Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Titolo: Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012 D.L. 174/2012 ' A.C. 5520 Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
AC N. 5520/XVI     
Serie: Progetti di legge    Numero: 703
Data: 15/10/2012
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   DECRETO LEGGE 2012 0174
ENTI LOCALI   FINANZA LOCALE
FINANZA PUBBLICA   TERREMOTI
ZONE SISMICHE     
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

15 ottobre 2012

 

n. 703/0

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento
degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012

D.L. 174/2012 - A.C. 5520

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5520

Numero del decreto-legge

10 ottobre 2012, n. 174

Titolo del decreto-legge

Conversione in legge del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"

Numero di articoli

 

testo originario

11

Date:

 

emanazione

10 ottobre 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

10 ottobre 2012

assegnazione

11 ottobre 2012

scadenza

9 dicembre 2012

Commissione competente

I Affari Costituzionali e V Bilancio

Pareri previsti

II Giustizia (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI Finanze (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII Cultura, VIII Ambiente (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), IX Trasporti, X Attività produttive, XI Lavoro (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII Affari sociali, XIV Politiche dell'Unione europea e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


Contenuto

L’articolo 1 prevede controlli della Corte dei conti, preventivi e successivi, su atti delle regioni, dei gruppi consiliari e delle assemblee regionali.

In particolare i controlli riguardano la legittimità di alcune specifiche categorie di atti regionali ai fini della verifica del rispetto dei vincoli finanziari, la parificazione del rendiconto della regione, la tipologia delle coperture finanziarie delle leggi di spesa, la proposta di bilancio di previsione, la legittimità e la regolarità delle gestioni, nonché il funzionamento dei controlli interni. In caso di esito negativo di tali controlli viene stabilito un obbligo di ripristino di regolarità e di equilibrio di bilancio, con preclusione, nelle more, di attuare programmi di spesa (commi da 1 a 9). Ulteriori disposizioni (commi da 10 a 14) concernono il rendiconto dei gruppi consiliari delle assemblee regionali, che va trasmesso alla competente sezione regionale della Corte dei conti, con l’obbligo di provvedere alle eventuali conseguenti necessità di regolarizzazione, disponendosi specifiche sanzioni a carico dei gruppi in caso di mancata trasmissione del rendiconto o inadempimento dell’obbligo di regolarizzazione; tali disposizioni si applicano anche ai rendiconti delle Assemblee regionali (comma 15).

L’articolo 2 del decreto-legge in esame è finalizzato alla riduzione dei costi della politica nelle regioni, attraverso una serie di misure che incidono principalmente sulle spese per gli organi regionali.

Tra le principali misure si segnalano:

§   la conferma della riduzione del numero dei consiglieri ed assessori regionali;

§   la riduzione dell’indennità di consiglieri ed assessori;

§   il divieto di cumulo di indennità e emolumenti;

§   la riduzione dei contributi ai gruppi consiliari;

§   l’introduzione di limiti ai vitalizi dei consiglieri.

Le misure devono essere attuate entro il 30 novembre 2012, ovvero, se necessitano di modifiche statutarie, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto. L’applicazione di gran parte delle disposizioni è condizione per la concessione dei trasferimenti erariali alle regioni (al di fuori di quelli dovuti a titolo di finanziamento del trasporto pubblico locale e in parte più limitata del servizio sanitario regionale) a decorrere dal 2013. Inoltre, si dispone il commissariamento delle regione in caso di mancata attuazione delle misure di risparmio.

Si esclude infine la possibilità che il presidente di regione dimissionario o impedito nello svolgimento delle sue funzioni possa continuare a ricoprire l’incarico di commissario ad acta per la gestione del piano di rientro.

Articolo 3

Il comma 1, lettera a) introduce disposizioni in materia di anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali con più di 10 mila abitanti.

Il comma 1, lettera b) amplia i casi in cui è obbligatorio il parere di regolarità tecnica dei responsabili dei servizi, modificando l’art. 49 del TUEL.

Il comma 1, lettera c) detta norme in merito alla revoca dell'incarico di responsabile del servizio finanziario modificando l’art. 109 del TUEL.

Il comma 1, lettera d) e comma 2 del sostituisce l’articolo 147 del TUEL, relativo alle tipologie di controlli interni degli enti locali, con cinque nuovi articoli da 147 a 147-quinquies, volti a ridisegnare l’intero sistema. L’intervento legislativo è sostanzialmente volto ad una implementazione del sistema dei controlli interni, che prevede, oltre ai controlli di regolarità amministrativa contabile, di gestione e di controllo strategico, anche il controllo sugli equilibri finanziari dell’ente e il controllo degli organismi gestionali esterni all’ente, in particolare il controllo sulle società partecipate per gli enti locali con popolazione superiore a 10.000 abitanti.

La disciplina attuativa di tale nuovo sistema di controlli interni, è demandata, ai sensi del comma 2 ad un regolamento del Consiglio. Il nuovo sistema deve essere reso operativo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge. L’inerzia protratta dell’ente locale determina lo scioglimento dell’ente, ai sensi dell’articolo 141, comma 1, del TUEL.

Il comma 1, lettera e), sostituisce l’articolo 148 del TUEL, in tema di controllo della Corte dei conti sugli enti locali, con un nuova e più estesa formulazione che amplia consistentemente la funzione di controllo della Corte medesima, che viene a ricomprendere, anche in corso di esercizio, la regolarità della gestione finanziaria, gli atti di programmazione e l’efficacia dei controlli interni di ciascun ente; è inoltre affidato alla Corte anche un potere sanzionatorio nei confronti degli amministratori dell’ente locale.

Il comma 1, lettera f) modifica l’articolo 153, comma 4, del TUEL, affidando al responsabile del servizio finanziario dell’ente locale, in aggiunta alle funzioni per esso ora previste da tale articolo, il compito di salvaguardare gli equilibri finanziari complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

II comma 1, lettera g) integra le disposizioni recate dall’articolo 166 del TUEL, in merito all’utilizzo del Fondo di riserva degli enti locali, al fine di riservare almeno la metà della quota minima del Fondo alla copertura di “spese non prevedibili”, qualora ciò serva ad evitare danni certi all’amministrazione, e ad aumentare tale quota minima nel caso in cui l’ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

Il comma 1, lettera h) integra le disposizioni recate dall’articolo 187 del TUEL, relativo alla disciplina dell’avanzo di amministrazione degli enti locali, vietandone l’utilizzo agli enti locali che si trovino in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222 del TUEL, nel caso cioè in cui l’ente abbia deliberato anticipazioni di tesoreria o l’utilizzo di entrate aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti.

Il comma 1, lettera i) modifica le disposizioni recate dal comma 3 dell’articolo 191 del TUEL, relativo alle regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese, con riferimento specifico alle spese relative ai lavori pubblici di somma urgenza, prevedendone l’approvazione da parte dell’organo consiliare.

Il comma 1, lettera l) integra le disposizioni recate dal dall’articolo 227 del TUEL, relativo al rendiconto di gestione, prevedendo, nel caso di mancata approvazione di tale documento entro i termini previsti dal TUEL, l’attivazione della procedura per lo scioglimento dell’organo consiliare inadempiente e l’attribuzione al Prefetto dei poteri propulsivi e sostitutivi, già prevista nelle ipotesi di mancata approvazione nei termini del bilancio di previsione.

Il comma 1, lettere m), n) ed o), nonché i commi 3 e 4, modificano i criteri di nomina di un componente del consiglio dei revisori dell’ente locale, prevedendo che uno degli stessi, cui sono affidate le funzioni di Presidente, sia designato dal Prefetto, su scelta effettuata di concerto dai Ministeri dell’interno e dell’economia e finanze tra i rispettivi dipendenti.

Il comma 1 lettere p) e q), ed il comma 5 dell’articolo 3 recano alcune novelle al TUEL con riferimento alle disposizioni relative alla disciplina degli enti locali strutturalmente deficitari. Nello specifico, le modifiche apportate dalla lettera p) sono volte a snellire la procedura per l’adozione dei parametri obiettivi per l’individuazione della condizione di deficitarietà strutturale degli enti; la lettera q) integra le disposizioni relative ai controlli cui sono assoggettati gli enti locali strutturalmente deficitari, al fine di introdurre per tali enti una limitazione gestionale finalizzata a contenere le spese di personale delle società da essi partecipate cui sono affidati servizi pubblici locali. Il comma 5prevede che la condizione di deficitarietà strutturale (art. 242 TUEL) continui ad essere rilevata dalla apposita tabella allegata al Rendiconto 2011

Il comma 1, lettera r) introduce, dopo l'articolo 243 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), tre articoli aggiuntivi (243-bis, 243-ter e 243-quater) che disciplinano una nuova procedura per il riequilibrio finanziario pluriennale degli enti per i quali sussistano squilibri strutturali di bilancio in grado di provocarne il dissesto, istituendo al contempo un apposito Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di squilibrio finanziario.

Il comma 1, lettera s), mediante novella dell’articolo 248 del TUEL, reca norme volte a sanzionare il comportamento degli amministratori che abbiano cagionato il dissesto finanziario degli enti locali.

La novella, confermando in linea generale l’impianto descritto dal citato articolo 248, realizza i seguenti interventi:

§   sopprime il limite temporale dei cinque anni precedenti il dissesto accertato dalla magistratura contabile;

§   inserisce l’espresso richiamo alle condotte omissive rilevanti ai fini delle cause ostative a ricoprire determinati incarichi ivi previste;

§   introduce una sanzione pecuniaria da irrogare nei confronti degli amministratori giudicati responsabili dalle sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei Conti;

§   implementa il sistema sanzionatorio previsto per i componenti del collegio dei revisori degli enti locali di cui la Corte dei conti abbia accertato gravi responsabilità nello svolgimento delle loro attività.

Il comma 6 - introducendo un nuovo comma 2-bis all’articolo 6 del D.L.gs. n. 149/2011 - prevede che il decreto di scioglimento del Consiglio dell’ente locale che ha omesso di deliberare il dissesto conserva i suoi effetti per un periodo di almeno dodici mesi, fino ad un massimo di quindici.

Il comma 7 cambia la denominazione della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, che assume il nome di Commissione per la stabilità finanziaria degli enti medesimi.

L’articolo 4 istituisce il “Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario”, con una dotazione di 30 milioni di euro per il 2012, 100 milioni per il 2013 e di 200 milioni per ciascuna annualità dal 2014 al 2020, a cui vanno ad aggiungersi ulteriori risorse per il 2012, pari a 560 milioni.

L’articolo 5 prevede che in sede di prima applicazione della nuova procedura di riequilibrio finanziario pluriennale degli enti locali che presentino squilibri strutturali di bilancio - di cui all'articolo 243-bis e seguenti del TUEL, introdotti dall’articolo 3, comma 1, lettera r), del decreto legge - qualora ricorrano eccezionali motivi di urgenza, agli enti che chiedono di accedere alla procedura di riequilibrio finanziario possa essere concessa un'anticipazione, a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 4, da riassorbire in sede di predisposizione e attuazione del piano di riequilibrio finanziario.

L’articolo 6commi 1 e 2, persegue la finalità di rafforzare gli strumenti utilizzabili per la funzione di analisi della spesa pubblica affidata al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi, istituito dall’articolo 2 del D.L. 52/2012 sulla c.d. spending review.

I commi 3 e 4 intervengono su diversi profili delle funzioni di controllo della Corte dei conti. In particolare il comma 3 affida alle sezioni regionali della Corte dei conti il compito di svolgere i controlli per la verifica dell’attuazione delle misure dirette alla razionalizzazione della spesa pubblica degli enti territoriali, sulla base di metodologie appropriate definite dalla Sezione autonomie della stessa Corte di conti. Il comma 4 stabilisce che la Sezione autonomie emana delibere di orientamento in caso di interpretazioni difformi delle sezioni regionali di controllo.

L’articolo 7 reca norme di carattere organizzativo concernenti le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

L’articolo 8, comma 1 reca una norma interpretativa ai fini della determinazione dell’importo massimo della riduzione del Fondo sperimentale di riequilibrio - o del Fondo perequativo - da applicare, quale misura sanzionatoria, agli enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità interno.Il comma 2reca alcune novelle all’articolo 16, commi 6 e 7, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, con le quali si dispone lo slittamento dei termini per l’adozione del decreto, da parte del Ministro dell’interno, per la riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni e del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province - ovvero dei fondi perequativi - e dei trasferimenti erariali dovuti ai comuni e alle province della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, da imputare a ciascun comune secondo le determinazioni della Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comma 3 introduce due ulteriori commi all’articolo 16 del D.L. n. 95/2012 (commi 6-bis e 6-ter), volti ad evitare il taglio delle risorse per l’anno 2012, previsto dal comma 6 dell’articolo 16 del D.L. n. 95/2012 sopra illustrato, per i comuni assoggettati nel 2012 al patto di stabilità interno, allo scopo di consentire a tali enti di procedere all’estinzione anticipata del proprio debito attraverso l’utilizzo delle suddette risorse - “tornate” nella disponibilità dei comuni medesimi - che vengono, a tal fine, escluse dai vincoli del patto di stabilità interno.

Articolo 9.

Il comma 1 differisce al 30 novembre 2012 il termine entro il quale il Consiglio dell’ente locale deve provvedere ad effettuare la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.

Il comma 2 stabilisce che il gettito dell’ imposta provinciale di trascrizione (IPT) sia destinato alla Provincia ove ha sede legale o residenza il soggetto avente causa o intestatario del veicolo, e non più alla Provincia presso il cui PRA siano state espletate le formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli.

Il comma 3 posticipa alcuni termini in materia di IMU. In particolare:

   la lettera a) posticipa dal 30 settembre al 31 ottobre 2012 il termine a disposizione dei comuni per l’approvazione o la modifica del regolamento e delle delibere in materia di aliquote e detrazione IMU;

   la lettera b) proroga dal 30 settembre al 30 novembre 2012 i termini per la presentazione della dichiarazione IMU relativa agli immobili posseduti al 1° gennaio 2012.

Il comma 4 proroga dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 il termine a partire dal quale sarà operativo il nuovo sistema di accertamento-riscossione delle entrate dei comuni, disciplinato dall’articolo 7, comma 2, lettere da gg-ter) a gg-septies del decreto legge n. 70/2011.

Di conseguenza viene prorogato alla medesima data (30 giugno 2013) l’operatività delle vigenti disposizioni in materia di gestione delle entrate locali, contenute in particolare nell’articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis del decreto-legge n. 203 del 2005.

Il comma 5 prevede che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali stipuli apposite convenzioni a titolo gratuito con l'Agenzia delle entrate volte ad agevolare la procedura di erogazione dei contributi del 5 per mille alle associazioni del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, nonché alle organizzazioni di promozione sociale e alle associazioni e fondazioni. La portata della norma, con particolare riferimento alla gratuità, viene estesa alle convenzioni già stipulate per gli anni finanziari 2010, 2011 e 2012.

Il comma 6 dell’articolo 9 interviene sulla disciplina dell’IMU applicabile agli immobili degli enti non commerciali.

In particolare, in relazione agli immobili a utilizzazione “mista”, per i quali non è possibile individuare la frazione su cui si svolge l’attività non commerciale esente da imposta, si affida alla disciplina regolamentare il compito ulteriore di individuare i requisiti atti a qualificare le attività come svolte con “modalità non commerciali” (in relazione alle quali sussiste l’esenzione), oltre che gli elementi volti a individuare il rapporto proporzionale tra uso commerciale e uso non commerciale dell’immobile.

L’articolo 10 reca un duplice ordine di interventi. In primo luogo, prevede una proroga in merito al processo di trasferimento delle funzioni già facenti capo all’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei segretari comunali e provinciali (comma 1). Dispone, poi, la soppressione della Scuola Superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale stabilendo, altresì, le regole per tutti gli adempimenti successivi e consequenziali a tale soppressione (commi 2-6). Nel contempo, viene istituito il Consiglio direttivo per la gestione dell’Albo presso il Ministero dell’interno (commi 7-8).

Articolo 11

Il comma 1,lettera a), numeri da 1) a 4), modifica alcuni articoli del decreto legge n. 74 del 2012 , e segnatamente gli articoli 1, 3, 4 e 5-bis, che incidono rispettivamente sulle modalità di svolgimento delle funzioni attribuite ai Presidenti delle regioni interessate, sui contratti stipulati dai privati per lavori o servizi connessi agli interventi di ricostruzione, sulla costruzione di edifici scolastici, nonché sui controlli antimafia.

Il comma 1, lettera a), numero 5esclude i comuniinteressati dagli eventi sismici del 2012 dall’applicazione delle sanzioni per il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all’anno 2011

Il comma 1, lettera b) è volto a chiarire l’ambito di applicazione dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 95 del 2012 in materia di finanziamenti agevolati per gli interventi di ricostruzione, stabilendo che le modalità attuative del predetto articolo sono quelle stabilite nel Protocollo di intesa tra il Ministro dell’economia e delle finanze e i Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto

Il comma 2 integra le disposizioni recate dall’articolo 16, comma 6, del D.L. n. 95/2012, al fine di escludere, per gli anni 2012 e 2013, i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012 dall’applicazione della riduzione delle risorse del Fondo di riequilibrio ivi prevista.

Il comma 3 interviene sull’erogazione di specifici strumenti di tutela del reddito per determinate categorie di lavoratori impossibilitati a prestare attività lavorativa o che abbiano dovuto sospendere l’attività a seguito degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012.

Il comma 4 prevede che i soggetti residenti in determinati territori interessati dal sisma possano richiedere un’anticipazione sulle loro posizioni individuali maturate ai fondi pensione cui sono iscritti, per l’acquisto della prima casa, per ristrutturazione edilizia o per ulteriori esigenze a prescindere dal requisito degli 8 anni di iscrizione al fondo pensione.

Il comma 5 prevede per i sostituti d’imposta operanti nelle aree colpite dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 la regolarizzazione degli omessi adempimenti e versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro entro il 16 dicembre, senza applicazione di interessi e sanzioni, attraverso la trattenuta sui dipendenti nei limiti del quinto dello stipendio.

Il comma 6 proroga, per i medesimi soggetti di cui al comma 5, dal 30 novembre al 16 dicembre 2012 il termine entro il quale effettuare, senza sanzioni e interessi, i pagamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

I commi da 7 a 13 disciplinano la procedura per concedere ai titolari di reddito di impresa che hanno i requisiti per accedere ai contributi per la ricostruzione degli immobili danneggiati, in aggiunta ai predetti contributi, la possibilità di chiedere ai soggetti autorizzati all'esercizio del credito un finanziamento, assistito dalla garanzia dello Stato, della durata massima di due anni per provvedere al pagamento dei tributi, dei contributi e dei premi sospesi, nonché di quelli da versare dal 1° dicembre 2012 al 30 giugno 2013. I soggetti finanziati dovranno restituire la sola quota capitale del finanziamento, a partire dal 1° luglio 2012 secondo un piano di ammortamento, mentre le spese e gli interessi saranno accollati dallo Stato.

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nel preambolo del provvedimento viene ritenuta la straorinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di gestione finanziaria e di funzionamento degli enti territoriali e locali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle aree colpite dal sisma del maggio 2012

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica. In ragione dell’urgenza del provvedimento, come riferisce la relazione illustrativa, è stata autorizzata l’esecuzione dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e non è stata redatta l’analisi tecnico normativa.

 


 

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