Camera dei deputati - XVI Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento bilancio
Altri Autori: Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica D.L. 52/2012 - A.C. 5273 -Elementi per l'istruttoria legislativa
Riferimenti:
DL N. 52 DEL 07-MAG-12   AC N. 5273/XVI
Serie: Progetti di legge    Numero: 653
Data: 12/06/2012
Organi della Camera: I-Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni
V-Bilancio, Tesoro e programmazione

 

12 giugno 2012

 

n. 653/0

Disposizioni urgenti per la
razionalizzazione della spesa pubblica

D.L. 52/2012 - A.C. 5273

Elementi per l’istruttoria legislativa

 

Numero del disegno di legge di conversione

A.C. 5273

Numero del decreto-legge

52

Titolo del decreto-legge

Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica

Iter al Senato

Si (A.S.3284)

Numero di articoli

 

testo originario

16

testo approvato dal Senato

17

Date:

 

emanazione

7 maggio 2012

pubblicazione in Gazzetta ufficiale

8 maggio 2012

approvazione del Senato

7 giugno 2012

assegnazione

11 giugno 2012

scadenza

7 luglio 2012

Commissione competente

I e V

Pareri previsti

VI, VIII, X, XI, XII e XIV

 


Contenuto

L'articolo 1 istituisce un Comitato interministeriale per la revisione della spesa pubblica con funzioni di indirizzo e coordinamento in ordine, principalmente, alla revisione dei programmi di spesa, alla riduzione delle spese per l’acquisto di beni e servizi, al ridimensionamento delle strutture ed all’ottimizzazione dell’uso degli immobili.

I commi da 1-bis ad 1-quinquies confermano i contenuti della disciplina sulla revisione della spesa pubblica detta dall’articolo 01 del decreto-legge n.138 del 2011, con alcune differenziazioni derivanti dalla necessità di prorogarne alcuni termini di realizzazione nonché dalla istituzione dei nuovi organi previsti dal decreto- legge in esame nell’ambito del processo di spending review, vale a dire il Comitato interministeriale ed il Commissario straordinario.

L'articolo 2 prevede la nomina - da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro per i rapporti con il Parlamento - di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche; a tal fine la disposizione

reca l’elencazione delle amministrazioni cui si riferisce l’attività del Commissario, includendo tra le stese anche taluni tipi di società a controllo pubblico e, limitatamente alla spesa sanitaria, le regioni commissariate per i piani di rientro sanitari.

L’articolo 3 rinvia ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione della durata e dell’indennità del Commissario, la eventuale nomina di due subcommissari nonché l’individuazione di uffici, personale e mezzi dei quali il Commissario può avvalersi, nel rispetto dell’invarianza di spesa.

L'articolo 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri riferisca al Parlamento sull’attività di razionalizzazione della spesa pubblica con cadenza semestrale, e invii altresì al Parlamento una relazione sulla medesima attività. Tali obblighi, in fase di prima applicazione, vengono adempiuti entro il 31 luglio 2012.

L'articolo 5 conferisce al Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi alcuni poteri di coordinamento e di indirizzo dell’attività di spending review con il coinvolgimento delle amministrazioni pubbliche. In particolare, viene attribuito al Commissario il potere di chiedere informazioni e documenti alle singole amministrazioni e alle società a totale partecipazione pubblica diretta e indiretta e di disporre che vengano svolte ispezioni nei confronti delle stesse da parte dell’Ispettorato per la funzione pubblica e del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Al Commissario spetta, inoltre, il compito di definire, per voci di costo, il livello di spesa per acquisti di beni e servizi da parte delle amministrazioni pubbliche e di segnalare al Consiglio dei ministri o al presidente della regione interessata le norme di legge o di regolamento che determinano spese o voci di costo che possono essere razionalizzate. Esso inoltre segnala alle amministrazioni interessate le misure di riordino da operare, fissando un termine per l’adozione delle stesse, decorso il quale il Consiglio dei ministri può autorizzare l’esercizio di poteri sostitutivi.

L’articolo 6 detta i requisiti soggettivi per la nomina oltreché le condizioni fondamentali di operatività del Commissario straordinario.

L’articolo 7, interamente sostituito nel corso dell’esame al Senato, reca modifiche alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni. In particolare:

§   estende l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni-quadro Consip a tutte le tipologie di beni o e servizi che devono essere acquistati da parte delle amministrazioni statali ;

§   specifica che gli enti del Servizio sanitario nazionale, laddove non siano operative le convenzioni-quadro stipulate dalle centrali regionali di acquisto, sono tenuti a ricorrere alle convenzioni-quadro Consip (comma 1);

§   relativamente agli acquisti il cui importo è sotto la soglia di rilievo comunitario, estende l’obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, attualmente previsto per le sole amministrazioni statali, anche alle altre amministrazioni pubbliche di cui al D.Lgs. n. 165/2001 (comma 2).

L’articolo 8 reca disposizioni volte a garantire la trasparenza degli appalti pubblici ai fini dell’attività di monitoraggio, analisi e valutazione della spesa pubblica attraverso la pubblicazione, da parte dell’Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, sul proprio portale, dei dati comunicati dalle stazioni appaltanti e la trasmissione dei medesimi dati al Ministero dell’economia e delle finanze e alle regioni. L’articolo inoltre provvede ad estendere gli obblighi di comunicazione delle stazioni appaltanti all’Osservatorio riducendo l’importo contrattuale al di sopra del quale devono essere osservati tali obblighi.

L’articolo 9 prevede l’utilizzo a titolo gratuito del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) del Ministero dell’economia e delle finanze da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti pubblici che si avvalgono di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza.

L’articolo 10 rende facoltativa l’acquisizione del parere di congruità tecnico-economica, reso da DigitPA, sull'acquisto di beni e servizi relativi ai sistemi informativi automatizzati per le centrali di committenza e per le amministrazioni centrali che ad esse ricorrono. L’articolo reca, altresì, una norma in base alla quale l’art. 18, comma 3, del citato D.Lgs. n. 177 si interpreta nel senso che il contributo forfetario non è dovuto a DigitPA nel caso di gare predisposte dalle amministrazioni contraenti per le quali sono stati chiesti i pareri tecnici di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 177.

L’articolo 11 prevede la non applicazione del termine dilatorio di trentacinque giorni dall’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva per la stipula dei contratti relativi agli acquisti effettuati attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione.

L’articolo 12, con alcune novelle al D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici stabilisce che, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche l’apertura delle buste contenenti le offerte tecniche debba avvenire in seduta pubblica.

L’articolo 13 elimina l’obbligo di riscossione dei diritti di segreteria da parte dei comuni e delle province sui contratti i contratti di acquisto di beni e servizi, quando i beni o i servizi medesimi siano disponibili mediante strumenti informatici di acquisto.

L’articolo 13-bisreca, al comma 1, alcune modifiche alla disciplina in materia di certificazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi per somministrazioni, forniture e appaltinei confrontidelle Amministrazioni pubbliche. Le modifiche sono intese, in particolare:

§   ad estendere il meccanismo della certificazione dei crediti agli enti del Servizio sanitario nazionale;

§   a ridurre da sessanta a trenta giorni il termine entro il quale le amministrazioni debitrici sono tenuti a certificare se il credito vantato nei loro confronti è certo, liquido ed esigibile;

§   a rendere obbligatoria – e non più eventuale - la nomina di un Commissario ad acta, su nuova istanza del creditore, qualora, allo scadere del termine previsto, l’amministrazione non abbia provveduto alla certificazione;

§   a superare il divieto per le regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari di beneficiare del meccanismo di certificazione dei crediti che consentirebbe al creditore la cessione del credito a banche o intermediari finanziari.

Il comma 2 estende la compensazionecon le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

A seguito di tale disciplina, il comma 3 dispone la soppressione di alcune disposizioni circa la modalità di certificazione in compensazione dei crediti maturati nei confronti degli enti del SSN.

Il comma 4 prevede che le certificazioni dei crediti possono essere utilizzate ai fini dell’ammissione al Fondo di garanziaper le piccole e medie imprese.

L'articolo 14 impone alle amministrazioni pubbliche di adottare, entro 24 mesi, misure per contenere i consumi e per rendere più efficienti gli usi finali di energia, sulla base delle indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio e anche attraverso il ricorso ai contratti di servizio energia

L'articolo 15 reca la copertura finanziaria dell’onere relativo all’indennità del Commissario straordinario.

L’articolo 16 fissa l’entrata in vigore del decreto-legge al 9 maggio 2012, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (G.U. n. 106 dell’8 maggio 2012). Va rammentato che il disegno di legge di conversione stabilisce che le disposizioni del Capo I (articoli da 1 a 6), hanno efficacia fino alla data del 31 dicembre 2014.

Relazioni allegate

Il provvedimento è corredato della relazione tecnica, ma non della relazione sull’analisi tecnico-normativa (ATN), né di quella sull’impatto della regolamentazione (AIR).

Precedenti decreti-legge sulla stessa materia

Il tema del contenimento e della razionalizzazione della spesa pubblica è stato recentemente oggetto di specifiche disposizioni contenute in due decreti legge approvati nel corso del 2011 e richiamate dalla relazione illustrativa del provvedimento in esame, costituite: a) dall’articolo 9 del D.L. 6 luglio 2011, n.98 (convertito dalla legge 15 luglio 2011, n.111), che aveva disposto a decorrere dal 2012 l’avvio di un ciclo di spending review diretto alla definizione dei fabbisogni standard delle amministrazioni centrali dello Stato; b) dall’articolo 01 del D.L. 13 agosto 2011, n.138 (convertito dalla legge 14 settembre 2011, n.148 che disponeva la presentazione al Parlamento, entro il 30 novembre 2011, di un programma per la riorganizzazione della spesa pubblica

Motivazioni della necessità ed urgenza

Nella premessa del decreto-legge si evidenzia come, nell’ambito dell’azione del Governo volta all’analisi ed alla revisione della spesa pubblica, sussista la necessità e l’urgenza di emanare disposizioni per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi, al fine di migliorare la qualità delle procedure di acquisto centralizzato e di incrementarne l’utilizzo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le misure contenute nel provvedimento appaiono riconducibili in via prevalente a quella dell’ ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato, attribuita, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera g) Cost. alla competenza esclusiva statale, nonché a quella del coordinamento della finanza pubblica, assegnata alla competenza concorrente tra lo Stato e le Regioni in base al terzo comma del medesimo articolo 117 Cost.

Quanto al primo profilo, rilevano in particolare l’istituzione di un Comitato interministeriale volto a coordinare l’azione del Governo e le attività volte all’analisi ed alla revisione della spesa, nonché l’istituzione di un Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, con il compito di definire il livello di spesa per voci di costo delle amministrazioni pubbliche. Per ciò che concerne il secondo aspetto, vengono introdotte norme direttamente finalizzate a migliorare, anche mediante un rafforzamento dei parametri prezzo-qualità individuati dalla Consip (Concessionaria servizi informativi pubblici), la qualità delle procedure di acquisto centralizzato.

Per quanto riguarda l’articolo 8, che tra l’altro novella il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture), merita segnalare che la Corte costituzionale, con la sentenza 23 novembre 2007, n. 401, ha fatto sostanzialmente salvo il riparto di competenze delineato dal Codice riaffermando taluni principi di carattere generale tra i quali si rammenta quello in base al quale le disposizioni relative ai contratti pubblici “non integrano una vera e propria materia, ma si qualificano a seconda dell'oggetto al quale afferiscono” e pertanto possono essere ascritti, di volta in volta, a potestà legislative statali o regionali (sentenza numero 303 del 2003).

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

L’articolo 5, comma 7, nel prevedere l’eventuale esercizio di poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni inadempienti rispetto al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione della spesa stabiliti dal Commissario, precisa espressamente che il Consiglio dei Ministri possa autorizzare l’esercizio dei poteri medesimi nel rispetto dell’articolo 120 della Costituzione

Specificità ed omogeneità delle disposizioni

Il decreto-legge appare contenere norme di carattere omogeneo sia con riferimento alle disposizioni organizzative contenute nel Capo I, relative all’istituzione del Comitato interministeriale per coordinare le attività di spending review e del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisti di beni e servizi, sia con riguardo alle norme sulle procedure di acquisto di beni e servizi contenute nel Capo II, nel quale inoltre è stata introdotta una norma (articolo 13-bis) relativa alla certificazione e compensazione dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione.

Compatibilità comunitaria

Documenti all’esame delle istituzioni dell’Unione europea
(a cura dell'Ufficio Rapporti con l'Unione europea)

Capo II, articoli da 8 a 12 (appalti pubblici)

Il 20 dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato:

§   una proposta di direttiva sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali”, vale a dire acqua, energia, trasporti e servizi postali (COM(2011)895);

§   una proposta di direttiva sugli appalti pubblici (COM(2011)896).

Le nuove norme sono volte a sostituire le direttive 2004/17/CE(appalti degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali) e 2004/18/CE (aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi), allo scopo di avvicinare, per quanto possibile, la disciplina dei settori “speciali” a quella dei settori classici.

Secondo la tabella di marcia fissata per l’esame, le nuove direttive dovrebbero essere approvate entro la fine del 2012 ed essere recepite negli Stati membri entro il 30 giugno 2014.

Le proposte, che seguono la procedura legislativa ordinaria, saranno esaminate dal Parlamento europeo in prima lettura presumibilmente in occasione della plenaria del 10 dicembre 2012. Le proposte sono attualmente all’esame dell’VIII Commissione ambiente ai sensi dell’articolo 127 del Regolamento della Camera.

Tra le novità prospettate dalle proposte in esame figurano:

§   il ricorso obbligatorio agli appalti elettronici, entro la metà del 2016, per semplificare la pubblicazione di informazioni e rendere più efficaci e trasparenti le procedure di aggiudicazione;

§   la previsione di un regime speciale per i servizi sociali;

§   il calcolo del costo del ciclo di vita dei prodotti o dei servizi oggetto dell’appalto ai fini della sua aggiudicazione;

§   l’uso strategico degli appalti allo scopo di favorire il raggiungimento degli obiettivi della Strategia UE 2020 in materia ambientale, sociale e di quelli legati all’innovazione;

§   la creazione di un organo nazionale che vigili sull’applicazione della normativa;

§   un regime di aggiudicazione semplificato per le amministrazioni aggiudicatrici regionali o locali.

In particolare tali amministrazioni potranno utilizzare un avviso di preinformazione come mezzo di indizione di gara; in tal caso non dovranno pubblicare un bando di gara distinto prima di avviare la procedura di aggiudicazione. Inoltre, di comune accordo con i partecipanti, potranno fissare in maniera più flessibile determinati limiti di tempo;

§   al fine di facilitare le gare d'appalto transfrontaliere, la creazione di un registro online dei certificati, e-Certis, e l’introduzione del passaporto europeo per gli appalti pubblici che dovrà contenere specifiche informazioni riguardanti l’operatore economico, ed essere riconosciuto da tutte le amministrazioni aggiudicatrici come prova del rispetto delle condizioni di partecipazione in esso previste.

Si prevede che gli appalti continuino ad essere aggiudicati – in rispetto dei principî di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento - sulla base degli stessi criteri già previsti dalle direttive 2004/17 e 2004/18:

§   l’offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell’amministrazione aggiudicatrice, determinata sulla base di criteri connessi all’oggetto dell’appalto in questione.

Tali criteri, oltre ai costi e al prezzo, potranno comprendere: la qualità; l’organizzazione, le qualifiche e l’esperienza del personale incaricato dell’esecuzione del contratto; l’assistenza post-vendita e tecnica; la data di fornitura e i termini di consegna o di esecuzione; i processi di produzione o di fornitura dei lavori, forniture o servizi richiesti.

§   prezzo più basso.

I costi potranno essere valutati, a discrezione dell’amministrazione aggiudicatrice, unicamente sulla base del prezzo o secondo un approccio costo-efficacia quale il calcolo del costo del ciclo di vita.

In caso di offerte anormalmente basse, le amministrazioni aggiudicatrici dovranno chiedere agli operatori economici di fornire spiegazioni in merito al prezzo o ai costi applicati.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Riflessi sulle autonomie e sulle altre potestà normative

L’articolo 2, nell’elencare al comma 2 le amministrazioni pubbliche nei cui confronti incide l’attività del Commissario straordinario, include tra le amministrazioni medesime, oltre alle amministrazioni statali, agli enti locali e le società partecipate (totalmente) o controllate da soggetti pubblici, anche le amministrazioni regionali commissariate per i piani di rientro dal disavanzo sanitario, limitatamente alla spesa sanitaria (mentre per le altre regioni le indicazioni del Commissario costituiscono proposte al Presidente regionale). Per effetto del comma 2 in esame, pertanto, le regioni commissariate vengono a rivestire, ai fini dell’attività di revisione della spesa in capo al Commissario, uno status differenziato rispetto alle altre amministrazioni regionali (incluse quelle sottoposte a piani di rientro ma non commissariate), non contemplate nel comma stesso; circostanza, questa, che potrebbe essere ritenuta da valutare in termini di compatibilità con i profili di autonomia regionale previsti dall’ordinamento. Ai fini di tale valutazione va peraltro tenuto presente che sulla base della normativa vigente le regioni commissariate per l’attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario sono sottoposte a stringenti vincoli e limitazioni di carattere finanziario e contabile.

Coordinamento con la normativa vigente

I commi da 1-bis ad 1-quinquies dell’articolo 1, introdotti nel corso dell’esame presso il Senato, richiamano nel testo molti dei contenuti delle disposizioni sulla revisione della spesa pubblica dettate dall’articolo 01 del decreto-legge n.138/2011

In considerazione sia delle identità di formulazione che delle differenziazioni tra il testo dei commi in esame e quello del vigente articolo 01 del D.L. 138/2011 risulterebbe opportuno un più circostanziato coordinamento tra le due differenti discipline, se del caso anche mediante lo strumento della novellazione.

La previsione recata dal comma 1-ter dell’articolo 1 (che peraltro ripete sostanzialmente quando già previsto nel vigente comma 2 dell’articolo 01 sopracitato), con la quale si dispone che nella risoluzione parlamentare approvativa della Nota di aggiornamento al DEF 2012 siano indicati i disegni di legge collegati mediante cui riorganizzare la spesa pubblica, non appare coordinata con la disciplina contabile in materia, nella quale, ai sensi degli articolo 10, comma 6, e 10-bis, comma 7, della legge n 196 del 2009, i disegni di legge collegati sono previsti in allegato al DEF

Per quanto riguarda i commi 1 e 2 dell’articolo 8, che provvedono a disciplinare la pubblicità dei dati e delle informazioni comunicati dalle stazioni appaltanti all’Osservatorio dei contratti pubblici ai sensi dell’articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 163/2006 e la loro trasmissione, si valuti l’opportunità di coordinarne il disposto con l’articolo 7, comma 8, del medesimo decreto legislativo.

Con riferimento all’articolo 9, che prevede l’utilizzo del sistema informatico di negoziazione in modalità ASP (Application Service Provider) del Ministero dell’economia e delle finanze a titolo gratuito da parte delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti che si avvalgono di Consip Spa per le attività che svolge quale centrale di committenza, si valuti l’opportunità di coordinarne il disposto con gli articoli 11, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011 e 29 del decreto-legge n. 201 del 2011, che già consente alle amministrazioni pubbliche l’utilizzo del sistema ASP.

Impatto sui destinatari delle norme

Secondo quanto espone l’articolo 2, comma 2, le amministrazioni pubbliche cui si applica la disciplina recata dal provvedimento sono tutte le amministrazioni, autorità, anche indipendenti, organismi, uffici, agenzie o soggetti pubblici comunque denominati, gli enti locali, le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta e le società non quotate controllate da soggetti pubblici, nonché, limitatamente alla spesa sanitaria, le amministrazioni regionali commissariate per l’attuazione del piano di rientro dal disavanzo sanitario. Per le regioni (non commissariate) le determinazioni del Commissario straordinario costituiscono proposte nei confronti del Presidente regionale, mentre per le autonomie speciali le disposizioni contenute nel decreto costituiscono principi di coordinamento della finanza pubblica.

Nei confronti delle amministrazioni pubbliche sopradette l’articolo 5, comma 7, affida al Commissario il potere di segnalare alle amministrazioni medesime le misure di razionalizzazione della spesa, inclusa l’attivazione di centrali di acquisto regionali, e di fissare un termine per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti, decorso il quale il Consiglio dei Ministri può autorizzare l’esercizio di poteri sostitutivi( nel rispetto dell’art.120 Cost.) nei confronti dei vertici delle amministrazioni inadempienti.

L’articolo 7 impone specifici vincoli in tema di procedure di acquisto per beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, per le quali l’obbligo di approvvigionamento attraverso le convenzioni Consip viene esteso a tutte le tipologie di beni e servizi, ed includendo inoltre anche le amministrazioni diverse da quelle statali nell’obbligo di far ricorso al mercato elettronico per gli acquisti il cui importo è al di sotto della soglia di rilievo comunitario.

L’articolo 13-bis, comma 1, estende a nuovi soggetti la vigente disciplina sulla certificazione dei crediti vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni, disponendone l’ applicabilità anche agli enti del Servizio sanitario, riducendone da sessanta a trenta giorni il termine entro cui le amministrazioni devono produrre la certificazione; la medesima norma, inoltre, prevede che la compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo sia utilizzabile anche per i crediti vantati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali.

Formulazione del testo

L’articolo 2, comma 2 reca una individuazione delle amministrazioni pubbliche cui si applicano le disposizioni sulla revisione della spesa dettate dal decreto-legge che differisce da quella che nel nostro ordinamento è comunemente considerata la definizione generale dell’universo delle pubbliche amministrazioni, contenuta nell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.165/2001 (definizione peraltro richiamata nel successivo articolo 14 sul risparmio energetico della PA). Potrebbe pertanto ritenersi opportuno precisare nella norma, al fine di evitare che nell’ordinamento sussistano più definizioni dell’aggregato in questione, che l’elencazione delle amministrazioni pubbliche ivi contenuta è effettuata ai soli fini dell’attività di razionalizzazione della spesa disciplinata dal Capo I del decreto-legge.

L’articolo 10, comma 1-bis reca una norma formulata in termini di interpretazione autentica dell’articolo 18, comma 3 del decreto legislativo n. 177 del 2009. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi prescrive che “deve risultare comunque chiaro se ci si trovi in presenza di una disposizione di interpretazione autentica ovvero di una disposizione di modifica sostanziale alla quale si vuole dare effetto retroattivo” e che, alla luce di ciò, andrebbe valutata la portata della norma.

L’articolo 12, ai commi 1 e 2, novella l’articolo 120, comma 2, e 283 del D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici. Si segnala in proposito che la circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi raccomanda di non ricorrere “all’atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge, al fine di evitare che questi ultimi presentino un diverso grado di “resistenza” ad interventi modificativi successivi”.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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