Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento difesa
Titolo: Disposizioni in materia di missioni internazionali - A.C. 1213 e A.C. 1820
Riferimenti:
AC N. 1213/XVI   AC N. 1820/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 142
Data: 01/04/2009
Descrittori:
FORZE ARMATE   MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
IV-Difesa
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Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

 

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Disposizioni in materia di
missioni internazionali

A.C. 1213 e A.C. 1820

 

 

 

 

 

 

 

n. 142

 

 

 

1 aprile 2009


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Difesa

( 066760-4172/ 066760-4404 – * st_Difesa@camera.it

 

 

 

 

 

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File: DI0029.doc

 

 


INDICE

Schede di lettura

Quadro normativo  3

La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali3

Le operazioni per il mantenimento della pace  7

Il quadro delle missioni militari dell’Italia dal secondo dopoguerra ad oggi8

Il sistema delle Nazioni Unite  11

Il sistema dell’Alleanza Atlantica  13

Strategia europea in materia di sicurezza (a cura del Servizio Rapporti con l’Unione europea)14

Contenuto delle proposte di legge A.C. 1213 e A.C. 1820  20

Contenuto della proposta di legge A.C. 1213 (On. Cirielli)21

Art. 1 (Ambito di applicazione)21

Art. 2 (Fondo per le missioni all'estero)23

Art. 3 (Interventi di soccorso)25

Art. 4 (Interventi urgenti)27

Art. 5 (Indennità di missione)29

Art. 6 (Indennità di impiego operativo)33

Art. 7 (Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)35

Art. 8 (Personale in stato di prigionia o disperso)40

Art. 9 (Richiami in servizio del personale militare)41

Art. 10 (Orario di lavoro)42

Art. 11 (Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore)44

Art. 12 (Norme di salvaguardia del personale  per la partecipazione a concorsi interni)45

Art. 13 (Disposizioni in materia contabile)46

Art. 14 (Cessione di mezzi e di materiali)47

Art. 15 (Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali)49

Art. 16 (Entrata in vigore)50

Contenuto della proposta di legge A.C. 1820 (On. Garofani ed altri)51

Art. 1 (Ambito di applicazione)51

Art. 2 (Partecipazione alle missioni internazionali)52

Art. 3 (Proroga delle missioni internazionali)54

Art. 4 (Relazione del Governo)55

Art. 5 (Fondo per le missioni internazionali)55

Art. 6 (Consigliere diplomatico)56

Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15  56

Art. 16 (Personale civile)57

Art. 17 (Disposizioni in materia contabile)  e 18 (Cessione di mezzi e di materiali)57

Art. 19 (Utenze telefoniche di servizio)57

Art. 20 (Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali)58

Art. 21 (Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione)58

Testo a fronte tra la proposta di legge A.C. 1213 e la proposta di legge A.C. 1820  60

Elenco delle missioni internazionali la cui partecipazione è stata autorizzata o prorogata dal D.L. n. 209/2008  71

Pubblicistica

Il diritto applicabile alle Forze Armate italiane all’estero: problemi e prospettive, a cura dell’Istituto Affari Internazionali (IAI)77

Riferimenti normativi

Cost. 27 dicembre 1947 Costituzione della Repubblica italiana (artt. 78 e 81)93

Codice della navigazione (art. 744)94

R.D. 3 giugno 1926, n. 941 Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero  95

R.D.L. 15 luglio 1926, n. 1345  Concessione di un indennizzo privilegiato aeronautico ai militari resi inabili in seguito ad incidenti di volo, e, in caso di morte alle loro famiglie (convertito in legge dalla L. 5 agosto 1927, n. 1835)101

L. 10 aprile 1954, n. 113 Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (art. 64)103

D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18 Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri (art. 204)104

D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (art.19)105

L. 26 luglio 1978, n. 417 Adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali (art.10)107

L. 3 giugno 1981, n. 308 Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti (artt. 3 e 5)108

L. 18 maggio 1982, n. 301 Norme a tutela del personale militare in servizio  per conto dell'ONU in zone di intervento.110

L. 23 marzo 1983, n. 78 Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187 ,  relativa alle indennità operative del personale militare (art.2)111

D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 51)112

L. 9 luglio 1990, n. 185 Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e  transito dei materiali di armamento  120

D.L. 29 dicembre 2000, n. 393 Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 28 febbraio 2001, n. 27) (art. 4-ter)142

D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215 Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della L. 14 novembre 2000, n. 331 (art. 25)144

D.L. 31 maggio 2005, n. 90 Disposizioni urgenti in materia di protezione civile (convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1, L. 26 luglio 2005, n. 152) (art. 4)146

L. 23 dicembre 2005, n. 266 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge finanziaria 2006) (art. 1 co. 221)148

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale (convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248) (art. 28)149

L. 4 agosto 2006, n. 247 Disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali (art. 2)150

L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1 co. 1238)156

D.L. 30 dicembre 2008, n. 209 Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 24 febbraio 2009, n. 12)157

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

La partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali

Nel corso degli ultimi anni la partecipazione delle forze armate italiane a missioni militari all’estero ha assunto una considerevole importanza, sia in considerazione del notevole incremento delle operazioni che hanno visto impegnati contingenti militari italiani, sia sotto il profilo del maggior impiego di uomini e di mezzi, connesso alla più complessa articolazione degli interventi ai quali l’Italia ha partecipato.

Al riguardo, va, infatti, rilevato che nel corso degli ultimi decenni si è passati da semplici operazioni di ingerenza umanitaria, attraverso l'invio di osservatori internazionali, a missioni di mantenimento della pace (peace keeping), di formazione della pace e prevenzione dei conflitti (peace making), di costruzione della pace (peace building), fino ad arrivare a missioni di imposizione della pace (peace enforcement).

Sotto il profilo della loro durata, si tratta di operazioni di portata assai variabile in quanto si passa da missioni esauritesi nel breve lasso di tempo di qualche mese, ad altre, invece, che arrivano a coprire un notevole arco temporale, quasi ad assumere il carattere della permanenza.

Da un punto di vista normativo, nel nostro ordinamento giuridico non esiste una normativa di carattere generale riguardante le missioni internazionali con la conseguenza che tale disciplina, con particolare riferimento ai profili concernenti il trattamento economico e normativo del personale impegnato in tali missioni e i molteplici e peculiari profili amministrativi che caratterizzano le missioni stesse, sono di volta in volta regolati nell'ambito dei provvedimenti legislativi che finanziano le missioni stesse.

A questo proposito si ricorda che sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati finora numerosi decreti legge che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso.

In particolare, nel corso del 2006 sono stati adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali[1]:

Ø         la legge 23 Febbraio 2006, n. 51, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (Gli articoli 39-vicies semel e 39-viciesbis hannoprorogato la partecipazione italiana a missioni militari internazionali e alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, fino al 30 giugno 2006)[2].

Ø         la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

Ø         il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

 

Nel corso del 2007 il D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007 ha prorogato fino al 31 dicembre 2007 la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali.

 

Da ultimo, nel corso del 2008, gli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia sono stati disciplinati dal decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, dal decreto legge 22 settembre 2008, n. 147, convertito dalla legge 20 novembre 2008, n. 183 e dal decreto legge n. 209 del 2008 convertito dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Per le missioni alle quali partecipa il personale delle Forze armate, il decreto legge n. 8 del 2008 e il decreto legge n. 209 del 2008, nel determinare le relative autorizzazioni di spesa e la disciplina di taluni particolari profili, hanno rinviato, per quanto non diversamente stabilito, alle disposizioni del decreto legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, le quali stabiliscono una disciplina uniforme per tutte le missioni internazionali, applicabile, tuttavia, solo entro i limiti temporali previsti dai richiamati decreti legge n. 8 del 2008 e n. 209 del 2008.

 

Per quanto riguarda, invece, l'inquadramento di queste operazioni nell'ordinamento costituzionale, la legittimità delle operazioni militari per mantenere o imporre la pace è stata finora individuata sulla base del parametro contenuto nella seconda parte dell’articolo 11 della Costituzione secondo il quale “l’Italia consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia tra le Nazioni”.

In questo contesto si colloca la legge 14 novembre 2000, n.331 la quale, dopo aver ricordato che il compito delle Forze armate italiane è la difesa dello Stato, aggiunge che queste possono essere impiegate all’estero al fine della realizzazione della pace e della sicurezza, ma sempre in conformità delle regole del diritto internazionale e alle determinazioni delle organizzazioni internazionali di cui l’Italia sia membro[3].

Per quanto riguarda, poi, le procedure interne al nostro ordinamento in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito delle missioni militari oltreconfine, va rilevato che l’assenza di una disciplina costituzionale degli stati di crisi diversi dalla guerra intesa in senso classico e di una disciplina costituzionale dell’uso della forza militare in forma circoscritta e con obiettivi limitati, come avviene nelle missioni di pace all’estero, ha posto il problema relativo all’applicabilità alle missioni internazionali del procedimento previsto dagli articoli 78 e 87 della Costituzione[4].

Le due disposizioni, alle quali non si è mai fatto ricorso dopo l’entrata in vigore della Costituzione, implicano una deliberazione delle Camere e il conferimento al Governo dei poteri necessari (art. 78). Spetta invece al Presidente della Repubblica, che ha il comando delle Forze armate, dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87, 9° comma).

La questione è emersa, in particolare, nel corso dei primi anni novanta, quando successivamente allo scoppio della c.d. “guerra del Golfo”, si è verificata la crisi internazionale che ha costretto il nostro paese a misurarsi con le tematiche della legittimità costituzionale dei procedimenti di deliberazione delle decisioni connesse all’invio all’estero di contingenti militari italiani[5].

Peraltro, nella prassi, la conclusione del dibattito parlamentare relativo ai vari interventi militari è avvenuta generalmente mediante l’approvazione di mozioni (partecipazione italiana alla missione internazionale nel 1987 per la protezione di navi mercantili nel Golfo persico, durante il conflitto Iran-Iraq), o risoluzioni in Assemblea (invio nel 1991 di una forza multinazionale per il ristabilimento dello status quo in Kuwait dopo l’invasione irachena), o risoluzioni in Commissione (partecipazione italiana alla missione navale nel Golfo persico del 1990-91 per il controllo dell’embargo ONU e per lo sminamento del Golfo).

In altri casi il Governo è ricorso allo strumento del decreto legge, soprattutto ai fini del finanziamento delle missioni militari, ma anche in modo da sollecitare la decisione parlamentare e, nello stesso tempo, la formulazione di un indirizzo politico sull’operazione.

Va, comunque, rilevato che a partire dalla XI legislatura la gestione degli stati di crisi è stata oggetto di varie proposte di legge le quali, pur nella loro diversità, sostanzialmente miravano ad un rafforzamento del ruolo del Governo e, al suo interno, del Presidente del Consiglio e, nello stesso tempo, ad un incremento dei poteri di controllo e di garanzia del Parlamento, cui veniva riservata la definizione della politica generale della difesa, indipendentemente dal verificarsi delle varie emergenze interne ed internazionali.

In questo contesto la legge 18 febbraio 1997, n. 25[6] si è proposta di dare una risposta, sul piano organizzativo-procedimentale, alle diverse esigenze di difesa alle quali lo Stato è tenuto a fare fronte[7] .

A tal fine, nella citata legge al Governo sono riservate le deliberazioni in materia di sicurezza e difesa, le quali sono prima sottoposte al Consiglio supremo di difesa, poi approvate dal Parlamento ed infine attuate dal Ministro della difesa; al Ministro della difesa sono, invece, riservate le direttive nell’ambito della politica militare[8].

In relazione alla citata normativa occorre evidenziare che la Commissione difesa della Camera dei Deputati, con la risoluzione n. 7-1007 del 16 gennaio 2001, ha apportato ulteriori elementi di precisazione al vigente quadro normativo specificando, con riferimento all’indicato procedimento decisionale, la necessità dei seguenti  quattro passaggi procedurali:

 

Ø             deliberazione governativa in ordine alla partecipazione alla missione di pace all’estero e conseguente informativa alle Camere;

Ø             approvazione parlamentare (anche da parte di una sola Camera o delle Commissioni permanenti competenti) della deliberazione governativa;

Ø             presentazione di un disegno di legge o emanazione di un decreto-legge contenente la copertura finanziaria della missione;

Ø             adozione delle disposizioni attuative da parte della amministrazione militare.

Le operazioni per il mantenimento della pace

Come in precedenza rilevato le operazioni per il mantenimento della pacesono state caratterizzate nel corso degli anni da una rilevante evoluzione qualitativa e quantitativa. Si possono individuare sinteticamente differenti tipologie di operazioni di pace, pur nella consapevolezza sia della relatività delle classificazioni, sia della compresenza di differenti tipologie all'interno delle operazioni realizzate:

a) operazioni di formazione della pace e prevenzione del conflitto (peace-making): sono utilizzate in presenza di una controversia che determina un conflitto. Si tratta, perciò, di attività volte prevalentemente alla soluzione pacifica delle controversie attraverso il ricorso ai mezzi diplomatici tipici del diritto internazionale per la soluzione dei conflitti;

b) operazioni di peace-keeping: si tratta di operazioni militari volte a prevenire, limitare od eliminare situazioni di conflitto tra Stati o all'interno di Stati, al fine di mantenere o ristabilire la pace. In particolare, le funzioni cui assolvono tali operazioni hanno un contenuto variabile che va dai compiti di osservazione e verifica (che comprendono il controllo del cessate il fuoco, della liberazione del territorio e del conseguente ritiro delle forze di occupazione) a quelli di interposizione (che comporta l'assunzione di un ruolo di mera presenza tra le due parti in conflitto, allo scopo di ridurre la tensione tra le stesse e di prevenire gli scontri) e a quelli di mantenimento dell'ordine e del rispetto del diritto;

c) operazioni di imposizione della pace (peace-enforcing): si tratta di operazioni militari volte ad imporre con la forza alle parti in conflitto o al soggetto individuato come aggressore, l'attuazione delle misure di controllo e riduzione della situazione di conflittualità decise dall'organizzazione internazionale che invia o autorizza l'operazione. Ciò implica la possibilità di vere e proprie azioni di combattimento;

d) operazioni di assistenza internazionale: si tratta di attività volte a realizzare le condizioni per una pace duratura poste in essere al termine di un conflitto o di una guerra civile, al fine di evitare che sorgano nuove controversie e si determinino altre situazioni di conflittualità. Rientrano in tale categoria tutte le attività che consentono la ripresa delle condizioni di vita ordinaria e comprendono programmi di aiuto e ricostruzione economica, sociale, sanitaria, soprattutto nella fase successiva alla cessazione delle operazioni militari.

Il quadro delle missioni militari dell’Italia dal secondo dopoguerra ad oggi

Dal secondo dopoguerra ad oggi l’Italia ha partecipato a 119 missioni militari fuori dai confini nazionali[9] e, di queste, 35 sono tuttora in corso. Una missione è stata autorizzata dal Parlamento ma non ha avuto ancora inizio[10].

La prima missione ha riguardato la presenza di contingenti italiani in Somalia nell’ambito dell’esercizio del mandato fiduciario conferito all’Italia dall’ONU nel 1950, e si è conclusa nel 1960 con l’indipendenza di quel Paese.

Nel corso dell’ultimo decennio si è assistito ad un netto incremento del numero delle missioni militari internazionali cui l’Italia ha preso parte. Fino alla fine degli anni Ottanta tali operazioni hanno comportato l’impiego di una ridotta quantità di uomini (se si eccettuano le operazioni di pace in Libano tra il 1982 e il 1984), anche in considerazione del fatto che la media delle missioni in corso nei singoli anni è stata costantemente inferiore a 4; nella seconda metà degli anni Ottanta la media delle missioni in corso ha raggiunto progressivamente quota 9-10.

Negli anni Novanta, la presenza internazionale italiana è cresciuta in particolare attraverso la partecipazione alle operazioni conseguenti alla crisi del Golfo Persico (1990-1991) e alle vicende dei Balcani (in particolare nel 1995 e nel 1999) ed il numero di missioni svolte in ciascun anno ha superato mediamente le 20, raggiungendo quota 30 nel 1999. Dal 2000 il numero delle missioni si è mantenuto prossimo alle 30.

Delle 119 missioni a cui hanno preso parte contingenti italiani, quelle condotte dalle Organizzazioni internazionali alle quali l’Italia appartiene sono 88, così ripartite:

 

 

ONU

34

NATO

24

UE

22

UEO

3

NATO e UEO

2

OSCE

2

UE e UEO

1


La figura seguente rappresenta graficamente i valori percentuali di tale ripartizione:

Le missioni cui l’Italia ha partecipato e che non sono condotte dalle Organizzazioni internazionali cui appartiene sono, invece, 31: di queste, 9 sono state svolte in attuazione di risoluzioni ONU o sono comunque ad esse collegate.


Per quanto riguarda le aree geografiche interessate dalle missioni, emerge che il nostro Paese si è maggiormente impegnato nei territori tradizionalmente strategici e delicati per la sua sicurezza: Europa e area mediterranea. Si evidenziano, infatti, i dati seguenti:

 

Sotto il profilo della tipologia, le missioni si possono suddividere secondo il seguente prospetto:

 

operazioni di mantenimento della pace

(peace-keeping)

49

operazioni di assistenza internazionale

39

operazioni di imposizione della pace

(peace-enforcing)

22

operazioni di formazione della pace e

prevenzione del conflitto (peace-making)

9


ll grafico seguente rappresenta la ripartizione in percentuale:

Delle 22 missioni di peace enforcing 4 sono consistite in attività sostanzialmente riconducibile a quella bellica.

Le 39 missioni di assistenza internazionale possono essere così ulteriormente suddivise:

operazioni con mandato fiduciario ONU

1

operazioni di polizia locale

13

operazioni di assistenza tecnica e

di addestramento

15

operazioni di assistenza umanitaria

11

Per quanto riguarda le 35 missioni in corso, la metà si sta svolgendo in Europa (13 in quella extracomunitaria – Balcani - e 2 in quella UE –Malta e Cipro), mentre le altre sono presenti in Medio Oriente (8), in Africa (3 nel Nord Africa e 3 nell’Africa subsahariana), in Asia (5) e in America latina (1).

Le missioni vedono attualmente impegnato il nostro Paese con 7.820 unità così ripartite tra Forze armate e Corpi di polizia:


Il personale militare che partecipa alle operazioni che non sono condotte dalle Organizzazioni internazionali è pari a 242 unità,mentre quello che partecipa alle missioni condotte dalle Organizzazioni internazionali (7.578) è ripartito tra i seguenti organismi: NATO (4.602), ONU (2.513) UE (462) e OSCE (1).

Il sistema delle Nazioni Unite

Nel sistema delineato dalla Carta delle Nazioni Unite, al Consiglio di Sicurezza è attribuita (articolo 24) la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, da esercitarsi mediante l’esercizio dei poteri attribuiti dai capitoli VI, VII, VIII e XII della Carta medesima.

Il capitolo VI della Carta, dedicato alla soluzione pacifica delle controversie internazionali, disciplina quella che può essere definita, in senso lato, la funzione conciliativa del Consiglio di Sicurezza.

Il capitolo VII attribuisce al Consiglio di Sicurezza la competenza a reagire alle situazioni di minaccia alla pace, violazione della pace ed aggressione (articolo 39), in primo luogo attraverso misure non implicanti l'uso della forza, quali le sanzioni economiche e l'interruzione delle relazioni diplomatiche (articolo 41) e, successivamente, in caso di inadeguatezza di queste, mediante "azioni di polizia internazionale" implicanti l'uso della forza per il ristabilimento della pace (articolo 42). Per le azioni previste dall'articolo 42 il Consiglio può intraprendere, con forze aeree, navali o terrestri, ogni azione necessaria per ristabilire la pace e la sicurezza internazionale. A tal fine gli articoli 43e47 prevedono l'impegno degli Stati membri di mettere a disposizione del Consiglio – in conformità ad un accordo o ad accordi speciali - le forze armate, l’assistenza e le facilitazioni necessarie.

L’articolo 48, comma 2, prevede poi che le decisioni del Consiglio di Sicurezza per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale sono eseguite dagli Stati membri dell’ONU direttamente o mediante la loro azione nelle organizzazioni internazionali competenti di cui siano membri.

L’articolo 51 della Carta riconosce altresì, nel caso di attacco armato contro uno Stato membro dell’ONU, il diritto di autotutela individuale o collettiva, fino a quando il Consiglio di Sicurezza non abbia adottato le misure necessarie per il mantenimento della pace. Le misure prese nell’esercizio di tale diritto devono essere immediatamente comunicate al Consiglio di Sicurezza e non pregiudicano i suoi poteri in ordine alle azioni per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale.

Il contrasto tra i due blocchi in cui si divise il mondo dopo la fine della seconda guerra mondiale, con la conseguente mancanza di unanimità all'interno del Consiglio di Sicurezza, rese di fatto inutilizzabile il capitolo VII della Carta, con la sua previsione di dotare l’ONU di una specifica Forza armata. A questa situazione l’ONU ha reagito attraverso una prassi di intervento che ha visto il Consiglio di Sicurezza decidere l’utilizzo di forze militari appartenenti agli Stati membri al fine di contribuire al mantenimento della pace, o, più raramente, per agire coercitivamente nei confronti di uno Stato membro reo di aver violato norme di diritto internazionale consuetudinario e/o obblighi derivanti dal Trattato.

In sostanza, e in prima approssimazione, si possono enucleare due tipologie d'intervento adottate dal Consiglio di sicurezza:

a) creazione di Forze delle Nazioni Unite incaricate, con compiti per lo più limitati, di operare per il mantenimento della pace, con delega di poteri al Segretario Generale che, a sua volta, conclude gli accordi con gli Stati membri per il reperimento dei contingenti armati (caschi blu) e assume il comando delle operazioni che si svolgono direttamente sotto l'egida dell'ONU;

b) autorizzazione ad uno o più Stati membri o ad Organizzazioni regionali ad usare la forza per il ripristino della pace. Tale seconda tipologia, che consiste in una delega a questi Paesi ed Organizzazioni dell'esercizio del diritto di usare la forza proprio del Consiglio di Sicurezza, viene adottata in quei casi in cui la complessità e l'ampiezza dei compiti operativi sconsiglia l'impegno diretto delle strutture dell'ONU.

 Il sistema dell’Alleanza Atlantica

Nel sistema dell’Alleanza Atlantica sono centrali gli articoli 4, 5 e 6 del Trattato Nord-atlantico, fatto a Washington il 4 aprile 1949 e ratificato dall’Italia con la legge 1° agosto 1949, n. 465.

L’articolo 4 prevede che le parti si consultino ogni volta che, nell’opinione di una di esse, l’integrità territoriale, l’indipendenza politica o la sicurezza di una di esse siano minacciate. Si tratta, quindi, di una disposizione procedurale relativa ai casi in cui nessuna delle parti abbia ritenuto di aver subito un attacco armato.

L’articolo 5 costituisce invece la chiave di volta dell’Alleanza militare prevedendo infatti l’impegno reciproco delle parti a considerare un attacco armato contro una o più di esse come un attacco diretto contro tutte. Ciascuna delle parti, nell’esercizio del diritto di legittima difesa individuale o collettiva riconosciuto del citato articolo 51 dello Statuto dell’ONU assisterà la parte o le parti attaccate, intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l’azione che riterrà necessaria, compreso l’impiego della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell’Atlantico settentrionale. La norma in esame prosegue disponendo che ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente segnalati al Consiglio di sicurezza (delle Nazioni Unite) e che tali misure saranno sospese quando il Consiglio di sicurezza avrà adottato le disposizioni necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali.

Le disposizioni dell’articolo 5 hanno peraltro subìto un’evoluzione interpretativa a seguito delle determinazioni assunte dai Capi di Stato e di Governo all’incontro del Consiglio del Nord Atlantico di Washington del 23 e 24 aprile 1999 che hanno definito le linee di sviluppo dell’Alleanza atlantica per il XXI secolo, mediante l’approvazione di un nuovo concetto strategico[11].

In estrema sintesi il nuovo concetto strategico individua nuovi rischi per la sicurezza, tra i quali: la diffusione globale di una tecnologia che può essere impiegata nella introduzione di armi; la circostanza che avversari, siano o meno Stati, possano sfruttare l’utilizzazione di strumenti informatici; il terrorismo internazionale; il sabotaggio e la criminalità organizzata.

Il nuovo concetto strategico ha ampliato il novero degli aggressori ex articolo 5: il punto 24 del concetto strategico dell’Alleanza Atlantica come sopra approvato dichiara, infatti, che “Ogni attacco armato sul territorio di Alleati, proveniente da qualsiasi direzione, darà luogo all’applicazione degli articoli 5 e 6 del Trattato di Washington”. Inoltre, il punto 42 del comunicato del Summit del citato Consiglio del Nord-Atlantico espressamente prevede che il terrorismo costituisce una seria minaccia alla pace, alla sicurezza e alla stabilità, che può minacciare l’integrità territoriale degli Stati.

L’articolo 5 ha trovato applicazione per la prima volta nella riunione del Consiglio atlantico di mercoledì 12 settembre 2001, il giorno successivo agli attentati terroristici di New York e Washington.

L’articolo 6 del Trattato individua, invece, la direzione dell’attacco armato suscettibile di rendere applicabile l’articolo 5 appena commentato. La norma, infatti, precisa che per attacco armato contro una o più parti si intende un attacco armato contro il territorio di una di esse in Europa o nell’America settentrionale, contro il territorio della Turchia o contro le isole situate sotto la giurisdizione di una delle parti nella regione dell’Atlantico settentrionale a nord del Tropico del Cancro. E’ altresì attacco armato quello rivolto contro le navi o gli aereomobili di una delle parti che si trovino su detti territori o in qualsiasi altra regione d’Europa nella quale, alla data di entrata in vigore del trattato siano stazionate forze di occupazione di una delle parti, o che si trovino nel mare Mediterraneo o nella zona dell’Atlantico a nord del Tropico del Cancro, o al di sopra di essi.

Strategia europea in materia di sicurezza
(a cura del Servizio Rapporti con l’Unione europea)

Il Consiglio europeo del 12 e 13 dicembre 2003 ha adottato la strategia europea in materia di sicurezza che prende le mosse dai mutamenti intervenuti con la fine della guerra fredda negli scenari internazionali. In particolare, viene evidenziato - in relazione alla posizione dominante, dal punto di vista militare, conseguentemente acquisita dagli Stati Uniti - che nessun paese è in grado di affrontare da solo i complessi problemi che si pongono a livello internazionale. Con la strategia viene, quindi, rivendicato un ruolo più incisivo dell’Unione europea nel contesto internazionale. In particolare, si sottolinea la necessità, da parte dell’Unione, di assumersi le sue responsabilità di fronte ad alcune minacce globali (terrorismo, criminalità organizzata, proliferazione delle armi di distruzione di massa, conflitti regionali).

Il maggiore rilievo attribuito alla materia della sicurezza comune (il  c.d. secondo pilastro), ha trovato riscontro nelle disposizioni del Trattato di Lisbona che in proposito ha provveduto:

Ø      ad individuare la nuova figura dell’Alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, cui si riconnette l’istituzione di un servizio europeo per l’azione esterna chiamato ad assistere, in collaborazione con le strutture diplomatiche degli Stati membri, l’Alto commissario;

Ø      a consolidare e definire le linee generali dell’azione dell’Unione con riferimento alla  PESC e alla PESD, fondate sulla reciproca solidarietà degli Stati membri e sul perseguimento di una sempre più stretta convergenza delle azioni poste in essere dai medesimi Stati. In questa prospettiva si ipotizza di pervenire ad un modello di difesa comune. Tale prospettiva ha comportato l’istituzione, nel 2004, dell’Agenzia europea per la difesa (EDA)chiamata, tra le altre cose, a promuovere la cooperazione europea in materia di armamenti.

La strategia europea è stata migliorata ed integrata nel corso del Consiglio europeo dell’11 e 12 dicembre 2008, sulla base di un’analisi condotta dal Segretario generale/Alto rappresentante, in piena associazione con la Commissione e in stretta collaborazione con gli Stati membri.

Nella relazione predisposta da Javier Solana si sottolinea che le minacce identificate nel 2003 restano valide e che sono diventate ancora più complesse; si ritiene tuttavia che l'UE dovrebbe attribuire più attenzione al nesso tra sicurezza e sviluppo, alla sicurezza in materia di energia, alla difesa contro gli attacchi informatici e alle conseguenze del cambiamento climatico per la sicurezza.

Per far fronte a tali sfide, il Consiglio europeo rileva la necessità di rafforzare la coerenza interna attraverso un migliore coordinamento istituzionale e un processo decisionale più strategico, facendo peraltro riferimento al quadro fornito dalle disposizioni del trattato di Lisbona.

Il Consiglio europeo ha inteso inoltre ovviare all’insufficienza dei mezzi disponibili in Europa, migliorando progressivamente le capacità civili e militari. In particolare il Consiglio europeo ha sottoscritto la dichiarazione sulle capacità adottata dal Consiglio dell’8 dicembre 2008, in cui si fissano obiettivi quantificati e precisi affinché l’UE nei prossimi anni sia in grado di portare a buon fine simultaneamente al di fuori del suo territorio una serie di missioni civili e di operazioni militari di varia portata corrispondenti agli scenari più probabili.

Nello specifico, l'Europa dovrebbe essere effettivamente in grado nei prossimi anni, nell'ambito del livello di ambizione stabilito, ossia il dispiegamento di 60.000 uomini in 60 giorni per un'operazione importante, nella gamma di operazioni previste dagli obiettivi primari 2010[12], di pianificare e condurre simultaneamente:

Ø       due importanti operazioni di stabilizzazione e ricostruzione, con un'adeguata componente civile sostenuta da un massimo di 10.000 uomini per almeno due anni;

Ø       due operazioni di reazione rapida di durata limitata utilizzando segnatamente i gruppi tattici dell'UE;

Ø      un'operazione di evacuazione d'emergenza di cittadini europei (in meno di 10 giorni), tenendo conto del ruolo primario di ciascuno Stato membro nei confronti dei suoi cittadini e ricorrendo al concetto di Stato guida consolare;

Ø      una missione di sorveglianza/interdizione marittima o aerea;

Ø      un'operazione civile-militare di assistenza umanitaria della durata massima di 90 giorni;

Ø      una dozzina di missioni civili PESD (segnatamente, missioni di polizia, di Stato di diritto, di amministrazione civile, di protezione civile, di riforma del settore della sicurezza o di vigilanza) in forme diverse, incluso in situazione di reazione rapida, tra cui una missione importante (eventualmente fino a 3000 esperti) che potrebbe durare vari anni.

Secondo il Consiglio europeo, per le sue operazioni e missioni l'Unione europea fa ricorso, opportunamente e secondo le sue procedure, ai mezzi e alle capacità degli Stati membri e dell'Unione europea nonché, se necessario per le operazioni militari, della NATO.

Inoltre nelle sue conclusioni il Consiglio europeo:

Ø      ritiene si debbano sviluppare capacità solide, flessibili e interoperabili, utilizzando su base volontaria formule innovative di specializzazione, messa in comune e condivisione di grandi progetti sui materiali, a titolo prioritario in materia di pianificazione, gestione delle crisi, spazio e sicurezza marittima;

Ø      incoraggia gli sforzi del Segretario generale/Alto Rappresentante per creare una nuova struttura civile-militare unica di pianificazione a livello strategico per le operazioni e missioni PESD;

Ø      approva la dichiarazione sulla sicurezza internazionale adottata dal Consiglio, che decide azioni concrete intese a permettere all'UE di svolgere un ruolo più attivo nella lotta contro il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, la criminalità organizzata e gli attacchi informatici;

Ø      sottolinea la determinazione dell'UE a continuare a sostenere le Nazioni Unite nonché gli sforzi delle organizzazioni regionali per promuovere la pace e la sicurezza internazionali. Riafferma inoltre l'obiettivo di rafforzare il partenariato strategico tra l'UE e la NATO per far fronte alle esigenze attuali, in uno spirito di rafforzamento reciproco e di rispetto dell'autonomia decisionale rispettiva.

Sulla strategia europea in materia di sicurezza e, più in generale sulla PESD, si è espresso di recente il Parlamento europeo che il 19 febbraio 2009 ha approvato una risoluzione in cui esprime la convinzione che l'Unione europea debba definire più chiaramente le proprie ambizioni circa il ruolo che intende svolgere nel mondo. Secondo il PE l'Unione europea non deve cercare di divenire una superpotenza come gli Stati Uniti, ma deve garantire la propria sicurezza e operare per la stabilità delle zone limitrofe, nonché contribuire a un sistema di sicurezza globale multilaterale all'interno del quadro delle Nazioni Unite, assicurando il rispetto del diritto internazionale e la prevenzione efficace delle crisi e dei conflitti, così come una gestione e composizione delle situazioni successive a un conflitto.

Inoltre, il Parlamento europeo:

Ø       rileva l'importanza – ai fini di acquisire il pubblico consenso sulla difesa europea - di un efficace controllo parlamentare sulla PESD sotto forma di stretta cooperazione fra il Parlamento europeo e i parlamenti degli Stati membri dell'Unione europea; ritiene inaccettabile che vi sia stato solo un limitato dibattito parlamentare e nessun dibattito pubblico prima dell'adozione della relazione sulla revisione della Strategia di sicurezza europea;

Ø       nel rammaricarsi per la relativa assenza di progressi dopo il 2003 verso il rafforzamento della cooperazione dell'Unione europea in materia di difesa, rinnova la propria richiesta di redigere un Libro bianco sulla sicurezza e la difesa europea, quale strumento per avviare un vasto dibattito pubblico e assicurare l'attuazione efficace della Strategia di sicurezza europea;

Ø       sottolinea l'importanza della componente civile della PESD, accogliendo favorevolmente, in tale ambito, l'istituzione di una capacità civile di pianificazione e condotta nell'ambito del Consiglio dell'Unione europea e invitando gli Stati membri a moltiplicare i propri sforzi per mettere a disposizione personale qualificato per le missioni civili PESD; sottolinea inoltre che, essendo l'accento posto soprattutto sulla dimensione militare della PESD, i progressi nel campo delle capacità civili e della prevenzione dei conflitti accusano un'eccessiva lentezza e che in questo settore è urgente che siano attivate nuove dinamiche da parte del Consiglio e della Commissione; ritiene che l'Unione europea debba puntare alla disponibilità permanente di un congruo numero di agenti di polizia, giudici e pubblici ministeri;

Ø       sottolinea che gli Stati membri dell'Unione europea spendono complessivamente oltre 200.000.000.000 di euro l'anno per la difesa, cifra che rappresenta oltre la metà della spesa militare degli Stati Uniti; resta vivamente preoccupato per l'inefficienza e la mancanza di coordinamento con cui tali risorse vengono spese; sollecita pertanto un'intensificazione degli sforzi volti ad eliminare inutili duplicazioni fra gli Stati membri, in particolare ricorrendo alla specializzazione, alla messa in comune, alla condivisione delle capacità esistenti e allo sviluppo in comune di nuove; plaude l'Agenzia europea per la difesa per l'eccellente opera svolta finora ed invita gli Stati membri dell'Unione europea a sfruttare appieno il potenziale dell'Agenzia;

Ø       raccomanda l'ulteriore sviluppo dinamico della cooperazione fra gli eserciti nazionali ai fini di un maggiore sincronismo operativo; propone di dare a tale processo e alle forze armate coinvolte il nome SAFE (Synchronized Armed Forces Europe); in tale quadro, raccomanda uno statuto europeo del soldato, che disciplini gli standard di addestramento, la dottrina operativa e la libertà di azione sul campo, i diritti e i doveri come pure il livello qualitativo dell'equipaggiamento, le cure sanitarie e le assicurazioni in caso di decesso, ferimento o incapacità;

Ø       è favorevole all'idea di creare un Consiglio dei ministri della difesa per conferire maggiore coerenza alle varie politiche di difesa nazionali e, conseguentemente, per rafforzare i rispettivi contributi nazionali alla PESD;

Ø       sollecita ulteriori iniziative in tema di addestramento comune e di standard comuni per il personale da dislocare e assegnare alle stesse operazioni civili e militari, di intensificazione dei rapporti fra le forze armate e il personale civile degli Stati membri, di coordinamento delle attività di addestramento legate alle crisi, di programmi di scambio fra le forze armate europee e di accoglimento di cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea negli eserciti nazionali.

Il Consiglio informale dei ministri della difesa – che si è tenuto a Praga il 12 e 13 marzo 2009 – ha passato in rassegna le missioni civili e militari dell’UE in corso, affrontando in particolare la discussione sulla futura riconfigurazione della operazione ALTHEA in Bosnia che – come indicato anche nelle conclusioni del Consiglio del novembre 2008 – ha espletato il suo mandato, completando i compiti militari e di stabilizzazione previsti nell'accordo di Dayton-Parigi. Su tale argomento una decisione dovrebbe essere in una delle prossime riunioni del Consiglio affari generali e relazioni esterne.

Con riguardo al processo decisionale della PESC - e conseguentemente della PESD - secondo quanto stabilito dall’articolo 23 del Trattato sull’Unione europea (TUE) di norma le decisioni sono adottate all'unanimità. Gli Stati membri possono tuttavia ricorrere all'"astensione costruttiva", che non impedisce che una decisione venga adottata. Tale meccanismo si applica se le astensioni non rappresentano più di un terzo dei voti ponderati del Consiglio. Inoltre, se uno Stato membro motiva la propria astensione con una dichiarazione formale, esso non è obbligato ad applicare la decisione, ma accetta, in uno spirito di reciproca solidarietà, che questa impegni l'Unione e si astiene pertanto da qualsiasi atto che possa contrastare l'azione dell'Unione basata su tale decisione.

Il titolo V modificato del TUE prevede tuttavia il ricorso alla maggioranza qualificata in due casi:

Ø       per l'adozione delle misure di attuazione di una strategia comune elaborata dal Consiglio europeo;

Ø       per l'adozione delle misure di attuazione di un'azione comune o di una posizione comune precedentemente adottata dal Consiglio.

Per quanto riguarda le decisioni adottate a maggioranza qualificata, gli Stati membri possono tuttavia avvalersi di una clausola di salvaguardia che consente loro di impedire che si proceda alla votazione per importanti motivi di politica nazionale. In una situazione di questo genere, dopo che uno Stato membro ha esposto le sue motivazioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può chiedere che della questione si occupi il Consiglio europeo e che i capi di Stato e di Governo si pronuncino all'unanimità.

 


Contenuto delle proposte di legge A.C. 1213 e A.C. 1820

 

Le proposte di legge A.C. 1213 (Cirielli) e A.C 1820 (Garofani ed altri) recano una serie di disposizioni volte a definire una normativa di carattere generale applicabile alle missioni internazionali che sono svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia.

 

In relazione alla materia in esame si ricorda che nel corso della precedente legislatura la Commissione difesa della Camera ha iniziato l’esame di una serie di proposte di legge vertenti su questa materia (A.C.Pinotti, A.C 2897 Deiana, A.C 3131 Cossiga e A.C. 3132, Cossiga) costituendo, a tal fine, un apposito Comitato ristretto i cui lavori sono stati però interrotti dallo scioglimento anticipato della legislatura.

 

 

Si segnala che gli articoli 2 (Fondo per le missioni all’stero), 4 (Interventi urgenti), 5 (Indennità di missione), 6 (Indennità di impiego operativo), 7 (Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale), 8 (Personale in stato di prigionia o disperso),9 (Richiami in servizio del personale militare), 10 (Orario di lavoro ), 11 (Valutazione del servizio prestato nelle missioni all’estero ai fini dell’avanzamento al grado superiore), 12 (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni), 13 (Disposizioni in materia contabile), 14 (Cessione di mezzi e di materiali) 15 (Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali ) della proposta di legge A.C. 1213 presentano un contenuto analogo a quello degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 della proposta di legge A.C 1820 e saranno pertanto illustrati congiuntamente, (Al riguardo, si veda, altresì, il testo a fronte fra le citate proposte di legge inserito al termine dell’illustrazione dell’articolato dei due provvedimenti).


Contenuto della proposta di legge A.C. 1213
(On. Cirielli)

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Il comma 1 della proposta di legge A.C. 1213, nel definire l’ambito di applicazione della nuova disciplina prevista dal provvedimento in esame, stabilisce il principio generale in base al quale le disposizioni in essa contenute “si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare”, finanziate attraverso l’istituendo fondoper il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, la cui costituzione è prevista dal successivo articolo 2, comma 1, della proposta di legge.

 

In relazione al comma in esame si segnala che la disposizione, limitando il suo ambito di applicazione alle sole missioni finanziate attraverso il ricorso al citato Fondo, non ricomprende talune missioni che potrebbero trovare una diversa fonte di finanziamento. Al riguardo, si ricorda, infatti, che non tutte le missioni attualmente in corso di svolgimento sono finanziate attraverso l’apposito fondo per il finanziamento delle missioni internazionali istituito dalla legge n. 296 del 2006 (ad esempio: la missione MFO nel Sinai, la missione MIATM a Malta o alcune missioni ONU quali UNMOGIP al confine tra India e Pakistan, MINURSO nel Sahara occidentale e UNTSO in Medio Oriente).

 

Il comma 2 dell’art. 1 prevede la possibilità che nell’ambito delle missioni militari di cui al precedente comma 1 siano effettuate iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale, nonché di ricostruzione e sviluppo

Tale disposizione riflette quanto pressoché costantemente avvenuto in occasione delle missioni all’estero di contingenti militari italiani, che sono state accompagnate da interventi umanitari e di assistenza alle popolazioni coinvolte dagli stati di crisi che hanno occasionato gli interventi internazionali. Con iniziative di più ampio respiro, inoltre, sono stati avviati nelle situazioni post-conflittuali interventi volti alla ricostruzione e allo sviluppo delle aree interessate.

A suffragio di quanto sopra esposto, vale la pena di richiamare alcuni esempi recenti: nel 2003 la missione “Antica Babilonia” in Iraq si è svolta in parallelo con una missione di assistenza umanitaria, che dopo il ritiro delle truppe italiane è stata in varie configurazioni sempre rinnovata, da ultimo con il comma 1 dell’art. 01 – aggiunto nel corso dell’esame parlamentare – del D.L. 209/2008[13], recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

D’altra parte, il medesimo articolo 01 ha previsto stanziamenti aggiuntivi per interventi di emergenza e cooperazione (quali contemplati dalla legge n. 49/1987) a favore non solo dell’Iraq, ma anche dell’Afghanistan, del Libano, del Sudan e della Somalia. In consonanza con i precedenti provvedimenti di proroga della partecipazione italiana alle missioni internazionali, l’art. 01 ha altresì fissato la cornice giuridica delle modalità degli interventi di assistenza e ricostruzione, con ampio richiamo a quanto in materia previsto sin dall’inizio della missione umanitaria in Iraq (D.L. 165/2003).

 

 

 

 

 


Art. 2
(Fondo per le missioni all'estero)

Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo articolo 5 della proposta A.C. 1820, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pacedi cui all'articolo 1 della proposta di legge in esame e stabilisce, al riguardo, che la dotazione di tale fondo dovrà essere stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

 

Al riguardo, si ricorda, che il finanziamento delle missioni militari internazionali di pace è stato operato, fino al 2003, facendo ricorso al Fondo di riserva per le spese impreviste.

L’articolo 3, comma 8, della legge n. 350/2003 (finanziaria per il 2004) ha innovato tale procedura, istituendo, per il 2004 un Fondo di riserva di 1.200 milioni di euro, da destinare alla prosecuzione di missioni internazionali di pace. Il comma 9 dello stesso articolo ha previsto che il Ministro dell’economia e delle finanze trasmetta al Parlamento copia delle deliberazioni relative all’utilizzo del Fondo e che di tali deliberazioni sia data comunicazione formale alle Commissioni parlamentari competenti.

L’anno successivo, l’articolo 1, comma 233, della legge n. 311/2004 (finanziaria per il 2005) ha confermato il finanziamento del Fondo per le missioni internazionali di pace, per 1.200 milioni di euro per l'anno 2005

Il comma 97 dell’articolo 1 della legge n. 266/2005 (finanziaria per il 2006) ha infine stanziato un miliardo di euro per il finanziamento del suddetto fondo per il 2006.

Nel corso del 2006 sono stati, quindi, adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:

§       la legge 23 Febbraio 2006, n. 51, che ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 (in particolare, gli articoli 39-vicies semel e 39-viciesbis hannoprorogato fino al 30 giugno 2006 la partecipazione italiana a missioni militari internazionali e alla missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq)[14].

§       la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali.

§       il D.L. 28 agosto 2006, n. 253 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, recante disposizioni concernenti l'intervento di cooperazione allo sviluppo in Libano e il rafforzamento del contingente militare italiano nella missione UNIFIL, ridefinita dalla citata risoluzione 1701 (2006) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite.

Successivamente, l’articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 ha autorizzato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di un miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace ed ha istituito, a tale scopo, un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

Nel corso del 2007 sono stati, quindi, adottati i seguenti provvedimenti legislativi sulle missioni militari internazionali:

§       il D.L. n. 4 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 2007, che proroga fino al 31 dicembre 2007 la partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali;

§       il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria.

Nel corso del 2008 è intervenuto altresì l’articolo 63, comma 1, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha incrementato di 90 milioni di euro, per l’anno 2008, la consistenza del Fondo per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace, di cui all’articolo 1, comma 1240, della legge n. 296/ 2006.

La proroga della partecipazione italiana alle missioni militari e l’autorizzazione alla partecipazione a nuove missioni, per il 2008, è stata operata con:

 

Ø       il D.L. 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45.

Ø       il D.L. 22 settembre 2008, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2008, n. 183.

Ø       Da ultimo, la proroga della partecipazione italiana alle missioni militari e l’autorizzazione alla partecipazione a nuove missioni, per il primo semestre del 2009, è stata operata con:

Ø       il D.L. 30 dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2009, n. 12. Il D.L. reca oneri complessivi pari a 808,1 milioni di euro.

Il successivo comma 2 dell’articolo 2autorizza spese, per un periodo non superiore ad un mese, nella misura massima di un dodicesimo del finanziamento autorizzato per l'anno precedente, ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Tali spese sono autorizzate a valere sul citato fondo per la partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

 

 


Art. 3
(Interventi di soccorso)

L’articolo 3 della proposta di legge A.C. 1213 affida al Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, del D.L. 90/2005[15], compiti di soccorso alla popolazione locale che si collochino fra le iniziative umanitarie previste dall’articolo 1, comma 2 del provvedimento in esame.

 

Al riguardo, si ricorda che il comma 2 dell’articolo 4 del D.L. 90/2005 stabilisce che sia l’art. 5 della L. 225/1992[16] (modalità della dichiarazione dello stato di emergenza e i conseguenti poteri speciali di ordinanza del Presidente del Consiglio), sia l’art. 5-bis, co. 5, del D.L. 343/2001[17] (che estende la disciplina relativa allo stato di emergenza anche ai “grandi eventi”) si applicano anche agli interventi all’estero del Dipartimento della protezione civile, per quanto di sua competenza e in coordinamento con il Ministero degli affari esteri. Sono comunque fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in tema di cooperazione. Il secondo periodo del comma contempla inoltre (ripetendo in parte quanto già disposto nel periodo precedente) la possibilità di adottare le ordinanze di protezione civile di cui all’art. 5, co. 3, della L. 225/1992 (finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose) anche per gli interventi di cui all’art. 11, co. 2, della L. 49/1987[18], in materia di cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo. Il ricorso a tali ordinanze ha luogo su richiesta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

 

Si ricorda, inoltre, che la legge n. 225 del 1992 indica all’articolo 5 le modalità di dichiarazione dello stato di emergenza relativamente alle calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari. In tali casi, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega il Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi; successivamente, per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di stato di emergenza, si provvede, a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico[19].


Art. 4
(Interventi urgenti)


L’articolo 4 della proposta di legge in esame A.C. 1213, di contenuto analogo all’articolo 7 della proposta A.C. 1820, consente ai comandanti dei contingenti militari che partecipano a missioni umanitarie e internazionali di disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato. Tali interventi devono essere finalizzati a fronteggiare le necessità primarie delle popolazioni locali e non possono superare l’ammontare complessivo di 10 milioni di euro annui a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi del precedente articolo 2 per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace.

 

Al riguardo, si ricorda che il Decreto del Ministro della difesa 16 marzo 2006 [20] reca la disciplina delle “Modalità e procedure per l'acquisizione in economia di beni e servizi da parte di organismi dell'Amministrazione della difesa”.

Il decreto consente il ricorso alla procedura in economia, tra l’altro, per le seguenti tipologie di beni:

Ø       acquisizioni di beni e servizi che il Ministro dichiari debbano rimanere segrete; acquisizioni di beni e servizi che debbano essere accompagnate da misure speciali di sicurezza in base a disposizioni di legge o di regolamento, ovvero promananti dal vertice tecnico-operativo interforze;

Ø       spese per le esigenze dell'approntamento e del funzionamento dei contingenti costituiti all'occorrenza da un'unità organica o da un complesso di unità organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni ed a operazioni in Italia o all'estero o delle unità assimilabili.

Il decreto consente il ricorso alla procedura in economia quando l'importo della spesa non sia superiore a 130.000 euro per le acquisizioni di servizi e 200.000 euro per l'acquisizione di beni.

L'acquisizione dei beni e servizi in economia può essere effettuata, fatte salve le eventuali diverse disposizioni regolanti l'accesso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, in amministrazione diretta oppure a cottimo fiduciario. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Nel cottimo fiduciario le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a persone o imprese.

Il procedimento di acquisizione dei beni e servizi è posto in atto dal capo del servizio amministrativo o dal funzionario che esplica funzioni equipollenti, che, essendo preposto alla gestione amministrativa dell'organismo, adotta, nell'ambito della propria competenza, gli atti di spesa e quelli preparatori, anche a rilevanza esterna, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal citato decreto ministeriale.

In relazione all’articolo in esame si segnala che analoga disposizione è stata da ultimo prevista dal citato decreto legge n. 209 del 209 il cui articolo 1 ha  autorizzato per il primo semestre del 2009 la spesa complessiva di 10.273.400 euro per interventi urgenti, ovvero acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti dai comandanti dei contingenti militari impegnati in alcune delle missioni previste dal provvedimento in esame. Si tratta, in particolare, delle missioni in corso in Libano (fino a 1.770.000 euro), in Afghanistan (fino a 7.103.400euro) e nei Balcani (fino a 1.400.000 euro). Tali interventi devono essere finalizzati a sopperire ad esigenze di prima necessità della popolazione locale, ivi compreso il ripristino dei servizi essenziali[21]. Analoghe previsioni erano state introdotte dal precedente decreto legge n. 8/2008. 


Art. 5
(Indennità di missione)


L’articolo 5 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 8 della proposta A.C. 1820, al comma 1 attribuisce al personale impegnato nelle missioni internazionali e umanitarie l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98 per cento con riferimento a quanto previsto per le diverse località di destinazione.Tale indennità viene riconosciuta a decorrere dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per rientrare nel territorio nazionale ed è attribuita per tutto il periodo della missione in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli altri assegni ed alle indennità a carattere fisso e continuativo. Da tale indennità devono essere detratti, tuttavia, le indennità e i contributi eventualmente corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali[22].

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che il R.D. n. 941/1926 reca la disciplina generale del trattamento di missione all’estero del personale statale. Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza. Viene disciplinata, inoltre, l’indennità spettante: ai componenti delle delegazioni italiane presso commissioni, enti o comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni; al personale di tutte le amministrazioni, sia civili che militari, che si rechi all'estero in commissione, per rappresentanza del regio governo, oppure anche isolatamente per partecipare a commissioni di carattere internazionale; ai funzionari del gruppo A del ministero degli affari esteri che si rechino in missione isolata all'estero. Si prevedono, poi, alcuni casi particolari e i rimborsi per le spese di viaggio.

Successivamente, l’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 286, ha sostituito gli articoli 2 e 3 del decreto luogotenenziale. 21 agosto 1945, n. 540, relativo alle indennità del personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero, prevedendo indennità giornaliere di missione sostitutive di quelle previste dall’articolo 1 del citato R.D. n. 941/1926. Tali indennità sono determinate con decreto del Ministro del tesoro paese per paese direttamente in valuta locale o in altra valuta, al netto delle ritenute erariali, e, se necessario, modificate in rapporto alle variazioni delle condizioni valutarie e del costo della vita di ciascun paese. In applicazione di questa disposizione si è provveduto periodicamente ad adeguare le diarie di missione, da ultimo con D.M. 27 agosto 1998. E’ poi intervenuto il D.M. 2 aprile 1999 che ha determinato la misura in euro delle diarie nette per le missioni effettuate dal personale civile e militare nei Paesi che hanno adottato tale moneta. Al fine di eliminare la disparità di trattamento esistente per il personale che opera nei paesi dell’area balcanica, l’articolo 4 del D.L. 17 giugno 1999, n. 180, convertito dalla legge 2 agosto 1999, n. 269, ha autorizzato il Ministero del Tesoro ad aggiornare le diarie di missione stabilite dal citato D.M. 27 agosto 1998 per il personale militare italiano impiegato nelle missioni umanitarie e di pace nei territori della ex Jugoslavia e dell’Albania, equiparandole a quelle fissate per la Bosnia e per la Repubblica federale jugoslava. In conformità a quanto disposto dall’articolo 4 appena citato, è stato quindi emanato il D.M. 30 agosto 1999. E’ stato quindi emanato il D.M. 13 gennaio 2003 che ha determinato il valore in euro delle diarie da corrispondere al personale in missione all’estero anche nei Paesi che non abbiano adottato l’euro come moneta unica di pagamento, successivamente modificato dal D.M. 6 giugno 2003.

Si ricorda che il D.M. 27 agosto 1998 suddivide il personale statale, civile e militare, in sei gruppi, indicati in una specifica tabella allegata al decreto medesimo e modificata, da ultimo, dai citati D.M. 13 gennaio e 6 giugno 2003, determinando le diarie nette per le missioni in proporzione al gruppo di appartenenza e in relazione al Paese presso il quale si svolge la missione stessa.

Sempre con riferimento alla materia delle indennità, il successivo comma 2 dell’articoloin esame prevede che con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possa essere, altresì stabilito, per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, la citata indennità dovrà essere calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. Il medesimo comma precisa, inoltre, che tale decreto dovrà valere sulle risorse previste dal citato fondo per le missioni umanitarie ed internazionali e dovrà essere adottato, in sede di prima applicazione della legge, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge quadro.

A sua volta il comma 3 stabilisce che la misura dell'indennità è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

In relazione alla disposizione in esame si osserva che la norma stabilisce un principio generale (l’incremento del 30 per cento condizionato all’assenza di vitto e alloggio gratuiti) valevole per tutte le missioni internazionali rientranti nell’ambito di applicazione  della proposta di legge laddove, invece, una analoga disposizione è stata stabilita dal citato D.L. n. 209/2008 limitatamente a  talune delle missioni contemplate dal medesimo decreto legge.

Per quanto riguarda, invece, il personale che usufruisca di periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, il successivo comma 4 prevede che in loro favore sia corrisposta un'indennità giornaliera corrispondente alla diaria di missione estera percepita.

Si ricorda in proposito che il comma 2 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 prevede che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni internazionali nei periodi di riposo e recupero previsti dalle normative di settore per l’impiego all’estero, goduti al di fuori del teatro di operazioni durante lo svolgimento della missione, viene anche attribuita un’indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita. Tale disposizione, che è stata introdotta per la prima volta dalla citata legge n. 339/2001, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 294/2001, è volta a favorire l’effettiva fruizione dei necessari periodi di riposo e di rientro in famiglia, che veniva scoraggiata dalla prospettiva di perdite retributive.

Il comma 5 equipara, ai fini della corresponsione dell'indennità di missione, i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata ai volontari di truppa in servizio permanente.

Al riguardo, si segnala che analoga disposizione, attraverso il rinvio a quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001, di contenuto identico al comma 5 in esame, è stata da ultimo contemplata dall’articolo 4, comma 10 del citato D.L. n. 209 del 2008.

 

Al riguardo, si ricorda che il comma 3 dell’articolo 2 del D.L. n. 451/2001 dispone appunto che, ai fini della corresponsione dell’indennità di missione, i volontari in ferma annuale, breve e prefissata delle Forze armate siano equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente, sanando in tal modo la disparità di trattamento esistente tra queste categorie di personale militare anche se in possesso di analogo stato giuridico ed impiegato negli stessi compiti.

 

Analogamente a quanto previsto dai precedenti decreti di proroga delle missioni internazionali e, da ultimo, dal comma 3 dell’articolo 4 del decreto legge n. 209 del 2008, il successivo comma 6 dell’articolo in esamedispone che all’indennità di missione non si applica la riduzione del 20 per cento prevista dall’articolo 28, comma 1, del D.L. n. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248/2006.

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, ha ridotto del 20 per cento, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (4 luglio 2006), le diarie per le missioni all'estero di cui alla tabella B allegata al decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 27 agosto 1998, e successive modificazioni. La riduzione (con l’eccezione di cui al comma 3) riguarda tutto il personale delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001[23].

Il comma 3 dello stesso articolo 28 ha, però, disposto la non applicazione della citata riduzione al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace, finanziate, per l'anno 2006, attraverso l’utilizzo del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 97, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria per il 2006).

 

Da ultimo, il comma 7reca specifiche disposizioni per il personale militare impiegato con contratto individuale dall’ONU, nell’ambito delle missioni umanitarie e internazionali: tale personale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l’indennità di missione prevista dall’articolo in esame (v. sopra), con spese di vitto e alloggio a carico dell’Amministrazione della Difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall’ONU, ad eccezione di indennità e rimborsi per attività fuori sede, sono versati all’Amministrazione della difesa al netto delle ritenute e fino a concorrenza dell’importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e della suddetta indennità di missione, sempre al netto delle ritenute, nonché delle spese di vitto e alloggio.

Al riguardo, si segnala che analoga disposizione, limitatamente al personale operante nell’ambito della missione UNIFIL in Libano, è stata da ultimo contemplata dal citato D.L. n. 209/2008[24].

 


Art. 6
(Indennità di impiego operativo)


L’articolo 6 di contenuto analogo all’articolo 9 della proposta A.C. 1820, prescrive che ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni umanitarie e internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo, ovvero dell'indennità pensionabile percepita, sia corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 78/1983, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata.

 

Il medesimo articolo dispone l’applicazione dell'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al D.P.R. n. 1092/1973, nonché dell'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. n. 917/1986.

 

La legge n. 78/1983 ha disciplinato le indennità di impiego operativo quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilità connessi alle diverse situazioni di impiego del personale militare derivanti dal servizio. In particolare l’articolo 2 della legge prevede che al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dai successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dalla tabella I, annessa al provvedimento, per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati. Nei successivi articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, sono disciplinate le indennità di impiego operativo previste per alcuni casi particolari: ufficiali e sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna espressamente indicati; ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare, personale aeronavigante o facente parte di equipaggi fissi di volo.

L’articolo 19, primo comma, del DPR n. 1092/1973 prevede che il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva è aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. È aumentato di un terzo anche il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 51, comma 6 del TUIR, di cui al DPR n. 917/1986, dispone che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti a talune categorie di lavoratori nonché le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della disposizione.

 

Al riguardo, si segnala che analoga disposizione è stata da ultimo contemplata dall’articolo 4, comma 4 del citato D.L. n. 209 del 2008.

 

 

 

 

 


Art. 7
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)


L’articolo 7 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 10 della proposta A.C. 1820, al comma 1prescrive che al personale impegnato nelle missioni internazionali sia attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l’applicazione del coefficiente previsto dall’articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417. Il comma in esame fissa un massimale minimo ragguagliato al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente, favorendo in tal modo il personale appartenente ai gradi inferiori.

Al riguardo, si ricorda che la legge n. 301/1982, "Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento" – disponendo, all'articolo 1, l'applicazione dell'articolo 13 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e dell'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417 - prevede che al personale militare in oggetto sia dovuto - per il periodo di effettiva presenza nella zona di intervento - anche il rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.

Il successivo comma 2 dell’articolo 7 reca disposizioni in materia di trattamento in caso di decesso ed invalidità del citato personale impegnato nelle operazioni.

Nel dettaglio, il primo periododelcomma 2 prevede l'applicazione dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, in caso di decesso per causa di servizio, mentre, in caso di invalidità per la medesima causa, la medesima disposizione stabilisce l’applicabilità delle norme in materia di pensione privilegiata ordinaria di cui al testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092.

La legge 308/1981, "Norme in favore dei militari di leva e di carriera appartenenti alle Forze armate, ai Corpi armati ed ai Corpi militarmente ordinati, infortunati o caduti in servizio e dei loro superstiti", all'articolo 3 dispone che alle vedove e agli orfani degli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate o dei Corpi di polizia caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza ad infrastrutture militari e civili, ovvero in operazioni di soccorso, sia attribuito un trattamento pensionistico pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, qualora più favorevole, al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello del congiunto, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. Per le vedove e gli orfani dei militari di truppa delle Forze armate e delle Forze di polizia vittime del dovere, la pensione privilegiata ordinaria, spettante secondo le disposizioni vigenti, è liquidata sulla base della misura delle pensioni privilegiate di cui alla tabella B annessa alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni. In mancanza della vedova o degli orfani, la pensione spettante ai genitori e ai collaterali dei predetti militari è liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore sul predetto trattamento complessivo.

A sua volta, il richiamato D.P.R. n. 1092/1973 ha disciplinato in linea generale la materia del trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Le disposizioni sul trattamento privilegiato in caso di lesioni o infermità determinate da fatti di servizio sono contenute nel titolo IV. In particolare, con riferimento al personale militare, l’articolo 67 dispone che al militare le cui infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio siano ascrivibili ad una delle categorie di menomazioni indicate nella tabella A annessa alla legge n. 313/1968 e non siano suscettibili di miglioramento, sia corrisposta la pensione privilegiata calcolata con riferimento alla base pensionabile per il trattamento di quiescenza normale applicando percentuali differenziate secondo la categoria cui la lesione stessa è ascrivibile.

Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 7 della proposta di legge in esame puntualizza che il citato trattamento previsto per i casi di decesso e di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al precedente comma 1, nonché con la speciale elargizione e con l’indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dalla legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 luglio 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall’ordinamento vigente.

La legge n. 308/1981 contiene due differenti tipologie di “speciale elargizione”. La prima è disciplinata dall’articolo 5 che attribuisce una speciale elargizione, pari a quella prevista dalla legge 28 novembre 1975 n. 624 a favore dei superstiti delle vittime del dovere, ai superstiti dei militari individuati dalla norma stessa.[25] La seconda, prevista dall’articolo 6, è corrisposta, in misura pari al 50 per cento di quella prevista dalla legge citata, in favore dei familiari dei soggetti elencati nell’art. 1 della stessa l. 308/1981 e dei militari in servizio permanente e di complemento, delle Forze di polizia, compresi i funzionari di pubblica sicurezza e del personale della polizia femminile deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi violenti riportate nell’adempimento del servizio.

Ai sensi del regio decreto n. 1345/1926, ai militari che prestano servizio di volo nella Aeronautica, anche come allievo presso le scuole di pilotaggio, i quali in seguito ad incidente di volo subito in servizio comandato, siano dichiarati permanentemente inabili al servizio, è concesso, una tantum, in aggiunta alla pensione dovuta a termini delle vigenti disposizioni, un indennizzo privilegiato aeronautico nella misura di cui alla tabella allegata al decreto, aumentata di tanti dodicesimi quanti sono gli anni di servizio militare effettivamente prestati in servizio di volo.

Infine, il terzo periodo del comma 2 dell’articolo 7 prevede che nei casi di infermità contratta in servizio si applichi l’articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.

Il D.L n. 393/2000 reca “Proroga della partecipazione militare italiana a missioni internazionali di pace, nonché dei programmi delle Forze di polizia italiane in Albania”. L’articolo 4-ter, come modificato dal decreto legge sopra citato, contiene disposizioni per il personale militare e della Polizia di Stato che abbia contratto infermità in servizio.

In particolare, l’articolo appena citato prevede che il personale militare in ferma volontaria che abbia prestato servizio in missioni internazionali di pace e contragga infermità idonee a divenire, anche in un momento successivo, causa di inabilità possa, a domanda, essere trattenuto alle armi con ulteriori rafferme annuali, da trascorrere interamente in licenza straordinaria di convalescenza o in ricovero in luogo di cura, anche per periodi superiori a quelli previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1997 n. 505 , fino alla definizione della pratica medico-legale riguardante il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio. Il periodo di ricovero in luogo di cura o di assenza dal servizio di tale personale, fino a completa guarigione delle stesse infermità, non è computato nel periodo massimo di aspettativa, a meno che dette infermità comportino inidoneità permanente al servizio. Fino alla definizione dei procedimenti medico-legali riguardanti il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, al personale in parola è corrisposto il trattamento economico continuativo, ovvero la paga, nella misura intera. Infine, l’articolo 4-ter in commento prevede l’applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, come modificato dall'articolo 2 della legge 17 agosto 1999, n. 288, a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero, qualora unici superstiti, dei fratelli germani conviventi ed a carico, dei militari delle Forze armate e degli appartenenti alle Forze di polizia, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio militare incondizionato, ovvero giudicati assolutamente inidonei ai servizi di istituto per lesioni traumatiche o per infermità, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

I benefici previsti dall’articolo 1, comma 2, della L. n. 407/1998 a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata e dei loro parenti, riguardano la precedenza rispetto ad ogni altra categoria e, con preferenza a parità di titoli, nel diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative e la chiamata diretta, anche per coloro che già svolgono un’attività lavorativa, per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo, e ferme restando le percentuali di assunzione previste dalle vigenti disposizioni, sono previste assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità - prevista per i soggetti aventi diritto all’assunzione obbligatoria - di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, che non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.

 

Si segnala che i primi due commi dell’articolo 7 della proposta di legge in esame riproducono il contenuto dei commi 1 e 2 dell’articolo 3 del D.L.n. 451 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2002, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali. A tali disposizioni hanno fanno rinvio i successivi decreti legge di autorizzazione o di proroga della partecipazione italiana alle missioni all’estero e  da ultimo, il D.L. n. 209/2008.

 

Il successivo comma 3 del medesimo articolo 7 stabilisce, poi, che le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni umanitarie e internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, siano poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

 

La legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006) ha modificato, all’articolo 1, comma 219, quantodisposto dell’art. 68, ottavo comma, del D.P.R. n. 3/1957 (“T.U. delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”) che poneva a carico dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, il rimborso - per l'infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio - delle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, nonché un equo indennizzo per la perdita della integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato.

Con tale modifica non viene più previsto il rimborso delle spese di cura, comprese quelle per ricovero e per protesi, sostenute dai dipendenti civili e dal personale militare (per quest’ultimo vengono fatti salvi i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra).

 

Si ricorda che l’art. 1 della Legge n. 1116/1962, con un’interpretazione autentica dell’ottavo comma dell’art. 68 del D.P.R. n. 3/1957, ha stabilito che le spese di cura sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento. Parimenti, salvo i casi di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra, le spese per il personale militare dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e per gli appartenenti ai Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, nonché per i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo forestale dello Stato, che abbiano contratto ferite, lesioni o infermità dipendenti da causa di servizio, sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza solo per la parte eccedente quella che spetta agli Enti o Istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi o Casse mutue, ai quali il personale militare abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di regolamento.

 

Si ricorda, altresì, che il procedimento per il riconoscimento dell’infermità come dipendente da causa di servizio e per la corresponsione del relativo indennizzo è disciplinato, da ultimo, dal D.P.R. 29-10-2001 n. 461.

In conseguenza di tali disposizioni, il comma 220 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2006 ha abrogato i seguenti provvedimenti:

Ø       il Capo III, articoli da 42 a 47, del DPR n. 686/1957, che disciplina le modalità per ottenere il rimborso delle spese di cura;

Ø       la legge 1140 del 1957, recante la disciplina delle spese di degenza e di cura per ferite, lesioni e infermità dipendenti da causa di servizio del personale dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia militarmente organizzati;

Ø       la legge n. 1116 del 1962, recante norme interpretative ed integrative dell'art. 68 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e della legge 1° novembre 1957, n. 1140, in materia di spese di degenza e di cura del personale statale per infermità dipendenti da causa di servizio;

Ø       i decreti attuativi delle leggi citate.

 

Successivamente, il comma 555 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha disposto la non applicazione delle disposizioni di cui ai richiamati commi 219, 220 e 221 della legge n. 266/2005, a decorrere dal 1° gennaio 2006, per le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia che siano conseguenti a ferite o lesioni riportate nell’espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio.

 

 

 


Art. 8
(Personale in stato di prigionia o disperso)


L’articolo 8 della proposta di legge A.C. 1213, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 11 della proposta A.C. 1820, prevede che le disposizioni contenute nella citata proposta di legge in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo si applichino anche al personale in stato di prigionia o disperso e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso venga computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame stabilisce come principio generale una regola in passato contemplata dall’articolo 4 del D.L. n. 451/2001 (Personale in stato di prigionia o disperso)e richiamata dai successivi decreti di proroga delle missioni internazionali e secondo la quale le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 1, del decreto medesimo, in materia di indennità di missione e di trattamento assicurativo, si applicano anche al personale militare e della Polizia di Stato in stato di prigionia o disperso, e che il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento di pensione.

 

 

 


Art. 9
(Richiami in servizio del personale militare)


L’articolo 9 della proposta di legge in A.C. 1213, anch’esso di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 12 della proposta A.C. 1820, stabilisce il principio generale in base al quale,in deroga alle disposizioni contenute nell’articolo 64 della legge n. 113 del 1954, per le esigenze connesse con le missioni umanitarie e internazionali, possono essere richiamati in servizio, a domanda, secondo le modalità di cui all’articolo 25 del d.lgs. n. 215/2001, quali ufficiali delle forze di completamento, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento.

 

Al riguardo, si ricorda, infatti, che l’articolo 64 della legge n. 113 del 1954[26] stabilisce che la categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali che, avendo cessato di appartenere alla categoria di complemento o al servizio permanente nei casi e nelle condizioni previsti dalla presente legge, hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra.

L’articolo 25 del D.lgs. n. 215/2001, regolamenta i meccanismi di richiamo in servizio degli ufficiali destinati a costituire le forze di completamento in relazione alle esigenze derivanti dalle missioni internazionali cui l’Italia partecipa ed alle attività addestrative, operative e logistiche svolte sia sul territorio nazionale sia all’estero.

 

La disposizione, rinvenibile anche nel citato D.L. n. 209/2008 (articolo 4, comma 7), consente, in via permanente, ma solo per le esigenze connesse con le missioni internazionali, di ampliare il bacino degli ufficiali richiamabili nelle forze di completamento, potendo attingere a personale appartenente a fasce di età superiore, comprese tra i quarantacinque e i sessantacinque anni, al fine di consentire alle Forze armate di avvalersi di pregiate professionalità presenti in tali ambiti.

 

 


Art. 10
(Orario di lavoro)


L’articolo 10 della proposta di legge A.C. 1213, di contenuto identico all’articolo 13 della proposta A.C. 1820, dispone che al personale che prende parte alle missioni all’estero non si applichi la disciplina vigente in materia di orario di lavoro.

 

Nell’ordinamento nazionale si è giunti ad un complessivo riordino della disciplina generale dell’orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66, recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE, concernenti taluni aspetti dell’orario di lavoro[27].

Il D.Lgs. n. 66/2003 (art. 3) ha fissato l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, recuperando, quasi letteralmente, il disposto di cui all’articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 24 giugno 1997, n. 196, cui si dà una valenza generale, volta a superare le discipline particolari per vari settori.

Viene quindi confermata:

Ø            la durata normale dell'orario di lavoro, pari a 40 ore settimanali;

Ø            l'attribuzione di ampi poteri alla contrattazione collettiva nazionale, che potrà:

a)       ridurre l'orario normale (a tutti gli effetti legali);

b)       riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni in periodi plurisettimanali fino al massimo di un anno.

E’ da ritenere che rimanga in vigore la previsione di incentivi per la riduzione o rimodulazione contrattata dell'orario di lavoro, con particolare riguardo ai casi in cui il ricorso all'orario ridotto sia finalizzato a permettere nuove assunzioni oppure per affrontare situazioni di eccedenza di personale (articolo 13, commi 2 e 3, della legge n. 197/1996). Si tratta di interventi volti ad agevolare, sulla base di un accordo sindacale di livello nazionale, una gestione più flessibile del tempo di lavoro, per adattarsi alle esigenze dell'azienda nell'arco dell'anno, nell'ottica di una miglior produttività e di un abbassamento dei costi.

Inoltre vengono introdotti i nuovi concetti, rispetto alla disciplina previgente, di durata massima e di durata media. In particolare:

Ø       si demanda alla contrattazione collettiva la fissazione della durata massima settimanale dell’orario di lavoro, che si ottiene sommando la durata normale del lavoro con l’aggiunta delle ore di straordinario ammissibili;

Ø       si prevede che la durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni. La durata media è data dalla somma di ore lavorative effettivamente svolte (compresi gli straordinari) dal lavoratore in un dato periodo di tempo, divisa per il numero di settimane presenti in quel periodo. In ogni caso la durata media non potrà essere superiore alla durata massima.

Poiché la durata massima dell’orario di lavoro viene stabilita dalla contrattazione collettiva, essa terrà conto delle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta nei vari settori. La durata media invece è fissata dalla legge per tutti i settori economici. Per evitare che, in relazione alle particolari modalità di svolgimento di alcune attività lavorative, si superino le 48 ore settimanali, è previsto che la durata media dell’orario di lavoro debba essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. Il riferimento all’arco temporale dei quattro mesi per il rispetto della durata media settimanale comporta il superamento o meglio l’”assorbimento” del limite trimestrale delle 80 ore di straordinario previsto dall’accordo interconfederale del 12 novembre 1997. Inoltre i contratti collettivi nazionali di lavoro possono elevare il periodo di riferimento per il calcolo della media fino a sei mesi o anche fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate nei contratti stessi.

Un’altra novità è costituita dall’estensione a tutti i settori produttivi del diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore (salve le deroghe previste dalla contrattazione collettiva), precedentemente previsto per il solo settore industriale. Per alcuni settori tale previsione potrebbe dimostrarsi eccessivamente rigida (si pensi alle imprese del settore turistico); tuttavia a tale esigenza potrebbe sopperire la contrattazione collettiva o, in mancanza di quest’ultima, il provvedimento ministeriale di cui all’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003.

La nuova disciplina sull’orario di lavoro estende in via generale il periodo di ferie retribuite, che non può essere inferiore a 4 settimane. Precedentemente, in base alla legge 10 aprile 1981, n. 157, i contratti collettivi non potevano di regola prevedere periodi di ferie inferiori alle tre settimane lavorative.

 

Al riguardo, si segnala che analoga disposizione è stata da ultimo contemplata dall’articolo 4, comma 7 del citato D.L. n. 209 del 2008 che, su questa materia (orario di lavoro) ha fatto  rinvio alla deroga prevista dall’articolo 5 del D.L. n. 451/2001.

 

 


Art. 11
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore)


L’articolo 11 della proposta di legge A.C. 1213, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 14 della proposta A.C. 1820,consente di valutare i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni umanitarie e internazionali ai fini del loro avanzamento.

 

Tali periodi sono, quindi, validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, recante “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della L. 23 dicembre 1996, n. 662”, e 5 ottobre 2000, n. 298, relativa al “Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n. 78”, e successive modificazioni.

 

Il D.Lgs. 30 dicembre 1997, n. 490, reca il riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto, riportano i profili di carriera e le modalità per l’avanzamento degli ufficiali nei vari gradi di ciascun ruolo di ogni Forza Armata.

Il D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, estende pressoché integralmente all’Arma dei carabinieri gli istituti che regolamentano il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, in coerenza con la trasformazione dell’Arma in quarta Forza armata. Le tabelle 1, 2 e 3 annesse al D.Lgs. n. 298 indicano, per ciascun grado e per ciascun ruolo dell’Arma dei carabinieri, i periodi minimi di comando e le attribuzioni specifiche o di servizio previste per l’avanzamento degli ufficiali.

 

Al riguardo, si segnala che analoga disposizione è stata da ultimo contemplata dall’articolo 4, comma 6 del citato D.L. n. 209 del 2008.

 


Art. 12
(Norme di salvaguardia del personale
per la partecipazione a concorsi interni)


L’articolo 12 della proposta di legge A.C. 1213, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 15 della proposta A.C. 1820, prevede che il personale militare che abbia presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e non possa partecipare alle varie fasi concorsuali in quanto impiegato nelle missioni umanitarie e internazionali, ovvero impegnato fuori dal territorio nazionale per attività connesse a tali missioni, sia rinviato d’ufficio al primo concorso successivo, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale ha presentato domanda.

Il successivo comma 2dispone, invece, che al personale di cui al comma precedente, qualora vincitore del concorso e previo superamento del relativo corso ove previsto, siano attribuite, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda e l’anzianità relativa determinata dal posto che avrebbe occupato nella relativa graduatoria.

 

Al riguardo, si segnala che analoga disposizione è stata da ultimo contemplata dall’articolo 4, comma 10 del citato D.L. n. 209 del 2008 che, su questa materia (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni), ha fatto rinvio a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 13 del D.L. n. 451/2001 (Norme di salvaguardia del personale) di contenuto identico all’articolo 12 in esame.

 

 

 


Art. 13
(Disposizioni in materia contabile)


L’articolo 13 della proposta di legge in esame, di contenuto analogo all’articolo 17 della proposta A.C. 1820, stabilisce, al comma 1, che gli stati maggiori di Forza armata, al fine di soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all’estero ed accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di beni e servizi.

Il successivo comma 2 del medesimo articolo autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri.

Al riguardo, tale comma precisa che i citati acquisti dovranno essere diretti a soddisfare esigenze connesse alle medesime missioni, con particolare riferimento alla revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto, all’ esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e all’acquisizione di apparati di comunicazione per la difesa nucleare, biologica e chimica.

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 6, comma 2, del citato D.L. n. 209/2008 ha da ultimo disposto che le norme recate dall’articolo 8, comma 2 del D.L. n. 451/2001, si applicano, entro il limite complessivo di 50.000.000 €, anche alle acquisizioni di materiali d’armamento, di equipaggiamenti individuali, nonché di materiali informatici.

Il citato articolo 8, comma 2, del D.L. n. 451/2001, autorizza il Ministero della difesa, in caso di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di contabilità generale dello Stato e a quanto previsto dai capitolati d’oneri, entro il limite complessivo di 5.164.569 euro, a valere sullo stanziamento di cui all’articolo 15 dello stesso decreto. Tali acquisti e lavori devono appunto essere volti a soddisfare le esigenze di: revisione generale dei mezzi da combattimento e da trasporto; esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative; acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

 

 

 

 


Art. 14
(Cessione di mezzi e di materiali)


L’articolo 14 della proposta di legge A.C. 1213, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 18 della proposta A.C. 1820, stabilisce, al comma 1, che su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e materiali utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla legge n. 185/1990.

 

Al riguardo, il medesimo comma precisa che le modalità attuative di tale cessione dovranno essere stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi di quanto già disposto dall'articolo 2, comma 30, della legge n. 247/2006.

Il successivo comma 2 estende l’ambito di applicazione delle citate disposizioni previste dal precedente comma 1 anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, ad esclusione del materiale d'armamento di cui alla ricordata legge n. 185/1990, da effettuare nell'ambito delle missioni umanitarie e internazionali.

 

L’articolo 2 della legge n. 185/1990 recante nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, individua come materiali di armamento, quei materiali che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.

Il medesimo articolo classifica tali materiali secondo le seguenti categorie:

a) armi nucleari, biologiche e chimiche;

b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;

c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento;

d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;

e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare;

f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;

h) polveri, esplosivi, propellenti;

i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare;

l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare;

m) materiali specifici per l'addestramento militare;

n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni;

o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare.

 

L'articolo 2, comma 30, della legge n. 247/2006, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali, dispone che i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge n. 185/1990, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, su disposizione degli ispettorati o comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro della difesa si provvede a disciplinare le modalità attuative.

 


Art. 15
(Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali)


L’articolo 15 della proposta di legge in esame, di contenuto sostanzialmente identico all’articolo 20 della proposta A.C. 1820, prevede il versamento nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito dall’articolo 1, comma 1238 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) dei pagamenti effettuati a qualunque titolo da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all’estero.

 

Al riguardo, si ricorda che il comma 1238 dell’articolo 1 della legge finanziaria 2007, istituisce, nell’ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, un fondo di 350 milioni di euro per l'anno 2007, e di 450 milioni di euro per gli anni 2008 e 2009, destinato a spese per il funzionamento dello strumento militare.

In particolare, le spese sono destinate alla realizzazione di interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture, equipaggiamenti e scorte, nonché all'adeguamento delle capacità operative e dei livelli di efficienza delle componenti militari, anche in funzione delle missioni internazionali di pace. La norma dispone altresì che il fondo sia alimentato con i pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati o organizzazioni internazionali, ivi compresi i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni di pace.

 

Per quanto concerne i rimborsi delle Nazioni Unite per la partecipazione a operazioni di mantenimento della pace, essi fanno parte della normale prassi dei rapporti tra singoli Stati partecipanti e Nazioni Unite, stante il fatto che le truppe impiegate nelle operazioni di pace ONU vengono pagate dai loro governi nazionali, secondo il grado e livello salariale nazionale. Successivamente intervengono i rimborsi, che coprono (parzialmente) sia le spese per il personale militare che quelle per materiali vari ed equipaggiamenti, incluse le armi personali. Attualmente, i rimborsi mensili ammontano a 1.028 dollari USA per il salario e altre voci correlate, 303 dollari aggiuntivi per gli specialisti, 68 dollari per divise e equipaggiamento, 55 dollari per le armi personali.

 

 

 


Art. 16
(Entrata in vigore)


 

L’articolo 16 dispone l’entrata in vigore della legge il 1° gennaio dell’anno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Contenuto della proposta di legge
A.C. 1820 (On. Garofani ed altri)

Come già rilevato, alcuni degli articoli della proposta di legge A.C. 1820 sono già stati esaminati in occasione dell’illustrazione della precedente proposta di legge A.C. 1213. Si tratta, in particolare, degli articoli 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 e 20 aventi un contenuto identico o analogo agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della proposta di legge A.C. 1213.

 

Di seguito, l’illustrazione della proposta di A.C. 1820 sarà, pertanto, limitata a quegli articoli del provvedimento (1, 2, 3, 4, 6, 16, 19, 20 e 21) non presenti nella già illustrata proposta di legge A.C. 1213

 

 

 

 

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge 1820 specifica che le disposizioni in essa contenute si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui ai successivi articoli 2 e 3, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della legge.

 

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che la medesima sembra diretta ad escludere problemi di coordinamento normativo tra la normativa attualmente vigente e le nuove e diverse disposizioni previste dalla proposta di legge e ciò in quanto le nuove norme sono destinate a trovare applicazione solamente alla scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della legge, evitandosi in tal modo problemi di sovrapposizione di normative diverse regolanti la medesima materia.

 

 

 

 

 


Art. 2
(Partecipazione alle missioni internazionali)

Il comma 1 dell’articolo 2 della proposta di legge A.C. 1820 stabilisce la procedura da seguire per l'avvio delle missioni internazionali al fine di assicurare il coinvolgimento dei poteri costituzionali, nell'ambito delle relative attribuzioni, in ordine all'impiego delle Forze armate all'estero.

 

A tal fine il comma 1 del citato articolo stabilisce il principio generale in base al quale, al di fuori dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali deve essere deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica[28].

 

Ai sensi del successivo comma 2, le deliberazioni così adottate, devono essere tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle missioni. Il medesimo comma precisa, altresì, che tali deliberazioni devono essere corredate della puntuale indicazione, per ciascuna missione internazionale, degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni.

 

Da ultimo, il comma 3 dell’articolo 2 precisa che, successivamente all'autorizzazione di cui al precedente comma 2, dovrà essere autorizzata, con apposito provvedimento legislativo e per un periodo non superiore a dodici mesi, la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle missioni internazionali a valere sul fondo di cui all'articolo 5 della medesima proposta di legge,.

 

Per quanto riguarda le procedure interne al nostro ordinamento in forza delle quali è possibile pervenire all’adozione della decisione riguardante il coinvolgimento delle truppe italiane nell’ambito delle missioni militari oltreconfine, va rilevato che l’assenza di una disciplina costituzionale degli stati di crisi diversi dalla guerra intesa in senso classico e di una disciplina costituzionale dell’uso della forza militare in forma circoscritta e con obiettivi limitati, come avviene nelle missioni di pace all’estero, ha posto il problema relativo all’applicabilità alle missioni internazionali del procedimento previsto dagli articoli 78 e 87 della Costituzione[29].

Le due disposizioni, alle quali non si è mai fatto ricorso dopo l’entrata in vigore della Costituzione, implicano una deliberazione delle Camere e il conferimento al Governo dei poteri necessari (art. 78). Spetta invece al Presidente della Repubblica, che ha il comando delle Forze armate, dichiarare lo stato di guerra deliberato dalle Camere (art. 87, 9° comma).

La questione è emersa, in particolare, nel corso dei primi anni novanta, quando successivamente allo scoppio della c.d. “guerra del Golfo”, si è verificata la crisi internazionale che ha costretto il nostro paese a misurarsi con le tematiche della legittimità costituzionale dei procedimenti di deliberazione delle decisioni connesse all’invio all’estero di contingenti militari italiani[30].

Peraltro, nella prassi, la conclusione del dibattito parlamentare relativo ai vari interventi militari è avvenuta generalmente mediante l’approvazione di mozioni (partecipazione italiana alla missione internazionale nel 1987 per la protezione di navi mercantili nel Golfo persico, durante il conflitto Iran-Iraq), o risoluzioni in Assemblea (invio nel 1991 di una forza multinazionale per il ristabilimento dello status quo in Kuwait dopo l’invasione irachena), o risoluzioni in Commissione (partecipazione italiana alla missione navale nel Golfo persico del 1990-91 per il controllo dell’embargo ONU e per lo sminamento del Golfo).

In altri casi il Governo è ricorso allo strumento del decreto legge, soprattutto ai fini del finanziamento delle missioni militari, ma anche in modo da sollecitare la decisione parlamentare e, nello stesso tempo, la formulazione di un indirizzo politico sull’operazione.

Va, comunque, rilevato che a partire dalla XI legislatura la gestione degli stati di crisi è stata oggetto di varie proposte di legge le quali, pur nella loro diversità, sostanzialmente miravano ad un rafforzamento del ruolo del Governo e, al suo interno, del Presidente del Consiglio e, nello stesso tempo, ad un incremento dei poteri di controllo e di garanzia del Parlamento, cui veniva riservata la definizione della politica generale della difesa, indipendentemente dal verificarsi delle varie emergenze interne ed internazionali.

In questo contesto la legge 18 febbraio 1997, n. 25[31] si è proposta di dare una risposta, sul piano organizzativo-procedimentale, alle diverse esigenze di difesa alle quali lo Stato è tenuto a fare fronte[32] .

A tal fine, nella citata legge al Governo sono riservate le deliberazioni in materia di sicurezza e difesa, le quali sono prima sottoposte al Consiglio supremo di difesa, poi approvate dal Parlamento ed infine attuate dal Ministro della difesa; al Ministro della difesa sono, invece, riservate le direttive nell’ambito della politica militare[33].

In relazione alla citata normativa occorre evidenziare che la Commissione difesa della Camera dei Deputati, con la risoluzione n. 7-1007 del 16 gennaio 2001, ha apportato ulteriori elementi di precisazione al vigente quadro normativo specificando, con riferimento all’indicato procedimento decisionale, la necessità dei seguenti  quattro passaggi procedurali:

 

Ø       deliberazione governativa in ordine alla partecipazione alla missione di pace all’estero e conseguente informativa alle Camere;

Ø       approvazione parlamentare (anche da parte di una sola Camera o delle Commissioni permanenti competenti) della deliberazione governativa;

Ø       presentazione di un disegno di legge o emanazione di un decreto-legge contenente la copertura finanziaria della missione;

Ø       adozione delle disposizioni attuative da parte della amministrazione militare.

 

 

 

 

Art. 3
(Proroga delle missioni internazionali)

L’articolo 3 della proposta di legge A.C. 1820 dispone che, fermo restando quanto previsto dal comma 2 del successivo articolo 5, entro il 31 gennaio di ogni anno si provveda contestualmente, con apposito provvedimento legislativo, alla proroga delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente e al loro rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.

 

 

 

 

Art. 4
(Relazione del Governo)

Il comma 1 dell’articolo 4 prevede che il Governo presenti ogni semestre al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3.

 

Ai sensi del successivo comma 2 tale relazione dovrà essere assegnata alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

 

In relazione alla disposizione in esame si osserva che l’articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali, prevede che il Ministri degli affari esteri e della difesa riferiscano, ogni sei mesi, al Parlamento sulla realizzazione degli obiettivi fissati, sui risultati raggiunti e sull'efficacia degli interventi effettuati nell'ambito delle operazioni internazionali in corso.

Al riguardo, si segnala che l’ultima relazione semestrale, relativa al periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2008, è pervenuta al Parlamento il 15 novembre 2008 (Doc. LXX, n. 2).

Si ricorda, inoltre, che l’articolo 3, comma 27-bis del D.L. 31 gennaio 2008, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45, recante disposizioni urgenti in materia di interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché relative alla partecipazione delle Forze armate e di polizia a missioni internazionali, ha previsto che entro il 30 giugno 2008, il Ministro degli affari esteri e il Ministro della difesa riferissero alle Commissioni parlamentari competenti circa gli sviluppi relativi al contesto in cui si svolge ciascuna delle missioni autorizzate o prorogate dal D.L. medesimo. Tale audizione ha avuto luogo l’11 giugno 2008, presso le le Commissioni riunite esteri e difesa della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica

 

 

 

 

Art. 5
(Fondo per le missioni internazionali)

Il contenuto dell’articolo 5 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto dell’articolo 2 della proposta di legge A.C. 1213, già illustrato ed al quale si rinvia.

 

 

Art. 6
(Consigliere diplomatico)

Il comma 1 dell’articolo 6 autorizza il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, a conferire ad un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale, nell'ambito delle missioni internazionali.

 

Il successivo comma 2 dispone, poi, che il trattamento economico del citato funzionario diplomatico venga determinato ai sensi dell'articolo 204 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, che tuttora regola l’ordinamento dell’Amministrazione degli Affari esteri.

 

Al riguardo, si ricorda che il citato articolo 204, con una complessa serie di rinvii interni al provvedimento, prevede l’attribuzione di un’indennità adeguata e di un assegno per oneri di rappresentanza, ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all’art. 35. L’attribuzione è operata con Decreto del Ministro degli Affari esteri, di concerto con il Ministro del bilancio (oggi dell’economia e delle finanze), in maniera tuttavia da non eccedere il trattamento economico complessivo del personale di analogo livello nella medesima sede di lavoro. Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali si applicano altresì le disposizioni relative alle indennità per viaggi di servizio.

 

 

 

 


Artt. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Il contenuto dei successivi articoli 7 (Interventi urgenti), 8 (Indennità di missione), 9 (Indennità di impiego operativo), 10 (Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale), 11 (Personale in stato di prigionia o disperso) 12 (Richiami in servizio del personale militare), 13 (Orario di lavoro ), 14 (Valutazione del servizio prestato nelle missioni all’estero ai fini dell’avanzamento al grado superiore), 15 (Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni) della proposta di legge A.C. 1820 è sostanzialmente analogo al contenuto degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, della proposta di legge A.C. 1213, precedentemente illustrati ed ai quali si rinvia.

 

 

 

 


Art. 16
(Personale civile)

Il comma 1 dell’articolo 16 estende, in quanto compatibile, l’ambito di applicabilità della nuova disciplina prevista dalla proposta di legge in esme anche al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui al precedente articolo 1.

 

 

 

 


Art. 17 (Disposizioni in materia contabile)
 e 18
(Cessione di mezzi e di materiali)

Il contenuto dei successivi articoli 17 e 18 della proposta di legge in esame è analogo al contenuto degli articolo 13 e 14 della proposta di legge A.C. 1213, già illustrati ed ai quali si rinvia.

 

 

 

 


Art. 19
(Utenze telefoniche di servizio)

L’articolo 19 autorizza l’utilizzo gratuito delle utenze telefoniche di servizio da parte del personale che partecipa alle missioni umanitarie e internazionali, qualora non risultino disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato. Viene altresì specificato che tale utilizzo è possibile fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

Al riguardo, si segnala che analoga disposizione è stata da ultimo contemplata dall’articolo 4, comma 10 del citato D.L. n. 209 del 2008 che, su questa materia, ha fatto rinvio a quanto previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie).

L’articolo 5 del D.L. n. 451/2001 (Disposizioni varie) prevede alcune deroghe alla legislazione vigente a favore del personale impegnato nelle operazioni internazionali indicate dall’articolo 1 del decreto. In particolare, a tale personale non si applica la disposizione dell’articolo 3, lettera b) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in base alla quale i genitori di figli minorenni non possono ottenere il passaporto di servizio, se non vi sia l'autorizzazione del giudice tutelare, o quella dell'altro genitore[34] e le disposizioni in materia di orario di lavoro. Al personale in parola è invece consentito l’utilizzo a titolo gratuito delle utenze telefoniche di servizio, se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato, fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative.

 

 

 

 

Art. 20
(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da
organizzazioni internazionali)

Il contenuto dell’articolo 20 della proposta di legge in è sostanzialmente identico al contenuto dell’articolo 15 della proposta di legge A.C. 1213, già illustrato ed al quale si rinvia.

 

 

 

 

Art. 21
(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione)

L’articolo 21, nel novellare il quarto comma dell'articolo 744 del codice della navigazione, comprende, tra i velivoli equiparati agli aeromobili di Stato, gli aeromobili utilizzati per le operazioni umanitarie e di supporto alla pace.

 

L’articolo 744 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto del 30 marzo 1942, n. 327, reca disposizioni in materia di aeromobili di Stato e aeromobili privati.

Il comma 4 equipara agli aeromobili di Stato gli aeromobili utilizzati da soggetti pubblici o privati, anche occasionalmente, per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale.

L’articolo 748 stabilisce che le norme del codice della navigazione non si applicano, tra altro, ai suddetti aeromobili. Il medesimo articolo prevede che l’utilizzazione degli aeromobili equiparati a quelli di Stato comporta l'esenzione da qualsiasi tassa, diritto o tariffa, nonché il diritto di priorità nell'utilizzazione delle strutture aeroportuali.

Lo svolgimento delle operazioni di volo da parte degli aeromobili di Stato ed equipararti è effettuato garantendo un adeguato livello di sicurezza, individuato secondo speciali regolamentazioni adottate dalle competenti Amministrazioni dello Stato, nonché, per quanto riguarda gli aereomobili equiparati, d'intesa con l'ENAC.

 


 

Testo a fronte
tra la proposta di legge A.C. 1213 e la proposta di legge A.C. 1
820

A.C. 1213

 

A.C. 1820

 

Art. 1
(Ambito di applicazione)

Art. 1
(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni all'estero svolte dal personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare, finanziate a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

2. Nell'ambito delle missioni di cui al comma 1, possono essere previste iniziative umanitarie, di sostegno e soccorso alla popolazione locale e di ricostruzione e sviluppo.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate secondo le procedure di cui agli articoli 2 e 3, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

 

Art. 2
(Partecipazione alle missioni internazionali).

 

1. Al di fuori dei casi previsti dall'articolo 78 della Costituzione e in conformità ai princìpi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, la partecipazione delle Forze armate e delle Forze di polizia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa informazione al Presidente della Repubblica.

2. Le deliberazioni adottate ai sensi del comma 1, corredate della puntuale indicazione, per ciascuna missione internazionale, degli obiettivi, della base giuridica di riferimento, del numero massimo di unità da inviare, dell'area della loro destinazione, nonché della durata programmata delle operazioni, sono tempestivamente comunicate alle Camere ai fini dell'autorizzazione delle medesime missioni.

3. Successivamente all'autorizzazione di cui al comma 2, in conformità a quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, è autorizzata con apposito provvedimento legislativo la copertura finanziaria, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, per un periodo non superiore a dodici mesi, degli oneri derivanti dalle missioni internazionali autorizzate.

 

Art. 3
(Proroga delle missioni internazionali)

 

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, entro il 31 gennaio di ogni anno si provvede contestualmente, con apposito provvedimento legislativo, alla proroga delle missioni internazionali autorizzate nell'anno precedente e al loro rifinanziamento, attingendo alle risorse del fondo di cui al citato articolo 5.

 

Art. 4
(Relazione del Governo).

 

1. Con cadenza semestrale il Governo presenta al Parlamento una relazione in ordine all'andamento delle missioni internazionali autorizzate e prorogate ai sensi degli articoli 2 e 3.

2. La relazione di cui al comma 1 è assegnata alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Art. 2
(Fondo per le missioni all'estero)

Art. 5
(Fondo per le missioni internazionali)

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 1, la cui dotazione è stabilita dalla legge finanziaria.

2. Possono essere autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo destinato alla copertura finanziaria delle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi degli articoli 2 e 3, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge finanziaria.

2. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di proroga di cui all'articolo 3, sono autorizzate, per un periodo non superiore a un mese, a valere sul fondo di cui al comma 1 del presente articolo, spese nella misura massima pari a un dodicesimo delle spese autorizzate per l'anno precedente ovvero nei limiti delle maggiori spese necessarie, qualora si tratti di spese obbligatorie o di spese non suscettibili di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 6
(Consigliere diplomatico).

 

1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.

2. Il trattamento economico del funzionario di cui al comma 1 del presente articolo è determinato ai sensi dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successiva modificazioni

Art. 3
(Interventi di soccorso)

 

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge, gli interventi del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri finalizzati ad assicurare il soccorso alla popolazione locale sono realizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152.

 

Art. 4
(Interventi urgenti)

Art. 7
(Interventi urgenti)

1. Nell'ambito delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 2, nei casi di necessità e di urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni all'estero possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1.

1. Nei casi di necessità ed urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo di 10 milioni di euro, a valere sul fondo di cui all'articolo 5.

Art. 5
(Indennità di missione)

Art. 8
(Indennità di missione)

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni all'estero è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 2, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il predetto decreto è adottato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Il personale militare, impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni all'estero con contratto individuale, conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e alloggio.

1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, e successive modificazioni, in misura pari al 98 per cento della diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.

2. Con decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 del presente articolo è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione della presente legge, il predetto decreto è emanato entro due mesi dalla medesima data di entrata in vigore.

3. La misura dell'indennità di cui ai commi 1 e 2 è incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e di alloggio gratuiti.

4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori dal teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.

5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari di truppa in servizio permanente.

6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute e delle spese di vitto e di alloggio.

Art. 6
(Indennità di impiego operativo)

Art. 9
(Indennità di impiego operativo)

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a euro 70, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente, e a 70 euro, se volontari di truppa in ferma breve o prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 7
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)

Art. 10
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale)

1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, e successive modificazioni, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dall'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, e successive modificazioni, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni all'estero, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.

2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dall'articolo 5 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, e dal regio decreto-legge 15 giugno 1926, n. 1345, convertito dalla legge 5 agosto 1927, n. 1835, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 4-ter del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, e successive modificazioni.

3. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 220, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Art. 8
(Personale in stato di prigionia o disperso)

Art. 11
(Personale in stato di prigionia o disperso)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 6 e 7, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 1, 2, 3, 5 e 6, 9 e 10, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

Art. 9
(Richiami in servizio del personale militare)

Art. 12
(Richiami in servizio del personale militare)

1. Per le esigenze connesse con le missioni all'estero, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 64 della legge 10 aprile 1954, n. 113, possono essere richiamati in servizio a domanda, secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento, nei limiti del contingente stabilito dalla legge di bilancio per gli ufficiali delle forze di completamento.

 

 

Art. 10
(Orario di lavoro)

Art. 13
(Orario di lavoro)

1. Al personale che partecipa alle missioni all'estero non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

Art. 11
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni all'estero ai fini dell'avanzamento al grado superiore)

Art. 14
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore)

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni all'estero sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n. 298, e successive modificazioni.

Art. 12
(Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni)

Art. 15
(Norme di salvaguardia del personale per la partecipazione a concorsi interni).

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni all'estero ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori dal territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.

2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

 

Art. 16
(Personale civile).

 

1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

Art. 13
(Disposizioni in materia contabile)

Art. 17
(Disposizioni in materia contabile).

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni all'estero, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.

2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e di urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni all'estero, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.

2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità ed urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulla copertura finanziaria degli stanziamenti previsti dai provvedimenti legislativi di cui all'articolo 2, comma 3, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

Art. 14
(Cessione di mezzi e di materiali)

Art. 18
(Cessione di mezzi e di materiali)

1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e materiali dismessi, escluso il materiale di armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e successive modificazioni, da effettuare nell'ambito delle missioni all'estero.

1. Su disposizione degli ispettorati o dei comandi logistici di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della Difesa, i mezzi e i materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attività operativa di unità militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito, nelle località in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorità locali, a organizzazioni internazionali non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 4 agosto 2006, n. 247.

2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche alle cessioni a titolo gratuito di mezzi e di materiali dismessi, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, da effettuare nell'ambito delle missioni internazionali.

 

Art. 19
(Utenze telefoniche di servizio).

 

1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

Art. 15
(Pagamenti effettuati da Stati o da organizzazioni internazionali)

Art. 20
(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali).

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati od organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni all'estero sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1238, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 16
(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    

 

 

Art. 21
(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione).

 

1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: «per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e per operazioni di supporto alla pace».

 


Elenco delle missioni internazionali la cui partecipazione è stata autorizzata o prorogata dal D.L. n. 209/2008

Missioni di cui al D.L. 209/2008

Data d’inizio

Ambito operativo

Unità previste

Active Endeavour

(art.3, co. 3)

9 ottobre 2001

Attività di prevenzione e protezione NATO contro azioni terroristiche e di pirateria marittima nell'area orientale del Mediterraneo

220

Althea

(art.3, co. 5)

2 dicembre 2004

Missione di pace dell'UE che ha rilevato la missione NATO SFOR per il rispetto degli Accordi di Dayton e per il consolidamento della pace in Bosnia

279

Atalanta

(art.3, co. 14)

8 dicembre 2008

Operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

227

Bilaterale Interni

(art.3, co. 20)

16 ottobre 1997

Missione finalizzata all'opera di addestramento delle Forze di polizia albanesi

64

DIE

(art.3, co. 12)

11 ottobre 1997

Delegazione italiana di esperti che collaborano con i militari albanesi per la riorganizzazione delle loro Forze armate

24

EU BAM Moldova e Ucraina

(art.3, co. 22)

1° dicembre 2005

Missione dell'Unione europea per l'assistenza nell'istituzione di un controllo doganale internazionale sul settore transdnestriano del confine tra Moldova e Ucraina

1

EU BAM Rafah

(art.3, co. 7)

(art.3, co. 28)

25 novembre 2005

Missione dell'Unione europea presso il valico di Rafah, al confine fra la striscia di Gaza e l'Egitto

4

EUMM Georgia

(art.3, co. 13)

23 settembre 2008

Missione dell'Unione europea in Georgia per il monitoraggio di quanto previsto dagli accordi UE-Russia dell'agosto-settembre 2008

41

EUPM

(art.3, co. 24)

1° gennaio 2003

Missione dell'Unione europea di assistenza e riorganizzazione delle Forze di Polizia della Bosnia-Erzegovina operante a Brcko

19

EUPOL COPPS

(art.3, co. 23)

1° luglio 2006

Missione di Polizia dell'Unione europea nei Territori Palestinesi

1

EUPOL RD Congo

(art.3, co. 10)

1° luglio 2007

Missione dell'Unione europea per l'assistenza alla Repubblica democratica del Congo nella riforma del settore della sicurezza

5

EUSEC Congo

(art.3, co. 10)

17 maggio 2007

Missione dell’Unione europea per l’assistenza nel campo delle riforme nel settore della sicurezza

1

EUFOR Tchad

(art.3, co. 9)

11 marzo 2008

Missione dell’Unione europea per la protezione dei profughi del Darfur in Ciad e in Centroafrica

92


Missioni di cui al D.L. 209/2008

Data d’inizio

Ambito operativo

Unità previste

EUPOL Afghanistan

(art.3, co. 1)

(art.3, co. 15)

(art.3, co. 26)

(art.3, co. 30)

(art.3, co. 32)

15 giugno 2007

Missione dell'Unione europea per contribuire alla messa in opera di accordi di polizia civile da parte e sotto il controllo degli afghani

 

 

50

 

ISAF

(art.3, co. 1)

(art.3, co. 15)

(art.3, co. 26)

(art.3, co. 30)

(art.3, co. 32)

10 gennaio 2002

Missione NATO di assistenza al Governo afghano per l’estensione della sua autorità ed influenza nel Paese

 

 

2.354

Joint Enterprise

(art.3, co. 4)

 

 

Comprende:

KFOR (13 giugno 1999): Missione NATO per il rispetto degli accordi di cessate il fuoco tra Macedonia, Serbia e Albania

MSU (1° agosto 1998):Missione NATO di mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica a supporto delle operazioni di pace nei Balcani

NATO HQ Sarajevo (2 dicembre 2004): Missione NATO per l'assistenza alla Bosnia per conseguire i requisiti per la PfP, per la lotta al terrorismo e per il supporto al Tribunale Penale Internazionale per la ex-Jugoslavia

NATO HQ Skopje (17 giugno 2002): NATO Headquarters Skopje per il coordinamento delle attività in Macedonia

NATO HQ Tirana (17 giugno 2002): NATO Headquarters Tirana per il coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni Internazionali ed il supporto di KFOR e delle missioni in Fyrom

 

 

 

 

 

 

 

2.160

 

 

Albania 2

(art.3, co. 4)

15 aprile 1997

Sorveglianza nelle acque territoriali ed interne albanesi per prevenire l'immigrazione illegale

43

EULEX Kosovo

(art.3, co. 4) (art.3, co. 21)

(art.3, co. 27)

(art.3, co. 31)

9 dicembre 2008

Missione dell'Unione europea di supporto alle autorità kosovare nei settori di polizia, giudiziario e doganale

 

MINUSTAH

(art.3, co. 29)

15 marzo 2008

Missione ONU per la stabilizzazione di Haiti

5

Missione in Libia

(art.3, co. 25)

Previsto inizio entro il 15 maggio

Missione di cooperazione italo-libica per fronteggiare il fenomeno dell'immigrazione clandestina

67

NTM-I

(art.2, co. 8)

14 agosto 2004

Missione NATO di assistenza e di addestramento delle Forze di sicurezza irachene

90



Missioni di cui al D.L. 209/2008

Data d’inizio

Ambito operativo

Unità previste

TIPH II

(art.3, co. 6)

29 gennaio 1997

Missione di monitoraggio svolta in base all'Accordo israelo-palestinese del 15 gennaio 1997 (Hebron)

12

UNFICYP

(art.3, co. 11)

11 luglio 2005

Missione ONU per il mantenimento della pace e per il controllo del cessate il fuoco a Cipro

4

UNIFIL

(art.3, co. 2)

3 luglio 1979

Forza Temporanea delle Nazioni Unite in Libano

2.470

UNMIK

(art.3, co. 21)

(art.3, co. 27)

30 giugno 1999

Forza di polizia civile internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo

43

UNAMID

(art.3, co. 8)

Gennaio 2008

Missione dell’ONU e dell’Unione africana in Darfur

2

 

 

 




[1]    Per un approfondimento dei recenti provvedimenti legislativi in materia di missioni internazionali, con particolare riferimento al relativo finanziamento, si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 7.

[2]     Gli articoli sono stati inseriti durante l’esame parlamentare ed hanno assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e nel D.L. n. 10/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali, che sono stati lasciati decadere.

[3]    La legge reca Norme per l'istituzione del servizio militare professionale.

[4]    A questo proposito si ricorda che il progetto elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali aveva adottato una disposizione secondo cui l’impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali doveva essere deliberato dalla Camera dei deputati su proposta del Governo.

[5]    Su questa problematica la dottrina si è espressa in maniera differente. In particolare, Capotosti ha considerato necessaria l’adozione della procedura più “pesante”, mentre Motzo la qualifica come opportuna ma non necessaria. A sua volta De Vergottini non ritiene sussistere una correlazione necessaria tra la difesa di un alleato ai sensi del Trattato NATO e la delibera dello ‘stato di guerra in senso tecnico-formale, potendo l’esigenza dell’immediatezza dell’aiuto richiesto dall’Alleanza non consentire i tempi di attesa connessi alla procedura prevista dagli art. 78 e 87 della Costituzione.

[6]    La legge reca Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

[7]    Cfr. De Vergottini, Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna, 2004, p. 301-326.

[8]    In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 25 del 1997, “il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento”.

[9]   Non sono considerati gli interventi operati dal Corpo militare della Croce rossa in Corea e in Congo.

[10]   Si tratta della missione in collaborazione con la Libia per contrastare la tratta di esseri umani e l’immigrazione clandestina, il cui inizio è previsto per il 15 maggio 2009.

[11]   Da segnalare che il paragrafo 65 del Nuovo concetto strategico precisa (quarto periodo) che “il Concetto strategico regolerà la politica della sicurezza e della difesa dell’Alleanza, i suoi concetti operativi, il posizionamento delle forze convenzionali e nucleari e i suoi accordi collettivi di difesa, e sarà tenuto sotto osservazione nell’eventualità di mutamenti che avvengano nel contesto della sicurezza”.

[12]   L’Obiettivo primario civile 2010 - adottato dal Consiglio del 19 novembre 2007 - dovrà contribuire a garantire :una quantità sufficiente di personale qualificato per le aree prioritarie civili della PESD e per le missioni di supporto; lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità di pianificazione, degli equipaggiamenti, delle procedure, delle attività di training e dei concetti; un aumento di visibilità per la politica di sviluppo delle capacità civili sia a livello UE che a livello degli Stati membri; il rafforzamento della cooperazione e coordinazione con gli attori esterni, nel pieno rispetto dell’autonomia decisionale dell’Unione europea. L’Obiettivo primario 2010 per lo sviluppo delle capacità militari, adottato dal Consiglio europeo del 4 maggio 2004, definisce un elenco di azioni e misure finalizzate al rafforzamento delle capacità operative militari dell’UE entro il 2010, sulla base di un “catalogo delle forze” rese disponibili dagli Stati membri e di una “tabella di marcia” (capabilities improvement chart) aggiornata semestralmente, che indica i progressi compiuti e le carenze che rimangono da colmare. L’Obiettivo primario 2010 colloca al centro degli sforzi europei tre elementi: interoperabilità, schierabilità e sostenibilità.

[13]   Convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gebbraio 2009, n. 12.

[14]    Gli articoli sono stati inseriti durante l’esame parlamentare ed hanno assorbito le disposizioni contenute nel D.L. n. 9/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq e nel D.L. n. 10/2006 recante disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali, che sono stati lasciati decadere.

[15]   D.L. 31 maggio 2005, n. 90, Disposizioni urgenti in materia di protezione civile convertito in legge con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 luglio 2005, n. 152.

[16]   L. 24 febbraio 1992, n. 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile.

[17]   D.L. 7 settembre 2001, n. 343, Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 9 novembre 2001, n. 401.

[18]    L. 26 febbraio 1987, n. 49, Nuova disciplina della cooperazione dell’Italia con i Paesi in via di sviluppo.

[19]    A titolo di esempio illustrativo, si rimanda al D.P.C.M. del 16 settembre 2005, Dichiarazione dello stato di criticità in conseguenza della grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan e all’ ordinanza attuativa del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan in cui viene disposta la nomina di un Commissario delegato per assicurare i necessari interventi di carattere umanitario finalizzati a fronteggiare il contesto critico illustrato dal decreto, viene istituita una apposita struttura di missione, composta da personale del Dipartimento della protezione civile o da altra Amministrazione statale o Ente pubblico e vengono determinati in linea generali gli interventi da attuare.

[20]   Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 maggio 2006, n. 120.

[21]   Come precisato nella relazione illustrativa che accompagnava il decreto legge, gli interventi in oggetto rappresentano “attività di cooperazione civile-militare intesa a sostenere, in particolare, i progetti di ricostruzione, comprese le infrastrutture sanitarie, le operazioni di assistenza umanitaria, l'assistenza sanitaria e veterinaria, nonché interventi nei settori dell'istruzione e dei servizi di pubblica utilità”.

[22]   In relazione alla disposizione in esame si segnala che con riferimento alle missioni contemplate dal più volte decreto legge  n. 209 del 2008 il comma 1 del’articolo 4 del citato provvedimento ha riconosciuto al personale impegnato nelle missioni internazionalidisciplinate dal provvedimento l’indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse.

[23]    Si tratta di tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le Agenzie.

[24]   Al riguardo, si osserva che la relazione illustrativa allegata al decreto legge n. 209 del 2008 (A.C. 2047) precisava che “trattasi di personale con incarichi di vertice, i cui contratti individuali regolano i compiti sulla catena di comando multinazionale: poiché tali unità permangono investiti di ruoli gerarchici e funzionali anche sulla catena di comando nazionale, collegata al contingente italiano dislocato in territorio libanese, non può trovare applicazione, nei loro confronti, la disciplina nazionale relativa alla posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere incarichi di durata superiore a sei mesi, in regime di rapporto individuale con enti ed organismi internazionali (legge 27 luglio 1962, n. 1114). La richiamata normativa prevede infatti la diretta corresponsione da parte dell’ONU di emolumenti stipendiali e la contestuale cessazione di quelli nazionali”.

[25]    Tale elargizione è stata elevata ad euro 200.000 dall'articolo 2 del decreto legge 28 novembre 2003, n. 337, recante “Disposizioni urgenti in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero” e convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2003, n. 369.

[26]   Legge 10 aprile 1954, n. 113, “Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica

[27]   Si consideri che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei seguenti settori: trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, navigazione interna, pesca marittima, altre attività in mare. Successivamente, la direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000, modificando la precedente direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull’orario di lavoro i settori e le attività precedentemente esclusi, ad eccezione della gente di mare, del personale di volo e dei lavoratori mobili del settore dell’autotrasporto, per cui, anche a livello comunitario, vige una disciplina particolare e specifica.

[28]   L’articolo 11 della Costituzione stabilisce che l’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

L’articolo 78 della Costituzione prevede che siano le Camere a deliberare lo stato di guerra e a conferire al Governo i poteri necessari.

[29]   A questo proposito si ricorda che il progetto elaborato dalla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali aveva adottato una disposizione secondo cui l’impiego delle Forze armate fuori dai confini nazionali doveva essere deliberato dalla Camera dei deputati su proposta del Governo.

[30]   Su questa problematica la dottrina si è espressa in maniera differente. In particolare, Capotosti ha considerato necessaria l’adozione della procedura più “pesante”, mentre Motzo la qualifica come opportuna ma non necessaria. A sua volta De Vergottini non ritiene sussistere una correlazione necessaria tra la difesa di un alleato ai sensi del Trattato NATO e la delibera dello ‘stato di guerra in senso tecnico-formale, potendo l’esigenza dell’immediatezza dell’aiuto richiesto dall’Alleanza non consentire i tempi di attesa connessi alla procedura prevista dagli art. 78 e 87 della Costituzione.

[31]   La legge reca Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa.

[32]   Cfr. De Vergottini, Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna, 2004, p. 301-326.

[33]   In particolare, ai sensi del comma 1 dell’articolo 1 della legge n. 25 del 1997, “il Ministro della difesa, preposto all'amministrazione militare e civile della difesa e massimo organo gerarchico e disciplinare, attua le deliberazioni in materia di difesa e sicurezza adottate dal Governo, sottoposte all'esame del Consiglio supremo di difesa e approvate dal Parlamento”.

[34]   L’articolo 24 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, recante “Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione” ha modificato la disposizione contenuta nella lettera b) dell’articolo 3 della legge n. 1185/1967, che ora dispone che “Non possono ottenere il passaporto: b) i genitori che, avendo prole minore, non ottengano l'autorizzazione del giudice tutelare; l'autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l'assenso dell'altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.