Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento attività produttive
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Misure urgenti per la crescita del Paese D.L. 83/2012 - A.C. 5312-A/R - Emendamenti approvati dalle Commissioni VI e X
Riferimenti:
AC N. 5312-A/XVI   AC N. 5312/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 660    Progressivo: 2
Data: 24/07/2012
Organi della Camera: VI-Finanze
X-Attività produttive, commercio e turismo

 

 

Camera dei deputati

XVI LEGISLATURA

 

Documentazione per l’esame di
Progetti di legge

Misure urgenti per la crescita del Paese

D.L. 83/2012 - A.C. 5312-A/R

Emendamenti approvati dalle Commissioni VI e X

 

 

n. 660/2

 

 

24 luglio 2012

 


Servizio responsabile:

Servizio Studi – Dipartimento Attività produttive

( 066760-9574* st_attprod@camera.it

Servizio Studi – Dipartimento Finanze

(066760-9496 – * st_finanze@camera.it

 

 

 

N.B.

 

Nelle successive schede non si è tenuto conto delle correzioni di forma al testo proposte dalle Presidenze delle Commissione VI e X ed approvate nella seduta del 20 luglio 2012.

 

Gli emendamenti dei relatori approvati nella seduta del 24 luglio 2012 recepiscono le condizioni contenute nel parere della Commissione bilancio volte a garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

File: D12083b.doc


Emendamenti al decreto-legge n. 83/2012 - A.C. 5312-A/R
approvati dalle Commissioni riunite VI Finanze e X Attività produttive della Camera

 


Articolo 3           Conferenza di servizi preliminare e requisiti per la predisposizione degli studi di fattibilità nella finanza di progetto

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

3.9

Galletti

UdCpTP

13.7.12

Modifica il comma 2, che aggiunge un comma2-bis all’articolo 153 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici), aggiungendo una disposizione in base alla quale, nel caso di affidamento della redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni - a motivo della carenza nell’organico delle amministrazioni aggiudicatrici di personale idoneamente qualificato –, si precisa che gli oneri per le attività affidate a soggetti esterni potrà essere imputato al quadro economico del progetto.

 


Articolo 4           Percentuale minima affidamento lavori a terzi nelle concessioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

4.7

4.12

4.8

4.18

4.19

Iannuzzi

Galletti

Causi

Mariani

Galletti

PD

UdCpTP

PD

PD

UdCpTP

13.7.12

Sostituisce l’articolo 4, che novella l’articolo 51 del D.L. n. 1/2012, confermando l’incremento da 50 al 60% della percentuale minima dei lavori che i titolari di concessioni già assentite alla data del 30 giugno 2002, ivi comprese quelle rinnovate o prorogate ai sensi della legislazione successiva, sono tenuti ad affidare a terzi, ed inserendo il termine per la sua applicabilità, ovvero a decorrere dal 1° gennaio 2014, sostanzialmente anticipando di un anno il termine previsto dal comma 2 del citato articolo 51.


Articolo 4-bis    Contratto di disponibilità

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

4.02

4.014

4-bis.100

Bernardo

Baretta

Relatori

PdL

PD

13.7.12

 

24.7.12

Introduce l’articolo 4-bis chenovella la disciplina del contratto di disponibilità, e precisamente il comma 2 dell’art. 160-ter del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), che già dispone che l'affidatario assuma il rischio della costruzione e della gestione tecnica dell'opera per il periodo di messa a disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice. L’articolo 4-bis integra la predetta disposizione prevedendo che il contratto determini le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi che incidono sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità. Si specifica, inoltre, che, salvo diversa determinazione contrattuale, i rischi della costruzione e gestione tecnica dell'opera per mancato o ritardato rilascio di qualsivoglia autorizzazione o atto di natura amministrativa sono a carico del soggetto aggiudicatore. L’amministrazione aggiudicatrice può attribuire all'affidatario il ruolo di autorità espropriante.

L’emendamento 4-bis.100specifica che tali disposizioni si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.


Articolo 7      Disposizioni urgenti in materia di gallerie stradali e ferroviarie e di laboratori autorizzati ad effettuare prove ed indagini

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

7.1

7.7

Romani

Graziano

PdL

PD

13.7.12

Integra l’articolo 7, comma 1 – che, in materia di verifiche antincendio, prevede che per le gallerie stradali (di lunghezza superiore a 500 m) e ferroviarie (oltre i 2.000 m), si provveda agli adempimenti previsti dal D.P.R. n. 151/2011 entro il termine di 6 mesi successivi al completamento degli adeguamenti nei termini di cui all’art. 55, comma 1-bis, del decreto legge n. 1/2012. – con l’aggiunta di un periodo, alla fine, in base al quale resta fermo quanto previsto dall'articolo 53 del D.L. n. 1/2012.

Il riferimento sembra riguardare il comma 4 dell’art. 53, ove viene disposto che non possono essere applicati alla progettazione e costruzione delle nuove gallerie stradali e autostradali nonché agli adeguamenti di quelle esistenti, parametri e standard tecnici e funzionali più stringenti rispetto a quelli previsti dagli accordi e dalle norme dell'Unione Europea.

7.8

Relatori

 

19.7.12

Aggiunge un comma 2-bis che proroga di un anno, vale a dire fino al 7 ottobre 2013, il termine (previsto dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011) entro il quale gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I (cioè quelle attività che non erano soggette alla normativa di prevenzione incendi, ma che lo saranno in quanto incluse nell’allegato citato), devono espletare gli adempimenti prescritti in materia antincendio dal nuovo regolamento recato dal D.P.R. n. 151.

7.2

Zamparutti

PD

19.7.12

Modifica il comma 3, che ha riscritto il comma 2 dell’art. 59 del D.P.R. 380/2001 (TU edilizia) relativo all’attività dei laboratori autorizzati dal MIT, eliminando, dal novero delle attività effettuabili dai laboratori citati, le indagini geotecniche in sito, compreso il prelievo dei campioni e le prove in sito.La modifica di fatto riporta la disposizione recata dal comma 2 dell’art. 59 a una formulazione analoga a quella vigente prima dell’emanazione del decreto-legge.


Articolo 8           Grande evento EXPO 2015 e Fondazione La Grande Brera

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

8.1

Duilio

PD

20.7.12

Modifica il comma 1, e segnatamente l’autorizzazione di spesa ivi prevista al fine di destinare una quota delle risorse, per un importo pari a 5 milioni di euro per il triennio 2012-2014, alla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano per straordinari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano necessari anche in vista del grande evento Expo 2015 (comma 1-bis). Conseguentemente si provvede a modificare il comma 2 dell’articolo 69, recante la clausola di copertura finanziaria, provvedendo a reperire le risorse precedentemente indicate nell’ambito degli stanziamento del fondo speciale di conto capitale utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.

8.3

0.8.3.1

Relatori

Soglia

 

Misto GS-PPA

17.7.12

Aggiunge un comma 2-bis, che fissa in trenta giorni non prorogabili il termine per l’espressione del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sui progetti relativi alle opere necessarie all’evento Expo 2015 al fine di accelerarne la realizzazione, riducendo pertanto il termine di quarantacinque giorni ordinariamente previsto per l’espressione del parere del Consiglio dal comma 5 dell’articolo 127 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici). Si prevede, pertanto, che il Consiglio proceda all’esame dei progetti riguardanti l’Expo con assoluta priorità eventualmente anche convocando sedute straordinarie. Il termine è di trenta giorni non prorogabili anche nel caso in cui il parere venga espresso, per i lavori di importo inferiore a 25 milioni di euro, dai comitati tecnici amministrativi presso i servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT).

8.4

Relatori

 

17.7.12

Aggiunge un comma 2-ter che novella l’art. 32, comma 17, del D.L. 98/2011 al fine di modificare il procedimento, ivi previsto con riferimento alla realizzazione delle opere “essenziali” di preparazione e di realizzazione del Sito dell’Expo 2015 indicate nell’Allegato 1 del D.P.C.M. 22 ottobre 2008 s.m.i., per la riduzione delle distanze minime per l’edificazione a protezione del nastro stradale e per l’edificazione nei centri abitati previste dalla normativa vigente.

Rispetto al testo vigente viene specificato che la riduzione dovrà avvenire con apposito D.M. Infrastrutture che dovrà individuare i tratti stradali oggetto di deroga e, in relazione ad essi, le distanze minime da osservare.

 


Articolo 9           Ripristino IVA per cessioni e locazioni nuove costruzioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

9.7

9.2

9.3

9.6

9.7

9.8

Duilio

Gava

Cambursano

Valducci

Bernardo

Strizzolo

PD

Misto-PLI

Misto

PdL

PdL

PD

13.7.12

Novella il comma 1, lettera a), capoverso 8-bis, assoggettando a IVA anche le cessioni, oltre che le locazioni, aventi ad oggetto i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, ove il cedente abbia manifestato l’opzione per l’imposizione nel relativo atto.

 


Articolo 10        Ulteriori misure per la ricostruzione e la ripresa economica nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

10.4

10.6

10.7

10.8

Margiotta

Romani

Mastromauro

Galletti

PD

PdL

PD

UdCpTP

17.7.12

Modifica il comma 7, che consente il ricorso alle modalità di cui all’articolo 57, comma 6, del Codice dei contratti pubblici (che disciplina l’individuazione e la selezione degli operatori economici nella procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) nell’affidamento degli interventi per la realizzazione dei moduli abitativi, sopprimendo la parte della disposizione che applica tale previsione anche nei casi di affidamento a contraente generale ai sensi dell’art. 176 del Codice.

10.12

10.19

Galletti

Romani

UdCpTP

PdL

17.7.12

Modifica il comma 14, in base al quale Fintecna (o società da questa interamente controllata) assicura il supporto necessario per le attività tecnico-ingegneristiche dirette a fronteggiare con la massima tempestività le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma, prevedendo che tale supporto sia fornito non solo alla regione Emilia-Romagna (come prevede il testo iniziale del decreto-legge), ma anche alle regioni Veneto e Lombardia.

Viene altresì precisato che il supporto fornito da Fintecna è diretto unicamente alle attività sopraindicate.

10.25 NF.

10.100

Garagnani

Relatori

PdL

19.7.12

24.7.12

Introduce un comma 15-bis che aggiunge una lettera b-bis) al comma 1 dell’art. 4 del D.L. 74/2012, in base alla quale i Presidenti delle regioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, dovranno stabilire, oltre a quanto già previsto dal testo vigente, anche le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tal fine equiparati agli immobili pubblici (del cui ripristino si occupa la lettera a) del medesimo comma 1).

La lettera b-bis) prevede altresì, per la realizzazione degli interventi in essa contemplati, la stipula, da parte dei Presidenti delle regioni - Commissari delegati, di apposite convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attività di ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare fruibilità pubblica degli edifici medesimi.

L’emendamento 10.100 ha soppresso la specificazione che tali interventi siano a valere sulle risorse del Fondo per la ricostruzione previsto dall’art. 2, comma 1, del D.L. 74/2012.

10.22 NF

10.28 NF

10.101

Bernardo

Fava

Relatori

PdL

LNP

19.7.12

 

24.7.12

Introduce un comma 15-ter secondo cui, al fine di operare l'opportuno raccordo con le ulteriori amministrazioni interessate, concede ai Presidenti delle regioni interessate dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 la facoltà di avvalersi, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.(em. 10.101 dei Relatori), di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni appositamente impartite.


Articolo 11        Detrazioni per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

11.45 NF

Bratti

PD

20.7.12

Sostituisce il comma 2 e introduce il comma 2-bis, elevando dal 50 al 55% la detrazione IRPEF per le spese sostenute fino al 30 giugno 2013 per la riqualificazione energetica degli edifici (in luogo del 50% previsto dal testo originario del decreto-legge).

Al relativo onere, pari a 1,7 milioni di euro per il 2013, 18 milioni per il 2014 e 11,3 milioni a decorrere dal 2015 al 2023, si provvede mediante riduzione delle risorse stanziate per il sostegno all'emittenza televisiva locale e all'emittenza radiofonica locale e nazionale.

 


Articolo 12         Piano nazionale per le città

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

12.56

12.100

Relatori

Relatori

 

19.7.12

24.7.12

Inserisce un periodo aggiuntivo al comma 1 (riformulato dall’emendamento 12.100) che dispone che ai rappresentanti delle amministrazioni pubbliche nella Cabina di regia non venga corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

12. 14

Morassut

PD

18.7.12

Inserisce un comma 1-bis che prevede la presentazione alle competenti Commissioni parlamentari, da parte del Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, di una relazione sull’attività svolta dalla Cabina di regia, che dovrà essere allegata al Documento di economia e finanza (DEF).

12.35

Morassut

PD

18.7.12

Integra il comma 3, lett. e) prevedendo che, tra i criteri per la scelta delle proposte dei contratti di valorizzazione urbana dei Comunida parte dellaCabina di regia, rientri oltre al miglioramento della qualità urbana e del tessuto socio ambientale, anche il contenimento del consumo di nuovo suolo non edificato.

12.101

12. 55

0.12.55.1

Relatori

Relatori

Comaroli

 

 

LNP

24.7.12

19.7.12

L’emendamento 12.101 ha soppresso i commi, il 9-bis, 9-ter e 9-quater introdotti dalle Commissioni riunite.

 

Si ricorda che il comma 9-bis, al fine di rimuovere le condizioni che hanno determinato l’ultima proroga degli sfratti disposta dall'art. 29, comma 16, del decreto-legge n. 216/2011 fino al 31 dicembre 2012, prevede che le somme risultanti dai residui per l'anno 2011 a valere sui fondi depositati presso la Cassa Depositi e Prestiti per «l'edilizia agevolata programmi centrali» e disponibili, quantificate in 67,99 milioni di euro, sono destinate ad interventi di manutenzione e recupero degli alloggi privi di soggetti assegnatari di proprietà degli ex Iacp comunque denominati.

Il comma 9-ter assegna gli alloggi recuperati ai cittadini italiani o comunitari appartenenti alle particolari categorie sociali cd. svantaggiate (la specificazione dei cittadini italiani o comunitari è stata aggiunta dal subemendamento 0.12.55.1) aventi i requisiti di cui all’art. 1 della legge n. 9/2007. Qualora tali alloggi risultassero insufficienti, si provvede, in deroga alle graduatorie per l'edilizia residenziale pubblica, all'assegnazione di alloggi disponibili di proprietà dei comuni o degli ex Iacp a dette categorie oppure assegnando ai comuni le risorse non spese di cui al comma precedente per sostenere il pagamento dei relativi canoni di locazione.

Il comma 9-quater rinvia ad un decreto del MIT, d’intesa con la Conferenza unificata, la definizione dei criteri di assegnazione e di ripartizione dei fondi agli ex Iacp comunque denominati o di attribuzione ai comuni nel caso di cui al comma precedente.


Articolo 12-bis     Istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

12. 01

La Loggia

PD

18.7.12

Inserisce un articolo 12-bis che, al fine di coordinare le politiche urbane attuate dalle amministrazioni centrali interessate e di concertarle con le regioni e gli enti locali, prevede l’istituzione del Comitato interministeriale per le politiche urbane (CIPU) presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Lo stesso articolo disciplina la composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato. In merito alle norme di dettaglio sul funzionamento del CIPU e della segreteria tecnica istituita dal medesimo articolo presso il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio, viene previsto che esse saranno dettate da un apposito D.P.C.M.

Si specifica, infine, che le disposizioni contenute nell’articolo dovranno essere attuate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti del CIPU e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun compenso, indennità o rimborso spese.


Articolo 13        Semplificazioni in materia di autorizzazioni e pareri per l'esercizio dell'attività edilizia

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

13.24

Relatori

 

19.7.12

Inserisce un comma 01 che, con una novella all’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, dispone che, per ciascun procedimento amministrativo, venga pubblicato, sul sito istituzionale dell’amministrazione, il soggetto cui è attribuito il potere sostituivo in caso di inerzia e al quale l’interessato può rivolgersi ai sensi del successivo comma 9-ter per la conclusione del procedimento. In caso di ritardo, tale soggetto comunica senza indugio il nominativo del responsabile per valutare l’opportunità di avviare il procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume, oltre alla propria responsabilità, anche quella del responsabile.

13.25

Relatori

 

20.7.12

Sostituisce il comma 2modificando alcune norme del T.U. dell’edilizia - DPR n. 380/2001 - relative alla disciplina dello sportello unico per l’edilizia ed aiprocedimenti amministrativi relativi alla denuncia di inizio attività (Dia). In particolare

a)    reca una serie di modifiche all'art. 5 sullo sportello unico per l’edilizia:

introduce il comma 1-bis che prevede che lo sportello unico sia l'unico punto di accesso per il privato per tutte le vicende amministrative riguardanti l'intervento edilizio ed il relativo titolo abilitativo che fornisce una risposta tempestiva in luogo di tutte le p.a. coinvolte. Lo sportello è tenuto ad acquisire altresì, anche mediante conferenza dei servizi, tutti gli atti di assenso comunque denominati delle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità. Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico per le attività produttive (Suap) come definita dal D.P.R. n. 160/2010;

§       introduce il comma 1-ter che dispone che tutte le comunicazioni al richiedente debbano essere trasmesse esclusivamente dallo sportello unico e, analogamente, tutti gli altri uffici comunali e le p.a. diverse dal comune interessati al procedimento devono trasmettere immediatamente allo sportello unico tutte le denunce, domande, segnalazioni o atti ad esse eventualmente presentati, dandone comunicazione al richiedente. Con tali disposizioni lo sportello unico sembra assumere la funzione di unico punto di riferimento sia per il privato che per le p.a. in relazione a tutti i procedimenti connessi con l’attività edilizia ;

§       sostituisce il comma 3 accorpando, sostanzialmente, in un unico comma le disposizioni del vigente comma 3 con quelle del comma 4 relative all’acquisizione, da parte dello sportello unico, direttamente o tramite la conferenza di servizi, di tutte le tipologie di atti di assenso necessari per la realizzazione dell’intervento edilizio;

§       abroga, conseguentemente, il comma 4;

b)    aggiunge l’art. 9-bis che, ai fini della presentazione, del rilascio o della formazione dei titoli abilitativi previsti dal T.U. edilizia, impone alle amministrazioni l’acquisizione d'ufficio di documenti, informazioni e dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e il divieto di richiedere attestazioni o perizie sulla veridicità e l'autenticità di tali documenti, informazioni e dati;

c)    novella l’art. 13, sulla competenza al rilascio del permesso di costruire, prevedendo che venga rilasciato dal dirigente o responsabile dello sportello unico, in luogo del competente ufficio comunale previsto dal testo vigente;

d)    reca una serie di modifiche all’art. 20 sul procedimento relativo al rilascio del permesso di costruire di seguito elencate:

§       il comma 1 viene novellato nella parte in cui prevede che la domanda per il rilascio del permesso di costruire sia corredata dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, sopprimendo il richiamo al regolamento edilizio e quindi facendo riferimento a tutti gli elaborati progettuali comunque richiesti;

§       al comma 3 viene espunto il riferimento al comma 4 dell’art. 5 del T.U., che risulta abrogato dall'articolo in esame (cfr. lett. a), nonché la parte della disposizione che contempla l’eventualità in cui i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari siano stati allegati alla domanda dal richiedente. Tale soppressione appare collegata alle nuove disposizioni recate dall’art. 9-bis relative all’acquisizione d’ufficio dei documenti in possesso delle P.A.

§       viene inserito un comma 5-bis, ai sensi del quale il responsabile dello sportello unico indice la conferenza di servizi, qualora, entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio del permesso di costruire:

-        non sono intervenute le intese, i concerti, i nulla osta o gli assensi comunque denominati delle altre P.A.;

-        oppure è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate, qualora tale dissenso non risulti fondato sulla assoluta incompatibilità dell'intervento.

Lo stesso comma 5-bis consente alle amministrazioni che esprimono parere positivo di non intervenire alla conferenza di servizi e trasmettere i relativi atti di assenso, dei quali si tiene conto ai fini dell’individuazione delle posizioni prevalenti per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;

§       il comma 6 viene interamente riscritto, ma in realtà l’unica modifica riguarda la parte della disposizione che nel testo vigente fa riferimento alla conferenza di servizi prevista dal comma 4 dell’art. 5 (che risulta abrogato dall'articolo in esame). Tale parte della disposizione viene sostituita con una norma in base alla quale, qualora sia indetta la conferenza di servizi di cui al comma 5-bis suddetto, la determinazione motivata di conclusione del procedimento costituisce titolo per la realizzazione dell'intervento.

§       il comma 10 viene sostituito al fine di coordinare le disposizioni in esso contenute con la prevista abrogazione del comma 4 dell’art. 5 e con la nuova disciplina della conferenza di servizi prevista dal comma 5-bis.

e)    le modifiche all’art. 23 sulla Dia riproducono il contenuto del comma 2, lett. a), b) e c) dell’art. 13 come introdotto dal testo iniziale del decreto legge in esame che estende alla Dia le semplificazioni procedimentali prevista per la Scia in relazione alla possibilità di sostituire atti o pareri di enti o organi con autocertificazioni o certificazioni di tecnici abilitati.

Introduce il comma 2-bis che dispone in merito all’applicabilità delle nuove disposizioni introdotte dal comma 2, prevedendo che le amministrazioni comunali le applichino entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

 
Articolo 13-bis     Modifiche all’art. 6 del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, relativo all’attività edilizia libera

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

13.020 NF

Comaroli

LNF

19.7.12

Reca alcune modifiche all’art. 6 del T.U. dell’edilizia di cui al D.P.R. n. 380/2001, relativo all’attività edilizia libera che riguardano:

§       l’introduzione di un’ulteriore tipologia di interventi per i quali non è necessario alcun titolo abilitativo, ossia le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio di impresa ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa (nuova lett. e-bis) del comma 1 dell’art. 6 del T.U.);

§       l’eliminazione dell’obbligo di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori prevista per gli interventi elencati al comma 2 le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore (abrogazione del comma 3 dell’articolo 6 del T.U.);

§       il mantenimento, per gli interventi di manutenzione straordinaria e per la nuova categoria di interventi introdotti con la lett. e-bis), di allegare alla comunicazione di inizio dei lavori i dati identificativi dell'impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori, nonché una relazione tecnica con la quale un tecnico abilitato asseveri che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Il tecnico deve altresì dichiarare di non avere rapporti di dipendenza con l'impresa né con il committente. Viene introdotta una disposizione per i nuovi interventi di cui alla lett. e-bis) per i quali si prevede la trasmissione delle dichiarazioni di conformità, che attestino la sussistenza dei requisiti previstidalla normativa, da parte delle Agenzie per le imprese di cui all’art. 38, comma 4, del decreto-legge n. 112/2008 (comma 4 dell’art. 6 del T.U.).

 


Articolo 13-ter       Disposizioni in materia di responsabilità solidale dell’appaltatore

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

13.035

Relatori

 

19.7.12

Sostituisce il comma 5-bis dell’articolo 2 del D.L. n. 16 del 2012, concernente i soggetti responsabili per il versamento di somme all’erario nel caso di appalto di opere e di servizi, aggiungendo i commi 5-ter e 5-quater.

In particolare (novellato comma 5-bis) in luogo della previsione di una responsabilità solidale di committente, appaltatore ed eventuali subappaltatori per il versamento delle ritenute su redditi di lavoro dipendente e per l’IVA dovuta in rapporto alle fatture inerenti alle prestazioni effettuate nell'ambito dell'appalto, si stabilisce:

§       che i soggetti responsabili in solido dei versamenti siano l’appaltatore e il subappaltatore e non più, dunque, il committente;

§       che tale responsabilità riguardi, oltre alle ritenute sul lavoro dipendente, la sola IVA dovuta dal subappaltatore per le prestazioni effettuate nel rapporto di subappalto;

§       che non operi la limitazione temporale della responsabilità, originariamente fissata in due anni dalla cessazione dell’appalto.

Affinché venga meno la responsabilità solidale dell’appaltatore, questi deve effettuare un’apposita verifica del corretto adempimento degli obblighi da parte del subappaltatore; a tal fine, viene data all’appaltatore la possibilità di sospendere i pagamenti nei confronti del subappaltatore fino all’esibizione della documentazione che attesti i corretti adempimenti fiscali. Il comma 5-tersubordina il pagamento del corrispettivo dovuto dal committente all’appaltatore all’esibizione della documentazione che attesti il corretto adempimento dei predetti obblighi; è prevista anche la possibilità di sospensione dei pagamenti fino all’esibizione dei predetti documenti. Dal mancato rispetto di tali modalità di pagamento a carico del committente discendono apposite sanzioni amministrative pecuniarie (fino a 200.000 euro). Il comma 5-quater individua l’ambito di applicazione delle predette norme, che operano per i contratti di appalto e subappalto di opere, forniture e servizi conclusi da soggetti che operano nell’ambito di attività rilevanti a fini IVA, dai soggetti IRES, dallo Stato e dagli enti pubblici. Sono invece escluse dalle disposizioni in materia di responsabilità solidale le stazioni appaltanti come individuate dal codice dei contratti (ovvero amministrazioni aggiudicatrici, concessionari di servizi e di lavori pubblici, società con capitale pubblico anche non maggioritario che non sono organismi di diritto pubblico, le quali hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere).


Articolo 14    Autonomia finanziaria dei porti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

14.3

Ventucci

PdL

13.7.12

Modifica i commi 1, 2 e 4, prevedendo che il fondo per gli interventi infrastrutturali nei porti sia alimentato non con una percentuale pari all’uno per cento dell’IVA complessiva e delle accise riscosse nei porti e negli interporti, bensì con una percentuale pari all’uno per cento dell’IVA relativa all’importazione di merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di ciascun porto.


Articolo 15         Disposizioni finanziarie in materia di infrastrutturazione portuale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

15.13 NF

15.100

Tullo

Relatori

PD

19.7.12

24.7.12

Modifica il comma 1, prevedendo che le risorse revocate dallo stesso comma siano prioritariamente destinate anche agli investimenti finalizzati allo sviluppo dei traffici containerizzati.

L’emendamento 15.100 specifica che eventuali risorse disponibili, una volta soddisfatte le priorità di cui alla citata lettera a) del comma 2-novies dell'articolo 2 del D.L. n. 225/2010, dovranno essere destinate agli investimentifinalizzati allo sviluppo dei traffici con uso di container anche sulla base degli accordi di programma già sottoscritti e comunque di perfezionamento degli interventi già avviati per i quali non siano state ancora completate le procedure di autorizzazione.


Articolo 16        Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

16.21 NF

16.100

Santelli

Relatori

PdL

19.7.12

24.7.12

Modifica il comma 4, prorogando il termine per la sottoscrizione degli accordi di trasferimento della proprietà delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e Servizi Automobilistici s.r.l., alle Regioni Calabria e Puglia. Il termine, attualmente fissato in sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame, viene ora spostato a novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso. Si autorizzano le predette regioni, a seguito del trasferimento della proprietà sociale, a copertura degli oneri per la regolazione delle partite debitorie delle società menzionate, ad utilizzare, entro il limite di 100 milioni di euro per ciascuna regione, le risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione ad esse assegnate.

L’emendamento 16.100 specifica che per la Calabria, le risorse autorizzate per tale trasferimento sono rese disponibili previa rimodulazione del piano di interventi previsto dalla delibera CIPE n. 62 del 2011.

16.12

Martella

PD

19.7.12

Inserisce un nuovo comma 4-bis, il quale prevede che il Fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di veicoli adibiti al trasporto pubblico locale (art. 1, co. 1031, legge n. 296/2006) possa essere utilizzato anche per l’acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale.

16.33

Relatori

 

19.7.12

Modifica il comma 5, disponendo che la ricognizione dei debiti e dei crediti delle società esercenti il trasporto regionale ferroviario riguardi anche le relative società capogruppo.

Inserisce inoltre tre nuovi commi:

§       il comma 6-bis il quale esclude l’applicazione delle procedure di deposito presso il registro delle imprese delle decisioni di fusione (Art. 2502-bis C.C.) e di opposizione dei creditori in caso di fusione (Art. 2503 C.C.;

§       il comma 6-teril quale prevede la revoca di tutti gli atti da cui derivino incrementi di spesa adottati dalle società esercenti il trasporto ferroviario regionale successivamente all’adozione del Piano di stabilizzazione finanziaria della regione, se in contrasto con le prescrizioni del Piano o comunque non strettamente necessari al perseguimento dello stesso;

§       il comma 6-quateril quale prevede che il commissario ad acta possa costituire una struttura di supporto.

16.101

Relatori

 

24.7.12

Modifica il comma 8 specificando che l’istituzione del tavolo tecnico presso il Ministero delle infrastrutture per la verifica degli adempimenti regionali per la disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta per la stipula e la successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di rientro dal disavanzo accertato relativamente al trasporto ferroviario regionale della regione Campania.

16.34

Relatori

 

20.7.12

Inserisce il comma 10-bis, specificando che l’intesa generale quadro prevista dall’articolo 161, comma 1, del D.Lgs. n. 163 del 2006 per il prolungamento a nord dell’autostrada A31 (Valdastico), deve essere raggiunta entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.


Articoli da 17-bis a 17-duodecies (CAPO IV-bis)    Disposizioni per favorire lo sviluppo della mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

17.025 NF

17- bis.100

17-quinquies.100

17-sexies.100

17-septies.100

17-undecies.100

Lulli

Relatori

Relatori

Relatori

Relatori

Relatori

PD

19.7.12

24.7.12

24.7.12

24.7.12

24.7.12

24.7.12

Aggiunge il Capo IV-bis, articoli da 17-bis a 17-duodecies, che reca disposizioni per favorire la mobilità mediante veicoli a basse emissioni complessive.

Il nuovo articolo 17-bis reca le finalità e definizioni del Capo IV-bis: le prime consistono nell’incentivazione della mobilità sostenibile attraverso la realizzazione di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici, la diffusione di flotte pubbliche e private di veicoli a basse emissioni complessive e l’acquisto di veicoli a trazione elettrica o ibrida. Sono definiti veicoli a basse emissioni complessive quelli a trazione elettrica, ibrida, GPL, a metano, a biometano, a biocombustibili ed a idrogeno che producono emissioni di anidride carbonica non superiori a 120 g/Km. L’emendamento 17-bis.100 specifica che all’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il nuovo articolo 17-ter prevede che entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L. il Governo promuova un’intesa con le Regioni per assicurare l’armonizzazione degli interventi in materia di reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica; entro il medesimo termine le Regioni emanano le disposizioni legislative di loro competenza, nel rispetto dei principi fondamentali del presente Capo e dei contenuti dell’intesa.

Il nuovo articolo 17-quater prevede che le reti infrastrutturali di ricarica siano rispondenti agli standard fissati dagli organismi di normazione europea ed internazionale IEC (International Electrotechnical Commission) e CENELEC (Comité Européèn de Normalisation Electrotechnique). Sono fatte salve le competenze dell’UE. Gli organismi nazionali di normalizzazione prendono i provvedimenti di propria competenza entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L..

Il nuovo articolo 17-quinquies stabilisce, al comma 1, che entro il 1° giugno 2014 i comuni adeguino i propri regolamenti sull’attività edilizia in modo da prevedere che per gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale di superficie superiore ai 500 mq e per i relativi interventi di ristrutturazione, l’installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli sia obbligatoria ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio. L’emendamento 17-quinquies.100 specifica che tali disposizioni non si applicano agli immobili di proprietà delle Amministrazioni pubbliche.

Il comma 2 prevede che l’installazione delle infrastrutture di ricarica elettrica negli edifici in condominio sia approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell'edificio. In caso di mancata deliberazione dell’assemblea entro tre mesi dalla richiesta, il condomino interessato può installare a proprie spese le infrastrutture di ricarica (comma 3).

Il nuovo articolo 17-sexiesprevede che le infrastrutture, anche private, destinate alla ricarica dei veicoli elettrici costituiscano opere di urbanizzazione primaria. L’emendamento 17-sexies.100 ha eliminato la previsione che esentava tali infrastrutture dal contributo di costruzione.

. Le leggi regionali dovranno stabilire che gli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali prevedano uno standard minimo di impianti pubblici di ricarica, anche a corredo delle nuove attività commerciali, terziarie e produttive.

Il nuovo articolo 17-septiesprevede che, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L., con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata, venga approvato un Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli elettrici. Il Piano è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno. Il MIT promuove accordi di programma, approvati con DPCM, previa deliberazione del CIPE e d’intesa con la Conferenza unificata, per concentrare gli interventi del Piano in funzione delle effettive esigenze. I comuni possono concedere esoneri e agevolazioni sulla tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche in favore dei proprietari di immobili che installano e attivano infrastrutture di ricarica elettrica veicolare. Il Piano è finanziato da un apposito Fondo, con una dotazione (come precisato dall’emendamento 17-septies.100) di 20 milioni di euro per il 2013 e di 15 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015. L’emendamento inoltre sopprime la determinazione del finanziamento del pianoper gli anni successivi ad opera della Tabella D della legge annuale di stabilità. Parte del Fondo (5 milioni di euro per l’anno 2013) è destinata alla risoluzione delle più rilevanti esigenze nelle aree urbane ad alta congestione di traffico.

Il nuovo articolo 17-octies prevede un’apposita linea di finanziamento, a valere sulle risorse del fondo rotativo per il sostegno delle imprese e gli investimenti in ricerca, per programmi di ricerca tecnologica volti alla realizzazione delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il nuovo articolo 17-nonies prevede che, entro un mese dall’approvazione del Piano nazionale di cui all’art. 17-septies, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, formuli indicazioni all’Autorità per l’energia elettrica e il gas concernenti le reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli elettrici.

Il nuovo articolo 17-decies prevede un contributo per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo nuovo a basse emissioni complessive previa consegna di un veicolo da rottamare da parte del proprietario o dell’utilizzatore, in caso di locazione finanziaria, da almeno 12 mesi. Il contributo è riconosciuto in percentuale del 20% (nel 2013 e 2014) o del 15% (nel 2015) del prezzo d’acquisto, fino a determinati massimali. Sono previsti diversi casi a seconda delle emissioni complessive del veicolo. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2015, ed è inteso come ripartito in parti uguali tra un contributo statale ed uno sconto praticato dal venditore. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta.

Il nuovo articolo 17-undecies, come modificato dall’emendamento 17-septies.100, istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo - dotato di 50 milioni di euro per il 2013 e di 45 milioni per ciascuna annualità 2014 e 2015 - per l’erogazione dei contributi statali, prevedendo altresì la ripartizione per l’anno 2013 (per gli anni 2014 e 2015 la ripartizione verrà stabilita con decreto di natura non regolamentare del MiSE, da adottare entro il 15 gennaio di ciascun anno). Le modalità per la preventiva autorizzazione all’erogazione e le condizioni per la fruizione dei contributi previsti dall'articolo 17-decies saranno stabilite tramite un decreto di natura non regolamentare del MiSE, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente D.L., di concerto con il MEF. Lo stesso MiSE, di concerto col MEF, potrà stipulare apposite convenzioni con società od enti scelti tramite gara per la gestione della misura di agevolazione, al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa, attraverso il tempestivo monitoraggio delle disponibilità del predetto fondo.

Il nuovo articolo 17-duodecies (come modificato dall’emendamento 17-septies.100) reca la copertura finanziaria.


Articolo 17-terdecies    Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

17.019 NF

Lulli

PD

19.7.12

Aggiunge l’articolo 17-terdecies, recante “Norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti”.

L’articolo prevede l’emanazione di un DM che stabilisca norme specifiche per la trasformazione del motore dei veicoli, volta a renderlo ad esclusiva trazione elettrica. In seguito all’emanazione del DM non sarà più necessario ottenere l’eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo.

La norma si applica ai veicoli a due e tre ruote; ai veicoli a quattro ruote per il trasporto di persone con non più di 8 posti a sedere, oltre quello del conducente, ed ai veicoli per il trasporto merci di massa massima non superiore a 3,5 tonnellate.

 


Articolo 18    Amministrazione aperta

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

18.2 NF

18.3 NF

18.4 NF

Ravetto

Saglia

Raisi

PdL

PdL

FLpTP

16.7.12

Modifica il comma 4, escludendo dall’obbligo di conformarsi alla prescrizione di pubblicità stabilita in linea generale dal comma 1i concessionari di servizi pubblici e le società a prevalente partecipazione o controllo pubblico e includendo, invece, espressamente le aziende speciali e le società c.d. in house.

18.100

Relatori

 

24.7.12

Sostituisce il comma 7specificando che all'attuazione dell’articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.


Articolo 19         Istituzione dell'Agenzia per l'Italia digitale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

19.6

Forcolin

LNP

16.7.12

Modifica il comma 2, introducendo, accanto ai principi che devono essere perseguiti dall’Agenzia nello svolgimento dell’attività d’istituto, degli obiettivi della stessa attività costituiti da efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione dei cittadini e delle imprese. Tali obiettivi si aggiungono, quindi a quelli specificamente indicati dall’articolo 20 in relazione all’Agenda digitale.


Articolo 20        Funzioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

20.24

20.100

20.101

Relatori

Relatori

Relatori

 

19.7.12

24.7.12

24.7.12

Modifica il comma 2 e sostituisce integralmente i commi 3, 4 e 5provvedendo ad ampliare le funzioni dell’Agenzia per l’Italia digitale rispetto al testo vigente.

In primo luogo, attraverso una modifica al comma 2, trasferisce all’Agenzia le funzioni dell’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell’informazione in materia di sicurezza delle reti, e demanda ad un DPCM l’individuazione dei criteri per il trasferimento del relativo personale. L’emendamento 20.100 specifica che il Ministero dello sviluppo economico provvede alla riduzione delle strutture e delle dotazioni organiche in misura corrispondente alle funzioni e al personale effettivamente trasferito all'Agenzia.

Si osserva che nulla è disposto in ordine al trasferimento delle risorse strumentali e finzanziarie dell’Istituto all’Agenzia.

Inoltre, attraverso la sostituzione dei commi 3, 4 e 5, sono operate diverse modifiche alle funzioni dell’Agenzia. Tra le principali innovazioni, si segnala il conferimento all’Agenzia di nuove funzioni tra cui alcune delle quali già esercitate dal disciolto DigitPA e che il testo vigente dell’art. 20 attribuisce a Consip spa. Tra le nuove funzioni conferite si segnalano:

-      progettazione e coordinamento delle iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale per la più efficace erogazione di servizi in rete della pubblica amministrazione a cittadini e imprese;

-      la partecipazione all’attuazione di programmi europei come Autorità di riferimento nazionale in ambito comunitario ed internazionale;

-      la adozione di indirizzi e pareri facoltativi alle Amministrazioni sulla congruità tecnica ed economica dei contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, anche al fine della piena integrazione dei sistemi informativi;

-      la promozione di protocolli di intesa e accordi interistituzionali.

Si prevede che le sole attività amministrative, contrattuali e strumentali già attribuite a DigitPA sono trasferite a Consip, che però collaborerà con l’Agenzia nella fase di acquisizione di beni e servizi per l’informatizzazione.

Parimenti è soppresso il trasferimento dei contributi che la normativa prevedeva in favore di DigitPA a Consip.

Tra le altre modifiche si segnala l’introduzione del potere di segnalazione alla Corte dei conti di casi in cui si profilano ipotesi di danno erariale.


Articolo 21        Organi e statuto

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

21.10

21.100

Comaroli

Relatori

LNP

16.7.12

24.7.12

Modifica il comma 4, aggiungendo la previsione che il Collegio dei revisori, che è uno degli organi dell’Agenzia, sia composto da tre membri, composizione comunque desumibile dal riferimento normativo richiamato dall’art. 20. Infatti, il testo vigente dell’art. 21 non stabilisce il numero dei componenti del Collegio poiché il citato art. 20 espressamente rinvia, per quanto non esplicitamente disciplinato, ad alcune disposizioni del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tra cui l’'articolo 8, comma 4, che stabilisce che il collegio dei revisori delle agenzie sia composto di tre membri, due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalità. La disposizione citata prevede altresì un membro supplente.

L’emendamento 21.100 specifica che ai componenti del Comitato di indirizzo non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso spese.

21.11

Relatori

 

19.7.12

Modifica i commi 2 e 4 secondo periodo, rispettivamente, come segue: aumento da 30 a 60 giorni del termine entro il quale è adottato il decreto di nomina del direttore generale;estensione dei requisiti di qualificazione professionale, già previsti per il direttore generale a tutti i componenti del Comitato di indirizzodell’Agenzia.


Articolo 22        Soppressione di DigitPa, dell'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, successione dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane e strumentali

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

22.17

22.100

22.101

22.102

Relatori

Relatori

Relatori

Relatori

 

19.7.12

24.7.12

24.7.12

24.7.12

Sostituisce l’art. 22, il cui testo è riprodotto con formulazione identica, salvo quanto segue: al comma 2 si specifica che tra gli obiettivi della norma vi è quello di garantirela continuità delle attività, oltre che dei rapporti, delle strutture soppresse (in luogo degli enti soppressi); al comma 10, recante novella al Codice dell’amministrazione digitale, è eliminato il vincolo del rispetto delle procedure stabilite dall’ordinamento ai fini dell’acquisizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di programmi informatici e tale facoltà di acquisizione è estesa alle singole parti dei suddetti programmi; ai fini dell’acquisizione, e del riuso, di software sviluppato per conto dell’amministrazione è eliminato il riferimento all’imputazione delle relative spese alla pubblica amministrazione; è limitata l’acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d’uso ai soli casi in cui la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico – da effettuare secondo le modalità ed i criteri definiti dall’Agenzia per l’Italia digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime altresì parere circa il loro rispetto - dimostri l’impossibilità di accedere a soluzioni open source o già sviluppate all’interno della pubblica amministrazione ad un prezzo inferiore.

L’emendamento 22.102, sostituendo il comma 8, dispone che all’attuazione degli articoli 19, 20, 21 e 22 (relativi allaistituzione dell’Agenzia per l’Italia digitale) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Si segnala che per effetto degli emendamenti 22.101 e 22.100, viene sostanzialmente ripristinato il testo originario del comma 6. In particolare:

§       viene fissato in 150 unità (anziché 160) il limite massimo della dotazione organica della nuova Agenzia;

§       il contratto di riferimento per il personale trasferito torna ad essere quello del comparto ministeri, in luogo di quello del comparto enti pubblici non economici.


Articolo 23    Fondo per la crescita sostenibile

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

23.10

23.12

Torazi

Fugatti

LNP

LNP

16.7.12

Modifica il comma 2, lettera b), prevedendo che il rafforzamento della struttura produttiva, quale finalità del Fondo per la crescita sostenibile, operi su tutto il territorio nazionale e non più in maniera particolare nel Mezzogiorno.

23.1 NF

Lulli

PD

16.7.12

Modifica il comma 3, prevedendo che i decreti che individuano le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell’ambito del Fondo per la crescita sostenibile debbano essere emanati entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto e che i bandi che attuano tali misure individuino anche procedure in forma automatizzata ai fini della concessione delle agevolazioni. Infine inserisce il comma 3-bis, che prevede la possibilità di modificare periodicamente, con la medesima procedura di cui sopra, le priorità del Fondo per la crescita sostenibile, basandosi sull’andamento degli incentivi dell’anno precedente.


Articolo 24    Contributo tramite credito di imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

24.34 NF

24.100

Fugatti

Relatori

LNP

16.7.12

24.7.12

Modifica il comma 4, inserendo, tra le cause di decadenza dal beneficio del credito di imposta per nuove assunzioni,la delocalizzazione in un Paese non appartenente all’UE (come specificato dall’emendamento 24.100) con riduzione delle attività produttive in Italia nei tre anni successivi al periodo di imposta in cui ha usufruito del contributo.

24.30 NF

Marchignoli

PD

19.7.12

Introduce il comma 13-bisriservando una quota di 2 milioni nel 2012 e di 3 milioni a decorrere dal 2013 ad assunzioni da parte di imprese localizzate nelle zone terremotate dell’Emilia.


Articolo 24-bis Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell’occupazione nelle attività svolte da call center

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

24.024

0.24.024.1

Relatore

 

19.7.12

Aggiunge l’articolo 24-bis, che reca disposizioni per le attività svolte dai call center con almeno 20 dipendenti.

In particolare si prevede:

§       l’obbligo, per le aziende che spostano l’attività fuori del territorio nazionale, di comunicare tale spostamento al Ministero del lavoro almeno 120 giorni prima del trasferimento stesso, individuando i lavoratori coinvolti, nonché all’Autorità garante della privacy, indicando le misure adottate ai fini del rispetto della legislazione nazionale. Analoga informativa deve essere fornita anche dalle aziende che operino già oggi su paesi esteri;

§       il divieto di erogazione di specifici benefici ed incentivi alle aziende che delocalizzano le attività nei paesi esteri;

§       l’obbligo di informare preliminarmente il cittadino che chiama o viene contattato da un call center sul paese estero in cui l’operatore che parla sia fisicamente collocato; nel caso in cui il cittadino chiami, inoltre, deve poter scegliere che il servizio sia effettuato tramite un operatore collocato sul territorio nazionale.

L’inosservanza delle richiamate disposizioni comporta una sanzione di 10.000 euro per ogni giornata di violazione.

L’emendamento infine interviene sulla disciplina del lavoro a progetto di cui al D.Lgs. 276/2003. In particolare, si dispone che il nuove disposizioni introdotte dall’articolo 1, comma 23, della L. 92/2012, concernenti i parametri cui i datori di lavoro devono attenersi per poter stipulare tale fattispecie contrattuale, trovano applicazione ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio nonché le attività di vendita diretta di beni e servizi realizzate attraverso call center “outbound”, per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento.


Articolo 25    Monitoraggio, controlli, attività ispettiva

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

25.100

Relatori

 

24.7.12

Riformula il comma 2 disponendo che all'attuazione del comma 1 (che consente al il Ministero dello sviluppo economico di avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza per le attività di controllo sull’uso delle agevolazioni disposte dal D.L. stesso) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


Articolo 26    Moratoria delle rate di finanziamento dovute dalle imprese concessionarie di agevolazioni

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

26.100

Relatori

 

24.7.12

Riformula il comma 2 disponendo che dall'attuazione dell’articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 


Articolo 27    Riordino della disciplina in materia di riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi industriale complessa

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

27.6

Saglia

PdL

16.7.12

Modifica il comma 7, il quale prevedeche,attraverso un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, siano elaborate misure per il ricollocamento professionale dei lavoratori interessati da interventi di riconversione e riqualificazione industriale da realizzare con il coinvolgimento di imprese abilitate allo svolgimento dei servizi di supporto alla ricollocazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del D.Lgs. n. 276/2003.

Tali misure sono cofinanziate dalle Regioni, nelle loro azioni di politica attiva del lavoro, e dai fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge n. 388/2000, e da esse non debbono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 


Articolo 29    Accelerazione della definizione di procedimenti agevolativi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

29.2 N.F.

29.8 N.F.

Vico

Gioacchino Alfano

PD

PdL

16.7.12

Sostituisce il comma 7 -che disciplinava le ipotesi di revoca totale o parziale delle agevolazioni concesse nell’ambito dei contratti di programma in caso di scostamenti più o meno ampi rispetto all’obiettivo occupazionale previsto nei contratti medesimi - escludendo che si possa procedere alla revoca nelle ipotesi di mancato raggiungimento degli obiettivi occupazionali previsti a regime. La revoca delle agevolazioni è altresì esclusa nel caso di mancato rispetto degli obblighi derivanti dal calcolo di indicatori eventualmente previsti.

Tale nuova disposizione - che fa comunque salvi i provvedimenti di revoca adottati fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame – si applica, oltre che ai contratti di programma, anche alle iniziative agevolate a valere sui patti territoriali e sui contratti d’area.


Articolo 29-bisAccelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

29.04

29-bis.100

Romani

Relatori

PdL

16.7.12

24.7.12

Introduce l’articolo 29-bis recante disposizioni in tema di “Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e sociale”.

L’articolo – che aggiunge il comma 2-bis all’articolo 55-bis del D.L. n. 1/2012 – da facoltà alle amministrazioni interessate di avvalersi, sulla base di apposite convenzioni per la disciplina dei relativi rapporti, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (ex Sviluppo Italia S.p.A.), in qualità di centrale di committenza, ai sensi degli articoli 3, comma 34, 19, comma 2, e 33, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di rilevanza strategica per la coesione territoriale e la crescita economica, con particolare riferimento a quelli riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché per razionalizzare e rendere più efficienti le procedure di spesa – come specificato dall’emendamento 29-bis.100 – relative alla realizzazione di progetti finanziati con fondi europei.

L’emendamento 29-bis.100 mantiene ferme le competenze istituzionali dell’Agenzia nonché le disposizioni vigenti in materia di procedure di acquisto di beni e servizi.

 


Articolo 32        Strumenti di finanziamento per le imprese

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

32.43

0.32.43.5

Relatori

Ventucci

 

PdL

20.7.12

20.7.12

Sostituisce i commi da 1 a 7, riprendendo il contenuto del testo unificato delle PDL nn. 4790 e 4795 all’esame della Commissione VI Finanze della Camera. Le principali differenze rispetto al testo originario del decreto-legge riguardano:

§       l’allungamento della durata massima delle cambiali finanziarie da 18 a 36 mesi;

§       sotto il profilo formale, l’introduzione dell’intero disposto normativo nell’ambito della legge n. 43 del 1994;

§       l’introduzione dell’obbligo, per lo sponsor, di segnalare per ciascun emittente se l’ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è superiore al totale dell’attivo corrente come rilevato dall’ultimo bilancio;

§       una classificazione dell’emittente già a partire dal momento dell’emissione dei titoli, sulla base di cinque categorie di qualità creditizia;

§       la possibilità di derogare all’obbligo, per lo sponsor, di mantenere nel proprio portafoglio una quota dei titoli emessi, qualora l’emissione sia assistita da garanzia. Una deroga (di carattere temporaneo) è prevista in relazione all’obbligo di certificazione del bilancio;

§       l’eliminazione dell’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate dei dati relativi alle emissioni di titoli di debito e similari non negoziati su mercati regolamentati;

§       la possibilità di emettere obbligazioni con clausole di partecipazione agli utili di impresa e di subordinazione viene data alle società che non emettono strumenti finanziari quotati, purché diverse da banche e micro imprese, con scadenza che viene abbreviata da 60 a 36 mesi.

Sopprime i commi 11, 12, 14, 15, 17 e 18.


Articolo 32-bis      Liquidazione dell’IVA secondo la contabilità di cassa

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

32.012 NF

Relatori

 

20.7.12

Aggiunge l’articolo 32-bis, che modifica la disciplina dell’IVA “per cassa”, ossia dei casi in cui l’IVA sulle cessioni di beni/prestazioni di servizi diventa esigibile (e dunque deve essere versata all’erario) al momento del pagamento dei corrispettivi relativi alle operazioni effettuate, in luogo del momento di effettuazione dell’operazione. Viene a tal fine abrogato l’articolo 7 del D.L. n. 185 del 2008, che reca l’attuale disciplina della materia, con decorrenza dall’entrata in vigore della norma in commento.

Rispetto alla disciplina vigente:

§       si fa esplicito riferimento alla direttiva 2010/45/UE, che consente l’introduzione di un regime di “contabilità di cassa” al fine di posticipare il versamento dell’IVA dovuta all’erario al momento dell’effettivo pagamento dei corrispettivi;

§       il regime “per cassa” viene reso opzionale;

§       si dispone l’esigibilità dell’IVA “per cassa” alle operazioni effettuate da soggetti passivi con volume d’affari non superiore a due milioni di euro, in luogo dell’attuale soglia di duecentomila euro;

§       si prevede che il diritto alla detrazione in capo al cessionario o al committente sorga al momento di effettuazione dell’operazione, anche se il corrispettivo non è stato ancora pagato (non più, dunque, al momento di effettivo pagamento del corrispettivo).


Articolo 33        Revisione della legge fallimentare per favorire la continuità aziendale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

33.24

Relatori

 

19.7.12

Reca numerose modifiche all’articolo. In particolare:

§       è esteso ad alcune tipologie d’immobile a uso non abitativo l’elenco degli atti sottratti alla revocatoria fallimentare;

§       è modificata la decorrenza dei termini per l’azione revocatoria nel caso in cui il fallimento segua alla domanda di concordato preventivo;

§       la domanda per il concordato preventivo deve contenere anche i bilanci degli ultimi tre esercizi;

§       nel procedimento relativo alla domanda di concordato preventivo sono introdotti alcuni oneri informativi in capo al debitore, alcuni casi di inammissibilità della domanda laddove analoga domanda non sia stata accolta negli ultimi due anni, termini più brevi laddove sia pendente il procedimento per la dichiarazione di fallimento;

§       nel procedimento relativo alle adesioni alla proposta di concordato preventivo, sono introdotte maggiori garanzie informative per i creditori che non hanno esercitato il voto;

§       è modificato il procedimento nel giudizio di omologazione relativo al concordato preventivo;

§       è modificata la disciplina dei crediti prededucibili nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti;

§       è soppressa la clausola sull’applicabilità delle disposizioni sul concordato preventivo al concordato con continuità aziendale;

§       è modificato il procedimento relativo alla moratoria del pagamento dei creditori muniti di privilegio nel concordato con continuità aziendale;

§       è integrato l’elenco delle operazioni che, in esecuzione di procedure concorsuali, non configurano il reato di bancarotta;

§       è estesa l’applicabilità degli accordi sui trasferimenti d’azienda alle aziende interessate dal concordato preventivo o dall’accordo di ristrutturazione del debito.

33.20 NF

Saltamartini

PdL

20.7.12

Modifica il comma 5, introducendo ulteriori ipotesi di deducibilità ex lege delle perdite sui crediti; in particolare, i requisiti di deducibilità sono integrati (in quanto le perdite risultino da elementi “certi e precisi”) anche nelle seguenti ipotesi:

§       se il credito è di modesta entità, decorsi sei mesi dalla scadenza; il credito è di “modesta entità” se inferiore o pari a 5000 euro per le imprese di più rilevante dimensione e 2500 euro per le altre imprese;

§       ove il diritto alla riscossione del credito sia prescritto;

§       per i soggetti che redigono il bilancio in base a principi contabili internazionali, nel caso di cancellazione di crediti dal bilancio per opera di eventi estintivi.

Conseguentemente sostituisce l’articolo 68 del provvedimento, relativo alle polizze assicurative estere. In particolare:

§       ove l’imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sia applicata direttamente dalle imprese estere operanti nel territorio dello Stato, per le polizze “intermediate” da imprese residenti essa deve essere applicata – in luogo della mera facoltà - dall’intermediario assicurativo intervenuto nel contratto in qualità di sostituto d’imposta;

§       il prelievo dello 0,35% nei confronti degli intermediari che agiscono in qualità di sostituti d’imposta viene commisurato al valore di tutti i contratti “intermediati” dal sostituto d’imposta residente, e non più alle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione sottoscritti mediante l‘intervento di tali soggetti.

§       Il contraente è tenuto a fornire la relativa provvista, mentre il sostituto d’imposta è tenuto a segnalare i contraenti nei confronti dei quali l’imposta non è stata applicata; nei confronti di questi ultimi, la riscossione dell’imposta avviene mediante ruolo.

 


Articolo 34        Disposizioni per la gestione e la contabilizzazione dei biocarburanti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

34.24.

34.25

34.101

Lazzari

Froner

Relatori

PdL

PD

18.7.12

 

24.7.12

Integra il comma 6 al fine di prevedere che l’istanza da presentare al Ministero dello sviluppo economico ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare da parte per ottenere l’autorizzazione all’importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea possa essere redatta anche in lingua inglese, oltre che in lingua italiana.

L’emendamento 34.101 precisa che all’attuazione dei commi 4 e 5 (relativi all’autorizzazione per l’importazione di biocarburanti prodotti in Paesi non appartenenti all'Unione Europea) si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

34.26

34.102

Saglia

Relatori

PdL

18.7.12

24.7.12

Aggiunge il comma 7-bis, disponendo (per effetto delle modifiche apportate dall’emendamento 34.102) che entro 90 giorni l’AEEG definisca le modalità per la selezione, previa analisi dei fabbisogni del sistema elettrico effettuata su base territoriale dal gestore della rete, e per la remunerazione dei servizi di flessibilità assicurati dagli impianti di produzione abilitati, in base alle diverse offerte formulate dagli impianti stessi, senza maggiori oneri per prezzi e tariffe dell'energia elettrica.

La norma è finalizzata a migliorare l’efficienza delle infrastrutture energetiche nazionali e contenere gli oneri indiretti dovuti alla crescita delle fonti rinnovabili non programmabili (come ad esempio l’eolico e il fotovoltaico).


Articolo 35        Disposizioni in materia di ricerca ed estrazione di idrocarburi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

35.21

Realacci

PD

18.7.12

Modifica il comma 1, che novella l’art. 6, comma 17, del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), al fine di specificareche le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono vietate all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni non solo internazionali, ma anche comunitari.

35.18 NF

Saglia

PdL

19.7.12

Modifica il comma 1, che novella l’art. 6, comma 17, del D.Lgs. 152/2006, nella parte in cui viene previsto che le attività di ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività indicate. La novella in esame provvede a fare salve le attività di cui all’art. 1, comma 82-sexies, della L. 239/2004, ossia le attività finalizzate a migliorare le prestazioni degli impianti di coltivazione di idrocarburi, compresa la perforazione, se effettuate a partire da opere esistenti e nell’ambito dei limiti di produzione ed emissione dei programmi di lavoro già approvati, che sono soggette ad autorizzazione rilasciata dall’Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG).


Articolo 36    Semplificazioni di adempimenti per il settore petrolifero

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

36.28

Relatori

 

19.7.12

Sostituisce il comma 1, che novella il comma 9 dell’art. 57 del D.L. 5/2012 (Disposizioni in materia di semplificazione e sviluppo), al fine di estendere l’applicazione delle norme, dettate in merito all’utilizzo dei sistemi di sicurezza operativa già in atto, a tutte le attività di reindustrializzazionedei siti contaminati, anche di interesse nazionale, e non solo, come prevede il testo vigente del decreto-legge, ai casi di chiusura di impianti di raffinazione e loro trasformazione in deposito.

36.11

Lazzari

PdL

19.7.12

Modifica il comma 5, per sostituire la rubrica del nuovo articolo 57-bisSemplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche” inserito nel decreto “semplificazioni” (D.L. 5/2012) in materia di verifiche periodiche delle attrezzature a pressione, con la seguente: “Semplificazione amministrativa in materia di infrastrutture strategiche, impianti di produzione a ciclo continuo o per la fornitura di servizi essenziali”.

36.100

Relatori

 

24.7.12

Riformula il secondo periodo del comma 6 inerente alla clausola di invarianza finanziaria.


Articolo 36-bisRazionalizzazione dei criteri di individuazione di siti di interesse nazionale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

36.05

Relatori

 

19.7.12

Aggiunge l’articolo 36-bis, che reca una serie di disposizioni in materia di criteri di individuazione dei siti inquinati di interesse nazionale (SIN).

Il comma 1 novella il comma 2 dell’art. 252 del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) al fine di aggiungere, ai principi e criteri direttivi da seguire per l’individuazione dei SIN, un nuovo criterio che tiene conto dei siti interessati, attualmente o in passato, da attività di raffinerie, impianti chimici integrati, acciaierie.

Il comma 2 aggiunge un comma 2-bis all’art. 252 prevedendo che siano in ogni caso individuati quali siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica, i siti interessati da attività produttive ed estrattive di amianto.

Il comma 3 prevede l’emanazione, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, di un D.M. Ambiente, sentite le regioni interessate, finalizzato alla ricognizione dei siti attualmente classificati di interesse nazionale che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 252, comma 2, del Codice, come integrati dal comma 1 del presente articolo.

Il comma 4 dispone che, su richiesta della regione interessata, con D.M. Ambiente, sentiti gli enti locali interessati, può essere ridefinito il perimetro dei SIN, fermo restando che rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all’esito di tale ridefinizione, esuli dal sito di interesse nazionale.

36-bis.100

Relatori

 

24.7.12

Aggiunge il comma 3-bis introducendo la clausola di invarianza finanziaria.


Articolo 37        Disciplina delle gare per la distribuzione di gas naturale e nel settore idroelettrico

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

37.95

0.37.95.7 NF

0.37.95.4 NF

0.37.95.8

0.37.95.16 NF

37.100

Relatori

Del Tenno

Del Tenno

Quartiani

Quartini

Relatori

 

PdL

PdL

PD

PD

19.7.12

 

 

 

 

24.7.12

Sostituisce i commi da 4 a 8,relativi alle concessioni idroelettriche per prevedere la possibilità che la durata delle concessioni per grandi derivazioni idroelettriche salga dai 20 anni previsti dal testo originario a 30 anni, a seconda dell’entità degli investimenti ritenuti necessari, secondo criteri e parametri stabiliti col decreto interministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 12 del D.Lgs. n. 79/1999. Viene inoltre specificata la competenza delle Regioni e Province autonome (0.37.95.4 Del Tenno) come amministrazioni chiamate ad indire le gare.

Si disciplina anche il caso delle concessioni già scadute e in scadenza entro il 31 dicembre 2017 (per le quali non è applicabile il termine di 5 anni prima della scadenza per l’indizione della gara). In tali casi, le Regioni e le Province autonome indicono la gara entro due anni dall’emanazione del predetto decreto interministeriale.

Per quanto riguarda il corrispettivo al concessionario uscente per il trasferimento del ramo d’azienda, i parametri tecnico-economici per la determinazione saranno stabiliti col citato decreto interministeriale. Con la sostituzione del comma 6, inoltre, si interviene sulle modalità di determinazione e calcolo di tale corrispettivo.

Si prevede infine la destinazione di una quota non inferiore al 20% dei canoni dalle Regioni e dalle Province autonome alla riduzione dei costi dell’energia elettrica, con riferimento ai punti di fornitura dei clienti localizzati nel territorio della Provincia o dell’Unione di comuni o dei Bacini Imbriferi Montani che insistono sul territorio interessato dalle opere afferenti la concessione. Le modalità saranno fissate col decreto del ministro dello sviluppo economico, d’intesa con le Regioni, già previsto dal testo originario per emanare i criteri per la determinazione dei valori massimi dei canoni (0.37.95.16 Quartiani).

Per effetto dell’emendamento 37.100 si precisa che la suddetta destinazione non è obbligatoria, ma facoltativa.


Articolo 38    Semplificazioni delle attività di realizzazione di infrastrutture energetiche e liberalizzazioni nel mercato del gas naturale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

38.2 NF

Gibiino

PdL

19.7.12

Sostituisce il comma 1, per rendere applicabile la procedura di intervento statale di sblocco dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture energetiche qualora manchino gli atti di competenza delle amministrazioni regionali già prevista dalla versione originaria del comma 1 anche ai casi:

§       di mancata definizione dell’intesa con le Regioni interessate per le autorizzazioni alla costruzione e l’esercizio dei gasdotti e degli oleodotti appartenenti alle reti nazionali di trasporto;

§       di mancato rispetto da parte delle amministrazioni regionali competenti dei termini per l'espressione dei pareri o per l'emanazione degli atti di propria competenza per le infrastrutture coerenti con la strategia energetica nazionale individuate col DPCM di cui all’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 93/2011.

38.6

Graziano

PD

19.7.12

Inserisce il comma 1-bis, ove si dispone che il conseguimento dell’autorizzazione alla costruzione e alla gestione di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto in area demaniale, portuale o limitrofa costituisce titolo per il rilascio della concessione demaniale. Si definiscono inoltre tempi certi nell’ambito del procedimento per il rilascio della concessione demaniale stessa. Tali disposizioni si applicano anche ai procedimenti amministrativi in corso.

38.14 NF

Federico Testa

PD

19.7.12

Modifica il comma 2, per prevedere che

§       con D.M. del MiSE sia determinata, oltre alla parte dello spazio di stoccaggio di modulazione destinato alle esigenze dei clienti civili e ai clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, anche la parte dello stesso spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare con le procedure di allocazione vigenti.

§       l’offerta, mediante procedure di asta competitiva, dello spazio di stoccaggio di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), punto 2) del D.Lgs. n.130/2010 (riguardante un volume pari ad 1 miliardo di metri cubi riservati a clienti finali corrispondenti a soggetti produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale) non sia fatta a tutti gli utenti del sistema del gas naturale (come previsto dalla versione originaria) bensì ai soggetti individuati dal punto 2) (ossia ai produttori di energia elettrica limitatamente ai loro impianti alimentati unicamente a gas naturale).

38.26 NF

Saglia

PdL

19.7.12

Inserisce il comma 2-bis, per prevedere che l’AEEG, entro 4 mesi, adegui il sistema delle tariffe di trasporto del gas naturale secondo criteri che rendano più flessibile ed economico il servizio di trasporto a vantaggio dei soggetti a maggiore consumo di gas naturale.


Articolo 38-bis      Individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazione di emergenza e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

38.06

Saglia

PdL

19.7.12

Aggiunge l’articolo 38-bis, al fine di prevedere una procedura annuale di individuazione delle esigenze di potenza e degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a combustibili diversi dal gas per far fronte alle situazioni di emergenza gas. Spetta al MiSE, entro il 31 luglio di ogni anno (entro il 30 settembre 2012 in sede di prima applicazione) individuare tali impianti, che i gestori renderanno disponibili per i periodo 1 gennaio - 31 marzo. Per tali impianti sono previste normative meno restrittive in termini di valori limite di emissione. L’AEEG definisce le modalità per il dispacciamento e per il riconoscimento dei costi sostenuti, quali oneri generali di sistema.

 


Articolo 38-ter       Inserimento dell’energia geotermica tra le fonti energetiche strategiche

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

38.03

Cosenza

PdL

19.7.12

Aggiunge l’articolo 38-bis, al fine di inserire gli impianti per l’estrazione di energia geotermica tra le infrastrutture e gli insediamenti strategici ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettera i), della legge 23 agosto 2004, n. 239 (legge di riordino del settore energetico).

 


Articolo 39    Criteri di revisione del sistema delle accise sull’elettricità e sui prodotti energetici e degli oneri generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia; regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

39.100

Relatori

 

24.7.12

Modifica il comma 2 riformulando la clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 41    Razionalizzazione dell'organizzazione dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dell'ENIT - Agenzia nazionale per il turismo all'estero

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

41.23

Relatori

 

19.7.12

Aggiunge il comma 4-bis, prevedendo che un decreto del MISE individuerà le modalità applicative e la struttura responsabile all’interno dell’ICE a cui le imprese italiane ed estere potranno rivolgersi al fine di conoscere le opportunità nei settori e nelle aree di interesse.

41.100

Relatori

 

24.712

Modifica il comma 5, riformulando la clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 41-bisIncentivazione dei flussi imprenditoriali e turistici verso l’Italia e promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

41.03

41-bis.100

Relatori

Relatori

 

19.7.12

24.7.12

Introduce il nuovo articolo 41-bis, che prevede (commi da 1 a 3) l’incremento della tariffa dei diritti consolari, di cui all’articolo 64 del decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, in ragione del 10%. L’incremento è disposto a scopo di adeguamento del livello dei servizi offerti a cittadini e imprese dalla rete degli uffici all’estero del Ministero degli affari esteri, in particolare per favorire la crescita dei flussi imprenditoriali e turistici verso il nostro Paese, mediante un più rapido rilascio dei visti, in tal modo incentivando la promozione delle relazioni economiche in ambito internazionale. Le maggiori entrate così conseguite vengono destinate da un lato a interventi strutturali e sulle attrezzature informatiche a beneficio degli uffici all’estero del MAE, e dall’altro a potenziare i contingenti di impiegati temporanei degli uffici all’estero del MAE, quali previsti dall’articolo 153, comma 2, del DPR 5 gennaio 1967, n. 18, recante ordinamento dell’amministrazione degli affari esteri.

Il comma 4 dispone un incremento di 40 unità del contingente di personale destinato al funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari italiani nella Repubblica popolare cinese. La quantificazione dei relativi oneri è stata rideterminata dall’ emendamento 41-bis.100 in 506.000 euro per l'anno 2012 e in 1.012.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013.


Articolo 42    Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e consorzi per l'internazionalizzazione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

42.12

Relatori

 

19.7.12

Aggiunge il comma 7-bis, che novella il comma 2 dell’articolo 7 del decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, al fine di permettere l’immissione sul mercato extra UE di pitture, vernici e prodotti per carrozzeria che non rispettano il limite di contenuto di composti organici volatili (COV).


Articolo 43    Potere sanzionatorio in materia di Made in Italy

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

43.10

Relatori

 

19.7.12

Aggiunge il comma 1-bis per assicurare una maggior tutela alla categoria degli oli d’oliva extra vergini d’origine italiana, che diventano automaticamente conformi alla categoria dichiarata se rivelano un contenuto in metil esteri degli acidi grassi + etili esteri degli acidi grassi minore o uguale a 30 mg/Kg; in caso di superamento del valore i controlli diventano automatici;

Aggiunge il comma 1-ter con lo scopo di rafforzare i controlli sugli oli di oliva vergini, per i quali diventa obbligatoria, per finalità probatorie nei procedimenti giurisdizionali, la verifica – da parte di un apposito comitato d’assaggio - della corrispondenza delle caratteristiche organolettiche del prodotto alla categoria degli oli dichiarata.

43.3

43.6

Brandolini

Delfino

PD

UdCpTP

19.7.12

Aggiunge il comma 1-quater, che novella l'articolo 4, comma 49-bis della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004) che definisce le condizioni alle quali l’uso di un marchio costituisce fallace indicazione circa l’origine italiana di un prodotto di origine o provenienza estera. La novella introdotta reca la definizione di luoghi d’origine per i prodotti alimentari, che sono:

§       il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima;

§       il luogo della trasformazione sostanziale.

43.7

Anna Teresa Formisano

UdCpTP

19.7.12

Aggiunge il comma 1-quinquies, che novella l'articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 29 dicembre, 1993, n. 580, al fine di includere, tra le funzioni e i compiti che svolgono le camere di commercio, anche la tutela del made in Italy.


Articolo 44    Società a responsabilità limitata a capitale ridotto

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

44.8

44.100

Fugatti

Relatori

LNP

19.7.12

24.7.12

Aggiunge il comma 4-bis prevedendo che il Ministro dell'economia e delle finanze promuove un Accordo con l’Associazione bancaria italiana - ABI per fornire credito a condizioni agevolate ai giovani di età inferiore a 35 anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

L’emendamento 44.100 introducela clausola di invarianza finanziaria in relazione all’attività di promozione dell’Accordo.


Articolo 45    Contratto di rete

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

45.16

0. 45. 16. 1

Relatori

Anna Teresa Formisano

 

UdCpTP

19.7.12

Sostituisce il comma 1, per inserire disposizioni relative al caso in cui il contratto di rete preveda l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e di un organo comune destinato a svolgere anche un’attività, anche commerciale (0. 45. 16. 1. Anna Teresa Formisano) con i terzi. In questo caso, per le obbligazioni contratte dall’organo comune in relazione al programma di rete i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune. Si prevede inoltre che l’organo comune rediga una situazione patrimoniale secondo le regole valide per il bilancio d’esercizio della SpA e la depositi presso l’ufficio del registro delle imprese, entro due mesi dalla chiusura dell’esercizio.

Integra il comma 2, disponendo che, qualora sia prevista la costituzione del fondo comune, la rete può iscriversi, nella sezione ordinaria del registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la sua sede, e con l’iscrizione nel registro delle imprese la rete acquista soggettività giuridica.


Articolo 46-bis      Modifiche alla legge 28 giugno 2012, n. 92, e misure in materia di accordi di lavoro

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

46.04

Moffa

Popolo e territorio

17.7.12

Introduce l’articolo 46-bis che apporta in primo luogo (comma 1) una serie di modifiche alla legge n. 92/2012 di riforma del mercato del lavoro.

In particolare:

§      nell’ambito della riduzione degli intervalli di tempo, prevista dai contratti collettivi, oltre i quali la stipula di un nuovo contratto a termine viene considerato, dopo la scadenza del precedente, come assunzione a tempo indeterminato, si precisa che tali riduzioni si applichino alle attività stagionali ed in ogni altro caso previsto, ad ogni livello, dalla contrattazione collettiva (lettera a));

§      si prevede che la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato sia ammessa in tutti i settori produttivi in caso di utilizzo da parte del somministratore di lavoratori assunti con contratto di apprendistato (lettera b));

§      si modificano i presupposti previsti ai fini della presunzione che le prestazioni rese da titolari di partita IVA siano da considerare come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, prevedendo che la durata della collaborazione con lo stesso committente deve essere superiore a 8 mesi annui per 2 anni consecutivi (invece che per un solo anno) e che il corrispettivo annuo deve superare l’80% del fatturato complessivo per due anni solari consecutivi ( invece che per un solo anno) (lettera c));

§      si dispone che per il 2013 i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito possano svolgere prestazioni di lavoro accessorio in tutti i settori produttivi (compresi gli enti locali, fermi restando i vincoli vigenti in materia di contenimento delle spese di personale) nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare (lettera d));

§      per quanto attiene alle disposizioni transitorie che riducono progressivamente la durata del trattamento di mobilità (fino all’entrata in vigore dell’ASpI, prevista per il 2017) si proroga di un anno (ossia al 31 dicembre 2014) la disciplina attualmente prevista fino al 31 dicembre 2013 (il che si traduce in una durata dell’indennità di mobilità superiore di 6 mesi, nel 2014, per i lavoratori ultracinquantenni del Centro-nord e di tutti i lavoratori del Centro-Sud) lettera e));

§      si prevede un momento di verifica, entro il 31 ottobre 2014, della disposizioni transitorie in materia di mobilità, al fine di assumere eventuali iniziative in materia (lettera f));

§      si rimodula l’aumento delle aliquote contributive della Gestione separata INPS, abbassando per alcuni periodi le aliquote dovute dagli assicurati non iscritti ad altre forme pensionistiche e aumentando le aliquote dovute dai soggetti iscritti ad altre forme pensionistiche, riducendo il periodo transitorio e anticipando al 2016 l’aliquota a regime (lettera g));

§      intervenendo sulla disciplina dell’erogazione della CIGS per le aziende sottoposte a procedure concorsuali nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della disciplina contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca, si precisa che l’erogazione dello strumento di tutela del reddito è previsto solo quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell’attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con specifico decreto, e rinviando l’abrogazione della richiamata disciplina a decorrere dal 1° gennaio 2016 (lettera h));

§      si stabilisce l’obbligo di depositare i contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che prevedano il ricorso agli ammortizzatori sociali presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, secondo specifiche modalità (lettera i));

§      intervenendo sulla disciplina in materia di diritto al lavoro dei disabili, si interviene, in senso restrittivo, sulle categorie escluse dalla base di computo, inserendovi anche lavoratori occupati con contratto a tempo determinato di durata fino a 6 mesi (lettera l)).

Il comma 2 interviene in materia di trasferimento d’azienda, integrando l’articolo 47 della legge comunitaria per il 1990 (L. 428/1990). In particolare si conferma l’applicazione dell’art. 2112 c.c. nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell’occupazione, nel caso in cui il trasferimento riguardi anche aziende per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo e per le quali vi sia stata omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il comma 3 dispone che alle minori entrate contributive derivanti dalle disposizioni concernenti la rimodulazione delle aliquote contributive per gli iscritti alla Gestione separata INPS (comma 1, lettera g)) pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 si provvede quanto a 4 milioni di euro per l’anno 2013 e a 12 milioni di euro per l’anno 2014 mediante le maggiori entrate derivanti dalla medesima lettera g) del comma 1 e quanto a 46 milioni di euro per l’anno 2013 e a 38 milioni di euro per l’anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne, di cui all’articolo 24, comma 27, del D.L. 201/2011.

 


Articolo 47         Semplificazione della governance di Unioncamere

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

47.100

Relatori

 

24.7.12

Sostituisce il comma 2, riformulando la clausola di invarianza finanziaria.

 


Articolo 51-bisMisure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

51.04 NF

51.08

De Biasi

Ceccacci Rubino

PD

PdL

19.7.12

Introduce l’articolo 51-bis recante misure per lo sviluppo delle imprese culturali dello spettacolo. In particolare il comma 1 riconosce la qualifica di micro, piccola e media impresa agli organismi dello spettacolo costituiti in forma di impresa operanti nei diversi settori di attività. Tali imprese usufruiscono delle agevolazioni nazionali e comunitarie previste dalla normativa vigente per le PMI ai sensi del DM Attività produttive 18 aprile 2005. Infine viene novellato l’articolo 17 del D.Lgs. n. 507 del 1993, disponendo l’esenzione dall’imposta per la pubblicità effettuata mediante proiezioni all’interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai titolari dei titoli di ingresso.


Articolo 52             Disposizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

52.21

0.52.21.1

Relatori

Abrignani

 

PdL

19.7.12

L’emendamento 52.21 aggiunge il comma 2-bis, finalizzato ad attribuire la qualifica di sottoprodotto (ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006, recante la definizione di sottoprodotto) al digestato ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, eventualmente associata anche ad altri trattamenti di tipo fisico-meccanico, di effluenti di allevamento o residui di origine vegetale o residui delle trasformazioni o delle valorizzazioni delle produzioni vegetali effettuate dall’agro-industria, conferiti come sottoprodotti, anche se miscelati fra di loro, ed utilizzato ai fini agronomici.

Lo stesso comma prevede l’emanazione di un decreto interministeriale (concertato tra i Ministeri delle politiche agricole e dell’ambiente) per la definizione:

§       delle caratteristiche e delle modalità di impiego del digestato equiparabile, per quanto attiene agli effetti fertilizzanti e all’efficienza di uso, ai concimi di origine chimica;

§       nonché delle modalità di classificazione delle operazioni di disidratazione, sedimentazione, chiarificazione, centrifugazione ed essiccatura.

Il comma 2-ter, introdotto dal sub-em 0.52.21.1 Abrignani, prevede, relativamente alle disposizioni dettate in materia di deposito temporaneo dei rifiuti e di trasporto degli stessi dagli articoli 183, comma 1, lettera bb), e 193, comma 9-bis, del d.lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente), l’applicazione di quanto previsto con riferimento alle cooperative agricole, anche ai consorzi agrari.

Si ricorda che con il D.L. 5/2012 gli articoli 183 e 193 del D.Lgs. 152/2006 sono stati novellati al fine di includere nel deposito temporaneo il raggruppamento dei rifiuti effettuato dagli imprenditori agricoli presso il sito della cooperativa agricola e, conseguentemente, di escludere dal novero delle operazioni di trasporto dei rifiuti la movimentazione effettuata dall'imprenditore agricolo verso il sito della cooperativa agricola di cui è socio, qualora sia finalizzata al raggiungimento del deposito temporaneo.


Articolo 53    Modificazioni al decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

53.27

Relatori

 

19.7.12

Al comma 1, lett. b), aggiunge il numero 2-bis), che modifica l’art. 4, co. 5, del D.L. n. 138/2011, prevedendo che le compensazioni, previste a fronte degli obblighi di servizio pubblico per lo svolgimento del trasporto pubblico locale e regionale su gomma, tengano conto dell’ammortamento degli investimenti effettuati.

 

 

 

 

 

N.B.

 

L’articolo 53 modifica l’articolo 4 del decreto-legge n. 138/2011, emanato a seguito dell’abrogazione della previgente normativa in materia di disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica conseguente al referendum popolare del 12-13 giugno 2011.

Con sentenza depositata il 19 luglio 2012, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità del suddetto articolo 4, in quanto ha ritenuto che ripristinasse norme abrogate col suddetto referendum.


Articolo 54    Appello

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

54.21

Governo

 

19.7.12

Modifica il comma 1, lett. a) introducendo all’art. 348-ter c.p.c. l’obbligo per il giudice, in sede di prima udienza di trattazione, di sentire le parti prima di dichiarare con ordinanza l’inammissibilità dell’appello. E’ poi espunta, in caso di ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di inammissibilità, la limitazione dei motivi del ricorso a quelli specifici esposti con l’atto di appello.

Sempre al comma 1 è aggiunta una lett. e-bis che novella l’art. 342 c.p.c. dettando gli specifici contenuti della motivazione dell’atto d’appello, previsti a pena di inammissibilità, ovvero: l’indicazione delle parti del provvedimento che si intendono appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; l’indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Con una ulteriore lett. e-ter) analoga modifica è introdotta all’art. 434, in relazione all’appello nel processo del lavoro.

La modifica del comma 2, relativo alla disciplina transitoria, ha natura di coordinamento con le modifiche introdotte

54.11

Ferranti

PD

19.7.12

Aggiunge al comma 1 le lett. e-bis) ed e-ter). La prima, novellando l’art. 345 c.p.c. limita l’ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti nel giudizio d’appello ai soli che la parti dimostri di non aver potuto proporre o produrre. Analoga limitazione è introdotta (lett. e-ter) in relazione all’ammissione di nuovi mezzi di prova e nuovi documenti (solo in quanto “indispensabili” anziché, come attualmente, “rilevanti”) nell’appello avverso l’ordinanza provvisoriamente esecutiva nel procedimento sommario di cognizione; ora ammessi.

54.17

Strizzolo

PD

19.7.12

Aggiunge un comma 3-bis che esclude il processo tributario dalla nuova disciplina sul giudizio di inammissibilità dell’appello dettata dall’articolo 54.


Articolo 55        Modifiche alla legge 24 marzo 2001 n. 89

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

55.11

Relatori

 

20.7.12

Introduce il comma 2-bis, cheinterpreta le disposizioni vigenti, prevedendo che l’obbligo in capo al Ministero dell’economia e delle finanze di procedere comunque ai pagamenti degli indennizzi per la violazione del termine di ragionevole durata del processo sussiste nel caso di pronunce emesse nei suoi confronti e nei confronti della Presidenza del Consiglio.

 


 

Articolo 57        Misure per lo sviluppo dell'occupazione giovanile nel settore della green economy

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

57.2

Saglia

PdL

19.7.12

Aggiunge la lettera b-bis) al comma 1, al fine di includere, tra i settori a cui possono essere concessi i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo Kyoto il settore della ricerca, dello sviluppo e della produzione mediante bioraffinerie di intermedi chimici da biomasse e scarti vegetali.

57.5 NF

Saglia

PdL

19.7.12

Modifica la lettera d) del comma 1, ai sensi della quale i finanziamenti del Fondo rotativo Kyoto possono essere concessi ai soggetti privati operanti nel settore dell’incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile e terziario, estendendo la disposizione anche all’incremento di efficienza negli usi finali del settore industriale.

57.7

Realacci

PD

19.7.12

Aggiunge la lettera d-bis) al comma 1, al fine di includere, tra i settori a cui possono essere concessi i finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo rotativo Kyoto, i processi di produzione o valorizzazione di prodotti, i processi produttivi/organizzativi o i servizi, che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;

57.13

Relatori

 

19.7.12

Integra il comma 6, per includere tra coloro che possono beneficiare della riduzione del tasso di interesse per i loro progetti di investimento anche le imprese unite da un contratto di rete.


Articolo 59        Disposizioni urgenti per il settore agricolo

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

59.18

Di Biagio

FLpTP

19.7.12

Sopprime i commi 8-10, che impegnano le regioni, a decorrere dal 2013, ad inviare annualmente al dicastero agricolo una relazione sul rapporto esistente nel proprio territorio tra biomasse ad uso agro energetico e agricoltura.

59.25

Delfino

UdCpTP

19.7.12

Novella il comma 11, che accentra le competenze autorizzatorie per l’istallazione di nuovi impianti di acquacoltura marina attribuendole al MIPAAF, allo scopo di estendere la competenza del ministero anche al rinnovo delle autorizzazioni per gli impianti già in esercizio.

59.36

59.39

Lazzari

Scanderebech

PdL

FLpTP

19.7.12

Novella il comma 14, che in combinato disposto con i successivi commi 15-19 introduce un regime facoltativo di etichettatura dei prodotti della pesca che indichi la provenienza del prodotto anche con la dicitura “prodotto italiano”.

La novella, di non immediata comprensione, sembrerebbe diretta ad assicurare la realizzazione dei controlli sul nuovo sistema di etichettatura:

§       rimandando alle norme che (per gli anni 2010 e 2012) hanno recato un’autorizzazione di spesa per l’attività di controllo della pesca posta a carico del Corpo delle capitanerie di porto (art. 18, co. 15 della L. 99/09);

§       consentendo l’utilizzo per tale finalità anche delle maggiori risorse attribuite al Corpo per il suo funzionamento con il co. 31-bis dell’art. 4 del D.L. 107//11;

§       precisando che le menzionate maggiori entrate derivano dalla differenza tra le nuove tariffe approvate in sostituzione delle precedenti, tariffe dovute per i servizi resi dalle stesse Capitanerie di porto.

59.100

59.62

59.81

Relatori

Del Tenno

Fugatti

 

PdL

LNP

24.7.12

19.7.12

L’emendamento 59.100 sopprime il comma 19-bis, introdotto durante l’esame del provvedimento in sede referente.

La disposizione soppressa era diretta a contrastare con maggiore efficacia la contraffazione dell’olio d’oliva extra vergine nazionale: allo scopo era previsto che il MIPAAF realizzasse un “progetto di garanzia della tracciabilità” del prodotto, che determinasse le specifiche modalità di commercializzazione dell’olio, anche con l’apposizione di uno speciale contrassegno dell’Istituto poligrafico.

 


Articolo 59-bis     Sistemi di sicurezza contro le contraffazioni dei prodotti agricoli e alimentari

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

50.021

59-bis.100

Fugatti

Relatori

LNP

19.7.12

24.7.12

Introduce l’articolo 59-bis allo scopo di arrivare ad un sistema di etichettatura che consenta di contrastare tutte le pratiche ingannevoli nella commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari di qualità (Dop, Igp, Stg, biologici o anche solo vincolati alle norme qualitative delle singole OCM).

Il MIPAAF avrà sei mesi per emanare un regolamento che consenta l’integrazione delle etichette con sistemi di sicurezza elettronici realizzati dall’Istituto poligrafico statale.

L’emendamento 59-bis.100 aggiunge il comma 1-bis, che pone a carico dei soggetti utilizzatori i costi di realizzazione e gestione del suddetto sistema di sicurezza alimentare.

 


Articolo 59-ter       Informatizzazione del registro dei pescatori marittimi

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

59.012

Delfino

UdCpTP

19.7.12

Introduce l’articolo 59-ter allo scopo di informatizzare il registro dei pescatori, attualmente in formato cartaceo nel quale sono tenuti ad esser iscritti coloro che esercitano la pesca professionale, che dovrà essere sostituito da un “registro elettronico dei pescatori marittimi” anch’esso tenuto dalle Capitanerie di porto.

 


Articolo 59-quater     Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, in materia di pesca professionale

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

59.031

Relatori

 

19.7.12

Aggiunge l’articolo 59-quater che novella l’articolo 2 del decreto legislativo n. 4/2012 sulla pesca e acquacoltura L’articolo 2 definisce le attività rientranti nella pesca esercitata professionalmente dall’imprenditore ittico, e quelle che possono essere considerate connesse alle prime: a seguito della sostituzione del comma 2 le attività precedentemente qualificate connesse – di imbarco per la “pesca turismo”, e di ospitalità per l’esercizio dell’ittiturismo – vanno ora considerate attività rientranti interamente nella pesca professionale. Conseguentemente, a dette attività non andranno più applicate le seguenti condizioni: non essere prevalenti (in termini di ore dedicate e reddito ricavato) rispetto alle attività principali, dovere utilizzare prodotti provenienti in prevalenza dalla propria attività di pesca ovvero di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'impresa ittica.

 


Articolo 60    Campo di applicazione. Soggetti ammissibili, tipologie e strumenti di intervento

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

60.13 NF

60.15 NF

Gelmini

Galletti

PdL

UdCpTP

19.7.12

Integra il comma 5, per inserire tra gli strumenti a sostegno degli interventi di ricerca i voucher individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca presenti sul territorio nazionale.

 


Articolo 62    Modalità di attuazione e procedure di valutazione

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

62.1 NF

62.2 NF

Galletti

Romani

UdCpTP

PdL

19.7.12

Integra il comma 1, per inserire il termine del 31 dicembre antecedente al triennio per l’adozione, da parte del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, degli indirizzi triennali sugli obiettivi, sulle priorità di intervento e sulle attività di ricerca.


Articolo 64         Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

64.8

Lazzari

PdL

19.7.12

Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter, i quali anzitutto destinano una parte delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva, pari a 5 milioni di euro, al Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, di cui all'articolo 90, commi 12 e 13, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, di cui è altresì novellata la disciplina.

Ferma restando la pertinenza del Fondo all’Istituto per il Credito Sportivo, le sue finalità e la natura sussidiaria della garanzia fornita (articolo 90, comma 15, non modificato dalla norma in esame), si amplia il novero dei soggetti che potranno usufruire di tale garanzia: essa potrà rilasciarsi anche in favore di ogni altro soggetto pubblico e privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive - oltre che in favore di società o associazioni sportive - sui mutui contratti per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura, il miglioramento o l'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree.

Vengono infine modificati i criteri di gestione del fondo: in luogo di un regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio nazionale del CONI si prevede che esso sia gestito in base a criteri approvati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, su proposta dell'Istituto per il Credito Sportivo, sentito il CONI.

Infine, si prevede che al Fondo possano essere destinati ulteriori apporti conferiti direttamente o indirettamente da enti pubblici.

 


Articolo 66        Reti di impresa

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

66.4

Anna Teresa Formisano

UdCpTP

19.7.12

Inserisce il comma 1-bis, per introdurre il termine del 31 dicembre 2012 per effettuare la delimitazione dei distretti turistici (previsti dal D.L. 70/2011, articolo 3) da parte delle Regioni.

 


Articolo 66-bis      Interventi in favore della sicurezza del turismo montano

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

67.019

66-bis.100

Relatori

Relatori

 

19.7.12

24.7.12

Introduce l’articolo 66-bis recante interventi in favore della sicurezza del turismo montano. In particolare al comma 1 viene istituito il Fondo nazionale integrativo per la sicurezza del turismo in montagna con una dotazione per il 2013 di 1 milione di euro, a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica. I progetti da finanziare, rientranti nelle tipologie indicate al comma 3, vengono individuati con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. I finanziamenti possono essere destinati anche al Club alpino italiano per la tutela e la valorizzazione della rete sentieristica e dei rifugi (comma 4). Infine il Collegio nazionale delle guide alpine italiane e il Collegio nazionale dei maestri di sci possono prevedere progetti per la sicurezza e la prevenzione degli incidenti in montagna, attività propedeutiche di avvicinamento dei giovani alla professione di guida alpina e di maestro di sci (comma 5).

L’emendamento 66-bis.100 sopprime la disposizione che prevedeva che al finanziamento del fondo, a decorrere dal 2014, si provvedesse attraverso la legge di stabilità.


Articolo 67        Fondazione di Studi Universitari e di Perfezionamento sul Turismo

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

67.9

Relatori

 

20.7.12

Aggiunge il comma 5-bis che destina al Coni, per l’esercizio finanziario 2012, una quota di 10 mln di euro del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, di cui all’articolo 13, comma 3-quater, del DL 112/2008 (legge 133/2008), iscritta in bilancio a titolo di residui di stanziamento nello stato di previsione del MEF (cap. 7536 conto residui). La finalità della destinazione della predetta quota è la sua riassegnazione alle federazioni sportive interessate, per lo svolgimento sul territorio nazionale di grandi eventi sportivi di rilevanza mondiale.

Aggiunge il comma 5-ter che assegna al Comune di Certaldo (FI) un contributo di 100.000 euro per l’anno 2013, al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per la celebrazione e la commemorazione di Giovanni Boccaccio nel settimo centenario dalla sua nascita.

Aggiunge il comma 5-quater, che anzitutto modifica la disciplina dell’imposta erariale sui voli dei passeggeri in aerotaxi. L’imposta viene estesa anche al servizio taxi effettuato tramite elicottero e si precisa che essa è dovuta per ciascun passeggero e all’effettuazione di ciascuna tratta.

In luogo delle attuali misure d’imposta (100 euro in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri), si prevede una differenziazione più articolata del quantum dovuto in base alla lunghezza del tragitto, con le seguenti modalità:

§       10 euro per tragitti non superiori a 100 km;

§       100 euro per tragitti superiori a 100 km e non superiore a 1.500 km;

§       200 euro in caso di tragitto superiore a 1.500 km.

Viene altresì modificata l'imposta erariale sugli aeromobili privati, innalzando da 7,55 euro al kg a 7,60 euro al kg la misura dell’imposta dovuta per gli aerei di peso superiore a 10.000 kg.


Articoli 67-bis – 67-septies             Misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza in Abruzzo a seguito del sisma del 2009, nonché interventi per le zone terremotate dell’Umbria e dell’Emilia Romagna

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

67.018

Governo

 

20.7.12

Introduce il Capo X-bis, recante numerosi articoli aggiuntivi recanti misure urgenti per la chiusura della gestione dell’emergenza determinatesi nella regione Abruzzo a seguito del sisma del 6 aprile 2009, nonché per la ricostruzione, lo sviluppo e il rilancio dei territori interessati (vedi articoli che seguono).

67.018

0.67.018.86 NF

0.67.018.25

Governo

Relatori

De Angelis

 

 

PdL

20.7.12

19.7.12

18.7.12

L’articolo 67-bis disciplina la fase della cessazione dello stato di emergenza dichiarato a seguito degli eventi sismici in Abruzzo del 6 aprile 2009 che viene anticipata al 31 agosto 2012, anziché al 31 dicembre 2012 come previsto da ultimo dal D.P.C.M. 4 dicembre 2011 (comma 1).

Fino al 15 settembre 2012 continua ad operare il Commissario delegato ovvero, a seguito dell’approvazione del subemendamento 0.67.018.86 (nuova formulazione), la Struttura di missione per le attività espropriative, ai fini del trasferimento, da tale data, delle funzioni alle amministrazioni competenti in via ordinaria: regione, province e comuni del cratere (comma 2).

Fino al 31 dicembre 2012 continua ad operare presso i comuni, le province e la regione Abruzzo il personale assunto con contratti a tempo determinato o flessibile con le ordinanze adottate durante la fase emergenziale. Con decreto del Capo del Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali della Presidenza del Consiglio dei ministri il personale non apicale in servizio presso l’Ufficio coordinamento ricostruzione (UCR) e presso il Commissario delegato, nonché (a seguito dell’approvazione del subemendamento 0.67.018.86) presso l’Ufficio del soggetto attuatore per le macerie e la Struttura di missione per le attività espropriative è provvisoriamente assegnato fino al 31 dicembre 2012 agli enti locali, alla regione e alle amministrazioni statali impegnate nella ricostruzione (comma 3).

Entro il 15 settembre 2012 il Commissario delegato fornisce una relazione al Presidente del Consiglio sullo stato della ricostruzione per poter procedere, entro i successivi quindici giorni, mediante apposito DPCM, alla definizione dei rapporti contrattuali ancora pendenti nonché delle modalità per il superamento dell’emergenza e per il completamento di interventi di ricostruzione già oggetto di decreti commissariali emanati (comma 4).

Entro il 30 settembre 2012 dovranno essere trasferiti a comuni, province ed enti attuatori le residue disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario delegato. A seguito dell’approvazione del subemendamento 0.67.018.25, si prevede inoltre che le spese sostenute a valere sulle risorse eventualmente trasferite sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno, mentre il testo presentato dal Governo disponeva l’esclusione dal Patto solo per le spese sostenute dalla regione Abruzzo (comma 5).

67.018

0.67.018.86 NF

0.67.018.6

0.67.018.30 N

Governo

Relatori

Mantini

Lolli

 

 

UdCpTP

PD

20.7.12

19.7.12

18.7.12

18.7.12

L’articolo 67-ter reca le disposizioni per la ricostruzione e gli altri interventi necessari per il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 che, a decorrere dal 16 settembre 2012,saranno gestiti sulla base del riparto costituzionale di competenze tra gli enti territorialie lo Stato (comma 1).

Per il controllo degli interventi di ricostruzione vengono istituiti due Uffici speciali per la ricostruzione: uno per la città de L’Aquila e l’altro per i 56 comuni del cratere. Vengono definiti i compiti dei due Uffici che sono chiamati a svolgere, tra l’altro, sostanzialmente un’attività di promozione e assistenza tecnica della qualità della ricostruzione, monitoraggio finanziario e attuativo degli interventi, informazione trasparente sull’utilizzo dei fondi, controllo della conformità e della coerenza urbanistica ed edilizia delle opere nonché, a seguito dell’approvazione del subemendamento 0.67.018.6, verifica anche della coerenza rispetto al progetto approvato con dei controlli puntuali in corso d’opera. Essi curano anche l’istruttoria per l’esame delle richieste di contributo degli immobili privati, oltre a verificare la congruità tecnica ed economica (comma 2).

Il comma 3 reca la composizione dei due Uffici speciali e definisce la dotazione di risorse strumentali ed umane, prevedendo un limite massimo di 50 unità di personale di cui, per un triennio, al massimo 25 a tempo determinato per ciascun ufficio. Si prevedono, altresì due titolari degli uffici speciali per i quali la disposizione disciplina il trattamento economico.

Con l’approvazione del subemendamento 0.67.018.30 viene specificato che l’Ufficio per i comuni del cratere dovrà avere la sede presso uno di essi e che dovrà coordinare anche gli otto uffici territoriali delle aree omogenee di cui all’OPCM n. 4013/2012.

Il Dipartimento per lo sviluppo delle economie territoriali (Diset) della Presidenza del Consiglio svolge un ruolo di coordinamento delle amministrazioni centrali nei processi di ricostruzione e, al fine di dare impulso all’attività dei due Uffici speciali (comma 4).

Sono previste misure volte al reclutamento di risorse umane al fine di potenziare le strutture degli enti locali – comune de L’Aquila e comuni del cratere - impegnati nelle opere di ricostruzione, attraverso l’assunzione, a tempo indeterminato, di 200 unità di personale a decorrere dall’anno 2013. Conseguentemente è aumentata la pianta organica dei comuni interessati. A seguito dell’approvazione del subemendamento 0.67.018.86 si specifica che l’incremento della pianta organica è temporaneo e che dal 2021 il personale eventualmente risultante in soprannumero sarà riassorbito secondo le ordinarie procedure vigenti (comma 5).

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT) è, inoltre, autorizzato, in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, ad assumere a tempo indeterminato fino a 100 unità di personale da assegnare temporaneamente fino a 50 unità ai due sopracitati Uffici speciali, fino a 40 unità alle Province interessate e fino a 10 unità alla regione Abruzzo. Alla cessazione del processo di ricostruzione tale personale rientrerà presso il MIT per finalità connesse alle calamità naturali e ai conseguenti interventi di ricostruzione (comma 6).

I commi 7, 8 e 9 disciplinano le relative procedure concorsuali.

67.018

0.67.018.43

0.67.018.12 NF

0.67.018.13 NF

0.67.018.46 NF

0.67.018.14 NF

0.67.018.35 NF

0.67.018.18

0.67.018.50

0.67.018.51

0.67.018.52 NF

0.67.018.53 NF

Governo

Cimadoro

Dionisi

Dionisi

Cimadoro

Mantini

Lolli

Mantini

Mantini

De Angelis

De Angelis

Mantini

 

IdV

UdCpTP

UdCpTP

IdV

UdCpTP

PD

UdCpTP

UdCpTP

PdL

PdL

UdCpTP

20.7.12

18.7.12

18.7.12

18.7.12

18.7.12

18.7.12

18.7.12

18.7.12

18.7.12

18.7.12

18.7.12

18.7.12

L’art. 67-quater elenca, in attesa dell’emanazione di una organica legge regionale, gli obiettivi e le modalità della ricostruzione. Tra gli obiettivi rilevano: la priorità del rientro della popolazione nelle abitazioni; la promozione e la riqualificazione dell’abitato; la ripresa socio-economica del territorio (commi 1 e 3). Con l’approvazione del subemendamento 0.67.18.43 si è modificato l’obiettivo del rientro della popolazione nelle abitazioni specificando che tale obiettivo deve avvenire, ove possibile, mediante il recupero con adeguamento sismico degli edifici.

Con l’approvazione degli identici subemendamenti 0.67.018.12, 0.67.018.13, 0.67.018.46 e 0.67.018.14 è stato sostituito il comma 2 modificando alcune modalità per l’attuazione degli obiettivi indicati al comma 1, che si esplicano mediante:

a)    interventi singoli o in forma associata per i quali viene inserito un termine inderogabile di avvio degli stessi, stabilito dal comune, e viene altresì indicata una procedura da seguire in caso di inadempienza, con l’attribuzione al comune di poteri sostitutivi;

b)    programmi integrati nei casi in cui siano necessari interventi unitari. In tali casi viene prevista la possibilità dell’individuazione, da parte del comune, di un unico soggetto attuatore per la progettazione e realizzazione degli interventi. Nei casi di mancato consenso tra il comune e i proprietari degli edifici interessati dai programmi integrati e di particolare compromissione dell’aggregato urbano il comune può procedere all’occupazione temporanea degli immobili;

c)    delega volontaria da parte dei proprietari ai comuni delle fasi di progettazione, esecuzione e gestione lavori, anche attraverso premialità urbanistiche nei confronti dei proprietari privati interessati. Relativamente alla premialità consistente, tra l’altro, nell’attribuzione di una percentuale di incremento di superficie utile compatibile con la struttura architettonica e tipo-morfologica dei tessuti storici, essa è prevista nella misura del 20 per cento in misura ridotta rispetto alla percentuale indicata nell’articolo aggiuntivo presentato dal Governo.

Il comma 4 disciplina l’esecuzione degli interventi unitari in forma associata sugli aggregati di proprietà privata o mista prevedendo la costituzione dei proprietari in consorzi obbligatori entro trenta giorni dall’invito ad essi rivolto dal comune, pena la perdita dei contributi e la sostituzione del comune ai privati nell’affidamento della progettazione/esecuzione dei lavori. L’affidamento dei lavori avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, parità di trattamento e trasparenza ed è preceduto da un invito rivolto ad almeno cinque imprese.

Per favorire la ricostruzione del centro storico de L’Aquila, si prevede un contributo per la riparazione ed il miglioramento sismico anche per le unità immobiliari private diverse dall’abitazione principale, che viene esteso, a seguito dell’approvazione del subemendamento 0.67.018.35, anche agli edifici con un unico proprietario.Viene anche stabilita l’entità del contributo dal quale sono escluse le unità immobiliari costruite in violazione delle vigenti norme urbanistiche ed edilizie senza che sia intervenuta sanatoria. Infine, la corresponsione del contributo è subordinata al conferimento della delega volontaria prevista dal comma 2 e, in caso di mancato consenso, il comune può procedere all’occupazione temporanea degli immobili (comma 5).

Si precisa che le risorse stanziate dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 39/2009 sono finalizzate anche al sostegno delle attività produttive e della ricerca e, a decorrere dal 2012, una quota di esse pari al 5% viene destinata alle finalità dell’art. 67-quater (comma 6).

Il comma 7 disciplina le situazioni soggettive relative alla concessione dei contributi per gli eredi che succedono nella proprietà degli immobili danneggiati.

Il comma 8 prevede, per la redazione dei contratti relativi alla progettazione ed alla realizzazione dei lavori di ricostruzione, la forma scritta pena la loro nullità e ne indica il relativo contenuto minimo. Tra gli elementi da indicare viene inserito, a seguito dell’approvazione del subemendamento 0.67.018.14, anche la certificazione antimafia e di regolarità del DURC. Viene istituita una cd. white list, ossia un elenco al quale gli operatori economici interessati alla ricostruzione per garantire trasparenza negli interventi stessi possono iscriversi (comma 9).

Viene inserito un comma 9-bis che dispone che il sisma del 6 aprile 2009 costituisce evento straordinario, non imputabile ed imprevedibile ai sensi degli artt. 1463 e 1467 del codice civile, e comporta la risoluzione di diritto dei contratti preliminari di compravendita o istitutivi di diritti reali di godimento relativi a beni immobili siti nei comuni interessati dall'evento sismico come individuati dal decreto del Commissario delegato 16 aprile 2009, n. 3, stipulati in epoca antecedente da residenti nei medesimi comuni (subemendamento 0.67.018.50).

Il comma 10 introduce un regime di incompatibilità tra le cariche elettive e politiche nei comuni, province e regione ove sono ubicate le opere destinatarie di finanziamenti pubblici con l’esercizio di attività professionali connesse con tali opere. Viene aggiunto un periodo (dal subemendamento 0.67.018.52) che estende l’incompatibilità anche ai dipendenti delle amministrazioni, enti e uffici pubblici che, a qualsiasi titolo, intervengono sui procedimenti relativi alla ricostruzione.

Il comma 11 fa salva l’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 39/2009.

Viene inserito un comma 11-bis che dispone che, ferma restando la sussistenza dei requisiti di legge, per gli orfani delle vittime degli eventi sismici si applicano, senza limiti di età, le disposizioni in materia di assunzioni obbligatorie per le p.a. di cui all'art. 7, comma 2, della L. 68/1999. Tali assunzioni devono in ogni caso avvenire nel rispetto dei limiti delle assunzioni consentite dalla normativa vigente per l'anno di riferimento. Resta comunque ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3 della L. 68/1999, in materia di assunzioni obbligatorie e quote di riserva, in quanto ad esclusivo beneficio dei lavoratori disabili.

 

 

 

 

N.B. L’art 67 quinquies del testo originario dell’emendamento 67.018 è stato soppresso dal sub-emedamento 0. 67. 018. 87dei relatori

67.018

0.67.018.86 NF

0.67.018.48 NF

0.67.018.70

0.67.018.90 NF

Governo

Relatori

De Angelis

De Angelis

Relatori

 

 

PdL

Pdl

20.7.12

19.7.12

18.7.12

19.7. 12

20.7.12

L’articolo 67-quinquies, in primo luogo,interviene sui piani di ricostruzione dei centri storici dei comuni del cratere prevedendo che debbano essere predisposti dagli stessi comuni, ove non abbiano ancora provveduto, entro 120 giorni (0.67.018.086) dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Decorso tale termine si applica comunque la disciplina introdotta con l’articolo 67-quater con gli strumenti previsti dalla legislazione ordinaria e regionale. I piani di ricostruzione hanno carattere strategico e, ove asseverati dalla provincia competente, anche urbanistica. Con il subemendamento 0.67.018.70 si dispone in merito all’approvazione delle varianti urbanistiche di adeguamento normativo e cartografico, ai fini della ricostruzione, per le quali viene richiesto l’accordo di programma di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 267/2000 tra il comune e la provincia competente. Con tale subemendamento si dispone inoltre in ordine alle disposizioni urbanistiche comunali in contrasto con sopraggiunte norme statali o regionali prevedendo che, in tal caso, le disposizioni comunali si intendono aggiornate. Con il subemendamento 0.67.018.48 (nuova formulazione) viene aggiunta una disposizione che prevede che nell'attuazione dei piani di ricostruzione dei centri storici dei comuni del cratere il particolare interesse paesaggistico degli edifici civili privati venga attestato dal Direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici. (comma 1).

Viene specificato che resta ferma l’efficacia delle ordinanze di protezione civile adottate in attuazione del decreto legge n. 39/2009 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009) fino all’adozione di un T.U. delle disposizioni concernenti gli interventi relativi agli eventi sismici del 6 aprile 2009 (comma 2).

Si conferma l’ambito di applicazione di tutte le misure già adottate a seguito degli eventi sismici del 6 aprile 2009 e delle disposizioni introdotte con gli articoli aggiuntivi da 67-bis a 67-septies - relativi alla chiusura della gestione dell’emergenza nella regione Abruzzo e alla ricostruzione nei territori interessati - che riguarda i comuni del cratere come individuati con i decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009. Resta ferma l’applicazione dell’art. 3, comma 1, del D.L. n. 39/2009 che prevede che gli interventi di ricostruzione (ad eccezione di quelli relativi alle attività produttive) possono riguardare anche beni localizzati al di fuori dei territori dei comuni del cratere qualora vi sia un nesso di causalità diretto tra il danno subito e l'evento sismico, comprovato da apposita perizia giurata (comma 3).

Viene introdotto un comma 3-bis (subemendamento 0.67.018.90) che finanzia con complessivi 35 milioni di euro (20 milioni di euro per il 2012 e 15 per il 2013) gli interventi per il miglioramento sismico degli edifici gravemente danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009 in Umbria. Tale stanziamento è a valere sulle risorse previste dall’art. 16 della legge n. 96/2012, che ha destinato i risparmi derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici per le spese sostenute dai partiti e dai movimenti politici ad interventi conseguenti ai danni provocati da eventi sismici e calamità naturali che hanno colpito il territorio nazionale a partire dal 1° gennaio 2009. L’assegnazione di tale risorse alla regione Umbria andrà ad integrare il gettito derivante alla stessa dall’imposta sulla benzina per autotrazione prevista da alcune norme statali e regionali. La regione Umbria viene, infine, autorizzata ad utilizzare il finanziamento assegnato dando priorità agli edifici adibiti a residenza e ad attività produttive oggetto di ordinanza di sgombero, nonché per il Piano integrato di recupero della frazione Spina nel comune di Marsciano.

67.018

0.67.018.87

67-sexies.100

Governo

Relatori

Relatori

 

19.7.12

 

24.7.12

L’articolo 67-sexies reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dall’articolo 67-ter, comma 3 e commi 5-7, quantificati in complessivi 14.164.000 euro per ciascuno degli anni 2013-2015 e in 11.844.000 euro a decorrere dal 2016.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, e del futuro Fondo perequativo (come specificato dall’emendamento 67-sexies.100), determinati ai sensi degli articoli 2 e 13 del D.Lgs. n. 23/2011 relativo al Federalismo fiscale municipale.

Il comma 2 demanda ad uno o più decreti del Ministro delegato per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell’economia e finanze, la definizione delle modalità di trasferimento delle risorse relative agli Uffici speciali istituiti dall’articolo 67-ter, nonché di utilizzo delle risorse destinate alla ricostruzione.

67.018

0.67.018.74 NF

67-septies.100

Governo

Fava

Relatori

 

LNP

20.7.12

19.7.12

24.7.12

L’articolo 67-septies, estende l’applicabilità delle disposizioni in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, recate dal D.L. 74/2012 e dall’art. 10 del decreto-legge, al territorio dei comuni di Ferrara e Mantova, nonché - ove risulti l’esistenza del nesso di causalità tra danni e i suindicati eventi sismici – dei comuni di Castel d’Ario, Commessaggio, Dosolo, Mottegiana, Pomponesco, Viadana, Adria, Bergantino, Castelnovo Bariano, Fiesso Umbertiano, Casalmaggiore, Casteldidone, Corte de’ Frati, Piadena, San Daniele Po, Robecco d’Oglio, Argenta.

L’emendamento 67-septies.100 introduce il comma 1-bis che reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dall’articolo, ponendoli a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012, di cui al D.L. n. 74/2012.

0.67.018.75

17-septies.100

Fava

Relatori

LNP

20.7.12

24.7.12

Introduce l’articolo 67-octies che attribuisce, a imprese e lavoratori autonomi con sede nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012; un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al costo sostenuto entro il 30 giugno 2014 (come previsto dall’em. 17-septies.100per la ricostruzione, il ripristino o la sostituzione dei beni d’impresa o di lavoro autonomo distrutti o inagibili a causa del sisma stesso.

L’emendamento 17-septies.100 modifica i commi 2, 3 e 4 al fine di:

§       applicare al credito d’imposta il limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuna annualità 2013-2015;

§       modificare la copertura degli oneri così indicati, ponendoli a carico, per il 2013, del Fondo per la tutela dell’ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio e, per gli anni 2014 e 2015, del Fondo speciale di conto capitale del MEF (in luogo della riduzione delle voci di spesa indicate dalla legge n. 225/1992).

Il medesimo emendamento introduce la disciplina dell’istanza da presentare per la fruizione del credito d’imposta.

 


Articolo 68        Assicurazioni estere

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

33.20

Saltamartini

PdL

20.7.12

Sostituisce l’articolo 68 del provvedimento, relativo alle polizze assicurative estere. In particolare:

§       ove l’imposta sostitutiva sui capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione non sia applicata direttamente dalle imprese estere operanti nel territorio dello Stato, per le polizze “intermediate” da imprese residenti essa deve essere applicata – in luogo della mera facoltà - dall’intermediario assicurativo intervenuto nel contratto in qualità di sostituto d’imposta;

§       il prelievo dello 0,35% nei confronti degli intermediari che agiscono in qualità di sostituti d’imposta viene commisurato al valore di tutti i contratti “intermediati” dal sostituto d’imposta residente, e non più alle riserve matematiche relative ai contratti di assicurazione sottoscritti mediante l‘intervento di tali soggetti;

§       il contraente è tenuto a fornire la relativa provvista, mentre il sostituto d’imposta è tenuto a segnalare i contraenti nei confronti dei quali l’imposta non è stata applicata; nei confronti di questi ultimi, la riscossione dell’imposta avviene mediante ruolo.

Modifica il comma 5 dell’articolo 33, introducendo ulteriori ipotesi di deducibilità ex lege delle perdite sui crediti.


Articolo 69         Disposizioni finanziarie

 

Estremi

Proponente

Gruppo

Data

Oggetto

69.100

Relatori

 

24.7.12

Modifica il comma 2, lettera b) , specificando – in relazione alla riduzione lineare delle voci di spesa previste a copertura finanziaria – che le proposte di variazioni compensative degli accantonamenti, da parte delle Amministrazioni interessate dai tagli, potranno essere effettuate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio.

69.9

0.69.9.1

Relatori

Froner

 

PD

20.7.12

Aggiunge i commi 3-bis e 3-ter, che, ai fini di contenimento della finanza pubblica, prevedono che le province autonome di Trento e Bolzano provvedano, nell’ambito della propria autonomia e compatibilmente con le proprie competenze statutarie, affinché gli incarichi conferiti all’interno delle comunità di valle siano svolti senza la corresponsione di alcuna remunerazione.