Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Istituzione della riserva di completamento delle Forze armate - A.C. 2861 e A.C. 4106
Riferimenti:
AC N. 2861/XVI   AC N. 4106/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 454
Data: 22/03/2011
Descrittori:
FORZE ARMATE   UFFICIALI DELLA RISERVA
Organi della Camera: IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia di riserva delle Forze armate

A.C. 2861 e A.C. 4106

 

 

 

 

 

 

 

n. 454

 

 

 

22 marzo 2011

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172 – * st_difesa@camera.it

 

 

 

 

 

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File: DI0333.doc

 


INDICE

Quadro normativo

§      Le Forze di completamento volontarie e la Riserva selezionata  3

Schede di lettura

A.C. 2861 Istituzione della riserva di completamento delle Forze armate  11

§      Art. 1  11

§      Art. 2  13

§      Art. 3  16

§      Art. 4  17

§      Art. 5  18

§      Art. 6  20

§      Art. 7  21

§      Art. 8  22

§      Art. 9  23

§      Art. 10  25

Schede di lettura

A.C. 4106 Delega al Governo per l’istituzione di un Servizio nazionale  militare di volontari per la mobilitazione  29

§      Art. 1  (Istituzione di un Servizio nazionale militare  di volontari per la mobilitazione)29

§      Art. 2 (Reclutamento)31

§      Art. 3 (Requisiti per l'arruolamento)33

§      Art. 4 (Addestramento e impiego operativo)36

§      Art. 5 (Chiamata in servizio)37

§      Art. 6 (Funzioni)38

§      Art. 7 (Diritti)39

§      Art. 8 (Copertura finanziaria)42

§      Art. 9 (Entrata in vigore)43

§      105

Riferimenti normativi

§      Costituzione della Repubblica italiana (art. 52)47

§      R.D. 16 maggio 1932, n. 819 Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti  gli ufficiali di complemento della Regia marina (art. 4)48

§      D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica (artt. 7, 9 e 10)49

§      L. 10 maggio 1983, n. 212Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza (art. 48)51

§      D.Lgs. 12 maggio 1995, n. 196 Attuazione dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate (art. 29)52

§      D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative (Allegato 1)53

§      D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 58)59

§      L. 14 novembre 2000, n. 331 Norme per l'istituzione del servizio militare professionale (artt. 1 e 2)61

§      D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331  (artt. 2 e 21)63

§      L. 23 agosto 2004, n. 226 Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore  65

§      Decreto Ministero della Difesa 15 novembre 2004  83

§      INSERIRE PDF  83

§      Decreto Ministero della Difesa, 18 aprile 2006  88

§      INSERIRE PDF  88

§      D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66Codice dell'ordinamento militare (artt. 89, 674, 889, 924-927, 937, 987, 988, 997, 998, 1000, 1006, 1009, 1010, 1935)91

Documentazione

§      Camera dei deputati - Servizio Biblioteca – Legislazione straniera ‘La disciplina della Riserva militare in Germania’, 27 settembre 2010  101

§      Legge spagnola 19 novembre 2007, n. 39, sulla carriera militare (artt. 122-140)105

 


SIWEB

Quadro normativo


Le Forze di completamento volontarie e la Riserva selezionata

Con la trasformazione dello strumento militare in professionale sono state create le Forze di Completamento delle Forze armate costituite su base volontaria dal personale in congedo delle varie categorie (Ufficiali, Sottufficiali, militari di truppa) che ha manifestato la propria disponibilità al richiamo in servizio nel caso in cui sia necessario fronteggiare particolari esigenze operative/addestrative.

In particolare, possono entrare a far parte delle “Forze di Completamento” i citati militari in congedo delle Forze armate che all'atto della cessazione dal servizio, oppure in tempi successivi, abbiano reso una “Dichiarazione di disponibilità” (da cui è peraltro possibile recedere in ogni momento).

Tale dichiarazione di disponibilità comporta l’inserimento in un apposito  elenco dal quale vengono selezionati, in relazione alle esigenze funzionali e numeriche delle singole Forze armate e compatibilmente con le risorse assegnate, le figure di interesse utili per ripianare le carenze che si possono venire a creare nell’organico delle Forze armate.

Da un punto di vista normativo la legittimità giuridica per il richiamo in servizio del personale appartenente alle Forze di completamento è assicurata:

Ø      per la categoria Ufficiali dal combinato disposto dell’articolo 987 del Codice dell’ordinamento militare (Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66) e del Decreto del Ministro della Difesa del 15 novembre 2004;

Ø      per le categorie Sottufficiali e Truppa dal combinato disposto dell’articolo 988 del Codice dell’ordinamento militare e del Decreto del Ministro della Difesa del 18 aprile 2006.

Per quanto riguarda il periodo di durata, salvo espressa deroga, il periodo di richiamo non potrà superare complessivamente i 180 giorni nell’anno. Non è prevista alcuna modalità di transito dalle Forze di completamento volontarie al servizio permanente se non per concorso pubblico nazionale.

I militari in congedo per essere inseriti nel bacino delle Forze di completamento volontarie: non devono aver superato i limiti di età previsti dalle disposizioni di legge; non devono essere stati congedati da oltre 5 anni, salvo deroghe; devono essere in possesso dei requisiti specificati dai sopracitati D.M.

In base a quanto previsto dagli articoli 889, 997, 998, 1000, 1006, 1010 del Codice dell’ordinamento militare, si ricorda che il personale militare in congedo continua ad avere obblighi di servizio, in tempo di pace, fino al raggiungimento dei limiti di età riportati nella seguente tabella:

 

 

PERSONALE

LIMITI DI ETA’ (anni)

UFFICIALI

Complemento

(con obblighi in tempo di pace)

Varie Armi:

·            U. Sup.

·            Capitano

·            U. Sub. (Ten./S.Ten.)

52

47

45

Corpi logistici:

·            U. Sup.

·            Cap.

·            U. Sub. (Ten./S.Ten.)

54

48

45

Riserva di Complemento

(non ha obblighi in tempo di pace)

·            U. Sup.

·            U. Inf.
(Cap./Ten./S.Ten.)

 

65

62

SOTTUFFICIALI

Complemento

(con obblighi in tempo di pace)

Varie Armi e Co. Logistici

·           Primo Maresciallo

·           Mar. Ordinario e Capo

·           Ruolo Sergenti

 

50

48

45

TRUPPA

in congedo illimitato

45

 

Nell’ambito delle Forze di completamento volontarie (Ufficiali, Sottufficiali e militari di truppa), al fine di disporre di un bacino di personale – uomini e donne – in possesso di particolari professionalità d’interesse per le esigenze operative dell’Esercito Italiano, della Marina Militare e dell’Aeronautica Militare, non compiutamente disponibili nell’ambito delle stesse Forze armate, è stato predisposto, per la sola categoria degli Ufficiali, il progetto della “Riserva Selezionata”.

Gli Ufficiali della Riserva selezionata sono impiegati sia sul territorio nazionale, sia in teatro operativo, principalmente per attività di cooperazione civile-militare (CIMIC) nell'ambito delle operazioni di peacekeeping e di consulenza presso gli Alti comandi. I loro principali campi di impiego sono: la pubblica informazione, la comunicazione operativa, la cooperazione civile-militare. Trattandosi di specialisti funzionali anche se non è previsto un impiego diretto di questo personale in contesti specificamente di combattimento, il coinvolgimento in situazioni di questo genere è possibile.

La Riserva Selezionata è costituita da un bacino di personale, composto da uomini e donne in possesso di particolari professionalità di interesse per le Forze Armate, non compiutamente disponibili nell’ambito delle stesse.

Fanno parte della Riserva Selezionata:

Ø      Ufficiali di complemento in congedo delle Armi e dei Corpi già in possesso di particolari professionalità al momento dello svolgimento del servizio attivo (per esempio: medici, ingegneri, etc.) oppure che abbiano acquisito specifiche professionalità successivamente.

Ø      professionisti provenienti dalla vita civile.

Gli Ufficiali di complemento per poter essere inseriti nel bacino della Riserva Selezionata devono essere in possesso di una delle seguenti lauree (laurea magistrale, specialistica o del vecchio ordinamento universitario) e, ove previsto dalle norme vigenti, della relativa abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione all’albo professionale:

Ø      medicina e chirurgia (con particolare importanza per chirurgia d'urgenza, anestesia e rianimazione); Farmacia;

Ø      ingegneria (trasporti, telecomunicazioni, elettronica, meccanica, costruzioni navali, costruzioni aerospaziali, idraulica);

Ø      giurisprudenza (principalmente esperti in diritto internazionale, diritto pubblico comparato e diritto militare);

Ø      scienze politiche e scienze strategiche (principalmente esperti in relazioni internazionali, diplomazia, scienze strategiche);

Ø      economia (esperti in industria, commercio, amministrazione pubblica, bilancio);

Ø      sociologia (esperti in questioni sociali, etniche, storiche)

Ø      lingue e letterature straniere (in qualità di interpreti militari);

Ø      architettura, beni culturali, storia, filosofia, lettere (principalmente per attività di tutela dei beni culturali)

Ø      Chimica Pura; Chimica Industriale;

Ø      Fisica; Matematica e Fisica.

Ø      informatica ed equivalente;

Ø      scienze agrarie;

Ø      iscrizione all'albo dei giornalisti professionisti (esclusi quindi i pubblicisti)

Ø      scienze della comunicazione

Ø      psicologia

Le Forze Armate si riservano la facoltà – nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in vigore - di prendere in considerazione anche altre professionalità che possono trovare utile impiego in Forza Armata. Inoltre, in questa stessa ottica, possono essere ritenuti di interesse gli Ufficiali che, pur non laureati, siano profondi ed accertati conoscitori di lingue straniere rare, giornalisti iscritti all’albo dei professionisti.

 

I professionisti – uomini e donne – provenienti dalla vita civile, che siano in possesso dei requisiti previsti e siano disponibili ad eventuali richiami in servizio a tempo determinato per l’impiego sul territorio nazionale e all’estero, possono presentare istanza di adesione al bacino della Riserva Selezionata, previa nomina ad Ufficiale di complemento ai sensi dell’art. 674 del Codice dell’ordinamento militare (che riporta il contenuto dell’articolo 4 del R.D. n. 819 del 1932 – cosiddetta “legge Marconi” – ora abrogato dallo stesso Codice).

A questi ultimi viene conferita senza concorso – previa sottoscrizione della disponibilità ad essere richiamati alle armi sul territorio nazionale ovvero all’estero – la nomina ad Ufficiale di complemento.

Tale nomina costituisce un provvedimento di “natura eccezionale” che può essere adottato nei confronti di “cittadini italiani in possesso di spiccata professionalità che diano ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze Armate”.

Il provvedimento è rivolto a personale in possesso – oltre che delle professionalità e dei requisiti specificati – anche di un ampio e consolidato background di esperienze lavorative e di una maturità professionale coerenti con il titolo di studio posseduto. L’impiego è previsto in qualità di “specialista funzionale” nell’ambito di settori tecnici attinenti alla professionalità posseduta.

I professionisti che risulteranno in possesso di competenze potenzialmente d’interesse, saranno inseriti in un’apposita banca dati e saranno avviati all’iter valutativo per l’eventuale nomina ad Ufficiale. L’iter selettivo per la nomina ad Ufficiale di complemento, ai sensi dell’art. 674, prevede:

Ø      una prima valutazione del curriculum sulla base delle esigenze di impiego ritenute prioritarie e della consistenza del bacino di personale già disponibile;

Ø      una verifica del possesso dei requisiti di legge e ad un approfondito esame delle competenze dei candidati;

Ø      il conseguimento dell’idoneità sanitaria al servizio militare quale Ufficiale.

Gli idonei svolgono in tempi successivi uno “stage capacitivo” volto a valutare gli aspetti motivazionali e comportamentali connessi con la peculiarità dei prevedibili impieghi.

I risultati conseguiti dagli aspiranti vengono valutati da un apposito Collegio decisionale e gli atti prodotti dal Collegio vengono inviati alla Direzione Generale per il Personale Militare del Ministero della Difesa per il successivo esame della Commissione Ordinaria di Avanzamento. I soggetti ritenuti idonei sono nominati Ufficiali dal Presidente della Repubblica su proposta del Ministero della Difesa.

 

La formazione degli aspiranti Ufficiali riservisti è effettuata presso gli Istituti di formazione superiori delle Forze Armate:

Ø      Scuola d'Applicazione e Istituto di Studi Militari di Torino per gli allievi dell'Esercito Italiano

Ø      Accademia Navale di Livorno per gli allievi della Marina Militare

Ø      Istituto di Studi Aeronautici di Firenze per gli allievi dell'Aeronautica Militare

Le discipline studiate durante il periodi di formazione sono principalmente:

Ø      Norme sulla disciplina militare, regolamenti militari, diritto internazionale e di guerra

Ø      Addestramento Individuale al Combattimento (A.I.C.)

Ø      Utilizzo dell'arma individuale

Ø      Tecniche di primo soccorso e igiene personale

Ø      Metodi di orientamento e movimento sul campo di battaglia

Ø      Cooperazione civile-militare

 

Il personale appartenente al bacino della Riserva Selezionata può essere impiegato in qualità di “Specialista Funzionale” per un periodo variabile in funzione delle esigenze, comunque non superiore a 180 giorni nell’anno. L’impiego è previsto nell’ambito:

Ø      dei “crises establishment” delle Unità impiegate “fuori area”;

Ø      di Enti, Distaccamenti e Reparti per attività di studio ovvero addestrative, operative e logistiche sul territorio nazionale;

Ø      della cooperazione civile – militare (CIMIC);

Ø      delle Comunicazioni Operative;

Ø      dell’Organizzazione Sanitaria di F.A. sia nell’ambito dei contingenti impiegati all’estero sia sul territorio nazionale;

Le Forze Armate ricorrono al personale della Riserva Selezionata nei casi in cui non sia possibile soddisfare le esigenze di impiego con Ufficiali in servizio permanente.

 


Schede di lettura


A.C. 2861
Istituzione della riserva di completamento delle Forze armate

Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla proposta di legge A.C. 2861, tale provvedimento è finalizzato a disciplinare in modo più organico ed omogeneo la materia concernente le forze di completamento delle Forze armate, anche allo scopo di rendere più agile lo strumento militare e poter reagire prontamente a ogni minaccia.

Al riguardo, si osserva, infatti, che il settore normativo in questione, seppur parzialmente contemplato dalla vigente legislazione, non ha ancora avuto una coerente ed univoca considerazione, anche, e soprattutto, a seguito del cambiamento del quadro relativo alle esigenze della politica di sicurezza e difesa del nostro Paese.

 

(Per un approfondimento sulla disciplina vigente della riserva di completamento si rinvia al quadro normativo)

 

Art. 1


1. Nell'ambito delle Forze armate è istituita la riserva di completamento (RDC), finalizzata a integrare le attività delle medesime Forze armate nello svolgimento dei compiti indicati all'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 331.


 

 

Il comma unico dell’articolo 1 della proposta di legge in esame, composta da dieci articoli, istituisce la riserva di completamento (RDC) nell'ambito delle Forze armate, al fine di integrare le attività delle medesime Forze nello svolgimento dei compiti indicati all'articolo 1 della legge n. 331 del 2000 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale)

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 1 delle legge 14 novembre 2000, n. 331 (ora confluito nel codice dell’ordinamento militare, articolo 89 del decreto legislativo n. 66 del 2010, Compiti delle Forze armate), dopo aver richiamato il principio fondamentale secondo il quale compito prioritario delle Forze armate è la difesa dello Stato stabilisce che:

Ø       Le Forze armate hanno altresì il compito di operare al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, in conformità alle regole del diritto internazionale ed alle determinazioni delle organizzazioni internazionali delle quali l'Italia fa parte;

Ø       le Forze armate concorrono alla salvaguardia delle libere istituzioni e svolgono compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità ed urgenza;

Ø       in caso di conflitti armati e nel corso delle operazioni di mantenimento e ristabilimento della pace e della sicurezza internazionale i comandanti delle Forze armate vigilano, in concorso, se previsto, con gli organismi internazionali competenti, sull'osservanza delle norme di diritto internazionale umanitario.


Art. 2


1. Sono iscritti nella RDC, a domanda, i soggetti riconosciuti idonei alla leva ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, e che hanno adempiuto sotto le armi gli obblighi di servizio di cui all'articolo 10 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 237 del 1964. In particolare possono presentare domanda di iscrizione nella RDC i seguenti soggetti:

a) gli ufficiali ausiliari in congedo, di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215;

b) gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni;

c) i sottufficiali collocati nella riserva ai sensi dell'articolo 48 della legge 10 maggio 1983, n. 212;

d) i volontari collocati nella riserva ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

e) i militari di truppa tenuti agli obblighi di servizio in congedo ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

2. I soggetti di cui al comma 1 possono essere iscritti nella RDC a condizione che dopo la cessazione del servizio attivo abbiano conservato la cittadinanza italiana, non abbiano riportato condanne penali per reati dolosi con sentenza passata in giudicato, conservino l'idoneità al servizio attivo e non abbiano superato l'età prevista dalla legge 10 aprile 1954, n. 113, e l'età prevista dalla riserva di complemento per gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari e i militari di truppa.

3. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti nella RDC entro dodici mesi dalla presentazione della relativa domanda, si applica la regola del silenzio-assenso.

4. Il personale della RDC richiamato in servizio è assegnato agli enti, distaccamenti e reparti della rispettiva Forza armata di appartenenza, che al momento del richiamo necessitano di supporti organici.

5. Sono costituiti presso i singoli enti, distaccamenti e reparti delle Forze armate unità di formazione al reclutamento e all'addestramento del personale della RDC.

 


 

 

Il successivo articolo 2, al comma 1, individua i soggetti che possono presentare domanda di iscrizione nella riserva di completamento (RDC), inserendo nuove tipologie di soggetti rispetto alla disciplina vigente.

 

 

Al riguardo, la relazione illustrativa allegata alla proposta di legge in esame precisa che l’ampliamento della categoria dei soggetti che possono entrare a far parte della riserva di completamento è da giustificarsi in considerazione dei mutati e ampliati compiti delle Forze armate, elencati nel citato articolo 89 del codice dell’ordinamento militare specialmente a seguito del fatto che tali Forze devono ricoprire nuovi ruoli in teatri operativi e non, sia in Italia che all'estero.

 

Il citato comma reca pertanto un elenco dei soggetti che possono presentare la domanda di iscrizione nella RDC, i quali devono in ogni caso essere riconosciuti idonei alla leva ai sensi dell'articolo 7 del DPR n. 237 del 1964 (Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica), nonché aver adempiuto sotto le armi gli obblighi di servizio di cui all'articolo 10 del medesimo DPR.

 

Segnatamente hanno facoltà di presentare la domanda di iscrizione nella RDC i seguenti soggetti:

Ø        gli ufficiali ausiliari in congedo, di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del  DLGS n. 215 del 2001 (ora confluito nell’articolo 937 del codice dell’ordinamento militare);

Ø        gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 4 del Testo unico delle disposizioni legislative sugli ufficiali di complemento della Regia marina, di cui al Regio decreto n. 819 del 1932 e successive modificazioni (ora confluito nell’articolo 674 del codice dell’ordinamento militare);

Ø        i sottufficiali collocati nella riserva a norma dell'articolo 48 della legge n. 212 del 1983 (ora confluito nell’articolo 1009 del codice dell’ordinamento militare);

Ø        i volontari collocati nella riserva ai sensi dell'articolo 29 del DLGS n. 196 del 1995 (ora confluito nell’articolo 1009 del codice dell’ordinamento militare);

Ø        i militari di truppa tenuti agli obblighi di servizio in congedo ai sensi dell'articolo 9 del DPR n. 237 del 1964 (ora confluito nell’articolo 1953 del codice dell’ordinamento militare).

 

Il successivo comma 2 del presente articolo pone inoltre alcune condizioni affinché i citati soggetti possano iscriversi nella RDC, ovvero: dopo la cessazione del servizio attivo costoro devono conservare la cittadinanza italiana; non devono aver riportato condanne penali per reati dolosi accertati con sentenza passata in giudicato; devono conservare l'idoneità al servizio attivo e non superato l'età prevista dalla legge n. 113 del 1954, nonché l'età prevista dalla riserva di complemento per gli ufficiali, i sottufficiali, i volontari e i militari di truppa.


 

PERSONALE

LIMITI DI ETA’ (anni)

UFFICIALI

Complemento

(con obblighi in tempo di pace)

Varie Armi:

·           U. Sup.

·           Capitano

·           U. Sub. (Ten./S.Ten.)

52

47

45

Corpi logistici:

·           U. Sup.

·           Cap.

·           U. Sub. (Ten./S.Ten.)

54

48

45

Riserva di Complemento

(non ha obblighi in tempo di pace)

·           U. Sup.

·           U. Inf.
(Cap./Ten./S.Ten.)

 

65

62

SOTTUFFICIALI

Complemento

(con obblighi in tempo di pace)

Varie Armi e Co. Logistici

·        Primo Maresciallo

·        Mar. Ordinario e Capo

·        Ruolo Sergenti

 

50

48

45

TRUPPA

in congedo illimitato

45

 

 

Ai medesimi soggetti si applica la regola del silenzio-assenso e sono quindi iscritti nella RDC entro dodici mesi dalla presentazione della domanda (comma 3). Si prevede inoltre che il personale della riserva di completamento richiamato in servizio sia assegnato agli enti, distaccamenti e reparti della rispettiva Forza armata di appartenenza, che al momento del richiamo necessitano di supporti organici (comma 4). Infine, si dispone che vengano costituite unità di formazione al reclutamento e all'addestramento del personale della RDC, presso i singoli enti, distaccamenti e reparti delle Forze armate (comma 5).


Art. 3


1. Il richiamo in servizio del personale della RDC è obbligatorio qualora si verifichino le circostanze indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), della legge 14 novembre 2000, n. 331.

2. Il richiamo in servizio del personale della RDC avviene su base volontaria nei casi di pubblica calamità e in casi di straordinarie necessità ed urgenza.

 


 

 

L’articolo 3 reca due diverse ipotesi di richiamo in servizio: la prima (comma 1)avente carattere obbligatorio; la seconda (comma 2), viceversa, volontaria.

 

Nello specifico, il richiamo in servizio del personale della RDC è obbligatorio qualora si verifichino le circostanze contemplate dall'articolo 2, comma 1, lettera f), numero 2), della citata legge n. 331 del 2000  (ora confluito nell’articolo 89 del codice dell’ordinamento militare): ovvero, nel caso in cui a seguito di una grave crisi internazionale in cui l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale sia necessario un aumento della consistenza numerica delle Forze armate (comma 1).

É previsto, invece, che il richiamo in servizio del personale della RDC debba avvenire su base volontaria nei casi di pubblica calamità e nei casi di straordinarie necessità ed urgenza (comma 2).

 


Art. 4


1. Il richiamo obbligatorio del personale della RDC, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, non può superare i dodici mesi ed è prorogabile, per la medesima durata, esclusivamente qualora sia stato effettuato a causa di una grave crisi internazionale, nella quale l'Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua

 appartenenza ad un'organizzazione internazionale, che sia in seguito sfociata nella deliberazione dello stato di guerra. Non può comunque protrarsi per più di due anni consecutivi.

2. Il richiamo volontario del personale della RDC, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non può superare i sessanta giorni ed è rinnovabile per la medesima durata, su base volontaria, in relazione al protrarsi delle esigenze che lo hanno indotto, e comunque per non più di un anno consecutivo.

 


 

 

Il successivo articolo 4 disciplina i tempi massimi del richiamo obbligatorio e volontario.

In particolare, per quanto riguarda il richiamo obbligatorio il comma 1 specifica che tale richiamo non può superare i dodici mesi ed è prorogabile per il medesimo periodo solamente nel caso in cui il nostro Paese si trovi in una grave crisi internazionale che lo coinvolga direttamente o in ragione della sua appartenenza ad un'organizzazione internazionale e tale crisi sia poi sfociata nella deliberazione dello stato di guerra. Anche in questo caso, il citato comma 1 precisa che il richiamo non può superare i due anni consecutivi.

 

Per quanto riguarda, invece, il richiamo volontario si dispone che il medesimo no possa superare i sessanta giorni e che sia rinnovabile per altrettanti sessanta giorni, su base volontaria, in relazione al protrarsi delle esigenze che lo hanno indotto ed in ogni caso per non più di un anno consecutivo (comma 2).


Art. 5


1. Il personale effettivo della RDC, con esclusione degli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 4 del testo unico di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, è richiamato annualmente, su base volontaria, per svolgere cicli di addestramento tecnico-operativo corrispondente alle armi e alle specialità di appartenenza.

2. Gli ufficiali di complemento nominati ai sensi dell'articolo 4 del testo unico di cui al regio decreto 16 maggio 1932, n. 819, e successive modificazioni, nonché gli ufficiali ausiliari in congedo, di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, che hanno i titoli professionali richiesti dal citato testo unico di cui al regio decreto n. 819 del 1932, sono richiamati annualmente, su base volontaria, per svolgere cicli di addestramento tecnico-professionale corrispondente alle esigenze delle forze di appartenenza.

3. I cicli annuali di addestramento di cui ai commi 1 e 2 hanno una durata complessiva di trenta giorni, da completare entro il 31 dicembre di ciascun anno.

4. I cicli annuali di addestramento di cui al comma 3 sono suddivisibili, d'intesa con il personale interessato, in due fasi, ciascuna della durata di quindici giorni.

5. Il calendario dei cicli annuali di addestramento è reso pubblico ed è notificato al personale interessato dall'ente, distaccamento o reparto di destinazione delle Forze armate entro il 30 giugno dell'anno precedente al richiamo. La fissazione del periodo di richiamo è effettuata, d'intesa con il personale interessato, dal comando dell'unità di destinazione in concomitanza con i cicli annuali di addestramento della stessa unità.

6. La mancata partecipazione ai cicli annuali di addestramento, salvo i casi di comprovati impedimenti per ragioni di salute o per gravi motivi familiari, comporta la sospensione dei richiami per un triennio.

7. La mancata partecipazione ai cicli annuali di addestramento per due volte consecutive comporta la decadenza automatica dell'iscrizione nella RDC.

 


 

 

L’articolo 5 della proposta di legge in esame, precisa i modi e i tempi dei cicli di addestramento della riserva di completamento (RDC), nonché le conseguenze derivanti della mancata partecipazione all'addestramento annuale.

 

Precisamente:

Ø        in base al comma 1, il personale effettivo della RDC, esclusi gli ufficiali di appartenenti alla riserva selezionata, è richiamato annualmente su base volontaria per svolgere cicli di addestramento tecnico-operativo.

 

Ø        gli ufficiali di complemento appartenenti alla riserva selezionata, nonché gli ufficiali ausiliari in congedo, sono richiamati annualmente, su base volontaria, per svolgere cicli di addestramento tecnico-professionale in relazione alle diverse esigenze delle forze di appartenenza. (comma 2).

 

Si precisa, inoltre, che tali cicli annuali di addestramento hanno una durata totale di trenta giorni (comma 3), i quali possono essere suddivisi, previa intesa con il personale interessato, in due fasi della durata di quindici giorni ciascuna (comma 4) e che il calendario dei cicli deve essere reso pubblico e notificato al personale interessato dall'ente, distaccamento o reparto di destinazione delle Forze armate entro il 30 giugno dell'anno precedente al richiamo. Si stabilisce inoltre che la fissazione del periodo di richiamo sia effettuata, d'intesa con il personale interessato, dal comando dell'unità di destinazione in concomitanza con i cicli annuali di addestramento della stessa unità (comma 5). La mancata partecipazione ai cicli annuali di addestramento, salvo casi di comprovati impedimenti per ragioni di salute o per gravi motivi familiari, sospende i richiami per tre anni (comma 6) e la mancata partecipazione ai medesimi per due volte consecutive fa decadere la stessa iscrizione nella RDC. (comma 7).


Art. 6


1. Il personale della RDC è assegnato agli enti, distaccamenti e reparti delle Forze armate a completamento del personale in servizio permanente e per lo svolgimento di servizi supplementari rispetto a quelli assicurati dal medesimo personale.

 


 

 

Il successivo comma unico dell’articolo 6 prevede che il personale della riserva di completamento venga assegnato agli enti, distaccamenti e reparti delle Forze armate a completamento del personale in servizio permanente e per lo svolgimento di servizi supplementari rispetto a quelli svolti dal medesimo personale.


Art. 7


1. L'organico numerico complessivo della RDC è complementare all'organico complessivo delle Forze armate, determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. L'organico numerico complessivo della RDC può essere supplementare a quello complessivo delle Forze armate, in ragione di particolari situazioni da fronteggiare in materia di sicurezza dello Stato e di tutela del benessere pubblico, nelle circostanze di grave calamità e in altri casi di straordinarie necessità ed urgenza, decretate dal Presidente del Consiglio dei ministri.

 


 

 

Il comma 1 dell’articolo 7, stabilisce che l'organico numerico complessivo della RDC sia complementare all'organico complessivo delle Forze armate, mentre il successivo comma 2 prevede che tale organico possa essere supplementare a quello complessivo delle Forze armate, nel caso in cui si debbano fronteggiare situazioni che riguardino la sicurezza dello Stato, la tutela del benessere pubblico, le circostanze di grave calamità e in altri casi straordinari di necessità ed urgenza, previo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

 


Art. 8


1. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 1, l'entità complessiva della RDC complementare all'organico delle Forze armate è annualmente stabilita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, tenuto conto delle esistenti dotazioni di bilancio.

2. In relazione alle esigenze di cui all'articolo 7, comma 2, l'entità complessiva della RDC supplementare all'organico delle Forze armate è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione.

 


 

 

Il successivo articolo 8, in relazione alle esigenze di cui ai precedenti commi 1 e 2 dell'articolo 7, dispone che l'entità complessiva della RDC sia stabilita con un decreto emanato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro per la Pubblica amministrazione, rispettando le esistenti dotazioni di bilancio (comma 1). L'entità complessiva della RDC supplementare all'organico delle Forze armate deve essere, invece, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i ministri della Difesa, dell'Economia e delle finanze, nonché il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione (comma 2).  


Art. 9


Art. 9.

1. Il Ministro della difesa provvede ad adottare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la graduale costituzione della RDC, sulla base dei seguenti princìpi:

a) definizione della procedura per stabilire, annualmente, le entità numeriche di personale della RDC per ogni singola Forza armata ai fini dell'adozione dei provvedimenti annuali o straordinari di cui all'articolo 8;

b) definizione del piano annuale dei cicli di addestramento del personale della RDC, di cui all'articolo 5, prevedendo, in particolare, le norme per gli accertamenti psico-fisici necessari per la verifica dell'idoneità al servizio militare incondizionato dei singoli effettivi;

c) previsione, a discrezione dei comandi, della costituzione di unità di formazione autonoma di personale esclusivamente riservista, che si affianchi all'addestramento del personale in servizio permanente dei singoli enti, distaccamenti e reparti;

d) predisposizione del piano logistico per la distribuzione al personale effettivo della RDC dei corredi e degli equipaggiamenti,

 da assegnare individualmente, come dotazione personale, da custodire in proprio e da utilizzare durante i periodi di richiamo, ad esclusione delle armi e dei mezzi tecnici di uso individuale, da custodire presso le unità di appartenenza;

e) determinazione del trattamento giuridico spettante al personale effettivo della RDC durante le diverse situazioni di impiego, prevedendo in particolare:

1) sviluppi di carriera, correlati a compiti e incarichi da assegnare durante i periodi di richiamo;

2) incentivi fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti e collaboratori in ragione dei richiami in servizio attivo;

3) agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito in favore dei professionisti e lavoratori autonomi, effettivi della RDC, in caso di richiamo in servizio.

 


 

 

Il comma unico dell’articolo 9 prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa adotti con decreto un regolamento per disciplinare la graduale costituzione della RDC, il quale deve altresì recare i seguenti principi:

          a) definizione della procedura per stabilire le entità numeriche di personale della RDC, annualmente e per ogni singola Forza armata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti annuali o straordinari di cui al precedente articolo 8;

          b) definizione del piano annuale dei cicli di addestramento del personale della RDC, di cui al precedente articolo 5, prevedendo altresì delle norme per gli accertamenti psico-fisici necessari per verificare l'idoneità al servizio militare;

          c) previsione, a discrezione dei comandi, della costituzione di unità di formazione autonoma di personale esclusivamente riservista da affiancare all'addestramento del personale in servizio permanente di enti, distaccamenti e reparti;

          d) predisposizione del piano logistico per distribuire al personale effettivo della RDC i corredi e gli equipaggiamenti, da custodire in proprio e da utilizzare durante i periodi di richiamo, ad esclusione delle armi e di altri mezzi tecnici che invece devono essere custoditi nelle unità di appartenenza;

          e) determinazione del trattamento giuridico spettante al personale effettivo della RDC, prevedendo, in particolare, gli sviluppi di carriera, correlati a compiti e incarichi da assegnare durante i periodi di richiamo, gli incentivi fiscali a favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti in ragione dei richiami in servizio attivo, nonché, agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito a favore di professionisti e lavoratori autonomi, effettivi della RDC, in caso di richiamo in servizio.

 

 


Art. 10


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede ai sensi del comma 2.

2. A decorrere dal 1o gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono aumentate le aliquote previste dall'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico al fine di assicurare un maggiore gettito complessivo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


 

 

      Il comma 1 dell’articolo 10 attiene, da ultimo, alla copertura finanziaria del provvedimento, il cui onere è stimato in 50 milioni di euro annui per gli anni 2010, 2011 e 2012.

AI sensi del comma 2, a decorrere dal 1° gennaio 2010, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede ad aumentate le aliquote previste dall'allegato I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi (DLGS n. 504 del 1995), sulla birra, e sui prodotti alcolici intermedi ed alcole etilico, al fine di conseguire un maggiore gettito idoneo alla citata copertura finanziaria

Infine, al successivo comma 3 si dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze può apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

 


Schede di lettura


A.C. 4106
Delega al Governo per l’istituzione di un Servizio nazionale
 militare di volontari per la mobilitazione

La proposta di legge A.C. 4106, composta da nove articoli, reca la delega al Governo per la realizzazione di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata alla citata proposta, la ratiodel provvedimento deve essere individuata nel fatto che “l'accresciuto impegno dell'Esercito italiano nelle missioni internazionali di stabilizzazione e ricostruzione da un lato e, dall'altro lato, i sempre maggiori e complessi compiti che negli ultimi anni sono stati assolti in Patria dal personale militare, hanno posto in evidenza la necessità di disporre di professionalità non disponibili o presenti in numero troppo esiguo nell'ambito del personale in servizio permanente o, ancora, la cui formazione e permanenza nei ranghi risulterebbero troppo onerose in relazione alle previsioni d'impiego”.

La proposta di legge in esame intende, pertanto, individuare, “un modello di difesa più flessibile alle esigenze del Paese in cui, accanto a unità composte da personale in servizio permanente, si collochi un bacino di personale appositamente addestrato al quale attingere per assolvere incarichi particolari e per periodi di tempo determinati, selezionando il relativo personale dal mondo civile”. Al contempo, la proposta di legge tiene conto del considerevole numero di cittadini italiani che, “pur avendo fatto una scelta professionale diversa da quella militare, intendono mettere la propria disponibilità al servizio della nazione, concorrendo alla difesa delle sue istituzioni, della collettività e dei suoi beni, sia sul territorio nazionale che all'estero”.

Art. 1
(Istituzione di un Servizio nazionale militare
di volontari per la mobilitazione)


1. Al fine di garantire uno strumento di difesa più flessibile alle esigenze del Paese, nonché di assicurare un contatto più costante tra i cittadini e le Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare l'istituzione e il funzionamento di un Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione (SNM), con il compito prioritario della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione e secondo i princìpi di cui all'articolo 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Possono essere arruolati nel SNM i cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3 che intendono concorrere alla difesa delle istituzioni, della collettività e dei beni della Patria, sul territorio nazionale e all'estero.

3. Il SNM è costituito in reparti aggregati a reparti già esistenti su base regionale, periodicamente addestrati e composti da ufficiali, da sottufficiali e da personale di truppa maschile e femminile.

4. I decreti legislativi di cui al comma 1, concernenti, tra l'altro, le modalità di accesso al SNM, la sua articolazione interna e lo status giuridico ed economico del relativo personale, sono adottati sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati dalla presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro sessanta giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, corredato dei pareri previsti dalla normativa vigente.

 


 

 

L’articolo 1, nel prevedere la delega al Governo per la realizzazione del citato Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, da attuare entro un anno dalla data di approvazione della legge, reca alcune delle caratteristiche principali del citato Servizio con particolare riferimento ai suoi obiettivi, ai soggetti che vi possono partecipare, alla sua organizzazione interna.

In particolare, viene specificato che:

Ø      il compito prioritario del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione è quello della difesa della Patria, sancito dall'articolo 52 della Costituzione da assolvere secondo i principi di cui all'articolo 89 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Ø      possono essere arruolati nel Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione i cittadini italiani in possesso dei requisiti indicati dall'articolo 3 che intendano concorrere alla difesa delle istituzioni, della collettività e dei beni della Patria, sul territorio nazionale e all'estero;

Ø      il Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione è costituito in reparti aggregati a reparti già esistenti su base regionale, periodicamente addestrati e composti da ufficiali, da sottufficiali e da personale di truppa maschile e femminile.

Il medesimo articolo 1 rinvia ai decreti legislativi istitutivi del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione il compito di definire le modalità di accesso al Servizio, la sua articolazione interna e lo status giuridico ed economico del relativo personale, sulla base dei principi e criteri direttivi individuati dalla medesima proposta.

Gli schemi dei citati decreti legislativi dovranno essere sottoposti al previo parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimeranno entro sessanta giorni dalla data di assegnazione.

 

Art. 2
(Reclutamento)


1. Il Ministro della difesa definisce annualmente le entità numeriche di personale da reclutare come ufficiali, sottufficiali e truppa nel SNM, tenuto conto delle esigenze manifestate dalle medesime Forze armate, dei possibili impieghi civili che possono essere svolti dagli aspiranti all'arruolamento e degli stanziamenti annuali di bilancio a disposizione.

2. Il personale del SNM è reclutato su base esclusivamente regionale. Il Governo, nell'ambito della delega stabilita dall'articolo 1, prevede che l'arruolamento nel SNM avvenga previa:

a) accurata selezione psico-fisica attitudinale dell'aspirante arruolato, diretta all'accertamento dell'idoneità fisica e psicologica al servizio nelle unità del SNM;

b) partecipazione a un corso propedeutico di formazione da svolgere presso gli istituti di formazione militare di base e avanzata.

3. I corsi di cui alla lettera b) del comma 2, disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tengono conto del differente grado di conoscenza militare posseduto dalle diverse categorie di soggetti che possono presentare domanda per l'arruolamento nel SNM.

 


 

 

Il successivo articolo 2, definisce le caratteristiche fondamentali del reclutamento del personale civile che intende essere arruolato nell’istituendo servizio.

In particolare, si stabilisce che;

Ø        il numero del personale che annualmente può essere arruolato viene definito dal Ministro della difesa sulla base delle esigenze manifestate dalle singole Forze armate, dei possibili impieghi civili che possono essere svolti dagli aspiranti all'arruolamento e degli stanziamenti annuali di bilancio a disposizione.

La necessità limitare annualmente le entità numeriche di personale da reclutare come ufficiali, sottufficiali e truppa si spiega in considerazione dell’onerosità dell’addestramento del citato personale e dei costi posti a carico del bilancio dello Stato derivanti dall’istituzione del Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione

Ø        La selezione per l’accesso al Servizio, da svolgersi su base esclusivamente regionale, consiste in una accurata selezione psico-fisica attitudinale dell'aspirante arruolato, diretta all'accertamento dell'idoneità fisica e psicologica al servizio nelle unità del Servizio e la partecipazione a un corso propedeutico di formazione da svolgere presso gli istituti di formazione militare di base e avanzata. Tali corsi, che saranno disciplinati con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno tener conto del differente grado di conoscenza militare posseduto dalle diverse categorie di soggetti che possono presentare domanda per l'arruolamento nel Servizio. Al riguardo, si osserva, infatti, che ai sensi del successivo articolo 3, possono presentare domanda per accedere al Servizio sia cittadini che non possiedono precedenti esperienze militari, sia militari in congedo.

 


Art. 3
(Requisiti per l'arruolamento)


1. Possono presentare domanda per l'arruolamento nel SNM:

a) gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa collocati nella riserva o in congedo;

b) coloro che, prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226, hanno adempiuto senza demerito ai prescritti obblighi di leva;

c) coloro che hanno prestato servizio senza demerito come volontari in ferma prefissata ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331, e dei relativi decreti legislativi;

d) i cittadini italiani che sono in possesso dei titoli richiesti dai regolamenti di ciascuna Forza armata.

2. Costituiscono altresì requisiti essenziali per l'arruolamento nel SNM la cittadinanza italiana, un'età compresa tra i diciotto e i sessanta anni e l'assenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato per i delitti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. Tenuto conto dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso nelle singole Forze armate, il Governo, nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, può individuare ulteriori requisiti essenziali ai fini dell'arruolamento nel SNM.

 


 

 

L’articolo 3 reca i requisiti del reclutamento.

Al riguardo, si precisa che possono presentare domanda per l'arruolamento:

Ø        gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari di truppa collocati nella riserva o in congedo;

Ø        coloro i quali prima della data di entrata in vigore della legge 23 agosto 2004, n. 226, hanno adempiuto senza demerito ai prescritti obblighi di leva;

 

La legge n. 226 del 2004 ha disposto la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1° gennaio 2005. La citata legge citata ha introdotto le opportune disposizioni normative per consentire la sostituzione del personale di leva con nuovo personale militare, evitando vuoti di organico. Sono state, quindi, istituite, a partire dal 1° gennaio 2005, per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica, le nuove categorie dei volontari in ferma prefissata di un anno e dei volontari in ferma prefissata quadriennale.

 

Ø        coloro i quali hanno prestato servizio senza demerito come volontari in ferma prefissata ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331 e dei relativi decreti legislativi;

 

La legge 14 novembre 2000, n. 331, recante “Norme per l'istituzione del servizio militare professionale” ha disposto la graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa e personale civile del Ministero della difesa e la progressiva riduzione dell’organico complessivo delle Forze armate a 190.000 unità. La nuova connotazione professionale e volontaria dello strumento militare si è realizzata senza che sia stata abolita integralmente la coscrizione obbligatoria, che viene soltanto “sospesa” e continua a trovare attuazione in casi eccezionali, quali lo stato di guerra, deliberato ai sensi dell’articolo 78 della Costituzione, o l’insorgere di una grave crisi internazionale, nella quale l’Italia sia coinvolta direttamente o in ragione della sua appartenenza ad una organizzazione internazionale che giustifichi un aumento della consistenza numerica delle Forze armate.

 

Ø        i cittadini italiani in possesso dei titoli richiesti dai regolamenti di ciascuna Forza armata.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame costituiscono altresì requisiti essenziali per l'arruolamento nel SNM la cittadinanza italiana, un'età compresa tra i diciotto e i sessanta anni e l'assenza di sentenze penali di condanna passate in giudicato per i delitti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 58 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il citato articolo 58 stabilisce che non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale (87);

c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera b).

Da ultimo, il comma 3 dell’articolo in esame autorizza il Governo ad individuare ulteriori requisiti necessari per l’accesso al Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione.


Art. 4
(Addestramento e impiego operativo)


1. Al fine di favorire la tempestività dell'impiego operativo, il personale arruolato nel SNM è richiamato annualmente per svolgere cicli di addestramento tecnico-operativo, corrispondenti al reparto di appartenenza.

2. I reparti del SNM sono addestrati in centri di addestramento regionale organizzati ai sensi di quanto previsto da un regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La mancata partecipazione ai cicli annuali di addestramento per due volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dal SNM.

 

 


 

 

L’articolo 4 detta talune disposizioni concernenti l’addestramento del personale arruolato nel Servizio militare.

Al riguardo, analogamente a quanto previsto dagli ordinamenti di quei Paesi che contemplano al proprio interno l’istituto della riserva, l’articolo in esame stabilisce che il personale arruolato è tenuto a svolgere cicli annuali di addestramento tecnico-operativo corrispondenti al reparto di appartenenza.

 

Ad esempio, in base alla disciplina vigente in Germania, i riservisti possono essere richiamati per cicli di formazione e aggiornamento fino a 15 giorni all’anno. La formazione avviene più frequentemente per gli ex-militari caratterizzati da alte competenze specifiche, mentre quelli scarsamente qualificati vengono richiamati più di rado. Normalmente gli ufficiali sono sottoposti ad un periodo di richiami formativi periodici di 10 anni, i sottoufficiali 7 anni, il resto del personale 4 anni, anche se per specifiche qualifiche il periodo può essere più lungo. Nel budget del Ministero della Difesa sono previsti dei fondi specifici per la formazione, calcolati in giorni/formazione individuali. Ad esempio nel 2004 sono stati previsti circa 800.000 giorni/formazione.

 

Tale addestramento sarà effettuato in specifici centri dislocati su base regionale ed organizzati sulla base di un apposito Regolamento che il Ministro della difesa è tenuto ad adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (comma 2). La mancata partecipazione ai citati cicli formativi per due volte consecutive, senza giustificato motivo, comporta le decadenza dal Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione.


Art. 5
(Chiamata in servizio)


1. Gli arruolati nel SNM hanno l'obbligo di presentarsi quando sono convocati dal comando da cui dipendono, con l'indicazione del periodo di richiamo, del suo inizio e della ragione del richiamo. La convocazione deve pervenire al personale richiamato tra il trentesimo giorno e il quarto giorno precedente all'inizio del periodo di richiamo. La mancata presenza alla convocazione senza giustificato motivo comporta la rinuncia all'arruolamento nel SNM.

2. Gli arruolati nel SNM, durante i periodi di richiamo per lo svolgimento di attività operative o di formazione, sono sottoposti alle leggi e ai regolamenti della disciplina militare.

 


 

 

Per quanto riguarda, invece, le modalità di impiego operativo, l’articolo 5 stabilisce il principio generale in base al quale gli appartenenti al Servizio devono presentarsi ogni qualvolta convocati da parte del comando da cui dipendono e sono sottoposti durante il citato periodo alle leggi e ai regolamenti della disciplina militare che si applicano, altresì, al citato personale durante i periodi di addestramento di cui al precedente articolo 4. La mancata presenza alla convocazione senza giustificato motivo comporta la rinuncia all’arruolamento nel Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione.

 


Art. 6
(Funzioni)


1. Il personale arruolato nel SNM svolge inizialmente le funzioni corrispondenti al grado militare di inquadramento e alla specialità di appartenenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità per la promozione a funzioni più elevate, prevedendo le attribuzioni, le procedure, i requisiti e le condizioni, e, in particolare, quelli riguardanti la durata minima della partecipazione.


 

 

Per quanto riguarda, invece, le funzioni svolte dal personale in questione il successivo articolo 6 reca il principio in base al quale il personale arruolato svolge inizialmente le funzioni corrispondenti al grado militare di inquadramento e alla specialità di appartenenza. Con regolamento adottato con decreto del Ministro della difesa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge sono stabilite le modalità per la promozione a funzioni più elevate, prevedendo le attribuzioni, le procedure, i requisiti e le condizioni, e, in particolare, quelli riguardanti la durata minima della partecipazione

 


Art. 7
(Diritti)


1. Nei decreti legislativi previsti dall'articolo 1, il Governo prevede apposite norme concernenti lo stato giuridico degli arruolati nel SNM, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere che il personale arruolato nel SNM che partecipa alle attività operative e di addestramento ha diritto:

1) al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;

2) al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;

b) prevedere incentivi fiscali in favore dei datori di lavoro, proporzionali alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione;

c) prevedere agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione.

2. In relazione a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1, ai volontari che sono lavoratori dipendenti compete l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento di attività operative o di formazione. Nei confronti dei dipendenti pubblici l'intero trattamento economico e previdenziale è totalmente a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza; per i dipendenti privati, tale trattamento è corrisposto direttamente dal datore di lavoro, il quale ne chiede il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto. Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni dei citati lavoratori dipendenti arruolati come volontari nel SNM sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il medesimo Ministero versa annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro ai sensi del presente comma.

3. I volontari arruolati nel SNM che sono lavoratori autonomi hanno diritto di percepire un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni in cui si sono astenuti dal lavoro per lo svolgimento delle attività indicate dal comma 3. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di accantonamento per la corresponsione ai lavoratori autonomi della predetta indennità.

4. Al personale arruolato nel SNM privo di occupazione al momento del richiamo in servizio è corrisposta, relativamente ai periodi di impiego nelle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), un'indennità corrispondente a quella prevista per il grado militare di inquadramento.


 

 

L’articolo 7 prevede una serie di incentivi - economici, fiscali e contributivi - al fine dell’arruolamento nel SNM.

In particolare, si prevede che nei decreti legislativi attuativi di cui al precedente articolo 1 siano contenute norme concernenti lo stato giuridico degli arruolati nel SNM, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi (comma 1):

·         diritto, per il personale (con rapporto di lavoro dipendente) arruolato nel SNM che partecipa alle attività operative e di addestramento, al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato e del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato (lettera a));

In proposito, si ricorda che il richiamato diritto è già disciplinato nella normativa vigente. Ad esempio l’articolo 9 del D.P.R. 8 febbraio 2001, n. 194[1], garantisce, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro – pubblico o privato - è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a 30 giorni continuativi e fino a 90 giorni nell'anno, il mantenimento del posto di lavoro, il mantenimento del trattamento economico e previdenziale nonché la copertura assicurativa relativa agli infortuni sul lavoro e malattie professionali, ai volontari impiegati in attività di protezione civile. Tali disposizioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 5-ter, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, convertito dalla L. 27 febbraio 2009, n. 13[2], si applicano anche alla componente volontaristica dell'Associazione italiana della Croce Rossa ed ai volontari del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico impiegati in attività di protezione civile, con oneri a carico dei rispettivi bilanci, ovvero con risorse provenienti da finanziamenti esterni.

·         riconoscimento di incentivi, nei confronti dei datori di lavoro, stabiliti in misura proporzionale alla durata delle assenze dei loro dipendenti arruolati nel SNM, in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione (lettera b));

·         agevolazioni fiscali sulle imposte sul reddito in favore dei professionisti e dei lavoratori autonomi arruolati nel SNM, in ragione dei richiami per lo svolgimento di attività operative o di formazione (lettera c)).

 

I successivi commi 2, 3 e 4 contengono specifiche disposizioni per i volontari che siano lavoratori dipendenti, lavoratori autonomi o soggetti privi di occupazione.

 

In particolare, il comma 2 contiene specifiche disposizioni relative ai volontari titolari di un rapporto di lavoro dipendente. In particolare, oltre a ribadire che, in relazione a quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 (rectius lettera a)), ai volontari lavoratori dipendenti sia riconosciuto l'intero trattamento economico e previdenziale relativo ai giorni di astensione dal lavoro per lo svolgimento di attività operative o di formazione, viene precisato che nei confronti dei dipendenti pubblici l'intero trattamento economico e previdenziale sia totalmente a carico delle amministrazioni pubbliche di appartenenza, mentre per i dipendenti privati sia corrisposto direttamente dal datore di lavoro. A quest’ultimo è riconosciuto il diritto al rimborso delle somme erogate da parte dell'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.

 

Gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti volontari SNM sono posti a carico dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

E’ previsto altresì l’obbligo, per lo stesso Ministero, di versare annualmente agli enti previdenziali gli importi da questi rimborsati ai datori di lavoro.

 

Il successivo comma 3 riconosce il diritto, per i volontari che siano lavoratori autonomi, a fruire di un'indennità per il mancato reddito relativo ai giorni di astensione dal lavoro per lo svolgimento delle attività operative o di formazione.

A tal fine, viene costituito un apposito fondo di accantonamento presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

 

Sotto il profilo della redazione formale del testo, si segnala che il riferimento alle attività di cui al comma 3 andrebbe sostituito con riferimento alle attività di cui all’articolo 4.

 

Infine, il comma 4 riconosce la corresponsione, al personale arruolato nel SNM privo di occupazione al momento del richiamo in servizio, relativamente ai periodi di impiego nelle attività di cui al comma 1, lettere b) e c), un'indennità corrispondente a quella prevista per il grado militare di inquadramento.

 

In relazione alla disposizione in esame, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe chiarito quale tipo di indennità economica la norma intende riconoscere ai soggetti richiamati privi di occupazione (si suppone accessoria).

Si segnala, inoltre, che probabilmente per un refuso, il comma in esame richiama le attività di cui al comma 1, lettere b) e c), omettendo la lettera a) concernente anch’essa le medesime attività delle citate lettere (attività operative e di formazione).

 


Art. 8
(Copertura finanziaria)


1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 2 e 3, all'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

Gli articoli 8 e 9 riguardano, infine, la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.

In particolare, ai sensi dell’articolo 8, ferma restando la specifica copertura finanziaria prevista dall’articolo 7 in merito gli oneri derivanti dal rimborso delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti arruolati nel Servizio nazionale militare di volontari per la mobilitazione, i restanti oneri derivanti dall’attuazione della proposta di legge sono coperti mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2011-2013, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2011, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.

 


Art. 9
(Entrata in vigore)


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua

pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

 

Da ultimo, ai sensi dell’articolo 9, la proposta di legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 




[1]    “Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile”.

[2]    “Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente”.

[3]    L’esenzione dal servizio militare, ai sensi dell’art. 3 della legge sulla coscrizione obbligatoria (Wehrpflichtgesetz), avviene per obiezione di coscienza o per essere stato dichiarato inadatto alla leva e coinvolge ogni anno circa la metà dei coscritti (100.000 ragazzi).