In relazione ai citati obiettivi le misure prospettate da Governo (lett. d) sono:

Ø      la mobilità interna;

Ø      la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale;

Ø      il ricorso a forme di lavoro a distanza;

Ø      Il trasferimento presso altre pubbliche amministrazioni cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni, nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, secondo contingenti e misure percentuali stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione.

 

Alla luce dell'esplicito riferimento normativo all'art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001, la nozione di altre pubbliche amministrazioni comprende: tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le Agenzie le quali svolgono attività a carattere tecnico-operativo di interesse nazionale operanti al servizio delle amministrazioni pubbliche, comprese anche quelle regionali e locali, il CONI (in quest'ultimo caso, fino a revisione della disciplina di settore).

 

Nell'ambito degli ulteriori principi e criteri direttivi per la revisione delle dotazioni organiche del personale civile di cui all'art. 3, comma 2, si prevedono: l’adozione di piani di miglioramento individuale della professionalità del personale (lett. b); la valorizzazione del personale civile dipendente mediante la previsione, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2024, di una riserva di posti nei concorsi banditi dal Ministero della difesa per l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia, non superiore al 50 per cento, a favore di tale personale, nonché, nel quinquennio successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, della possibilità di procedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale disponibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge mediante il conferimento dei relativi incarichi (lett. c)).

 

Si segnala, da ultimo, che nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, è stata aggiunto al comma in esame la disposizione (lettera e)) che affida al Governo il compito di adottare intervento normativi finalizzati a semplificare le procedure per il riconoscimento delle cause di servizio, senza nuovi e maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e ferma restando l’attuale normativa che determina i requisiti per l’accesso al beneficio in esame.

 

In relazione alla disposizione in esame andrebbe chiarito l’ambito soggettivo di applicazione della disposizione in esame e ciò in quanto il suo inserimento nell’ambito dei criteri di delega afferenti alla revisione delle dotazioni organiche del personale civile potrebbe portare a circoscrivere il futuro intervento del legislatore delegato alle sole procedure attinenti alle cause di servizio del personale civile della Difesa.


 

La revisione dello strumento militare in Gran Bretagna, Francia e Germania [33] .

 

 

L’esercito britannico ha una forza totale di 102 mila uomini. È organizzato in sei divisioni, ognuna composta da un numero variabile di brigate (da due a sei), più una brigata d’assalto aviotrasportata. Solo la prima e la terza divisione sono unità operative, cioè unità che possono essere realmente schierate in tetri operativi. La sesta divisione è un quartier generale costituito temporaneamente per comandare le truppe ISAF del Comando regionale Sud in Afghanistan. Le rimanenti divisioni sono mere unità amministrative regionali, che sovrintendono all’addestramento delle unità inferiori (brigate, battaglioni) che verranno poi inviate in missione in appositi gruppi di battaglia (battlegroups). Questi gruppi, tipicamente di 600-700 uomini, sono costituiti attorno ad un battaglione di fanteria o ad un reggimento corazzato ai quali vengono aggiunte unità di artiglieria e/o anticarro, genieri, antiaerea, etc., a seconda dell’impegno previsto. L’aviazione britannica (Royal Air Force, RAF) è strutturata in tre comandi operativi, denominati “gruppi”, responsabili rispettivamente per: le unità da combattimento (1° Gruppo), da trasporto tattico e strategico nonché per attività ISTAR (Intelligence, Surveillance, Target Aquisition and Recoinnassance), 2° Gruppo, ed infine il 22° Gruppo per il reclutamento e l’addestramento del personale. La RAF ha attualmente a disposizione circa 1.002 velivoli di vario tipo, 650 dei quali sono da combattimento, e impegna circa 42 mila regolari e 2.500 volontari. La marina britannica (Royal Navy, RN) dispone di venticinque navi da combattimento di superficie e di undici sottomarini, più unità per il contrasto alle mine, per il controllo delle coste, unità da sbarco e anfibie, e unità logistiche e di supporto. Questa struttura è in procinto di subire notevoli modifiche. Il giorno successivo alla pubblicazione della National Security Strategy il governo britannico ha reso pubblica anche la Strategic Defence and Security Review (SDSR), il documento con il quale il governo ed i vertici militari hanno pianificato la forma delle forze britanniche che opereranno nei prossimi dieci anni, sulla base del contenuto della NSS. La SDSR si apre con la netta constatazione che la difficile situazione economica costringerà ad effettuare tagli che gli stati maggiori britannici avrebbero preferito evitare, ma che erano comunque necessari dato che la “sicurezza nazionale dipende dalla […] sicurezza economica, e vice versa”.

Il premier Cameron ha annunciato che il bilancio della difesa subirà nei prossimi quattro anni tagli pari solo all’8% del bilancio, e cioè inferiore a quelli inizialmente temuti del 10 o addirittura 20%. Cameron.

Per quanto riguarda l’impatto della riforma sulla struttura delle forze, nei prossimi quattro anni le forze britanniche verranno ridotte di ben diciassettemila unità: settemila uomini in meno per l’esercito, e cinquemila ciascuna per aviazione e Royal Navy. Le forze speciali rimangono invariate. La componente terrestre verrà riorganizzata sulla base di cinque brigate multiruolo, ognuna di circa 6.500 uomini e autosufficiente, più una brigata di assalto dall’aria (i parà). L’acquisizione di materiali privilegerà in particolare quelli utili in scenari tipo afgano: veicoli multiruolo leggeri e medi, artiglieria leggera, elicotteri di appoggio, assetti per l’intelligence (come gli aerei senza pilota o UAV, umanned aerial vehicles).  I carri armati pesanti tipo Challenger verranno tagliati del 40%, e l’artiglieria pesante del 35%. La marina perderà invece quattro fregate, e vedrà ridimensionata la sua componente anfibia e da sbarco, mentre quella sottomarina che assicura la deterrenza nucleare verrà rinnovata.

In Francia, l’approvazione del Libro bianco del 2008 ha comportato l’adozione di una nuova legge di programmazione militare che ha l’obbiettivo di esprimere nel dettaglio le modifiche allo strumento militare necessarie per eseguire la strategia espressa nel libro bianco. La Loi de programmation militaire[34] (LPM), che guida la politica militare nell’orizzonte temporale 2009-2014, è un documento molto ampio che include non solo la pianificazione per aree delle acquisizioni militari, ma anche l’organizzazione dei poteri pubblici della difesa e la loro ristrutturazione, le modalità della cessione delle installazioni della difesa e la riconversione dal militare al civile di alcune industrie, e tematiche relative alla politica industriale della difesa come l’incoraggiamento di partnership pubblico-private, ed altro ancora. Per quanto riguarda la trasformazione dello strumento militare, la Loi de programmation militaire si basa sulle cinque “funzioni strategiche” individuate dal Libro bianco: conoscenza e anticipazione, deterrenza, protezione, prevenzione. I materiali afferenti alla funzione conoscenza e anticipazione avranno la priorità sugli altri. Essi permettono di fornire ai responsabili politici e militari gli elementi di previsione e di conoscenza della situazione necessari per impostare e applicare un strategia di sicurezza e difesa. I fondi riservati ai materiali afferenti a questo dominio dovrebbero addirittura raddoppiare entro il  2020. Particolare ruolo dovranno svolgere in questo campo i sistemi satellitari. La Francia dispone già di un sistema di osservazione della terra ottico e infrarosso (Helios 2) ed ha stretto accordi con Italia e Germania per lo scambio di immagini satellitari (rispettivamente con i sistemi Cosmo Skymed e SAR Lupe). Verrà poi lanciato un sistema di osservazione ottico ad alta risoluzione (MUSIS), in cooperazione con Italia, Germania, Spagna, Belgio e Grecia. Ceres, sistema spaziale di ascolto elettromagnetico, dovrebbe essere operativo per il 2016. Altri strumenti fortemente sostenuti dalla LPM sono sensori aviotrasportabili per l’ascolto e la produzione di immagini, e aerei senza pilota. Dal punto di vista numerico, la pianificazione francese prevede per il 2014-2015 forze armate ridotte di  ben 54 mila unità, il 75% delle quali appartenenti all’amministrazione ed alle unità di sostegno (cioè i tagli peseranno relativamente poco sulla componente operativa). Gli effettivi dovrebbero quindi raggiungere i 131 mila per l’esercito, 44 mila per la marina e 50 mila per l’aeronautica.  La componente terrestre sarà organizzata in otto brigate di fanteria autosufficienti, tre brigate specializzate ed una di forze speciali. Per quanto riguarda l’acquisizione di sistemi e materiali, abbiamo già accennato all’importanza rivestita dalla componente spaziale e cyber (in questo ultimo ambito, da sottolineare la pubblicità resa allo sviluppo di capacità cyber offensive e non più solo difensive). Altre priorità sono gli apparati per la protezione delle forze e per il trasporto e combattimento, in particolare l’acquisto di 650 nuovi veicoli per il trasporto truppe e 25 mila kit Felin per il singolo combattente, altre acquisizioni coerenti con l’importanza attribuita alla funzione strategica “prevenzione”.    

Per quanto riguarda le forze della riserva, le forze armate francesi dispongono di due tipi di riserva: la riserva operazionale (Réserve opérationelle) e la riserva cittadina (Réserve citoyenne). La riserva operazionale è costituita da civili o ex-militari che hanno scelto volontariamente di servire, ed ha l’obbiettivo di rafforzare le capacità militari delle forze armate. I riservisti sono circa quarantamila, più ventimila riservisti della Gendarmeria[35].

 

 

 

Anche la Francia, quindi, sta provvedendo ad una riorganizzazione piuttosto ambiziosa che combina taglio notevoli alla quantità di truppe (stando però attenti a non intaccare la componente operativa) per aumentare i fondi destinati all’acquisizione di materiali considerati strategici, in primis quelli relativi a compiti di intelligence.

Per quanto riguarda la Germania la svolta nel dibattito è avvenuta nell’ottobre del 2010, con la pubblicazione di un rapporto sulla  Bundeswehr da parte di una commissione dell’Ufficio federale del lavoro guidata da un colonnello della riserva. Il rapporto mette sul tavolo una serie di proposte radicali, tra le quali: sospensione della leva a partire da metà 2011, riduzione degli effettivi da 250 a 180 mila, raddoppio delle truppe proiettabili da sette a quattordicimila, dimezzamento della componente civile del ministero. Il rapporto era stato richiesto dall’ex ministro della difesa Karl-Theodor zu Guttemnberg, fermo sostenitore di una riforma del sistema difesa  In novembre, il ministro della difesa è stato in grado di annunciare la fine della coscrizione obbligatoria che, approvata in marzo dal Parlamento, è stata effettivamente sospesa a partire da maggio 2011.

Il lavoro di Guttenberg è stato poi completato dal suo successore, Thomas De Maziere, il quale ha approvato un piano di riforma più completo. Gli effettivi verranno ridotti, come consigliato dalla commissione, da 250 a 185 mila. Di questi, tra i cinque ed i quindicimila saranno volontari arruolati per un breve periodo. Il nuovo assetto consentirà di avere circa diecimila militari pronti per intervenire in missioni all’estero – si tratta quindi di una riduzione rispetto ai quattordicimila auspicati dalla commissione. Per quanto riguarda i civili, verranno tagliati ben venticinquemila posti (da 75 a 50). De Maziere ha spiegato che avrebbe voluto una riforma più incisiva, ma che i fondi necessari non erano disponibili. Nel maggio 2011 il Ministero della difesa tedesco ha pubblicato le nuove linee guida della difesa. Esse non contengono significative novità rispetto a quanto già espresso nel libro bianco 2006, ma precisano più chiaramente i livelli di ambizione della Bundeswehr. La capacità di intervento all’estero della Bundeswehr è inserita fermamente nel quadro multilaterale atlantico ed europeo, per il quale viene confermata la cifra di diecimila unità da tenere a disposizione in ogni momento. Le forze armate tedesche dovranno essere in grado di compiere operazioni a tutto spettro, cioè da quelle a più alta intensità fino a operazioni di stabilizzazione. La Bundeswehr deve anche essere in grado di assumere la responsabilità di comando in una operazione multinazionale.  Dal punto di vista della cooperazione europea, le linee guida 2011 compiono un passo avanti rispetto al piano De Maziere, annunciando l’inizio di un processo di analisi per suddividere le varie capacità militari nazionali in tre categorie: capacità di importanza critica, che devono essere possedute su base strettamente nazionale; capacità per le quali è possibile ipotizzare una cooperazione con altri attori europei (pooling); e capacità per le quali la Germania può condividere con gli alleati (role and task sharing).  

 

 


 

 

Articolo 4
(Disposizioni in materia contabile e finanziaria)

 


1. In relazione a quanto previsto dagli articoli 2 e 3, al fine di incrementare l’efficienza operativa dello strumento militare nazionale, la flessibilità di bilancio e garantire il miglior utilizzo delle risorse finanziarie:

 

a) la sezione II del Documento di economia e finanza (DEF), di cui all’articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, riporta, in apposito allegato, informazioni di dettaglio sui risultati conseguiti nell’attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare, anche sotto il profilo del recupero delle risorse realizzato ai sensi della lettera d) del presente comma, e sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio del Ministero della difesa, almeno per il triennio successivo;

 

b) la legge di stabilità, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, sulla base dei dati afferenti il recupero di risorse riportati nel DEF, provvede alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente in termini di rimodulazione delle risorse finanziarie tra i vari settori di spesa del Ministero della difesa, al fine di adeguarne gli effetti finanziari agli obiettivi di stabilità, razionalizzazione e ridistribuzione delle risorse;

 

c) le risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative;

 

d) nel corso di ciascun esercizio finanziario, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono accertati i risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria. Detti risparmi, previa verifica dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, affluiscono mediante apposite variazioni di bilancio, da adottare con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, nei fondi di cui all’articolo 619 del codice dell’ordinamento militare, unitamente alle maggiori entrate non soggette a limitazioni ai sensi della legislazione vigente riferite ad attività di pertinenza del Ministero della difesa non altrimenti destinate da disposizioni legislative o regolamentari. Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa;

 

e) nelle more del completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato di cui all’articolo 40 della legge 31 dicembre 2009, n.196, e successive modificazioni, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 della presente legge potranno prevedere per un periodo massimo di tre anni la sperimentazione di una maggiore flessibilità gestionale di bilancio connessa al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostenimento delle relative capacità operative. Resta fermo il divieto di utilizzare risorse in conto capitale per finanziare spese correnti;

 

f) nelle more del riordino di cui all’articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n.196, al fine di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio nel corso dell’anno e di agevolare l’accertamento dei risparmi di cui alla lettera d) del presente comma, sono attivate, anche mediante apposite convenzioni, procedure volte ad assicurare la certezza e la tempestiva disponibilità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.

 

2. Al codice dell’ordinamento militare sono apportate le seguenti modificazioni:

 

a) l’articolo 536 è sostituito dal seguente:

 

«Art. 536. -- (Programmi). -- 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento l’aggiornamento della documentazione di cui agli articoli 12 e 548, comprensivo del piano di impiego pluriennale che riassume:

 

a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

 

b) l’elenco dei programmi d’armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell’elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

 

2. Nell’ambito della stessa documentazione di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

 

3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:

 

a) con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;

 

b) con decreto del Ministro della difesa, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze se tali programmi sono di durata pluriennale. Salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, gli schemi di decreto di cui al periodo precedente sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, i decreti possono essere adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere gli schemi di decreto corredati delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sugli schemi di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all’adozione dei decreti. Gli schemi di decreto sono trasmessi anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato al piano di impiego pluriennale di cui al comma 1.

 

5. L’attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa»;

 

b) nella sezione II del capo I del titolo III del libro terzo, dopo l’articolo 549 è aggiunto, in fine, il seguente:

 

«Art. 549-bis. -- (Concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate). -- 1. Al fine di garantire il rimborso dei concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, possono essere disposte una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di uno o più funzionari delegati nominati dal Ministero della difesa, per provvedere al ripianamento degli oneri direttamente o indirettamente sostenuti e quantificati sulla base delle tabelle di onerosità predisposte dallo stesso Ministero. Agli ordini di accreditamento di cui al primo periodo si applica l’articolo 279, primo comma, del regolamento di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n.827. Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi si applicano le disposizioni di cui all’articolo 8, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367. Gli ordini di accreditamento disposti dopo la data del 30 settembre di ciascun anno, non estinti al termine dell’esercizio finanziario, possono essere trasportati all’esercizio successivo».

 

3. Dall’attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


 

 

L’articolo 4, modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca:

 

Ø      disposizioni di carattere contabile e finanziario, connesse all’attuazione del processo di revisione previsto dal disegno di legge in esame;

Ø      disposizioni concernenti i programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa;

Ø      disposizioni in merito ai concorsi a titolo oneroso delle forze armate.

 

1. Disposizioni di carattere contabile e finanziario

 

In relazione all’attuazione del processo di revisione in senso riduttivo dell’assetto strutturale e organizzativo del Ministero della difesa e della riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, il comma 1 dell’articolo 4, modificato nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, reca alcune misure intese a garantire la flessibilità di bilancio e il miglior utilizzo delle risorse finanziarie.

 

In particolare, la lettera a) del comma 1 prevede che nell’ambito del Documento di economia e finanza (DEF), alla sezione II, siano annualmente riportate, in apposito allegato, informazioni di dettaglio:

 

Ø      su risultati conseguiti in attuazione del processo di riconfigurazione dello strumento militare;

Ø      sul conseguente recupero di risorse finanziarie realizzato;

Ø      sulle previsioni di reindirizzo delle medesime risorse nei settori di spesa in cui si articola il bilancio della Difesa.

 

Come precisato dal Governo nel corso della relazione illustrativa del provvedimento, “la rilevazione dei descritti elementi in seno al DEF consente, in primo luogo, di fornire al Parlamento informazioni aggiornate sullo stato di attuazione del processo di riorganizzazione e sulle linee di evoluzione programmatica, abbracciando complessivamente un arco temporale pari ad un quinquennio. Inoltre, sul piano tecnico, assicura la possibilità di valutarne gli eventuali impatti tendenziali sui saldi di finanza pubblica per il periodo ricompreso nei successivi provvedimenti legislativi di stabilità e di bilancio”.

 

A sua volta la lettera b) dispone che, sulla base dei dati relativi al recupero di risorse finanziarie risultanti dal DEF, nella legge di stabilità si provveda, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, alla regolazione delle grandezze previste dalla legislazione vigente, allo scopo di adeguare gli effetti finanziari recati dall’attuazione della riorganizzazione agli obiettivi di stabilità, razionalizzazione e redistribuzione delle risorse che, come stabilito dalla successiva lettera c), sono destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa finalizzati al mantenimento in efficienza dello strumento militare e al sostegno delle capacità operative.

 

Ai sensi della successiva lettera c), le risorse recuperate a seguito dell’attuazione del processo di revisione dello strumento militare dovranno essere destinate al riequilibrio dei principali settori di spesa del Ministero della difesa, con la finalità di assicurare il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere le capacità operative.

 

La successiva lettera d) prevede, invece, che, con un decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, vengano accertati i risparmi conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario derivanti dall’attuazione delle misure di revisione dello strumento militare adottate.

 

La medesima disposizione precisa, poi, che le relative risorse, previa verifica dell’invarianza sui saldi di finanza pubblica, dovranno affluire, mediante variazioni di bilancio, ai fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, di cui all’articolo 619 del codice dell’ordinamento militare, destinati:

 

Ø      al finanziamento delle spese per la riallocazione di funzioni presenti in immobili da dismettere;

Ø      al funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate.

 

Alla ripartizione delle disponibilità dei predetti fondi, fermo restando il divieto di utilizzare le risorse di conto capitale per il finanziamento di spese correnti, si provvederà con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.

 

Si segnala, inoltre, che ai sensi della successiva lettera e) i decreti legislativi, nelle more della approvazione della riforma della struttura del bilancio prevista dalla legge di contabilità, potranno prevedere un periodo di sperimentazione, non superiore ai tre anni, in cui sia consentita all'amministrazione militare della difesa "maggiore flessibilità gestionale", al fine di consentire il mantenimento in efficienza dello strumento militare e di sostenere la necessarie capacità operative, con l'unico limite del divieto di impiego di risorse di parte capitale per il sostenimento di spese.

 

In relazione alla disposizione in esame andrebbe valutata l’opportunità di chiarire il significato concreto dell’espressione "maggiore flessibilità", tenuto conto della particolare flessibilità degli strumenti normativi contabili già previsti a legislazione vigente proprio per l'amministrazione della Difesa.

 

Da ultimo, la lettera f) del comma 1 prevede che, nelle more del riordino delle contabilità speciali autorizzate da disposizioni di legge per il funzionamento dei reparti e degli enti delle Forze armate – previsto a salvaguardia dell’operatività dello strumento militare dall’articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 – siano attivate procedure volte a:

Ø      garantire la massima trasparenza della spesa;

Ø      il monitoraggio della spesa in corso di anno;

Ø      agevolare l’accertamento dei risparmi di cui alla precedente lettera d);

Ø      assicurare la certezza e la tempestiva disponibilità al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato delle informazioni allo scopo necessarie.

 

In relazione alla disposizione in esame andrebbero chiarite le procedure che si intende porre in essere, al fine di garantire la massima trasparenza della spesa, il suo monitoraggio in corso di anno e ad agevolare l’accertamento dei risparmi di cui alla lettera d), dal momento che le contabilità speciali autorizzate ivi richiamate, risultano espressamente previste dall'articolo 51, comma 2, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a salvaguardia dell'operatività dello strumento militare.

 

 

 

2. Programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa.

 

Il comma 2 dell’articolo 4, alla lettera a), integralmente modificata nel corso dell’esame del provvedimento presso la Commissione difesa del Senato[36] riforma integralmente l'articolo 536 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, relativo ai programmi di ammodernamento e rinnovamento della Difesa.

 

(Il quadro normativo relativo alla procedura per l'acquisto di nuovi sistemi d'arma finanziati con gli ordinari stanziamenti di è illustrato al termine della presente scheda)

 

Come precisato dal Ministro della Difesa, nel corso dell’esame del provvedimento al Senato[37], l'inserimento delle nuove procedure per l'approvazione dei programmi di ammodernamento dei sistemi d'arma, recepiscono le conclusioni dell'indagine conoscitiva condotta nel 2010 dalla IV Commissione della Camera sulla legge Giacchè[38]. “Queste procedure garantiranno un ancor più incisivo controllo parlamentare sugli investimenti, (…) e una più profonda condivisione delle responsabilità tra Governo e Parlamento per l'adeguamento dei sistemi e delle dotazioni dei nostri militari, fondamentali per la loro operatività e per la loro capacità di operare a testa alta insieme con gli alleati europei e NATO. Infatti, sia nel contesto europeo che in quello atlantico, all'Italia, ma non solo all'Italia, vengono richieste capacità operative avanzate e di alta tecnologia, il che riconduce all'importante tema dell'industria italiana per la difesa e ai suoi sviluppi in chiave europea ma anche atlantica”.

 

Testo a fronte

 

D.lgs.n. 66 del 2010

A.C.5569

Art.4, comma 2, lettera a)

 

Art. 536

Programmi

Identico

 

 

«Art. 536. -- (Programmi). -- 1. Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provvede a trasmettere al Parlamento, nell’ambito della nota aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 548, il piano di impiego pluriennale che riassume.

 

 

a) il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

 

 

b) l’elenco dei programmi d’armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell’elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali

 

 

2. Nell’ambito della nota aggiuntiva di cui al comma 1 sono riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

 

1.  I programmi relativi al rinnovamento e all’ammodernamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, sono approvati:

3. In relazione agli indirizzi di cui al comma 1, i conseguenti programmi ed i relativi impegni di spesa sono approvati:

 

a)  con legge, se richiedano finanziamenti di natura straordinaria;

a)Identica;

 

 

b)  con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 2 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, prima dell’emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari, con le modalità e nelle forme stabilite dai regolamenti delle Camere. Il termine per l’espressione del parere è di trenta giorni dalla richiesta. Se detto termine decorre senza che le commissioni si siano pronunciate, si intende che esse non reputano di dovere esprimere alcun parere

b) con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e della finanze, se si tratta di programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo quanto disposto al comma 4 e sempre che i programmi non si riferiscano al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, lo schema di decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri sono espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso inutilmente il termine per l’espressione del parere, il decreto può essere adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmette nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Commissioni competenti da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale della nota aggiuntiva, di cui al comma 1, il programma non può essere adottato. In ogni altro caso, il Governo può procedere all’adozione del decreto. Lo schema di decreto è trasmesso anche alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

 

 

2. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in sede di esame dello stato di previsione del Ministero della difesa, in apposito allegato.

4. I piani di spesa gravanti sugli ordinari stanziamenti di bilancio, ma destinati al completamento di programmi pluriennali finanziati nei precedenti esercizi con leggi speciali, se non richiedono finanziamenti integrativi, sono sottoposti dal Ministro della difesa al Parlamento in apposito allegato alla nota aggiuntiva di cui al comma 1.

 

3. L’attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 1 e ai piani di spesa di cui al comma 2 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

 

5. L’attività contrattuale relativa ai programmi di cui al comma 3 e ai piani di spesa di cui al comma 4 è svolta dalle competenti direzioni generali tecniche del Ministero della difesa.

 

 

 

Nello specifico, la nuova formulazione della norma in esame prevede che per i programmi finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio, lo schema di decreto venga trasmesso alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni competenti. I pareri dovranno espressi entro quaranta giorni dalla data di assegnazione, ed è previsto che il Governo, qualora non intenda conformarsi alle condizioni formulate dalle Commissioni competenti, ovvero quando le stesse Commissioni esprimano parere contrario, trasmetta nuovamente alle Camere lo schema di decreto corredato delle necessarie controdeduzioni per i pareri definitivi delle Camere da esprimere entro trenta giorni dalla loro assegnazione. In tal caso, qualora entro il termine indicato le Commissioni competenti esprimano sullo schema di decreto parere contrario a maggioranza assoluta dei componenti, motivato con riferimento alla mancata coerenza con il piano di impiego pluriennale della Nota aggiuntiva, il programma non potrà essere adottato. In ogni altro caso, il governo potrà invece procedere all’adozione del decreto.

 

Con riferimento alla pianificazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, la nuova formulazione dell’articolo 536 prevede, inoltre, al comma 1, che annualmente, entro la data del 30 aprile, il Ministro della difesa provveda a trasmettere al Parlamento, nell’ambito della nota aggiuntiva di cui agli articoli 12 e 548, il piano di impiego pluriennale che riassume:

 

Ø      il quadro generale delle esigenze operative delle Forze armate, comprensive degli indirizzi strategici e delle linee di sviluppo capacitive;

Ø      l’elenco dei programmi d’armamento e di ricerca in corso ed il relativo piano di programmazione finanziaria, indicante le risorse assegnate a ciascuno dei programmi per un periodo non inferiore a tre anni, compresi i programmi di ricerca o di sviluppo finanziati nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Nell’elenco sono altresì indicate le condizioni contrattuali, con particolare riguardo alle eventuali clausole penali.

 

Nell’ambito della medesima documentazione, dovranno essere riportate, sotto forma di bilancio consolidato, tutte le spese relative alla funzione difesa, comprensive delle risorse assegnate da altri Ministeri.

 

Ai sensi dell’articolo 12 del Codice dell’ordinamento militare, Il Ministro della difesa, in sede di presentazione annuale dello stato di previsione del Ministero, illustra al Parlamento: a) l'evoluzione del quadro strategico e le implicazioni militari della situazione delle alleanze; b) l'evoluzione degli impegni operativi interforze, con riguardo alla capacità operativa e alla preparazione delle Forze armate e al loro necessario adeguamento; c) la nota aggiuntiva allo stato di previsione della spesa; d)  gli altri elementi di cui all’articolo 548. Tale articolo, a sua volta specifica che nell’allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento relazioni illustrative: a) sulla spesa complessiva prevista per il personale militare, con indicazione degli oneri riferiti al personale in servizio permanente e a quello in servizio non permanente, distinguendo, altresì, i dati per grado e per stato giuridico, nell’ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della Difesa; b) sullo stato di attuazione dei programmi di costruzione, acquisizione e ammodernamento di mezzi, impianti e sistemi, di cui ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati l’esigenza operativa, l’oggetto, la quantità, l’onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all’estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno; c)  sull’attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa; d)  sullo stato di attuazione del programma di potenziamento e ammodernamento delle infrastrutture, con particolare riguardo agli alloggi dei militari di truppa, ai locali adibiti a cucine, mense e ad attività del tempo libero, e idoneo a garantire attività di promozione sociale e sportiva, al quale si fa fronte mediante gli ordinari stanziamenti di bilancio, specificando, nell’ambito dei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa, le quote da destinare alla realizzazione del programma medesimo; e)  sui programmi, di competenza del Ministero della difesa, attuati ai sensi della legge 11 novembre 1986, n. 770[39].

 

3.      Concorsi a titolo oneroso delle forze armate

 

La lettera b) del comma 2 dell’articolo 4, relativa ai concorsi a titolo oneroso resi dalle Forze armate, inserisce nel codice dell’ordinamento militare il nuovo articolo 549-bis, il quale prevede che, al fine di garantire il rimborso degli oneri sostenuti dalle Forze armate per i concorsi resi per attività di protezione civile, nei casi non soggetti a limitazioni ai sensi della legislazione vigente, le amministrazioni destinatarie dei concorsi stessi dispongano una o più aperture di credito a favore di funzionari delegati all’uopo individuati dalla Difesa.

 

A valere su tali disponibilità essi provvederanno al ripianamento degli oneri relativi alle attività svolte, mediante rimborso di eventuali titoli di spesa presentati dagli enti e reparti coinvolti, ovvero mediante la diretta esecuzione di spese, presentando la necessaria rendicontazione secondo le disposizioni vigenti.

 

Per le modalità di gestione dei fondi accreditati e di rendicontazione è prevista l’applicazione delle misure di semplificazione di cui all’articolo 8 del regolamento di cui al decreto del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 367[40], riguardante la predisposizione di programmi comuni fra più amministrazioni. È inoltre prevista, limitatamente alle aperture di credito effettuate nell’ultimo trimestre di ciascun anno, la possibilità di trasporto all’esercizio successivo degli ordini di accreditamento risultanti non estinti alla chiusura dell’esercizio finanziario.

 

Il comma 3 dell’articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.


La procedura per l'acquisto di nuovi sistemi d'arma finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio:quadro normativo

 

 

La disciplina dell’acquisto dei sistemi d’arma è stata innovata dall’abrogata legge 4 ottobre 1988, n. 436, "Norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della Difesa" (c.d “legge Giacché”) il cui contenuto è attualmente oggetto degli articoli 536 e seguenti del codice dell’ordinamento militare (decreto legislativo n. 66 del 2010)[41].

 

Sui programmi d’arma e sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 nel corso della XVI Legislatura la Commissione difesa ha svolto un’indagine conoscitiva, conclusasi il 13 ottobre 2010 con l’approvazione di un documento conclusivo.

 

Precedentemente all’approvazione della legge n. 436 del 1988 il finanziamento di tutti i programmi di armamento avveniva con apposite leggi. In particolare, negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate, furono approvate le cosiddette leggi “promozionali” (leggi n. 57 del 1975; n. 38 del 1977; n. 372 del 1977) che consentirono, tra l’altro, l’acquisizione di mezzi come i carri Leopard, le fregate classe Maestrale e il velivolo Tornado.

 

In particolare, l’articolo 536 del Codice dell’ordinamento militare (che riproduce l’articolo 1 della citata “legge Giacché”) dispone che i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, siano approvati:

a)      con legge, se richiedono finanziamenti di natura straordinaria;

b)      con decreto del Ministro della difesa, quando si tratta di programmi finanziati con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In tal caso, salvo che si tratti di provvedimenti per il mantenimento delle dotazioni o per il ripianamento delle scorte, prima dell'emanazione del decreto ministeriale deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che sono chiamate ad esprimerlo entro un termine di trenta giorni.

 

In proposito, il documento conclusivo dell’indagine conoscitiva sull’attuazione della legge n. 436 del 1988 ha rilevato che, da un lato, l’esclusione dal parere parlamentare in presenza di provvedimenti di mantenimento delle dotazioni “suscita perplessità dal momento che, essendo il quadro di riferimento molto dinamico, nulla esclude che in ordine al medesimo armamento di cui si intenda mantenere le dotazioni, il Parlamento, in presenza di uno scenario mutato rispetto al passato, possa svolgere una diversa valutazione”; dall’altro, “la nozione di ordinario stanziamento di bilancio  non ha mai trovato una puntuale definizione normativa a causa della difficoltà di collegarla a parametri obiettivi. Tale difficoltà risulta oggi ancora più evidente ove si consideri che la legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina contabile, all’articolo 23, sembra implicitamente escludere la possibilità di collegare tale nozione al parametro forse più obiettivo utilizzato in via di prassi nel passato, ossia quello della spesa storica. Infatti, tale articolo vieta la formulazione delle previsioni di spesa sulla base del mero calcolo della spesa storica incrementale e conferma la funzione programmatoria del bilancio a legislazione vigente affermatasi negli ultimi anni”. In tal senso, le conclusioni del documento prospettano l’opportunità di includere nel novero dei programmi oggetto di controllo parlamentare “tutti i programmi di armamento a prescindere dalla loro forma di finanziamento, a valere o meno sugli ordinari stanziamenti del Ministero della difesa, compresi quelli destinati al mantenimento o al ripianamento delle scorte”.

 

Inoltre, ai sensi dell’articolo 548 del Codice dell’ordinamento militare (che riproduce l’art. 1, comma 5, della legge n. 436/1988) in apposito allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa è contenuta la relazione illustrativa sullo stato di attuazione dei programmi di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d’arma aggiornata al 31 dicembre precedente, con indicazione dei capitoli specifici ai quali l’onere è imputato.

Infine, ai sensi del medesimo articolo (comma 1, lettera c))in allegato allo stato di previsione del Ministero della difesa, il Governo trasmette al Parlamento una relazione illustrativa sull’attività contrattuale concernente la manutenzione straordinaria e il reintegro dei sistemi d’arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, che si espleta secondo programmi aventi di norma durata annuale, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa.


 

Conclusioni dell’indagine conoscitiva “Sull'acquisizione dei sistemi d'arma, delle opere e dei mezzi direttamente destinati alla difesa nazionale, a venti anni dall'entrata in vigore della legge 4 ottobre 1988, n. 436” svolta dalla IV Commissione difesa.”[42]

 

“Gli elementi emersi nel corso dell’indagine conoscitiva convergono su un dato e cioè che nel breve e nel medio periodo la difesa dovrà provvedere al procurement militare attraverso risorse che, a causa della crisi economica internazionale, appaiono sempre più limitate. Si tratta, ovviamente, di un problema che non riguarda solo l’Italia, ma che si pone a livello internazionale.

In ambito europeo, come visto, si sta cercando di affrontare la situazione attraverso numerosi interventi di razionalizzazione del settore che, dal lato dell’offerta, mirano all’integrazione e all’apertura ad una maggiore concorrenza dei mercati nazionali e dal lato della domanda sono volti allo sviluppo della cooperazione, all’armonizzazione dei requisiti e delle tecnologie disponibili.

Sul primo versante si collocano le due recenti direttive relative, rispettivamente, agli appalti pubblici nei settori della difesa e della sicurezza e alla semplificazione delle modalità e delle condizioni dei trasferimenti all’interno delle Comunità di prodotti destinati alla difesa, nonché la modifica all’articolo 16 dell’Accordo quadro che riguarda la cosiddetta «licenza per componenti». Sul secondo versante, invece, possono essere sostanzialmente poste l’istituzione dell’Organisation Conjointe de Coopération en matière d'Armement (OCCAR) e dell’Agenzia europea della difesa.

Si tratta di iniziative da cui si attendono benefici in termini di riduzione dei costi e che non solo necessitano di essere recepite tempestivamente nell’ordinamento nazionale, ma richiedono comportamenti conseguenti sia da parte delle imprese private sia da parte del committente pubblico.

Nel corso dell’indagine è infatti emerso che le imprese nazionali si troveranno sempre più esposte alla competizione internazionale e dovranno poter contare su interventi pubblici che consentano di porle su un piano di parità rispetto alle concorrenti straniere, salvaguardando le eccellenze nazionali. In particolare, è stata sottolineata l’esigenza che l’Italia si ponga sempre più come parte attiva nello sviluppare relazioni con altri governi, in ambito sia europeo sia atlantico, al fine di promuovere efficacemente i prodotti di eccellenza nazionale, sviluppare nuovi prodotti e sistemi in collaborazione con partner internazionali. In questa prospettiva, è stata sottolineata la necessità sia di incrementare le risorse destinate alla ricerca, che appaiono sensibilmente  inferiori a quelle investite dai principali partner europei, sia di assicurare maggiore puntualità nell’erogazione delle risorse, posto che eventuali ritardi penalizzano soprattutto le piccole e medie imprese che hanno minori possibilità di accedere al credito. Al fine di liberare risorse da destinare a tali finalità, potrebbe risultare vincente una strategia che miri a razionalizzare l’utilizzo delle risorse destinate alla logistica e alla manutenzione dei sistemi di armamento. Ciò potrebbe essere realizzato istituendo un unico centro di responsabilità, superando i problemi di separazione che, a causa di alcune rigidità della normativa vigente, ancora si riscontrano tra le diverse Forze armate. A questo riguardo, potrebbe risultare molto utile la realizzazione di un sistema informatico centralizzato che consenta di gestire unitariamente le scorte e la logistica con il contributo di tutte le Forze armate. Inoltre, qualora le imprese produttrici siano in grado di realizzare consistenti economie di scala e sappiano mettere a frutto l’esperienza che deriva dalla conoscenza diretta dei sistemi di armamento, potrebbe essere loro affidata la gestione della logistica e della manutenzione dei sistemi di armamento. Ciò non toglie, comunque, che si dovrebbe adeguatamente valorizzare l’area tecnico-industriale della Difesa, in modo da consentire la realizzazione di tali attività anche in economia, ove ciò risulti economicamente conveniente ovvero quando ne derivino vantaggi dal punto di vista operativo.

La centralità del tema delle risorse destinate ai sistemi d’armamento è dimostrata dalla sempre maggiore attenzione che in ambito europeo viene riconosciuta al problema dell’individuazione di adeguati criteri di contabilizzazione delle spese per armamenti. La decisione assunta da Eurostat nel 2006  dopo accesi dibattiti, approfondimenti e consultazioni, in merito al trattamento delle spese militari oggetto di contratti pluriennali, che sostanzialmente prescrive l’imputazione dell’onere in bilancio non già al momento del pagamento, ma all’atto della consegna del bene, imporrà giocoforza un maggiore coordinamento da parte delle amministrazioni interessate non solo ai fini di una corretta registrazione contabile della spesa, ma anche in vista di una minimizzazione dell’impatto della stessa sul bilancio annuale. Va quindi valutata molto positivamente la convenzione stipulata nel 2007 tra stato maggiore della difesa e la Ragioneria generale dello Stato per lo scambio di informazioni e dati sulle spese militari. Si tratta, per altro, solo di un primo passo che si auspica conduca, nel prossimo futuro, alla definizione di opportune procedure che, ferma restando la necessità di rispondere tempestivamente alle esigenze operative, consentano, ove possibile, di modulare le consegne in vista di un’oculata ripartizione della spesa sui bilanci annuali. In particolare, sfruttando una possibilità già contemplata dalla decisione Eurostat del 2006, i programmi di spesa della difesa, a tal fine, potrebbero essere articolati in diversi moduli di consegna.

Tali misure, tuttavia, sebbene utili sotto il profilo finanziario, non consentono di dare una risposta esaustiva al principale elemento di criticità della pianificazione generale e del connesso processo di acquisizione delle capacità operative, che è stato rilevato nel corso dell’indagine conoscitiva, ossia quello dell’incertezza delle disponibilità finanziarie nel medio e nel lungo termine, insita nella modalità di predisposizione del bilancio della difesa che avviene con le medesime regole vigenti per tutti i dicasteri e che, quindi, è legato a decisioni e scelte effettuate sostanzialmente nella contingenza dell'anno finanziario di riferimento. Tali decisioni, ovviamente, si riflettono anche sui programmi di armamento, posto che tali programmi, in quanto finanziati in gran parte attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa, subiscono all’atto della costruzione del bilancio lo stesso trattamento delle altre voci di spesa. La nozione di ordinario stanziamento infatti non è di per sé idonea ad assicurare la stabilità nel tempo delle risorse destinate ai programmi di armamento, in quanto essa non ha mai trovato una puntuale definizione normativa a causa della difficoltà di collegarla a parametri obiettivi. Tale difficoltà risulta oggi ancora più evidente ove si consideri che la legge n. 196 del 2009, recante la nuova disciplina contabile, all’articolo 23, sembra implicitamente escludere la possibilità di collegare tale nozione al parametro forse più obiettivo utilizzato in via di prassi nel passato, ossia quello della spesa storica.

La nozione di ordinario stanziamento, quindi, in mancanza di un adeguato coordinamento tra il Ministero dell’economia e delle finanze, che predispone le eventuali misure di contenimento della spesa, e il Ministero della difesa, responsabile della programmazione di settore, si è quindi rivelata del tutto inidonea a preservare le risorse da misure di riduzione trasversale degli stanziamenti di bilancio, anche nel caso in cui tali misure risultino suscettibili di incidere su impegni internazionali già assunti, come avvenuto, ad esempio, in occasione della manovra finanziaria per l’anno 2006. Per evitare tali inconvenienti, si potrebbe rendere la programmazione finanziaria più stringente, senza tuttavia escludere quei margini di flessibilità normalmente necessari a piani di investimento che si protraggono per numerosi anni. Un simile obiettivo potrebbe essere realizzato attraverso quegli strumenti previsti dalla vigente disciplina contabile che consentono alla legge finanziaria – divenuta ora legge di stabilità - di riprogrammare talune autorizzazioni di spesa in funzione delle effettive esigenze. Tale soluzione, che implicherebbe innanzitutto il trasferimento degli stanziamenti di bilancio in materia di armamenti nell’alveo della legislazione sostanziale di spesa, avrebbe il pregio di mantenere fermi i vincoli finanziari derivanti dal plafond delle risorse stanziate, rendendo però del tutto trasparenti le eventuali rimodulazioni operate nel corso degli anni dalla stessa legge di stabilità, opportunamente illustrate da un’apposita relazione tecnica, che potrebbe recare una proiezione delle risorse programmate anche per un congruo periodo successivo al triennio.

I problemi di coordinamento tra amministrazioni competenti si accentuano ove si consideri che una parte non trascurabile delle risorse destinate ai programmi di armamento è iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico in quanto finalizzata alla valorizzazione e alla promozione dei settori produttivi a più elevato contenuto tecnologico, compreso appunto quello della difesa.

Alla luce di tali difficoltà, dovrebbero essere introdotte più stringenti modalità di coordinamento tra le diverse amministrazioni, valorizzando adeguatamente l’esperienza maturata nei rapporti tra Ministero della difesa e Ministero dello sviluppo economico, nonché quanto previsto dall’articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296  (legge finanziaria 2007), riguardo al coinvolgimento del Ministero dell’economia e delle finanze nelle procedure di assunzione di spesa nei programmi derivati da accordi internazionali.

In questa prospettiva, dovrebbe essere attentamente considerata la possibilità di facilitare il dialogo tra le diverse amministrazioni fin dai primi atti di programmazione, attraverso la predisposizione da parte del Ministero della difesa di un rolling document, ossia di un documento di programmazione pluriennale da aggiornare di anno in anno, che dovrebbe tenere conto anche degli specifici contributi resi dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell’economia e delle finanze, per quanto riguarda, rispettivamente, le risorse destinate alla ricerca e il quadro complessivo delle risorse disponibili. A tal fine, considerata la rilevanza che la spesa per armamenti riveste per la difesa nazionale, andrebbe valutata l’opportunità di stabilire che tale documento nonché le deliberazioni del Governo che dispongono variazioni delle risorse destinate ai programmi di armamento siano sottoposte all’esame del Consiglio supremo di difesa - nella sua qualità di organo di alta consulenza e informazione del Presidente della Repubblica - in modo da assicurare una sede qualificata di riflessione, fin dal momento della loro impostazione, sulle conseguenze di tali misure sulla difesa nazionale.

In particolare, il documento dovrebbe uniformare le diverse informazioni -aggiornate sulla base dell'evoluzione della situazione sia gestionale sia programmatica, esponendo in un contesto unitario e dinamico il quadro strategico, i programmi di armamento in corso, quelli da avviare e le risorse disponibili - e potrebbe essere trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari con congruo anticipo rispetto all’apertura della sessione di bilancio.

Si tratterebbe infatti di un documento prezioso dal punto di vista del controllo parlamentare considerato che, al momento, tale controllo si manifesta esclusivamente attraverso l’espressione sui singoli programmi di armamento e non anche sul quadro complessivo della programmazione. Non si è infatti rivelato uno strumento adeguato a tal fine la nota integrativa che correda lo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa il cui esame parlamentare risulta assorbito all’interno della più ampia procedura di esame dei documenti di finanza pubblica che ha ad oggetto non solo il citato stato di previsione, ma anche il disegno di legge finanziaria che quasi inevitabilmente finisce per catalizzare la discussione. La presentazione al Parlamento di un autonomo documento di programmazione consentirebbe alle competenti Commissioni di aprire una discussione su questo specifico argomento che potrebbe sfociare anche nell’adozione di atti di indirizzo al Governo sulle linee strategiche della programmazione. Al tempo stesso ciò darebbe modo di collocare i singoli programmi su cui sarà espresso il parere da parte delle medesime Commissioni in una cornice unitaria, collegandoli a chiari indirizzi strategici.

Sempre sul fronte parlamentare, dovrebbero essere risolte le numerose questioni ancora aperte che rendono il controllo svolto dalle Commissioni competenti non pienamente soddisfacente.

In primo luogo, dovrebbe essere definito in modo esaustivo il novero dei programmi oggetto del controllo parlamentare, includendo in esso tutti i programmi di armamento a prescindere dalla loro forma di finanziamento, a valere o meno sugli ordinari stanziamenti del Ministero della difesa, compresi quelli destinati al mantenimento delle dotazioni o al ripianamento delle scorte, in ordine ai quali il Parlamento, in presenza di uno scenario mutato rispetto al passato, potrebbe svolgere nel tempo una diversa valutazione in termini di priorità e di opportunità.

In secondo luogo, in sede di controllo, dovrebbero essere maggiormente approfonditi i profili finanziari dei programmi di armamento sui quali le Commissioni competenti sono chiamate ad esprimere il proprio parere, in quanto, come detto, il finanziamento di tali programmi a valere sugli stanziamenti ordinari di bilancio non risulta di per sé garanzia sufficiente ad assicurarne nel tempo la copertura finanziaria. A tal fine, dovrebbe essere valutata l’opportunità, da un lato, di assegnare tali programmi anche alla Commissione Bilancio, affinché essa possa esprimersi sui profili di carattere finanziario, dall’altro, di prevedere una sospensione dei termini per l’espressione dei pareri nelle more della sessione di bilancio, allorquando il quadro finanziario per il nuovo triennio non è ancora ben definito.

In terzo luogo, non è stata ancora prevista alcuna procedura di controllo sistematico dell’attuazione dei programmi di armamento su cui le Commissioni parlamentari si sono già pronunciate. Si tratta di una lacuna non trascurabile che si va ad aggiungere alla mancata previsione normativa di un obbligo per il Governo di comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, analogamente a quanto avviene in altri ordinamenti, eventuali sensibili superamenti dei limiti di spesa originariamente previsti, ovvero differimenti o rinunce a programmi sui quali le Commissioni hanno già espresso il loro parere.

Proprio al fine di colmare tali lacune, si potrebbe valutare l’opportunità di istituire all’interno della Commissione Difesa un Comitato permanente simile a quello che fu costituito dalla IV Commissione della Camera dei deputati nella X Legislatura, il 31 gennaio 1989, in sede di prima attuazione della legge Giacchè, aggiornandone adeguatamente le funzioni. A tale Comitato potrebbe essere affidato non solo il compito di provvedere alla fase istruttoria, preliminare alla deliberazione del parere sui singoli programmi di armamento da parte della Commissione, ma anche quello di monitorare lo stato dei programmi già deliberati ai fini della presentazione di una relazione periodica alla Commissione, che dovrebbe avvenire prima della scadenza del termine per la trasmissione alle Camere del citato documento riassuntivo da parte del Governo. Così facendo, infatti, non solo si riuscirebbe ad avere una visione complessiva e dinamica dei programmi in corso, ma si disporrebbe, all’interno di una sede particolarmente qualificata, di elementi istruttori dettagliati sull’evoluzione di ciascun programma. In tal modo, potrebbe svolgersi in maniera strutturata tutta quella complessa attività di controllo, attualmente dispersa negli atti di sindacato ispettivo dei singoli deputati che, per quanto preziosi, risultano per loro stessa natura inidonei ad offrire una sistematica visione d'insieme della materia. Ciò risulterebbe di particolare rilievo sia ai fini dell’esame del citato documento riassuntivo sia in relazione al controllo sui programmi più complessi che, essendo realizzati in più fasi e richiedendo una pronuncia parlamentare sull’avvio di ciascuna di esse, necessitano di una conoscenza approfondita sul loro stato di attuazione.

Andrebbe altresì previsto, anche alla luce della recente evoluzione della disciplina comunitaria, che le relazioni illustrative che corredano i programmi relativi al rinnovamento e all'ammodernamento dei sistemi d'arma, delle opere, dei mezzi e dei beni direttamente destinati alla difesa nazionale, dovrebbero precisare se si intenda ricorrere alla deroga prevista dall’articolo 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche per esigenze di segretezza, indicandone le ragioni. La stessa precisazione, per altro, dovrebbe essere contenuta nel predetto documento riassuntivo, con riferimento a ciascun programma d’arma, compresi quelli in itinere, per i quali si sia già fatto ricorso alla medesima deroga.

Inoltre, considerata la delicatezza della materia, dovrebbe essere attentamente valutata l’opportunità di prevedere il divieto per i responsabili del procurement militare di assumere incarichi dirigenziali nelle industrie degli armamenti per un congruo periodo di tempo decorrente dalla data di cessazione dal servizio.

Infine, andrebbe affrontato il tema del carattere vincolante o meno del parere espresso dalle Commissioni parlamentari competenti. In proposito, al di là dei problemi pratici a cui darebbe luogo l’attribuzione del carattere vincolante al parere parlamentare - a causa della difficoltà di rendere convergenti i pareri espressi dalle due Camere in mancanza di un meccanismo di navette - si rileva che, in tal modo, si finirebbe per introdurre una forma di codecisione Governo-Parlamento non prevista dalla Carta costituzionale. Una soluzione sicuramente meno problematica, anche perché già ampiamente sperimentata in altre occasioni, potrebbe essere invece quella di prevedere un obbligo per il Governo di tornare nuovamente davanti alle Commissioni, qualora non intendesse recepire il parere da esse reso, spiegandone le ragioni, fermo restando che, in tale caso, a conclusione del nuovo passaggio parlamentare il programma potrebbe essere comunque adottato dal Governo.

Si tratta, come è evidente, di una pluralità di interventi, coerente con la complessità e l’ampiezza dei profili legati all’acquisizione dei programmi di armamento, che richiederebbero una complessiva “risistemazione” della disciplina vigente. Non di meno, per altro, alcuni interventi, soprattutto quelli relativi al controllo parlamentare e ai rapporti Governo-Parlamento, quali ad esempio la periodica presentazione da parte del Governo di un complessivo documento di programmazione, potrebbero essere realizzati, in mancanza di sostanziali impedimenti derivanti dalla legislazione vigente, anche attraverso l’adozione di atti di indirizzo che impegnino il Governo a darvi seguito”.


 

Articolo 5
(Disposizioni finali e transitorie)

 

 


1. Il Consiglio superiore delle Forze armate è soppresso a decorrere dal sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e, conseguentemente, dalla medesima data è abrogato l’articolo 23 del codice dell’ordinamento militare.

 

2. In relazione all’andamento dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale, anche sulla base dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 3, commi 1, lettere m) e n), e 2, lettera d), il termine del 31 dicembre 2024, di cui all’articolo 3, commi 1, lettera a), e 2, lettera a), può essere prorogato, con decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Lo schema di decreto è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali esprimono il proprio parere entro quaranta giorni dalla data dell’assegnazione; decorso tale termine, il decreto è adottato anche in mancanza del predetto parere.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 5, prevedendo l’abrogazione dell’articolo 23 del Codice dell’ordinamento militare, dispone la soppressione del Consiglio superiore delle Forze armate, organo di alta consulenza del Ministro della difesa.

 

La relazione illustrativa ritiene trattarsi di "materie oggi ampiamente sviluppate nell’ambito dello Stato maggiore della difesa e coordinate nell’ambito del Comitato dei Capi di Stato Maggiore, nonché trattate dagli uffici di diretta collaborazione e dall’Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, direttamente dipendenti dal Ministro. Attraverso tali organi e uffici, le autorità di vertice militare e politico acquisiscono, in tempi più brevi e in modo più diretto, gli elementi di informazione e di valutazione necessari per le decisioni politico militari, sicché l’acquisizione del parere obbligatorio del Consiglio superiore delle Forze armate si risolve in un superfluo passaggio procedurale".

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che in considerazione dell’abrogazione del Consiglio superiore delle Forze armate di cui all’articolo 23 del Codice, sarà necessario provvedere alla soppressione delle disposizioni del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare (artt.81 e ss.) che disciplinano l’organizzazione e il funzionamento di tale organismo.

 

 

Ai sensi dell’articolo 81 del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, il Consiglio superiore delle Forze armate è sentito per:

a)  le questioni di alta importanza relative agli ordinamenti militari e alla preparazione organica e bellica delle Forze armate e di ciascuna di esse;

b)  le clausole di carattere militare, di particolare rilevanza, da includere nei trattati e nelle convenzioni internazionali;

c)  gli schemi di provvedimenti di carattere legislativo o regolamentare predisposti dal Ministro della difesa in materia di disciplina militare, di ordinamento delle Forze armate, di stato e di avanzamento del personale militare, di reclutamento del personale militare, di organici del personale civile e militare;

d)  il progetto dello stato di previsione del Ministero della difesa per ciascun esercizio finanziario.

 

 

Il comma 2 prevede, data la complessità dell’intervento, la possibilità di prorogare annualmentecon decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la Pubblica amministrazione e la semplificazione e dell’Economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari – i termini per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle dotazioni organiche del personale militare e civile, sulla base dell’andamento effettivo dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale.

 

In relazione al comma 2 dell’articolo 5 si osserva che tale disposizione prevede una forma di “delegificazione spuria” che si produce quando si autorizza il Governo o un singolo Ministro ad intervenire su materie regolate per legge con strumenti e procedure difformi rispetto al modello delineato dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988.

Andrebbe, pertanto, valutata la conformità della richiamata disposizione con il sistema delle fonti in considerazione del fatto che la medesima assegna ad un DPCM il compito di derogare a quanto contenuto in una delega legislativa, sebbene sia la medesima delega a contemplare tale facoltà.

 

 


Documentazione


NOTA: estratto di documentazione consegnata alla IV Commissione Senato nel  corso dell’esame dell’ A.S. 3271.

 

 

 


Esercito

 


 

Marina Militare


 

Aeronautica Militare

 


 

Stato Maggiore della difesa

 

 

 



[1]    Cfr. intervento del Ministro della Difesa, Ammiraglio Giampaolo Di Paola, nel corso della seduta del Senato del 6 novembre 2012. Il Ministro aveva illustrato gli elementi essenziali della riforma nel corso della sua audizione sulle linee di indirizzo per la revisione dello strumento militare, svolta lo scorso 15 febbraio presso le Commissioni difesa di Camera e Senato. Le linee guida erano state, altresì, presentate dal Ministro della difesa al Consiglio supremo di difesa e al Governo, rispettivamente, l’8 febbraio e il 14 febbraio 2012.

[2]    Cfr. pag. 3 del Programma Nazionale di Riforma. Nel capitolo III del Programma Nazionale di Riforma “un anno di riforme” il Governo ha anticipato alcuni dei contenuti del disegno di legge delega per la revisione dello strumento militare, approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 aprile del 2012.

[3]    Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 5 tale termine potrà essere annualmente prorogato con apposito D.P.C.M sulla base dell’andamento effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale (cfr. successiva scheda di lettura).

[4]    Tali dati, riportati nella richiamata relazione tecnica sono stati, da ultimo, confermati dal Capo di Stato maggiore della Difesa, Generale Biagio Abrate, nel corso della sua audizione presso la IV Commissione del Senato (seduta del 31 maggio 2012).

[5]    I dati sono stati forniti il 12 gennaio 2012.     

[6]    Nel corso della seduta del 26 settembre 2012, la V Commissione del Senato ha espresso il seguente parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo, con la seguente condizione, formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione: all'articolo 1, dopo il comma 1, sia inserito il seguente comma:"1-bis. I risparmi di spesa derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo e destinati alle finalità di cui all'articolo 4, sono determinati al netto dei risparmi destinati al miglioramento dei saldi del bilancio dello Stato derivanti dalle disposizioni relative alle Forze armate e al Ministero della difesa di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135."; e con la seguente osservazione: in via generale, le relazioni tecniche dei decreti delegati di attuazione del disegno di legge in esame dovranno indicare analiticamente gli effettivi risparmi di spesa, escludendo dal computo dei medesimi le economie di spesa derivanti dall'applicazione del menzionato decreto-legge n. 95 del 2012 (cd. spending review). Il parere di nulla osta è altresì reso nel presupposto che: il criterio di una maggiore flessibilità nella rimodulazione delle spese della difesa, richiamato dall'articolo 1, comma 1, sia reso compatibile con la normativa in materia di contabilità e finanza pubblica; il criterio direttivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) - riguardante le modalità di erogazione dei servizi resi a titolo oneroso dalle Forze armate - non modifichi la legislazione vigente e pertanto non comporti effetti onerosi per le altre pubbliche amministrazioni, fermo restando, peraltro, che il meccanismo di riassegnazione al Ministero della difesa non aumenta il livello complessivo della spesa pubblica, poiché gli oneri sostenuti dalle amministrazioni che utilizzano i servizi resi dalle Forze armate si consolidano con il versamento in entrata e la successiva riassegnazione al Ministero della difesa, a ristoro delle attività svolte; il decreto attuativo del criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) - sullo stato giuridico e sull'avanzamento del personale militare - sia adottato ad invarianza di spesa, rispetto all'onere per il personale militare sostenuto per l'anno 2013; gli oneri connessi all'articolo 3, comma 1, lettera h) - sulla revisione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate nel mondo del lavoro - trovino copertura nell'ambito dei risparmi accertati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera d); la riassegnazione dei proventi per le attività di cooperazione con altri Stati per i materiali di armamento prodotti dall'industria nazionale - di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), capoverso "Art. 537-bis", comma 4 - non determini effettivi peggiorativi sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di attività non previste dalla legislazione vigente; le aperture di credito a funzionari delegati per oneri sostenuti per attività di protezione civile svolte dal Ministero della difesa - previste dall'articolo 4, comma 2, lettera b), capoverso "Art. 549-bis" - comportino effetti trascurabili in termini di cassa."

[7]Convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

[8]    Limitatamente all’anno 2013, una riduzione di 10.249.763 euro dell’attuale stanziamento di 74.943.322 euro; limitatamente all’anno 2014, una riduzione di 7.053.093 euro dell’attuale stanziamento di 74.867. 621 euro. A seguito della rimodulazione degli stanziamenti sopra richiamati sono conseguentemente ridefinite le consistenze di ciascuna categoria dei volontari di truppa, in modo da:    non arruolare per l’anno 2013, 146 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio pari a 3.196.670,00); non concedere, a decorrere dall’anno 2013, il periodo di rafferma annuale a 300 volontari in ferma prefissata di un anno (risparmio strutturale pari a euro 7.053.093.,00). Per quanto riguarda, poi, il numero massimo degli ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media, il successivo comma 55 del (A.C. 5534) ridetermina tali unità in 210, per l'anno 2013, e in 200 a decorrere dall’anno 2014. La disposizione comporta la riduzione del numero massimo di ufficiali in ferma prefissata del Corpo delle Capitanerie di porto da mantenere in servizio di 40 unità per il 2013 e di 50 per l’anno 2014 con un risparmio pari a 2.013.120,00 per l’anno 2013 e 2.516.400,00 per l’anno 2014. Da ultimo, Il comma 56 ridetermina in 136 unità, a decorrere dall’anno 2013, il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto per la frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le scuole sottufficiali della Marina militare. Con la disposizione in esame il Corpo delle Capitanerie di porto realizza risparmi di oneri di personale legati al mancato mantenimento in servizio di una classe di 20 allievi per il 201, di due per l’anno 2014 e, a regime di tre a decorrere dal 2015

[9]    “All'articolo 2, comma 3, si valuti l'opportunità di: a) rimettere al solo regolamento di delegificazione di cui al terzo periodo la determinazione del totale generale degli organici delle Forze armate e la rideterminazione della ripartizione dei volumi organici, in quanto - dovendosi intervenire su una materia disciplinata da fonte di rango primario - non appare possibile modificarla con lo strumento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al primo periodo e, inoltre, ciò consente un adeguato coinvolgimento delle Commissioni parlamentari in sede di espressione dei pareri sugli schemi dei provvedimenti attuativi ed elimina possibili sovrapposizioni con i contenuti del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; b) garantire ad un ambito soggettivo adeguato, in relazione alla riduzione delle consistenze organiche, l'applicazione delle disposizioni di estensione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri e della normativa di favore concernente i trattamenti pensionistici riferita alle unità di personale in sovrannumero all'esito delle riduzioni previste ai sensi dell'articolo 2, comma 1; all'articolo 11, comma 2, si valuti l'opportunità di prevedere che, in sede di adozione dei regolamenti di riordino delle scuole militari, nel rispetto del limite di invarianza della spesa, sia assicurato il mantenimento degli attuali istituti di formazione militare (scuole e istituti militari) e sia dato adeguato riconoscimento all'impegno assunto dagli allievi di tali istituti, anche al fine di prevedere che il servizio da loro prestato presso le scuole militari costituisce rapporto di servizio militare a tempo determinato; all'articolo 14, comma 2, si valutino le conseguenze che la disposizione determina in senso negativo ai fini dell'eventuale assunzione da parte delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile di assumere, in via definitiva, i volontari di truppa in ferma prefissata quadriennale, al termine della ferma.

[10]   Ai sensi di tale articolo               il Capo di stato maggiore di Forza armata e, per i compiti militari dell'Arma, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri:

a)       propongono al Capo di stato maggiore della difesa il programma relativo alle rispettive Forze armate ai fini della predisposizione della pianificazione generale interforze;

b)       sono responsabili dell'organizzazione e dell'approntamento delle rispettive Forze armate, avvalendosi anche delle competenti direzioni generali;

c)       esercitano la funzione di comando delle rispettive Forze armate;

d)       adottano, per quanto di rispettiva competenza, i provvedimenti organizzativi conseguenti all’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 10, comma 3, previo parere del Capo di Stato maggiore della difesa.

Le ulteriori specifiche attribuzioni dei Capi di stato maggiore di Forza armata sono indicate nel regolamento di cui al D.P.R. n. 90 del 2010. Le ulteriori attribuzioni del Comandante generale dell’Arma dei carabinieri sono disciplinate nel titolo IV, capo V, sezione II, del Codice dell’ordinamento militare.

[11]   Si tratta del Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate (Art.28), del Comando operativo di vertice interforze (Art. 29) del Reparto informazioni e sicurezza dello Stato maggiore della difesa (Art.30), dei Comandi regione militare interforze (Art. 31).

[12]   L’articolo 2, comma 627 della legge n. 244 del 2007 (Finanziaria 2008), il cui contenuto è successivamente confluito nell’articolo 297, comma 1, del Codice dell’ordinamento militare ha previsto che in relazione alle esigenze derivanti dalla riforma strutturale connessa al nuovo modello delle Forze armate, conseguito alla sospensione del servizio obbligatorio di leva, il Ministero della difesa predispone, con criteri di semplificazione, di razionalizzazione e di contenimento della spesa, un programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio di cui all'articolo 231, comma 4, il quale attiene agli immobili appartenenti al Demanio militare e demanio culturale in consegna alla Difesa. In relazione al citato piano pluriennale si segnala che nel corso della seduta della Commissione difesa del Senato del 25 gennaio 2012, il capo di Stato maggiore della difesa, generale Biagio Abrate ha rilevato che “le mutate esigenze alloggiative in ambito Difesa, alla luce del processo di trasformazione dello strumento militare hanno portato alla predisposizione del Programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, disposto dalla legge finanziaria per il 2008”. Tale programma ha individuato un'esigenza alloggiativa complessiva della Difesa stimata in circa 70.000 unità, rendendo necessario realizzare sul territorio nazionale, in aggiunta a quelli già esistenti, ulteriori 51.600 alloggi circa, di cui 16.000 nella sola Regione Lazio. I costi di sola costruzione delle abitazioni furono stimati, complessivamente, in 5,7 miliardi di euro. In applicazione della citata legge finanziaria per il 2008, sono state inoltre individuate 3.022 unità alloggiative alienabili, il cui elenco è stato formalizzato il 22 novembre 2010 con decreto direttoriale della Direzione generale dei lavori e del demanio”.

Con il decreto ministeriale n. 112 del 18 maggio (riassettato negli articoli 398 e seguenti del D.P.R. n. 90/2010), è stato adottato il regolamento per l'attuazione del programma pluriennale per la costruzione, l'acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio per il personale militare.

[13]   Si veda, in particolare, la seduta della Camera del 1° dicembre 2011, svolgimento dell’interrogazione a risposta immediata n. 3-01358.

[14]   Audizione del Capo di Stato maggiore della difesa, Generale Biagio Abrate, presso la Commissione difesa del Senato, nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla condizione del personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.

[15]   Cfr. Resoconto della seduta della Commissione difesa del 31 maggio 2012.

[16]   Ai sensi del successivo comma 2 dell’articolo 5 tale termine potrà essere annualmente prorogato con apposito D.P.C.M sulla base dell’andamento effettivo riscontrato dei reclutamenti e delle fuoriuscite del personale (cfr. successiva scheda di lettura).

[17]   La disposizione non riguarda il Corpo delle Capitanerie di porto.

[18]   Nel corso dell'audizione svoltasi il 7 giugno scorso presso la IV Commissione difesa del Senato, l'Ispettore generale capo per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico della Ragioneria generale dello Stato ha fornito una prima stima dell'onere unitario, per cui, sulla base delle retribuzioni elaborate dal conto annuale 2010, limitatamente alle componenti fisse del trattamento economico, è possibile ad oggi stimare l'ammontare unitario dell'assegno in parola in circa 30.000 euro per un ufficiale omogeneizzato, circa 15.000 euro per un maresciallo e circa 6.000 euro per un sergente (valori annui lordo dipendente). Il relatore ha inoltre precisato che l'onere " dovrà essere disposto, sulla base di principi contenuti nella delega in esame, nell'ambito delle risorse già attribuite al Ministero della difesa, senza ulteriori oneri a carico dello Stato." Cfr. Resoconto Commissione difesa del Senato, 7 giugno 2012.

[19]   Cfr. Audizione del Ministro della difesa sulle linee di indirizzo per la revisione dello strumento militare, svolta lo scorso 15 febbraio presso le Commissioni difesa di Camera e Senato.

[20]   Audizione del 7 giugno 2012.

[21]   Da un punto di vista normativo si ricorda che l'articolo 906 del Codice dell’ordinamento militare stabilisce che, se il conferimento delle promozioni annuali determina, nel grado di colonnello o di generale di un determinato ruolo, eccedenze rispetto agli organici previsti dal presente Codice, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato se la predetta eccedenza non può essere assorbita nelle dotazioni complessive di tale grado fissate per ogni Forza armata dal presente Codice. Se si determinano eccedenze in più ruoli di una Forza armata non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri:

a)      se colonnello, l'ufficiale dei predetti ruoli anagraficamente più anziano e, a parità di età, l'ufficiale meno anziano nel grado;

b)      se generale, l'ufficiale più anziano in grado e, a parità di anzianità, l'ufficiale anagraficamente più anziano.

Il secondo comma del medesimo articolo precisa che il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri è disposto al 31 dicembre dell’anno di riferimento.

L'articolo 909, al comma 1, stabilisce l'ordine secondo cui avviene il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri:

a)      ufficiali in possesso di un’anzianità contributiva pari o superiore a quaranta anni che ne fanno richiesta;

b)      ufficiali che si trovano a non più di cinque anni dai limiti d’età del grado rivestito che ne fanno richiesta;

c)      ufficiali promossi nella posizione di «a disposizione»;

d)      ufficiali in servizio permanente effettivo.

L'articolo 909, al comma 2 stabilisce che sono esclusi dal provvedimento di collocamento in aspettativa:

a)      il Capo di stato maggiore della difesa;

b)      i Capi di stato maggiore di Forza armata;

c)      il Segretario generale del Ministero della difesa;

d)      il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

e)      il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza;

f)       gli ufficiali di grado pari a quello degli ufficiali di cui al presente comma, che ricoprono incarichi di livello non inferiore a Capo di stato maggiore di Forza armata in comandi o enti internazionali.

Il comma 3 precisa che gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri permangono in tale posizione fino al raggiungimento del limite di età.

[22]   L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

[23]    Ai sensi del comma 1 dell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381, “Disciplina delle cooperative sociali”.

[24]   D.L. 13 agosto 2011, n. 138, “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, L. 14 settembre 2011, n. 148.

[25]    L. 24 giugno 1997, n. 196, “Norme in materia di promozione dell'occupazione”.

[26]    Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della L. 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento.

[27]    La sentenza richiamata ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 60 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro), che aveva introdotto una disciplina specifica sui tirocini estivi di orientamento.

[28]      R.D.L. 26 settembre 1935, n. 1952, Disciplina del servizio delle guardie particolari giurate

[29]    R.D.L. 12 novembre 1936, n. 2144, Disciplina degli istituti di vigilanza privata.

[30]   Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

[31]   Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94.

[32]   Fermo restando il meccanismo di verifica e di adeguamento dei tempi di attuazione di cui al richiamato articolo 5, comma 2.

[33]   Estratto dall’Approfondimento n. 41”Forze armate in transizione: il caso di Gran Bretagna, Francia, e Germania” a cura dell’Osservatorio di politica internazionale.

[34]l’  apposita sezione del sito del Ministero della Difesa francese http://www.defense.gouv.fr/portail-defense/enjeux2/politique-de-defense/loi-de-programmation-militaire-lpm/une-loi-de-programmation-militaire-necessaire.

[35]   Ibid,  http://www.defense.gouv.fr/reserves/reserviste-militaire/emploi-et-missions-de-la-reserve-operationnelle/emploi-et-missions-de-la-reserve-operationnelle.

[36]   Cfr. emendamento Scanu 4.2.

[37]   Cfr, seduta del Senato del 6 novembre 2012

[38]   Le conclusione dell’indagine conoscitiva sono riportate al termine della presente scheda.

[39]   La legge reca la “disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca e per l'acquisizione e la manutenzione di prodotti ad alta tecnologia”.

[40]   Il regolamento reca disposizioni in materia di semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili.

[41]   Precedentemente all’approvazione della legge n. 436 del 1988 il finanziamento di tutti i programmi di armamento avveniva con apposite leggi. In particolare, negli anni settanta, al fine di assicurare un significativo ammodernamento dei mezzi a disposizione delle singole Forze armate, furono approvate le cosiddette leggi “promozionali” (leggi n. 57 del 1975; n. 38 del 1977; n. 372 del 1977) che consentirono, tra l’altro, l’acquisizione di mezzi come i carri Leopard, le fregate classe Maestrale e il velivolo Tornado.

[42]   Il documento è stato unanimemente approvato nel corso della seduta 13 ottobre 2010.