Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento lavoro | ||||||||
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori dei trasporti, portuale, navale e delle microimprese - D.L. 57/2012 - A.C. 5194 - Elementi per l'istruttoria legislativa | ||||||||
Riferimenti: |
| ||||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 643 | ||||||||
Data: | 22/05/2012 | ||||||||
Descrittori: |
| ||||||||
Organi della Camera: | XI-Lavoro pubblico e privato |
22 maggio 2012 |
|
n.
643/0 |
Disposizioni urgenti in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nei settori dei trasporti,
portuale, navale e delle microimprese
D.L. 57/2012 - A.C. 5194
Elementi
per l’istruttoria legislativa |
Numero del disegno di legge di conversione |
A.C. 5194 |
Numero del decreto-legge |
57 |
Titolo del decreto-legge |
Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2012, n. 57, recante Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
2 |
Date: |
|
emanazione |
12 maggio 2012 |
pubblicazione in Gazzetta
ufficiale |
14 maggio 2012 |
assegnazione |
14 maggio 2012 |
scadenza |
|
Commissione competente |
XI Lavoro e XII Affari sociali |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, III, IV, V,
VII, VIII, IX, X, XIII, XIV e Commissione parlamentare per le questioni
regionali |
Il decreto-legge n.57 del 2012 e il relativo disegno di legge di conversione in legge (AC 5194), modificano in più parti il decreto legislativo n. 81 del 2008, che reca una organica disciplina in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
In primo luogo, per effetto del combinato disposto dell’articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione e dell’articolo 1, comma 1 del decreto-legge,
si dispone (l’ulteriore) differimento di
dodici mesi (ossia dal
In secondo luogo, l’articolo
2, comma 2, del decreto-legge, modificando l’articolo 29, comma 5, del
D.Lgs. 81/2008, proroga (dal
Al
riguardo si ricorda che l’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo
n.81/2008, prevede che i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuino,
al più tardi fino al
Al
riguardo la relazione illustrativa segnala
che tali procedure sono in corso di elaborazione da parte della Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. L’adozione di tali
procedure standardizzate consentirà, a parità di obiettivi da raggiungere in
materia di sicurezza, un risparmio di spesa per le microimprese. La
necessità della proroga discende pertanto dal fatto che in assenza della stessa
i datori di lavoro richiamati “sarebbero obbligati, a decorrere dal 1° luglio
2012, ad elaborare il documento di valutazione dei rischi secondo le procedure
ordinarie, in assenza delle procedure standardizzate specificamente previste
per le piccole imprese”.
In terzo luogo, infine, l’articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione, modifica l’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, sopprimendo l’inciso “e non oltre”, con riferimento al termine (di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.81/2008) entro il quale devono essere individuate le “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” di cui occorre tenere conto per l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n.81/2008 in particolari settori.
Si
tratta delle Forze armate e di Polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, dei servizi di protezione civile,
nonché, nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle
destinate per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in
materia di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e
coreutica, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,
degli uffici all’estero di cui all’ articolo 30 del D.P.R. 18/1967, e dei mezzi
di trasporto aerei e marittimi.
La relazione illustrativa dà sinteticamente conto degli effetti derivanti dal provvedimento, nonché dei motivi che ne hanno imposto l’adozione.
Al provvedimento è altresì allegata (conformemente a quanto
disposto dall’articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
presidente del Consiglio dei ministri
Si segnala, infine, che il provvedimento non è corredato
della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN).
L’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 è
stato novellato, con specifico riguardo al termine per l’adozione dei
regolamenti di delegificazione ivi previsti, da vari decreti-legge. Il termine,
inizialmente
stabilito in un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.
81/2008, è stato dapprima portato a 24 mesi (dal decreto-legge n. 207 del
2008), quindi a 36 mesi (dal decreto-legge n. 194 del 2009) ed, infine, a 48
mesi (ossia al
Le motivazioni di necessità e urgenza del decreto-legge sono individuate (in premessa al provvedimento) in:
· evitare il vuoto normativo scaturente dall'abrogazione della normativa speciale in materia di sicurezza del lavoro nell'ambito dei settori ferroviario, marittimo e portuale prevista dall'articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n.81/2008;
· scongiurare il rischio di una sospensione delle attività operative nei settori ferroviario, marittimo e portuale, determinata dall'impossibilità di applicare le disposizioni tecniche previste dal decreto legislativo n.81/2008, incompatibili con gli attuali standard tecnici di esercizio applicati ai citati settori;
·
evitare, nelle more della definizione delle
procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi di cui
all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n.81/2008, che i datori di
lavoro che occupano fino a 10 lavoratori, i quali entro il
Il provvedimento in esame appare riconducibile alle materie "tutela e sicurezza del lavoro" e “tutela della salute”, che ai sensi dell'art. 117, terzo comma, della Costituzione, rientrano nell'ambito delle materie di legislazione concorrente tra Stato e regioni (al riguardo si osserva peraltro che le modifiche proposte dal provvedimento in esame lasciano impregiudicato il parere della Conferenza Stato-regioni previsto per l’adozione dei decreti interministeriali di attuazione dell’articolo 3, comma 2)
Inoltre, attese le finalità generali del decreto legislativo n.81/2008, appare possibile fare riferimento anche alla materia di competenza legislativa statale “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale” (articolo 117, comma 2, lettera m), Cost.).
Il provvedimento reca puntuali modifiche agli articoli 3 e
29 del decreto legislativo n. 81 del
Il
Tra i rilievi della Commissione, si segnalano in particolare le osservazioni in merito all’articolo 29, comma 5, del DLgs, 81/2008.
A questo proposito
Secondo
Non è prevista l’attribuzione di poteri normativi (si tenga conto, tuttavia, di quanto evidenziato nel successivo paragrafo “Collegamento con lavori legislativi in corso”)
Il coordinamento con la normativa vigente è efficacemente assicurato dalla modifica espressa degli articoli 3 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008
Si fa presente che contestualmente al decreto-legge in esame
il Consiglio dei ministri, nella riunione dell’
Sembrerebbe quindi che si demandi a decreti legislativi il
compito di coordinare normative di rango primario, attualmente affidato
dall’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del
Con riferimento a quanto previsto all’articolo 1, comma 2, lettera b), del disegno di legge di conversione, che modifica l’articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 81/2008, sopprimendo l’inciso “e non oltre” (relativamente al termine entro il quale devono essere individuate le “particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative” di cui occorre tenere conto per l’applicazione delle disposizioni del decreto legislativo n.81/2008 in particolari settori), non appare chiara la portata innovativa della disposizione, anche in considerazione del fatto che il termine ivi previsto (peraltro già scaduto) rimane immutato (36 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n.81/2008).
Servizio Studi – Dipartimento Lavoro |
( 066760-4884 – * st_lavoro@camera.it |
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera
sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli
organi parlamentari e dei parlamentari. |
File: D12057a