Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disposizioni in materia di missioni internazionali - A.C. 1213 e A.C. 1820 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 1213/XVI   AC N. 1820/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 142
Data: 01/04/2009
Descrittori:
INDENNITA' DI MISSIONE   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa

 

1° aprile 2009

 

n. 142/0

Disposizioni in materia di missioni internazionali

A.C. 1213 e A.C. 1820

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero dei progetti di legge

1213

1820

Titolo

Disposizioni concernenti le missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare

Legge quadro sulla partecipazione italiana a missioni internazionali

Iniziativa

Parlamentare

Parlamentare

Iter al Senato

No

No

Numero di articoli

16

21

Date:

 

 

presentazione alla Camera

30 maggio 2008

22 ottobre 2008

assegnazione

5 giugno 2008

20 gennaio 2009

Commissione competente

Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa

Commissioni riunite III Affari esteri e IV Difesa

Sede

Referente

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VI, VIII, XI e XII

Commissioni I, V, VI VIII, IX, XI e XII

 


Contenuto

Le proposte di legge A.C. 1213 (Cirielli) e A.C 1820 (Garofani ed altri) recano una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

 

Nello specifico, l’articolo 1 della proposta di legge A.C. 1213 stabilisce l'ambito di applicazione del provvedimento, circoscrivendolo alle missioni umanitarie ed internazionali svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, nonché alle iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso e di ricostruzione e sviluppo previste nell'ambito di tali missioni per assicurare il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni locali.

Il successivo articolo 2 della proposta di legge A.C. 1213, di contenuto analogo all’articolo 5 dellaproposta di legge A.C. 1820,istituisce un fondo, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato alla copertura finanziaria delle missioni umanitarie einternazionali, prevedendo che la relativa dotazione sia stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

A sua volta, l’articolo 3 della proposta di legge A.C. 1213 affida alla protezione civile della Presidenza del Consiglio compiti di soccorso alla popolazione locale che si collochino fra le iniziative umanitarie previste dall’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame.

L‘articolo 4 della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 7 dellaproposta di legge A.C. 1820, consente, invece, ai comandanti dei contingenti militari che partecipano a missioni umanitarie e internazionali di disporre interventi, acquisti o lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali e non possono superare l’ammontare complessivo di 10 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo di cui al precedente articolo 2.

L’articolo 5 della proposta di legge A.C. 1213, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 8 dellaproposta di legge A.C. 1820 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali e umanitarie l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento con riferimento a quanto previsto per le diverse località di destinazione. Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale, ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli altri assegni ed alle indennità a carattere fisso e continuativo. A tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

Il successivo articolo 6 della proposta di legge A.C. 1213,anch’esso di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 9 dellaproposta di legge A.C. 1820,  prescrive, tra l’altro, che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità operativa di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e successive modificazioni, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

L’articolo 7 della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 10 dellaproposta di legge A.C. 1820, reca, poi, disposizioni concernenti il trattamento assicurativo, previdenziale ed assistenziale da applicare al personale che partecipa alle citate missioni all’estero.

In particolare, il comma 1 dell’articolo 7, identico in entrambe le proposte di legge,prescrive che al personale impegnato nelle missioni sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori. Il successivo comma 2 dell’articolo 7, anch’esso identico in entrambe le proposte di legge, reca disposizioni in materia di trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni, mentre il comma 3 stabilisce che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, siano poste a carico dell'Amministrazione della difesa

L’articolo 8 della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 11 della proposta di legge A.C. 1820,estende al personale in stato di prigionia o disperso le disposizioni della proposta di legge in esame relative al trattamento economico accessorio, assicurativo e previdenziale, prescrivendo, con riguardo al trattamento previdenziale, che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso sia computato per intero.

Ai sensi del successivo articolo 9della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 12 della proposta di legge A.C. 1820, per le esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali, possono essere richiamati in servizio, a domanda, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, altrimenti non richiamabili in base alla normativa generale.

L’articolo 10 della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto identico all’articolo 13 della proposta di legge A.C. 1820,stabilisce che al personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali non si applichino le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

A sua volta, il successivo articolo 11 della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 14 della proposta di legge A.C. 1820, consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali, ai fini del loro avanzamento.

Il comma 1 dell’articolo 12, della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto sostanzialmente identico al comma 1 dell’articolo 15 della proposta di legge A.C. 1820, prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d’ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda. Il successivo comma 2, della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto identico al comma 2 dell’articolo 15 della proposta di legge A.C. 1820, dispone che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

L’articolo 13 della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto sostanzialmente identico al comma 1 dell’articolo 17 della proposta di legge A.C. 1820,al comma 1, stabilisce che gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi, per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali. Il comma 2 del medesimo articolo, di contenuto sostanzialmente identico al comma 2 dell’articolo 17 della proposta di legge A.C. 1820, autorizza il Ministero della difesa, per le esigenze connesse alle missioni umanitarie e internazionali, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro, a valere sullo stanziamento previsto dai provvedimenti legislativi di autorizzazione o proroga delle missioni. Tali acquisti e lavori devono essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione a per la difesa nucleare, biologica e chimica.

L’articolo 14, della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 18 della proposta di legge A.C. 1820, stabilisce che, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento.

L’articolo 15, della proposta di legge A.C. 1213,di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 20 della proposta di legge A.C. 1820,  prevede che pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali siano versati nel fondo per il funzionamento istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge finanziaria per il 2007. Tale fondo è destinato a soddisfare spese per interventi di ripristino, di sostituzione, di manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, al fine di assicurare l'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari.

Da ultimo, l’articolo 16 della proposta di legge A.C. 1213 concerne l’entrata in vigore del provvedimento.

 

Per quanto riguarda, invece, gli ulteriori e diversi articoli contenuti nella proposta di legge A.C. 1820[1]  si segnala che:

Ø       l’articolo 1 fissa l’ambito di applicazione della legge precisando, al riguardo, che le disposizioni in essa contenute troveranno applicazione a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della legge;

Ø       l'articolo 2 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio delle missioni internazionali al fine di assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero. In particolare, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 11 e 78 della Costituzione, il comma 2 dell’articolo 2 prevede l’adozione di una delibera da parte del Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica e la sua tempestiva comunicazione al Parlamento ai fini dell'autorizzazione delle missioni stessei; ai sensi del comma 3,  successivamente all'autorizzazione delle missioni da parte del Parlamento è prevista l'autorizzazione con apposito provvedimento legislativo della copertura finanziaria, a valere sul fondo di cui all'articolo 5;

Ø       l’articolo 3 reca disposizioni concernenti la proroga delle missioni internazionali e il loro rifinanziamento;

Ø       l’articolo 4, prevede che il Governo presenti ogni semestre al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate;

Ø       l’articolo 6 autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali e ne definisce il relativo trattamento economico;

Ø       l’articolo 16, prevede che al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni della proposta di legge in esame;

Ø       l’articolo 19 autorizza l’utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio da parte del personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Viene altresì specificato che tale utilizzo è possibile fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

Ø       l’articolo 21, nel novellare il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione, comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace.

 

Relazioni allegate

Si tratta di due proposte di legge di iniziativa parlamentare corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge in esame intendono delineare un quadro giuridico stabile ed uniforme nella disciplina della partecipazione italiana alle missioni umanitarie ed internazionali, finora caratterizzata dalla stratificazione di numerosi interventi legislativi succedutisi negli ultimi anni, che oltre a disporre l’autorizzazione o la proroga delle singole operazioni, ne codificavano di volta in volta anche i profili ordinamentali. L’intervento con atto di normazione primaria appare, pertanto, necessario.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge sono relativo a fattispecie riconducibili alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione. In particolare, il comma 2, lettera a) di tale articolo attribuisce, tra l’altro, allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di politica estera e rapporti internazionali e la successiva lettera d) quella in tema di difesa e Forze armate.

 

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

La strategia europea  in materia di  sicurezza è  stata

adottata dal Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003, prendendo le mosse dai mutamenti intervenuti negli scenari internazionali con la fine della guerra fredda.

Il maggiore rilievo attribuito alla materia della sicurezza comune (il  c.d. secondo pilastro), ha trovato riscontro nelle disposizioni del Trattato di Lisbona.

Sulla base di un’analisi condotta dal Segretario generale/Alto rappresentante, in associazione con la Commissione e in stretta collaborazione con gli Stati membri, la strategia europea è stata migliorata ed integrata nel corso del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008.

Nella relazione predisposta da Javier Solana si sottolinea che le minacce identificate nel 2003 restano valide e che sono diventate ancora più complesse; si ritiene tuttavia che l'UE dovrebbe attribuire più attenzione al nesso tra sicurezza e sviluppo, alla sicurezza in materia di energia, alla difesa contro gli attacchi informatici e alle conseguenze del cambiamento climatico per la sicurezza.

Il Consiglio europeo, in particolare, ha sottoscritto la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio dell’8 dicembre 2008, in cui sono fissati obiettivi quantificati e precisi affinché l’UE nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente al di fuori del suo territorio una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata corrispondenti agli scenari più probabili.

Da ultimo il 19 febbraio 2009 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui esprime la convinzione che l'Unione europea debba definire più chiaramente le proprie ambizioni circa il ruolo che intende svolgere nel mondo.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Alcune norme delle proposte di legge in esame riguardano il trattamento giuridico, economico e previdenziale del personale impiegato nelle missioni, il cui impatto è da verificare alla luce del coordinamento con la disciplina vigente ed in base alla data di entrata in vigore della nuova normativa.

 

 


 

 

 

 

 

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File: DI0029_0.doc

 



[1]     Come precedentemente illustrato, gli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 della proposta di legge A.C. 1820 (Garofani ed altri) hanno, infatti, un contenuto sostanzialmente identico ai già illustrati articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della proposta di legge A.C. 1213 (Cirielli).