Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Titolo: Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese - D.L. 179/2012- A.C. 5626 - Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5626/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 737
Data: 10/12/2012
Organi della Camera: IX-Trasporti, poste e telecomunicazioni
X-Attività produttive, commercio e turismo
Altri riferimenti:
DL N. 179 DEL 18-OTT-12     

 

10 dicembre 2012

 

n. 737/0

 

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

D.L. 179/2012 - A.C. 5626

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

 

Numero del progetto di legge

A.C. 5626

Titolo

Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Iniziativa

governativa

Iter al Senato

Si – A.S. 3533

Numero di articoli

72

Date:

 

trasmissione alla Camera

7 dicembre 2012

assegnazione

7 dicembre 2012

Commissione competente

IX Trasporti e X Attività produttive

Sede

Referente

Pareri previsti

I Affari Costituzionali, II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), III Affari esteri, IV Difesa, V Bilancio, VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), VII Cultura, VIII Ambiente (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Affari sociali, XIII Agricoltura, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

L’articolo 1:

§  al comma 1, prevede la presentazione alle competenti commissioni parlamentari, per il 2013 entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, e per gli anni successivi entro il 30 giugno di ciascun anno, di una relazione sullo stato di attuazione dell’Agenda digitale italiana come definita dall’articolo 47 del decreto-legge n. 5/2012 (c.d. “.DL semplificazioni”). Ai fini della predisposizione della relazione, il governo si potrà avvalere dell’Agenzia per l’Italia digitale istituita dall’articolo 19 del decreto-legge n. 83/2012 (c.d. “decreto sviluppo”);

§  al comma 2, modificato al Senato, novella alcune disposizioni concernenti il processo di unificazione della carta di identità elettronica e della tessera sanitaria su medesimo supporto informatico;

§  al comma 3, destina all'ISTAT un finanziamento di 18 milioni di euro annui, a decorrere dal 2013, finalizzato all'attuazione degli obblighi comunitari in materia statistica;

§  al comma 4 incrementa di 12 milioni di euro per il 2013 la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fondo ISPE).

 

L'articolo 2 dispone l'unificazione in un'unica anagrafe - l'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR) – del sistema anagrafico attualmente strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi-INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale) (commi 1, 2, 4 e 5), l’invio telematico ai comuni delle attestazioni e delle dichiarazioni di nascita e dei certificati di morte da parte dei sanitari (comma 3), la facoltà per i sindaci di comuni facenti parte di un’unione di comuni di delegare le funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale dell'unione o di singoli comuni associati (comma 6), prevedendo un apposito stanziamento (comma 7).

 

L’articolo 2-bis affida all’Agenzia per l’Italia digitale la predisposizione, entro 90 giorni dalla conversione del decreto, delle regole tecniche per l’identificazione, tra le Basi di dati di interesse nazionale come definite dal Codice dell’amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82/2005), delle basi critiche.

 

L'articolo 3 rimette ad un regolamento di delegificazione il riordino del Sistema statistico nazionale, e quindi, dell'ISTAT (comma 4); prevede altresì l’introduzione del cd. censimento permanente, ossia di un censimento della popolazione e delle abitazioni continuo, a cadenza annuale e le modalità definizione dei contenuti dell’Archivio nazionale delle strade e dei numeri civici (ANNCSU) (commi 1-3); istituisce nuovamente la Commissione per la garanzia della qualità dell’informazione statistica (comma 6).

 

L'articolo 4 riconosce ad ogni cittadino la facoltà di indicare alla pubblica amministrazione un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), da eleggere come domicilio digitale, cui le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad inviare le comunicazioni dal 1° gennaio 2013, e consente alle amministrazioni di predisporre le comunicazioni ai cittadini, in mancanza di domicilio digitale, come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o elettronica avanzata, da inviare per posta in copia analogica.

 

L’articolo 5 estende alle imprese individuali l’obbligo, già previsto per le società, di depositare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) presso il registro delle imprese o l'albo delle imprese artigiane. Viene inoltre istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico.

 

L’articolo 6 prevede:

§  ai commi 1 e 2, disposizioni volte a rendere più cogenti le previsioni in tema di trasmissione di documenti per via telematica tra pubbliche amministrazioni e tra queste e privati. Si dispone, inoltre, che siano sottoscritti con firma digitale gli accordi che le amministrazioni pubbliche concludono tra loro per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

§  ai commi 3 e 4, la modifica dell’articolo 11 del D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) prevedendo, per un verso, che il contratto deve essere stipulato a pena di nullità nelle modalità ivi previste e, per l’altro, che il contratto può essere stipulato in forma pubblica amministrativa in modalità elettronica;

§  al comma 5, la facoltà per i notai di redigere gli atti pubblici in formato elettronico, ai sensi del decreto legislativo n. 110 del 2010, utilizzando il sistema di conservazione degli stessi gestito dal Consiglio nazionale del notariato;

§  al comma 6, la previsione che agli adempimenti previsti dall’articolo in esame si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

 

L’articolo 7 disciplina la trasmissione telematica delle certificazioni di malattia nel settore pubblico e privato.

 

L’articolo 8 stabilisce:

§  ai commi 1-3 l’adozione, da parte delle aziende di trasporto pubblico locale, di sistemi di bigliettazione elettronica, anche interoperabili a livello nazionale, e di biglietti elettronici integrati nelle Città metropolitane;

§  ai commi 4-9, il recepimento delle disposizioni della direttiva 2010/40/UE, sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto;

§  al comma 5-bis, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, la facoltà per i dipendenti dei concessionari stradali e autostradali e per i soggetti affidatari del servizio di riscossione dei pedaggi, di prevenire e accertare le violazioni dell’obbligo di pagamento del pedaggio;

§  ai commi 9-bis e 9-ter, inseriti nel corso dell’esame presso il Senato, l’istituzione del Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi, che svolgerà le funzioni precedentemente attribuite alla Commissione interministeriale di cui alla legge n. 410/1949, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione;

§  al comma 9-quater, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, la possibilità per l’ente proprietario della strada, in determinate circostanze, di prescrivere l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali;

§  ai commi 10-17, il recepimento della direttiva 2010/65/UE, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e sostituiscono l’articolo 179 del codice della navigazione.

 

L’articolo 9 reca una serie di novelle al Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) volte a integrare la disciplina concernente:

§  il documento informatico sottoscritto con firma elettronica;

§  l’accesso telematico e la riutilizzazione di dati e documenti delle pubbliche amministrazioni nonché gli obiettivi delle politiche di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico curate dall’Agenzia per l'Italia Digitale;

§  l’acquisizione di programmi informatici a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico;

§  l'accessibilità, anche da parte dei soggetti disabili, agli strumenti informatici.

 

L’ articolo 9-bis, introdotto dal Senato, reca ulteriori novelle all’articolo 68 del CAD in tema di acquisizione di programmi informatici da parte della pubblica amministrazione.

 

L’articolo 10 è volto ad accelerare il processo di dematerializzazione amministrativa in ambito scolastico e universitario, prevedendo: la costituzione del fascicolo elettronico dello studente universitario dall’anno accademico 2013-2014; l’accesso da parte delle università alle banche dati dell’INPS per la consultazione dei dati necessari al calcolo dell’Indicatore della situazione economica equivalente per l’università (ISEEU), nonché all’anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati; l’utilizzo esclusivo di modalità informatiche, dal 1° marzo 2013, per i procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale del comparto scuola.

 

L’articolo 11 prevede:

§  ai commi da 1 a 3 e 4-novies, disposizioni in materia di adozione di libri scolastici “in versione digitale” o “mista” - in particolare, fornendo la definizione di “versione mista” - e sopprimendo il vincolo temporale per le nuove adozioni dei libri di testo (5 anni per la scuola primaria e 6 anni per la scuola secondaria di I e di II grado), previsto dal D.L. 137/2008. Reca, altresì, disposizioni in materia di offerta formativa in situazioni svantaggiate, attraverso nuove modalità di gestione della didattica (istituzione di centri scolastici digitali);

§  al comma 4, modificato nel corso dell’esame al Senato, stabilisce che il MIUR, le regioni e i competenti enti locali, avviano iniziative di rigenerazione integrata del patrimonio immobiliare scolastico, anche attraverso la realizzazione di nuovi complessi scolastici, e promuovono, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, iniziative finalizzate, tra l'altro, alla costituzione di società, consorzi o fondi immobiliari;

§  ai commi da 4-bis a 4-octies, inseriti nel corso dell’esame al Senato, disposizioni in ordine alla predisposizione e all’approvazione di appositi piani triennali in materia di edilizia scolastica e all’istituzione di un Fondo unico per l’edilizia scolastica.

 

L’articolo 11-bis, introdotto nel corso dell’esame al Senato, riconosce un credito d’imposta del 25 per cento dei costi sostenuti alle imprese che sviluppano nel territorio italiano piattaforme telematiche per la distribuzione, la vendita e il noleggio di opere dell’ingegno digitali.

 

L’articolo 12 reca disposizioni in tema di Fascicolo sanitario elettronico (FSE) e sistemi di sorveglianza.

L’articolo 13 prevede:

§  ai commi da 1 a 3-bis la graduale sostituzione del formato cartaceo con quello elettronico per la prescrizione medica, concernente farmaci o prestazioni specialistiche, a carico del Servizio sanitario nazionale, prevedendo anche specifiche sanzioni a carico dei medici inadempienti;

§  al comma 4, che, dal 1° gennaio 2014, il sistema per la tracciabilità delle confezioni dei farmaci erogate dal Servizio sanitario nazionale basato su fustelle cartacee sia integrato, ai fini del rimborso delle quote a carico del medesimo Servizio sanitario nazionale, da un sistema basato su tecnologie digitali;

§  al comma 5, che, dal 1° gennaio 2013, la conservazione delle cartelle cliniche possa essere effettuata esclusivamente in forma digitale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L'articolo 13-bis prevede, per i medici, la facoltà di prescrivere il principio attivo ovvero il nome specifico di un farmaco, per le aziende farmaceutiche, la possibilità di ridurre il prezzo dei medicinali a brevetto scaduto, e per le Regioni, l’obbligo di attenersi alle indicazioni Aifa sull’equivalenza terapeutica dei farmaci.

 

L’articolo 13-ter impegna lo Stato italiano a promuovere una carta dei diritti volta a stabilire principi e criteri per garantire l'accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura, promuovendone la diffusione anche a livello internazionale.

 

L’articolo 14 prevede:

§  al comma 1, l’autorizzazione delle spese per il completamento del Piano nazionale banda larga;

§  ai commi da 2 a 5, la disciplina dei procedimenti amministrativi per l’installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica, anche con riguardo all’effettuazione delle opere necessarie (p.es. scavi);

§  al comma 6, l’installazione di linee elettriche;

§  al comma 7, disciplina l’accesso nei condomini per l’installazione e manutenzione di apparati durante la fase di sviluppo della rete in fibra ottica e i conseguenti obblighi in capo agli stessi operatori;

§  ai commi da 8 a 10, la modifica della disciplina vigente sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e demanda alle regioni l’irrogazione delle sanzioni amministrative relative al superamento dei limiti di esposizione e dei valori di attenzione, nonché al mancato rispetto delle modalità previste per l’attuazione dei piani di risanamento;

§  al comma 10-bis, l’inserimento di un comma 2-bis all’articolo 6 del decreto-legge n. 144/2005. In particolare, si stabilisce una deroga a quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo in materia di identificazione degli abbonati delle imprese di telefonia mobile, consentendo l’identificazione anche in via indiretta, attraverso SMS e carte di pagamento nominative, per le schede abilitate al solo traffico telematico e per l’utilizzo di tecnologie senza fili;

§  al comma 10-ter, l’introduzione di una misura di semplificazione finalizzata all’attivazione della banda ultra-larga (vale a dire con velocità superiore a 100 Mbitps), attraverso la sostituzione dell’articolo 35, comma 4, del decreto-legge n. 98/2011.

 

L’articolo 14-bis assicura alla Camera e al Senato, a titolo gratuito, la “funzione trasmissiva”, al fine di garantire la trasparenza e l’accessibilità dei lavori parlamentari su tutto il territorio nazionale nel “nuovo sistema universale digitale”.

 

L'articolo 15 prevede:

§  ai commi 1-3, la sostituzione dell’articolo 5 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), estendendo la possibilità di effettuare pagamenti verso le amministrazioni e le imprese pubbliche con modalità informatiche (bonifici bancari e postali, carte di debito, di credito e prepagate e altri strumenti di pagamento elettronico disponibili);

§  ai commi 4 e 5, che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti privati che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi anche professionali (imprese e professionisti) sono tenuti ad accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (bancomat) ovvero attraverso carte di pagamento, qualora l'onere posto a loro carico non risulti superiore a quello applicato per le carte di debito. L’attuazione di tale disposizione è demandata ad un decreto interministeriale il quale, oltre a stabilire eventuali importi minimi, modalità e termini, anche in relazione ai soggetti interessati, può disporre l’obbligo di accettare ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche con tecnologie mobili;

§  al comma 5-bis che amministrazioni pubbliche devono avvalersi, per le attività di incasso e pagamento, della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati;

§  al comma 5-ter, disposizioni in materia di sicurezza della firma digitale;

§  al comma 5-quater qualifica come pratica commerciale scorretta il richiedere un sovrapprezzo dei costi per il completamento di una transazione elettronica con un fornitore di beni o servizi.

 

L'articolo 16 contiene disposizioni in materia di comunicazioni e notificazioni per via telematica nel processo civile e penale. L'intervento – che rende esclusivo il ricorso alla posta elettronica certificata (PEC) nell’ottica di una maggior speditezza del procedimento - integra la disciplina in materia adottata nel corso della legislatura per la digitalizzazione del processo. Le modifiche introdotte - oltre a contribuire ai risparmi di spesa della pubblica amministrazione derivanti dall’eliminazione delle comunicazioni e notificazioni cartacee da parte degli ufficiali giudiziari - si rendono opportune anche in considerazione del processo di attuazione della revisione della geografia giudiziaria (vedi i D.Lgs. 154 e 155/2012) per assicurare, quindi, che la riduzione del numero delle sedi giudiziarie non faccia venir meno il principio di prossimità del servizio giustizia ai cittadini e alle imprese.

 

L'articolo 17 stabilisce, ai commi 1 e 2, talune modifiche, rispettivamente alla legge fallimentare e alle disposizioni sull’amministrazione straordinaria delle grandi imprese, finalizzate all'estensione dell'uso della posta elettronica certificata (PEC) nelle procedure concorsuali. I commi da 3 a 5 dettano la disciplina transitoria in ordine all’applicabilità delle novelle.

 

L’articolo 18 riforma complessivamente il Capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento, nel senso già auspicato dal Governo con il disegno di legge AC 5117; le novelle si applicheranno ai procedimenti instaurati a partire dal trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore della legge di conversione.

 

L’articolo 19, modificato al Senato, innova la disciplina delle funzioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale, includendovi il compito di promuovere la definizione e lo sviluppo di grandi progetti strategici. A tale scopo vengono individuate cinque tipologie di progetti che potranno essere finanziati, secondo alcune speciali procedure, dal Fondo per la crescita sostenibile (70 mln di euro), dal FIRST (100 milioni di euro) e, infine dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali individuate nel Piano di azione-coesione. Con successivi decreti interministeriali (MISE MIUR) saranno definiti: i temi di ricerca e le aree tecnologiche da promuovere; le modalità per l’accesso ai Fondi per i servizi di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni non presenti sul mercato volte a rispondere a una domanda pubblica; le linee guida per promuovere la diffusione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti precommerciali.

 

L'articolo 20 disciplina, attraverso l’attribuzione di compiti di coordinamento all’Agenzia per l’Italia digitale e la costituzione di un apposito comitato tecnico, il funzionamento delle “comunità intelligenti”, prevedendo che le amministrazioni pubbliche interessate possano aderire allo Statuto della cittadinanza digitale e, attraverso la sottoscrizione di appositi protocolli di intesa, partecipino alla realizzazione degli obiettivi previsti da un piano annuale, con una particolare attenzione alla condivisione, riuso ed utilizzo dei dati messi in comune, attraverso una piattaforma nazionale.

 

L’articolo 20-bis, introdotto dal Senato, disciplina l'adozione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione da parte della Corte dei conti nelle attività di controllo e nei giudizi che si svolgono innanzi a essa.

 

L’articolo 20-ter, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) a prorogare, anche oltre i sessanta mesi, i contratti a tempo determinato del personale ricercatore e tecnologo in servizio e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013.

 

L’articolo 21 assegna all’IVASS il compito di curare la prevenzione amministrativa delle frodi nel settore r.c. auto, con riguardo alle richieste di risarcimento e di indennizzo e all’attivazione di sistemi di allerta preventiva contro i rischi di frode. A tal fine l’IVASS mette in correlazione le banche dati gestite da enti diversi e si avvale di un archivio informatico integrato: i risultati delle analisi svolte sono segnalati alle imprese assicurative e all’autorità giudiziaria. È prevista una relazione annuale sull’attività svolta a fini di prevenzione e contrasto delle frodi.

 

L’articolo 22 contiene una serie di misure a favore della concorrenza e della tutela del consumatore nel mercato assicurativo. In particolare si prevede: l’abolizione del tacito rinnovo del contratto di assicurazione obbligatoria per r.c. auto; la definizione, con decreto ministeriale, di uno schema di “contratto base” r.c. auto, nel quale prevedere tutte le clausole necessarie ai fini dell'adempimento di assicurazione obbligatoria; l’obbligo per le compagnie di assicurazione di garantire una corretta e aggiornata informativa on line ai propri clienti; la possibilità per gli intermediari di collaborare con altri soggetti iscritti al registro degli intermediari assicurativi e riassicurativi, garantendo piena informativa e trasparenza nei confronti dei consumatori; la definizione di una piattaforma di interfaccia comune tra le compagnie assicurative per la gestione dell'intero ciclo del prodotto assicurativo; l’aumento del termine prescrizionale delle polizze vita cd “dormienti” da 2 a 10 anni.

 

L’articolo 23 è volto a modificare la disciplina delle società di mutuo soccorso (SMS) per adeguarne la normativa rispetto alla formulazione del 1886 e per ampliare il loro campo di attività. Viene, aggiunta, tra l’altro, la possibilità di svolgere “mutualità mediata”, vale a dire la possibilità di aderire in qualità di socio ad un’altra SMS. Il comma 10-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, reca disposizioni sull’alimentazione del fondo comune attributo all’Ente nazionale per il microcredito e sulla destinazione del contributo annuo stanziato in favore dell’Ente: per effetto delle norme in esame a detto fondo comune potranno affluire anche (oltre ai contributi volontari, ai beni attribuiti ex lege, ai contributi erogati da organismi nazionali od internazionali e ad ogni altro provento derivante dall’attività del Comitato) le risorse, pari a 1,8 milioni di euro annui, destinate all’Ente e poste a carico del bilancio dello Stato.

 

L'articolo 23-bis, inserito durante l’esame in sede referente, modifica la disciplina del danno risarcibile per ritardato perfezionamento della surrogazione dei finanziamenti bancari (c.d. “portabilità” di finanziamenti e mutui). In particolare sono elevati i termini utili al tempestivo perfezionamento della surrogazione.

 

L’articolo 23-ter, introdotto al Senato, sostituisce l’articolo 3, comma 14, della legge n.92 del 2012 (riforma del mercato del lavoro) in materia di fondi bilaterali alternativi.

 

L’articolo 23-quater, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, intende modificare le disposizioni concernenti la governance e la struttura delle banche popolari e delle società cooperative quotate. Più in dettaglio, viene elevata dallo 0,5 all’1 per cento la quota massima di partecipazione al capitale sociale delle banche popolari, prevedendo specifiche deroghe a tali limiti in favore delle fondazioni bancarie. Si affida allo statuto la possibilità di subordinare l’ammissione a socio, oltre che a requisiti soggettivi, al possesso di un numero minimo di azioni. Le norme in commento modificano poi la speciale disciplina delle società cooperative quotate contenuta nel Testo Unico Finanziario, al fine di affidare all’autonomia statutaria la determinazione delle quote di capitale rilevanti ai fini dell’esercizio di specifici diritti azionari (relativi all’ordine del giorno in assemblea e all’elezione con voto di lista del CdA).

 

L’articolo 24 prevede:

§  ai commi 1 e 2, la modifica del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria - TUF) al fine di recepire le innovazioni apportate dal Regolamento n. 236/2012, in materia di vendite allo scoperto di strumenti finanziari e di contratti derivati;

§  ai commi da 3 a 6, l’autorizzazione all’aumento di capitale della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo della partecipazione italiana.

 

L’articolo 24-bis, introdotto dal Senato, mediante una modifica al D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), consente all’organo di amministrazione di una banca di delegare l’approvazione delle operazioni assunte da esponenti bancari in potenziale conflitto di interessi. Vengono abrogate le disposizioni che prevedono l’applicazione al gruppo bancario dei limiti al’acquisto di obbligazioni da parte degli esponenti della società.

 

L’articolo 24-ter, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, modifica in più punti la disciplina dell’attività di bancoposta svolta da Poste italiane S.p.a.. Le norme in esame, accanto al recepimento di alcune novità intervenute nel corso del tempo nella legislazione bancaria (tra l’altro in materia di servizi di pagamento e tutela dei consumatori): precisano che i bollettini di conto corrente postale possono essere emessi anche in forma elettronica; includono tra le attività di bancoposta l’esercizio in via professionale del commercio di oro; consentono a Poste Italiane di stabilire succursali negli altri Stati comunitari ed extracomunitari per l’esercizio di attività di bancoposta; dispongono che la comunicazione ai clienti delle variazioni contrattuali unilaterali sfavorevoli sia effettuata, in luogo della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o avviso inviato ai correntisti, con le medesime garanzie e tutele previste dal testo unico bancario in materia di contratti di durata e di servizi di pagamento; autorizzano Poste a svolgere nei confronti del pubblico il servizio di collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente.

 

L’articolo 25, modificato dal Senato, introduce la definizione di start up innovativa e ne stabilisce i requisiti soggettivi e oggettivi tra cui: maggioranza del capitale detenuta da persona fisica, 30% della spesa destinato a R&S, infine, occupazione di ricercatori pari a un terzo del personale. Le misure previste dalla predetta sezione possono essere concesse anche a società costituite anteriormente, se rientranti nella definizione di start up innovativa. E’ disciplinata la specifica categoria della start-up a vocazione sociale caratterizzata per operare in via esclusiva in alcuni settori particolari, tra cui: assistenza sociale e sanitaria, educazione, istruzione e formazione, tutela dell’ambiente, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo sociale e, infine, formazione universitaria e post-universitaria. Inoltre è disciplinata la definizione di incubatori certificati. Tali sono le società che offrono servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start-up innovative. Presso le Camere di commercio, industria e artigianato, è istituita un’apposita sezione speciale del registro delle imprese per le start up innovative e per gli incubatori certificati. Infine sono previste forme di pubblicità delle informazioni inerenti la vita e l’attività delle start up e degli incubatori che operano nello speciale regime giuridico previsto dal decreto in esame.

 

L’articolo 26 reca norme volte a semplificare alcune procedure per le imprese start-up innovative in materia di reintegro delle perdite, diritti attribuiti ai soci, disapplicazione della disciplina delle società di comodo e in perdita sistemica, offerta al pubblico, divieto di operazioni sulle proprie partecipazioni, emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, nonché l’esonero dal versamento di alcuni diritti di bollo e di segreteria.

 

L'articolo 27 introduce agevolazioni fiscali in favore di alcuni soggetti che intrattengono rapporti, a diverso titolo, con start-up innovative e incubatori certificati. In primo luogo, è previsto un regime vantaggioso per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori delle imprese qualificate come start-up innovative e dei cd. “incubatori certificati”. Per tali soggetti, non concorre a formare l’imponibile  a fini fiscali e contributivi quella parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione). Viene poi precisato il regime fiscale applicabile alle azioni, alle quote e agli strumenti finanziari partecipativi emessi a titolo di corrispettivo per l’apporto di opere e servizi in favore di start-up innovative o di incubatori certificati; fermo restando che i predetti strumenti finanziari – secondo le regole generali - non sono sottoposti a tassazione in capo al soggetto apportante, nel caso delle start-up e degli incubatori detti strumenti non concorrono a formare l’imponibile fiscale anche se emessi a fronte di crediti maturati per la prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali.

 

L’articolo 27-bis prevede l’applicazione del credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati - previsto dall’articolo 24 del D.L. n. 83/2012 - alle start-up innovative e agli incubatori certificati come definite, rispettivamente, dai commi 2 e 5 del precedente articolo 25 (cfr. infra) secondo modalità semplificate.

 

L'articolo 28 reca alcune norme relative ai rapporti di lavoro subordinato a termine e di somministrazione per le società start-up innovative, così come definite nel precedente articolo 25, comma 2, introducendo una disciplina speciale rispetto alla normativa generale vigente in materia.

 

L'articolo 29 introduce una serie di incentivi fiscali per gli anni 2013-2015, in favore di persone fisiche e persone giuridiche che intendono investire nel capitale sociale di imprese “start-up innovative”. Le persone fisiche potranno detrarre dall’IRPEF una percentuale delle somme investite nel capitale sociale delle predette imprese, sia per gli investimenti effettuati direttamente che per tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di altre società che investono prevalentemente in start-up innovative.

Per i soggetti IRES è invece prevista la possibilità di dedurre dall’imponibile parte delle predette somme investite nel capitale sociale di imprese start-up innovative. Tali somme saranno dunque esenti da imposizione.

 

L’articolo 30 reca disposizioni in materia di raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese start-up innovative, consentendo che essa avvenga mediante portali online (c.d. crowdfunding); sono a tal fine individuati i soggetti autorizzati all’esercizio di tali attività, disciplinandone i requisiti, il funzionamento e le modalità operative, nonché individuando nella Consob l’organo deputato alla loro vigilanza. Si prevede infine che le imprese start-up innovative operanti in Italia siano tra le imprese destinatarie dei servizi (assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia) messi a disposizione dall'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e da Desk Italia.

 

L’articolo 31 afferma che alle start-up innovative, nei primi quattro anni dalla costituzione, non si applicano né l’istituto del fallimento né le altre procedure concorsuali disciplinate dalla legge fallimentare (R.D. n. 267/1942). In caso di crisi, a queste imprese si applicherà esclusivamente la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento disciplinata dalla legge n. 3 del 2012, come modificata dall’art. 18 del decreto-legge in esame.

 

L'articolo 32 prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri promuova una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale per diffondere una maggiore consapevolezza pubblica sulle opportunità imprenditoriali legate all’innovazione e alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative. Un sistema permanente di monitoraggio e valutazione, istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, verificherà l’impatto delle misure volte a favorire la nascita e lo sviluppo di tali imprese, avvalendosi anche dei dati forniti da soggetti del Sistema statistico nazionale. A favore dell’Istat è previsto uno stanziamento di 150 mila euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 per la raccolta dei dati. Il Ministro dello sviluppo economico presenterà annualmente una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di start-up innovative, mettendo in rilievo l’impatto di tali norme sulla crescita e l’occupazione.

 

L’articolo 33 prevede:

§  ai commi 1 e 2, una disciplina sperimentale per il riconoscimento di un credito d’imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali con contratti di partenariato pubblico privato (PPP);

§  ai commi da 2-bis 2-quater, inseriti nel corso dell’esame al Senato, oltre l’attestazione del credito d’imposta per le opere infrastrutturali, l’ampliamento delle misure agevolative a favore delle imprese che realizzano nuove opere infrastrutturali con contratto di partenariato pubblico privato (PPP), attraverso l'esenzione dal pagamento del canone di concessione. Il comma 3 modifica l’ambito di applicazione della disciplina in materia di finanziamento di infrastrutture mediante defiscalizzazione contenuta nell’articolo 18 della legge di stabilità 2012 (legge n. 183 del 12 novembre 2011);

§  al comma 3-bis,, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, l’estensione della disciplina concernente l’emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto di cui all’articolo 157 del decreto legislativo n. 163 del 2006 anche alle società operanti nella gestione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica;

§  al comma 3-ter, disposizioni per l’individuazione del soggetto destinatario delle risorse per le attività progettuali e per la realizzazione di interventi ferroviari compresi nella legge obiettivo, qualora il soggetto aggiudicatore non sia R.F.I., ma un soggetto da questa direttamente o indirettamente partecipato;

§  al comma 4, disposizioni in merito alla gestione della nuova tratta Cecina-Civitavecchia dell’autostrada Livorno-Civitavecchia;

§  al comma 4-bis,  l’estensione della possibilità di emissione di obbligazioni e di titoli di debito per la realizzazione di specifici progetti infrastrutturali alle società titolari delle autorizzazioni per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica e a quelle titolari delle licenze individuali per l’istallazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni pubbliche;

§  al comma 4-ter, introdotto nel corso dell’esame al Senato, che, a garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, le università possono rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate proprie e da trasferimenti, ovvero sui corrispondenti proventi risultanti dal conto economico;

§  ai commi da 5 a 7, disposizioni in materia di contrasto alla pirateria, autorizzando la spesa per apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza;

§  al comma 6-bis, la facoltà - e non più l’obbligo - per il Ministero della giustizia di affidare a società integralmente partecipata dal MEF le procedure per la realizzazione di nuovi istituti penitenziari;

§  al comma 7-bis, l’istituzione presso il Ministero dell'interno della Commissione per la pianificazione ed il coordinamento della fase esecutiva del programma di interventi per il completamento della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria per le comunicazioni sicure della Polizia di Stato, dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo di Guardia finanza, della Polizia Penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato, con il compito di formulare pareri, sul suo coordinamento e integrazione interforze e, nella fase di attuazione del programma, su ciascuna fornitura o progetto.

 

L’articolo 33-bis, introdotto durante l’esame al Senato, prevede che, fino al 31 dicembre 2015, ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, per la dimostrazione, da parte dell’impresa, del requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

 

L’articolo 33-ter, introdotto durante l’esame al Senato, disciplina l’istituzione, presso l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti.

 

L’articolo 33-quater, introdotto nel corso dell’esame al Senato, reca alcune modifiche alle norme riguardanti le garanzie di buona esecuzione previste dal D.lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici).

 

L’articolo 33-quinquies, introdotto durante l’esame al Senato, proroga fino al 31 dicembre 2013, in sede di verifica triennale dell’attestazione SOA, la disposizione che prevede una maggiore tolleranza (dal 25% al 50%) nella verifica dell’attestato SOA relativamente alla congruità (prevista dall’art. 77, comma 6, del D.P.R. n. 207 del 2010) tra cifra di affari in lavori, costo delle attrezzature tecniche e costo del personale dipendente.

 

L’articolo 33-sexies, introdotto durante l’esame al Senato, autorizza, per l’anno 2013, la spesa di 10 milioni di euro per le finalità di cui all’articolo 2, co. 3, del D.L. 194/2009 (L. 25/2010). Si tratta, sostanzialmente, della proroga, per un ulteriore anno, della convenzione stipulata tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione S.p.A., titolare dell’emittente Radio radicale, per la trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari.

 

L’articolo 33-septies incarica l’Agenzia per l’Italia digitale di effettuare un censimento dei centri per l’elaborazione delle informazioni della pubblica amministrazione e di elaborare linee guida per la diffusione di standard comuni di interoperabilità, per raggiungere crescenti livelli di efficienza. Dalla disposizione risultano escluse le informazioni coperte da segreto di Stato.

 

L’articolo 33-octies, introdotto dal Senato, rece norme in merito al superamento del dissenso espresso in sede di conferenza dei servizi da una regione o provincia autonoma in una materia di propria competenza.

 

L’articolo 34 prevede:

§  al comma 1 la proroga di un anno (alla fine del 2013) del termine della procedura di assegnazione da parte della regione Sardegna di una concessione integrata per la gestione della miniera di carbone del Sulcis; al  secondo periodo, la proroga di tre anni della scadenza del servizio di interrompibilità per la sicurezza del sistema elettrico nazionale nelle isole maggiori;

§  al comma 2, introdotto dal Senato, che le somme ancora da restituire alla Cassa conguaglio per il settore elettrico - in attuazione di alcune decisioni della Commissione europea in merito ad aiuti di Stato erogati con regimi tariffari speciali per l’energia elettrica (tariffa Alcoa) - siano destinate ad interventi del Governo a favore dello sviluppo e dell'occupazione nelle Regioni ove hanno sede le attività produttive oggetto della restituzione;

§  al comma 3, lettera a), l’esclusione, dalla riduzione dei canoni per locazioni passive delle pubbliche amministrazioni, gli immobili conferiti ai fondi immobiliari e successivamente trasferiti a terzi aventi causa; alla lettera b), il trasferimento, a titolo gratuito, di parte dell’Arsenale di Venezia al Comune di Venezia che dovrà anche garantire l’uso gratuito dell'area Nord per la realizzazione del Centro Operativo di gestione del MOSE e per gli utilizzi della fondazione La Biennale di Venezia, del CNR e degli altri soggetti pubblici che svolgono funzione istituzionali e che sono ubicati nelle aree trasferite;

§  al comma 4, introdotto nel corso dell’esame al Senato, l’introduzione nella procedura di VIA delle grandi opere, di un termine di trenta giorni entro i quali i soggetti pubblici ed i privati interessati possono rimettere eventuali osservazioni al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;

§  al comma 5, introdotto durante l’esame al Senato, talune norme volte al completamento degli interventi previsti per il superamento del contesto critico relativo alla discarica abusiva di Bussi;

§  al comma 6, introdotto durante l’esame al Senato, una modifica ad un procedura attuativa dell’art. 32, comma 17, del decreto legge n. 98 del 2011 sull’Expo Milano 2015;

§  ai commi 7-10, l’autorizzazione all’Ente nazionale per l’aviazione civile per l’assunzione, in via transitoria, di venti piloti, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione per l'assunzione di ispettori di volo;

§  ai commi 11 e 12, la disponibilità di talune risorse per l’ANAS S.p.A., da un lato, autorizzando la società ad utilizzare le giacenze dell’ex Fondo centrale di garanzia, nel limite di 400 milioni di euro, dall’altro, autorizzando il Ministero dell’economia e delle finanze a corrispondere ad ANAS somme conservate in bilancio, nel conto dei residui, per l’anno 2012;

§  al comma 13, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, l’autorizzazione della spesa di 4 milioni di euro per il 2012 per garantire le procedure centralizzate di conferma della validità della patente di guida;

§  al comma 14, lettera a), l’assegnazione delle somme iscritte in conto residui al fondo ove affluiscono i finanziamenti per la realizzazione delle opere ricomprese nel Programma delle infrastrutture strategiche (PIS), che sono stati revocati,. La successiva lettera b) sopprime i commi 7 e 7-bis dell’art. 36 del D.L. 98/2011 che prevedevano il trasferimento, dall’ANAS a Fintecna, di tutte le partecipazioni detenute dall’ANAS in società co-concedenti;

§  al comma 15, alcune modifiche al D.Lgs. n. 228/2011, in materia di valutazione degli investimenti relativi ad opere pubbliche”;

§  al comma 16, l’adozione - entro sei mesi - di un decreto interministeriale che garantisca uniformità nell’applicazione delle norme riguardanti le compensazioni ambientali;

§  al comma 17, introdotto dal Senato, una modifica relativa all’autorizzazione in via definitiva di alcune opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori;

§  al comma 18, una durata non superiore a trenta anni, prorogabile non più di una volta e per 10 anni (30+10), per le concessioni di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo;

§  al comma 19, introdotto dal Senato, la proroga dell’esercizio dei terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e degli impianti di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi attualmente in funzione fino al completamento delle procedure autorizzative in corso;

§  ai commi da 20 a 25, disposizioni in tema di servizi pubblici locali (SPL), prevedendo: l’affidamento degli stessi servizi in base a relazione dell’ente affidante (comma 20); l’adeguamento, entro il 31 dicembre 2013, degli affidamenti in essere non conformi alla normativa comunitaria, nonché l’introduzione di una scadenza degli affidamenti stessi, se non stabilita, nello stesso termine (comma 21); la cessazione, al 31 dicembre 2020, degli affidamenti diretti assentiti alla data del 1º ottobre 2003, se privi di scadenza (comma 22); una riserva esclusiva di funzioni per gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei per servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (comma 23); l’abrogazione di disposizioni che concorrevano al precedente assetto dei SPL, oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (comma 24); l’esclusione dell’applicazione delle disposizioni stabilite dai commi precedenti per i settori del gas, dell’energia elettrica e delle farmacie comunali (comma 25);

§  al comma 26, introdotto dal Senato, nuove disposizioni in materia di procedure di affidamento in concessione del servizio di illuminazione votiva, al fine di aumentarne la concorrenza;

§  al comma 27, la soppressione della condizione del valore economico complessivamente pari o inferiore a 200.000 euro annui, stabilita per l’affidamento diretto da parte di pubbliche amministrazioni dell’acquisizione di beni e servizi strumentali;

§  al comma 28, introdotto dal Senato, una precisazione riguardante la potenza nominale installata negli impianti pilota all’interno del decreto legislativo di riassetto della normativa in materia di risorse geotermiche;

§  al comma 29, la sostituzione del comma 4 dell’art. 154 del D.Lgs. n. 152/2006, relativo alla determinazione della tariffa base del servizio idrico integrato, al fine di aggiornare la disposizione al mutato quadro delle competenze delineatosi nel corso degli ultimi anni;

§  al comma 30, l’applicazione, a decorrere dal sessantesimo giorno dall’emanazione dei decreti non regolamentari di cui all’art. 2, comma 2, del D.L. 2/2012, della sanzione ai casi di commercializzazione dei sacchi per trasporto merci (cd. shoppers) non conformi alle prescrizioni ivi previste;

§  al comma 31, l’individuazione nel Provveditorato interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna dell’amministrazione competente, in regime ordinario, per il coordinamento delle attività, al fine di consentire l’esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti volti a rimuovere i rischi di esondazione del fiume Pescara e ristabilire le condizioni minime di agibilità e fruibilità del porto-canale di Pescara;

§  al comma 32, lo stanziamento di 3 milioni di euro per il 2013 per il pagamento degli indennizzi agli operatori della pesca del Porto canale di Pescara;

§  al comma 33, lo stanziamento di 12 milioni di euro per il 2013 per il compimento delle attività di cui ai commi 31 e 32;

§  al comma 34, il versamento, dal 2013, all’entrata del bilancio dello Stato, per la riassegnazione al Mibac, degli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti relativi ad alcuni luoghi della cultura;

§  al comma 35, introdotto nel corso dell’esame al Senato, l’attribuzione delle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi sui quotidiani a carico dell’aggiudicatario dei contratti pubblici;

§  ai commi 36 e 37 - già contenuti nel testo originario del provvedimento - una riduzione di 120 milioni di euro per l’anno 2012 delle somme da recuperare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 13, comma 17, del decreto-legge c.d. "salva Italia" n. 201 del 2011; a tal fine restano acquisite al bilancio dello Stato una serie di somme - individuate nell'allegato 1 al testo in esame - versate e non riassegnate;

§  al comma 38, introdotto nel corso dell’esame al Senato, che si intendono per società quotate le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati, ai fini della corretta applicazione delle disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica riguardanti le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche;

§  al comma 39, introdotto dal Senato, l’abrogazione del comma 6 dell’art. 21 del D.L. 1/2012 (cd. decreto liberalizzazioni) secondo il quale l’Autorità per l'energia elettrica e il gas determina la remunerazione relativa alla cessione da parte dei concessionari di reti elettriche di rami d'azienda ovvero di quote di flussi di cassa derivanti dai ricavi tariffari regolati;

§  al comma 40, introdotto al Senato, l’obbligo, per tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., di avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell’acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS);

§  al comma 41, introdotto durante l’esame al Senato, una parziale innovazione in materia di facoltà, da parte degli edicolanti, di praticare sconti “sulla merce venduta”;

§  al comma 42, l’esonero per i commercianti al dettaglio che utilizzino saccarosio (escluso lo zucchero a velo), glucosio e isoglucosio (anche in soluzione) dell’obbligo di tenere i registri di carico e scarico di cui all’art. 28 della legge n. 82/06, di attuazione della normativa comunitaria, che regola la OCM del vino;

§  al comma 43, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, la limitazione dell’obbligo di emissione della bolla di accompagnamento per i prodotti sottoposti ad accisa alla sola fase di prima immissione in commercio del prodotto medesimo;

§  al comma 44, introdotto durante l’esame del provvedimento in Senato, la modifica della disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA al fine di chiarire che l’introduzione in deposito si intende realizzata anche negli spazi limitrofi al deposito IVA, e che l’IVA si intende definitivamente assolta all’estrazione della merce dal deposito IVA per la sua immissione in consumo nel territorio dello Stato, qualora risultino correttamente posti in essere gli adempimenti di legge;

§  al comma 45, l’adozione di un nuovo regolamento di cassa e di contabilità per il Corpo delle capitanerie di porto;

§  al comma 46, la destinazione degli introiti derivanti dalle convenzioni stipulate dal Corpo delle capitanerie di porto per l’implementazione dei servizi d’istituto al Fondo per le esigenze di funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto, di cui all’articolo 1, comma 1331, della legge finanziaria 2007 (legge n. 296/2006);

§  al comma 47, introdotto dal Senato, la finalizzazione allo svolgimento di iniziative di promozione turistica dell’Italia delle somme disponibili nel fondo per la riduzione del prezzo alla pompa della benzina e del gasolio per autotrazione nelle regioni confinanti con la Repubblica di San Marino;

§  al comma 48, inserito nel corso dell’esame presso il Senato, l’emanazione di un decreto ministeriale che dovrà introdurre l’obbligo di revisione delle macchine agricole soggette ad immatricolazione;

§  al comma 49, l’esclusione degli istituti penitenziari dalla disciplina del “manutentore unico” sugli immobili dello Stato in capo all’Agenzia del demanio prevista dall’articolo 12 del D.L. n. 98 del 2011;

§  al comma 50, una modifica riguardante la composizione delle commissioni esaminatrici e le modalità del giudizio di non idoneità, relativamente ai concorsi per notaio; il comma 51 reca la relativa disciplina transitoria;

§  al comma 52, talune modifiche all’art. 285 del D.Lgs. 152/2006, in cui sono disciplinate le caratteristiche tecniche che devono essere rispettate dagli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0.035MW); il comma 53 riscrive la norma dettata dal comma 9 dell’art. 5 del D.P.R. 412/1993 relativa all’obbligo, per gli impianti termici siti nei condomini, di collegamento a camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione con sbocco sopra il tetto dell'edificio;

§  al comma 54, introdotto nel corso dell’esame al Senato, una modifica alla legge n. 92/2012, di riforma del mercato del lavoro, relativamente alle comunicazioni concernenti il lavoro a chiamata (c.d. job on call) e alle prestazioni rese dal datore di lavoro al fine di incentivare l’esodo dei lavoratori anziani;

§  al comma 55, l’estensione alle imprese che fanno parte di un gruppo societario che opera con più punti vendita e che realizza un volume d’affari annuo aggregato superiore a 10 milioni di euro della facoltà di trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate l’ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri;

§  al comma 56, che le operazioni di permuta di beni del demanio e del patrimonio dello Stato con immobili adeguati all'uso governativo potranno essere effettuate anche per la realizzazione di nuovi edifici giudiziari nelle sedi centrali di Corte d’appello in cui sia previsto l’accorpamento delle soppresse sedi periferiche, in base alla revisione della geografia giudiziaria;

§  al comma 57, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, l’autorizzazione alla CONSOB ad assumere, mediante nomina per chiamata diretta e con contratto a tempo determinato, non più di cinque persone che, per i titoli professionali o di servizio posseduti, risultino idonee all'immediato svolgimento dei compiti di istituto.

 

L’articolo 34-bis, introdotto al Senato, reca norme concernenti l’elezione del Presidente nonché il funzionamento della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (Civit).

 

L’articolo 34-ter, introdotto dal Senato, specifica che la copia autentica di assegni bancari emessi dal beneficiario a pagamento di forniture di beni e servizi, purché corredati da relativa fattura e lettera liberatoria, vale come documentazione di spesa per interventi realizzati con finanziamenti pubblici.

 

L’articolo 34-quater, introdotto al Senato, demanda alle Regioni la fissazione degli indirizzi per lo svolgimento delle attività accessorie degli stabilimenti balneari. Più in particolare l’esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e gli intrattenimenti musicali e danzanti (attività accessorie), devono esser svolti nel rispetto delle particolari condizioni di tutela dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, nonché dell’ordine pubblico, dell’incolumità e della sicurezza pubblica ed entro gli orari di esercizio cui sono funzionalmente e logisticamente collegate.

 

L’articolo 34-quinquies, introdotto al Senato, istituisce il piano strategico di sviluppo del turismo in Italia, adottato dal Governo entro il 31 dicembre 2012.

 

L’articolo 34-sexies, introdotto durante l’esame del provvedimento al Senato, intende riconoscere anche ai crediti vantati dai titolari di licenza per l'esercizio di depositi commerciali di prodotti energetici ad accisa assolta, il privilegio generale sui beni mobili dei cessionari dei prodotti, loro debitori, con lo stesso grado del privilegio previsto dall'articolo 2752 del codice civile, cui tuttavia è posposto, per l'ammontare dell'accisa corrisposta, a condizione che essa venga evidenziata separatamente in fattura.

 

L’articolo 34-septies, introdotto al Senato, dispone che nella sezione speciale del registro delle imprese siano iscritti anche gli imprenditori ittici; le disposizioni attuative sono demandate ad un decreto del Ministro dell’agricoltura di concerto con quello dello sviluppo economico.

 

L’articolo 34-octies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, disciplina l’affidamento e la gestione dei servizi automobilistici sostitutivi o integrativi dei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, prevedendone l’affidamento con gara.

 

L’articolo 34-novies, introdotto durante l’esame al Senato, reca norme volte alla definizione dei contributi per alcuni programmi di edilizia residenziale.

 

L’articolo 34-decies, introdotto al Senato, traspone nel presente decreto le disposizioni dettate dall’art. 1 del D.L. 2 novembre 2012, n. 187 recante “Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale”, all’esame del Senato (A.S. 3556), che risultano comunque modificate in alcune parti rispetto al testo originariamente presentato dal Governo. Tali disposizioni delineano le procedure da seguire per la citata ridefinizione e prevedono, in mancanza del rispetto delle fasi disciplinate, precisi casi di caducazione di tutti gli atti posti in essere tra concessionario e contraente generale. In tali casi di caducazione viene altresì prevista la liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A.. Viene inoltre previsto che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli eventuali indennizzi conseguenti all'attuazione del presente articolo si provveda a carico delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

 

L’articolo 34-undecies, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce, al comma 1, che il Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, sia ripartito, per il corrente anno 2012, sulla base del criterio storico. Il comma 2 consente l’utilizzo del Fondo per l'acquisto di veicoli adibiti al miglioramento dei servizi offerti per il trasporto pubblico locale, per la prosecuzione degli interventi di potenziamento del trasporto marittimo di passeggeri nello Stretto di Messina.

 

L’articolo 34-duodecies, introdotto al Senato, proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

 

L’articolo 35, interamente sostituito dal Senato, istituisce, all’interno del Ministero dello sviluppo economico, il Desk Italia - Sportello unico attrazione investimenti esteri, che diviene il principale soggetto pubblico di coordinamento territoriale nazionale per gli investitori esteri che intendano realizzare in Italia significativi investimenti reali. Il Desk costituisce il punto di accesso per l'investitore estero in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti il relativo progetto di investimento, fungendo da raccordo fra le attività svolte dall'Agenzia – ICE, e dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia.

 

L'articolo 36 prevede:

§  ai commi 1 e 2, la possibilità di imputare al fondo consortile, al capitale sociale o ad apposita riserva, i fondi rischi e gli altri fondi o riserve patrimoniali o finanziamenti per la concessione delle garanzie, costituiti da contributi dello Stato, delle regioni e di altri enti pubblici esistenti alla data del 31 dicembre 2012. Nel corso dell’esame al Senato, è stato consentito altresì di accantonare i predetti contributi per la copertura dei rischi;

§  ai commi 2-bis e 2-ter, la nascita di fondi mutualistici che attenuino i rischi in agricoltura, in particolare per la stabilizzazione dei redditi, e per stabilizzare le relazioni contrattuali tra gli imprenditori che sottoscrivano contratti di rete;

§  al comma 3, una serie di modifiche all'articolo 32 del decreto-legge n. 83 del 2012, concernente gli strumenti di finanziamento per le imprese e le cambiali finanziarie, a fini di coordinamento con altre disposizioni ivi contenute;

§  ai commi da 3-bis a 3-decies, introdotti al Senato, disposizioni concernenti il futuro assetto azionario di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. In particolare, le norme individuano i meccanismi per la conversione in azioni ordinarie delle azioni privilegiate in circolazione, attualmente in possesso delle Fondazioni bancarie e disciplinano, in alternativa, le modalità di esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti privati;

§  ai commi 4 e 5, norme riguardanti il contratto di rete, precisando che il contratto di rete, che prevede l'organo comune e il fondo patrimoniale, non è dotato di soggettività giuridica, salva la facoltà di acquisto della stessa su base volontaria con l’iscrizione nel registro delle imprese;

§  al comma 4-bis, introdotto dal Senato, le modalità e le forme con cui la rete di imprese acquista la soggettività giuridica;

§  ai commi 5-bis e 5-ter, introdotti dal Senato, rispettivamente: alcune modifiche al D.Lgs. n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici) relative alle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete, nonché disposizioni di semplificazione degli atti notarili;

§  al comma 6, l’autorizzazione a Simest S.p.A. a partecipare, solo con quote di minoranza, a società commerciali, anche con sede in Italia, specializzate nella valorizzazione e commercializzazione all’estero dei prodotti italiani;

§  al comma 6-bis, l’esclusione dei contratti conclusi fra imprenditori agricoli dagli obblighi previsti dall’art. 62 del D.L. n. 1/12 (i contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari, con la sola esclusione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono avere la forma scritta a pena di nullità ed avere un particolare contenuto obbligatorio). L’articolo 36-bis, abroga, poi, le disposizioni che sanzionano con la “nullità” la mancanza nel contratto degli elementi che il medesimo primo comma rende obbligatori;

§  ai commi 7 e 7-bis, una serie di novelle agli allegati alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) che elencano gli impianti assoggettati alla valutazione di impatto ambientale;

§  ai commi 7-ter e 7-quater, che le regioni aggiornino, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (ZVN), anche sulla base dei criteri contenuti nell’Accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE. Viene altresì previsto il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle regioni, e l’applicazione nelle ZVN, nelle more dell’aggiornamento e comunque per un periodo massimo di 12 mesi, delle norme previste per le zone non vulnerabili;

§  al comma 7-quinquies , inserito durante l’esame al Senato, la modifica delle modalità di versamento del sovracanone che, nei bacini imbriferi montani (BIM), deve essere pagato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice, ai comuni istituiti in consorzio obbligatorio;

§  al comma 8, la novella delle disposizioni sulle “società agricole”, consentendo la conservazione della qualifica anche in presenza di redditi derivanti da locazione, affitto o comodato, purché alle stabilite condizioni;

§  al comma 8-bis, l’assoggettamento dei produttori agricoli esonerati dalla dichiarazione IVA all’obbligo di comunicazione all’amministrazione finanziaria delle operazioni rilevanti a fini IVA (c.d. “spesometro”);

§  ai commi 9 e 10, l’immediata cessazione dell’operatività del comitato deputato ad esprimere il parere riguardo agli interventi del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica (FIT), ora divenuto Fondo per la crescita sostenibile;

§  al comma 10-bis, introdotto dal Senato, che le risorse già assegnate al soppresso ICRAM possano essere utilizzate anche per le spese di funzionamento ISPRA;

§  ai comma 10-ter, introdotto dal Senato, autorizza l’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare all’erogazione del credito alle imprese agricole, anche costituendo forme associative con i soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario;

§  al comma 10-quater, la modifica delle ipotesi di esclusione di determinate attività dal perimetro dell’agenzia in attività finanziaria;

§  al comma 10-quinquies, introdotto al Senato, che le risorse a suo tempo destinate alle iniziative finanziate dallo SFOP per il periodo 1994-1999, possano essere utilizzate per la realizzazione del Piano triennale della pesca, entrando a far parte del patrimonio dei beneficiari;

§  ai commi 10-sexies e 10-septies, introdotti dal Senato, l’estensione alle grandi imprese, limitatamente ai soli finanziamenti erogati con la partecipazione di Cassa depositi e prestiti, la concessione della garanzia del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese.

 

Per la sintesi dell’articolo 36-bis si rinvia a quanto osservato con riferimento all’articolo 36, co. 6-bis.

 

L’articolo 37 reca disposizioni per il finanziamento di talune agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese localizzate nelle zone franche urbane ricadenti nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia. Tale regime agevolativo viene esteso anche alle aree industriali delle medesime regioni per le quali è stata già avviata una procedura di riconversione industriale, purché siano state precedentemente utilizzate per la produzione di autovetture, nonché ai comuni della provincia di Carbonia – Iglesias nell'ambito dei programmi di sviluppo e degli interventi compresi nell'Accordo di Programma ''Piano Sulcis''.

 

L’articolo 37-bis prevede che, nell'ambito delle attività di sperimentazione (art. 12, comma 1, del D.L. 5/2012), possono essere individuate "zone a burocrazia zero". Tali zone risultano disciplinate dall’articolo 43 del D.L. 78/2010, che la stessa disposizione sopprime. E’ previsto che in queste zone sia possibile individuare tipi di autorizzazioni che possono essere sostituite da semplici comunicazioni al SUAP. Inoltre è prevista l’applicazione del silenzio assenso per i procedimenti amministrativi inerenti le iniziative produttive avviate dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, ad eccezione di quelli di natura tributaria, di pubblica sicurezza e attinenti all’incolumità pubblica. Infine è previsto che per le aree ubicate nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le risorse previste per tali zone franche urbane siano utilizzate dal Sindaco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero.

 

L’articolo 38, comma 1, interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri introducendo una nozione di “base”, di tipo lavorativo, nell’ambito dell'attività di trasporto aereo, per determinare se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale. Il comma 2 reca modifiche agli articoli 4 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 concernenti le operazioni effettuate dallo Stato e altri soggetti pubblici nell'ambito di attività di pubblica autorità e l’esenzione IVA sulle operazioni di versamento delle imposte per conto dei contribuenti. I commi da 3 a 5, reca norme di copertura finanziaria.

Relazioni allegate

Al disegno di legge presentato al Senato (A.S. 3533) sono allegate la reazione illustrativa e la relazione tecnica.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Con riferimento all’articolo 8, commi 1-3 (sistemi di bigliettazione elettronica nel trasporto pubblico locale), si evidenzia che la materia “trasporto pubblico locale” non è menzionata tra quelle di competenza legislativa esclusiva dello Stato o concorrente Stato-Regioni e, in base al quarto comma, dell’articolo 117, della Costituzione deve ritenersi di esclusiva competenza regionale.

In considerazione di ciò si dovrebbe anche valutare se la previsione di un parere della Conferenza unificata, in luogo di un’intesa, sul decreto ministeriale di cui al comma 2 del citato articolo 8, possa essere sufficiente ai fini del rispetto della menzionata previsione costituzionale.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Il provvedimento reca un contenuto estremamente vasto e complesso già nel testo approvato dal Consiglio dei ministri, nell’ambito del quale sono confluiti, durante l’iter al Senato, numerose disposizioni ulteriori, compresi i contenuti del decreto-legge 2 novembre 2012, n. 187, recante misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la società Stretto di Messina s.p.a. ed in materia di trasporto pubblico locale.

A tale proposito, si ricorda che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 22 del 2012, richiamando al riguardo quanto già statuito nelle sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008, ha individuato, “tra gli indici alla stregua dei quali verificare se risulti evidente o meno la carenza del requisito della straordinarietà del caso di necessità e d’urgenza di provvedere, la evidente estraneità della norma censurata rispetto alla materia disciplinata da altre disposizioni del decreto-legge in cui è inserita”, nonché rispetto all’intestazione del decreto e al preambolo.

Compatibilità comunitaria

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Con riferimento all’articolo 34, comma 40, andrebbe valutata la coerenza della disposizione, che prevede che tutti i veicoli a due o tre ruote di nuova immatricolazione e aventi cilindrata superiore a 125 c.c., debbano avere la possibilità, come dotazione opzionale a disposizione dell’acquirente, dei sistemi di sicurezza e di frenata avanzati (ABS), con la disciplina dell’Unione europea in materia di omologazione dei veicoli.

Al riguardo cfr. anche però il Regolamento approvato dal Consiglio dell’Unione europea il 10 dicembre 2012, richiamato nella sezione Documenti all’esame dell’Unione europea.

Con riferimento all’articolo 34-duodecies, il quale proroga di cinque anni, dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2020, la scadenza delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative, andrebbe valutata alla luce del contenuto dei rilievi di compatibilità con il diritto dell’Unione europea oggetto della procedura di infrazione n. 2008/4908 relativa alla disciplina che prevedeva il rinnovo automatico delle concessioni e la preferenza accordata al concessionario uscente, procedura chiusa il 27 febbraio 2012 a seguito dell’approvazione dell’art. 11 della legge n. 217/2011 (legge comunitaria 2010), che ha abrogato il co. 2 dell’art. 01 del D.L. n. 400/1993, il quale fissava in sei anni la durata delle concessioni demaniali marittime e prevedeva il loro rinnovo automatico alla scadenza per la stessa durata.

Con riferimento all’articolo 38, che interviene sulla disciplina fiscale e contributiva dei vettori aerei esteri introducendo una nozione di “base”, di tipo lavorativo, nell’ambito dell'attività di trasporto aereo, per determinare, a fini fiscali, se il vettore aereo estero abbia una stabile organizzazione sul territorio nazionale, la definizione comunitaria di “base di servizio” (recata dal Regolamento CEE n. 322/1991) che sostanzialmente richiede che nella base si inizi e termini un “periodo di servizio”, potrebbe non coincidere con quella che il comma 1 dell’art. 38 in esame intende introdurre, che invece ritiene che si sia in presenza di una “base” qualora i lavoratori subordinati abbiano in questa sede il loro centro di attività professionale, nel senso che è sufficiente che lì lavorino, prendano servizio e ritornino dopo lo svolgimento della propria attività (e non che vi inizino e concludano un “periodo di servizio” come richiesto dalla norma comunitaria).

 

Procedure di contenzioso
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articolo 8

Il 23 marzo 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0197) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2010/40/UE sulla diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. Il termine di recepimento era il 27 febbraio 2012.

Il 18 luglio 2012 la Commissione europea ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura n. 2012/0280) per non aver comunicato le misure di recepimento della direttiva 2010/65/UE relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri. Il termine di recepimento era il 19 maggio 2012.

 

Articolo 34-duodecies

Il 27 febbraio 2012 la Commissione europea ha archiviato la procedura di infrazione n. 2008/4908, che aveva avviato il 29 gennaio 2009, rilevando l’incompatibilità con l’ordinamento dell’UE di alcuni profili della normativa italiana riguardante le concessioni demaniali marittime.

La Commissione ha proceduto all’archiviazione ritenendo che le disposizioni di cui all’articolo 11 della legge comunitaria per il 2010 (legge 15 dicembre 2011, n. 217) rendano conforme la normativa italiana in materia a quella dell’Unione europea.

Con la lettera di messa in mora, con cui era stata avviata la procedura di infrazione, la Commissione europea contestava la compatibilità con l’ordinamento dell’UE dell’art. 37, comma 2, del codice della navigazione, e dell’art. 9, comma 4, della legge regionale Friuli Venezia Giulia 13 novembre 2006, n. 22, che, prevedendo una preferenza per il concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni del demanio pubblico marittimo, risultavano a suo avviso discriminatorie per le imprese provenienti da altri Stati membri.

Facendo seguito all’avvio della procedura di infrazione, il 21 gennaio 2010 il Governo italiano aveva notificato alla Commissione il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 (convertito in legge 26 febbraio 2010, n. 25), volto ad adeguare le disposizioni del Codice della navigazione oggetto di rilievi, eliminando, in particolare, la preferenza in favore del concessionario uscente nell’ambito della procedura di attribuzione delle concessioni.

Dopo aver esaminato tali disposizioni, la Commissione tuttavia aveva tenuto ferma la procedura di infrazione formulando ulteriori contestazioni all’Italia.

In particolare, la Commissione aveva rilevato alcune discrepanze tra il testo originario del decreto-legge n. 194/2009 e quello della relativa legge di conversione la quale, in particolare, all’articolo 1, comma 18, recava un rinvio - non previsto nel decreto legge n. 194/2009 - all’articolo 1, comma 2, del decreto legge 5 ottobre, 1993, n. 400.

La Commissione aveva ritenuto che i rinvii alle norme in questione, stabilendo esse il rinnovo automatico, di sei anni in sei anni, per le concessioni che giungono a scadenza, privassero nella sostanza di effetto il decreto-legge n. 194/2009, fossero contrari alla normativa UE, in particolare con riferimento:

§  all’articolo 12 della direttiva 2006/123/CE sui servizi nel mercato interno che prevede una procedura di selezione imparziale e trasparente, con un’adeguata pubblicità, nel caso in cui il numero delle autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato a causa della scarsezza delle risorse naturali o delle capacità tecniche utilizzabili. Il paragrafo 2 dell’articolo 12, inoltre, vieta il rinnovo automatico delle autorizzazioni nonché eventuali altri vantaggi al prestatore uscente. La Commissione riteneva che le concessioni di beni pubblici marittimi oggetto della procedura di infrazione costituissero autorizzazioni il cui numero è limitato ai sensi dell’articolo 12 in esame; pertanto l’articolo 01, comma 2, del decreto-legge n. 400/93, violava il citato articolo 12 laddove favoriva l’attribuzione di concessioni marittime a concessionari già titolari di una concessione e quindi già stabiliti in Italia, attribuendo un privilegio ai prestatori uscenti per i quali viene rinnovata la concessione senza applicare una procedura imparziale o trasparente;

§  all’articolo 49 del Trattato sul funzionamento dell’UE che vieta le restrizioni alla libertà di stabilimento dei cittadini di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro. A tale riguardo la Commissione richiamava alla giurisprudenza della Corte di giustizia che ha sottolineato l’incompatibilità delle norme nazionali che rendono più difficile l’accesso al mercato di operatori provenienti dagli altri Stati membri. Sottolineava altresì che nel caso del rinnovo automatico delle concessioni marittime a favore dell’operatore uscente previsto dalla normativa italiana non si possano applicare le deroghe previste dagli articoli 51 e 52 del medesimo Trattato (attività che partecipano all’esercizio di pubblici poteri, motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e sanità pubblica).

 

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Articolo 1, comma 1

La Commissione europea nel mese di settembre 2010 ha presentato, nel quadro dell’agenda digitale, un pacchetto di misure finalizzate al raggiungimento dell’obiettivo di fornire ai cittadini europei l’accesso alla banda larga (base per il 2013 e veloce per il 2020).

Il pacchetto è composto da una comunicazione per promuovere gli investimenti nella rete di banda larga (COM(2010)472), una raccomandazione sull’accesso regolato alla rete Next Generation Access (NGA) (C(2010)6223, pubblicato in G.U.U.E. L, n. 251 del 25.9.2010) e una proposta di decisione sulla creazione di un programma per la politica dello spettro radio (COM(2010)471).

Nell’ambito dell’agenda digitale, il 15 dicembre 2010 la Commissione ha presentato il “piano d'azione europeo per l'e-Government 2011-2015 - Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa” (COM(2010)743) con i seguenti obiettivi da conseguire entro il 2015: rendere disponibile online un certo numero di servizi pubblici transfrontalieri fondamentali che consentiranno, indipendentemente dal luogo di origine, agli imprenditori di stabilirsi e gestire un'impresa e ai cittadini di studiare, lavorare ovunque in Europa; consentire al 50% dei cittadini europei e all'80% delle imprese di avvalersi dei servizi di e-Government.

L’atto per il mercato unico II (COM(2012)573 del 3 ottobre 2012 indica le azioni chiave concernenti l’economia digitale:

§  sostenere i servizi online accrescendo l’efficienza dei servizi di pagamento nell’UE;

§  ridurre i costi e accrescere l’efficienza nella realizzazione delle infrastrutture di comunicazione ad alta velocità;

§  fare in modo che la fatturazione elettronica diventi la norma negli appalti pubblici.

Nell’ambito del pacchetto di misure “Meccanismo per collegare l'Europa” (Connecting Europe Facility) presentato ad ottobre 2011 e attualmente in fase di negoziato, all’interno del Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, la Commissione europea ha previsto originariamente 9,2 miliardi di euro per sostenere gli investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci e in servizi digitali paneuropei.

 

Articolo 8

Il Consiglio trasporti informale del 17 luglio 2012 ha evidenziato l’importanza di promuovere biglietterie integrate e pianificatori di viaggio multimodali a livello paneuropeo per favorire la prenotazione online dei viaggi in tutta l’UE, combinando varie modalità di trasporto.

Il 30 agosto la Commissione europea ha adottato una comunicazione (COM(2012)474) sull’attuazione del servizio europeo di telepedaggio (SET) nella quale invita gli Stati membri ad accelerarne l’attuazione e a realizzare in un primo momento l’interoperabilità dei sistemi di telepedaggio a livello transfrontaliero per poi estenderla gradualmente a tutte le infrastrutture stradali soggette a pedaggio nell’UE.

 

 

 

Articolo 19

Lo sviluppo e l’acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi è oggetto di specifiche disposizioni contenute in due proposte di direttiva presentate dalla Commissione europea il 20 dicembre 2011 riguardanti rispettivamente gli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895), e gli appalti nei “settori ordinari” (COM(2011)896).

Le due proposte di direttiva sono attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria.

 

Articolo 22

Il 3 luglio 2012 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica della direttiva 2002/92/CE sulla intermediazione assicurativa (IMD) (COM(2012)360) che mira a migliorare la regolamentazione nel mercato assicurativo al dettaglio, garantendo condizioni paritarie tra tutti i soggetti che partecipano alla vendita di prodotti assicurativi e rafforzando la protezione degli assicurati. In particolare, la Commissione propone di:

§  ampliare il campo di applicazione dell’IMD a tutti i canali di distribuzione (ad esempio, i cosiddetti direct writer (sottoscrittori diretti), gli autonoleggi, ecc.);

§  individuare, gestire e attenuare i conflitti di interesse;

§  aumentare il livello di armonizzazione delle sanzioni e misure amministrative previste in caso di violazione delle principali disposizioni dell’attuale direttiva;

§  garantire che le qualifiche professionali dei venditori siano commisurate alla complessità dei prodotti venduti;

§  semplificare e fare convergere le procedure per l’accesso transfrontaliero ai mercati assicurativi in tutta l’UE.

La proposta sarà esaminata secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione). La prima lettura del Parlamento europeo è attesa per la sessione del 21 maggio 2013.

 

Articolo 24, commi 1 e 2

Il 20 ottobre 2011 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che abroga la direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari (MIFID) (COM(2011)656) e una proposta di regolamento sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento sugli strumenti derivati over the counter (OTC), le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (COM(2011)652).

In particolare, la prima proposta mira ad aumentare l'efficienza, la resistenza e la trasparenza dei mercati, nonché la tutela degli investitori, prevedendo, tra l’altro, il conferimento di maggiori poteri alle autorità di regolamentazione.

Le due proposte vengono esaminate secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di codecisione).

 

Articolo 30

Il 7 dicembre 2011 la Commissione ha presentato un piano d’azione (COM(2011)870) inteso a migliorare l’accesso delle PMI europee ai mercati dei capitali e a mantenere costante il flusso di credito nei loro confronti attraverso una strategia che prevede un maggiore sostegno finanziario da parte del bilancio dell'UE e della BEI.

Una proposta di regolamento (COM(2011)860) intende definire una nuova disciplina per la commercializzazione di fondi denominati come ""Fondo europeo di venture capital", che dovrebbe consentire a tali organismi finanziari di incrementare le proprie dimensioni e, di conseguenza, la quantità di capitali da mettere a disposizione delle singole PMI, soprattutto nelle fasi di start-up. 

Oltre a tali misure, il 5 dicembre 2011 la Commissione e la BEI hanno lanciato un nuovo meccanismo di garanzia (SME risk-sharing instrument (RSI)), inteso ad accrescere le possibilità per le banche di finanziare le PMI innovative.

Sempre il 7 dicembre 2011, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento (COM(2011)862) intesa a rendere più facile il finanziamento delle imprese europee a carattere sociale.

 

Articolo 33, commi 1-4

Nell’ambito del quadro finanziario dell’UE per il 2014-2020 è previsto, in coerenza con una più ampia strategia volta a promuovere l’utilizzo agli strumenti finanziari innovativi, il ricorso ai project bond in relazione al nuovo meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility - CEF), che finanzierà determinate infrastrutture prioritarie (COM(2011)665).

In vista dell’emissione a regime, a partire dal 2014, di project bonds nell’ambito del CEF, è stato avviato, con il regolamento (UE) n. 670/2012 un progetto pilota relativo per il periodo 2012-2013, al fine di contribuire alla realizzazione delle infrastrutture necessarie nei settori dei trasporti, dell'energia e delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC).

Il 7 novembre 2012 la Commissione europea e la BEI hanno sottoscritto un accordo di cooperazione che, attraverso una base finanziaria di 230 milioni di euro, consente di avviare la fase pilota.

 

Articolo 34, commi 20-25

Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato due proposte di direttiva riguardanti rispettivamente gli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895), e gli appalti nei “settori ordinari” (COM(2011)896), nonché una proposta di direttiva sull’aggiudicazione dei contratti di concessione (COM(2011)897).

Sono esclusi dal campo di applicazione delle proposte:

§  gli appalti e le concessioni aggiudicati da un’amministrazione aggiudicatrice ad un’altra persona giuridica qualora la prima eserciti sulla seconda un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi, almeno il 90% delle attività della persona giuridica siano esercitate per l’amministrazione aggiudicatrice che la controlla e nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione privata;

§  gli accordi tra due o più amministrazioni aggiudicatrici ove stabiliscano un'autentica cooperazione tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti, siano retti esclusivamente da considerazioni inerenti all'interesse pubblico, le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti non svolgano sul mercato aperto più del 10% in termini di fatturato delle attività pertinenti all'accordo, non comportino trasferimenti finanziari tra le amministrazioni aggiudicatrici partecipanti diversi da quelli corrispondenti al rimborso dei costi effettivi dei lavori, dei servizi o delle forniture, e nelle amministrazioni aggiudicatrici non vi sia alcuna partecipazione privata.

Le proposte sono attualmente all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria. Il PE dovrebbe esaminarle in prima lettura in occasione della plenaria di febbraio. L’esame in prima lettura da parte del Consiglio competitività è previsto per il 10 dicembre 2012.

 

Articolo 34, comma 40

In seguito ad un accordo con il Consiglio, il 20 novembre 2012 il Parlamento europeo ha approvato in via definitiva la proposta di regolamento relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (COM(2010)542). Le nuove norme stabiliscono requisiti più rigorosi in termini di sicurezza tra cui l’installazione dei sistemi antibloccaggio delle ruote (ABS) per i motocicli a due ruote (sottocategoria L3e). Per i veicoli nuovi immessi sul mercato, tale installazione sarà obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2016, mentre per i veicoli esistenti dal 1° gennaio 2017. Il nuovo regolamento è stato approvato anche dal Consiglio il 10 dicembre 2012.

In esito all’esame della proposta ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera, il 31 maggio 2011 la Commissione trasporti aveva approvato un documento finale successivamente trasmesso alle istituzioni dell’UE.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

All’articolo 7 si rinvia a un DPCM per l’adozione delle disposizioni attuative relative alla trasmissione telematica delle certificazioni di malattia, senza peraltro indicare un termine per l’adozione del provvedimento.

L’articolo 8, comma 2, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per l’innovazione tecnologica con il quale sono adottate le regole tecniche per l’introduzione di sistemi di bigliettazione elettronica nel trasporto pubblico locale. Il decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’articolo 8, comma 9, rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri competenti per materia, per adottate le direttive con cui vengono stabiliti i requisiti per la diffusione, la progettazione e la realizzazione dei sistemi di trasporto intelligenti, per assicurare disponibilità di informazioni gratuite di base e l'aggiornamento delle informazioni infrastrutturali e dei dati di traffico, nonché le azioni per favorirne lo sviluppo. Il decreto dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.

L’articolo 8, comma 9-bis, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti istituisca, con proprio decreto, un Comitato tecnico permanente per la sicurezza dei sistemi di trasporto ad impianti fissi.

L’articolo 8, comma 13, rinvia ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità di trasmissione elettronica dei dati di cui ai formulari FAL. Il decreto dovrà essere emanato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

L’articolo 10, comma 10, demanda ad un decreto interministeriale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, la definizione delle modalità attuative del ricorso a modalità informatiche per la trattazione dei procedimenti relativi allo stato giuridico ed economico del personale della scuola, previsto dal co. 9.

L’articolo 11, comma 1, lett. b), prevede la necessità di alcune modifiche a DM già intervenuti in applicazione dell’art. 15 del D.L. 112/2008 (o di nuovi DM), quale conseguenza delle novità introdotte dallo stesso co. 1, lett. a).

Il comma 7 dell’articolo 12 rimette ad un decreto interministeriale da emanare sentita la Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali la definizione del contenuto del fascicolo sanitario elettronico nonché delle misure di sicurezza da adottare nel trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti dell’assistito. Il comma 11 del medesimo articolo rimette ad un d.p.c.m. da emanare su proposta del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, l’istituzione dei sistemi di sorveglianza e dei registri sanitari. L’individuazione dei soggetti che possono avere accesso ai registri, i dati che possono essere conosciuti e le misure per la loro custodia e sicurezza sono poi rimessi dal comma 13 ad un regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni.

Il comma 2 dell’articolo 13 rimette ad un decreto del Ministro della salute, da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni l’attuazione della previsione della generale validità delle prescrizioni farmaceutiche in formato elettronico.

L’articolo 14, comma 2-bis affida ad un regolamento del Ministero dello sviluppo economico da emanarsi entro 60 giorni la definizione delle modalità di intervento da porre a carico degli operatori di telecomunicazione, al fine di minimizzare eventuali interferenze tra i servizi a banda ultralarga mobile nella banda degli 800 MHz e gli impianti per la ricezione televisiva domestica.

L’articolo 14, comma 10-bis prevede che ulteriori misure di maggior dettaglio nonché ulteriori procedure semplificate in materia di identificazione degli abbonati delle società di telefonia mobile possano essere introdotte con decreto del ministro dell’Interno da adottarsi di concerto con il ministro dello Sviluppo economico.

Al riguardo, si rileva che la previsione di ulteriori procedure semplificate da adottarsi con fonte secondaria potrebbe configurarsi come una misura di delegificazione rispetto al regime generale previsto dal comma 7 dell’articolo 55 del codice delle comunicazioni elettroniche (fonte di rango legislativo). Tuttavia non appaiono rispettati i requisiti previsti dall’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988  per l’adozione di misure con delegificazione e cioè:

§  l’adozione delle stesse con regolamento;

§  determinazione con legge delle norme generali regolatrici della materia.

L’articolo 34, comma 45, prevede l’adozione con regolamento ministeriale del nuovo regolamento di contabilità e cassa del Corpo delle capitanerie di porto.

L’articolo 34, comma 48, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, prevede l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, che dispone la revisione obbligatoria delle macchine agricole soggette ad immatricolazione, incluse quelle già in circolazione. Il decreto dovrà essere emanato entro il 28 febbraio 2013.

L’articolo 34-ter, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, al comma 1, demanda a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la ripartizione del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, per l’anno 2012, sulla base del criterio storico.

 

Coordinamento con la normativa vigente

L’art. 10, co. 8, ultimo periodo – che dispone che l’anagrafe nazionale degli studenti è alimentata anche con i dati relativi agli iscritti alla scuola dell’infanzia –dovrebbe essere esposta nella forma di novella all’art. 3 del D.lgs. 76/2005, che fa riferimento ai dati degli studenti “a partire dal primo anno della scuola primaria”.

Con riferimento all’art. 11, co. 1, lett. a), si segnala la necessità di coordinare il contenuto del novellato secondo periodo del co. 2 dell’art. 15 del D.L. 112/2008 - nella parte in cui la “versione digitale” va a sostituire quella “on line scaricabile da internet” - con quanto disposto dal co. 1, ultimo periodo, e dal co. 2, primo periodo, dello stesso art. 15.

Con riferimento allo stesso art. 11, co. 1, lett. c), sembrerebbe necessario coordinare la previsione secondo cui gli oneri sono a carico delle famiglie (seppure nei limiti fissati con DM), con quella recata dal secondo periodo del co. 1 dell’art. 15 del D.L. 112/2008 - che non viene modificato - in base alla quale “gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente”, nonché con l’art. 156, comma 1, del D.lgs. 297/1994, in materia di fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle “scuole elementari”.

Dal punto di vista della redazione del testo il comma 38 dell’art. 34 non è formulato come novella al Capo III, Sezione I, del Codice della strada (D.Lgs. n. 285/1992), contenente le “Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione”.

Coordinamento con lavori legislativi in corso

Con riferimento alle disposizioni in materia di Agenda digitale e Start Up (artt. 1, da 4 a 16, e da 25 a 32), si segnala l’esame in corso, da parte della IX Commissione trasporti della Camera, delle abbinate proposte di legge C. 4891 e C. 5093 recanti Disposizioni per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana.

Disposizioni in tema di fascicolo sanitario elettronico e di sistemi di sorveglianza, di cui all’articolo 12 del decreto-legge in esame sono contenute altresì nel disegno di legge A.S. 2935 (Delega al Governo per il riassetto della normativa in materia di sperimentazione clinica e per la riforma degli ordini delle professioni sanitarie, nonché disposizioni in materia sanitaria) attualmente all’esame del Senato e già approvato dalla Camera.

Formulazione del testo

Si rinvia alle osservazioni contenute nelle schede di lettura dei singoli articoli (dossier n. 737).

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Attività Produttive                                                                               ( 06-67609574 * st_attprod@camera.it

Dipartimento Trasporti                                                                                                 ( 06-67602614 * st_trasporti@camera.it

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